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	<title>178 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>178 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a></p>
<p>Ugo De Benedetto Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore; PARTI: (Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. ,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-19-1-2021-n-178/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2021 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo De Benedetto Presidente, Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Polo Laico&#8221;, Giuseppe Squillaci, in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;La Strada per Vigevano&#8221; &#8211; &#8220;Grande Vigevano&#8221;, e Silvia B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Movimento Cinque Stelle&#8221;, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosaria Daniela Stella, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti; contro Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 23 e nei confronti Andrea C. , Giacometti Roberta Renza, Nicola S. , Antonello G. , Andrea S.  e Roberto G. , non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sui vizi rilevanti nel contenzioso elettorale: la scheda &quot;ballerina&quot;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Elezioni &#8211; procedimento elettorale &#8211; vizi formali rilievo &#8211; pratica della &#8220;scheda ballerina&#8221; &#8211; finalità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I vizi formali del procedimento elettorale &#8211; specie con riferimento alle irregolarità  presenti nei verbali &#8211; possono determinare l&#8217;annullamento delle operazioni di voto soltanto se idonei a impedire la ricostruzione della volontà  espressa dagli elettori o se l&#8217;impossibilità  di riscontro dell&#8217;effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate ha comportato in concreto, per la consistenza delle violazioni rilevate e l&#8217;incidenza di tali violazioni sull&#8217;esito finale del voto, pericolo di alterazione dei risultati elettorali. Corollario di tale assunto di partenza  che deve essere puntualmente indicato o comunque ricavabile aliunde il numero delle schede autenticate ma non utilizzate, onde evitare preventivamente la pratica della cosiddetta &#8220;scheda ballerina&#8221; (utilizzo di schede autenticate mancanti per effettuare &#8220;sostituzioni&#8221; di schede e così pilotare il voto).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 19/01/2021<br /> <strong>N. 00178/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01828/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2020, proposto da<br /> Furio S. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Gruppo Civico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Futura&#8221;, Alessio B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;Partito Democratico&#8221; &#8211; &#8220;Vigevano Coraggiosa&#8221; &#8211; &#8220;Le Api 2020&#8221;, Luca B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Polo Laico&#8221;, Giuseppe Squillaci, in qualità  di candidato Sindaco non eletto della coalizione &#8220;La Strada per Vigevano&#8221; &#8211; &#8220;Grande Vigevano&#8221;, e Silvia B. , in qualità  di candidato Sindaco non eletto della lista &#8220;Movimento Cinque Stelle&#8221;, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Rosaria Daniela Stella, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Vigevano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ercole Romano, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Bianca Maria, 23<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Andrea C. , Giacometti Roberta Renza, Nicola S. , Antonello G. , Andrea S.  e Roberto G. , non costituiti in giudizio<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> del verbale dell&#8217;Ufficio Centrale elettorale di proclamazione degli eletti in data 25 settembre 2020 all&#8217;esito della consultazione elettorale amministrativa del 20 e 21 settembre 2020 per l&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Vigevano, unitamente a tutti gli atti del procedimento elettorale, ivi espressamente inclusi i verbali delle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61,<br /> nonchè di ogni altro atto e provvedimento presupposto, preordinato, consequenziale e/o connesso;<br /> e per la rinnovazione delle operazioni di voto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;art. 130 c.p.a.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Vigevano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visto l&#8217;art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, nella L. n. 176 del 2020;<br /> Viste le note di udienza depositate dalle parti costituite in giudizio;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso collettivo ex art. 130 c.p.a., ritualmente depositato in data 26 ottobre 2020, i candidati sindaci non eletti per le liste elettorali e coalizioni di cui in epigrafe hanno chiesto l&#8217;annullamento delle consultazioni elettorali amministrative che hanno avuto luogo nel Comune di Vigevano nel mese di settembre 2020, e la rinnovazione delle operazioni di voto.<br /> In via preliminare, i ricorrenti hanno evidenziato che il ballottaggio  stato evitato per soli 154 voti, e che i voti dubbi sarebbero complessivamente almeno 3000; nel merito, e a sostegno della proposta domanda, hanno articolato le seguenti censure:<br /> 1. violazione della normativa di riferimento (in particolare, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570), per via delle sistematiche e diffuse irregolarità  &#8211; le sezioni interessate sarebbero 36 su 61 &#8211; delle operazioni elettorali, che sarebbero &#8220;immediatamente riscontrabili nella documentazione in atti&#8221;.<br /> In particolare:<br /> a. nella sezione 10 risulterebbero 746 schede non firmate, dato che nell&#8217;apposita sezione del verbale non vi sarebbe traccia alcuna della &#8220;serie di schede firmate da ciascuno scrutatore&#8221;, come prescritto dall&#8217;art. 47, comma 6 T.U. n. 570/1960: si tratterebbe dunque di 746 voti nulli;<br /> b. nella sezione 23 sarebbero state rinvenute cinque schede con bollo afferente ad altra sezione e firme non corrispondenti a nessuno dei componenti del seggio: si tratterebbe dunque di 5 voti nulli;<br /> c. nella sezione 1 ci sarebbe una differenza di 6 schede tra quelle indicate come avanzate non autenticate e quelle che avrebbero dovuto avanzare secondo la differenza matematica tra schede consegnate e schede autenticate;<br /> d. nella sezione 35 non si darebbe atto nel verbale di 365 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> e. nella sezione 16 non si darebbe atto nel verbale di 354 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> f. nella sezione 22 non si darebbe atto nel verbale di 303 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate e schede votate;<br /> g. nella sezione 20 non si darebbe atto di ulteriori 219 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> h. nella sezione 3 non si darebbe atto di ulteriori 36 schede che dovrebbero essere residuate in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> i. nella sezione 9 non si dÃ  atto di una ulteriore scheda che dovrebbe essere residuata in base alla differenza matematica tra schede autenticate, schede votate e schede effettivamente residuate;<br /> j. nella sezione 36 sono state autenticate n. 45 schede in più rispetto agli elettori della sezione;<br /> k. nella sezione 61 risulterebbero autenticate nella giornata di sabato 19 settembre n. 28 schede in più rispetto al numero degli elettori del seggio, vale a dire 40 invece che 12;<br /> l. nelle sezioni 48 e 49 non sarebbe stato indicato il numero delle schede non autenticate e avanzate;<br /> m. nelle sezioni 6, 7, 9, 13, 26, 35, 36, 41, 46, 48, 49 e 56 non sarebbe stato riportato a pag. 8 del verbale il numero delle schede consegnate dal Comune e indicato sui verbali di consegna delle singole buste;<br /> n. nella sezione 32 non sarebbero stati indicati a verbale nè il numero delle schede da autenticare, nè quelle autenticate e avanzate;<br /> o. nella sezione 41 non risulterebbe a verbale nè il numero delle schede consegnate dal Comune nella giornata di sabato nè quello delle schede autenticate e avanzate nella medesima giornata;<br /> p. nella sezione 34 non sarebbe state indicato il numero delle schede autenticate, e sarebbero state indicate in 106 le schede avanzate nella giornata di sabato, invece che in 105 (numero risultante dalla differenza matematica tra le schede consegnate dal Comune e le schede autenticate);<br /> q. nella sezione 38 emergerebbe dal verbale che, a fronte di un numero di elettori pari a 901, sarebbero state firmate dagli scrutatori 1802 schede;<br /> r. nella sezione 45 non sarebbe stato indicato il numero delle schede autenticate e non utilizzate (rispetto ad un totale calcolato dalla difesa dei ricorrenti di 711 schede appartenenti a questa tipologia);<br /> s. nella sezione 51 non sarebbero stati indicati nè il numero delle schede consegnate dal Comune, nè quello delle schede autenticate, nè ancora quello delle schede avanzate;<br /> t. nella sezione 57 risulta a verbale che n. 2 schede sarebbero state autenticate in sostituzione di altrettante deteriorate e restituite, ma, a causa di un&#8217;asserita non corretta compilazione del verbale, non sarebbe stato possibile identificare gli elettori ai quali  stata sostituita la scheda;<br /> u. nella sezione 58, a fronte di 1347 elettori, risulterebbero autenticate solo 500 schede;<br /> v. nella sezione 59, con riferimento alle schede autenticate non utilizzate per la votazione, lo stesso Presidente di sezione avrebbe dichiarato a verbale la non corrispondenza delle stesse al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla medesima;<br /> 2. violazione sotto altro profilo del d.P.R. n. 570 del 1960, in quanto in 20 sezioni elettorali i verbali sarebbero stati, in tesi, vistosamente e ripetutamente corretti nei dati;<br /> 3. falsa applicazione degli artt. 70, 71, 72, 73, 74, comma 4 e 83, comma 1 del citato d.P.R. 570/1960, in quanto il Comune convenuto avrebbe sovvertito l&#8217;ordine procedimentale stabilito dal legislatore pubblicando, sul sito istituzionale del Comune, un &#8220;Manifesto di proclamazione degli eletti&#8221; che reca la data del 24 settembre 2020, quando erano ancora in corso le operazioni elettorali &#8220;e tanto meno era perfezionato l&#8217;atto di proclamazione degli eletti, che sarebbe stato chiuso soltanto il giorno successivo, vale a dire il 25 settembre 2020&#8221;.<br /> Si  costituito in giudizio il Comune di Vigevano, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la causa  stata trattenuta in decisione in data 12 gennaio 2021, dopo una richiesta di adempimenti istruttori alla Prefettura e di deposito di memorie su una questione rilevata di ufficio.<br /> In particolare, il Collegio, ad esito dell&#8217;udienza di discussione del 15 dicembre 2020, ha evidenziato un profilo di parziale inammissibilità  del ricorso, nella parte in cui, pur essendo le doglianze dei ricorrenti fondate, l&#8217;accoglimento soltanto parziale di tali doglianze non modificherebbe l&#8217;esito della consultazione elettorale.<br /> DIRITTO<br /> Preliminarmente, occorre respingere l&#8217;istanza di modificazione dell&#8217;ordinanza collegiale n. 2499 del 2020 emessa dalla Sezione, in quanto tale ordinanza era stata volta semplicemente a conferire incarico a un&#8217;amministrazione terza e competente (Ufficio territoriale del Governo di Pavia) di fornire a questo Giudice i dati necessari per la verifica della cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, su un esito elettorale depurato dai voti espressi in una delle Sezioni.<br /> Non vi  dunque alcun motivo per modificare la suddetta ordinanza (che ha raggiunto il limitato scopo che si era prefissato), non essendo pertinenti alla sua funzione le modifiche richieste dai ricorrenti, le quali attengono più propriamente ad una preventiva censura delle motivazioni che implicano il rigetto del ricorso, e devono dunque essere eventualmente riproposte, quali argomentazioni, nella sede a ciò competente (appello).<br /> Nel merito, valga quanto di seguito esposto.<br /> Nelle controdeduzioni depositate ex art. 130, comma 5 c.p.a. dall&#8217;amministrazione resistente, sono state evidenziate le seguenti circostanze, che confuterebbero le singole contestazioni di irregolarità  allegate dai ricorrenti:<br /> 1. quanto al punto a) (sezione 10), farebbe difetto qualsivoglia prova circa la mancata sottoscrizione delle schede da parte degli scrutatori, e la circostanza supposta da controparte risulterebbe smentita dalla puntuale indicazione a verbale dell&#8217;avvenuta autenticazione delle schede;<br /> 2. quanto al punto b) (sezione 23) l&#8217;anomalia riscontrata sussisterebbe e sarebbe stata regolarmente segnalata a verbale in sede di riscontro del numero delle schede scrutinate, con evidenza della mancata corrispondenza tra queste e il numero dei votanti e tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia (le relative schede sarebbero state consegnate in originale alla medesima Procura dal presidente della sezione);<br /> 3. quanto al punto c) (sezione 1) l&#8217;indicazione di 81 schede avanzate non autenticate &#8211; rispetto all&#8217;effettivo numero di 75 &#8211; corrisponderebbe a mero errore di verbalizzazione, che tuttavia non inficerebbe l&#8217;esattezza del conteggio dei voti, in cui rilevano le sole schede autenticate e utilizzate per la votazione;<br /> 4. quanto ai punti d), e) e f) (sezioni 35, 16 e 22) la denunciata mancata compilazione del verbale sarebbe frutto di una dimenticanza, come tale non rilevante ai fini dell&#8217;esatto conteggio di voti, rispetto al quale rilevano le schede utilizzate per la votazione, che nel caso di specie corrisponderebbero al numero dei votanti;<br /> 5. quanto al punto g) (sezione 20) si tratterebbe di un mero errore di trascrizione, giacchè il numero indicato corrisponderebbe in realtà  al numero delle schede &#8220;avanzate&#8221; non autenticate e non utilizzate, come risultante dalla differenza tra le schede consegnate alla sezione e quelle autenticate;<br /> 6. quanto al punto h) (sezione 3) si tratterebbe di un mero errore di trascrizione, consistente nell&#8217;inversione delle cifre che compongono il numero delle schede autenticate non utilizzate (293/329: in pratica, a verbale sarebbe stato indicato un numero di schede autenticate non utilizzate pari a 293 anzichè pari a 329, di qui il presunto ammanco di 36 schede);<br /> 7. quanto al punto i) (sezione 9) l&#8217;ulteriore scheda di cui non si dÃ  atto sarebbe costituita da una scheda utilizzata in sostituzione di una deteriorata;<br /> 8. quanto al punto j) (sezione 36) l&#8217;intervenuta autenticazione di 45 schede in più rispetto agli elettori della sezione, segnalata a verbale come errore, sarebbe risultata ininfluente rispetto all&#8217;esatto conteggio dei voti della sezione, in quanto nel verbale si dÃ  atto della corrispondenza del numero degli elettori con quello delle schede utilizzate;<br /> 9. quanto al punto k) (sezione 61), il fatto che tale sezione sia quella ospedaliera giustificherebbe la scelta, effettuata nel caso di specie, di procedere all&#8217;autenticazione di un numero di schede superiore a quello degli elettori che, nella giornata di sabato, erano risultati &#8220;ammessi al voto nella sezione medesima&#8221;, o &#8220;ricoverati in luoghi di cura [&#038;] ricompresi nell&#8217;ambito della circoscrizione della sezione&#8221;, posto che non vi  stata alcun&#8217;altra irregolarità  nelle operazioni di voto e di restituzione delle schede autenticate e non votate;<br /> 10. quanto al punto l) (sezioni 48 e 49),  vero che non sarebbe stato indicato a verbale il numero delle schede non autenticate e avanzate, ma ciò non implicherebbe alcuna irregolarità , considerando che il numero di schede non autenticate sarebbe facilmente ricostruibile, in quanto le stesse, insieme a quelle autenticate, sarebbero state trasmesse al Tribunale di Pavia in apposito plico;<br /> 11. quanto al punto m) (sezioni 6, 7, 9, 13, 26, 35, 36, 41, 46, 48, 49 e 56) il dato omesso a verbale sarebbe inequivocabilmente desumibile, oltre che dai verbali di consegna, anche dal piano di riparto delle schede elettorali della Prefettura di Pavia in data 14.09.2020;<br /> 12. quanto al punto n) (sezione 32), dal verbale contestato risulterebbero agevolmente ricostruibili tutti i numeri delle schede, vale a dire: 1000 consegnate, 904 autenticate, 1 autenticata e non inserita nell&#8217;urna, 570 votate, 333 (904-570-1) autenticate e non utilizzate, e infine 95 (1.000-904-1) non autenticate e non utilizzate;<br /> 13. quanto al punto o) (sezione 41), si tratterebbe di meri errori omissivi superabili alla luce della documentazione della procedura elettorale e del verbale di sezione;<br /> 14. quanto al punto p) (sezione 34), il dato mancante (omessa indicazione del numero delle schede autenticate) sarebbe agevolmente desumibile dalla sommatoria delle schede autenticate dai singoli scrutatori come riportato nel verbale (300+300+295=895, numero finale che corrisponde al numero degli elettori iscritti nella sezione), e il numero indicato di 106 anzichè di 105 schede avanzate rappresenterebbe un mero errore materiale, irrilevante ai fini della congruità  del risultato elettorale, in quanto si riferisce a schede non autenticate e non utilizzate;<br /> 15. quanto al punto q) (sezione 38), l&#8217;indicazione, contenuta nel verbale, secondo cui entrambi gli scrutatori incaricati avrebbero firmato 901 schede (numero corrispondente a quello complessivo degli elettori della sezione), non potrebbe che rappresentare un errore di compilazione, giacchè la sezione non disponeva materialmente di 1802 schede (901 x 2), mentre il numero indicato per ciascuno degli scrutatori corrisponderebbe a quello complessivo delle schede autenticate;<br /> 16. quanto al punto r) (sezione 45), il numero di schede autenticate e non utilizzate, pur se omesso a verbale, sarebbe stato di 61 (corrispondente alla differenza tra le schede autenticate, 650, e quelle votate, 589) e non di 711, come sostenuto dai ricorrenti, anche perchè dal verbale si evincerebbe che alla sezione sono state consegnate 1050 schede, e quindi sarebbe stata impossibile un&#8217;autenticazione, come pure erroneamente indicato dal verbale stesso, di 1300 schede;<br /> 17. quanto al punto s) (sezione 51), le indicazioni che sono state omesse sarebbero in ogni caso ricavabili dalle seguenti circostanze: quanto al numero delle schede consegnate, pari a 800, farebbe fede il verbale di consegna, corrispondente all&#8217;indicazione contenuta nello schema di riparto delle schede; quanto al numero di schede autenticate, ne risulterebbero 662, e, quanto al numero delle schede utilizzate, sarebbero stati 433 gli elettori votanti;<br /> 18. quanto al punto t) (sezione 57), la non identificabilità  dei due elettori a cui  stata sostituita la scheda deteriorata non potrebbe dirsi incidente sulla congruità  del risultato elettorale, giacchè il numero di 478 votanti, sommato a quello delle schede autenticate non utilizzate, pari a 359, corrisponde al numero complessivo degli elettori della sezione, ossia 837;<br /> 19. quanto al punto u) (sezione 58), precisato che la sezione n. 58 raccoglie un numero di elettori superiore a quello delle altre in quanto ricomprende anche i cittadini iscritti all&#8217;AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero), la contestazione dei ricorrenti sarebbe irrilevante ai fini della congruità  del risultato elettorale, in quanto sussiste corrispondenza tra il numero totale di schede autenticate (500) e la somma di schede votate e schede autenticate ma non utilizzate, di modo che la cancellatura della dicitura &#8220;corrisponde&#8221; (anzichè di quella &#8220;non corrisponde&#8221;), che si riscontra nel verbale, sarebbe frutto di mero errore materiale;<br /> 20. quanto infine al punto v) (sezione 59), la denunciata impossibilità  di controllo sul conteggio delle schede della sezione, sarebbe in realtà  smentita dai dati che si traggono dal verbale.<br /> Tanto premesso, e venendo all&#8217;esame dei singoli motivi di ricorso, i primi due possono essere esaminati congiuntamente, in quanto intimamente connessi.<br /> In pratica, secondo i ricorrenti (primo motivo), dalla verifica compiuta, per quanto possibile, sui verbali acquisiti (e prodotti in giudizio) di tutte le sezioni elettorali, sarebbero emerse delle irregolarità  tali da generare incongruità  nei risultati delle operazioni elettorali, per &#8220;gravità , sistematicità  e dimensione numerica&#8221;.<br /> In particolare (secondo motivo), le singole violazioni rilevate &#8211; ed evidenziate in ricorso &#8211; degli obblighi formali relativi alla tenuta delle schede e alla verbalizzazione delle operazioni di voto avrebbero compromesso, congiuntamente o disgiuntamente, il rispetto delle regole poste a garanzia della trasparenza e correttezza del voto, quali:<br /> &#8211; la necessità  di distribuzione da parte del Presidente agli scrutatori delle schede da autenticare in &#8220;numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione&#8221;&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  della firma dello scrutatore su &#8220;ciascuna scheda&#8221; consegnatagli e trascrizione nel verbale &#8220;della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  che il riscontro del numero delle schede autenticate non utilizzate corrispondano &#8220;al numero degli elettori iscritti che non hanno votato&#8221;;<br /> &#8211; la necessità  della corrispondenza tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero degli elettori che hanno votato.<br /> I motivi sono complessivamente infondati, salvo quanto si specificheà  sulle operazioni elettorali verbalizzate nella Sezione n. 45.<br /> Il Collegio parte dall&#8217;assunto, astrattamente condiviso anche da parte ricorrente e parte resistente, secondo cui i vizi formali del procedimento elettorale &#8211; specie con riferimento alle irregolarità  presenti nei verbali &#8211; possono determinare l&#8217;annullamento delle operazioni di voto soltanto se idonei a impedire la ricostruzione della volontà  espressa dagli elettori o se l&#8217;impossibilità  di riscontro dell&#8217;effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate ha comportato in concreto, per la consistenza delle violazioni rilevate e l&#8217;incidenza di tali violazioni sull&#8217;esito finale del voto, pericolo di alterazione dei risultati elettorali.<br /> Corollario di tale assunto di partenza  che deve essere puntualmente indicato o comunque ricavabile <em>aliunde</em> il numero delle schede autenticate ma non utilizzate, onde evitare preventivamente la pratica della cosiddetta &#8220;scheda ballerina&#8221; (utilizzo di schede autenticate mancanti per effettuare &#8220;sostituzioni&#8221; di schede e così pilotare il voto).<br /> Ritiene il Collegio che, nonostante le diffuse irregolarità  presenti nei verbali contestati dai ricorrenti &#8211; irregolarità  che, per il vero, in molti casi, sono state ritenute esistenti anche dal Comune resistente -, tali irregolarità , salvo talune non significative e comunque non rilevanti (sull&#8217;esito finale del voto) eccezioni, sono da considerarsi di natura esclusivamente formale, spiegabili in un contesto di superficiale verbalizzazione, e comunque non idonee a porre in dubbio la legittimità  complessiva delle operazioni di voto.<br /> In particolare, tutte le singole censure esposte Sezione per Sezione &#8211; salvo quanto si dià  per la Sezione n. 45 &#8211; sono infondate, alla luce della ricostruzione operata, seppure <em>ex post</em>, dall&#8217;amministrazione resistente.<br /> Devono infatti essere considerate congrue le singole specifiche spiegazioni &#8211; a cui si rimanda per esigenze di sinteticità  &#8211; fornite dalla difesa sulle irregolarità  evidenziate dai ricorrenti.<br /> Si tratta di giustificazioni che:<br /> in alcuni casi, dimostrano la ininfluenza dell&#8217;errore contenuto nel verbale sul rispetto sostanziale della procedura (cfr. punti n. 1, 2, 8, 10, 13 e 18 delle controdeduzioni);<br /> in altri casi, rielaborano in modo aritmeticamente inoppugnabile le operazioni elettorali svolte nelle singole Sezioni, confinando gli errori dei verbali su di un piano formale, e non di correttezza sostanziale (cfr. punti n. 3, 4, 12, 14 delle controdeduzioni);<br /> in altri casi ancora, dimostrano con logicità  di argomenti spesi che si  trattato di un mero errore di trascrizione o di compilazione o comunque di un errore materiale (cfr. punti n. 5, 6, 14, 15 e 19 delle controdeduzioni);<br /> nei casi residui, infine, offrono spiegazioni plausibili sul motivo della presunta violazione (cfr. punti n. 7, 9, 11, 17 e 20 delle controdeduzioni)<br /> Discorso a parte deve invece essere svolto con riferimento alle operazioni elettorali che sono state tenute nella Sezione n. 45.<br /> Qui gli errori commessi sono talmente gravi e non spiegabili &#8211; e in ogni caso potenzialmente idonei ad inficiare tutte le operazioni di voto ivi svolte &#8211; da travolgere l&#8217;esito parziale attestato da tale Sezione.<br /> In particolare, resta senza una spiegazione plausibile l&#8217;autenticazione nel corso delle operazioni di ulteriori 650 schede oltre alle 650 già  autenticate in partenza, in una Sezione dove il numero degli elettori era stimato in 938 e hanno effettivamente votato 589 persone.<br /> In questo caso, la spiegazione, che dovrebbe comunque essere ricavabile dal verbale stesso o da altri documenti afferenti alla procedura di voto &#8211; come accaduto, come visto, per le altre Sezioni -, non esiste, nè potrebbe essere ricavabile dall&#8217;acquisizione di tutte le schede di voto (votate, autenticate non utilizzate e non autenticate), poichè resterebbe il sospetto ineliminabile di un utilizzo improprio delle schede autenticate nelle operazioni di spoglio.<br /> Tuttavia, l&#8217;accertata illegittimità  delle operazioni di voto tenute nella Sezione n. 45 non  tale da travolgere la legittimità  dell&#8217;intero voto espresso alle elezioni comunali, poichè si tratta di un numero di schede &#8220;votabili&#8221; molto esiguo in percentuale (pari a circa il 3,5%) rispetto a quello totale costituito dalle schede legittimamente votate in tutte le altre Sezioni.<br /> Inoltre, dal ricalcolo operato dalla Prefettura e disposto dal Tribunale  emerso che eliminando tutti i voti attribuiti ai singoli candidati sindaci e abbassando il quorum per l&#8217;elezione al primo turno &#8211; in relazione all&#8217;eliminazione anche dei voti complessivamente espressi nella Sezione &#8211; il risultato finale non cambia.<br /> In particolare, il Sindaco eletto Andrea C.  continua ad avere al primo turno la maggioranza assoluta (13.102) del numero totale dei voti validi (25.877).<br /> I primi due motivi devono dunque ritenersi inammissibili, per mancato avveramento della cosiddetta &#8220;prova di resistenza&#8221;, nella parte in cui non sono infondati.<br /> Passando all&#8217;esame del terzo motivo, i ricorrenti hanno denunciato un&#8217;ipotesi di &#8220;correzione sistematica del verbale elettorale&#8221;, che assumerebbe, nel caso di specie, per dimensione numerica, rilevanza tale da &#8220;compromettere le garanzie, anche costituzionali, di trasparenza e genuinità  del voto cui deve essere improntato l&#8217;intero procedimento elettorale&#8221;.<br /> Il motivo  infondato per le due ragioni di seguito esposte, anch&#8217;esse ancorate al più generale principio di conservazione delle operazioni elettorali:<br /> &#8211; i ricorrenti non offrono dimostrazione alcuna che le rilevate correzioni siano state effettuate in un momento successivo alla chiusura dei relativi verbali, o in una sede diversa;<br /> &#8211; la presenza di cancellature e correzioni trova plausibile spiegazione, nel caso di specie, e in assenza di ulteriori deduzioni contenute nel motivo di ricorso in esame, nella superficialità  o comunque nella scarsa dimestichezza dei componenti del seggio con i verbali e con gli atti pubblici, e non nella volontà  di inficiare la genuinità  del voto.<br /> Con il quarto motivo, infine, i ricorrenti hanno denunciato la circostanza di una pubblicazione sul sito del Comune del manifesto degli eletti in data antecedente al perfezionamento dell&#8217;atto ufficiale di proclamazione degli eletti.<br /> Il motivo  infondato in fatto, in quanto la pubblicazione del manifesto degli eletti sul sito istituzionale del Comune di Vigevano  avvenuta in realtà  in data successiva al perfezionamento dell&#8217;atto di proclamazione degli eletti.<br /> Il secondo, infatti, riporta la data del 25 settembre 2020, mentre la prima (pubblicazione sul sito) riporta la data del 30 settembre 2020.<br /> E&#8217; dunque da considerarsi irrilevante, anche ai fini della decorrenza del termine per impugnare gli atti del procedimento elettorale, l&#8217;erroneo riferimento alla data del 24 settembre contenuto nel manifesto degli eletti pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vigevano.<br /> Il ricorso deve dunque essere integralmente respinto, in parte perchè infondato e in parte perchè inammissibile, come sopra precisato, mentre le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità  e parziale novità  delle questioni esaminate.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, del giorno 12 gennaio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente<br /> Concetta Plantamura, Consigliere<br /> Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore.</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.178</a></p>
<p>Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore; (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-30-7-2020-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 30/7/2020 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mario Rosario Morelli, Presidente, Giulio Prosperetti, Redattore;  (giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-8 marzo 2019, depositato in cancelleria l&#8217;8 marzo 2019, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019).</span></p>
<hr />
<p>Ambiente : le competenze normative delle immissioni ittiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Ambiente &#8211; immissioni ittiche &#8211; competenze normative.<br /> <br /> 2.- Ambiente &#8211; immissioni ittiche &#8211; art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 &#8211; art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 &#8211; questione di legittimità  costituzionale &#8211; è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<p><em>1. In tema di immissione di specie ittiche, va ribadito che «la disciplina &#8220;dell&#8217;introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e non solo di discipline d&#8217;uso della risorsa ambientale-faunistica&#8221;. Nell&#8217;esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una &#8220;tutela piena ed adeguata&#8221; dell&#8217;ambiente, &#8220;lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela&#8221;.</em><br /> <em>L&#8217;affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, livelli di tutela ambientale pìù elevati di quelli previsti dallo Stato.</em><br /> <em>In tale contesto, l&#8217;immissione di materiale ittico sterile non può costituire un livello di tutela ambientale pìù elevato di quello prescritto dal legislatore statale che, all&#8217;art. 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), vieta l&#8217;introduzione di specie alloctone e, all&#8217;art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dispone il divieto di rilascio in natura di «esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale» (art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate al di fuori del loro areale naturale.</em></p>
<p> <em>2. Deve, pertanto, essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;impugnato art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell&#8217;ambiente», ha autorizzato l&#8217;immissione di specie non autoctone, giacchè anche la sola immissione di un numero indefinito di individui alloctoni, benchè sterili, rientra nella dedotta competenza statale.</em><br /> <em>Deve essere, altresì¬, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 che, a far data dal 1° gennaio 2020, ha sostituito il testo dell&#8217;impugnato art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 con una disposizione sostanzialmente coincidente.</em><br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-8 marzo 2019, depositato in cancelleria l&#8217;8 marzo 2019, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Liguria;<br /> udito nell&#8217;udienza pubblica del 22 luglio 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;<br /> uditi l&#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Gabriele Pafundi per la Regione Liguria;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 22 luglio 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso depositato l&#8217;8 marzo 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), fra le quali quelle recate dagli artt. 35, commi 1 e 2, e 36.<br /> Questi ultimi sono stati impugnati in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione, in relazione al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», al regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell&#8217;11 giugno 2007, relativo all&#8217;impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.<br /> 2.- L&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 ha, con i commi 1 e 2, modificato l&#8217;art. 16 legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell&#8217;ecosistema acquatico), prevedendo il divieto di immettere nelle acque interne specie ittiche non autoctone, mediante il rilascio in natura di esemplari attualmente o potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.<br /> Tale norma è stata a sua volta sostituita, nelle more del giudizio, dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020), al quale, per l&#8217;analogo tenore, si estende la questione di costituzionalità .<br /> Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta che la disciplina dell&#8217;immissione di materiale ittico nelle acque interne costituisce una priorità  di intervento della normativa europea e nazionale, per la sua incidenza sull&#8217;habitat naturale e sulla fauna selvatica.<br /> La materia è regolata dalla direttiva 92/43/CEE, che rimette al legislatore nazionale la disciplina delle immissioni del materiale ittico, previa valutazione dell&#8217;opportunità  di reintrodurre specie autoctone e, eventualmente, di vietare l&#8217;introduzione di quelle alloctone pregiudizievoli.<br /> In Italia, la direttiva ha trovato attuazione nel d.P.R. n. 357 del 1997 che, all&#8217;art. 12, vieta espressamente la reintroduzione, l&#8217;introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone; tale norma integrerebbe uno standard uniforme di tutela ambientale, a cui le Regioni non possono derogare se non nel senso dell&#8217;innalzamento della tutela. Pertanto, l&#8217;autorizzazione all&#8217;immissione di specie alloctone, seppure sterili, recata dalla legge reg. Liguria n. 29 del 2018, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> 3.- Secondo la prospettazione del ricorrente, l&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 sarebbe in contrasto anche con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 92/43/CEE, al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1143/2014 del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e al regolamento (CE) n. 708/2007.<br /> In particolare, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di precauzione previsto dalla direttiva 92/43/CEE; con il regolamento (UE) n. 1143/2014 e con l&#8217;art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017, di adeguamento della normativa nazionale, che vietano il rilascio nell&#8217;ambiente di esemplari di specie esotiche invasive; con il regolamento (CE) n. 708/2007, che impone l&#8217;adozione di procedure e provvedimenti per un&#8217;adeguata protezione degli habitat acquatici dai rischi derivanti dall&#8217;impiego di specie alloctone in acquacoltura.<br /> 4.- Con lo stesso ricorso è impugnato l&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che ha sostituito il comma 7 dell&#8217;art. 34 della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui, in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone l&#8217;integrazione di due giornate settimanali per l&#8217;esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria, nel periodo tra il 1° ottobre e il 30 novembre, prevedendo la facoltà  per la Giunta regionale di modificare tale integrazione sentito l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).<br /> La previsione normativa sarebbe in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all&#8217;art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, che per l&#8217;adozione del calendario venatorio impone l&#8217;utilizzo del provvedimento amministrativo in ragione della sua flessibilità , che consente di fronteggiare eventuali repentini e imprevedibili mutamenti delle circostanze di fatto, che possono pregiudicare il bene ambientale.<br /> Secondo la difesa dello Stato, l&#8217;adozione del calendario venatorio con provvedimento amministrativo, piuttosto che con legge, consente di preservare la fauna selvatica ed integra una regola minima uniforme di tutela ambientale, non derogabile in peius da parte del legislatore regionale.<br /> Inoltre, l&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992 dÃ  attuazione alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alla direttiva (CEE) 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici; la modalità  tecnica del provvedere, contemplata dalla suddetta norma, consente di contemperare gli interessi ambientali in gioco, nel rispetto del principio di buon andamento dell&#8217;Amministrazione, e soddisfa la necessità  di acquisire le valutazioni tecniche dell&#8217;ISPRA, che la disposizione impugnata, invece, nell&#8217;istituire stabilmente l&#8217;integrazione di due giornate settimanali di caccia, non prevede.<br /> 5.- Pertanto, l&#8217;utilizzo dell&#8217;atto normativo, in luogo del provvedimento amministrativo, comporterebbe un peggioramento del livello di tutela ambientale imposto dalla legge nazionale e dalle direttive comunitarie in argomento, con illegittima invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, in violazione degli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., in relazione alla legge n. 157 del 1992 e alla direttiva 92/43/CEE.<br /> 6.- Con atto depositato il 19 aprile 2019, si è costituita in giudizio la Regione Liguria eccependo l&#8217;infondatezza delle questioni e chiedendone, perciò, il rigetto.<br /> 7.- In riferimento all&#8217;immissione di specie ittiche non autoctone, purchè sterili, la difesa regionale rileva che lo stesso d.P.R. n. 357 del 1997, evocato quale norma interposta dall&#8217;Avvocatura generale, riferisce il divieto di rilascio di specie alloctone agli animali fecondi, lÃ¬ dove, all&#8217;art. 2, nel porre le definizioni, stabilisce che la «specie» è composta da un insieme di individui o di popolazioni attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente e in natura, isolato riproduttivamente da altre specie, e che la «popolazione» è l&#8217;insieme di individui della stessa specie, che vivono in una determinata area geografica.<br /> 8.- Peraltro, la difesa regionale sottolinea che la norma impugnata non attenua i vincoli e le limitazioni normative per l&#8217;immissione di materiale ittico poichè, ai sensi dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, ogni intervento può essere effettuato solo se compatibile con le indicazioni della carta ittica regionale conforme alle direttive europee, che impone di effettuare la valutazione della compatibilità  con lo stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità  ambientale delle acque.<br /> 9.- Quanto alle censure relative all&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la Regione si difende affermando che l&#8217;integrazione delle due giornate di caccia viene attuata comunque dalla Giunta regionale con provvedimento amministrativo, previo parere dell&#8217;ISPRA, in coerenza con quanto disposto dall&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992.<br /> 10.- Con memoria depositata in data 19 febbraio 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha replicato alle difese della Regione deducendo, quanto all&#8217;immissione delle specie alloctone sterili nei corpi idrici, la natura generale del divieto recato dall&#8217;art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997 (come sostituito dall&#8217;art. 2 del d.P.R. 5 luglio 2019, n. 102, contenente Regolamento recante ulteriori modifiche dell&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEe relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), che sarebbe confermata dal comma 4 dello stesso articolo, lÃ¬ ove consente la deroga al divieto solo in via eccezionale, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico e purchè non sia arrecato alcun danno agli habitat naturali.<br /> 11.- Quanto alla ricordata modifica normativa medio tempore intervenuta, la difesa dello Stato dÃ  atto che l&#8217;impugnato art. 35 è stato sostituito dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge Reg. Liguria n. 31 del 2019 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020); tuttavia, poichè la novella non avrebbe inciso sulla portata precettiva della norma, detta difesa ritiene che essa non abbia avuto effetto sulla questione di costituzionalità  e sull&#8217;interesse dello Stato a coltivare l&#8217;impugnativa.<br /> 12.- Infine, in riferimento all&#8217;art. 36 delle legge reg. Liguria n. 29 del 2018, la difesa dello Stato sottolinea che la norma non prevede che sia la Giunta regionale ad integrare le due giornate di caccia, ma vi provvede direttamente, con ciò frustrando la ratio sottesa all&#8217;art. 18, comma 6, della legge n. 157 del 1992, che impone l&#8217;adozione del provvedimento amministrativo per l&#8217;approvazione del calendario venatorio sia per consentire gli aggiustamenti di volta in volta necessari, sia per garantire la partecipazione dell&#8217;ISPRA al procedimento.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2019, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale di varie disposizioni della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019), fra cui quelle recate dagli artt. 35, commi 1 e 2, e 36 in riferimento agli artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lettera s), della Costituzione.<br /> Resta riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con lo stesso ricorso.<br /> 2.- La prima delle disposizioni impugnate pone il divieto di immissione nelle acque interne di specie ittiche non autoctone, precisando, al comma 2, che «costituisce immissione di specie ittiche il rilascio in natura di esemplari attualmente e potenzialmente interfecondi, idonei a costituire popolazioni naturali in grado di autoriprodursi»; il divieto riguarda, dunque, soltanto l&#8217;immissione di specie ittiche feconde, con conseguente libertà  di immissione, nei corpi idrici, degli esemplari sterili.<br /> 3.- Successivamente alla proposizione del ricorso, la previsione dell&#8217;art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che aveva operato novellando il comma 1 nell&#8217;art. 16 della legge della Regione Liguria 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell&#8217;ecosistema acquatico), è stata sostituita, a far data dal 1° gennaio 2020, dall&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020), che ne riproduce sostanzialmente il contenuto.<br /> Infatti, l&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019, nel modificare nuovamente il comma 1 dell&#8217;art. 16 della legge reg. Liguria n. 8 del 2014, aggiunge che viene «[f]atto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche)Â», e vieta l&#8217;immissione di specie ittiche non autoctone, mediante rilascio di individui attualmente o potenzialmente interfecondi illimitatamente e in natura.<br /> La norma regionale sopravvenuta conferma, dunque, la possibilità  di introdurre nei corpi idrici esemplari ittici sterili, possibilità  avverso la quale si erano appuntate le doglianze dello Stato, per il pericolo che ne può derivare sul popolamento ittico originario, sull&#8217;ecosistema acquatico e sull&#8217;integrità  della fauna autoctona.<br /> 4.- La modifica solo marginale della disposizione impugnata, senza che ne sia conseguita l&#8217;alterazione della sua portata precettiva, poichè è comunque consentita l&#8217;immissione di specie ittiche alloctone mediante il rilascio di esemplari sterili, comporta l&#8217;estensione della questione anche all&#8217;art. 3, comma 3, della intervenuta legge reg. Liguria n. 31 del 2019 (sentenze n. 44 del 2018, n. 80 del 2017 e n. 193 del 2012), di cui dovrà  essere valutata la legittimità  costituzionale assieme alla previsione originaria che è rimasta in vigore per circa un anno, fino al 1° gennaio 2020.<br /> 5.- La questione è fondata.<br /> In tema di immissione di specie ittiche questa Corte ha chiarito che «la disciplina &#8220;dell&#8217;introduzione, della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali rientra nella esclusiva competenza statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, trattandosi di regole di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e non solo di discipline d&#8217;uso della risorsa ambientale-faunistica&#8221;. Nell&#8217;esercizio di tale sua competenza esclusiva, finalizzata ad una &#8220;tutela piena ed adeguata&#8221; dell&#8217;ambiente, &#8220;lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela&#8221; (sentenza n. 30 del 2009; nello stesso senso, sentenza n. 288 del 2012)Â» (sentenza n. 98 del 2017).<br /> L&#8217;affermazione di tale competenza comporta che le Regioni devono adeguarsi alla normativa statale in materia ambientale, potendo solo definire, nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, livelli di tutela ambientale pìù elevati di quelli previsti dallo Stato (sentenze n. 74 del 2017, n. 278 del 2012 e n. 151 del 2011).<br /> 6.- Orbene l&#8217;immissione di materiale ittico sterile non può certo costituire un livello di tutela ambientale pìù elevato di quello prescritto dal legislatore statale che, all&#8217;art. 12, comma 3, del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche), vieta l&#8217;introduzione di specie alloctone e, all&#8217;art. 6 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l&#8217;introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive», dispone il divieto di rilascio in natura di «esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale» (art. 6 del d.lgs. n. 230 del 2017) ovvero di specie che sono spostate al di fuori del loro areale naturale.<br /> La difesa dell&#8217;Avvocatura generale fa valere in materia la competenza statale della tutela ambientale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e confuta in maniera assorbente le eccezioni della difesa regionale fondate sul concetto di specie, come indicato nell&#8217;art. 2 del d.P.R. n. 357 del 1997, cui fa riferimento l&#8217;art. 12 dello stesso regolamento.<br /> Va precisato che la novella di cui all&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 non muta i termini della questione proprio perchè l&#8217;introduzione del rispetto dell&#8217;art. 12 del d.P.R. n. 357 del 1997, inserito nella nuova norma, ripropone il tema del riferimento al concetto di specie, che verrebbe a escludere dal divieto gli individui resi sterili.<br /> Ma, come si è detto, è sicuramente materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell&#8217;ambiente» la possibilità  di immettere in natura esemplari appartenenti a specie ittiche, ancorchè sterili, in quanto questa categoria potrebbe ricomprendere anche individui capaci di causare danni all&#8217;ambiente al di lÃ  delle proprie capacità  riproduttive.<br /> Che si tratti di materia ambientale rimessa alla competenza statale è di tutta evidenza: basti infatti considerare che non ha senso una settoriale competenza regionale riferita alla immissione in natura di individui, ancorchè non integranti il concetto di specie, che, come nei fiumi, influenzano i territori di altre Regioni.<br /> 7.- Pertanto, deve essere dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;impugnato art. 35, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, che, invadendo la sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «tutela dell&#8217;ambiente», ha autorizzato l&#8217;immissione di specie non autoctone, giacchè anche la sola immissione di un numero indefinito di individui alloctoni, benchè sterili, rientra nella dedotta competenza statale.<br /> 8.- Deve essere, altresì¬, dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 31 del 2019 che, a far data dal 1° gennaio 2020, ha sostituito il testo dell&#8217;impugnato art. 35 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 con una disposizione sostanzialmente coincidente.<br /> 9.- La seconda delle disposizioni impugnate dallo Stato (art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018) prevede, in attuazione dell&#8217;art. 18, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), «l&#8217;integrazione di due giornate settimanali per l&#8217;esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nel periodo intercorrente fra il 1° ottobre e il 30 novembre», salva la facoltà  della Giunta regionale, sentito l&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di modificare tale integrazione.<br /> 10.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dedotto la violazione degli artt. 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost. in relazione, rispettivamente, alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, alla direttiva (CEE) 79/409 del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e all&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, poichè l&#8217;adozione del calendario venatorio con legge, piuttosto che con provvedimento amministrativo, non consente la previa acquisizione del parere dell&#8217;ISPRA e non garantisce la flessibilità  necessaria ad adattarne le prescrizioni ad eventuali e imprevedibili cambiamenti delle circostanze di fatto.<br /> 11.- La questione è fondata.<br /> 12.- L&#8217;art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 prescrive l&#8217;adozione del calendario venatorio con atto amministrativo e tale previsione costituisce espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema (ex multis, sentenze n. 258 del 2019, n. 193 e n. 90 del 2013, e n. 20 del 2012).<br /> Infatti, la modalità  tecnica del provvedimento è necessaria per la protezione della fauna perchè vi è motivo di ritenere che l&#8217;attività  amministrativa non si esaurisca in un unico atto, dovendo essere riesercitata nel caso di esigenze sopravvenute, che richiedono una celerità  di decisione non compatibile con le forme e i tempi del procedimento legislativo (sentenza n. 20 del 2012).<br /> Questa scelta risponde, altresì¬, all&#8217;esigenza di garantire un&#8217;adeguata istruttoria, anche tramite il parere obbligatorio dell&#8217;ISPRA, che, attraverso la rilevazione delle situazioni ambientali locali, consenta alla Regione di adeguare il calendario alla specificità  del contesto (in tal senso, sentenza n. 209 del 2014).<br /> La legge statale, dunque, prevede che le Regioni provvedano nella forma dell&#8217;atto amministrativo, anzichè in quella della legge, sicchè è illegittimo l&#8217;impiego della legge-provvedimento nell&#8217;adozione del calendario venatorio (sentenze n. 90 del 2013 e n. 20 del 2012).<br /> 13.- La norma impugnata di cui all&#8217;art. 36 della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, disponendo espressamente l&#8217;aggiunta di due giornate di caccia settimanali, si pone in contrasto con tale obbligo e comporta un&#8217;illegittima invasione della sfera di competenza statale in materia ambientale.<br /> Nè in senso contrario può essere accolto l&#8217;argomento della difesa della Regione che, riferendosi alla facoltà  di modificazione riconosciuta dalla norma in capo alla Giunta regionale, sostiene che il procedimento amministrativo introdotto da quest&#8217;ultima disposizione consentirebbe il rispetto dell&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992.<br /> Infatti, l&#8217;esercizio di tale facoltà  della Giunta regionale è solo di modifica, mentre l&#8217;integrazione delle giornate di caccia è illegittimamente prevista dalla disposizione regionale impugnata.<br /> 14.- L&#8217;accoglimento della questione per la violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all&#8217;art. 18 della legge n. 157 del 1992, comporta l&#8217;assorbimento delle altre censure.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale degli art. 35, commi 1 e 2, e 36 della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2019);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 3, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2019, n. 31 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità  per l&#8217;anno 2020).<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.<br /> F.to:<br /> Mario Rosario MORELLI, Presidente<br /> Giulio PROSPERETTI, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.178</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore; (Giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 settembre 2018, depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Augusto Antonio Barbera, Redattore;  (Giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 settembre 2018, depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018)</span></p>
