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	<title>1783 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1783 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1783/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1783</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Quadri Unigas Distribuzione Srl (Avv.ti L. Manzi, M. Mazzarelli) c/ Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Avv. L. Redaelli), POmilia Gas Soc. Coop arl (Avv. E. Soprano) in tema di proroga nel periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas 1. Contratti della P.A. –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1783/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-24-3-2011-n-1783/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2011 n.1783</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini &#8211;  Est. Quadri<br /> Unigas Distribuzione Srl (Avv.ti L. Manzi, M. Mazzarelli) c/ Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Avv. L. Redaelli), POmilia Gas Soc. Coop arl (Avv. E. Soprano)</span></p>
<hr />
<p>in tema di proroga nel periodo transitorio del servizio di distribuzione del gas</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione – Composizione – Art. 84, co. 4 D.lgs. 163/2006 – Ratio .	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Membro – Redazione analisi tecnico-economica precedente affidamento – Incompatibilità – Non sussiste.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Servizi pubblici – Servizio di distribuzione del gas – Periodo transitorio &#8211; Proroga ex lege  23 agosto 2004 n. 239 – Proroghe successivamente intervenute – Concessione fino al 31.12.2012 – Inammissibilità	</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Servizi pubblici – Servizio di distribuzione del gas – Periodo transitorio &#8211; Proroga ex lege n. 51 del 2006 – Successiva automatica proroga per un biennio &#8211;  Scadenza – 31.12.2009 – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il principio espresso dall’art. 84 , comma 4 D.lgs. 163/2006, poggia sull’esigenza di escludere, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 della Costituzione ed allo stesso art. 51 c.p.c., che un soggetto che abbia predisposto gli atti di gara in base ai quali debbano essere presentate le offerte proceda poi alla loro valutazione, così come possa avere compiti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto. 	</p>
<p>2. Non sussiste alcuna violazione dell’art. 84, comma 4 D.lgs. 163/2006, nella ipotesi in cui il professionista incaricato di redigere l’analisi tecnico-economica del servizio di distribuzione del gas, di determinare il rimborso per il gestore uscente in base al valore degli impianti e la valutazione economica del servizio in riferimento alla sua redditività, attenendo esclusivamente alla definizione dei rapporti con il vecchio gestore, estranei alla nuova procedura di selezione, sia nominato membro di una commissione di gara per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. 	</p>
<p>3. In tema di erogazione del servizio pubblico gas la proroga annuale della concessione disposta dall’Amministrazione nel vigore della L. 23 agosto 2004 n. 239 non potrebbe avere l’effetto di posticipare la scadenza della concessione, in virtù di proroghe ex lege nel tempo intervenute fino al 31 dicembre 2012.	</p>
<p>4. In tema di erogazione del servizio pubblico gas, in mancanza di esercizio della facoltà di proroga da parte dell’amministrazione, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 51 del 2006, il termine del periodo transitorio, in virtù dell’automatica proroga del biennio, si considera definitivamente scaduto il 31.12.2009, a nulla valendo all’efficacia proroghe disposte prima dell’entrata in vigore della predetta legge, le quali non sono idonee a procrastinare il periodo transitorio delle concessioni sino al 31.12.2012.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01783/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02047/2010 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Unigas Distribuzione S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Manzi, Marco Mazzarelli, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lidia Redaelli, con domicilio eletto presso Paolo Sciume&#8217; in Roma, via Aniene, 14; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Pomilia Gas Soc.Coop A R.L.