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	<title>1795 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.1795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-12-3-2020-n-1795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-12-3-2020-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.1795</a></p>
<p>Raffaele Greco Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI : (Giovan Battista L. e Annamaria C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizia Munaretto, C. il Comune di Chiuduno, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Daminelli e Stefano Santarelli; &#8211; il Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-ii-sentenza-12-3-2020-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2020 n.1795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Raffaele Greco Presidente, Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore; PARTI :  (Giovan Battista L. e Annamaria C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizia Munaretto, C. il Comune di Chiuduno, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Daminelli e Stefano Santarelli; &#8211; il Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Chiuduno, non costituitosi in giudizio e nei confronti di della Cooperativa S. A. da Prezzate S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio)</span></p>
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<p>DIA o SCIA : la tutela dei  terzi lesi  e l&#8217;identificazione ed i limiti dei  poteri sollecitatori ed impugnatori .</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; DIA o SCIA &#8211; caratteristiche morfologiche &#8211; terzi lesi &#8211; tutela &#8211; poteri sollecitatori ed impugnatori &#8211; identificazione e limiti.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Nell&#8217;ipotesi di presentazione di d.i.a. o s.c.i.a. reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall&#8217;attività  edilizia possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;Ente locale e, in caso di inerzia di quest&#8217;ultimo, esperire l&#8217;azione avverso il silenzio exart. 31 C.P.A., in quanto d.i.a. e s.c.i.a. non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e l&#8217;unica azione oggi concessa agli interessati è quella avverso il silenzio della p.a., ai sensi dell&#8217; art. 19, comma 6 ter, l. n. 241/1990. </em><br /> <em>In termini riassuntivi, in caso di presentazione di una denuncia di inizio attività  l&#8217;effetto autorizzativo equivalente al rilascio di un provvedimento favorevole esplicito consegue soltanto al decorso del termine finalizzato a consentire all&#8217;Amministrazione di procedere alla verifica dei prescritti presupposti; nell&#8217;ipotesi di cattivo esercizio da parte di quest&#8217;ultima dei poteri di verifica e di controllo, il terzo che si ritiene leso può agire innanzi al giudice amministrativo, per l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità  dell&#8217;intervento</em>. <br /> <em>In particolare, la denuncia di inizio attività , quale atto di manifestazione della volontà  del privato, costituisce solo un elemento prodromico e fattuale nell&#8217;ambito del procedimento complessivamente considerato, mentre l&#8217;effetto autorizzativo che consegue alla predetta denuncia consegue al decorso del termine finalizzato alla verifica da parte dell&#8217;Amministrazione dei presupposti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento.</em><em>Laddove l&#8217;Amministrazione faccia cattivo uso dei propri poteri di verifica, al terzo interessato è consentito ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, il quale è chiamato non giÃ  all&#8217;annullamento degli effetti della denuncia di inizio attività , bensì¬ a valutare l&#8217;esistenza o meno dei presupposti per l&#8217;intervento, che in ipotesi potrebbero essere stati illegittimamente ritenuti sussistenti dalla p.A. per erronea presupposizione in fatto e in diritto ovvero per colpevole inerzia.</em><em>Al terzo, che si reputi leso dall&#8217;attività  svolta sulla scorta di una denuncia di inizio attività , è dunque riconosciuto uno strumento di tutela compatibile con la natura privatistica di quest&#8217;ultima, che si configura quale &#8220;azione di accertamento autonomo, esperibile affinchè si acclari l&#8217;inesistenza dei presupposti che abbiano potuto legittimare lo svolgimento e la definizione della d.i.a. stessa.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 12/03/2020<br /> <strong>N. 01795/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02368/2010 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2368 del 2010, proposto dai signori Giovan Battista L. e Annamaria C., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Patrizia Munaretto, elettivamente domiciliati presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Chiuduno, in persona del Sindaco in carica <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Daminelli e Stefano Santarelli, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via Asiago, n. 8; <br /> &#8211; il Responsabile dell&#8217;Ufficio Tecnico del Comune di Chiuduno, non costituitosi in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> della Cooperativa S. A. da Prezzate S.c. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituitasi in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, n. 15 del 10 gennaio 2009, resa <em>inter partes</em>, concernente il sollecito dell&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza su attività  urbanistico-edilizia.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Chiuduno;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, gli avvocati Patrizia Munaretto e Stefano Santarelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso n. 267 del 2008, proposto innanzi al T.a.r. per la Lombardia, sede di Brescia, i signori Giovan Battista L. e Annamaria C. avevano chiesto quanto segue:<br /> <em>a</em>) l&#8217;annullamento del provvedimento del 21 dicembre 2007, a firma del Responsabile del Procedimento del Settore Tecnico e del Responsabile del Procedimento, del Comune di Chiuduno, recante risposta alle istanze presentate dai ricorrenti, in data 20 luglio 2007 e 7 dicembre 2007, volte a sollecitare l&#8217;esercizio dei poteri di vigilanza <em>ex</em> art. 27, d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione all&#8217;edificazione, da parte della cooperativa S. A. da Prezzate, di un edificio sul fondo (indicato come Lotto 2 del complesso immobiliare edificato) confinante con la loro proprietà ;<br /> <em>b</em>) l&#8217;accertamento del loro diritto &#8220;<em>ad un corretto e pieno espletamento dell&#8217;attività  di vigilanza ex art. 27 D.P.R. 6.6.2001 n. 380 con l&#8217;adozione degli atti conseguenti</em>&#8220;, nonchè &#8220;<em>la dichiarazione &#038; dell&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione comunale &#038; di pronunciarsi sulla conformità  alle previsioni urbanistiche dei lavori realizzati e sulla compatibilità  dei medesimi con la normativa relativa all&#8217;edilizia economica popolare  </em>[e]<em> &#038; di esercitare i poteri repressivi di titolarità  necessitati dagli accertamenti effettuati</em>&#8220;.