<hr />
<p>La legislazione statale, mentre disciplina in termini organici il tema dell&#8217;incidenza inquinante delle emissioni in atmosfera (in particolare, Titolo I della Parte V cod. Ambiente), non ha preso in considerazione, con previsioni di sistema, il tema degli impatti olfattivi determinati dalle emissioni derivanti da attività  antropiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Ambiente &#8211; tutela &#8211; impatti olfattivi determinati dalle emissioni di attività  antropiche &#8211; iniziale carenza legislativa statale.</p>
</p>
<p>2.- Ambiente &#8211; tutela &#8211; introduzione, all&#8217;interno del Titolo I della Parte V Cod. Ambiente, dell&#8217;art. 272-bis &#8211; portata.</p>
</p>
<p>3.- Costituzione Italiana &#8211; L. R. Puglia n. 32 del 2018 &#8211; art. 1, comma 2, lettere a) e b) &#8211; illegittimità  costituzionale &#8211; contrasto con l&#8217;art. 117 secondo comma, lettera s) Cost. &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p align="JUSTIFY">1.  <i style="">La legislazione statale, mentre disciplina in termini organici il tema dell&#8217;incidenza inquinante delle emissioni in atmosfera (in particolare, Titolo I della Parte V cod. Ambiente), non ha preso in considerazione, con previsioni di sistema, il tema degli impatti olfattivi determinati dalle emissioni derivanti da attività  antropiche.Â </i><i>Siffatta carenza sistemica non ha tuttavia impedito alla prassi amministrativa di dare comunque rilievo all&#8217;impatto ambientale da ascrivere alle emissioni odorigene derivanti dalle attività  produttive, muovendo dall&#8217;ampia nozione di inquinamento atmosferico contenuta nell&#8217;art. 268 Cod. Ambiente: non raramente, infatti, le Amministrazioni competenti hanno inserito, all&#8217;interno delle autorizzazioni ex art. 269 Cod. Ambiente, anche in occasione dei titoli abilitativi legati a iniziative produttive maggiormente impattanti sotto questo profilo, oneri di monitoraggio e prescrizioni limitative volte a prevenire o ridurre il portato delle possibili emissioni maleodoranti.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. Il silenzio della normativa nazionale sul tema degli impatti olfattivi è stato poi, comunque, interrotto con l&#8217;introduzione, all&#8217;interno del Titolo I della Parte V Cod. Ambiente, dell&#8217;art. 272-bis, ad opera dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera f), n. 8, del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell&#8217;atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&#8217;atmosfera, ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170»: in sintesi, il legislatore statale non ha inteso introdurre una disciplina organica e complessiva dei profili inquinanti correlati alle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il settore, ma si è riservato la possibilità , con le modalità  previste dal comma 2 del citato art. 272-bis, di introdurre valori limite e prescrizioni generali destinate a valere per l&#8217;intero territorio nazionale in modo uniforme.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2. E&#8217; fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge Reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riguardo al contrasto delle disposizioni regionali con l&#8217;art. 267, comma 3, Cod. Ambiente: la normativa regionale, infatti, è espressamente estesa anche alle installazioni soggette ad AIA, sia di competenza statale sia di pertinenza regionale, secondo la ripartizione prevista dall&#8217;art. 7, commi 4-bis e 4-ter, Cod. Ambiente.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>Nello specifico, l&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b) della legge Reg. Puglia n. 32 del 2018, nel concorrere a definire l&#8217;ambito di applicazione della legge regionale sottoposta allo scrutinio di costituzionalità , fa, indifferente riferimento agli Allegati (della L. Reg. citata) VIII (che individua le installazioni soggette ad AIA) e XII (che tra quelle descritte all&#8217;interno del citato Allegato VIII, seleziona le installazioni di competenza statale) alla Parte II Cod. Ambiente.</i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>La relativa disciplina, dunque, finisce per sovrapporsi a quella dettata dal Cod. Ambiente, in un ambito certamente ascritto alla materia della tutela dell&#8217;Ambiente e dell&#8217;ecosistema, pertanto, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Riserva, questa, che nella materia in esame diviene ancora più¹ rigorosa laddove le installazioni interessate siano assoggettate ad AIA di competenza statale, rispetto alle quali non sono operativi gli spazi di azione riconosciuti alle Regioni dallo stesso Cod. Ambiente, delimitati nei termini definiti dall&#8217;art. 7, comma 7, del citato Codice.</i></p>
</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA</div>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè l&#8217;Allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 17-21 settembre 2018, depositato in cancelleria il 26 settembre 2018 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Puglia;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nell&#8217;udienza pubblica del 4 giugno 2019 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Anna Bucci per la Regione Puglia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Con ricorso depositato il 26 settembre 2018 (reg. ric. n. 66 del 2018), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè l&#8217;Allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).</p>
<p style="text-align: justify;">2.- In particolare, il ricorrente ha impugnato l&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), e le altre citate disposizioni regionali, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 7, commi 4-bis, 4-ter, 5 e 7; 29-ter; 29-sexies, comma 3; 29-septies; 267, comma 3; 271, comma 3 e 272-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in poi anche: cod. ambiente).</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.- Ancora, il ricorrente ha impugnato lo stesso art. 1, comma 2, lettere c) e d), nonchè le altre citate disposizioni regionali, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 7-bis, comma 8; 19; 22 e 23 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì impugnato il solo art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all&#8217;art. 279 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3.- Infine, l&#8217;art. 6 della medesima legge regionale è stato impugnato dal ricorrente anche per violazione dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., in relazione agli artt. 7 e 7-bis cod. ambiente, nonchè dell&#8217;art. 123 Cost., in relazione all&#8217;art. 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Il ricorrente premette che la legge reg. Puglia n. 32 del 2018, in tutto composta da nove articoli, è volta a disciplinare le emissioni odorigene legate alle attività  antropiche, mirando a ridurne l&#8217;impatto olfattivo. Ciù², in forza di una competenza che troverebbe fondamento nel tenore dell&#8217;art. 272-bis cod. ambiente, relativo alle misure dirette a prevenire e limitare le emissioni odorigene derivanti dalle attività  rese dagli stabilimenti presi in considerazione dal Titolo I della Parte V del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, soggetti all&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 269 dello stesso cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Ciù² premesso, evidenzia il ricorrente che con gli artt. 1, comma 2, lettere a) e b), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e con l&#8217;Allegato tecnico della legge regionale impugnata sono state introdotte specifiche disposizioni volte a integrare la disciplina prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006 in tema di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di competenza sia statale, sia regionale; disciplina che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di «tutela dell&#8217;ambiente» e «dell&#8217;ecosistema», ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare &#8211; rimarca il ricorrente &#8211; gli artt. 3, 4 e 5, destinati a trovare applicazione anche alle installazioni soggette ad AIA statale e regionale, definiscono la procedura per la valutazione dell&#8217;accettabilità  degli impatti olfattivi, mentre l&#8217;Allegato tecnico ne stabilisce e dettaglia i metodi di monitoraggio e di determinazione, nonchè i criteri di valutazione sul territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri sottolinea che la Regione resistente non potrebbe rivendicare la propria competenza agganciandola al citato art. 272-bis cod. ambiente, la cui applicabilità  sarebbe infatti esclusa dal precedente art. 267, comma 3, in forza del quale, per le installazioni soggette ad AIA, la disciplina di riferimento è quella offerta dal Titolo III-bis della Parte II del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, così che l&#8217;autorizzazione afferente le emissioni destinate ad incidere sull&#8217;inquinamento atmosferico (art. 269 cod. ambiente) deve ritenersi sostituita dall&#8217;AIA.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2.- Per altro verso, evidenzia il ricorrente che, ai sensi dell&#8217;art. 271, comma 3, cod. ambiente, è riconosciuta alle Regioni la facoltà  di adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo per le attività  scarsamente rilevanti di cui all&#8217;art. 272, comma 1 (ovvero le attività  per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni).</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, per le attività  soggette ad autorizzazione, quali quelle considerate dalla disciplina normativa regionale impugnata, l&#8217;introduzione di valori limite non potrebbe essere realizzata dalle Regioni se non attraverso piani e programmi: l&#8217;art. 271, comma 4, cod. ambiente prevede infatti che: «[i] piani e i programmi di qualità  dell&#8217;aria previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più¹ restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purchè ciù² sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità  dell&#8217;aria».</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.- Avuto riguardo, poi, al quadro normativo dettato dal Titolo III-bis della Parte II cod. ambiente in materia di AIA, il ricorrente rimarca che gli artt. 1, comma 2, lettere a) e b), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè l&#8217;Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 impugnata devono ritenersi in contrasto:</p>
<p style="text-align: justify;">a) con l&#8217;art. 29-ter cod. ambiente, in quanto la legge regionale prevede all&#8217;art. 3, per la presentazione delle istanze di AIA di competenza statale, l&#8217;obbligo di produrre ulteriore documentazione e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa statale;</p>
<p style="text-align: justify;">b) con il successivo art. 29-septies cod. ambiente, perchè la legge regionale impugnata impugnata non si configura come uno «strumento di programmazione o di pianificazione» e non considera «tutte le sorgenti emissive coinvolte», in quanto le emissioni odorigene sono riconducibili anche ad altri fonti emissive non considerate dalle disposizioni regionali censurate (quali traffico e riscaldamento civile), e non individua chiaramente quali sono le norme di qualità  ambientale per cui è necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni odorigene;</p>
<p style="text-align: justify;">c) sotto quest&#8217;ultimo versante e sempre muovendo dal disposto dell&#8217;art. 29-septies, con l&#8217;art. 3 Cost. per irragionevolezza: il parametro limite previsto dalla disciplina regionale, di cui si impone il rispetto, rappresenterebbe infatti un valore complessivo al quale possono concorrere una pluralità  di sorgenti anche non riferite agli impianti autorizzati;</p>
<p style="text-align: justify;">d) ancora con il citato art. 29-septies, essendo previsto che le prescrizioni da dettare per i singoli impianti in sede di autorizzazione non siano richieste dalla Regione in sede di conferenza di servizi, bensì inserite d&#8217;ufficio nell&#8217;autorizzazione integrata ambientale;</p>
<p style="text-align: justify;">f) con l&#8217;articolo 29-sexies, comma 3, cod. ambiente, perchè non introducono l&#8217;obbligo di rispettare «valori limite di emissione» nel territorio, ma impongono soltanto l&#8217;adozione di specifiche misure di monitoraggio, costruttive e di gestione;</p>
<p style="text-align: justify;">g) con gli artt. 7, commi 4, 4-bis e 5 e 7 cod. ambiente, in quanto gli artt. 1, comma 2, lettere a) e b), 3, comma 4, 5, comma l, lettera c), e 9 della legge regionale impugnata disciplinano procedure e attività  che spettano allo Stato in materia di autorizzazione integrata ambientale, poichè relative alle installazioni di cui all&#8217;Allegato XII, eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dall&#8217;art. 7, comma 7, dell&#8217;indicato codice.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Il ricorrente denunzia, ancora, l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè dell&#8217;Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in riferimento agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del ricorrente, tramite le citate disposizioni regionali vengono introdotti, in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, ulteriori contenuti, diversi da quelli prescritti dalle evocate norme statali, ai fini della presentazione delle istanze per la valutazione di impatto ambientale (VIA), nonchè per la verifica di assoggettabilità  a VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- In particolare, i contenuti richiesti dall&#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, ai fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene, non sono previsti dall&#8217;art. 19 e dall&#8217;Allegato IV-bis cod. ambiente per lo studio preliminare ambientale redatto dal proponente; nè, ancora, coincidono con quelli sanciti dal successivo art. 22 e dall&#8217;Allegato VII alla Parte II, del medesimo codice, avuto riguardo allo studio di impatto ambientale predisposto sempre dal proponente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Osserva il ricorrente che le citate disposizioni regionali prevedono che il «gestore ovvero il proponente, all&#8217;atto della presentazione dell&#8217;istanza all&#8217;autorità  competente, provvede ad allegare la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell&#8217;impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all&#8217;allegato annesso alle presenti disposizioni» (art. 3, comma 1); dispongono, inoltre, che l&#8217;«assenza di sorgenti odorigene significative dovrà  essere certificata dal gestore ovvero dal proponente mediante dichiarazione resa nelle forme di legge» (art. 3, comma 2). Le citate disposizioni regionali esulano, pertanto, dalla competenza normativa, da esercitare con leggi o regolamenti riconosciuta alle Regioni ed alle Province autonome dall&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, in relazione alla organizzazione e alle modalità  di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonchè in riferimento all&#8217;eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimarca, infatti, l&#8217;Avvocatura generale che tale disposizione limita espressamente siffatta potestà  normativa ad ambiti piuttosto circoscritti, potendo le Regioni e le Province autonome stabilire regole autonome e ulteriori rispetto alla normativa statale esclusivamente per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità  della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonchè per la destinazione dei proventi derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l&#8217;illegittimità  della norma regionale impugnata, non riconducibile ad alcuna delle finalità  in vista delle quali il legislatore statale ha riconosciuto un margine di intervento ai legislatori regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Il ricorrente denunzia, ancora, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all&#8217;art. 279 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Secondo quanto previsto dalla disposizione censurata, la «violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti, anche in esito alle attività  di cui al comma 2, determina l&#8217;applicabilità  del sistema sanzionatorio giù  previsto dalle norme di settore».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente &#8211; dopo aver premesso che la previsione appare sommariamente formulata, in quanto il comma 2 richiamato non prevede attività  in senso stretto, se non «dichiarative» &#8211; ritiene che il riferimento al «sistema sanzionatorio giù  previsto dalle norme di settore», contenuto nella norma censurata debba intendersi siccome rivolto alla disciplina statale di settore e dunque all&#8217;art. 279 cod. ambiente, che contiene la disciplina delle sanzioni penali e amministrative per le violazioni nel campo delle emissioni in atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma censurata delinea, dunque, surrettiziamente fattispecie incriminatrici penali nuove, consistenti nella «violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti», da punire appunto con le sanzioni previste dal citato art. 279 cod. ambiente. In tal modo, la previsione va ad incidere sull&#8217;«ordinamento penale», ovverosia su una materia riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Infine, il ricorrente adduce anche l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 per violazione sia dell&#8217;art. 123 Cost., in riferimento all&#8217;art. 44, commi 1 e 2, dello statuto reg. Puglia, sia dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., in relazione agli artt. 7 e 7-bis cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.- Il censurato art. 6 prevede, al comma 1, che la Giunta regionale «con propria deliberazione provved[a] all&#8217;aggiornamento dell&#8217;allegato annesso alle presenti disposizioni». Il successivo comma 2 dispone che la Giunta regionale «definisc[a] nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità , disposizioni volte alla minimizzazione dell&#8217;impatto olfattivo per particolari categorie di attività ».</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.- Ad avviso del ricorrente, la norma reca, all&#8217;evidenza, una ipotesi di delegificazione realizzata in contrasto con i citati parametri costituzionali e interposti.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1.- Si sottolinea, in primo luogo, che le norme di uno statuto regionale ordinario sono adottate all&#8217;esito di un procedimento rinforzato e, dunque, condizionano la validità  di quelle prodotte da una legge regionale, le quali non possono discostarsene, pena la violazione dell&#8217;art. 123 Cost. In particolare, l&#8217;art. 44, comma 1, secondo periodo, dello statuto reg. Puglia, prevede che la «legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate».</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione censurata si discosterebbe dalle sopra citate previsioni statutarie perchè: a) affida la modifica dell&#8217;allegato a una deliberazione di Giunta, laddove lo statuto esige un regolamento, peraltro da approvare nel rispetto di specifiche prescrizioni procedurali (art. 44, comma 2, dello statuto reg. Puglia); b) risulta del tutto carente sotto il profilo della indicazione dei principi che dovrebbero guidare la Giunta nell&#8217;attività  di delegificazione, non potendosi al riguardo considerare sufficiente la generica disciplina posta dal sopra richiamato articolo 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018; c) utilizza lo strumento della delegificazione in violazione del divieto statutario per le materie di legislazione concorrente, che, ancora più¹ radicalmente, deve ritenersi precluso per quelle di legislazione esclusiva statale, nelle quali le Regioni operano nello spazio lasciato dallo stesso legislatore statale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.- Ad avviso del ricorrente, ancora, la fattispecie di delegificazione introdotta dalla normativa regionale in esame contrasta altresì con l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost. per le seguenti considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.1.- Muovendo dal dato certo in forza del quale la disciplina contenuta nell&#8217;allegato di cui si discute ricade certamente nella materia esclusiva statale della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema ex art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., il ricorrente evidenzia altresì che, in forza dell&#8217;evocato parametro costituzionale, nelle materie di legislazione statale esclusiva, le Regioni possono esercitare potestà  regolamentare solo sulla base di una delega dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla disciplina relativa all&#8217;AIA, tale delega scaturisce dall&#8217;art. 7, comma 7, cod. ambiente, che, tuttavia, si riferisce esclusivamente all&#8217;autorizzazione integrata ambientale di competenza regionale. Ne deriva che la disposizione regionale censurata viola l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., nella misura in cui è diretta a delegificare previsioni destinate ad applicarsi anche all&#8217;autorizzazione integrata ambientale di spettanza statale.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento, poi, alla VIA, l&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente riconosce uno spazio d&#8217;intervento alle leggi e ai regolamenti regionali esclusivamente in riferimento alle procedure di loro competenza e per profili strettamente delimitati, dai quali esorbita la disciplina contenuta nell&#8217;allegato alla legge regionale in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva che l&#8217;art. 6, comma l, della legge reg. Puglia n. 32 de 2018 viola l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost., nella misura in cui è diretto a delegificare previsioni espressamente destinate ad applicarsi sia ai procedimenti di VIA di spettanza statale, sia a quelli competenza regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Con atto depositato il 29 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la Regione Puglia, concludendo per la inammissibilità  o comunque per la infondatezza delle censure.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.- La resistente in primo luogo ha rivendicato il potere di disciplinare la materia delle emissioni odorigene in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 272-bis cod. ambiente, evidenziando altresì che la potestà  di legiferare sul tema, riconosciuta dalla citata norma statale, non risulta subordinata al preventivo esercizio del potere di coordinamento, solo facoltativo ed eventuale, previsto dal comma 2 dello stesso art. 272-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della resistente, anche a voler ricondurre la materia considerata dalle disposizioni censurate all&#8217;ambito inerente la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, non può al contempo disconoscersi che la stessa coinvolge anche aspetti e interessi correlati a materie ascritte alla competenza concorrente delle Regioni, quali quelle del governo del territorio e della tutela della salute, di cui all&#8217;art. 117, terzo comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale intersecarsi di competenze, la resistente ha richiamato il costante orientamento di questa Corte in forza del quale le disposizioni regionali, emanate per il coinvolgimento, nel bene ambiente, di componenti e aspetti concernenti interessi giuridicamente tutelati di cui sono portatrici anche le Regioni, non violano l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., laddove rispettino gli standard di tutela minima garantiti dalla disciplina statale, finendo piuttosto per meglio realizzare il valore ambientale e innalzare i relativi livelli di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, la difesa della resistente rimarca che l&#8217;obiettivo del legislatore regionale è stato quello di pervenire ad un più¹ elevato livello di tutela della salubrità  dell&#8217;aria e dell&#8217;ambiente, dettando regole che consentano di inserire, all&#8217;interno delle autorizzazioni ambientali, anche prescrizioni volte a prevenire e ridurre gli effetti delle molestie olfattive. In questa cornice l&#8217;art. 3, comma 4, lettera c), della legge regionale impugnata dispone che l&#8217;autorità  competente, nell&#8217;ambito dell&#8217;istruttoria amministrativa prevista dalla normativa vigente, individua i valori limite di emissione da rispettare, finalizzati a contenere, entro valori di accettabilità , l&#8217;impatto olfattivo prodotto dalle emissioni olfattive. Tali valori, descritti dall&#8217;Allegato tecnico, permetteranno all&#8217;amministrazione competente di prescrivere, all&#8217;interno dell&#8217;autorizzazione, valori limite di emissione espressi come concentrazione di odore o portata di odore o in concentrazione di singoli odoranti o di sostanze traccianti non odoranti, da aggiungere ai presidi ed ai sistemi di trattamento individuati dalle best available technologies (BAT).</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.- Rispetto alle singole censure, la resistente eccepisce anzitutto l&#8217;inammissibilità , per la genericità  del relativo argomentare, delle prime due questioni, indifferentemente rivolte agli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè all&#8217;Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Non risulterebbero specificati i termini entro i quali le singole disposizioni censurate abbiano violato i parametri costituzionali evocati; genericità  resa ancor più¹ evidente dalla evocazione di molteplici parametri interposti, senza adeguatamente argomentare le ragioni della loro ritenuta violazione.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.- Nel merito delle questioni, la difesa della Regione Puglia ne prospetta l&#8217;infondatezza perchè le ritiene legate a una non corretta interpretazione delle norme impugnate, nonchè ad una erronea ricostruzione degli ambiti di competenza legislativa ascritti allo Stato e alle Regioni nella materia in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.4.- Quanto alle questioni prospettate per violazione del cod. ambiente afferenti alla disciplina dettata in tema di AIA, la difesa della resistente ha negato l&#8217;addotto contrasto tra le disposizioni censurate e gli artt. 7, commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 7, 29-septies e 267, comma 3, cod. ambiente. La competenza legislativa della Regione Puglia troverebbe fondamento, in relazione alle emissioni odorigene, nel tenore dell&#8217;art. 272-bis del medesimo codice, che si estende a tutti gli stabilimenti e a tutte le attività  che producono emissioni in atmosfera e che legittima le Regioni ad introdurre precetti sostanziali quanto alla disciplina specifica tesa a delimitare gli impatti olfattivi conseguenziali alle attività  antropiche, senza dunque intaccare gli ambiti procedimentali definiti dalla normativa statale, ma solo integrandone il portato con precipuo riguardo alle ulteriori incombenze imposte dallo specifico profilo appositamente regolato, coerentemente con quanto previsto dall&#8217;Allegato XI alla Parte II del citato d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le medesime ragioni, la resistente ha anche contestato l&#8217;affermata violazione dell&#8217;art. 271, comma 3, cod. ambiente, non senza rimarcare che tale ultima disposizione comunque legittima, in termini generali, normative regionali, realizzate anche tramite interventi legislativi, volte a determinare valori limite alle emissioni in atmosfera e prescrizioni con l&#8217;unico limite afferente all&#8217;obbligo di tener conto di piani e programmi di qualità  dell&#8217;aria, ove esistenti. Inoltre, ha escluso che le norme censurate siano in conflitto con l&#8217;art. 29-ter cod. ambiente, imponendo al proponente integrazioni documentali in ambiti procedimentali riservati alla competenza esclusiva dello Stato, quali quelli afferenti alle installazioni, agli impianti soggetti ad AIA e ai provvedimenti ambientali di competenza statale, perchè anche questi ultimi devono attenersi alle indicazioni prescrittive sostanziali contenute nelle disposizioni legislative regionali di settore, che legittimamente completano il quadro normativo di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione alla addotta violazione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost., evocato in correlazione al disposto del giù  citato art. 29-septies cod. ambiente, sul presupposto della mancata individuazione nella disciplina regionale impugnata di tutte le possibili sorgenti emissive coinvolte nella determinazione delle relative prescrizioni, se ne evidenzia per un verso l&#8217;indeterminatezza, e dunque l&#8217;inammissibilità  (perchè non si precisa a quale parametro limite si riferisce la censura nè quale sia la disposizione, tra quelle censurate, che arreca il vulnus addotto); per altro verso l&#8217;infondatezza, in considerazione degli obiettivi e dei conseguenti contenuti precettivi delle disposizioni regionali censurate, destinate a regolare le emissioni odorigene in relazione alla provenienza da una sorgente produttiva e a determinare, in relazione a siffatta sorgente, i valori limite di volta in volta da rispettare, senza pretese di esaustività , quanto alle possibili fonti di emissioni olfattive nell&#8217;ambiente e nell&#8217;atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">8.5.- In relazione alle questioni prospettate in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., per assunto contrasto degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè delle previsioni contenute nell&#8217;Allegato tecnico della legge regionale impugnata con gli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 cod. ambiente in tema di VIA e di verifica di assoggettabilità  a VIA, la difesa della resistente ha evidenziato che lo studio preliminare ambientale (richiamato dall&#8217;art. 19), descritto nei contenuti dall&#8217;Allegato IV-bis alla Parte II del citato codice, per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, deve tenere conto delle pertinenti valutazioni degli effetti sull&#8217;ambiente compiute in base alle normative di riferimento, anche di matrice regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In coerenza, anche lo studio di impatto ambientale, previsto dall&#8217;art. 22 cod. ambiente e descritto dall&#8217;Allegato VII alla Parte II del medesimo codice, nel definire le connotazioni del progetto anche in relazione alle emissioni previste e ai possibili profili di impatto ambientale ad esse correlate, ad avviso della resistente dovrà  tenere conto delle discipline regionali di settore anche quando il titolo ambientale è di competenza statale.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè rileverebbe, secondo la resistente, il richiamo all&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, il quale, in tema di VIA e verifica di assoggettabilità  a VIA, detta i criteri ai quali devono ispirarsi le Regioni nel definire gli ambiti organizzativi e procedimentali di loro spettanza. Ad avviso della resistente, le norme censurate contengono prescrizioni di natura sostanziale cui devono attenersi gli stabilimenti nell&#8217;ottica volta ad evitare, prevenire e ridurre l&#8217;impatto olfattivo correlato alle emissioni odorigene derivanti dalle attività  antropiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Le relative disposizioni &#8211; sottolinea la resistente &#8211; non costituiscono un aggravio procedimentale; rappresentano, sul piano delle incombenze istruttorie imposte dalle esigenze di provvedere alla compiuta valutazione delle emissioni odorigene correlate alle singole installazioni, il corollario logico imprescindibile delle verifiche finalizzate ad eliminare o ridurre gli impatti olfattivi nell&#8217;ottica del comune obiettivo della tutela ambientale, realizzato dalla normativa regionale impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">8.6.- La difesa della Regione ha sostenuto anche l&#8217;infondatezza della questione avente ad oggetto l&#8217;art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, prospettata con riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in relazione all&#8217;art. 279 cod. ambiente. Ad avviso della resistente, la possibilità  che la norma regionale impugnata renda applicabili le sanzioni, amministrative e penali, previste dalla citata normativa statale, ai casi in cui si riscontri una violazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi in attuazione della disciplina dettata dalla Regione in tema di emissioni odorigene, non darebbe corpo alla creazione di una nuova fattispecie criminosa ma realizza, piuttosto, la riconducibilità  di un caso concreto all&#8217;astratta previsione di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">8.7.- Secondo la resistente, infine, non coglie nel segno nemmeno l&#8217;ultima delle censure prospettate nel ricorso, riferita all&#8217;art. 6 della legge regionale impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni impugnate non darebbero luogo ad alcuna delegificazione, in quanto prevedono esclusivamente l&#8217;aggiornamento di un contenuto meramente tecnico, quale quello descritto nell&#8217;allegato, così da riportare l&#8217;atto in questione all&#8217;interno delle competenze espressamente proprie della Giunta regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, non rileverebbe il mancato riferimento alla forma regolamentare, perchè si prevede comunque la forma tipica dei provvedimenti normativi e generali propria delle deliberazioni della Giunta, senza peraltro escludere aprioristicamente l&#8217;acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia, non incompatibile con tali determinazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, la Regione evidenzia che la censura risulta contraddetta dalla stessa normativa statale dettata in materia di emissioni, anche odorigene, nell&#8217;atmosfera, in forza delle quali risulta in più¹ occasioni legittimata la normazione regionale attraverso provvedimenti e atti generali.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- La difesa della resistente ha depositato, in data 13 maggio 2019, una memoria con la quale ha ribadito le difese svolte nell&#8217;atto di costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">10.- In data 14 maggio 2019, l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria, con la quale, nel confermare le argomentazioni sottese alle questioni prospettate con il ricorso, ha replicato alle difese della Regione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso depositato il 26 settembre 2018 (reg. ric. n. 66 del 2018), ha impugnato gli artt. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè l&#8217;intero Allegato tecnico della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).</p>
<p style="text-align: justify;">2.- Le disposizioni della legge regionale impugnata sono volte a evitare, prevenire e ridurre l&#8217;impatto olfattivo derivante dalle emissioni in atmosfera legate alle attività  antropiche (art. 1, comma 1). Esse sostituiscono la disciplina previgente nel territorio di riferimento, contenuta nella legge della Regione Puglia 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), ora abrogata (art. 8).</p>
<p style="text-align: justify;">3.- Giova premettere che la disciplina dettata dalla legge reg. Puglia n. 32 del 2018, in caso di presenza di sorgenti odorigene significative, è destinata a trovare applicazione, in primo luogo, in relazione alle installazioni e agli stabilimenti (art. 1, comma 2, lettera f), sottoposti, in tema di emissioni atmosferiche, all&#8217;autorizzazione prevista dall&#8217;art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (da ora in avanti: cod. ambiente).</p>
<p style="text-align: justify;">La disciplina regionale, per quel che qui immediatamente interessa, risulta altresì estesa alle installazioni (e alle relative modifiche sostanziali) soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia di competenza statale, sia di pertinenza regionale, in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b); ancora, ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità  a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di impatto ambientale (VIA), alle relative modifiche sostanziali o alle estensioni dei progetti in questione, anche in questo caso indipendentemente dalla competenza regionale o statale a rendere il relativo titolo (art. 1, comma 2, lettere c e d).</p>
<p style="text-align: justify;">4.- Il riferimento all&#8217;art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 assume un significato decisivo nella corretta delimitazione dell&#8217;oggetto del ricorso che interessa. Consente, infatti, di suddividere le censure prospettate dal ricorrente in tre diversi gruppi.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.- In particolare, i primi due gruppi hanno ad oggetto la struttura portante della legge regionale in esame: in entrambi i casi il Presidente del Consiglio dei ministri contesta, infatti, gli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della legge regionale impugnata, nonchè l&#8217;intero Allegato tecnico ad essa.</p>
<p style="text-align: justify;">Entrambi i gruppi di censure, inoltre, risultano ancorati alla addotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione perchè in asserito contrasto con alcune disposizioni del cod. ambiente; disposizioni, queste ultime, tuttavia, non coincidenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo ai parametri interposti, infatti, muta la visuale di riferimento dei relativi motivi di impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.1.- Nel primo gruppo di censure, le disposizioni impugnate sono contestate dal ricorrente perchè se ne prevede l&#8217;applicabilità  anche alle installazioni soggette ad AIA, comprese quelle di competenza statale: in questo senso appare decisiva l&#8217;inclusione, tra le disposizioni oggetto di impugnazione, anche delle previsioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, che prevedono siffatta estensione. Ed in coerenza, a sostegno dell&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., viene prospettato il contrasto delle norme regionali impugnate con alcune disposizioni del cod. ambiente relative, per l&#8217;appunto, alla disciplina dell&#8217;AIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Giova altresì rimarcare che in questo specifico contesto risulta allocata, nel corpo del ricorso, altra specifica censura, rivolta alle medesime disposizioni ma ancorata all&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 3 Cost., per irragionevolezza della relativa disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.2.- Nel secondo gruppo di censure, le stesse norme regionali (artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè dell&#8217;Allegato tecnico) sono censurate perchè ne è prevista l&#8217;applicabilità  anche ai progetti soggetti a VIA e a verifica di assoggettabilità  a VIA, come reso evidente dall&#8217;immediato riferimento (anche) alle lettere c) e d) del medesimo comma 2 dell&#8217;art. 1, nonchè ai parametri interposti a tal fine evocati, sempre interni al cod. ambiente, ma immediatamente afferenti, per l&#8217;appunto, alla disciplina riguardante la VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1.3.- Il terzo gruppo di censure riguarda singole disposizioni della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, non necessariamente collegate alla normativa statale dettata in materia di AIA e di VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, seguendo l&#8217;ordine di prospettazione del ricorso, viene contestato il solo comma 5 dell&#8217;art. 3, che il ricorrente ritiene in contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Si censura, infine, l&#8217;art. 6 della legge regionale impugnata, prospettandone l&#8217;illegittimità  costituzionale in riferimento agli artt. 123 e 117, sesto comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">5.- Sia la descrizione delle censure che lo scrutinio delle singole questioni da rendere alla luce delle difese della resistente impongono una preliminare descrizione del quadro normativo di riferimento all&#8217;interno del quale le disposizioni regionali impugnate sono destinate ad operare.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.- Sotto questo profilo non può non sottolinearsi, in premessa, che la legislazione statale, mentre disciplina in termini organici il tema dell&#8217;incidenza inquinante delle emissioni in atmosfera (in particolare, Titolo I della Parte V cod. ambiente), ancora oggi (malgrado ciù² che si dirà  di qui a poco in ordine alla innovazione apportata dall&#8217;introduzione dell&#8217;art. 272-bis nel cod. ambiente) non prende in considerazione, con previsioni di sistema, il tema degli impatti olfattivi determinati dalle emissioni derivanti da attività  antropiche.</p>
<p style="text-align: justify;">5.2.- Siffatta carenza sistemica non ha tuttavia impedito alla prassi amministrativa di dare comunque rilievo all&#8217;impatto ambientale da ascrivere alle emissioni odorigene derivanti dalle attività  produttive, muovendo dall&#8217;ampia nozione di inquinamento atmosferico contenuta nell&#8217;art. 268 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non raramente, infatti, le amministrazioni competenti hanno inserito, all&#8217;interno delle autorizzazioni ex art. 269 cod. ambiente, anche in occasione dei titoli abilitativi legati a iniziative produttive maggiormente impattanti sotto questo profilo, oneri di monitoraggio e prescrizioni limitative volte a prevenire o ridurre il portato delle possibili emissioni maleodoranti. Scelte, queste ultime, in linea di principio asseverate dalla giurisprudenza amministrativa malgrado l&#8217;assenza di una disciplina organica di riferimento, rinvenibile anche nella normativa di matrice unionale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.3.- Tale carenza normativa, per altro verso, ha permesso un margine d&#8217;azione, nel settore in esame, alle Regioni, le quali, per lo più¹ tramite regolamenti o altri atti amministrativi generali (in genere assunti nella forma delle delibere di Giunta), hanno provveduto a disciplinare la materia, dettando linee guida riferite ai valori di emissione, metodi di monitoraggio, nonchè ulteriori incombenti a completamento della documentazione di supporto delle relative istanze, destinati ad integrare l&#8217;azione amministrativa di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, va in particolare rimarcato che la Regione Puglia è stata tra le prime ad attivarsi in tal senso, scegliendo, peraltro, di disciplinare la materia con legge (la giù  citata legge reg. Puglia n. 7 del 1999, nel tempo più¹ volte modificata e oggi sostituita dalle disposizioni impugnate).</p>
<p style="text-align: justify;">5.4.- Come anticipato, il silenzio della normativa nazionale sul tema in esame è stato interrotto con l&#8217;introduzione, all&#8217;interno del Titolo I della Parte V cod. ambiente, dell&#8217;art. 272-bis, ad opera dell&#8217;art. 1, comma 1, lettera f), n. 8, del decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell&#8217;atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonchè per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell&#8217;atmosfera, ai sensi dell&#8217;articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170».</p>
<p style="text-align: justify;">5.4.1.- Con l&#8217;obiettivo, reso esplicito dai relativi lavori preparatori, di razionalizzare «una serie di poteri giù  previsti dalle rispettive leggi regionali», il menzionato art. 272-bis dispone che la «normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo». Prevede, ancora, che tali misure, tra l&#8217;altro, possono «[&#038;] includere [&#038;] a) valori limite di emissione [&#038;]; b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività  aventi un potenziale impatto odorigeno [&#038;]; c) procedure volte a definire, nell&#8217;ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell&#8217;intorno dello stabilimento; d) criteri e procedure volti a definire, nell&#8217;ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena [&#038;]; e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità  odorimetriche (ouE/m3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento».</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 272-bis, comma 2, dispone, inoltre, che il «Coordinamento» previsto dall&#8217;art. 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità  dell&#8217;aria ambiente e per un&#8217;aria più¹ pulita in Europa) possa elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal medesimo articolo. Si prevede, altresì, che attraverso «l&#8217;integrazione dell&#8217;allegato I alla Parte Quinta, con le modalità  previste dall&#8217;articolo 281, comma 6», possano essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al Titolo I della Parte II cod. ambiente, «inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti».</p>
