<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1781 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1781/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1781/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>1781 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/1781/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1781</a></p>
<p>Pres. Minichini, est. Ianigro Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Avv.ti Lorenzo Cuocolo, Raffaele Manfrellotti e Carlo Lucioni) c. Autorità Portuale di Napoli (Avv. Antonio Del Mese) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di De Crescenzo Domenico e Federazione Italiana Spedizionieri Doganali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Minichini, est. Ianigro<br /> Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Avv.ti Lorenzo Cuocolo, Raffaele Manfrellotti e Carlo Lucioni) c. Autorità Portuale di Napoli (Avv. Antonio Del Mese) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato) nei confronti di De Crescenzo Domenico e Federazione Italiana Spedizionieri Doganali (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Porti – Autorità Portuale – Nomina dei membri del comitato portuale da parte del commissario straordinario – Impugnazione – Legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti – Sussiste – Ragioni.   </p>
<p>2. Pubblica Amministrazione – Porti – Commissario straordinario dell’Autorità Portuale – Poteri – Limiti – Nomina dei membri del Comitato Portuale – Illegittimità – Sussiste – Se il potere non è previsto dal decreto ministeriale di nomina del commissario.</p>
<p>3. Atti amministrativi – Atti impliciti – Requisiti – In genere.</p>
<p>4. Processo amministrativo – Annullamento per vizi di incompetenza – Non preclude l’esame del merito – Limiti.</p>
<p>5. Pubblica Amministrazione – Porti – Autorità Portuale – Nomina dei membri del comitato portuale da parte del commissario straordinario – Modalità &#8211; Criteri di rappresentatività delle associazioni del porto – Conseguenza – Illegittimità della nomina non preceduta da un’acquisizione dei dati presso le associazioni – Ragioni – Carenza d’istruttoria.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Sussiste la legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture nel giudizio in cui si faccia questione della legittimità del provvedimento con cui il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli abbia nominato un membro del Comitato del Porto, laddove oggetto di contestazione sia l’ambito di competenze attribuite a tale organo dallo stesso Ministero.</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento con cui il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli abbia disposto la nomina dei membri del Comitato Portuale, laddove il Decreto Ministeriale di nomina dello stesso Commissario attribuiva a quest’ultimo i soli poteri di cui all’art. 8 L. 84/1994, senza fare menzione dei poteri di nomina dei rappresentanti delle categorie economiche in seno al Comitato Portuale, attribuiti ex lege dall’art. 9 al Presidente entrante. (Nella specie il TAR ha ritenuto non configurabile l’ipotesi di un “potere implicito” atteso che nel decreto ministeriale di nomina del commissario straordinario non era richiamata la disposizione disciplinante la nomina dei membri del Comitato, né dallo stesso decreto era desumibile la volontà inequivoca dell’Amministrazione di conferire al commissario tale potere).</p>
<p>3. In materia di provvedimenti amministrativi può ammettersi la configurabilità di un atto implicito solo quando esso consista in una manifestazione espressa di volontà dell’Amministrazione competente, quando siano rispettate le regole procedimentali e formali richieste dalla Legge, e quando la volontà provvedimentale sia desumibile in maniera inequivoca dal comportamento dell’Amministrazione.</p>
<p>4. Con l’introduzione del c.p.a. deve ritenersi superato il principio dell’assorbimento, quindi, nel momento in cui il G.A. annulla un atto per vizio di incompetenza non è più tenuto “a rimettere l’affare all’Amministrazione competente” ma ha l’onere di esaminare il ricorso nel merito, purché ciò avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio con l’Amministrazione competente. (Nella specie il TAR ha affermato comunque che, nel rispetto del principio di economia processuale, il giudice deve in ogni caso riservare alla alle doglianze dei vizi di incompetenza una disamina anticipata rispetto agli eventuali, ulteriori motivi di impugnativa)</p>
<p>5. Nel caso in cui la nomina dei membri del Comitato Portuale richieda una preventiva valutazione sulla rappresentatività delle associazioni di appartenenza, deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il provvedimento di nomina di un membro del Comitato dell’Area Portuale di Napoli adottato senza aver previamente assegnato alle associazioni di categoria un termine per la trasmissione dei dati utili a valutare l’indice di rappresentatività e prima ancora che pervenisse la documentazione di cui era stata disposta l’acquisizione. (Nella specie il TAR ha ritenuto inapplicabile la sanatoria di cui all’art. 21 octies L. 241/1990 poiché non si tratta di attività vincolata, essendo rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la valutazione della maggiore rappresentatività dell’Ente)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali ( Fedespedi ), rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Cuocolo, Raffaele Manfrellotti e Carlo Lucioni, con domicilio eletto presso Raffaele Manfrellotti in Napoli, via Confalone 24/A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorita&#8217; Portuale di Napoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Del Mese, con domicilio eletto presso Antonio Del Mese in Napoli, P.le Pisacane;<br />
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>De Crescenzo Domenico, Federazione Italiana Spedizionieri Doganali ( Anasped ); <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera n. 210 del 16.5.2013 di costituzione del Comitato Portuale con cui il Commissario Straordinario dell&#8217;Autorita&#8217; Portuale di Napoli nominava rappresentante della categoria degli spedizionieri il componente designato da Anasped.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorita&#8217; Portuale di Napoli e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con ricorso iscritto al n. 3573/2013 la Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali impugnava, chiedendone l’annullamento, la delibera n. 210 del 16.05.2013 con cui il Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, nel costituire il Comitato Portuale, nominava rappresentante della categoria degli spedizionieri il dott. Domenico De Crescenzo quale membro designato da Anasped.<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />
1) Violazione dell’art. 9 comma 1 lett. I e comma 2 legge n. 84/1994, violazione dei principi di partecipazione al procedimento, eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2162 del 31.07.2003;<br />
L’amministrazione procedente ha violato il disposto dell’art. 9 commi 1 e 2 della legge n. 84/1994 secondo cui, per i rappresentanti delle categorie economiche del Comitato Portuale, il procedimento di nomina non può prescindere dalla designazione da parte delle associazioni di categoria, e nel caso in cui una categoria di operatori economici sia rappresentata da più associazioni, in mancanza di accordo, l’autorità procedente deve verificare quale sia l’organizzazione maggiormente rappresentativa onde individuare il soggetto da nominare (cfr circolare Ministero Trasporti n. 2162 del 31.07.2003). Pertanto, stante la necessità di garantire l’osservanza del principio democratico della massima rappresentatività, deve essere assicurata la partecipazione al procedimento delle associazioni interessate, sia nella fase della designazione del candidato, sia nella fase della trasmissione dei dati necessari all’individuazione della maggiore rappresentatività.<br />
Nella specie la Fedespedi ha rispettato i termini imposti dalla legge n. 84/1994 inviando la propria designazione ben prima della scadenza dei due mesi prescritti, e l’Autorità Portuale di Napoli, dopo aver richiesto con lettera del 9.05.2013 la trasmissione dei dati utili a valutare la maggiore rappresentatività, senza tuttavia assegnare un termine, a distanza di soli sette giorni, ha emanato la delibera impugnata dopo aver acquisito in sede locale i dati necessari senza attendere né sollecitare la trasmissione di quelli richiesti alla ricorrente. <br />
2) Violazione dell’art. 97 Cost., e dei principi di correttezza e buona amministrazione, violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione del principio del contraddittorio;<br />
Il comportamento dell’Autorità Portuale si è tradotto nell’illegittima limitazione della piena partecipazione al procedimento di Fedespedi. Inoltre l’Autorità Portuale, già dal 29.03.2013, sapeva di dover procedere alla verifica di rappresentatività delle associazioni Anasped e Fedespedi, e solo in data 9.05.2013 si è risolta a chiedere le informazioni necessarie.<br />
3)Eccesso di potere per carenza d’istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per inosservanza della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2162 del 31.07.2003, carente raccolta dei dati rilevanti per la determinazione della rappresentatività delle associazioni di categoria degli spedizionieri;<br />
Ai sensi della richiamata circolare l’individuazione dell’associazione maggiormente rappresentativa deve avvenire non sulla base del mero complessivo conteggio degli associati, ma attraverso un’analisi disaggregata del dato numerico, circoscrivendo la comparazione al numero delle sole imprese esercenti l’attività di spedizione ex art. 1737 c.c. e, ove possibile, tenuto conto della rispettiva incidenza sui volumi di traffico. Pertanto solo le imprese di spedizione possono essere conteggiate ai fini della verifica della rappresentatività. Nella specie la totalità degli associati Fedespedi è costituita da imprese di spedizione; diversamente la totalità degli aderenti Anasped è costituita da doganalisti professionisti che, ai sensi dell’art. 7 della legge 1612/1960, possono esercitare l’attività di impresa ex art. 1737 c.c. Nella specie, i dati forniti da Anasped sono non precisi e nemmeno circostanziati, né sono stati supportati da alcuna documentazione probante, e nella delibera impugnata non vi è traccia alcuna dell’istruttoria che l’Autorità Portuale assume di aver condotto. <br />
Per tali ragioni instava per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.<br />
Con memoria del 14.08.2013 si costituiva l’Autorità Portuale per opporsi al ricorso chiedendone il rigetto.<br />
Si costituiva altresì il Ministero che, con memoria del 14.10.2013, chiedeva la sua estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.<br />
Con motivi aggiunti depositati il 28.09.2013 la ricorrente esponeva di aver preso visione, in seguito all’accesso effettuato presso l’Autorità Portuale di Napoli, del provvedimento di nomina del Commissario Straordinario di cui al d.m. n.99 del 15.03.2013 non precedentemente conosciuto e, in conseguenza della visione della documentazione, proponeva con motivi aggiunti le seguenti ulteriori censure:<br />
4) Incompetenza, violazione degli artt. 7 e 9 della legge n. 84/1994;<br />
Il d.m. di nomina del Commissario assegna a quest’ultimo solo i poteri di cui all’art. 8 della legge n. 84/1994 per cui non gli era stato conferito il potere di nominare, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 84/1994, il Comitato Portuale. Sicché il provvedimento di nomina impugnato è illegittimo per incompetenza del Commissario ad adottare l’atto.<br />
In particolare, per il generale principio di buona amministrazione, le funzioni degli organi commissariali dovrebbero essere naturalmente limitate all’ordinaria amministrazione e, comunque, devono essere solo quelle precisamente individuate nel decreto di nomina.<br />
L’art. 7 comma 4 della legge n. 84/1994 precisa che il commissario nominato con decreto dal Ministro esercita per un periodo massimo di sei mesi le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso ed il d.m. n. 99/2013 è chiarissimo nel circoscrivere le funzioni del commissario solo ai poteri ed alle attribuzioni indicati nell’art. 8 della legge n. 84/1994, tra cui non appare il potere di nomina né dei componenti del comitato, né dell’intero comitato.<br />
La scelta del Ministero di escludere dalle funzioni dell’organo commissariale il potere di nomina del comitato è coerente con la circostanza che, alla data di emanazione del decreto risalente al 15.03.2013, il quadriennio di nomina del Comitato portuale precedente non era ancora scaduto, dato che la scadenza cadeva in data 16.04.2013 poi prorogata sino al 41.05.2013 ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 293/1994. Pertanto, per conferire al Commissario il potere di nominare il successivo comitato, doveva intervenire un altro decreto ministeriale di attribuzione del relativo potere.<br />
L’investitura in oggetto era diretta esclusivamente a consentire la gestione del porto fino alla nomina del nuovo Presidente, preservando il potere di nomina del Comitato Portuale al Presidente entrante. Ciò è coerente con il dato normativo per cui i componenti del Comitato Portuale nominati dallo stesso Presidente durano in carica quattro anni esattamente quanto il Presidente stesso e lo stesso articolo 9 comma 2 demanda la nomina dei nuovi componenti del Comitato Portuale al Presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Tale ricostruzione è l’unica coerente con il quadro costituzionale delle competenze regionali, dal momento che il Presidente dell’Autorità Portuale viene nominato dal Ministro previa intesa con la regione interessata che, come sancito dalla Corte Costituzionale, costituisce frutto di una necessaria compartecipazione fra gli enti od organi tra i quali l’intesa stessa deve svilupparsi. Qualora fosse riconosciuto al Commissario straordinario il potere di nominare il nuovo comitato portuale, si permetterebbe ad un soggetto unilateralmente scelto dal Ministro di determinare una parte assai significativa della gestione dell’Autorità Portuale con pregiudizio alle competenze regionali costituzionalmente garantite.<br />
5) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti;<br />
Dalla produzione documentale in giudizio del 12.08.2013 a cura dell’Autorità Portuale ai ricava che l’istruttoria condotta dall’Autorità Portuale è del tutto inadeguata, lacunosa e carente, e nella motivazione del provvedimento non sono richiamati gli elenchi degli associati Fedespedi e Anasped allegati agli atti del giudizio,che comunque non riportano alcuna intestazione, firma o data che ne possa in qualche modo attestare la provenienza o almeno la formazione.<br />
Gli atti prodotti dimostrano solo che è stata effettuata la conta degli associati Anasped e Fedespedi respingendo gli aderenti Anasped che non svolgono attività di spedizioniere, per cui la scelta si è basata su un dato meramente numerico, ritenendo erroneamente maggiormente rappresentativo il rappresentante Anasped.<br />
Sulla base di tali ragioni concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. <br />
Alla pubblica udienza del 5.03.2014 il ricorso veniva introitato per la decisione.<br />
2. Preliminarmente va respinta poiché infondata la richiesta di estromissione dal giudizio sollevata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per eccepito difetto di legittimazione passiva. Il Ministero intimato risulta difatti correttamente evocato in giudizio dall’associazione ricorrente dal momento che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli, ossia da un organo nominato dal Ministero delle Infrastrutture intimato con un decreto il cui esatto ambito di attribuzioni costituisce peraltro oggetto di contestazione. <br />
L’eccezione deve essere quindi rigettata.<br />
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento quanto al pregiudiziale vizio di incompetenza sollevato con i motivi aggiunti proposti da parte ricorrente in seguito alla presa visione, in sede di accesso agli atti del procedimento, del decreto del 18.03.2013 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti conferiva l’incarico di Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Napoli all’Amm. Luciano Dassatti, con decorrenza dal 22.03.2013 e fino alla nomina del nuovo Presidente. 3.1 Il Commissario Straordinario nominato con il decreto ministeriale 18.03.2013 ha esorbitato i limiti dei poteri ivi conferitigli espressamente limitati all’esercizio delle attribuzioni di cui all’art 8 della legge n. 81/1994.<br />
Nella specie, come evincesi dalla premessa del decreto, la nomina del Commissario Straordinario era stata determinata dalla necessità di assicurare la gestione dell’ente fino al perfezionamento della nomina del nuovo Presidente, nelle more delle procedure relative al rinnovo della carica. Ciò stante l’illegittimità della prorogatio degli organi amministrativi scaduti oltre il limite massimo dei quarantacinque giorni successivi alla scadenza, come sancita ai sensi dell’art. 2 del decreto- legge n. 294/1994 convertito in legge n.444/1994 richiamato nelle premesse del provvedimento.<br />
Il decreto di nomina, nel delineare l’ambito delle competenze attribuite al Commissario Straordinario contiene esplicita menzione dei soli poteri di cui all’art. 8 della legge n.84/1994, e non contempla altresì l’attribuzione delle prerogative attinenti la nomina, in seno al Comitato Portuale, dei rappresentanti delle categorie economiche disciplinati dal successivo articolo 9.<br />
3.2 Né a diverse conclusioni può pervenirsi accedendo alla prospettazione dei c.d. poteri impliciti opposta dall’Autorità portuale per sostenere che il decreto includesse anche il potere di nomina in questione.<br />
Come noto la teoria dei c.d. poteri impliciti nasce come istituto di matrice comunitaria e risulta codificata nella norma di cui all’art. 352 TFUE che autorizza ogni azione della Comunità che, nel funzionamento del mercato comune, sia necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunità, anche qualora il Trattato non abbia previsto i poteri d’azione all’uopo richiesti. Essa, dopo la riforma del Titolo V della Cost., è stata applicata dalla Corte Costituzionale anche con riferimento al riparto di competenze legislative Stato-Regioni nell’ottica di ritenere insita nell’art. 118 comma 1 l’attribuzione allo Stato di competenze legislative qualora l’esigenza costituzionale della sussidiarietà richieda l’allocazione delle funzioni anche legislative ad un livello più adeguato in presenza di un interesse che ne imponga l’esercizio centralizzato. <br />
Tuttavia l’applicazione della teoria dei c.d. poteri impliciti all’esercizio delle funzioni amministrative non può prescindere dalla considerazione che l’attività provvedimentale risponde a regole diverse rispetto a quella legislativa e regolamentare ove l’uso dei poteri impliciti riveste un ruolo sussidiario nella definizione dei limiti esterni della stessa competenza ad esercitare quel dato potere. <br />
Diversamente nel caso dei poteri provvedimentali l’applicazione della teoria in esame deve essere contemperata con il principio di tipicità, sulla cui base è la legge che, nell&#8217;attribuire all&#8217;Amministrazione una funzione amministrativa, ne determina i presupposti, il procedimento, e gli effetti. La tipicità comporta quindi che le varie categorie di provvedimenti siano identificate dalle norme disciplinatrici dei relativi poteri e non rimesse all&#8217;autonomia dell&#8217;Autorità amministrativa. In tale ricostruzione, il principio di tipicità non comporta tuttavia l&#8217;esclusione assoluta di ogni potere implicito: l&#8217;attribuzione di tale potere deve semmai essere ricavata non più dal criterio finalistico proprio dell&#8217;amministrare per risultati, ma dal sistema normativo di garanzie in cui questo potere si radica. <br />
Ed infatti, in materia di provvedimenti amministrativi, la funzione non può ritenersi legittima solo se ed in quanto orientata al raggiungimento di un fine predeterminato, ma deve osservare le rigorose regole attributive e procedimentali fissate ex lege. Sicchè il riconoscimento dei c.d. poteri impliciti deve avvenire sempre e comunque nell’ambito della stretta osservanza del principio di legalità dell’azione amministrativa. <br />
Tanto premesso è evidente che una questione di poteri c.d. impliciti si pone laddove si imponga la necessità di desumere dal sistema normativo di attribuzione delle funzioni amministrative l’esistenza di poteri che non sono direttamente contemplati dall’ordinamento ma possono essere indirettamente desunti da quelli oggetto di espressa attribuzione. Proprio nella materia de qua si è difatti ritenuto “implicito “ nel potere di vigilanza del Ministero dei Trasporti altresì quello di nominare un commissario ad acta nel caso di scioglimento dell’organo ( cfr Corte Cost. 27.07.2005 n. 339, T.a.r Puglia Bari sez.I , 9.07.2009 n. 1803). <br />
Nel caso in esame non si pone una questione interpretativa di una norma costituente fonte attributiva del potere, ma si tratta di individuare quali siano le funzioni effettivamente conferita al Commissario Straordinario dal decreto di nomina che è un atto amministrativo.<br />
La questione dei c.d. poteri amministrativi impliciti pertanto è mal posta, poiché, attraverso essa si intenderebbe attribuire al provvedimento amministrativo un contenuto implicito che non gli è proprio. <br />
In realtà nella specie non si tratta di delineare l’ambito di competenze amministrative definito dalla legge, ma si tratta di desumere dal provvedimento un contenuto implicito che non è ricavabile dal suo dato letterale. <br />
L’istituto del provvedimento implicito emerge quante volte l’Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente. <br />
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha chiarito quali sono i requisiti ed i limiti entro cui può ammettersi, anche ai fini dell’impugnativa, la configurabilità di un atto implicito stabilendo che esso deve innanzitutto consistere in una manifestazione espressa di volontà dell’amministrazione competente, che devono essere rispettate le regole procedimentali e formali richieste dalla legge, e che la volontà provvedimentale deve essere desumibile in maniera inequivoca dal comportamento dell’amministrazione nel senso deve essere chiara ed effettiva la volontà dell’amministrazione di adottare quel provvedimento.<br />
3.3 Nella fattispecie in esame non può sostenersi che dal contenuto del provvedimento sia desumibile una volontà inequivoca dell’amministrazione di conferire al Commissario Straordinario anche il potere di nomina del membro rappresentante degli spedizionieri disciplinato dall’art. 9 della legge n. 84/1994 non espressamente richiamato dal decreto di nomina. <br />
Come evincesi dal contenuto dell’art 9 cit., i componenti di cui alle lettere <i>i</i>), <i>l</i>) e <i>l-bis</i>) &#8211; tra cui rientra alla lettera sub i) n. 4 la categoria degli spedizionieri &#8211; sono membri di nomina presidenziale il cui mandato ha la stessa durata del mandato presidenziale ossia pari ad un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Inoltre la stessa norma precisa che la nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spetterà “in ogni caso” al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. <br />
Sicché non può sostenersi che al Commissario Straordinario sarebbe stato altresì demandato, in via implicita, il potere di nominare i componenti del Comitato Portuale la cui designazione compete al nuovo Presidente, poiché in tale modo si sarebbe illegittimamente privato il Presidente di nuova nomina di una prerogativa espressamente riservatagli ex lege. <br />
3.4 Una siffatta conclusione può dirsi contrastante con il principio di efficienza e buona amministrazione dal momento che la mancata nomina dei componenti di designazione presidenziale non avrebbe comunque impedito al Comitato già costituito dai suoi membri di diritto di operare nell’esercizio delle sue funzioni programmatiche e gestionali. L’art. 9 difatti stabilisce che una volta decorso inutilmente il termine per l&#8217;invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già designati e nominati. <br />
4. Riconosciuta la fondatezza del vizio di incompetenza, in ordine all’esame degli ulteriori motivi di cui al ricorso principale va rimarcato che la disciplina del nuovo codice del processo amministrativo non riproduce più la regola dettata dall’art. 26, comma 2, della legge n. 1034 del 1971, secondo cui il tribunale amministrativo regionale “se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l’atto e rimette l’affare all’autorità competente”. <br />
4.1 L’intervenuta abrogazione dell’art. 26 l. n. 1034 cit., per i casi di provvedimenti affetti da vizio di incompetenza, è stata più di recente interpretata da alcuna giurisprudenza di merito nel senso del superamento nella fattispecie del principio dell’assorbimento, con conseguente onere del giudice di esaminare il ricorso nel merito e di pronunciarsi altresì sulle ulteriori censure proposte rispetto al vizio di competenza ritenuto fondato. Secondo tali pronunce non osterebbe ad una siffatta opzione il disposto di cui all’art. 34 c.p.a. comma 2 che fa divieto al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, dal momento che, si è affermato, l’attività amministrativa “futura” sarebbe solo quella che al momento della proposizione della domanda non sia ancora giunta a conclusione del suo fisiologico iter procedimentale, e non anche quella più strettamente “rinnovatoria” successiva alla pronuncia giurisprudenziale. (cfr T.a.r Lombardia sez. III n.1233 del 13.05.2011). Ed ancora si afferma che, nell’ipotesi di atto affetto da incompetenza, il sindacato del giudice si esplica su un potere che è già stato esercitato (sebbene illegittimamente) e non su un potere ancora da esercitare ( cfr T.a.r. Toscana, sez. II, n.1076 del 3.03.2011). Siffatto orientamento giustifica la possibilità per il giudice di pronunciarsi sull’esercizio della potestà amministrativa da parte di organo incompetente sulla base dell’ampia possibilità accordata dal codice del processo al giudice amministrativo di incidere sul successivo svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito del giudizio sul silenzio o nella determinazione delle modalità attuative del giudicato. Si richiama a sostegno il disposto di cui all’art. 34 comma 1 lette e) del c.p.a. a tenore del quale il giudice, se ritiene fondati uno o più motivi di ricorso, non deve limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma, contestualmente, può indicare alla P.A. le conseguenze che derivano dal giudicato, senza dover più attendere, a questo fine, la riedizione del potere.<br />
4.2.Tuttavia, ad avviso del Collegio, se l’intervenuta abrogazione dell’art. 26 cit. fa venir meno la facoltà del giudice di rimettere la questione all’Autorità competente sul mero rilievo del vizio di incompetenza, ciò non comporta che il sindacato sull’esercizio del potere possa comunque svolgersi senza che sia salvaguardato il contraddittorio nei confronti dell’ autorità competente.<br />