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, via degli Avignonesi, 5; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 01122/2010 e della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE II n. 00218/2010, rese tra le parti, concernenti DETERMINAZIONE TEMPORALE VIGENZA CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO A FAVORE DELLA DITTA UNIGAS DISTRIBUZIONE &#8211; MCP.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e di Pomilia Gas Soc.Coop a r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2011 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Manzi, Mazzarelli, Redaelli e Satta Flores, per delega dell&#8217;Avv. Soprano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Col ricorso in epigrafe la Unigas Distribuzione s.r.l., affidataria del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII in virtù della deliberazione consiliare 28 marzo 2003 n. 22, ha appellato le sentenze parziale 22 gennaio 2010 n. 128 e definitiva 5 marzo 2010 n. 1122 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, con le quali è stato respinto il suo ricorso con successivi motivi aggiunti diretto all’annullamento della deliberazione 27 novembre 2007 n. 39 del Consiglio comunale, avente ad oggetto “determinazione temporale della vigenza della concessione a favore della ditta Unigas distribuzione S.p.A.”; di ogni altro atto connesso, inclusi gli atti del procedimento volto a definire, sul piano temporale, la sorte del rapporto concessorio in essere, e degli atti relativi alla successiva gara mediante procedura ristretta per l’affidamento dello stesso servizio (in particolare, bando del 30 marzo 2009 e deliberazione consiliare 30 settembre 2008 n. 28, determinazione 18 marzo 2009 del responsabile del servizio lavori pubblici e nota 18 febbraio 2009 recante l’analisi economico patrimoniale del servizio, lettera d’invito 5 maggio 2009, aggiudicazione provvisoria in favore di Pomilia Gas s.c. a r.l. di cui al verbale 18 giugno 2009, aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione 19 ottobre 2009 n. 276 e determinazione 16 giugno 2009 n. 181 di nomina dei membri della commissione di gara); nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al mantenimento della gestione fino al 31 dicembre 2010 e, per effetto del sopravvenuto art. 46 bis, co. 5, del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159 conv. in l. 29 novembre 2007 n. 222, fino al 21 dicembre 2012, e per la condanna al risarcimento dei danni subiti.<br />	<br />
A sostegno dell’appello la Unigas ha lamentato:<br />	<br />
1.- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, co. 2, del d.lgs. 163/2006, dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a., eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, travisamento dei presupposti di fatto, perplessità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla dedotta illegittima composizione della commissione di gara;<br />	<br />
2.- violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, co. 4, del d.lgs. 164/2006, dell’art. 51 c.p.c., dei principi di buon andamento ed imparzialità della p.a., eccesso di potere per sviamento, illogicità ed ingiustizia manifesta in relazione alla dedotta incompatibilità del commissario ing. Marfurt per aver svolto una rilevante opera di consulenza nella predisposizione dei provvedimenti connessi alla procedura di gara; <br />	<br />
3.- violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 69, legge 239/2004, dell’art. 23, co. 1 e 2, legge 51/2006 e dell’art. 15, co. 7, d.lgs. 164/2000, violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 5, della convenzione vigente inter partes, violazione dei diritti acquisiti dalla concessionaria in relazione alla durata della concessione, carenza di potere, violazione del divieto di aggravio del procedimento sancito dall’art. 2, co. 1, legge 241/1990 e degli affidamenti ingenerati nel privato, sviamento di potere, eccesso di potere per travisamento dei presupposti, ingiustizia ed illogicità manifeste, contraddittorietà e perplessità quanto alla censurata determinazione della scadenza della concessione con possibile estensione solo a seguito di nuova proroga per pubblico interesse;<br />	<br />
