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	<title>180 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>180 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 13:09:30 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Contratto di appalto &#8211; Stipula &#8211; Rinegoziazione anteriore alla stipula &#8211; Ammissibilità. L’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica. Infatti, sussiste un legittimo margine di valutazione in capo all’amministrazione tra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-rinegoziazione-dei-termini-del-contratto-di-appalto-prima-della-stipula/">Sulla rinegoziazione dei termini del contratto di appalto prima della stipula.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Contratto di appalto &#8211; Stipula &#8211; Rinegoziazione anteriore alla stipula &#8211; Ammissibilità.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica. Infatti, sussiste un legittimo margine di valutazione in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016) di ricondurre il contratto ad utilità. La scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Bellucci &#8211; Est. Faviere</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 842 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Ritonnaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Dario Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">SMAT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Toti S. Musumeci e Alberto Marengo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Mati Group S.p.A., non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 40986 del 17 giugno 2022, recante la decadenza ai sensi dell&#8217;art. 103, co. 3, d.lgs. 50/2016 del R.T.I. Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (mandataria) RDR s.p.a. (mandante) dall&#8217;aggiudicazione della gara per l&#8217;affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere elettromeccaniche degli impianti – Polo Depurativo Castiglione Torinese, Chieri e Pecetto Torinese (rif. APP 44-4/2021 – CIG 89226378FA) e contestuale escussione della cauzione provvisoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 48627 del 15 luglio 2022 di diniego di annullamento in autotutela;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 48141 del 14 luglio 2022 di riscontro all&#8217;istanza di accesso agli atti, nella parte in cui ha significato che la stazione appaltante non ha dato corso ad altri provvedimenti della procedura di gara ai sensi dell&#8217;art. 103, co. 3, d.lgs. 50/2016;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra, della nota prot. n. 34265 del 20 maggio 2022 di richiesta della cauzione definitiva, con riserva di ulteriori e successive determinazioni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 33669 del 18 maggio 2022 di richiesta di proroga della validità dell&#8217;offerta e della polizza provvisoria per ulteriori 180 giorni e dunque fino al 23 novembre 2022, a pena di esclusione dalla gara ed escussione della polizza provvisoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 31586 dell&#8217;11 maggio 2022, di richiesta di proroga della validità dell&#8217;offerta e della polizza provvisoria per ulteriori 180 giorni e dunque fino al 23 novembre 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorra della nota prot. n. 26291 del 19 aprile 2022 di comunicazione dell&#8217;aggiudica e richiesta documentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data il 26 agosto 2022:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della segnalazione del provvedimento di decadenza ad ANAC, ai sensi dell&#8217;articolo 213, co. 10, d.lgs. 50/2016, di cui al &#8220;Modello C&#8221; allegato alla pec di trasmissione del 20 luglio 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della SMAT s.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La SMAT S.p.A. ha bandito una gara per manutenzione ordinaria e straordinaria del Polo Depurativo “Castiglione Torinese, Chieri e Pecetto Torinese”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara di euro 2.500.000,00, di cui € 100.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con termine di presentazione delle offerte al 24.11.2021 (CIG 89226378FA).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con provvedimento n. 63 dell’8.04.2022 (comunicato il 19.04.2022) la gara è stata aggiudicata al R.T.I. Ritonnaro Costruzioni (mandataria) &#8211; RDR S.p.a. (mandante), che ha presentato un ribasso pari al 22% (conseguendo un punteggio complessivo di 78,327) mentre seconda classificata risulta la MATI Group SpA (con un ribasso del 30,235% ed un punteggio complessivo di 77,635).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A seguito di una istanza di proroga dei termini per gli adempimenti post aggiudicazione /in particolare per il deposito della garanzia definitiva) da parte dell’aggiudicataria, la stazione appaltante, con nota del 11.05.2022, ha chiesto conferma di validità dell’offerta presentata di 180 giorni e l’estensione temporale della polizza relativa alla cauzione provvisoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria, con nota del 18.05.2022, ha manifestato l’esigenza di rinegoziare l’offerta presentata in gara e di non voler confermare la stessa, a seguito dell’intervenuto aumento dei costi dei materiali per le lavorazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La vicenda si è poi sviluppata in uno scambio epistolare che si è concluso con la nota del 17.06.2022 (prot. n. 40986) con cui la stazione appaltante nega il ricorso ad una generica rinegoziazione dell’offerta, pur aprendo alla possibilità, laddove dovuta per legge, della applicazione delle disposizioni speciali previste nel cd. decreto “aiuti” (con particolare riferimento all’art. 26 del DL n. 50/2022) e, contestualmente, dichiara la decadenza dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Tale decisione è stata poi confermata, a seguito di istanza di autotutela da parte del RTI aggiudicatario, con nota del 15.07.2022 (prot. n. 48627), con cui si denega il ritiro della precedente nota e si conferma la decadenza disposta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso tali provvedimenti è insorta la Ritonnaro costruzioni SpA con ricorso, notificato in data 18.07.2022 e ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui si lamentano, in tre motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili e si formula altresì istanza cautelare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stazione appaltante ha provveduto a segnalare, in data 20.07.2022, all’ANAC l’avvenuta decadenza ai fini delle rituali annotazioni sul casellario informatico della Banca Dati dei Contratti Pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Avverso tale atto è insorta il ricorrente, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 25.08.2022, in cui lamenta in cinque motivi violazione di legge ed eccesso di potere ed insta per il rilascio di misure cautelari.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per resistere al gravame si è costituita la SMAT SpA (il 28.07.2022) depositando memoria (il 5.09.2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare con ordinanza n. 828/2022, riformata da Consiglio di Stato (con ordinanza n. 5044/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha fatto seguito il deposito di memoria del ricorrente (il 21.01.2023) e della resistente (il 23.01.2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 8.02.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Il Collegio ritiene di partire, per ragioni di priorità logica, con lo scrutinio del terzo motivo del ricorso originario e del quinto del ricorso per motivi aggiunti, trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, con cui si lamenta violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, degli artt. 30 e 32 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 97 Cost; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di buon andamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il RTI ricorrente deduce il difetto istruttorio e motivazionale sostenendo che, a fronte della istanza di rinegoziazione delle condizioni contrattuali avanzata in data 18.05.2022, la stazione appaltante avrebbe dovuto interrompere il procedimento e condurre una istruttoria sulla persistenza della congruità dell’offerta e conseguentemente sulla sostenibilità dell’appalto. Ciò, peraltro, avrebbe impedito il decorso del termine per gli adempimenti post-aggiudicazione, rendendo oltremodo illegittimo il provvedimento di decadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella motivazione del provvedimento non sarebbe comprensibile se e in che modo il citato art. 26 del DL n. 50/2022 (nella versione vigente all’epoca dei fatti, ancora non convertito in legge) avrebbe potuto portare ad un effettivo riequilibrio, visto che l’appalto riguarda i cd. settori speciali (non disciplinati dalla novella normativa). La ricorrente contesta altresì la fondatezza del provvedimento nella parte in cui sostiene l’inalterabilità dell’importo della polizza fideiussoria relativa alla garanzia definitiva. La ricorrente sostiene che l’istruttoria sulla rinegoziazione richiesta avrebbe dovuto assumere carattere pregiudiziale sia per la stipula del contratto che per il rilascio definitivo della polizza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I motivi sono fondati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella istanza del RTI aggiudicatario veniva richiesto il riequilibrio delle condizioni contrattuali <i>“entro i limiti dell’alea normale ai sensi dell’art. 1467 c.c. e secondo il principio di buona fede ex art. 1375 cc. attraverso: l’adeguamento compensativo del corrispettivo d’appalto che tenga conto, tra l’altro, dell’incremento del costo dei materiali e, a titolo esemplificativo, delle seguenti voci: acciaio, conglomerati bituminosi e cementizi apparecchiature e materiali di finitura; la rimodulazione dei tempi e cronoprogramma delle prestazioni contrattuali”.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione in una prima comunicazione (del 18.05.2022, cfr. doc. n. 11 di parte resistente) non ha negato di poter procedere a tale valutazione ma, come già sopra riportato, ha richiesto la conferma della validità dell’offerta di gara per ulteriori 180 giorni e l’adeguamento della cauzione provvisoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria, con nota del 19.05.2022 (doc. n. 7 allegato al ricorso), evidenzia la priorità logica della valutazione della rinegoziazione rispetto alla conferma dell’offerta originaria e diffida l’amministrazione dall’assumere iniziative espulsive. Stesse argomentazioni sono utilizzate in una successiva nota per giustificare il mancato invio dell’originale della polizza fideiussoria definitiva che, allo stesso modo, risentirebbe degli esiti della rinegoziazione (cfr. nota del 23.05.2022 doc. n. 14 di parte resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella impugnata nota del 17.06.2022 la stazione appaltante conferma l’impegno ad allinearsi alla normativa in materia di compensazione prezzi (riportando l’allora vigente art. 26, comma 3, del DL n. 50/2022), esclude la possibilità della “generica” rinegoziazione dei termini contrattuali, evidenzia che nel caso concreto l’adeguamento dei prezzi non altererebbe l’importo complessivo del contratto e di conseguenza dell’importo della cauzione definitiva, prende atto del mancato invio della documentazione e comunica la decadenza dell’affidamento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicataria con istanza del 6.07.2022 – dopo aver evidenziato che la vincolatività dell’offerta era spirata al 24.05.2022, che il provvedimento di decadenza interveniva tardivamente quando l’impresa non era più tenuta ad alcun adempimento verso la stazione appaltante e che sussistevano i citati obblighi di istruttoria sulla rinegoziazione proposta – chiedeva l’annullamento del provvedimento di decadenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione con nota del 15.07.2022 confermava il contenuto della precedente decisione e non dava seguito alla istanza di autotutela.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio l’amministrazione ha evidenziato che, prima di giungere alla adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ha svolto, di propria iniziativa, la valutazione di congruità chiedendo (con nota del 3.02.2022) le giustificazioni relative alle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dell’appalto indicati nell’offerta presentata entro la scadenza del termine del 24.11.2021. Tali giustificativi sono stati resi in data 23.02.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il RUP, prendendo atto della correttezza e della completezza dei giustificativi, ne ha attestato la congruità (cfr. nota del 8.03.2022, doc. n. 4 di parte resistente) e, con verbale del 16.03.2022, si è verificata la disponibilità dei mezzi d’opera (cfr. doc. n. 5).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aggiudicazione definitiva è intervenuta in data 19.04.2022 e la prima richiesta di rinegoziazione è stata presentata il 18.05.2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione nelle proprie difese sostiene che la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, oltre a non essere corredata da alcun supporto documentale o principio di prova, non poteva essere considerata credibile in considerazione della verifica di congruità svolta a fine marzo 2022 (circa quattro mesi dopo la presentazione dell’offerta). Sostiene inoltre che la mera richiesta di revisione delle condizioni contrattuali presentata il 18 maggio 2022 poteva apparire pretestuosa, anche alla luce della sopravvenienza della normativa di cui al D.L. n. 50/2022 (entrato in vigore il 17 maggio2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le argomentazioni della stazione appaltante non sono condivisibili nel particolare caso concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da un lato l&#8217;esigenza congiunturale dell&#8217;aggiornamento dei prezzi nell’ambito dei lavori pubblici, esplicitata a livello normativo dall’art. 26 del DL n. 50/2022, è successiva alla valutazione di congruità condotta dalla stazione appaltante; dall&#8217;altro non vi è prova che tale verifica abbia preso in considerazione i costi aggiornati dei prezzi dei materiali. Al contrario nella relazione del RUP si parla di giustificazione dei prezzi offerti “relativi alle principali voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò significa che la valutazione di sostenibilità e remuneratività condotta dall’amministrazione in sede di verifica di congruità è riferibile ad un contesto non più attuale riferito ai prezziari utilizzati per la progettazione della gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale valutazione risulta inadeguata a sostenere la non credibilità o la pretestuosità di una richiesta di rinegoziazione, a fronte di una sopravvenienza normativa che palesa proprio l’evoluzione dei prezzi e la necessità diffusa di un loro incremento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La normativa citata, infatti, partendo dal presupposto della presenza di aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, stabilisce l’obbligo di aggiornamento dei prezzi da applicare ai SAL contabilizzati nel 2022 (poi esteso anche al 2023 dalla L. n. 197/2022) sulla base dell’aggiornamento (analitico o forfettario) dei prezziari regionali e, nella versione modificata dalla legge di conversione, di quelli utilizzati dalle stazioni appaltanti operanti nei settori speciali per l’anno 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale incremento dei prezzi deve essere applicato ai valori indicati nelle offerte relative ad appalti con termine di presentazione finale al 31.12.2021 (come avvenuto nel caso di specie).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il legislatore, pertanto, prende in espressa considerazione l’ipotesi che, a far data dal 1.1.2022 e sino al 31.12.2022, i valori delle offerte presentate al 31.12.2021 non possano più risultare congrui. Detto in altri termini la singolarità della congiuntura in cui versa il paese (prima a seguito della crisi pandemica e poi a fronte dei noti eventi bellici internazionali) rende la realtà economico sociale molto più instabile. Di conseguenza è ragionevole presumere che i prezzi delle offerte presentate alla scadenza fissata dalla legge possano aver subito incrementi importanti e non essere più affidabili anche a distanza di pochi mesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La non pretestuosità della richiesta di aggiornamento dei prezzi, peraltro, è rinvenibile anche dal raffronto, documentato dal ricorrente, tra i prezziari 2021 e 2022 della SMAT (cfr. doc. n. 1 depositato il 18.01.2023). In tale analisi emerge che dal 2021 al 2022 la stessa SMAT ha registrato un incremento medio dei prezzi relativi alle proprie lavorazioni del 47% (dato non confutato dalla resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò significa che la stazione appaltante avrebbe dovuto prima istruire la richiesta di rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, di conseguenza, assumere le decisioni del caso accettando o meno le condizioni proposte dalla aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale esigenza, peraltro, si manifestava ancora più impellente in ragione della natura dell’appalto che contempla lavorazioni a misura e non a corpo (come emerge dal disciplinare di gara, cfr. doc. n. 2 di parte resistente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eventuale carenza documentale della richiesta non poteva portare <i>ex se </i>ad un diniego, ma avrebbe postulato quantomeno l’esigenza di un supplemento istruttorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La credibilità della richiesta di rinegoziazione genera altresì un effetto sospensivo del termine assegnato per gli adempimenti post aggiudicazione, anche quando questo assume valore perentorio (nel caso di specie l’interlocuzione tra le parti e la richiesta di adempimenti nei confronti dell’aggiudicataria è proseguita ben oltre l’originario termine perentorio di 15 giorni assegnato in prima battuta dall’amministrazione per gli adempimenti post aggiudicazione).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò è ancora più vero alla luce del fatto che le disposizioni di cui all’art. 26 citato non prevedevano inizialmente l’applicazione obbligatoria dei meccanismi di revisione ai settori speciali. Solo con la legge di conversione, entrata in vigore il 16.07.2022, e l’introduzione del comma 6-bis, ne è stata estesa l’applicazione anche a tali settori ed alle stazioni appaltanti che non utilizzano i prezziari regionali. La necessità di valutare la reale portata della sopravvenienza normativa e l’originaria incertezza sulla applicabilità ai settori speciali non previsti nei prezziari regionali avrebbe dovuto condurre la stazione appaltante ad un approfondimento istruttorio sulla tenuta dell’equilibrio delle condizioni contrattuali, fermi i ribassi presentati in gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò risponde alla generale necessità di affidare un contrato in condizioni di equilibrio e costituisce principio generale dell’ordinamento dei contratti pubblici.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio è cosciente che sul punto non vi sia unità di vedute, anche in giurisprudenza.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Secondo un primo e più tradizionale orientamento, infatti, non può trovare accoglimento la domanda di modifica delle pattuizioni prima di procedere alla stipulazione del contratto. Secondo tale indirizzo il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva ostano a che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario apportino alle disposizioni dell’appalto modifiche che lo rendano sostanzialmente diverso rispetto alla sua configurazione iniziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31/10/2022, n 9426 che richiama la sentenza della CGCE del 19 giugno 2008, <i>pressetext Nachrichtenagentur</i>, C-454/06, EU:C:2008:351, punti da 34 a 37).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">È pur vero che a tale orientamento se ne affianca un altro, che il Collegio ritiene di condividere, che parte dalla constatazione per cui la legislazione in materia di appalti pubblici è sì ispirata al rispetto del principio di tutela della concorrenza e parità di trattamento, ma è anche informata ai criteri di efficacia ed economicità che, in presenza di particolari circostanze, possono condurre alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali sia in corso d’esecuzione che prima della stipula del contratto (Cons. Stato, sez. V, 11.04.2022, sent. n. 2709).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce oramai consolidato principio quello secondo il quale l’immodificabilità del contratto non ha carattere assoluto e le variazioni contrattuali non violano sempre e comunque i principi fondamentali in materia di evidenza pubblica (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire che sussiste “<i>un legittimo margine di valutazione (il cui ambito, come infra chiarito, per le rinegoziazioni risulta obiettivamente circoscritto dalla normativa) in capo all’amministrazione tra l’alternativa di rifare appello al mercato (con le diseconomie e i rischi già evidenziati) ovvero tentare (nei limiti consentiti dall’art. 106) di ricondurre il contratto ad utilità […] la scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario</i>&#8221; (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28/06/2021, n. 667).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Più di recente è stata affermata la legittimità della rinegoziazione delle offerte nella fase precedente la stipula del contratto. “<i>Il Collegio condivide altresì gli assunti dottrinali favorevoli a questa seconda impostazione ermeneutica, che richiamano, da un lato, la correttezza del ricorso all&#8217;analogia essendovene tutti presupposti, di cui all&#8217;art. 12 disp. prel. c.c., quali la lacuna dell&#8217;ordinamento, in quanto non vi è una disciplina specifica delle sopravvenienze applicabile alla fase tra l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto e l'&#8221;eadem ratio&#8221;; dall&#8217;altro, la corretta applicazione del principio di economicità, dunque di buon andamento, dell’amministrazione (richiamato dall’art. 30, comma 1, del codice dei contratti pubblici), perché scongiura una riedizione della procedura, che diversamente s’imporrebbe in tutti i casi di modifica, ancorché non “essenziale”, delle condizioni</i>” (T.A.R. Sardegna, 16.11.2022, sent. n. 770).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò conduce a sostenere altresì che una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità, risultando irragionevole accettare l’azzeramento degli esiti di una procedura di affidamento in assenza di specifiche e sostanziali illegittimità che la affliggano, come nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La stessa stazione appaltante, del resto, ha preso in considerazione e si è resa disponibile ad aggiornare i prezzi del successivo contratto in corso di esecuzione, accettando il rischio di avviare prestazioni contrattuali in condizioni di disequilibrio economico che ragionevolmente sono foriere di contestazioni in corso d’opera e generano ostacoli al raggiungimento del risultato atteso, vale a dire il buon funzionamento dell’infrastruttura in manutenzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale opzione oltre a non tutelare maggiormente l’interesse alla parità di trattamento degli altri operatori e, in generale, il regolare svolgersi del gioco concorrenziale, non garantisce neanche l’efficacia dell’azione amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le considerazioni cui giunge la giurisprudenza citata, pertanto, si attagliano al caso di specie, in cui risulta apprezzabile il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali. È chiaro che la considerazione e le valutazioni in ordine alla incidenza del tempo trascorso debbano essere considerate caso per caso, in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare e possono variare anche sensibilmente da un momento storico all’altro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Costituisce pertanto onere dell’amministrazione assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio, valutando ogni sopravvenienza segnalata dagli operatori economici partecipanti alla gara che, alla luce del quadro normativo vigente e del contesto socio economico, appaia in grado di alterare tali condizioni, adottando le misure necessarie a ristabilire l’originario equilibrio contrattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Resta fermo che debba trattarsi di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di <i>shock</i> eccezionale, come avvenuto nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">E’ invece preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto cha la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto (nel senso che, se esse fossero state previste nei documenti disciplinanti la procedura di aggiudicazione originaria, avrebbe potuto verosimilmente risultare aggiudicatario un altro offerente oppure avrebbero potuto essere ammessi offerenti diversi).<i></i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da quanto precede, quindi, si può concludere che le censure di difetto di istruttoria e di motivazione sollevate dalla ricorrente siano fondate giacché l’amministrazione ha omesso di avviare i necessari approfondimenti per verificare le sopravvenienze evidenziate dall’aggiudicataria nella istanza del 18.05.2022, senza considerare l’effetto che le stesse hanno avuto sui termini assegnati all’operatore, seppure in via perentoria, per gli adempimenti post aggiudicazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In punto di tutela ed ai fini dell’effetto conformativo, l’annullamento dei provvedimenti impugnati implica che la stazione appaltate riediti il proprio potere, istruendo e valutando la proposta di negoziazione allo scopo di ristabilire l’originario equilibrio contrattuale, salva ogni ulteriore decisione nel merito che la stessa assumerà.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Le considerazioni che precedono consentono di assorbire il primo ed il secondo motivo del ricorso originario ed i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, per la cui trattazione non residua interesse concreto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Conclusivamente il ricorso originario e quello per motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti. Per l’effetto i provvedimenti impugnati con i due ricorsi sono annullati ai fini del riavvio dell’istruttoria e delle valutazioni di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In considerazione della novità delle questioni sussistono i presupposti per compensare le spese di lite.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati agli effetti di cui in motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianluca Bellucci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marcello Faviere, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valentina Caccamo, Referendario</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/9/2020 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-9-2020-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-9-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/9/2020 n.180</a></p>
<p>&#8220;Il difetto di sottoscrizione del progetto da parte del tecnico non comporta l&#8217;esclusione dalla gara&#8221;- nota a T.A.R. SICILIA &#8211; CATANIA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 29 giugno 2020, n. 1566 di Martina Marchitelli &#8220;Il difetto di sottoscrizione del progetto da parte del tecnico non comporta l&#8217;esclusione dalla gara&#8221; nota</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-9-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/9/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-9-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/9/2020 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>&#8220;Il difetto di sottoscrizione del progetto da parte del tecnico non comporta l&#8217;esclusione dalla gara&#8221;- nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/">T.A.R. SICILIA &#8211; CATANIA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 29 giugno 2020, n. 1566</a> di Martina Marchitelli</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">&#8220;Il difetto di sottoscrizione del progetto da parte del tecnico non comporta l&#8217;esclusione dalla gara&#8221;<br />
nota a <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-29-6-2020-n-1566/">T.A.R. SICILIA &#8211; CATANIA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 29 giugno 2020, n. 1566</a><br />
di Martina Marchitelli</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Prologo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Catania con la sentenza n. 1566 del 29 giugno 2020 ha reputato irragionevole e sproporzionata la clausola della <em>lex specialis</em> recante una espressa e diretta comminatoria di esclusione per il mero difetto di sottoscrizione di un documento costitutivo dell&#8217;offerta tecnica da parte del tecnico che l&#8217;ha redatta.</p>