<br /> 2. A sostegno dell&#8217;impugnativa i ricorrenti &#8211; i quali evidenziavano, in punto di fatto, che il Comune, con atto del 13 dicembre 2007, comunicava di aver attivato il procedimento preordinato all&#8217;espletamento delle necessarie verifiche rivolgendosi allo stesso esecutore degli interventi &#8211; avevano dedotto quanto segue:<br /> i) l&#8217;Amministrazione avrebbe omesso di effettuare le verifiche sollecitate e di esercitare i poteri di vigilanza prescritti dall&#8217;invocato art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001;<br /> ii) l&#8217;Amministrazione avrebbe indebitamente rimesso a terzi l&#8217;espletamento delle necessarie verifiche circa la compatibilità  delle opere con la disciplina urbanistica;<br /> iii) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche sarebbe stato il meno indicato essendo proprio chi aveva realizzato l&#8217;intervento edilizio di cui si contesta l&#8217;illegittimità ;<br /> iv) l&#8217;edificio realizzato, così¬ come assentito mediante d.i.a. del 2004 e successiva d.i.a. in variante del 2005, sarebbe in contrasto con le norme dello strumento edilizio e con la disciplina in tema di edilizia economica e popolare.<br /> 3. Costituitasi l&#8217;Amministrazione comunale, il Tribunale:<br /> &#8211; ha dichiarato irricevibile il ricorso, avendo ad oggetto non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell&#8217;Amministrazione, ma direttamente l&#8217;assentibilità  o meno dell&#8217;intervento edilizio sulla base di un&#8217;iniziativa tardivamente proposta;<br /> &#8211; ha compensato le spese di lite.<br /> 4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto quanto segue:<br /> &#8211; &#8220;<em>Va sottolineato che l&#8217;intervento posto in essere dalla Cooperativa S. A. da Prezzate è avvenuto attraverso il perfezionarsi di una originaria d.i.a. del 2004 e di una successiva d.i.a. in variante del 2005 e che siffatta circostanza ha rilevanza fondamentale nella qualificazione del presente gravame&#8221;</em>;<br /> &#8211; &#8220;<em>Il ricorso avverso il titolo abilitativo formatosi a seguito di d.i.a. ha ad oggetto, quindi, non il mancato esercizio dei poteri sanzionatori o di autotutela dell&#8217;amministrazione, ma direttamente l&#8217;assentibilità , o meno, dell&#8217;intervento edilizio</em>&#8220;;<br /> &#8211; &#8220;<em>i</em> <em>ricorrenti hanno avuto piena conoscenza degli atti oggetto sostanziale della loro contestazione (la originaria d.i.a. del 2004 e la variante del 2005) quanto meno in data 20.7.2007, cosicchè, alla data di notifica del ricorso (26.2.2008), era ampiamente scaduto il termine decadenziale di 60 giorni per l&#8217;impugnazione</em>&#8220;.<br /> 5. Avverso tale pronuncia i signori Giovan Battista L. e Annamaria C. hanno interposto appello, notificato il 19 febbraio 2010 e depositato il 22 marzo 2010, lamentando, attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 4 &#8211; 20), quanto di seguito sintetizzato:<br /> I) il Tribunale avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, <em>ex</em> art. 112 c.p.c., avendo erroneamente individuato nella d.i.a. (anche in variante) presentata dai controinteressati l&#8217;oggetto del giudizio invece che nel successivo provvedimento del 21 dicembre 2007, con conseguente difetto di procedura tale da comportare l&#8217;annullamento della sentenza ed il rinvio al primo giudice;<br /> II) non avrebbe considerato il Tribunale, a tal riguardo, che il provvedimento tempestivamente impugnato del 21 dicembre 2007 ha sostituito ad ogni effetto giuridico la precedente d.i.a., costituendo il nuovo titolo di legittimazione dell&#8217;intervento, d.i.a. che rappresenta un atto privato in quanto tale non impugnabile;<br /> III) si reitera pertanto quanto sollevato in primo grado a proposito del contrasto dei lavori con la disciplina urbanistica avendo il realizzando edificio un&#8217;altezza superiore a mt. 7,5 ed una volumetria non consentita, con la conseguente presenza di un piano in pìù, oltre che un&#8217;eccessiva altezza del sottotetto e del piano interrato, con la ulteriore violazione, sotto diversi profili, della normativa che disciplina le caratteristiche delle costruzioni di edilizia economica e popolare;<br /> IV) si insiste, conclusivamente, per il risarcimento del danno patito in conseguenza delle prospettate illegittimità .<br /> 5. In data 9 gennaio 2012 il Comune di Chiuduno si è costituito con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> 6. Con ordinanza n. 5649 del 12 agosto 2019, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione della causa per la rilevata mancanza, anche in formato elettronico, del fascicolo di primo grado.<br /> 7. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte insistendo per le rispettive conclusioni.<br /> 8. La causa, chiamata per la discussione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2020, è stata ivi introitata in decisione.<br /> 8.1. Ritiene il Collegio che l&#8217;appello in esame sia fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue.<br /> 8.2. Come esposto in narrativa, parte appellante indirizza le proprie deduzioni innanzitutto nei riguardi della statuizione in rito, con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso, lamentandone l&#8217;erroneità  per avere il Tribunale travisato l&#8217;oggetto del giudizio ed invocando così¬ la rimessione della causa al primo giudice.<br /> 8.3. Ritiene il Collegio che il motivo sia meritevole di favorevole apprezzamento senza tuttavia poterne inferire la sussistenza dei presupposti per la rimessione della causa al giudice di prime cure a norma dell&#8217;art. 105 c.p.a.<br /> La fondatezza del rilievo si deve al fatto che la d.i.a. non è un atto suscettibile di impugnativa e pertanto non può utilmente contestarsi all&#8217;odierno appellante di non essere tempestivamente insorto avverso di esso.<br /> E&#8217; ben noto, infatti, che, allo stato dell&#8217;arte, nell&#8217;ipotesi di presentazione di d.i.a. o s.c.i.a. reputate illegittime, i soggetti che si considerano lesi dall&#8217;attività  edilizia possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;Ente locale e, in caso di inerzia di quest&#8217;ultimo, esperire l&#8217;azione avverso il silenzio <em>ex</em> art. 31 c.p.a., in quanto d.i.a. e s.c.i.a. non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili e l&#8217;unica azione oggi concessa agli interessati è quella avverso il silenzio della p.a., ai sensi dell&#8217; art. 19, comma 6 <em>ter</em>, l. n. 241/1990. Questo Consiglio (sez. IV, 2 marzo 2018, n. 1309) ha, conseguentemente rilevato che &#8220;<em>In caso di presentazione di una denuncia di inizio attività  l&#8217;effetto autorizzativo equivalente al rilascio di un provvedimento favorevole esplicito consegue soltanto al decorso del termine finalizzato a consentire all&#8217;Amministrazione di procedere alla verifica dei prescritti presupposti; nell&#8217;ipotesi di cattivo esercizio da parte di quest&#8217;ultima dei poteri di verifica e di controllo, il terzo che si ritiene leso può agire innanzi al giudice amministrativo, per l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti di legittimità  dell&#8217;intervento</em>&#8220;. In particolare, si è osservato che la denuncia di inizio attività , quale atto di manifestazione della volontà  del privato, costituisce solo un elemento prodromico e fattuale nell&#8217;ambito del procedimento complessivamente considerato, mentre l&#8217;effetto autorizzativo che consegue alla predetta denuncia consegue al decorso del termine finalizzato alla verifica da parte dell&#8217;Amministrazione dei presupposti per l&#8217;esecuzione dell&#8217;intervento. Laddove l&#8217;Amministrazione faccia cattivo uso dei propri poteri di verifica, al terzo interessato è consentito ricorrere dinanzi al giudice amministrativo, il quale è chiamato non giÃ  all&#8217;annullamento degli effetti della denuncia di inizio attività , bensì¬ a valutare l&#8217;esistenza o meno dei presupposti per l&#8217;intervento, che in ipotesi potrebbero essere stati illegittimamente ritenuti sussistenti dalla p.A. per erronea presupposizione in fatto e in diritto ovvero per colpevole inerzia. Così¬ pure si è osservato che al terzo, che si reputi leso dall&#8217;attività  svolta sulla scorta di una denuncia di inizio attività , è riconosciuto uno strumento di tutela compatibile con la natura privatistica di quest&#8217;ultima, che si configura quale &#8220;<em>azione di accertamento autonomo, esperibile affinchè si acclari l&#8217;inesistenza dei presupposti che abbiano potuto legittimare lo svolgimento e la definizione della d.i.a. stessa</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2016, n. 3783).