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	<title>18008 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>18008 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.18008</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-10-2010-n-18008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-10-2010-n-18008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.18008</a></p>
<p>Pres.; est. V. Cernese Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta (I.A.C.P.) (Avv. Giuseppina Ricciardi) c. Comune di Calvi Risorta (N.C.) sull&#8217;obbligo per la P.A. di concludere con provvedimento espresso il procedimento di cui all&#8217;art. 35 L. 865/71 Edilizia Residenziale Pubblica – Procedimento ex art. 35 L. 865/71 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-10-2010-n-18008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.18008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-10-2010-n-18008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.18008</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.; est.  V. Cernese<br /> Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta (I.A.C.P.) (Avv.<br /> Giuseppina Ricciardi) c. Comune di Calvi Risorta (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo per la P.A. di concludere con provvedimento espresso il procedimento di cui all&#8217;art. 35 L. 865/71</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia Residenziale Pubblica – Procedimento ex art. 35 L. 865/71 – Obbligo della P.A. di provvedere con provvedimento espresso – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Una volta attivato il procedimento ex art. 35 Legge n. 865/1971, volto ad ottenere la concessione del diritto di superficie su di un area per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica (nella specie realizzazione di alloggi per i lavoratori dipendenti) sussiste l’obbligo per la P.A., anche ai sensi dell’art. 2 Legge 241/90,  di concluderlo, positivamente o negativamente, con un provvedimento espresso e debitamente motivato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3689 del 2010, proposto da:<br />
<B>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA (I.A.C.P.)</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppina Ricciardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Gaetano Santucci De Magistris in Napoli, alla Via Cappella Vecchia, n. 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><B>COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)</B>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l’accertamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>&#8211; dell’illegittimità, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990, del silenzio del Comune di Calvi Risorta sull’atto di istanza/diffida notificato dal ricorrente I.A.C.P. in data 18 gennaio 2010;<br />	<br />
&#8211; del diritto dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta di addivenire alla stipula della convenzione ex art. 35 L. n. 865/1971 con il Comune di Calvi Risorta sulla base degli schemi già approvati dai rispettivi organi rappresentativi; <br />	<br />
&#8211; della violazione dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di stipulare in forma pubblica con il ricorrente I.A.C.P. la convenzione, ex art. 35 L. n. 865/1971, per la concessione del diritto di superficie sull’area interessata dell’intervento di edilizia<br />
&#8211; dell’obbligo del Comune di Calvi Risorta di addivenire alla stipulazione della predetta convenzione e di adottare tutti i presupposti atti necessari.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Uditi &#8211; Relatore alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 il dr. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Premette l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caserta, con sede in Caserta, alla Via E. Ruggiero, n. 134, in persona del legale rappresentante p.t., di avere realizzato, ai sensi e per gli effetti della L. n. 457/1978 6° biennio, nel territorio del Comune di Calvi Risorta (CE) un intervento di edilizia residenziale in relazione al quale non era stata ancora perfezionata la procedura relativa alla costituzione del diritto di superficie da parte del Comune concedente in favore dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, quale concessionario.<br />	<br />
Al riguardo, espone, in punto di fatto:<br />	<br />
&#8211; che il predetto Comune, con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/92, n. 21/93, n. 48/93, n. 35/94 e n. 50/94, dopo avere localizzato l’area interessata dall’intervento costruttivo finanziato con i fondi della legge n° 457/78, 6° biennio, con del<br />
&#8211; che, con decreto sindacale n. 4047 del 5.5.1997 il Comune di Calvi Risorta aveva disposto l’occupazione temporanea e d’urgenza della predetta area, con redazione, in data 26.5.1997, del relativo verbale inerente le operazioni di rilievo dello stato di c<br />
&#8211; che il tecnico comunale e responsabile del procedimento con determina n. 145 del 5.10.1998 aveva determinato, come da propria perizia di stima, l’indennità provvisoria (decurtata del 40%, come per legge) da depositarsi, in caso di mancata accettazione d<br />
&#8211; che l’I.A.C.P., dopo avere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1417 del 2.12.1998, liquidato in favore del Comune non già la somma di lire 79.367.400 (pari a lire 132.279.000 decurtate del 40%) di cui alla determina suddetta, bensì la<br />
Tanto premesso, preso atto che, stante l’ampio lasso di tempo intercorso e nonostante l’atto di diffida del 13 gennaio 2010, notificato in data 18.1.2010 all’intimato Comune, quest’ultimo non aveva adottato alcun provvedimento espresso, né indicate le ragioni della mancata evasione dell’obbligo di stipulare, in forma pubblica, la convenzione ex art. 35 L. n° 865/1971, per la concessione all’I.A.C.P. della Provincia di Caserta del diritto di superficie sull’area interessata dall’intervento di edilizia residenziale pubblica realizzato ai sensi della L. n. 457/78 VI° biennio, il predetto Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso notificato l’1.6.2010 e depositato il giorno 30 successivo, ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’intimato Comune a seguito del predetto atto di diffida.<br />	<br />
All’uopo parte ricorrente ha dedotto profili di violazione di legge (artt. 2 e 3 L. n. 241/1990; art. 35 L. n. 865/1971).<br />	<br />
L’intimato Comune non si è costituito in giudizio ed alla Camera di Consiglio del 23 settembre 2010 il ricorso è stato ritenuto in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è fondato, e nei limiti di quanto si andrà esponendo, deve essere accolto.<br />	<br />
