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	<title>1779 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1779 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.1779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-5-2016-n-1779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-5-2016-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.1779</a></p>
<p>Pres. Caringella – Est.re Lageder Sulla finalità meramente istruttoria del parere reso dalle Regioni nella fase subprocedimentale di v.i.a.-a.i.a., nell’ambito del procedimento principale di autorizzazione unica ambientale. Ambiente – Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione unica ex art. 1 D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 – Autorizzazione unica ex art. 1-sexies D.L.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-5-2016-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-5-2016-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.1779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella – Est.re Lageder</span></p>
<hr />
<p>Sulla finalità meramente istruttoria del parere reso dalle Regioni nella fase subprocedimentale di v.i.a.-a.i.a., nell’ambito del procedimento principale di autorizzazione unica ambientale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Procedimenti autorizzatori – Autorizzazione unica <em>ex</em> art. 1 D.L. 7 febbraio 2002, n. 7 – Autorizzazione unica <em>ex</em> art. 1-<em>sexies</em> D.L. 29 agosto 2003, n. 239 – Procedimento di rilascio – Subprocedimento di v.i.a.-a.i.a. – Parere della Regione – Non è vincolante.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’intesa ‘forte’ della Regione, ai sensi della giurisprudenza costituzionale (…) è richiesta nell’ambito del solo procedimento di autorizzazione unica – funzionale alla costruzione dell’infrastruttura –ex d.-l. n. 7 del 2002 (rispettivamente ex d.-l. n. 239 del 2003), ma non anche nell’ambito della fase sub-procedimentale di v.i.a.-a.i.a., dove l’apporto della Regione risulta circoscritto alla sola fase istruttoria in sede di Conferenza di servizi (v. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006), non sussistendo un potere di codecisione della Regione sulla v.i.a. di competenza statale (nella specie ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 152 del 2006 collimante con l’a.i.a., trattandosi di progetto di competenza statale ricadente nel campo di applicazione di cui all’allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006).<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01779/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 03974/2015 REG.RIC.<br />
N. 04491/2015 REG.RIC.<br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3974 del 2015, proposto da: S.E.I. s.p.a., in persona del legale rappresentate <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cosimo Cuppone, Ambrogio Papa e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via E. Gianturco, 1;<br />
<strong>contro</strong><br />
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Benito Spanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Toscano, in Roma, viale Giulio Cesare, 61/7;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;<br />
Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature (WWF) Onlus, Legambiente Onlus, Greenpeace Onlus, Lega Italiana Protezione degli Uccelli &#8211; LIPU Birdlife Italia Onlus, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Alessio Petretti, Valentina Stefutti, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via degli Scipioni, 269/A;<br />
Italia Nostra Onlus, Club Alpino Italiano &#8211; CAI, Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria &#8211; Olio Essenziale, Associazione Eureka, Associazione Culturale ‘I Fossatesi nel mondo’, Associazione culturale Nemesis, Associazione ‘Pro Pentedattilo’, Associazione ambientalista ‘Mondo Verde Club’ Onlus, in persona dei legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Angiolini, Loris Maria Nisi e Luca Formilan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Comerci, in Roma, viale Parioli, 112;<br />
Comune di Condofuri;<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso numero di registro generale 4491 del 2015, proposto da:<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
<strong>contro</strong><br />
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Benito Spanti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Maria Toscano, in Roma, viale Giulio Cesare, 61/7;<br />
Italia Nostra Onlus, Club Alpino Italiano &#8211; CAI, Consorzio di tutela del Bergamotto di Reggio Calabria &#8211; Olio Essenziale, Associazione Eureka, Associazione Culturale ‘I Fossatesi nel mondo’, Associazione culturale Nemesis, Associazione ‘Pro Pentedattilo’, Associazione ambientalista ‘Mondo Verde Club’ Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Angiolini, Loris Maria Nisi e Luca Formilan, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sebastiano Comerci, in Roma, viale Parioli, 112;<br />
S.E.I. s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cosimo Cuppone, Ambrogio Papa e Maria Cristina Lenoci, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via E. Gianturco, 1;<br />
Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature (WWF) Onlus, Legambiente Onlus, Greenpeace Onlus, Lega Italiana Protezione degli Uccelli &#8211; LIPU Birdlife Italia Onlus, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Reggio di Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, Comune di Bagaladi, Comune di San Lorenzo, Comune di Calanna, Comune di Motta San Giovanni e Comune di Condofuri;<br />
<strong>nei confronti di</strong><br />
Comune di Montebello Jonico, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostino Meale, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;<br />
<strong>per la riforma</strong><br />
della sentenza del T.a.r. Lazio &#8211; Roma, Sezione II-<em>Quater</em>, n. 03402/2015, resa tra le parti e concernente: v.i.a. ed a.i.a. in relazione al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone ed opere connesse;<br />
&nbsp;<br />
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Lenoci, Cuppone, Spanti, Angiolini, Nisi, Meale e Petretti, nonché l’avvocato dello Stato De Nuntis;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio accoglieva i ricorsi n. 8353 del 2012, n. 8954 del 2012 e n. 5720 del 2013, in parte integrati da motivi aggiunti e tra di loro riuniti, proposti rispettivamente dalla Regione Calabria, da alcune associazioni ambientaliste, nonché da una serie di altre associazioni ed enti locali, avverso i seguenti atti:<br />
(i) il provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 115 del 5 aprile 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, foglio inserzioni n. 48 del 23 aprile 2013), con il quale, su domanda di pronuncia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.) e di autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) presentata il 19 giugno 2008 dalla Società S.E.I. s.p.a. – a sua volta preceduta dalla presentazione, in data di domanda di autorizzazione unica <em>ex</em> artt. 1 d.-l. n. 7 del 2002, convertito nella l. n. 55/2002, e 1-<em>sexies</em> d.-l. n. 239 del 2003, convertito nella l. n. 290 del 2003 –, sono state decretate la compatibilità ambientale e l’autorizzazione integrata ambientale al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla Società S.E.I. s.p.a., concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320 MWe da localizzare nel Comune di Montebello Jonico, località Saline Ioniche, con relative opere connesse, e di un elettrodotto di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, a condizione dell’ottemperanza alle prescrizioni e disposizioni precisate negli allegati, ivi compreso il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 559 del 21 ottobre 2010, costituente parte integrante del decreto;<br />