Ed infatti, nel regime processuale anteriormente vigente, si operava con la tecnica dell’assorbimento per i casi di incompetenza, poiché, non essendo prevista nel processo amministrativo alcuna forma di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’organo amministrativo effettivamente competente, non era possibile vincolare al giudicato un soggetto che non era stato in condizione di partecipare al processo (in tal senso cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 8 gennaio 2011, n. 10).<br />
Il principio dell’assorbimento veniva difatti giustificato nell’ottica di salvaguardare il contraddittorio rispetto all’autorità competente, onde evitare che la regola di condotta giudiziale potesse formarsi senza la sua necessaria partecipazione al giudizio. (cfr. C.d.S., sez. VI, 12 marzo 1996, n. 310; C.d.S. sez. IV 14 maggio 2007 n. 2427; C.d.S., sez. V, 6 marzo 2001, n. 1253; C.d.S. sez. IV 12 dicembre 2006 n. 7271).<br />
Tale garanzia, ad avviso del Collegio, deve essere comunque assicurata, dal momento che, ove l’amministrazione dichiarata competente restasse estranea al giudizio, non potrebbe comunque risultare in qualche modo destinataria dal contenuto della pronuncia giudiziale sulla eventuale ri-edizione del potere, restando preclusa al giudice la stessa possibilità di indicare alla amministrazione le conseguenze che derivano dal giudicato ove quest’ultima non sia stata parte nel giudizio.<br />
4.3 Il superamento della tecnica dell’assorbimento in tema di incompetenza risulta coerente con il principio di economicità dell’azione amministrativa sancito art. 1 della legge n. 241/1990, nel senso di evitare che l’amministrazione dichiarata competente nel riesercizio del potere possa eventualmente incorrere negli stessi vizi che affliggevano l’atto emanato dall’Autorità competente, e quindi che il provvedimento annullato, una volta depurato del vizio formale riscontrato, possa essere reiterato riproducendo vizi oggetto di censure dichiarate assorbite dal giudice.<br />
Tuttavia, occorre altresì tener conto dell’analogo criterio di economicità che vige nel processo amministrativo di cui si fa costante applicazione in giurisprudenza proprio al fine di determinare l’ordine e la priorità delle questioni da trattare in sede decisionale.<br />
Peraltro l’art. 3 del c.p.a. impone in maniera chiara non solo alle parti ma anche al giudice nella redazione della motivazione dei provvedimenti di redigerli in maniera chiara e “sintetica” facendo applicazione di quanto disposto dall’art. 44 della legge delega n.69/2009 che, tra i principi ed i criteri direttivi della delega, inseriva anche quello di assicurare la snellezza, la concentrazione e l’effettività della tutela, anche allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo. <br />
Tale principio di economicità che permea di sé tutto il processo amministrativo ivi inclusi gli scritti defensionali è stato più di recente rimarcato anche con riferimento alle parti dall’ultimo correttivo al c.p.a. di cui al d.lgs. 14.09.2012 n. 160 che, nel modificare l’art. 26 in tema di spese di giudizio, stabilisce che il giudice provvede “tenendo anche conto del rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’articolo 3, comma 2”. <br />
Il rilievo del principio di economia processuale non può che essere ribadito anche nella materia in esame sia per ciò che concerne l’ordine di priorità nella trattazione dei motivi oggetto di gravame, sia nel considerare l’effettiva utilità, nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione, e vincolatività rispetto all’autorità competente delle indicazioni sula ri-edizione del potere promananti dall’effetto conformativo della decisione.<br />
Si è al riguardo difatti affermato in giurisprudenza, con argomentazioni condivise da questo Collegio, che, in seguito alla abrogazione dell’art. 26, secondo comma, primo periodo, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 rimane comunque: “inalterata, sul piano logico e processuale, la necessità di riservare alle doglianze in materia di vizi di incompetenza (sostanziale) degli atti impugnati una disamina anticipata rispetto agli eventuali, ulteriori motivi di impugnativa. Una priorità del genere descritto discende dall’immanente principio di economia processuale che impone di evitare un’inutile attività cognitoria e decisoria del giudicante ogniqualvolta risulti sussistente il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, tale da travolgere in radice la legittimità dell’atto avversato e di quelli successivi che in quello abbiano trovato un essenziale presupposto” (C.G.A. Reg Sic. 11.10.2011 n. 651) .<br />
Conseguentemente la tecnica dell’assorbimento dei motivi, nei limiti sopra precisati, può ritenersi giustificata laddove sia espressione consapevole del potere di controllo esercitato dal giudice amministrativo sull’esercizio della funzione pubblica, il che avviene quando il sindacato sui vizi sostanziali sia chiaramente dipendente da quello sui vizi formali, come si verifica, oltre che nel caso in esame di incompetenza relativa, o non corretta composizione dell’organo decidente, anche nelle ipotesi di mancata acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante dell’organo consultivo.<br />
Di qui consegue che, nell’ordine di esame dei motivi, va comunque adottato un approccio che assegni priorità all’esame delle censure dotate di una propria autonomia, privilegiando, nell’ottica della definizione del rapporto tra privato e pubblica amministrazione, una soluzione che consenta il soddisfacimento della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, senza con ciò interferire nell’ambito della sfera di discrezionalità riservata al potere amministrativo. <br />
Entro i limiti illustrati l’effetto conformativo che deriva dal giudicato potrà quindi orientare il futuro esercizio del potere amministrativo, sia in relazione a eventuali vizi ritenuti sussistenti, sia in relazione a censure infondate ove sia riscontrata la legittimità dell’atto nella parte impugnata.<br />
5. Ciò premesso, nel caso in esame, non ricorre innanzitutto l’esigenza di assicurare il contraddittorio nei confronti dell’Autorità competente dal momento che si discute della competenza di due organi, il Ministro ed il Commissario Straordinario da lui nominato, che appartengono ad un medesimo apparato che nel processo è stato ritualmente evocato, unitamente al Ministero delle Infrastrutture che peraltro si è costituito in giudizio. Sicché l’amministrazione competente è stata posta nella condizione di esercitare appieno il proprio diritto di difesa con riguardo a tutte le censure dedotte.<br />
6. Nel merito il ricorso è fondato poiché il procedimento di nomina del controinteressato designato dall’Anasped è intervenuta senza assegnare un termine alla ricorrente per la trasmissione “ in via d’urgenza” dei dati utili richiesti dalla stessa amministrazione, e prima ancora che al Commissario pervenisse la documentazione di cui era stata disposta l’acquisizione per la valutazione della maggiore rappresentatività su base locale delle associazioni interessate. L’omissione di siffatto essenziale adempimento ha inficiato la legittimità del provvedimento impugnato, sotto il profilo di un essenziale deficit istruttorio, essendo venuto a mancare il contributo della ricorrente al procedimento al fine della comparazione dei dati posti a base del provvedimento impugnato. Ciò specie considerando che la valutazione in esame, ai sensi della Circolare n.2162/2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non poteva basarsi sul mero conteggio degli associati all’una o altra organizzazione, ma richiedeva un’analisi disaggregata del dato numerico, circoscrivendo la comparazione al numero delle sole imprese esercenti l’attività di impresa di spedizione ex art. 1737 c.c. e, ove possibile, alla rispettiva incidenza sui volumi di traffico, per la cui quantificazione poteva rivelarsi determinante il contributo delle associazioni interessate.<br />
7. Del pari va esclusa nella specie l’applicabilità della sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21 octies.<br />
Ed infatti, se anche l’incompetenza relativa può annoverarsi tra i c.d. vizi formali suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/1990 ( cfr ex plurimis Tar Firenze sez. III 17.09.2013 n. 1263; T.a.r. Salerno sez. II 31.05.12013 n.11322, Tar Catania sez. III 27.02.2013 n. 561) è da considerare che nella specie non si verte in materia di attività vincolata, essendo rimessa alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione la valutazione della maggiore rappresentatività dell’ente ai fini della nomina del componente designato specie quanto al dato relativo alla maggiore incidenza del traffico su base locale, della cui valutazione e quantificazione non v’è traccia nella produzione allegata, né nel provvedimento impugnato. <br />
In ogni caso, pur a voler prescindere dalla natura dell’attività in essere, va rilevato che non è risultato palese in giudizio che il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe stato diverso da quello in concreto adottato, laddove l’amministrazione avesse valutato i dati successivamente trasmessi da parte ricorrente, unitamente all’incidenza su base locale dei volumi di traffico delle associazioni interessate. <br />
Da quanto esposto consegue l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato limitatamente all’individuazione del componente del Comitato Portuale De Crescenzo Domenico nominato dal Commissario Straordinario quale rappresentante degli spedizionieri.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali vista la complessità delle questioni trattate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla “ in parte qua” il provvedimento impugnato;<br />
spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Ferdinando Minichini, Presidente<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore<br />
Olindo Di Popolo, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-26-3-2014-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 26/3/2014 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1781</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, est. Barra Caracciolo Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica (Avv. Stato) c. Miraglia (Avv.ti F. Cundari e F. A. Caputo) e altri sulla necessità dello stato di disoccupazione al momento della partecipazione al concorso ai fini della operatività della riserva ex L. 68/1999 per le assunzioni di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo, est. Barra Caracciolo<br /> Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica (Avv. Stato) c. Miraglia (Avv.ti F. Cundari e F. A. Caputo) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità dello stato di disoccupazione al momento della partecipazione al concorso ai fini della operatività della riserva ex L. 68/1999 per le assunzioni di soggetti disabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Notifica e deposito &#8211; Notifica di due appelli di identico contenuto nei termini di legge &#8211; Mancato deposito del primo atto notificato – Deposito del secondo atto – Inammissibilità del gravame – Non sussiste – Ragioni<br />
2. Processo amministrativo – Giudizio d’appello &#8211; Art.345, co. 1 e 2 , c.p.c. – Preclusioni nel caso di contestazioni della decisione sfavorevole – Esclusione &#8211; Ragioni</p>
<p>3. Concorso pubblico – Assunzioni dei soggetti disabili ex <a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1999-03-23*099G0123*541&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1&#038;par=-11" target="_self" rel="noopener">L.n.681999– Presupposti – Stato di disoccupazione – Necessità &#8211; Limiti – Sussistenza dello stato di disoccupazione al momento della partecipazione al concorso e non occorrenza al momento della assunzione<br />
4. Concorso pubblico &#8211; Assunzioni dei soggetti disabili ex L. 68/1999 – Disciplina sulla comprova dello stato di disoccupazione – Applicabilità a prescindere da richiami espliciti nella lex specialis</p>
<p>5. Concorso pubblico &#8211; Assunzioni dei soggetti disabili ex L. 68/1999 – Presupposti &#8211; Stato di disoccupazione ed iscrizione nelle liste di collocamento – Conseguenze<br />
6. Concorso pubblico &#8211; Assunzioni dei soggetti disabili ex L. 68/1999 – Presupposti &#8211; Stato di disoccupazione ed iscrizione nelle liste di collocamento &#8211; Mancata iscrizione nelle liste di collocamento, in dipendenza di un occupazione stabile ovvero a tempo determinato per durata non inferiore ad otto mesi &#8211; Effetti preclusivi &#8211;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di notifica di due appelli di identico contenuto nei termini di legge, il mancato deposito del primo atto notificato a controparte, non toglie di per sé la pacifica tempestività della notifica del secondo atto di appello, sicchè essendo questo espressione di un potere processuale di impugnazione che comunque permane in capo all’appellante, il deposito effettuato con riferimento solo al secondo dei due identici atti, risulta perfettamente idoneo a instaurare il rapporto processuale.</p>
<p>2. Nel sistema processuale amministrativo le difese di primo grado del resistente non vincolano la sua successiva contestazione della decisione sfavorevole, essendo il resistente abilitato a contestare la propria soccombenza in relazione alla portata di quest’ultima quale risultante dal concreto contenuto della decisione di primo grado, senza alcuna preclusione, nelle deduzioni di diritto, derivante dagli argomenti sviluppati in primo grado.<br />
3. L’art.<a href="http://www.giustamm.it/cgi-bin/db2www/giust/giust_it.mac/dispositivo?key=1999-03-23*099G0123*541&#038;flagdispositivo=2&#038;visualizza=1&#038;par=-11" target="_self" rel="noopener"> 16 della legge n. 68/1999, laddove prevede che i disabili partecipanti ai concorsi pubblici possono essere assunti anche se non disoccupati, non è da intendersi nel senso che la riserva “N” (cioè quella dell’art. 8 L. n. 68/1999) non vada più connessa allo stato di disoccupazione (che risulta sempre necessario), ma va visto come norma di carattere generale che consente, in definitiva, con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso (1).</p>