2. L’art. 2 della L. n. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo cui ove il procedimento consegue obbligatoriamente ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la P.A. ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso; in particolare, giusta la previsione di cui all’art. 2, comma 3, della suddetta disposizione la P.A. è tenuta a definire i procedimenti attivati dai privati entro il termine di 90 giorni dal deposito della relativa istanza.<br />	<br />
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: C. di S., Sez. IV, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 5014/200); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: C. di S., sez. IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: C. di S., Sez. VI, n. 4592/2001).<br />	<br />
3. Pertanto, escluse senz’altro le fattispecie, sub a) e sub c) ed escluso, altresì, che l’istanza de qua risulta ictu oculi infondata sub lettera b), nel caso dell’Istituto ricorrente, sussiste l’obbligo per l’intimato Comune di adottare un provvedimento espresso, debitamente motivato, sull’atto di diffida notificato in data 18 gennaio 2010 finalizzato alla conclusione del procedimento ex art. 35 della legge 22.12.1971, n. 865.<br />	<br />
4. Relativamente alla fonte del predetto obbligo la normativa contemplata da siffatto articolo prevede che: << Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 sono espropriate dai comuni e dai loro consorzi.<br />	<br />
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà, ai sensi dell’undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.<br />	<br />
Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.<br />	<br />
La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi, ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.<br />	<br />
L’istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del consorzio. Alle domande dei concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia economico e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.<br />	<br />
La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall’assembla del consorzio. Con la suddetta delibera viene determinato il contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi nel competente ufficio dei registri immobiliari, tra l’ente concedente ed il richiedente (…..). <br />	<br />
5. Nella fattispecie in esame, risultando depositati in giudizio dall’Istituto ricorrente le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11/92, n. 21/93, n. 48/93, n. 35/94 e n. 50/94, ad oggetto: “Legge 457/78 &#8211; VI Biennio e Legge n. 67/88 &#8211; Assegnazione suolo in diritto di superficie ai sensi dell’art. 51 Legge n. 865/71 all’I.A.C.P. di Caserta per la realizzazione di alloggi per lavoratori dipendenti”, il verbale inerente le operazioni di rilievo dello stato di consistenza e di immissione nel possesso redatto in data 26.5.997, nonché il verbale redatto in data 11.6.1997 di consegna all’I.A.C.P. della Provincia di Caserta del suolo occupato per la realizzazione dell’intervento costruttivo, in esecuzione del decreto sindacale del 5.5.1997 con cui era stata disposta l’occupazione d’urgenza dell’area interessata dall’intervento costruttivo de quo, risulta comprovato che il Comune di Calvi Risorta aveva dato seguito all’istanza ex art. 35 L. n. 865/1971 dal predetto Istituto inoltrata in relazione agli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati.<br />	<br />
Tuttavia il procedimento in siffatta guisa attivato, nonostante i solleciti dell’Istituto interessato (cfr. nota n. 3721 del 5.11.2007) e l’atto di diffida stragiudiziale notificato il 18 gennaio 2010, effettivamente non è mai pervenuto alla sua conclusione, con la eventuale concessione del diritto di superficie sul suolo interessato dall’intervento di edilizia residenziale pubblica, a mezzo di sottoscrizione dell’apposita convenzione a mente dell’art. 35 L. n. 865/71 previo corrispettivo del dovuto; a tal fine l’I.A.C.P., con nota raccomandata a/r del 13 gennaio 2010, aveva anche invitato il Comune di Calvi Risorta a partecipare ad apposita Conferenza dei servizi indetta per il giorno 16 settembre 2009, ma il Comune aveva disertato la Conferenza de qua.<br />	<br />
6. Ne deriva che, una volta attivato il procedimento ex art. 35 L. n. 865/1971, a fronte delle richieste e delle iniziative intraprese dall’I.A.C.P. ricorrente, sussiste l’obbligo da parte del Comune di concluderlo con un provvedimento espresso debitamente motivato, relativamente alla richiesta di costituzione del diritto di superficie in favore dell’I.A.C.P., ovvero, in alternativa, di indicare, in ogni caso, sempre con un provvedimento espresso, le ragioni per le quali al predetto esito non poteva addivenirsi.<br />	<br />
7. In definitiva il ricorso è fondato sotto il profilo della illegittimità del silenzio dell’Amministrazione serbato sull’atto di diffida notificato dall’I.A.C.P. di Caserta in data 18 gennaio 2010 e, nei limiti di quanto sopra rilevato, va accolto.<br />	<br />
Deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso in esito alla diffida notificata il 18 gennaio 2010 entro un termine non superiore a 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.<br />	<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Quinta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3689/2010 R.G.) <br />	<br />
proposto dall’I.A.C.P. della Provincia di Caserta, così dispone:<br />	<br />
a) lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il silenzio serbato dall’intimato Comune di Calvi Risorta, ordinando a quest’ultimo di provvedere sull’atto di diffida notificato in data 18 gennaio 2010, adottando i provvedimenti necessari a definire il procedimento ex art 35 L. n. 865/1971, concedendo in favore dell’I.A.C.P. della Provincia di Caserta il diritto di superficie, ovvero, in alternativa, nell’eventualità che tale ultima evenienza non fosse praticabile, indicandone le ragioni ostative con provvedimento espresso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.<br />	<br />
Dispone, altresì, in caso di ulteriore inottemperanza, che, in luogo della predetta Amministrazione ed a richiesta di parte provvederà, se già non provveduto, il Commissario ad acta, che s’intende sin d’ora nominato nella persona del Prefetto pro-tempore della Provincia di Caserta, con facoltà di sub-delega ad idoneo Funzionario della Prefettura &#8211; Ufficio Territoriale del Governo di Caserta cui è preposto.<br />	<br />
b) condanna l’intimato Comune al pagamento in favore del ricorrente delle spese giudiziali complessivamente quantificate in euro 1000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF, Estensore<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/10/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-7-10-2010-n-18008/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 7/10/2010 n.18008</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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