(ii) il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte II, foglio inserzioni n. 138 del 24 novembre 2012), con cui sono state decretate la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto sopra menzionato, a condizione dell’ottemperanza alle prescrizioni e disposizioni precisate negli allegati e nel menzionato parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare &#8211; M.a.t.t.m. n. 559 del 21 ottobre 2010, costituente parte integrante del decreto;<br />
(iii) ogni atto presupposto, consequenziale e connesso, ivi compreso il parere n. 559 del 21 ottobre 2010 reso dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale.<br />
In particolare, l’adìto T.a.r. basava la pronuncia di accoglimento sul seguente <em>iter</em> argomentativo:<br />
&#8211; ai sensi della disciplina applicabile, occorre presentare istanza al fine di ottenere l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 1 d.-l. n. 7 del 2002;<br />
&#8211; la procedura si svolge attraverso il modulo della conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, quale disciplinata, nel settore che qui viene in rilievo, dalle disposizioni del citato art. 1 d.-l. n. 7 del 2002 (e dell<br />
&#8211; trattasi di procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241 del 1990, d’intesa con la regione interessata;<br />
&#8211; nel corso della procedura autorizzatoria si svolge, qualora sia necessario in ragione della tipologia dell’opera da realizzarsi, il parallelo procedimento di valutazione di impatto ambientale presso il M.a.t.t.m., secondo le disposizioni recate dal d.lg<br />
&#8211; l’esito positivo della v.i.a. costituisce parte integrante e condizione necessaria per il rilascio del provvedimento di autorizzazione unica, tanto che l’istruttoria si conclude in ogni caso, una volta acquisita la v.i.a., entro il termine di centottant<br />
&#8211; l’autorizzazione unica – sostitutiva di autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati –, una volta acquisita la v.i.a. (nonché, come nel caso di specie, anche l’a.i.a.), è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico<br />
&#8211; nella procedura di cui è causa, a fronte del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica v.i.a.-v.a.s., erano stati manifestati due rilevanti avvisi contrari: quello della Regione Calabria e quello del M.i.b.a.c.t., secondo linee di contestazio<br />
&#8211; stante il mancato raggiungimento dell’intesa, sospesa (<em>rectius</em>, interrotta) di diritto la conferenza di servizi avviata dal M.i.s.e. in seguito all’istanza presentata da S.E.I., il M.a.t.t.m. decideva di trasmettere la questione alla Presidenza<br />
&#8211; tali manifestazioni di dissenso espresse dalla Regione e dal M.i.b.a.c.t., tenuto conto delle prescrizioni normative recate dagli artt. 14 e ss. della legge n. 241 del 1990, nel corso del modulo procedimentale proprio della conferenza di servizi sospeso<br />
&#8211; il meccanismo di superamento del dissenso espresso nel corso della conferenza di servizi da una amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili e di livello costituzionale nella sede governativa statale, costruito nelle prescrizioni contenut<br />
&#8211; il meccanismo di rimessione al Consiglio dei ministri svolge una funzione semplificatoria volta a superare gli arresti procedimentali per il rilascio – in questo caso – dell’autorizzazione unica, sostituendosi il Consiglio dei ministri completamente all<br />
&#8211; una volta però che sia stata devoluta al Consiglio dei ministri la questione, lo stesso non può prescindere dallo svolgimento delle due sottofasi nelle quali si sviluppa la procedura di livello governativo, ossia, dalla ricerca dell’intesa nei sessanta<br />
&#8211; sebbene la deliberazione del Consiglio dei ministri costituisca un atto di alta amministrazione assoggettato a un sindacato giudiziale di tipo ‘debole’, dovendosi questo arrestarsi ad uno scrutinio limitato alla ricerca di eventuali profili di palese il<br />
&#8211; nell’ambito dell’istituto dell’autorizzazione unica <em>ex</em> art. 1 d.-l. n. 7 del 2002 l’intesa regionale, secondo la ricostruzione operata dalla Corte Costituzionale (con sentenza n. 6 del 2004), va considerata come un’intesa ‘forte’, nel senso che<br />
&#8211; l’intesa va dunque in ogni caso acquisita, a presidio del livello di partecipazione della regione direttamente interessata dall’impianto;<br />
&#8211; la v.i.a. si inserisce, quale sub-procedimento, nella procedura di autorizzazione unica, sicché quest’ultima, per un verso, doveva ritenersi sospesa fino al rilascio della v.i.a., insuscettibile di rinuncia o di essere sostituita con l’attivazione di po<br />
&#8211; il Consiglio dei ministri avrebbe dovuto avvalersi del potere conferitogli dalla legge quale organo di ultima istanza in chiave semplificatoria, esprimendo le ragioni per le quali l’intesa non si era raggiunta e specificando esattamente attraverso quali<br />
&#8211; tutto ciò non risultava nella documentazione prodotta in atti, di talché la procedura svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri non appariva in linea con le previsioni legislative e quindi doveva ritenersi non correttamente eseguita, presentand<br />
&#8211; in via derivata, anche il decreto del M.a.t.t.m. doveva ritenersi formato in modo illegittimo.<br />
Il T.a.r., in accoglimento dei ricorsi e con assorbimento dei restanti motivi, annullava dunque gli atti impugnati, a spese di causa interamente compensate tra tutte le parti.<br />
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la S.E.I. s.p.a. (con ricorso rubricato sub r.g. n. 3974 del 2015), deducendo i seguenti motivi:<br />
a) l’erroneità, contraddittorietà e ingiustizia della sentenza sotto i seguenti profili:<br />
&#8211; l’affermazione del T.a.r. circa la necessità dell’intesa regionale e della supposta attivazione del procedimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell’espressione del dissenso regionale si basa su una confusa ricostruzione dei r<br />
&#8211; alla Regione Calabria, la quale non aveva espresso alcun parere negativo in sede di v.i.a., era stata garantita l’effettiva possibilità di partecipare al relativo procedimento e l’Autorità centrale correttamente aveva preso atto della volontà della Regi<br />
&#8211; ad ogni modo, le osservazioni sollevate dalla Regione nell’ambito della conferenza di servizi indetta per il rilascio dell’autorizzazione unica erano state puntualmente riscontrate dalla Commissione tecnica di verifica v.i.a.-v.a.s. insediata presso il<br />
&#8211; alla luce del disposto dell’art. 27, comma l. n. 99 del 2009, modificativo dell’art. 1, comma 2, l. n. 55 del 2002, il diniego di intesa espresso dalal Regione Calabria doveva ritenersi comunque illegittimo, poiché avrebbe dovuto essere espresso solo do<br />
&#8211; peraltro, lo stesso T.a.r., con sentenza n. 2212/2014 del 26 febbraio 2014, aveva riconosciuto la legittimità della procedura v.i.a. in oggetto, respingendo analogo ricorso proposto da altre parti contro i medesimi provvedimenti;<br />
b) l’erroneità della sentenza, nella parte in cui aveva al ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero viziati da difetto di motivazione, anche tenuto conto dell’ivi contenuto richiamo per <em>relationem</em> all’articolato parere della Commissione v.i.a.;<br />
c) l’omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari sollevate da S.E.I. s.p.a. sia con riguardo al ricorso di Italia Nostra sotto il profilo della mancata impugnazione dell’atto presupposto costituito dal d.P.C.M. del 15 giugno 2012, sia con riguardo al ricorso per motivi aggiunti della Regione Calabria e del ricorso di Italia Nostro sotto il profilo della genericità dei motivi, sia, infine, con riguardo a tutti i tre ricorsi di primo grado perché impingenti nel merito tecnico-discrezionale delle scelte delle amministrazioni partecipanti alla procedura v.i.a..<br />
La società appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’impugnata sentenza, la reiezione degli avversari ricorsi di primo grado.<br />
3. Avverso la stessa sentenza interponevano separato appello (rubricato <em>sub</em> r.g. n. 4491 del 2015) anche le Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico, Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo), deducendo i motivi come di seguito rubricati, a contenuto sostanzialmente analogo ai primi due motivi dedotti da SEI s.p.a.:<br />