4.- violazione e falsa applicazione dell’art. 23, co. 2. L. 51/2006 sotto ultimo profilo e dell’art. 14, co. 1 e 7, del d.lgs. 164/00, violazione degli artt. 1, 3, 4, 6, 9 ss. L. 241/1990, violazione del principio del contraddittorio e del canone costituzionale di buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione, nonché dei principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e motivazione, eccesso di potere per manifesta illogicità in relazione ad altre doglianze formulate avverso la stessa determinazione;<br />	<br />
5.- violazione dell’art. 46 bis, co. 3, della legge 29 novembre 2007 n. 222, pubblicata sulla G.U. del 30 novembre 2007, di conversione del d.l. 1° ottobre 2007 n. 159, violazione dell’art. 2, co. 5, della convenzione rep. n. 04 dell’1.10.04, violazione del principio “tempus regit actum” di cui all’art. 11 preleggi e dell’art. 21 bis L. 241/1990 e succ. modifiche in relazione alla data di efficacia della determinazione della durata della concessione, violazione dell’art. 14, co. 1, del d.lgs. 164/2000 e carenza di potere sopravvenuta con riguardo all’affermazione del primo giudice di inapplicabilità alla fattispecie del cit. art. 46 bis nel testo in vigore al 1° dicembre 2007;<br />	<br />
6.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14-15 del d.lgs. 164/2000 sotto altro profilo, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, erroneità, illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento in relazione alla dedotta pretermissione degli obblighi a tutela del gestore uscente in ordine al rimborso del valore a stima industriale degli impianti realizzati nel corso della gestione.<br />	<br />
Il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII si è costituito in giudizio, ha svolto controdeduzioni e proposto appello incidentale diretto alla riforma delle sentenze appellate:<br />	<br />
a.- nella parte in cui non hanno accolto le proprie richieste di risarcimento del danno a carico della Unigas ed in favore dell’Ente;<br />	<br />
b.- nella parte in cui non hanno ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di composizione di commissioni giudicatrici;<br />	<br />
c.- nella parte in cui hanno disposto la compensazione delle spese di causa, nonostante la completa soccombenza di Unigas ed in contrato con l’art. 68 del r.d. n. 642 del 1907.<br />	<br />
Anche Pomilia Gas s.c. a r.l. si è costituita in giudizio ed ha confutato le censure relative alla composizione della commissione di gara ed alla omissione nel bando di un onere a carico del nuovo gestore per il pagamento in favore di Unigas del rimborso predetto.<br />	<br />
La Sezione , con ordinanza n. 194 in data 16 giugno 2010, ha disposto l’acquisizione agli atti di causa a cura del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII dei seguenti documenti:<br />	<br />
a.- determinazioni 21 novembre 2007 n. 288, 21 dicembre 2007 n. 332 e 8 luglio 2008 n. 212 del responsabile del servizio tecnico comunale, menzionate nella determinazione 16 giugno 2009 n. 181 dello stesso responsabile, di nomina della commissione di gara;<br />	<br />
b.- atti redatti dall’ing. Marfurt o dalla Varna s.r.l. in esecuzione delle suindicate determinazioni.<br />	<br />
Ha altresì disposto l’unione agli atti di causa dell’originale dell’ appello incidentale e degli avvisi di ricevimento delle notificazioni effettuate a mezzo posta.<br />	<br />
I relativi incombenti sono stati eseguiti mediante deposito da parte del Comune in data 14 luglio 2010 ed acquisizione dell’originale dell’atto di appello recante attestazione di deposito.<br />	<br />
All’udienza del 14 gennaio il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il motivo con il quale parte appellante censura la sentenza di primo grado per avere erroneamente ritenuto legittimamente composta la Commissione giudicatrice è infondato.<br />	<br />
E’ invero da respingere la tesi secondo cui la Commissione sarebbe composta di quattro membri di cui uno, geom. Leoni, con funzioni anche di segretario verbalizzante, in violazione dell’art. 84, comma 2 del d. lgs. n. 163 del 2006 che prevede obbligatoriamente un numero dispari di componenti.<br />	<br />
La determinazione n. 181 del 16 giugno 2009 di nomina della Commissione giudicatrice indica il sig. Vittorio Leoni , nelle premesse , come “Responsabile del Procedimento LL PP dell’Ente, in qualità di membro esperto e con funzione anche di segretaria verbalizzante” e, nel dispositivo, nella sola qualità di “ segretario verbalizzante”. <br />	<br />
