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	<title>1803 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1803 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2019 n.1803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-4-2019-n-1803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-4-2019-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2019 n.1803</a></p>
<p>S. Scudeller Pres. G. Caprini Est. PARTI: (N.. spa rapp. avv.ti Giovanni Leone, Benedetta Leone c. Compagnia Trasporti Pubblici rapp. avv.to Bruno De Maria) I rapporti tra socio pubblico e società  mista alla luce delle sopravvento disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 . 1.- Società  pubbliche &#8211; Società  a partecipazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-4-2019-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2019 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-4-2019-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2019 n.1803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Scudeller Pres. G. Caprini Est. PARTI: (N.. spa rapp. avv.ti Giovanni Leone, Benedetta Leone c. Compagnia Trasporti Pubblici  rapp. avv.to Bruno De Maria)</span></p>
<hr />
<p>I rapporti tra socio pubblico e società  mista alla luce delle sopravvento disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Società  pubbliche &#8211; Società  a partecipazione mista pubblica-privata -art. 17, c. 6 DLgs. n. 175/2016 &#8211; inapplicabilità  del DLgs. n. 50/2016 (cod. Appalti Pubblici) &#8211; data della loro costituzione &#8211; rilevanza ai fini della applicabilità  dell&#8217;art. 17, c. 6 DLgs. n. 175/2016 &#8211; insussistenza.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;art. 17 del DLgs. n. 175/2016, comma 6, in tema di società  a partecipazione mista pubblica-privata </i><i><b>&#8211;</b></i><i> secondo cui &#8220;Alle società  di cui al presente articolo&#038;. non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni: &#038;</i><i><b>&#8211;</b></i><i> costituisce normativa applicabile a tutte le società  a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla data della loro costituzione, posto che l&#8217;art. 26 del medesimo decreto stabilisce che &#8220;Le società  a controllo pubblico giù  costituite all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell&#8217;articolo 17, comma 1, il termine per l&#8217;adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017&#8221;.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 01/04/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01803/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 02687/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da N. S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC avv.prof.giovannileone@postecert.it; avv.benedettaleone@postecert.it e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, viale Gramsci, 23;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Bruno De Maria, con domicilio digitale PEC brunodemaria@pec.it e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza della Repubblica, 2;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo come integrato, in data 5.10.2018, dai motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della delibera del Consiglio di amministrazione della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. del 3 maggio 2018, depositata in data 23 luglio 2018, con la quale si è stabilito di indire una procedura aperta per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione &#8220;full service&#8221; in due lotti su veicoli di proprietà  della Compagnia (denominata gara 006-CTP-2018);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e conseguenziale, ivi compreso il bando di gara, il disciplinare di gara, il progetto tecnico e lo schema di contratto;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">I. Con il ricorso introduttivo, integrato, quanto alle censure, con motivi aggiunti, la società  N. S.p.a. (sigla di &#8220;<i>omissis</i>&#8220;), società  partecipata per il 60% del suo capitale sociale dalla resistente Compagnia Trasporti Pubblici S.p.a. (&#8220;C.T.P.&#8221;) e per il restante 40% da privati, ha impugnato gli atti con cui la predetta C.T.P., pur avendo deciso di rinnovarle l&#8217;affidamento dell&#8217;attività  di manutenzione degli autobus alimentati a gasolio stanziati nel deposito di Arzano, ha proceduto alla indizione di una gara per l&#8217;acquisizione del servizio <i>Full Services</i> di manutenzione di ulteriori veicoli, anche a diversa trazione e ubicati in altri siti, parimenti utilizzati dalla stessa società  resistente per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale cui è preposta.</p>
<p style="text-align: justify;">I.1. Assume la ricorrente che per l&#8217;acquisizione di quest&#8217;ultimi servizi, alla C.T.P. sarebbe impedito ricorrere al mercato, dovendo questa affidarli direttamente, senza gara, ad essa società  mista, individuata, nel 2003, all&#8217;esito di una gara pubblica a cd. doppio oggetto (ovvero di scelta del socio privato e di affidamento del servizio pubblico).</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla base di tale presupposto, dunque, la N., parte ricorrente, rivendica il proprio diritto ad assumere direttamente i servizi banditi dalla C.T.P., e, conseguentemente, chiede che sia dichiarata l&#8217;illegittimità  della delibera impugnata e degli atti conseguenti.</p>
<p style="text-align: justify;">II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 990, n. 241, degli artt. 149 ss. del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell&#8217;art. 97 Cost. nonchè dell&#8217;art. 17, comma 6, del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e, più¹ in generale, del d.lgs. n. 50/2016, sul Codice dei contratti;</p>
<p style="text-align: justify;">b) eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza, incongruità  e contraddittorietà  della motivazione, contraddittorietà  manifesta, irragionevolezza, illogicità  del comportamento e sviamento di potere.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Si è costituita la compagnia di trasporti intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;8.01.2019, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">V. Ai fini del decidere occorre premettere in fatto la vicenda che ha portato alla costituzione della N., attuale ricorrente, secondo la ricostruzione, non smentita, nei fatti, fornita dalla Compagnia resistente:</p>
<p style="text-align: justify;">a) con delibera n. 46 del 24.04.2002, il C.d.A. di CTP ha approvato l&#8217;indizione di una gara per la scelta di un socio privato per la costituzione di una società  per azioni &#8220;alla quale affidare la gestione del servizio di erogazione del gas-metano per la flotta di automezzi della C.T.P. S.p.A. e per l&#8217;utenza privata da effettuarsi in un impianto da realizzarsi nel deposito C.T.P. di Arzano, nonchè la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi della C.T.P. alimentati a metano&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">b) l&#8217;avviso approvato per l&#8217;indizione della selezione pubblica finalizzata alla scelta del socio, precisava che la costituenda società , di cui l&#8217;aggiudicatario avrebbe dovuto sottoscrivere il 40% del capitale, sarebbe subentrata &#8220;alla C.T.P. nel contratto di appalto per la realizzazione dell&#8217;impianto di erogazione del metano&#8221; per autotrazione &#8220;di cui alla indicenda gara europea&#8221;, sopportandone tutti i costi di realizzazione, &#8220;divenendone proprietaria&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) il disciplinare della gara per la scelta del socio privato di N., chiariva, pertanto, che quest&#8217;ultima avrebbe avuto ad oggetto: i) &#8220;la realizzazione di impianti di rifornimento, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno ed altri sistemi energetici&#8221;; ii) &#8220;la gestione del servizio di erogazione del gas metano sia per i propri automezzi sia per l&#8217;utenza privata&#8221;; iii) &#8220;lo svolgimento di ogni altra attività  e servizi correlati all&#8217;utilizzo di veicoli alimentati a gas metano, od altre trazioni alternative, ivi compresa la manutenzione della flotta automezzi alimentati a metano della C.T.P. S.p.a.&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">d) il contratto&#8221; di servizio C.T.P./N., coerentemente con l&#8217;avviso pubblico e il disciplinare di gara, circoscriveva le attività  al servizio di erogazione del gas metano, alla manutenzione dei veicoli alimentati a metano nonchè ai servizi correlati;</p>
<p style="text-align: justify;">e) nel corso degli anni si sono affiancati alcuni contratti diversi, ad essa direttamente conferiti dal socio pubblico, comprensivi delle attività  di manutenzione di autobus non necessariamente alimentati a metano. Tali affidamenti hanno avuto ad oggetto sempre ed esclusivamente i veicoli di proprietà  di C.T.P. stanziati nel deposito di Arzano, sede in cui N. è operativa. I servizi per gli autobus appartenenti alla flotta degli automezzi della C.T.P. ubicati, perà², in altri depositi sparsi nel territorio provinciale sono stati invece affidati a ditte selezionate mediante gara pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">f) la proprietà  del capitale della società  privata Viaggiare Domani, che ha sottoscritto il 40% di N., è cambiata nel tempo, essendo venute meno alcune delle imprese che avevano partecipato in A.T.I. alla gara indetta da C.T.P. per la scelta del socio privato, con conseguente modifica dei requisiti soggettivi in base ai quali era stata aggiudicata la gara cd. &#8220;a doppio oggetto&#8221;. Ed invero, i soci che detengono il capitale sociale di Viaggiare Domani sono: Esposito Veicoli Industriali S.r.l. (45,76%), Autocarrozzeria Pucillo &amp; C. S.r.l. (13,56%), CIMEP S.r.l. (13,56%), EUROBUS S.r.l. (13,56%), M.C.M. S.n.c. di Marino Raffaele e Cimmino Michele (13,56%);</p>
<p style="text-align: justify;">g) la struttura operativa di N. è stata mantenuta in condizioni adeguate alla gestione dei servizi che formarono oggetto della originaria gara per la scelta del socio privato a suo tempo indetta da CTP; le attività  di manutenzione sono in concreto eseguite, per conto di N., dai soci privati che detengono il 40% del suo capitale sociale, con la loro autonoma organizzazione di impresa;</p>
<p style="text-align: justify;">h) su impulso dei soci privati, N. si è proposta come manutentore esclusivo del parco circolante di autobus di CTP, offrendo un prezzo che, secondo la medesima parte ricorrente, sarebbe inferiore a quello posto a base della procedura di gara mentre, secondo la Compagnia di trasporti resistente, sarebbe pari a circa il doppio del medesimo importo, considerando, tra gli altri profili, la durata del rapporto;</p>
<p style="text-align: justify;">i) i nuovi vertici di CTP hanno allora ritenuto necessario approfondire la possibilità  di servirsi di N. per le attività  di manutenzione che nel tempo le erano state affidate, attese la peculiarità  della vicenda che aveva portato alla costituzione di questa società , la specificità  dell&#8217;oggetto della gara a doppio oggetto, oltre che la presunta assenza, negli atti di quella gara di un limite di tempo di efficacia del contratto di servizio che la società  mista avrebbe dovuto sottoscrivere dopo la selezione dei suoi soci privati;</p>
<p style="text-align: justify;">l) in attesa di risolvere questa complessa vicenda e di verificare la legittimità  e la correttezza dell&#8217;impiego della N., attuale ricorrente, per attività  diverse da quelle che furono oggetto della gara per la scelta del socio privato, l&#8217;organo amministrativo di C.T.P., con la medesima delibera impugnata di indizione della gara i cui atti sono stati impugnati con il presente ricorso, ha comunque prorogato i contratti di manutenzione giù  affidati alla N. e che riguardano, come detto, gli autobus presenti nel deposito di Arzano.</p>
<p style="text-align: justify;">V.1. Ciù² posto, con l&#8217;atto introduttivo del presente gravame parte ricorrente ha, in particolare, sostenuto che:</p>
<p style="text-align: justify;">1. avendo costituito una società  mista &#8220;affidataria dei suoi servizi pubblici di manutenzione della propria flotta aziendale&#8221; previa scelta del partner privato all&#8217;esito di una procedura pubblica, la C.T.P. non avrebbe potuto esternalizzare i relativi servizi rivolgendosi al mercato e bandendo un&#8217;ulteriore gara per la scelta dei contraenti cui affidarli. Posta, cioè, la sostanziale equiparazione tra la gara per la scelta del socio &#8220;operativo&#8221; che concorre materialmente allo svolgimento del servizio pubblico e la gara per l&#8217;affidamento del servizio pubblico, l&#8217;effettuazione di una gara a doppio oggetto, definisce, con la scelta del socio, anche l&#8217;affidamento del servizio. Ciù² sarebbe tanto vero che la corrispondenza tra l&#8217;oggetto sociale, previsto nello statuto, e il bando di gara, inteso come affidamento di specifici servizi, è destinata a proiettarsi sino alla cessazione del rapporto di partenariato. Ora, il comportamento della Compagnia di trasporti resistente, asseritamente riducendo, con la gravata esternalizzazione, le attività  stabilite nell&#8217;oggetto sociale sarebbe destinato a condurre la società  mista ricorrente alla liquidazione ed estinzione;</p>
<p style="text-align: justify;">2. ove una simile scelta autonoma fosse, comunque, ammissibile, sarebbe stata, di contro, necessaria una adeguata motivazione idonea, cioè, a dare conto delle specifiche ragioni poste a suo fondamento, in termini di maggiore efficienza e di minori costi che il mercato sarebbe stato in grado di offrire al committente rispetto a quelli propri o, da ultimo, proposti dalla società  mista, tenuto altresì conto del personale giù  assunto, soggetto inevitabilmente a futuro licenziamento;</p>
<p style="text-align: justify;">3. in relazione, poi, ai costi, il socio privato di N. S.p.a. aveva, infatti, avanzato alla C.T.P. un nuovo &#8220;piano industriale&#8221; per la manutenzione di tutti i veicoli dell&#8217;Azienda ad un prezzo ritenuto inferiore (circa € 6.000.000,00) a quello posto a base d&#8217;asta con la gara deliberata (€ 7.820.600,00) e per un periodo maggiore (triennio anzichè biennio).</p>
<p style="text-align: justify;">V.2. A seguito del deposito in giudizio da parte della C.T.P. di un parere legale acquisito nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria svolta sui rapporti con la società  mista, N. S.p.a. ha, poi, formulato motivi aggiunti al ricorso, censurando ulteriormente gli atti impugnati per eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà  e carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">V.2.1. Secondo parte ricorrente, a fronte delle conclusioni cui era giunto il legale consultato dalla C.T.P. &#8211; il quale non aveva escluso la possibilità  di affidare direttamente a N. i servizi di manutenzione di autobus alimentati a gasolio, siccome analoghi ai servizi che costituivano oggetto della gara con cui fu selezionato il socio privato della società  mista -, l&#8217;organo di Amministrazione di CTP sarebbe stato parimenti vincolato ad affidare detti servizi a N. o, quantomeno, avrebbe dovuto supportare la decisione di rivolgersi al mercato con una motivazione idonea a dar conto delle ragioni per le quali aveva ritenuto di non adeguarsi alle indicazioni ricevute dal suo consulente.</p>
<p style="text-align: justify;">VI. Con il primo motivo del gravame introduttivo, la società  ricorrente lamenta, a sostegno del necessario affidamento ad essa società  mista e dell&#8217;illegittimità  della scelta di bandire un&#8217;ulteriore procedura ad evidenza pubblica, la specifica violazione dell&#8217;art. 17, comma 6, del d.lgs. 19.08.2016 n. 175 e, più¹ in generale, del d.lgs. n. 50/2016, sul Codice dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone, per quanto d&#8217;interesse, la citata norma, inserita nel Testo Unico in materia di società  a partecipazione pubblica:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;6. Alle società  di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell&#8217;opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:</p>