a) «<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 55/2002, degli articoli 10, 25 e 26 del D.lgs. n. 152/2006, dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n. 400/1988</em>»;<br />
b) «<em>Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90</em>».<br />
Le Amministrazioni appellanti chiedevano pertanto la riforma dell’impugnata sentenza e la reiezione degli avversari ricorsi di primo grado.<br />
4. Si costituivano in giudizio i ricorrenti di primo grado meglio indicati in epigrafe, contestando la fondatezza degli interposti appelli e chiedendone la reiezione in rito e nel merito.<br />
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2016 entrambe le cause sono state trattenute in decisone.<br />
6. Premesso che i due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, a norma dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm. devono essere riuniti e tratti congiuntamente, si osserva che infondate sono le eccezioni di inammissibilità degli appelli, quali sollevate dal Comune di Montebello Jonico e da Italia Nostra (e altri), in quanto:<br />
&#8211; la mancata notificazione del ricorso in appello di S.E.I. s.p.a. al predetto Comune è rimasta sanata dalla sua costituzione in giudizio, con conseguente infondatezza del correlativo profilo di inammissibilità;<br />
&#8211; identica considerazione s’impone in reiezione dell’eccezione di nullità della notificazione del ricorso in appello nei confronti di Italia Nostra (e altri) per essere stata effettuata a mezzo di posta elettronica certificata;<br />
&#8211; il dedotto conflitto di interesse tra le Amministrazioni statali appellanti nell’ambito del ricorso in appello <em>sub</em> r.g. n. 4491 del 2015 determinerebbe, tutt’al più, l’inammissibilità dell’impugnazione limitatamente al M.i.b.a.c.t. per difetto<br />
7. Nel merito, i motivi d’appello <em>sub</em> 2.a), 2.b), 3.a) e 3.b), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, sono fondati e meritano accoglimento.<br />
A fronte della fondatezza di tali motivi e la conseguente reiezione dei ricorsi di primo grado nel merito, si può prescindere dell’esame del motivo d’appello <em>sub</em> 3.c).<br />
7.1. Meritano, in primo luogo, accoglimento i motivi d’appello <em>sub</em> 2.a) e 3.a).<br />
Giova premettere che l’oggetto dei ricorsi impugnatori di primo grado è costituito dai seguenti provvedimenti:<br />
(i) dal provvedimento del M.a.t.t.m. n. 115 del 5 aprile 2013, con il quale sono state decretate la compatibilità ambientale (v.i.a.) e l’autorizzazione integrata ambientale al successivo esercizio (a.i.a.) relativamente al progetto proposto da S.E.I. s.p.a., concernente la realizzazione della centrale termoelettrica con opere connesse e del relativo elettrodotto, meglio descritti sopra <em>sub</em> 1.(i), subordinate a una serie di prescrizioni;<br />
(ii) dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, adottato, a seguito dell’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-<em>bis</em>), l. n. 400 del 1988, ai soli fini della composizione del conflitto emerso in sede di v.i.a. tra il parere negativo del M.i.b.a.c.t. e l’orientamento negativo espresso dalla Regione Calabria d’un lato, ed il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale presso presso il M.a.t.t.m. d’altro lato;<br />
(iii) dal parere positivo, con prescrizioni, n. 559 del 21 ottobre 2010 di detta Commissione tecnica.<br />
Trattasi di atti inerenti alla fase sub-procedimentale di v.i.a.-a.i.a. assoggettata alla disciplina di cui agli artt. 10, 25 e 26 d.lgs. n. 152 del 2006 – che si innesta nel procedimento di autorizzazione unica <em>ex</em> d.-l. n. 7 del 2002 (per la centrale), rispettivamente <em>ex</em> d.-l. n. 329 del 2003 (per l’elettrodotto), secondo cui l’esito positivo della v.i.a. costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio –, nel cui ambito il parere regionale è reso ai soli fini istruttori e non è ostativo al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale da parte delle competente amministrazioni statali (M.a.t.t.m. di concerto con il M.i.b.a.c.t.), nella specie tra di loro in contrasto; contrasto, superato dal Consiglio dei Ministri ai sensi del sopra citato art. 5, comma 2, lett. c-<em>bis)</em>, l. n. 400 del 1988 con l’adozione del decreto del 15 giugno 2012.<br />
L’intesa ‘forte’ della Regione, ai sensi della giurisprudenza costituzionale citata nell’appellata sentenza, è richiesta nell’ambito del solo procedimento di autorizzazione unica – funzionale alla costruzione dell’infrastruttura –<em>ex</em> d.-l. n. 7 del 2002 (rispettivamente <em>ex</em> d.-l. n. 239 del 2003), ma non anche nell’ambito della fase sub-procedimentale di v.i.a.-a.i.a., dove l’apporto della Regione risulta circoscritto alla sola fase istruttoria in sede di Conferenza di servizi (v. art. 25, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006), non sussistendo un potere di codecisione della Regione sulla v.i.a. di competenza statale (nella specie ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 152 del 2006 collimante con l’.a.i.a., trattandosi di progetto di competenza statale ricadente nel campo di applicazione di cui all’allegato XII alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152 del 2006).<br />
Ne consegue che, nell’impugnata sentenza, erroneamente sono stati applicati alla procedura v.i.a.-a.i.a., oggetto di causa, i principi che presiedono alla disciplina del procedimento autorizzatorio unico <em>ex</em> d.-l. n. 7 del 2002, quale risultante dalla giurisprudenza costituzionale in tema di intesa con le regioni interessate dalla costruzione dell’opera.<br />
Esula, invece, dai limiti oggettivi della presente controversia ogni questione attinente alla legittimità, o meno, degli atti della procedura di autorizzazione unica in sé e per sé considerata – la quale, peraltro, appare a tutt’oggi non definita e pendente dinanzi al M.i.s.e. –, talché nulla è dato statuire al riguardo.<br />
7.2. Sono, altresì, fondati i motivi d’appello <em>sub</em> 2.b) e 3.b), con i quali è dedotta l’erroneità della statuizione di primo grado, secondo cui sia il d.P.C.M. del 15 giugno 2012 che il d.m. n. 115 del 5 aprile 2013 sarebbero inficiati dal vizio di difetto di motivazione in merito alle posizioni contrarie del M.i.b.a.c.t. e della Regione Calabria, emerse nel corso del procedimento.<br />
Infatti, entrambi i provvedimenti impugnati richiamano espressamente <em>per relationem</em>, quale parte integrante, il parere della Commissione tecnica v.i.a.-v.a.s. n. 559 del 21 ottobre 2010, il quale (a pp. 8 e ss.) contiene una precisa, puntuale ed esauriente valutazione delle osservazioni sia della Regione sia del M.i.b.a.c.t.., oltre che degli altri soggetti intervenuti in sede procedimentale (sul principio, secondo cui nel provvedimento amministrativo la motivazione <em>per relationem</em> corrisponde ad una tecnica motivazionale ammessa dall’art. 3 l. n. 241 del 1990, specie allorquando il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri, e purché l’interessato sia messo in grado di prenderne visione, non incidendo siffatto <em>modus operandi</em> sull’essenza dell’operazione valutativa che non ne risulta minimamente sminuita, v., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., Sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6169; Cons. St., Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4896).<br />
7.3. L’accoglimento degli appelli comporta la reviviscenza dei motivi assorbiti, purché devoluti in appello attraverso l’espressa riproposizione con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio (v. art. 101, comma 2, cod. proc. amm.).<br />