<br /> Se è vero che, all&#8217;epoca cui risale l&#8217;impugnata sentenza, non era ancora intervenuto il legislatore con l&#8217;introduzione della citata disposizione, è vero anche perà² che il ricorrente di primo grado aveva espressamente impugnato non la d.i.a. ma la nota del 21 dicembre 2007, reiettiva dell&#8217;istanza di adozione di provvedimenti repressivi, e ciò conformemente agli assunti generalmente recepiti in sede pretoria. Si osserva, infatti (T.a.r. Cagliari, sez. II, 8 ottobre 2018, n. 841), che anche prima dell&#8217;entrata in vigore del nuovo comma 6-<em>ter</em> dell&#8217;art. 19 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, aggiunto dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera <em>c</em>), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in l. 14 settembre 2011, n. 148, in base alla quale &#8220;<em>La segnalazione certificata di inizio attività , la denuncia e la dichiarazione di inizio attività  non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217; art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104</em>&#8220;), la d.i.a. deve intendersi come atto del privato, nonÂ impugnabile, rispetto al quale i rimedi di tutela a disposizione del terzo si incentrano sulla possibilità  di sollecitare l&#8217;esercizio dei poteri inibitori e di contestare il silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione, ovvero di impugnare l&#8217;eventuale provvedimento di riscontro negativo adottato.<br /> 8.4. Occorre tuttavia stabilire quale rilevanza abbia il tempo trascorso dalla presentazione della d.i.a., essendo questa risalente al 2004, con successiva variante del 2005, a fronte di una richiesta di intervento indirizzata all&#8217;Amministrazione soltanto in data 20 luglio 2007 e reiterata il 7 dicembre 2007. Orbene, si afferma da parte di recente condivisibile giurisprudenza che: &#8220;<em>La SCIa e la DIA non vanno impugnate nel termine decadenziale, quasi fossero un provvedimento amministrativo, ma l&#8217;unica tutela riconosciuta dalla legge ai terzi che si ritengano lesi dai lavori iniziati a seguito di una SCIa o DIA è quella di sollecitare l&#8217;utilizzo dei poteri inibitori del Comune e poi impugnare l&#8217;atto di vigilanza comunale se non favorevole ( art. 19 comma 6 ter, l. n. 241/1990), Pertanto, il fatto stesso che l&#8217;Amministrazione si sia nella fattispecie pronunciata sull&#8217;istanza delle ricorrenti &#8211; quale che sia il termine entro il quale quell&#8217;istanza era stata presentata &#8211; dÃ  di per sè loro titolo ad impugnare l&#8217;atto sfavorevole emesso dall&#8217;ente locale</em>&#8221; (cfr. T.a.r. Milano, sez. II, 11 marzo 2019, n. 519). Ne consegue l&#8217;irrilevanza del pur significativo lasso temporale intercorso tra la presentazione delle denuncia inizio attività  e l&#8217;iniziativa assunta dai ricorrenti al fine di sollecitare il potere di verifica e controllo dell&#8217;Amministrazione comunale, atteso l&#8217;espresso pronunciamento dell&#8217;Ente con la impugnata nota del 21 dicembre 2007.<br /> 8.5. In conclusione, la giurisprudenza pìù recente è nel senso che la d.i.a. non configuri un provvedimento autorizzatorio implicito, con la conseguente necessità  di una sua tempestiva impugnazione, propendendo piuttosto per la tesi dell&#8217;atto privato su cui poi si attivano gli &#8211; eventuali &#8211; poteri di vigilanza e repressivi dell&#8217;Amministrazione; con particolare riguardo all&#8217;epoca della sentenza impugnata, giÃ  si ammetteva che il terzo pregiudicato dai lavori eseguiti in esecuzione della d.i.a. potesse proporre un&#8217;azione di accertamento dell&#8217;insussistenza dei relativi presupposti, ma, anche a voler seguire la normativa pìù recente, il ricorso di primo grado non avrebbe potuto essere dichiarato irricevibile avendo gli odierni appellanti fatto proprio ciò che tale disciplina oggi richiede, ossia sollecitare l&#8217;esercizio del potere di vigilanza del Comune e successivamente impugnare la determinazione negativa da questo eventualmente adottata.<br /> Risulta quindi fondato il primo motivo di gravame, nella parte in cui si contesta l&#8217;erroneità  della declaratoria di irricevibilità  del ricorso recata dalla pronuncia impugnata.<br /> 9. Non si può perà² accogliere, di conserva, l&#8217;istanza di rinvio al primo giudice secondo i dettami pìù recenti dell&#8217;Adunanza plenaria, non integrando un&#8217;ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell&#8217;art. 105, comma 1, c.p.a., che così¬ recita: &#8220;<em>Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiara la nullità  della sentenza, o riforma la sentenza o l&#8217;ordinanza che ha declinato la giurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l&#8217;estinzione o la perenzione del giudizio</em>&#8220;.<br /> Sul punto è sufficiente rinviare ai consolidati principi elaborati dalla recente giurisprudenza dell&#8217;Adunanza plenaria che, come è noto, si è pronunciata ben quattro volte, nell&#8217;arco del 2018, sui limiti applicativi dell&#8217;art. 105 c.p.a. (cfr. sentenza 30 luglio 2018, n. 10; sentenza 30 luglio 2018, n. 11; sentenza 5 settembre 2018, n. 14; sentenza 28 settembre 2018, n. 15). L&#8217;autorevole Collegio, in tali occasioni, ha osservato, <em>in primis</em>, che le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall&#8217;art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive. Va in particolare escluso che tra i casi di annullamento con rinvio possa rientrare l&#8217;erronea dichiarazione di irricevibilità , inammissibilità  o improcedibilità  della domanda, oppure l&#8217;ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia totalmente omesso di esaminare una delle domande proposte (Cons. Stato, A.p., 30 luglio 2018, n. 10).<br /> Non rientrando l&#8217;erronea declaratoria di irricevibilità  del ricorso nei casi tassativi di annullamento con rinvio, ne consegue che, in forza del principio devolutivo (art. 101, comma 2, c.p.a.), il Consiglio di Stato decide, nei limiti della domanda riproposta, anche sui motivi di ricorso non affrontati dal giudice di prime cure (Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2017, n. 6158).<br /> 10. Non resta, quindi, che, rimossa la preclusiva statuizione in rito, esaminare nel merito le censure sollevate in primo grado e riproposte in questa sede.<br /> 10.1. Occorre innanzitutto prendere atto della legittimazione dei ricorrenti di primo grado, per quanto attiene alla proposizione delle doglianze di stampo urbanistico, avendo dichiarato, in sede di ricorso di primo grado, di essere &#8220;<em>proprietari di edificio e di annessa area pertinenziale collocati frontalmente rispetto al complesso di edilizia economica e popolare realizzato dalla Cooperativa S. A. da Prezzate s.c. a r.1.