<p style="text-align: justify;">a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;</p>
<p style="text-align: justify;">b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società  è stata costituita;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la società  provvede in via diretta alla realizzazione dell&#8217;opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1. La censura è priva di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1.1. Ora, vero è che la fattispecie dedotta in giudizio ricade nell&#8217;ambito della disciplina introdotta dal cd. T.U. sulle società  partecipate introdotto dal d.lgs. n. 175/2016 il quale, all&#8217;art. 17, pone norme specificamente orientate a regolare le società  a partecipazione mista pubblico-privata. Trattasi, in particolare, di norme applicabili a tutte le società  a partecipazione pubblica, indipendentemente dalla data della loro costituzione, posto che l&#8217;art. 26 del medesimo Decreto stabilisce che &#8220;Le società  a controllo pubblico giù  costituite all&#8217;atto dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 luglio 2017. Per le disposizioni dell&#8217;articolo 17, comma 1, il termine per l&#8217;adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1.2. Ciù² posto, secondo assunto non contestato, la N., società  ricorrente non si è, tuttavia, adeguata alle sopravvenienze normative, sicchè non può, allo stato, fruire dei benefici e delle specificità  che l&#8217;ordinamento riserva a queste speciali forme di partenariato pubblico/privato e, nella specie, proprio delle auspicate deroghe, nell&#8217;ambito dei rapporti con il socio pubblico, al codice dei contratti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, lo statuto della N. S.p.a. non è conforme alle previsioni del predetto d.lgs. n. 175/16, così come non lo sono la sua organizzazione e la disciplina negoziale dei suoi rapporti con il suo socio pubblico di maggioranza.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, in base al comma 3 del medesimo art. 17, del citato T.U.S.P., &#8220;la durata della partecipazione privata alla società , aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo (<i>rectius</i>,Â <i>selezione con procedure di evidenza pubblica</i>), non può essere superiore alla durata dell&#8217;appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio&#8221;:</p>
<p style="text-align: justify;">Ora, benchè la scelta del socio privato di N., Avvenire Domani S.r.l., sia avvenuta attraverso una gara pubblica a &#8220;doppio oggetto&#8221;, la durata della partecipazione societaria è stata statutariamente determinata fino al 2050 mentre, di contro, il periodo di efficacia del contratto di servizio appaltato, stabilito, dagli atti della gara, in sei anni, rinnovabile per ugual periodo a discrezione del committente, è ormai da tempo scaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo statuto, peraltro, non contiene alcuna previsione in ordine allo scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione degli effetti del contratto di servizio, nè tantomeno regola l&#8217;avvicendamento dei soci privati nella titolarità  delle quote sociali che formarono oggetto della gara a doppio oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² contrariamente ai principi desumibili dal predetto corpo normativo, in base ai quali, invece, alla scadenza del contratto di servizio, per conferire alla società  un nuovo contratto, è indispensabile rinnovare la gara a doppio oggetto (cfr.,Â <i>ex plurimis</i>, Consiglio di Stato, V Sez., sent. n. 7214 del 30.09.2010).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intervenuta scadenza dei contratti che furono conferiti alla N. all&#8217;esito della gara che ha portato alla scelta dei suoi soci privati, fa, dunque, sorgere l&#8217;obbligo, per la C.T.P. resistente, di rinnovare la composizione del capitale sociale di N., ovvero procedere eventualmente ad una nuova procedura ad evidenza pubblica a doppio oggetto, con conseguente impossibilità , nelle more, di continuare a riferirsi alla società  mista per l&#8217;affidamento diretto di nuove commesse.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; dunque dalla durata del rapporto di servizio che dipende il tempo entro cui deve essere contenuta la relazione societaria tra il committente e il privato aggiudicatario della selezione, essendo invece indispensabile rinnovare la procedura di gara &#8220;alla scadenza del periodo di affidamento&#8221;, indipendentemente da quanto statuito nello statuto della società  mista.</p>
<p style="text-align: justify;">Proseguire per l&#8217;intera durata statutaria della società  specie ove di lungo periodo, di contro, sarebbe in contrasto con i principi di tutela della concorrenza, vanificandosi, altresì, il senso logico della gara a doppio oggetto, ove, nell&#8217;ambito dell&#8217;oggetto della gara, assumerebbe valore assorbente la scelta del socio privato chiamato a sottoscrivere il capitale della società  mista, apparendo irragionevolmente recessivo l&#8217;interesse sotteso all&#8217;affidamento del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, dal punto di vista della tutela dell&#8217;interesse pubblico, appare prevalente il rapporto di servizio, nei contenuti precisati dal contratto, rispetto alle previsioni statutarie della società  mista. Quest&#8217;ultime statuizioni, quali strumenti propri dell&#8217;autonomia negoziale, hanno rilievo per quegli aspetti delle vicende societarie che, invece, ricadono nell&#8217;ambito di applicazione del diritto comune societario (Cons. di St., sez. V, del 31.01.2018, n. 655).</p>
<p style="text-align: justify;">VI.1.3. In conclusione, non può darsi rilievo alla durata del rapporto societario stabilita dallo statuto di N., dovendosi piuttosto assumere come punti di riferimento per le questioni sottoposte all&#8217;esame il contenuto degli atti posti alla base della gara a doppio oggetto che fu indetta dalla C.T.P. per la scelta del socio privato cui affidare la partecipazione al capitale sociale della società  Napoletana Metano (ora N. S.p.a.). Pertanto, essendo i contratti di servizio che formarono oggetto di quella gara scaduti, N. non può avanzare la pretesa di ricevere ulteriori affidamenti dal socio pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.2. Non appare ultroneo specificare, altresì, sotto il profilo della rivendicata adeguatezza dell&#8217;organizzazione, che se è vero che la Commissione di gara, valutà², in capo al soggetto prescelto, la sussistenza del requisito richiesto dal Disciplinare di gara (&#8220;esperienza diretta nel settore della gestione del servizio di manutenzione di autobus per un fatturato minimo nel triennio 1999/2001 di euro 2.500.000,00&#8221;: lettera c) dell&#8217;art. 2), la proprietà  del capitale delle società  privata Viaggiare Domani, che ha sottoscritto il 40% di N., è, come visto, cambiata nel tempo: venute meno alcune delle imprese che avevano partecipato in A.T.I. alla gara indetta dalla C.T.P. per la scelta del socio privato, vi è stata anche la modifica dei requisiti soggettivi in base ai quali era stata aggiudicata la gara a &#8220;doppio oggetto&#8221;. Nel capitale sociale di Viaggiare Domani s.r.l., infatti, come si può constatare dalla visura camerale della società  depositata agli atti del giudizio, la Thecla S.r.l. non è più¹ presente e la Eurobus mantiene una quota minima, pari a poco più¹ del 13%.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.2.1. Non sembrerebbe, peraltro, ricorrere nemmeno la condizione di cui alla lett. c), del citato comma 6 dell&#8217;art. 17 del d.lgs. n. 175/16, che, nella specie, consente al socio pubblico di affidare direttamente, senza gara, un servizio ad una sua società  mista costituita all&#8217;esito di una selezione pubblica &#8220;a doppio oggetto&#8221; del contraente, purchè la società  mista provveda in via diretta alla realizzazione del servizio in misura superiore al 70% del relativo importo.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.2.2. Invero, la N. non sembra possedere una propria organizzazione adeguata allo svolgimento diretto dei servizi di manutenzione di autobus a gasolio conferiti fino ad oggi dal socio pubblico, tanto che ha evaso le commesse esternalizzandole quasi integralmente ben oltre la soglia legale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come può desumersi dai bilanci della società  depositati agli atti, la N. nel 2014 è stata messa in liquidazione volontaria, per poi rientrare <i>in bonis</i> nel 2015 ed essere ricapitalizzata nel 2017, in assenza di utili rilevanti (2015) e in presenza di una forte perdita nella chiusura dell&#8217;esercizio 2016. La proposta di bilancio N. per l&#8217;anno 2017, per il momento approvata solo dall&#8217;organo di amministrazione della società , presenta con un utile di € 2.641. La N. ha oggi alle sue dipendenze n. 24 addetti, tra i quali solo 4 unità  hanno la qualifica di meccanico.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa situazione ha determinato la necessità  per la stessa N. di esternalizzare le attività  di manutenzione, con assenza di sostanziale produzione di manutenzione interna e dipendenza dal mercato esterno delle forniture di manutenzioni per quote superiori alla soglia del 70% fissata dalla legge (art. 17, co. 6, lett. c, del d.lgs. n. 175/16).</p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza, poi, che i subfornitori corrispondano ai soci di Viaggiare Domani s.r.l. &#8211; e dunque, comunque, al socio privato di N. &#8211; non rappresenta un argomento sufficiente ad integrare il requisito di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito, il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi dall&#8217;orientamento giurisprudenziale secondo il quale: &#8220;la prestazione di partenariato, funzionale alla prestazione del servizio, è finalizzata all&#8217;apporto di unÂ <i>know-how</i> da riversarsi dal partner industriale nella conduzione manageriale della società  mista. L&#8217;imprenditore, dunque, rende il servizio, del quale assume l&#8217;intera alea economica ovvero il rischio di domanda in relazione al proprio investimento, non direttamente, ma attraverso la gestione del management della società  mista, alla quale imprime una certa direzione in base alla propria capacità  tecnico-organizzativa e professionale&#8221;; &#8220;il partner industriale non esegue in proprio il servizio, che è reso, invece, dalla società  mista sotto la guida tecnica, organizzativa e professionale del partner privato, divenutone socio&#8221; (Cons. di St., sez. V, n. 655/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">In buona sostanza, è, dunque, la società  mista a dovere eseguire direttamente, quanto meno nella percentuale indicata, il contratto di servizio conferito dal socio pubblico, e non il solo socio privato o il suo subfornitore.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto precisato, diviene irrilevante la circostanza che la Commissione della gara a doppio oggetto che portà² alla scelta del socio privato di N. valutà² la sussistenza dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara in capo ai soggetti prescelti sul presupposto che solo i soci privati erano in grado di assolvere alle funzioni richieste: costituito il nuovo soggetto giuridico non è infatti il socio privato a dovere eseguire i servizi affidati ma la società  mista nella sua interezza, che deve essere organizzata e strutturata in modo adeguato all&#8217;esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3. Esaminata la struttura societaria che pone l&#8217;attuale ricorrente nell&#8217;impossibilità  giuridica, allo stato, di ottenere alcun affidamento diretto, non appare ultroneo sottolineare, diversamente da quanto sostenuto dalla stessa parte ricorrente, anche l&#8217;estraneità , rispetto agli atti della gara a doppio oggetto all&#8217;esito della quale fu costituita la N. S.p.a., dell&#8217;attuale servizio di manutenzione degli autobus per i quale è stato disposto l&#8217;espletamento della gara pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3.1. Ed invero, gli eventuali affidamenti diretti di servizi a società  miste sono ammissibili solo entro i limiti dell&#8217;oggetto della gara attraverso cui si è svolta la selezione del contraente, con la conseguenza che la società  mista non può ottenere, senza gara, ulteriori affidamenti che non siano stati giù  previsti nel bando originario.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio a tali fini l&#8217;oggetto della gara deve essere &#8220;predeterminato e non genericamente descritto, poichè altrimenti sarebbe agevole l&#8217;aggiramento delle regole pro-competitive a tutela della concorrenza&#8221; (TAR Lazio, Roma, sez. II Bis, 6.07.2018, n. 7524). L&#8217;affidamento diretto di servizi ad una società  mista è, cioè, &#8220;ammissibile a condizione che si sia svolta una unica gara per la scelta del socio e l&#8217;individuazione del determinato servizio da svolgere, delimitato in sede di gara sia temporalmente che con riferimento all&#8217;oggetto&#8221; (Cons. di St., sez. III, del 22.02.2018 n. 1136).</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3.2. Ciù² posto, si appalesa allora la non fondatezza della pretesa dell&#8217;attuale ricorrente, N., di diventare il manutentore esclusivo del parco autobus della C.T.P., asserendo di avere titolo ad essere scelta come fornitore di un servizio, che invero, era diverso da quello che formò oggetto della gara indetta dall&#8217;Azienda di trasporto pubblico locale per la scelta del socio privato.</p>
<p style="text-align: justify;">La N. fu costituita a valle di una gara a doppio oggetto che prevedeva l&#8217;affidamento alla società  mista dei servizi connessi alla gestione del deposito e dell&#8217;impianto di distribuzione del metano per autotrazione che l&#8217;Azienda stava realizzando, oltre che la manutenzione degli autobus alimentati con questa speciale forma di carburante e/o con forme alternative.</p>