Ebbene, l’unica parte (collettiva) di primo grado ad aver proposto espressamente i motivi medesimi, ai sensi della citata disposizione processuale, sono le associazioni ambientaliste capeggiate da Italia Nostra (v. memoria depositata il 6 giugno 2015, pp. 14 e ss.), mentre nelle memorie di costituzione delle altre parti appellate manca un’espressa dichiarazione idonea a devolvere al presente grado di giudizio i motivi assorbiti [così, la memoria di costituzione di WWF Onlus (ed altri) si limita a riportare i motivi di primo grado in sede di esposizione dello svolgimento del processo, ma senza formulare una dichiarazione espressa di riproposizione nella parte rubricata «<em>Diritto</em>»; anche negli altri atti di costituzione in giudizio manca un’espressa dichiarazione ripropositiva dei motivi assorbiti].<br />
Orbene, i motivi riproposti da Italia Nostra o collidono con la ricostruzione procedimentale sviluppata sopra <em>sub</em> 7.1. o sono manifestamente infondati nella parte in cui deducono il vizio di eccesso di potere sotto vari profili, in particolare <em>sub specie</em> di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto e carenza di motivazione, nonché la violazione della disciplina, nazionale e europea, in tema di attuazione dell’accordo di Kyoto sull’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.<br />
Infatti, dall’articolata e puntuale motivazione del parere della Commissione tecnica n. 559 del 21 ottobre 2010 si evince che nell’ambito del procedimento v.i.a.-a.i.a. sono stati bilanciati adeguatamente tutti gli interessi coinvolti – ambiente, salute, attività produttive, tenuto conto dello stato delle conoscenze scientifiche e della sostituibilità delle nuove tecnologie – e sono stati valutati i possibili scenari alternativi sia con riferimento all’impiego di fonti primarie diverse, sia in relazione a differenti ipotesi di reinfrastrutturazione del sito, sia in relazione ad un’eventuale opzione zero (v. pp. 10 ss. del parere), a prescindere dal rilievo, di per sé dirimente, che le censure per la maggior parte impingono nel merito delle scelte amministrative improntate ad un alto tasso di discrezionalità e sono <em>in parte qua</em> inammissibili.<br />
7.4. Per le esposte ragioni, in riforma dell’impugnata sentenza, s’impone la reiezione dei ricorsi di primo grado, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.<br />
8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 3974 del 2015 e n. 4491 del 2015), li accoglie e, per l’effetto, respinge i ricorsi di primo grado; dichiara le spese del doppio grado di giudizio interamente compensate tra tutte le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore<br />
Marco Buricelli, Consigliere<br />
Francesco Mele, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-5-5-2016-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 5/5/2016 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a></p>
<p>Non va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Regionale lombarda Emergenza Urgenza con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria della fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la delibera del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Regionale lombarda Emergenza Urgenza con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria della fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologica con mezzi su ruota. La ricorrente, già aggiudicataria provvisoria del servizio ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Azienda resistente, da un lato, ha giudicato anomala l’offerta dalla medesima presentata e, dall’altro, ha disposto di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di annullare l’intera gara; l’annullamento della gara è stato disposto a seguito di intervenuto sequestro da parte della Autorità Giudiziaria degli atti di gara a seguito di indagine penale, nonché sul presupposto che le condizioni di partecipazione imposte ai partecipanti ex art. 8 del disciplinare (comprova della disponibilità dei mezzi necessari) fossero eccessivamente onerose. La ricorrente con il presente ricorso ha dedotto: &#8211; l’illegittimità del giudizio di anomalia espresso in ordine alla propria offerta in quanto sarebbe basato sul recepimento del giudizio formulato dal RUP senza alcuna ulteriore autonoma valutazione della Commissione; &#8211; la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto la mera pendenza di un procedimento penale non integrerebbe alcuna delle cause ostative alla sottoscrizione del contratto contemplate dalla norma in questione; &#8211; violazione dei principi di segretezza e difetto di istruttoria e apertura delle offerte tecniche in seduta riservata; Considerato: che il procedimento penale pendente vede indagato il legale rappresentante della ricorrente per fatti non estranei alla gara oggetto del presente giudizio e che, pertanto, la valutazione discrezionale della Stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione ed all’annullamento della gara, non pare essere affetta da evidenti profili di irragionevolezza; che, quanto alle censure riferite all’impugnato giudizio di anomalia, il RUP, che ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione, sembra aver sottoposto all’esame del seggio di gara gli esiti della propria istruttoria; che, premessa l’ampia discrezionalità che connota i giudizi di anomalia, ad un primo sommario esame, le allegazioni di parte ricorrente non palesano con la dovuta evidenza un distorto esercizio del potere valutativo esercitato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01779/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02957/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2957 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Croce Amica One Italia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando Rizzo e Simona Bonalumi, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Milano, Via Podgora, n. 11	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu)</b>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Avolio e Vittoria Luciano, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, Viale Gian Galeazzo, n. 16 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Lombardia Sanità</b>, non costituitosi in giudizio 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
della delibera n. 157/2011 dell&#8217;8.9.2011 del Direttore Generale dell&#8217;AREU e comunicata alla ricorrente via email il 20.9.2011, ma conosciuto dalla ricorrente il 21.10 successivo, con cui è stato disposto di non procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della procedura di gara in favore della ricorrente, già aggiudicataria provvisoria, nonché dell&#8217;intera procedura aperta avente ad oggetto la fornitura del servizio di trasporto di organi, tessuti e campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologica con mezzi su ruota di cui alla delibera n. 186 del 28.12.2010; nonché della nota del Responsabile Unico del Procedimento del 20.6.2011 n. prot.2317; del verbale di riunione della Commissione giudicatrice del 23.6.2011; del precedente atto di avvio del procedimento volto all&#8217;annullamento della gara del 21.7.2011.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu);<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che la ricorrente, già aggiudicataria provvisoria del servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e trasferimento delle equipe chirurgiche e di pazienti finalizzato alla attività trapiantologia con mezzi su ruota, ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Azienda resistente, da un lato, ha giudicato anomala l’offerta dalla medesima presentata e, dall’altro, ha disposto di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di annullare l’intera gara;<br />	<br />
che l’annullamento della gara è stato disposto a seguito di intervenuto sequestro da parte della Autorità Giudiziaria degli atti di gara a seguito di indagine penale, nonché sul presupposto che le condizioni di partecipazione imposte ai partecipanti ex art. 8 del disciplinare (comprova della disponibilità dei mezzi necessari) fossero eccessivamente onerose;<br />	<br />
che la ricorrente con il presente ricorso ha dedotto:<br />	<br />
&#8211; l’illegittimità del giudizio di anomalia espresso in ordine alla propria offerta in quanto sarebbe basato sul recepimento del giudizio formulato dal RUP senza alcuna ulteriore autonoma valutazione della Commissione;<br />	<br />