<p>4. In tema di concorsi pubblici, la disciplina che prevede di comprovare, con apposita dichiarazione (certificazione o autocertificazione), lo stato di disoccupazione quale risultante dall’iscrizione negli appositi elenchi, ai sensi degli artt.2 e 4 del D.lgs. 21 aprile 2000, n.181 (come innovati dal D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297), nonché delle direttive in tema di relativo accertamento emanate dalle Regioni in attuazione delle disposizioni ora citate, si applica a prescindere dal richiamo ad essa effettuato nelle previsioni della lex specialis concorsuale.<br />
5. Al fine di godere del beneficio di cui alla legge 68/1999, è indispensabile non solo lo stato obiettivo di non occupazione, ma anche l’iscrizione nelle liste di collocamento, che ha carattere costitutivo, sicchè la mancata iscrizione, disposta ai sensi dell’art.10 della legge 28 febbraio 1987, n.56, in caso di supplenza temporanea di durata superiore a 120 giorni, preclude la possibilità di essere assunti come riservatari.<br />
6. La mancata iscrizione nelle liste di collocamento, in dipendenza di un occupazione stabile ovvero a tempo determinato per durata non inferiore ad otto mesi, è l’elemento qualificante della preclusione a fruire della riserva, come in effetti espressamente si desume dal tenore dell’art.8, comma 2, ultima parte della L.n.681999, non essendo consentito al giudice amministrativo, investito della controversia inerente al mancato riconoscimento della riserva stessa in sede di impugnazione della graduatoria, sindacare il diniego di iscrizione alla cui constatazione è seguito il mancato riconoscimento della qualità di riservatario da parte dell’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale, in termini applicativi di una determinazione legale imputabile agli uffici per l’impiego, che l’interessata avrebbe dovuto semmai a suo tempo contestare in via autonoma.</p>
<p></b>________________________________________<br />
(1) <i>Sul punto cfr. Corte Cost. sentenza 11 marzo 2006, n.190, che ha affermato come “anche dopo l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n.68, le quote di riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione dell’interessato, essendo solo consentito alle medesime amministrazioni, a mente dell’art.16 della stessa legge, di prescindere da tale stato ove esse ritengano di saturare l’aliquota di riserva anche in deroga al limite percentuale dei posti destinati ai concorsi pubblici”.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1781/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 4537 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006<br />
<b></p>
<p align=center>
<p>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello proposto da<br />
<b>Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca scientifica</b> in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso cui è ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Miraglia Anna</b> rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cundari e Francesco A. Caputo ed elettivamente domiciliata in Roma via A. Fabretti 8, presso l’avv. Filippo Bove; </p>
<p>e nei confronti di:<br />
<b>D’Angelo Caterina</b> e <b>De Gennaro Ivana</b>, non costituite in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione II n.1509 del 3 febbraio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007 relatore il Consigliere Luciano Barra Caracciolo.<br />
Udito l’avv. dello Stato Colelli e l’avv. Caputo per delega dell’avv. Cundari;  <br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe il Tar della Campania ha accolto il ricorso proposto da Miraglia Anna avverso il mancato riconoscimento della riserva N di invalida civile ex lege 681999 nell’ambito dei seguenti atti:<br />
della graduatoria permanente definitiva dei docenti di scuola materna – terza fascia- per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 (Provincia di Caserta); <br />
della graduatoria permanente definitiva dei docenti di scuola elementare &#8211; terza fascia- medesimi anni scolastici (Provincia di Caserta); <u><br />
</u>dell’elenco definitivo graduato dei docenti in possesso di titolo di specializzazione per l’insegnamento a minorati psicofisici di scuola elementare &#8211; terza fascia- medesimi anni scolastici (Provincia di Caserta) <u>nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente la riserva “N” di invalida civile ex lege 68/1999;</u> <u><br />
</u>dell’elenco dei riservisti della graduatoria permanente definitiva dei docenti di scuola materna – terza fascia – medesimi anni scolastici (Provincia di Caserta) <u>nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente la riserva “N” e la preferenza “S” di invalida civile ex lege 68/1999</u>; <u><br />
</u>dell’elenco dei riservisti della graduatoria permanente definitiva dei docenti di scuola elementare – terza fascia – medesimi anni scolastici (Provincia di Caserta) <u>nella parte in cui non attribuiscono alla ricorrente la riserva “N” e la preferenza “S” di invalida civile ex lege 68/1999.</u><br />
L’adito Tribunale premette che l’Amministrazione scolastica negava a parte ricorrente il beneficio di cui alla riserva c.d. “N” quale invalida civile, sul presupposto della mancata sussistenza dello stato di disoccupazione, al momento della domanda di partecipazione al concorso.<br />
Tuttavia un tale assunto non tiene conto che &#8211; con l’entrata in vigore della legge n. 68 del 13.3.1999 (che ha esplicitamente ed integralmente abrogato le disposizioni di cui alla legge 2.4.1968, n. 482) &#8211; ai fini delle assunzioni di disabili nelle pubbliche amministrazioni attraverso procedure concorsuali, il predetto stato non è più richiesto, né al momento dell’assunzione e neppure in quello anteriore della presentazione della domanda.<br />
Al riguardo la legge n. 68/99, all&#8217;a. 16 comma 2, prevede che &#8220;i disabili che hanno conseguito l&#8217;idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti &#8230; anche se non versino in stato di disoccupazione&#8221;, innovando così, rispetto alle disposizioni contenute nella precedente legge n. 482/68, che attribuiva il beneficio sotto espressa condizione dello stato di disoccupazione.<br />
La nuova disposizione, dopo alcune oscillazioni iniziali, è stata interpretata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (decisione della Sezione VI n. 1271/2003), nonché dalle sezioni consultive (parere della Sezione Seconda 19 gennaio 2005, n. 3615) nel senso che, seppure non sussiste più l&#8217;esigenza dello stato di disoccupazione al momento del conferimento della nomina (assunzione), in mancanza di esplicita previsione, permarrebbe la necessità di documentare lo stato di disoccupazione anche per il personale scolastico al momento della presentazione della domanda per partecipare sia ai concorsi ordinari, sia alle graduatorie permanenti. In questo caso, ai fini della configurabilità dello stato di disoccupazione, da alcuni si afferma che la supplenza annuale o quella superiore ai quattro mesi fanno escludere lo stato di disoccupazione, mentre la sezione consultiva nel parere da ultimo citato ha concluso che non possono essere individuate soluzioni aprioristiche, occorrendo verificare caso per caso se la supplenza sia assistita o meno da carattere di stabilità.<br />
Ritiene il Collegio che le tesi esposte, sia pure autorevolmente sostenute, non possano essere condivise, in quanto la interpretazione su cui si basano è ancorata ad una lettura riduttiva della norma, che non trova aggancio né nel dato testuale, né in quello logico-sistematico della disposizione a tutela del diritto al lavoro dei disabili.<br />
Riepilogando, gli argomenti su cui si fonda l’interpretazione del giudice di appello sono i seguenti:<br />
<u>quello tratto dal tenore letterale dell’articolo 7 comma 2 della legge 68/1999;<br />
quello tratto dalla sentenza della Corte Costituzionale sull’a. 12 legge 482/68 (n. 88/1998);</u><br />
<u>quello tratto dal regolamento di attuazione della legge n. 68/99 (DPR 333/2000</u>);<br />
<u>quelli in ultimo basati su pretese finalità della legge.</u><br />
Il Tribunale si è soffermato su ciascuno di tali argomenti, confutandoli con diffuse argomentazioni, ed ha accolto il ricorso.<br />
Appella l’Amministrazione deducendo i seguenti motivi:<br />
<u>Violazione di legge<br />
</u>La sentenza del Tar è frutto di un’erronea interpretazione dell’art.16, comma 2, della legge n.6899, disciplinante solo ed esclusivamente il momento dell’assunzione, presso le p.a., delle persone disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici. A conforto di richiama la giurisprudenza di Tar e del Consiglio di Stato ormai consolidata nel senso che la norma di cui all’art.16 della legge n.68 del 12 marzo 1999, prescinde dallo stato di disoccupazione  ai fini dell’assunzione, ma va conciliata con l’art.7, comma 2, s.l., che tale requisito richiede e presuppone, onde non sussiste il diritto del disabile, in quanto tale, e non in quanto disabile inoccupato, ad essere incluso nella quota riservata dei posti concorsuali, qualora non fosse disoccupato al momento della partecipazione al concorso.<br />
Il Tar sembra non considerare che il momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso e quello dell’assunzione in ruolo costituiscono in realtà fasi attinenti a due diversi ed autonomi procedimenti amministrativi, che seppur temporalmente connessi, risultano giuridicamente distinti, attinenti l’uno alla procedura che termina con la pubblicazione della graduatoria di merito, l’altro alla nomina in ruolo che si conclude con la stipula del contratto a tempo indeterminato tra l’Amministrazione e il docente utilmente collocato nella graduatoria. Con riferimento al momento relativo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso trova applicazione l’art.8, comma 1, della l.n.6899. La prevista iscrizione negli elenchi di cui all’art.8 della legge n.6899 si configura come provvedimento di accertamento ad effetti costitutivi, dato che essa soltanto modifica la condizione di invalido integrandola ed arricchendola della titolarità a fruire del beneficio della riserva dei posti che rimane, anche con la nuova normativa, de tutto distinta dalla semplice preferenza a parità di merito in favore delle persone disabili. E ciò in relazione al fatto che per poter usufruire del diritto alla riserva dei posti, come sancito dalla l.6899, occorre presentare al momento della domanda di partecipazione al concorso apposita documentazione attestante l’avvenuta iscrizione negli elenchi dei disabili disoccupati di cui al citato art.8 della legge, laddove la preferenza a parità di merito è riconoscibile a fronte della sola presentazione della documentazione medica attestante l’invalidità civile. Diversamente opinando tutti gli invalidi civili, per il solo fatto di essere riconosciuti tali, beneficerebbero del diritto alla riserva dei posti, indipendentemente dall’inserimento negli elenchi dei disoccupati, e in contrasto con quanto tassativamente previsto dalla legge n.6899 nella distinta ed autonoma procedura di stipula del contratto con conseguente assunzione del candidato, trova invece applicazione l’art.16 della stessa legge, che, come conferma la richiamata giurisprudenza, non richiede più la sussistenza dello stato di disoccupazione del disabile al momento dell’assunzione in ruolo. In tal senso si è espressa la Circolare ministeriale 7.11.2000, n.248, laddove ha richiamato la nuova normativa da applicare nella procedura di assunzione, autonoma e distinta rispetto alla procedura concorsuale nell’ambito della quale va riconosciuto il diritto alla riserva dei posti per le persone disabili.<br />
Si è costituita parte ricorrente in primo grado deducendo:<br />
<u>Inammissibilità. Irricevibilità, nullità e improcedibilità per violazione dell’art.345 c.p.c., per difetto di specificità dei motivi, per intervenuta acquiescenza e per carenza di interesse.<br />
</u>L’appellante ha notificato due atti di appello identici, in data  18.4.06 e 27.4.06, effettuando poi il deposito, non si sa di quale dei due, solo in data 25.5.06. Da ciò l’inammissibilità, improcedibilità e nullità di entrambi i ricorsi, perché diversamente ritenendo si aggirerebbe il termine di decadenza previsto per il deposito dell’appello notificato. Inoltre, l’unico motivo posto a fondamento del gravame è stato avanzato per la prima volta in appello e non era tra le eccezioni sollevate in primo grado dall’Amministrazione, non essendo ricavabile dalle memorie e documentazione depositate davanti al Tar, e non trattandosi di eccezione rilevabile d’ufficio, con violazione dell’art.345, commi 1 e 2, c.p.c.<br />
<u>Nullità ed infondatezza nel merito dell’appello.<br />
</u>I. Si contesta l’interpretazione prospettata in appello, richiamante precedenti pronunce del Consiglio di Stato, sulla base di quanto dedotto in primo grado e condividendo le motivazioni della sentenza impugnata, presenti peraltro in altre pronunce del C.d.S., a confutazione della lettura restrittiva della norma che non trova aggancio né nel dato testuale, né in quello logico-sistematico delle disposizioni a tutela del diritto al lavoro dei disabili. Si richiama il parere della II Sezione del 13.12.2000. Si ribadisce la correttezza delle argomentazioni utilizzate nella sentenza appellata, riportate nei passaggi salienti.<br />