La difformità riscontrata tra le premesse ed il dispositivo dell’atto va risolta , seguendo le generali regole di interpretazione per le quali occorre tenere conto del contenuto complessivo dell’atto , del rapporto tra premesse e dispositivo , dell’intento dell’amministrazione e degli effetti in concreto prodotti (Cons. Stato Sez. V, 09-11-2010, n. 7966 ), nel senso che al geom. Leoni non sia mai stato conferito il potere di giudicare e di partecipare alle operazioni di voto, ma unicamente quello di redigere i verbali di gara. Ciò è confermato dal contenuto degli atti di gara nei quali il geom. Leoni viene indicato nella qualità di segretario e dalla mancanza di alcuna prova o principio di prova a dimostrazione della circostanza che il geom. Leoni abbia mai esercitato un potere di valutazione attraverso l’espressione del proprio voto.<br />	<br />
2. Parimenti da respingere è il motivo incentrato sull’incompatibilità dell’ing. Marfurt in base allo stesso art. 84 del Codice dei contratti pubblici ed all’art. 51 c.p.c., per avere egli svolto una rilevante opera di consulenza nella predisposizione dei provvedimenti amministrativi connessi alla procedura di gara.<br />	<br />
Come noto, il principio espresso dall’art. 84 , comma 4 poggia sull’esigenza di escludere, in ossequio ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 della Costituzione ed allo stesso art. 51 c.p.c., che un soggetto che abbia predisposto gli atti di gara in base ai quali debbano essere presentate le offerte proceda poi alla loro valutazione, così come possa avere compiti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto.<br />	<br />
Dall’istruttoria eseguita mediante il deposito delle determinazioni n. 288 del 2007, n. 332 del 2007 e n. 212 del 2008, da considerarsi esaustivo rispetto alle esigenze indicate dal Collegio, è emerso che all’ing. Marfurt è stato affidato l’incarico per la redazione in linea tecnica del progetto di assistenza tecnica inerente la valutazione della convenzione in essere tra il Comune ed il Gestore del servizio di distribuzione gas. All’affidamento è seguita la redazione di un documento recante “Analisi tecnico – economica del servizio di distribuzione del gas attualmente in concessione” in cui è analizzata la situazione della concessione vigente con il Gestore Unigas, la determinazione del rimborso per il gestore uscente in base al valore degli impianti e la valutazione economica del servizio in riferimento alla sua redditività.<br />	<br />
Tale attività, al pari di quanto già giudicato dalla Sezione in un caso del tutto analogo (Cons. St. Sez. V, 29.4.2010, n. 2455), non è ricollegabile in modo diretto ed immediato alla procedura di gara per l’affidamento del servizio ad un nuovo gestore, ma attiene esclusivamente alla definizione dei rapporti con il vecchio gestore, rimasti peraltro estranei alla procedura di selezione per non avere il bando inserito tra gli elementi di valutazione la quantificazione del rimborso spettante al gestore.<br />	<br />
Nè gli eventuali effetti che i risultati dell’indagine dell’ing. Marfurt abbiano prodotto sulla determinazione del Comune di indire la gara e di adottare la deliberazione n. 39/2007 impugnata hanno nulla a che vedere con l’attività di valutazione svolta dalla Commissione giudicatrice ,in relazione alla quale soltanto l’art. 84 individua cause di incompatibilità. <br />	<br />
3. Quanto alla durata della concessione su cui si incentrano il terzo, il quarto ed il quinto motivo di appello, che l’appellante pretenderebbe estesa fino al 31.12.2012 e la cui scadenza alla data del 31. 12.2009 è stata confermata con la delibera n. 39/2007 impugnata , il Collegio condivide la ricostruzione operata dal Tar secondo cui la proroga annuale della concessione disposta dal Comune nel vigore della legge 23 agosto 2004 n. 239 non potrebbe avere l’affetto di posticipare la scadenza della concessione , in virtù delle proroghe ex lege nel tempo intervenute, fino al 31 dicembre 2012.<br />	<br />
Ed invero, il periodo transitorio, decorso il quale le amministrazioni sono tenute ad affidare il servizio di distribuzione gas tramite gara, è stato fissato originariamente dal comma 7 dell’art. 15 del d. lgs. n. 164/2000 al 31 dicembre 2005.<br />	<br />