<p style="text-align: justify;">5.4.2.- All&#8217;evidenza, dunque, il legislatore statale non ha inteso introdurre una disciplina organica e complessiva dei profili inquinanti correlati alle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il settore, ma si è riservato la possibilità , con le modalità  previste dal comma 2 del citato art. 272-bis, di introdurre valori limite e prescrizioni generali destinate a valere per l&#8217;intero territorio nazionale in modo uniforme.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.- La normativa regionale impugnata si inserisce all&#8217;interno della cornice normativa descritta in precedenza, oggi meglio definita dal tenore dell&#8217;art. 272-bis del cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.1.- Per quanto emerge dai rispettivi lavori preparatori, la disciplina regionale censurata dal ricorrente muove dall&#8217;esigenza di modificare il previgente dato normativo, offerto dalla citata legge n. 7 del 1999, aggiornandone il campo di applicazione, garantendo uniformità  alle attività  di monitoraggio, definendo in modo più¹ puntuale le attività  ascritte all&#8217;Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell&#8217;ambiente (ARPA) Puglia e infine modificando l&#8217;Allegato tecnico cui giù  nel corpo della legge previgente era assegnato il compito di contenere le specifiche attraverso le quali pervenire alla determinazione dei valori di accettabilità  dell&#8217;impatto olfattivo da prescrivere all&#8217;interno dei relativi titoli abilitativi.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.2.- Come anticipato, l&#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 contiene le indicazioni finalistiche del relativo intervento, mentre il comma 2 dello stesso articolo, in linea peraltro con quanto previsto dalla previgente disciplina (art. 1-bis della legge regionale n. 7 del 1999), estende il campo di applicabilità  delle disposizioni in esame anche oltre i limiti del Titolo I della Parte V cod. ambiente: oltre agli stabilimenti soggetti all&#8217;autorizzazione di cui all&#8217;art. 269 cod. ambiente (richiamato dalla lettera f del comma 2 dell&#8217;art. 1 della legge regionale impugnata) viene fatto riferimento espresso, tra l&#8217;altro, alle installazioni (e alle modifiche alle installazioni) soggette ad AIA, e ai progetti sottoposti a VIA e a verifica di assoggettabilità  a VIA (lettere a, b, c e d).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;elenco delle definizioni è contenuto nell&#8217;art. 2, rimasto estraneo alle censure del ricorrente, al pari dell&#8217;art. 8 (che, come giù  evidenziato, dispone l&#8217;abrogazione della previgente legge n. 7 del 1999).</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.3.- Il cuore della normativa in questione è collocato nell&#8217;art. 3.</p>
<p style="text-align: justify;">Laddove si sia in presenza di sorgenti odorigene significative &#8211; tali dovendosi ritenere quelle che ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, lettera g), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, hanno una «portata di odore» o «una concentrazione di odore» maggiore o uguale ai valori soglia determinati mediante olfattometria dinamica, «applicando la norma UNI EN 13725:2004» (di cui all&#8217;Allegato tecnico, punto 3, capoverso 2) &#8211; il citato art. 3, comma 1, impone al gestore o al proponente l&#8217;onere di allegare, all&#8217;atto della presentazione dell&#8217;istanza all&#8217;autorità  competente «la documentazione relativa alla individuazione delle sorgenti odorigene significative, alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative, comprensiva della determinazione della concentrazione di odore e della portata di odore e della determinazione della concentrazione delle singole sostanze, odoranti o traccianti anche non odoranti, e alla stima dell&#8217;impatto olfattivo delle emissioni, redatta secondo le indicazioni di cui all&#8217;allegato annesso alle presenti disposizioni».</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.4.- Secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo art. 3, nell&#8217;ambito della relativa istruttoria prevista dalla normativa vigente, l&#8217;autorità  competente, anche, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Puglia, è tenuta a valutare la documentazione presentata; a verificare, anche sulla base delle migliori tecniche disponibili, l&#8217;adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali proposti dal gestore al fine di garantire il contenimento delle emissioni odorigene, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della presenza di potenziali recettori sensibili; ad individuare i valori limite di emissione che devono essere rispettati al fine di contenere entro i valori di accettabilità  l&#8217;impatto olfattivo prodotto dalle emissioni odorigene; a formulare le eventuali prescrizioni tecniche e gestionali, definendone la relativa tempistica, per il contenimento delle emissioni odorigene sia in condizioni di normale attività  sia in condizioni diverse dal normale esercizio; a definire le misure e le modalità  e le frequenze di monitoraggio delle emissioni odorigene.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.5.- Il comma 5 del citato art. 3 estende alla violazione delle prescrizioni impartite e dei valori limite contenuti nei provvedimenti, resi in applicazione delle relative disposizioni di legge, il sistema sanzionatorio previsto dalle norme di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">I successivi artt. 4 e 5 definiscono i compiti ascritti sul tema ad ARPA Puglia con riferimento all&#8217;attività  di controllo delle prescrizioni contenute nei relativi titoli abilitativi e, rispettivamente, in ordine alle modalità  attraverso le quali vanno gestite le segnalazioni di disturbo olfattivo; l&#8217;art. 7 disciplina il regime transitorio, mentre l&#8217;art. 9 attiene agli adempimenti consequenziali in capo alle amministrazioni interessate.</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.6.- Costituisce parte integrante della legge regionale in esame un Allegato tecnico, all&#8217;interno del quale si rinvengono le indicazioni tecniche funzionali alla determinazione delle emissioni odorigene, alla stima previsionale dell&#8217;impatto olfattivo e alla determinazione dell&#8217;impatto olfattivo o dell&#8217;esposizione olfattiva. Tra queste, assumono un rilievo fondamentale le previsioni afferenti ai valori di accettabilità  dell&#8217;impatto olfattivo, fissati in funzione delle classi di sensibilità  dei ricettori, punto di riferimento dei valori limite e delle prescrizioni da riportare nel provvedimento abilitativo (punti 19 e 20 dell&#8217;Allegato).</p>
<p style="text-align: justify;">5.5.7.- Infine, l&#8217;art. 6 della legge regionale impugnata prevede le modalità  attraverso le quali è demandata alla Giunta regionale la possibilità  di aggiornare il citato Allegato tecnico.</p>
<p style="text-align: justify;">6.- Tanto premesso, può ora procedersi alla disamina delle singole questioni prospettate dal ricorso, prendendo le mosse da quelle concernenti l&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. per contrasto con la disciplina dettata dal cod. ambiente in tema di AIA.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.- Il ricorrente evidenzia che gli artt. 3, 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 definiscono la procedura per la valutazione dell&#8217;accettabilità  degli impatti olfattivi mentre l&#8217;Allegato tecnico stabilisce e dettaglia i metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti, nonchè i criteri di valutazione degli stessi sul territorio. Ciù² sul presupposto di una competenza legislativa che troverebbe riferimento nel citato art. 272-bis cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.1.- Ciù² posto, ad avviso del ricorrente la possibilità  di estendere l&#8217;applicabilità  del citato art. 272-bis cod. ambiente alle installazioni soggette ad AIA, espressamente considerate dalla normativa regionale censurata in ragione di quanto dettato dall&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), sarebbe tuttavia esclusa dal tenore dell&#8217;art. 267, comma 3, cod. ambiente; disposizione, quest&#8217;ultima, in forza della quale, per le dette installazioni, la disciplina di riferimento è quella offerta dal Titolo III-bis della Parte II del medesimo codice.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.2.- Osserva, ancora, il ricorrente che ai sensi dell&#8217;art. 271, comma 3, cod. ambiente è riconosciuta alle Regioni la facoltà  di adottare con legge «appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati», ma solo per le attività  scarsamente rilevanti di cui al comma 1 dell&#8217;art. 272 dello stesso cod. ambiente, ovvero le attività  per le quali non è previsto il rilascio di una autorizzazione alle emissioni. Per le attività  soggette ad autorizzazione, invece, è necessario che ciù² avvenga attraverso i piani e i programmi previsti dal d.lgs. n. 155 del 2010: il comma 4 del medesimo art. 271 cod. ambiente prevede, infatti, che «[i] piani e i programmi di qualità  dell&#8217;aria previsti dal decreto legislativo 31 agosto 2010, n. 155 possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizioni più¹ restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del presente decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purchè ciù² sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità  dell&#8217;aria».</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.3.- Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto, ancora, con gli artt. 7, commi 4, 4-bis, 5 e 7 cod. ambiente, in quanto disciplinano procedure e attività  che spettano allo Stato in materia di AIA, poichè relative agli impianti di cui all&#8217;Allegato XII alla Parte II, eccedendo il potere legislativo riconosciuto alle Regioni dal comma 7 dell&#8217;art. 7 del citato codice.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.4.- Avuto riguardo, poi, al quadro normativo dettato dal Titolo III-bis della Parte II cod. ambiente in materia di AIA, il ricorrente evidenzia che le citate disposizioni della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 devono ritenersi in contrasto: a) con l&#8217;art. 29-ter cod. ambiente, in quanto la legge regionale prevede all&#8217;art. 3, per la presentazione delle istanze di AIA di competenza statale, l&#8217;obbligo di produrre, nell&#8217;ambito dell&#8217;istanza, ulteriore documentazione e informazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa statale; b) con il successivo art. 29-septies, perchè la legge regionale non solo non si configura come uno «strumento di programmazione o di pianificazione», ma non considera, inoltre, «tutte le sorgenti emissive coinvolte», in quanto le emissioni odorigene sono riconducibili anche ad altri fonti emissive non considerate dalle disposizioni qui censurate (quali traffico e riscaldamento civile), non individua chiaramente quali sono le norme di qualità  ambientale per cui è necessario attuare le prescrizioni in materia di emissioni odorigene, nè, infine, prevede che le prescrizioni da dettare per i singoli impianti in sede di autorizzazione siano richieste dalla Regione in sede di conferenza di servizi, ma piuttosto dispone che le stesse vengano inserite d&#8217;ufficio nell&#8217;autorizzazione integrata ambientale; c) con l&#8217;art. 29-sexies, comma 3, cod. ambiente, perchè non introducono l&#8217;obbligo di rispettare «valori limite di emissione» nel territorio, ma impongono l&#8217;adozione di specifiche misure di monitoraggio, costruttive e di gestione.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1.5.- Il ricorrente, all&#8217;interno del gruppo di censure rivolte all&#8217;insieme di norme che costituiscono la struttura portante della legge regionale impugnata (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e l&#8217;Allegato tecnico), viste, tuttavia, sempre nell&#8217;ottica dell&#8217;affermato contrasto con la disciplina statale prevista in materia di AIA, adduce, altresì, l&#8217;irragionevolezza della disciplina impugnata ai sensi dell&#8217;art. 3 Cost., letto in stretta correlazione con il disposto di cui al giù  evocato art. 29-septies cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.- La difesa della Regione resistente, con riguardo a siffatto gruppo di questioni, in via pregiudiziale ha eccepito l&#8217;inammissibilità  in parte qua del ricorso, per la genericità  dell&#8217;assunto che le sostiene.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.1.- L&#8217;eccezione è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo snodo decisivo dell&#8217;impugnazione rivolta al primo gruppo di norme contestate con il ricorso va rinvenuto nella disposta estensione della disciplina prevista dalla legge reg. Puglia n. 32 del 2018 alle installazioni soggette ad AIA.</p>
<p style="text-align: justify;">In questo senso, assume valenza fondamentale l&#8217;impugnazione delle disposizioni contenute nell&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), che tale estensione prevedono; di contro, l&#8217;ulteriore insieme delle norme regionali attinte dall&#8217;impugnazione, che rappresentano il cuore della disciplina regionale contestata con il ricorso, risultano evocate, quantomeno in prima battuta, sostanzialmente per ribadire la ragione di contrasto posta fondamentalmente a sostegno delle questioni in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, non se ne denunzia l&#8217;illegittimità  costituzionale in sì©, ma solo in vista della disposta estensione alle installazioni soggette ad AIA.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.2.- Così letto, il ricorso non soffre della genericità  eccepita dalla difesa della resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme impugnate (art. 1, comma 2, lettere a e b), della legge regionale in esame), essenziali nell&#8217;ottica perseguita dal ricorrente, risultano, infatti, puntualmente indicate e altrettanto compiutamente scrutinate sul piano argomentativo quanto alle ragioni di addotta illegittimità  costituzionale (la conflittualità  con l&#8217;art. 267, comma 3, cod. ambiente), avuto riguardo, in particolare, alla lamentata lesione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2.3.- Nè rileva che il contenuto dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a) e b), di fatto reiteri, anche in parte qua, quello in origine previsto dall&#8217;art. 1-bis della legge reg. Puglia n. 7 del 1999, introdotto nell&#8217;impianto della citata legge regionale in forza di quanto previsto dall&#8217;art. 2, comma 1, della legge della Regione Puglia 16 aprile 2015, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7, come modificata e integrata dalla legge regionale 14 giugno 2007, n. 17) ed ora abrogato dall&#8217;art. 8 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, non osta all&#8217;ammissibilità  della questione di legittimità  costituzionale in via principale l&#8217;integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l&#8217;istituto dell&#8217;acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l&#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l&#8217;interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 60 e n. 41 del 2017).</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.- Nel merito, è fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riguardo all&#8217;addotto contrasto delle dette disposizioni regionali con l&#8217;art. 267, comma 3, cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.1.- Come giù  evidenziato, la normativa regionale contestata dal ricorrente è espressamente estesa anche alle installazioni soggette ad AIA, sia di competenza statale sia di pertinenza regionale, secondo la ripartizione prevista dall&#8217;art. 7, commi 4-bis e 4-ter, cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), nel concorrere a definire l&#8217;ambito di applicazione della legge regionale sottoposta allo scrutinio di questa Corte, fa, infatti, indifferente riferimento agli Allegati VIII (che individua le installazioni soggette ad AIA) e XII (che tra quelle descritte all&#8217;interno del citato Allegato VIII, seleziona le installazioni di competenza statale) alla Parte II cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">La relativa disciplina, dunque, finisce per sovrapporsi a quella dettata dal cod. ambiente, in un ambito certamente ascritto alla materia della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, pertanto, riservato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Riserva, questa, che nella materia in esame diviene ancora più¹ rigorosa laddove le installazioni interessate siano assoggettate ad AIA di competenza statale (sentenza n. 141 del 2014), rispetto alle quali non sono operativi gli spazi di azione riconosciuti alle Regioni dallo stesso cod. ambiente, delimitati nei termini definiti dall&#8217;art. 7, comma 7, del citato codice.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.2.- La difesa della Regione resistente, nel contrastare l&#8217;addotto difetto di competenza, per un verso evoca il tenore dell&#8217;art. 272-bis cod. ambiente, per altro verso evidenzia che le norme impugnate si legano comunque a titoli di competenza legislativa regionale concorrente (quali il governo del territorio e la tutela della salute) ai sensi dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost. tali da legittimare interventi normativi che siano in grado di elevare il livello di tutela ambientale garantito dalla disciplina statale di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.3.- Va tuttavia rimarcato che l&#8217;art. 272-bis risulta posto all&#8217;interno del Titolo I della Parte V cod. ambiente, facendo peraltro esplicito riferimento (comma 1), nel perimetrare il relativo ambito di applicazione, agli stabilimenti soggetti al detto Titolo (art. 267, comma 1). Stabilimenti, questi, rispetto ai quali, per espressa indicazione del comma 3 dell&#8217;art. 267 cod. ambiente, resta estranea la disciplina dettata dal Titolo I: laddove ricompresi tra le installazioni soggette ad AIA, tali stabilimenti sono infatti soggetti unicamente alla disciplina prevista dal Titolo III-bis della Parte II del medesimo codice.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;autorizzazione ex art. 269 cod. ambiente, al cui ambito va ricondotta quella regolamentata dalla normativa regionale impugnata, risulta assorbita in quella unitariamente resa ai sensi dell&#8217;art. 29-sexies dello stesso codice; titolo il quale, a sua volta, come previsto dal comma 3 dell&#8217;articolo citato da ultimo, dovrà  anche includere i valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti rilasciate nell&#8217;atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque, come non sembra in discussione, l&#8217;art. 272-bis cod. ambiente permette al legislatore regionale di incrementare, nell&#8217;ambito delle sue competenze, lo standard di tutela ambientale, per altro verso l&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, estendendone l&#8217;applicabilità  anche alle installazioni soggette ad AIA, si pone in immediato e insanabile contrasto con la scelta del legislatore statale, espressa dall&#8217;art. 267, comma 3, del medesimo codice, in forza della quale la disciplina dettata in materia di riduzione delle emissioni in atmosfera (all&#8217;interno della quale risulta ricondotta quella afferente le emissioni odorigene prevista dal citato art. 272 -bis) non deve trovare applicazione per le installazione soggette ad AIA, sottoposte unicamente alle previsioni contenute nel Titolo III-bis della Parte II cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale deviazione dallo specifico perimetro d&#8217;azione consentito, con l&#8217;art. 272-bis cod. ambiente, alla competenza normativa regionale concreta l&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3.4.- Nè vale evidenziare, in senso contrario, che la disciplina regionale impugnata trova fondamento in titoli di competenza legislativa concorrente e che la lesione prospettata nel ricorso deve escludersi perchè la legge regionale in contestazione realizza gli standard di tutela garantiti dalla normativa statale di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l&#8217;ambiente viene «&#8221;a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza&#8221;, salva la facoltà  di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più¹ elevata» pur sempre «nell&#8217;esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che concorrano con quella dell&#8217;ambiente» (sentenze n. 198 e n. 66 del 2018, n. 199 del 2014; nello stesso senso, inoltre, sentenze n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007); tuttavia la valutazione intorno alla «previsione di standard ambientali più¹ elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria &#8211; quasi che fosse possibile frazionare la tutela ambientale dagli altri interessi costituzionalmente rilevanti &#8211; ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all&#8217;intervento normativo e dell&#8217;assetto di interessi che lo Stato ha ritenuto di delineare nell&#8217;esercizio della sua competenza esclusiva». (sentenza n. 147 del 2019)</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione al campo di azione garantito alle Regioni in materia di «emissioni odorigene», il dato normativo di riferimento, che definisce anche i confini di legittimità  del relativo intervento, è offerto dall&#8217;art. 272-bis cod. ambiente: lo spazio di intervento consentito alle Regioni, in coerenza, va ristretto all&#8217;interno del perimetro di operatività  tracciato dalla norma statale, con conseguente applicazione delle relative regole di esclusione, prima tra tutte quella tracciata dall&#8217;art. 267, comma 3, del medesimo codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque la competenza esclusiva prevista dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. non esclude aprioristicamente interventi regionali, anche legislativi, destinati ad integrare il dato normativo nazionale, soprattutto quando assentiti da quest&#8217;ultimo, è tuttavia necessario che ciù² avvenga in termini di piena compatibilità  con l&#8217;assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterarne il punto di equilibrio conseguito ai fini di tutela ambientale (sentenza n.147 del 2019).</p>
<p style="text-align: justify;">6.4.- La fondatezza della questione prospettata in riferimento all&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), e l&#8217;ablazione che ne consegue, assorbono la disamina degli ulteriori profili di illegittimità  costituzionale addotti dalla ricorrente con riferimento al primo gruppo di questioni, compreso anche quello relativo all&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">7.- Il Presidente del Consiglio dei ministri denunzia, ancora, l&#8217;illegittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9, nonchè dell&#8217;Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1.- Ad avviso del ricorrente, tramite le citate disposizioni vengono introdotte, in una materia di esclusiva competenza legislativa statale, ulteriori contenuti ai fini della presentazione delle istanze per la VIA nonchè per la verifica di assoggettabilità  a VIA, diversi da quelli prescritti dalle citate norme statali.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, secondo il ricorrente, i contenuti richiesti dall&#8217;art. 3, commi 1 e 2, della legge regionale impugnata, ai fini del controllo delle emissioni delle sostanze odorigene, non sono previsti dall&#8217;art. 19 cod. ambiente e dall&#8217;Allegato IV-bis alla Parte II del medesimo codice per lo studio preliminare ambientale redatto dal proponente; nè, ancora, coincidono con quelli sanciti dal successivo art. 22, in uno all&#8217;Allegato VII alla Parte II del detto codice, avuto riguardo allo studio di impatto ambientale predisposto sempre dal proponente.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa ottica le citate disposizioni regionali esonderebbero dagli argini della competenza normativa, riconosciuta alle Regioni ed alle Province autonome, nei limiti di quanto previsto dall&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente. Di qui, sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l&#8217;illegittimità  della norma regionale impugnata, che non sarebbe riconducibile ad alcuna delle finalità  in vista delle quali il legislatore statale ha riconosciuto un margine di intervento alle Regioni nella materia qui considerata.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.- La difesa della resistente, anche con riferimento a tale gruppo di censure, ha eccepito l&#8217;inammissibilità  delle questioni per la genericità  delle argomentazioni addotte.</p>
<p style="text-align: justify;">7.2.1.- L&#8217;eccezione non è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, nel ricorso viene dato puntuale risalto all&#8217;art. 1, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale impugnata (che dettano l&#8217;estensione della relativa disciplina regionale ai progetti soggetti a verifica di assoggettabilità  a VAS e a VAS), cui viene giustapposto, con altrettanto adeguata argomentazione, il riferimento ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 3 della stessa legge (che descrivono il contenuto degli oneri di documentazione e allegazione posti a carico del proponente e dispongono altresì l&#8217;onere di autocertificazione gravante su quest&#8217;ultimo in caso di insussistenza di sorgenti). Disposizioni queste cui viene contrapposto in primo luogo il limite fissato dall&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, quanto agli spazi di intervento normativo riconosciuti alle Regioni in materia di VIA, nonchè altre norme del medesimo codice dedicate a questo tema, al fine di sottolineare al meglio le ragioni di conflitto con la disciplina sostanziale poste a fondamento dell&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..</p>
<p style="text-align: justify;">In questa ottica, finisce per non assumere rilievo il silenzio serbato dal ricorso quanto alle altre disposizioni della legge regionale in esame, diverse da quelle contenute nel citato art. 3, che pure risultano fatte oggetto, quantomeno sul piano della mera indicazione nominale, delle censure esposte in riferimento al gruppo di questioni in oggetto. E ciù² sia perchè l&#8217;accoglimento della questione riferita all&#8217;art. 1, comma 2, lettere c) e d), avrebbe comunque un valore assorbente, al pari di quanto giù  evidenziato in relazione alle medesime disposizioni scrutinate sotto il versante del rispetto delle disposizioni statali in tema di AIA, sia perchè l&#8217;ablazione dell&#8217;art. 3, commi 1 e 2, porterebbe a travolgere in via consequenziale anche le altre disposizioni impugnate, per la omogeneità  che ne lega i rispettivi contenuti, tale da deprivare di rilievo l&#8217;assenza di argomentazione sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.- Nel merito, le censure prospettate dal ricorrente non colgono nel segno.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.1.- Questa Corte ha recentemente affermato che la normativa in tema di VIA rappresenta, «anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di protezione uniforme che si impone sull&#8217;intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie di competenza regionale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018). La Corte ha altresì precisato che l&#8217;art. 7-bis cod. ambiente, evocato dal ricorrente, costituisce uno degli snodi fondamentali della riforma apportata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell&#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114); tale disposizione, infatti, rientra tra quelle «che &#8211; in attuazione degli obiettivi [&#038;] di &#8220;semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale&#8221; e di &#8220;rafforzamento della qualità  della procedura di valutazione di impatto ambientale&#8221; &#8211; determinano un tendenziale allineamento dei diversi schemi e modelli procedimentali, assegnando allo Stato l&#8217;apprezzamento dell&#8217;impatto sulla tutela dell&#8217;ambiente dei progetti reputati più¹ significativi e, così, evitando la polverizzazione e differenziazione delle competenze che caratterizzava il previgente sistema». L&#8217;unitarietà  e l&#8217;allocazione in capo allo Stato delle procedure relative a progetti di maggior impatto ambientale ha risposto, pertanto, «ad una esigenza di razionalizzazione e standardizzazione funzionale all&#8217;incremento della qualità  della risposta ai diversi interessi coinvolti, con il correlato obiettivo di realizzare un elevato livello di protezione del bene ambientale» (sentenze n. 93 del 2019 e n. 198 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore statale ha dunque riservato a se stesso, in via esclusiva, la disciplina dei procedimenti di verifica ambientale, definendo le modalità  attraverso le quali fissare un equilibrio fra gli interessi e i diversi valori coinvolti. In particolare, come detto, la disciplina della VIA è mossa dalla necessità  di affiancare alla tutela ambientale anche la semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione dei procedimenti: esigenze che sarebbero frustrate da interventi regionali che, incidendo sul relativo procedimento, finiscano per appesantirne il portato, in aperta contraddizione con le scelte del legislatore statale.</p>
<p style="text-align: justify;">In questa cornice non è casuale, a tale riguardo, che l&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente, pur riconoscendo uno spazio di intervento alle Regioni e Province autonome, ne definisca tuttavia il perimetro d&#8217;azione in ambiti specifici e puntualmente precisati. Gli enti regionali, infatti, possono disciplinare, «con proprie leggi o regolamenti l&#8217;organizzazione e le modalità  di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIa», stabilendo «regole particolari ed ulteriori» solo e soltanto «per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità  della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonchè per la destinazione [&#038;] dei proventi derivanti dall&#8217;applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie» (sentenza n. 198 del 2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Fuori da questi ambiti, sarebbe dunque preclusa alle Regioni, quale che sia la competenza che le adducano, la possibilità  di incidere sul dettato normativo che attiene ai procedimenti di verifica ambientale così come definito dal legislatore nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.2.- Ciù² precisato, ad avviso del ricorrente, le disposizioni contenute nell&#8217;art. 3, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, imponendo al proponente di allegare all&#8217;istanza rivolta all&#8217;autorità  competente la documentazione relativa alla individuazione e alla caratterizzazione delle sorgenti odorigene coinvolte nel progetto in uno alla stima del relativo impatto ambientale, influirebbero, alterandone il portato, sulle procedure di verifica di assoggettabilità  a VIA (art. 19 cod. ambiente) o di VIA (artt. 21 e 22 cod. ambiente).</p>
<p style="text-align: justify;">Imporrebbero, infatti, un ulteriore aggravio sia per il proponente che per l&#8217;amministrazione, chiamata verificare il contenuto di tali atti integrativi. Analogo giudizio è espresso con riferimento all&#8217;autocertificazione, che il proponente/gestore deve rendere in caso di insussistenza di sorgenti odorigene significative.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.3.- Siffatto assunto non è condivisibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Le norme censurate, infatti, non incidono sulla struttura del procedimento di verifica; non mettono in gioco il riparto di competenze tra Stato e Regioni; non alterano l&#8217;iter procedurale congegnato dalla legge nazionale; non influiscono sulla individuazione dei progetti soggetti a verifica di assoggettabilità  a VIA o assoggettati a VIA. In altre parole, non incidono sulla disciplina della VIA sul versante del relativo procedimento. Ne implementano, piuttosto, i contenuti sostanziali con indicazioni che il legislatore nazionale, in forza di quanto espressamente previsto dall&#8217;art. 272-bis cod. ambiente, ha specificatamente consentito alla competenza normativa regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;inconferenza del riferimento all&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.4.- Del resto, proprio le norme interposte evocate dal ricorrente a sostegno della ritenuta illegittimità  costituzionale contengono un richiamo aperto agli oneri che gravano sul proponente quanto al tema dell&#8217;impatto ambientale correlato alle possibili emissioni inquinanti legate al progetto da verificare. Richiamo che, quanto al contenuto sostanziale dei conseguenti adempimenti, non può che dipendere dal dato normativo di riferimento, in parte qua legato alla natura delle emissioni da considerare al fine.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, quanto allo studio preliminare ambientale predisposto dal proponente ex art. 19 cod. ambiente, in forza del quale l&#8217;autorità  competente procederà  alla verifica degli impatti ambientali del progetto ed il cui contenuto risulta determinato dall&#8217;Allegato IV-bis alla Parte II, del medesimo codice, la normativa statale prevede espressamente (art. 3 del citato Allegato) l&#8217;onere, per il proponente, di provvedere alla descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull&#8217;ambiente, e tra questi anche quelli inerenti alle emissioni, oggi da aggiornare in relazione ai parametri afferenti quella di matrice odorigena.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, in tema di VIA, lo studio di impatto ambientale previsto dall&#8217;art. 22 cod. ambiente, da allegare alla relativa istanza ex art. 23, comma 1, lettera b), dello stesso codice, deve contenere, ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 22, tra le altre informazioni, la descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull&#8217;ambiente (lettera b), quella inerente alle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi (lettera c), nonchè il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall&#8217;esercizio del progetto (lettera e). Ciù² in linea, del resto, con i contenuti del detto studio, ulteriormente definiti dall&#8217;Allegato VII alla Parte II cod. ambiente, in forza del quale il proponente deve provvedere, tra l&#8217;altro, alla descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, in particolare all&#8217;emissione di inquinanti (punto 5, lettera c); alla descrizione dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto (punto 6); alla descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (punto 7).</p>
<p style="text-align: justify;">7.3.5.- All&#8217;evidenza, dunque, si tratta di incombenze rispetto alle quali si sovrappone il disposto delle norme regionali censurate, ma solo sul piano del contenuto delle relative informazioni da offrire all&#8217;autorità  competente in ordine alla documentazione che permetta l&#8217;individuazione e la caratterizzazione delle sorgenti odorigene significative nonchè alla stima dell&#8217;impatto delle relative emissioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto senza incidere sulle connotazioni dei rispettivi procedimenti, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, in parte qua smentita dal tenore letterale dell&#8217;art. 3, comma 4, della legge regionale censurata; disposizione, questa, attraverso la quale vengono fatte salve le previsioni normative vigenti inerenti l&#8217;istruttoria tecnico amministrativa alla quale dovranno accedere le informazioni afferenti il tema delle potenziali emissioni odorigene.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la non fondatezza delle questioni in oggetto.</p>
<p style="text-align: justify;">8.- Il ricorrente ha anche impugnato l&#8217;art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, per violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), in riferimento all&#8217;art. 279 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1.- La disposizione censurata prevede che la «violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nel provvedimento, anche in esito alle attività  di cui al comma 2, determina l&#8217;applicabilità  del sistema sanzionatorio giù  previsto dalle norme di settore».</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente &#8211; dopo aver premesso che la previsione appare sommariamente formulata, in quanto il comma 2 richiamato non prevede attività  in senso stretto, se non «dichiarative» &#8211; ritiene che la disposizione impugnata, nel riferirsi al «sistema sanzionatorio giù  previsto dalle norme di settore» abbia inteso richiamarsi alla disciplina statale e dunque all&#8217;art. 279 cod. ambiente, che definisce le sanzioni penali e amministrative previste per le violazioni nel campo delle emissioni in atmosfera.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di tanto, ad avviso del ricorrente, la norma censurata delinea surrettiziamente fattispecie incriminatrici nuove, consistenti nella «violazione da parte del gestore delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nel provvedimento», da punire, per l&#8217;appunto, con le sanzioni previste dal citato art. 279 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione andrebbe dunque ad incidere sull&#8217;«ordinamento penale», materia riservata in via esclusiva al legislatore statale ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">8.2.- Per quanto il riferimento all&#8217;art. 279 cod. ambiente non sia particolarmente dettagliato, il ricorso consente comunque di pervenire ad una puntuale ricostruzione del tenore della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Non emergono, dunque, ragioni ostative alla disamina nel merito della questione; e, del resto, la stessa eccezione sollevata in parte qua dalla difesa della Regione non è stata in alcun modo argomentata.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.- Nel merito, la questione non è fondata nei termini precisati di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.1.- Seguendo il medesimo circuito interpretativo tracciato dal ricorso, occorre muovere dalla considerazione di fondo che informa la prospettazione del ricorrente, in forza della quale le emissioni odorigene si inquadrano all&#8217;interno dei fenomeni di inquinamento atmosferico di cui alla Parte V cod. ambiente, come del resto oggi confermato dalla specifica collocazione dell&#8217;art. 272-bis.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui la correlazione alla disciplina sanzionatoria prevista da tale cornice normativa, identificata dal ricorrente nel disposto dell&#8217;art. 279 cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.2.- Tale articolo, composto da più¹ commi, descrive un complesso quadro sanzionatorio: prende in considerazione condotte diverse e prevede sia illeciti amministrativi, sia reati contravvenzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso, come anticipato, reca un riferimento all&#8217;art. 279 cod. ambiente non altrimenti dettagliato: a tale apparente indeterminatezza può tuttavia ovviarsi, per un verso, considerando il tenore della censura, prospettata in ragione della ritenuta violazione della lettera l) del secondo comma dell&#8217;art. 117 Cost.; per altro verso, dando rilievo al contenuto della norma censurata, che pone un esplicito riferimento alle sole condotte legate alle violazioni «delle prescrizioni impartite e dei valori limite fissati nei provvedimenti».</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.3.- Ciù² impone, in linea con la prospettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di restringere il campo del richiamo operato dalla norma censurata alla sola fattispecie prevista dal comma 2 dell&#8217;evocato art. 279 cod. ambiente. Disposizione, questa, che, per l&#8217;appunto, punisce con l&#8217;arresto fino ad un anno o con l&#8217;ammenda fino a 10.000 euro chi, nell&#8217;esercizio di uno stabilimento, «viola i valori limite di emissione stabiliti dall&#8217;autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all&#8217;articolo 271».</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.4.- Sempre muovendo dal parametro costituzionale evocato, il campo di indagine (afferente al richiamo che la disposizione censurata opera alla detta norma statale) si riduce ulteriormente alle sole condotte che si sostanziano nella violazione dei valori limite previsti nelle autorizzazioni. L&#8217;art. 279, comma 2, cod. ambiente, attualmente, non sanziona più¹ penalmente la violazione delle prescrizioni impartite dal titolo abilitativo reso ai sensi dell&#8217;art. 269 dello stesso codice: in forza delle modifiche apportate dall&#8217;art. 1, comma 1, lettera o), numeri 2) e 3), del d.lgs. n. 183 del 2017, infatti, la violazione delle citate prescrizioni non è più¹ sanzionata penalmente, ma dà  luogo all&#8217;illecito amministrativo previsto dal nuovo comma 2-bis dello stesso art. 279.</p>
<p style="text-align: justify;">La norma censurata, dunque, vista in una prospettiva esclusivamente penale, quale quella imposta dal parametro costituzionale evocato, assegna un rilievo essenziale alla presenza di un atto amministrativo che abbia recepito le relative indicazioni quanto ai valori limite previsti dalla stessa disciplina regionale. Ciù² a differenza della disposizione statale cui si richiama implicitamente, secondo l&#8217;impostazione sottesa al ricorso. L&#8217;art. 279, comma 2, cod. ambiente contiene, infatti, un più¹ ampio riferimento anche alla violazione dei valori limite emergenti «dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all&#8217;articolo 271» così da dare rilievo anche a condotte che sembrano prescindere dal contenuto o meglio dalla presenza stessa di un atto amministrativo abilitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">8.3.5.- Così ricostruiti sia il perimetro della censura sia, in via interpretativa, il tenore della disposizione censurata, letta attraverso il richiamo alla norma statale evocata a supporto della questione, la doglianza del ricorrente deve ritenersi infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impugnazione del ricorrente, infatti, risulta rivolta nei confronti di una norma regionale che, così interpretata, richiama una disposizione statale nella parte in cui questa prevede sanzioni penali per la violazione di dati prescrittivi (i valori limite) definiti da uno specifico provvedimento amministrativo (l&#8217;autorizzazione riconducibile all&#8217;art. 269 cod. ambiente).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la giurisprudenza della Corte «la legislazione regionale &#8211; pur non potendo costituire fonte diretta e autonoma di norme penali, nè nel senso di introdurre nuove incriminazioni, nè in quello di rendere lecita un&#8217;attività  penalmente sanzionata dall&#8217;ordinamento nazionale (a quest&#8217;ultimo riguardo, ex plurimis, sentenze n. 185 del 2004, n. 504, n. 213 e n. 14 del 1991) &#8211; può, tuttavia, &#8220;concorrere a precisare, secundum legem, i presupposti di applicazione di norme penali statali&#8221;; [&#038;] ciù², particolarmente, quando la legge statale &#8220;subordini effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi (o legislativi) regionali&#8221; (il riferimento è, in particolare, alle cosiddette norme penali in bianco: sentenze n. 63 del 2012 e n. 487 del 1989)» (da ultimo, sentenza n. 46 del 2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Se dunque «resta preclusa al legislatore regionale una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dalla legislazione statale (sentenza n. 387 del 2008; cfr. pure le sentenze n. 210 del 1972 e n. 104 del 1957)», per altro verso questa Corte ha ritenuto legittime norme regionali che si limitano «ad operare un mero rinvio a norme penali di matrice statale» (sentenza n. 295 del 2009).</p>
<p style="text-align: justify;">Da qui l&#8217;infondatezza della censura rivolta alla norma oggetto di scrutinio, interpretata in termini coerenti al contenuto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">9.- Il ricorrente ha infine addotto l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 per violazione dell&#8217;art. 123 Cost., in relazione all&#8217;art. 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), nonchè dell&#8217;art. 117, sesto comma, Cost. in relazione agli artt. 7, comma 7, e 7-bis, comma 8, cod. ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1.- La disposizione censurata prevede, al comma 1, che «[l]a Giunta regionale con propria deliberazione provvede all&#8217;aggiornamento dell&#8217;allegato annesso alle presenti disposizioni». Il successivo comma 2 dispone che la Giunta regionale «definisce nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità , disposizioni volte alla minimizzazione dell&#8217;impatto olfattivo per particolari categorie di attività ».</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.- Ad avviso del ricorrente, la norma regionale impugnata reca, all&#8217;evidenza, una ipotesi di delegificazione che, tuttavia, contrasta, sotto molteplici profili, con la disciplina contenuta nello statuto reg. Puglia; sotto altri profili, con alcune disposizioni del cod. ambiente in tema di AIA e di VIA.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.1.- Sotto il primo versante, il ricorrente, dopo avere premesso che le norme degli statuti regionali condizionano la validità  delle norme prodotte da una legge della medesima Regione, le quali non possono discostarsene, pena la violazione dell&#8217;art. 123 Cost., evidenzia che, in base all&#8217;art. 44, comma 1, secondo periodo, dello statuto reg. Puglia, la «legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate».</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione censurata si discosta, secondo il ricorrente, dalle sopra citate previsioni statutarie perchè: a) affida la modifica dell&#8217;Allegato alla legge reg. Puglia n. 32 del 2018 a una deliberazione di Giunta, laddove lo statuto esige un regolamento, peraltro da approvare nel rispetto di specifiche prescrizioni procedurali (art. 44, comma 2, dello statuto reg. Puglia); b) risulta del tutto carente sotto il profilo della indicazione dei principi che dovrebbero guidare la Giunta nell&#8217;attività  di delegificazione, non potendosi al riguardo considerare sufficiente la generica disciplina posta dal sopra richiamato art. 6, comma 2, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018; c) utilizza lo strumento della delegificazione in violazione del divieto statutario per le materie di legislazione concorrente, strumento che, ancora più¹ radicalmente, deve ritenersi precluso per quelle di legislazione esclusiva statale, nelle quali le Regioni operano nello spazio lasciato dallo stesso legislatore statale.</p>
<p style="text-align: justify;">9.2.2.- Sotto altro profilo, ad avviso del ricorrente la fattispecie di delegificazione introdotta dalla normativa regionale in esame contrasta altresì con l&#8217;art. 117, sesto comma, Cost. nella misura in cui è diretta a delegificare previsioni espressamente destinate ad applicarsi ai procedimenti di AIA e VIA di competenza sia statale, sia regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Muovendo dal dato certo in forza del quale la disciplina contenuta nell&#8217;Allegato di cui si discute ricade certamente nella materia esclusiva statale della tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema ex art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., deve altresì evidenziarsi, secondo il ricorrente, che, in forza dell&#8217;evocato parametro costituzionale, nelle materie di legislazione statale esclusiva le Regioni possono esercitare potestà  regolamentare solo sulla base di una delega dello Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo alla disciplina relativa all&#8217;AIA, tale delega scaturisce dall&#8217;art. 7, comma 7, cod. ambiente che, tuttavia, si riferisce esclusivamente ai titoli di competenza legislativa regionale. In riferimento, poi, alla VIA, l&#8217;art. 7-bis, comma 8, cod. ambiente riconosce uno spazio d&#8217;intervento alle leggi e ai regolamenti regionali esclusivamente in riferimento alle procedure di propria competenza e per profili strettamente delimitati.</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui le ragioni di illegittimità  costituzionale prospettate.</p>
