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	<title>1763 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1763 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.1763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-12-2020-n-1763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-12-2020-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.1763</a></p>
<p>Saverio Romano, Presidente, Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore PARTI: Maria Gabriella Galli, Stefano Galli e Ave Maria Grazia Marracci, subentrati quali eredi all&#8217;originario ricorrente Giorgio Galli, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, contro Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Lidia Iascone, Azienda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-12-2020-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-12-2020-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.1763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Saverio Romano, Presidente, Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore PARTI: Maria Gabriella Galli, Stefano Galli e Ave Maria Grazia Marracci, subentrati quali eredi all&#8217;originario ricorrente Giorgio Galli, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, contro Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Lidia Iascone,  Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Regione Toscana e Provincia di Lucca, non costituite in giudizio</span></p>
<hr />
<p>Il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione di inedificabilità  ex lege suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed urbanistica &#8211; vincolo cimiteriale &#8211; vincolo di inedificabilità  ex lege &#8211; ipotesi eccezionali di interesse pubblico &#8211; può essere rimosso<em>. </em><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il vincolo cimiteriale determina una tipica situazione di inedificabilità  ex lege suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico, non anche per agevolare singoli proprietari che abbiano effettuato abusivamente, o intendano effettuare, interventi edilizi su un&#8217;area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonchè per la peculiare sacralità  dei vicini luoghi destinati alla sepoltura.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 31/12/2020<br /> <strong>N. 01763/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00281/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 281 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Maria Gabriella Galli, Stefano Galli e Ave Maria Grazia Marracci, subentrati quali eredi all&#8217;originario ricorrente Giorgio Galli, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Frati, Maria Beatrice Pieraccini e Nicola Laurito, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Gesess in Firenze, lungarno A. Vespucci n. 20;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Viareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Lidia Iascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Regione Toscana e Provincia di Lucca, non costituite in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> chiesto con il ricorso originariamente proposto:<br /> &#8211; del diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 38 del 20.11.2015, con cui è stata respinta la domanda di condono edilizio prot. n. 5405/1986 presentata relativamente all&#8217;immobile posto in Viareggio, via Marco Polo, n. 55-57 di proprietà  del ricorrente;<br /> &#8211; dello strumento urbanistico generale del medesimo Comune, costituito dalla &quot;variante al PRG per il recupero dell&#8217;edilizia esistente e di adeguamento degli spazi pubblicitari&quot;, approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 27.10.1997 e successive modificazioni, nella parte in cui viene &quot;reintrodotta&quot; la fascia di rispetto cimiteriale ex art. 338 del regio decreto n. 1265/1934;<br /> &#8211; del verbale della &quot;conferenza dei servizi&quot; tenutasi il 23.9.1999, finalizzata a &lt;&gt; di condono edilizio riguardanti opere eseguite su immobili insistenti nella suddetta fascia di rispetto cimiteriale e delle determinazioni ivi assunte;<br /> &#8211; del &lt;&gt; espresso dalla AUSL n. 12 Viareggio, di cui alla nota prot. n. 3248/3 del 18.08.1999, non conosciuto dal ricorrente, richiamato nel citato atto comunale del 23.09.1999 (&lt;&gt;);<br /> &#8211; del messaggio fax del 21.9.1999 a firma del &lt;&gt;, anch&#8217;esso incognito, con il quale, stando al verbale suindicato, veniva ribadito quanto giÃ  affermato nella nota AUSL del 18.08.1999, ossia che &lt;&lt; Si ritiene che la sanatoria possa essere accordata, in linea generale, per tutti quegli interventi che pur ricadendo in fascia di rispetto cimiteriale, non siano inquadrabili, dal punto di vista edilizio-urbanistico, come nuove edificazioni o come ampliamento di edifici preesistenti&gt;&gt;;<br /> &#8211; del verbale della &quot;conferenza dei servizi del 23.03.1999 tra il Comune di Viareggio e l&#8217;Asl&quot;, richiamato nel provvedimento di diniego in oggetto di impugnazione, e delle determinazioni ivi assunte;<br /> &#8211; di ogni altra determinazione, allo stato incognita, adottata in sede di conferenza dei servizi preordinata all&#8217;esame delle pratiche di condono relative ad opere eseguite in fascia di rispetto cimiteriale &#8211; ivi compresa quella svoltasi il 27.10.1999 &#8211; e dei relativi verbali;<br /> &#8211; della determinazione dirigenziale n. 49 del 6.10.1999 del Dirigente dell&#8217;U.O. Edilizia privata e urbanistica, con la quale si provvede a definire con esattezza l&#8217;estensione e gli effetti della fascia di rispetto cimiteriale per la migliore conoscenza dei cittadini, nonchè per le redazioni delle istruttorie da parte dei responsabili dei procedimenti delle concessioni edilizie;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;<br /> e per l&#8217;annullamento, chiesto con i motivi aggiunti depositati in data 1 ottobre 2019:<br /> della delibera di C.C. del Comune di Viareggio n. 10 in data 8.3.2016 di riduzione della fascia di rispetto cimiteriale «dai ml. 100 fino al limite dei 50 ml come da cartografa allegata» con i relativi allegati;<br /> &#8211; della lettera prot. n. 3248/3 in data 18.8.1999 a firma del Responsabile dell&#8217;Azienda Usl 12 di Viareggio, con la quale si esprime parere negativo relativamente alle istanze in sanatoria aventi a oggetto immobili che ricadono in fascia di rispetto cimiteriale;<br /> &#8211; della lettera prot. n. 3248 in data 30.7.1999 a firma del Dirigente dell&#8217;U.O. Edilizia privata e Urbanistica del Comunedi Viareggio di richiesta di parere alla Azienda Usl 12 per gli «immobili ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale»;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, della delibera di C.C. del Comune di Viareggio n. 38 in data 8.8.2018, di adozione del Regolamento Urbanistico, nella parte in cui, all&#8217;art. 61, conferma la fascia di rispetto del cimitero in ml. 50;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale,<br /> e per l&#8217;annullamento, chiesto con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 23 aprile 2020:<br /> &#8211; del regolamento urbanistico del Comune di Viareggio, approvato con deliberazione consiliare 52 del 4.11.2019, pubblicata sul BURT 51 del 18.12. 2019, nella parte in cui viene confermata la fascia di rispetto cimiteriale come individuata dalla deliberazione consiliare 10/16, giÃ  impugnata;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Viareggio;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 novembre 2020 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il signor Giorgio Galli è proprietario di un fabbricato posto in Viareggio, via Marco Polo nn. 55 e 57, costruito in forza di licenza edilizia del 24.3.1958 e sopraelevato in esecuzione di licenza del 6.3.1970.<br /> Egli, in data 28.3.1986, presentà² domanda di condono edilizio ex legge n. 47/1985, avente a oggetto alcune opere realizzate sull&#8217;edificio: maggiore profondità  di 65 centimetri dell&#8217;appendice lato corte rialzata, ampliamento del piano terreno, maggiore altezza del primo piano per circa 10 centimetri, realizzazione al primo piano di un vano, realizzazione di un bagno al secondo piano, maggiore altezza dell&#8217;edificio per realizzazione, al secondo piano, di 3 camere e un disimpegno in difformità  dalla licenza edilizia.<br /> Il Comune di Viareggio, con determinazione datata 20.11.2015, richiamata la conferenza dei servizi del 23.3.1999 tenutasi tra Comune e ASL per la definizione dei criteri di regolarizzazione delle opere abusive in area cimiteriale, ha respinto l&#8217;istanza facendo leva sull&#8217;art. 33 della legge n. 47/1985, in quanto gli abusi edilizi, comportanti un ampliamento superiore al 10% della volumetria, ricadevano nella fascia di rispetto del vincolo cimiteriale compresa tra zero e 50 metri.<br /> Avverso tale diniego e la variante urbanistica approvata con deliberazione consiliare n. 66 del 27.10.1997 (nella parte in cui viene reintrodotta la fascia di rispetto cimiteriale), il ricorrente è insorto deducendo:<br /> 1) Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, del principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione, dell&#8217;art. 1 della legge n. 241/1990, dell&#8217;art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea, approvata il 7.12.2000, dei principi di buona fede e legittimo affidamento; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, disparità  di trattamento; illegittimità  della reintroduzione del vincolo cimiteriale mediante la variante generale al PRG del 1997 e conseguente inesistenza della fascia di rispetto ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934.<br /> Nel corso degli anni &#8217;40 l&#8217;intorno del cimitero viareggino incluso nei 200 metri dalle mura perimetrali del cimitero stesso fu interessato da consistente edificazione, tanto che esso era ormai chiuso tra le costruzioni, nonostante la fascia di rispetto di 77,50 metri sul lato di via Marco Polo.<br /> In tale situazione il Sindaco di Viareggio, con nota del 13.8.1953, rilevÃ² l&#8217;avvenuta realizzazione di alcuni fabbricati nella zona di rispetto ed espresse al Prefetto l&#8217;intenzione di delimitare la fascia cimiteriale con le 4 strade perimetrali al muro di cinta cimiteriale dichiarandosi favorevole alla concessione di permessi di costruzione al di fuori della zona cimiteriale così¬ circoscritta.<br /> Il Prefetto di Lucca, con lettera datata 19.8.1953, autorizzÃ² il Comune a rilasciare i permessi di costruzione per abitazioni civili in conformità  alla proposta contenuta nell&#8217;ultimo capo della nota sindacale.<br /> SeguÃ¬ una nota informativa congiunta dell&#8217;ufficiale sanitario e del direttore dell&#8217;ufficio tecnico comunale con la quale si avvisì² che si sarebbero potuti rilasciare i permessi di costruire nella zona di terreno al di fuori delle strade delimitanti il vincolo cimiteriale; da ciò derivava la delimitazione della zona di rispetto cimiteriale indicata nelle planimetrie del PRG (&#8220;&#038;la fascia di rispetto del cimitero al Marco Polo era stata in realtà  abrogata col provvedimento del Prefetto, nel 1953&#038;&#8221;: in tal senso è il quadro conoscitivo del piano strutturale).<br /> Il PRG approvato con decreto ministeriale n. 3049 del 1971 fotografÃ² la predetta situazione e previde la realizzazione di un nuovo cimitero.<br /> La variante generale urbanistica del 1997 reintrodusse la fascia di rispetto cimiteriale delimitandola con un raggio di 100 metri dal muro di cinta del cimitero.<br /> Quest&#8217;ultima previsione secondo la parte ricorrente è illogica, in quanto istituisce una fascia di rispetto completamente edificata (in pratica un vincolo meramente cartografico) e omette di considerare sia il provvedimento prefettizio del 1953, portato a esecuzione per circa 40 anni, sia l&#8217;affidamento incolpevole dei privati. L&#8217;illegittimità  di tale variante si ripercuote sul diniego di condono.