Successivamente, l’art. 1 comma 69 L. 23.8.2004, n. 239 ha stabilito la fine del periodo transitorio “entro” il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà dell’ente di prorogarne per un ulteriore anno la durata per motivazioni di pubblico interesse. Ha altresì abrogato il comma 8 dell’art. 15 che prevedeva la sommatoria degli incrementi previsti dal comma 7 in caso ricorressero più condizioni.<br />	<br />
La facoltà di proroga per un anno è stata esercitata dal Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII con la delibera n. 58/2004.<br />	<br />
La proroga del periodo transitorio “al” (e non più “entro il”) 31 dicembre 2007 è quindi stata definitivamente stabilita dall’art. 23, comma 1 del decreto legge 30.12.2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla legge 23.2.2006, n. 51, che ha altresì previsto l’automatica proroga fino al 31.12.2009 nel caso del verificarsi di una almeno delle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 15 d. lgs. n. 164/2000 nonchè la facoltà dell’ente di disporre una ulteriore proroga di un anno nel caso di comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico. <br />	<br />
Tale facoltà non è stata esercitata dal Comune di Sotto il Monte San Giovanni XXIII che non aveva, a riguardo , alcun obbligo nei confronti della concessionaria, sicchè la conferma disposta con l’atto impugnato della scadenza al 31.12.2009, da considerarsi atto meramente ricognitivo, non doveva essere preceduta da alcuna fase in contraddittorio con il gestore .<br />	<br />
Alla luce della disciplina per ultimo intervenuta , deve ritenersi che, in mancanza di esercizio della facoltà di proroga successivamente all’entrata in vigore della legge n. 51/2006, il termine del periodo transitorio della concessione di Unigas, in virtù della automatica proroga del biennio, sia da considerarsi definitivamente scaduto il 31 dicembre 2009, a nulla valendo la proroga disposta nel 2004 ,in un tempo in cui la scadenza del periodo transitorio era stabilita nel termine massimo del 31.12.2007 – sopravvivendo comunque quello naturale del 31.12.2005 (Cons. st. Sez. V, n. 6187/2005)- ed era stata abrogata la possibilità di sommatoria di più incrementi temporali.<br />	<br />
Né a conclusioni diverse può condurre l’applicazione dell’art. 46 bis del D.L. 1.10.2007, n. 159 nel testo in vigore anteriormente alla conversione , da considerarsi superato – con effetto retroattivo – dalla legge di conversione 29.11.2007, n. 222, che non prevede alcuna proroga.<br />	<br />
4. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, con cui l’appellante lamenta l’illegittimità degli atti sotto il profilo della mancata previsione del rimborso in favore del gestore uscente del valore degli impianti, va confermata la pronuncia reiettiva per avere correttamente rilevato l’avvenuta comunicazione , con nota 18.2.2009, da parte del Comune al gestore della stima del rimborso rispetto alla quale l’interessato non ha ritenuto di far pervenire controdeduzioni, nonché l’espressa previsione contenuta nel bando circa l’assunzione da parte del Comune degli obblighi di rimborso ai sensi del R.D.2578/1925. Non avendo quindi minimamente inteso il Comune sottrarsi agli obblighi nei confronti del concessionario e tenuto conto che la presente controversia non ha ad oggetto la domanda di rimborso, anche tale motivo deve essere respinto.<br />	<br />
5. Parimenti infondato è l’appello incidentale , tempestivamente depositato in data 9 aprile 2010 ,a distanza di tre giorni dalla notifica (perfezionatasi per il notificante a mezzo posta in data 6 aprile), con cui il Comune chiede la condanna di Unigas al risarcimento del danno corrispondente al mancato incasso del canone annuale per i quattro mesi in cui il servizio è rimasto nella gestione di Unigas.<br />	<br />
Invero, nessuna prova ha fornito l’ente in ordine all’imputabilità esclusiva al comportamento del gestore del fatto dannoso consistente nel mantenimento del servizio né può essere addebitata al medesimo, a titolo di inadempimento dell’obbligo di buona fede contrattuale, la messa in campo degli ordinari mezzi di difesa allo scopo di far valere il proprio interesse alla dichiarazione di illegittimità della delibera di conferma della scadenza della concessione e degli atti di gara successivi. <br />	<br />
L’esito dell’appello principale comporta l’improcedibilità per difetto di interesse del secondo motivo dell’appello incidentale, mentre l’effettiva complessità del giudizio, connotato dalla necessità di interpretare la non univoca disciplina nel tempo succedutasi , giustifica la disposta compensazione delle spese in primo grado.<br />	<br />