Viene inoltre proposto appello incidentale avverso la parte della sentenza impugnata che ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di gravame formulati in primo grado, che vengono integralmente riproposti:<br />
I. Sarebbe irrilevante che la ricorrente non abbia prodotto il certificato attestante l’iscrizione negli elenchi degli invalidi disoccupati tenuti dagli uffici provinciali del lavoro, non essendo ciò richiesto né dal bando di concorso né dall’allegato 5 allo stesso, laddove il certificato di invalidità prodotto dalla stessa ricorrente, di cui neppure c’era bisogno, avendo già avuto il riconoscimento della riserva nella precedente graduatoria, attestava la sua invalidità civile; la dizione contenuta nella sezione H del modello 1 allegato al bando, se ritenuta idonea a costituire un ulteriore requisito non previsto nelle disposizioni specifiche del bando stesso, comporterebbe la sua illegittimità e non troverebbe fondamento positivo nelle norme di legge, contrastando sia con la disciplina generale di favore accordata alle categorie protette, sia con la ratio della disciplina concorsuale.<br />
Sarebbe incomprensibile in caso contrario la ragione per la quale è stata attribuita all’appellata la preferenza S, relativa all’invalidità civile, presupponente tutti gli altri requisiti necessari ed identici a quelli richiesti ai fini dell’attribuzione della riserva N, risultando così un’inspiegabile contraddittorietà e disparità di giudizio nell’operato dell’Amministrazione. Il Consiglio di Stato ha anche condiviso l’interpretazione della legge data dal Tar  anche se in successiva pronuncia si è espresso in senso parzialmente difforme ritenendo la denegata necessità, al fine di usufruire dei benefici di legge, dell’iscrizione negli elenchi degli invalidi in stato di disoccupazione.<br />
Tale successiva sentenza non è comunque applicabile al caso di specie, poiché il caso considerato riguardava la possibilità che potesse “usufruire della riserva di posti, nel concorso pubblico, la candidata che, nella qualità di invalida civile, abbia già fruito dell’assunzione obbligatoria presso altra amministrazione alle cui dipendenze presta già da tempo stabilmente servizio. Il requisito della disoccupazione va invece necessariamente inteso come assenza di rapporto a tempo indeterminato. Parte appellante non è titolare di alcun contratto a tempo indeterminato ma è stata solo avviata la lavoro attraverso il conferimento di incarichi temporanei da parte della stessa amministrazione, Né ha mai goduto del beneficio della riserva per l’assunzione a tempo indeterminato presso la stessa od altra amministrazione. Ella ha dichiarato infatti con autocertificazione di non poter essere iscritta negli elenchi degli invalidi disoccupati perché insegnante con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2005, e l’ufficio del lavoro le ha negato l’iscrizione proprio in base a tale circostanza; venuto meno detto rapporto a tempo determinato lo stesso ufficio ha concesso l’iscrizione che, dovrebbe però esser cancellata in caso di accettazione di nuova supplenza. Affermare che il personale che riesce ad ottenere un incarico per buona parte dell’a.s. non abbia diritto a beneficiare della riserva di posti per aver raggiunto una certa stabilità lavorativa contrasta con la realtà dei fatti, con lo spirito della legge e suscita perplessità, se si pensa che a quello stesso personale si fa riferimento come “al problema del precariato della scuola”, acuito dall’entrata in vigore della l.n.143 4, per cui, con l’introduzione di nuovi titoli di accesso specialistici, le graduatorie permanenti, specie di terza fascia, non sono più regolate da una tabella di valutazione dei titoli consolidatasi nel tempo, ma da una nuova e innovativa, che ha mutato radicalmente le posizioni degli aspiranti inseriti nelle stesse graduatorie, facendo venir meno anche la probabile continuità nella fruizione delle supplenze. Un docente potrebbe rifiutare gli incarichi conferiti nel periodo precedente all’aggiornamento della graduatoria permanente per precostituirsi lo status di disoccupazione al fine di usufruire del beneficio della riserva. Dalle graduatorie impugnate risulta che molte riserve N sono state conferite anche a concorrenti in possesso di un elevatissimo punteggio in ordine al requisito di servizio, cioè agli anni di insegnamento prestati. Ciò sarebbe possibile solo in presenza di circostanze fortunose o preordinate che sicuramente non rispecchiano la “ratio” della l.n.681999. La sentenza del Consiglio di Stato non ha dunque preso in considerazione l’ipotesi di un concorrente che fosse occupato a tempo determinato nella stessa amministrazione che ha indetto il concorso e per tale motivo non potesse essere iscritto negli elenchi dei disabili disoccupati. <br />
Si aggiunga che l’art.8 bis della l.n-1862004 ha previsto l’applicazione delle riserve di posti previste dalla l.n.681999 alle procedure concorsuali previste dall’art. 29 del D.lgs 165200, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza di durata annuale, nell’ambito della scuola, riconoscendo l’applicazione della riserva a procedure concorsuali riservate a personale già in ruolo a tempo indeterminato. Se si ritiene che ai fini della determinazione degli aventi diritto ad assunzione in forza di riserva, si debba adottare il criterio dell’unicità delle fasce delle graduatorie permanenti, risulta ancora più assurdo richiedere lo stato di disoccupazione: ne conseguirebbe, infatti, che i primi aventi titolo a riserva non potrebbero mai fruire di tale diritto, perché quasi sempre destinatari di contratti di supplenza per l’intero a.s., rimanendo precari a vita, mentre  candidati riservisti, collocati in posizioni sfavorevoli all’interno delle graduatorie per i pochi titoli posseduti, non maturando diritto ad assunzioni a tempo determinato, riuscirebbero ad ottenere l’incarico a tempo indeterminato. Lo stesso parere del C.d.S. 116162004, pare affermare che lo stato di disoccupazione viene meno solo in presenza di un rapporto di lavoro caratterizzato da tendenziale stabilità e continuità e che, con riguardo alle supplenze, per nessuna delle tre tipologie, per l’intero a.s., fino al termine delle attività didattiche, e temporanee, si prevede una sorta di stabilità di fatto.<br />
Non si vede la ragione logica di quanto richiesto dal modello di domanda, cioè di dimostrare lo stato di disoccupazione “all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all’atto del presente aggiornamento”. Chi come la ricorrente non fosse già invalida all’atto del primo inserimento e lo fosse diventata dopo, perché dovrebbe essere penalizzato rispetto a chi, anche per mera sorte, si sia trovato in stato di disoccupazione solo all’atto dell’attuale aggiornamento?<br />
II. Nella denegata ipotesi in cui il Consiglio di Stato dovesse ritenere le norme della l.n.681999, preclusive del riconoscimento della riserva N, si solleva questione di illegittimità costituzionale delle stesse norme, artt.7, 8, 16 e 18) stante il loro palese contrasto con l’art.38 Cost. e con alte disposizioni costituzionali immediatamente precettive, quali gli artt.3, 4, 51 e 97 Cost.<br />
Nel caso di specie non vi è alcuna razionale giustificazione per la differenziazione legislativa tra la situazione della ricorrente rispetto ad altri colleghi che, per mera avventura o fortunate coincidenze, si trovano ad avere concessa la riserva negata alla ricorrente pur essendo quest’ultima disabile allo stesso modo dei colleghi. Ciò è reso ancor più evidente rispetto al caso di un collega che si fosse iscritto per la prima volta in graduatoria, magari neoabilitato, e che, per il proprio stato di disoccupazione inevitabile, si trovasse a beneficiare di una riserva che gli potrebbe consentire l’immissione in ruolo con preferenza rispetto alla ricorrente che è ugualmente disabile, ma, in più, da tempo precaria ed in possesso di un punteggio di gran lunga superiore. Ulteriore illegittimità della legge deriverebbe dalla ingiustificata equiparazione tra chi, lavorando a tempo indeterminato, ha raggiunto una vera stabilità lavorativa, e chi, come la ricorrente, riceve solo incarichi a tempo indeterminato, precaria in quanto priva di stabilità.<br />
In violazione del principio di uguaglianza di cui all’art.3 e del principio di accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità, non si riesce a trovare alcuna motivazione razionale per giustificare la scelta di consentire l’acceso al ruolo statale tramite il beneficio della riserva a condizioni assolutamente discriminatorie tra i vari candidati o lasciate completamente al caso e all’alea di scelte azzardate. La legge interpretata nel senso voluto dall’amministrazione, sarebbe in contrasto con gli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., coi principi di uguaglianza e parità di accesso al lavoro pubblico, di concorsualità, di parità di trattamento e di buon andamento ed imparzialità della p.a., nonché con l’art.38 che impone una disciplina legislativa che favorisca e non penalizzi il disabile nell’avviamento al lavoro.<br />
III. E’ vero che le graduatorie concorsuali sfuggono all’obbligo di motivazione, ma nel caso di specie, appariva necessario che, ai fini della legittimità della graduatoria, l’Amministrazione avesse indicato, anche solo in epigrafe al decreto di pubblicazione come sempre avviene, i presupposti di fatto e di diritto della  mancata attribuzione della riserva N e della preferenza S, incorrendo altrimenti nella violazione dell’art.3 della l.n.24190. Appare nel caso frustrata l’essenza stessa della norma che, oltre a realizzare i principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, è stata dettata per consentire al destinatario del provvedimento di esercitare il diritto di difesa costituzionalmente garantito. A ciò si aggiunga la contraddittorietà tra la mancata attribuzione della riserva N ed il riconoscimento della preferenza S che sono eziologicamente riconducibili all’esistenza di identici presupposti sostanziali.<br />
IV. Gli atti impugnati sono viziati da molteplici profili sintomatici di eccesso di potere. Anzitutto per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.<br />
Ciò anzitutto in relazione alla segnalata contraddizione tra la concessione della preferenza S e la negazione della riserva N, in relazione all’identità dei requisiti richiesti per la relativa attribuzione. Se poi l’Amministrazione avesse ritenuto di non attribuire la riserva a causa della mancata iscrizione nella lista degli invalidi inoccupati, permane il travisamento dei fatti per avere omesso di considerare che la ricorrente non è titolare di alcun rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che la procedura selettiva si fonda, per sua natura, sul possesso dello status di docente a tempo determinato dei concorrenti. In violazione dell’art.97 Cost. e del relativo principio di imparzialità dell’azione amministrativa, si è differenziata la situazione della concorrente, docente precaria, da quella dei candidati ai quali, nelle graduatorie, è stata riconosciuta la riserva dal momento che essi, per poter accedere alla procedura con i punteggi posseduti, dovevano assolutamente essere in possesso delle medesime condizioni lavorative. Sussiste perciò anche il vizio di manifesta illogicità del comportamento dell’Amministrazione, che da un lato, valorizza al massimo il possesso di un “enorme” requisito di servizio, e dall’altro lo penalizza favorendo chi non ne abbia ai fini della immissione in ruolo.<br />
Sussiste poi lo sviamento di potere per deviazione del provvedimento dal suo fine istituzionale, atteso che “in materia di procedure concorsuali, il principio di imparzialità si atteggia in modo analogo alla funzione giurisdizionale, posto che in tali procedure non si opera il giusto contemperamento tra interessi pubblici e privati, ma si persegue in pari misura l’interesse pubblico alla scelta del candidato più meritevole ed il coincidente interesse individuale a non essere svantaggiato a causa della parzialità della commissione esaminatrice.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Va anzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità, nullità e improcedibilità dell’appello sollevata dall’appellata per essere stati notificati due appelli di identico contenuto da parte dell’Amministrazione, rispettivamente in data 18 aprile 2006 e in data 27 aprile 2006, con effettuazione del deposito di “non si sa quale dei due” in data 25 maggio 2006. <br />
Ed invero, in siffatta situazione, il mancato deposito del primo atto notificato a controparte, non toglie di per sé la pacifica tempestività della notifica del secondo atto di appello, sicchè essendo questo espressione di un potere processuale di impugnazione che ancora permaneva in capo all’Amministrazione soccombente, il deposito effettuato con riferimento solo al secondo dei due identici atti, -questo è quello che, infatti, è stato effettivamente depositato in base alla identificazione derivante dalla stampigliatura “ultimo giorno” presente nel frontespizio del solo atto notificato per secondo-, risulta perfettamente tempestivo ed idoneo a instaurare il rapporto processuale.<br />
2. Del pari priva di pregio è l’ulteriore eccezione di nullità, inammissibilità e improcedibilità dell’appello dedotta con riferimento alla violazione dell’art.345, commi 1 e 2 , c.p.c.. L’Amministrazione appellante, infatti, ha sviluppato dei motivi di gravame che consistono nella contestazione delle argomentazioni in punto di diritto operate nella sentenza impugnata, sicchè non occorre che vi sia una corrispondenza con le deduzioni svolte nelle memorie di primo grado, le quali sono pertinenti ai motivi del ricorso introduttivo, che solo costituisce l’atto a cui fare riferimento per individuare le “domande nuove” improponibili in sede di appello; nel sistema processuale amministrativo, infatti, le difese di primo grado del resistente non vincolano la sua successiva contestazione della decisione sfavorevole, essendo il resistente abilitato a contestare la propria soccombenza in relazione alla portata di quest’ultima quale risultante dal concreto contenuto della decisione di primo grado, senza alcuna preclusione, nelle deduzioni di diritto, derivante dagli argomenti sviluppati in primo grado. <br />