<br /> 2) In subordine: violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985 e dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità , contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione.<br /> Anche se la reintroduzione del vincolo per effetto della variante generale del 1997 fosse legittima, si tratterebbe di vincolo sopravvenuto alla realizzazione degli abusi edilizi, talchè il Comune non può ricorrere a un&#8217;automatica applicazione dell&#8217;art. 33 della legge n. 47/1985, valendo invece l&#8217;art. 32, comma 1, della legge stessa, il quale subordina il rilascio del titolo sanante al parere favorevole dell&#8217;autorità  preposta alla tutela del vincolo (il ricorrente richiama sul punto la pronuncia di questo TAR n. 965 del 3.6.2014). Pertanto, l&#8217;USL avrebbe dovuto valutare in concreto la compatibilità  dell&#8217;opera con il vincolo cimiteriale. Non ottempera a tale obbligo di valutazione la conferenza di servizi richiamata nell&#8217;impugnato diniego, in quanto l&#8217;USL in essa intervenuta non ha formulato un parere igienico sanitario ma una considerazione generale (regolarizzabilità  degli abusi che, pur rientrando nella fascia di rispetto cimiteriale, non costituiscano nuove edificazioni o ampliamenti di edifici preesistenti).<br /> 3) Violazione degli artt. 31 ss. della legge n. 47/1985 e dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e contraddittorietà  della motivazione, travisamento, difetto di istruttoria.<br /> Il diniego da un lato richiama la conferenza dei servizi indicante i criteri di rilascio della sanatoria edilizia per le opere situate in area cimiteriale, dall&#8217;altro fa leva sull&#8217;assolutezza del vincolo e quindi sull&#8217;art. 33 della legge n. 47/1985. In realtà  il Comune non ha considerato la conferenza dei servizi, in quanto la stessa ha in via generale definito ammissibile la ristrutturazione edilizia, mentre il diniego non esprime alcuna valutazione circa la riconducibilità  degli abusi edilizi de quibus a tale categoria ma si limita a precisare che gli stessi comportavano un ampliamento maggiore del 10% della volumetria. Incomprensibile il riferimento, nelle premesse del diniego, alle due sottofasce (da 0 a 50 metri e da 50 a 100 metri dal cimitero), in quanto la variante del 1997 prevede un&#8217;unica zona di rispetto, pari a 100 metri.<br /> 4) Violazione dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi di partecipazione e giusto procedimento.<br /> Il mancato preannuncio delle ragioni ostative all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza non è superabile dall&#8217;art. 21 octies della legge n. 241/1990 in quanto il contenuto del provvedimento di diniego sarebbe stato diverso ove si fosse consentito all&#8217;interessato di presentare le proprie osservazioni.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Viareggio, il quale ha eccepito l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza di interesse; al riguardo il Comune ha precisato che la fascia di rispetto è stata ulteriormente ridotta da 100 a 50 metri per effetto della deliberazione consiliare n. 10 del 2016, confermata poi dal regolamento urbanistico in fase di approvazione, cosicchè in caso di accoglimento del ricorso l&#8217;amministrazione dovrebbe riesaminare l&#8217;istanza tenendo conto della nuova riduzione, ma il risultato non muterebbe.<br /> In pendenza del gravame il ricorrente è venuto a conoscenza della deliberazione consiliare n. 10 del 8.3.2016, con la quale il Comune, in applicazione dell&#8217;art. 28 del d.lgs. n. 166/2002 (modificativo dell&#8217;art. 338 del R.D. n. 1265/1934), ha ulteriormente ridotto la fascia di rispetto cimiteriale da 100 a 50 metri (secondo la difesa del Comune la variante del PRG approvata nel 1997 non reintroduceva il vincolo ma lo riduceva da 200 a 100 metri). L&#8217;interessato ha altresì¬ preso cognizione della deliberazione consiliare n. 38 dell&#8217;8.8.2018, di adozione del regolamento urbanistico, confermante la fascia di rispetto di 50 metri.<br /> Il ricorrente è deceduto il 17.12.2018; gli eredi (Galli Maria Gabriella, Galli Stefano e Marracci Ave Maria Grazia) si sono costituiti in data 10.7.2019, ai fini della prosecuzione del giudizio.<br /> I ricorrenti sono insorti con motivi aggiunti, depositati in giudizio il 1.10.2019, avverso le suddette deliberazioni e gli atti connessi, deducendo:<br /> I) Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell&#8217;art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali dell&#8217;UE approvata a Nizza il 7.12.2000, dei principi di buona fede e legittimo affidamento; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, disparità  di trattamento; illegittimità  della conferma di un vincolo cimiteriale nel territorio comunale e inesistenza della fascia di rispetto ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934.<br /> Il Comune ha effettuato una mera operazione cartografica di reintroduzione della fascia di rispetto comprendente una zona fittamente edificata; con la delibera n. 10/2016 ha ripetuto l&#8217;operazione di tracciamento a 50 metri, invece che a 100 metri, dal cimitero. In realtà  la fascia non è mai esistita, come statuito dal TAR Toscana con sentenza n. 470 del 2004 (&#8220;non sussiste alcuna violazione della zona di rispetto cimiteriale perchè la stessa risulta essere stata sostanzialmente eliminata con provvedimenti che, ormai, devono ritenersi inoppugnabili&#8221;). L&#8217;impugnata delibera n. 10/2016 ammette che la fascia di rispetto era stata eliminata con atto prefettizio, che il PRG del 1971 aveva recepito l&#8217;azzeramento e che il PRG del 1997 ha reintrodotto il vincolo, e tuttavia il Comune ha proceduto a un&#8217;altra avulsa creazione cartografica. Continua a mancare una seria istruttoria. Il Consiglio comunale ha giustificato la riduzione di fascia prevedendo interventi pubblici all&#8217;interno della fascia di rispetto senza individuarli, nascondendo il vero scopo, che era quello di risolvere una serie di contenziosi pendenti.<br /> II) Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione e dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità  e contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, disparità  di trattamento, perplessità .<br /> La fascia di 50 metri è tracciata in modo incomprensibile: su 3 lati (lati su via Aurelia, via Lepanto e via Marco Polo) si diparte dal muro perimetrale del cimitero, sul quarto lato (prospiciente via Maroncelli); essa parte da una non meglio precisata linea corrispondente al marciapiede esterno del cimitero, con la conseguenza che finisce per essere pìù ampia di 50 metri. Ciò pregiudica la parte ricorrente, la cui proprietà  è posta sul limite esterno della fascia, con la conseguenza che, se questa fosse stata correttamente computata, non avrebbe incluso l&#8217;immobile intestato ai deducenti.<br /> La difesa del Comune replica che l&#8217;allegato alla deliberazione consiliare n. 10 del 2016 e la tavola C1.5 del regolamento urbanistico (documento n. 23) dimostrano che l&#8217;immobile de quo ricade comunque nella fascia di rispetto; in particolare, in quest&#8217;ultima tavola la fascia di rispetto è computata a partire dal muro perimetrale anche per la parte prospiciente via Maroncelli, e tuttavia ingloba ugualmente l&#8217;immobile in questione (pagina 11 della memoria comunale depositata in giudizio il 3.1.2020).<br /> III) Violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità , contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, carenza di motivazione.<br /> Il vincolo è sopravvenuto, per effetto della variante approvata nel 1997, talchè doveva trovare applicazione l&#8217;art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985, mentre le lettere datate 18.8.1999 (parere negativo dell&#8217;USL) e 30.7.1999 (richiesta indirizzata dal Comune all&#8217;USL) richiamano l&#8217;art. 33.<br /> In pendenza del gravame e dei motivi aggiunti il Comune, con deliberazione consiliare n. 52 del 4.11.2019, ha approvato il regolamento urbanistico recependo la fascia di rispetto nell&#8217;estensione stabilita dalla deliberazione consiliare n. 10/2016.<br /> Avverso il sopravvenuto regolamento urbanistico i ricorrenti sono insorti con il secondo atto di motivi aggiunti, depositato in giudizio il 23.4.2020 e incentrato sulle seguenti censure:<br /> I) Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, dell&#8217;art. 1 della legge n. 241/1990, dell&#8217;art. 41 della Carta europea dei diritti fondamentali dell&#8217;UE, dei principi di buona fede e legittimo affidamento; eccesso di potere per illogicità  e contraddittorietà , manifesta irragionevolezza, disparità , illegittimità  della conferma del vincolo cimiteriale e conseguente inesistenza della fascia di rispetto ex art. 338 del R.D. n. 1265/1934.<br /> E&#8217; vero che il vincolo cimiteriale si impone ex se, a prescindere dal recepimento da parte dello strumento urbanistico, ma è altrettanto vero che l&#8217;art. 338 TULS, nella versione vigente nel 1953, attribuiva al Prefetto la competenza a disporre del vincolo, nel senso di autorizzare ampliamenti del cimitero a meno dei prescritti 200 metri dal centro abitato e di consentire, per gravi motivi e se non vi ostino ragioni di igiene, l&#8217;ampliamento degli edifici esistenti nella zona di rispetto. Nel 1953 il Prefetto accolse la richiesta del Sindaco di riperimetrare la fascia di rispetto contenendola entro il limite delle 4 strade circondanti il cimitero e solo con variante del 1997 (impugnata col ricorso introduttivo in quanto istituiva una fascia di rispetto urbanisticamente satura e dunque inidonea ad assolvere la funzione assegnata dal legislatore al vincolo cimiteriale) è stato ripristinato ciò che il Prefetto aveva rimosso. La deliberazione n. 10/2016 risente della stessa illogicità .<br /> Oggi il prodotto della variante del 1997 (reintroduzione) e della delibera del 2016 è stato recepito nel regolamento urbanistico, che, come si evince dalla cartografia e dall&#8217;art. 61 delle NTA, individua una fascia di rispetto di 50 metri dalle mura del cimitero; pertanto, il regolamento urbanistico è mera conferma dei precedenti provvedimenti pianificatori e, al tempo stesso, scelta pianificatoria autonoma, tesa a reiterare un vincolo introdotto 23 anni fa. In quest&#8217;ultima ottica esso viene autonomamente impugnato con i secondi motivi aggiunti, cosicchè nei confronti del regolamento urbanistico si ripropone la censura sollevata verso la variante generale: emerge un difetto di istruttoria laddove il nuovo strumento impone il vincolo su un&#8217;area completamente edificata, omette di valutare la pìù realistica possibilità  di realizzare un altro cimitero, non considera l&#8217;affidamento di coloro che hanno costruito nella fascia di rispetto sulla base di titoli edilizi.<br /> Il Comune di Viareggio si è costituito in giudizio anche in relazione ai motivi aggiunti.<br /> All&#8217;udienza del 25 novembre 2020 la causa è stata posta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di inammissibilità  e irricevibilità  sollevate dal Comune, stante l&#8217;infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.<br /> 2. Con il primo motivo i ricorrenti contestano la variante urbanistica generale del 1997 nella parte in cui prevede la fascia di rispetto cimiteriale (ovvero reintroduce il vincolo cimiteriale in una zona edificata, all&#8217;interno di un raggio di 100 metri dal muro di cinta del cimitero) e, per illegittimità  derivata, l&#8217;impugnato diniego di condono edilizio.<br /> La censura è infondata.<br /> Secondo un ormai costante indirizzo giurisprudenziale, la fascia di rispetto dei cimiteri esistenti, prevista dall&#8217;art. 338 del r.d. n. 1265/1934, identifica un vincolo assoluto e inderogabile, salve ipotesi tassative, posto a tutela di interessi pubblicistici; trattasi di vincolo di inedificabilità  ex lege che prevale anche su eventuali previsioni di tipo diverso contenute negli strumenti urbanistici (Cons. Stato, VI, 12.2.2019, n. 1013).