<p style="text-align: justify;">A tale statuizione il TAR Siciliano è giunto focalizzando l&#8217;attenzione sulla finalità  sottesa all&#8217;adempimento della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta di gara, coincidente con l&#8217;esigenza di garantire la paternità  delle stesse al proponente, con annessa formalizzazione dell&#8217;impegno preso e relativa assunzione di responsabilità .</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, il G.A., ponendo un&#8217;interpretazione sostanzialistica delle previsioni di gara, ha rilevato come, a fronte della mancata sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica da parte del tecnico geologo, sia comunque salvaguardato l&#8217;interesse della p.a. con la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società  offerente. Pertanto, è da considerarsi illegittima, sproporzionata e lesiva del principio di concorrenza l&#8217;esclusione della società  ricorrente dalla gara, posto che la Stazione Appaltante avrebbe potuto assegnarle &#8211; in forza  di quanto previsto dell&#8217;art. 30, D.Lgs. 50/2016 &#8211; un termine perentorio per dimostrare la paternità  del progetto e, solo all&#8217;esito negativo di tale interpello avrebbe potuto comminare l&#8217;estromissione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La vicenda in esame</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR Catania, nell&#8217;ambito di un giudizio concernente l&#8217;affidamento dei servizi di ingegneria di cui all&#8217;art. 3, comma 1, lett. vvvv), D.Lgs. 50/2016, è stato chiamato a valutare la legittimità  dell&#8217;estromissione dell&#8217;odierna ricorrente disposta dalla stazione appaltante per rilevato difetto di sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica da parte del geologo progettista, in spregio della clausola del bando che prevedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica non solo dell&#8217;operatore economico offerente &#8211; nella specie apposta dal legale rappresentante &#8211; ma anche del tecnico progettista.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L&#8217;<em>iter</em> logico argomentativo seguito dal Giudice Amministrativo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Giudice Amministrativo, nel risolvere la fattispecie oggetto della controversia, ha, in via preliminare, ribadito che la <em>ratio</em> sottesa alle prescrizioni  delle procedure ad evidenza pubblica che richiedono, a pena di esclusione, la sottoscrizione delle offerte di gara, è rinvenibile nell&#8217;interesse della p.a. di avere la garanzia dell&#8217;effettiva riconducibilità  delle medesime al proponente, con relativo accollo di responsabilità .<br />
Il TAR, quindi, ha ritenuto che nei casi in cui &#8211; come quello di specie Â &#8211; sia stato conseguito il suddetto interesse della p.a. con la sottoscrizione della documentazione da parte del legale rappresentante della società  offerente, non può essere disposta l&#8217;estromissione della stessa per il difetto di sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica da parte del progettista, in quanto si determinerebbe una lesione del <em>favor partecipationis</em>.<br />
Il G.A., operando una lettura sistematica delle clausole della <em>lex specialis </em>e del Codice Appalti, in particolare degli artt. 48, co. 8, e 3, co. 1, lett. cc) &#8211; ove, rispettivamente,  è prescritta la sottoscrizione dell&#8217;offerta per tutti gli operatori economici che costituiranno RTI o consorzi ordinari e per &#8220;offerente&#8221; viene inteso l&#8217;operatore economico che ha presentato un&#8217;offerta &#8211; ha valutato l&#8217;estromissione dalla gara per la riscontrata omissione della sottoscrizione di un documento costitutivo dell&#8217;offerta tecnica da parte di un tecnico (geologo iscritto al relativo albo) irragionevole e sproporzionata rispetto al fine perseguito, a fronte della sottoscrizione dell&#8217;offerta tecnica da parte del legale rappresentante della società  ricorrente.<br />
Infatti, per il Giudice l&#8217;esclusione di parte ricorrente si sarebbe dovuta disporre solo in seno ad un procedimento volto all&#8217;accertamento che il progetto in parola sia stato elaborato da un professionista abilitato. Di precipuo, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto assegnare un breve termine perentorio al ricorrente per dimostrare la paternità  del progetto tecnico prodotto in gara e, conseguentemente, solo all&#8217;esito negativo di detto sub-procedimento, avrebbe potuto procedere a comminare l&#8217;estromissione dalla procedura.<br />
La procedura <em>de qua</em> per il TAR Siciliano consente il pieno rispetto del principio di proporzionalità  dell&#8217;azione amministrativa e trova il proprio fondamento normativo nell&#8217; art. 97 Cost. e negli artt. 4 e 30, comma 1, Cod. App., secondo cui l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità  delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità , efficacia, tempestività  e correttezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-9-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/9/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/4/2020 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-4-2020-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-4-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/4/2020 n.180</a></p>
<p>nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III -Sentenza 4 febbraio 2020, n. 875 a cura di Fiammetta Magliocca CHIARIMENTI DELLA LEX SPECIALIS E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: IL CHIARIMENTO CHE COMPORTI LA MODIFICA DEL REQUISITO RICHIESTO DAL BANDO NON E’ LEGITTIMO nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO – SEZ.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-4-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/4/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<hr />
<p>nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III -Sentenza 4 febbraio 2020, n. 875 a cura di Fiammetta Magliocca</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>CHIARIMENTI DELLA <em>LEX SPECIALIS </em>E PRINCIPIO DI ROTAZIONE: IL CHIARIMENTO CHE COMPORTI LA MODIFICA DEL REQUISITO RICHIESTO DAL BANDO NON E’ LEGITTIMO</strong></p>
</div>
<div><strong>nota a sentenza a CONSIGLIO DI STATO – SEZ. III -Sentenza 4 febbraio 2020, n. 875 a cura di Fiammetta Magliocca</strong></div>
<div>
<strong>Prologo</strong></p>
<p>La Sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 875 pronunciata lo scorso 4 febbraio 2020, ha affermato, da un lato, che non è ammissibile il chiarimento della <em>lex specialis</em>reso in sede di gara dalla stazione appaltante laddove esso non abbia assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato ma abbia interpolato gli atti di gara modificando la portata degli originari parametri tecnici dell’offerta stabiliti nel bando; dall’altro lato, che non si applica il principio di rotazione degli inviti e, in particolare, il divieto di reinvito all’affidatario del servizio uscente, laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.<br />
Per i Giudici di Palazzo Spada, infatti, deve ritenersi censurabile l’operato della stazione appaltante che disattenda il principio invalso nella materia delle pubbliche gare, secondo il quale i chiarimenti, se trasparenti e tempestivi, possono, a determinate condizioni, dare luogo ad una sorta di interpretazione autentica del bando di gara, purché in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p><strong>I fatti di causa</strong><br />
Con atto di gravame proposto innanzi al Consiglio di Stato, Labor Baby s.r.l. chiedeva la riforma della sentenza pronunciata dal Tar Lazio, Latina, n. 527/2019, che aveva rigettato il ricorso spiccato dalla medesima appellante avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura negoziata sotto soglia indetta dall’Azienda USL di Latina per la fornitura di 68000 biberon, nonché avverso il successivo provvedimento di aggiudicazione della procedura selettiva comunicato nelle more del giudizio. L’appellante censurava la sentenza del Giudice amministrativo di prime cure, sia nella parte in cui questa dichiarava l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti aventi a oggetto il provvedimento di aggiudicazione, sia nella parte in cui respingeva le censure in merito all’illegittimità della interpolazione degli atti di gara operata dalla stazione appaltante attraverso l’enucleazione a mezzo di chiarimenti della caratteristica escludente – caratteristica non presente nella clausola del disciplinare di gara oggetto di chiarimenti –, sia nella parte in cui la sentenza respingeva le censure in merito alla mancata applicazione del principio di rotazione degli inviti nei confronti dell’impresa risultata poi aggiudicataria dell’appalto.<br />
In particolare, con riferimento al provvedimento che l’aveva esclusa dalla procedura comparativa, l’appellante asseriva che la previsione del bando di gara non risultasse incerta e tale da richiedere una interpretazione autentica da parte della stazione appaltante e che, anzi, l’intervento effettuato in sede di chiarimenti avrebbe pregiudicato il legittimo affidamento dei concorrenti di gara a una piana applicazione delle clausole controverse, in quanto tale da esplicare una incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara. Sotto diverso profilo, al fine di far invalidare il provvedimento di aggiudicazione, l’appellante lamentava la violazione dei principi di massima apertura al mercato e di tutela della <em>par condicio</em>tra i concorrenti, laddove la stazione appaltante non aveva escluso dagli inviti la concorrente affidataria del servizio uscente e non aveva motivato le specifiche ragioni che avrebbero potuto giustificare tale deroga.</p>
<p><strong>La posizione del Consiglio di Stato</strong><br />
Il Consiglio di Stato, ricordato <em>in primis</em>che il dato normativo desumibile dalle disposizioni in materia di termini per l’impugnazione dei provvedimenti inerenti le procedure di affidamento fa coincidere il <em>dies a quo</em>dell’impugnazione con la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione al partecipante escluso che abbia già impugnato il provvedimento di esclusione o sia in termini per farlo, e dunque chiarito che i motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione definitiva erano da ritenersi tempestivi, procedeva alla disamina degli altri motivi di gravame inerenti al merito del provvedimento di esclusione della ricorrente e al divieto di reinvito all’affidatario del servizio uscente.<br />
Con riguardo al primo aspetto, i Giudici di Palazzo Spada ritenevano fondato il ricorso poiché il chiarimento della <em>lex specialis</em>sulla cui base era stata disposta l’esclusione dalla gara dell’appellante non aveva avuto l’effetto di esplicitare il significato (eventualmente ambiguo od oscuro) della <em>lex specialis</em>, ma aveva modificato inammissibilmente l’oggetto della prescrizione. Esso, infatti, non aveva assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato; al contrario, aveva avuto portata restrittiva, avendo introdotto un elemento additivo tale da circoscrivere l’alveo del requisito tecnico &#8211; originariamente enucleato in senso più ampio &#8211; e restringere così la platea dei potenziali concorrenti.<br />
Sul punto il Consiglio di Stato ha richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “<em>le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)</em>” (Cons. Stato, V, n. 4307/2017).<br />
Con riferimento al principio di rotazione degli inviti e al divieto di reinvito del contraente uscente, i Giudici di Palazzo Spada condividono invece la statuizione del Tribunale di prime cure – ritenuta, dunque, non censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di massima apertura del mercato e di <em>par condicio</em>tra concorrenti – e confermano che il suddetto principio non trovi applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.</p>
</div>
<p>Precedenti Conforme Difforme Cons. Stato, n. 7539/2019;<br />
Cons. Stato, n. 6026/2019;<br />
Cons. Stato, n.5257/2019;<br />
Cons. Stato, n. 781/2018);<br />
Cons. Stato, n. 5859/2018;<br />
Cons. Stato, n. 4307/2017;<br />
Cons. Stato, n. 5367/2005;<br />
Cons Stato, n. 2162/2004;</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-27-4-2020-n-180/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 27/4/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a></p>
<p>Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Consigliere, Estensore La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico. 1. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi ( c.d. D.A.S.P.O )Â -pericolo di lesione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-22-4-2020-n-180/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 22/4/2020 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Potenza, Presidente, Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi ( c.d. D.A.S.P.O )Â -pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico &#8211; è sufficiente..<br /> <br /> 2. Sport- divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. D.A.S.P.O) &#8211; accertamento sulla condotta &#8211; valutazione di non affidabilità  del soggetto &#8211; sufficienza &#8211; motivazione congrua- necessità  &#8211; censurabilità  &#8211; va esclusa.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.<br /> <br /> <br /> 2. Il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00180/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00126/2020 REG.RIC.<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ex</i> art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Federico Puggioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno, Questura Perugia, in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, organicamente rappresentati e difesi<i>ope legis</i>dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia via degli Offici, 14; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento nr. -OMISSIS-emesso dal Questore della Provincia di Perugia in data -OMISSIS- e notificato il -OMISSIS-, con cui si vietava ad -OMISSIS- per la durata di TRE anni l&#8217;accesso ai luoghi del territorio nazionale ed estero ove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di Calcio di coppa Italia, coppe internazionali, campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla F.I.G.C.; in tutte le competizioni ufficiali ed amichevoli delle rispettive nazionali italiane, nonchè di restare ad una distanza di 400 metri (fatte salve le esigenze lavorative) dai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite cui partecipano le predette squadre, le stazioni ferroviarie interessate all&#8217;arrivo e partenze dei convogli delle tifoserie in occasione dei citati incontri, piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta dei mezzi che trasportano le tifoserie medesime e le squadre di Calcio, i luoghi di allenamento, compresi i luoghi di ritiro, di arrivo e partenza delle Squadre di Calcio, per la durata di anni TRE a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura Perugia;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 60 cod. proc. amm. e 84, comma 5, decreto legge n. 18/2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-il dott. Enrico Mattei;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con atto di ricorso (n.r.g. -OMISSIS-) ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- ha impugnato innanzi all&#8217;intestato Tribunale il provvedimento della Questura di Perugia, meglio in epigrafe riportato, con cui gli è stato fatto divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, in quanto ritenuto responsabile, <i>ex</i> art. 6 della legge n. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), degli episodi di induzione alla violenza, minaccia ed intimidazione posti in essere in occasione dell&#8217;incontro di calcio amichevole tra la squadra del A.C. Perugia e la squadra della A.S. Roma del -OMISSIS-.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Assenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, eccesso di potere ed erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989, atteso che la condotta imputata al ricorrente sarebbe inidonea a causare allarme o pregiudizio e, comunque, a consentirne l&#8217;inquadramento fra le persone socialmente pericolose.</p>
<p style="text-align: justify;">II. Violazione del diritto di difesa, violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989, nonchè genericità , contraddittorietà  e illogicità  della motivazione, atteso che il diniego di visione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria a corredo del provvedimento impugnato non avrebbe consentito al ricorrente di comprendere l&#8217;addebito e, conseguentemente, di tutelare la propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">III. Carenza di motivazione in relazione alla eccessiva durata del provvedimento, atteso che nel caso di specie non è dato comprendere perchè sia stato imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per tre anni e non per un periodo minore.</p>
<p style="text-align: justify;">IV. Difetto di motivazione in relazione all&#8217;eccessiva estensione dell&#8217;ambito di applicazione del D.A.S.P.O., atteso che l&#8217;estrema genericità  e l&#8217;eccessiva estensione dei luoghi diversi dalle sedi di competizioni sportive cui si applica il divieto in contestazione, lo renderebbero una misura avulsa dalla condotta del ricorrente e sproporzionata rispetto alla finalità  del contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Le intimate amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure <i>ex adverso</i> svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. All&#8217;udienza camerale del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua immediata definizione con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 60 cod. proc. amm. e 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ãˆ materia del contendere la legittimità  del provvedimento della Questura di Perugia in data -OMISSIS-, con cui è stato fatto divieto al tifoso romanista odierno ricorrente di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, a seguito degli episodi di induzione alla violenza, minaccia ed intimidazione dal medesimo posti in essere in occasione dell&#8217;incontro di calcio amichevole svoltosi in Perugia in data -OMISSIS-, tra la squadra del A.C. Perugia e la squadra della A.S. Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia l&#8217;erronea applicazione dell&#8217;art. 6 della legge n. 401/1989 in materia di &#8220;Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive&#8221;, atteso che la condotta imputata al ricorrente non rientrerebbe tra quelle costituenti il presupposto del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in quanto inidonea a porre pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l&#8217;ordine pubblico.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Il motivo è infondato e va respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. Osserva infatti il Collegio che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi, c.d. D.A.S.P.O., può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche di pericolo di lesione dell&#8217;ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Il divieto di accesso negli stadi non richiede pertanto un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (cfr., <i>ex multis</i>, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 6 marzo 2020, n. 584). </p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Dalle fotografie a corredo dell&#8217;attività  info-investigativa condotta dalla locale D.I.G.O.S., scattate in occasione dell&#8217;evento sportivo in cui sono state poste in essere le condotte addebitate al ricorrente, quest&#8217;ultimo è stato chiaramente identificato quale persona che gridava ripetutamente &#8220;nei confronti della tifoseria avversaria frasi di sfida per incontrarsi, usando parole ed atteggiamenti minatori, cercando in pìù occasioni di raggiungere i perugini, rimanendo tra gli ultimi a ridosso delle Forze dell&#8217;Ordine che lo contenevano&#8221; (cfr. provv. imp. e relazione di Polizia in data -OMISSIS-).</p>
<p style="text-align: justify;">2.5. Non può pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato emanato in assenza dei relativi presupposti di legge, atteso che l&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), della legge n. 401/1989 contempla espressamente &#8220;il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive&#8221; anche &#8220;nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta che il diniego di visione del fascicolo contenente la documentazione istruttoria a corredo del provvedimento impugnato non avrebbe consentito al ricorrente di comprendere l&#8217;addebito e, conseguentemente, di tutelare la propria posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. La doglianza è priva di pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Osserva infatti il Collegio che ben prima dell&#8217;emanazione del provvedimento impugnato, la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia, in risposta alla domanda di accesso agli atti del procedimento, ha trasmesso al ricorrente una completa ed esaustiva sinossi dei fatti contestati (cfr. nota PEC del -OMISSIS-), consentendo così¬ a quest&#8217;ultimo di formulare agevolmente le proprie esaustive difese, prontamente inviate all&#8217;amministrazione con PEC del -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Risulta pertanto pienamente rispettato il diritto di difesa erroneamente invocato dal ricorrente, come anche il diritto di partecipazione al procedimento sanzionatorio in esame, cui si riconnette l&#8217;adempiuto obbligo della comunicazione di avvio del procedimento (cfr., comunicazione dirigente Divisione Anticrimine di Perugia <i>ex</i> artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, notificata all&#8217;interessato in data -OMISSIS-), prescritto in via generale in funzione dell&#8217;arricchimento che deriva all&#8217;amministrazione, sul piano del merito e della legittimità  dell&#8217;azione amministrativa (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez VII, 24 febbraio 2011, n. 1129).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con gli ultimi due motivi di ricorso (terzo e quarto) si lamenta, rispettivamente, la durata triennale del divieto e l&#8217;eccessiva ampiezza dello stesso, in quanto &#8220;esteso alle stazioni ferroviarie, ai caselli autostradali ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive alle quali il ricorrente stesso non può accedere&#8221; (cfr., pag. 9 del ricorso).</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Anche tali doglianze non colgono nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie l&#8217;estensione temporale e spaziale del divieto deve ritenersi senz&#8217;altro congrua alla luce delle segnalazioni di Polizia riguardanti la pericolosità  del ricorrente, &#8220;dalle quali risulta che lo stesso è stato segnalato in ordine ai reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere, vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituite e delle Forze Armate, resistenza a P.U., oltraggio a P.U., omicidio doloso in concorso, rissa aggravata, lesioni personali in concorso&#8221; (cfr. provv. imp.).</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Sotto altro profilo, la riscontrata pericolosità  del ricorrente trova conferma in un ulteriore D.A.S.P.O. della durata di cinque anni, con la prescrizione di comparire in occasione degli incontri di calcio della Roma presso il Commissariato di P.S. &#8220;Tuscolano&#8221; di Roma, comminatogli a seguito degli scontri verificatisi in occasione della trasferta della A.S. Roma a Verona del -OMISSIS-. </p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Rileva infine il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto a pag. 9 del ricorso, il D.A.S.P.O. impugnato è insuscettibile di arrecare &#8220;un<i>vulnus</i> non tutelabile in alcun modo alle esigenze lavorative&#8221; del ricorrente, trattandosi di affermazione smentita <i>per tabulas</i> dal dispositivo del provvedimento medesimo, nel quale vengono espressamente fatte salve dette esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno -OMISSIS-, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Raffaele Potenza, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Enrico Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Daniela Carrarelli, Referendario</p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2017 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2017 n.180</a></p>
<p>S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dell’identificazione del soggetto rispetto al recessivo interesse privato al mutamento del nome. 1. Pubblica amministrazione- Atto amministrativo- Discrezionalità del Prefetto a fronte dell’istanza del cambio del nome- Interesse privato &#8211; Carattere recessivo rispetto all’interesse pubblico alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2017 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2017 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla prevalenza dell’interesse pubblico alla certezza e stabilità dell’identificazione del soggetto rispetto al recessivo interesse privato al mutamento del nome.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Pubblica amministrazione- Atto amministrativo- Discrezionalità del Prefetto a fronte dell’istanza del cambio del nome- Interesse privato &#8211; Carattere recessivo rispetto all’interesse pubblico alla certezza e stabilità nell’identificazione del soggetto.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. A norma degli artt. 89 e segg. del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54, l&#8217;istanza per il cambiamento del nome e del cognome è rimessa a una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve bilanciare le ragioni poste a fondamento della richiesta alla luce dell&#8217;interesse pubblico alla tutela della funzione identificativa del nome e tenendo conto del fatto che il nome è oggetto di un importante diritto della personalità. L’interesse della ricorrente al nuovo mutamento di nome, a distanza peraltro di un breve lasso di tempo dalla prima richiesta già accolta, appare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla certezza e stabilità nell’identificazione del soggetto cui l’attribuzione del nome è finalizzata. E’, pertanto, correttamente motivato, sull’assunto della contraddittorietà con la prima richiesta, il provvedimento prefettizio di diniego.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 01/02/2017<br />
N. 00180/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 00599/2015 REG.RIC.</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2015, proposto da:<br />
Rita Fenice Francalanci Tognetti, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Rossella Romoli, con domicilio eletto la Segreteria del T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
contro<br />
la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; del provvedimento emesso dalla Prefettura U.T.G. di Firenze, Area II &#8211; Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali, nella persona del Vice-Prefetto, in data 2 febbraio 2015, prot. n. 0011603, conosciuto dalla ricorrente in data 19 febbraio 2015 a se<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze;<br />
Vista la memoria della difesa erariale;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2017 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
Premesso che:<br />
&#8211; la ricorrente, conformemente all’istanza da lei presentata il 5 novembre 2013, ha ottenuto dalla Prefettura di Firenze, con decreto 9 luglio 2014, la possibilità di aggiungere il cognome materno a quella paterno di Francalanci e al proprio nome di batte<br />
&#8211; con ulteriore istanza presentata il 14 novembre 2014 ha poi chiesto di anteporre il nome Fenice a quello di Rita;<br />
&#8211; questa ulteriore richiesta è stata respinta con decreto prefettizio 11603 del 2 febbraio 2015 e il diniego è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 31 marzo 2015 e depositato il 17 aprile 2015;<br />
&#8211; la ricorrente, con primo motivo di gravame, si duole che il diniego violerebbe il diritto al nome, tutelato dall’articolo 22 Cost. il quale attribuisce il diritto all’identità personale tramite il nome con il corollario della possibilità di operarne un<br />
&#8211; con motivi secondo e terzo lamenta insufficienza della motivazione e travisamento di fatto in quanto l’Amministrazione, a suo dire erroneamente, ha ritenuto che la seconda richiesta di anteporre il nome di Fenice a quello di Rita fosse contraddittoria r<br />
Considerato che:<br />
&#8211; a norma degli artt. 89 e segg. del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal d.p.r. 13 marzo 2012, n. 54, l&#8217;istanza per il cambiamento del nome e del cognome è rimessa a una valutazione discrezionale del Prefetto, che deve porre a raffronto le<br />
&#8211; la ricorrente, con istanza del 14 ottobre 2013, ha chiesto che al proprio nome di battesimo Rita potesse fare seguito, mediante aggiunta, il prenome Fenice, mentre la richiesta di anteporre il secondo al primo è stata formulata il 6 novembre 2014, a dis<br />
&#8211; in tale breve lasso di tempo è lecito presumere che lo stato di fatto che ha giustificato l’aggiunta, a seguito del nome di battesimo Rita, del prenome Fenice richiesto dalla stessa ricorrente, non sia stato modificato, né la seconda istanza apporta alc<br />
&#8211; l’interesse della ricorrente al nuovo mutamento di nome appare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla certezza e stabilità nell’identificazione del soggetto cui l’attribuzione del nome è finalizzata, e che non si concilia, salvo gravi ragioni co<br />
&#8211; appare quindi corretta la motivazione del diniego prefettizio, secondo il quale la richiesta contenuta nella seconda istanza presentata dalla ricorrente presenta palese contraddittorietà con la prima domanda formulata;<br />
&#8211; sono quindi infondati i motivi secondo e terzo del ricorso, mentre il primo motivo è inconferente poiché non emerge dalla (seconda) istanza della ricorrente alcun intento meritevole di tutela sotteso alla richiesta di modifica del proprio nome;<br />
Ritenuto pertanto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00);<br />
P.Q.M.<br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nella misura di € 3.000,00 (tremila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />
Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Alessandro Cacciari</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Saverio Romano</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2017-n-180/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2017 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-1-2017-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-1-2017-n-180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.180</a></p>