Data la natura interpretativa in diritto delle argomentazioni appellatorie dell’Amministrazione originaria resistente, poi, non è prospettabile tra queste alcuna eccezione in senso stretto ai sensi dell’art.345, comma 2, c.p.c., attinendo oltretutto la cognizione in diritto della controversia all’ambito della piena conoscibilità <i>ex officio</i> del giudice di secondo grado.<br />
3. L’appello principale è accoglibile, con riferimento all’insieme delle motivazioni adottate dal giudice di primo grado, contrastanti l’orientamento consolidato di questa Sezione, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede (v. VI 30 novembre 2006, n.7004 e 10 marzo 2003, n.1271).<br />
Premesso che la legge n. 68/1999, ai fini delle assunzioni, prevede all’art. 8 e segg. un’apposita procedura che inizia con l’iscrizione degli aspiranti nelle liste di disoccupazione, da certificarsi, poi, al fine del riconoscimento del diritto alla riserva di posto, e che il successivo art. 16, comma 2, della stessa legge dispone che i disabili che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti “anche se non versino in stato di disoccupazione”, attribuendo al riguardo una potestà discrezionale alla P.A., da esercitarsi anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso, il Collegio, conformandosi all’orientamento ormai consolidato della Sezione in <i>subiecta</i> materia, ritiene che tutto ciò non vuol dire che, come affermato dal T.A.R., le riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 non debbano essere connesse allo stato di disoccupazione, il quale deve considerarsi sempre la condizione di base per il loro riconoscimento.<br />
Detta interpretazione della normativa in ordine ai presupposti per il riconoscimento del titolo alla riserva dei posti in favore degli invalidi, d’altronde, è confermata dal dato testuale di cui all’art. 7 della citata legge, che, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali (ex art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993), i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti  a concorso. <br />
Tale norma deve essere intesa, tuttavia, anche come disposizione di carattere generale che indica il requisito della disoccupazione come necessario per poter consentire ai destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie di partecipare al concorso; rispetto ad essa, invero, l’art. 16, comma 2. cit. riguarda il particolare momento, successivo all’espletamento del concorso, delle assunzioni degli idonei, derogatoriamente svincolate, ai soli fini della copertura della quota di riserva ex art. 3, dalla persistenza della disoccupazione e dal limite dei posti riservati nello specifico concorso. Nei sensi da ultimo qui precisati è, d’altra parte, anche il nucleo fondamentale delle censure mosse nell’appello in esame.<br />
In sostanza, il legislatore del 1999 ha innovato solo per quanto riguarda lo stato di disoccupazione al momento della assunzione, e non a quello della partecipazione; ciò, verosimilmente, per non costringere il disabile disoccupato a rimanere in questo stato sino alla conclusione della procedura concorsuale, la cui durata non è facilmente prevedibile, e anche per risolvere definitivamente la questione, più volte affrontata dalla giurisprudenza con esiti incerti, della precarietà del lavoro svolto al momento della assunzione (si pensi alle supplenze degli insegnanti), la quale precarietà, secondo un orientamento giurisprudenziale non sempre univoco, poteva fare venire meno lo stato di disoccupazione.<br />
Ciò posto, va osservato che lo stesso art. 8 della legge n. 68 del 1999 conforta l’assunto dell’Amministrazione, risultando da tale norma (già nell’<i>incipit </i>del primo comma), laddove si fa riferimento alle persone “di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate”, che la prevista riserva non è connessa solo allo stato di invalidità del candidato, ma anche al suo stato di disoccupazione.<br />
Come statuito dalla consolidata giurisprudenza formatasi in sede interpretativa della legge n. 482 del 1968 (cui è poi succeduta la legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili), ai fini dell’applicazione del beneficio della riserva dei posti nei pubblici concorsi a favore dei destinatari della citata legge n. 482 è indispensabile lo stato obiettivo di non occupazione dell’interessato; inoltre ha carattere sostanziale il requisito dello stato di disoccupazione, ai fini della partecipazione privilegiata a concorsi presso le P.A., in quanto è il presupposto del beneficio di cui all’art. 12 della legge n. 482 del 1968.<br />
Consegue da quanto precede che la semplice certificazione di invalidità posseduta dall’odierna appellata non era nella specie elemento di per sé  sufficiente per comprovare la sussistenza di un presupposto essenziale allo scopo di potere usufruire della riserva.<br />
In conclusione l’art. 16 cit., quando prevede che i disabili partecipanti ai concorsi pubblici possono essere assunti anche se non disoccupati, non è da intendersi nel senso che la riserva “N” (cioè quella dell’art. 8 L. n. 68/1999) non vada più connessa allo stato di disoccupazione (che risulta sempre necessario), ma va visto come norma di carattere generale che consente, in definitiva, con previsione di favore, l’assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all’atto della partecipazione al concorso.<br />
Le argomentazioni che precedono valgono a confutare quanto, sul punto, dedotto dall’appellante incidentale e ricorrente in primo grado, incentrate come sono sulla insistita riferibilità dell’art.16 citato non alla sola fase dell’assunzione, ma anche alla precedente fase della partecipazione alla presupposta procedura concorsuale, tesi smentita dall’interpretazione letterale e sistematica qui ribadita.<br />
4. Ma che l’assunto qui condiviso,- cioè vigenza di un orientamento positivo, derivante dalle predette disposizioni della legge n.68 del 1999, nel senso della permanente rilevanza della disoccupazione, ai fini della fruizione della riserva di cui all’art.7, comma 2, s.l., nella fase di partecipazione alla procedura concorsuale-, sia corretto, e corrispondente al sistema legislativo e costituzionale vigente, è confermato anche dalla sentenza 11 marzo 2006, n.190, della Corte costituzionale, che ha affermato come “<u><i>anche dopo l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n.68, le quote di riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione dell’interessato,</u> essendo solo consentito alle medesime amministrazioni, a mente dell’art.16 della stessa legge, di prescindere da tale stato ove esse ritengano di saturare l’aliquota di riserva anche in deroga al limite percentuale dei posti destinati ai <u>concorsi pubblici</u>”. <br />
<u></i></u>In diretta connessione col principio così ribadito, ed in perfetto allineamento con la giurisprudenza di questo Consesso, (quindi contrariamente all’avviso della sentenza appellata), la Corte ha poi statuito che “<u><i>è incostituzionale</u> l’art.8 bis  D.L. 28 maggio 2004, n.136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186, nella parte in cui prevede l’applicazione della riserva dei posti ai disabili per il conferimento degli incarichi di presidenza annuale negli istituti scolastici <u>derogando al principio dello stato di disoccupazione</u>, atteso che <u>la tutela dei disabili va assicurata ai soli disoccupati in sede di accesso al lavoro,</u> e non anche ai fini della progressione in carriera dei disabili già occupati, senza contare l’ulteriore disuguaglianza di una previsione stabilita per i soli invalidi occupati nel settore scolastico”.<br />
<u></i></u>Le riportate statuizioni, risultano assorbenti di ogni altra deduzione sul tema operata dall’appellante incidentale, ribadendo ulteriormente la connessione tra la riserva di posti per i concorsi pubblici e lo stato di disoccupazione, risultante dall’iscrizione agli appositi elenchi di cui all’art.8, comma 2, della legge n.68 del 1999, iscrizione la cui necessità non è in alcun modo delimitabile alla ipotesi dell’avviamento e delle assunzioni obbligatorie, estranee cioè all’espletamento di procedure concorsuali.<br />
5. Né è profilabile un contrasto di giudicati tra quanto univocamente affermato da questa Sezione e la sentenza della Sez.V, 3 ottobre 2002, n.5207, in quanto l’affermazione in quest’ultima operata, relativa alla portata della L.12 marzo 1999, n.168, nel senso che l’art.16, comma 2, prevederebbe l’assunzione dei disabili risultati idonei nei concorsi “anche se non versino in stato di disoccupazione” costituisce un “obiter dictum”, (come già evidenziato dalla decisione n.1271 del 2003 di questa Sezione), in quanto tale non influente sul giudicato derivante dalla predetta sentenza, e, per di più, a ben leggere la motivazione della stessa, certamente non volto ad affrontare le specifiche questioni oggetto della presente controversia. <br />
Non si ravvisano pertanto i presupposti per una rimessione all’Adunanza Plenaria della questione fin qui trattata, fatta oggetto di una serie lineare ed univoca di conformi decisioni di questa Sezione, a cui è da aggiungere, semmai, il parere della II Sezione n.116162004 del 19 gennaio 2005, che si attesta, in tema di interpretazione del combinato disposto degli art.16, comma 2, e 7, comma 2, della L.n.681999, esattamente nei sensi qui ritenuti.<br />
6. Vanno quindi esaminati i motivi di appello “assorbiti” con la sentenza impugnata, che poi coincidono con l’integralità dei motivi dell’originario ricorso introduttivo, atteso che l’accoglimento pronunciato dal Tar non è risultato puntualmente connesso all’esame degli stessi, che potevano comunque essere riproposti con semplice memoria, anche al di fuori della proposizione di un appello incidentale.<br />
6.1. Con riferimento al primo di essi, va subito precisato che non occorreva che il bando per la formazione della graduatoria in questione prescrivesse, ai fini della prova dello stato di disoccupazione, la produzione del relativo certificato, posto che la disciplina che prevede di comprovare, con apposita dichiarazione  (certificazione o autocertificazione), lo stato di disoccupazione quale risultante dall’iscrizione negli appositi elenchi, ai sensi degli artt.2 e 4 del D.lgs. 21 aprile 2000, n.181 (come innovati dal D.lgs. 19 dicembre 2002, n.297), nonché delle direttive in tema di relativo accertamento emanate dalle Regioni in attuazione delle disposizioni ora citate, si applica a prescindere dal richiamo ad essa effettuato nelle previsioni della <i>lex specialis</i> concorsuale. <br />
D’altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante incidentale, e smentendo in fatto la censura in esame, il modulo di partecipazione alla procedura di “aggiornamento” della graduatoria in questione, allegato al bando, precisava, nelle note in calce, punto 33, proprio in relazione alla sezione H qui in rilievo, “nel caso di riconferma del precedente stato di categoria riservataria, l’interessato deve solo barrare l’apposita casella; nel caso di situazione sopraggiunta l’interessato deve anche indicare gli estremi del documento di attribuzione dei titoli di riserva e dello stato di disoccupazione”. <br />
E tale indicazione va ragionevolmente intesa nel senso che anche la “situazione sopraggiunta” in senso preclusivo, quale la perdita del richiesto stato di disoccupazione, andasse comunicata, quantomeno in base ad autocertificazione, in relazione all’esigenza, da considerare immanente e riferibile anche al diritto di riserva fatto valere per la prima volta in sede di procedura concorsuale, di possesso attuale dei requisiti del beneficio connessa all’autonomia della procedura in questione, come verrà più oltre precisato.<br />
Quindi, l’attuale appellante incidentale aveva, secondo l’allegato al bando, l’onere di quantomeno indicare gli estremi del documento di attribuzione dello stato di disoccupazione; mancando tale indicazione, già la disciplina concorsuale non consentiva il riconoscimento della riserva in parola. A conferma di ciò, la stessa appellante incidentale ammette di aver dichiarato, con autocertificazione, &#8211; come prevede l’art.2, comma 5, del citato D.lgs. 181 del 2000, disposizione riferibile anche alla procedura in questione-, di non poter essere iscritta negli elenchi degli invalidi disoccupati perché insegnante a tempo determinato fino al 30 giugno 2005, avendogli l’Ufficio del lavoro negato l’iscrizione proprio in base a tale circostanza.<br />
Nei sensi qui precisati si era già attestata la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, che ha costantemente affermato che lo stato di disoccupazione necessario per fruire in un pubblico concorso del beneficio della riserva di posti va accertato e documentato tramite i competenti uffici per l’impiego, a mezzo delle iscrizioni- che hanno carattere costitutivo- dagli stessi effettuate negli appositi elenchi (VI Sez., 12 febbraio 2001, n.632, 24 ottobre 2000, n.5687, e, tra l’altro, V Sez., proprio con la già citata sentenza 3 ottobre 2002, n.5207).<br />