&#8211; la violazione dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto la mera pendenza di un procedimento penale non integrerebbe alcuna delle cause ostative alla sottoscrizione del contratto contemplate dalla norma in questione;<br />	<br />
&#8211; violazione dei principi di segretezza e difetto di istruttoria e apertura delle offerte tecniche in seduta riservata;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il procedimento penale pendente vede indagato il legale rappresentante della ricorrente per fatti non estranei alla gara oggetto del presente giudizio e che, pertanto, la valutazione discrezionale della Stazione appaltante di non procedere alla aggiudicazione ed all’annullamento della gara, non pare essere affetta da evidenti profili di irragionevolezza;<br />	<br />
che, quanto alle censure riferite all’impugnato giudizio di anomalia, il RUP, che ricopriva anche la carica di Presidente della Commissione, sembra aver sottoposto all’esame del seggio di gara gli esiti della propria istruttoria;<br />	<br />
che, premessa l’ampia discrezionalità che connota i giudizi di anomalia, ad un primo sommario esame, le allegazioni di parte ricorrente non palesano con la dovuta evidenza un distorto esercizio del potere valutativo esercitato;	</p>
<p>Ritenuto:<br />	<br />
che, per quanto precede, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
che le spese della presente fase cautelare devono essere poste a carico della ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I) respinge l’istanza di sospensione.	</p>
<p>Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in € 1.200,00, oltre accessori.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Marco Poppi, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/12/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-12-2011-n-1779/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/12/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.1779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.1779</a></p>
<p>Luigi Costantini – Presidente, Giuseppe Esposito – Estensore sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di controversie attinenti a procedure di aggiudicazione di appalti di fornitura indette da Consorzi tra Comuni Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Consorzi tra Comuni – Appalti di forniture – Procedure di aggiudicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.1779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Costantini – Presidente, Giuseppe Esposito – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in caso di controversie attinenti a procedure di aggiudicazione di appalti di fornitura indette da Consorzi tra Comuni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Giurisdizione e competenza – Consorzi tra Comuni – Appalti di forniture – Procedure di aggiudicazione – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di controversie attinenti a procedure di aggiudicazione di appalti di fornitura indette da Consorzi tra Comuni, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto essi rivestono la qualità di organismi di diritto pubblico secondo la nozione derivata dalla disciplina comunitaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Seconda</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2000, proposto da: 	</p>
<p>Amato Luigi Orione, titolare dello Studiorione, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Nisi, con domicilio eletto presso Franco Bortone in Lecce, via dei Protonobilissimi 8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento &#8220;Terra D&#8217;Arneo&#8221;, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Limongelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via IV Novembre 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Soc. Coop. Hydra a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Vantaggiato e Maria Adelaide Saccomanno, con domicilio eletto presso il primo in Lecce, via Zanardelli 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>ad opponendum:<br />	<br />
Moscara Associati S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Lisi e Loredana Capone, con domicilio eletto presso il primo in Lecce, via V.M. Stampacchia 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della deliberazione n. 2 del 4/2/2000 con la quale il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento Terra d&#8217;Arneo ha annullato l&#8217;aggiudicazione allo Studiorione dei lavori dell&#8217;Azione 6.1 &#8211; &#8221;Inventariazione ed organizzazione risorse&#8221;, effettuata con deliberazione del C.d.A. n.18 del 20/11/1999, aggiudicandoli alla seconda classificata Soc. Coop. Hydra a r.l., e comunque di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale a quello impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento &#8220;Terra D&#8217;Arneo&#8221;;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Soc. Coop. Hydra a r.l. e il ricorso incidentale proposto;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di intervento ad opponendum della Moscara Associati S.a.s.; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore per l&#8217;udienza pubblica del giorno 22 giugno 2011 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti gli avv.ti G. Colavero in sostituzione dell&#8217;avv. S. Nisi, S. Limongelli, A. Vantaggiato e S. Paladini, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. L. Capone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto per Notar Cillo del 23/12/1996 veniva costituito il Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento “Terra d’Arneo” (composto dai Comuni di Veglie, Salice Salentino, Arnesano, Porto Cesareo, Campi Salentina, Guagnano e Leverano), con finalità di accedere al programma comunitario “Leader 2” per lo sviluppo delle aree rurali dell’Unione Europea e di attuare molteplici iniziative volte alla crescita culturale, sociale ed economica delle popolazioni del comprensorio.<br />	<br />
In attuazione del citato programma comunitario, con delibera n. 15/99 dell’8/7/1999 il Consiglio di Amministrazione approvava il bando di concorso per accedere alle risorse finanziarie della sottomisura 6 (“Tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita”) – azione 6.1: “Inventariazione e organizzazione delle risorse”, comprendente il monitoraggio-catalogazione delle risorse naturali dell’area attraverso prodotti di ricerca per la consultazione (guide tematiche) e un prodotto editoriale (guida di tipo turistico).<br />	<br />
Lo Studiorione partecipava alla gara e, all’esito, risultava aggiudicataria per aver conseguito il maggior punteggio (p. 80) tra i partecipanti alla selezione, retta dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Sennonché, lo studio concorrente Moscara Associati denunciava che i “modelli ciechi” allegati al progetto contenevano la copiatura di immagini (pesci, lumaca, gregge di pecorelle, cavaliere con falco pellegrino, tavola Peutingeriana, vascello, cratere attico, geco e ipogeo di Torre Pinta), tratte da un testo da esso pubblicato.<br />	<br />
Sulla scorta di ciò, il Consorzio dapprima invitava il ricorrente a fornire le proprie controdeduzioni e in seguito (poiché “dall’analisi dei modelli ciechi allegati al progetto risulta che numerose immagini sono interamente e palesemente copiate dal noto libro Da Otranto a Porto Badisco Passeggiate dalla Natura alla Memoria (cfr. pagg. 18, 30, 36, 72, 91, 120, 135, 147) realizzato dalla Moscara Associati”) annullava l’aggiudicazione e disponeva l’affidamento alla seconda classificata Hydra Soc. Coop. a r.l. <br />	<br />
Avverso la deliberazione è insorto il ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione di legge e l’errata applicazione del bando di concorso, nonché l’eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione, per errore sui presupposti di fatto e di diritto, la violazione dei principi in tema di autotutela e l’illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione alla seconda classificata.<br />	<br />