<p>Pres. Caringella/ Est. Caputo &#160;Elezioni – Quote rosa – Art. 1 co. 137 l. 56/2014 – Parità&#160; sesso numero Giunta – Inderogabilità – Esclusione – Ragioni.&#160; &#160; L’art. 1, co. 137, della l. n. 56/2014 &#160;in materia di quote rosa, dispone che nelle elezioni amministrative i sindaci formano Giunte nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-1-2017-n-180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-1-2017-n-180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella/ Est. Caputo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">&nbsp;Elezioni – Quote rosa – Art. 1 co. 137 l. 56/2014 – Parità&nbsp; sesso numero Giunta – Inderogabilità – Esclusione – Ragioni.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L’art. 1, co. 137, della l. n. 56/2014 &nbsp;in materia di quote rosa, dispone che nelle elezioni amministrative i sindaci formano Giunte nelle quali nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico, non reca affatto principi inderogabili, avendo un perimetro applicativo circoscritto ai Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti. Pertanto non è suscettibile di essere integrato&nbsp;<em>ex post</em>, al fine di applicarlo analogicamente, da norme vigenti&nbsp;<em>ex ante</em>&nbsp;alla sua entrata in vigore. Ne consegue che in assenza di norme statutarie che prevedano la quota di riserva, l’interprete non può sostituirsi alla sede normativa determinando egli stesso estemporaneamente ed arbitrariamente il numero di componenti di ciascun sesso. &nbsp;Infatti all’art. 1, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 enuncia la clausola di salvezza delle norme dello statuto degli enti locali passibili d’abrogazione solo in forza di nuove leggi che dettino principi inderogabili per l’autonomia normativa, di cui lo statuto è concreta espressione.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/01/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00180/2017REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02474/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2474 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Provincia di Reggio Calabria, in persona del presidnete p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo C.F. MRCRST49D19D086G, Stefania Ieracitano C.F. RCTSFN70B60H224L, con domicilio eletto presso Morcavallo Studio in Roma, via Arno, 6;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Maria Alessandra Polimeno, Giovanna Cusumano non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Pier Francesco Campisi, Rocco Biasi, Santina Dattola non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; SEZ. STACCATA DI REGGIO CALABRIA n. 00070/2016, resa tra le parti, concernente decreto per la nomina di assessore provinciale.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Misserini per delega di Morcavallo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
1. La signora Maria Alessandra Polimeno, nella qualità di consigliere provinciale e la signora Giovanna Cusumano, nella qualità di Consigliere Regionale di Parità, hanno impugnato il decreto n. 5 del 10 febbraio 2015, emesso dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria, recante la nomina del signor …Campisi nella qualità di assessore …<br />
Hanno promesso che nel mese di maggio dell’anno 2011 si sono svolte le elezioni per il rinnovo degli organi politici della Provincia di Reggio Calabria, all’esito delle quali veniva eletto Presidente della Provincia il signor Giuseppe Raffa e venivano eletti 25 consiglieri provinciali tra i quali, come unica donna, la signora Polimeno.<br />
Questi procedeva al conferimento di sette deleghe assessorili, attribuendole a destinatari tutti di sesso maschile ed anche in sostituzione di assessore dimissionario nominava un nuovo assessore di sesso maschile.<br />
Infine con il decreto n. 5 del 10 febbraio 2015, il Presidente della Giunta Provinciale provvedeva ad attribuire un nuovo incarico assessorile ad un soggetto di sesso maschile.<br />
Avverso l’atto di nomina è insorta la parte ricorrente articolando più motivi di ricorso:<br />
Violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione e dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 198/2006 , modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del d. lgs. 5/2010; violazione dell’obbligo di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />
2. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2015, la signora Polimeno ha impugnato il decreto n. 31 del 9 aprile 2015 di nomina dell’assessore Santina Dattola.<br />
perché ritenuta violativo del precetto contenuto nel TUEL che vincola l’organo di vertice della amministrazione alla scelta dei componenti della Giunta tra soggetti che siano espressione della volontà popolare.<br />
3. Si costituiva la provincia di Reggio Calabria, eccependo l’inammissibilità del gravame insistendo per la sua infondatezza<br />
4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinte le eccezioni di rito, accoglieva il ricorso.<br />
Ritenevano i giudici di prime cure che il quadro normativo “integra la presenza di un complesso di previsioni che, in quanto attuative dei fondamentali precetti di cui agli artt. 3 e51 della Costituzione”, promuove un deciso superamento degli orientamenti ostativi alla&nbsp;<em>vis expansiva</em>&nbsp;del principio della &#8220;pari opportunità&#8221;, sì da assicurare il numero di minimo di componenti di ciascun sesso: sicchè la presenza di un solo rappresentante del genere di minoranza “non può essere ritenuta satisfattiva del criterio della pari opportunità, in quanto avente valenza meramente “simbolica”, e non già direttamente concludente al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse – legislativamente contemplato – ad una “reale” e “congrua” rappresentanza di genere in seno agli organismi elettivi e di governo degli Enti locali”.<br />
5. Appella la sentenza la provincia di Reggio Calabria.<br />
6. Alla pubblica udienza del 15.12.2016 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.<br />
7. Con il primo motivo d’appello la Provincia denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno applicato analogicamente l’art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – che prevede: “nelle elezioni amministrative i sindaci dovranno formare Giunte nelle quali nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico” – dettato esclusivamente per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti.<br />
La conclusione attinta dal Tar, aggiunge l’appellante, colliderebbe con l’orientamento specifico dettato da Cons. Stato, sez. I., 16 marzo 2012 n. 1263: “in assenza di norme statutarie che prevedano la quota di riserva, l’interprete non può sostituirsi alla sede normativa determinando egli stesso estemporaneamente ed arbitrariamente il numero di componenti di ciascun sesso”.<br />
8. L’appello è fondato.<br />
8.1 La quota percentuale di riserva di genere precettivamente estesa alla Provincia appellante non tiene conto che lo statuto dell’ente non prevede affatto una quota di riserva che induca a ritenere illegittimo il provvedimento di nomina di una Giunta provinciale composta da un solo assessore di sesso femminile.<br />
Né può essere condiviso il percorso argomentativo seguito dal Tar che ha applicato analogicamente l’art. 1, comma 137, della l. 7 aprile 2014 n. 56, espressamente dettato per i Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, in forza di disposizioni normative anteriori quali l. n. 215 del 2012 e il d.lgs. n. 267/2000.<br />
Si perviene infatti ad un risultato antitetico a quello designato all’art. 1, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che enuncia la clausola di salvezza delle norme dello statuto degli enti locali passibili d’abrogazione solo in forza di nuove leggi che dettino principi inderogabili per l’autonomia normativa, di cui lo statuto è concreta espressione.<br />
L’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014 n. 56 non reca affatto principi inderogabili; ha perimetro applicativo circoscritto ai Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; non è suscettibile di essere integrato&nbsp;<em>ex post</em>, al fine di applicarlo analogicamente, da norme vigenti&nbsp;<em>ex ante</em>&nbsp;alla sua entrata in vigore.<br />
8.2 Con la conseguenza, per quel che qui più rileva, che l’interprete si sostituisce alla sede normativa determinando egli stesso, arbitrariamente, il numero minimo di componenti di ciascun sesso o, alternativamente – come accaduto nel caso di specie – fissi, discrezionalmente, la giusta percentuale relativa alla presenza di un sesso per analogia con norme relative ad altri organi collegiali (cfr. Cons. Stato., sez. I, 16 marzo 2012 n. 1263).<br />
9.Conclusivamente l’appello deve essere accolto.<br />
10. Sussistono giustificati motivi, ravvisabili nella particolarità della vicenda dedotta in giudizio, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l&#8217;effetto, in riforma dell’appellata sentenza, respinge il ricorso di prime cure.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere<br />
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td><strong>Oreste Mario Caputo</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Francesco Caringella</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-1-2017-n-180/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a></p>
<p>Pres. A. Arabadjiev – Rel. J.-C. Bonichot Borealis AB Vs Naturvårdsverket 1. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra &#8211; fattore di correzione. 2. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra –assegnazioni di quote 3. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-giustizia-dellunione-europea-settima-sezione-sentenza-8-8-2016-n-180/">Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; Settima Sezione &#8211; Sentenza &#8211; 8/8/2016 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Arabadjiev – Rel. J.-C. Bonichot</span></p>
<hr />
<p>Borealis AB Vs Naturvårdsverket</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra &#8211; fattore di correzione.</strong><br />
<strong>2. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra –assegnazioni di quote</strong><br />
<strong>3. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – gratuità delle quote </strong><br />
<strong>4. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – rilevazione dei dati numerici</strong><br />
<strong>5. Inquinamento – quote di emissioni di gas a effetto serra – nozione di sottoimpianto</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sarà produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie.</p>
<p>2. L’articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore anche se questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
3. In un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, (di calore preso in considerazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile), l’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278&nbsp; osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo;<br />
4.L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 consentono a uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private e consentono anche l’adeguamento, da parte dello Stato membro, dei dati numerici raccolti in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
&nbsp;5..La nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 ricomprende l’attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, che potrà essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 08-09-2016, n. 180/15</strong><br />
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)<br />
8 settembre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell&#8217;Unione Europea &#8211;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;&#8211; Articolo 10 bis &#8211; Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito &#8211; Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale &#8211;&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;&#8211; Articolo 4 &#8211; Allegato II &#8211; Validità &#8211; Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida &#8211;&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">Decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;&#8211; Allegato I &#8211; Validità &#8211; Articolo 3, lettera c) &#8211; Articolo 7 &#8211; Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 &#8211; Allegato IV &#8211; Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l&#8217;esportazione di calore &#8211; Calore misurabile esportato verso utenze private &#8211; Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote&#8221;<br />
Nella causa C-180/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia), con decisione del 16 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento<br />
Borealis AB,<br />
Kubikenborg Aluminum AB,<br />
Yara AB,<br />
SSAB EMEA AB,<br />
Lulekraft AB,<br />
Värmevärden i Nynäshamn AB,<br />
Cementa AB,<br />
Höganäs Sweden AB<br />
contro<br />
Naturvårdsverket,<br />
LA CORTE (Sesta Sezione),<br />
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e E. Regan, giudici,<br />
avvocato generale: E. Sharpston<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per la Borealis AB, la Kubikenborg Aluminum AB e la Yara AB, da M. Tagaeus, advokat, e J. Nilsson, jur. kand.;<br />
&#8211; per la SSAB EMEA AB e la Lulekraft AB, da R. Setterlid, advokat;<br />
&#8211; per la Värmevärden i Nynäshamn AB, da M. Hägglöf, advokat;<br />
&#8211; per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da E. White e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti, nonché da M. Johansson, advokat,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza</p>
<p><strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('fatto-diritto_up')">Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione</a></strong><br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in primo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019ART41',key:'07LX0000752019ART41',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">15, paragrafo 3</a>, della<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1); in secondo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2013, L 240, pag. 27); in terzo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 5,</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190532',key:'07LX0000190532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/61/CE</a>&nbsp;del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000645071',key:'07LX0000645071',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2009/29/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la &#8220;direttiva 2003/87&#8221;), e, in ultimo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), e dell&#8217;articolo 10, paragrafi 3 e 8, nonché dell&#8217;allegato IV della decisione 2011/278.<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra diversi gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, segnatamente le società Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB et Höganäs Sweden AB, e la Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell&#8217;<strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, Svezia), in merito alla legittimità della decisione adottata da tale agenzia il 21 novembre 2013 (in prosieguo: la &#8220;decisione del 21 novembre 2013&#8221;) relativa all&#8217;assegnazione definitiva delle quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le &#8220;quote&#8221;) per il periodo tra il 2013 e il 2020, dopo l&#8217;applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;fattore di correzione&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
La direttiva 2003/87<br />
3 L&#8217;articolo 1 della direttiva 2003/87 prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato il sistema comunitario&#8221;), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.<br />
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
4 L&#8217;articolo 3 della medesima direttiva ha il seguente tenore:<br />
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
a) &#8220;quota di emissioni&#8221;, il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;<br />
b) &#8220;emissioni&#8221;, il rilascio nell&#8217;atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell&#8217;allegato I, dei gas specificati in riferimento all&#8217;attività interessata;<br />
(&#8230;)<br />
e) &#8220;impianto&#8221;, un&#8217;unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell&#8217;allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento;<br />
(&#8230;)<br />
f) &#8220;gestore&#8221;, la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l&#8217;esercizio tecnico del medesimo;<br />
(&#8230;)<br />
t) &#8220;combustione&#8221;, l&#8217;ossidazione di combustibili, indipendentemente dall&#8217;impiego che viene fatto dell&#8217;energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;<br />
u) &#8220;impianto di produzione di elettricità&#8221;, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I diversa dalla &#8220;combustione di carburanti&#8221;.<br />
5 L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, intitolato &#8220;Norme comunitarie transitorie per l&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote&#8221;, così dispone:<br />
1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un&#8217;applicazione armonizzata del paragrafo 19.<br />
(&#8230;)<br />
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l&#8217;assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l&#8217;incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all&#8217;articolo 10 quater e per l&#8217;elettricità prodotta a partire da gas di scarico.<br />
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l&#8217;efficienza energetica nell&#8217;intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.<br />
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
(&#8230;)<br />
2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.<br />
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall&#8217;articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell&#8217;assegnazione gratuita di quote.<br />
4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212937',key:'07LX0000212937',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2004/8/CE</a>&nbsp;in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:<br />
a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e<br />
b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.<br />
(&#8230;)<br />
11. Fatto salvo l&#8217;articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all&#8217;80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2011/278<br />
6 Il considerando 8 della decisione 2011/278 è così formulato:<br />
Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all&#8217;allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello Europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. I dati utilizzati per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono stati ottenuti da un&#8217;ampia gamma di fonti per coprire il numero più elevato possibile di impianti che nel 2007 e nel 2008 producevano prodotti per i quali sono stati fissati parametri di riferimento. Innanzitutto i dati relativi alla prestazione in materia di gas a effetto serra degli impianti ETS [rientranti nel sistema comune per lo scambio di quote di emissioni] che producono prodotti oggetto di parametri di riferimento sono stati rilevati da o a nome delle rispettive associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica concernenti i dati [su] cui si basano i parametri di riferimento nell&#8217;ambito del [sistema comune per lo scambio di quote di emissioni]. In secondo luogo, per completare la rilevazione dei dati delle associazioni Europee di settore, a nome della Commissione Europea alcuni consulenti hanno rilevato dati riguardanti gli impianti non considerati dai dati di settore e anche le autorità competenti degli Stati membri hanno fornito dati e analisi&#8221;.<br />
7 Il considerando 11 di detta decisione è redatto nei seguenti termini:<br />
Nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla&nbsp;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000599788',key:'07LX0000599788',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2008/1/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000499301',key:'07LX0000499301',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2007/589/CE</a>&nbsp;della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva [2003/87 (GU 2007, L 229, pag. 1)]. (&#8230;)&#8221;.<br />
8 Il considerando 12 della stessa decisione è così formulato:<br />
Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile (&#8230;).<br />
9 Ai sensi del considerando 18 della decisione 2011/278:<br />
Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, nella determinazione dell&#8217;assegnazione dei singoli impianti, l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi. (&#8230;).<br />
10 Il considerando 32 di detta decisione ha il seguente tenore:<br />
È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento pertinente e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un prodotto per il quale è stato stabilito un parametro di riferimento ai sensi dell&#8217;allegato I, occorre tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di elettricità al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell&#8217;elettricità fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell&#8217;elettricità, è opportuno che, quando dei gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al [di] fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto pertinente e bruciati per la produzione di elettricità, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.<br />
11 L&#8217;articolo 3 della decisione 2011/278 prevede quanto segue:<br />
Ai fini della presente decisione si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
b) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto&#8221;, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;<br />
c) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile &#8211; o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione o ad entrambe:<br />
&#8211; consumato nei limiti dell&#8217;impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di<br />
&#8211; esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità;<br />
d) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;<br />
e) &#8220;calore misurabile&#8221;, flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;<br />
(&#8230;)<br />
g) &#8220;calore non misurabile&#8221;, tutto il calore diverso dal calore misurabile;<br />
h) &#8220;sottoimpianto con emissioni di processo&#8221;, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all&#8217;allegato I della direttiva [2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all&#8217;allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all&#8217;allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:<br />
(&#8230;)<br />
q) &#8220;utenza privata&#8221;, un&#8217;unità residenziale in cui le persone si organizzano individualmente o in gruppi per fornirsi di calore misurabile;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 L&#8217;articolo 6 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all&#8217;articolo&nbsp;<a href=javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:<br />
a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;<br />
b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;<br />
c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;<br />
d) un sottoimpianto con emissioni di processo.<br />
I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell&#8217;impianto.<br />
(&#8230;)<br />
2. La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto&#8221;.<br />
13 L&#8217;articolo 7 di detta decisione così prevede:<br />
1. Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della [direttiva 2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l&#8217;impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.<br />
2. Gli Stati membri rilevano separatamente i dati relativi ad ogni sottoimpianto. Se necessario gli Stati membri possono chiedere al gestore di trasmettere dati aggiuntivi.<br />
(&#8230;)<br />
7. Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l&#8217;integrità dei dati.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
14 L&#8217;articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato &#8220;Assegnazione a livello di impianto&#8221;, così dispone:<br />
1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all&#8217;articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.<br />
2. Ai fini [di] questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:<br />
a) per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione;<br />
b) per:<br />
i) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;<br />
ii) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile indicato all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo ai combustibili per il combustibile consumato;<br />
iii) il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700.<br />
3. Quando il calore misurabile è esportato verso utenze private e il numero annuo preliminare di quote di emissioni, a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), per il 2013 è inferiore alla mediana delle emissioni storiche annue legate alla produzione di calore misurabile esportato dal sottoimpianto in questione verso utenze private nel corso del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, il numero annuo preliminare di quote di emissioni per il 2013 sarà adeguato della differenza tra queste due cifre. Per ogni anno dal 2014 al 2020, il numero annuo preliminare di quote di emissioni stabilito a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), sarà adeguato quando il numero annuo preliminare di quote di emissioni è inferiore ad una determinata percentuale della suddetta mediana delle emissioni storiche annue. Questa percentuale è pari a 90% nel 2014 e diminuirà di 10 punti percentuali ogni anno consecutivo.<br />
(&#8230;)<br />
7. Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.<br />
(&#8230;)<br />
8. Quando determinano il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri provvedono affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un&#8217;assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importi un prodotto intermedio oggetto di un parametro di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all&#8217;allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.<br />
9. Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87], corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 3.<br />
Per gli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87] che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva [2003/87], utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013&#8243;.<br />
15 L&#8217;articolo 15 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Conformemente all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell&#8217;ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell&#8217;articolo 5.<br />
(&#8230;)<br />
3. Non appena ricevuto l&#8217;elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l&#8217;inclusione di ogni impianto nell&#8217;elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.<br />
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il [fattore di correzione]. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all&#8217;allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione, stabilita ai sensi dell&#8217;articolo 9 di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell&#8217;Unione solo a partire dal 2013.<br />
4. Se la Commissione non rifiuta l&#8217;iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all&#8217;articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
16 L&#8217;allegato I della decisione 2011/278, recante il titolo &#8220;Parametri di riferimento per i prodotti&#8221;, al suo punto 1, a sua volta intitolato &#8220;Definizione dei parametri di riferimento per i prodotti e dei limiti del sistema senza tenere conto dell&#8217;intercambiabilità combustibile/elettricità&#8221;, è così redatto:<br />
Omissis<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
17 L&#8217;allegato IV di detta decisione, intitolato &#8220;Parametri per la raccolta di dati di riferimento relativi agli impianti esistenti&#8221;, dispone quanto segue:<br />
Ai fini della raccolta di dati di riferimento di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri chiedono al gestore di trasmettere almeno i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento scelto conformemente all&#8217;articolo 9, paragrafo 1 (2005-2008 o 2009-2010). Ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono richiedere, se necessario, dati supplementari:<br />
Parametro<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Totale delle emissioni di gas a effetto serra<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Calore misurabile esportato<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)&#8221;<br />
Il&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento (UE) n. 601/2012</a><br />
18 Il&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento (UE) n. 601/2012</a>&nbsp;della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), all&#8217;allegato IV, punto 1, A), così recita:<br />
(&#8230;)<br />
Le emissioni dei motori a combustione interna utilizzati per il trasporto non sono fatte oggetto di monitoraggio e comunicazione. (&#8230;) Il gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2013/448<br />
19 L&#8217;articolo 4 della decisione 2013/448 prevede quanto segue:<br />
Il [fattore di correzione] di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], stabilito ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione [2011/278], è riportato all&#8217;allegato II della presente decisione.<br />
20 L&#8217;allegato II della decisione 2013/448 è formulato nei seguenti termini:<br />
Anno<br />
Fattore di correzione transettoriale<br />
2013<br />
94,272151%<br />
2014<br />
92,634731%<br />
2015<br />
90,978052%<br />
2016<br />
89,304105%<br />
2017<br />
87,612124%<br />
2018<br />
85,903685%<br />
2019<br />
84,173950%<br />
2020<br />
82,438204%&#8221;<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
21 Con decisione del 21 novembre 2013, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span0')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha determinato la quantità definitiva delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per il periodo di scambi tra il 2013 e il 2020. Otto gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, vale a dire le società Borealis, Kubikenborg Aluminium, Yara, SSAB EMEA, Lulekraft, Värmevärden i Nynäshamn, Cementa e Höganäs Sweden, hanno proposto ricorsi per annullamento contro detta decisione.<br />