Sulla scorta della questione ora chiarita si comprende perfettamente, contrariamente a quanto si ostina a sostenere l’appellante incidentale, la ragione per la quale è stata riconosciuta la preferenza “S”, non ancorata alla necessità di comprovare l’iscrizione agli elenchi di disoccupazione, bastando la prova della condizione di invalidità, a differenza della qualità di riservatario (riserva c.d. “N”) qui in rilievo che, come ampiamente chiarito finora, necessita che siano attestati, mediante dichiarazione conforme alle risultanze delle iscrizioni nelle apposite liste, non solo la condizione di invalidità, ma anche, appunto, l’iscrizione negli elenchi degli inoccupati con riferimento alla scadenza della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale. <br />
Priva di pregio risulta perciò la censura di contraddittorietà e disparità di giudizio dedotta dall’originaria ricorrente, essendo proprio errato il presupposto da cui essa muove, cioè la identità dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei distinti benefici in questione.<br />
6.2. Va poi confutato l’ulteriore profilo del motivo in esame, per cui la giurisprudenza di cui alla decisione di questa Sezione n.1271 del 2003 non sarebbe “applicabile” al caso di specie, poiché il caso considerato riguardava la possibilità che potesse “usufruire della riserva di posti, nel concorso pubblico, la candidata che, nella qualità di invalida civile, avesse già fruito dell’assunzione obbligatoria presso altra amministrazione alle cui dipendenze prestava già da tempo stabilmente servizio”. Il requisito della disoccupazione andrebbe, secondo tale censura, necessariamente inteso come assenza di rapporto a tempo indeterminato. Parte appellante non è titolare di alcun contratto a tempo indeterminato ma è stata solo avviata la lavoro attraverso il conferimento di incarichi temporanei da parte della stessa Amministrazione.<br />
Osserva il Collegio che la questione se lo stato di disoccupazione possa permanere anche in concomitanza di una “supplenza temporanea”, o più precisamente, come pare nel caso, di una supplenza inferiore alla durata annuale, non essendovi, nella sostanza, i caratteri di continuità e tendenziale stabilità, è stata già affrontata “funditus” da questa Sezione, che lo ha risolto in senso negativo sottolineando il decisivo rilievo che assume la previsione legale che connette il diritto a riserva all’iscrizione negli elenchi, cioè a una registrazione a carattere costitutivo, e non ad uno stato di disoccupazione soggettivamente percepito dall’interessato al di fuori del concetto legale risultante dalla disciplina specifica in materia.<br />
Con decisione 12 febbraio 2001, n.632, infatti è stato precisato che la perdita, per intervenuta cancellazione, o comunque il diniego, (ai fini in discussione la rilevanza delle due ipotesi è la stessa), della iscrizione negli elenchi “dei disabili che risultano disoccupati”, comporta la non fruibilità della riserva di posti nei pubblici concorsi. <br />
Al fine di godere del beneficio, infatti, è indispensabile non solo lo stato obiettivo di non occupazione, ma anche l’iscrizione nelle liste di collocamento, che ha carattere costitutivo, sicchè la mancata iscrizione, disposta (nel caso esaminato dal precedente qui richiamato) ai sensi dell’art.10 della legge 28 febbraio 1987, n.56, in caso di supplenza temporanea di durata superiore a 120 giorni, preclude la possibilità di essere assunti come riservatari. <br />
Tale indirizzo conserva la sua condivisibilità pur a fronte dell’abrogazione dell’art.10 citato, posto che nella disciplina sostitutiva attualmente dettata dall’art.4 del D.lgs. n.181 del 2000, (nella formulazione risultante dall’interpolazione di cui al D.lgs.n.297 del 2002), i competenti servizi delle Regioni accertano la perdita dello stato di disoccupazione in caso di lavoro temporaneo con durata del contratto a termine superiore ad “almeno otto mesi” (come si ritrae dall’art.4, citato, comma 1, lett.c); ma si veda pure la lett.d) che dispone la “sospensione” dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani). <br />
Si consideri che, nel caso, la originaria ricorrente aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 17 settembre 2004 al 30 giugno 2005, quindi di sicuro eccedente otto mesi (cfr; autocerticazione in atti), incorrendo dunque nella suddetta previsione dell’art. 4, comma 1, lett.c).<br />
Alla luce dell’indirizzo giurisprudenziale qui richiamato, attualizzato nella sua applicabilità con riferimento alla succitata disciplina sopravvenuta, va ritenuta l’irrilevanza delle deduzioni dell’appello incidentale in esame, posto che la inattribuibilità alla ricorrente dello stato di disoccupazione discende dalla legislazione specifica in materia di liste ed elenchi, senza che possano avere ingresso considerazioni sulla natura, continuità e sul grado di sostanziale stabilità del rapporto di lavoro considerato preclusivo in base alla valutazione del legislatore.<br />
Da quanto precede discende che non è condivisibile la surriferita tesi dell’appellante incidentale in ordine alla non applicabilità della giurisprudenza formatasi sull’ipotesi della non fruibilità della riserva da parte di chi abbia già ottenuto un precedente impiego a tempo indeterminato presso la p.a., considerato che quello che rileva, ai fini dell’applicazione del combinato disposto degli art.16 e 7 della legge n.68 del 1999 come qui interpretato, è che, quale che ne sia la causa specifica, l’invalido non possegga il requisito dell’iscrizione negli elenchi, a seguito della mancata o perduta iscrizione a carattere costitutivo da parte della competente amministrazione, e che pertanto sia privo dell’essenziale requisito legale della disoccupazione riferito alla fase ammissiva della procedura concorsuale.<br />
In altri termini, la mancata iscrizione, in dipendenza di un occupazione stabile ovvero a tempo determinato per durata non inferiore ad otto mesi, è l’elemento qualificante della preclusione a fruire della riserva, come in effetti espressamente si desume dal tenore dell’art.8, comma 2, ultima parte della L.n.681999, non essendo consentito al giudice amministrativo, investito della controversia inerente al mancato riconoscimento della riserva stessa in sede di impugnazione della graduatoria, sindacare il diniego di iscrizione alla cui constatazione è seguito il mancato riconoscimento della qualità di riservatario da parte dell’Amministrazione che ha indetto la procedura concorsuale, in termini applicativi di una determinazione legale imputabile agli uffici per l’impiego, che l’interessata avrebbe dovuto semmai a suo tempo contestare in via autonoma.<br />
E dunque l’Amministrazione non poteva riconoscere lo stato di disoccupazione alla data della domanda di trasferimento-aggiornamento di cui trattasi in contrasto con le (od in assenza delle) certificazioni del Centro per l’Impiego. Tale riconoscimento, come ribadisce anche la giurisprudenza di primo grado (Tar Lazio, Sez.III bis, 21 giugno 2006, n.5034), potrebbe invero scaturire solo a seguito di azione specifica dell’interessata, che nella specie non risulta esperita, di contestazione nelle dovute sedi giurisdizionali, del certificato rilasciato dal competente Ufficio o del diniego di attestazione. <br />
E se anche, poi, si volesse considerare la posizione soggettiva al riguardo del soggetto interessato alla stregua di un diritto soggettivo, non sembra al Collegio di poterne comunque in questa sede conoscere. Ed invero, deve sottolinearsi che il potere del giudice amministrativo, ex art. 8 L. n. 1034/71, di pronunciarsi in via incidentale sui diritti soggettivi non può sconfinare “nella tutela dei diritti” riservata all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (cfr: CdS, IV, 11.2.2003, n. 736; V, n. 700 del 4.5.1995), per cui, nella specie, trattandosi di operare valutazioni in contrasto con risultanze certificative con valore costituivo di posizioni soggettive, si sarebbe in presenza non di una questione “incidentale” ma di una “causa incidentale”, sottratta alla giurisdizione amministrativa.<br />
Il parere II Sezione 116162004, dianzi richiamato, non soccorre per inficiare quanto qui ritenuto, poiché lo stesso, esplicitamente lamenta che, nel formulare il quesito su tale punto specifico, l’Amministrazione non aveva saputo indicare la disciplina normativa da cui ricavare un limite di durata del lavoro a tempo determinato superato il quale si può ritrarne il venir meno del requisito della disoccupazione, disciplina che, invece, è stata in questa sede individuata e precisata nei suoi riflessi sul diritto alla riserva. Per altro verso, poi, il citato parere non considera l’arresto giurisprudenziale di questa Sezione n.632 del 2001, che viene citato ma non correttamente individuato nel suo contenuto (viene infatti accomunato al filone giurisprudenziale che faceva venir meno lo stato di disoccupazione solo a seguito di supplenza di durata annuale, in parte coevo a quello qui condiviso, cfr; VI 12 febbraio 2001, n.674)), considerazione che ben avrebbe potuto implicare anche un diverso esito del parere medesimo.<br />
6.3. Circa quanto, con ulteriore profilo, diffusamente dedotto nel motivo di appello incidentale in esame, per cui sarebbe illogico che lo stato di disoccupazione fosse, in base al modello di domanda, da dimostrare “all’atto della prima inclusione in graduatoria permanente ovvero all’atto del presente aggiornamento” va precisato che, in linea di massima, le procedure di assunzione attraverso graduatorie permanenti, sebbene avviate con una domanda (o in un momento) iniziale, costituiscono forme di selezione poi temporalmente frazionate in anni scolastici di riferimento diversi e ben delimitati. <br />
Per ognuno di tali periodi possono cambiare le posizioni soggettive, i titoli ed i punteggi dei singoli concorrenti, nonché, da un anno all’altro, come si è anche verificato nella pratica, le regole di selezione e graduazione dei concorrenti stessi. Ora, in una situazione di questo genere, non sembra illogico ritenere che in qualche modo si tratti, pur nella “permanenza” della graduatoria, di procedure concorsuali diversificate, e dotate di una certa autonomia rapportabile ai diversi periodi temporali intercorrenti tra un aggiornamento e l’altro. E d’altra parte, ricollegare l’operatività della riserva, nelle procedure in questione, ad un requisito (disoccupazione) in ipotesi venuto meno da anni e solo perché sussistente al momento della prima inclusione in graduatoria, sembra forma di eccessiva tutela del diritto al lavoro del disabile, a scapito dell’esigenza dell’Amministrazione di selezionare i soggetti maggiormente meritevoli e dell’aspettativa stessa degli altri disabili ancora disoccupati al reperimento di un posto di lavoro.<br />
Nello specifico, ed anche a prescindere da quanto sopra, va poi tenuto presente che il D.D.G. 31.3.2005, emesso in attuazione della legge n. 143/2004, ha significativamente innovato il meccanismo delle graduatorie permanenti, disponendo anzitutto la durata biennale (aa.ss. 2005/06 e 2006/07) e non più annuale dei relativi aggiornamenti ed integrazioni. E poi, ha soprattutto stabilito, a norma dell’art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, che “la permanenza nelle graduatorie” in questione  ora “avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 12” e che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi” (art. 1 comma 2 DDG 31.3.2005). In presenza di tali disposizioni, appare dunque arduo sostenere (anche ai fini che qui interessano) l’unicità della procedura concorsuale e non invece il frazionamento di essa in tante procedure diverse ciascuna di durata biennale ed attivata da una domanda del soggetto interessato. (cfr; Tar Lazio 50342006 citata).<br />
In conclusione, data la rilevata autonomia delle procedure in questione, quanto indicato dal modello di domanda si risolve nell’esigenza che, anche in occasione della procedura in questione, lo stato di disoccupazione sia comunque provato ove sia intervenuta, sotto questo profilo, una variazione rispetto alla situazione della prima inclusione in graduatoria. <br />
Non è pertanto configurabile una “penalizzazione” della ricorrente rispetto “a chi si fosse trovato in stato di disoccupazione solo all’atto dell’aggiornamento” e non anche in occasione del primo inserimento, essendo entrambi in ogni caso tenuti a comprovare detto stato in termini di attualità rispetto alla specifica procedura per cui è contestazione.<br />
7. Da quanto finora esposto deriva anche che non sussistono i profili di illegittimità costituzionale dedotti dall’appellante incidentale. Non è dalla disciplina della legge 86 del 1999 che discende un’eventuale disparità di trattamento, anche ai fini dell’uguaglianza nell’accesso concorsuale ai pubblici uffici, tra la situazione di chi, per mera avventura, si vedrebbe riconosciuta la riserva, in quanto iscritto per la prima volta in graduatoria e non destinatario di incarichi di supplenza ovvero in quanto abbia deliberatamente evitato di assumere delle supplenze, e la situazione della ricorrente, che ricevendo “solo” incarichi a tempo indeterminato, sarebbe precaria e priva di stabilità ma esclusa dalla riserva.<br />
In realtà le situazioni considerate sono differenziate e non accomunabili proprio in base alla disciplina in tema di iscrizione negli elenchi, in particolare in base ai citati artt.2 e 4 del D.lgs. n.181 del 2000, perché è a tale disciplina che va fatta risalire la definizione del requisito della disoccupazione che, secondo la discrezionale valutazione del legislatore, accomuna al disoccupato in senso stretto chi abbia un rapporto a tempo determinato di una certa durata prestabilita.<br />