<br /> &#8220;Il vincolo cimiteriale si impone alla pianificazione comunale anche modificandola ex lege, qualora non sia stato espressamente recepito nello strumento urbanistico: in ragione della sua natura assoluta esso opera come limite legale, anche nei confronti delle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici&#8221; (Cons. Stato, VI, 2.7.2018, n. 4018); &#8220;il vincolo, d&#8217;indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sè, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti&#8221; (Cons. Stato, VI, 15.10.2018, n. 5911).<br /> Ciò vale anche in relazione al vincolo configurato dall&#8217;art. 338 del r.d. n. 1265/1934 nel testo vigente al momento della determinazione prefettizia del 1953: anche all&#8217;epoca era prevista dall&#8217;ordinamento la distanza minima di 200 metri, mentre le uniche eccezionali deroghe, rimesse alla motivata valutazione del Prefetto, riguardavano gli ampliamenti dei cimiteri esistenti e l&#8217;ampliamento degli edifici preesistenti nella zona di rispetto dei cimiteri.<br /> In siffatto contesto, la variante urbanistica generale del 1997, laddove individuava la fascia di rispetto entro un raggio di 100 metri dal muro di cinta del cimitero, sostanzialmente riduceva il vincolo da 200 a 100 metri, conformemente al quinto comma del citato art. 338, che, nel testo all&#8217;epoca vigente, consentiva al Consiglio comunale, per gravi e giustificati motivi, di ridurre la zona di rispetto a 100 metri.<br /> Infatti il dirigente dell&#8217;U.O. Urbanistica del Comune di Viareggio, con determina n. 49 del 1999 (documento n. 4 allegato all&#8217;impugnativa), ha dato atto del parere favorevole espresso dall&#8217;USL in data 21.9.1999 circa l&#8217;ammissibilità  della riduzione del vincolo cimiteriale da 200 a 100 metri, acquisito il quale ha definito con precisione l&#8217;estensione del vincolo come indicato nelle tavole della variante approvata con deliberazione consiliare n. 66 del 27.10.1997.<br /> 3. Con la seconda censura la parte istante afferma che la variante del 1997 ha previsto un vincolo cimiteriale sopravvenuto, talchè nel caso di specie non può trovare applicazione l&#8217;art. 33 della legge n. 47/1985, valendo invece l&#8217;art. 32, il quale subordina la regolarizzazione dell&#8217;abuso edilizio al parere favorevole dell&#8217;autorità  preposta alla tutela del vincolo.<br /> Il mezzo non è condivisibile.<br /> Alla stregua delle considerazioni espresse nella trattazione del primo motivo di gravame, l&#8217;immobile intestato al signor Galli ricadeva per legge, prima della variante del 1997, nella fascia di rispetto di 200 metri: la delibera di approvazione della variante è valsa quindi non come introduzione ex novo del vincolo, ma come riduzione della fascia di rispetto cimiteriale, la quale giÃ  esisteva nella misura ordinaria stabilita dall&#8217;art. 338 del r.d. n. 1265/1934.<br /> Invero gli abusi edilizi in questione, stando all&#8217;istanza di condono depositata in giudizio, risalivano agli anni 1959 e 1971, ovvero a periodi in cui il vincolo cimiteriale, ai sensi di legge, si estendeva per un raggio di 200 metri e poteva eccezionalmente essere ridotto a 100 metri.<br /> Pertanto giÃ  allora l&#8217;edificio dei ricorrenti, posto a meno di 50 metri dal perimetro del cimitero, ricadeva entro l&#8217;area di inedificabilità  ex art. 338 del r.d. n. 1265/1934.<br /> In particolare il Prefetto, con il provvedimento del 19.8.1953, ha irritualmente consentito di rilasciare permessi di costruzione per abitazioni civili, pur in presenza di un vincolo cimiteriale esteso per 200 metri ai sensi dell&#8217;art. 338 nel testo anche allora vigente, vincolo derivante direttamente dalla norma e che dunque si imponeva e si impone ex lege. Pertanto l&#8217;immobile è stato realizzato dal ricorrente in forza di titolo edilizio beneficiante di una atipica deroga, la quale perà² non ha potuto cancellare il vincolo cimiteriale, tanto meno per i successivi ampliamenti, realizzati senza titolo allorquando il Prefetto, su richiesta del Consiglio comunale, ai sensi dell&#8217;art. 338 nel testo all&#8217;epoca vigente avrebbe potuto al massimo ridurre l&#8217;area di rispetto a 100 metri di distanza dal cimitero (deroga, questa, che non avrebbe comunque potuto avvantaggiare il ricorrente, avendo egli costruito gli ampliamenti in questione a meno di 50 metri), e comunque allorquando operava il vincolo ordinario ex lege.<br /> Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa tra la Prefettura di Lucca e il Comune di Viareggio nel 1951 (documenti n. 21 e 22 depositati in giudizio dal Comune), si evince che all&#8217;epoca vi era la prospettiva dell&#8217;abbandono del cimitero esistente e della realizzazione altrove di un nuovo cimitero, prospettiva mai concretizzatasi ma che verosimilmente indusse a consentire avventatamente il rilascio di permessi di costruire in deroga al vincolo, il quale tuttavia persisteva, stante la persistente esistenza del cimitero, mai dismesso.<br /> Ne deriva che nel caso in esame non rileva un vincolo sopravvenuto e che quindi si attaglia al caso di specie l&#8217;art. 33 della legge n. 47/1985, ostativo al rilascio del condono edilizio.<br /> 4. Con la terza censura i ricorrenti denunciano la contraddittorietà  dell&#8217;impugnato diniego, il quale da un lato richiama i criteri di condonabilità  stabiliti dalla conferenza di servizi, dall&#8217;altra fa riferimento alla natura assoluta del vincolo; lamentano che il Comune non ha tenuto conto della predetta conferenza, propensa a ritenere sanabili le ristrutturazioni edilizie, ovvero non ha vagliato la riconducibilità  a quest&#8217;ultime dell&#8217;intervento eseguito, limitandosi a constatare che esso comportava un ampliamento maggiore del 10% della volumetria. Secondo i deducenti, inoltre, sarebbe incomprensibile il riferimento, nella premessa del diniego, alle due sottofasce (da 0 a 50 metri e da 50 a 100 metri), a fronte della variante del 1997 che invece prevede un&#8217;unica fascia di 100 metri.<br /> Il rilievo non ha pregio.<br /> L&#8217;impugnato provvedimento evidenzia, nella sua premessa, che le opere abusive in questione ricadono nella fascia di rispetto da 0 a 50 metri, e quindi nella immediata prossimità  del cimitero, con la conseguenza che, a fortiori, non rispettano il limite di distanza minima fissato in 100 metri.<br /> Il Comune, con l&#8217;atto impugnato, evidenzia altresì¬ che le suddette opere hanno comportato un ampliamento superiore al 10% della volumetria, con conseguente non riconducibilità  delle stesse al rispetto dei limiti massimi tollerabili definiti in sede di conferenza di servizi in data 23.9.1999 (secondo cui nella fascia di rispetto cimiteriale non sono sanabili le variazioni essenziali, tra le quali rientra l&#8217;aumento di volume in misura superiore al 10% secondo quanto sancito dall&#8217;art. 2 della L.R. n. 39/1994: documento n. 3 allegato al ricorso).<br /> Occorre aggiungere che, al momento dell&#8217;adozione del gravato provvedimento, vigeva l&#8217;art. 338, ultimo comma, del r.d. n. 1265/1934 nel testo novellato dall&#8217;art. 28 della legge n. 166/2002 (&#8220;All&#8217;interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all&#8217;utilizzo dell&#8217;edificio stesso, tra cui l&#8217;ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d&#8217;uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell&#8217;articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457&#8221;), talchè anche ai sensi del dettato legislativo era preclusa la regolarizzazione dell&#8217;abuso edilizio de quo, considerato che il signor Galli, a fronte dell&#8217;originaria superficie edificata di mq. 154, ha realizzato abusivamente un ampliamento di mq. 118,79 (si vedano la relazione tecnico descrittiva e la planimetria allegate alla domanda di condono: documento n. 1 depositato in giudizio dalla parte ricorrente e documento n. 17 prodotto in giudizio dal Comune).<br /> 5. Il quarto motivo si incentra sulla violazione dell&#8217;art. 10 bis della legge n. 241/1990 e dei principi di partecipazione e del giusto procedimento.<br /> La doglianza non può essere accolta.<br /> Il contestato diniego costituisce atto vincolato, fondato sull&#8217;inedificabilità  assoluta nascente dall&#8217;essere le opere situate a meno di 50 metri dal cimitero: la chiara valenza ostativa dell&#8217;art. 338 del r.d. n. 1265/1934, tale da non richiedere alcuna valutazione sulla compatibilità  degli abusi edilizi col vincolo cimiteriale, fa sì¬ che il contenuto dispositivo dell&#8217;impugnata determinazione non poteva essere diverso, ex art. 21 octies della legge n. 241/1990.<br /> 6. Con la prima censura proposta con i motivi aggiunti depositati in giudizio in data 1.10.2019, aventi ad oggetto le sopravvenute deliberazioni comunali di riduzione del vincolo cimiteriale da 100 a 50 metri, i ricorrenti sostengono che in realtà  il vincolo non è mai esistito, essendo stato eliminato con provvedimento prefettizio inoppugnabile, e che le contestate deliberazioni concretano una avulsa creazione cartografica (di reintroduzione della fascia di rispetto dove non è mai esistita), priva di seria istruttoria.<br /> L&#8217;assunto non ha pregio.<br /> Stante l&#8217;infondatezza del ricorso principale e, quindi, stante l&#8217;acclarata legittimità  della variante urbanistica del 1997, le delibere impugnate con i motivi aggiunti non sono suscettibili di cagionare alcuna (ulteriore) lesione ai ricorrenti, in quanto esse non creano ma riducono il vincolo cimiteriale.<br /> Rileva il fatto che, per effetto dell&#8217;art. 338 del r.d. n. 1265/1934 e della variante approvata nel 1997, il vincolo cimiteriale preesisteva alle citate deliberazioni, con le quali il Comune ha operato la riduzione del vincolo giÃ  esistente, introducendo l&#8217;eccezionale deroga ammessa dal comma 5 del citato art. 338, nel testo novellato dall&#8217;art. 28, comma 1, della legge n. 166/2002.<br /> Il fatto che anche il raggio di 50 metri dal perimetro esterno del cimitero sia fittamente edificato e urbanizzato non può inficiare la validità  degli atti impugnati con i motivi aggiunti, in quanto l&#8217;esistenza di fabbricati vicino al cimitero (assentita o non assentita che sia) non prevale sul vincolo di inedificabilità  originato dal dettato legislativo, vincolo che non può essere azzerato.<br /> Invero, la situazione di inedificabilità  prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nel quinto comma del novellato art. 338 del r.d. n. 1265/1934, il quale non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi su un&#8217;area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario nonchè per la sacralità  dei luoghi di sepoltura. Pertanto, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all&#8217;interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell&#8217;art. 338 (recupero o ampliamento entro il limite del 10%, ecc.); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico (come valutato dal legislatore nell&#8217;elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione della fascia cimiteriale), la procedura di riduzione del vincolo (Cons. Stato, VI, 15.10.2018, n. 5911).<br /> Per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina quindi una tipica situazione di inedificabilità  ex lege suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico, non anche per agevolare singoli proprietari che abbiano effettuato abusivamente, o intendano effettuare, interventi edilizi su un&#8217;area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonchè per la peculiare sacralità  dei vicini luoghi destinati alla sepoltura (Cons. Stato, VI, 4.7.2014, n. 3410).