22 A sostegno dei loro ricorsi, i summenzionati gestori hanno dedotto, da un lato, vari motivi relativi a errori di diritto che inficiano le decisioni 2011/278 e 2013/448.<br />
23 Essi ritengono, segnatamente, che il fattore di correzione determinato sulla base dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 e fissato dall&#8217;articolo 4 e dall&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sia contrario alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Dal momento che la decisione del 21 novembre 2013 è stata adottata in applicazione del fattore di correzione, questa sarebbe parimenti invalida.<br />
24 La Commissione avrebbe inoltre fissato, nell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, il valore del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in spregio dei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione, il punto di partenza per determinare i parametri di riferimento dovrebbe essere il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti che producono ghisa liquida. Analogamente, mentre la Commissione ha effettivamente tenuto conto del fatto che i gas di scarico rilasciati durante la produzione di ghisa liquida possono essere utilizzati quali sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento che consente di tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato. Dato che i parametri di riferimento sarebbero determinanti per l&#8217;assegnazione gratuita di quote, gli errori in questione inficerebbero la validità della decisione del 21 novembre 2013.<br />
25 Dall&#8217;altro lato, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che quest&#8217;ultima decisione sarebbe a sua volta contraria a diverse disposizioni della direttiva 2003/87 nonché della decisione 2011/278.<br />
26 Infatti, avendo l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span1')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span3')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;omesso di tener conto, nell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni risultanti dalla produzione di calore fornito alle utenze private nell&#8217;ambito del riscaldamento urbano, delle emissioni effettive derivanti dalla combustione dei gas di scarico in quanto queste superano il parametro di riferimento di calore, la decisione del 21 novembre 2013 violerebbe l&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span2')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span4')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ritiene invece che non potesse assegnare più quote di quelle previste da detto parametro di riferimento. In aggiunta, ad avviso di tale Agenzia, le emissioni derivanti dalla combustione dei gas di scarico sarebbero state conteggiate nella determinazione dei valori dei parametri di riferimento per la ghisa liquida e il coke allorché tali valori sono superiori a quelli del parametro di riferimento di combustibili.<br />
27 Le ricorrenti nel procedimento principale affermano inoltre che la decisione del 21 novembre 2013 è invalida in quanto non è conforme alle norme di assegnazione gratuita delle quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
28 Da una parte, il rifiuto dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span3')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span5')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;di assegnare quote gratuite quando un sottoimpianto consuma calore prodotto in un altro sottoimpianto al quale si applichi un parametro di riferimento di combustibili sarebbe contrario a uno degli obiettivi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Tale disposizione mirerebbe, in particolare, a incentivare il ricorso a tecniche efficienti e a migliorare il rendimento energetico ricorrendo al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span4')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span6')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>ritiene che il suo rifiuto trovi giustificazione nell&#8217;obbligo di evitare doppie assegnazioni. Infatti, le emissioni provenienti da un sottoimpianto che bruci combustibili non potrebbero essere conteggiate una seconda volta in sede di recupero del calore da parte di un altro sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
29 D&#8217;altra parte, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che la decisione del 21 novembre 2013 sia altresì invalida in quanto viola la norma secondo cui, per quanto riguarda l&#8217;esportazione di calore verso un distributore di calore che con esso alimenta, mediante la sua rete, più imprese, le quote gratuite devono essere assegnate al produttore di calore e non al consumatore. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span5')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span7')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;non contesta tale principio ma è del parere che, nel caso specifico di cui al procedimento principale, il gestore della rete non configuri un distributore di calore, giacché esso stesso utilizzerebbe la maggior parte del calore in uno dei suoi impianti e, quindi, non potrebbe essere qualificato come semplice intermediario.<br />
30 In tale contesto, il Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:<br />
1) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni relative alla combustione di gas di scarico destinata alla produzione di energia elettrica nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni per i gas di scarico diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva.<br />
2) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni provenienti dalla produzione di calore negli impianti di cogenerazione per la successiva fornitura a impianti [inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni provenienti dalla produzione di calore diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della citata direttiva.<br />
3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia corretto il calcolo della quota attribuita all&#8217;industria (pari al 34,78%) sul totale delle emissioni prodotte nel periodo di riferimento.<br />
4) Se la decisione della Commissione 2013/448 sia illegittima e in contrasto con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [secondo] comma, della direttiva 2003/87, in quanto il calcolo del massimale applicabile all&#8217;industria effettuato dalla Commissione comporta che il fattore di correzione debba essere applicato in ogni caso e non solo &#8220;ove necessario&#8221;.<br />
5) Se il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sia stato stabilito in conformità dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, dato che, nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore rilevante.<br />
6) Se, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 la mancata assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore esportato verso utenze private.<br />
7) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 il fatto di non comunicare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span6')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span8')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione del calore esportato verso utenze private.<br />
8) Se sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 e con l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 la mancata assegnazione, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, di quote gratuite aggiuntive per le emissioni generate da combustibili fossili eccedenti le quote di emissioni provenienti dal calore fornito a utenze private.<br />
9) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di adeguare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span7')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span9')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati numerici riportati in una domanda in modo da equiparare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico alla combustione di gas naturale.<br />
10) Se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 implichi che un operatore non possa ottenere un&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, del calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
11) In caso di risposta affermativa alla decima questione, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 violi l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.<br />
12) Se sia compatibile con la direttiva 2003/87 e con i documenti di orientamento n. 2 e n. 6 il fatto di tenere conto, in sede di assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo di calore, nella valutazione, della fonte da cui proviene il calore consumato.<br />
13) Se la decisione 2013/448 sia illegittima e incompatibile con l&#8217;articolo 290 TFUE nonché con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2003/87, dato che modifica la metodologia di calcolo stabilita dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [primo] comma, [initio e] lettere a) e b), di detta direttiva, escludendo dalla base di calcolo le emissioni prodotte dalla combustione di gas di scarico e dalla cogenerazione, nonostante il fatto che per tali attività sia prevista un&#8217;assegnazione gratuita in forza dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della citata direttiva nonché dalla decisione 2011/278.<br />
14) Se il calore misurabile sotto forma di vapore proveniente da un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] e fornito a una rete di distribuzione del vapore da cui si riforniscono numerosi consumatori di vapore, dei quali almeno uno sia un impianto non incluso [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione], debba essere considerato alla stregua di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
15) Se, ai fini della risposta alla quattordicesima questione, rilevino le seguenti circostanze:<br />
a) che il proprietario della rete di distribuzione del vapore sia il principale consumatore di vapore della rete e che detto consumatore sia un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione];<br />
b) quale parte della fornitura complessiva di calore alla rete di distribuzione del vapore sia utilizzata dal consumatore principale;<br />
c) quanti fornitori e consumatori di vapore facciano rispettivamente parte della rete di distribuzione di vapore;<br />
d) che vi sia incertezza riguardo al soggetto che ha prodotto il calore misurabile acquistato dai rispettivi consumatori di vapore, e<br />
e) che la ripartizione del consumo di vapore all&#8217;interno della rete possa essere modificata in modo tale che vi entrino un certo numero di consumatori di vapore che configurano impianti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] o che aumenti il consumo di vapore da parte degli impianti esistenti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione].<br />
16) Qualora la risposta alla quattordicesima questione dipenda dalle circostanze specifiche della fattispecie, quali siano le circostanze che di cui si debba tenere conto&#8221;.<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
Sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278<br />
Sulla prima, sulla seconda e sulla tredicesima questione<br />
31 Con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448 in quanto, nella determinazione del fattore di correzione, le emissioni di gas di scarico utilizzate per produrre elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore per la cogenerazione non sono state incluse nel quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;quantitativo massimo annuo di quote&#8221;).<br />
32 In via preliminare occorre ricordare che, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell&#8217;Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza dell&#8217;11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C-531/13, EU:C:2015:79, punto 37).<br />
33 Al riguardo si deve rilevare che dall&#8217;articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto di produzione di elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I della medesima direttiva, diversa dalla combustione di carburanti, deve essere qualificato come impianto di produzione di elettricità.<br />
34 Nei limiti in cui i gas di scarico sono stati bruciati da impianti di produzione di elettricità, le corrispondenti emissioni non sono state prese in considerazione nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (v., in proposito, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 74).<br />
35 Analogamente, dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2003/87 si apprende che le emissioni prodotte dalla produzione di energia termica per cogenerazione non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote se provenienti da impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 75).<br />
36 L&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278, adottata per dare attuazione all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, non consente di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
37 Ne consegue che con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, di detta decisione in quanto tale disposizione esclude che, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, si possa tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità.<br />
38 Orbene, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente identica e la risposta fornita da tale sentenza è perfettamente trasferibile alla presente causa.<br />
39 Nella sentenza in questione la Corte ha dichiarato che, non consentendo di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 è conforme al tenore letterale dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 di quest&#8217;ultimo articolo (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
40 Tale interpretazione è altresì conforme all&#8217;economia della direttiva 2003/87 nonché agli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 69).<br />
41 In tali circostanze, per motivi identici a quelli illustrati ai punti da 62 a 83 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), l&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.<br />
Sulla terza questione<br />
42 Alla luce della soluzione fornita alla prima, alla seconda e alla tredicesima questione, non è necessario rispondere alla terza questione.<br />
Sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278<br />
Sulla quinta questione<br />
43 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, in quanto il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sarebbe stato determinato in violazione delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87.<br />
44 La SSAB EMEA e la Lulekraft ritengono che, ai sensi di tale disposizione, i parametri di riferimento debbano essere stabiliti sulla base delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore interessato dal parametro di riferimento. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti produttori di ghisa liquida. Inoltre, sebbene il parametro di riferimento di cui trattasi rifletta il fatto che i gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida possano essere un sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento finalizzato a tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato.<br />
45 Si deve rilevare in proposito che la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, la determinazione di tali parametri implica da parte sua, in particolare, scelte nonché valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo il carattere palesemente inadeguato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità di una simile misura (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82).<br />
46 Dal considerando 8 della decisione 2011/278 emerge che, per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Essa ha valutato se questo punto di partenza rispecchiasse sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Poi, la Commissione ha integrato tali dati ricorrendo, in particolare, ai dati rilevati da o a nome delle diverse associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette &#8220;manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali di settore la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica.<br />
47 Dal considerando 11 della decisione 2011/278 risulta inoltre che, nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589.<br />
48 Quanto ai gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida, dal considerando 32 della decisione 2011/278 risulta che i parametri di riferimento di prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas.<br />
49 Ciò premesso, non risulta che la Commissione, nel determinare i parametri di riferimento in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.<br />
50 Dall&#8217;insieme delle considerazioni che precedono risulta che l&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
Sulla validità della decisione 2013/448<br />
Sulla quarta questione<br />
51 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 che stabiliscono il fattore di correzione.<br />
52 Al riguardo si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, dal momento che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, anche il fattore di correzione stabilito all&#8217;articolo 4 e all&#8217;allegato II della decisione 2013/448 viola tale disposizione (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 98).<br />
53 In tali circostanze, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sono invalidi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 99).<br />
Sulla limitazione degli effetti nel tempo<br />
54 Dal punto 111 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), risulta che la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia di detta sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro il summenzionato termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
Sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278<br />
Sulla sesta questione<br />
55 Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che esso non consente di assegnare quote gratuite per il calore esportato verso utenze private.<br />
56 Come ricordato al punto 32 della presente sentenza, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.<br />
57 Dalla decisione di rinvio si evince che la sesta questione riguarda la situazione di un&#8217;impresa che, tramite la combustione di combustibili, riscalda lastre d&#8217;acciaio per la fabbricazione di lamiere mediante laminazione. Il calore che la stessa riesce a recuperare durante tale processo viene trasferito ad altri due sottoimpianti dell&#8217;impresa oggetto di un parametro di riferimento di calore, uno dei quali esporta detto calore a una rete di riscaldamento urbano.<br />
58 Dalla medesima decisione emerge altresì che, nell&#8217;intento di evitare che in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito le emissioni generate dalla combustione di combustibili siano prese in considerazione una seconda volta quale calore consumato o esportato, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span8')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span10')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha detratto tale calore dal livello storico dell&#8217;attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
59 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
60 Si deve rilevare al riguardo che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87 stabilisce che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote. Dal paragrafo 2 dello stesso articolo si apprende che la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori.<br />
61 Come si evince dall&#8217;articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, moltiplicando tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, gli Stati membri determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all&#8217;articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un parametro di riferimento di prodotto, un parametro di riferimento di calore o un parametro di riferimento di combustibili o ancora un fattore specifico per i sottoimpianti con emissioni di processo.<br />
62 In proposito occorre rilevare che le definizioni dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente, come si evince dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278.<br />
63 L&#8217;articolo 3, lettera b), della stessa decisione stabilisce infatti che un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto includa unicamente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento.<br />
64 L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
65 Quanto ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, l&#8217;articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 li definisce come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato, in particolare, per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità.<br />
66 Per quanto attiene alla qualificazione di &#8220;sottoimpianti con emissioni di processo&#8221;, solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all&#8217;articolo 3, lettera h), punti da i) a vi), della stessa decisione consente di applicare tale qualificazione.<br />
67 Ai termini del considerando 12 della decisione 2011/278, nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma sono generati gas a effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. A tal fine, è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi.<br />
68 Alla luce di tali chiarimenti, dalla lettura combinata delle definizioni fornite dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), di detta decisione deriva che è solo nel caso in cui un parametro di riferimento di prodotto non possa essere applicato ad un sottoimpianto che l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito deve avvenire in base ad una delle altre tre opzioni, vale a dire il parametro di riferimento di calore, il parametro di riferimento di combustibili o le emissioni di processo.<br />
69 Dalle medesime disposizioni emerge altresì che la combustione di un combustibile non può dar luogo all&#8217;applicazione di più parametri di riferimento diversi, giacché un&#8217;unica attività è esclusivamente sussumibile in una delle categorie di sottoimpianti previste all&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278, in quanto tali categorie, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, si escludono vicendevolmente. Qualunque altro approccio sarebbe contrario al divieto dei doppi conteggi delle emissioni e delle doppie assegnazioni delle quote, sancito da varie disposizioni della decisione in questione.<br />
70 Infatti, in forza dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278, la somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto. L&#8217;articolo 7, paragrafo 7, primo comma, della stessa decisione prevede inoltre che i gestori degli impianti che producono gas a effetto serra debbano garantire, al momento della comunicazione dei dati di riferimento, che &#8220;non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. A tale obbligo dei gestori corrisponde quello degli Stati membri, di cui all&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278, di provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
71 Qualora il calore importato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, pertanto, è necessario evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo a un doppio conteggio, in contrasto con le disposizioni elencate al punto precedente della presente sentenza.<br />
72 Tale interpretazione della decisione 2011/278 è corroborata dalle norme di monitoraggio specifiche per le emissioni legate ai processi di combustione figuranti nell&#8217;allegato IV, punto 1, A), del&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000771593',key:'07LX0000771593',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">regolamento n. 601/2012</a>, da cui emerge, in particolare, che &#8220;[i]l gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impiant[i]&#8221;.<br />
73 Siffatta interpretazione è altresì conforme all&#8217;obiettivo principale della direttiva 2003/87, ossia quello di proteggere l&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span9')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span11')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 79) nonché all&#8217;obiettivo enunciato al considerando 18 della decisione 2011/278 il quale impone agli Stati membri l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio.<br />
74 Inoltre, non è ravvisabile nell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 alcun elemento che consenta di concludere che tale disposizione osti alla regola del divieto di doppi conteggi delle emissioni. In particolare, il fatto che il paragrafo 4 di tale articolo preveda l&#8217;assegnazione gratuita delle quote per le emissioni legate alla produzione di calore per il riscaldamento urbano non consente di invalidare tale rilievo. Il succitato paragrafo, invero, non stabilisce il quantitativo delle quote da assegnare e neppure impone che le emissioni già incluse nell&#8217;ambito di un altro sottoimpianto diano luogo ad una doppia assegnazione per il calore esportato.<br />
75 Tale rilievo non può essere neanche invalidato sulla base dei chiarimenti forniti in un documento dal titolo &#8220;Guidance Document n. 6 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Cross-Boundary Heat Flows&#8221;, pubblicato dalla Commissione sul suo sito Internet. Infatti, secondo quanto esplicitamente affermato in tale documento, questo non è giuridicamente vincolante e non riflette la posizione ufficiale della Commissione. Inoltre, sebbene sia vero, come indicato in detto documento, che né la direttiva 2003/87 né la decisione 2011/278 prevedano norme diverse per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo di calore in funzione della fonte di tale calore, ciò non significa tuttavia che sia autorizzata una doppia assegnazione di quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
76 Quanto alla regola stabilita dall&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, essa ha ad oggetto l&#8217;adeguamento dell&#8217;assegnazione delle quote per il calore misurabile esportato verso utenze private allorché il quantitativo delle quote determinato in base al parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
77 Ciò posto, la mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di calore non può includere emissioni diverse da quelle considerate in occasione dell&#8217;applicazione del parametro di riferimento di calore alle attività storiche del sottoimpianto interessato, il che esclude che in tale ambito siano prese in considerazione le emissioni legate alle attività storiche di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
78 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 si fonda sul divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazione delle quote il quale, come emerge dai punti 70 e 71 della presente sentenza, osta a che le emissioni legate alla produzione di calore siano conteggiate due volte, vale a dire in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito, da un lato, all&#8217;impianto che produce tale calore e, dall&#8217;altro, all&#8217;impianto che lo consuma o lo esporta. Pertanto, se il calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile non rientra nell&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la mediana delle emissioni storiche di quest&#8217;ultimo sottoimpianto non può essere determinata a partire dalle emissioni legate alla produzione di tale calore.<br />
79 Considerati i rilievi esposti ai punti 71 e da 76 a 78 della presente sentenza, occorre rilevare che non può escludersi che l&#8217;attuazione del divieto di doppi conteggi delle emissioni possa indurre l&#8217;autorità nazionale competente per l&#8217;assegnazione delle quote a non assegnare quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
Sulla decima questione<br />
81 Con la sua decima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che vengano assegnate quote gratuite ad un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
82 Come si è già rilevato al punto 70 della presente sentenza, in forza dell&#8217;articolo 10, paragrafo 8, di detta decisione, gli Stati membri devono provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
83 In proposito, dal punto 71 della presente sentenza risulta che, qualora il calore importato da un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, occorre evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo ad un doppio conteggio vietato.<br />
84 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla decima questione dichiarando che l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
Sull&#8217;undicesima e sulla dodicesima questione<br />
85 Alla luce della risposta data alla sesta e alla decima questione, non è necessario rispondere all&#8217;undicesima e alla dodicesima questione.<br />
Sulla settima questione<br />
86 Con la sua settima questione il giudice del rinvio chiede se, al momento della richiesta di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di non comunicare, come nel caso dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span10')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span12')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di calore esportato verso utenze private.<br />
87 In via preliminare si deve rilevare che la settima questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale della sesta questione, descritto ai punti 57 e 58 della presente sentenza.<br />
88 L&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278, inoltre, prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della medesima decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
89 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della suddetta decisione debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private al fine di evitare un doppio conteggio.<br />
90 Al momento della rilevazione dei dati in questione, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Se ne evince che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