<p style="text-align: justify;">Disponeva l&#8217;art. 1 del predetto disciplinare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;la C.T.P. S.p.a. &#038; intende costituire una società  avente ad oggetto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La realizzazione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno ed altri sistemi energetici;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; La gestione del servizio di erogazione del gas metano sia per i propri automezzi sia per l&#8217;utenza privata;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; Lo svolgimento di ogni altra attività  e servizi correlati all&#8217;utilizzo di veicoli alimentati a gas metano, od altre trazioni alternative, ivi compresa la manutenzione della flotta automezzi alimentati a metano dalla C.T.P. S.p.A.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3.3. Ora, la tesi prospettata in giudizio si fonda su una discutibile interpretazione di una previsione del disciplinare, in cui, nella specie, fu prevista la possibilità  che fossero affidati alla costituenda società  mista, oltre che la gestione del deposito del metano per autotrazione, come detto, anche &#8220;ogni altra attività  o servizi correlati all&#8217;utilizzo di veicoli alimentati a metano, od altre trazioni alternative, ivi compresa la manutenzione della flotta automezzi alimentati a metano dalla C.T.P. S.p.a.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente assume che il gasolio sia un carburante &#8220;alternativo&#8221; al metano e che, pertanto, il bando e il disciplinare intendessero riferirsi all&#8217;estensione dell&#8217;oggetto della gara anche agli autobus alimentati con gasolio, secondo un supposto concetto di alternatività  dei carburanti al metano.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3.4. Appare, invece, ragionevole ritenere che, con tale ultima espressione, il bando e il disciplinare di gara intendessero valorizzare la natura del metano per autotrazione come carburante alternativo al gasolio, ricomprendendo, quindi, nel concetto di &#8220;altre trazioni alternative&#8221; tutte le soluzioni, aventi, come giù  il metano per autotrazione, carattere di carburante alternativo al gasolio medesimo (che è, invece, il carburante &#8220;tradizionale&#8221; per autotrazione di autobus) e, in definitiva, ai derivati del petrolio. Trattasi di fonti energetiche tutte caratterizzate, quale elemento comune, da un minore impatto ambientale, pertanto, non analoghe ai predetti derivati.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo stesso impianto di rifornimento da realizzarsi si riferisce esclusivamente alla distribuzione di gas metano, di idrogeno ed &#8220;altri sistemi energetici&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultima interpretazione trova ancoraggio, come osservato dalla Compagnia resistente, nel linguaggio comune fatto proprio anche da specifiche previsioni contenute in atti normativi, di livello interno e sovranazionale, tra i quali si riportano, a titolo esemplificativo: il D.M. Ambiente 27.03.1998 (in G.U. 3.08.1998 n. 179), rubricato &#8220;Mobilità  sostenibile nelle aree urbane&#8221; (spec. artt. 5 e 6); il D.M. Ambiente 21.04.1999 n. 163, &#8220;Regolamento recante norme per l&#8217;individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione&#8221;, art. 4; il D.M. Ambiente e Tutela del territorio 4.04.2002, n. 60, &#8220;Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente i valori limite di qualità  dell&#8217;aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità  dell&#8217;aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio&#8221;; la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22.10.2014, «sulla realizzazione di un&#8217;infrastruttura per i combustibili alternativi», recepita nel nostro ordinamento con d.lgs. 16.12.2016, n. 257; la Comunicazione della Commissione UE del 3/10/2010 intitolata «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»; il Libro bianco della Commissione UE del 28 marzo 2011 intitolato «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» e, infine, la Comunicazione della Commissione UE del 24/1/2013, intitolata «Energia pulita per il trasporto, una strategia europea in materia di combustibili alternativi».</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, in tutti questi casi si fa uso del concetto di &#8220;carburanti alternativi&#8221;, individuandosi, tra questi, l&#8217;elettricità , l&#8217;idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale e il GPL, tutti intesi come i principali combustibili &#8220;alternativi&#8221; al petrolio e ai suoi derivati.</p>
<p style="text-align: justify;">VI.3.5. In conclusione, se è vero che il socio privato di N. fu effettivamente selezionato con gara, ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, questa ebbe ad oggetto la costituzione di una società  che avrebbe dovuto svolgere attività  circoscritte e diverse da quelle per le quali è deliberata l&#8217;indizione di una nuova gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Le prime attenevano, come detto, alla sola gestione dell&#8217;impianto del deposito di Arzano, che la Compagnia di trasporti intimata stava realizzando, in una allo stoccaggio e all&#8217;erogazione del metano per autotrazione e per l&#8217;utenza privata, sia pure con i servizi connessi alla presenza nel parco autobus di veicoli alimentati a metano (disciplinare della gara a doppio oggetto).</p>
<p style="text-align: justify;">Il servizio da mettere attualmente a gara concerne il &#8220;Servizio di manutenzione in Full Service su n. 54 veicoli IRISBUS (Lotto 1) e su n. 27 veicoli MAN (Lotto 2)&#8221; (&#8220;Breve descrizione&#8221;, inserita nel bando di gara), con trazione non necessariamente a metano, individuandosi quale luogo di svolgimento del servizio le diverse sedi di Pozzuoli e Teverola, quanto al primo lotto, e unicamente di Teverola, quanto al secondo lotto (cfr. disciplinare di gara).</p>
<p style="text-align: justify;">VII. Esclusa l&#8217;affidabilità , dal punto di vista giuridico, del servizio posto a base dell&#8217;impugnata gara alla società  mista ricorrente, diviene inammissibile, per carenza di interesse, l&#8217;ulteriore censura con la quale la medesima società  deduce l&#8217;asserita l&#8217;antieconomicità  della scelta, invero, ordinaria, di acquisire dal mercato, tramite gara, i servizi al cui affidamento la stessa aspira per il tramite, come detto, del piano industriale proposto dal socio privato, Viaggiare Domani S.r.l..</p>
<p style="text-align: justify;">VIII. Infondato è, altresì, l&#8217;ulteriore motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione insito nella scelta, a fronte della costituita società  mista, di esternalizzare il servizio di manutenzione mediante l&#8217;indizione di una gara pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII.1. In disparte le sovra illustrate considerazioni sulla impossibilità  giuridica di affidare all&#8217;attuale ricorrente, società  mista, le attività  ora oggetto di prossima procedura ad evidenza pubblica, non essendosi la stessa adeguata alla normativa sopravvenuta oltre ad essere stata costituita per svolgere attività  diverse, il verbale dell&#8217;Amministratore Unico della CTP, gravato, fornisce, al punto 3, concernente, la &#8220;problematica contratti manutentivi e determinazioni conseguenti&#8221;, amplia esternazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che, in relazione alle risultanze dell&#8217;istruttoria, hanno determinato la decisione dell&#8217;Amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, la Compagnia di trasporti resistente:</p>
<p style="text-align: justify;">a) nel tempo strettamente necessario all&#8217;espletamento di una procedura di gara per la scelta del nuovo contraente, ha approvato le proroghe dei contratti con la controllata N. (Manutenzione autobus deposito Arzano + rifornimento mezzi) e con l&#8217;ATI Tecnoidro + altri (manutenzione autobus deposito Pozzuoli) sino al 31.05.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">b) con l&#8217;apporto dell&#8217;Amministratore Unico, ha concordato con le Dirigenze competenti di avviare la procedura ad evidenza pubblica solo per i due lotti per i quali erano giù  stati predisposti i capitolati tecnici (autobus Irisbus e MAN);</p>
<p style="text-align: justify;">c) mediante le strutture competenti, ha elaborato i documenti per l&#8217;indizione della suddetta gara (capitolati tecnici), disciplinare di gara, DUVRI, prevedendo una durata di due anni prorogabile, a discrezione della CTP, di ulteriori 2 anni, 12 mesi in 12 mesi, distinguendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Lotto I per l&#8217;affidamento del servizio di &#8220;manutenzione&#8221; con la formula delÂ <i>full service</i> per n. 54 autobus di marca IRISBUS (n. 18 modello Citelis, a 9 modello Cityclass, n. 26 modello Europolà­s, n. 1 modello Happy), per un importo complessivo a base di gara pari ad € 4.094.600,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza (importo biennale pari ad curo 2.047.300).</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Lotto 2 per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione con la formula delÂ <i>full service </i>per n. 54 autobus di marca per n. 27 autobus di marca MAN modello LION&#8217; S CITY A20, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 3.726.000,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza (importo biennale pari ad euro 1.863.000);</p>
<p style="text-align: justify;">d) una volta acquisito il parere favorevole del Dirigente tecnico e di esercizio e del Dirigente Affari generali, ha approvato l&#8217;indizione della gara per l&#8217;affidamento del servizio di manutenzione per gli autobus distinto nei sopra riportati due lotti (autobus Irisbus e MAN);</p>
<p style="text-align: justify;">e) preso meramente atto del parere del prof. Laudadio circa la verifica dell&#8217;affidamento diretto a N. del servizio di manutenzione e erogazione autobus in oggetto al fine di consentire un appropriato approfondimento da parte dell&#8217;Organo di Controllo e dei Dirigenti;</p>
<p style="text-align: justify;">f) ribadito <i>medio tempore</i>, la necessità  di predisporre, comunque, gli atti per bandire la gara qualora l&#8217;affidamento alla controllata dei servizi <i>de quo</i> si ritenesse una &quot;strada&quot; non percorribile dal punto di vista giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">VIII.2. D&#8217;altro canto, rientra pienamente nell&#8217;esercizio della discrezionalità  amministrativa la scelta di esternalizzare anche <i>in toto</i> il servizio, una volta scaduto il relativo contratto riferentesi a precedenti affidamenti, con indizione, quindi, di una ordinaria gara pubblica -procedimento che, invero, costituisce la regola-, senza che, all&#8217;uopo, sia necessaria alcuna specifica motivazione in ordine all&#8217;efficienza di quello, precedentemente e parzialmente, svolto dalla società  mista partecipata ricorrente. Tale scelta, &#8220;non risulta affatto immotivata o irragionevole e rientra, anzi, nel corretto esercizio della discrezionalità  amministrativa, intesa come facoltà  dell&#8217;amministrazione di scegliere modi, tempi e strumenti attraversi i quali perseguire la realizzazione dell&#8217;interesse non solo pubblico, ma, talvolta, generale&#8221; (Cons. di St., sez. III, 18.07.2017, n.3540).</p>
<p style="text-align: justify;">IX. Ciù² posto, con successivi motivi aggiunti la società  N. ricorrente si duole dell&#8217;eccesso di potere per travisamento dei fatti, manifesta contraddittorietà  e carenza di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">IX.1. Osserva, in particolare, parte ricorrente che il parere del prof. Laudadio &#8220;per quanto concerne il possibile affidamento diretto alla controllata N. del servizio di manutenzione degli autobus&#8221;, è stato espresso in termini favorevoli, così confermando la tesi contenuta nel ricorso introduttivo, e dunque la sussistenza dei dedotti vizi nella delibera impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione della C.T.P., pur avendo riconosciuto che occorreva tener conto della problematica dei contratti manutentivi e della posizione di NA.MET. non avrebbe tenuto nella minima considerazione le conclusioni cui è giunto il medesimo esperto, limitandosi a consegnare il predetto parere all&#8217;organo di controllo per le successive valutazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Ricorrerebbero, invece, entrambe le condizioni previste dall&#8217;ordinamento: la prima, descritta nell&#8217;oggetto sociale ed indicata da tutti gli atti di gara quale servizio di manutenzione di tutti gli autobus di proprietà  CTP e non solo di quelli alimentati a metano; la seconda, anche a voler offrire una lettura estremamente restrittiva dell&#8217;oggetto sociale che si sarebbe limitato ad affidare a NA.MET il solo servizio di manutenzione degli autobus alimentati a metano, che consentirebbe di considerare che il servizio di manutenzione degli autobus alimentati a gasolio (o a idrogeno, benzina ed elettrici) analogo a quello offerto per gli autobus alimentati a metano, stante la &#8220;omogeneità  strutturale con quelli affidati&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Ove dissenziente, la medesima Amministrazione, avrebbe dovuto motivare adeguatamente, in modo da far comprendere quale l&#8217;<i>iter</i> logico seguito. Ed invero, &#8220;L&#8217;Amministrazione che abbia richiesto e ottenuto un parere, sia pure solo facoltativo, non può adottare determinazioni in contrasto con l&#8217;avviso dell&#8217;organo consultato, senza esternare, mediante congrua motivazione, le ragioni che la inducono a disattendere le considerazioni e le conclusioni contenute nel parere medesimo&#8221; (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 24 agosto 2018, n. 475).</p>
<p style="text-align: justify;">IX.1.1. La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">IX.1.2. Rileva in primo luogo una non assimilabilità , quanto a valore ed effetti giuridici tra il parere fornito da un organo consultivo a ciù² deputato, con competenze legislativamente previste, e quello <i>pro veritate</i> reso da un professionista esperto.</p>
<p style="text-align: justify;">IX.1.3. Ciù² posto, il parere legale richiesto ha valore meramente istruttorio vertendo sulla possibilità , anche alla luce delle sopravvenienze normative esaminate, di verificare la sussistenza delle condizioni di un eventuale affidamento diretto. Come tale, lo stesso non è vincolante per l&#8217;Amministrazione richiedente, specie laddove il medesimo organo procedente abbia ritenuto opportuno, nelle more della indizione della gara, un approfondimento volto a verificare l&#8217;esatta corrispondenza della fattispecie astratta al caso concreto all&#8217;esame, presumibilmente quanto a durata ed oggetto del servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">X. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">XI. La complessità  della vicenda fattuale e giuridica sottostante, giustifica, tuttavia, l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-1-4-2019-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2019 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2017-n-1803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2017-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1803</a></p>
<p>Pres. S. Veneziano, est. G. Di Vita Sul risarcimento del danno precontrattuale della P.A. in materia di Project financing 1. Giustizia amministrativa – Responsabilità precontrattuale della P.A.- Illegittimità del provvedimento di annullamento e/o revoca – Prescinde &#8211; Correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;amministrazione durante il corso delle trattative e della</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Veneziano, est. G. Di Vita</span></p>
<hr />
<p>Sul risarcimento del danno precontrattuale della P.A. in materia di Project financing</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giustizia amministrativa – Responsabilità precontrattuale della P.A.- Illegittimità del provvedimento di annullamento e/o revoca – Prescinde &#8211; Correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto – Deve essere valutato &#8211; Fattispecie</p>
<p>2. Contratti con la P.A.- Procedure di evidenza pubblica &#8211; Fase della c.d. trattativa negoziale – Gara &#8211; Espletamento &#8211; Determina il sorgere di affidamenti in capo alle imprese partecipanti – P.A. &#8211; Obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza – Necessità – Sussiste</p>
<p>3. Contrati con la P.A.- Project financing &#8211; Dichiarazione di pubblico interesse di &nbsp;una proposta di realizzazione di lavori pubblici – Individuazione del promotore privato – Non vincola – P.A.- Non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento – Discrezionalità – Sussiste</p>
<p>4. Contrati con la P.A.- Project financing &#8211; Dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera &#8211; Rapporto tra promotore e P.A &#8211;&nbsp; Non può ritenersi costituito – Discrezionalità sulla valutazione della perdurante attualità dell’interesse pubblico &#8211;&nbsp; Sussiste – Promotore-Assunzione consapevole di un rischio – Mancato affidamento &#8211; Risarcimento – Non sussiste</p>