Viene radicalmente contestata la sussistenza dei presupposti per far luogo all’annullamento dell’aggiudicazione, fondata sulla circostanza che i cc.dd. modelli ciechi, preparati per consentire l’esame del prodotto finale, contenessero immagini copiate dal testo pubblicato dalla Moscara Associati, trattandosi di “immagini di comune dominio e divulgazione, non riconducibili verosimilmente ad alcuna specifica e certa paternità” (pag. 16 del ricorso).<br />	<br />
Il resistente Consorzio, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo nel merito l’infondatezza del ricorso, atteso che l’esclusione è stata dettata dalla mancanza di originalità del progetto e dovendosi negare la serietà ed affidabilità della ditta, che ha utilizzato opere dell’ingegno altrui senza esservi autorizzata.<br />	<br />
Anche la controinteressata Coop. Hydra ha eccepito l’inammissibilità e sostenuto l’infondatezza del ricorso, proponendo ricorso incidentale avverso l’originaria aggiudicazione allo Studiorione, che andava escluso dalla comparazione dei progetti, non avendo corredato la propria candidatura dei documenti richiesti dal punto 6.2 del bando di gara (piano economico e finanziario e curriculum scientifico della curatrice della ricerca).<br />	<br />
In giudizio è intervenuta ad opponendum la Moscara Associati S.a.s., al fine di sostenere le ragioni della controinteressata (la Società, che aveva impugnato l’aggiudicazione a Studiorione con ricorso R.G. 741/2000, con atto depositato il 17/1/2001 ha poi dichiarato di non avere più interesse all’intervento, essendo stato dichiarato perento tale ricorso).<br />	<br />
Con ordinanza del 12 maggio 2000 n. 1087 l’istanza cautelare è stata respinta.<br />	<br />
Il ricorrente ha depositato documentazione e memorie per la trattazione nel merito e, all’udienza pubblica del 22 giugno 2011, il ricorso è stato assegnato in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale intende dapprima affermare espressamente la sussistenza della propria giurisdizione, atteso che i Consorzi tra Comuni rivestono la qualità di organismi di diritto pubblico secondo la nozione derivata dalla disciplina comunitaria, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla procedura di aggiudicazione di un appalto di fornitura (cfr. Cons. Stato – Sez. V, 20 dicembre 1996 n. 1577 e Cass. Civ., Sezioni Unite, 5 febbraio 1999 n. 24).<br />	<br />
Ciò posto, la domanda di annullamento della deliberazione impugnata va esaminata in riferimento esclusivo alla pretesa risarcitoria avanzata (ex art. 34, terzo comma, cod. proc. amm.), non derivandone per altro verso alcun altro vantaggio, poiché il ricorrente non può più aspirare a conseguire la fornitura oramai effettuata dalla Hydra.<br />	<br />
Inoltre, poiché quest’ultima ha definitivamente conservato l’utilità conseguita, si può prescindere anche dall’esame del ricorso incidentale (che, peraltro, si palesa inammissibile poiché rivolto avverso l’iniziale aggiudicazione, non tempestivamente impugnata).<br />	<br />
Tanto premesso, passando al merito della pretesa, ad avviso del Collegio assume decisivo rilievo l’accertamento compiuto dal Giudice civile nel giudizio promosso dalla Moscara Associati contro il ricorrente, definito con sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Maglie del 1° luglio 2008 n. 225, con la quale è stata esclusa la concorrenza sleale per imitazione servile dei prodotti e la violazione del diritto d’autore, dal momento che tutte le immagini che si assumono riprodotte dal testo sono diverse (i “tre pesci”), si trovano in un volume custodito nella Biblioteca Vaticana (il falconiere a cavallo) oppure, e soprattutto, sono “ricavate da testi di comunissimo accesso” o “scaricabili da Internet e reperibili su ogni guida del Salento” (pagg. 4-5 sentenza cit.).<br />	<br />
Cosicché va negato che il progetto di Studiorione potesse ritenersi frutto di copiatura di un lavoro altrui e, difettando di originalità e serietà, fosse immeritevole di essere valutato al pari degli altri.<br />	<br />
Tanto più che il Consorzio resistente era stato posto in grado di valutare questi aspetti della questione, essendogli state sottoposte le osservazioni del ricorrente, di cui non ha tenuto adeguatamente conto, senza neppure approfondire gli eventuali dubbi, affermando apoditticamente che le immagini sono “interamente e palesemente copiate” dal testo depositato dalla Moscara Associati.<br />	<br />
Tale comportamento è fonte di danno risarcibile, ricorrendone tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, desumendosi la colpa dell’Amministrazione nella suesposta omissione del necessario esame di un aspetto controverso.<br />	<br />
Quanto all’entità del danno, non si può aderire alla commisurazione che ne fa il ricorrente, ragguagliandola al 45% del valore di aggiudicazione, poiché i calcoli della perizia trascritta nella memoria del 6/6/2011 non tengono affatto conto dei costi, da portare in detrazione, per la produzione dell’opera.<br />	<br />
Il Tribunale ritiene quindi equo stimare l’importo del risarcimento nell’usuale percentuale del 10% del valore dell’aggiudicazione, corrispondente all’utile medio d’impresa, per cui nella specie va accordato al ricorrente il risarcimento pari a € 8.779,70 (ottomilasettecentosettantanove/70), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla notifica del ricorso e sino all’effettivo soddisfo (in base ai criteri enunciati nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712 del 17 febbraio 1995, e cioè calcolando gli interessi non già sul capitale interamente rivalutato, ma con riguardo al capitale rivalutato anno per anno con l’applicazione degli indici di rivalutazione monetaria o di un indice medio).<br />	<br />
Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento &#8220;Terra D&#8217;Arneo&#8221; e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini suesposti e condanna il Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento &#8220;Terra D&#8217;Arneo&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la somma di € 8.779,70 (ottomilasettecentosettantanove/70), oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Consorzio Intercomunale Nord-Ovest Salento &#8220;Terra D&#8217;Arneo&#8221;, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre C.P.A. ed I.V.A. nelle misure di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Costantini, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Esposito, Referendario, Estensore<br />	<br />
Paolo Marotta, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/10/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-18-10-2011-n-1779/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2011 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1779</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1779/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1779</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo Est. Atzeni G. N. (Avv. F. Carniccio) c/ Ministero dell’ Istruzione (Avvocatura Generale dello Stato) in tema di concorsi per l&#8217; immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica 1) Pubblico impiego – Istruzione pubblica &#8211; Concorso pubblico per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1779</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>Ruoppolo   <i>Est.</i> Atzeni<br /> G. N. (Avv. F. Carniccio) c/ Ministero dell’ Istruzione (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di concorsi per l&#8217; immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Pubblico impiego – Istruzione pubblica &#8211; Concorso pubblico per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica – Valutazione delle prove – Attribuzione di un punteggio numerico corredato da motivazione – Fattispecie – Attribuzione di un punteggio identico in presenza di giudizi lievemente difformi – Legittimità &#8211; Ragioni</p>