</em>&#8220;. Questo Consiglio ha difatti affermato, ancor di recente, che &#8220;<em>Costituisce jus receptum il principio generale a mente del quale in materia edilizia, la c.d. vicinitas, ossia l&#8217;esistenza di uno stabile collegamento con il terreno interessato dall&#8217;intervento edilizio, è circostanza sufficiente a comprovare la sussistenza sia della legittimazione che dell&#8217;interesse a ricorrere, senza che sia necessario al ricorrente allegare e provare di subire uno specifico pregiudizio per effetto dell&#8217;attività  edificatoria intrapresa sul suolo limitrofo</em>&#8221; (cfr. sentenza, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3386).<br /> 10.2. Transitando al merito delle articolate censure, se ne deve rilevare la parziale fondatezza, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che segue.<br /> 10.2.1. Non si può innanzitutto ritenere che il Comune abbia abdicato all&#8217;esercizio dei poteri di cui all&#8217;art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, delegandoli allo stesso esecutore dell&#8217;intervento, essendo dato evincere dalla dinamica della vicenda di causa che, chieste spiegazioni al predetto, successivamente le sue argomentazioni sono state condivise dall&#8217;Autorità  comunale, il che ha correttamente esaurito l&#8217;attività  di pertinenza di questa, atteso che, nelle istanze degli odierni appellanti, non era stata denunciata la realizzazione di opere in difformità , bensì¬ la contrarietà  della stessa d.i.a. alla normativa urbanistica.<br /> 10.2.2. Parte appellante, nel riproporre le censure di primo grado, lamenta la non conformità  delle opere autorizzate con la disciplina urbanistica localmente vigente, evidenziando quanto segue:<br /> &#8211; &#8220;<em>i dati di P.RG. contenuti nella planimetria generale allegata alla D.I.A. n. 88 del 18.10.2004, depositata presso l&#8217;Amministrazione comunale dalla Cooperativa S. A. da Prezzate s.c. a r.l., secondo i quali l&#8217;altezza massima ammessa era nella fattispecie di ml 7,50 (all. 7 fasc. I gr.)</em>&#8220;;<br /> &#8211; che &#8220;<em>gli edifici realizzati in altri lotti compresi in quello stesso Piano di Zona (all. 8 fasc. I gr.) siano costituiti da due soli piani</em>&#8220;;<br /> &#8211; che &#8220;<em>dall&#8217;esame del prospetto di variante depositato dalla Cooperativa S. A. da Prezzate s.c. a r.1. presso il Comune di Chiuduno in data 7.7.2005 (all. Il fase. I gr.), si evince invece che il vano ascensore (che si considera sporgenza poichè collocato a mt. 3,70 dall&#8217; intradosso della soletta di copertura dell&#8217;ultimo piano abitabile, superando il limite di mt. 1,50) determina un&#8217;altezza dell&#8217;edificio pari a mt. 9,40</em>&#8220;.<br /> 10.2.3. A fronte di ciò, il Comune, nelle sue difese, si limita ad affermare che l&#8217;altezza massima consentita sarebbe di mt. 9,00, tuttavia l&#8217;altezza del fabbricato, secondo le prospettazioni di parte ricorrente non esattamente contraddette da controparte, sarebbe di mt. 9,40 (per la presenza del vano ascensore di altezza superiore a mt. 1,50) quindi comunque eccedente rispetto a quella consentita.<br /> 10.2.4. Orbene, osserva il Collegio, sul punto, che la documentazione tecnica allegata alla d.i.a. n. 88 del 18 ottobre 2004 riporta &#8220;<em>mt. 7,50</em>&#8221; quale altezza massima consentita, che corrisponde a quella descritta nella sezione in progetto e pertanto da intendersi autorizzata, cosicchè è dalla stessa documentazione della ditta costruttrice che si denota la presenza dell&#8217;indice costruttivo relativo all&#8217;altezza consentita nei termini ivi descritti di mt. 7,50 e non mt. 9,00 come opposto da parte appellata. Dalla sezione in progetto allegata alla d.i.a. effettivamente risulta che il vano ascensore ha altezza ben superiore a mt. 1,50 e pertanto va considerata ai fini dell&#8217;altezza complessiva del fabbricato. L&#8217;art. 18 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, infatti, prevede che &#8220;<em>Agli effetti del calcolo non si considerano la sporgenza emergente la copertura -piana od inclinata-, quando non supera m 1,50, misurata dall&#8217;intradosso della soletta dell&#8217;ultimo piano abitabile</em>&#8220;. Il rilievo in esame, per quanto attiene all&#8217;altezza massima del fabbricato è quindi da reputare fondato.<br /> 10.2.5. Nessuna controdeduzione solleva l&#8217;Amministrazione in ordine alle ulteriori doglianze dei ricorrenti, i quali lamentano l&#8217;eccessiva altezza sia del sottotetto (da mt. 1,40 a mt. 2,55) sia del piano interrato (da mt. 2,55 a mt. 2,80) rispetto a quanto previsto dall&#8217;art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di Chiuduno oltre che dall&#8217;art. 5.1 del Piano di Zona di Via Palma il Vecchio laddove si prevede, in entrambe le norme, che &#8220;<em>Non viene considerato volume: a) la parte interrata avente altezza uguale o inferiore a mt 2,55</em>&#8220;. Dagli atti di causa (segnatamente il progetto in sezione allegato alla d.i.a. n. 88/2004 ed alla variante in corso d&#8217;opera alla d.i.a. medesima) risulta che il fabbricato presenta proprio le altezze che parte ricorrente lamenta essere eccessive rispetto a quanto consentito e cioè mt. 2,80 al piano interrato e mt. 2,55 al piano sottotetto, il quale, successivamente sottoposto a recupero abitativo, si palesa anche quale vero e proprio terzo piano non contemplato a fini volumetrici. Invero, dalla planimetria generale e dai calcoli planovolumetrici allegati alla d.i.a. (all. 12 fasc. I gr.), si evince che la volumetria massima realizzabile era pari a mc. 2780 e che la volumetria progettata era pari a mc. 2778.03. Risulta così¬ che la volumetria progettata era pari alla somma della volumetria del piano terra e del piano primo dei due edifici (A e B) da realizzare all&#8217;interno del Lotto 2, cioè senza considerare il piano sottotetto.<br /> Ne deriva conclusivamente che non solo è ricavabile documentalmente la violazione del limite massimo complessivo del fabbricato, non essendo pari a mt. 7,50 come consentito dalla disciplina localmente vigente, ma risultano anche violati i parametri relativi all&#8217;altezza del sottotetto e del piano interrato nonchè quello che stabilisce la volumetria complessiva dell&#8217;edificio.<br /> 10.4. Il ricorso quindi risulta, <em>in parte qua</em>, fondato per non avere l&#8217;Amministrazione provveduto a sanzionare, in esplicazione del potere di vigilanza urbanistica che le compete, le difformità  rilevate in ordine ai parametri dell&#8217;altezza massima del fabbricato, delle altezze massime di piano interrato e sottotetto e della volumetria massima consentite, pertanto da ritenere illegittimamente assentite dalla d.i.a. in questione (anche in variante).<br /> 11. Per quanto attiene alle violazione delle norme che attengono agli edifici di edilizia economica e popolare, l&#8217;appellante assume che l&#8217;edificio non sarebbe conforme alle caratteristiche stabilite dall&#8217;art. 5 della legge n. 408 del 2 luglio 1949 per le seguenti ragioni: presenza di un ascensore in edificio di soli tre piani; presenza di doppi bagni; <em>box</em> in numero superiore all&#8217;unità ; cantine di superficie sino a mq. 32 collegate all&#8217;unità  residenziale soprastante; edificio bifamiliare non abbinato.