<p style="text-align: justify;">9.3.- La Regione ritiene infondate le censure rivolte all&#8217;art. 6 della legge regionale in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso della resistente, con particolare riguardo alle censure prospettate in riferimento all&#8217;art. 123 Cost., la disposizione impugnata non darebbe luogo ad alcuna delegificazione; prevede, piuttosto, l&#8217;aggiornamento di un contenuto meramente tecnico, quale quello descritto nell&#8217;Allegato, così da riportare l&#8217;atto in questione all&#8217;interno delle competenze espressamente proprie della Giunta Regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Non rileva, inoltre, il mancato riferimento all&#8217;adozione di un regolamento, perchè si prevede comunque la forma tipica dei provvedimenti normativi generali propria delle deliberazioni della Giunta, senza peraltro escludere aprioristicamente l&#8217;acquisizione del parere della commissione consiliare competente in materia, non incompatibile con i primi.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.- La questione prospettata in riferimento all&#8217;art. 123 Cost. merita l&#8217;accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.1.- In primo luogo va smentita la tesi difensiva della Regione resistente in forza della quale nel caso non ci si troverebbe innanzi a una delegificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Puglia, inglobando l&#8217;Allegato tecnico all&#8217;interno della disciplina legislativa ora posta allo scrutinio della Corte, ha dato forza di legge alle relative disposizioni. Ciù², peraltro, in linea con il dato normativo previgente, giacchè anche la legge regionale n. 7 del 1999, che giù  regolava la materia delle emissioni odorigene nel territorio pugliese, annetteva, quale parte del relativo provvedimento legislativo, l&#8217;Allegato tecnico contenente le disposizioni attraverso le quali pervenire, in particolare, alla definizione dei valori soglia destinati ad informare l&#8217;azione amministrativa in materia.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è che la stessa legge, all&#8217;art. 1, comma 2, demandava alla Giunta regionale la possibilità  di modificare i contenuti del detto Allegato, senza che lo Stato avesse mai sollevato contestazione alcuna. Ma tale circostanza, come giù  evidenziato, è notoriamente ininfluente sull&#8217;attuale possibilità  dello Stato di agire per rilevare, ora, i vizi della nuova disposizione legislativa che reitera violazioni giù  presenti in fonti legislative regionali previgenti e mai impugnate.</p>
<p style="text-align: justify;">Certa dunque la forza di legge ascritta all&#8217;Allegato, la previsione in forza della quale se ne consente l&#8217;aggiornamento non può avere altro significato che quello dell&#8217;attribuzione alla Giunta regionale della potestà  di innovare il dato legislativo, dando sostanza alla funzione tipicamente propria dei fenomeni di delegificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.2.- Ciù² posto, va rimarcato che lo statuto reg. Puglia, nel definire i tratti della potestà  regolamentare della Giunta regionale (art. 44, commi 1, primo periodo, e 2), ha altresì dettato il procedimento da seguire in caso di delegificazione, disponendo a tal fine che la stessa debba essere prevista da una legge, la quale individui le norme da delegificare e contenga i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione (art. 44, comma 1, secondo periodo); e ciù² sulla falsariga di quanto previsto dall&#8217;art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell&#8217;attività  di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), così da evitare che tale ultima attività  venga effettuata in bianco, lasciando di fatto l&#8217;intera disciplina di riferimento integralmente nelle mani della fonte secondaria.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.3.- Lo statuto impone dunque, per una delegificazione conforme al suo dettato, la forma del regolamento, sottoposto al parere preventivo delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia (implicitamente favorevole se non reso entro trenta giorni), così permettendo, per un verso il coinvolgimento dell&#8217;organo rappresentativo nell&#8217;attività  di delegificazione, per altro verso, in ragione di quanto previsto dall&#8217;art. 53 dello stesso statuto, di sottoporre l&#8217;atto di delegificazione alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevista per le leggi e per i regolamenti e non per gli atti privi della forma regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">9.4.4.- Ciù² precisato, le disposizioni censurate contenute nell&#8217;impugnato art. 6 si pongono in contrasto con lo statuto, dando corpo all&#8217;addotta violazione dell&#8217;art. 123 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni censurate, infatti, demandano alla Giunta il compito di aggiornare l&#8217;Allegato tecnico, rendendo dunque possibili modifiche allo stesso senza precisare le forme che dovrà  assumere l&#8217;attività  di delegificazione e dunque legittimando strumenti diversi da quello regolamentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Difettano, inoltre, della imprescindibile indicazione dei principi di massima chiamati a delimitare l&#8217;operato della Giunta nel procedere alla delegificazione, dovendosi escludere che gli stessi possano ricavarsi dalle indicazioni offerte dal comma 2 dell&#8217;impugnato art. 6: disposizione, questa, il cui contenuto, tanto criptico quanto generico, non consente di superare la doglianza del ricorrente in parte qua.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; appena il caso di ricordare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, tracciato con continuità  precedentemente e successivamente alla riforma del Titolo V della Parte seconda Cost., lo statuto, nell&#8217;ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest&#8217;ultima, dunque, se si pone in contrasto con la fonte statutaria interposta, viola l&#8217;art. 123 Cost. (sentenze n. 119 del 2006; n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983).</p>
<p style="text-align: justify;">Di qui l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018 per violazione dell&#8217;art. 123 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">9.5.- La fondatezza della questione sotto questo profilo, portando a una integrale ablazione della norma in questione, assorbe lo scrutinio sia dell&#8217;ulteriore censura prospettata dal Governo, sempre in riferimento alla ritenuta violazione dell&#8217;art. 123 Cost. (in relazione all&#8217;implicito limite statutario della potestà  regolamentare regionale riferito alle materie di competenza esclusiva dello Stato), sia della questione prospettata in relazione all&#8217;art. 117, sesto comma, Cost.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene);</p>
<p style="text-align: justify;">2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 6 della legge reg. Puglia n. 32 del 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">3) dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettere c) e d), 3, 4, 5, 6, 7 e 9 e dell&#8217;Allegato tecnico della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in relazione agli artt. 7-bis, comma 8, 19, 22 e 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con il ricorso indicato in epigrafe;</p>
<p style="text-align: justify;">4) dichiara non fondata, nei termini di cui in motivazione, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 3, comma 5, della legge reg. Puglia n. 32 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e in relazione all&#8217;art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2019-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2019 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Morelli È illegittima la disciplina edilizia relativa alle trasformazioni di interesse pubblico prevista dalla Regione Marche Edilizia e urbanistica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art.10, c. 1, legge della Regione Marche 13/04/2015, n. 16 –Previsione secondo la quale gli edifici esistenti, che siano oggetto di qualificazione del patrimonio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Morelli</span></p>
<hr />
<p>È illegittima la disciplina edilizia relativa alle trasformazioni di interesse pubblico prevista dalla Regione Marche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Edilizia e urbanistica – Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art.10, c. 1, legge della Regione Marche 13/04/2015, n. 16 –Previsione secondo la quale gli edifici esistenti, che siano oggetto di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e di ogni trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigenti, possono essere demoliti e ricostruiti all&#8217;interno dell&#8217;area di sedime o aumentando la distanza dagli edifici antistanti anche in deroga ai limiti di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale–Q.l.c. promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri – Lamentata violazione dell’art. 117, c. 2, lett. l) e 3 della Costituzione – Illegittimità costituzionale parziale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 178<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 12 giugno 2015 e ricevuto il 17 giugno 2015, depositato in cancelleria il 22 giugno 2015 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2015.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;<br />
udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;<br />
udito l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.&#8722; Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”).<br />
1.1.– La disposizione denunciata sostituisce l’art. 35 della precedente legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), inserendo la parola «e» in luogo di «ovvero» e sopprimendo la parola «altra», all’interno del testo originario di quella disposizione, che (senza ulteriori modificazioni) così attualmente recita: «In attuazione dell’articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli edifici esistenti, che siano oggetto di interventi di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento e [in luogo di «ovvero»] di ogni [«altra», parola espunta] trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, possono essere demoliti e ricostruiti all’interno dell’area di sedìme o aumentando la distanza dagli edifici antistanti, anche in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 […]».<br />
1.2.– Secondo il ricorrente, per effetto delle due indicate modifiche lessicali, il testo novellato dell’art. 35 della legge regionale n. 33 del 2014 consentirebbe di estendere, «anche ad interventi su singoli edifici non oggetto di un più ampio intervento di trasformazione», la deroga ai limiti di distanza fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967 n. 765): deroga consentita bensì alle Regioni (e alle Province autonome di Trento e di Bolzano) dal d.P.R. n. 380 del 2001, ma solo «nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo o unitario di specifiche aree territoriali».<br />
Dal che, appunto, la violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile» e, per eccesso, di quella concorrente della Regione in materia di «governo del territorio», di cui agli evocati parametri costituzionali.<br />
2.– Si è costituita in giudizio la Regione Marche, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto riferito all’art. 10 della legge regionale n. 16 del 2015 nella sua interezza, senza ulteriori specificazioni in ordine al comma impugnato (che, in ogni caso, si sarebbe dovuto identificare con il primo), oltre che per assunta oscurità del percorso argomentativo.<br />
Nel merito, ha contestato la fondatezza della questione proposta dal ricorrente, sostenendo che gli interventi previsti dalla disposizione impugnata non potrebbero essere altrimenti interpretati che in modo consono alla normativa richiamata, ovvero nel senso di riferirsi ad interventi “non puntuali” ma inseriti nell’ambito di strumenti urbanistici «funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
3.– Entrambe le parti hanno successivamente depositato memorie ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– Con il ricorso in epigrafe, resistito dalla Regione Marche, il Presidente del Consiglio dei ministri, ha, come sopra detto, impugnato l’art. 10 della legge della suddetta Regione 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.<br />
Secondo il ricorrente, il vulnus agli evocati parametri costituzionali discenderebbe dal fatto che il censurato art. 10 della legge regionale n. 16 del 2015 avrebbe determinato un mutamento di significato della norma, sostituendo – al riferimento agli interventi «di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, di riqualificazione urbana, di recupero funzionale, di accorpamento «ovvero di ogni altra [nostra sottolineatura], trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente» – il riferimento agli interventi «di riqualificazione urbana […] e [nostra sottolineatura] di ogni trasformazione […]».<br />
La norma denunciata, nella versione attuale, potrebbe rendere, infatti, così possibili anche “interventi di carattere puntuale”, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), che invece consente alle Regioni di «prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444», unicamente a condizione che quest’ultime si inseriscano «nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
2.– Le eccezioni di inammissibilità formulate dalla Regione resistente – per non esatta individuazione della disposizione censurata e per insufficiente esposizione delle ragioni addotte a sostegno dell’ipotizzata illegittimità costituzionale – non possono trovare accoglimento.<br />
2.1.– Non rileva, in primo luogo, che l’art. 10 della legge regionale impugnata, che si compone di più commi, sia formalmente richiamato in ricorso nella sua interezza, poiché le censure formulate dal ricorrente sono inequivocabilmente rivolte al solo suo comma 1: nel quale, appunto, sono contenute le modifiche, apportate all’art. 35 della precedente legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sottoposte allo scrutinio di costituzionalità.<br />
2.2.– A sua volta, anche il percorso argomentativo che conduce il ricorrente a censurare il novellato art. 35 è ben chiaro, contrariamente all’assunto della difesa della Regione, nel ricollegare la violazione degli evocati parametri costituzionali all’ampliamento dei poteri di intervento edilizio, che la disposizione impugnata, nella sua attuale formulazione, consentirebbe alla Regione, in violazione dei limiti di cui all’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, e in eccedenza, quindi, rispetto alla competenza concorrente della resistente in materia di «governo del territorio», con conseguente vulnus alla competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».<br />
3.– Nel merito, la questione è fondata.<br />
3.1.– Va ribadito, in premessa, che, in tema di disciplina delle distanze fra costruzioni, il “punto di equilibrio” – tra gli ambiti di competenza, rispettivamente, “esclusiva”, dello Stato (in ragione dell’attinenza di detta disciplina alla materia «ordinamento civile») e, “concorrente”, della Regione, nella materia «governo del territorio» (per il profilo della insistenza dei fabbricati su territori che possono avere, rispetto ad altri, specifiche caratteristiche, anche naturali o storiche) – si rinviene nel principio, estraibile dall’ultimo comma dell’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 (che questa Corte ha più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile: sentenze n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011), per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo «nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».<br />
Principio, questo, sostanzialmente poi recepito dal legislatore statale con l’art. 30, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, della legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha inserito, dopo l’art. 2 del d.P.R. n. 380 del 2001, l’art. 2-bis, a norma del quale «Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali».<br />
Ne consegue che la legislazione regionale che interviene sulle distanze, interferendo con l’ordinamento civile, è legittima solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a «strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio» (sentenza n. 232 del 2005). Diversamente, «le norme regionali che, disciplinando le distanze tra edifici, esulino, invece, da tali finalità, risultano invasive della materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 134 del 2014).<br />
3.2.– Alla luce dei suesposti principi, è innegabile allora che, nel contesto del novellato art. 35 della legge della Regione Marche n. 33 del 2014, la sostituzione della parola «ovvero», con la parola «e», e l’espunzione dell’aggettivo «altra» (sicchè la frase originaria «ovvero di ogni altra trasformazione» diventa «e di ogni trasformazione») sia idonea a superare il collegamento tra gli interventi – di demolizione e costruzione «in deroga ai limiti di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444» – di cui è menzione dopo quella «e», e le finalità di qualificazione, o riqualificazione urbana, fissate nell’incipit della disposizione stessa. Con la conseguenza di estendere, come paventato dal ricorrente, la competenza, in deroga, della Regione anche ad “interventi puntuali” o comunque non attinenti a complessivi strumenti urbanistici, al di là di quanto previsto dal predetto art. 35, del quale non si spiegherebbe altrimenti la sostituzione operata dalla disposizione censurata.<br />
Da ciò, dunque, la violazione dei parametri costituzionali di riferimento.<br />
4.– Va, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche n. 16 del 2015, nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».<br />
&nbsp;<br />
Per Questi Motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Marche 13 aprile 2015, n. 16 (Disposizioni di aggiornamento della legislazione regionale. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015/2017 della Regione. Legge finanziaria 2015” e alla legge regionale 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017”), nella parte in cui modifica l’art. 35 della legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 (Assestamento del bilancio 2014), sostituendo, all’espressione originaria «ovvero di ogni altra trasformazione», la diversa espressione «e di ogni trasformazione».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Mario Rosario MORELLI, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-7-2016-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2016 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.178</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra in tema di trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici e di qualifiche dirigenziali Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 16, c. 1, lett. b) del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 &#8211; Previsione secondo la quale, a decorrere dal 1/1/2011 e fino al 31/12/2014, l&#8217;ammontare complessivo destinato annualmente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>in tema di trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici e di qualifiche dirigenziali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bilancio e contabilità pubblica &#8211; Art. 16, c. 1, lett. b) del decreto-legge 06/07/2011, n. 98 &#8211; Previsione secondo la quale, a decorrere dal 1/1/2011 e fino al 31/12/2014, l&#8217;ammontare complessivo destinato annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni, di cui all&#8217;art. 1, c. 2, del d.lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell&#8217;anno 2010 ed è comunque ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio &#8211; Q.l.c. sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna &#8211; Lamentata violazione degli artt. 2, 3, c. 1, 36, c. 1 e 39, c. 1,  Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 178</p>
<p>ANNO 2015</p>
<p>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p><P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>composta dai signori: </p>
<p><b>Presidente</b>: Alessandro CRISCUOLO; </p>
<p><b>Giudici</b> : Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell’art. 16, comma 1, lettere b) e c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promossi dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanza del 27 novembre 2013 e dal Tribunale ordinario di Ravenna con ordinanza del 1° marzo 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 76 e 125 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22 e 35, prima serie speciale, dell’anno 2014. <br />
Visti gli atti di costituzione di FLP – Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche ed altra, di Nardini Graziella ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e della Federazione GILDA-UNAMS, della CONFEDIR – Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione e della CSE – Confederazione indipendente sindacati europei; <br />
udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra; <br />
uditi gli avvocati Tommaso De Grandis per la Federazione GILDA-UNAMS, Sergio Galleano per la CONFEDIR – Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione, Michele Lioi per la CSE – Confederazione indipendente sindacati europei, Michele Lioi, Stefano Viti e Michele Mirenghi per la FLP – Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche ed altra, Pasquale Lattari per Nardini Graziella ed altri e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri. </p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1.– Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza depositata il 27 novembre 2013 e iscritta al n. 76 del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, prospettando la violazione degli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 della Costituzione. <br />
1.1.– Il giudice rimettente espone di dover esaminare i ricorsi presentati il 26 ottobre 2012 dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP) e dalla Federazione italiana autonoma lavoratori pubblici (FIALP), in qualità di firmatarie dei contratti collettivi stipulati con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e per il personale degli enti pubblici non economici. <br />
I sindacati ricorrenti nel giudizio principale hanno chiesto di accertare il diritto a dar corso alle procedure contrattuali e negoziali, relative al triennio 2010-2012, per il personale di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e di condannare l’ARAN ad avviare le trattative per il rinnovo dei contratti, deducendo, a sostegno di tali domande, l’illegittimità costituzionale della normativa che “congela” i trattamenti economici percepiti dai dipendenti e “blocca” la contrattazione collettiva «con possibilità di proroga anche per l’anno 2014». <br />
Nel giudizio principale, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza del ricorso, l’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, per carenza del requisito dell’incidentalità, nonché per contestare la sussistenza dei dedotti profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati. <br />
Il giudice rimettente ha disatteso le eccezioni pregiudiziali, mosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, e ha ritenuto che risulti soddisfatto il requisito dell’incidentalità. <br />
L’esame della questione di legittimità costituzionale, invero, rappresenterebbe l’antecedente ineludibile per giungere all’accertamento del diritto (art. 39, primo comma, Cost.), invocato dalla parte ricorrente. Tali considerazioni confermerebbero la rilevanza della questione, poiché il diritto della parte ricorrente ad avviare la contrattazione con riferimento al periodo 2010-2012 discenderebbe dal vaglio di costituzionalità della norma in esame. <br />
Con riguardo alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, il giudice rimettente argomenta che la sospensione della contrattazione collettiva determina una interruzione delle procedure negoziali che si propongono di garantire la proporzionalità tra il lavoro prestato e la retribuzione dovuta. <br />
La sospensione della contrattazione sui trattamenti retributivi fino al 31 dicembre 2014 si accompagna all’impossibilità di qualsivoglia recupero, se solo si considera che, indipendentemente dalle ragioni poste a base della decretazione d’urgenza, si riscontra un prolungamento dei limiti posti all’autonomia collettiva. <br />
Tali limiti confliggerebbero con il dettato degli artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. <br />
Le disposizioni censurate, inoltre, si porrebbero in contrasto con l’art. 3, primo comma, Cost., anche in relazione all’art. 2 Cost. Le misure di risanamento sarebbero, infatti, destinate a ripercuotersi sulle retribuzioni dei soli pubblici dipendenti, così violando il principio di eguaglianza tra i cittadini e il dovere di solidarietà politica, sociale ed economica di cui agli artt. 3, primo comma, e 2 Cost. <br />
Tale dovere di solidarietà, difatti, non potrebbe non gravare sull’intera comunità. <br />
Il giudice a quo osserva che la sospensione delle procedure contrattuali riguardanti gli incrementi retributivi, protraendosi fino al 31 dicembre 2014, con esclusione di ogni possibilità di recupero e di ogni adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale, interrompe la dinamica retributiva, senza presentare quei caratteri di eccezionalità e di temporaneità che la Corte costituzionale ha ritenuto imprescindibili nel vagliare analoghe misure di contenimento della spesa pubblica. <br />
1.2.– Sono intervenute nel giudizio le organizzazioni sindacali FLP e FIALP, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale e lamentando, in particolare, l’irragionevole sacrificio dell’autonomia collettiva, costituzionalmente garantita ed espressione del principio democratico e partecipativo che permea la Carta costituzionale. <br />
I sindacati intervenuti si dolgono del fatto che il legislatore abbia inibito del tutto alle organizzazioni sindacali la libertà di modulare la contrattazione nella materia retributiva, alla luce della situazione economica generale, così da impedire la ricerca di soluzioni volte a non far gravare i sacrifici sui lavoratori più deboli. <br />
A questa stregua, finanche i contratti collettivi dal contenuto prettamente normativo, che non incidono sulla spesa pubblica, sarebbero stati arbitrariamente preclusi. <br />
La disciplina, destinata a penalizzare in misura esorbitante il lavoro pubblico, sarebbe discriminatoria rispetto a quella applicabile al settore privato, non coinvolto da alcuna misura di contenimento delle retribuzioni, e lo sarebbe anche rispetto a quella che concerne il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che beneficerebbe di assegni una tantum nel corso del triennio di blocco degli adeguamenti retributivi. <br />
1.3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto di dichiarare l’infondatezza della questione. <br />
Il blocco delle retribuzioni sarebbe legittimo, in quanto circoscritto ad un periodo contenuto, in concomitanza con una situazione eccezionale di emergenza economica e finanziaria, e risponderebbe all’obiettivo di rispettare l’equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.) adottando politiche proiettate in un periodo che necessariamente travalica l’anno. <br />
La difesa dello Stato rileva che il giudice rimettente censura la violazione dell’art. 53 Cost. soltanto nella parte dispositiva. Tale censura, oltretutto, sarebbe carente di fondamento, in quanto difetterebbero gli elementi caratteristici del prelievo tributario. <br />
Quanto al merito della questione e all’adombrata violazione dell’art. 39, primo comma, Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ribatte che non ha alcuna ragion d’essere una contrattazione collettiva che non possa approdare ad un risultato utile per le parti rappresentate. <br />
La difesa dello Stato esclude che vi siano illegittime disparità di trattamento tra lavoratori privati e lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in considerazione delle difformità delle fattispecie comparate. <br />
1.4.– Nel giudizio è intervenuta la Federazione GILDA-UNAMS, che asserisce di essere legittimata ad intervenire, in quanto portatrice di una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale. <br />
L’art. 64, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 offrirebbe un argomento a favore dell’ammissibilità dell’intervento, in quanto accorderebbe alle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi la facoltà di intervenire nel giudizio anche oltre il termine previsto dall’art. 419 del codice di procedura civile. <br />
La Federazione, qualificandosi come firmataria dell’ultimo contratto di lavoro del 27 novembre 2007 e come organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del personale del comparto scuola, ha chiesto, in prima battuta, la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in quanto la disciplina impugnata violerebbe la direttiva 11 marzo 2002, n. 2002/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori). <br />
La normativa, inoltre, contravverrebbe alla Carta sociale europea (art. 6, sul diritto di negoziazione collettiva), riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, e agli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che tutelano, rispettivamente, il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’àmbito dell’impresa e il diritto di negoziazione e di azioni collettive. <br />
La Federazione ha chiesto l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, rilevando che è affidata all’autonomia collettiva, sacrificata dalle disposizioni impugnate, la garanzia del rispetto del principio di proporzionalità tra il lavoro svolto e la retribuzione e che, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia), il credito del lavoratore si configura come proprietà, tutelata anche ai sensi dell’art. 1 Primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. <br />
La norma impugnata istituirebbe, in spregio all’art. 53 Cost., un prelievo tributario e pregiudicherebbe il diritto dei lavoratori a percepire una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, violando, inoltre, i princípi di affidamento, di buona fede e di eguaglianza sostanziale. <br />
1.5.– Nel giudizio è intervenuta la Confederazione indipendente sindacati europei (CSE), insistendo per l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale. <br />
La CSE asserisce di vantare un interesse qualificato, inerente al rapporto sostanziale e idoneo a giustificare l’ammissibilità dell’intervento, poiché avrebbe sottoscritto, unitamente alla FLP, ricorrente nel giudizio principale, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il biennio economico 2006-2007 e il contratto collettivo, riguardante il medesimo comparto, per il biennio economico 2008-2009. <br />
Da tale status discenderebbe l’interesse qualificato a intervenire nel giudizio di costituzionalità, poiché le disposizioni impugnate lederebbero l’esercizio delle prerogative negoziali della Confederazione. <br />
La Confederazione in parola, quanto al merito delle questioni, ha rilevato che le norme censurate arrestano per un quadriennio la dinamica salariale e comprimono, per lo stesso considerevole arco di tempo, l’autonomia collettiva, tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost. e dalle fonti sovranazionali. <br />
Fra tali fonti sovranazionali, la Confederazione menziona l’art. 6 della Carta sociale europea, l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 152 del TFUE, gli artt. 11, 12, 13 e 14 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata a Strasburgo il 9 dicembre 1989, la Convenzione n. 151 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862. <br />
La parte intervenuta osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la mancata attuazione dell’art. 39, secondo comma, Cost. non dovrebbe giustificare alcun impedimento alla libertà d’azione dei sindacati e al potere di stipulare contratti, seppure vincolanti soltanto per gli iscritti. <br />
La Confederazione soggiunge che le uniche limitazioni ammesse dovrebbero essere eccezionali, transitorie, non arbitrarie, consentanee con lo scopo prefisso. <br />
Nel caso di specie, per contro, l’intervento legislativo, discriminatorio rispetto ai lavoratori pubblici e immemore del canone di ragionevolezza, avrebbe «annichilito» la libertà sindacale. <br />
1.6.– Nel giudizio è intervenuta anche la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR), rivendicando, a sostegno dell’ammissibilità dell’intervento, un ruolo primario di rappresentanza delle aree dirigenziali, leso dalle norme censurate e idoneo a giustificare la partecipazione al giudizio di costituzionalità di una organizzazione, firmataria degli accordi del 1993, del 1998, del 2009 e chiamata, in particolare, a partecipare a tutti i tavoli di contrattazione relativi alle aree dirigenziali II, III, IV. <br />
La CONFEDIR sollecita la rimessione della questione, anche d’ufficio, alla Corte di giustizia dell’Unione europea, individuando una violazione della direttiva n. 2002/14/CE sull’informazione e sulla consultazione dei lavoratori. <br />
Essa denuncia, inoltre, la violazione degli artt. 5 e 6 della Carta sociale europea, che tutelano, rispettivamente, i diritti sindacali e il diritto di negoziazione collettiva, la violazione degli artt. 27 e 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che attengono al diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’àmbito dell’impresa e al diritto di negoziazione e di azioni collettive, il contrasto inconciliabile delle norme impugnate con la Convenzione OIL n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, e con la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l’8 giugno 1949, concernente l’applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367. <br />
1.7.– In prossimità dell’udienza, la difesa dello Stato ha depositato una memoria illustrativa, che ribadisce le argomentazioni già svolte. <br />
La difesa dello Stato ha imputato ai giudici rimettenti di non avere esplorato la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, di non avere offerto argomentazioni convincenti in merito alla rilevanza, trascurando, inoltre, lo stato di emergenza, in cui le misure si collocano. <br />
Così inquadrata, la normativa impugnata andrebbe esente dalle censure di violazione degli artt. 2 e 3, primo comma, Cost. <br />
Essa non avrebbe natura tributaria, perseguirebbe l’obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in un’ottica di programmazione di bilancio necessariamente pluriennale, e si limiterebbe a imporre un contributo equamente distribuito tra tutte le componenti dell’apparato pubblico, senza arrecare alcun vulnus al principio di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto. <br />
Neppure le doglianze sulla violazione dell’art. 39, primo comma, Cost. coglierebbero nel segno, giacché la contrattazione collettiva avrebbe avuto occasione di svolgersi sia a livello nazionale, sia decentrato. <br />
1.8.– In vista dell’udienza, hanno depositato una memoria illustrativa anche la FIALP e la FLP, replicando che le disposizioni impugnate hanno irragionevolmente limitato e perfino «annichilito», per un arco temporale di ben cinque anni, quella libertà sindacale, che proprio nella libertà di contrattazione ha la sua espressione caratteristica. <br />
La contrattazione collettiva nel settore del lavoro pubblico, che può essere limitata in ragione di esigenze finanziarie di carattere generale e delle risorse concretamente disponibili (art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001), non dovrebbe essere sospesa per un periodo così lungo. <br />
Pur in assenza di risorse finanziarie, le parti collettive potrebbero operare interventi redistributivi e perequativi, per erogare tutela nei confronti delle fasce di lavoratori a più basso reddito. <br />
Per contro, in conseguenza delle misure impugnate, il peso del risanamento dei conti pubblici graverebbe in misura sproporzionata sulla sola categoria dei dipendenti pubblici. <br />
2.– Con ordinanza depositata il 1° marzo 2014 e iscritta al n. 125 del registro ordinanze 2014, il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 e dell’art. 16, comma 1, lettere b) e c), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 Cost. <br />
2.1.– Il giudice rimettente espone di conoscere della controversia promossa da dipendenti del Ministero della giustizia, in servizio presso il Tribunale ordinario di Ravenna. <br />
I ricorrenti hanno chiesto, previo accertamento dell’illegittimità del blocco stipendiale e contrattuale, di vedere riconosciuto il diritto all’aumento e/o all’adeguamento del trattamento retributivo, fermo al 2010, e comunque il diritto all’indennizzo e/o all’indennità per il danno patito per effetto della violazione del diritto a una retribuzione giusta e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato o perlomeno adeguata all’inflazione e/o al costo della vita. <br />
Il lavoro – allegano i ricorrenti – si sarebbe aggravato in conseguenza della diminuzione del numero dei dipendenti dell’Ufficio per il “blocco” legislativo del turn over. <br />
La controversia è stata incardinata dinanzi al Tribunale di Ravenna anche dalla CONFSAL-UNSA, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori – Unione nazionale sindacati autonomi. In qualità di sindacato maggiormente rappresentativo del comparto Ministeri e di sindacato primo per rappresentatività del Ministero della giustizia, ha chiesto, in primo luogo, l’accertamento del diritto a partecipare alle procedure contrattuali collettive e, in secondo luogo, è intervenuta in senso adesivo alle ragioni dei propri iscritti. <br />
Il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio principale, deducendo l’infondatezza delle domande e delle questioni di legittimità costituzionale e sollevando eccezioni pregiudiziali d’incompetenza per territorio, di carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti. <br />
Il giudice rimettente ha scelto di decidere, unitamente al merito della causa, le eccezioni relative all’incompetenza per territorio, con riguardo alla posizione di D’A.C. e P.A., le eccezioni di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e di legittimazione passiva del Ministero della giustizia. <br />
Quanto alle domande proposte dal sindacato, volte ad ottenere la riapertura della contrattazione collettiva, il giudice rimettente si è spogliato della controversia a favore del Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro. La competenza per territorio si radicherebbe innanzi a tale giudice, in quanto a Roma ha sede il Ministero convenuto in causa. <br />
Tale declaratoria d’incompetenza – ad avviso del giudice rimettente – non elide la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale del blocco della contrattazione. <br />
Il sindacato, difatti, avrebbe comunque titolo a sostenere le domande degli iscritti, che presuppongono l’accertamento dell’illegittimità costituzionale di tale blocco. <br />
In punto di rilevanza, il giudice rimettente evidenzia che la normativa censurata preclude l’accoglimento delle domande dei ricorrenti. <br />
Per quel che attiene alla non manifesta infondatezza, le disposizioni impugnate contrasterebbero con il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), poiché si rivolgerebbero ai soli pubblici dipendenti “contrattualizzati”, senza coinvolgere altre categorie del lavoro pubblico (appartenenti al comparto scuola, forze armate, prefetti, ambasciatori, magistrati). <br />
Tali misure confliggerebbero con l’art. 3, primo comma, Cost., anche sotto il profilo dell’irragionevolezza intrinseca, giacché sarebbero irrispettose dei caratteri di transitorietà e di eccezionalità, che la giurisprudenza costituzionale ha indicato come parametri di legittimità di provvedimenti affini. <br />
Il giudice rimettente scorge un altro profilo d’illegittimità costituzionale nel contrasto con la gradualità dei sacrifici imposti (art. 53 Cost.) e la solidarietà (art. 2 Cost.). <br />
La disciplina censurata, secondo questa prospettazione, penalizzerebbe i dipendenti pubblici che percepiscono gli stipendi più bassi, preservando la posizione di quelli con redditi più elevati. <br />
Il giudice rimettente segnala, inoltre, la violazione dell’art. 36, primo comma, Cost., rilevando che il blocco contrattuale e stipendiale, protraendosi dal 2010, pregiudicherebbe il diritto a una retribuzione adeguata e proporzionata al lavoro svolto. Il pregiudizio si aggraverebbe per effetto del blocco del turn over. <br />
Il blocco contrattuale sarebbe lesivo dei princípi consacrati dagli artt. 35, primo comma, e 39, primo comma, Cost., visto che andrebbe a detrimento dell’autonomia negoziale e della libertà sindacale riservata alle parti nell’àmbito della contrattazione collettiva. <br />
Gli interventi normativi, che limitano al 2013/2014 la riapertura delle procedure contrattuali soltanto per la parte normativa, non varrebbero a mutare il quadro appena delineato. <br />
2.2.– Nel giudizio sono intervenuti i lavoratori, ricorrenti nel giudizio a quo, e la Confederazione CONFSAL-UNSA, chiedendo l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale ordinario di Ravenna, sotto tutti i profili evocati (violazione della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva, tutelate dall’art. 39, primo comma, Cost., violazione degli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, Cost., violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza). <br />
2.3.– È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con una memoria corredata anche da una nota del Dipartimento della funzione pubblica, chiedendo di respingere le questioni di legittimità costituzionale proposte dal Tribunale ordinario di Ravenna, in quanto irrilevanti, inammissibili e manifestamente infondate. <br />
L’Avvocatura generale dello Stato adombra, in via pregiudiziale, la carenza d’interesse dell’organizzazione sindacale, che non ha impugnato gli atti lesivi applicativi. <br />
Per quel che concerne il merito delle questioni, la difesa dello Stato ribadisce che le disposizioni censurate mirano a ridurre la spesa pubblica, in adempimento degli obblighi che derivano dall’appartenenza all’Unione europea e dell’obbligo, costituzionalmente sancito, di raggiungere l’equilibrio strutturale delle entrate e delle spese del bilancio. <br />
Sarebbe legittima, alla luce delle enunciazioni di principio della giurisprudenza costituzionale, l’introduzione di misure eccezionali, transitorie, non arbitrarie e consentanee allo scopo prefisso, volte a fissare limiti di compatibilità della contrattazione collettiva con le finanze pubbliche. <br />
Tali misure non sarebbero irragionevoli, in quanto salvaguarderebbero l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale e non assoggetterebbero al vincolo né le componenti retributive legate ad eventi straordinari della dinamica retributiva individuale, né la parte accessoria variabile. <br />
Tali peculiarità garantirebbero il rispetto del principio di parità di trattamento, del vincolo sinallagmatico, tutelato dall’art. 36, primo comma, Cost., del diritto di azione sindacale e dell’autonomia negoziale, che non sarebbe stata affatto esclusa in radice, come dimostrerebbe l’esplicarsi della contrattazione integrativa e della contrattazione nazionale. <br />
La difesa dello Stato revoca in dubbio il carattere pregiudizievole della mancata applicazione dell’indicatore d’inflazione IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato europeo) e della conseguente applicazione, per la rivalutazione dello stipendio, del tasso d’inflazione programmata. <br />
I dipendenti pubblici, inoltre, avrebbero percepito quote aggiuntive di salario in misura percentualmente maggiore rispetto al settore privato, erogate dalla contrattazione integrativa. Le retribuzioni di fatto del pubblico impiego beneficerebbero di una dinamica superiore al TIP (tasso di inflazione programmata) e resisterebbero all’inflazione reale registrata a consuntivo. <br />
Non sarebbero, dunque, fondati i rilievi sulla disparità di trattamento tra il settore pubblico e il settore privato, anche perché pretermettono la specialità del rapporto di lavoro pubblico e le esigenze di perseguimento di interessi generali, coessenziali a tale àmbito. <br />
A fronte di una misura sfornita di ogni carattere tributario, non parrebbero aver pregio neppure le censure di violazione degli artt. 2 e 53 Cost. <br />
La normativa, pertanto, ripromettendosi di neutralizzare gli effetti della crisi economica, in un’ottica di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica, non presterebbe il fianco alle censure proposte. <br />
2.4.– Nella memoria, depositata in prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha passato in rassegna le argomentazioni già spese nel giudizio r.o. n. 76 del 2014 (si veda supra punto 1.7. del Ritenuto in fatto). <br />
2.5.– In vista dell’udienza, hanno depositato una memoria illustrativa anche i dipendenti del Ministero della giustizia e la CONFSAL-UNSA, confutando le tesi propugnate dalla difesa dello Stato e puntualizzando che, con la legge di stabilità per il 2015, il blocco della contrattazione economica è stato esteso fino al 31 dicembre 2015. <br />
Le parti intervenute lamentano che la normativa abbia bilanciato in maniera irragionevole e sproporzionata i diritti sociali fondamentali (artt. 35, primo comma, 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost.) e gli obiettivi di pareggio di bilancio e di risanamento economico (art. 81 Cost.). <br />
La reiterazione delle misure, così come congegnata in questi anni, implicherebbe una deroga costante al meccanismo di adeguamento retributivo, pregiudizievole per i dipendenti che percepiscono una retribuzione modesta e sono costretti, in conseguenza del blocco del turn over, a un carico di lavoro superiore. <br />
Quanto ai contratti integrativi, enumerati dalla difesa dello Stato, riguarderebbero aspetti estranei al trattamento retributivo, sottoposto, con il decorrere del tempo, a una rilevante erosione del potere d’acquisto, dovuta anche al temporaneo abbandono del meccanismo di adeguamento secondo l’indice IPCA, che registra dati costantemente superiori al tasso d’inflazione programmata. <br />
3.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
</i>1.– Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 Cost. <br />
La normativa impugnata, che determina per i lavoratori di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell’ordinaria dinamica retributiva, si porrebbe in contrasto con i princípi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, di libertà di contrattazione collettiva. <br />
Le limitazioni, imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014, introdurrebbero una disciplina irragionevole e sproporzionata, discriminando, per un periodo tutt’altro che transitorio ed eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato. <br />
2.– Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, sospetta di illegittimità costituzionale l’art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, e l’art. 16, comma 1, lettere b) e c), del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53 Cost. <br />
Il giudice rimettente assume che il “congelamento” delle retribuzioni dei pubblici dipendenti rientranti nel regime della contrattazione collettiva, prolungatosi per il periodo 2010-2014, senza alcuna possibilità di recupero, riveli molteplici profili di contrasto con la Carta costituzionale. <br />
Tale disciplina, destinata ad applicarsi per un periodo apprezzabile, comprometterebbe irreparabilmente lo svolgersi della contrattazione collettiva e il diritto dei lavoratori pubblici, sottoposti ad un carico di lavoro sempre più gravoso, a percepire una retribuzione proporzionata al lavoro svolto. <br />
Le norme impugnate, che trascendono i limiti della transitorietà e dell’eccezionalità tracciati dalla giurisprudenza costituzionale per gli interventi di contenimento della spesa, introdurrebbero un prelievo tributario a carico dei pubblici dipendenti, in spregio all’universale dovere di solidarietà economica (art. 2 Cost.) e al principio di gradualità dei sacrifici imposti (art. 53 Cost.). <br />
La disciplina in esame discriminerebbe i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori privati e introdurrebbe disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici. <br />
3.– Alle censure dei giudici rimettenti la difesa dello Stato ha contrapposto l’eccezionalità dell’intervento normativo, che, in armonia con le esigenze costituzionalmente imposte di salvaguardia della stabilità di bilancio, si articola comunque in un periodo di tempo circoscritto e impone un sacrificio ragionevole all’autonomia collettiva e ai diritti tutelati dall’art. 36, primo comma, Cost., senza introdurre alcun prelievo tributario e senza ingenerare discriminazioni di sorta con altre categorie di lavoratori. <br />
4.– I due giudizi, in ragione dell’omogeneità delle questioni e dell’intima connessione delle censure, devono essere riuniti e decisi con un’unica sentenza. <br />
5.– In via preliminare, dev’essere confermata l’ordinanza letta nel corso dell’udienza pubblica e qui allegata, che ha dichiarato ammissibile l’intervento della Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e inammissibili gli interventi spiegati dalla Federazione GILDA-UNAMS e dalla Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della pubblica amministrazione (CONFEDIR), nel giudizio iscritto al n. 76 del registro ordinanze 2014. <br />