<br /> 7. Con la seconda censura, dedotta coi motivi aggiunti, i ricorrenti sostengono che la fascia di 50 metri è tracciata in modo incomprensibile (sul lato prospiciente via Maroncelli la fascia è computata a partire da una non meglio precisata linea che corrisponde presumibilmente al marciapiede esterno del cimitero); al riguardo affermano che, se la fascia fosse stata misurata a partire dal muro del cimitero sul lato prospiciente via Maroncelli, la loro proprietà  sarebbe stata al di fuori del vincolo cimiteriale.<br /> Il rilievo è infondato.<br /> Dalla documentazione prodotta in giudizio non risulta una diversa dipartizione della fascia su via Maroncelli (ovvero non risulta che in tale lato la fascia di rispetto cimiteriale sia stata misurata dal marciapiede esterno anzichè dal muro del cimitero).<br /> Dalla tavola C1.5 annessa al regolamento urbanistico adottato e alla deliberazione n. 10/2016 si evince che la fascia di rispetto sul lato di via Maroncelli, misurata a partire dal muro del cimitero, include al suo interno l&#8217;edificio in questione (documento n. 23 depositato in giudizio dal Comune).<br /> Sotto altra chiave di lettura, constatata la posizione del manufatto de quo (visibile, ad esempio, nella planimetria allegata alla pratica di condono, costituente il documento n. 17 depositato in giudizio dal Comune) e vista la chiara planimetria della variante urbanistica del 1997 indicante la fascia di rispetto di 100 metri sul lato di via Maroncelli (documento n. 2 allegato al ricorso), calcolando in scala, su quest&#8217;ultima planimetria, la distanza di 50 metri dal muro del cimitero, il cui limite esterno è ben individuato nella planimetria stessa, risulta che l&#8217;abuso edilizio realizzato dal ricorrente ricade all&#8217;interno della fascia di 50 metri.<br /> Peraltro gli esponenti fanno riferimento (pagina 6 dei motivi aggiunti) ad un non meglio precisato &#8220;elaborato grafico sub n. 1 m.a., con evidenziato in giallo l&#8217;immobile dei ricorrenti&#8221;, ma tale documento non risulta depositato in giudizio.<br /> 8. Con la terza censura espressa nei motivi aggiunti gli esponenti sostengono che il vincolo è sopravvenuto nel 1997, con la conseguenza che doveva trovare applicazione l&#8217;art. 32, comma 1, della legge n. 47/1985.<br /> La doglianza è infondata.<br /> Valgono sul punto le considerazioni espresse nella trattazione della seconda censura proposta con il ricorso introduttivo: il vincolo di rispetto cimiteriale giÃ  esisteva al momento della realizzazione delle opere e degli ampliamenti abusivi oggetto della istanza di condono.<br /> 9. Con il secondo atto di motivi aggiunti, avente a oggetto il regolamento urbanistico approvato il 4.11.2019, nella parte in cui conferma la fascia di rispetto di 50 metri, i ricorrenti lamentano che esso impone un vincolo su un&#8217;area giÃ  completamente edificata, omette di valutare la possibilità  di realizzare un nuovo cimitero, non considera l&#8217;affidamento maturato da molti cittadini che hanno costruito nella zona in forza di titoli edilizi rilasciati dal Comune e mai annullati in autotutela.<br /> Il rilievo non ha pregio.<br /> Valgono al riguardo le considerazioni espresse nella trattazione delle precedenti censure.<br /> Il Comune, con l&#8217;impugnato regolamento urbanistico, si è avvalso dell&#8217;eccezionale facoltà  di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale, portandola a 50 metri.<br /> Nè l&#8217;affidamento eccepito nel ricorso, nè l&#8217;edificazione privata vicina al cimitero costituiscono elementi sintomatici di illegittimità  della scelta di ridurre la fascia cimiteriale a 50 metri (i quali rappresentano comunque una distanza assai breve) anzichè ad una distanza ancora inferiore, in quanto il legislatore ha contemperato l&#8217;interesse privato dei proprietari di immobili situati nella fascia cimiteriale e l&#8217;interesse pubblico sotteso all&#8217;istituzione della stessa, nell&#8217;ultimo comma del novellato art. 338, ammettendo per gli edifici ricadenti nella zona di rispetto interventi di recupero o funzionali al loro utilizzo, comprendenti l&#8217;ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento, oltre a quelli previsti dall&#8217;art. 31, comma 1, lett. a, b, c, d, della legge n. 457/1978, relegando la deroga al limite ordinario di distanza di 200 metri a casi del tutto eccezionali.<br /> L&#8217;art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un&#8217;area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario; il procedimento attivabile dai singoli proprietari all&#8217;interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all&#8217;ultimo comma dell&#8217;art. 338, mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico (come valutato dal legislatore nell&#8217;elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione della fascia cimiteriale) la procedura di deroga al limite di 200 metri (Cons. Stato, VI, 15.10.2018, n. 5911).<br /> 10. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti.<br /> Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune di Viareggio, della somma complessiva di euro 5.000 (cinquemila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall&#8217;art. 4 del d.l. 28/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Saverio Romano, Presidente<br /> Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br /> Silvia De Felice, Referendario</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-31-12-2020-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 31/12/2020 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2016 n.1763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-12-2016-n-1763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-12-2016-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2016 n.1763</a></p>
<p>A. Pozzi Pres., B. Massari, Est. Sulla incompatibilità delle posizioni di affidatario dell’incarico di progettazione e affidatario dell’appalto, ove coincidenti nel medesimo soggetto, a garanzia della trasparenza, parità di condizioni e libertà di concorrenza 1 Contratti della P.A.- Affidamento dell’incarico di progettazione e affidamento dell’appalto o concessione per lo stesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-12-2016-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2016 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-12-2016-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2016 n.1763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Pozzi Pres., B. Massari, Est.</span></p>
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<p>Sulla incompatibilità delle posizioni di affidatario dell’incarico di progettazione e affidatario dell’appalto, ove coincidenti nel medesimo soggetto, a garanzia della trasparenza, parità di condizioni e libertà di concorrenza</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1 Contratti della P.A.- Affidamento dell’incarico di progettazione e affidamento dell’appalto o concessione per lo stesso servizio al medesimo soggetto- Incompatibilità ex art. 90 co 8 d. lgs. 163/2006 &#8211; Tutela della trasparenza, libertà di concorrenza e parità di trattamento.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Escussione della cauzione ex art 48 d. lgs. 163/2006- Parte strutturale dell’offerta, non mero elemento a corredo della stessa- A garanzia della serietà e dell’affidabilità dell’offerta.</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>1. L’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 impone che debbano essere evitate o comunque opportunamente valutate tutte le situazioni di incompatibilità che possano concretamente intaccare i principi di trasparenza, libertà di concorrenza e parità di condizioni. Ne deriva che il progettista deve collocarsi in posizione di imparzialità rispetto all&#8217;appaltatore-esecutore dei lavori. La norma mira ad impedire posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante, e ad evitare che possano partecipare all&#8217;appalto soggetti che abbiano rivestito un ruolo determinante nell&#8217;indirizzo delle scelte dell&#8217;Amministrazione o abbiano ricevuto un flusso di informazioni riservate tale da falsare la concorrenza, fattispecie che si verificherebbe in caso di commistione, a qualunque titolo, tra affidatario dell&#8217;incarico di progettazione ed affidatario dell&#8217;appalto avente per presupposto detta progettazione. Secondo il parere reso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici “è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all’intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio” e quindi a legittimare la scelta dell’esclusione da parte della stazione appaltante.<br />
&nbsp;<br />
2. Nelle gare pubbliche la cauzione, di cui all&#8217;art. 48, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, costituisce sotto il profilo strutturale una parte integrante dell&#8217;offerta, e non un mero elemento di corredo della stessa, seguendone che l&#8217;escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell&#8217;ampio patto di integrità al quale si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e quale conseguenza tipica del mancato rispetto del vincolo in tal modo assunto; la finalità dell&#8217;istituto è responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, garantire la serietà e l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta</strong></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 01763/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01137/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2016, proposto da:<br />
Impec Costruzioni S.p.A. anche n.q. di mandataria dell’A.T.I. con Società Edilia Tirrena Set S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Abenavoli C.F. BNVGPP67C14I208M, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Gaia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Musenga C.F. MSNNDR53L31D086N, Davide Angelucci C.F. NGLDVD77B06H501B, con domicilio eletto presso Andrea Cuccurullo in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
1. del provvedimento di esclusione per l&#8217;appalto dei lavori ex art. 53 c. 2 . lett. b) D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di potenziamento dell&#8217;impianto di depurazione in loc. Querceta &#8211; primo lotto, nel comune di Seravezza (MS) del 21.06.2016, comunicato in pari data a mezzo pec;<br />
2. del provvedimento di escussione della cauzione provvisoria ex art. 48 D.lgs. 163/06 del 23.06.2016, comunicato in pari data a mezzo pec, consequenziale all&#8217;esclusione dei ricorrenti dalla procedura di gara predetta;<br />
3. della comunicazione del 19.7.2016, indirizzata all&#8217;ANAC effettuata ai sensi dell&#8217;art. 8, lett. r) ed s) del DPR 207/2010 ai fini dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;<br />
4. per quanto di ragione dei verbali della commissione di gara nonché del bando di gara;<br />
5. di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, ivi inclusi gli atti e i provvedimenti non conosciuti relativi alla fase di verifica dei requisiti in quanto lesivi degli interessi delle società ricorrenti.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Gaia S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
Con bando pubblicato il 24 agosto 2015 Gaia s.p.a., gestore del servizio idrico integrato della Toscana per l’ambito territoriale n. 1, indiceva una procedura aperta per l’affidamento (progettazione ed esecuzione) dei lavori di potenziamento dell&#8217;impianto di depurazione in loc. Querceta &#8211; primo lotto, nel comune di Seravezza (MS), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
Alla gara prendeva parte anche Impec Costruzioni S.p.A. in A.T.I. con Società Edilia Tirrena Set S.p.A., che con provvedimento comunicato il 13 gennaio2016 veniva escluso per asserite carenze documentali dell’offerta.<br />
Successivamente la stazione appaltante revocava l’esclusione procedendo alla valutazione dell’offerta tecnica (cui veniva assegnato il punteggio massimo di 70) e di seguito, con l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, veniva redatta la graduatoria provvisoria nella quale la ricorrente risultava collocata al primo posto con punti 90.<br />