91 L&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 non osta a tale disciplina. Infatti, detto allegato contiene unicamente un elenco che stabilisce, in dettaglio, le informazioni minime che i gestori interessati comunicano agli Stati membri in conformità dell&#8217;articolo 7 della summenzionata decisione.<br />
92 Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla settima questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
Sull&#8217;ottava questione<br />
93 Con la sua ottava questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni provenienti dai combustibili fossili che superino l&#8217;assegnazione delle quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
94 Dalla decisione di rinvio emerge che l&#8217;ottava questione pregiudiziale riguarda la situazione di un&#8217;impresa, vale a dire la SSAB EMEA, la quale fornisce calore ad una rete di riscaldamento urbano che rifornisce privati. Tale calore è prodotto dalla combustione dei gas di scarico generati durante produzione di ghisa liquida.<br />
95 Al fine di determinare il quantitativo delle quote da assegnare a titolo gratuito, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span11')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span13')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>&nbsp;ha applicato, per il calore esportato, il parametro di riferimento di calore. Essa non ha assegnato quote oltre a quanto consentito da tale parametro di riferimento, poiché ha ritenuto che le emissioni che superano il valore fissato dal parametro di riferimento di combustibile siano, nel caso dei gas di scarico, imputate agli impianti produttori di tali gas. Di tali emissioni si terrebbe conto nell&#8217;ambito del parametro di riferimento per la ghisa liquida.<br />
96 Alla luce di quanto precede, nonché del punto 76 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che non siano assegnate quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana del valore delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
97 Va rilevato che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in base al considerando 32 della decisione 2011/278, la Commissione, in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87, ha tenuto conto delle emissioni associate al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. La Commissione ha adeguato a tal fine alcuni parametri di riferimento di prodotto tra cui, in particolare, quelli del coke, della ghisa liquida e del minerale sinterizzato. Essa mira, in tal modo, a incentivare le imprese a riutilizzare o a vendere i gas di scarico derivanti dalla fabbricazione di tali prodotti. Inoltre, dal medesimo considerando emerge, da un lato, che la loro rivalorizzazione, in un altro processo da parte di un impianto industriale, dà diritto in linea di principio all&#8217;assegnazione di quote gratuite aggiuntive, sulla base del parametro di riferimento di calore o di combustibili e, dall&#8217;altro, che la vendita di simili gas consente di risparmiare quote all&#8217;impianto che li produce (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 73).<br />
98 Sulla scorta dei rilievi sopra esposti, in forza dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278, la combustione dei gas di scarico per alimentare una rete di riscaldamento urbano consente l&#8217;assegnazione di quote gratuite sulla base del parametro di riferimento di calore.<br />
99 Il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote non osta a tale disciplina.<br />
100 Infatti, mentre il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene conto, in una certa misura, della combustione dei gas di scarico, le emissioni generate dalla loro effettiva combustione da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non sono imputabili, in linea di principio, all&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida. Come risulta dalla definizione contenuta all&#8217;articolo 3, lettera b), della decisione 2011/278, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende unicamente i &#8220;materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I [di tale decisione] è stato stabilito un parametro di riferimento&#8221;. Ciò non si verifica per quanto riguarda le emissioni legate alla combustione dei gas di scarico da parte di un impianto qualificato come impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
101 Pertanto, diversamente da quanto avviene per quanto concerne il recupero di calore prodotto da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, la combustione dei gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore rappresenta un processo distinto dalla fabbricazione del prodotto che ha generato tali gas.<br />
102 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278 è conforme all&#8217;obiettivo dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 di incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto, in particolare, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico.<br />
103 Quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, si deve rilevare che, se il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote è rispettato, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore può ottenere l&#8217;assegnazione di quote aggiuntive laddove le condizioni per l&#8217;applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.<br />
104 Ciò premesso, dalle osservazioni scritte presentate nell&#8217;ambito della presente causa dal governo tedesco nonché dai chiarimenti dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span12')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span14')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_next.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.gif" width="12" /></a>, riportati nella decisione di rinvio, risulta che il parametro di riferimento per la ghisa liquida include le emissioni generate dalla combustione di gas di scarico qualora queste superino le emissioni risultanti dalla combustione di gas naturale.<br />
105 Al riguardo, in base al documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; pubblicato sul sito Internet della Commissione, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e alla loro combustione in torcia per motivi di sicurezza. Secondo lo stesso documento, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
106 Atteso che il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene quindi effettivamente conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, nel caso specifico è contrario al divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote il fatto di assegnare, sul fondamento dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, quote aggiuntive per il calore misurabile esportato verso utenze private in quanto il quantitativo delle quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
107 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere all&#8217;ottava questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
Sulla nona questione<br />
108 In via preliminare si deve rilevare che la nona questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale dell&#8217;ottava questione, descritto ai punti 94 e 95 della presente sentenza.<br />
109 Al punto 88 della presente sentenza, inoltre, si è constatato che l&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278 prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito in forza dell&#8217;articolo 10 bis, della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della stessa decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
110 Con la sua nona questione il giudice del rinvio quindi chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della succitata decisione debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
111 Come rilevato al punto 90 della presente sentenza, al momento della rilevazione dei dati di cui all&#8217;articolo 7 e all&#8217;allegato IV della decisione 2011/278, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Ne consegue che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
112 Al riguardo, al punto 105 della presente sentenza si è rilevato che dal documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; risulta che, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include, in particolare, l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e che, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per tali emissioni, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
113 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla nona questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
Sulle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima<br />
114 Con le sue questioni dalla quattordicesima alla sedicesima il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; include l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto rientrante nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore.<br />
115 Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni riguardano il caso di un impianto di cogenerazione che alimenta una rete di distribuzione di vapore. Tre consumatori, tra cui una raffineria che consuma circa il 90% del vapore distribuito dalla rete, sono collegati a quest&#8217;ultima. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217;<a href="javascript:LinkReplacer.scroll('_hl_span13')"><img decoding="async" alt="http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/gfx/ft_prev.gif" border="0" height="9" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image002.gif" width="12" /></a><strong><em>ambiente</em></strong>&nbsp;ha ritenuto che detta rete fosse in realtà parte integrante della raffineria e non potesse essere considerata un distributore di calore. Pertanto, in applicazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, tale agenzia ha rifiutato di assegnare quote all&#8217;impianto di cogenerazione.<br />
116 Al punto 64 della presente sentenza si è in proposito rilevato che l&#8217;articolo 3, lettera c), di quest&#8217;ultima decisione definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
117 Dalla suddetta definizione risulta che un impianto che esporti del calore dal medesimo prodotto può ottenere l&#8217;assegnazione di quote per tale calore solo nel caso in cui esso lo esporti &#8220;verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;. Viceversa, tale impianto non ha diritto a un&#8217;assegnazione delle quote per detto calore se lo trasferisce a un altro impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
118 Ne consegue che un distributore di calore che non consumi il calore da esso importato bensì lo distribuisca ad altri impianti o entità, indipendentemente dal fatto che questi siano inclusi nel sistema per lo scambio delle quote o meno, deve essere considerato come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
119 Tuttavia, ove una rete di distribuzione sia in realtà parte integrante di un impianto ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 incluso nel sistema per lo scambio delle quote, tale rete non può essere considerata come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Quando un produttore di calore trasmette calore a una simile rete, pertanto, lo fornisce all&#8217;impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
120 Lo stesso vale in presenza di un contratto di fornitura di calore tra il produttore e il consumatore di tale calore, poiché in un simile caso questo non è rifornito ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
121 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce dei rilievi sopra esposti, i fatti del procedimento principale allo scopo di stabilire se l&#8217;impianto di cogenerazione di cui trattasi esporti calore ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Le circostanze riportate nell&#8217;ambito della sua quindicesima questione sono a tal fine prive di rilevanza.<br />
122 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima dichiarando che l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
Sulle spese<br />
123 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.</p>
<p><strong><a href="javascript:LinkReplacer.scroll('dispositivo_up')">P.Q.M.</a></strong><br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:<br />
1) L&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019ART41',key:'07LX0000752019ART41',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">15, paragrafo 3</a>, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000752019',key:'07LX0000752019',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2011/278/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio.<br />
2) L&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
3) L&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000789322',key:'07LX0000789322',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">decisione 2013/448/UE</a>&nbsp;della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio sono invalidi.<br />
4) Gli effetti della dichiarazione d&#8217;invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione Europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
5) L&#8217;articolo&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181ART58',key:'07LX0000212181ART58',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">10 bis</a>&nbsp;della&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000212181',key:'07LX0000212181',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2003/87/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000190532',key:'07LX0000190532',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 96/61/CE</a>&nbsp;del Consiglio, come modificata dalla&nbsp;<a href="javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'07',id:'07LX0000645071',key:'07LX0000645071',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'home',kind:''%7d)">direttiva 2009/29/CE</a>&nbsp;del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
6) L&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
7) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
8) L&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
9) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
10) L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualo Corte giustizia Unione Europea Sez. VII, Sent., 08-09-2016, n. 180/15<br />
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)<br />
8 settembre 2016<br />
Rinvio pregiudiziale &#8211; Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell&#8217;Unione Europea -Direttiva 2003/87/CE &#8211; Articolo 10 bis &#8211; Metodo di assegnazione delle quote a titolo gratuito &#8211; Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale &#8211; Decisione 2013/448/UE &#8211; Articolo 4 &#8211; Allegato II &#8211; Validità &#8211; Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida &#8211; Decisione 2011/278/UE &#8211; Allegato I &#8211; Validità &#8211; Articolo 3, lettera c) &#8211; Articolo 7 &#8211; Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 &#8211; Allegato IV &#8211; Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo e per l&#8217;esportazione di calore &#8211; Calore misurabile esportato verso utenze private &#8211; Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote<br />
Nella causa C-180/15,<br />
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai sensi dell&#8217;articolo 267 TFUE, dal Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia), con decisione del 16 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 21 aprile 2015, nel procedimento<br />
Borealis AB,<br />
Kubikenborg Aluminum AB,<br />
Yara AB,<br />
SSAB EMEA AB,<br />
Lulekraft AB,<br />
Värmevärden i Nynäshamn AB,<br />
Cementa AB,<br />
Höganäs Sweden AB<br />
contro<br />
Naturvårdsverket,<br />
LA CORTE (Sesta Sezione),<br />
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.-C. Bonichot (relatore) e E. Regan, giudici,<br />
avvocato generale: E. Sharpston<br />
cancelliere: A. Calot Escobar<br />
vista la fase scritta del procedimento,<br />
considerate le osservazioni presentate:<br />
&#8211; per la Borealis AB, la Kubikenborg Aluminum AB e la Yara AB, da M. Tagaeus, advokat, e J. Nilsson, jur. kand.;<br />
&#8211; per la SSAB EMEA AB e la Lulekraft AB, da R. Setterlid, advokat;<br />
&#8211; per la Värmevärden i Nynäshamn AB, da M. Hägglöf, advokat;<br />
&#8211; per il governo tedesco, da T. Henze e K. Petersen, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e C. Schillemans, in qualità di agenti;<br />
&#8211; per la Commissione Europea, da E. White e K. Mifsud-Bonnici, in qualità di agenti, nonché da M. Johansson, advokat,<br />
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l&#8217;avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
Sentenza<br />
&nbsp;<br />
Svolgimento del processo &#8211; Motivi della decisione<br />
&nbsp;<br />
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte, in primo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, delladecisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2011, L 130, pag. 1); in secondo luogo, sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU 2013, L 240, pag. 27); in terzo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 (GU 2009, L 140, pag. 63) (in prosieguo: la &#8220;direttiva 2003/87&#8221;), e, in ultimo luogo, sull&#8217;interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), e dell&#8217;articolo 10, paragrafi 3 e 8, nonché dell&#8217;allegato IV della decisione 2011/278.<br />
2 Tale domanda è stata presentata nell&#8217;ambito di una controversia tra diversi gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, segnatamente le società Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB et Höganäs Sweden AB, e la Naturvårdsverket (Agenzia per la tutela dell&#8217;ambiente , Svezia), in merito alla legittimità della decisione adottata da tale agenzia il 21 novembre 2013 (in prosieguo: la &#8220;decisione del 21 novembre 2013&#8221;) relativa all&#8217;assegnazione definitiva delle quote di emissioni di gas a effetto serra (in prosieguo: le &#8220;quote&#8221;) per il periodo tra il 2013 e il 2020, dopo l&#8217;applicazione del fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;fattore di correzione&#8221;).<br />
Contesto normativo<br />
La direttiva 2003/87<br />
3 L&#8217;articolo 1 della direttiva 2003/87 prevede quanto segue:<br />
La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (in prosieguo denominato il sistema comunitario&#8221;), al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica.<br />
La presente direttiva dispone inoltre che le riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra aumentino al fine di contribuire ai livelli di abbattimento ritenuti necessari, dal punto di vista scientifico, per evitare cambiamenti climatici pericolosi.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
4 L&#8217;articolo 3 della medesima direttiva ha il seguente tenore:<br />
Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:<br />
a) &#8220;quota di emissioni&#8221;, il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima;<br />
b) &#8220;emissioni&#8221;, il rilascio nell&#8217;atmosfera di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate nell&#8217;allegato I, dei gas specificati in riferimento all&#8217;attività interessata;<br />
(&#8230;)<br />
e) &#8220;impianto&#8221;, un&#8217;unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell&#8217;allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attività svolte in tale sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull&#8217;inquinamento;<br />
(&#8230;)<br />
f) &#8220;gestore&#8221;, la persona che gestisce o controlla un impianto o, se previsto dalla normativa nazionale, alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l&#8217;esercizio tecnico del medesimo;<br />
(&#8230;)<br />
t) &#8220;combustione&#8221;, l&#8217;ossidazione di combustibili, indipendentemente dall&#8217;impiego che viene fatto dell&#8217;energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;<br />
u) &#8220;impianto di produzione di elettricità&#8221;, un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I diversa dalla &#8220;combustione di carburanti&#8221;.<br />
5 L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, intitolato &#8220;Norme comunitarie transitorie per l&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote&#8221;, così dispone:<br />
1. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione adotta misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote di cui ai paragrafi da 4, 5, 7 e 12, incluse le disposizioni necessarie per un&#8217;applicazione armonizzata del paragrafo 19.<br />
(&#8230;)<br />
Le misure citate al primo comma definiscono, ove possibile, parametri di riferimento comunitari ex ante per garantire che l&#8217;assegnazione avvenga in modo da incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto delle tecniche, dei prodotti sostitutivi e dei processi di produzione alternativi, della cogenerazione ad alto rendimento, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico, della possibilità di utilizzare la biomassa e della cattura e dello stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili, e in modo da non incentivare l&#8217;incremento delle emissioni. Non vengono assegnate quote gratuite agli impianti di produzione di elettricità fatta eccezione per i casi di cui all&#8217;articolo 10 quater e per l&#8217;elettricità prodotta a partire da gas di scarico.<br />
Per ciascun settore e sottosettore, il parametro di riferimento è calcolato, in linea di principio, per i prodotti finali piuttosto che per i materiali in ingresso, in modo da massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra nonché il risparmio e l&#8217;efficienza energetica nell&#8217;intero processo produttivo del settore o del sottosettore interessato.<br />
Nella definizione ex ante dei principi per la determinazione dei parametri di riferimento per ciascun settore e sottosettore, la Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
(&#8230;)<br />
2. Nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante per i singoli settori o sottosettori, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore o sottosettore della Comunità nel periodo 2007-2008. La Commissione consulta le parti in causa, inclusi i settori e i sottosettori interessati.<br />
I regolamenti adottati ai sensi degli articoli 14 e 15 prevedono norme armonizzate in materia di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione, in vista della determinazione ex ante dei parametri di riferimento.<br />
3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 8 e a prescindere dall&#8217;articolo 10 quater, gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti deputati alla cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 non beneficiano dell&#8217;assegnazione gratuita di quote.<br />
4. Sono assegnate quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalladirettiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
5. Il quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote da assegnare agli impianti che non sono contemplati dal paragrafo 3 e che non sono nuovi entranti non devono superare la somma:<br />
a) del quantitativo comunitario totale annuo di quote, determinato ai sensi dell&#8217;articolo 9, moltiplicato per la percentuale di emissioni generate da impianti non contemplati dal paragrafo 3 rispetto al totale delle emissioni medie verificate nel periodo dal 2005 al 2007, prodotte da impianti rientranti nel sistema comunitario nel periodo dal 2008 al 2012; e<br />
b) del totale delle emissioni medie annue verificate prodotte nel periodo dal 2005 al 2007 da impianti inclusi nel sistema comunitario soltanto a partire dal 2013 e non contemplati dal paragrafo 3, adeguato applicando il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 9.<br />
Ove necessario si applica un fattore di correzione transettoriale uniforme.<br />
(&#8230;)<br />
11. Fatto salvo l&#8217;articolo 10 ter, nel 2013 il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito a norma dei paragrafi da 4 a 7 del presente articolo corrisponde all&#8217;80% del quantitativo determinato secondo le modalità di cui al paragrafo 1. Successivamente le quote assegnate a titolo gratuito diminuiscono ogni anno di un importo uguale, raggiungendo una percentuale del 30% nel 2020, in vista della loro completa cessazione nel 2027.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2011/278<br />
6 Il considerando 8 della decisione 2011/278 è così formulato:<br />
Per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Inoltre, conformemente all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva [2003/87], la Commissione per tutti i settori per i quali all&#8217;allegato I è stabilito un parametro di riferimento di prodotto (sulla base di informazioni complementari ottenute da varie fonti e di uno studio specifico che analizza le tecniche più efficienti e i potenziali di riduzione a livello Europeo e internazionale) ha valutato se questi punti di partenza rispecchiano sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di CO2, ove tali tecniche siano disponibili. I dati utilizzati per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono stati ottenuti da un&#8217;ampia gamma di fonti per coprire il numero più elevato possibile di impianti che nel 2007 e nel 2008 producevano prodotti per i quali sono stati fissati parametri di riferimento. Innanzitutto i dati relativi alla prestazione in materia di gas a effetto serra degli impianti ETS [rientranti nel sistema comune per lo scambio di quote di emissioni] che producono prodotti oggetto di parametri di riferimento sono stati rilevati da o a nome delle rispettive associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica concernenti i dati [su] cui si basano i parametri di riferimento nell&#8217;ambito del [sistema comune per lo scambio di quote di emissioni]. In secondo luogo, per completare la rilevazione dei dati delle associazioni Europee di settore, a nome della Commissione Europea alcuni consulenti hanno rilevato dati riguardanti gli impianti non considerati dai dati di settore e anche le autorità competenti degli Stati membri hanno fornito dati e analisi&#8221;.<br />
7 Il considerando 11 di detta decisione è redatto nei seguenti termini:<br />
Nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell&#8217;inquinamento [(GU 2008, L 24, pag. 8)]. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva [2003/87 (GU 2007, L 229, pag. 1)]. (&#8230;).<br />
8 Il considerando 12 della stessa decisione è così formulato:<br />
Nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto ma sono generati gas ad effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. Per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi. Il parametro di riferimento relativo al calore è applicabile per i processi di combustione quando viene utilizzato un vettore termico misurabile. Il parametro di riferimento relativo ai combustibili è applicabile quando si consuma calore non misurabile (&#8230;).<br />
9 Ai sensi del considerando 18 della decisione 2011/278:<br />
Per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio, è opportuno che gli Stati membri garantiscano, nella determinazione dell&#8217;assegnazione dei singoli impianti, l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi. (&#8230;).<br />
10 Il considerando 32 di detta decisione ha il seguente tenore:<br />
È opportuno inoltre che i parametri di riferimento di prodotto tengano conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas. Quando i gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al di fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento pertinente e bruciati per la produzione di calore al di fuori dei limiti del sistema di un prodotto per il quale è stato stabilito un parametro di riferimento ai sensi dell&#8217;allegato I, occorre tenere conto delle emissioni connesse assegnando quote di emissioni aggiuntive sulla base del parametro di riferimento relativo al calore o ai combustibili. Alla luce del principio generale secondo il quale nessuna quota di emissioni deve essere assegnata a titolo gratuito per la produzione di elettricità al fine di evitare indebite distorsioni della concorrenza sui mercati dell&#8217;elettricità fornita agli impianti industriali e tenuto conto del prezzo del carbonio insito nell&#8217;elettricità, è opportuno che, quando dei gas di scarico sono esportati dal processo di produzione al [di] fuori dei limiti del sistema del parametro di riferimento di prodotto pertinente e bruciati per la produzione di elettricità, nessuna quota supplementare sia assegnata al di là della quota di tenore di carbonio dei gas di scarico di cui si è tenuto conto nel parametro di riferimento pertinente.<br />
11 L&#8217;articolo 3 della decisione 2011/278 prevede quanto segue:<br />
Ai fini della presente decisione si intende per:<br />
(&#8230;)<br />
b) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto&#8221;, i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento;<br />
c) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile &#8211; o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione o ad entrambe:<br />
&#8211; consumato nei limiti dell&#8217;impianto per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di<br />
&#8211; esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità;<br />
d) &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili&#8221;, gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffreddamento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;<br />
e) &#8220;calore misurabile&#8221;, flusso termico netto trasportato lungo tubature o condotte individuabili utilizzando un mezzo di scambio termico quale vapore, aria calda, acqua, olio, metalli liquidi e sali, per i quali un contatore di calore è stato o può essere installato;<br />
(&#8230;)<br />
g) &#8220;calore non misurabile&#8221;, tutto il calore diverso dal calore misurabile;<br />
h) &#8220;sottoimpianto con emissioni di processo&#8221;, le emissioni di gas a effetto serra, di cui all&#8217;allegato I della direttiva [2003/87], diverse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all&#8217;allegato I, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto, di cui all&#8217;allegato I, a seguito di una delle attività elencate qui di seguito e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività seguenti ai fini della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustione di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzialmente ossidato oggetto della combustione:<br />