<p>2) Pubblico impiego – Istruzione pubblica &#8211; Concorso pubblico per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica –- Valutazione dei titoli – Bando &#8211; Attribuzione di un punteggio per titoli di accesso e per titoli integrativi – Fattispecie – Distinzione tra diploma di scuola media superiore magistrale e diplomi di scuola media superiore conseguenti a diverso ordine di studi – Necessità, solo per i secondi, dell’integrazione con un diploma accademico ovvero con un diploma di scienze religiose – Conseguenze – Incumulabilità dei titoli integrativi del diploma di scienze religiose e del diploma accademico di magistero in scienze religiose – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) In tema di concorso per l’ immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica,qualora il bando preveda ai fini della valutazione delle prove che il voto assegnato risulti da un metodo che coinvolga e fonda le differenti valutazioni dei singoli commissari in un’unica determinazione finale condensata nel voto, la valutazione ben può esprimersi in termini comparativi relativamente a taluni profili degli elaborati, ma ciò non fa venir meno la complessità del giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione, giudizio che si sintetizza nel voto numerico; ne consegue che, pur in presenza di lievi differenze di giudizio espresse nei confronti dei diversi elaborati, non è illogica l’attribuzione di voti numerici uguali.</p>
<p>2) Allorché il bando di un concorso pubblico per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica preveda l’attribuzione di un punteggio per titoli di accesso e per titoli integrativi, distinguendosi, quanto ai primi, tra diploma di scuola media superiore magistrale e diplomi di scuola media superiore conseguenti a diverso ordine di studi, e prevedendosi, per i secondi, la necessità dell’integrazione con un diploma accademico ovvero con un diploma di scienze religiose, il titolo magistrale è di per sé idoneo per l’ammissione al procedimento. Di conseguenza, solo nel caso in cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di scuola media superiore diverso dal diploma magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che, purtuttavia, lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito al diploma in scienze religiose. Ne consegue che entrambi i titoli integrativi del diploma di scienze religiose e del diploma accademico di magistero in scienze religiose, permettendo esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, vanno posti in posizione di alternatività (e non di cumulabilità) ai fini della valutazione dei titoli integrativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1779/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 3695 Reg.Ric.<br />
ANNO   2006</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 3695/2006, proposto dalla <br />
sig.ra <b>Napoli Giuseppina</b> rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Carnuccio ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Cunfida n. 12 presso l&#8217;avv. Pier Giuseppe Alfarano (studio dell&#8217; avv. Anna Lanza);</p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il <b>Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca,</b> in persona del Ministro in carica e l&#8217;Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, in persona del Dirigente Generale, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliati presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
della sig.ra <b>Pellicano Gioconda</b>, non costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Calabria, sede di Catanzaro, n. 2565 in data 27 dicembre 2005.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione appellata;<br />
Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 13 febbraio 2007, il Consigliere Manfredo Atzeni ed udito l’avv. dello Stato Vessichelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Calabria, Sede di Catanzaro, la sig.ra Giuseppina Napoli impugnava il provvedimento emesso il 18 febbraio 2005 (prot. 51301P) dall&#8217;Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (conosciuto in data 18.02.2005, a seguito di pubblicazione mediante affissione all&#8217;albo dello stesso Ufficio Scolastico) a mezzo del quale è stata resa pubblica la graduatoria definitiva del concorso per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica della Regione Calabria per il comparto della scuola d&#8217;infanzia ed elementare.<br />
Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.<br />
Avverso la predetta sentenza propone appello la sig.ra Giuseppina Napoli contestando gli argomenti posti a fondamento del <i>decisum,</i> lamentando la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, l’illegittima procedura di valutazione della prova scritta e la motivazione della stessa, illegittimità della prova orale per violazione dell’art. 12 del DPR 487 del 1994, illegittimità della motivazione della prova orale con violazione dell’art. 3 legge 241 del 1990, eccesso di potere nel calcolo dei titoli valutabili.<br />
Chiede quindi l’annullamento, previa sospensione, della sentenza appellata.<br />
Con ordinanza n. 3414 in data 11 luglio 2006 è stata respinta l’istanza cautelare.<br />
Si è costituita l’Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
All’udienza del 13 febbraio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appellante contesta la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di primo grado ha respinto la sua impugnazione del provvedimento (emesso il 18 febbraio 2005, prot. 51301P, dall&#8217;Ufficio Scolastico Regionale della Calabria) a mezzo del quale è stata approvata e resa pubblica la graduatoria definitiva del concorso per l&#8217;immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica della Regione Calabria per il comparto della scuola d&#8217;infanzia ed elementare.<br />
2. Lamenta l’appellante il vizio di natura processuale della pronuncia di primo grado derivante dal diniego, nella forma della diretta pronuncia sul merito, di integrazione del contraddittorio a tutti i concorrenti interessati da un eventuale annullamento dell’intera procedura concorsuale.<br />
A riguardo, la Sezione non ritiene di dover rinviare la causa al primo giudice al fine di completare il contraddittorio, in quanto il ricorso è infondato nel merito; inutilmente, quindi, verrebbe imposta alla parte ricorrente un’attività onerosa (C. di S., VI, 3 novembre 1982, n. 531).<br />
3. Lamenta, poi, l’appellante il vizio di violazione di legge e di eccesso di potere in relazione alla procedura di valutazione della prova scritta. In particolare censura la violazione dell’art. 7 punto 5 del bando di concorso nella parte in cui dispone che il voto finale di ciascuna prova “risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati” da ciascun commissario.<br />
La censura non può essere condivisa. La norma del bando prescrive, ai fini della valutazione delle prove, che il voto assegnato risulti da un metodo che coinvolga e fonda le differenti valutazioni dei singoli commissari in un’unica determinazione finale condensata nel voto.   <br />
Inoltre i commissari, sottoscrivendo il verbale delle prove, hanno confermato che le votazioni ivi riportate risultano dalla sintesi dei giudizi rispettivamente espressi.<br />
4. Lamenta l’appellante l’illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione relativa alla valutazione della prova scritta. Sottolinea a tal fine il contrasto tra votazione finale della prima prova scritta e sua motivazione, in quanto nonostante la prima prova sia stata giudicata superiore alle altre, non le è stato attribuito un punteggio superiore.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Il giudizio di valutazione delle prove deve attenersi alle modalità e criteri stabiliti in precedenza dalla commissione. La valutazione ben può esprimersi in termini comparativi relativamente a taluni profili degli elaborati ma ciò non fa venir meno la complessità del giudizio che investe tutti i profili oggetto di valutazione e che ha nel voto numerico la sua sintesi finale.<br />
Nel caso di specie, le lievi differenze di giudizio espresse nei confronti dei diversi elaborati non rendono quindi illogica l’attribuzione di voti numerici uguali.<br />
5. Parimenti infondata è l’ulteriore censura con cui si sostiene che i quesiti concernenti la prova orale dovevano essere estratti a sorte, come stabilito dall’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.<br />