<p>5. Provvedimento amministrativo – Revoca &#8211; Indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 &#8211; Atti ad effetti instabili ed interinali &#8211; Non spetta</p></div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. &nbsp;In materia di responsabilità precontrattuale della P.A., costituisce principio acquisito che quest’ultima prescinde dall’eventuale illegittimità del provvedimento di annullamento o revoca, ciò in quanto, in via generale, ai fini del radicamento di tale forma di responsabilità, rileva la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell&#8217;obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell&#8217;art. 1337 cod.civ. (Nel caso di specie, il TAR Campania rilevato che la mancata conclusione della procedura non è stata ritenuta esclusivamente imputabile a colpe amministrative, dovendosi tenere conto del contenzioso infondato, instaurato da una delle partecipanti alla gara, ha respinto la richiesta di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale della P.A. articolata da parte ricorrente).</p>
<p>2. Nelle procedure di evidenza pubblica la fase della c.d. trattativa negoziale che precede la stipula del contratto è costituita dalla gara, il cui espletamento può determinare il sorgere di affidamenti in capo alle imprese partecipanti, nonché l’impegno di risorse o di esborsi per la stessa partecipazione, sicché l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative si traduce in primo luogo nell’onere di rendere al partecipante alla gara in modo tempestivo le informazioni necessarie a salvaguardare la sua posizione, su eventi, o sulla rinnovata valutazione dell’interesse pubblico alla gara, che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un pregiudizievole affidamento sulla conclusione del procedimento. (1).</p>
<p>3. In tema di project financing, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (2).</p>
<p>4. In tema di project financing, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, non può ritenersi costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto tra promotore e P.A.: la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua a essere immanente all’amministrazione e non coercibile dall’esterno ma dipendente &nbsp;da valutazioni in ordine all’attualità e alla convenienza dell’affidamento. Ne consegue che in detta elaborazione e conseguente presentazione di progetto e accessori vi è, da parte del promotore, un’assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all’interesse pubblico e dunque davvero da realizzare, pertanto, non spetta allo stesso alcun risarcimento da mancato affidamento (3).</p>
<p>5. L&#8217;indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. (Nel caso di specie, il TAR Campania ha stabilito che non può configurarsi in capo alla interessata una posizione giuridica qualificata e definitiva, ben potendo l&#8217;amministrazione dar luogo o meno a successiva procedura di affidamento o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse, sicché non ha riconosciuto l&#8217;indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/1990)</strong></p>
<p>(1) cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 2 settembre 2011 n. 4921; Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3380<br />
(2) cfr: Consiglio di Stato, Sez. V, n. 207/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014 n. 1365; 30 luglio 2013 n. 4026; 24 maggio 2013 n. 2838; Sez. V, 6 maggio 2013 n. 2418<br />
(3) cfr: cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 2919 del 2012, proposto da:&nbsp;<br />
TM. E. s.p.a. &#8211; Termomeccanica Ecologia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Marco Di Lullo, Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Abbamonte in Napoli, via Melisurgo, 4;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Massimo Lacatena, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;<br />
Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/10, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;accertamento e la conseguente condanna al risarcimento</em></strong><br />
dei danni subiti dalla società ricorrente nell&#8217;ambito della procedura di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;per la gestione ed il completamento dell&#8217;impianto di depurazione di Napoli Est, avviata a seguito di delibera di Giunta Regionale n. 1911/2000 con la quale è stata dichiarata l’ammissibilità e la fattibilità della proposta di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;presentata dalla TM.E. s.p.a., conclusasi con l’ordinanza n. 12/2012 del Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/10 con cui è stata disposta l’immediata revoca della procedura di gara per l’affidamento della progettazione e realizzazione del completamento e adeguamento degli impianti di depurazione di Napoli Est e San Giovanni a Tedduccio, della rete dei collettori comprensoriali e delle reti fognanti comunali afferenti e successiva gestione.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/10 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 marzo 2017 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
La società Termomeccanica Ecologia s.p.a. (di seguito anche TM.E.) ricorre in giudizio per ottenere la condanna delle intimate amministrazioni al risarcimento a titolo di responsabilità precontrattuale dei danni conseguenti all’adozione della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 173/2012 e dell’ordinanza n. 12/2012 del Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/2010 con cui è stata disposta la revoca della procedura di gara indetta per l’affidamento della progettazione e realizzazione del completamento e adeguamento degli impianti di depurazione di Napoli Est e San Giovanni a Tedduccio, della rete dei collettori comprensoriali e delle reti fognanti comunali afferenti e per la successiva gestione.<br />
In via subordinata la società ricorrente chiede l’annullamento dei precitati provvedimenti nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo previsto dall’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;della L. n. 241/1990 di cui chiede pertanto la corresponsione.<br />
Per comprendere le questioni dedotte in giudizio occorre sunteggiare i fatti di causa.<br />
Nel 1999 la TM.E. presentava alla Regione Campania una proposta di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;ai sensi dell’art. 37 bis della L. n. 109/1994 per la realizzazione degli interventi di completamento e adeguamento nonché per la gestione e la riscossione dei relativi canoni per l’impianto di depurazione di Napoli Est, proposta che veniva dichiarata di pubblico interesse con delibera di Giunta Regionale n. 1911/2000 ed estesa alla rete dei collettori gravitante sull’impianto di depurazione di Napoli Est.<br />
Sulla base di tale proposta, con ordinanza n. 35/2007 del Commissario delegato dal Governo, veniva indetta ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. n. 163/2006 la licitazione privata con successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’opera.<br />
La prima fase della selezione consisteva, per l’appunto, in una licitazione privata volta alla individuazione delle due migliori offerte da porre a raffronto con quella del promotore TM.E. (art. 155, comma 1, lett. ‘a’ del D.Lgs. n. 163/2006) e si concludeva con la redazione della graduatoria. Tuttavia, l’esito veniva contestato dalla terza classificata (a.t.i. Siba s.p.a./Uniland s.c.r.l.) che lamentava la mancata esclusione delle prime due graduate e il gravame veniva definito con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7403/2010.<br />
A causa del predetto contenzioso, non aveva luogo la successiva procedura negoziata tra il promotore TM.E. s.p.a. ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte (art. 155, comma 1, lett. ‘b’ del D.Lgs. n. 163/2006).<br />
Anzi, con ordinanza n. 71 del 18 novembre 2011 il Commissario delegato comunicava l’immediata sospensione della procedura di gara nelle more della conclusione del procedimento avviato dalla Giunta Regionale con delibera n. 586/2011 di revoca in autotutela della pregressa delibera n. 1911/2000.<br />
Infine, con ordinanza n. 12 del 16 maggio 2012 il Commissario delegato disponeva la revoca della suddetta procedura selettiva in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 173 del 4 aprile 2012.<br />
Il provvedimento di autotutela veniva motivato in relazione a diversi profili di criticità che ostavano alla prosecuzione della procedura selettiva, quali: a) la circostanza che la gara si era arrestata in attesa degli esiti del ricorso poi definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 7403/2010 e non era stata riavviata in considerazione della sopravvenuta determinazione di collocare, nell’area di pertinenza della struttura di depurazione, l’impianto di termovalorizzazione di Napoli in attuazione del disposto dell’art. 8 del D.L. n. 90/2008 convertito dalla L. n. 123/2008 (sebbene l’Avvocatura dello Stato avesse proposto di apportare variazioni al progetto ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 in modo da consentire la coesistenza delle due infrastrutture); b) incapienza della contabilità speciale e conseguente assenza di copertura finanziaria per l’intervento&nbsp;<em>de quo</em>; c) incongruità tra il termine del mandato commissariale limitato al compimento delle attività di liquidazione e la tempistica necessaria al riavvio della procedura; d) contrasto del progetto con gli obiettivi programmatici regionali afferenti al sistema depurativo campano, in corso di definizione; e) necessità di&nbsp;<em>“scongiurare pregiudizi derivanti all’amministrazione regionale da un eventuale contenzioso che potrebbe instaurarsi con l’A.T.O. n. 2”</em>. Con riguardo a tale ultimo profilo, nel provvedimento si dava atto che, con sentenze n. 2588 e n. 2589 del 2011, questo Tribunale aveva accolto due ricorsi proposti, rispettivamente, dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano (ATO n. 3 della Regione Campania) e dalla G.O.R.I. s.p.a. e, per l’effetto, aveva annullato il decreto dirigenziale con cui era stata indetta una gara per l’affidamento del servizio di gestione degli acquedotti regionali, limitatamente al secondo lotto (acquedotto campano del Sarno), con la motivazione che la Regione non avrebbe potuto disporre l’affidamento di infrastrutture ed opere acquedottistiche di natura infraregionale ad un terzo gestore che non sia quello individuato dall’Ente d’Ambito in base al vigente quadro normativo, interferendo con l’attuazione del piano d’ambito. In altri termini, la Regione manifestava l’intendimento di non voler incorrere in un nuovo giudizio in cui poteva risultare nuovamente soccombente per aver affidato la gestione di infrastrutture ed opere ad un soggetto non individuato dall’A.T.O..<br />
Tanto premesso, con il ricorso in trattazione la società TM.E. s.p.a. invoca la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione per violazione dei principi di buona fede e correttezza e del legittimo affidamento ingenerato nella positiva conclusione della procedura di gara, soprattutto in considerazione del lasso di tempo intercorso tra la definizione del contenzioso afferente la licitazione privata (sentenza del Consiglio di Stato n. 7403 del 12 ottobre 2010) e la comunicazione di avvio del procedimento di revoca (pervenuta il 6 dicembre 2011) e, ancor di più, del lungo arco di tempo dalla delibera di Giunta n. 1911/2000 che aveva dichiarato di pubblico interesse la proposta di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;presentata dalla TM.E..<br />
La ricorrente evidenzia che dalla delibera giuntale n. 173/2012 emerge un fitto scambio di corrispondenza tra Regione e Commissario delegato che dimostrerebbe come, già da diverso tempo, vi fossero perplessità in ordine alla prosecuzione della procedura di gara sulla base di diversi elementi (es. coesistenza tra l’impianto&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;ed il termovalorizzatore; incapienza dei fondi; incongruità dei termini della gestione commissariale, contrasto con gli obiettivi programmatici regionali afferenti il sistema depurativo campano) che, tuttavia, prima del 2011 non erano mai stati comunicati ai partecipanti.<br />
Venendo al&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della richiesta risarcitoria, TME s.p.a. chiede la condanna in solido delle amministrazioni intimate (Regione Campania e Commissario di governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/2010) al pagamento dell’importo complessivo di euro 1.447.000,00 oltre interessi e rivalutazione, così determinato:<br />
I) spese di partecipazione alla procedura, coincidenti con quelle di predisposizione del progetto: euro 900.000,00;<br />
II) altri costi, pari ad euro 297.000,00 ripartiti tra quelli necessari per mantenere in essere la polizza fideiussoria rilasciata il 13 ottobre 2003 a garanzia dell’offerta del promotore, spese per l’asseverazione del piano economico finanziario, costi per consulenti e spese per trasferte;<br />
III) perdita di&nbsp;<em>chance</em>, per le occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno derivante dalla esecuzione della procedura, per un importo di euro 250.000,00.<br />
In via subordinata, la ricorrente chiede accertarsi l’illegittimità dei provvedimenti di revoca per violazione dell’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;della L. n. 241/1990 e conclude per la condanna delle intimate amministrazioni al pagamento dell’indennizzo commisurato alle spese di partecipazione alla gara.<br />
Si è costituita, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n. 3849/2010 depositando una relazione sui fatti di causa.<br />
Resiste altresì in giudizio la Regione Campania che replica nel merito; l’amministrazione evidenzia che analoga richiesta risarcitoria avanzata &#8211; in relazione ai medesimi atti di autotutela di cui si controverte &#8211; da una delle imprese utilmente classificate all’esito della licitazione privata è stata respinta con sentenza del T.A.R. Napoli n. 3347/2015 confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 207/2017.<br />
Dopo ulteriore scambio di memorie difensive, all’udienza del 22 marzo 2017 la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO<br />
Viene in decisione il ricorso proposto dalla società Termomeccanica Ecologia s.p.a. (di seguito anche TM.E.) volto ad ottenere l’accertamento della responsabilità precontrattuale e la conseguente condanna della Regione Campania e del Commissario delegato dal Governo ex D.P.C.M. n. 3849/2010, in solido tra loro, al risarcimento dei danni conseguenti alla revoca in autotutela della procedura indetta per l’affidamento della progettazione e realizzazione del completamento e adeguamento degli impianti di depurazione di Napoli Est e San Giovanni a Tedduccio, della rete dei collettori comprensoriali e delle reti fognanti comunali afferenti e, in via subordinata, al pagamento dell’indennizzo ex art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;della L. n. 241/1990.<br />
In punto di diritto, quanto ai rapporti tra esercizio del potere di autotutela e responsabilità precontrattuale, costituisce principio acquisito che quest’ultima prescinde dall’eventuale illegittimità del provvedimento di annullamento o revoca: ciò in quanto, in via generale, ai fini del radicamento di tale forma di responsabilità, rileva la correttezza del comportamento complessivamente tenuto dall&#8217;amministrazione durante il corso delle trattative e della formazione del contratto, alla luce dell&#8217;obbligo delle parti di comportarsi secondo buona fede ai sensi dell&#8217;art. 1337 cod.civ..<br />
Nel corso delle trattative sorge tra le parti un rapporto di affidamento che l&#8217;ordinamento ritiene meritevole di tutela: nelle procedure di evidenza pubblica la fase della c.d. trattativa negoziale che precede la stipula del contratto è costituita dalla gara, il cui espletamento può determinare il sorgere di affidamenti in capo alle imprese partecipanti, nonché l’impegno di risorse o di esborsi per la stessa partecipazione.<br />