(&#8230;)<br />
q) &#8220;utenza privata&#8221;, un&#8217;unità residenziale in cui le persone si organizzano individualmente o in gruppi per fornirsi di calore misurabile;<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
12 L&#8217;articolo 6 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Ai fini della presente decisione gli Stati membri dividono ciascun impianto che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione gratuita di quote di emissioni, conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in uno o più dei sottoimpianti elencati qui di seguito in funzione delle esigenze:<br />
a) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto;<br />
b) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore;<br />
c) un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili;<br />
d) un sottoimpianto con emissioni di processo.<br />
I sottoimpianti corrispondono nella misura del possibile a parti fisiche dell&#8217;impianto.<br />
(&#8230;)<br />
2. La somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto&#8221;.<br />
13 L&#8217;articolo 7 di detta decisione così prevede:<br />
1. Per ciascun impianto esistente che soddisfa le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della [direttiva 2003/87], ivi compresi gli impianti attivi solo occasionalmente, in particolare impianti di riserva o di emergenza e gli impianti che funzionano solo in base ad un calendario stagionale, gli Stati membri rilevano presso il gestore l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV, per tutti gli anni nel corso dei quali l&#8217;impianto è stato attivo del periodo che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, o dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, se rilevante.<br />
2. Gli Stati membri rilevano separatamente i dati relativi ad ogni sottoimpianto. Se necessario gli Stati membri possono chiedere al gestore di trasmettere dati aggiuntivi.<br />
(&#8230;)<br />
7. Gli Stati membri prescrivono ai gestori di comunicare dati esaustivi e coerenti e di garantire che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi. In particolare si accertano che i gestori facciano prova della necessaria diligenza e trasmettano dati caratterizzati dal livello di accuratezza più elevato possibile in modo da garantire una certezza ragionevole circa l&#8217;integrità dei dati.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
14 L&#8217;articolo 10 della decisione 2011/278, intitolato &#8220;Assegnazione a livello di impianto&#8221;, così dispone:<br />
1. Sulla base dei dati rilevati conformemente all&#8217;articolo 7, gli Stati membri calcolano, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito dal 2013 in poi ad ogni impianto esistente nel loro territorio, ai sensi dei paragrafi da 2 a 8.<br />
2. Ai fini [di] questo calcolo, gli Stati membri determinano in primis il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:<br />
a) per ogni sottoimpianto relativo ad un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di questo parametro di prodotto di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al prodotto in questione;<br />
b) per:<br />
i) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di calore per il calore misurabile di cui all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo al calore applicabile al consumo di calore misurabile;<br />
ii) il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile indicato all&#8217;allegato I, moltiplicato per il livello storico di attività relativo ai combustibili per il combustibile consumato;<br />
iii) il sottoimpianto relativo alle emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello storico di attività relativo al processo moltiplicato per 0,9700.<br />
3. Quando il calore misurabile è esportato verso utenze private e il numero annuo preliminare di quote di emissioni, a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), per il 2013 è inferiore alla mediana delle emissioni storiche annue legate alla produzione di calore misurabile esportato dal sottoimpianto in questione verso utenze private nel corso del periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2008, il numero annuo preliminare di quote di emissioni per il 2013 sarà adeguato della differenza tra queste due cifre. Per ogni anno dal 2014 al 2020, il numero annuo preliminare di quote di emissioni stabilito a norma del paragrafo 2, lettera b), punto i), sarà adeguato quando il numero annuo preliminare di quote di emissioni è inferiore ad una determinata percentuale della suddetta mediana delle emissioni storiche annue. Questa percentuale è pari a 90% nel 2014 e diminuirà di 10 punti percentuali ogni anno consecutivo.<br />
(&#8230;)<br />
7. Il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.<br />
(&#8230;)<br />
8. Quando determinano il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri provvedono affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un&#8217;assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importi un prodotto intermedio oggetto di un parametro di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all&#8217;allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.<br />
9. Il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente, ad eccezione degli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87], corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, moltiplicato per il fattore di correzione transettoriale di cui all&#8217;articolo 15, paragrafo 3.<br />
Per gli impianti di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva [2003/87] che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito, il quantitativo annuo totale finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al quantitativo annuo totale preliminare di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 7, adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva [2003/87], utilizzando come riferimento il quantitativo annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il 2013&#8243;.<br />
15 L&#8217;articolo 15 della decisione 2011/278 dispone quanto segue:<br />
1. Conformemente all&#8217;articolo 11, paragrafo 1, della direttiva [2003/87] entro il 30 settembre 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, utilizzando un modulo elettronico da essa fornito, un elenco degli impianti che ricadono nell&#8217;ambito della suddetta direttiva situati nel loro territorio, compresi gli impianti individuati a norma dell&#8217;articolo 5.<br />
(&#8230;)<br />
3. Non appena ricevuto l&#8217;elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina l&#8217;inclusione di ogni impianto nell&#8217;elenco, nonché i quantitativi annui totali provvisori corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito.<br />
Dopo la notifica da parte di tutti gli Stati membri dei quantitativi annui totali preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nel periodo 2013-2020, la Commissione determina il [fattore di correzione]. Questo fattore è stabilito confrontando la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle quote di emissioni gratuite assegnate ad impianti che non sono produttori di elettricità ogni anno nel periodo 2013-2020 senza applicare i fattori di cui all&#8217;allegato VI al quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], per gli impianti che non sono produttori di elettricità né nuovi entranti, tenendo conto della parte pertinente del quantitativo annuo totale per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione, stabilita ai sensi dell&#8217;articolo 9 di tale direttiva, e la quantità di emissioni che sono integrate nel sistema di scambio dell&#8217;Unione solo a partire dal 2013.<br />
4. Se la Commissione non rifiuta l&#8217;iscrizione di un impianto su questo elenco, ivi compresi i quantitativi annui totali preliminari corrispondenti di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a questo impianto, lo Stato membro interessato procede alla determinazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel periodo 2013-2020, conformemente all&#8217;articolo 10, paragrafo 9, della presente decisione.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
16 L&#8217;allegato I della decisione 2011/278, recante il titolo &#8220;Parametri di riferimento per i prodotti&#8221;, al suo punto 1, a sua volta intitolato &#8220;Definizione dei parametri di riferimento per i prodotti e dei limiti del sistema senza tenere conto dell&#8217;intercambiabilità combustibile/elettricità&#8221;, è così redatto:<br />
Omissis<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
17 L&#8217;allegato IV di detta decisione, intitolato &#8220;Parametri per la raccolta di dati di riferimento relativi agli impianti esistenti&#8221;, dispone quanto segue:<br />
Ai fini della raccolta di dati di riferimento di cui all&#8217;articolo 7, paragrafo 1, gli Stati membri chiedono al gestore di trasmettere almeno i dati indicati di seguito a livello di impianto e sottoimpianto per tutti gli anni civili del periodo di riferimento scelto conformemente all&#8217;articolo 9, paragrafo 1 (2005-2008 o 2009-2010). Ai sensi dell&#8217;articolo 7, paragrafo 2, gli Stati membri possono richiedere, se necessario, dati supplementari:<br />
Parametro<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Totale delle emissioni di gas a effetto serra<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
Calore misurabile esportato<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)<br />
(&#8230;)&#8221;<br />
Il regolamento (UE) n. 601/2012<br />
18 Il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87 (GU 2012, L 181, pag. 30), all&#8217;allegato IV, punto 1, A), così recita:<br />
(&#8230;)<br />
Le emissioni dei motori a combustione interna utilizzati per il trasporto non sono fatte oggetto di monitoraggio e comunicazione. (&#8230;) Il gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impianti.<br />
(&#8230;)&#8221;.<br />
La decisione 2013/448<br />
19 L&#8217;articolo 4 della decisione 2013/448 prevede quanto segue:<br />
Il [fattore di correzione] di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva [2003/87], stabilito ai sensi dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione [2011/278], è riportato all&#8217;allegato II della presente decisione.<br />
20 L&#8217;allegato II della decisione 2013/448 è formulato nei seguenti termini:<br />
Anno<br />
Fattore di correzione transettoriale<br />
2013<br />
94,272151%<br />
2014<br />
92,634731%<br />
2015<br />
90,978052%<br />
2016<br />
89,304105%<br />
2017<br />
87,612124%<br />
2018<br />
85,903685%<br />
2019<br />
84,173950%<br />
2020<br />
82,438204%&#8221;<br />
Procedimento principale e questioni pregiudiziali<br />
21 Con decisione del 21 novembre 2013, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha determinato la quantità definitiva delle quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per il periodo di scambi tra il 2013 e il 2020. Otto gestori d&#8217;impianti che emettono gas a effetto serra, vale a dire le società Borealis, Kubikenborg Aluminium, Yara, SSAB EMEA, Lulekraft, Värmevärden i Nynäshamn, Cementa e Höganäs Sweden, hanno proposto ricorsi per annullamento contro detta decisione.<br />
22 A sostegno dei loro ricorsi, i summenzionati gestori hanno dedotto, da un lato, vari motivi relativi a errori di diritto che inficiano le decisioni 2011/278 e 2013/448.<br />
23 Essi ritengono, segnatamente, che il fattore di correzione determinato sulla base dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 e fissato dall&#8217;articolo 4 e dall&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sia contrario alle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87. Dal momento che la decisione del 21 novembre 2013 è stata adottata in applicazione del fattore di correzione, questa sarebbe parimenti invalida.<br />
24 La Commissione avrebbe inoltre fissato, nell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, il valore del parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida in spregio dei limiti stabiliti dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Ai sensi di quest&#8217;ultima disposizione, il punto di partenza per determinare i parametri di riferimento dovrebbe essere il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti di un settore. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti che producono ghisa liquida. Analogamente, mentre la Commissione ha effettivamente tenuto conto del fatto che i gas di scarico rilasciati durante la produzione di ghisa liquida possono essere utilizzati quali sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento che consente di tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato. Dato che i parametri di riferimento sarebbero determinanti per l&#8217;assegnazione gratuita di quote, gli errori in questione inficerebbero la validità della decisione del 21 novembre 2013.<br />
25 Dall&#8217;altro lato, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che quest&#8217;ultima decisione sarebbe a sua volta contraria a diverse disposizioni della direttiva 2003/87 nonché della decisione 2011/278.<br />
26 Infatti, avendo l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; omesso di tener conto, nell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni risultanti dalla produzione di calore fornito alle utenze private nell&#8217;ambito del riscaldamento urbano, delle emissioni effettive derivanti dalla combustione dei gas di scarico in quanto queste superano il parametro di riferimento di calore, la decisione del 21 novembre 2013 violerebbe l&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), e l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente &nbsp;ritiene invece che non potesse assegnare più quote di quelle previste da detto parametro di riferimento. In aggiunta, ad avviso di tale Agenzia, le emissioni derivanti dalla combustione dei gas di scarico sarebbero state conteggiate nella determinazione dei valori dei parametri di riferimento per la ghisa liquida e il coke allorché tali valori sono superiori a quelli del parametro di riferimento di combustibili.<br />
27 Le ricorrenti nel procedimento principale affermano inoltre che la decisione del 21 novembre 2013 è invalida in quanto non è conforme alle norme di assegnazione gratuita delle quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
28 Da una parte, il rifiuto dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; di assegnare quote gratuite quando un sottoimpianto consuma calore prodotto in un altro sottoimpianto al quale si applichi un parametro di riferimento di combustibili sarebbe contrario a uno degli obiettivi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87. Tale disposizione mirerebbe, in particolare, a incentivare il ricorso a tecniche efficienti e a migliorare il rendimento energetico ricorrendo al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente ritiene che il suo rifiuto trovi giustificazione nell&#8217;obbligo di evitare doppie assegnazioni. Infatti, le emissioni provenienti da un sottoimpianto che bruci combustibili non potrebbero essere conteggiate una seconda volta in sede di recupero del calore da parte di un altro sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
29 D&#8217;altra parte, le ricorrenti nel procedimento principale ritengono che la decisione del 21 novembre 2013 sia altresì invalida in quanto viola la norma secondo cui, per quanto riguarda l&#8217;esportazione di calore verso un distributore di calore che con esso alimenta, mediante la sua rete, più imprese, le quote gratuite devono essere assegnate al produttore di calore e non al consumatore. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; non contesta tale principio ma è del parere che, nel caso specifico di cui al procedimento principale, il gestore della rete non configuri un distributore di calore, giacché esso stesso utilizzerebbe la maggior parte del calore in uno dei suoi impianti e, quindi, non potrebbe essere qualificato come semplice intermediario.<br />
30 In tale contesto, il Nacka tingsrätt &#8211; Mark- och miljödomstolen (Sezione per le questioni immobiliari e ambientali del Tribunale di primo grado di Nacka, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:<br />
1) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni relative alla combustione di gas di scarico destinata alla produzione di energia elettrica nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni per i gas di scarico diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della citata direttiva.<br />
2) Se, nel calcolare il fattore di correzione per il settore industriale, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 il fatto di includere tutte le emissioni provenienti dalla produzione di calore negli impianti di cogenerazione per la successiva fornitura a impianti [inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] nel quantitativo per la vendita all&#8217;asta e non nel massimale applicabile all&#8217;industria, benché le emissioni provenienti dalla produzione di calore diano diritto all&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della citata direttiva.<br />
3) In caso di risposta negativa alla prima e alla seconda questione, se sia corretto il calcolo della quota attribuita all&#8217;industria (pari al 34,78%) sul totale delle emissioni prodotte nel periodo di riferimento.<br />
4) Se la decisione della Commissione 2013/448 sia illegittima e in contrasto con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [secondo] comma, della direttiva 2003/87, in quanto il calcolo del massimale applicabile all&#8217;industria effettuato dalla Commissione comporta che il fattore di correzione debba essere applicato in ogni caso e non solo &#8220;ove necessario&#8221;.<br />
5) Se il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sia stato stabilito in conformità dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, dato che, nel definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante, il punto di partenza è il livello medio delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore rilevante.<br />
6) Se, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 la mancata assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore esportato verso utenze private.<br />
7) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 il fatto di non comunicare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione del calore esportato verso utenze private.<br />
8) Se sia compatibile con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 e con l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 la mancata assegnazione, in sede di assegnazione gratuita di quote di emissioni per la fornitura di calore a utenze private, di quote gratuite aggiuntive per le emissioni generate da combustibili fossili eccedenti le quote di emissioni provenienti dal calore fornito a utenze private.<br />
9) Se, nell&#8217;ambito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di adeguare, al pari dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati numerici riportati in una domanda in modo da equiparare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico alla combustione di gas naturale.<br />
10) Se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 implichi che un operatore non possa ottenere un&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, del calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
11) In caso di risposta affermativa alla decima questione, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 violi l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87.<br />
12) Se sia compatibile con la direttiva 2003/87 e con i documenti di orientamento n. 2 e n. 6 il fatto di tenere conto, in sede di assegnazione di quote a titolo gratuito per il consumo di calore, nella valutazione, della fonte da cui proviene il calore consumato.<br />
13) Se la decisione 2013/448 sia illegittima e incompatibile con l&#8217;articolo 290 TFUE nonché con l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2003/87, dato che modifica la metodologia di calcolo stabilita dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, [primo] comma, [initio e] lettere a) e b), di detta direttiva, escludendo dalla base di calcolo le emissioni prodotte dalla combustione di gas di scarico e dalla cogenerazione, nonostante il fatto che per tali attività sia prevista un&#8217;assegnazione gratuita in forza dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della citata direttiva nonché dalla decisione 2011/278.<br />
14) Se il calore misurabile sotto forma di vapore proveniente da un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] e fornito a una rete di distribuzione del vapore da cui si riforniscono numerosi consumatori di vapore, dei quali almeno uno sia un impianto non incluso [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione], debba essere considerato alla stregua di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
15) Se, ai fini della risposta alla quattordicesima questione, rilevino le seguenti circostanze:<br />
a) che il proprietario della rete di distribuzione del vapore sia il principale consumatore di vapore della rete e che detto consumatore sia un impianto [del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione];<br />
b) quale parte della fornitura complessiva di calore alla rete di distribuzione del vapore sia utilizzata dal consumatore principale;<br />
c) quanti fornitori e consumatori di vapore facciano rispettivamente parte della rete di distribuzione di vapore;<br />
d) che vi sia incertezza riguardo al soggetto che ha prodotto il calore misurabile acquistato dai rispettivi consumatori di vapore, e<br />
e) che la ripartizione del consumo di vapore all&#8217;interno della rete possa essere modificata in modo tale che vi entrino un certo numero di consumatori di vapore che configurano impianti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione] o che aumenti il consumo di vapore da parte degli impianti esistenti non inclusi [nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell&#8217;Unione].<br />
16) Qualora la risposta alla quattordicesima questione dipenda dalle circostanze specifiche della fattispecie, quali siano le circostanze che di cui si debba tenere conto&#8221;.<br />
Sulle questioni pregiudiziali<br />
Sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278<br />
Sulla prima, sulla seconda e sulla tredicesima questione<br />
31 Con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità della decisione 2013/448 in quanto, nella determinazione del fattore di correzione, le emissioni di gas di scarico utilizzate per produrre elettricità e le emissioni dovute alla produzione di calore per la cogenerazione non sono state incluse nel quantitativo massimo annuo di quote ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87 (in prosieguo: il &#8220;quantitativo massimo annuo di quote&#8221;).<br />
32 In via preliminare occorre ricordare che, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia ad esso sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere portata a prendere in considerazione norme del diritto dell&#8217;Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nel testo della sua questione (sentenza dell&#8217;11 febbraio 2015, Marktgemeinde Straßwalchen e a., C-531/13, EU:C:2015:79, punto 37).<br />
33 Al riguardo si deve rilevare che dall&#8217;articolo 3, lettera u), della direttiva 2003/87 risulta che un impianto di produzione di elettricità ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all&#8217;allegato I della medesima direttiva, diversa dalla combustione di carburanti, deve essere qualificato come impianto di produzione di elettricità.<br />
34 Nei limiti in cui i gas di scarico sono stati bruciati da impianti di produzione di elettricità, le corrispondenti emissioni non sono state prese in considerazione nella determinazione del quantitativo massimo annuo di quote (v., in proposito, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 74).<br />
35 Analogamente, dall&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2003/87 si apprende che le emissioni prodotte dalla produzione di energia termica per cogenerazione non sono state prese in considerazione ai fini della determinazione del quantitativo massimo annuo di quote se provenienti da impianti di produzione di elettricità (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 75).<br />
36 L&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278, adottata per dare attuazione all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, non consente di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
37 Ne consegue che con la prima, con la seconda e con la tredicesima questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, di detta decisione in quanto tale disposizione esclude che, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, si possa tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità.<br />
38 Orbene, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su una questione sostanzialmente identica e la risposta fornita da tale sentenza è perfettamente trasferibile alla presente causa.<br />
39 Nella sentenza in questione la Corte ha dichiarato che, non consentendo di tener conto delle emissioni degli impianti di produzione di elettricità nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote, l&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278 è conforme al tenore letterale dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87, letto in combinato disposto con il paragrafo 3 di quest&#8217;ultimo articolo (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 68).<br />
40 Tale interpretazione è altresì conforme all&#8217;economia della direttiva 2003/87 nonché agli obiettivi da essa perseguiti (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 69).<br />
41 In tali circostanze, per motivi identici a quelli illustrati ai punti da 62 a 83 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), l&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278.<br />
Sulla terza questione<br />
42 Alla luce della soluzione fornita alla prima, alla seconda e alla tredicesima questione, non è necessario rispondere alla terza questione.<br />
Sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278<br />
Sulla quinta questione<br />
43 Con la sua quinta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278, in quanto il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa liquida sarebbe stato determinato in violazione delle prescrizioni di cui all&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87.<br />
44 La SSAB EMEA e la Lulekraft ritengono che, ai sensi di tale disposizione, i parametri di riferimento debbano essere stabiliti sulla base delle prestazioni del 10% degli impianti più efficienti del settore interessato dal parametro di riferimento. In sede di attuazione di tale norma, la Commissione avrebbe sovrastimato le prestazioni degli impianti produttori di ghisa liquida. Inoltre, sebbene il parametro di riferimento di cui trattasi rifletta il fatto che i gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida possano essere un sostituto di combustibile, l&#8217;adeguamento finalizzato a tener conto della differenza di tenore energetico tra tali gas e il gas naturale sarebbe troppo elevato.<br />
45 Si deve rilevare in proposito che la Commissione dispone di un ampio potere di valutazione per determinare i parametri di riferimento per settore o sottosettore in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87. Infatti, la determinazione di tali parametri implica da parte sua, in particolare, scelte nonché valutazioni tecniche ed economiche complesse. Solo il carattere palesemente inadeguato di una misura adottata in tale settore può inficiare la legittimità di una simile misura (v., per analogia, sentenza del 22 dicembre 2010, Gowan Comércio Internacional e Serviços, C-77/09, EU:C:2010:803, punto 82).<br />
46 Dal considerando 8 della decisione 2011/278 emerge che, per la fissazione dei valori dei parametri di riferimento, la Commissione ha utilizzato come punto di partenza la media aritmetica delle prestazioni in termini di gas a effetto serra del 10% degli impianti più efficienti sotto questo profilo nel 2007 e nel 2008 per i quali sono stati rilevati i dati. Essa ha valutato se questo punto di partenza rispecchiasse sufficientemente le tecniche più efficienti, i prodotti sostitutivi e i processi di produzione alternativi, la cogenerazione ad alto rendimento, il recupero energetico efficiente dei gas di scarico, l&#8217;utilizzo della biomassa e la cattura e lo stoccaggio di biossido di carbonio, ove tali tecniche siano disponibili. Poi, la Commissione ha integrato tali dati ricorrendo, in particolare, ai dati rilevati da o a nome delle diverse associazioni Europee di settore sulla base di regole precise dette &#8220;manuali di settore&#8221;. Come riferimento per questi manuali di settore la Commissione ha fornito degli orientamenti sui criteri di qualità e di verifica.<br />
47 Dal considerando 11 della decisione 2011/278 risulta inoltre che, nei casi in cui non erano disponibili dati o i dati rilevati non erano conformi alla metodologia per la determinazione dei parametri di riferimento, per stabilire i valori dei parametri di riferimento sono state utilizzate le informazioni sui livelli attuali di emissioni e di consumi e sulle tecniche più efficienti tratte essenzialmente dai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) elaborati conformemente alla direttiva 2008/1. In particolare, data la carenza di dati concernenti il trattamento dei gas di scarico, le esportazioni di calore e la produzione di elettricità, i valori dei parametri di riferimento per il coke o la ghisa liquida sono stati ottenuti calcolando le emissioni dirette e indirette sulla base delle informazioni concernenti i flussi energetici pertinenti contenute nei BREF corrispondenti e i fattori di emissione predefiniti di cui alla decisione 2007/589.<br />
48 Quanto ai gas di scarico generati durante la produzione di ghisa liquida, dal considerando 32 della decisione 2011/278 risulta che i parametri di riferimento di prodotti tengono conto del recupero energetico efficiente dei gas di scarico e delle emissioni legate al loro utilizzo. A tal fine, per la determinazione dei valori del parametro di riferimento per i prodotti la cui produzione genera gas di scarico, si è tenuto conto in ampia misura del tenore di carbonio di questi gas.<br />