Con nota del 21 giugno 2016 la stazione appaltante comunicava che, nel corso del procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, erano emerse circostanze atte ad ipotizzare commistioni di interessi tra Impec e l’ing. Pezza, già consulente della fase del processo depurativo per conto del gestore del servizio.<br />
Ritenuto che i fatti accertati integrassero l’ipotesi prevista dall’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante escludeva dalla gara la ricorrente, escutendo la cauzione provvisoria e segnalando la circostanza all’ANAC per i consequenziali provvedimenti.<br />
Avverso tali atti proponeva ricorso la Impec Costruzioni S.p.A. anche nella veste di mandataria dell’A.T.I. con Società Edilia Tirrena Set S.p.A. chiedendone l’annullamento, previa sospensione, e deducendo:<br />
1. Violazione degli artt. 90, co. 8 e 8 bis, d.lgs. n. 163/2006 e 21 octies della l. n. 24171990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento e dell’art. 97 della Costituzione.<br />
2. Violazione dell’art. 38, co. 1 e 1 ter, d.lgs. n. 163/2006. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento e dell’art. 97 della Costituzione.<br />
Si costituiva in giudizio Gaia s.p.a. opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Nella camera di consiglio dell’8 settembre 2016 la ricorrente rinunciava alla domanda di sospensione degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2016, preceduta dal deposito di memorie e repliche, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />
DIRITTO<br />
1. Viene in decisione il ricorso proposto da Impec Costruzioni per l’annullamento degli atti in epigrafe precisati con cui Gaia s.p.a., gestore del servizio idrico integrato della Toscana per l’ambito territoriale n. 1, ha disposto l’esclusione della deducente dalla gara per l&#8217;affidamento della progettazione esecutiva e l&#8217;esecuzione dei lavori di potenziamento dell&#8217;impianto di depurazione in loc. Querceta &#8211; primo lotto, nel comune di Seravezza, nonché escusso la cauzione provvisoria e segnalato il fatto all&#8217;ANAC ai sensi dell&#8217;art. 8, lett. r) ed s) del DPR 207/2010, ai fini dell&#8217;inserimento nel casellario informatico della esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti di cui all&#8217;art. 38 del d.lgs. 163/2006.<br />
2. Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />
Lamenta la ricorrente che la stazione appaltante abbia sostanzialmente violato l’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006, norma che va interpretata con particolare rigore, incidendo sulla libertà d’impresa, e con specifico riferimento alle concrete circostanze, dal momento che diversamente opinando si finirebbe col ledere anche la stessa possibilità di partecipazione alle gare (cfr. C.d.S, n. 2650/2011).<br />
Assume, inoltre, che tale interpretazione troverebbe conferma nel comma 8 bis della stesa disposizione, introdotto dalla l. n. 161/2014 al fine di conformarsi alla direttiva comunitaria 2014/17/CE e 2014/18/CE in tema di parità di trattamento e trasparenza degli enti aggiudicatori.<br />
3. La tesi non può essere condivisa.<br />
Recita l’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006 che “<em>Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche&#8217; degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione…</em>”.<br />
La norma, nel rispetto dei principi, anche di natura comunitaria, di libera concorrenza, parità di trattamento e di trasparenza, di cui all&#8217;art. 2 comma 1, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, corollari dei principi di imparzialità e buon andamento dell&#8217;azione amministrativa sanciti dall&#8217;art. 97 Cost. ed al fine di tutelare l&#8217;interesse pubblico alla scelta del miglior contraente possibile, impone che devono essere evitate o comunque opportunamente valutate tutte le situazioni di incompatibilità che possano concretamente intaccare i principi di trasparenza, libertà di concorrenza e parità di condizioni (Cons. Stato, sez. V, 18 giugno 2015, n. 3102).<br />
E ciò, come affermato dalla deducente, nell’ovvia considerazione che tali situazioni di incompatibilità devono risultare oggetto di specifica ed inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti, gravi, precisi e concordanti.<br />
3.1. La <em>ratio</em> sottesa alla disposizione in questione va individuata nell&#8217;esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità rispetto all&#8217;appaltatore-esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla stazione appaltante nella verifica di conformità tra il progetto e i lavori realizzati (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2014 n. 3779).<br />
Si vuole in sostanza, a tutela della trasparenza ed imparzialità ed al fine di garantire parità di trattamento ed impedire posizioni di vantaggio dipendenti da forme di contiguità con la stazione appaltante, evitare che possano partecipare all&#8217;appalto soggetti che abbiano rivestito un ruolo determinante nell&#8217;indirizzo delle scelte dell&#8217;Amministrazione o abbiano ricevuto un flusso di informazioni riservate tale da falsare la concorrenza, fattispecie che si verificherebbe in caso di commistione, a qualunque titolo, tra affidatario dell&#8217;incarico di progettazione ed affidatario dell&#8217;appalto avente per presupposto detta progettazione (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 11 maggio 2015 n. 679; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 13 febbraio 2015 n. 13).<br />
4. Tale è appunto il caso all’esame del collegio.<br />
Invero, a fronte della richiesta del seggio di gara di fornire, in sede di verifica dell’anomalia, giustificazioni dell’offerta, la Impec ottemperava a mezzo due pec del 21 aprile 2016 alla quale erano allegate tre offerte di fornitori intestate all’Ing. Lucio Pezza: offerta di Vogelsang del 2.10.2015; offerta di EmiAmbiente S.r.l. n. 15241 del 30.9.2015; offerta di AGECO dell’1.10.2015.<br />
Il professionista in questione aveva svolto con riferimento proprio all’appalto de quo il ruolo di consulente di Gaia per la “processistica di impianto”, nonché il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.<br />
A seguito di ulteriore richiesta dell’amministrazione la Impec trasmetteva il 13 maggio 2016 nuovamente gli allegati della seconda pec del 21 aprile 2016, ma in tale occasione con i tre allegati, precedentemente intestati all’Ing. Pezza, indirizzati alla Impec stessa.<br />
Come argomentato dalla difesa di Gaia le offerte dei suddetti fornitori assumevano particolare rilevanza nel <em>corpus</em> dell’offerta tecnica contribuendo all’assegnazione di 44 punti su 70 per la parte tecnica.<br />
Sussiste quindi, a avviso del collegio, la gravità, concordanza e precisione degli indizi che conducono a ritenere che l’ing. Pezza abbia svolto (o potrebbe aver svolto) nell’elaborazione dell’offerta della ricorrente un ruolo rilevante tale da alterare la parità di condizioni tra i concorrenti, incorrendo nel divieto stabilito dall’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006. E ciò dal momento che a tale fine non è necessaria l’acquisizione di una prova certa in tal senso.<br />
4.1. Tale conclusioni, del resto, è conforme anche al parere reso dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici secondo cui “<em>è sufficiente il solo sospetto della possibile lesione della trasparenza nella circolazione delle informazioni legate all’intervento, a costituire un vulnus al principio della par condicio. Ciò rileva nell’affidamento dei lavori di cui trattasi, che è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito del quale sono previsti specifici punteggi per le soluzioni progettuali migliorative proposte in sede di offerta tecnica</em>” (parere AVCP n. 35 del 24 febbraio 2011, prec. 241/10/L).<br />
5. Inconferente si palesa, poi, il riferimento al comma 8-bis della stessa disposizione secondo cui “<em>i divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l&#8217;esperienza acquisita nell&#8217;espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori</em>”.<br />
Tale norma si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi in cui il progettista abbia direttamente partecipato alla gara pur avendo avuto un ruolo negli incarichi di progettazione affidati in precedenza dalla stazione appaltante.<br />
Né può ritenersi in alcun modo violato il principio di partecipazione della ricorrente atteso che il confronto tra le parti è stato svolto nel rispetto degli obblighi procedimentali della verifica di anomalia dell’offerta.<br />
5.1. A fronte di tale conclusione perde rilievo la circostanza che la ricorrente abbia potuto manomettere la documentazione relativa all’offerta, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione, quanto sopra argomentato.<br />
In ogni caso pare difficile disconoscere che una qualche forma di alterazione della documentazione sia stata compiuta dalla ricorrente, dal momento che dal confronto documentale tra le prime e le seconde giustificazioni fornite dalla ricorrente si palesa evidente la modifica dell’intestazione delle offerte dei fornitori, in un primo tempo rivolte all’ing. Pezza e successivamente alla stessa Impec.<br />
6. In ordine agli ulteriori atti impugnati si osserva, quanto all’escussione della cauzione, che nelle gare pubbliche la cauzione, di cui all&#8217;art. 48, d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, costituisce sotto il profilo strutturale una parte integrante dell&#8217;offerta, e non un mero elemento di corredo della stessa, seguendone che l&#8217;escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell&#8217;ampio patto di integrità al quale si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e quale conseguenza tipica del mancato rispetto del vincolo in tal modo assunto; la finalità dell&#8217;istituto è responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, garantire la serietà e l&#8217;affidabilità dell&#8217;offerta (Cons. Stato, sez. V, 31 agosto 2016 n. 3751 Tar Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2016, n. 3580; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 22 marzo 2016, n. 3580).<br />
All’esclusione per i suddetti motivi fa seguito doverosamente la segnalazione all’ANAC in relazione alla quale non è necessaria alcuna valutazione da parte della stazione appaltante (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 1 agosto 2016 n. 1318).<br />
&nbsp;<br />
Infatti, la Stazione Appaltante è tenuta a fornire a tale Agenzia una compiuta rendicontazione dei fatti, sulla scorta dei modelli da quest’ultima predisposti, spettando poi a quest’ultima la valutazione della gravità della condotta dell’impresa ai fini dei conseguenziali eventuali provvedimenti.<br />
Per quanto precede il ricorso va rigettato seguendo le spese di giudizio la soccombenza come in dispositivo liquidate.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.000,00 oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Bernardo Massari</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Armando Pozzi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-12-12-2016-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2016 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2005 n.1763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-4-2005-n-1763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-4-2005-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2005 n.1763</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. R. Potenza Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da: &#8211; I. Giannuzzi ed altri (Avv. G. Gori) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi), la Regione Toscana (Avv. L. Bora), il Comune di Civitella Paganico (non costituito), il Dirigente Sett.Sviluppo e Tutela Territorio Provinc.Grosseto (non costituito), l’Area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-4-2005-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2005 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-4-2005-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2005 n.1763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. R. Potenza Est.<br />
Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da:<br />
&#8211; I. Giannuzzi ed altri (Avv. G. Gori) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi), la Regione Toscana (Avv. L. Bora), il Comune di Civitella Paganico (non costituito), il Dirigente Sett.Sviluppo e Tutela Territorio Provinc.Grosseto (non costituito), l’Area Ambiente della Provincia di Grosseto (non costituita) ed il Responsabile del Procedimento della Prov. di Grosseto (non costituito) e nei confronti di F. Martino (non costituito), e con l&#8217;intervento ad adiuvandum dell’Associazione Italiana W.W.F. Onlus (Avv. G. Gori)<br />
&#8211; WWF Italia (Avv.ti C. Tamburini e G. Gori) contro la Provincia di Grosseto (Avv. V. Menaldi), il Dirigente Settore Ambiente e Conservazione della Natura (non costituito), l’Istruttore Direttivo Responsabile del Procedimento Amm.Vo (non costituito), il Comune di Civitella Paganico (Avv. U. Gulina) e nei confronti di Civitella Paganico 2000 (non costituita) e F. Martino (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimazione ad impugnare gli atti di approvazione di una discarica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso collettivo avverso localizzazione di discarica &#8211; Legittimazione attiva – Interesse legittimo – Lesione effettiva in termini di danno – Dimostrazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso giurisdizionale è proponibile solo da chi ha la titolarità di un interesse legittimo e dimostri che tale interesse ha subito una lesione per la illegittimità dell&#8217;atto impugnato. Pertanto dolendosi il ricorso non della iniziale localizzazione della discarica ma delle modificazioni adottate che si assumono tese a configurarla come stabile impianto di smaltimento a servizio della provincia, l’eventuale annullamento non porrebbe rimedio alla lesione nella specie lamentata e costituita dalla presenza stessa dell’impianto. Né è stata dimostrata la lesione effettiva in termini di danno, recata ad ogni ricorrente dai provvedimenti censurati. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimazione ad impugnare gli atti di approvazione di una discarica</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1763 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
N. 753 REG.RIC.<br />
ANNO 2003<br />
N.322 REG.RIC.<br />
ANNO 2004</p>
<p align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; SEZIONE II &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti:<br />
&#8211; n. 753/2003 proposto da:</p>
<p><b>IACOPO GIANNUZZI SAVELLI, MARIA NOVELLA UZIELLI, JANET TOWNSLEY, GREGORIO DELL&#8217; ADAMI DE TARCZAL, LUCA GIANNUZZI SAVELLI, Paolo Enrico Giannuzzi Savelli, Barbara Giannuzzi Savelli, Luigi Giannuzzi Savelli, Michele Begnardi, Antonella Catocci, Mariann Preisig Stori, Karl W. Preisig, Pietro Orlandi, Luca Uzielli, Maria Luisa Giovannucci, Benito Pacini, Elia Terrosi, Miriana Zamperini, Silvia Augusti, Giuseppe Bolondi, Giovanni Luigi Manente, Anna Rita Fantacci, GiovaNNA Marasino, Moreno Marzocchi, Cesare Ciacci, Robin Charles Snape, KimBarbara Geerling Roth, Hans Peter ngner, Birgit Irene ILgner Mannlein, Alessio Casini, Marlise Erika Krusi Buhrer, Pellegrino Fulda, Georg Wolfgang Rechenauer, Helga Ulrike Wenzierl, Fabio Vegni, Karla Lohe Heuser,Moira Chechi, Mara Baccetti, Malcolm John Saunders, Franco Colombini, Sabata MeliLLo, Dania Franci, Giancarlo Ghini, Alessandra Fantoni, Valentina Ghini, Hans Eberhard Dentler, Krin Gerlinde Dentler, Kathy Van Praag, Anchise Ciacci,Emilia Machetti, Mauro Boccini, Silvano Manno, Sonia Salucchi, Alda Chiarini, Giorgio Nelli, Giuliano Sola, Carlo Donati, Agnese Ancille, Piergiovanni Fantacci, Vincenzo Conti Mammanica, Carla Salvini, Gianfranco Gorelli, Luigi BeRNINI, CRISTINI Malvolti, Settimio Chechi, Remo Vegni, Oreste Spargi, Ettore Spargi, Fiorenzo Ghini, GeRMana Moscatelli, Renato Breschi, Silvano Rossi, Marcello Lazzi, Silvano Marzocchi, Adele Comelli, Teresa Pellegrini, Rino Tempini, Edo Bischeri, Oliviero Bonari, Gianfranco Ghini, CLETO COZZUTTO, ALBERTO CIACCI, FRANCESCO GIANNETTI, BRUNO CUNI, FOSCO BALDI, RENATO Begnardi, Gilla Bastianini, Laura Catenaccio, Patrizia Pallari, Maria Angela Campari, Fabio Monaci, Maria Santoro, Giuseppe Marzocchi, Tiziana Ciantellini, Meri Corsi, Carlo Catenaccio, Marcello Chechi, Remo Marchi, Vincenzo Ancilli, Duccio Machetti, Fedaldo Montemaggi, Maurizio Chechi, Ali Fantoni, Daniela Rusci, Silvio Sgai, Edo Chechi, Hans Jorg Hutter, Paolo Fratini, Luciana Cherubini, Delia Minì, Leonardo Iodice, Tiziano Ceretelli, Elisa Benvenuti, Maurizio Pesciaroli, Stefano Zaffiri, Giorgia Cerasa, Fabio Stefanelli, Daniela Dielsi, Riccardo Simeone, Sergio Naldini, Edyta Smaka, Osvaldo Naldini, Patrizio Fantoni, Simonetta Scaloncini, Loredana Pacini, Alessandra Tondi, e Lorenzo Monaci</b> tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. GORI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Claudio Tamburini in FIRENZE, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 14</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p><b>PROVINCIA DI GROSSETO</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Valerio Menaldi con domicilio eletto in FIRENZE presso il suo studio in Via La Marmora n. 53;</p>
<p><b>REGIONE TOSCANA</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lucia Bora con domicilio eletto in FIRENZE presso l&#8217;avvocatura Regionale, Via Cavour n. 18</p>
<p><b>COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>DIRIGENTE SETT.SVILUPPO E TUTELA TERRITORIO PROVIN. GROSSETO</b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>AREA AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO</b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA PROV. DI GROSSETO </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>MARTINO FRANCESCO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad adiuvandum di</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE ITALIANA W.W.F. ONLUS </b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Gori con domicilio presso la Segreteria Genrale di questo T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli n. 40;</p>
<p>&#8211; e n. 322/2004, proposto da</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA)</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Tamburini e Giovanni Gori con domicilio eletto in Firenze, presso lo studio del primo, Via Lorenzo il Magnifico n. 14;</p>
<p align="center">c o n t r o</p>
<p><b>PROVINCIA DI GROSSETO</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Valerio Menaldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Lamarmora n. 53;</p>
<p><b>DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE E CONSERVAZIONE DELLA NATURA</b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>ISTRUTTORE DIRETTIVO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO </b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Umberto Gulina ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Cuccurullo in Firenze, Lungarno Vespucci n. 20;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>CIVITELLA PAGANICO 2000</b> non costituitasi in giudizio;</p>
<p><b>MARTINO FRANCESCO</b> non costituitosi in giudizio;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
A &#8211; (nel ricorso 753/03) :<br />
delle deliberazioni del Consiglio provinciale n. 53/2002 e n. 77/2002 rispettivamente di adozione ed approvazione del piano provinciale dei rifiuti;<br />
delle deliberazioni di Giunta regionale toscana n. 1277/2002 e n. 134/2003, recanti rispettivamente parere di conformità e pubblicazione del piano di cui sopra;<br />
delle determinazioni dirigenziali provinciali n.178,1064 e 1083 del 2002), inerenti VIA , progettazione ed autorizzazione di un progetto di coltivazione della discarica di Cannicci e realizzazione di impianto di preselezione di RSU;<br />
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,<br />
delle determinazioni dirigenziali provinciali:<br />
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/2002;<br />
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca 5.1, V modulo.<br />
B &#8211; (nel ricorso n. 322/04) :<br />
delle determinazioni dirigenziali provinciali:<br />
n. 2343/2003, di autorizzazione all’esercizio della vasca 5.1, V modulo:<br />
n. 2174/2003, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/02;<br />
E , CON MOTIVI AGGIUNTI,<br />
delle determinazioni dirigenziali provinciali:<br />
nuovamente n. 2174/03, di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la determina n.1064/02;<br />
n. 2875/03, di modifica della determinazione n. 2343/03<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Grosseto, della Regione Toscana, del Comune di Civitella Paganico e dell&#8217;Associazione Italiana per il W.W.F.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 25 GENNAIO 2005, designato relatore il Consigliere dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti G. Gori, C. Tamburini, E. Barneschi per V. Menaldi, A. Cuccurullo per U. Gulina, e B. Mancino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>Espongono i ricorrenti nel primo ricorso in epigrafe specificato di essere, un gruppo, titolari di aziende agricole o agrituristiche, ed altro di residenti nel Civitella Paganico (prov di Grosseto), proprietari di immobili, titolari di attività commerciali agricole di servizi, e di esercitare la propria attività o il proprio diritto in prossimità di una discarica (in località“Cannicci”) situata nel Comune citato.<br />
Nel secondo ricorso in esame, la ricorrente, associazione nazionale non lucrativa operante, in un quadro internazionale, a protezione dell’ambiente del pianeta terra, espone di essere venuta a conoscenza dei provvedimenti in epigrafe specificati ed inerenti la summenzionata discarica.<br />
Riferiscono altresì i ricorrenti che, con riguardo al cennato impianto, il precedente piano provinciale di smaltimento dei rifiuti (variante adottata con delib n. 88/95) ne prevedeva l’esercizio solo per un una fase transitoria (indicata in quattro anni), e che tale limite temporale, sulla base di alcune ordinanze contingibili ed urgenti, è stato poi temporalmente derogato, procedendosi ad autorizzare anche l’ampliamento dell’impianto.<br />
Più recentemente la Provincia ha inoltre predisposto, approvato ed autorizzato un progetto di coltivazione della discarica in parola (det.ni dirig.li n. 178, 1064 e 1083 del 2002).<br />
Infine, con le deliberazioni consiliari n. 53/2002 e n. 77/2002 la Provincia di Grosseto, nel quadro attuativo del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti (delibera di GR n. 384/1999) ha provveduto rispettivamente ad adottare ed approvare definitivamente, il nuovo piano provinciale per la gestione dei rifiuti solidi urbani. Ai sensi di legge (l. reg. toscane n. 25/1998 e n. 98/2002 ) la Giunta regionale ne ha preso atto (delib. n. 134/2003) e ne ha disposto la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione (BURT), effettuata in data 26.2.2003.<br />
Avverso i provvedimenti in epigrafe sintetizzati, i ricorrenti hanno con i rispettivi atti introduttivi, adito questo Tribunale, domandandone l’annullamento.<br />
A sostegno delle deduzioni, principali ed aggiuntive, sono state svolte censure e considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si sono costituite in giudizio la Provincia di Grosseto e la Regione Toscana, resistendo al ricorso ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per trascritte.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 13 luglio 2004 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione nel merito.<br />
Al fine di decidere sulla controversia in esame il Collegio ha disposto, con ordinanze nn. 5041/2003 e 5043/2003, di acquisire agli atti di causa la documentazione ivi indicata<br />