Nel quadro di una procedura ad evidenza pubblica, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative si traduce in primo luogo nell’onere di rendere al partecipante alla gara in modo tempestivo le informazioni necessarie a salvaguardare la sua posizione, su eventi, o sulla rinnovata valutazione dell’interesse pubblico alla gara, che possano far ipotizzare fondatamente la revoca dei relativi atti, in modo da impedire che si consolidi un pregiudizievole affidamento sulla conclusione del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI 2 settembre 2011 n. 4921; Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; Sez. IV, 7 luglio 2008 n. 3380).<br />
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se le amministrazioni convenute abbiano violato i doveri di correttezza e buona fede di cui sono espressione l’art. 1337 e l’art. 1338 cod. civ..<br />
Sul punto, parte ricorrente assume la responsabilità precontrattuale delle controparti per non aver adeguatamente tenuto conto del proprio affidamento nella conclusione della gara, rivestendo la qualità di soggetto promotore nella procedura di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;ex art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e per non aver ottemperato a specifici obblighi informativi in ordine ai profili di criticità che, già noti da tempo, avrebbero poi condotto alla revoca in autotutela.<br />
Le argomentazioni attoree non hanno pregio.<br />
In particolare, il Collegio non ritiene di doversi discostare dal proprio precedente (sentenza n. 3347/2015 confermata in appello dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 207/2017) che, pur riguardando un’altra partecipante alla medesima selezione, contiene principi di diritto applicabili anche alla fattispecie in esame.<br />
In tale occasione, il Tribunale ha escluso che possa riconoscersi la titolarità di alcuna posizione soggettiva tutelabile, al fine del riconoscimento della responsabilità precontrattuale, né al momento dell’avvio del procedimento di revoca della procedura di&nbsp;<em>project financing</em>, né tantomeno, alla sua conclusione, essendo stato iniziato il procedimento di secondo grado in una fase in cui non solo non era stato ancora selezionato il futuro concessionario, ma neppure era stata mai avviata la relativa procedura negoziata.<br />
Difatti, si è visto che il primo segmento concorsuale consistente nella licitazione privata ex art. 155, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 (volta ad individuare le due migliori offerte da porre a raffronto con quella del promotore) costituiva oggetto di gravame, definito con sentenza di rigetto del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7403/2010. A causa del predetto contenzioso, non aveva luogo la successiva procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 tra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte.<br />
Si è quindi ritenuto che il comportamento tenuto dalle pubbliche amministrazioni resistenti non abbia potuto ledere una ragionevole posizione di affidamento delle partecipanti alla selezione, per insussistenza di tale posizione soggettiva.<br />
Sono state ritenute inconferenti le dedotte manchevolezze riferite alle amministrazioni pubbliche nel corso della procedura, con particolare riferimento alla allegata conoscenza della mancanza di copertura finanziaria ben prima dell’avvio del procedimento di revoca; senza considerare che, comunque, nella fattispecie, la mancata conclusione della procedura non è stata ritenuta esclusivamente imputabile a colpe amministrative, dovendosi tenere conto del contenzioso infondato, instaurato da una delle partecipanti alla gara che ha paralizzato per due anni l’avanzamento del procedimento, fino alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7403/2010 (con cui è stato respinto il ricorso proposto da una delle partecipanti contro la mancata esclusione di altre imprese concorrenti alla licitazione privata), nelle more dell’aggravamento dell’emergenza rifiuti che ha, inevitabilmente, determinato una diversa allocazione delle risorse finanziarie precedentemente disponibili (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, n. 3347/2015). Quindi, il differimento, dal 2007 al 2010, nell’espletamento della procedura non risulta imputabile solo alle amministrazioni appellate, ma anche alle infondate quanto condizionanti iniziative giurisdizionali poste in essere dalla concorrente terza classificata all’esito della licitazione privata.<br />
Non rileva inoltre la circostanza che la ricorrente rivestisse la qualità di soggetto promotore della procedura di&nbsp;<em>project financing</em>.<br />
Come rilevato nel giudizio di appello (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 207/2017), in tema di&nbsp;<em>project financing</em>, anche una volta dichiarata di pubblico interesse una proposta di realizzazione di lavori pubblici ed individuato quindi il promotore privato, l’amministrazione non è tenuta a dare corso alla procedura di gara per l’affidamento, posto che tale scelta costituisce una tipica e prevalente manifestazione di discrezionalità amministrativa nella quale sono implicate ampie valutazioni in ordine all’effettiva esistenza di un interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, tali da non potere essere rese coercibili nell’ambito del giudizio di legittimità che si svolge in sede giurisdizionale amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014 n. 1365; 30 luglio 2013 n. 4026; 24 maggio 2013 n. 2838; Sez. V, 6 maggio 2013 n. 2418).<br />
Ciò in quanto la posizione di vantaggio acquisita per effetto della dichiarazione di pubblico interesse si esplica solo all’interno della gara, una volta che la decisione di affidare la concessione sia stata assunta (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2016 n. 4177) mentre si è visto che, nel caso in esame, la procedura negoziata di cui all’art. 155, comma 1 lett. b) non ha avuto luogo.<br />
Quanto alla reclamata responsabilità civile ne consegue che, anche dopo la dichiarazione di pubblico interesse dell’opera, non può ritenersi costituito un distinto, speciale ed autonomo rapporto interessato dalla responsabilità precontrattuale a che l’amministrazione dia poi comunque corso alla procedura di finanza di progetto; la valutazione amministrativa della perdurante attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera continua a essere immanente all’amministrazione e non coercibile dall’esterno ma dipendente da valutazioni in ordine all’attualità e alla convenienza dell’affidamento.<br />
Ne consegue ancora che in detta elaborazione e conseguente presentazione di progetto e accessori vi è, da parte del promotore, un’assunzione consapevole di rischio a che quanto proposto non venga poi stimato conforme all’interesse pubblico e dunque davvero da realizzare (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2014, n. 1365).<br />
Deve quindi ritenersi che, una volta individuato il promotore e ritenuto di pubblico interesse il progetto dallo stesso presentato, l’amministrazione non era tenuta a dare corso alla procedura di gara, essendo libera di scegliere &#8211; attraverso valutazioni attinenti al merito amministrativo e non sindacabili in sede giurisdizionale &#8211; se, per la tutela dell&#8217;interesse pubblico, fosse più opportuno affidare il progetto per la sua esecuzione ovvero rinviare la sua realizzazione ovvero non procedere affatto.<br />
Il mutamento delle condizioni fattuali che ha indotto l’amministrazione a valutare la non praticabilità dell’opera oggetto di&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;è dipeso da un insieme di fattori che non consentono di rinvenire in capo ad essa un comportamento colpevole, tale da renderle imputabile una responsabilità precontrattuale come quella invocata nel giudizio in esame.<br />
In ogni caso, anche a voler ammettere la configurabilità di un quadro che leghi l’amministrazione ai doveri precontrattuali, la condotta complessiva di questa appare in concreto incolpevole; alla luce del principio di cui all’art. 30, comma 3, del c.p.a., si ritiene che la ricorrente non abbia posto in essere le condotte idonee ad evitare il preteso danno usando l’ordinaria diligenza anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti, concorrendo dunque a cagionare il danno.<br />
Difatti, nessuna osservazione risulta pervenuta al Commissario delegato dal Governo dopo che questo aveva notificato alle imprese partecipanti alla procedura, in data 22 novembre 2011, l’ordinanza numero 71 del 2011 di sospensione della procedura di gara, laddove correttezza avrebbe voluto che le imprese interessate rappresentassero all’amministrazione governativa l’intenzione di pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla possibile revoca della gara.<br />
Quindi, in occasione della citata interlocuzione procedimentale, pur avendone la concreta occasione, la ricorrente non ha compiuto tutto quanto era nella propria disponibilità per far adempiere l’asserito dovere dell’amministrazione di proseguire la selezione concorsuale e così conseguire l’aggiudicazione. L’impresa si è limitata solo, successivamente, a proporre la presente azione risarcitoria, vale a dire a domandare la monetizzazione in giudizio della figurata violazione dei doveri precontrattuali da parte delle amministrazioni.<br />
Va quindi condivisa l’argomentazione difensiva della Regione Campania che nei propri scritti difensivi sottolinea che, pur potendo formulare in tempo la richiesta di ristoro, con il suo mancato riscontro non ha messo in condizione l’amministrazione regionale di poter valutare gli effetti e i pregiudizi prodotti dalla revoca dalla gara, né l’aggravio di spesa che ne sarebbe conseguito.<br />
La domanda risarcitoria deve essere quindi rigettata.<br />
Venendo alle richieste subordinate, va respinta la domanda di accertamento della illegittimità dell’atto di autotutela per violazione dell’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;della L. n. 241/1990. Difatti, è consolidato l’indirizzo pretorio secondo cui il mancato riconoscimento della pretesa economica riveniente dalla predetta disposizione unitamente alla disposta revoca non costituisce un vizio dell&#8217;atto di autotutela, ma consente al privato di agire per ottenere l’indennizzo (Consiglio di Stato, Sez., V, 21 aprile 2010 n. 2244).<br />
Infine, non ha giuridico fondamento la richiesta di condanna delle amministrazioni al pagamento del predetto importo che parte ricorrente commisura alle spese di partecipazione alla procedura.<br />
Al riguardo, l&#8217;indennizzo ex art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;della L. n. 241/1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, ma solo in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi. Viceversa, nel caso in esame, si è visto come, alla luce dell’indirizzo del Consiglio di Stato (sent. cit. n. 207/2017), non possa configurarsi in capo alla interessata una posizione giuridica qualificata e definitiva, ben potendo l&#8217;amministrazione dar luogo o meno a successiva procedura di affidamento o non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse. Né spetta il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, che, ai sensi dell’art. 155, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 risulta dovuto nel&nbsp;<em>project financing</em>&nbsp;a favore del promotore solo ove questo non risulti aggiudicatario quando la gara stessa si sia peraltro conclusa (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2015 n. 3237; 3 maggio 2016 n. 1692); viceversa, si è visto che la procedura negoziata non ha avuto luogo. E’ solo il concreto utilizzo della proposta da parte dell’amministrazione che consolida il diritto del promotore all’ottenimento dell’indennizzo per le spese sostenute e trasforma la sua posizione giuridica da instabile a durevole.<br />
Le considerazioni svolte conducono, in definitiva, al rigetto del ricorso.<br />
La complessità delle questioni esaminate e decise giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Salvatore Veneziano, Presidente<br />
Ida Raiola, Consigliere<br />
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gianluca Di Vita</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Salvatore Veneziano</strong></td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Pubblicato il 04/04/2017<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-4-4-2017-n-1803/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/4/2017 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.1803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-11-2012-n-1803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-11-2012-n-1803/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.1803</a></p>
<p>C. Testori Pres. ff Est. A. Ali&#8217; (Avv.ti A. Cariola e C. Floreno) contro il Comune di Pisa (Avv.ti S. Caponi, G. Lazzeri, G. Gigliotti) in tema di obbligazioni nascenti dalle convenzioni di lottizzazione e sulla natura o meno di obbligazioni propter rem 1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia inerente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-11-2012-n-1803/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-11-2012-n-1803/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.1803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Testori Pres. ff Est.<br /> A. Ali&#8217; (Avv.ti A. Cariola e C. Floreno) contro il Comune di Pisa (Avv.ti S. Caponi, G. Lazzeri, G. Gigliotti)</span></p>
<hr />
<p>in tema di obbligazioni nascenti dalle convenzioni di lottizzazione e sulla natura o meno di obbligazioni propter rem</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia inerente l&#8217;esecuzione di una convenzione urbanistica &#8211; Giurisdizione esclusiva del G.A. di cui all’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) del CPA 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Convenzioni di lottizzazione – Obbligazioni &#8211; Natura &#8211; Obbligazioni propter rem – Tipicità – Fattispecie relativa alla sostituzione della convenzione &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La controversia inerente l&#8217;esecuzione di una convenzione urbanistica, configurabile come accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo, rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. di cui all’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo.	</p>
<p>2. Le obbligazioni nascenti dalle convenzioni di lottizzazione appartengono alla categoria delle obbligazioni propter rem e sono caratterizzate quindi dal requisito della tipicità. Esse trovano fondamento normativo nell’art. 28 della legge urbanistica n. 1150/1942 (essendo specificamente inerenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione) e sono funzionali alla piena attuazione del piano di lottizzazione. Ciò rende necessario, in caso di compravendita di immobili oggetto di lottizzazione, il trasferimento (insieme con detti immobili) anche delle relative obbligazioni convenzionali ove così non fosse le opere di urbanizzazione rischierebbero di restare irrealizzate o di dover essere attuate a spese del Comune. Diverso è il caso in esame di sostituzione della convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 stipulata nel 1974 , laddove le obbligazioni ivi  previste non erano funzionali all’attuazione del p.e.e.p., non essendo il loro adempimento necessario per attuare il piano, con la conseguenza che in tal caso non può giustificarsi il loro trasferimento insieme al trasferimento del bene, tenuto anche conto che una diversa opzione finirebbe con l’accollare i costi dello scioglimento del vincolo su un soggetto diverso da quello che si è avvantaggiato del ridotto costo dell&#8217;originario acquisto dell&#8217;alloggio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 809 del 2011, proposto dal sig. Antonio Ali&#8217;, rappresentato e difeso dagli avv. Agatino Cariola e Carmelo Floreno, con domicilio eletto presso l’avv. Filippo Donati in Firenze, via dei Servi 49; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Pisa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso l’avv. Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della nota della Direzione urbanistica, Ufficio espropri del Comune di Pisa, datata 15.02.2011, prot. n. 6111.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Nel ricorso in epigrafe si legge:<br />	<br />