49 Ciò premesso, non risulta che la Commissione, nel determinare i parametri di riferimento in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.<br />
50 Dall&#8217;insieme delle considerazioni che precedono risulta che l&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
Sulla validità della decisione 2013/448<br />
Sulla quarta questione<br />
51 Con la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di pronunciarsi sulla validità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 che stabiliscono il fattore di correzione.<br />
52 Al riguardo si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, dal momento che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 5, primo comma, lettera b), della direttiva 2003/87, anche il fattore di correzione stabilito all&#8217;articolo 4 e all&#8217;allegato II della decisione 2013/448 viola tale disposizione (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 98).<br />
53 In tali circostanze, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448, che stabiliscono il fattore di correzione, sono invalidi (sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 99).<br />
Sulla limitazione degli effetti nel tempo<br />
54 Dal punto 111 della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), risulta che la Corte ha limitato nel tempo gli effetti della dichiarazione di invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia di detta sentenza, al fine di consentire alla Commissione di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro il summenzionato termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
Sull&#8217;interpretazione della direttiva 2003/87 e della decisione 2011/278<br />
Sulla sesta questione<br />
55 Con la sua sesta questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva 2003/87 debba essere interpretato nel senso che esso non consente di assegnare quote gratuite per il calore esportato verso utenze private.<br />
56 Come ricordato al punto 32 della presente sentenza, nell&#8217;ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall&#8217;articolo 267 TFUE, spetta a quest&#8217;ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è adito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte.<br />
57 Dalla decisione di rinvio si evince che la sesta questione riguarda la situazione di un&#8217;impresa che, tramite la combustione di combustibili, riscalda lastre d&#8217;acciaio per la fabbricazione di lamiere mediante laminazione. Il calore che la stessa riesce a recuperare durante tale processo viene trasferito ad altri due sottoimpianti dell&#8217;impresa oggetto di un parametro di riferimento di calore, uno dei quali esporta detto calore a una rete di riscaldamento urbano.<br />
58 Dalla medesima decisione emerge altresì che, nell&#8217;intento di evitare che in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito le emissioni generate dalla combustione di combustibili siano prese in considerazione una seconda volta quale calore consumato o esportato, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha detratto tale calore dal livello storico dell&#8217;attività dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore.<br />
59 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporti, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
60 Si deve rilevare al riguardo che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87 stabilisce che la Commissione adotti misure di attuazione comunitarie interamente armonizzate per l&#8217;assegnazione delle quote. Dal paragrafo 2 dello stesso articolo si apprende che la Commissione determina in tale ambito parametri di riferimento per i singoli settori o sottosettori.<br />
61 Come si evince dall&#8217;articolo 10, paragrafi 1 e 2, della decisione 2011/278, moltiplicando tali parametri di riferimento per il livello storico di attività relativo a ciascun sottoimpianto, gli Stati membri determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito. A tal fine, conformemente all&#8217;articolo 6 della medesima decisione, essi sono tenuti a distinguere i sottoimpianti in funzione della loro attività, per poter determinare se debba applicarsi un parametro di riferimento di prodotto, un parametro di riferimento di calore o un parametro di riferimento di combustibili o ancora un fattore specifico per i sottoimpianti con emissioni di processo.<br />
62 In proposito occorre rilevare che le definizioni dei sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore, di un parametro di riferimento di combustibili e con emissioni di processo si escludono reciprocamente, come si evince dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278.<br />
63 L&#8217;articolo 3, lettera b), della stessa decisione stabilisce infatti che un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto includa unicamente i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I è stato stabilito un parametro di riferimento.<br />
64 L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
65 Quanto ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibili, l&#8217;articolo 3, lettera d), della decisione 2011/278 li definisce come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato, in particolare, per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità.<br />
66 Per quanto attiene alla qualificazione di &#8220;sottoimpianti con emissioni di processo&#8221;, solo la generazione di taluni tipi di emissioni specifiche menzionate all&#8217;articolo 3, lettera h), punti da i) a vi), della stessa decisione consente di applicare tale qualificazione.<br />
67 Ai termini del considerando 12 della decisione 2011/278, nei casi in cui non è stato possibile stabilire un parametro di riferimento di prodotto, ma sono generati gas a effetto serra che possono beneficiare di un&#8217;assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito, è opportuno che queste quote siano assegnate sulla base di approcci alternativi generici. A tal fine, è stato stabilito un elenco in ordine di priorità di tre approcci alternativi per massimizzare le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e i risparmi energetici per almeno parte dei processi produttivi.<br />
68 Alla luce di tali chiarimenti, dalla lettura combinata delle definizioni fornite dall&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), di detta decisione deriva che è solo nel caso in cui un parametro di riferimento di prodotto non possa essere applicato ad un sottoimpianto che l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito deve avvenire in base ad una delle altre tre opzioni, vale a dire il parametro di riferimento di calore, il parametro di riferimento di combustibili o le emissioni di processo.<br />
69 Dalle medesime disposizioni emerge altresì che la combustione di un combustibile non può dar luogo all&#8217;applicazione di più parametri di riferimento diversi, giacché un&#8217;unica attività è esclusivamente sussumibile in una delle categorie di sottoimpianti previste all&#8217;articolo 3, lettere b), c), d) e h), della decisione 2011/278, in quanto tali categorie, come già ricordato al punto 62 della presente sentenza, si escludono vicendevolmente. Qualunque altro approccio sarebbe contrario al divieto dei doppi conteggi delle emissioni e delle doppie assegnazioni delle quote, sancito da varie disposizioni della decisione in questione.<br />
70 Infatti, in forza dell&#8217;articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2011/278, la somma dei materiali in ingresso, dei materiali in uscita e delle emissioni di ciascun sottoimpianto non supera i materiali in ingresso, i materiali in uscita e le emissioni totali dell&#8217;impianto. L&#8217;articolo 7, paragrafo 7, primo comma, della stessa decisione prevede inoltre che i gestori degli impianti che producono gas a effetto serra debbano garantire, al momento della comunicazione dei dati di riferimento, che &#8220;non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. A tale obbligo dei gestori corrisponde quello degli Stati membri, di cui all&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278, di provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
71 Qualora il calore importato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, pertanto, è necessario evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo a un doppio conteggio, in contrasto con le disposizioni elencate al punto precedente della presente sentenza.<br />
72 Tale interpretazione della decisione 2011/278 è corroborata dalle norme di monitoraggio specifiche per le emissioni legate ai processi di combustione figuranti nell&#8217;allegato IV, punto 1, A), del regolamento n. 601/2012, da cui emerge, in particolare, che &#8220;[i]l gestore non assegna all&#8217;impianto portatore le emissioni associate alla produzione di calore o elettricità importati da altri impiant[i]&#8221;.<br />
73 Siffatta interpretazione è altresì conforme all&#8217;obiettivo principale della direttiva 2003/87, ossia quello di proteggere l&#8217; ambiente&nbsp; attraverso una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (v. sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 79) nonché all&#8217;obiettivo enunciato al considerando 18 della decisione 2011/278 il quale impone agli Stati membri l&#8217;obbligo di garantire l&#8217;assenza di doppie assegnazioni o doppi conteggi per evitare distorsioni della concorrenza e garantire l&#8217;adeguato funzionamento del mercato del carbonio.<br />
74 Inoltre, non è ravvisabile nell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 alcun elemento che consenta di concludere che tale disposizione osti alla regola del divieto di doppi conteggi delle emissioni. In particolare, il fatto che il paragrafo 4 di tale articolo preveda l&#8217;assegnazione gratuita delle quote per le emissioni legate alla produzione di calore per il riscaldamento urbano non consente di invalidare tale rilievo. Il succitato paragrafo, invero, non stabilisce il quantitativo delle quote da assegnare e neppure impone che le emissioni già incluse nell&#8217;ambito di un altro sottoimpianto diano luogo ad una doppia assegnazione per il calore esportato.<br />
75 Tale rilievo non può essere neanche invalidato sulla base dei chiarimenti forniti in un documento dal titolo &#8220;Guidance Document n. 6 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 Cross-Boundary Heat Flows&#8221;, pubblicato dalla Commissione sul suo sito Internet. Infatti, secondo quanto esplicitamente affermato in tale documento, questo non è giuridicamente vincolante e non riflette la posizione ufficiale della Commissione. Inoltre, sebbene sia vero, come indicato in detto documento, che né la direttiva 2003/87 né la decisione 2011/278 prevedano norme diverse per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito per il consumo di calore in funzione della fonte di tale calore, ciò non significa tuttavia che sia autorizzata una doppia assegnazione di quote per la produzione e il consumo di calore.<br />
76 Quanto alla regola stabilita dall&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, essa ha ad oggetto l&#8217;adeguamento dell&#8217;assegnazione delle quote per il calore misurabile esportato verso utenze private allorché il quantitativo delle quote determinato in base al parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
77 Ciò posto, la mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di calore non può includere emissioni diverse da quelle considerate in occasione dell&#8217;applicazione del parametro di riferimento di calore alle attività storiche del sottoimpianto interessato, il che esclude che in tale ambito siano prese in considerazione le emissioni legate alle attività storiche di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
78 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 si fonda sul divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazione delle quote il quale, come emerge dai punti 70 e 71 della presente sentenza, osta a che le emissioni legate alla produzione di calore siano conteggiate due volte, vale a dire in sede di assegnazione delle quote a titolo gratuito, da un lato, all&#8217;impianto che produce tale calore e, dall&#8217;altro, all&#8217;impianto che lo consuma o lo esporta. Pertanto, se il calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile non rientra nell&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, la mediana delle emissioni storiche di quest&#8217;ultimo sottoimpianto non può essere determinata a partire dalle emissioni legate alla produzione di tale calore.<br />
79 Considerati i rilievi esposti ai punti 71 e da 76 a 78 della presente sentenza, occorre rilevare che non può escludersi che l&#8217;attuazione del divieto di doppi conteggi delle emissioni possa indurre l&#8217;autorità nazionale competente per l&#8217;assegnazione delle quote a non assegnare quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
80 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87 e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
Sulla decima questione<br />
81 Con la sua decima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che vengano assegnate quote gratuite ad un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore prodotto in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
82 Come si è già rilevato al punto 70 della presente sentenza, in forza dell&#8217;articolo 10, paragrafo 8, di detta decisione, gli Stati membri devono provvedere &#8220;affinché le emissioni non siano oggetto di un doppio conteggio&#8221;.<br />
83 In proposito, dal punto 71 della presente sentenza risulta che, qualora il calore importato da un impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore provenga da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, occorre evitare che le emissioni effettivamente legate alla produzione di tale calore siano conteggiate due volte nell&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito. L&#8217;applicazione del parametro di riferimento di combustibili alla produzione di calore e del parametro di riferimento di calore per il consumo del medesimo calore darebbe luogo ad un doppio conteggio vietato.<br />
84 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla decima questione dichiarando che l&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
Sull&#8217;undicesima e sulla dodicesima questione<br />
85 Alla luce della risposta data alla sesta e alla decima questione, non è necessario rispondere all&#8217;undicesima e alla dodicesima questione.<br />
Sulla settima questione<br />
86 Con la sua settima questione il giudice del rinvio chiede se, al momento della richiesta di assegnazione gratuita di quote di emissioni, sia compatibile con l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 della Commissione il fatto di non comunicare, come nel caso dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , i dati relativi alla totalità delle emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione di calore esportato verso utenze private.<br />
87 In via preliminare si deve rilevare che la settima questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale della sesta questione, descritto ai punti 57 e 58 della presente sentenza.<br />
88 L&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278, inoltre, prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione di quote a titolo gratuito conformemente all&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della medesima decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
89 In tale contesto, con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della suddetta decisione debbano essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private al fine di evitare un doppio conteggio.<br />
90 Al momento della rilevazione dei dati in questione, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Se ne evince che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
91 L&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 non osta a tale disciplina. Infatti, detto allegato contiene unicamente un elenco che stabilisce, in dettaglio, le informazioni minime che i gestori interessati comunicano agli Stati membri in conformità dell&#8217;articolo 7 della summenzionata decisione.<br />
92 Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, si deve rispondere alla settima questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
Sull&#8217;ottava questione<br />
93 Con la sua ottava questione il giudice del rinvio chiede se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni provenienti dai combustibili fossili che superino l&#8217;assegnazione delle quote per il calore esportato verso utenze private.<br />
94 Dalla decisione di rinvio emerge che l&#8217;ottava questione pregiudiziale riguarda la situazione di un&#8217;impresa, vale a dire la SSAB EMEA, la quale fornisce calore ad una rete di riscaldamento urbano che rifornisce privati. Tale calore è prodotto dalla combustione dei gas di scarico generati durante produzione di ghisa liquida.<br />
95 Al fine di determinare il quantitativo delle quote da assegnare a titolo gratuito, l&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente&nbsp; ha applicato, per il calore esportato, il parametro di riferimento di calore. Essa non ha assegnato quote oltre a quanto consentito da tale parametro di riferimento, poiché ha ritenuto che le emissioni che superano il valore fissato dal parametro di riferimento di combustibile siano, nel caso dei gas di scarico, imputate agli impianti produttori di tali gas. Di tali emissioni si terrebbe conto nell&#8217;ambito del parametro di riferimento per la ghisa liquida.<br />
96 Alla luce di quanto precede, nonché del punto 76 della presente sentenza, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che non siano assegnate quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana del valore delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
97 Va rilevato che la Corte ha già avuto modo di dichiarare che, in base al considerando 32 della decisione 2011/278, la Commissione, in applicazione dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87, ha tenuto conto delle emissioni associate al recupero energetico efficiente dei gas di scarico. La Commissione ha adeguato a tal fine alcuni parametri di riferimento di prodotto tra cui, in particolare, quelli del coke, della ghisa liquida e del minerale sinterizzato. Essa mira, in tal modo, a incentivare le imprese a riutilizzare o a vendere i gas di scarico derivanti dalla fabbricazione di tali prodotti. Inoltre, dal medesimo considerando emerge, da un lato, che la loro rivalorizzazione, in un altro processo da parte di un impianto industriale, dà diritto in linea di principio all&#8217;assegnazione di quote gratuite aggiuntive, sulla base del parametro di riferimento di calore o di combustibili e, dall&#8217;altro, che la vendita di simili gas consente di risparmiare quote all&#8217;impianto che li produce (v., in tal senso, sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a., C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311, punto 73).<br />
98 Sulla scorta dei rilievi sopra esposti, in forza dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278, la combustione dei gas di scarico per alimentare una rete di riscaldamento urbano consente l&#8217;assegnazione di quote gratuite sulla base del parametro di riferimento di calore.<br />
99 Il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote non osta a tale disciplina.<br />
100 Infatti, mentre il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene conto, in una certa misura, della combustione dei gas di scarico, le emissioni generate dalla loro effettiva combustione da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore non sono imputabili, in linea di principio, all&#8217;attività storica del sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida. Come risulta dalla definizione contenuta all&#8217;articolo 3, lettera b), della decisione 2011/278, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende unicamente i &#8220;materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all&#8217;allegato I [di tale decisione] è stato stabilito un parametro di riferimento&#8221;. Ciò non si verifica per quanto riguarda le emissioni legate alla combustione dei gas di scarico da parte di un impianto qualificato come impianto oggetto di un parametro di riferimento di calore ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
101 Pertanto, diversamente da quanto avviene per quanto concerne il recupero di calore prodotto da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, la combustione dei gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore rappresenta un processo distinto dalla fabbricazione del prodotto che ha generato tali gas.<br />
102 Siffatta interpretazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), secondo trattino, e dell&#8217;articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della decisione 2011/278 è conforme all&#8217;obiettivo dell&#8217;articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87 di incentivare riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra e tecniche efficienti sotto il profilo energetico, tenendo conto, in particolare, del recupero energetico efficiente dei gas di scarico.<br />
103 Quanto all&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, si deve rilevare che, se il divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote è rispettato, un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore può ottenere l&#8217;assegnazione di quote aggiuntive laddove le condizioni per l&#8217;applicazione di tale disposizione siano soddisfatte.<br />
104 Ciò premesso, dalle osservazioni scritte presentate nell&#8217;ambito della presente causa dal governo tedesco nonché dai chiarimenti dell&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente , riportati nella decisione di rinvio, risulta che il parametro di riferimento per la ghisa liquida include le emissioni generate dalla combustione di gas di scarico qualora queste superino le emissioni risultanti dalla combustione di gas naturale.<br />
105 Al riguardo, in base al documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; pubblicato sul sito Internet della Commissione, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e alla loro combustione in torcia per motivi di sicurezza. Secondo lo stesso documento, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
106 Atteso che il parametro di riferimento per la ghisa liquida tiene quindi effettivamente conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico, nel caso specifico è contrario al divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote il fatto di assegnare, sul fondamento dell&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278, quote aggiuntive per il calore misurabile esportato verso utenze private in quanto il quantitativo delle quote determinato sulla base del parametro di riferimento di calore è inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di detto calore.<br />
107 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere all&#8217;ottava questione dichiarando che l&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87 nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
Sulla nona questione<br />
108 In via preliminare si deve rilevare che la nona questione pregiudiziale s&#8217;inserisce nello stesso contesto fattuale dell&#8217;ottava questione, descritto ai punti 94 e 95 della presente sentenza.<br />
109 Al punto 88 della presente sentenza, inoltre, si è constatato che l&#8217;articolo 7, paragrafo 1, della decisione 2011/278 prevede l&#8217;obbligo a carico degli Stati membri di rilevare, per gli impianti che soddisfano le condizioni per l&#8217;assegnazione delle quote a titolo gratuito in forza dell&#8217;articolo 10 bis, della direttiva 2003/87, &#8220;l&#8217;insieme delle informazioni e dei dati utili relativi ad ogni parametro di cui all&#8217;allegato IV&#8221; della stessa decisione. Tra tali parametri figurano, tra l&#8217;altro, il &#8220;calore misurabile esportato&#8221; e il &#8220;totale delle emissioni di gas a effetto serra&#8221;. In forza dell&#8217;articolo 7, paragrafo 9, della decisione 2011/278, tali dati sono messi a disposizione della Commissione su richiesta di quest&#8217;ultima.<br />
110 Con la sua nona questione il giudice del rinvio quindi chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della succitata decisione debbano essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale.<br />
111 Come rilevato al punto 90 della presente sentenza, al momento della rilevazione dei dati di cui all&#8217;articolo 7 e all&#8217;allegato IV della decisione 2011/278, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente all&#8217;articolo 7, paragrafo 7, della decisione 2011/278, &#8220;che non vi siano sovrapposizioni tra sottoimpianti diversi né doppi conteggi&#8221;. Ne consegue che, in caso di doppi conteggi delle emissioni, le autorità competenti possono legittimamente chiedere la rettifica dei dati loro comunicati dai gestori.<br />
112 Al riguardo, al punto 105 della presente sentenza si è rilevato che dal documento intitolato &#8220;Guidance Document n. 8 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012, Waste gases and process emissions sub-installation&#8221; risulta che, nel caso dei gas di scarico generati nei limiti di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, tale parametro di riferimento include, in particolare, l&#8217;assegnazione delle quote per le emissioni legate alla produzione dei gas di scarico e che, ai fini dell&#8217;assegnazione delle quote per tali emissioni, si tiene conto delle emissioni che superano quelle generate durante la combustione di gas naturale.<br />
113 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alla nona questione dichiarando che l&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
Sulle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima<br />
114 Con le sue questioni dalla quattordicesima alla sedicesima il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 debba essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; include l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto rientrante nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore.<br />
115 Dalla decisione di rinvio risulta che tali questioni riguardano il caso di un impianto di cogenerazione che alimenta una rete di distribuzione di vapore. Tre consumatori, tra cui una raffineria che consuma circa il 90% del vapore distribuito dalla rete, sono collegati a quest&#8217;ultima. L&#8217;Agenzia per la tutela dell&#8217; ambiente ha ritenuto che detta rete fosse in realtà parte integrante della raffineria e non potesse essere considerata un distributore di calore. Pertanto, in applicazione dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278, tale agenzia ha rifiutato di assegnare quote all&#8217;impianto di cogenerazione.<br />
116 Al punto 64 della presente sentenza si è in proposito rilevato che l&#8217;articolo 3, lettera c), di quest&#8217;ultima decisione definisce i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore come gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione di calore misurabile o all&#8217;importazione da un impianto o un&#8217;altra entità inclusi nel sistema dell&#8217;Unione. Tale calore deve essere, tra l&#8217;altro, consumato per la produzione di prodotti o esportato verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione, ad eccezione dell&#8217;esportazione per la produzione di elettricità.<br />
117 Dalla suddetta definizione risulta che un impianto che esporti del calore dal medesimo prodotto può ottenere l&#8217;assegnazione di quote per tale calore solo nel caso in cui esso lo esporti &#8220;verso un impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;. Viceversa, tale impianto non ha diritto a un&#8217;assegnazione delle quote per detto calore se lo trasferisce a un altro impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
118 Ne consegue che un distributore di calore che non consumi il calore da esso importato bensì lo distribuisca ad altri impianti o entità, indipendentemente dal fatto che questi siano inclusi nel sistema per lo scambio delle quote o meno, deve essere considerato come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278.<br />
119 Tuttavia, ove una rete di distribuzione sia in realtà parte integrante di un impianto ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera e), della direttiva 2003/87 incluso nel sistema per lo scambio delle quote, tale rete non può essere considerata come un &#8220;impianto o un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221; ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Quando un produttore di calore trasmette calore a una simile rete, pertanto, lo fornisce all&#8217;impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote.<br />
120 Lo stesso vale in presenza di un contratto di fornitura di calore tra il produttore e il consumatore di tale calore, poiché in un simile caso questo non è rifornito ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
121 Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce dei rilievi sopra esposti, i fatti del procedimento principale allo scopo di stabilire se l&#8217;impianto di cogenerazione di cui trattasi esporti calore ad un &#8220;impianto o [a] un&#8217;altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;, ai sensi dell&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278. Le circostanze riportate nell&#8217;ambito della sua quindicesima questione sono a tal fine prive di rilevanza.<br />
122 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve rispondere alle questioni dalla quattordicesima alla sedicesima dichiarando che l&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
Sulle spese<br />
123 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
&nbsp;<br />
P.Q.M.<br />
&nbsp;<br />
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:<br />
1) L&#8217;esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l&#8217;insieme dell&#8217;Unione ai fini dell&#8217;armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.<br />
2) L&#8217;esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità dell&#8217;allegato I della decisione 2011/278.<br />