La regola invocata è stabilita in generale in materia di assunzione agli impieghi civili dello Stato e non può, quindi, essere applicata nello specifico settore dell’assunzione del personale docente della scuola, dove vige la disciplina speciale stabilita dal D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni (C. di S., VI, 10 aprile 2003, n. 1920).<br />
In ogni caso, il principio della trasparenza perseguito dall’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994 è stato nella specie ugualmente raggiunto attraverso la predeterminazione degli argomenti che avrebbero formato oggetto della prova orale.<br />
6. Lamenta l’appellante difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla prova orale per la cui valutazione la commissione aveva stabilito, verbale n. 60 del 6 settembre 2004, i criteri qualitativi e quantitativi ed in esito alla quale il giudizio è stato espresso con la mera indicazione del voto numerico.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Il collegio condivide, al riguardo, l’orientamento, pacifico (da ultimo, di questa Sezione, 6 settembre 2005, n. 4529) secondo il quale ove la valutazione del merito del candidato esprima un giudizio strettamente valutativo del grado di preparazione e di idoneità culturale del candidato stesso per il posto messo a concorso e non una ponderazione fra una pluralità di interessi in gioco ai fini dell&#8217;adozione di una statuizione provvedimentale, il voto numerico è di per sé idoneo ad identificare il livello di sufficienza o di insufficienza della prova sostenuta, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative.<br />
7. Lamenta l’appellante la violazione della norma del bando che prevedeva un’articolazione dell’esame orale su tre aree didattiche oggetto di interrogazione a fronte di esame in concreto svolto su due soli ambiti.<br />
La censura non è condivisibile.<br />
Deve, infatti, rilevarsi come taluni argomenti si prestino ad essere affrontati con riferimento ad ambiti tematici differenti e il riferirli a un ambito piuttosto che a un altro, o ad entrambi, rientra nella discrezionalità tecnica conferita agli organi esaminanti nei concorsi, purché ciò avvenga conformemente a criteri predeterminati dalla commissione giudicante prima dello svolgimento delle prove.<br />
Nel caso di specie non si ravvisano elementi in base ai quali risulti la violazione dei suddetti canoni, per cui la doglianza deve essere respinta.<br />
8. Infine l’appellante lamenta eccesso di potere nel calcolo dei titoli valutabili sotto due profili.<br />
Sulla base della tabella di valutazione dei titoli (allegato 5 del bando di concorso) all’odierna appellante sono stati assegnati punti 6.60 per il servizio effettuato in 11 anni di insegnamento (0.60 per ogni anno), punti 0,80 essendo la candidata in possesso del diploma di Istituto Magistrale conseguito con votazione di 37/60 nell&#8217;anno scolastico 1974/75; punti 0,50 essendo la stessa in possesso del titolo aggiuntivo di Diploma di Scienze Religiose rilasciato dall&#8217;Istituto di Scienze Religiose di Locri riconosciuto dalla CEI (conseguito nell&#8217;a.s. 1991/92 con punteggio di 88,71/90); nessun punteggio invece risulta attribuito per il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose rilasciato alla ricorrente dall&#8217;istituto di Scienze Religiose di Catanzaro approvato dalla Santa Sede e conseguito il 05.03.1994 con il punteggio di 105/110.<br />
In primo luogo lamenta disparità di trattamento dei diplomati magistrali rispetto agli altri candidati in quanto non è stato loro concesso di utilizzare il titolo integrativo ai fini della valutazione del diverso, e nel concreto più alto, voto finale; in secondo luogo, l’appellante contesta il giudizio di primo grado nella parte in cui ritiene non cumulabili i titoli integrativi del Diploma di Scienze Religiose e il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose.<br />
Le doglianze non sono condivise dal collegio.<br />
Quanto al primo profilo, il collegio condivide la consolidata e numerosa giurisprudenza precedente (C. di S., VI, n. 4308/06, 4309/06, 4320/06).<br />
Il bando prevede l’attribuzione di un punteggio per titoli di accesso e per titoli integrativi. Quanto ai primi si distingue tra diploma di scuola media superiore magistrale e diplomi di scuola media superiore conseguenti a diverso ordine di studi. Mentre i secondi necessitano, ai fini dell’accesso, dell’integrazione con un diploma accademico ovvero con un diploma di scienze religiose, il titolo magistrale è di per sé idoneo per l’ammissione al procedimento. Specifica il bando che la valutazione del titolo di accesso viene operata sul voto finale del diploma, nell’ipotesi di diploma di scuola media superiore magistrale, e sul voto finale del titolo integrativo nelle altre ipotesi. La ratio di tale distinzione deve essere ricercata nel presupposto indefettibile per l’accesso che, nel concorso in oggetto, è rappresentato dal possesso del diploma magistrale, o comunque, da altro titolo che abbia la stessa valenza, laddove il possesso del diploma di<i> </i>scienze religiose permette esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica, con la conseguenza che non può attribuirsi valore equipollente al diploma magistrale ed a quello di scienze religiose riguardando gli stessi due fattispecie diverse, sia in termini di ”peso concorsuale”, sia in termini di conoscenze presupposte; solo nel caso in<i> </i>cui il candidato risulti in possesso di altro diploma di scuola media superiore diverso dal diploma magistrale, può giustificarsi la valutazione del solo diploma di scienze religiose, dato che in tal caso la c.d. idoneità all’insegnamento religioso non risulta derivante dal presupposto del possesso del diploma magistrale con il conseguimento della idoneità religiosa, ma da altro titolo di per sé non abilitante all’insegnamento nella scuola materna ed elementare che, pur tuttavia, lo diventa, quanto all’insegnamento della religione, perché unito al diploma in scienze religiose. A tale giustificata distinzione consegue che quale titolo d’accesso per i possessori di diploma magistrale sarà valutabile il titolo di scuola media superiore con attribuzione di punteggio commisurato alla votazione finale del medesimo. In tal caso è la differenza funzionale tra titolo d’accesso, diploma magistrale, e titolo specialistico a impedire che quest’ultimo svolga un effetto abilitante all’insegnamento e conseguentemente la sua votazione finale diventi oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio d’accesso.<br />
Le considerazioni  svolte in ordine alla funzione del titolo specialistico permettono di respingere anche il secondo rilievo di illegittimità vertente sulla contestata incumulabilità dei titoli integrativi del diploma di scienze religiose e del diploma accademico di magistero in scienze religiose. Entrambi tali titoli, per i concorrenti già in possesso di diploma magistrale, permettono esclusivamente di dimostrare la conoscenza della religione cattolica e per l’effetto appare a questo collegio giustificato in termini di razionalità porre i due titoli in posizione di alternatività ai fini della valutazione dei titoli integrativi. <br />
La doglianza deve, in conclusione, essere disattesa.<br />
9. L’appello deve, conseguentemente, essere respinto.</p>
<p>La particolarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione di spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.<br />
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
     Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni RUOPPOLO   		Presidente<br />	<br />
Carmine VOLPE			Consigliere<br />	<br />
Giuseppe ROMEO			Consigliere<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO    Consigliere<br />
Manfredo ATZENI			Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il&#8230;.18/04/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-18-4-2007-n-1779/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2007 n.1779</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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