&#8211; che con atto di compravendita del 18/12/1995 il sig. Antonio Alì ha acquistato con la moglie, sig.ra Carmela Lo Cicero, un appartamento in Pisa, località Cisanello, via Cesalpino n. 7, edificato dalla cooperativa edilizia &#8220;Liberitalia&#8221; su un terreno ced<br />
&#8211; che, a seguito di successivi trasferimenti, di tale appartamento sono divenuti comproprietari i fratelli Antonio, Riccardo e Roberto Alì, che in data 7/12/2010 hanno stipulato un contratto preliminare di vendita dell&#8217;immobile in questione;<br />	<br />
&#8211; che con istanza pervenuta al Comune di Pisa il 15/2/2011 i sigg. Antonio Alì e Carmela Lo Cicero hanno chiesto un&#8217;attestazione relativa alla circostanza che all&#8217;atto dell&#8217;acquisto nel 1995 l&#8217;alloggio di cui sopra era libero da vincoli;<br />	<br />
&#8211; che la predetta Amministrazione, con nota della Direzione urbanistica &#8211; Ufficio espropri n. 6111 del 15/2/2011, ha comunicato ai richiedenti che &#8220;<i>il corrispettivo da versare al Comune per la sostituzione della convenzione ex art. 35 L. 865/71, calcol<br />
2) Contro tale atto il sig. Antonio Alì ha proposto il ricorso in epigrafe, sostenendone l&#8217;illegittimità per violazione della disciplina normativa di riferimento: in sostanza il Comune di Pisa avrebbe ritenuto operanti norme ormai abrogate e comunque non suscettibili di essere applicate all&#8217;immobile di cui si controverte.<br />	<br />
3) Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione comunale intimata, che ha formulato eccezioni di difetto di giurisdizione, di interesse e di legittimazione attiva e ha chiesto, comunque, la reiezione del ricorso perché infondato.<br />	<br />
4) Entrambe le parti hanno depositato memorie e repliche in vista dell&#8217;udienza del 24 ottobre 2012, in cui la causa è passata in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1) Preliminarmente sono necessarie le seguenti precisazioni:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;atto impugnato (nota della Direzione urbanistica &#8211; Ufficio espropri del Comune di Pisa n. 6111 del 15/2/2011) non è indirizzato al ricorrente né alla sig.ra Carmela Lo Cicero, bensì al fratello del predetto, sig. Riccardo Alì; ciò in quanto risponde a<br />
&#8211; un&#8217;istanza finalizzata ad ottenere un&#8217;attestazione relativa alla circostanza che all&#8217;atto dell&#8217;acquisto nel 1995 l&#8217;alloggio di cui si controverte era libero da vincoli era stata in effetti presentata dai sigg. Antonio Alì e Carmela Lo Cicero al Comune d<br />
2) Così superate le inesattezze contenute nel ricorso, va innanzitutto riconosciuta (pur avendo la difesa del Comune di Pisa rinunciato alla contraria eccezione) che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia, che (restando irrilevante il tipo di azione promossa) riguarda l&#8217;esecuzione di una convenzione urbanistica, configurabile come accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo, oggetto di giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. a) n. 2) del codice del processo amministrativo.<br />	<br />
3) Ancora preliminarmente, va definito l&#8217;oggetto del giudizio. Benché proposta attraverso un’azione di annullamento, la controversia riguarda la sussistenza o meno, a carico del ricorrente, dell&#8217;obbligo di corrispondere all’Amministrazione resistente una somma per la sostituzione della convenzione ex art. 35 della legge n. 865/1971 stipulata nel 1974; attraverso il richiesto annullamento della nota impugnata l&#8217;interessato persegue l&#8217;obiettivo &#8211; e in tali termini va intesa la sua domanda &#8211; di ottenere una declaratoria di non dover pagare al Comune di Pisa alcun corrispettivo al predetto titolo.<br />	<br />
Da ciò consegue che, da un lato, è irrilevante, ai fini dell&#8217;interesse ad agire, che l&#8217;atto impugnato sia indirizzato ad un soggetto diverso dal ricorrente medesimo, comunque comproprietario dell&#8217;immobile di cui si discute; dall&#8217;altro che il ricorso, in quanto introduce sostanzialmente una domanda di accertamento, non risulta tardivo e dunque inammissibile, come eccepito dalla difesa avversaria.<br />	<br />
4) Nel merito, vanno innanzitutto richiamate le disposizioni di cui all’art. 35 commi 15-17 della legge n. 865/1971 che in tema di alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliva nel testo originario:<br />	<br />
<i>L&#8217;alloggio costruito su area ceduta in proprietà non può essere alienato a nessun titolo, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità. </i><br />	<br />
<i>Decorso tale periodo di tempo, l&#8217;alienazione o la costituzione di diritti reali di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall&#8217;ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione, del valore dell&#8217;area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art. 16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonchè del costo delle opere di urbanizzazione posto a carico del proprietario. </i><br />	<br />
<i>Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di abitabilità, il proprietario dell&#8217;alloggio può trasferire la proprietà a chiunque o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l&#8217;obbligo di pagamento a favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l&#8217;area, della somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell&#8217;area al momento dell&#8217;alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato sulla base delle variazioni dell&#8217;indice dei prezzi all&#8217;ingrosso calcolato dall&#8217;Istituto centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall&#8217;ufficio tecnico erariale ed è riscossa all&#8217;atto della registrazione del contratto dal competente ufficio del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma è destinata all&#8217;acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari</i>&#8220;.<br />	<br />
Tali disposizioni sono state trasfuse nella convenzione datata 8/7/1974 relativa alla cessione in proprietà dal Comune di Pisa alla cooperativa edilizia &#8220;Liberitalia&#8221; dell&#8217;area su cui è stato poi costruito l&#8217;alloggio di cui si controverte; la licenza di abitabilità è stata rilasciata il 17/10/1977.<br />	<br />
Le citate disposizioni ex art. 35 sono state abrogate dall’art. 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179.<br />	<br />
L’art. 3 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ha poi previsto: &#8220;<i>Le convenzioni stipulate ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, per la cessione del diritto di proprietà, possono essere modificate, con la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali ivi previsti, in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 77</i>&#8220;.<br />	<br />
I commi 77 e 78 di cui sopra sono stati abrogati dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448 che all&#8217;art. 31, dettando norme specifiche per gli enti locali, ha introdotto (commi 46-48) specifiche disposizioni per le &#8220;<i>convenzioni stipulate ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179</i>&#8220;, richiamando la convenzione-tipo di cui all’art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, poi trasfuso nell’art. 18 del T.U. n. 380/2001.<br />	<br />
5) Il ricorrente sostiene:<br />	<br />
&#8211; che i vincoli previsti nella convenzione del 1974 sono venuti meno con l&#8217;abrogazione, nel 1992, delle norme ex art. 35 della legge n. 865/1971 che quei vincoli prevedevano;<br />	<br />
&#8211; che egli ha acquistato l&#8217;alloggio (unitamente alla moglie) con atto di compravendita del 18/12/1995, cioè dopo l&#8217;entrata in vigore della legge n. 179/1992 e prima dell&#8217;approvazione della legge n. 549/1995, dunque libero dai vincoli ormai decaduti e non<br />
Il Collegio è di diverso avviso.<br />	<br />
L&#8217;abrogazione delle disposizioni di cui al citato art. 35 commi 15 ss., disposta dalla legge n. 179/1992, opera per l&#8217;avvenire nel senso di impedire l&#8217;introduzione dei vincoli previsti dalle norme abrogate in convenzioni successivamente stipulate. Nulla ha disposto la legge abrogatrice circa le convenzioni precedenti, sulle quali sono successivamente intervenute la legge n. 549/1995 e la legge n. 448/1998 con disposizioni che non operano retroattivamente, ma semplicemente presuppongono la perdurante vigenza delle previsioni convenzionali <i>ante lege</i> n. 179/1992 (fatta salva, semmai, la non rilevabilità della nullità precedentemente prevista dal comma 19 del citato art. 35). È questa l&#8217;unica interpretazione delle disposizioni succedutesi nel tempo che consente di dare un senso ai richiami contenuti nelle leggi nn. 549/1995 e 448/1998 alle &#8220;<i>convenzioni stipulate ai sensi dell&#8217;art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179</i>&#8220;; richiami che altrimenti risulterebbero incomprensibili. E tale interpretazione non risulta neppure confliggente con i principi costituzionali ed europei invocati nel ricorso, posto che il preteso venir meno dei vincoli convenzionali precedenti l&#8217;entrata in vigore della legge n. 179/1992 non trova il necessario supporto normativo.<br />	<br />
6) A diversa conclusione si deve invece pervenire per quanto riguarda la tesi secondo cui, ove non venuti meno per le ragioni precedentemente evidenziate, i vincoli convenzionali di cui si tratta potrebbero operare unicamente rispetto al primo trasferimento di proprietà e dunque non potrebbero interessare il ricorrente (subentrato, con i fratelli, nella proprietà dell&#8217;immobile di cui si controverte dopo una serie di precedenti trasferimenti), né potrebbero quindi incidere sulla prossima vendita del bene. <br />	<br />
Sul punto il Comune di Pisa ha replicato evidenziando la natura <i>propter rem</i> delle obbligazioni nascenti dalle citate previsioni convenzionali, conseguente all&#8217;appartenenza delle convenzioni di cessione delle aree comprese all&#8217;interno dei p.e.e.p. al più vasto <i>genus</i> delle convenzioni di lottizzazione. In sostanza, secondo la difesa comunale, le obbligazioni contenute nella convenzione originaria inizialmente trascritta si trasferiscono all&#8217;acquirente, indipendentemente dall&#8217;inserimento di una specifica previsione all&#8217;interno dell&#8217;ultimo atto di acquisto o degli atti di acquisto intermedi.<br />	<br />
Il Collegio osserva in proposito:<br />	<br />
&#8211; come chiarito dalla giurisprudenza le obbligazioni<i> propter rem</i> &#8220;<i>sono caratterizzate dal requisito della tipicità, con la conseguenza che possono sorgere per contratto solo nei casi col contenuto espressamente previsti dalla legge</i>&#8221; (Cassazi<br />
&#8211; alla tipologia in questione appartengono in particolare, per quanto qui interessa, le obbligazioni nascenti dalle convenzioni di lottizzazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 2 agosto 2011 n. 4576), che trovano fondamento normativo nell’art. 28 della<br />
&#8211; nel caso in esame la situazione è diversa; la convenzione del 1974 stipulata ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971 tra il Comune di Pisa e la cooperativa edilizia &#8220;Liberitalia&#8221; prevedeva, per la parte che qui interessa, i vincoli al trasferiment<br />
Sulla base delle precedenti considerazioni si deve concludere per l&#8217;insussistenza in capo al ricorrente dell&#8217;obbligo di corrispondere al Comune di Pisa un corrispettivo per la sostituzione della convenzione stipulata nel 1974, in caso di vendita dell&#8217;alloggio ubicato in località Cisanello, via Cesalpino n. 7, di cui il predetto è attualmente comproprietario.<br />	<br />
7) Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra precisati.<br />	<br />
La particolarità del caso e la natura interpretativa della controversia giustificano la compensazione tra le parti delle spese di causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi precisati in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo Testori, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Riccardo Giani, Consigliere<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-8-11-2012-n-1803/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2012 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.1803</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.1803</a></p>
<p>C. Allegretta Pres. S. Picone Est. F.P. Mariani (Avv.ti A. Clarizia, S.N. Izzo ed A.P. Pinto) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Angrisano (non costituito) e con l&#8217;intervento della Regione Puglia (Avv. L.A. Clarizio) sui presupposti per cessazione immediata dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.1803</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta Pres. S. Picone Est.<br /> F.P. Mariani (Avv.ti A. Clarizia, S.N. Izzo ed A.P. Pinto) contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di F. Angrisano (non costituito) e con l&#8217;intervento della Regione Puglia (Avv. L.A. Clarizio)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per cessazione immediata dalla carica dell&#8217;organo di vertice dell&#8217;Autorità Portuale da parte del Ministero e sui limiti ai c.d. &ldquo;poteri impliciti&rdquo; dell&#8217;Amministrazione, con specifico riferimento alla materia dei porti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Trasporti – Navigazione marittima ed aerea – Autorità portuali – Rimozione d’imperio degli organi direttivi dell’Autorità portuale anche al di fuori delle due ipotesi espressamente indicate all’art. 7 della legge n. 84 del 1994 –  Rientra nel potere di vigilanza del Ministro	</p>
<p>2. Atto amministrativo &#8211; Provvedimento implicito &#8211; Nozione – Portata e limiti	</p>
<p>3. Trasporti – Navigazione marittima ed aerea – Autorità portuali – Rimozione d’imperio degli organi direttivi dell’Autorità portuale – È espressione di un “potere provvedimentale  implicito” &#8211; Il suo esercizio deve oggi conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di Autorità portuali l’art. 12, primo comma, della legge n. 84 del 1994 dispone che l’Autorità portuale “è sottoposta alla vigilanza del Ministro”. Il comma successivo prevede poi circoscritte ipotesi di controllo sugli atti delle Autorità (approvazione dei bilanci e del consuntivo, determinazione dell’organico della segreteria). Ne discende che il Ministro può esercitare il proprio potere di vigilanza, attraverso la rimozione d’imperio degli organi direttivi dell’Autorità portuale, anche al di fuori delle due ipotesi espressamente indicate all’art. 7 della legge n. 84 del 1994. Tanto costituisce esplicazione dei cosiddetti “poteri impliciti” che l’ordinamento attribuisce alla Pubblica Amministrazione, pur in difetto di una esplicita previsione di legge.	</p>
<p>2. Si intende per provvedimento implicito quel provvedimento amministrativo non previsto da alcuna norma di legge (o di regolamento, se si segue la tesi per cui il principio di legalità e tipicità può essere inverato, nelle materie non riservate alla legge, da regolamenti). Il potere provvedimentale implicito deve di regola misurarsi con il principio di tipicità, inteso quale connessione fissata dalla normativa tra gli elementi dell’atto e la predeterminazione degli effetti che esso può produrre. La tipicità implica che la legge, nell’attribuire all’Amministrazione quel potere, deve stabilirne i presupposti, il procedimento, gli effetti, e dunque stabilirne la funzione specifica.. L’uso del potere implicito da parte dell’Amministrazione non è esente da limiti, enucleabili anch’essi dai principi generali, primo fra tutti il principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi autoritativi	</p>