3) L&#8217;articolo 4 e l&#8217;allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l&#8217;assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell&#8217;articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sono invalidi.<br />
4) Gli effetti della dichiarazione d&#8217;invalidità dell&#8217;articolo 4 e dell&#8217;allegato II della decisione 2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effetti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione Europea di adottare le misure necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invalidate non possano essere rimesse in discussione.<br />
5) L&#8217;articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica ladirettiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l&#8217;articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare doppie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recuperato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.<br />
6) L&#8217;articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il consumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in considerazione nell&#8217;ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile.<br />
7) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare un doppio conteggio.<br />
8) L&#8217;articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, nonché l&#8217;articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico generati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quantitativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore.<br />
9) L&#8217;articolo 7 e l&#8217;allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla produzione dei gas di scarico.<br />
10) L&#8217;articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozione di &#8220;sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore&#8221; comprende l&#8217;attività di esportazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.ra quest&#8217;ultima possa essere qualificata come &#8220;impianto o (&#8230;) altra entità non inclusi nel sistema dell&#8217;Unione&#8221;.<br />
&nbsp;</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2016 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-12-2-2016-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-12-2-2016-n-180/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2016 n.180</a></p>
<p>Pres. Quadri, Est. Fornataro Nel silenzio della lex specialis la richiesta di iscrizione all’Anga non può essere considerata di natura accessoria o secondaria Contratti della P.A. – Attività di raccolta e trasporto rifiuti &#8211; Gara – Requisiti di capacità tecnico organizzativa – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Possesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-12-2-2016-n-180/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2016 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-12-2-2016-n-180/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2016 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quadri, Est. Fornataro</span></p>
<hr />
<p>Nel silenzio della lex specialis la richiesta di iscrizione all’Anga non può essere considerata di natura accessoria o secondaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Attività di raccolta e trasporto rifiuti &#8211; Gara – Requisiti di capacità tecnico organizzativa – Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – Possesso &#8211; Necessità &#8211; Conseguenze&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora la lex specialis non suddivida le attività oggetto del complesso appalto da aggiudicare, la prestazione da eseguire è individuata in modo unitario, senza alcuna distinzione tra attività principali e attività secondarie. Di conseguenza, la richiesta della <em>lex specialis</em> di possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come requisito per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti &nbsp;non può essere qualificata come secondaria o accessoria, proprio in ragione dell’unitarietà della prestazione complessiva configurata dalla lex specialis, sicché rispetto ad essa e alla disponibilità della presupposta iscrizione all’ANGA non può configurarsi l’attivazione di un sub appalto necessario.</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00180/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00026/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 26 del 2016, proposto da:<br />
Esposito Servizi Ecologici S.r.l. in proprio e in qualità di mandataria capogruppo del Rti costituendo con R.M.B. Spa e con Systema Ambiente S.r.l., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppina Incorvaia e Stefania Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, Corso Magenta, 63;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Core&nbsp;&#8211; Consorzio Recuperi Energetici S.p.A., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesca Cantinotti, presso lo studio della quale ha eletto domicilio in Milano, Via Coni Zugna, 9;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Ambienthesis S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Mangialardi, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Milano, Via Matteo Bandello, 5;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em></div>
<p>&#8211; del provvedimento prot. n. 2793/2015, del 26.11.2015 con il quale la stazione appaltante ha comunicato al RTI Esposito Servizi che l&#8217;appalto biennale del servizio di &#8220;trasporto e smaltimento/recupero rifiuti speciali dell&#8217;impianto di termovalorizzazione<br />
&#8211; della nota prot n. 2508/15, del 06.10.2015, con la quale&nbsp;CORE&nbsp;spa ha comunicato ad Esposito Servizi la decisione di aver aggiudicato in via provvisoria l&#8217;appalto, quanta al Lotto B, alla società Ambienthesis s.p.a.;<br />
&#8211; del provvedimento con cui&nbsp;CORE&nbsp;spa ha ammesso alla procedura di gara Ambienthesis spa, anziché escluderla per mancanza di alcuni requisiti di capacità tecnico-organizzativa, prescritti dal disciplinare di gara (paragrafo 7) a pena di esclusion<br />
&#8211; del verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute pubbliche del 18.09.2015 e del 02.10.2015;<br />
&#8211; del Chiarimento prot. n. 2303/15, rilasciato in data 08.09.2015, con il quale&nbsp;CORE&nbsp;s.p.a. ha erroneamente ammesso il ricorso all&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento per l&#8217;acquisizione da parte dei concorrenti del requisito di idoneità professionale rela<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto o connesso;<br />
nonché per la condanna della Stazione appaltante all’aggiudicazione della gara, quanto al Lotto B, al RTI Esposito Servizi, previa dichiarazione di inefficacia del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulate tra&nbsp;COREspa e Ambienthesis spa e subentro della ricorrente nel contratto stesso.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di&nbsp;Core&nbsp;&#8211; Consorzio Recuperi Energetici S.p.A. e di Ambienthesis S.p.A.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ambienthesis Spa, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso Giovanni Mangialardi in Milano, Via Matteo Bandello, 5;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Designato relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare in relazione al ricorso incidentale, in quanto:<br />
&#8211; dalla documentazione prodotta in giudizio (in particolare doc. 16 di parte ricorrente) emerge con chiarezza la distribuzione delle attività oggetto dell’appalto tra gli operatori partecipanti al raggruppamento ricorrente, sicché in relazione a tale prof<br />
&#8211; del resto, la ripartizione delle prestazioni tra gli operatori partecipanti al raggruppamento ricorrente evidenzia il carattere orizzontale del raggruppamento medesimo, in quanto la mandataria svolge anche l’attività di intermediazione compresa nell’ogg<br />
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta con il ricorso principale, in quanto:<br />
&#8211; la lex specialis non suddivide le attività oggetto del complesso appalto da aggiudicare, sicché la prestazione da eseguire è individuata in modo unitario, senza alcuna distinzione tra attività principali e attività secondarie;<br />
&#8211; sempre la lex specialis impone chiaramente il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali come requisito per l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ed emerge per tabulas che l’aggiudicataria non dispone direttamente di tal<br />
&#8211; del resto, l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, oltre ad essere dimensionalmente prevalente, non è qualificabile come secondaria o accessoria, proprio in ragione dell’unitarietà della prestazione complessiva configurata dalla lex specialis, s<br />
&#8211; ne consegue che l’aggiudicataria è priva di un requisito essenziale di partecipazione, il cui difetto ne preclude la partecipazione alla gara e tale carenza non è superabile attraverso l’utilizzo del subappalto necessario;<br />
Ritenuta la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante, per la ricorrente principale, dall’esecuzione degli atti impugnati.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)<br />
Respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso incidentale.<br />
Accoglie la domanda cautelare contenuta nel ricorso principale e per l’effetto sospende il provvedimento di aggiudicazione impugnato indicato in epigrafe.<br />
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 9 giugno 2016, ad ore di rito.<br />
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Elena Quadri, Presidente FF<br />
Mauro Gatti, Consigliere<br />
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12/02/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-12-2-2016-n-180/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 12/2/2016 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.180</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra in tema di smaltimento di rifiuti ed assegnazione di incarichi dirigenziali Ambiente e territorio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 42, c. 4 e 5, legge della Regione Basilicata 18/08/2014, n. 26 &#8211; Previsione secondo la quale, nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell&#8217;impiantistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di smaltimento di rifiuti ed assegnazione di incarichi dirigenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 42, c. 4 e 5, legge della Regione Basilicata 18/08/2014, n. 26 &#8211; Previsione secondo la quale, nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell&#8217;impiantistica di trattamento, è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell’art. 117, c. 2, lett. s) Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</p>
<p>Pubblico impiego &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 51, c. 4, legge della Regione Basilicata 18/08/2014, n. 26 &#8211; Previsione che, previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell&#8217;espletamento dei concorsi pubblici per l&#8217;accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell&#8217;amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l&#8217;accesso alla qualifica dirigenziale &#8211; Previsione che al dipendente incaricato spetta, per la durata dell&#8217;attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento ed il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale &#8211; Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016);</p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 ottobre 2014, depositato in cancelleria il 27 ottobre 2014 ed iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2014. </p>
<p>Udito nell’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; <br />
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso, spedito per la notifica il 17 ottobre 2014, ricevuto il 21 ottobre e depositato il successivo 27 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione. <br />
2.– In primo luogo il ricorrente impugna l’art. 42, commi 4 e 5, della citata legge regionale n. 26 del 2014, nella parte in cui stabilisce che «[n]elle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale degli stessi» (comma 4), precisando che «[l]e disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all’approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 luglio 2015» (comma 5). <br />
Tali disposizioni, procrastinando al 31 luglio 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consentendo il conferimento nella medesima discarica, sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subìto un trattamento parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale trattamento, si porrebbero in contrasto con gli artt. 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti). Il ricorrente ricorda che il predetto art. 7 vieta espressamente il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non è necessario. Il successivo art. 17, comma 1, prevede che «[l]e discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere […] i rifiuti per cui sono state autorizzate» fino al 31 dicembre 2008, termine così prorogato dall’art. 1, comma 184, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007). <br />
Tali disposizioni sarebbero, altresì, in contrasto sia con quanto stabilito dal legislatore comunitario nella direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti), sia con i princípi generali in tema di discariche elaborati dalla Corte di giustizia in numerose pronunce (di recente, sentenza 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13, Commissione europea contro Repubblica italiana), princípi che non potrebbero essere derogati dalla Regione in considerazione del vincolo derivante dall’art. 117, primo comma, Cost. <br />
Da ciò il ricorrente desume che l’art. 42, commi 4 e 5, della legge regionale n. 26 del 2014 vìoli sia l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» cui la costante giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della gestione dei rifiuti, sia l’art. 117, primo comma, Cost., in tema di vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. <br />
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, inoltre, l’art. 51, comma 4, della medesima legge regionale n. 26 del 2014, nella parte in cui, inserendo il comma 9-bis all’art. 2 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.), prevede la possibilità di attribuire, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, stabilendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. <br />
La citata disposizione violerebbe gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto, non essendo possibile ricondurre l’attribuzione delle funzioni in questione né all’istituto della reggenza, né a quello dell’assegnazione di mansioni superiori, si porrebbe in contrasto con la normativa vigente in tema di pubblico impiego, in violazione della competenza statale esclusiva in materia di «ordinamento civile» cui devono essere ricondotte tutte le regole inerenti al rapporto di lavoro. <br />
4.– La Regione Basilicata non si è costituita in giudizio. <br />
5.– All’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nel chiedere l’accoglimento delle censure promosse con l’atto introduttivo. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), in riferimento agli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione. <br />
2.– L’art. 42, commi 4 e 5, della citata legge regionale n. 26 del 2014 è impugnato in quanto, rinviando al 31 dicembre 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di collocare in discarica esclusivamente rifiuti trattati e consentendo il conferimento, sino a tale data, di rifiuti urbani che abbiano subìto un trattamento parziale, senza che sia specificato in cosa debba consistere tale trattamento, si porrebbe anzitutto in contrasto con gli artt. 7 e 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), con conseguente lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di «tutela dell’ambiente» cui deve essere ricondotta la disciplina della gestione dei rifiuti. <br />
Le medesime disposizioni sarebbero, altresì, in contrasto sia con i princípi dettati dalla direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE (Direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti), sia con le indicazioni fornite a tal proposito dalla Corte di giustizia. <br />
2.1.– La questione è fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte, sentenze n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008). Pertanto, la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007)» (sentenza n. 58 del 2015). <br />
Nella specie, il d.lgs. n. 36 del 2003 ha provveduto a recepire la direttiva n. 1999/31/CE in vista del più generale obiettivo di «assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci», obiettivo già individuato dall’art. 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che espressamente disponeva: «I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente» (comma 2). <br />
In tale decreto, oltre a stabilirsi, in linea con la citata direttiva, che «i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento» (art. 7), intendendosi per «trattamento» tutti «i processi fisici, termici, chimici, o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza» (art. 2, comma 1, lettera h), si è anche disposto che «[l]e discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate» (art. 17, comma 1). Tale termine è stato prorogato, dapprima, al 31 dicembre 2006 dall’art. 11-quaterdecies, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), poi, al 31 dicembre 2008 dall’art. 1, comma 184, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), infine al 31 dicembre 2009 dall’art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente). <br />
L’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014 consente, ora e fino al 31 luglio 2015, «[n]elle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell’impiantistica di trattamento programmata», lo smaltimento, presso le discariche in precedenza autorizzate e in esercizio, dei rifiuti solidi urbani non pericolosi, «previo trattamento parziale degli stessi», senza peraltro neppure spiegare cosa debba intendersi per trattamento parziale. <br />
Tale articolo, consentendo la prosecuzione del conferimento in discarica di rifiuti non trattati (non ricompresi fra quelli per i quali il vincolo è espressamente escluso dal d.lgs. n. 36 del 2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE) ben oltre il termine previsto dalla legge statale (31 dicembre 2009), detta una disciplina ad hoc a distanza di quasi cinque anni dalla scadenza del termine e dopo circa undici anni dall’originaria previsione del relativo adeguamento. In tal modo, si invade la sfera di competenza statale in materia di «tutela dell’ambiente» e si riduce il livello di tutela garantito dallo Stato. <br />
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. <br />
2.2.– È assorbita la censura riferita alla violazione dell’art. 117, primo comma, Cost. <br />
3.– Il ricorrente censura inoltre l’art. 51, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2014, nella parte in cui, inserendo il comma 9-bis all’art. 2 della legge della Regione Basilicata 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.), prevede la possibilità di attribuire, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di apposite procedure selettive, disponendo, altresì, che al dipendente incaricato spetti, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. <br />
Tale disposizione violerebbe gli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia dell’«ordinamento civile» cui devono essere ricondotte tutte le regole inerenti al rapporto di lavoro, come quelle oggetto della predetta disposizione impugnata. <br />
3.1.– La questione è fondata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. <br />
La norma regionale impugnata ha inserito il comma 9-bis all’art. 2 della legge regionale n. 31 del 2010. L’art. 2 della predetta legge regionale è così rubricato: «Adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali». <br />
Il citato art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), detta norme in tema di conferimento di «incarichi di funzioni dirigenziali» con riguardo alle amministrazioni statali. Poiché l’art. 27 del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che «Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare […] adeguano ai princípi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità», con l’ art. 2 della legge regionale n. 31 del 2010 la Regione Basilicata ha provveduto a realizzare tale adeguamento. <br />
Tuttavia, il comma 9-bis introdotto al citato art. 2 con la norma regionale ora impugnata (l’art. 51, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2014) interviene a dettare norme specificamente in tema di assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale), norme che, peraltro, risultano difficilmente riconducibili alle fattispecie delineate dal d.lgs. n. 165 del 2001. Esse, infatti, non configurano un’ipotesi di legittimo conferimento di mansioni superiori (di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001), in quanto, oltre a non soddisfare i requisiti prescritti dal citato decreto legislativo (e dal relativo contratto collettivo), delineano il conferimento di funzioni corrispondenti ad una diversa “carriera” (quella dirigenziale, appunto), piuttosto che di mansioni superiori, sanzionato dall’art. 52, comma 5, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. Né si può ravvisare la fattispecie della reggenza, poiché quest’ultima ricorre solo in caso di vacanza di posto in organico, di temporaneità e straordinarietà, con la conseguenza che non si producono gli effetti retributivi propri del riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori. Nella specie, infatti, la norma regionale dispone che la temporaneità dell’incarico potrebbe espandersi fino a due anni e riconosce ai soggetti investiti del medesimo incarico sulla base di apposite procedure selettive il trattamento retributivo accessorio del personale con qualifica dirigenziale. <br />
È indirizzo costante di questa Corte quello secondo cui per effetto della «intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva» (sentenza n. 286 del 2013). Infatti, a seguito della suddetta privatizzazione, la materia cui va ricondotto il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi comprese le Regioni è quella dell’ordinamento civile, che appartiene alla potestà del legislatore statale, il quale «ben può intervenire […] a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni (sent. n. 19 del 2013)» (sentenza n. 228 del 2013). In altri termini, «la disciplina del rapporto lavorativo dell’impiego pubblico privatizzato è rimessa alla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia “ordinamento civile”, che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007)» (sentenza n. 77 del 2013). <br />
Con riguardo, poi, specificamente, all’assegnazione temporanea di personale ad altre mansioni, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che essa «tipicamente attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne concreta, cioè, una modificazione temporanea con riguardo al contenuto della prestazione lavorativa» delineando un «mutamento provvisorio di mansioni». Pertanto, «la relativa disciplina rientra […] nella materia del rapporto di lavoro e, per esso, dell’ordinamento civile, […] di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost.» (sentenza n. 17 del 2014). <br />
Sulla base delle richiamate indicazioni, risulta dunque evidente che l’art. 51, comma 4, della legge regionale n. 26 del 2014 è costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. <br />
Al di là della verifica della scarsa coerenza della disciplina dettata dalla norma regionale impugnata con la corrispondente disciplina di fonte statale e negoziale, la norma in questione regola una fattispecie che, incidendo sull’assegnazione del personale ad altre mansioni (nella specie di rango dirigenziale): sentenza n. 37 del 2015, e comunque sull’inquadramento professionale dello stesso, con effetti sul trattamento retributivo, tocca inevitabilmente aspetti che attengono allo svolgimento del rapporto di lavoro, da ricondursi alla materia dell’«ordinamento civile», di competenza statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. <br />
3.2.– La censura di violazione dell’art. 97 Cost., peraltro priva di qualsiasi tipo di argomentazione a sostegno, deve ritenersi assorbita. <br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, commi 4 e 5, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016); <br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 4, della citata legge regionale n. 26 del 2014. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2015. </p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-180/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2011 n.180</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-2-2011-n-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-2-2011-n-180/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-2-2011-n-180/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2011 n.180</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. A. Pasi Est. R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-2-2011-n-180/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2011 n.180</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-28-2-2011-n-180/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2011 n.180</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. A. Pasi Est. <br /> R. Decanti (Avv. G. Fregni) contro l’Azienda U.S.L. di Modena (Avv. A. Della Fontana), l’Azienda U.S.L. di Modena: Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; Sede di Vignola, e Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro &#8211; Area Sud &#8211; sede di Sassuolo (non costituita) e nei confronti di Caseificio Sociale Benvenuto Società Coop Agricola (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della perenzione disposta per mancato riscontro all&#8217;avviso di perenzione, pur in presenza di una recente (ma anteriore) D.F.U. sottoscritta dai ricorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Avviso di perenzione ultraquinquennale – Mancato riscontro nei termini – Recente ma anteriore DFU sottoscritta dai ricorrenti – Irrilevanza – Perenzione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima la perenzione di un ricorso laddove non sia stato dato alcun riscontro all’avviso di perenzione ultraquinquennale ex art.9, comma 2, della legge 205/2000. Ciò anche laddove anteriormente all’avviso sia stata presentata una nuova domanda di fissazione di udienza sottoscritta dai ricorrenti. Difatti l’art.9/2 c. legge 205/00 non prevede alcuna eccezione per il mancato riscontro all’avviso di perenzione, anche laddove il ricorrente abbia già dichiarato in qualsiasi forma o tempo (anche recente) il proprio persistente interesse alla prosecuzione del giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00180/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01107/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p>	</p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1107 del 1997, proposto da:	</p>
<p><b>Forlai Erminia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Minoccari, con domicilio eletto presso Alessandro Casoni in Bologna, via Farini 30; Camilla Forlai; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Imola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silva Gotti, con domicilio eletto presso Silva Gotti in Bologna, via Santo Stefano 43; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i><br />	<br />
del decreto di perenzione n. 7287/2010 depositato in data 4 agosto 2010</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Imola;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Le eredi della originaria ricorrente, nel costituirsi in data 15.12.2008, hanno rinnovato la domanda di fissazione di udienza, sottoscrivendola di proprio pugno.<br />	<br />
Notificato loro,in data 26.11.2009, avviso di perenzione ultraquinquennale ex art.9, comma 2, della legge 205/2000, non vi hanno dato alcun riscontro. Ne è seguito il decreto di perenzione n.7287/10 del 4 agosto 2010, avverso il quale propongono l’odierna opposizione.<br />	<br />
Esse sostengono che la DFU del 15.12.2008 ha tutte le caratteristiche formali e sostanziali della dichiarazione di persistente interesse al ricorso prevista dall’art.9 della legge 205/2000, in quanto reca la sottoscrizione autografa delle parti e del loro difensore, e manifesta espressamente la loro volontà di prosecuzione della causa. Pertanto, essa varrebbe ad impedire la perenzione ai sensi del citato art.9 legge 205/00.<br />	<br />
Rileva il Collegio che, a prescindere dalla identità di contenuti, e di caratteristiche formali, rispetto alla dichiarazione di interesse ex art.9/2 c. legge 205/00, tale disposizione:<br />	<br />
a) disciplina dettagliatamente gli oneri processuali e le uniche modalità procedimentali idonee ad evitare la perenzione di tutti i ricorsi ultraquinquennali, senza prefigurare alcuna deroga o eccezione all’obbligo di invio dell’avviso di perenzione e all’onere di darvi tempestivo riscontro;<br />	<br />
b) non prevede, in particolare, alcuna eccezione laddove il ricorrente abbia già dichiarato in qualsiasi forma o tempo (anche recente) il proprio persistente interesse alla prosecuzione del giudizio (come si prospetta nel caso di specie);<br />	<br />
c) indica tassativamente nei sei mesi successivi alla notifica dell’avviso di perenzione il periodo temporale in cui il ricorrente deve dichiarare il proprio persistente interesse, a pena di perenzione.<br />	<br />
Nella fattispecie, dunque, del tutto esattamente l’avviso di perenzione è stato notificato benché le ricorrenti avessero già, e recentemente, manifestato interesse sottoscrivendo la d.f.u.<br />	<br />
Non avendo le stesse riscontrato l’avviso in termini, ricorrono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di perenzione tassativamente disciplinata dall’art.9, comma 2, della legge 205/00.<br />	<br />
L’opposizione va quindi respinta.<br />	<br />
Nulla per le spese, in mancanza di controparti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Nulla per le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/02/2011</p>
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