6. Diversamente, si ritiene che nel presente grado di giudizio vada applicato, in punto di spese, il principio della soccombenza, con la conseguenza che parte appellante deve essere condannata alla rifusione per intero delle spese in favore della controinteressata e della metà in favore del Comune, con compensazione della restante metà, stante la parziale reciproca soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e l’appello incidentale, per l’effetto confermando la sentenza di primo grado.<br />	<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio nella misura di euro 4.000,00 in favore di soc. coop. Pomilia . Compensa tra l’appellante ed il Comune la metà delle spese di giudizio, condannando l’appellante alla rifusione in favore di quest’ultimo della restante metà liquidata in euro 2.000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Doris Durante, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/03/2011</p>
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		<title>Tribunale di Venezia &#8211; Sentenza &#8211; 1/9/2008 n.1783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/tribunale-di-venezia-sentenza-1-9-2008-n-1783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G.U. Dott. G. Bertolino Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G.U. Dott. G. Bertolino<br /> Impreport Soc. Cooperativa Lavoratori Portuali a r.l. (Avv.ti D. Montanari ed E. Giacomelli) contro la Camera di Commercio di Venezia e l’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (Avv.ti A. Vianello, L. Canepa e R. Righi) ed il Ministero dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio (Avvocatura dello Stato) e la Capitaneria di Porto di Chioggia ed altra (non costituite)</span></p>
<hr />
<p>i beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio e patrimonio &#8211; Domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione per appartenenza dei beni al demanio &#8211; Rapporto di locazione – Titolarità del diritto reale – Irrilevanza &#8211; Disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c. . &#8211; Va riferito solo alla p.a.</p>
<p>2. Demanio e patrimonio &#8211; Beni demaniali &#8211; Possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati &#8211; Carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale –Irrilevanza nel rapporto obbligatorio &#8211; Non comporta la invalidità del contratto di locazione del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione alla domanda giudiziale diretta alla declaratoria di nullità di un contratto di locazione perché i beni che ne costituiscono oggetto sarebbero beni che fanno parte del demanio pubblico è principio consolidato che nel rapporto di locazione, trattandosi di rapporto obbligatorio, nessuna rilevanza ha la questione circa la titolarità del diritto reale, venendo in considerazione solo l’esistenza e la legittimità del rapporto obbligatorio, per cui il conduttore non può utilmente opporre al locatore che egli non ha mai avuto o ha perduto la titolarità della propria cosa. Quanto al disposto dell’art. 823, c. 1 del c.c., va osservato che, allorchè esso fa riferimento all’impossibilità per i beni demaniali di costituire oggetto di diritti a favore di terzi, si riferisce unicamente alla disponibilità degli stessi da parte della p.a., la quale non può concedere a terzi il godimento dei predetti beni se non nei limiti previsti dalla legge.</p>
<p>2. I beni demaniali possono formare oggetto di diritti obbligatori tra privati e quindi anche di locazione. Il carattere eventualmente abusivo dell’occupazione da parte del locatore del terreno demaniale, pur potendo risolversi in fonte di responsabilità da fatto illecito per l’autore dell’occupazione, e fatte salve ovviamente le iniziative che la p.a. ritenga di intraprendere a tutela della particolare destinazione del bene demaniale, non comporta anche la invalidità del contratto di locazione del bene, stipulato tra privati, che vincola quindi reciprocamente le parti contraenti all’adempimento delle obbligazioni assunte, trattandosi di rapporti distinti, regolati ciascuno da proprie norme.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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