<p>3. In relazione al commissariamento ed alla cessazione immediata dalla carica di vertice dell’Autorità portuale disposta dal Ministero, si può affermare che i cosiddetti “poteri provvedimentali impliciti” devono essere opportunamente riconsiderati e reinterpretati alla luce del principio di legalità, valorizzando i vincoli e le garanzie poste dal legislatore nei diversi settori. Rientrano tuttora nel novero dei “poteri impliciti” quelli spettanti all’Autorità vigilante nei confronti degli organi dell’ente soggetto a vigilanza, di cui può disporre la revoca ed il commissariamento, al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare funzionamento dell’ente stesso. Nella materia dei porti, l’esercizio delle prerogative ministeriali deve oggi conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione, specialmente dopo la riforma del Titolo V approvata nel 2001, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale (fattispecie in cui la decisione di rimozione dalla carica è stata ritenuta illegittima siccome frutto di un uso sviato del potere, tenuto conto che nessuna delle motivazioni espresse nella parte motiva del decreto impugnato è apparsa idonea a giustificare il ricorso al commissariamento del vertice dell’Autorità portuale, una misura che non può che rappresentare l’extrema ratio di intervento autoritativo da parte del Ministero, in presenza di situazioni di effettivo pericolo per la continuità e la regolarità della gestione da parte dei titolari delle massime cariche dell’ente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 21 e 26 della legge n. 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2009, proposto da <br />	<br />
<b>Francesco Palmiro Mariani</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Clarizia, Sergio Nitrato Izzo ed Antonio Pio Pinto, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Calefati, 177; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Felicio Angrisano</b>, non costituito; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via De Nicolò, 7; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>a) del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009;<br />	<br />
b) del decreto del Direttore Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/08 del 19 dicembre 2008; <br />	<br />
c) del successivo decreto del medesimo Direttore Generale del 4 febbraio 2009; <br />	<br />
d) dei verbali nn. 1 del 23 gennaio 2009, n. 2 del 17 febbraio 2009, n. 3 del 3 febbraio 2009 della Commissione istituita con i predetti decreti ministeriali; <br />	<br />
e) della nota del Presidente della predetta Commissione in data 4 maggio 2009, di comunicazione al Ministero delle Infrastrutture della relazione avente pari data; <br />	<br />
f) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum della Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 il dott. Savio Picone e uditi l’avv. Clarizia per il ricorrente, l’avv. Matteo per l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Clarizio per la Regione Puglia;<br />	<br />
Avvisate le parti ai sensi dell’art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente Francesco Palmiro Mariani, nominato per un quadriennio Presidente dell’Autorità portuale di Bari con decreto del Ministro dei Trasporti in data 1 dicembre 2006, impugna gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il decreto n. 500 del 17 giugno 2009, con cui il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ne ha disposto la cessazione immediata dalla carica. Con lo stesso decreto, il Ministro ha nominato Commissario straordinario dell’Autorità Portuale di Bari l’odierno controinteressato Felicio Angrisano.<br />	<br />
Il provvedimento di rimozione reca una motivazione così riassumibile:<br />	<br />
&#8211; il Mariani ha svolto fino al 4 giugno 2007 le funzioni di Presidente della “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”, società pubblico-privata costituita nel 2005 ed oggi partecipata nella misura del 30% del capitale sociale dall’Autorità portuale di Bari;<br />	<br />
&#8211; egli ha dapprima avallato, nell’ambito del piano operativo triennale 2007-2009, i programmi di trasformazione e sviluppo della società; quindi, mutando opinione nel corso del 2008, ha intrapreso azioni ostili nei confronti della controllata e del suo am<br />
&#8211; questa ed altre iniziative assunte dall’Autorità portuale hanno generato una pesante conflittualità tra il Mariani e l’amministratore delegato della società, Manlio Guadagnuolo, il quale aveva peraltro espresso riserve circa l’opportunità e la legittimi<br />
&#8211; la Commissione di indagine, istituita con decreto ministeriale n. 20/08 del 19 dicembre 2008, ha diffusamente descritto e stigmatizzato i comportamenti tenuti dal Mariani, soprattutto in occasione del ricordato annullamento in autotutela, paventando per<br />
&#8211; anche il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, adito in appello dalla “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.” per l’annullamento della sentenza n. 440/2009 emessa dal T.A.R. di Bari (che, in primo grado, ha respinto l’impugnativa proposta dalla società avverso il<br />
&#8211; le circostanze complessivamente rilevate dalla Commissione ministeriale inducono a disporre in via d’urgenza la cessazione del Presidente Mariani dalla carica, con la contestuale nomina del Commissario straordinario Felicio Angrisano.<br />	<br />
2. Avverso il decreto di commissariamento, avente efficacia immediata, il ricorrente deduce censure così rubricate:<br />	<br />
I) nullità per difetto assoluto di attribuzione; violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 12 della legge 28 gennaio 1994 n. 84;<br />	<br />
II) eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti;<br />	<br />
III) violazione della sentenza n. 440/2009 del T.A.R. di Bari e dell’ordinanza n. 2359/2009 del Consiglio di Stato; eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti;<br />	<br />
IV) eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, violazione dell’autolimite amministrativo, falsa rappresentazione, illogicità ed irragionevolezza;<br />	<br />
V) in subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 7, quarto comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 84.<br />	<br />
Con decreto cautelare presidenziale del 18 giugno 2009 è stata interinalmente sospesa l’efficacia del decreto di commissariamento.<br />	<br />
La Regione Puglia ha notificato atto di intervento ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
Nell’imminenza della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare si è costituita, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Avvocatura dello Stato, che ha innanzitutto eccepito la tardività del ricorso in relazione agli atti recanti l’istituzione della Commissione ministeriale; ha inoltre eccepito l’inammissibilità dell’intervento della Regione Puglia; ha chiesto in ogni caso il rigetto dell’impugnativa in quanto infondata, svolgendo difese e depositando documentazione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009, avvisati i procuratori delle parti e constatata l’integrità del contraddittorio (anche nei confronti del controinteressato Felicio Angrisano, non costituito), la causa è stata trattenuta per la decisione definitiva in forma semplificata.<br />	<br />
3. Preliminarmente, il Collegio deve esaminare le eccezioni di rito sollevate dall’Avvocatura dello Stato.<br />	<br />
3.1. E’ fondata quella attinente alla tardività dell’impugnativa dei decreti con i quali è stata istituita la Commissione ministeriale, che ha svolto l’indagine conoscitiva poi sfociata nell’atto di commissariamento, nonché dei verbali della Commissione dei quali pure il ricorrente domanda l’annullamento.<br />	<br />
Si tratta, secondo le risultanze di causa, di atti impugnati dal Mariani ben oltre i sessanta giorni dalla loro effettiva conoscenza, dimostrata dalla sua partecipazione in contraddittorio ai lavori ispettivi della Commissione; atti che per la maggior parte, invero, appaiono comunque privi di immediata lesività per l’interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, il quale dirige principalmente le proprie doglianze avverso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009, recante la destituzione con effetto immediato dalla carica di Presidente dell’Autorità portuale.<br />	<br />
Il ricorso, per tale parte, va dunque dichiarato irricevibile per tardività, ovvero inammissibile per difetto di lesività degli atti impugnati.<br />	<br />
3.2. Va viceversa disattesa l’opposizione, formulata nel corso della discussione in camera di consiglio dall’Avvocatura dello Stato, riguardo all’intervento ad adiuvandum spiegato dalla Regione Puglia.<br />	<br />
Secondo un principio pacifico, l’intervento nel processo amministrativo può essere spiegato anche da soggetti aventi un mero interesse di fatto all’accoglimento dell’impugnativa proposta dal ricorrente, purché la posizione giuridica dell’interveniente sia dipendente ovvero accessiva rispetto all’interesse fatto valere in giudizio da parte ricorrente; ciò che rende, dunque, ammissibile l’intervento nel processo amministrativo è esclusivamente l’esistenza di un interesse di fatto, anche morale, non essendo invece di ostacolo la mancanza in capo all’interveniente di una posizione di interesse legittimo (così, tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2005 n. 2795).<br />	<br />
Nella concreta fattispecie, alla Regione Puglia deve riconoscersi, in linea di principio, un interesse alla rimozione del decreto ministeriale di commissariamento, tenuto conto, al di là di ogni altra considerazione, che essa concorre alla nomina del Presidente dell’Autorità portuale, in virtù del meccanismo di “intesa forte” regolato dall’art. 8 della legge n. 84 del 1994. Donde l’ammissibilità dell’intervento nel presente giudizio.<br />	<br />
4. Nel merito, il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.<br />	<br />
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede che sia dichiarata la radicale nullità, ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990, dell’atto di commissariamento adottato dal Ministero, per difetto assoluto di attribuzione, dovendo a suo avviso escludersi che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competa il potere di commissariare l’Autorità portuale (rectius: il suo Presidente), al di fuori delle fattispecie tassativamente indicate dalla normativa vigente. L’art. 7 della legge n. 84 del 1994 stabilisce, infatti, che con decreto del Ministro può disporsi la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato portuale (con la nomina contestuale del Commissario straordinario), qualora il piano operativo triennale non sia approvato nel termine di legge ovvero il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. <br />	<br />
La censura, ad avviso del Collegio, non può essere accolta. <br />	<br />
Non è infatti ravvisabile, nel provvedimento gravato, l’esercizio di poteri pubblicistici del tutto privi di fondamento legale, né sussiste lo sconfinamento nella sfera di attribuzioni di altro apparato dell’Amministrazione, circostanze che sole consentirebbero di configurare la più grave delle patologie dell’atto amministrativo.<br />	<br />
La stessa legge statale sui porti attribuisce al Ministero, in via generale, il potere di vigilanza sulle Autorità. L’art. 12, primo comma, della legge n. 84 del 1994 dispone che l’Autorità portuale “è sottoposta alla vigilanza del Ministro”. Il comma successivo prevede poi circoscritte ipotesi di controllo sugli atti delle Autorità (approvazione dei bilanci e del consuntivo, determinazione dell’organico della segreteria).<br />	<br />
Ne discende che il Ministro può esercitare il proprio potere di vigilanza, attraverso la rimozione d’imperio degli organi direttivi dell’Autorità portuale, anche al di fuori delle due ipotesi espressamente indicate all’art. 7 della legge n. 84 del 1994. Tanto costituisce esplicazione dei cosiddetti “poteri impliciti” che l’ordinamento attribuisce alla Pubblica Amministrazione, pur in difetto di una esplicita previsione di legge.<br />	<br />
Resta tuttavia da verificare se il Ministero abbia fatto corretto uso del potere di vigilanza e del potere (implicito) di commissariamento che l’ordinamento gli attribuisce. Vanno in tal senso unitariamente scrutinati i successivi motivi cui si affida il ricorrente, che lamenta violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici. <br />	<br />
4.2. Secondo l’opinione della dottrina più autorevole, l’uso del potere implicito da parte dell’Amministrazione non è esente da limiti, enucleabili anch’essi dai principi generali, primo fra tutti il principio di legalità e di tipicità dei provvedimenti amministrativi autoritativi. <br />	<br />
In tal senso, si è di recente affermato che il “potere provvedimentale implicito” va progressivamente assumendo nel nostro ordinamento carattere recessivo, anche e soprattutto all’indomani della riforma del 2005 che, intervenendo sulla legge n. 241 del 1990, ha positivamente “codificato” istituti che per lungo tempo erano relegati per l’appunto alla sfera dei poteri impliciti (si pensi, ad esempio, ai poteri di autotutela nella forma della revoca e dell’annullamento, al potere di convalida, al potere di sospensione dell’atto, oppure al carattere dell’esecutorietà). <br />	<br />
Si intende per provvedimento implicito quel provvedimento amministrativo non previsto da alcuna norma di legge (o di regolamento, se si segue la tesi per cui il principio di legalità e tipicità può essere inverato, nelle materie non riservate alla legge, da regolamenti). Il potere provvedimentale implicito deve di regola misurarsi con il principio di tipicità, inteso quale connessione fissata dalla normativa tra gli elementi dell’atto e la predeterminazione degli effetti che esso può produrre. La tipicità implica che la legge, nell’attribuire all’Amministrazione quel potere, deve stabilirne i presupposti, il procedimento, gli effetti, e dunque stabilirne la funzione specifica. <br />	<br />
Il fondamento della tipicità, secondo tale dottrina, va ravvisato negli stessi principi costituzionali relativi allo svolgimento dell’attività amministrativa: per i provvedimenti destinati ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica dei destinatari, è il principio di legalità a fondare la regola della tipicità. <br />	<br />
La tipicità comporta quindi che le varie categorie di provvedimenti siano identificate dalle norme disciplinatrici dei relativi poteri e non rimesse all’autonomia dell’Autorità amministrativa.<br />	<br />
In tale ricostruzione, il principio di tipicità non comporta tuttavia l’esclusione assoluta di ogni potere implicito: l’attribuzione di tale potere deve semmai essere ricavata non più dal criterio finalistico proprio dell’amministrare per risultati, ma dal sistema normativo di garanzie in cui questo potere si radica.<br />	<br />
Quanto ai poteri spettanti alle Amministrazioni vigilanti, che qui viene in rilievo, si registra nella dottrina e nella più recente giurisprudenza una crescente sensibilità verso l’autonomia degli enti di diritto pubblico, con l’affermarsi di una netta distinzione tra “vigilanza” e “gerarchia”. La vigilanza rientra nell’ambito delle possibili formule organizzatorie, differenziandosi, in particolare, dalla gerarchia: il concetto di vigilanza implica infatti un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico, che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge, e non è caratterizzata dal controllo su di un’attività amministrativa già svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all’attività da svolgersi (in questo senso Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2006 n. 5317).<br />	<br />