6.– La normativa impugnata, nei termini esposti dai giudici rimettenti, concerne le previsioni del d.l. n. 78 del 2010 e del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui sacrificano la libertà di accedere alla contrattazione collettiva e circondano di limiti rigorosi l’incremento delle retribuzioni nel lavoro pubblico. <br />
Il d.l. n. 78 del 2010 stabilisce che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, «alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2 […] del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» e salvaguarda l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale «nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203» (art. 9, comma 17). <br />
Alla sospensione delle «procedure contrattuali e negoziali» si associa la previsione del “congelamento” dei trattamenti retributivi, che, per gli anni 2011, 2012, 2013, non possono superare, neppure nelle componenti accessorie, «il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010» (art. 9, comma 1). <br />
Anche il trattamento accessorio del personale, ivi compreso quello di livello dirigenziale, e il trattamento retributivo delle progressioni di carriera soggiacciono a limitazioni drastiche, che sono fatte segno delle specifiche censure del Tribunale ordinario di Ravenna. <br />
Quanto al trattamento accessorio del personale, l’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 sancisce che «non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio». <br />
L’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 attribuisce alle progressioni di carriera, per gli anni 2011, 2012, 2013, una valenza esclusivamente giuridica. <br />
A prolungare gli effetti di tali misure di contenimento della spesa, interviene il d.l. n. 98 del 2011, che persegue l’obiettivo di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’àmbito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, indicando ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto che si spingono fino al 2016 (art. 16, comma 1). <br />
In tale ottica, il legislatore ha demandato a uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), previa proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, la previsione della «proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime» (art. 16, comma 1, lettera b), e «la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017» (art. 16, comma 1, lettera c). <br />
Il d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) si colloca nel solco di tali indicazioni normative. <br />
L’art. 1, comma 1, lettera a), proroga sino al 31 dicembre 2014 le disposizioni di cui all’art. 9, commi 1, 2-bis e 21 del d.l. n. 78 del 2010, in tema di trattamenti economici individuali, di trattamenti accessori, di progressioni di carriera. L’art. 1, comma 1, lettera c), precisa che «si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». <br />
Quanto all’indennità di vacanza contrattuale, l’art. 1, comma 1, lettera d), esclude che, per il periodo 2013-2014, siano dovuti incrementi. Per la tornata 2015-2017, l’indennità è dovuta «secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti». <br />
Le previsioni regolamentari sono state trasfuse in una fonte di rango legislativo (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014»), con riguardo all’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2015-2017 (art. 1, comma 452), alla sospensione delle procedure negoziali inerenti alla parte economica per il periodo 2013-2014 (art. 1, comma 453), all’ammontare dei trattamenti accessori (art. 1, comma 456). Per effetto dell’art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), la sospensione delle procedure negoziali è destinata a protrarsi, per la parte economica, fino al 31 dicembre 2015. <br />
A tale sospensione non fa riscontro alcun incremento dell’indennità di vacanza contrattuale, ancorata, fino al 2018, ai valori del 31 dicembre 2013 (art. 1, comma 255, della legge n. 190 del 2014). <br />
7.– Le questioni di legittimità costituzionale devono essere esaminate alla stregua del quadro normativo appena delineato, caratterizzato da disposizioni susseguitesi nel tempo, legate da un evidente nesso di continuità, al fine di perseguire un dichiarato obiettivo di contenimento della spesa. <br />
7.1.– La difesa dello Stato formula alcune eccezioni preliminari. <br />
Quanto al paventato difetto di incidentalità, si deve rilevare che entrambi i giudizi non si esauriscono nell’accertamento dell’illegittimità costituzionale della normativa censurata. <br />
Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, le organizzazioni sindacali, oltre all’accertamento del diritto di accedere alla contrattazione collettiva, hanno chiesto la condanna dell’ARAN ad avviare le trattative. Nel contenzioso ravennate il giudice è investito delle questioni concernenti le pretese retributive dei lavoratori ricorrenti, nonché delle domande di natura indennitaria e risarcitoria. <br />
Da tali considerazioni si evince che il petitum del giudizio principale, in ambedue i casi, ha una maggiore latitudine rispetto all’oggetto della questione di legittimità costituzionale e involge un tema di indagine più complesso, che impone ai giudici rimettenti, dopo la soluzione del dubbio di costituzionalità, di orientare su aspetti diversi il dibattito processuale. Nei giudizi a quibus, pertanto, non è dato discernere quella perfetta sovrapponibilità del petitum del giudizio principale rispetto all’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 84 del 2006), che snatura il carattere incidentale del giudizio. <br />
7.2.– La difesa dello Stato, nel giudizio iscritto al n. 125 del registro ordinanze 2014, adombra una carenza d’interesse delle organizzazioni sindacali ricorrenti, desumendola dalla mancata impugnazione degli atti lesivi, chiamati a dare applicazione alle norme censurate. <br />
Tale rilievo non può essere condiviso. <br />
È palese l’interesse delle organizzazioni ricorrenti a reclamare l’effettiva tutela di prerogative costituzionali, ad esse riconoscibili, che si ritiene siano messe a repentaglio dalle norme impugnate. <br />
7.3.– Nelle memorie integrative, depositate il 29 maggio 2015, la difesa dello Stato lamenta che i giudici rimettenti abbiano omesso di esplorare la praticabilità di un’interpretazione conforme al dettato costituzionale e di offrire una motivazione esaustiva sulla rilevanza della questione. <br />
Le ordinanze di rimessione superano, anche da tale angolo visuale, il vaglio di ammissibilità, sollecitato a questa Corte. Le censure di illegittimità costituzionale si appuntano contro una normativa con un significato letterale e sistematico inequivocabile, che non offre alcun appiglio ad una interpretazione alternativa, rispettosa dei princípi della Carta fondamentale. <br />
8.– Le ordinanze di rimessione, nondimeno, non appaiono scevre da lacune, che ridondano sul piano dell’inammissibilità di alcune delle questioni proposte. <br />
8.1.– Presentano, anzitutto, profili di inammissibilità le censure riguardanti l’indennità di vacanza contrattuale. <br />
I giudici rimettenti, nell’impugnare l’art. 16, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, non spiegano per quale ragione sia rilevante ratione temporis, alla luce delle domande proposte dalle parti sindacali e dai lavoratori, una normativa che riguarda specificamente le modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017. <br />
Le ordinanze non chiariscono, inoltre, il profilo attinente alla non manifesta infondatezza, incentrato sulla violazione dell’art. 36, primo comma, Cost. <br />
I giudici a quibus, nell’esaminare la disciplina che concerne la determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale e l’esclusione degli incrementi di questa voce fino al 2017 (e poi, nella pendenza della lite, fino al 2018), non enunciano le ragioni del contrasto della normativa con il canone della proporzionalità della retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.). <br />
Secondo l’insegnamento costante di questa Corte, la conformità della retribuzione ai requisiti di proporzionalità e sufficienza indicati dall’art. 36, primo comma, Cost. deve essere valutata in relazione alla retribuzione nel suo complesso, non già alle singole componenti di essa (fra le tante, sentenze n. 366 del 2006 e n. 164 del 1994). <br />
Le ordinanze non si soffermano su tale valutazione complessiva. <br />
8.2.– Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 35, primo comma, Cost., le ordinanze di rimessione non offrono, a sostegno dei dubbi di costituzionalità, argomentazioni autonome, che valgano ad affrancare il richiamo al precetto costituzionale dalla sua funzione ancillare rispetto alle censure fondate sugli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. <br />
8.3.– Sono inammissibili anche le questioni proposte dal Tribunale ordinario di Roma in riferimento all’art. 53 Cost. <br />
Su tale profilo, l’ordinanza di rimessione è parca di riferimenti circostanziati e – come la difesa dello Stato non ha mancato di eccepire – si limita a menzionare nel dispositivo il parametro costituzionale, omettendo di fornire un’argomentazione esaustiva sulle ragioni del contrasto con le norme invocate. <br />
9.– Così delimitato l’àmbito del giudizio, occorre esaminare le censure che postulano l’illegittimità radicale dei provvedimenti legislativi restrittivi della dinamica contrattuale e salariale nel lavoro pubblico, senza annettere alcun rilievo al fattore della durata di tali misure. <br />
9.1.– Il Tribunale ordinario di Ravenna ritiene di argomentare tale illegittimità sulla scorta del richiamo all’art. 53 Cost. e configura, per il caso di specie, un prelievo tributario a tutti gli effetti. Il giudice rimettente raccorda il principio di “gradualità dei sacrifici imposti”, di progressività dell’imposizione e di capacità contributiva (art. 53 Cost.) al più generale dovere di solidarietà, prescritto dall’art. 2 Cost. <br />
Le censure, così articolate, muovono dall’erroneo presupposto interpretativo che il meccanismo di “blocco” si sostanzi, in ultima analisi, nell’imposizione di un tributo. <br />
Le caratteristiche delle misure impugnate, che si traducono in un mero risparmio di spesa e non si atteggiano come decurtazione definitiva del patrimonio del soggetto passivo e come atto autoritativo di carattere ablatorio, diretto a reperire risorse per l’erario, divergono dagli elementi distintivi del prelievo tributario (fra le tante, sentenza n. 70 del 2015, punto 4. del Considerato in diritto). <br />
Gli elementi indefettibili della prestazione tributaria, enucleati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, si identificano, per un verso, nella presenza di una disciplina legale, finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico. Per altro verso, a definire la natura tributaria concorre l’elemento teleologico. <br />
In particolare, le risorse derivanti dal prelievo e connesse a un presupposto economicamente rilevante, idoneo a porsi come indice della capacità contributiva, devono essere destinate a «sovvenire le pubbliche spese» (sentenza n. 310 del 2013, punto 11. del Considerato in diritto). Caduta la premessa che si tratti di un tributo, anche le censure di violazione dell’art. 53 Cost. perdono consistenza. <br />
9.2.– Altre censure sono accomunate dal riferimento all’art. 3, primo comma, Cost., evocato dal Tribunale ordinario di Roma anche in rapporto ai doveri di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., e additano, in prima istanza, un’ingiustificata disparità di trattamento tra il lavoro pubblico e il lavoro privato. <br />
Il Tribunale ordinario di Ravenna, dal canto suo, evidenzia altre sperequazioni con riferimento a diversi pubblici dipendenti, lungo il discrimine che corre, da un lato, tra il lavoro pubblico assoggettato a una disciplina contrattuale e, dall’altro, il lavoro pubblico escluso da tale disciplina. Disparità di trattamento sarebbero anche ravvisabili tra i diversi comparti del lavoro pubblico regolato dalla fonte contrattuale. <br />
Neppure tali censure sono fondate. <br />
La disciplina impugnata, che non lascia indenne il personale della carriera diplomatica (sentenza n. 304 del 2013) menzionato come termine di paragone dal giudice ravennate, persegue l’obiettivo di un risparmio di spesa, che «opera riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica – sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono» (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto). <br />
I giudici rimettenti non tengono conto della diversità degli statuti professionali delle categorie appartenenti al lavoro pubblico e comparano fattispecie dissimili, che non possono fungere da utile termine di raffronto. <br />
Il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere in tutto e per tutto assimilati (sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all’estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. <br />
La medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l’area del lavoro pubblico contrattualizzato e l’area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale. Tale eterogeneità preclude ogni plausibile valutazione comparativa sul versante dell’art. 3, primo comma, Cost. e risalta ancor più netta in ragione dell’irriducibile specificità di taluni settori (forze armate, personale della magistratura), non governati dalla logica del contratto e indicati dal giudice ravennate come tertia comparationis. Si valorizza in tal modo una funzione solidaristica delle misure adottate, strettamente collegata all’eccezionalità della situazione economica generale, in piena armonia con il dettato dell’art. 2 Cost. <br />
Con riguardo al trattamento differenziato riservato al personale della scuola, il Tribunale ordinario di Ravenna non offre ragguagli di sorta in merito alle peculiarità di tale disciplina e all’irragionevolezza intrinseca delle differenze che intercorrono tra il genus del lavoro pubblico, disciplinato dal contratto, e la species del comparto della scuola che, pur nella comune matrice negoziale della disciplina del rapporto, serba intatta la sua particolarità. <br />
10.– Sgombrato il campo dalle censure che presuppongono l’indiscriminata illegittimità della sospensione delle procedure negoziali, l’analisi non può che riguardare ciascun provvedimento legislativo, ricostruendone la ratio e le finalità, allo scopo di saggiarne la compatibilità con i parametri costituzionali richiamati. <br />
10.1.– In tal modo si è mossa la giurisprudenza di questa Corte, sin dalle pronunce sulla legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999). <br />
Nella disamina di una normativa che, per l’anno 1993, disconosceva ogni incremento retributivo, questa Corte ha mostrato di ponderare le finalità particolari, che ispiravano quei provvedimenti di contenimento della spesa. Le misure a quel tempo adottate non trasmodavano in una disciplina arbitraria, proprio perché circoscritte entro un anno (sentenza n. 245 del 1997, punto 3. del Considerato in diritto). <br />
10.2.– Quanto ai vincoli legali all’autonomia collettiva, volti a garantire la «compatibilità con obiettivi generali di politica economica», questa Corte ne ha riconosciuto la legittimità, giustificando in «situazioni eccezionali» ed eminentemente transitorie, allorché sia in gioco la «salvaguardia di superiori interessi generali», la compressione della libertà tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost. (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del Considerato in diritto). <br />
Anche tali rilievi sottendono una valutazione particolare, condotta caso per caso, e non si accordano con la tesi che sia per ciò stesso illegittima ogni misura che precluda, per un arco di tempo comunque definito, gli incrementi salariali e arresti lo svolgimento delle procedure negoziali. <br />
10.3.– Tale valutazione si incentra sul contemperamento dei diritti, tutelati dagli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., con «l’interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», che deve essere adeguatamente ponderato «in un contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica» (sentenza n. 361 del 1996, punto 3. del Considerato in diritto). <br />
Si tratta di misure oggi più stringenti, in séguito all’introduzione nella Carta fondamentale dell’obbligo di pareggio di bilancio (art. 81, primo comma, Cost., come sostituito dall’art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale»). <br />
Il sistema della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico, inteso nella sua interezza, contempla la pianificazione degli oneri connessi al suo svolgersi nel tempo, secondo un modello dinamico, «in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni» (art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001). <br />
11.– Ciò posto, l’analisi deve muovere dalle disposizioni dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, che reca l’eloquente rubrica «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico» e, in ossequio a tale linea programmatica, preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1), ogni efficacia economica delle progressioni di carriera (comma 21), e – per il periodo che dal 1° gennaio 2011 giunge fino al 31 dicembre 2013 – vieta ogni incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (comma 2-bis). <br />
La scelta di adottare disposizioni restrittive culmina nella sospensione dello svolgimento delle procedure “contrattuali e negoziali” per il triennio 2010-2012 (comma 17). <br />
12.– Le disposizioni in esame sfuggono alle censure dei giudici rimettenti. <br />
12.1.– Con l’assetto normativo delineato dall’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, questa Corte ha già avuto occasione di confrontarsi (sentenze n. 219 del 2014 e n. 310 del 2013). <br />
Seppure sotto angolazioni specifiche, le sentenze citate hanno respinto le censure di illegittimità costituzionale delle misure contenute nel d.l. n. 78 del 2010, sulla base di un percorso argomentativo che instrada alla soluzione delle questioni di legittimità costituzionale qui considerate. <br />
Si è precisato, in quell’occasione, che le prospettive necessariamente pluriennali del ciclo di bilancio non consentono analogie con situazioni risalenti in cui le manovre economiche si ponevano obiettivi temporalmente delimitati. A tale riguardo, questa Corte ha valorizzato «[l]a recente riforma dell’art. 81 Cost., a cui ha dato attuazione la legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), con l’introduzione, tra l’altro, di regole sulla spesa, e dell’art. 97, primo comma, Cost., rispettivamente ad opera degli artt. 1 e 2 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), ma ancor prima il nuovo primo comma dell’art. 119 Cost.» (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.4. del Considerato in diritto). <br />
Anche la direttiva 8 novembre 2011, n. 2011/85/UE (Direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri) corrobora la necessità di considerare le politiche di bilancio in una dimensione pluriennale, puntualizzando che «la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno oltre il ciclo di bilancio annuale» e che «[u]na prospettiva annuale non costituisce pertanto una base adeguata per politiche di bilancio solide» (considerando n. 20). <br />
Alla stregua di tali rilievi, questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1. del Considerato in diritto). <br />
La natura pluriennale delle politiche di bilancio, espressamente considerata nei precedenti citati, è speculare alla durata triennale delle tornate contrattuali, nei termini consacrati nell’ “Intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico”, siglata a Roma il 30 aprile 2009 dai ministri competenti e da alcune organizzazioni sindacali (si veda, in particolare, art. 2, lettera a). <br />
Si prefigura, in tal modo, sia per la parte normativa, sia per quella economica, una spiccata dimensione programmatica della contrattazione collettiva. A conferma di una natura dinamica, tipica dei meccanismi di rinnovo dei contratti collettivi, si possono osservare le interrelazioni degli stessi con la manovra triennale di finanza pubblica, secondo le cadenze scandite dall’art. 11, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) e secondo i criteri indicati dall’art. 17, comma 7 della stessa legge. <br />
Spetta alla legge di stabilità indicare, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, l’importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego (art. 11, comma 3, lettera g, della legge n. 196 del 2009, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001). <br />
12.2.– La legittimità delle misure ricordate, oltre che nella prospettiva programmatica ora esposta, risiede nella ragionevolezza che ne ispira le linee direttrici. <br />
Si tratta, invero, di provvedimenti che, pur diversamente modulati, si applicano all’intero comparto pubblico e impongono limiti e restrizioni generali, in una dimensione che questa Corte ha connotato in senso solidaristico (sentenza n. 310 del 2013, punto 13.5. del Considerato in diritto, già citato). <br />
La ragionevolezza delle misure varate discende anche dalla particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l’intervento normativo. <br />
Tali dati contingenti sono confermati sia dalle fonti ufficiali (Rapporto semestrale ARAN sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, giugno 2010), sia dai lavori preparatori. Il dibattito che, al Senato, scandisce l’iter parlamentare della conversione in legge del decreto polarizza l’attenzione sulla «particolare gravità della situazione economica e finanziaria internazionale» e sulle «ripercussioni sull’economia nazionale» (seduta della Quinta Commissione del Senato – Commissione Bilancio – del 16 giugno 2010). <br />
Dal canto suo, la magistratura contabile avvalora l’urgenza di intervenire con misure di contenimento delle retribuzioni (Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica, e Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, rapporto 2011 sul coordinamento della finanza pubblica). <br />
La ragionevolezza dell’intero impianto normativo si coglie anche nell’incidenza delle misure su una dinamica retributiva pubblica, che si attestava «su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell’economia» (si veda il citato Rapporto semestrale ARAN, giugno 2010). Nella seduta della Quinta Commissione del Senato (Commissione Bilancio), tenutasi il 16 giugno 2010, si è sottolineato che nell’ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto «un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti» dell’industria e dei servizi di mercato. Tale dato collima con quanto è stato segnalato dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, nel rapporto 2012 sul coordinamento della finanza pubblica. <br />
Il carattere generale delle misure varate dal d.l. n. 78 del 2010, inserite in un disegno organico improntato a una dimensione programmatica, scandita su un periodo triennale, risponde all’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento delle retribuzioni del settore privato. <br />
Sono dunque da disattendere le censure di violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost., in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato. <br />
13.– Quanto alle disposizioni introdotte dall’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, che demandavano a un regolamento la possibilità di prorogare fino al 31 dicembre 2014 le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, si deve rilevare che il sindacato di costituzionalità non può tralasciare le norme della legge di stabilità per il 2014, che hanno recuperato al rango primario la normativa di matrice regolamentare (d.P.R. n. 122 del 2013), inizialmente intervenuta a specificare e a completare il contenuto precettivo delle norme di legge (sentenza n. 1104 del 1988, punto 6. del Considerato in diritto). In particolare, le previsioni di tale legge riguardano la sospensione delle procedure negoziali inerenti alla parte economica per il periodo 2013-2014 (art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013) e la limitazione dell’ammontare dei trattamenti accessori (art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013). <br />
Intercorre, dunque, un nesso inscindibile tra le disposizioni del d.l. n. 98 del 2011, specificamente impugnate, e le disposizioni della legge di stabilità per il 2014 (sentenze n. 186 del 2013 e n. 310 del 2010). <br />
14.– In primo luogo, si devono esaminare le censure relative all’estensione fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni mirate a bloccare l’incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti e dell’ammontare complessivo delle risorse destinate ai trattamenti accessori e gli effetti economici delle progressioni di carriera (art. 1, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 122 del 2013), estensione di cui si deduce anzitutto il contrasto con l’art. 36, primo comma, Cost. <br />
Sotto tale profilo, le censure formulate con riguardo all’estensione delle misure restrittive oltre i confini temporali originariamente tracciati non si dimostrano fondate, al pari di quelle che riguardavano le originarie disposizioni del d.l. n. 78 del 2010. <br />
14.1.– Entrambi i giudici rimettenti paventano i riflessi del prolungato blocco della dinamica negoziale sulla proporzionalità della retribuzione al lavoro prestato. <br />
Il giudice ravennate, in particolare, correla la violazione del citato canone di proporzionalità al mancato adeguamento delle retribuzioni al costo della vita e al fatto che le retribuzioni non rispecchino il livello di professionalità acquisito dai lavoratori e la maggiore gravosità del lavoro prestato, dovuta al blocco del turn over. <br />
Neppure tali rilievi persuadono circa la fondatezza dei dubbi di costituzionalità. <br />
Si deve ribadire, in linea di principio, che l’emergenza economica, pur potendo giustificare la stasi della contrattazione collettiva, non può avvalorare un irragionevole protrarsi del “blocco” delle retribuzioni. Si finirebbe, in tal modo, per oscurare il criterio di proporzionalità della retribuzione, riferito alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (sentenza n. 124 del 1991, punto 6. del Considerato in diritto). <br />
Tale criterio è strettamente correlato anche alla valorizzazione del merito, affidata alla contrattazione collettiva, ed è destinato a proiettarsi positivamente nell’orbita del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). <br />
Nondimeno, il giudizio sulla conformità al parametro dell’art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (sentenza n. 154 del 2014). Con tale valutazione complessiva l’ordinanza non si confronta. <br />
Nel considerare – alla stregua della giurisprudenza di questa Corte – un siffatto arco temporale, si deve notare, anzitutto, che le disposizioni censurate hanno cessato di operare a decorrere dal 1° gennaio 2015. <br />
La legge di stabilità per il 2015 non ne ha prorogato l’efficacia, in quanto ha dettato disposizioni che riguardano unicamente l’estensione fino al 31 dicembre 2015 del “blocco” della contrattazione economica (art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014) ed escludono gli incrementi dell’indennità di vacanza contrattuale (art. 1, comma 255, della medesima legge n. 190 del 2014). Emerge dunque con chiarezza l’orizzonte delimitato entro cui si collocano le misure restrittive citate. <br />
Tra i fattori rilevanti, da valutare in un arco temporale più ampio, si deve annoverare, in secondo luogo, la pregressa dinamica delle retribuzioni nel lavoro pubblico, che, attestandosi su valori più elevati di quelli riscontrati in altri settori, ha poi richiesto misure di contenimento della spesa pubblica. <br />
A questo riguardo, l’ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Ravenna non offre una dimostrazione puntuale del «macroscopico ed irragionevole scostamento», che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 126 del 2000, punto 5. del Considerato in diritto), in difetto di un principio cogente di costante allineamento delle retribuzioni, denota il contrasto della legge con il precetto dell’art. 36, primo comma, Cost. <br />
L’argomento suggestivo del “blocco” del turn over, legato alla specificità del settore della giustizia e della realtà locale, analizzata nella predetta ordinanza di rimessione, non vale a dar conto della violazione dei precetti costituzionali denunciata in capo a una normativa destinata ad applicarsi – nella sua valenza generale ed astratta – a una platea più vasta di dipendenti del settore pubblico. <br />
Peraltro, dall’incremento delle pendenze da trattare, congiunto con l’assottigliarsi del numero dei dipendenti, non si può inferire, per ciò stesso, un aumento del carico di lavoro, che renda radicalmente sproporzionata la retribuzione percepita. <br />
Un’inferenza come quella ipotizzata potrebbe essere accreditata di un qualche fondamento empirico, soltanto se le metodologie di lavoro e i moduli organizzativi permanessero inalterati, senza riverberarsi sul lavoro degli uffici, e se il disbrigo degli affari avvenisse secondo le medesime scansioni temporali, imponendo conseguentemente ai dipendenti un carico di lavoro più gravoso. <br />
Nel caso di specie, pertanto, alla stregua di una valutazione necessariamente proiettata su un periodo più ampio e del carattere non decisivo degli elementi addotti a fondamento delle censure, non risulta dimostrato l’irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione. <br />
14.2.– L’infondatezza delle censure incentrate sull’art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l’infondatezza di eventuali pretese risarcitorie o indennitarie. <br />
15.– Sono, invece, fondate, nei termini di cui si dirà, le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del “blocco” negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale <br />
15.1.– Le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica. <br />
Tale scansione temporale preclude, in relazione all’art. 39, primo comma, Cost., ogni considerazione atomistica del “blocco” della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga. Il “blocco”, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria. <br />
Ciò risulta anche dalla formulazione letterale dell’art. 1, comma 254, della legge n. 190 del 2014, che estende fino al 2015 il “blocco” ed è quindi destinato a incidere sui giudizi in corso. <br />
15.2.– La disamina unitaria delle misure di “blocco” della contrattazione collettiva le colloca in un orizzonte meno angusto e contingente, per porne in luce l’incidenza, tutt’altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti. <br />
La valutazione di tali profili problematici emerge anche dal dibattito parlamentare, che ha preceduto l’emanazione del regolamento governativo (Commissioni riunite I, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, e XI, Lavoro pubblico e privato, della Camera dei deputati, parere reso il 19 giugno 2013). <br />
Inoltre, l’entrata in vigore delle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 tende a rendere strutturali le misure introdotte per effetto del d.P.R. n. 122 del 2013 e della legge n. 147 del 2013. <br />
Il fatto che tali misure fossero destinate a perpetuarsi nel tempo si evince dall’art. 1, comma 255, della legge n. 190 del 2014, che, fino al 2018, cristallizza l’ammontare dell’indennità di vacanza contrattuale ai valori del 31 dicembre 2013. <br />
Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell’autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa (art. 1, comma 1, lettera c, del d.P.R. n. 122 del 2013). <br />
La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici. <br />
Non appaiono decisivi, per escludere il contrasto con l’art. 39, primo comma, Cost., i molteplici contratti enumerati dalla difesa dello Stato, che non attestano alcun superamento della sospensione delle procedure negoziali per la parte squisitamente economica del rapporto di lavoro e per gli aspetti più caratteristici di tale àmbito. <br />
L’estensione fino al 2015 delle misure che inibiscono la contrattazione economica e che, già per il 2013-2014, erano state definite eccezionali, svela, al contrario, un assetto durevole di proroghe. In ragione di una vocazione che mira a rendere strutturale il regime del “blocco”, si fa sempre più evidente che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost. <br />
16.– La libertà sindacale è tutelata dall’art. 39, primo comma, Cost., nella sua duplice valenza individuale e collettiva, e ha il suo necessario complemento nell’autonomia negoziale (ex plurimis, sentenze n. 697 del 1988, punto 3. del Considerato in diritto, e n. 34 del 1985, punto 4. del Considerato in diritto). <br />
Numerose fonti internazionali soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale. Pertanto, l’interpretazione della fonte costituzionale nazionale si collega sincronicamente con l’evoluzione delle fonti sovranazionali e da queste trae ulteriore coerenza. <br />
Tra tali fonti spiccano la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 87, firmata a San Francisco il 17 giugno 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, la Convenzione OIL n. 98, firmata a Ginevra l’8 giugno 1949, concernente l’applicazione dei Principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, entrambe ratificate e rese esecutive con legge 23 marzo 1958, n. 367, e, con specifico riguardo al lavoro pubblico, la Convenzione OIL n. 151, relativa alla protezione del diritto di organizzazione e alle procedure per la determinazione delle condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata a Ginevra il 27 giugno 1978 nel corso della 64ª sessione della Conferenza generale, ratificata e resa esecutiva con legge 19 novembre 1984, n. 862. <br />
Un rapporto di mutua implicazione tra libertà sindacale e contrattazione collettiva traspare dall’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla libertà sindacale, che interpreta estensivamente l’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (Grande Camera, sentenza 12 novembre 2008, Demir e Baykara contro Turchia, riguardante il diritto di stipulare contratti collettivi nel lavoro pubblico). <br />
Si deve inoltre citare l’art. 6 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 9 febbraio 1999, n. 30, che affianca all’esercizio collettivo del diritto di contrattazione la procedura dei reclami collettivi, disciplinata dal Protocollo addizionale alla Carta del 1995. <br />
Il «diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi» è riconosciuto anche dall’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha ora «lo stesso valore giuridico dei trattati», in forza dell’art. 6, comma 1, del Trattato sull’Unione europea (TUE), come modificato dal Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008 n. 130, ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009. <br />
Infine, in un quadro inteso a riconoscere e a promuovere il ruolo delle parti sociali, a favorire il dialogo tra le stesse, nel rispetto della loro autonomia, si deve ricordare l’art. 152, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), norma introdotta con il Trattato di Lisbona. <br />
17.– Il reiterato protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo centrale (sentenza n. 309 del 1997, punti 2.2.2., 2.2.3. e 2.2.4. del Considerato in diritto). Nei limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001), nelle sue componenti fondamentali ed accessorie (art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), e «i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali» (art. 40, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001). <br />
In una costante dialettica con la legge, chiamata nel volgere degli anni a disciplinare aspetti sempre più puntuali (art. 40, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), il contratto collettivo contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti e concorre a dare concreta attuazione al principio di proporzionalità della retribuzione, ponendosi, per un verso, come strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001) e, per altro verso, come fattore propulsivo della produttività e del merito (art. 45, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001). <br />
Il contratto collettivo che disciplina il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si ispira, proprio per queste peculiari caratteristiche che ne garantiscono l’efficacia soggettiva generalizzata, ai doveri di solidarietà fondati sull’art. 2 Cost. <br />
Tali elementi danno conto sia delle molteplici funzioni che, nel lavoro pubblico, la contrattazione collettiva riveste, coinvolgendo una complessa trama di valori costituzionali (artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.), in un quadro di tutele che si è visto essere presidiato anche da numerose fonti sovranazionali, sia delle disarmonie e delle criticità, che una protratta sospensione della dinamica negoziale rischia di produrre. <br />
Se i periodi di sospensione delle procedure “negoziali e contrattuali” non possono essere ancorati al rigido termine di un anno, individuato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione a misure diverse e a un diverso contesto di emergenza (sentenza n. 245 del 1997, ordinanza n. 299 del 1999), è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum. <br />
Su tale linea converge anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha sottolineato l’esigenza di «un “giusto equilibrio” tra le esigenze di interesse generale della comunità e i requisiti di protezione dei diritti fondamentali dell’individuo» e ha salvaguardato le misure adottate dal legislatore portoghese – in tema di riduzione dei trattamenti pensionistici – sulla scorta dell’elemento chiave del limite temporale che le contraddistingue (Seconda sezione, sentenza 8 ottobre 2013, António Augusto da Conceiçao Mateus e Lino Jesus Santos Januário contro Portogallo, punti 23 e seguenti del Considerato in diritto). <br />
Il carattere ormai sistematico di tale sospensione sconfina, dunque, in un bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47 e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.). <br />
Il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall’art. 39 Cost., proprio per questo, non è più tollerabile. <br />
Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto, considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a séguito della pubblicazione di questa sentenza. <br />
18.– Rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all’ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato. <br />
Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata. <br />
per questi motivi <br />
<b><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>riuniti i giudizi, </p>
<p>1) dichiara l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015); </p>
<p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera c), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 122 del 2013, e dall’art. 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, promosse, in riferimento all’art. 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze di rimessione indicate in epigrafe; </p>
<p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, e dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dall’art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, sollevate, in riferimento agli artt. 35, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; </p>
<p>4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, e 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di carriera, dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti accessori, dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dall’art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, promosse, in riferimento all’art. 35, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; </p>
<p>5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1 e 17, primo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 39, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; </p>
<p>6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, e dall’art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; </p>
<p>7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo, e 21, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, 39, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe; </p>
<p>8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, del trattamento accessorio, degli effetti economici delle progressioni di carriera, dall’art. 1, comma 456, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla limitazione dei trattamenti accessori, dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, e dall’art. 1, comma 453, della legge n. 147 del 2013, con riguardo alla sospensione delle procedure contrattuali e negoziali per la parte economica per il periodo 2013-2014, promosse, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di rimessione indicata in epigrafe. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2015. </p>
<p align=center>
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2015.</p>
<p>_________________________________________________</p>
<p></p>
<p align=justify>
Allegato:<br />
Ordinanza letta all&#8217;udienza del 23 giugno 2015<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>Visti</i> gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata il 27 novembre 2013 (n. 76 del Registro ordinanze 2014);<br />
<i>rilevato</i> che, in tale giudizio, sono intervenute, con atto d&#8217;intervento depositato il 6 giugno 2014, la Federazione GILDA-UNAMS e, con atto d&#8217;intervento depositato il 10 giugno 2014, la Confederazione indipendente sindacati europei (CSE) e la Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione (CONFEDIR);<br />
che i soggetti sopra indicati non sono stati parti nel giudizio a quo;<br />
che la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, si vedano le ordinanze allegate alle sentenze n. 37 del 2015, n. 162 del 2014, n. 231 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 349 del 2007) è nel senso che la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale);<br />
che a tale disciplina è possibile derogare &#8211; senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità &#8211; soltanto a favore di soggetti terzi, che siano portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;<br />
che, pertanto, l&#8217;incidenza sulla posizione soggettiva dell&#8217;interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall&#8217;immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo;<br />
che, nel giudizio da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale oggi in discussione, GILDA-UNAMS e CONFEDIR non rivestono la posizione di terzo, legittimato a partecipare al giudizio dinanzi a questa Corte;<br />
che, infatti, GILDA-UNAMS e CONFEDIR sarebbero soltanto investite dagli effetti riflessi della pronuncia di questa Corte, al pari degli altri soggetti sindacali che si trovino in posizione analoga a quella degli organismi (Federazione lavoratori pubblici-FLP e Federazione italiana lavoratori pubblici-FIALP), che hanno promosso il giudizio a quo;<br />
che, inoltre, si tratta di soggetti sindacali che mancano di qualsiasi collegamento con il rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo, concernente la stipulazione dei contratti applicati al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e al personale degli enti pubblici non economici;<br />
che, difatti, GILDA-UNAMS allega di essere organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa del diverso comparto della scuola e CONFEDIR non ha dimostrato di aver partecipato alle stesse procedure negoziali che hanno coinvolto i sindacati ricorrenti nel giudizio principale (FLP e FIALP), avendo documentato di avere sottoscritto il contratto collettivo nazionale del personale dirigente per i diversi comparti delle Regioni e delle autonomie locali (area II) e del servizio sanitario nazionale;<br />
che deve ritenersi, per contro, ammissibile l&#8217;intervento di CSE, organizzazione sindacale intercategoriale senza fini di lucro, alla quale aderiscono FLP e FIALP, parti ricorrenti nel giudizio principale;<br />
che l&#8217;interveniente CSE ha sottoscritto, unitamente a FLP, sindacato ricorrente nel giudizio principale, il contratto nazionale di lavoro relativo al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri per il quadriennio 2006-2009 (biennio economico 2006-2007) e il contratto collettivo relativo al medesimo comparto per il biennio economico 2008-2009;<br />
che, pertanto, CSE, in quanto organizzazione rappresentativa, ai sensi dell&#8217;art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e firmataria della contrattazione rilevante nel giudizio a quo, vanta un interesse qualificato, che si differenzia rispetto all&#8217;interesse generale della più vasta platea delle organizzazioni sindacali;<br />
che si configura, nella specie, un interesse direttamente connesso con la posizione soggettiva dedotta in giudizio da FLP, in considerazione dell&#8217;unitarietà della situazione sostanziale dei sindacati ammessi alla medesima procedura di contrattazione collettiva e firmatari del medesimo contratto.<br />
per questi motivi</p>
<p><P ALIGN=CENTER>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1) <i>dichiara</i> inammissibili gli interventi spiegati da GILDA-UNAMS e CONFEDIR (Confederazione autonoma dei dirigenti, quadri e direttivi della Pubblica amministrazione) nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al numero 76 del Registro ordinanze 2014;<br />
2) <i>dichiara</i> ammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l&#8217;intervento di CSE (Confederazione indipendente sindacati europei).</p>
<p align=center>F.to: Alessandro Criscuolo, Presidente</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-23-7-2015-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2015 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-3-2015-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-11-3-2015-n-178/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2015 n.178</a></p>
<p>Pres. LAMBERTI – Est. AMOVILLI Sulla differenza tra verificazione e C.T.U. 1. Verificazione – Differenze con consulenza tecnica d’ufficio – Inapplicabilità disposizioni dettate per c.t.u. – Istanza di rinnovazione verificazione – Inammissibilità (art. 66 c.p.a.; art. 39 c.p.a.; art. 196 c.p.c.). 2. Verificazione – Imparzialità del verificatore &#8211; Appartenenza organica</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LAMBERTI – Est. AMOVILLI</span></p>
<hr />
<p>Sulla differenza tra verificazione e C.T.U.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Verificazione – Differenze con consulenza tecnica d’ufficio – Inapplicabilità disposizioni dettate per c.t.u. – Istanza di rinnovazione verificazione – Inammissibilità (art. 66 c.p.a.; art. 39 c.p.a.; art. 196 c.p.c.).</p>
<p>2. Verificazione – Imparzialità del verificatore &#8211; Appartenenza organica del verificatore all’Amministrazione parte – Competenza tecnica del verificatore – Infondatezza (art. 19 c.p.a.).</p>
<p>3. Dipendenza da causa di servizio di una patologia – Causa efficiente e determinante – Evento eccezionale eccedente le ordinarie condizioni lavorative – Turni di lavoro disagiati e stressanti – Fattore di rischio ordinario nel servizio militare – Insussistenza.</p>
<p>4. Discrezionalità tecnica – Sindacato limitato a manifesta illogicità e irragionevolezza – Sindacato su criterio tecnico e procedimento applicativo – No sostituzione del giudice all’Amministrazione (art. 3 l. 241/1990).<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’istituto della verificazione si distingue dalla consulenza tecnica d’ufficio non soltanto sul piano soggettivo, comportando l’intervento, quale ausiliario del giudice, di un organismo necessariamente appartenente alla Pubblica Amministrazione e non di un privato, ma anche sul piano oggettivo, consistendo in un’attività di accertamento, di natura essenzialmente descrittiva, di fatti non desumibili dalle risultanze documentali, allo scopo di ampliare la conoscenza del giudice, laddove invece la c.t.u. si risolve nella valutazione di fatti già emergenti dagli atti di causa, ma comprensibili soltanto se esaminati alla luce di cognizioni tecnico – specialistiche: stanti tali differenze, la disciplina della verificazione non può essere integrata dalle disposizioni dettate in materia di c.t.u., dovendosi di conseguenza ritenere inammissibile l’istanza di rinnovazione della verificazione fondata sull’art. 196 c.p.c. (1).</p>
<p>2. Qualora l’organismo verificatore incaricato sia effettivamente dotato di specifiche competenze tecniche nella materia oggetto di verificazione, la verificazione eseguita è legittima ancorchè tale organismo sia legato da rapporto organico con l’Amministrazione parte in causa: difatti, il possesso delle cognizioni tecnico – scientifiche, necessarie per risolvere il quesito formulato dal giudice, garantisce l’idoneità dell’organismo in questione ad eseguire correttamente la verificazione, risultando in tal modo soddisfatto il requisito richiesto dall’art. 19 c.p.a. e divenendo di conseguenza irrilevante il problema della non perfetta estraneità del verificatore ad una delle parti (2).</p>