Tali incombenti sono stati eseguiti. Le parti hanno riassunto nelle rispettive memorie le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 25 gennaio 2005 i ricorsi erano trattenuti in decisione nel merito.</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p>&#8211; Evidenti elementi di connessione consentono la riunione dei ricorsi in esame al fine di deciderli con unica pronunzia.</p>
<p>A- In ordine al ricorso n. 753/2003 devono definirsi alcune questioni di natura processuale.<br />
1 -Deve anzitutto darsi atto della rinunzia del ricorrente Fratini.<br />
2 &#8211; Precede inoltre la trattazione del merito l’esame delle eccezioni . sollevate dalla Provincia ed inerenti la legittimazione dei ricorrenti, contestata dall’Amministrazione provinciale, e la sostenuta tardività del ricorso principale nonché dei motivi aggiunti (argomentate nelle memorie 24.2.04 e 2.7.04) . L’eccezione di difetto di legittimazione è fondata.<br />
I ricorrenti hanno collettivamente impugnato sette provvedimenti che posti in ordine cronologico sono:<br />
&#8211; det dirig n. 178 del 20.2.2002 (V.I.A. ex art. 14 l.r. tosc. 79/98 sul progetto di coltivazione della discarica in parola );<br />
&#8211; delib. n. 53 del 22.7.2002, di adozione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;<br />
&#8211; det. dirig n. 1064 del 3/9 di approvazione del progetto di coltivazione della discarica;<br />
&#8211; det dirig n. 1083 del 5/9 del 2002, di autorizzazione alla coltivazione della discarica;<br />
&#8211; delib. n.1377 del 9.12.2002 recante parere regionale di conformità su detto piano prov.le;<br />
&#8211; delib. n. 77 del 16.12.02 di approvazione del piano provinciale ;<br />
&#8211; delib regionale n. 134 del 17.2.03, di presa d’atto del piano e sua pubblicazione.<br />
L’esistenza di una situazione di interesse protetto, legittimante alla proposizione all’atto introduttivo del giudizio (che nella specie deve essere verificata con riferimento a due categorie di provvedimenti , vale a dire gli atti provinciali e regionali di natura pianificatoria che hanno determinato l’originaria previsione dell’impianto, e i provvedimenti emanati in tema di progettazione ed autorizzazione e rivolti specificamente alla coltivazione della discarica in parola) ad avviso del Collegio deve essere negata.<br />
Ed invero, sotto l’aspetto riferibile ai provvedimenti pianificatori originari, si osserva che, dolendosi il ricorso non della iniziale localizzazione della discarica ma delle modificazioni adottate che si assumono tese a configurarla come stabile impianto di smaltimento a servizio della provincia, l’eventuale annullamento non porrebbe rimedio alla lesione nella specie lamentata e costituita dalla presenza stessa dell’impianto.<br />
Ma con riguardo sia agli atti pianificatori (det. dirig n. 178 del 20.2.2002, delib. n. 53 del 22.7.2002 , delib. n.1377 del 9.12.2002, delib. n. 77 del 16.12.02 , delib. regionale n. 134 del 17.2.03) che a quelli specificamente di assenso alla discarica ( det.ni dirig.li n 1064 del 3.9.2002 e n. 1083 del 5.9.2002), rileva il Collegio che il ricorso è stato collettivamente proposto senza tuttavia dimostrare per ogni ricorrente la lesione effettiva in termini di danno, recata dai provvedimenti censurati. La necessità di tale dimostrazione è stata peraltro affermata ripetutamente dalla giurisprudenza amministrativa (per il principio si vedano CDS, V, nn. 1088/98, 358/01 e 2714/02; VI, n. 754/95; TAR Toscana, II, n. 2184/00).<br />
&#8211; Le osservazioni testè svolte assorbono poi la rilevanza dell’ eccezione di tardività, parimenti formulata con riguardo a tutti provvedimenti impugnati.</p>
<p>B &#8211; Deve ora trattarsi il ricorso proposto dal WWF Italia ( notificato il 14.2.04) anche avverso il quale la Provincia ha peraltro proposto un’ eccezione di tardività, per notifica del ricorso oltre il sessantesimo giorno decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo provinciale degli atti impugnati. L’eccezione risulta fondata.<br />
Il ricorso principale ha impugnato le determinazioni dirigenziali:<br />
&#8211; n. 2174 del 5.8.03 (di approvazione variante in corso d’opera al progetto approvato con la 1064/02 ) il cui periodo di affissione all’albo (come risulta dal doc. n. 42 di parte resistente ) va dall’8.8 al 18.8.03;<br />
&#8211; n. 2343 del 4.9.03 che, come è emerso dall’istruttoria disposta, risulta pubblicata all’albo provinciale dal 12.9 al 22.9.03.<br />
Avendo ad oggetto provvedimenti non soggetti a notificazione, i termini decorrevano dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo, forma di pubblicità erga omnes e pertanto, per la determinazione n. 2174 (in forza della sospensione feriale dei termini di impugnazione) dal 15.9.03, mentre per la determinazione n. 2343 decorreva dal 22.9.03.<br />
Nel replicare all’eccezione, l’Associazione istante si richiama tuttavia alla nozione di pubblicità notizia intesa come forma divulgatoria inidonea a far decorrere erga omnes il termine decadenziale di impugnazione; la tesi, che si ricollega al quadro normativo degli Enti locali (d.leg.vo n. 267/00) che non prevede in effetti per le determinazioni dirigenziali una tale forma di pubblicità, non può essere tuttavia condivisa. In contrario deve infatti rilevarsi che l’art. 21 della legge n. 1034/1971 (come modificato dall’art. 1 della legge n. 205/2000) stabilisce, ai fini specificamente processuali, che per i ricorsi avverso gli atti per i quali non sia richiesta notifica individuale, il termine decadenziale entro cui proporre l’impugnativa decorre “dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento”; poiché nella specie il regolamento di organizzazione della Provincia di Grosseto (esibito in atti per effetto dell’istruttoria) prevede la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali (punto 7.5), non appare dubbio che il momento iniziale dal quale computare il termine in questione sia fatto decorrere dall’ultimo giorno di pubblicazione.<br />
Pertanto il ricorso, notificato (il 14.2.04) oltre i sessantesimo giorno dal dies a quo come sopra individuato, deve ritenersi tardivo con riferimento ad entrambi gli atti impugnati.<br />
&#8211; A non diverse conclusioni si perviene sul ricorso recante motivi aggiunti; con essi si ripropone l’impugnativa di un provvedimento (la deliberazione n. 2174/03) la cui contestazione si è già verificato in sede di ricorso principale essere tardiva, e si aggiungono censure, in via derivata, a carico della deliberazione n. 2875 del 2.11.03 , che parimenti in via derivata risente quindi della tardività dell’impugnazione della cennata delibera 2174.</p>
<p>C- Conclusivamente il ricorso n. 753/2003, previa presa d’atto della rinunzia del ricorrente Fratini, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, mentre il ricorso n. 322/2004 si palesa irricevibile per tardività.<br />
&#8211; La sufficiente complessità della vicenda trattata consente di disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana &#8211; Sezione II – definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe e previa loro riunione:<br />
&#8211; dichiara inammissibile il ricorso n. 753/2003,<br />
&#8211; dichiara irricevibile il ricorso n. 322/2004,<br />
&#8211; compensa le spese dei giudizi.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 gennaio 2005 e l’8 febbraio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
GIUSEPPE PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
RAFFAELE POTENZA &#8211; Consigliere, est.<br />
STEFANO TOSCHEI &#8211; Primo referendario</p>
<p>Depositata in Segreteria il 21 APRILE 2005<br />
Firenze, lì 21 aprile 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-4-2005-n-1763/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2005 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2004 n.1763</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-12-2004-n-1763/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-12-2004-n-1763/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-12-2004-n-1763/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2004 n.1763</a></p>
<p>Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi Ric. Borgognoni Giuliano + 2 contro la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Offagna, e nei confronti della Eurogreen in tema di inerzia della p.a. e di diffida ad adottare provvedimenti discrezionali 1. Silenzio inadempimento – Inerzia su richiesta ad adottare provvedimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-12-2004-n-1763/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2004 n.1763</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-4-12-2004-n-1763/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 4/12/2004 n.1763</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Ranalli, Est. Manzi<br /> Ric. Borgognoni Giuliano + 2 contro la Regione Marche, la Provincia di Ancona, il Comune di Offagna, e nei confronti della Eurogreen</span></p>
<hr />
<p>in tema di inerzia della p.a. e di diffida ad adottare provvedimenti discrezionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Silenzio inadempimento – Inerzia su richiesta ad adottare provvedimenti declaratori di decadenza da concessione edilizia – Necessità del rispetto dell’iter di cui alla Legge 10 gennaio 1957 n° 3 – Sussiste.</p>
<p>2. Richiesta ad adottare provvedimenti declaratori di decadenza da concessione edilizia – Esercizio potere di autotutela – Possibilità diffida a provvedere – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il soggetto che intende reagire contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione deve seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall’art.25 del T.U. 10 gennaio 1957, n.3.</p>
<p>2. Non è ammissibile la pretesa invalidazione dell’inerzia procedimentale e provvedimentale addebitata alla p.a. ove sia rivolta a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela per i quali la P.A. dispone di ampia discrezionalità ed in forza dei quali non sussistano in capo alla stessa precisi obblighi giuridici di provvedere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.989 del 2003 proposto da</p>
<p><b>BORGOGNONI Giuliano, BORGOGNONI Giuliana e BORGOGNONI Guido</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Criscuoli, elettivamente domiciliati presso il difensore in Ancona, alla Via Menicucci n.1;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE MARCHE</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Costanzi e Laura Simoncini del Servizio legale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA di ANCONA</b>, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE di OFFAGNA (AN)</b>, in persona del Sindaco pro-tem-pore, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>s.r.l. EUROGREEN</b>, con sede in Civitanova Marche (MC), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Lucchetti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, al Corso Mazzini n.156;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate sulle diffide notificate dai ricorrenti in data 23 e 24 settembre 2003, preordinate a sollecitare l’adozione di formale provvedimento di decadenza dei titoli autorizzatori che hanno conse<br />
&#8211; del provvedimento adottato dall’apposita conferenza di servizi in data 18.2.1999, relativo all’approvazione del progetto di una discarica per il trattamento di rifiuti speciali nel Comune di Offagna, nella parte in cui sostituisce la concessione edilizi<br />
&#8211; della delibera della Giunta regionale delle Marche n.1289 del 1° giugno 1999, con la quale è stata formalizzata l’approvazione del progetto per la Costruzione del suddetto impianto di smaltimento di rifiuti, nonchè il rilascio dell’autorizzazione all’es<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento anteriore successivo, comunque inerente la costruzione della discarica di cui sopra.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e della controinteressata società EUROGREEN;<br />
Vista la memoria depositata dalla parte controinteressata.<br />
Vista l’ordinanza istruttoria n.512 del 16 dicembre 2003, con cui è stata disposta l’acquisizione di documenti da parte del Comune di Offagna;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;<br />