<br /> Ebbene tali violazioni, così¬ come denunciate, non presentano riflessi urbanistici, in quanto da essi scaturisce soltanto la facoltà  dell&#8217;Amministrazione di rifiutare la corresponsione del contributo pubblico (che peraltro, si oppone dall&#8217;appellato, non sarebbe mai avvenuta), senza alcuna refluenza circa la permanenza dell&#8217;immobile <em>in situ</em> secondo tali caratteristiche costruttive. Dette violazioni cioè non si traducono in vizi di legittimità  del titolo autorizzativo e pertanto la semplice <em>vicinitas</em> non consente di configurare il necessario profilo d&#8217;interesse a coltivare le sollevate deduzioni. Inoltre il danno lamentato dai ricorrenti è pur sempre collegato alla maggiore altezza del fabbricato e non alle differenze tipologiche pure denunciate. Le relative censure sono quindi da considerare inammissibili per difetto di interesse a ricorrere.<br /> 12. Per quanto, infine, attiene alla domanda risarcitoria, che viene reiterata in questa sede, essa non è suffragata nemmeno da un principio di prova in ordine al danno soltanto apoditticamente lamentato (in ordine alla &#8220;<em>diminuzione del valore commerciale della proprietà </em>&#8220;, alla &#8220;<em>diminuzione di amenità </em>&#8221; ed alla &#8220;<em>riservatezza</em>&#8220;) e pertanto è da respingere. Il risarcimento del danno non è, infatti, una conseguenza diretta e costante dell&#8217;annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, in quanto richiede la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall&#8217;ordinamento, anche del nesso causale tra l&#8217;illecito e il danno subito, nonchè della sussistenza della colpa o del dolo dell&#8217;Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2019, n. 3799). L&#8217;onere della prova degli elementi costitutivi dell&#8217;illecito, ivi compreso il danno lamentato, spetta al danneggiato trovando applicazione il principio generale dell&#8217;onere della prova previsto nell&#8217;art. 2697 c.c. ancorchè l&#8217;azione sia proposta innanzi al giudice amministrativo (Cons. Stato, sez. III, 24 dicembre 2019, n. 8813).<br /> Invero, come precisato di recente dalla Sezione, il danno è ritenuto sussistente <em>in re ipsa</em> soltanto in caso di realizzazione di abusi edilizi (Cons. Stato, sez. II, 30 settembre 2019, n. 6519).<br /> 13. In conclusione, l&#8217;appello, nei limiti anzidetti, è fondato e va accolto; per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, va accolto il ricorso di primo grado limitatamente alle denunciate violazioni urbanistiche inerenti ai parametri dell&#8217;altezza massima del fabbricato, delle altezze massime di piano interrato e sottotetto e della volumetria massima consentite, mentre lo si respinge per il resto, ivi compresa la domanda di risarcimento del danno.<br /> 14. La soccombenza parziale e reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto (R.G. n. 2368/2010), lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, rimossa la statuizione in rito ed esaminato il ricorso di primo grado, lo accoglie limitatamente alla maggiore altezza complessiva del fabbricato, dei piani interrato e sottotetto nonchè alla volumetria complessiva del fabbricato.<br /> Spese del doppio grado di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Raffaele Greco, Presidente<br /> Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br /> Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore<br /> Francesco Frigida, Consigliere<br /> Giovanni Orsini, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a></p>
<p>Pres. Rel. Perozziello Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rel. Perozziello</span></p>
<hr />
<p>Il Caso SNIA e Caffaro: la non configurabilità di una scissione distrattiva e i risvolti in materia ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Scissione – Trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica – Scissione distrattiva &#8211; Non configurabile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nell’ambito di una fattispecie legale di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, giacchè nei termini concretamente proposti tale assunto finisce inevitabilmente per risolversi in una censura degli effetti tipici di qualunque operazione di scissione quale fisiologicamente caratterizzata dalla suddivisione fra due o più società di un patrimonio originariamente unitario (pur sempre sulla base di peculiari meccanismi di garanzia reputati idonei, in via generale ed astratta, ad assicurare la neutralità dell’operazione rispetto alle esigenze di tutela dei terzi) e dunque, in realtà, in una contestazione della stessa legittimità dell&#8223;istituto quale disegnato dal legislatore (nazionale e comunitario).<br />
In particolare, nell’ambito di un operazione di scissione non è configurabile un indebito “trasferimento di risorse infragruppo senza alcuna contropartita economica”, in quanto, nei confronti dei soci, il corrispettivo della diminuzione del valore di partecipazione nella scissa è dato dalla acquisizione di una proporzionale quota di partecipazione nella beneficiaria, mentre, nei confronti dei creditori, la diminuzione della garanzia patrimoniale nei diretti confronti della scissa risulta compensata ex lege dalla responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti pregressi nella medesima misura della attribuzione ricevuta.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/?download=882">Sentenza(268575_1_MI)</a> <small>(3 MB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/tribunale-di-milano-sentenza-10-2-2016-n-1795/">Tribunale di Milano &#8211; Sentenza &#8211; 10/2/2016 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1795</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1795/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1795</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Amicuzzi Proger S.p.a. (Avv. S. Vinti) c/ Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv.ti R. Fusco, G. Romanelli) e Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r l. (Avv.ti L. Buononato, C. Frattin) sugli effetti dell&#8217;abrogazione di una norma incriminatrice sui requisiti di ordine generale ex art. 38 d.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1795</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Amicuzzi<br /> Proger S.p.a. (Avv. S. Vinti) c/ Comune di Lignano Sabbiadoro (Avv.ti R. Fusco,<br /> G. Romanelli) e Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r l.<br /> (Avv.ti L. Buononato, C. Frattin)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti dell&#8217;abrogazione di una norma incriminatrice sui requisiti di ordine generale ex art. 38 d. lgs. 163/2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione condanne penali – Decreto penale – Revoca – Natura meramente ricognitiva – Conseguenze – Omessa dichiarazione condanna – Falsa dichiarazione – Non sussiste	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Dichiarazione condanne penali – Abrogazione norma – Cessazione automatica effetti – Conseguenze	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti generali – False dichiarazioni – Valutazione sostanzialistica – Necessità – Sussiste – Conseguenze	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti generali – Valutazione soggettiva – Falsa dichiarazione – Inconfigurabilità – Conseguenze – Esclusione dalla gara – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La pronuncia giudiziale di revoca del decreto penale per il  quale si è beneficiato della non menzione è da ritenere meramente ricognitiva e, pertanto, anche nel caso in cui la condanna non sia stata tempestivamente cancellata, il mero contrasto tra dichiarazione resa e fatto oggettivo della presenza della condanna nel certificato richiesto dalla stazione appaltante non è suscettibile di fondare una falsa dichiarazione.	</p>