<p>3. La sottoposizione a turni di lavoro disagiati, tali da generare stanchezza e momenti di stress, costituisce fattore di rischio ordinario e generico nell’ambito del servizio militare: una siffatta condizione lavorativa non può pertanto essere inclusa nel novero di quegli eventi eccezionali, particolarmente gravosi ed eccedenti le normali condizioni di lavoro, avuto riguardo alle specificità di ciascun impiego, che, soli, possono essere considerati causa o concausa efficiente e determinante di una patologia, per la quale si chieda il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (3).</p>
<p>4. Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, e, in quanto tale, è sindacabile, nell’ambito della giurisdizione di legittimità, soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità e irragionevolezza, potendo il giudice amministrativo spingersi al punto di valutare l’adeguatezza del criterio tecnico adottato e la correttezza del procedimento applicativo seguito, senza tuttavia poter mai sostituire il proprio apprezzamento tecnico a quello formulato dal Comitato, pena l’ingerenza nel merito amministrativo (4).<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">FATTO<br />
1. Il ricorrente, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio fino a – Omissis -, data in cui è stato posto in congedo assoluto, in quanto ritenuto “non idoneo a permanentemente al servizio militare”, espone di essere stato utilizzato negli ultimi cinque anni presso –Omissis &#8211; con turni, comprendenti un’attività continuativa di controllo, prevedenti due cicli settimanali, nei quali era contemplata una prestazione lavorativa di 18 ore giornaliere su 24 (protraentesi 12 ore di notte).<br />
Aggiunge di avere presentato – Omissis &#8211; domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai fini anche della concessione dell’equo indennizzo, della patologia “disturbo ansioso depressivo con tendenza alla somatizzazione dell’ansia, a carattere cronico, reattivo”.<br />
Allega di essere stato sottoposto a visita – Omissis &#8211; presso la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale del Ministero della Difesa, all’esito della quale è stato riconosciuto affetto da “disturbo ansioso somatoforme con elementi distonici e disforici”.<br />
Al contrario, il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha espresso, nella seduta – Omissis – parere di non dipendenza dell’infermità denunciata da causa di servizio; tale parere è stato confermato, in sede di riesame, il successivo – Omissis -.<br />
In conformità del parere del Comitato di Verifica è stato adottato il decreto – Omissis – del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di rigetto della domanda di equo indennizzo.<br />
2. &#8211; Deduce a fondamento del ricorso, esperito avverso detto provvedimento, la violazione del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, nonché l’eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, e principalmente per vizio della motivazione con riguardo al disconoscimento della causa di servizio; il Comitato, in particolare, ad avviso di parte ricorrente, non ha tenuto conto delle modalità di svolgimento della prestazione di servizio, che doveva svolgersi per 18 ore nell’arco di 24 ore al giorno ed in 12 ore consecutive per due volte alla settimana, determinando dunque una condizione di –“strapazzo” di particolare intensità, tutto ciò in aperta violazione anche delle vigenti direttive comunitarie (nn. 104 del 23 novembre 1993 e 34 del 22 giugno 2000) in materia di tutela del lavoro.<br />
Il Comitato di Verifica, nella seconda valutazione, sembra non avere esaminato le risultanze delle due visite specialistiche -OMISSIS-, che ha espresso una valutazione di inidoneità permanente al servizio.<br />
3. Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso dedotte, in sintesi evidenziando:<br />
&#8211; la natura vincolante del parere emesso dal Comitato di verifica;<br />
&#8211; la non riconducibilità a causa di servizio dei disagi connessi alla effettuazione di turni di lavoro diurni e notturni, quali fattori di rischio ordinario in relazione alla vita militare.<br />
Con ordinanza – Omissis &#8211; il Collegio ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. nominando all’uopo il Direttore (od altro medico dallo stesso designato) del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del Policlinico Militare “Celio” di Roma.<br />
Al verificatore è stato formulato il seguente quesito: “determini, esaminata la documentazione clinica prodotta dal ricorrente e la documentazione relativa al servizio svolto antecedentemente all’insorgere dell’infermità e sottoposto il ricorrente a visita medica con l’assistenza di un sanitario di sua fiducia, sulla base delle comuni conoscenze medico – scientifiche, se, e possibilmente in quale misura, il servizio svolto dal ricorrente e le condizioni ambientali in cui lo stesso è stato prestato, possano avere influito sotto il profilo causale o concausale efficiente e determinante sull’insorgere delle infermità “disturbo ansioso somatiforme con elementi distimici e disforici”.<br />
In data – Omissis &#8211; è stata depositata la relazione finale da parte del suddetto organismo verificatore, la quale ha del tutto escluso la sussistenza di un nesso causale e/o concausale tra la patologia denunciata ed il servizio d’Istituto prestato dal ricorrente.<br />
La difesa del ricorrente con articolata memoria ha chiesto disporsi, ai sensi dell’art. 196 c.p.c., nuova verificazione da parte di struttura pubblica estranea alle parti del giudizio (nel rispetto dell’art. 19 cod. proc. amm.), dolendosi dell’incardinazione del Policlinico militare presso il Ministero dell’Interno resistente; contesta inoltre che la verificazione sarebbe stata svolta dal Direttore Generale del Policlinico in luogo del Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche indicato nell’ordinanza – Omissis -. Ribadisce inoltre la mancata valutazione sia da parte del Comitato di Verifica che dello stesso verificatore delle specifiche condizioni di disagio derivanti dall’effettuazione di turni di lavoro notturni in violazione delle vigenti direttive comunitarie (nn. 104 del 23 novembre 1993 e 34 del 22 giugno 2000) a tutela del lavoratore, in grado di incidere sul nesso eziologico.<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza – Omissis -, nella quale la causa è passata in decisione.<br />
DIRITTO<br />
2. E’ materia del contendere la legittimità dei pareri del Comitato di Verifica per le cause di servizio – Omissis &#8211; e del consequenziale decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Omissis -, con cui è stato decretato nei confronti del ricorrente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo ansioso somatoforme con elementi distonici e disforici”.<br />
3. Preliminarmente, ritiene il Collegio di esaminare l’istanza avanzata della difesa del ricorrente di rinnovo della disposta verificazione, in pretesa applicazione dell’art. 196 c.p.c. per asserita non estraneità del Policlinico militare alle parti del giudizio.<br />
3.1. L&#8217;istituto della verificazione, nella disciplina ora dettata dall&#8217;art. 66 cod. proc. amm., comporta l&#8217;intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato, per la soluzioni di questioni che implichino l&#8217;apporto di competenze tecniche o il riscontro di circostanze in fatto, che si pongono come essenziali ai fini della definizione della controversia (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 4 febbraio 2015, n. 533).<br />
La disciplina di cui all&#8217;art. 67 cod. proc. amm., in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio &#8211; connotata tra l’altro da un articolato contraddittorio tra consulente d&#8217;ufficio e consulenti di parte &#8211; non si applica all&#8217;istituto della verificazione, attesa la diversità dei due istituti, non solo sul piano soggettivo, ma anche sul piano oggettivo e funzionale, consistendo la verificazione in un mero accertamento a funzione descrittiva ed illustrativa per completare la conoscenza dei fatti che non siano desumibili dalle risultanze documentali, mentre la consulenza tecnica d&#8217;ufficio si estrinseca in una vera e propria valutazione non meramente ricognitiva di questioni di fatto, la cui risoluzione presuppone specifiche cognizioni di ordine tecnico, da utilizzare ai fini della decisione (ex multis Consiglio di Stato sez. VI, 12 novembre 2014, n. 5552; T.A.R. Umbria 15 maggio 2014, n. 258).<br />
Stante la descritta diversità tra i due strumenti, ritiene in primo luogo inammissibile la domanda del ricorrente di rinnovo della verificazione ai sensi dell’art. 196 c.p.c., non applicabile alla fattispecie.<br />
L’art. 39 del vigente codice del processo amministrativo prevedendo il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile “in quanto compatibili o espressione di principi generali” va interpretato nel senso che la disciplina di ogni istituto processuale deve essere ricercata, in primo luogo, all&#8217;interno del codice del processo amministrativo, essendo consentita la sua etero-integrazione con norme o principi promananti da altri codici solo ove manchi la disciplina interna (C.G.A.S. 27 luglio 2012, n. 721) e nei limiti della compatibilità (Consiglio di Stato sez. IV, 15 settembre 2014, n.4679).<br />
La verificazione, pur a fronte di una disciplina invero non completamente esaustiva quale quella di cui all’art. 66 cod. proc. amm., non può pertanto essere integrata con le norme del codice di procedura civile dettate in materia di consulenza tecnica d’ufficio ed in particolare con l’art. 196 c.p.c.<br />
Diversamente opinando si rischierebbe una indebita duplicazione degli incombenti istruttori, in violazione dello stesso principio della “ragionevole durata del processo” sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU e dall’art. 111 della Costituzione.<br />
3.2. Ciò premesso, tale istanza di rinnovo appare comunque del tutto infondata.<br />
Il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche del Policlinico Militare “Celio” di Roma, indicato quale organismo verificatore, per l’obiettiva competenza medica in materia, risponde appieno al requisito della “specifica competenza tecnica” richiesta dall’art. 19 cod. proc. amm. a prescindere dalla sua appartenenza organica al Ministero della Difesa, ed ha pieno titolo a fornire al giudice ogni risconto dal punto di vista medico legale circa la riconducibilità o meno a causa di servizio di una determinata patologia contratta da un Carabiniere in congedo assoluto – Omissis -, non diversamente da altre strutture pubbliche sanitarie. Infine, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, la verificazione è stata effettuata da Commissione medica (incaricata dal Direttore del Policlinico) composta da due specialisti in psichiatria.<br />
3.3. La domanda di rinnovo della verificazione ad altro organismo pubblico va dunque dichiarata inammissibile e comunque infondata.<br />
4. Venendo al merito il ricorso è infondato e va respinto.<br />
4.1. L’organismo verificatore, nell’escludere il nesso causale o concausale tra la patologia denunciata ed il servizio prestato dal ricorrente ha puntualmente esaminato la circostanza &#8211; posta a principale fondamento del gravame &#8211; consistente nella prestazione di turni di lavoro particolarmente disagiati senza garantire il riposo di almeno undici ore consecutive ogni 24 ore. Secondo il Policlinico Militare, da accurata analisi del dettagliato rapporto informativo redatto dal Comandante del nucleo CC – Omissis -, si evince che la reale presenza e l’effettiva partecipazione alla turnazione al servizio del ricorrente risulta essere stata nel corso degli anni piuttosto limitata, nella media circa 6 turni notturni e 15 turni diurni mensili.<br />
4.2. Secondo giurisprudenza consolidata da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, le infermità e le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente (allorché connotano la genesi della malattia) e determinante (allorché i fatti di servizio assurgono a ruolo di elementi preponderanti ed idonei ad influire sul determinismo del male, nel senso che in loro difetto questo non sarebbe insorto o non si sarebbe aggravato (così T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 23 agosto 2007, n. 1985, in termini T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828) con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche quali “disagi e fatiche inevitabili del servizio, clima freddo ed umido ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (T.A.R. Marche sez I, 11 luglio 2006, n.534, T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez I, 3 aprile 2008, n.2828).<br />
Ancora, la giurisprudenza è del tutto quieta nell’affermare che il nesso eziologico tra una patologia e il sistema normativo che riconosce i benefici come vittima del dovere non può derivare da una normale attività di servizio prolungata nel tempo, ma deve necessariamente essere individuata o in un episodio eccezionale, in cui il soggetto viene a trovarsi a causa del proprio servizio, o in un servizio particolarmente disagiato, immediatamente percepibile come tale e con la presenza di disagi ambientali e lavorativi che fuoriescono dalle normali condizioni di lavoro (ex multis Consiglio di Stato sez. I, 27 agosto 2013, n. 1232; id. 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania 26 settembre 2013, n.2315; T.A.R. Lazio &#8211; Roma, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513; id., 3 aprile 2008 n. 2828; T.A.R. Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986).<br />
Pertanto, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, occorre che l&#8217;attività lavorativa possa con certezza ritenersi, quantomeno, concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell&#8217;art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell&#8217;equivalenza delle condizioni (Cassazione civile, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074).<br />
4.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene anzitutto il Collegio che le specifiche mansioni indicate dal ricorrente quali oggetto del proprio rapporto lavorativo abbiano costituito semplice fattore di rischio ordinario e generico, senza porsi in rapporto di causalità con la patologia contratta. In particolare la sottoposizione a turni di lavoro disagiati (18 ore nell’arco di 24 ore al giorno e in 12 ore consecutive) secondo gli apprezzamenti tecnici effettuati dall’organismo verificatore sulla base del rapporto informativo redatto dal Comandante del nucleo CC – Omissis -, avuto riguardo alla concreta frequenza mensile (6 turni notturni), non risulta di per se assurgere a fattore determinante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della specifica infermità contratta dal dipendente.<br />
4.4. Sul punto mette conto evidenziare come, secondo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui il Collegio non ha ragione per discostarsi, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi (turni diurni e notturni), fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (T.A.R. Puglia Lecce sez. II, 9 luglio 2012, n.1178; Consiglio di Stato, 11 maggio 2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513 e 3 aprile 2008, n. 2828; T.A.R. Toscana, 17 dicembre 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, sez. giurisdizionale, 9 febbraio 1995, n. 63; T.A.R. Umbria 23 ottobre 2014, n. 515).<br />
Ciò vale anche e soprattutto per il servizio militare, laddove i disagi, le fatiche e i momenti di stress, costituiscono invero fattore di rischio ordinario (T.A.R. Lazio &#8211; Roma sez. I, 13 gennaio 2010, n. 192; T.A.R. Sicilia &#8211; Catania sez. III, 9 agosto 2011, n. 2065).<br />
4.5. Va infine evidenziato come la stessa direttiva 2003/88/UE contempli deroghe in materia di orario di lavoro per le attività di “guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza” attività quantomeno affine a quella svolta dal – Omissis -.<br />
La violazione da parte del datore di lavoro dei periodi minimi di riposo giornaliero (undici ore consecutive su 24 ore) garantiti dalle direttive comunitarie 2003/88 e 93/104, se può senz’altro comportare la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. (ex multis Cassazione sez. lav., 19 luglio 2014, n. 213) e/o l’applicazione di sanzioni amministrative (vedi art. 1 del D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66) non assurge automaticamente, come pretenderebbe il ricorrente, a causa o concausa della instabilità psichica lamentata.<br />
Nel caso di specie, la turnazione dell’orario di lavoro seguita, per le relative caratteristiche, è stata ritenuta oltre che dal Comitato di verifica dallo stesso organismo valutatore non idonea a costituire fattore determinante, con valutazione discrezionale tecnica non manifestamente illogica o irragionevole, comunque non sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità.<br />
4.6. Non possono pertanto essere condivise le doglianze di eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente motivazione ed irragionevolezza.<br />
Quanto al primo profilo, perché l’impugnato decreto risulta motivato per relationem mediante il negativo parere del suddetto Comitato, ampiamente illustrativo delle ragioni che inducono a ritenere non accoglibile l’istanza, si da rendere senz’altro percepibile l’iter logico seguito, soddisfando il precetto di cui all’art. 3 della legge 241/1990. Sul punto, deve poi evidenziarsi che l&#8217;Autorità decidente, in presenza di pareri medico legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell&#8217;infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare che sia, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell&#8217;opzione per quello reso dal Comitato di verifica, atteso che il D.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone all&#8217;organo di amministrazione attiva di conformarsi al parere (di natura obbligatoria e tendenzialmente vincolante) da esso reso e di assumerlo come motivazione dell&#8217;adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 10 luglio 2007, n.3911; id. sez. II, 12 agosto 2013, n.812; T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 19 dicembre 2013, n.2516; T.A.R. Umbria 26 giugno 2014, n. 360).<br />
Quanto alla denunziata illogicità manifesta il Comitato di Verifica ha puntualmente indicato la non riconducibilità, sotto il profilo eziologico, al servizio prestato delle patologie già diagnosticate, con valutazione tecnica basata su nozioni della scienza medica non manifestamente illogica né irrazionale, oltre che corretta quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (ex multis Consiglio di Stato sez VI, 4 settembre 2007, n.4635) non ravvisandosi vizi apprezzabili in sede di giurisdizione generale di legittimità, non potendo il g.a. mai sostituirsi alle valutazioni compiute dall’Amministrazione (ex multis Consiglio di Stato, sez VI, 18 dicembre 2009, n.8399) pena l’ingerenza nel merito.<br />
5. Alla luce delle suesposte considerazioni tutte le dedotte doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere risultano prive di pregio.<br />
6. Per i suesposti motivi il ricorso va dunque respinto.<br />
Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia trattata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2015 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2015 n.178</a></p>
<p>Pres. Mastrocola, est. Russo Media Group srl (Avv. Mario Caliendo) c. Comune di Giano Vetusto (Avv. Francesco Maria Caianiello) nei confronti di Raggio srl (Avv. Andrea Abbamonte) sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di un borgo rurale 1. Contratti della P.A. – Appalto di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2015 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2015 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mastrocola, est. Russo<br /> Media Group srl (Avv. Mario Caliendo) c. Comune di Giano Vetusto (Avv. Francesco Maria Caianiello) nei confronti di Raggio srl (Avv. Andrea Abbamonte)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di un borgo rurale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Suddiviso in più categorie – Lavori scorporabili – Eseguiti in proprio dalla mandataria – Importo inferiore a 150.000 euro – Non si somma all’importo dei lavori nella categoria prevalente. </p>
<p>2. Contratti della P.A. – Documentazione amministrativa – Omessa effettuazione di una dichiarazione supplementare richiesta dal bando – Possibilità di ricorrere al “soccorso istruttorio” – Sussiste – Ragioni &#8211; Mancanza di una espressa comminatoria di esclusione nel bando – Ipotesi non prevista tra le cause tassative di esclusione.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Art. 90, co. 1, DPR 207/2010 – Requisiti di ordine tecnico – organizzativo – Dimostrazione del possesso dei requisiti tramite CEL rilasciato da un privato – Legittimità – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Dichiarazione ex art. 38, co. 1, lett. m-ter) D.lgs. 163/2006 – Mancata dichiarazione da parte del Vice presidente e del direttore tecnico della mandante – Può essere integrata in sede di soccorso istruttorio nel caso di fedele compilazione del modulo allegato alla lex specialis – Ragioni.</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Integrazione documentale – Avvenuta dopo l’apertura delle offerte e ad operazioni concluse – Non comporta violazione del principio di segretezza delle offerte.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nel caso di un appalto suddiviso in più categorie di lavori, qualora la lex specialis consenta alla ditta in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente di eseguire in proprio o subappaltare i lavori della categoria scorporabile aventi valore inferiore a 150 mila euro, l’importo di tali lavori non va a sommarsi all’importo dei lavori della categoria prevalente per la quale resta valida la classificazione richiesta dal bando. (Nella specie il TAR ha respinto l’assunto di parte ricorrente secondo cui la classificazione dell’aggiudicataria nella categoria prevalente &#8211; class. II cat. OG10 &#8211; non era idonea a coprire anche l’importo della scorporabile, inferiore a €. 150.000, per la cui esecuzione non è richiesta la SOA).</p>
<p>2. In materia di appalti pubblici, l’omessa allegazione alla documentazione amministrativa di una dichiarazione “di impegno” a nominare quale responsabile dei lavori nella fase esecutiva un tecnico iscritto all’albo professionale, può essere sanata dalla stazione appaltante tramite l’espletamento del soccorso istruttorio, laddove tale adempimento non sia previsto dal bando a pena di esclusione e considerato che la sua omissione non integra una causa tassativa di esclusione.</p>
<p>3. In materia di appalti pubblici di lavori, deve ritenersi idoneo strumento di prova dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo stabiliti dall’art. 90, co. 1, DPR 207/2010, l’esibizione, in sede di soccorso istruttorio, di un certificato di esecuzione lavori rilasciato da un committente privato, atteso che la previsione normativa non contiene alcuna preclusione al riguardo.</p>
<p>4. In materia di appalti pubblici deve ritenersi legittima l’aggiudicazione disposta a favore di un’ATI nel caso in cui il Vice-presidente e il Direttore Tecnico della mandante non abbiano reso la dichiarazione ai sensi della lettera m-ter dell’art. 38 T.U. 163/2006, laddove gli stessi si siano attenuti scrupolosamente al modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla lex specialis. (Nella specie il TAR ha affermato che è più equo e conforme ai principi di proporzionalità e di favor partecipationis che la stazione appaltante richieda chiarimenti sul punto al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione.) (1) (2)</p>
<p>5. Non è violato il principio di segretezza dell’offerta economica da parte della stazione appaltante, allorquando quest’ultima abbia richiesto ad operazioni concluse e successivamente all’aggiudicazione dei lavori, un’integrazione documentale riguardante la sola completezza della documentazione amministrativa. (3)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4/2/2014 n. 507.<br />
(2) Cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 16/4/2013 n. 3851.<br />
(3) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15/3/2013 n. 1558.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4425 del 2014, proposto da:<br />
Media Group s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vincenzo Massaro, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Mario Caliendo, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via P. Colletta, n. 12; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Comune di Giano Vetusto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Maria Caianiello, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, al viale A. Gramsci, n. 19; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Raggio srl., in proprio e quale capogruppo dell’ATI Raggio srl &#8211; Omou scarl, in persona del legale rappresentante sig. Domenico Antropoli, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, alla via G. Melisurgo, n. 4; </p>
<p align=center>&#8211; per l&#8217;annullamento previa sospensione</p>
<p></p>
<p align=justify>
della determina n.109 del 20.8.2014 emessa dal Comune di Giano Vetusto recante l&#8217;aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale “Curti – Villa” in favore dell’ATI Raggio srl &#8211; Omou scarl;</p>
<p align=center>&#8211; per la declaratoria di inefficacia</p>
<p></p>
<p align=justify>
del contratto di appalto stipulato dall’amministrazione con l’aggiudicataria;</p>
<p align=center>&#8211; nonché per la condanna al risarcimento in forma specifica, con subingresso nel contratto della ricorrente, ovvero per equivalente.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giano Vetusto e dell’ATI Raggio srl &#8211; Omou scarl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con atto notificato il 29 agosto 2014 e depositato il successivo 10 settembre, Media Group s.r.l. ha premesso di aver partecipato alla gara indetta dal Comune di Giano Vetusto, con bando del 23 gennaio 2014, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale Curti &#8211; Villa, per un importo complessivo posto a base d’asta di € 891.307,61, oltre ad € 11.673,79 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. La ricorrente ha esposto che:<br />
&#8211; nella seduta del 15 aprile 2014, come da verbale n.4, la commissione stilava la graduatoria, ove l’ATI Raggio si collocava al primo posto con punti 77,45, seguita al secondo posto da Media Group con punti 69,85;<br />
&#8211; con determina n. 49 del 30 aprile 2014 l’appalto veniva quindi aggiudicato alla prima classificata;<br />
&#8211; ravvisando l’illegittimità del provvedimento, l’instante comunicava un preavviso di ricorso alla stazione appaltante, la quale, con determina n. 71 del 28 maggio 2014, annullava in autotutela l’aggiudicazione e rinviava gli atti alla commissione di gara<br />
&#8211; la commissione riapriva le operazioni, invitando l’ATI Raggio &#8211; Omou a produrre la dichiarazione ivi specificata (nella seduta del 10 giugno 2014, come da verbale n. 5);<br />
&#8211; acquisiti la documentazione prodotta dalla concorrente ed un parere legale <i>pro veritate</i>, nella seduta del 4 agosto 2014 (verbale n. 7), la commissione confermava la precedente graduatoria;<br />
&#8211; con determina n.109 del 20 agosto 2014 l’amministrazione approvava gli atti di gara e disponeva nuovamente l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI Raggio &#8211; Omou.<br />
Avverso quest’ultimo provvedimento è insorta Media Group s.r.l., formulando con il gravame in epigrafe sei motivi di diritto, coi quali ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 76, 77, 86, 90, 92 e 107 d.P.R. 207/2010, degli artt. 37, 38, 46 e 74 d. lgs. 163/2006, dell’art. 25 e dell’all. D) del d.P.R. 34/2000, dell’art. 3.6 del bando – violazione della par condicio – violazione della L. 241/1990 &#8211; eccesso di potere – sviamento – difetto di motivazione – carenza dei presupposti.<br />
Oltre alla domanda impugnatoria la parte ricorrente ha contestualmente chiesto la declaratoria di inefficacia del relativo contratto d’appalto stipulato con l’aggiudicataria nonché il risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.<br />
Si sono costituiti in resistenza il Comune di Giano Vetusto e l’ATI controinteressata con memorie in cui hanno replicato alle censure attoree, concludendo con richiesta di reiezione del gravame.<br />
Alla camera di consiglio del 24 settembre 2014 la Sezione ha respinto la domanda cautelare. Con ordinanza n. 4692, depositata il 15 ottobre 2014, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha respinto l’appello di Media Group s.r.l..<br />
Le parti hanno depositato memorie difensive e documenti insistendo nelle rispettive richieste.<br />
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2014, sentiti i difensori presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Giano Vetusto ha disposto l&#8217;aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale Curti &#8211; Villa in favore dell’ATI Raggio s.r.l. &#8211; Omou scarl.<br />
2. E’ opportuno premettere, con riferimento alla principale questione dedotta dalla ricorrente Media Group s.r.l. coi primi tre motivi, relativa alla qualificazione dell’odierna controinteressata, che il bando di gara prevedeva:<br />
&#8211; un importo complessivo posto a base d’asta di € 891.307,61, oltre ad € 11.673,79 per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);<br />
&#8211; come categoria prevalente di lavorazioni la OG 03 (strade, autostrade, etc.), classifica II, per un importo di € 562.765,11;<br />
&#8211; come categorie scorporabili la OG 02 (opere di restauro e manutenzione dei beni immobili), classifica I, per un importo di € 212.127,37, e la OG 10 (impianti per la trasformazione e distribuzione di energia elettrica), classifica I, per un importo di €<br />
Al punto 3.6, la lex specialis precisava quanto segue: “<i>Qualora il partecipante non sia in possesso della certificazione SOA per la lavorazione della categoria OG 02, trattandosi di importo superiore ad € 150.000,00, nonché superiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, la lavorazione dovrà essere eseguita da impresa munita della relativa qualificazione ai sensi e per gli effetti del co.2 dell’art. 109 del DPR n. 207 del 2010. Qualora il partecipante non sia in possesso della certificazione SOA per la lavorazione della categoria OG 10, trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00, nonché inferiore al 10% dell’importo complessivo a base d’asta, la lavorazione potrà essere, a scelta del partecipante, subappaltabile o eseguita in proprio, a condizione che nelle dichiarazioni da allegare nella busta “A” – documentazione amministrativa dichiari che in fase esecutiva proporrà come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni</i>”.<br />
Va soggiunto in fatto che nella domanda di partecipazione l’ATI risultata aggiudicataria ha dichiarato che la mandataria Raggio s.r.l., dotata di attestazione SOA nella categoria OG 03, classifica II, oltre ad effettuare al 100% i lavori rientranti nella suddetta categoria prevalente, avrebbe eseguito anche quelli della categoria OG 10, mentre le lavorazioni relative all’altra categoria scorporabile sarebbero stati svolti interamente dalla mandante Omou, in possesso della relativa qualificazione. <br />
3. Tanto premesso, la seconda graduata Media Group s.r.l., con il primo, articolato motivo, lamenta che la società Raggio s.r.l. avrebbe dovuto possedere una qualificazione nella categoria prevalente idonea a coprire anche l’importo della scorporabile OG10, non essendo in possesso della SOA per tale categoria. Tale requisito non sarebbe soddisfatto in quanto la classifica II della categoria OG03, pur tenendo conto dell’incremento di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, corrisponde ad un importo di € 619.200,00 mentre la somma delle lavorazioni delle categorie OG03 e OG10 è di € 619.966,98 (562.765,11+57.201,87=619.966,98).<br />
Inoltre, per i lavori di cui alla categoria OG 10, la stessa concorrente non avrebbe dichiarato o dimostrato di possedere quantomeno i requisiti tecnici per la realizzazione dei lavori di impiantistica, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010.<br />
Infine, la controinteressata non avrebbe allegato alla domanda di partecipazione la dichiarazione di impegno di cui al punto 3.6 del bando, sopra riportato per esteso, per cui avrebbe dovuto comunque essere esclusa dalla procedura.<br />
Con il secondo motivo l’instante lamenta che la stazione appaltante, nel concedere alla concorrente di integrare la documentazione mancante, avrebbe oltrepassato i limiti del soccorso istruttorio di cui al’art. 46 del D. Lgs. 163/2006.<br />
Con il terzo motivo la deducente sostiene che la documentazione esibita dall’interessata non dimostrerebbe il possesso dei requisiti tecnici per l’esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG10 in quanto:<br />
&#8211; il certificato di esecuzione lavori, rilasciato da un privato, non sarebbe idoneo allo scopo; <br />
&#8211; non sarebbe stata acquisita l’ulteriore documentazione necessaria, comprendente la copia del permesso di costruire con l’allegato progetto tecnico approvato, la copia del contratto e delle fatture, i dati relativi al personale dipendente ed all’adeguate<br />
&#8211; il sig. Antropoli non sarebbe abilitato a sottoscrivere certificazioni di idoneità delle lavorazioni in questione in quanto non iscritto nell’albo professionale di riferimento.<br />
4. Ad avviso del Collegio le censure sopra compendiate – da esaminarsi unitariamente poichè attinenti alla medesima questione del possesso della necessaria qualificazione all’esecuzione dell’appalto in capo all’aggiudicataria – sono infondate. <br />
4.1. Deve anzitutto osservarsi che l’art. 60, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 stabilisce che <br />
“<i>La qualificazione e&#8217; obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro</i>”. Dunque, nella specie, non occorreva essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG10, venendo in rilievo lavorazioni di impiantistica elettrica per un valore di € 57.201,87. Per la stessa ragione il suddetto importo non va sommato a quello relativo alla categoria prevalente OG03, tenuto anche conto che, diversamente opinando, si finirebbe per esigere una classifica superiore alla II prevista dalla <i>lex specialis</i>.<br />
In tal senso depone, peraltro, chiaramente il bando di gara che, al già riportato punto 3.6, disciplina diversamente le ipotesi concernenti il mancato possesso della certificazione SOA per le due categorie scorporabili, consentendo al concorrente, in possesso della richiesta qualificazione per la categoria prevalente, di scegliere se subappaltare o eseguire in proprio le sole lavorazioni rientranti nella OG10.<br />
Avvalendosi di tale facoltà di scelta, nella domanda di ammissione alla gara, il sig. D. Antropoli, in qualità di legale rappresentante della Raggio s.r.l., ha dichiarato che quest’ultima si impegnava ad eseguire il 100% dei lavori oltre che della categoria OG03 anche della OG10. <br />
4.2. Procedendo oltre, deve rilevarsi che effettivamente, come segnalato dalla ricorrente, l’ATI controinteressata non ha effettuato l’esplicita dichiarazione richiesta dal già citato punto 3.6 del bando ossia “<i>che in fase esecutiva proporrà come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni</i>”.<br />
Tuttavia, ad avviso del Collegio, correttamente la commissione di gara si è avvalsa del cd. soccorso istruttorio di cui all’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici non reputando sanzionabile con l’esclusione l’incompleta dichiarazione.<br />
In primo luogo, deve osservarsi che la summenzionata previsione del bando di gara non conteneva al riguardo un’esplicita comminatoria di esclusione dalla procedura .<br />
Deve poi rilevarsi che nell’istanza di partecipazione era contenuta, sub lettera v), anche la dichiarazione “<i>che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Caserta per la seguente attività Edile stradale, impianti ecc</i>.”, con la specificazione dei relativi dati, ivi compresa la circostanza che il sig. Antropoli ossia lo stesso dichiarante riveste la qualifica di amministratore unico e direttore tecnico.<br />
Inoltre, osta alla prospettazione attorea il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall’art. 46-bis del D. Lgs. n. 163/2006, non venendo in rilievo un adempimento prescritto dal codice dei contratti pubblici o dal regolamento di esecuzione ovvero da altre disposizioni di legge vigenti e non essendo neppure ipotizzabili nessuno dei casi ivi previsti (incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell&#8217;offerta, difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione). <br />
Legittimamente quindi la commissione di gara ha consentito alla concorrente di completare la documentazione consentendo al dichiarante di chiarire, alla stregua dei principi delineati in giurisprudenza (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 25.2.2014), che:<br />
&#8211; “<i>oltre a ricoprire le cariche di amministratore unico e direttore tecnico è anche responsabile tecnico, nominato in data 10/07/2004, è quindi abilitato alla emissione delle certificazioni di cui al Decreto 37/2008 per la esecuzione degli impianti, ta<br />
&#8211; “<i>la Raggio s.r.l. eseguirà in proprio le lavorazioni di cui alla cat. OG10, dato che è in possesso dei relativi prescritti requisiti (vedi certificato di esecuzione lavori allegato)</i>”;<br />
&#8211; “<i>comunque si impegna in fase esecutiva a proporre come responsabile delle lavorazioni in questione un tecnico in possesso dei relativi requisiti ed iscritto all’albo professionale di appartenenza che sottoscriverà le certificazioni</i>”.<br />
4.3. Neppure può ritenersi che l’amministrazione avrebbe dovuto escludere la stessa concorrente in quanto la documentazione esibita non sarebbe idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dei lavori di impiantistica, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010. <br />
Invero, nella seduta di cui al verbale n. 5, la commissione si è limitata a riesaminare la completezza delle dichiarazioni prodotte dall’ATI interessata in sede di partecipazione alla gara e ad invitare la stessa a completarle ai sensi del già citato art. 46 del D. Lgs. 163/2006 ma non ha inteso procedere al controllo sul possesso dei requisiti di cui al successivo art. 48. Ciò posto e fatte salve le eventuali, ulteriori verifiche circa il possesso di tutti i requisiti di ordine tecnico &#8211; organizzativo stabiliti dall’art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010, alle lettere a), b) e c), per gli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (circa l’ammontare dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e l’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica), il Collegio si limita ad osservare che il certificato di esecuzione lavori esibito non può reputarsi inidoneo allo scopo per il semplice fatto che è stato rilasciato da un committente privato, in quanto la previsione normativa evocata non contiene alcuna preclusione al riguardo. <br />
5. Con il quarto motivo è contestata la validità dell’attestazione SOA allegata dalla Omou scarl sul rilievo che l’interessata non avrebbe avviato il procedimento di verifica triennale novanta giorni prima della scadenza, fissata al 5.5.2014, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 207/2010.<br />
La censura va rigettata in quanto la fattispecie concreta non rientra nell’ambito temporale applicativo della norma evocata, che così dispone al comma 1, secondo periodo: “[…]<i>Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.”</i> .<br />
Invero, occorre precisare che il certificato è stato rilasciato l’1.6.2011 sicché il triennio scadeva il 31.5.2014 e non il 5.5.2014 e, di conseguenza, il termine ultimo per inoltrare la domanda di verifica era il 2.3.2014. Orbene, è dirimente osservare che a tale data era già scaduto il termine per presentare le domande di partecipazione, fissato al 24.2.2014, ed anche già disposta la prima aggiudicazione all’ATI Raggio in data 30.4.2014.<br />
In definitiva, alcun divieto di partecipazione era opponibile alla Omou s.r.l., atteso che alla data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione non solo era già decorso il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione ma era stata finanche conclusa la procedura con l’aggiudicazione (poi annullata in autotutela e successivamente confermata in via definitiva).<br />
Va peraltro aggiunto che nel caso di specie non si è verificata alcuna soluzione di continuità nel possesso della qualificazione SOA atteso che l’interessata ha conseguito in data 23.5.2014 il nuovo attestato (n. 10334/23/00, rilasciato da ATTICO SOA e versato in giudizio), che ha confermato il mantenimento dei requisiti stabiliti.<br />
6. Con il quinto mezzo la società ricorrente individua quale ulteriore causa di esclusione dell’ATI controinteressata la circostanza che il Vice Presidente ed il Direttore tecnico della Omou scarl non avrebbero reso la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del codice dei contratti pubblici, riguardante l’omessa denuncia all’A.G. di essere stati vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p..<br />
In punto di fatto va precisato che mentre il legale rappresentante dell’impresa mandataria Raggio s.r.l. ha reso in modo completo tutte le dichiarazioni richieste, la voce di cui alla suindicata lettera m-ter è effettivamente assente nel documento redatto dalle sig.re Marilena Monaco e Tiziana Calandro, le quali rivestono le suindicate qualifiche nella impresa mandante.<br />
Tuttavia, è dirimente osservare che non è contestato che le stesse si sono avvalse del modello di dichiarazione predisposto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi, il Collegio condivide la soluzione secondo cui non può direttamente disporsi l’esclusione dell’impresa concorrente, che s’è attenuta in buona fede in modo scrupoloso al modulo allegato alla lex specialis (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 4.2.2014, n. 507), risultando più equo e conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza nonché al favor per la massima partecipazione alla gara che la stazione appaltante richieda chiarimenti sul punto al fine di accertare la sussistenza o meno della causa di esclusione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II ter, 16.4.2013, n. 3851). <br />
7. Non merita condivisione neppure l’ultima doglianza formulata, ove si lamenta che l’integrazione documentale non poteva essere effettuata dopo l’apertura delle offerte tecniche ed economiche, pena la violazione dei principi di par condicio nonchè di segretezza ed intangibilità delle offerte.<br />
Osserva il Collegio che l’attività di riesame, sollecitata dalla stessa ricorrente con il cd. preavviso di ricorso, è avvenuta quando le operazioni di gara erano già concluse con l’aggiudicazione dei lavori e non ha comportato la modifica del contenuto delle offerte ma, come fin qui rilevato, ha riguardato solo la completezza della documentazione amministrativa afferente la busta A (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15.3.2013, n. 1558).<br />
Ne discende che non si configura alcuna lesione dei beni giuridici tutelati dagli evocati principi generali. <br />
8. In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va respinto.<br />
Nondimeno, tenuto conto della peculiarità della vicenda contenziosa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, fatto salvo il contributo unificato, che resta definitivamente a carico della parte soccombente.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17 dicembre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />
Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Andolfi, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/01/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-14-1-2015-n-178/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2015 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2013-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2013-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.178</a></p>
<p>Pres. Gallo, Est. Tesauro sull&#8217;illegittimità costituzionale della l.r. Liguria che prevede una limitazione degli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ed una riduzione delle forme di pubblicità degli atti della procedura di VIA per violazione della competenza statale 1.Ambiente e territorio &#8211; VAS – Verifica di assoggettabilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2013-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2013-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gallo, Est. Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità costituzionale della l.r. Liguria che prevede una limitazione degli interventi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS ed una riduzione delle forme di pubblicità degli atti della procedura di VIA per violazione della competenza statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Ambiente e territorio &#8211; VAS – Verifica di assoggettabilità – Esonero – Condizioni – Impatto ambientale non significativo &#8211; Art. 3, c. 2 e allegato A l.r. Liguria n. 32/2012 – Illegittimità costituzionale – Ragioni – Violazione competenza statale.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – VIA – Procedura di screening – Pubblicità su albo pretorio – Esclusione &#8211; Art. 10, c. 1-bis, l.r. Liguria n. 38/1998 – Illegittimità costituzionale – Ragioni – Violazione competenza statale – Riduzione standard di tutela.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – VIA – Procedura di screening – Pubblicità sito web della Regione – Esclusione &#8211; Art. 10, c. 5, l.r. Liguria n. 38/1998 – Illegittimità costituzionale – Ragioni – Violazione competenza statale – Contrasto codice dell’ambiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sono costituzionalmente illegittimi l’art. 3, comma 2, e l’allegato A della l.r. Liguria n. 32 del 2012 che determinano una restrizione dell’ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) ed un esonero da detta verifica nei casi di interventi con impatto qualitativo e quantitativo minimo sull’ambiente. Infatti, dette disposizioni contrastano con la disciplina del Codice dell’Ambiente che prevede, nell’ipotesi di interventi con impatto non significativo sull’ambiente, l’esonero dalla VAS ma non l’esclusione dalla verifica di assoggettabilità e violano la competenza statale di cui l’art. 117, co. 2 l. s) della Costituzione.  	</p>
<p>2. E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), inserito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, nella parte in cui non prevede che dell’avvenuta trasmissione della richiesta, da parte del proponente, dell&#8217;assoggettamento a procedura di screening relativa alla VIA, sia dato avviso nell’albo pretorio dei comuni interessati. Detta normativa prevede, infatti, una riduzione degli standard di tutela fissati in tema di pubblicità dal legislatore nazionale e viola la competenza statale di cui l’art. 117, co. 2 l. s) della Costituzione.  	</p>
<p>3. E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura di screening relativa alla VIA sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione. Tale disposizione contrasta, infatti, con l’art. 20, comma 7, del d.lgs. del n. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) che dispone la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente del provvedimento di assoggettabilità a VIA e delle relative motivazioni e viola la competenza statale di cui l’art. 117, co. 2 l. s) della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></p>
<p>composta dai signori: <b>Presidente</b>: Franco GALLO; <b>Giudici :</b> Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, </p>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p align=center>	<br />
<B>SENTENZA</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e 18, commi 2 e 4, nonché dell’allegato A, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato in cancelleria il 22 ottobre 2012 ed iscritto al n. 165 del registro ricorsi 2012.</p>
<p>	<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;</p>
<p>	<br />
udito nell’udienza pubblica del 4 giugno 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;</p>
<p>	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
Ritenuto in fatto</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1.– Con ricorso notificato il 15-17 ottobre 2012, depositato il 22 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), ed in relazione agli articoli 6, comma 3, e 20, commi 2 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e dell’allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 agosto 2012, n. 15, nonché dell’articolo 18, commi 2 e 4, di detta legge regionale il quale, rispettivamente, ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 10 della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed ha modificato il comma 5 di tale articolo.</p>
<p>	<br />
2.– Secondo il ricorrente, il citato art. 3, comma 2, violerebbe gli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto dispone che i piani ed i programmi e le loro modifiche che rientrano nelle categorie per le quali è previsto l’esperimento della VAS, «che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art. 13, nei casi indicati nell’allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente».</p>