Tale disciplina costruisce, come s’è visto, un concetto “legale” di disoccupazione valevole per la generalità e la eventuale discriminazione delle posizioni sopra indicate non discende dalla disciplina del combinato disposto degli artt.16, comma 2, e 7, comma 2, della legge n.86 del 1999, che solo si limita a richiamare l’esigenza dell’iscrizione agli elenchi speciali degli invalidi inoccupati ai sensi dell’art.8 s.l., ma non determina le varie ipotesi di occupazione considerate ostative all’iscrizione.<br />
In definitiva, le disposizioni della legge n.861999 appaiono pienamente razionali e non discriminatorie nel distinguere la posizione di chi abbia uno status di inoccupato e sia dunque meritevole del beneficio della riserva da quella di chi non goda di tale requisito in quanto non iscritto o iscrivibile negli appositi elenchi, come conferma anche la sentenza della Corte costituzionale più sopra richiamata. <br />
Che poi i criteri di iscrizione ricavabili dall’apposita e distinta disciplina sopra indicata siano discriminatori, o meno, è questione che può essere sollevata laddove venga in rilievo l’ammissione o meno agli elenchi, e, quindi, in sostanza, la contestazione eventualmente portata avverso l’atto che la nega in base ai criteri indicati dal D.lgs.n.181 del 2000, potendosi in tale occasione eccepire che il criterio del legislatore che equipara il lavoratore a tempo indeterminato a quella del temporaneamente occupato per un periodo di una certa consistenza, sia irragionevole e discriminatorio ai sensi degli artt.3, 4, 51 e 97 Cost., anche ai fini della fruizione della riserva in questione (per quanto, invero, il criterio appaia dotato di sufficiente ragionevolezza).<br />
Ma non avrebbe rilevanza sollevare la questione così posta in questa sede, poiché gli accertamenti a carattere costitutivo che, laddove operino in senso preclusivo dell’iscrizione agli elenchi di disoccupazione, parte ricorrente ha interesse a rimuovere, non potrebbero essere censurati o disapplicati in questa sede, permanendo l’efficacia di tali dinieghi ai fini della presente controversia, pur in presenza della ipotetica caducazione della norma su cui si fondano, non essendo in questa sede contestati; e ciò costituisce il corollario del fatto che le graduatorie in questione non hanno fatto applicazione della legislazione del D.lgs.n.181 del 2000, limitandosi a prendere atto delle distinte determinazioni degli uffici per l’impiego.<br />
8. Le considerazioni finora svolte ricomprendono la confutazione delle censure di eccesso di potere sollevate con l’ulteriore motivo di appello incidentale indicato in narrativa sub. III e IV, essendo già stato chiarito che non possono accomunarsi quanto a requisiti legali di riconoscimento la riserva ex art.7, comma 2, L.n.861999, “N” e la preferenza “S” valevole per gli invalidi idonei a parità di posizione in graduatoria con idonei non appartenenti a categorie protette.<br />
Neppure può sostenersi che occorresse una particolare motivazione del mancato riconoscimento della riserva in questione, al di fuori della esclusione risultante dalle indicazioni complessive delle graduatorie impugnate, atteso che tale mancato riconoscimento è atto vincolato, discendente dal mero riscontro della presenza o meno dei requisiti di legge, cioè stato di invalidità e iscrizione negli elenchi.<br />
Il rilievo della natura vincolata del riconoscimento della riserva esclude poi che possano in ipotesi configurarsi profili sintomatici dell’eccesso di potere quali il travisamento e l’erronea supposizione dei fatti o lo sviamento, in relazione al preteso carattere irragionevole della mancata considerazione del carattere “precario” della situazione lavorativa della ricorrente, apprezzamento precluso all’Amministrazione dal riscontro della mancata iscrizione negli elenchi, e per la verità precluso anche agli uffici competenti all’iscrizione stessa, rispetto ai quali le ipotesi legali di cui al citato art.4 del D.lgs.n.181 del 2002 non lasciano margini di scelta discrezionale, ma solo un potere vincolato di accertamento in fatto delle ipotesi medesime, per quanto avente gli evidenziati effetti costitutivi.<br />
9. In conclusione, va accolto l’appello principale e respinto l’appello incidentale, <i>rectius, </i>respinti integralmente i motivi dedotti in primo grado. L’incertezza della materia, contrassegnata da una disciplina di estrema complessità giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe, respinge l’appello incidentale, annullando per l’effetto la sentenza impugnata.                         <br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 27.2.2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo			Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe Romeo			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere Est.<br />	<br />
Lanfranco Balucani			Consigliere																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il&#8230;.18/04/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1781/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a></p>
<p>Pres. ed est. F. Donadono F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c. (avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli) c. (avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto). sui limiti del ricorso alla trattativa privata per l&#8217;affidamento di servizi pubblici locali 1. Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici locali – Indizione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed est. F. Donadono<br /> F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c. (avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli) c. (avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto).</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del ricorso alla trattativa privata per l&#8217;affidamento di servizi pubblici locali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Affidamento di servizi pubblici locali – Indizione di procedura concorsuale – Necessità – Ricorso alla trattativa privata – Limiti.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Affidamento di servizio pubblici – A mezzo di trattativa privata – Giustificata in ragione della inadeguatezza del precedente affidatario – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi degli artt. 3 e 6 del regio-decreto n. 2440 del 1923 e dell&#8217;art. 41 del regio-decreto n. 827 del 1924, dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, nonché dei principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza, la P.A. per ogni attività contrattuale deve fare ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’amministrazione procedente.<br />
2. E’ illegittimo l’affidamento a trattativa privata di un servizio pubblico giustificato da ragioni di urgenza derivanti dalla presunta inadeguatezza del servizio svolto dal precedente affidatario: tale circostanza dimostra l&#8217;inerzia della P.A. nell&#8217;adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio, con la conseguenza che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione non può giustificare la deroga ai principi dell&#8217;evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata qualora<sup>(1)</sup>.</p>
<p>_______________________________<br />
</b><sup>1)</sup> Cfr. Cons. St., sez. V, 16/11/2005, n. 6392</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania<br />
sezione prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 6338/05 reg. gen. proposto dalla </p>
<p><b>F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c</b>., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Antonio Buccione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Lina Fiorilli, presso gli stessi elettivamente domiciliata in Napoli alla via Melisurgo n. 4,</p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Comune di San Bartolomeo in Galdo,</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Lavorgna e Angelina Picciuto, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Comunale Vecchia di Miano n. 39,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Cooperativa Multiservizi 2002</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n. c.,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della delibera di Giunta comunale n. 188 del 1/9/2005, recante l&#8217;affidamento alla coop. Multiservizi 2002 del servizio di trasporto alunni per l&#8217;anno scolastico 2005/06; dell&#8217;eventuale contratto stipulato tra le parti; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
viste le memorie e i documenti prodotti dalle parti;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 24/1/2007, relatore il cons. Donadono, udi¬ti gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 13/9/2005, la s.n.c. F.lli Antonio e Michele Buccione riferiva:<br />
&#8211; di svolgere fin dal 1986 il servizio di trasporto scolastico per il Comune di San Bartolomeo in Galdo, in base ad un contratto di appalto di durata originariamente novennale, di volta in volta prorogato, con automezzi di proprietà comunale<br />
&#8211; di aver presentato in data 20/7/2005 offerta per la prosecuzione del rapporto nell&#8217;anno scolastico 2005/06;<br />
&#8211; sennonché il Comune, con delibera n. 188 del 1/9/2005, affidava il servizio in questione alla coop. Multiservizi, per un importo di euro 110 mila.<br />
A seguito di ciò la ricorrente proponeva l&#8217;impugnativa in epigrafe.<br />
Con ordinanza n. 2679 del 21/9/2005, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza della sez. V n. 6125 del 16/12/2005, la domanda incidentale di sospensione veniva respinta.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel merito la ricorrente deduce che:<br />
&#8211; l&#8217;affidamento di servizi pubblici, sia pure al di sotto della soglia comunitaria, è soggetto al principio dell&#8217;evidenza pubblica, essendo da escludere la possibilità di un affidamento diretto, sia pure in favore di cooperative sociali;<br />
&#8211; le condizioni prospettate dalla controinteressata sarebbero peggiori di quelle  offerte dalla ricorrente;<br />
&#8211; le valutazioni in ordine alla vetustà dei mezzi e l&#8217;organizzazione del servizio svolto dalla ricorrente non terrebbero conto del fatto che gli scuolabus apparterrebbero allo stesso Comune e sarebbero debitamente revisionati, mentre non risulterebbe veri<br />
 1.1. Invero, per l’affidamento dei servizi pubblici locali, l’obbligo di seguire le procedure concorsuali pubbliche discende direttamente dalle norme e dai principi desumibili dagli artt. 3 e 6 del regio-decreto n. 2440 del 1923, e dall&#8217;art. 41 del regio-decreto n. 827 del 1924.<br />
Tali disposizioni (coerentemente con i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell&#8217;azione amministrativa, nonché con i principi comunitari di trasparenza e di libera concorrenza) impongono, per ogni attività contrattuale della pubblica amministrazione, il ricorso a procedure concorsuali aperte ai soggetti idonei per eseguire opere o servizi e per  fornire beni alle amministrazioni stesse. A fronte di ciò la possibilità dell’affidamento diretto a trattativa privata è circoscritta ad alcune condizioni eccezionali, la cui sussistenza deve essere provata e giustificata dall’amministrazione procedente (cfr. Cons. St., sez. VI, 7/4/2006, n. 1893).<br />
Nella specie il Comune resistente evidenzia l&#8217;urgenza derivante dalla inadeguatezza del servizio svolto dalla ricorrente.<br />
Invero tale circostanza dimostra semmai l&#8217;inerzia del Comune nell&#8217;adottare tempestivamente le iniziative appropriate per risolvere i problemi connessi allo svolgimento di questo servizio. <br />
Sennonché è da escludere che un ritardo imputabile alla stessa amministrazione possa giustificare la deroga ai principi dell&#8217;evidenza pubblica ed il ricorso alla trattativa privata (cfr. Cons. St., sez. V, 16/11/2005, n. 6392).<br />
Neppure emerge la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 5 della legge n. 381 del 1191, nella parte in cui consente l&#8217;affidamento di servizi alle cooperative sociali, in deroga alla disciplina regolante i contratti della pubblica amministrazione.<br />
Infatti, nonostante l&#8217;ipotesi formulata in tal senso nell&#8217;ordinanza cautelare pronunciata dal T.a.r. e nonostante le generiche allegazioni contenute nelle difese dell&#8217;amministrazione resistente, non risulta dimostrato che nella specie sia stata stipulata tra il Comune e la cooperativa affidataria del servizio una convenzione con le finalità ed i requisiti previsti dalla citata disposizione.<br />
1.2. La fondatezza della sopra esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte, le quali peraltro presuppongono la praticabilità di una trattativa privata.<br />
2. Nella memoria difensiva, la difesa della società ricorrente introduce, altresì, una domanda di risarcimento dei danni.<br />
La pretesa risarcitoria esula dalla materia del contendere, in quanto risulta estranea all&#8217;atto introduttivo del giudizio e viene irritualmente proposta, senza una formale instaurazione del contraddittorio processuale, per cui la relativa domanda si palesa inammissibile.<br />
3. Le spese di causa vanno poste a carico del Comune, in base al principio della soccombenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b> Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, in accoglimento del ricorso n. 6338/05, annulla gli atti impugnati.<br />
Condanna il Comune di San Bartolomeo in Galdo al pagamento, in favore della F.lli Antonio e Michele Buccione s.n.c., delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007,  con l’intervento dei signori:<br />
Fabio Donadono				Presidente f.f. estensore<br />	<br />
Paolo Corciulo				1° referendario<br />	<br />
Michele Buonauro				referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-12-3-2007-n-1781/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/3/2007 n.1781</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