<p>2. L’abrogazione di una norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna automaticamente, con la conseguenza che non occorre una formale pronuncia di revoca della precedente condanna ai fini della espunzione dalla storia giudiziaria del soggetto che l’aveva subita.	</p>
<p>3. In tema di esclusione per false dichiarazioni, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare una valutazione sostanzialistica sella sussistenza delle cause ostative, con la conseguenza che solo l’insussistenza in concreto della cause di esclusione ex art. 38 del Codice dei contratti comporta, ope legis, l’effetto espulsivo. Pertanto, ricorre un falso innocuo quando il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la lex specialis non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, poiché  l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma.	</p>
<p>4. E’ da escludersi che possa qualificarsi come falsa dichiarazione quella contenente una valutazione soggettiva del concorrente stesso, che potrebbe semmai non essere condivisa, ma non certo essere ritenuta falsa, in quanto volutamente non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile. Ne consegue anche che una tale dichiarazione non può determinarne l&#8217;esclusione dalla gara (1).<br />	<br />
</b>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />	<br />
(1) cfr. Consiglio Stato, sez. V, 19 giugno 2009, n. 4082</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3906 del 2010, proposto da:<br />
<b>Proger S.p.a.</b> in proprio e nella qualità di mandataria del RTI composto da: Artech S.r.l., Seste Engineering S.r.l., De Napoli Gaetano, Michieli Tommaso, Zanatta Christian e Mocchiutti Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da Artech S.r.l. e Seste Engineering S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e da <b>De Napoli Gaetano</b>, <b>Michieli Tommaso</b>, <b>Zanatta Christian</b> e <b>Mocchiutti Andrea</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Vinti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 88; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Lignano Sabbiadoro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Fusco e Guido Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via Pacuvio, n. 34; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l.</b> in proprio e quale mandataria del RTI con UNA2 Architetti Associati e Balestrazzi Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Buononato, Costanzo Frattin, con domicilio eletto presso Lucia Buononato in Roma, via delle Milizie, n. 114; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza breve del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia – Trieste, Sezione I, n. 00228/2010, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto da Proger S.p.a. per l’annullamento della determinazione del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 41 del 28 gennaio 2010; dell&#8217;eventuale aggiudicazione definitiva; della nota prot. 3381 dd. 28 gennaio 2010; della nota prot n. 3382 dd. 28 gennaio 2010; della nota prot. n. 6207 dd. 16 febbraio 2010; del bando e del disciplinare di gara in parte qua (più specificatamente dell&#8217;art. 9), della determinazione n. 689 dd. 19 giugno 2009; nonchè per il risarcimento del danno.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lignano Sabbiadoro e di Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l., in proprio e quale mandataria del RTI con UNA2 Architetti Associati e Balestrazzi Marco ;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista la propria ordinanza 31 maggio 2010 n. 2497;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 novembre 2010 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Chirulli, su delega dell&#8217; avv. Vinti, Fusco e Frattin;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società PROGER s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Artech S.r.l., Seste Engineering S.r.l., De Napoli Gaetano, Michieli Tommaso, Zanatta Christian e Mocchiutti Andrea, ha partecipato alla gara bandita dal Comune di Lignano Sabbiadoro per l’affidamento del servizio di “progettazione preliminare generale, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del primo lotto dei lavori di riqualificazione ed ammodernamento del Lungomare di Trieste” ottenendo l’aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Il Comune suddetto in data 28.1.2010 ha revocato detta aggiudicazione provvisoria e segnalato il fatto all’A.V.C.P., oltre che alla Procura della Repubblica ed ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto al R.T.I. secondo classificato, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Con ricorso al T.A.R. Friuli Venezia Giulia la Proger s.p.a. ed i partecipanti a detto R.T.I. hanno impugnato il sopra indicato provvedimento di revoca, l’eventuale aggiudicazione definitiva, nonché le citate segnalazioni, la nota prot. n. 6207 (di conferma della revoca dell’aggiudicazione provvisoria), le norme della lex specialis di gara, nonché il bando ed il provvedimento originario di indizione dell’appalto e di approvazione delle norme di gara; inoltre hanno chiesto il risarcimento del danno.<br />	<br />
Con la sentenza breve in epigrafe indicata detto T.A.R. ha respinto il ricorso.<br />	<br />
Con il ricorso in appello in esame la Proger s.p.a., nella qualità sopra indicata, e le parti facenti parte del R.T.I. hanno chiesto l’annullamento di detta sentenza, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1.- Erroneità della pronuncia in ordine al primo motivo di ricorso.<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione della &#8220;lex specialis&#8221; di gara al punto 9.B del disciplinare. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della L. n. 87/53. Violazione dell’art. 2 del codice penale e del principio di “iperretroattività” dell’efficacia delle pronunce della Corte Costituzionale. Violazione del disposto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 282 del 14.6.90 pubblicata sulla G.U., serie speciale n. 25 del 20.6.1990. Violazione dei principi di massima partecipazione e parità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006.<br />	<br />
2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del D. Lgs. 163/2006, Violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 46 del D.P.R. n. 445/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990. Violazione dei principi di massima partecipazione e parità di trattamento. Erroneità della pronuncia di primo grado.<br />	<br />
3.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006. Violazione del principio del c.d falso innocuo. Eccesso di potere per violazione dei principi di “par condicio” e massima partecipazione alle procedure concorsuali. Omessa pronuncia del T.A.R. nella sentenza impugnata.<br />	<br />
4.- Eccesso di potere per violazione dei principi di proporzionalità, libertà di concorrenza e “favor partecipationis”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990.<br />	<br />
5.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 11, e 48 del D. Lgs n. 163/2006. <br />	<br />
Con memoria depositata il 21.5.2010 si è costituita in giudizio la Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l., in proprio e quale mandatataria del RTI con UNA2 Architetti Associati e Balestrazzi Marco, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo per la reiezione.<br />	<br />
Con atto depositato il 26.5.2010 si è costituito in giudizio il Comune di Lignano Sabbiadoro, che ha dedotto la infondatezza dell&#8217;appello, concludendo per la reiezione.<br />	<br />