<p>La disposizione prevede lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani e programmi riguardanti l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi sottoponibili a detta valutazione «nei soli casi in cui essi abbiano potenziali effetti sull’ambiente» e, in tal modo, violerebbe anche l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, concernente la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). La norma dell’Unione europea dispone, infatti, che per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri sono tenuti a determinare, ai fini dello svolgimento della valutazione ambientale, se essi possono avere effetti significativi sull’ambiente. L’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, conseguentemente, che «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni dell’art. 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento».</p>
<p>	<br />
Ad avviso del ricorrente, sarebbe palese che, in virtù di queste ultime norme, «la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale può giustificare l’esonero dalla procedura di V.A.S., e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a V.A.S., così come disposto dalla norma regionale».</p>
<p>In definitiva, la valutazione della rilevanza dell’impatto ambientale costituisce il presupposto, da verificare attraverso la procedura di assoggettabilità, per l’esperimento della VAS; la disposizione censurata, in violazione dei suindicati parametri, dispone, invece, che detta valutazione non costituisce presupposto per esperire la procedura di assoggettabilità a VAS.</p>
<p>2.1.– Il citato art. 3, comma 2, violerebbe, inoltre l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., perché limita l’esperimento della procedura in esame per i piani e programmi relativi all’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a VAS, che siano riconducibili alle categorie specificate nell’allegato A della legge regionale in esame.</p>
<p>Siffatta limitazione non è prevista dalla pertinente disciplina dell’UE e statale di riferimento, a cui la legge regionale è tenuta ad uniformarsi e, quindi, eccederebbe la competenza legislativa spettante alla Regione.</p>
<p>2.2.– L’allegato A della legge regionale in esame individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, che sono esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell’area interessata (avendo cioè riguardo ad aree diverse da quelle «inondabili e/o a suscettibilità al dissesto medio-alta» o «in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa» o assoggettate ai «regimi normativi di Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA»), ma anche in base alle dimensioni quantitative dell’intervento. In particolare, il ricorrente censura e riporta le previsioni contenute nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell’allegato A.</p>
<p>Ad avviso dell’Avvocatura generale, tale allegato, individuando le condizioni per l’espletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, determinerebbe un’indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che l’opera può esprimere nel contesto territoriale in cui si inserisce (sentenza 22 settembre 2011, C-295/10, Genovaitè Val&#269;ukienè, punto 52), violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost.</p>
<p>La VAS riguarda il piano, non il progetto, e sarebbe incongruo creare un artificioso nesso fra le proporzioni dell’opera e l’opportunità di svolgere valutazioni sul piano. Non si possono dettare soglie o parametri dimensionali o proporzionali relativi ad un’opera, poiché il piano va valutato non solo in relazione alla sensibilità ambientale dell’area, ma anche in ragione della complessità degli effetti cumulativi e sinergici che l’opera determina in relazione allo specifico contesto territoriale. Anche un’opera di limitate dimensioni può, quindi, provocare un significativo impatto, a causa degli effetti cumulativi che possono essere determinati dall’incidenza di altri fattori, già presenti nel territorio, che siano idonei ad incidere sull’equilibrio ambientale.</p>
<p>3.– L’art. 18, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012 ha modificato alcune norme della legge regionale n. 38 del 1998, concernenti il procedimento di valutazione d’impatto ambientale (VIA). In particolare, ha inserito nell’art. 10 di quest’ultima legge il comma 1-bis, in virtù del quale dell’avvenuta trasmissione delle richiesta per la verifica di assoggettabilità a VIA «è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line. In ogni caso copia integrale degli atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni».</p>
<p>Tale norma, ad avviso del ricorrente, omettendo di prescrivere che sia dato avviso della trasmissione nell’albo pretorio degli stessi Comuni, come stabilito dall’art. 20, comma 2 primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006, n. 152, violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<p>4.– Il citato art. 18, comma 4, ha, infine, sostituito il comma 5 dell’art. 10 della legge della Regione Liguria n. 38 del 1998 e, disponendo che «soltanto l’esito» della procedura relativa alla verifica sulla necessità della VIA debba essere pubblicato nel sito web della Regione, si porrebbe in contrasto con l’art. 20, comma 7, del d.lgs. del n. 152 del 2006, in virtù del quale del «provvedimento di assoggettabilità» alla VIA deve essere effettuata la pubblicazione «integrale» sul sito web dell’autorità competente, con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., concernendo siffatta disciplina la materia «tutela dell’ambiente».</p>
<p>5.– Nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale, deducendo che il citato art. 3, comma 2, non esclude nessun piano o programma dalla VAS o dalla verifica di assoggettabilità, perché quelli esclusi sono i soli indicati nel comma 5 di tale norma, in coerenza con la previsione dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006. Con l’art. 3, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2012, in combinato disposto con l’allegato A, si è, invece, inteso definire puntualmente le tipologie di piani e programmi «in ogni caso» soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, così da delineare il campo di applicazione della procedura; ciò che non escluderebbe dalla procedura le altre fattispecie di piani e di progetti non riconducibili a quelle enumerate. In altri termini, non si tratterebbe di un numero chiuso di casi, ma soltanto dell’elencazione di quelli sicuramente assoggettati alla procedura, a causa della rilevanza ambientale che essi rivestono.</p>
<p>Secondo il ricorrente, la valutazione della rilevanza d’impatto ambientale costituisce presupposto per l’esperimento della VAS, da verificare attraverso la procedura di assoggettabilità e non costituisce, invece, presupposto per esperire la procedura di assoggettabilità.</p>
<p>Ad avviso della Regione, le due procedure non sono alternative ed il fatto di sottoporre un piano o programma alla procedura di assoggettabilità costituisce verifica per accertare, caso per caso, se lo stesso deve essere sottoposto a VAS e non automaticamente esonerato dalla stessa per il fatto di avere esperito la procedura di assoggettabilità.</p>
<p>5.1.– In relazione alla censura concernente il citato art. 18, comma 2, la Regione sostiene che l’obiettivo di dare notizia dell’avvio della procedura di screening era stato ritenuto sufficientemente garantito dalla pubblicazione nel sito web del Comune. In riferimento alla censura avente ad oggetto il comma 4 di detta norma, la resistente si limita a dare conto della disciplina stabilita dalla stessa e dalla norma statale di riferimento.</p>
<p>La Regione Liguria deduce, infine, che, al fine di «tener conto dei rilievi formulati» dal ricorrente è in corso la procedura per la modifica delle norme impugnate e chiede, quindi, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere.</p>
<p>6.– In prossimità dell’udienza pubblica, la Regione Liguria ha depositato memoria, deducendo che la legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32), ha modificato gli impugnati artt. 3, comma 2, 18, commi 2 e 4.</p>
<p>	<br />
L’impugnato art. 3, comma, 2, nel testo modificato, stabilisce ora: «I piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente». Secondo la resistente, siffatta modifica permette di individuare con sufficiente specificità i piani e i programmi senz’altro soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.</p>
<p>Inoltre, anche il citato art. 18, comma 2, è stato modificato e l’art. 10, comma 1-bis, della legge regionale n. 38 del 1998, nell’attuale formulazione, dispone che «dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell’albo pretorio on line dei comuni interessati» e, in tal modo, avrebbe posto rimedio ai rilievi denunciati con il ricorso.</p>
<p>Infine, a seguito della modifica dell’impugnato art. 18, comma 4, il testo vigente dell’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 38 del 1998, stabilisce che l’esito della procedura deve essere pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione, con previsione che sarebbe satisfattiva delle ragioni fatte valere dal ricorrente.</p>
<p>7.– In prossimità dell’udienza pubblica ha depositato memoria anche il ricorrente, contestando che la modifica delle norme impugnate comporti la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>In relazione al citato art. 3, comma 2, ed all’allegato A, la modifica, per avere efficacia satisfattiva, avrebbe dovuto prevedere, a suo avviso, che la verifica di assoggettabilità alla VAS «deve avvenire in ogni caso e senza eccezione alcuna e non nelle sole ipotesi previste» da detta norma. L’affermazione contenuta nel testo novellato, secondo la quale la verifica deve avvenire «sicuramente» nelle ipotesi contemplate dall’allegato A, non modificherebbe, sostanzialmente, contenuto e significato della norma. Con riguardo ai casi non contemplati da tale allegato «ai quali si riferisce il ricorso», la norma impugnata «nulla dice, né nel testo originario né in quello novellato».</p>
<p>Secondo il ricorrente, non avrebbe pregio l’osservazione che la modifica «si può rifletterebbe indirettamente sulla disciplina di tali fattispecie: nel testo originario si contrapponevano i casi contemplati nell’allegato A, nei quali la verifica doveva essere effettuata, ai casi non previsti nel predetto allegato, nei quali si doveva per converso ritenere, con ragionamento a contrario, che la verifica fosse esclusa; nel nuovo testo si contrappongono invece le ipotesi in cui la verifica deve essere effettuata “sicuramente” e le ipotesi residuali, nelle quali la disciplina può essere considerata invece insicura ed incerta». In buona sostanza, a suo avviso, «nelle ipotesi non contemplate la verifica non è più necessariamente esclusa, ma potrebbe essere parimenti eseguita, anche se in condizioni ed in circostanze non ben definite ed in base a scelte discrezionali dell’Amministrazione interessata».</p>
<p>Pertanto, poiché il diritto dell’UE e l’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché l’art. 12 di tale decreto legislativo, non prevedono nessuna deroga all’obbligo della verifica di assoggettabilità a VAS dei piani e programmi di piccole dimensioni, ovvero delle modifiche di minore entità dei piani e dei programmi già esistenti, gli stessi sarebbero violati dalla norma regionale che renda tale verifica solo eventuale ed ipotetica, a seguito di una discrezionale determinazione adottata dall’Amministrazione in condizioni e circostanze non specificate.</p>
<p>L’Avvocatura generale deduce che il significato delle censure non sarebbe stato colto dalla resistente, la quale correttamente ritiene che la verifica di assoggettabilità a VAS non è alternativa all’espletamento della VAS, ma non considera che la norma regionale, nell’escludere detta verifica nelle ipotesi non contemplate dall’allegato A, o nel prevedere una verifica solo eventuale ed ipotetica, in condizioni e circostanze del tutto indefinite, violerebbe l’obbligo di procedere a tale verifica in ogni caso e senza eccezione alcuna. Inoltre, ammettendo la norma che la verifica possa essere resa facoltativa nei casi non espressamente contemplati, ciò comporterebbe l’illegittimità dei criteri in base ai quali l’allegato A definisce i casi in cui la verifica va effettuata “sicuramente”, poiché essi tengono conto alternativamente della tipologia dell’area interessata e delle dimensioni del progetto da realizzare. In tal modo essi consentono che la VAS sia esclusa in considerazione della limitata dimensione del progetto, trascurando gli effetti sinergici e cumulativi che si possono determinare sul territorio a causa di fattori preesistenti, con conseguente fondatezza del terzo motivo di censura.</p>
<p>7.1.– In ordine alle censure concernenti il citato art. 18, commi 2 e 4, il ricorrente contesta l’argomentazione della Regione, secondo la quale le norme regionali permetterebbero di conseguire lo stesso risultato stabilito dalla legge statale, valorizzando il preteso “effetto utile” delle norme regionali, che prescinde dall’esame testuale delle disposizioni censurate e dallo loro corrispondenza con quelle contenute nelle norme statali di riferimento. Nella materie spettanti alla competenza esclusiva dello Stato non sarebbe, infatti, consentito di derogare la legge statale e non sussistendo tra questa e le norme impugnate la necessaria corrispondenza, queste ultime sarebbero costituzionalmente illegittime.</p>
<p>La modifica dell’art. 18, comma 2, mediante l’introduzione dell’obbligo di dare avviso dell’avvio di procedimento nell’albo pretorio on line dei comuni interessati non sanerebbe il vizio, «perché resta tuttora omesso l’obbligo di dare avviso della “avvenuta trasmissione” del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale nello “albo pretorio dei Comuni interessati”», come previsto dall’art. 20, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p>Analogamente, la modifica dell’art. 18, comma 4, con l’introduzione dell’obbligo di pubblicare «in forma integrale nel sito web della Regione» «l’esito della procedura, comprese le motivazioni», secondo l’Avvocatura generale, «lascia inalterato» il vizio denunciato, «che deriva dalla mancata previsione dell’obbligo di pubblicazione integrale del provvedimento di assoggettabilità».</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento agli articoli 117, primo e secondo comma, lettera s), ed in relazione agli articoli 6, comma 3, e 20, commi 2 e 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente), questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 2, e dell’allegato A della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 16 agosto 2012, n. 15, nonché dell’articolo 18, commi 2 e 4, di detta legge regionale il quale, rispettivamente, ha inserito il comma 1-bis nell’articolo 10 della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), ed ha modificato il comma 5 di tale articolo.</p>
<p>2.– La prima questione concerne l’art. 3, comma 2, e l’allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, che disciplina, tra l’altro, la valutazione ambientale strategica. Detto art. 3, comma 2, dispone che i piani ed i programmi contemplati nel comma 1, «che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 13, nei casi indicati nell’allegato A, in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente».</p>
<p>Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale norma si porrebbe in contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost., in quanto limiterebbe la verifica di assoggettabilità alla VAS a detti piani e programmi nei soli casi in cui «abbiano potenziali effetti sull’ambiente», in contrasto con l’art. 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, recepita dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006. Queste norme, prevedono, infatti, che «la scarsa rilevanza dell’impatto ambientale può giustificare l’esonero dalla procedura di VAS, e non piuttosto dalla valutazione di assoggettabilità a VAS, così come disposto dalla norma regionale». Il suindicato parametro costituzionale sarebbe, inoltre, violato perché le disposizioni impugnate limiterebbero l’esperimento della procedura in esame ai piani e programmi relativi all’uso di piccole aree a livello locale ed alle modifiche minori dei piani e dei programmi assoggettabili a VAS, riconducibili alle categorie specificate nell’allegato A, con limitazione non prevista dalle norme dell’UE e statali di riferimento, in violazione della competenza legislativa spettante alla Regione.</p>
<p>L’impugnato allegato A, nella parte in cui individua i piani ed i programmi di scarso impatto ambientale, esclusi come tali dalla procedura di assoggettabilità a VAS, non solo in base alla natura dell’area interessata, ma anche in base alle dimensioni quantitative dell’intervento, si porrebbe, infine, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. L’identificazione delle condizioni per l’espletamento della procedura con riguardo alle dimensioni quantitative dei progetti, come operata nei numeri 4, 5, 6 e 7 di detto allegato A, determinerebbe, infatti, un’indebita commistione tra valutazione ambientale dei piani e dei progetti – in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che non consente di considerare isolatamente i singoli piani o progetti, ma impone di valutare anche gli effetti cumulativi che l’opera può produrre nel contesto territoriale in cui si inserisce – stabilendo, incongruamente, un artificioso nesso fra le proporzioni dell’opera e l’opportunità di svolgere valutazioni sul piano.</p>
<p>2.1.– La questione è fondata.</p>
<p>I citati art. 3, comma 2, ed allegato A hanno ad oggetto la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (detta anche screening), preordinata ad accertare i casi nei quali determinati piani o programmi devono essere sottoposti alla VAS, disciplinata dal d.lgs. n. 152 del 2006 (in particolare, artt. 6, commi 3 e 3-bis, e 12), in attuazione della direttiva n. 2001/42/CE, concernente la materia «tutela dell’ambiente», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). In tale ambito, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, interventi specifici del legislatore regionale sono conseguentemente «ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione» (tra le più recenti, sentenze n. 58 del 2013, n. 227 e n. 192 del 2011), sempre che non compromettano «un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (da ultimo, sentenza n. 145 del 2013). A detta materia è riconducibile, quindi, l’identificazione dei casi nei quali deve essere svolta la procedura di screening e questa Corte ha già ritenuto costituzionalmente illegittime le norme regionali che ne restringono l’ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale (sentenza n. 58 del 2013).</p>
<p>Nella specie, va osservato che l’art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, per quanto qui interessa, al comma 3 stabilisce: «per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento». Detto art. 12 disciplina, a sua volta, la «verifica di assoggettabilità» preordinata appunto ad accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. L’impugnato art. 3, comma 2, dispone, invece, che «i piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, nei casi indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente». Il citato allegato A indica poi le ipotesi nelle quali va espletata la procedura di screening ed è stato censurato nella parte in cui «limita l’esperimento della procedura» «ai piani e programmi relativi all’uso di piccole aree a livello locale ed alle modifiche minori», che siano «riconducibili alle categorie» nello stesso specificate e limitatamente ai casi – contemplati nei numeri 4, 5, 6 e 7 – in cui la verifica di assoggettabilità a VAS è stabilita avendo riguardo alle dimensioni quantitative dell’intervento.</p>
<p>Dal confronto tra dette norme, risulta chiaro che, come dedotto dal ricorrente, la dimensione quantitativa e l’entità delle modifiche possono giustificare, sulla base di criteri predeterminati, l’esonero dalla procedura di VAS, non dalla verifica di assoggettabilità, la quale é invece l’esito prodotto dalle disposizioni censurate che, in tal modo riducono il livello di tutela ambientale. La previsione contenuta nell’allegato A, in considerazione della formulazione della stessa, ha poi l’effetto di far ritenere non necessaria la verifica di assoggettabilità nei casi nei quali non siano superate le soglie quantitative e dimensionali nella stessa indicate e, come fondatamente sostenuto dall’Avvocatura generale, si pone in contrasto con la normativa statale, non tenendo conto dell’esigenza di una valutazione complessiva dell’intervento, da operare anche nel contesto nel quale si inserisce, imprescindibile per accertarne le ricadute ambientali. L’interpretazione restrittiva propugnata dalla Regione, sul rilievo che le disposizioni censurate avrebbero la mera finalità di indicare «puntualmente le tipologie di piani e programmi in ogni caso soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS», senza escluderne altre a questa sottoposte, in primo luogo, non è plausibile, perché in contrasto con la formulazione lessicale. In secondo luogo, alimenta il dubbio (rimuovibile soltanto mediante la dichiarazione di illegittimità costituzionale) in ordine alla prefigurabilità di fattispecie sottratte «in ogni caso» alla procedura di screening, in contrasto con la disciplina statale, secondo la quale, questa va svolta ed è poi la VAS che può non essere necessaria, qualora ciò risulti all’esito della stessa.</p>
<p>Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 3, comma 2, in quanto comporta una restrizione dell’ambito di esperibilità della verifica di assoggettabilità a VAS, nonché dell’allegato A, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione di detta verifica, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi.</p>
<p>2.2.– Il citato art. 3, comma 2, successivamente alla proposizione del ricorso, è stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», allo scopo, esplicitato dalla resistente nella memoria, di «tener conto dei rilievi formulati dalla Presidenza del Consiglio». Detta norma, nel testo modificato, stabilisce che «fra i piani ed i programmi di cui al comma 1 che hanno ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1 sono sicuramente soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 13, quelli indicati nell’allegato A in quanto aventi potenziali effetti sull’ambiente».</p>
<p>La modifica della norma, nonostante l’intento che l’ha ispirata, non ha efficacia satisfattiva, come correttamente eccepito dall’Avvocatura generale, dato che essa, identificando alcuni piani e programmi «sicuramente» sottoposti alla procedura di screening si caratterizza per una formulazione che lascia prefigurare la possibilità di altri aprioristicamente sottratti e, appunto per questo, in considerazione delle argomentazioni dianzi svolte, si pone in contrasto con la disciplina statale e riduce lo standard di tutela dalla stessa stabilito. In definitiva, la modifica, da un canto, non ha alterato la sostanza normativa censurata, ciò che comporta il trasferimento della questione prospettata in riferimento all’art. 3, comma 2, vigente alla data dell’impugnazione, sul successivo testo della norma (per tutte, sentenze n. 193, n. 179 e n. 159 del 2012); dall’altro, non ha eliminato il vizio che inficiava la norma nel testo originario. La differente formulazione del citato art. 3, comma 2, in difetto di prova della mancata applicazione dello stesso nel testo originariamente impugnato, rende necessaria, nonostante il trasferimento della questione, la dichiarazione di illegittimità della norma in entrambi i testi scrutinati, anche in quello modificato e nei termini sopra precisati in relazione alla formulazione originaria della norma.</p>
<p>3.– La seconda questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto il citato art. 18, il quale ha modificato la legge regionale n. 38 del 1998, che disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA), inserendo nell’art. 10 della stessa (concernente la «procedura di verifica-screening» preordinata ad accertare la necessità di espletare la VIA) il comma 1-bis, il quale dispone: «Dell’avvenuta trasmissione della richiesta del proponente» di assoggettamento del progetto, ai sensi del comma 1, «è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché dei comuni interessati, con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line».</p>
<p>La norma impugnata, successivamente alla proposizione del ricorso, è stata modificata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013 e nella parte qui rilevante, ora stabilisce: «Dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 è dato avviso a cura del proponente nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Dell’avvio del procedimento è data notizia mediante inserimento nel sito web della Regione nonché nell’albo pretorio on line dei comuni interessati con indicazione del proponente, dell’oggetto, della localizzazione e la relativa documentazione progettuale e ambientale è messa a disposizione per la consultazione on line».</p>
<p>Secondo il ricorrente, la norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto si limita «a prevedere che una copia integrale della documentazione inerente alle istanze per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia depositata presso i Comuni interessati, omettendo che sia dato avviso della trasmissione nell’albo pretorio degli stessi Comuni, così come stabilito dall’art. 20, secondo comma, primo periodo», del d.lgs. n. 152 del 2006, n. 152. Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica, l’Avvocatura generale ha contestato che la sopravvenuta modifica della norma in esame abbia eliminato il vizio denunciato, eccependo che «resta tuttora omesso l’obbligo di dare avviso della “avvenuta trasmissione” del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale» in detto albo pretorio.</p>
<p>3.1.– La questione è fondata.</p>
<p>Il citato art. 10, comma 1-bis, disciplina: nel primo periodo, la pubblicità «dell’avvenuta trasmissione della richiesta» del proponente; nel secondo periodo, la pubblicità «dell’avvio del procedimento». Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso, ha specificamente denunciato la difformità della norma regionale rispetto all’art. 20, secondo comma, primo periodo, del d.lgs. n. 156 del 2006, che concerne la disciplina dell’avviso dell’avvenuta trasmissione della richiesta. L’Avvocatura generale, nella memoria, ha, inoltre, contestato l’efficacia sanante della modifica realizzata dall’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2013, appunto perché non ha interessato il primo profilo. È, dunque, palese che la norma impugnata dal ricorrente è quella contenuta nel primo periodo del citato art. 10, comma 1-bis, non nel secondo periodo, come invece dedotto dalla Regione, che ha provveduto a modificare quest’ultimo al dichiarato scopo di «tener conto dei rilievi formulati dalla Presidenza del Consiglio» (così nella memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica).</p>
<p>Identificata in tali termini la norma censurata, va ribadito che la normativa sulla valutazione d’impatto ambientale attiene a procedure che accertano in concreto e preventivamente la “sostenibilità ambientale” e, quindi, rientrano nella materia della tutela dell’ambiente, sicché, seppure possano essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione del procedimento in esame, il titolo di legittimazione statale (sentenze n. 28 del 2013, n. 227 del 2011, n. 186 del 2010, n. 234 del 2009) ed il legislatore regionale non può ridurre lo standard di tutela fissato dal legislatore statale. Nella specie, è invece proprio questo l’effetto prodotto dalla limitazione della pubblicità prevista dalla norma regionale e, conseguentemente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale del citato art. 10, comma 1-bis, primo periodo, nella parte in cui non prevede che dell’avvenuta trasmissione della richiesta sia dato avviso nell’albo pretorio dei comuni interessati.</p>
<p>L’identificazione della norma impugnata nei termini sopra indicati comporta che la modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, legge reg. n. 1 del 2013, poiché concerne il secondo periodo del citato art. 10, comma 1-bis, non ha rimosso il vizio denunciato, ma di essa neppure occorre occuparsi, in quanto lo stesso è stato eliminato dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo, il solo impugnato dal ricorrente.</p>
<p>4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha, infine, impugnato l’art. 18, comma 4, della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, che ha sostituito il comma 5 dell’art. 10 della legge regionale n. 38 del 1998, il quale ora dispone: «L’esito della procedura [di verifica-screening ai fini della VIA], comprese le motivazioni, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito web della Regione».</p>
<p>A suo avviso, detta norma violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto attiene alla materia «tutela dell’ambiente» e si porrebbe in contrasto con l’art. 20, comma 7, del d.lgs. del n. 152 del 2006 (avente ad oggetto la disciplina della «verifica di assoggettabilità» alla VIA), il quale dispone «la pubblicazione integrale sul sito web dell’autorità competente» del «provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni».</p>
<p>4.1.– La questione è fondata.</p>
<p>Preliminarmente, occorre osservare che la norma impugnata disciplina la pubblicità «dell’esito della procedura» di verifica-screening; la norma statale evocata dal ricorrente, sopra richiamata, fa invece riferimento alla pubblicità del «provvedimento di assoggettabilità», ma le due locuzioni, alla luce della complessiva formulazione della prima, vanno ritenute coincidenti.</p>
<p>Da siffatta identità consegue, in primo luogo, che la censura, riferita al testo originario del citato art. 18, comma 4, è meritevole di accoglimento. La disciplina in esame, per le argomentazioni sopra svolte, concerne, infatti, la materia «tutela dell’ambiente» e la norma regionale, riducendo il contenuto della pubblicità stabilita dalla legge statale, riduce il livello di tutela fissato da quest’ultima e, conseguentemente, per le argomentazioni sopra svolte, viola l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Pertanto, va dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma regionale in esame, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura sia pubblicato in forma integrale sul sito web della Regione.</p>
<p>La sopravvenuta modifica della disposizione non ha, infatti, efficacia satisfattiva e neppure vi è prova della mancata applicazione della norma nel testo originario.</p>
<p>In considerazione della coincidenza tra le locuzioni «provvedimento di assoggettabilità» ed «esito della procedura», rispettivamente contenute nella norma statale ed in quella regionale, ha invece efficacia satisfattiva la modifica di quest’ultima, da parte dell’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2013 e, conseguentemente, non sussistono i presupposti per il trasferimento della questione sulla norma regionale, nel testo novellato da detta legge.</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 10 agosto 2012, n. 32, recante «Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)», nonché del citato articolo 3, comma 2, nel testo modificato dall’articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)»;</p>
<p>2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’allegato A della legge della Regione Liguria n. 32 del 2012, nella parte in cui, nei numeri 4, 5, 6 e 7, identifica casi di esclusione della verifica di assoggettabilità a VAS, in base alle sole dimensioni quantitative degli interventi;</p>
<p>3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 1-bis, primo periodo, della legge Regione Liguria 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale), inserito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che dell’avvenuta trasmissione della richiesta di cui al comma 1 di detta norma sia dato avviso a cura del proponente nell’albo pretorio dei comuni interessati;</p>
<p>4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 5, della legge Regione Liguria n. 38 del 1998, nel testo sostituito dall’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 32 del 2013, nella parte in cui non prevede che l’esito della procedura sia pubblicato in forma integrale nel sito web della Regione.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;1 luglio 2013.</p>
<p>F.to:<br />	<br />
Franco GALLO, Presidente<br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2013.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-4-7-2013-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2013 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.178</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Gallo disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 1. Bilancio e contabilità pubblica – Art. 37, comma 1, secondo periodo d.-l. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Gallo</span></p>
<hr />
<p>disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Bilancio e contabilità pubblica – Art. 37, comma 1, secondo periodo d.-l. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) – Applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale &#8722; nell’ipotesi da essa prevista &#8722; del d.lgs. n. 118 del 2011 – Q.l.c. sollevata da Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Regione siciliana e Provincia autonoma di Bolzano – Lamentata violazione di: artt. 76, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – Illegittimità costituzionale.;</p>
<p>2.	Bilancio e contabilità pubblica – Art. 29, comma 1, alinea e lettera k) del d.lgs. n. 118 del 2011 – Applicazione delle regole contabili in essa indicate, nel settore sanitario, anche alla regione o provincia autonoma – Q.l.c. sollevata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano– Lamentata violazione di: artt. 76, 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige – Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	È costituzionalmente illegittimo il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). </p>
<p>2.	È costituzionalmente illegittimo l’alinea e della lettera k) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA N. 178<br />	<br />
ANNO 2012</p>
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	<br />
</b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>&#8211; Alfonso                        QUARANTA                                           Presidente<br />	<br />
&#8211; Franco                          GALLO                                                      Giudice<br />	<br />
&#8211; Luigi                            MAZZELLA                                                    ”<br />	<br />
&#8211; Gaetano                       SILVESTRI                                                     ”<br />	<br />
&#8211; Sabino                          CASSESE                                                        ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                      TESAURO                                                       ”<br />	<br />
&#8211; Paolo Maria                  NAPOLITANO                                               ”<br />	<br />
&#8211; Giuseppe                      FRIGO                                                             ”<br />	<br />
&#8211; Alessandro                   CRISCUOLO                                                  ”<br />	<br />
&#8211; Paolo                            GROSSI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Giorgio                         LATTANZI                                                      ”<br />	<br />
&#8211; Aldo                             CAROSI                                                           ”<br />	<br />
&#8211; Marta                           CARTABIA                                                     ”<br />	<br />
&#8211; Sergio                           MATTARELLA                                               ”<br />	<br />
&#8211; Mario Rosario              MORELLI                                                        ”</p>
<p>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<i><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p></i></p>
<p>	<br />
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b></i>nei giudizi di legittimità costituzionale dell’alinea e lettera <i>k</i>) del comma 1 dell’art. 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell’art. 37 dello stesso decreto, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione siciliana e dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorsi notificati il 20-22, il 24, il 23, il 24 ed il 23 settembre 2011, depositati in cancelleria il 23, il 29, il 29, il 30 settembre 2011 ed il 3 ottobre 2011 e rispettivamente iscritti ai nn. 106, 111, 112, 113 e 114 del registro ricorsi 2011.<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />	<br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica del 5 giugno 2012 il Giudice relatore Franco Gallo;<br />	<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e per la Provincia autonoma di Trento, Marina Valli per la Regione siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</i></p>
<p>	<br />
<i></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1.&#8722; La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 106 del 2011, spedito il 20 settembre 2011, ricevuto il 22 settembre 2011 e depositato il 23 settembre 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Provincia autonoma di Trento (ricorso n. 112 del 2011 &#8722; promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1981 del 16 settembre 2011, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 12 dell’8 novembre 2011 &#8722; notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 29 settembre 2011), la Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011, notificato il 24 settembre 2011 e depositato il 30 settembre 2011) e la Provincia autonoma di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011 &#8722; promosso previa deliberazione della Giunta provinciale n. 1395 del 19 settembre 2011, adottata d’urgenza ai sensi dell’art. 54, numero 7, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ratificata dal Consiglio provinciale con delibera n. 9 del 4 ottobre 2011 &#8722;, notificato il 23 settembre 2011 e depositato il 3 ottobre 2011), hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 172 del 26 luglio 2011 e, in particolare: a) dell’art. 37 di detto d.lgs. n. 118 del 2011 e dell’intero testo dello stesso decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d’Aosta); b) del secondo periodo dell’unico comma del medesimo art. 37 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 113 del 2011, Regione siciliana; ricorso n. 114 del 2011, Provincia autonoma di Bolzano); c) della lettera <i>k</i>) dell’unico comma dell’art. 29 (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia di Bolzano).<br />	<br />
Le ricorrenti premettono che il citato decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell’art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), la quale aveva delegato il Governo ad adottare uno o piú decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’art. 119 Cost., al fine, tra l’altro, «di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio» di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni «e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica» (art. 2, comma 1). In particolare, il d.lgs. n. 118 del 2011, sulla base dei princípi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 2, lettera <i>h</i>), della legge n. 42 del 2009, prevede: a) l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; b) l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; c) l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; d) l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione; e) la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; f) la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; g) la definizione di un sistema di indicatori di risultato costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; h) l’individuazione del termine entro il quale Regioni ed Enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale termine.<br />	<br />
Le questioni promosse possono essere suddivise in tre gruppi, in relazione alle norme del d.lgs. n. 118 del 2011 che ne costituiscono l’oggetto.<br />	<br />
1.1.&#8722; Il primo gruppo è costituito dalle questioni promosse dalla sola Regione autonoma Valle d’Aosta, aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite,  l’intero testo del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
La ricorrente ha in realtà denunciato, come detto, entrambi i periodi del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 in quanto rendono applicabili l’intero testo del decreto legislativo e sviluppando, al riguardo, motivi di censura unitari. Poiché l’impugnato art. 37 consta di un unico comma suddiviso in due periodi, è tuttavia opportuno esaminare separatamente le censure della ricorrente con riguardo a ciascuno di tali periodi.<br />	<br />
Il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 dispone, in particolare, che: «La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge  n. 42 del 2009).<br />	<br />
La ricorrente lamenta anzitutto che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d’Aosta l’applicazione delle disposizioni dell’intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe cosí violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali riservano alle norme di attuazione dello statuto la disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale (e, tra queste, della Regione autonoma Valle d’Aosta). Tali disposizioni della legge n. 42 del 2009 stabiliscono infatti: a) l’art. 1, comma 2, che «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27», e non, quindi, le altre disposizioni della legge di delegazione; b) l’art. 27 &#8722; l’unico dei tre articoli applicabili agli enti ad autonomia differenziata che assume qui rilievo (l’art. 15 riguarda infatti il funzionamento delle città metropolitane e l’art. 22 la perequazione infrastrutturale) &#8722; e, in particolare, i commi 1 e 3 di detto articolo, che «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi» delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma» è disciplinato «da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi». Dal mancato rispetto di detto limite imposto al Governo dalla legge di delegazione consegue, ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 76 della Costituzione nonché dell’art. 48-<i>bis</i> dello statuto speciale per la Valle d’Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto valdostano.  <br />	<br />
La denunciata estensione dell’applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 alla Regione autonoma Valle d’Aosta determinerebbe poi, sempre ad avviso della ricorrente, la violazione: a) degli àmbiti riservati alla potestà legislativa della Regione nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, primo comma, lettera <i>a</i>, dello statuto speciale) &#8722; materia che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 1970, comprende anche l’ordinamento contabile regionale &#8722; «ordinamento degli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>, dello statuto speciale), e «finanze regionali e comunali» (art 3, primo comma, lettera <i>f</i>, dello statuto speciale che, letto «alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost.», non configura piú la competenza regionale in materia di finanza locale come meramente suppletiva rispetto a quella statale, con l’effetto che alla Regione può essere imposto il solo rispetto dei princípi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica); b) della competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative su tali materie (art. 4 dello statuto speciale); c) delle norme di attuazione dello statuto speciale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della regione Valle d’Aosta); d) del combinato disposto degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. e dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
1.2.&#8722; Il secondo gruppo di norme, impugnato da tutte le ricorrenti, è costituito dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, in quanto consente l’applicazione agli enti ad autonomia differenziata dell’intero testo del medesimo decreto legislativo.<br />	<br />
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno in realtà espressamente impugnato, come detto, il solo secondo periodo dell’unico comma dell’art. 37. Tuttavia, poiché tale disposizione è denunciata in quanto prevede l’applicazione alle Regioni e alle Province ad autonomia speciale &#8722; nell’ipotesi da essa prevista &#8722; del d.lgs. n. 118 del 2011, le censure di tali ricorrenti hanno in realtà lo stesso oggetto di quelle proposte dalla Regione autonoma Valle d’Aosta.<br />	<br />
Il denunciato secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 dispone, in particolare, che:<b> </b>«Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all’esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».<br />	<br />
Tutte le ricorrenti, ad eccezione della sola Provincia autonoma di Bolzano, affermano che l’impugnato combinato disposto víola l’art. 76 Cost. Deducono, al riguardo, che la previsione dell’«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all’art. 36, comma 5, in caso di mancata conclusione, nel termine indicato, delle procedure per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già citato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa sul federalismo fiscale (ivi compresa quella in tema di «sistemi contabili e schemi di bilancio») si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l’adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell’art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto speciale.<br />	<br />
Ciascuna delle ricorrenti lamenta poi che la normativa impugnata víola numerose disposizioni del proprio statuto speciale e delle norme di attuazione dello stesso, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (queste ultime invocate in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001).<br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta<b> </b>–<b> </b>che, come visto, ha formulato un’unica censura nei confronti di entrambi i periodi del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 &#8722;<b> </b>prospetta le medesime doglianze esposte sopra al punto 1.1. con riguardo all’impugnazione del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />	<br />
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione del proprio statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), oltre che degli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché la normativa denunciata: a) invade gli àmbiti riservati alla potestà legislativa primaria regionale nelle materie «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti della Regione» (art. 4, numero 1, dello statuto) e «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 1-<i>bis</i>, dello statuto) e all’autonomia finanziaria regionale (artt. 48 e seguenti dello statuto); b) fa dipendere la diretta applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione da una condizione – la mancata adozione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 118 del 2011, dei decreti legislativi che stabiliscono le norme di attuazione dello statuto – che è, per lo Stato, meramente potestativa (censura prospettata «in subordine» a quella <i>sub</i> a); c) impedisce l’esercizio della potestà legislativa della Regione sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello statuto (censura prospettata ancora «in subordine» a quella <i>sub</i> a); d) in caso di mancata tempestiva adozione delle norme di attuazione dello statuto, pone le Regioni ad autonomia speciale in una situazione deteriore rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alle quali, qualora non provvedano al tempestivo adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica non l’intero d.lgs. n. 118 del 2011 ma solo il suo Titolo I, ai sensi dell’art. 1, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011 (censura prospettata «in estremo subordine» a quella <i>sub</i> a) .<br />	<br />
Anche per le ricorrenti Province autonome di Trento e di Bolzano, la normativa impugnata víola lo statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e le norme di attuazione dello stesso, oltre che i princípi di ragionevolezza e di leale collaborazione.<br />	<br />
In particolare, ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 107 e 104<b> </b>di detto statuto &#8722; che, rispettivamente, demandano a decreti legislativi, da adottare sentita una commissione paritetica, l’adozione delle norme di attuazione e consentono di modificare le norme del Titolo VI dello statuto in tema di «Finanza della regione e delle province» con una legge ordinaria dello Stato «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province» &#8722; e con il principio di leale collaborazione. Di conseguenza, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 8, numero 1), e 9, numero 10), nonché il Titolo VI dello statuto speciale (ivi compresi gli artt. 79, 80 e 81) e lederebbe, perciò, le l’autonomia finanziaria della Provincia e le attribuzioni di questa in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e di «igiene e sanità».<br />	<br />