La dottrina ha inoltre evidenziato che, una volta venuta meno la concezione di uno Stato-soggetto in posizione di sovraordinazione generale su tutti gli enti pubblici, l’istituto della vigilanza ha perso la sua compattezza, dovendo fare i conti, volta per volta, con un variegato diritto positivo.<br />	<br />
In tale contesto, il tradizionale potere di scioglimento degli organi direttivi continua pur sempre a radicarsi in un principio generale dell’ordinamento: “Il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti. Tale potere non è esercitabile liberamente.” (Corte cost., sent. 20 gennaio 2004 n. 27). La stessa giurisprudenza aveva più volte ribadito che la nomina del commissario straordinario è un atto di autotutela esecutiva, appartenente alla categoria delle misure strettamente ripristinatorie, la cui funzione si esaurisce nell’eliminare la situazione di danno o di pericolo per l’interesse pubblico.<br />	<br />
4.3. Con specifico riferimento alla vigilanza sulle Autorità portuali, la giurisprudenza costituzionale ha coerentemente affermato che se, da un lato, non può dubitarsi che al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (cui compete la nomina del Presidente dell’Autorità portuale, all’esito del procedimento di intesa forte disciplinato dall’art. 8 della legge n. 84 del 1994) spetti il potere di nomina del relativo Commissario straordinario, onde assicurare “il soddisfacimento delle esigenze di continuità della azione amministrativa ed impedire stasi connesse alla decadenza degli organismi ordinari”, d’altro lato non può trascurarsi che anche l’adozione dell’atto di commissariamento presuppone l’avvio e lo sviluppo di trattative volte a raggiungere l’intesa, in termini di “leale cooperazione” tra i soggetti pubblici coinvolti (così Corte cost., sent. 27 luglio 2005 n. 339).<br />	<br />
Con una pronuncia di poco successiva, la Corte ha meglio chiarito i confini delle attribuzioni ministeriali in materia di nomina e revoca del Presidente dell’Autorità portuale. <br />	<br />
L’art. 8 della legge n. 84 del 1994, richiedendo l’intesa con la Regione interessata, esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione. Altrettanto indubbio, secondo la Corte, è che la volontà originaria della legge non può essere misconosciuta, qualificando come “debole” l&#8217;intesa in questione, dopo che la riforma del Titolo V della Costituzione ha inserito la materia dei “porti e aeroporti civili” tra quelle di legislazione concorrente previste dall’art. 117, terzo comma: “… anzi, deve dirsi che la norma statale de qua, in quanto attributiva al Ministro di funzioni amministrative in materia contemplata dall’art. 117, terzo comma, Cost., è costituzionalmente legittima proprio perché prevede una procedura che, attraverso strumenti di leale collaborazione, assicura adeguatamente la partecipazione della Regione all’esercizio in concreto della funzione amministrativa da essa allocata a livello centrale (sentenza n. 6 del 2004). Ne discende che ab origine l’art. 8 della legge n. 84 del 1994 esigeva, ed a fortiori esige oggi &#8211; alla luce della sopravvenuta legge costituzionale n. 3 del 2001 &#8211; una paritaria codeterminazione del contenuto dell’atto di nomina, quale forma di attuazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e la Regione, ed esclude ogni possibilità di declassamento dell’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva non vincolante (sentenza n. 27 del 2004); con la conseguenza che il mancato raggiungimento dell’intesa, quale prevista dalla norma, costituiva e costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento … A tale proposito, va detto che l’esigenza di leale cooperazione, insita nell’intesa, non esclude a priori la possibilità di meccanismi idonei a superare l&#8217;ostacolo che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato raggiungimento di un accordo sul contenuto del provvedimento da adottare; anzi, la vastità delle materie oggi di competenza legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza degli interessi pubblici è tale da rendere imperiosa l’esigenza di provvedere, l’opportunità di prevedere siffatti meccanismi, fermo il loro carattere sussidiario rispetto all’impegno leale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di meccanismi che non stravolgano il criterio per cui alla legge statale compete fissare i principi fondamentali della materia; che non declassino l’attività di codeterminazione connessa all’intesa in una mera attività consultiva; che prevedano l’allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.” (così Corte cost., sent. 7 ottobre 2005 n. 378).<br />	<br />
Nella materia dei porti, l’equilibrio tra poteri statali e regionali è sintetizzato, tra l’altro, proprio nella figura del Presidente dell’Autorità portuale. È in tale contesto, secondo il giudice costituzionale, che va inquadrata la previsione normativa circa la spettanza al Ministro del potere di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, previsione che armonicamente si inserisce nel complesso quadro, descritto dalla legge statale, nel quale si iscrivono, in particolare, i compiti attribuiti al Presidente (coordinamento delle attività svolte nel porto dalle Pubbliche Amministrazioni, nonché coordinamento e controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali; amministrazione delle aree e beni del demanio marittimo; autorizzazione delle operazioni portuali e concessione di aree e banchine; potere di indire, presiedendola, una conferenza di servizi con le Amministrazioni interessate a lavori di escavazione e manutenzione dei fondali, etc.).<br />	<br />
Il Presidente dell’Autorità portuale, in definitiva, è posto al vertice di una complessa organizzazione che vede coinvolti, e soggetti al suo coordinamento, anche organi schiettamente statali (egli presiede, tra l’altro, il Comitato portuale del quale fanno parte il Comandante del porto e, in rappresentanza dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori pubblici, un dirigente dei servizi doganali ed uno dell’ufficio speciale del genio civile), e gli è assegnato un ruolo fondamentale, anche di carattere propulsivo, perché il porto assolva alla sua funzione di rilevanza internazionale o nazionale, comunque interessante l’economia nazionale.<br />	<br />
Secondo la Corte costituzionale, da ciò discende che “… se la scelta, operata dal legislatore statale nel 1994, di coinvolgere la Regione nel procedimento di nomina del Presidente costituisce riconoscimento del ruolo del porto nell’economia regionale e, prima ancora, locale (donde il potere di proposta riconosciuto alla Provincia, al Comune ed alla Camera di commercio), la scelta del legislatore costituente del 2001 &#8211; di inserire la materia ‘porti e aeroporti civili’ nel terzo comma dell’art. 117 Cost. &#8211; non può essere intesa quale declassamento degli interessi dell’intera comunità nazionale connessi all’attività dei più importanti porti: interessi, anche questi, la cui cura è, con la vastità dei compiti assegnatigli ed il ruolo riconosciutogli, affidata in primo luogo al Presidente, e pertanto la sua nomina, come era attribuita al Ministro dalla legge generale del 1994, così resta a lui attribuita dalla medesima legge-quadro che ancora oggi governa la materia. In breve, l’originaria previsione in tema di potere di nomina si coordina con l’insieme della legge contribuendo, quale sua organica articolazione, all’equilibrio che essa realizza tra istanze centrali, regionali e locali; sicché tale previsione continua a costituire principio fondamentale della materia, alla pari delle altre sulla composizione degli organi e sui loro compiti e poteri.” (così Corte cost., sent. 7 ottobre 2005 n. 378). <br />	<br />
4.4. Traendo le somme da quanto fin qui esposto, può dunque affermarsi, con riflessi immediati sulla controversia in esame, che:<br />	<br />
a) i cosiddetti “poteri provvedimentali impliciti” devono essere opportunamente riconsiderati e reinterpretati alla luce del principio di legalità, valorizzando i vincoli e le garanzie poste dal legislatore nei diversi settori;<br />	<br />
b) rientrano tuttora nel novero dei “poteri impliciti” quelli spettanti all’Autorità vigilante nei confronti degli organi dell’ente soggetto a vigilanza, di cui può disporre la revoca ed il commissariamento, al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare funzionamento dell’ente stesso;<br />	<br />
c) nella materia dei porti, l’esercizio delle prerogative ministeriali deve oggi conformarsi ai principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione, specialmente dopo la riforma del Titolo V approvata nel 2001, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale.<br />	<br />
4.5. Così ridefinita la funzione di vigilanza spettante al Ministero nei confronti degli organi direttivi dell’Autorità portuale, il Collegio ritiene che la contestata decisione di rimuovere dalla carica il solo Presidente Mariani sia illegittima, siccome frutto di un uso sviato del potere.<br />	<br />
Nessuna delle motivazioni espresse nella parte motiva del decreto impugnato appare idonea a giustificare il ricorso al commissariamento del vertice dell’Autorità portuale, una misura che non può che rappresentare l’extrema ratio di intervento autoritativo da parte del Ministero, in presenza di situazioni di effettivo pericolo per la continuità e la regolarità della gestione da parte dei titolari delle massime cariche dell’ente.<br />	<br />
In primo luogo, non appare sufficiente il generico rilievo che si legge nell’atto impugnato circa l’inopportunità ovvero l’illegittimità (non meglio dimostrata) dell’acquisto di un pontone galleggiante, avvenuto tre anni prima. Si tratta, con evidenza, di una singola ed isolata decisione “gestionale”, di per sé sottratta alla valutazione di merito del Ministero, che comunque non può ragionevolmente giustificare la rimozione del Presidente che l’abbia assunta.<br />	<br />
Nè appare convincente, al fine di giustificare il commissariamento, la ripetuta invocazione del “conflitto” insorto tra il Presidente dell’Autorità e l’amministratore delegato della “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”. <br />	<br />
Ciò perché, in primo luogo, la decisione di annullare in autotutela l’affidamento disposto in favore della società pubblico-privata, costituita alcuni anni prima dalla medesima Autorità portuale di Bari, è stata avallata dal giudice amministrativo di primo grado, che ne ha sancito la legittimità sotto tutti i profili. Sul punto, le parti si dilungano in argomentate difese che tuttavia, ad avviso del Collegio, non possono surrettiziamente deviare l’oggetto del presente giudizio sulla legittimità del provvedimento di autotutela assunto nel febbraio del 2009 dal Presidente Mariani. <br />	<br />
Come detto, la Terza Sezione di questo Tribunale, con sentenza n. 440/2009, ha respinto il ricorso proposto dalla “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.” e la legittimità di detto provvedimento, impregiudicato l’esito del giudizio di appello, deve essere assunta come dato di fatto incontrovertibile. Piuttosto, il richiamo dell’ordinanza cautelare n. 2359/2009 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, effettuato con il decreto ministeriale di commissariamento, appare improprio ed è ulteriore sintomo di sviamento, poiché in quella sede il Giudice d’appello si è limitato a tener ferma la situazione gestionale in capo alla società appellante fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, nulla significando in merito alla illiceità della condotta assunta dall’Autorità portuale. <br />	<br />
Più in generale, rileva il Collegio che, ove pure conflittualità e divergenza di strategie vi siano tra Autorità portuale e società pubblico-privata, il Ministero avrebbe dovuto pur sempre considerare la diversa natura dei soggetti in lite: di norma, all’Amministrazione concedente è rimesso il perseguimento dell’interesse pubblico, laddove la società affidataria del servizio persegue fisiologicamente (e legittimamente) uno scopo lucrativo, in ragione della presenza al suo interno di soci privati mossi da intenti egoistici.<br />	<br />
L’eccesso di potere in cui è incorso il Ministero, con il decreto impugnato, è altresì ricavabile dalla estrema specificità degli addebiti mossi al Presidente Mariani, al quale sono stati sostanzialmente imputati pochi e ben definiti comportamenti, quasi interamente riferibili al rapporto tra Autorità portuale e società “Bari Porto Mediterraneo s.r.l.”; detti comportamenti, ad avviso del Collegio, assumono tuttavia una rilevanza assai ridotta nel contesto della complessiva attività dell’Autorità, rispetto alla quale il decreto di commissariamento omette di contestare oggettive e più gravi negligenze, se si eccettuano le generiche ed indimostrate previsioni circa il rischio di un peggioramento dei traffici e della redditività del porto barese. <br />	<br />
Si vuol dire, in altri termini, che dal provvedimento impugnato non è possibile scorgere quegli indizi di grave e comprovata “mala gestio” che avrebbero teoricamente legittimato l’esercizio del potere straordinario di commissariamento da parte del Ministero, sulla base di documentate perdite finanziarie ovvero di disfunzioni organizzative nell’erogazione dei servizi all’utenza.<br />	<br />
Il fatto, poi, che il Ministero non abbia condiviso la scelta di revocare in autotutela la concessione a suo tempo disposta in favore di una società pubblico-privata, non può di per sé giustificare l’adozione di una misura tanto invasiva, a scapito del titolare di un organo istituzionale designato, come si è detto, in concorso con la Regione Puglia e gli enti locali. Spinto a siffatti estremi, il potere di vigilanza sull’ente trasmoderebbe in un vero e proprio controllo di merito sui singoli atti di gestione, così vanificando il sistema delle Autorità portuali disegnato dal legislatore alla ricerca di un difficile equilibrio tra istanze autonomistiche ed esigenze di coordinamento al livello centrale.<br />	<br />
E’ un equilibrio valorizzato a chiare lettere dalla giurisprudenza costituzionale, chiamata a verificare la tenuta dei meccanismi di nomina del Presidente dell’Autorità portuale, rispetto al rinnovato assetto istituzionale scaturito dalla riforma del Titolo V della Costituzione.<br />	<br />
La latitudine dei poteri di vigilanza spettanti al Ministro deve perciò obbedire ad un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme attributive del potere (implicito) di commissariamento, in ossequio ai ricordati principi di sussidiarietà e leale collaborazione tra soggetti pubblici. <br />	<br />
5. Discende da quanto detto, assorbite le ulteriori censure, l’illegittimità per eccesso di potere del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009, che va pertanto annullato.<br />	<br />
Le spese di giudizio, tenuto conto della complessità della vicenda e della novità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Prima Sezione, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile il ricorso in epigrafe, quanto alla domanda di annullamento del decreto del Direttore Generale dei Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20/08 del 19 dicembre 2008, del successivo decreto del Direttore Generale del 4 febbraio 2009, dei verbali nn. 1 del 23 gennaio 2009, n. 2 del 17 febbraio 2009, n. 3 del 3 febbraio 2009 della Commissione ministeriale, della nota del Presidente della Commissione in data 4 maggio 2009;<br />	<br />
2) accoglie in parte il ricorso e per l’effetto annulla il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 500 del 17 giugno 2009.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2009 con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/07/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-7-2009-n-1803/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2009 n.1803</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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