Con ordinanza 31 maggio 2010 n. 2497 la Sezione ha accolto la istanza di emanazione di misure cautelari.<br />	<br />
Con memoria depositata il 9.11.2010 la Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l. ha ribadito tesi e richieste.<br />	<br />
Con memoria depositata il 19.11.2010 la parte appellante, premesso che a seguito della sopra citata ordinanza il Comune de quo, con determinazione n. 765 del 25.6.2010, ha revocato la aggiudicazione provvisoria alla Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l. ed aggiudicato definitivamente la gara ad essa parte, ha ribadito tesi e richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 30.11.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, la società PROGER s.p.a., in proprio e quale mandataria del R.T.I. con Artech S.r.l., Seste Engineering S.r.l., De Napoli Gaetano, Michieli Tommaso, Zanatta Christian e Mocchiutti Andrea, ha chiesto l&#8217;annullamento della sentenza breve del T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia – Trieste, Sezione I, n. 00228/2010, di reiezione del ricorso proposto da Proger S.p.a. per l’annullamento della determinazione del Comune di Lignano Sabbiadoro n. 41 del 28 gennaio 2010, dell&#8217;eventuale aggiudicazione definitiva, della nota prot. 3381 dd. 28 gennaio 2010, della nota prot n. 3382 dd. 28 gennaio 2010, della nota prot. n. 6207 dd. 16 febbraio 2010, del bando e del disciplinare di gara in parte qua (più specificatamente dell&#8217;art. 9), della determinazione n. 689 dd. 19 giugno 2009, nonché per il risarcimento del danno.<br />	<br />
2.- Con il primo motivo di appello è stato dedotto che, anche se la indicazione delle condanne penali per le quali l’interessato aveva beneficiato della non menzione (richiesta dal disciplinare di gara al punto 9.B) non fosse stata riferita solo a gravi reati indicati alla lettera c) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006, comunque era da ritenersi riferita a reati esistenti nell’ordinamento giuridico al momento della dichiarazione.<br />	<br />
Non doveva quindi essere indicata la condanna subita dal sig. Claudio Rocchi, con decreto penale del Pretore di Mirandola perché giudicato responsabile del reato di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 818/1984 (tardiva richiesta del certificato di prevenzione incendi), atteso che il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, della legge suddetta è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 282 del 14.6.1990, con effetto retroattivo e cancellazione ex tunc della norma incriminatrice. Ciò anche ex art. 30 della L. 11 marzo 1953, n. 87 (secondo il quale cessano l’esecuzione e gli effetti penali della norma a seguito della declaratoria di incostituzionalità della stessa) ed ai sensi dell’art. 673 del c.p.p. (secondo il cui disposto, a seguito di declaratoria di incostituzionalità della norma incriminatrice, il Giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato ed adottando i provvedimenti conseguenti).<br />	<br />
Nel caso che occupa, a prescindere dalla mancata tempestiva cancellazione della iscrizione di detto reato, non vi era alcuna condanna da dichiarare ex art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 483 del c.p. e quindi di certo non sussisteva alcun dolo o colpa nel comportamento del sig. Rocchi, essendo insufficiente il mero contrasto tra dichiarazione resa e fatto oggettivo della presenza della condanna nel certificato richiesto dalla stazione appaltante, come erroneamente ritenuto dal Giudice di primo grado, in assenza di pronuncia giudiziale di revoca del decreto penale, non solo perché tale pronuncia è da ritenere meramente ricognitiva, ma soprattutto perché l’art. 5 della L. n. 818/1984 è stata definitivamente abrogata con il D. Lgs. n. “163/2006” (recte:139/2006).<br />	<br />
2.1.- Va osservato al riguardo che il Giudice di prime cure ha in proposito affermato che costituiva un dato di fatto incontestabile la circostanza che il legale rappresentante della soc. Proger s.p.a. avesse presentato un dichiarazione sostitutiva contenente l’attestazione di non aver subito condanne penali con beneficio della “non menzione”, mentre dal Certificato del Casellario Giudiziale del 16.1.2010, era invece risultata l’esistenza di un decreto penale di condanna del 18.1.1988 della Pretura di Mirandola col beneficio della “non menzione” poiché, non essendone stata chiesta la revoca, tale decreto penale non è mai stato revocato e risulta tuttora esistente. <br />	<br />
Posto che l’art. 673 c.p.p., attribuisce al Giudice dell’esecuzione tanto la revoca della sentenza o del decreto penale di condanna a seguito di dichiarazione di incostituzionalità di applicata norma revocatrice, quanto l’adozione dei provvedimenti conseguenti, ha concluso il T.A.R. che solo la pronuncia giudiziale di revoca del decreto penale avrebbe potuto causarne la espunzione, anche se retroattiva, dalla storia giudiziaria del soggetto che l’aveva subito, mentre la sola ed astratta ricorrenza dei presupposti di merito non era idonea a produrre il medesimo risultato, anche perché il soggetto interessato nemmeno si sia rivolto al Giudice dell’esecuzione.<br />	<br />
Pertanto il Giudice di prime cure ha affermato che solo la dichiarata revoca del decreto penale, indipendentemente dal tipo di potere in tale ambito espletato dal Giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto eliminare uno dei due elementi il cui contrasto fondava e costituiva la falsità della dichiarazione presentata dal dott. Rocchi. Dal momento che la completezza, correttezza e veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2 erano richieste a pena di esclusione, sia nell’art. 9 punto B) che nel successivo art. 13 del Disciplinare, ha ritenuto che la impugnata revoca dell’aggiudicazione provvisoria e le consequenziali segnalazioni effettuate apparivano pienamente indenni dalle censure proposte.<br />	<br />
2.2.- Considera la Sezione che dopo che l’art. 5, comma 1, della L. n. 818/1984 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 282 del 14.6.1990, esso è stato abrogato dall’art. 35 del D. Lgs. n. 139/2006.<br />	<br />
Non può condividersi la tesi che solo la pronuncia giudiziale di revoca del decreto penale avrebbe potuto causarne la espunzione, perché non è effettuata d’ufficio (ex art. 666 c.p.c.) ma solo su richiesta dell’interessato e perché non sarebbe vincolata, atteso che deve ritenersi che l&#8217;abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l&#8217;esecuzione e gli effetti penali della condanna e che tale conseguenza favorevole si produce indipendentemente dalla formale pronuncia di revoca della precedente condanna, trattandosi di accertamento con funzione meramente dichiarativa (Cassazione penale, sez. I, 11 febbraio 2004, n. 7652), visto anche l’art. 2 del c.p..<br />	<br />
A nulla peraltro vale l’osservazione del della difesa della Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l. che l’art. 20 del D. Lgs. n. 139/2006 ha sanzionato penalmente la “medesima condotta criminosa a suo tempo ascritta al dott. Rocchi”, atteso che mentre l’art. 5, comma 1, della L. n. 818/1984 stabiliva che “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 indicato nell&#8217;articolo precedente, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché il rilascio del nullaosta provvisorio, è punito con l&#8217;arresto sino ad un anno o con l&#8217;ammenda da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni”, l’art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 139/2006 stabilisce che “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l&#8217;arresto sino ad un anno o con l&#8217;ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l&#8217;impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l&#8217;incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica. previsto dall&#8217;articolo 16, comma 1”.<br />	<br />