Entrambe le ricorrenti Province autonome, lamentano poi: a) l’invasione degli àmbiti riservati alla potestà legislativa provinciale dall’art. 83 dello statuto speciale in tema di adeguamento della «propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici» e dall’art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) in materia di «bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio […] delle province […] e degli enti da esse dipendenti»; b) il contrasto con l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266<b> </b>(Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento) &#8722; secondo cui: «Salvo quanto disposto nel comma 4, la legislazione regionale e provinciale deve essere adeguata ai principi e norme costituenti limiti indicati dagli articoli 4 e 5 dello statuto speciale e recati da atto legislativo dello Stato entro i sei mesi successivi alla pubblicazione dell’atto medesimo nella Gazzetta Ufficiale o nel piú ampio termine da esso stabilito. Restano nel frattempo applicabili le disposizioni legislative regionali e provinciali preesistenti» &#8722; il quale pone a carico delle Province autonome solo un onere di adeguamento della propria legislazione alle norme statali che costituiscono limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione delle stesse (o nel piú ampio termine stabilito dalle medesime leggi statali); c) la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) &#8722; il quale stabilisce che: «Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali e provinciali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione o la provincia interessata, un congruo termine per provvedere» (comma 1); «Qualora l’inattività degli organi regionali o provinciali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dei predetti organi» (comma 2) &#8722; perché la normativa denunciata integra un’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del Governo del tutto difforme dai casi e dalle modalità di esercizio di detto potere previste da tale norma di attuazione dello statuto.<br />	<br />
Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un <i>vulnus</i> anche all’autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall’art. 36 del proprio statuto di autonomia.<br />	<br />
Le Regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento lamentano, infine, che la normativa denunciata è stata adottata in mancanza di intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), senza che – come richiesto dall’art. 2, comma 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 – il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, indicasse «le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta». Da ciò il contrasto di detta normativa, anche sotto tale profilo, con l’art. 76 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
1.3.&#8722; Il terzo gruppo di norme impugnato è costituito dall’alinea e dalla lettera<i> k</i>) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />	<br />
Tale disposizione è impugnata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano<b> </b>nella parte in cui prevede che le regole contabili in essa indicate si applicano, nel settore sanitario, anche alla «regione o […] provincia autonoma».<br />	<br />
Le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano censure analoghe a quelle sollevate con riguardo al<b> </b>combinato disposto del secondo periodo dell’unico comma dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e di tale decreto legislativo.<br />	<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta denuncia la violazione dell’art. 76 Cost. per le medesime ragioni prospettate con riferimento all’impugnazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011. Essa afferma inoltre che la disposizione censurata invade gli àmbiti riservati dallo statuto alla potestà legislativa regionale nelle materie dell’ordinamento contabile «proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l’Azienda sanitaria valdostana» (art. 2, primo comma, lettere <i>a</i> e <i>b</i>,<i> </i>dello statuto) e dell’«igiene sanità assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, primo comma, lettera <i>l</i>, dello statuto).<br />	<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento deducono infine che, nei rispettivi territori, la sanità è interamente a carico dei propri bilanci. Da ciò deriverebbe, secondo la Provincia autonoma di Trento, l’irragionevolezza della disposizione denunciata e, secondo la Regione autonoma Valle d’Aosta, il contrasto della stessa con il principio, affermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, secondo cui è precluso allo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, dettare norme di coordinamento finanziario in tale àmbito.<br />	<br />
2.– Si è costituito in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, depositando deduzioni di contenuto sostanzialmente analogo per tutti i ricorsi e chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate non fondate.<br />	<br />
La difesa dello Stato eccepisce preliminarmente l’inammissibilità delle questioni concernenti la dedotta violazione dell’art. 76 Cost. per eccesso dai limiti posti dalla legge di delegazione n. 42 del 2009. Afferma, al riguardo, che la censura non ridonda in lesione di sfere di competenza regionale, in quanto la normativa statutaria non esclude la possibilità di utilizzare come fonte il decreto legislativo. Nel merito, per la medesima difesa, tali questioni sarebbero comunque infondate, perché alle «autonomie speciali» deve ritenersi applicabile non solo il disposto del comma 2 dell’art. 1 della legge di delegazione n. 42 del 2009 (il quale richiama «esclusivamente» gli artt. 15, 22 e 27 di tale legge), ma anche il comma 1 dell’art. 2 del medesimo decreto, il quale – enunciando la <i>ratio</i> di assicurare l’attuazione dell’art. 119 Cost., attraverso «la definizione dei princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica» e attraverso l’armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di bilancio e dei relativi termini di presentazione e approvazione – rende applicabile l’intero decreto legislativo ed i vincoli che da esso derivano a tutto il territorio nazionale, ivi incluse le Regioni a statuto speciale (vengono citate, con riferimento, in generale, ai princípi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, le sentenze n. 82 del 2007, n. 36 del 2004, n. 416 del 1995).<br />	<br />
Quanto all’impugnazione dell’art. 29, comma 1, alinea e lettera <i>k</i>), del d.lgs. n. 118 del 2011, la parte resistente sottolinea che l’esercizio, da parte della Stato, dei poteri ad esso spettanti in tema di coordinamento della finanza pubblica, prescinde dal fatto che lo Stato concorra o no alla spesa sanitaria della Regione. <br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato, con riguardo a tutte le questioni, osserva poi che: a) la speciale autonomia finanziaria degli enti ad autonomia differenziata è garantita dal fatto che l’applicazione a tali enti del d.lgs. n. 118 del 2011 (ivi incluso l’art. 29, comma 1, alinea e lettera <i>k</i>) è realizzata mediante l’utilizzo delle procedure di adozione delle norme di attuazione statutaria (come risulta dallo stesso art. 37 del decreto legislativo); b) gli imprescindibili obiettivi di omogeneità e confrontabilità delle informazioni contabili, al fine di assicurare la necessaria uniformità applicativa sull’intero territorio nazionale (ivi compresi gli enti ad autonomia differenziata) escludono la fondatezza della censura circa la mancanza di spazi di adattamento nella gestione del bilancio regionale; c) la leale collaborazione è stata rispettata perché: c.1.) tutti i rappresentanti delle autonomie territoriali sono stati coinvolti nei lavori per la predisposizione del decreto legislativo delegato; c.2.) l’introduzione del secondo periodo del comma 1 dell’art. 37, non previsto dall’intesa, si è resa necessaria sia per le richieste provenienti dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale sia per rispettare i princípi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione; c.3.) il Governo ha comunque esposto, nella relazione al decreto legislativo, le ragioni per le quali si è discostato dalle indicazioni emerse in sede di Conferenza unificata, utilizzando a tal fine una motivazione <i>per relationem</i> all’incompatibilità con le condizioni poste dalle Commissioni parlamentari competenti (motivazione del tutto ammissibile tenuto conto della possibilità di risalire, tramite i pareri delle Commissioni, ai motivi che hanno indotto il Governo a discostarsi dall’intesa); d) la denuncia del carattere meramente potestativo, per lo Stato, della condizione per l’applicazione transitoria del d.lgs. n. 118 del 2011 alle parti ricorrenti (nell’ipotesi di mancata adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali nel termine previsto dal denunciato secondo periodo del comma 1 dell’art. 37) e la dedotta violazione dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 non sono fondate, perché l’adozione delle norme di attuazione degli statuti mediante decreti legislativi dello Stato è prevista dagli statuti medesimi a garanzia delle autonomie speciali; e) la necessità di rispettare il principio di leale collaborazione esclude la possibilità di pratiche “ostruzionistiche” da parte dello Stato.<br />	<br />
3.&#8722; In prossimità della pubblica udienza la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno depositato memorie di replica con le quali hanno ribadito le argomentazioni esposte nei ricorsi e le conclusioni in essi rassegnate.<br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia osserva che: a) è legittimata a far valere il vizio di eccesso di delega, perché la menomazione dell’autonomia regionale è avvenuta proprio attraverso la violazione dell’art. 76 Cost. (è citata, al riguardo, la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2012); b) l’applicazione alle Regioni a statuto speciale del comma 1 dell’art. 2 della legge di delegazione n. 42 del 2009 è esclusa dal comma 2 del precedente art. 1; c) la materia oggetto del d.lgs. n. 118 del 2011 è disciplinata dalla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), attuativa dell’art. 4 dello statuto d’autonomia; d) l’art. 9, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) precisa che «Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l’ordinamento finanziario e contabile, l’amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali»; e) la difesa dello Stato non ha dimostrato che il d.lgs. n. 118 del 2011 ed i decreti previsti dal comma 5 di tale decreto legislativo «concretano limiti della potestà primaria» della Regione; f) la necessità dell’omogeneità e confrontabilità delle informazioni contabili non giustifica la violazione dell’art. 27 del suddetto d.lgs. n. 118 del 2011, il quale, in base alla sua formulazione, esclude che le norme di attuazione debbano recepire tutte le norme del decreto legislativo; g) consentire al Governo di mutare il testo concordato in sede di intesa renderebbe illusoria la partecipazione delle Regioni all’adozione dell’atto; h) le modifiche al testo oggetto dell’intesa non sono state sollecitate dalla Conferenza (ed alla fattispecie non si attagliano le sentenze della Corte costituzionale n. 401 del 2007 e n. 225 del 2009).<br />	<br />
La Provincia autonoma di Trento, dopo avere ribadito le argomentazioni già esposte, afferma l’ammissibilità del proprio ricorso perché il mancato deposito della ratifica del Consiglio provinciale della deliberazione di proporre il ricorso stesso, adottata in via d’urgenza dalla Giunta, nel termine previsto per la costituzione in giudizio non comporta decadenza, dati i numerosi casi in cui tale decadenza non è stata pronunciata dalla Corte costituzionale. In ogni caso, secondo la difesa della Provincia autonoma di Trento, una eventuale decadenza dovrebbe operare solo per il futuro.<br />	<br />
Quanto, infine, alla Provincia autonoma di Bolzano, la difesa provinciale sottolinea che: a) né la qualificazione delle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011 quali princípi di coordinamento della finanza pubblica ai quali sono assoggettate anche le Regioni speciali e le Province autonome, né pretese esigenze di uniformità in materia di regole contabili e procedure per la redazione dei bilanci giustificano la previsione di un’automatica applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 agli enti ad autonomia differenziata, dovendosi comunque rispettare i meccanismi di adeguamento stabiliti dagli statuti e delle norme di attuazione degli stessi; b) il richiamo all’art. 27 della legge n. 42 del 2009 &#8722; e, quindi, alle norme di attuazione degli statuti &#8722; contenuto nell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, non vale a superare i dubbi di costituzionalità prospettati nel ricorso, atteso che tale richiamo non vale in relazione al secondo periodo di detto comma 1, che prevede l’applicazione automatica delle disposizioni del decreto. Quanto all’art. 29, comma 1, alinea e lettera <i>k</i>), del d.lgs. n. 118 del 2011, la difesa della ricorrente deduce, in particolare, che: a) il coordinamento della finanza pubblica non è idoneo a fornire copertura costituzionale all’impugnata disposizione, dato che lo Stato non concorre al finanziamento del servizio sanitario provinciale che è totalmente a carico delle Province autonome (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 341 del 2009); b) anche a volere, per assurdo, considerare la disposizione impugnata un principio di coordinamento della finanza pubblica, questo avrebbe dovuto trovare ingresso nell’ordinamento provinciale solo per il tramite del già citato sistema di adeguamento di detto ordinamento ai princípi della legislazione statale.<br />	<br />
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<p align=center>Considerato in diritto</i></p>
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<p align=justify>	<br />
</i></b>1.– Tre Regioni a statuto speciale, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (ricorso n. 106 del 2011), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 111 del 2011) e la Regione siciliana (ricorso n. 113 del 2011), nonché le Province autonome di Trento (ricorso n. 112 del 2011) e di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011) hanno promosso questioni principali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adottato dal Governo nell’esercizio della delega conferita dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della costituzione).<br />	<br />
In particolare, sono impugnati, in quanto applicabili agli enti ad autonomia speciale: a) il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 del suddetto decreto legislativo e, per suo tramite, l’intero testo del medesimo decreto (ricorso n. 106 del 2011, Valle d’Aosta); b) il secondo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 37 e, per suo tramite, l’intero testo del medesimo decreto (tutti i ricorsi); c) l’alinea e la lettera <i>k</i>) del comma 1 dell’art. 29 del predetto decreto (ricorso n. 111 del 2011, Friuli-Venezia Giulia; ricorso n. 112 del 2011, Provincia autonoma di Trento; ricorso n. 114 del 2011, Provincia autonoma di Bolzano).<br />	<br />
2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un’unica pronuncia.<br />	<br />
3.&#8722; In via preliminare deve essere esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità dei ricorsi proposti dalle Province autonome di Trento (ricorso n. 112 del 2011) e di Bolzano (ricorso n. 114 del 2011) sotto il profilo della tardività del deposito in giudizio della ratifica dei Consigli provinciali delle deliberazioni di proporre i ricorsi stessi, adottate in via d’urgenza dalle Giunte provinciali ai sensi dell’art. 54, numero 7), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).<br />	<br />
Tale inammissibilità non può essere qui dichiarata.<br />	<br />
Va premesso che, come ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 142 del 2012, l’atto di ratifica del Consiglio provinciale della delibera adottata in via d’urgenza dalla Giunta provinciale di proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale deve intervenire ed essere prodotto in giudizio al momento del deposito del ricorso davanti alla Corte o, comunque, entro il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente.<br />	<br />
Nella specie, i ricorsi sono stati proposti – come visto &#8722; in base a delibere adottate in via d’urgenza dalle rispettive Giunte provinciali, ai sensi dell’art. 54, numero 7), dello statuto, secondo cui: «Alla giunta provinciale spetta: […] 7) l’adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva». La ratifica di tali delibere da parte dei Consigli provinciali – competenti in via ordinaria a proporre ricorso ai sensi dell’art. 98 del medesimo statuto – non è stata depositata in giudizio entro il termine perentorio previsto per la costituzione in giudizio della parte ricorrente, cioè entro dieci giorni decorrenti dalla notificazione del ricorso alla parte resistente (combinato disposto del terzo comma dell’art. 32 e del quarto comma dell’art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»). La notificazione dei ricorsi al resistente Presidente del Consiglio dei ministri è avvenuta il 23 settembre 2011 e, pertanto, il termine per la costituzione in giudizio delle ricorrenti scadeva il decimo giorno successivo, lunedí 3 ottobre 2011. Le ratifiche consiliari, in quanto intervenute, rispettivamente, solo l’8 novembre 2011 ed il 4 ottobre 2011, non sono state depositate in giudizio entro detto termine.<br />	<br />
Tuttavia, come sopra anticipato, l’inammissibilità dei ricorsi derivante dall’indicata tardività del deposito non può essere dichiarata nel presente giudizio. Si deve, infatti, tener conto della lunga prassi di questa Corte, la quale in numerose pronunce non ha rilevato l’inammissibilità del ricorso sotto questo profilo. Siffatta prassi ha determinato, anche per l’obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, un errore scusabile tale da ingenerare nelle Province autonome l’affidamento circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito (citata sentenza n. 142 del 2012).<br />	<br />
4.– Sempre in via preliminare, occorre esaminare l’eccezione, sollevata dalla difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, circa l’inammissibilità delle questioni promosse dalle ricorrenti in riferimento all’art. 76 Cost. per violazione dei limiti imposti al Governo per l’esercizio della delega ad esso conferita dalla legge n. 42 del 2009.<br />	<br />
Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, hanno sollevato tale questione assumendo che il legislatore delegato avrebbe superato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali condizionano all’adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali l’introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale. La mancata adozione di tali procedure avrebbe prodotto, in contrasto con l’art. 76 Cost., il denunciato eccesso di delega.<br />	<br />
La difesa dello Stato deduce, al riguardo, che le Regioni possono fare valere il contrasto con norme costituzionali diverse da quelle che attengono al riparto delle competenze tra lo Stato e le stesse Regioni solo se esso si risolve in una lesione della sfera di competenze attribuita alla Regione o alla Provincia autonoma; lesione che, nella specie, non ricorrerebbe.<br />	<br />
L’eccezione non è fondata.<br />	<br />
4.1.– Questa Corte ha piú volte ritenuto che sono ammissibili questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell’àmbito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, contenuti nel Titolo V della Parte II della Costituzione, purché sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 22 del 2012 e n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009; n. 216 del 2008; n. 116 del 2006; n. 383 e n. 50 del 2005; n. 287, n. 280 e n. 6 del 2004). Nell’àmbito di questa giurisprudenza, con riferimento alle impugnazioni da parte delle Regioni di decreti legislativi per violazione dell’art. 76 Cost., si è ribadito, in particolare, che tali doglianze «richiedono, per essere ammissibili, che la lamentata violazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega, da parte del legislatore delegato, sia suscettibile di comprimere le attribuzioni regionali» (sentenza n. 250 del 2009; nello stesso senso le sentenze n. 80 del 2012; n. 303 del 2003; n. 353 del 2001; n. 503 del 2000; n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996).<br />	<br />
4.2.– Nella specie, le suddette ricorrenti hanno dedotto che le disposizioni denunciate violano il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. Hanno poi sufficientemente motivato in ordine ai profili di una «possibile ridondanza» sulle loro attribuzioni della censura da esse prospettata (sentenza n. 52 del 2010). Infine, hanno assolto l’onere di operare la «necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione» (sentenza n. 250 del 2009).<br />	<br />
In particolare, dette ricorrenti sottolineano che: a) in base all’art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009, «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» e non, quindi, le altre disposizioni della stessa legge di delegazione; b) di questi tre articoli, l’unico pertinente al caso in esame è l’art. 27, perché gli altri attengono al funzionamento delle città metropolitane (art. 15) ed alla perequazione infrastrutturale (art. 22), cioè a materie estranee al decreto legislativo delegato; c) in base al citato art. 27, «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale, nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma» (comma 3) è disciplinato «da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (comma 1). Le ricorrenti assumono che il legislatore delegato ha violato il principio posto dalla legge di delegazione secondo cui il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve essere disciplinato non in via unilaterale dallo Stato, mediante l’applicazione diretta agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati, ma dalla normativa di attuazione statutaria, da adottare, in base agli stessi statuti, attraverso il coinvolgimento di tali enti. Attraverso tale rinvio alle procedure per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti, il legislatore delegante ha fissato, dunque, vincoli procedurali al legislatore delegato, al fine di salvaguardare le speciali attribuzioni costituzionali garantite agli enti ad autonomia differenziata.<br />	<br />
Con tale prospettazione, le ricorrenti affermano, in particolare, che la mancata adozione delle procedure previste dall’art. 27 della legge di delegazione ha comportato, attraverso la violazione dell’art. 76 Cost., la compressione delle loro attribuzioni, perché dal mancato coinvolgimento nella formazione delle norme attuative della legge di delega è derivata l’immediata e diretta applicazione di norme unilateralmente fissate dallo Stato in materie, specificate nei ricorsi, che rientrano, invece, nelle loro competenze statutarie.<br />	<br />
Da ciò consegue l’infondatezza dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato e l’ammissibilità delle questioni riferite all’art. 76 Cost.<br />	<br />
5.&#8722; Nel merito, debbono essere esaminate, in primo luogo, le censure – prospettate dalla sola Regione autonoma Valle d’Aosta – aventi ad oggetto il primo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l’intero testo del medesimo decreto. Tale periodo dispone che la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché degli enti locali in esse ubicati, sono stabilite, «in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42», cioè con «norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi» (art. 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009).<br />	<br />
5.1.– La ricorrente Regione autonoma Valle d’Aosta lamenta, anzitutto, che il legislatore delegato, demandando alle norme di attuazione dello statuto valdostano di stabilire solo la «decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni» del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione, estenderebbe alla Valle d’Aosta l’applicazione delle disposizioni dell’intero decreto legislativo, «senza sostanziali margini di adattamento». Sarebbe cosí violato il limite imposto al Governo dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009, i quali – come visto – condizionano all’adozione delle procedure previste per le norme di attuazione degli statuti speciali l’introduzione della disciplina del coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale. Dal mancato rispetto di questo limite consegue, sempre ad avviso della ricorrente, la violazione dell’art. 76 Cost. nonché dell’art. 48-<i>bis</i> della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto valdostano.<br />	<br />
La denunciata estensione dell’applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 alla Regione autonoma determinerebbe la violazione anche: a) degli àmbiti riservati alla potestà legislativa della Regione nelle materie statutarie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, primo comma, lettera <i>a</i>), «ordinamento degli enti locali» (art. 2, primo comma, lettera <i>b</i>), e «finanze regionali e comunali» (art 3, primo comma, lettera <i>f</i>); b) della competenza della Regione ad esercitare le funzioni amministrative su tali materie (art. 4 dello statuto); c) delle norme finanziarie previste dalla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta); d) degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).<br />	<br />
In via subordinata, la Regione ricorrente deduce, infine, che la normativa denunciata è difforme da quella sulla quale era stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata e che il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, ha omesso di indicare – come richiesto dall’art. 2, comma 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009 – «le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta». Da ciò la violazione del principio di leale collaborazione, dell’art. 76 Cost. e, mediatamente, delle evocate competenze statutarie costituzionali.<br />	<br />
5.2.– Le questioni non sono fondate.<br />	<br />
Tutte le censure della ricorrente Regione autonoma muovono dall’erronea premessa interpretativa che la norma impugnata impone agli enti ad autonomia differenziata di adottare, sia pure mediante le procedure di attuazione statutaria, il contenuto dell’intero decreto legislativo delegato. L’erroneità di tale premessa discende dal fatto che la previsione di una procedura “pattizia” al fine di applicare agli enti ad autonomia speciale una normativa in materia di sistemi contabili e di bilancio implica necessariamente una determinazione paritetica del contenuto di detta normativa ed esclude, perciò, l’automatica ricezione della disciplina prevista dal decreto legislativo delegato per le Regioni a statuto ordinario. Nel disporre che le procedure previste per le modifiche statutarie debbano fissare «criteri e modalità» (art. 27 della legge di delegazione) ovvero «la decorrenza e le modalità» (art. 37, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 118 del 2011) dell’applicazione agli enti ad autonomia speciale del decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dei bilanci pubblici, il legislatore statale ha indubbiamente inteso coinvolgere nella determinazione del contenuto di tale disciplina, per quanto attiene alla Regione ricorrente, la Commissione paritetica tra Stato e Regione prevista dallo statuto d’autonomia. A tale conclusione si giunge attraverso un’interpretazione della normativa impugnata conforme all’art. 76 Cost. e, perciò, compatibile con i princípi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge di delegazione n. 42 del 2009. In base a tali princípi e criteri infatti, come già sottolineato, deve essere esclusa la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati, dovendosi attuare il coordinamento della finanza pubblica nei confronti di tali enti solo mediante la normativa di attuazione statutaria. Da quanto precede deriva che, contrariamente alla prospettazione della ricorrente, il contenuto della disciplina dell’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici applicabile alla Regione autonoma non è predeterminato unilateralmente dallo Stato, ma è individuato mediante decreti legislativi i cui schemi sono elaborati dalla Commissione paritetica prevista dall’art. 48-<i>bis</i> dello statuto speciale per la Valle d’Aosta.<br />	<br />
In questo stesso senso – sia pure in un caso di rinvio alle norme di attuazione dello statuto siciliano – si è già espressa questa Corte, con la sentenza n. 145 del 2008, precisando che «il semplice richiamo alle modalità di attuazione statutaria, contenuto nelle leggi statali che […] recano riforme che richiedono un coordinamento con le norme di attuazione […] è sufficiente a garantire che “la determinazione delle relative norme d’attuazione venga effettuata, nel rispetto dell’autonomia regionale, dalla Commissione paritetica […] (sentenze n. 180 del 1980; n. 166 del 1976; n. 298 del 1974)”».<br />	<br />
Caduta la premessa interpretativa della ricorrente, occorre concludere per l’insussistenza del denunciato contrasto con i limiti posti dalla legge di delegazione e con la sfera riservata alla potestà legislativa e amministrativa della Regione, con conseguente non fondatezza di tutte le questioni concernenti la normativa in esame.<br />	<br />
6.&#8722; Sempre nel merito, vanno esaminate, in secondo luogo, le censure – prospettate da tutte e cinque le ricorrenti – riguardanti il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 e, per suo tramite, l’intero testo del medesimo decreto.<br />	<br />
Il secondo periodo del comma 1 dell’indicato art. 37 dispone che: «Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5 [cioè dei decreti legislativi che verranno adottati all’esito di una fase di sperimentazione del nuovo assetto contabile negli esercizi finanziari 2012 e 2013], non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto e ai decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».<br />	<br />
Tutte le ricorrenti, ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, lamentano che tali norme violano l’art. 76 Cost. Deducono, al riguardo, che la previsione dell’«immediata e diretta applicazione», nei propri confronti, del d.lgs. n. 118 del 2011 e dei suddetti decreti legislativi di cui all’art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l’adozione delle norme di attuazione degli statuti, si pone in contrasto con il già ricordato limite imposto al legislatore delegato dagli artt. 1, comma 2, e 27 della legge n. 42 del 2009; limite volto a salvaguardare la specialità delle Regioni e delle Province ad autonomia differenziata e per effetto del quale la normativa statale sul federalismo fiscale (ivi compresa quella in tema di «sistemi contabili e schemi di bilancio») si applica a detti enti ad autonomia speciale non in via diretta, ma esclusivamente attraverso l’adozione di norme di attuazione dei loro statuti di autonomia. Dal mancato rispetto di tale limite consegue, secondo la Regione siciliana, la violazione anche dell’art. 43 del proprio statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante: «Approvazione dello statuto della Regione siciliana»), che definisce le modalità di adozione delle norme di attuazione dello statuto siciliano.<br />	<br />
Ciascuna delle ricorrenti lamenta, poi, che il denunciato secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 víola numerose disposizioni dei propri statuti speciali e delle norme di attuazione degli stessi, nonché del Titolo V della Parte II della Costituzione (titolo, questo, in cui rientrano gli articoli della Costituzione evocati a parametro in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»).<br />	<br />
In particolare, la Regione autonoma Valle d’Aosta prospetta le medesime doglianze sopra riportate al punto 5. con riguardo all’impugnazione del primo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />	<br />
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia deduce la violazione del proprio statuto di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante: «Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia»), oltre che degli artt. 116, 117, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione, perché la normativa denunciata: a) invade gli àmbiti riservati dallo statuto all’autonomia finanziaria regionale (artt. 48 e seguenti), nonché alla potestà legislativa primaria regionale in materia di «ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti della Regione» (art. 4, numero 1) e di «ordinamento degli enti locali» (art. 4, numero 1-<i>bis</i>); b) fa dipendere la diretta applicazione del d.lgs. n. 118 del 2011 nei confronti della Regione da una condizione – la mancata adozione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 118 del 2011, dei decreti legislativi che stabiliscono le norme di attuazione dello statuto – che è, per lo Stato, meramente potestativa (censura prospettata «in subordine» a quella <i>sub</i> a); c) impedisce l’esercizio della potestà legislativa della Regione sino al completamento delle procedure di emanazione delle norme di attuazione dello statuto (censura prospettata anch’essa «in subordine» a quella <i>sub</i> a); d) in caso di mancata tempestiva adozione delle norme di attuazione dello statuto, pone le Regioni ad autonomia speciale in una situazione deteriore rispetto alle Regioni ad autonomia ordinaria, alle quali, qualora non provvedano al tempestivo adeguamento dei propri ordinamenti alle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011, si applica tale decreto non nella sua interezza, ma limitatamente al Titolo I (censura prospettata «in estremo subordine» rispetto a quella <i>sub</i> a).<br />	<br />
Anche secondo le ricorrenti Province autonome di Trento e di Bolzano la normativa impugnata víola lo statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») e le norme di attuazione dello stesso, oltre che i princípi di ragionevolezza e di leale collaborazione. Ad avviso della Provincia autonoma di Bolzano, essa si pone in contrasto con gli artt. 107 e 104 dello statuto d’autonomia &#8722; che, rispettivamente, demandano a decreti legislativi, da adottare sentita una commissione paritetica, l’adozione delle norme di attuazione e consentono di modificare le norme del Titolo VI dello statuto in tema di «Finanza della regione e delle province» con una legge ordinaria dello Stato, «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province» &#8722; e con il principio di leale collaborazione. In via consequenziale, la norma denunciata violerebbe gli artt. 8, numero 1), e 9, numero 10), dello statuto speciale – i quali attribuiscono alla ricorrente la potestà legislativa e amministrativa in materia, rispettivamente, di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» e di «igiene e sanità» – nonché l’intero Titolo VI del medesimo statuto (in particolare gli artt. 79, 80 e 81), riguardante la finanza della Regione e delle Province.<br />	<br />
Entrambe le ricorrenti Province autonome lamentano poi: a) l’invasione degli àmbiti riservati alla potestà legislativa provinciale dall’art. 83 dello statuto speciale in tema di adeguamento della normativa provinciale alla legislazione dello Stato sull’armonizzazione dei bilanci pubblici e dall’art. 16 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) in tema di «bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio […] delle province […] e degli enti da esse dipendenti»; b) il contrasto con l’art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), il quale, nel disciplinare il rapporto tra la legislazione provinciale e quella statale, pone a carico delle Province autonome l’onere di adeguare la propria legislazione alle norme statali costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello statuto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione delle stesse (o nel piú ampio termine stabilito dalle medesime leggi statali); c) la violazione dell’art. 8 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), perché la normativa denunciata integra un’ipotesi di esercizio del potere sostitutivo del Governo difforme da quelle tassativamente previste da tale norma di attuazione statutaria.<br />	<br />
Secondo la Regione siciliana, la normativa denunciata determina un <i>vulnus</i> anche all’autonomia contabile e finanziaria garantita alla Regione dall’art. 36 del proprio statuto di autonomia.<br />	<br />
Le Regioni  autonome Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia nonché la Provincia autonoma di Trento lamentano, infine, che la norma impugnata è stata adottata in mancanza di  intesa in  sede di Conferenza unificata,  senza che – come richiesto dall’art. 2, comma 3, della citata legge di delegazione n. 42 del 2009 – il Consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa alle Camere, abbia indicato «le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta». Da ciò il contrasto di detta normativa, anche sotto tale profilo, con l’art. 76 Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.<br />	<br />
6.1.– Tra le questioni aventi ad oggetto il secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 è necessario scrutinare preliminarmente, in base ad un ordine di priorità logica, quella incentrata sull’eccesso di delega, proposta da tutte le ricorrenti ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano.<br />	<br />
La questione è fondata.<br />	<br />
6.2.– Questa Corte ha già sottolineato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge n. 42 del 2009, le uniche disposizioni di tale legge applicabili agli enti ad autonomia differenziata sono gli artt. 15, 22 e 27 (sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010).<br />	<br />
Esclusa la rilevanza degli artt. 15 e 22 – attinenti, come già osservato al punto 4.2., ad aspetti non pertinenti alla questione; e cioè, rispettivamente, al finanziamento delle città metropolitane ed alla perequazione infrastrutturale –, va ricordato che il citato art. 27 fissa il principio secondo cui gli enti ad autonomia differenziata, «nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno ed all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario» secondo le procedure “pattizie” previste per l’introduzione delle norme attuative degli statuti (cioè «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi»). Detto art. 27, dunque, non pone alcuna deroga all’adozione di tali procedure, con la conseguenza che, in base alla legge n. 42 del 2009, tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione (ivi comprese quelle dell’art. 2, che il d.lgs. n. 118 del 2011 dichiara espressamente di attuare) si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria.<br />	<br />
La normativa impugnata stabilisce, invece, che, qualora «entro sei mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 36, comma 5, non risultino concluse le procedure» di attuazione statutaria, l’intero decreto delegato e gli indicati decreti legislativi «trovano immediata e diretta applicazione» nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano «sino al completamento delle procedure medesime». Tale diretta – ancorché transitoria – applicazione eccede, pertanto, i limiti fissati dalla legge di delegazione, la quale non consente eccezioni, con riguardo ai suddetti enti, alla regola dell’adozione delle peculiari procedure “pattizie” previste per la determinazione delle norme di attuazione statutaria.<br />	<br />
6.3.– La violazione di tali prescrizioni contenute nella legge di delegazione, dirette a tutelare la speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, comporta, dunque, l’illegittimità costituzionale della normativa impugnata e l’assorbimento di tutte le altre questioni prospettate dalle ricorrenti nei confronti della medesima normativa.<br />	<br />
7.– Vanno esaminate, infine, le questioni riguardanti l’alinea e la lettera<i> k</i>) dell’unico comma dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, impugnati dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione è censurata nella parte in cui prevede che le regole contabili in essa indicate si applicano, nel settore sanitario, anche alla «regione o […] provincia autonoma».<br />	<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta denuncia la violazione dell’art. 76 Cost. per le medesime ragioni prospettate con riferimento all’impugnazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, in considerazione dell’eccesso del legislatore delegato dai limiti della delega contenuta negli artt. 2 e 27 della legge n. 42 del 2009 (<i>supra</i>, punti 5. e 6.). Essa afferma, inoltre, che la disposizione censurata invade gli àmbiti riservati dallo statuto alla potestà legislativa regionale nelle materie dell’ordinamento contabile proprio e dei propri enti dipendenti, compresa l’Azienda sanitaria valdostana (art. 2, primo comma, lettere <i>a</i> e <i>b</i>) e dell’«igiene e sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, primo comma, lettera <i>l</i>).<br />	<br />
Le Province autonome di Trento e di Bolzano prospettano censure analoghe a quelle sollevate con riguardo al secondo periodo dell’unico comma dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 (<i>supra</i>, punto 6.). La Provincia autonoma di Trento denuncia anche la violazione dell’art. 76 Cost.<br />	<br />
La Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento evidenziano, infine, che nei rispettivi territori la sanità è interamente a carico dei propri bilanci. Da ciò deriverebbe, secondo la Provincia, l’irragionevolezza della disposizione denunciata e, secondo la Regione, il contrasto della stessa disposizione con il principio, affermato nelle sentenze della Corte costituzionale n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009, secondo cui lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non può dettare norme di coordinamento della finanza sanitaria.<br />	<br />
7.1.– Anche con riguardo a tale normativa è necessario esaminare preliminarmente la questione, proposta dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Trento, concernente l’eccesso di delega. Tali ricorrenti prospettano al riguardo censure analoghe a quelle, sopra scrutinate, relative al secondo periodo dell’unico comma dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011.<br />	<br />
7.2.– La questione è fondata per le medesime ragioni indicate al punto 6.<br />	<br />
Deve infatti osservarsi che: a) in base alla legge di delegazione n. 42 del 2009, la normativa impugnata non è applicabile agli enti ad autonomia speciale (comma 2 dell’art. 1); b) la legge di delegazione richiede, nei confronti di tali enti, l’adozione delle procedure “pattizie” di attuazione statutaria (art. 27); c) la normativa impugnata stabilisce, invece, la propria applicazione diretta ai medesimi enti ad autonomia differenziata, senza l’intermediazione di norme adottate con le procedure previste per l’attuazione statutaria. Tutto ciò comporta il superamento, da parte del legislatore delegato, dei limiti fissati dalla legge di delegazione a tutela della speciale autonomia delle Regioni e Province autonome, con conseguente illegittimità costituzionale, <i>in parte qua</i>, della norma denunciata ed assorbimento delle altre questioni prospettate dalle predette ricorrenti nei confronti della medesima normativa.<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>riuniti i giudizi,<br />	<br />
1)<i> dichiara </i>l’illegittimità costituzionale del<b> </b>secondo periodo del comma 1 dell’art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);<br />	<br />
2)<i> dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’alinea e della lettera<i> k</i>) del comma 1 dell’art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome;<br />	<br />
3)<i> dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale del<b> </b>comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, promosse – in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettere <i>a) </i>e<i> b)</i>, 3, primo comma, lettere <i>f</i>) ed <i>l</i>), 4 e 48-<i>bis</i> della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta) – dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.	</p>
<p align=center>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>F.to:<br />	<br />
Alfonso QUARANTA, Presidente<br />	<br />
Franco GALLO, Redattore<br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria l&#8217;11 luglio 2012.</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-11-7-2012-n-178/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2012 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-178/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-178/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.178</a></p>
<p>Va sospeso, con ordine all&#8217;amministrazione di rideterminarsi, l&#8217;atto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare che impone avviare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate nonché eseguire una campagna semestrale di monitoraggio con frequenza mensile per la ricerca del predetto</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-178/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con ordine all&#8217;amministrazione di rideterminarsi, l&#8217;atto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare che impone avviare idonei interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate nonché eseguire una campagna semestrale di monitoraggio con frequenza mensile per la ricerca del predetto inquinante&#8221; e contestualmente, non ritenendo restituibile agli usi legittimi I&#8217;area in esame (inclusa nella perimetrazione del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale Laguna di Grado) diffida la ricorrente dall&#8217;eseguire ulteriori scavi o interventi che interessino Ie matrici ambientali, suolo sottosuolo e acque di falda Considerato che appare sussistere il dedotto travisamento del contenuto del provvedimento di ARPA che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, pur prevedendo ulteriori approfondimenti quanto alla presenza di arsenico nell’ambito del sito, ha escluso l’esistenza di contaminazione da tale sostanza nell’area della ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00178/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00390/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 390 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Societa&#8217; Italiana Acetilene e Derivati &#8211; S.I.A.D. S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giambattista Colombo, Lorenzo Umberto e Antonio Vicari, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita&#8217; D&#8217;Italia 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217;atto emesso in data 19.05.2011e d in pari data notificato a mezzo fax dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare &#8211; Direzione Generale per Ia Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche &#8211; Prot.16245/TRI/DI &#8211; a firma del Direttore Generale dott. Marco Lupo, con il quale si prescrive all&#8217;odierna ricorrente: &#8220;in assenza di una formale attestazione da parte di ARPA FVG, l&#8217;Azienda deve avviare idonei interventi di messa ìn sicurezza di emergenza delle acque di falda contaminate nonché eseguire una campagna semestrale dÌ monitoraggio con frequenza mensile per la ricerca del predetto inquinante&#8221; e contestualmente: &#8220;la scrivente Direzione, non ritenendo restituibile agli usi legittimi I&#8217;area in esame &#8211; area industriale SIAD inclusa nella perimetrazione del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale Laguna di Grado e Marano &#8211; diffida l&#8217;azienda SIAD Spa dall&#8217;eseguire ulteriori scavi o interventi che interessino Ie matrici ambientali, suolo sottosuolo e acque di falda&#8221;.	</p>
<p>nonchè&#8217; di tutti gli eventuali atti preparatori, connessi e consequenziali all&#8217;atto impugnato;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, allo stato ed in questa fase di sommaria delibazione, il ricorso appare sorretto da apprezzabili elementi di fumus boni juris, in relazione al dedotto travisamento del contenuto del provvedimento di ARPA che, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, pur prevedendo ulteriori approfondimenti quanto alla presenza di arsenico nell’ambito del SIN, ha escluso l’esistenza di contaminazione da tale sostanza nell’area della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie la richiesta cautela e, conseguentemente:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento opposto, ordinando all’Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda della ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20.6.2012.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />	<br />
Rita De Piero, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-friuli-venezia-giulia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-31-8-2011-n-178/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2011 n.178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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