Il citato art. 20, comma 1, punisce non la mera mancata richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, ma solo se si tratta di omissione da cui derivino in caso di incendio i gravi pericoli sopra citati, sicché alla condotta a suo tempo tenuta dal sig. Rocchi ormai l’ordinamento giuridico non attribuisce più alcun disvalore.<br />	<br />
Con riguardo alla circostanza che causa di esclusione è stata quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando osserva il Collegio che, pur dando atto del non univoco orientamento della giurisprudenza della Sezione e delle ragioni che presiedono alla tesi restrittiva e formalistica, basate sulla necessità di ordinaria verifica sull&#8217;affidabilità dei soggetti partecipanti (Cons. St. Sez. V, sent. n. 3742/2009), deve ritenersi, in presenza delle circostanze di fatto di cui alla presente controversia, di aderire all&#8217;orientamento di numerose recenti sentenze orientate nel senso della doverosità della effettuazione di una valutazione sostanzialistica della sussistenza delle cause ostative (in particolare Cons. St. Sez. V, 13 febbraio 2009, n. 829; Sez. VI 4 agosto 2009, n. 4906, 22 febbraio 2010, n. 1017), nella considerazione che il primo comma dell&#8217;art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 ricollega l&#8217;esclusione dalla gara al dato sostanziale del mancato possesso dei requisiti indicati, mentre il secondo comma non prevede analoga sanzione per l&#8217;ipotesi della mancata o non perspicua dichiarazione. <br />	<br />
Da ciò discende che solo l&#8217;insussistenza, in concreto, delle cause di esclusione previste dall&#8217;art. 38 citato comporta, “ope legis”, l&#8217;effetto espulsivo.<br />	<br />
Quando invece il partecipante sia in possesso di tutti i requisiti richiesti e la “lex specialis” non preveda espressamente la pena dell&#8217;esclusione in relazione alla mancata osservanza delle puntuali prescrizioni sulle modalità e sull&#8217;oggetto delle dichiarazioni da fornire, l&#8217;omissione non produce alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma, ricorrendo un&#8217;ipotesi di &#8220;falso innocuo&#8221;, come tale insuscettibile, in carenza di una espressa previsione legislativa o della legge di gara, a fondare l&#8217;esclusione, le cui ipotesi sono tassative .<br />	<br />
In senso conforme alla prospettata soluzione depone anche l&#8217;art. 45 della direttiva 2004/18/CE che ricollega l&#8217;esclusione alle sole ipotesi di grave colpevolezza di false dichiarazioni nel fornire informazioni, non rinvenibile nel caso in cui il concorrente non consegua alcun vantaggio in termini competitivi , essendo in possesso di tutti i requisiti previsti (Cons. St., Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1017).<br />	<br />
Nel caso che occupa, invero, la completezza, correttezza e veridicità della documentazione inserita nella busta “documentazione amministrativa” era richiesta, a pena di esclusione, dall’art. 13 del Disciplinare; il precedente art. 9 punto B) del Disciplinare, peraltro espressamente e fondatamente impugnato in parte qua con l’atto introduttivo del giudizio (se interpretato nel senso di ritenere obbligatoria la dichiarazione de qua anche in caso di reati eliminati dall’ordinamento giuridico), richiedeva a pena di esclusione la presentazione della dichiarazione di non aver subito condanne penali per le quali era intervenuta la non menzione o di averne beneficiato indicando le eventuali condanne.<br />	<br />
La dichiarazione effettuata dalla appellante, stante l’effetto automatico di eliminazione degli effetti penali della condanna che determina l&#8217;abrogazione della norma incriminatrice, non può tuttavia considerarsi incompleta, scorretta o non veritiera.<br />	<br />
Va infatti escluso che possa qualificarsi come falsa dichiarazione quella contenente una valutazione soggettiva del concorrente stesso, che potrebbe semmai non essere condivisa, ma non certo essere ritenuta falsa, in quanto volutamente non corrispondente ad un dato oggettivamente riscontrabile, né può determinarne l&#8217;esclusione dalla gara (Consiglio Stato, sez. V, 19 giugno 2009, n. 4082).<br />	<br />
3.- Le considerazioni che precedono comportano l’accoglimento anche del quinto motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la illegittimità della segnalazione all’Autorità di Garanzia da parte del Responsabile del procedimento, nell’assunto che la dichiarazione presentata dal dott. Recchi “non può definirsi non veritiera, ma a tutto voler concedere può essere connotata dagli elementi del cd. falso innocuo”.<br />	<br />
Non può infatti a priori escludersi che l’appellante fosse titolare di un interesse sostanziale a contestare i presupposti posti a base della segnalazione all&#8217;Autorità per la vigilanza, a prescindere dalla circostanza che eventuali concreti effetti pregiudizievoli per l’impresa interessata sarebbero sorti solo a seguito della successiva annotazione nel casellario informatico della sua esclusione.<br />	<br />
4.- L’appello deve essere conclusivamente accolto, e per l’effetto deve essere accolto il ricorso di primo grado e, in particolare, annullato il provvedimento di revoca della aggiudicazione provvisoria alla parte appellante e di aggiudicazione provvisoria dell’appalto di cui trattasi al R.T.I. secondo classificato. <br />	<br />
Restano assorbiti tutti gli ulteriori motivi di gravame.<br />	<br />
5.- La domanda di risarcimento del danno mediante aggiudicazione dell’appalto alla parte appellante, ovvero per equivalente, formulata in subordine qualora sia ritenuto impossibile il risarcimento in forma specifica (nella misura da indicare in corso di giudizio e pari al mancato utile o nella diversa misura ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., allo stato non può essere accolta.<br />	<br />
Ciò innanzi tutto in quanto con memoria depositata il 19.11.2010 la parte appellante, premesso che a seguito della sopra citata ordinanza il Comune de quo con determinazione n. 765 del 25.6.2010 ha revocato la aggiudicazione provvisoria alla Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l. ed aggiudicato definitivamente la gara ad essa parte, poi stipulando il contratto il 30.9.2010, ha asserito che “al momento attuale la Soc. appellante ha ottenuto il bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso di primo grado e con il successivo appello; in secondo luogo perché la domanda stessa è stata formulata del tutto genericamente e del tutto sfornita di prova.<br />	<br />
6.- Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R., nei sensi e nei termini di cui in motivazione; respinge la domanda di risarcimento danni. <br />	<br />
Pone in solido a carico degli appellati, Comune di Lignano Sabbiadoro e Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. r. l. in proprio e quale mandataria del RTI con UNA2 Architetti Associati e Balestrazzi Marco, con ripartizione interna in parti uguali, le spese del doppio grado, liquidate nella complessiva misura di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad I.V.A. e C.P.A..<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1795/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1795</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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