Uditi l’avv. Giorgio Benedetti delegato dall’avv. L.Criscuoli per i ricorrenti, l’avv. L.Simoncini per la Regione Marche e l’avv. A.Luc-chetti per la ditta controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe notificato il 21.11.2003 e depositato l’11.2.2003, Borgognoni Giuliano e altri due consorti in lite hanno impugnato i provvedimenti regionali ivi indicati con cui è stata autorizzata la localizzazione e la costruzione di una discarica destinata al trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi su un terreno situato a confine con alcune proprietà dei deducenti.<br />
L’impugnativa è preordinata anche ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle intimate Amministrazioni regionale, provinciale e comunale a seguito di diffide rivolte alle medesime per sollecitare la decadenza degli atti autorizzatori suddetti che hanno consentito la realizzazione del riferito impianto di messa in riserva di rifiuti.<br />
A supporto dell’invocato annullamento degli atti oggetto di gravame vengono dedotte le seguenti censure;<br />
1) violazione e falsa applicazione dell’art.4 della legge 28 gennaio 1977, n.10 dell’art.2 della legge n.241 del 1990, dell’art.27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, nonchè dell’art.97 della Costituzione e dei principi generali in materia di trasparenza, correttezza e buon andamento dell’attività amministrativa pubblica; eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.<br />
Secondo l’assunto dei ricorrenti, i lavori relativi alla costruzione dell’impianto di smaltimento assentiti con gli atti oggetto di sindacato giurisdizionale sono iniziati dopo la scadenza del termine dilatorio stabilito dall’art.4 della legge n.10 del 1977, con la conseguenza di non essere stati ultimati nel termine di efficacia della concessione edilizia; per cui, a fronte dell’asserita intervenuta decadenza della stessa, le Amministrazioni intimate erano tenute a dare corso alle diffide indirizzate dai ricorrenti e dirette a sollecitare una formale pronuncia di decadenza degli accennati atti autorizzatori edilizi e da ciò l’illegit-timità del silenzio serbato dalla stessa Amministrazione che non hanno neppure provveduto a comunicare ai ricorrenti l’avvenuto avvio del richiesto procedimento di autotutela.<br />
2) Violazione è falsa applicazione dell’art.22 del D.Lgs. n.22 del 1997, dell’art.63/bis delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Ambientale della Regione Marche P.P.A.R. e dell’art.7 della legge n.241 del 1990, nonchè eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta carenza istruttoria, dell’erroneità e del travisamento dei presupposti.<br />
Con tale censura si contesta l’acclarata compatibilità paesistico-ambientale dell’impianto di trattamento di rifiuti da parte dell’Autorità regionale il cui atto finale di approvazione del relativo progetto da parte di apposita conferenza di servizi, viene ritenuto illegittimo anche a causa del mancato coinvolgimento nel relativo procedimento degli attuali ricorrenti i quali, in quanto proprietari di terreni posti a confine del sito interessato dalla localizzazione dell’accennata discarica, avevano titolo a partecipare al procedimento o, quanto meno, ad essere informati del suo avvio, allo scopo di consentire loro di formulare eventuali osservazioni.<br />
Per contrastare l’iniziativa giudiziaria di parte attrice, in data 10.12.2003, si è costituita in giudizio la Regione Marche, i cui difensori con successiva memoria depositata il 16.10.2003 hanno assunto in primo luogo l’inammissibilità del capo di domanda preordinato all’in-validazione del silenzio serbato agli organi regionali sulla diffida rivolta alla pronuncia della decadenza delle autorizzazioni in base alle quali è stata assentita la localizzazione e la costruzione dell’impianto di smaltimento di rifiuti di cui si controverte, dal momento che, alla data di notificazione alla Regione Marche dell’atto di diffida cui si è fatto cenno, quest’ultima non era più competente ad adottare gli atti di autotutela richiesti dai ricorrenti, riservati alla potestà della competente Amministrazione provinciale, in forza della delega conforta con l’art.4 della legge regionale Marche n.28 del 28 ottobre 1999, n.28.<br />
Nel contempo, il patrocinio regionale ha eccepito la tardività dei residui capi impugnatori prospettati con il ricorso preordinato all’an-nullamento degli atti con i quali è stata autorizzata la localizzazione e la costruzione della discarica, poichè la loro conoscenza da parte dei ricorrenti è sicuramente da far risalire alla data del 19.9.2003 di sottoscrizione delle diffide all’esercizio dei poteri di autotutela, rispetto alla quale il ricorso è da considerare tardivo, essendo stato notificato soltanto il 21.11.2003 e, quindi oltre il termine decadenziale stabilito dalla legge.<br />
Per quanto riguarda il merito delle censure dedotte con il ricorso, i difensori dell’Amministrazione regionale ne hanno assunto l’infonda-tezza sul presupposto della mancata conoscenza da parte degli Uffici regionali dell’esistenza di residenti nelle aree circostanti l’impianto di smaltimento di rifiuti con riferimento a quanto dichiarato e documentato dalla ditta interessata alla realizzazione dello stesso, in occasione della presentazione della domanda di autorizzazione.<br />
Anche la controinteressata società Eurogreen, subentrata all’origi-naria Ditta Senesi titolare delle autorizzazioni oggetto di gravame, si è costituita in giudizio in data 13.12.2003 e con successiva memoria integrativa, depositata il 16.12.2003, ha in primo luogo opposto l’irrice-vibilità del capo impugnatorio preordinato al sindacato della delibera regionale n.1289 dell’1.6.1999, rispetto alla data della sua avvenuta pubblicazione nel B.U.R. n.70 del 9.7.1999.<br />
In ogni caso, tale capo impugnatorio del ricorso si presenta inammissibile a causa della sua mancata notifica a tutte le Amministrazione che hanno partecipato alla conferenza di servizi che ha assentito la realizzazione dell’impianto di trattamento di rifiuti di cui si controverte.<br />
Un ulteriore profilo di inammissibilità dell’impugnativa viene fatta dipendere dall’asserita carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per ottenere la pronuncia della decadenza della concessione edilizia.<br />
Per quanto riguarda invece il merito delle doglianze dedotte con il ricorso, il difensore della società controinteressata le ritiene prive di fondamento, in primo luogo perchè l’art.27, II comma del D.Lgs. n.22 del 1997 che regola il procedimento preordinato all’autorizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti, non ricomprendente tra i soggetti legittimati a partecipare all’apposita conferenza dei servizi i proprietari dei fondi limitrofi, con l’ulteriore precisazione che la semplice presenza di insediamenti abitativi nelle vicinanze dei siti destinati alla localizzazione degli impianti suddetti, non è considerata di per sè come situazione ostativa al rilascio della relativa autorizzazione.<br />
Anche gli altri residui motivi di censura dedotti con il ricorso vengono ritenuti destituiti di fondamento.<br />
Con ordinanza istruttoria n.512 del 16 dicembre 2003, il Tribunale ha disposto l’acquisizione di tutti gli atti del procedimento cui attengono i provvedimenti impugnati al cui deposito ha provveduto in data 15.1.2004 il Comune di Offagna.<br />
Nell’imminenza della pubblica udienza di discussione della causa, il difensore di parte controinteressata ha depositato, in data 9.10.2004, apposita memoria conclusionale con la quale ha diffusamente ribadito le precedenti tesi in rito e nel merito.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Il ricorso è da valutare in parte irricevibile ed in parte inammissibile per i motivi di seguito precisati.<br />
1/A.- Per quanto riguarda il capo impugnatorio preordinato all’annul-lamento del provvedimento regionale di approvazione del progetto dell’impianto di smaltimento di rifiuti speciali di cui si controverte e di autorizzazione dell’esercizio della relativa attività (delibera G.R. n.1289 dell’1.6.1999), il ricorso si presenta irricevibile in quanto notificato tardivamente (21.11.2003), rispetto alla data di comprovata avvenuta conoscenza dello stesso, coincidente con quella di redazione di apposita diffida indirizzata e notificata poi alla Regione Marche ed alla Provincia di Ancona, preordinata a sollecitare la revoca o, comunque, il ritiro del suddetto atto deliberativo regionale di autorizzazione all’attuazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti.<br />
Donde, con riferimento a tale data di predisposizione della diffida suddetta (19.9.2003), ritiene il Collegio che gli attuali ricorrenti che hanno sottoscritto presumibilmente l’atto di diffida insieme al loro difensore fossero pienamente consapevoli dell’avvenuta adozione della delibera di cui chiedevano la rimozione in via di autotutela, nonchè del suo contenuto e dei suoi effetti lesivi per le loro prerogative di proprietari di terreni situati nelle vicinanze dell’impianto di smaltimento suddetto e, quindi, rispetto a tale momento di esternazione del-l’avvenuta conoscenza del provvedimento impugnato (19.9.2003), l’atto introduttivo del presente giudizio, con cui si chiede l’annulla-mento del suddetto provvedimento deliberativo regionale, risulta essere stato notificato tardivamente (21.11.2003), rispetto al termine di decadenza di giorni 60 stabilito dall’art.21, 1° comma della legge 6 dicembre 1971, n.1034 che veniva a scadere il giorno 18.11.2003.<br />
1/B.- Inammissibile deve invece essere valutato l’ulteriore capo impugnatorio prospettato con il ricorso e preordinato alla dichiarazione di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dalle Amministrazione intimate sull’apposita diffida notificata dai ricorrenti per sollecitare la dichia-razione di avvenuta decadenza dei titoli autorizzatori, in base ai quali era stata assentita la realizzazione dell’impianto di smaltimento di rifiuti speciali di cui è causa.<br />
Tale giudizio di irritualità dell’accennata iniziativa giudiziaria di parte ricorrente trova giustificazione in due ordine di motivi, rispettivamente, di natura formale è sostanziale.<br />
Per la rituale formazione del silenzio rifiuto soggetto a sindacato giurisdizionale, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, occorre che l’Amministrazione cui viene addebitato l’inadempimento procedimentale o provvedimentale, sia rimasta ingiustificatamente inerte rispetto ad una formale richiesta presentata dalla parte privata ed ad un successivo rituale atto di messa in mora, da portare a conoscenza dell’Amministrazione inadempiente con apposita notificazione da formalizzare a mezzo Ufficiale giudiziario (Cons.St., sez.V, 18 novembre 1997, n.1331; 21 ottobre 2003, n.6537; TAR Campania, sez. V, 28 marzo 2003, n.3071).<br />
Ciò in quanto, secondo la richiamata giurisprudenza alla quale il Collegio ritiene di dovere aderire anche nel vigore della nuova disciplina introdotta dalla legge 7 agosto 1990, n.241, il soggetto che intende reagire contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione ha l’o-nere di seguire il rigoroso iter procedimentale indicato dall’art.25 del T.U. 10 gennaio 1957, n.3, in base al quale, dopo la presentazione di un’istanza e dopo il silenzio dell’Amministrazione protrattosi per almeno sessanta giorni, l’interessato può notificare un successivo atto di messa in mora per invitare la stessa P.A. a provvedere, entro un congruo termine (non inferiore a trenta giorni), a cui fa seguito la proposizione del ricorso giurisprudenziale, allorquando tale procedimento si sia concluso e si sia fatto formalmente constatare l’inadempimento della P.A..<br />
Donde, nella vicenda di cui è causa, secondo quanto è dato desumere dagli atti versati nel fascicolo processuale, gli attuali ricorrenti non si sono fatti carico di far precedere la diffida ad adempiere con apposita istanza di adozione degli atti di autotutela richiesti, in assenza della quale non si può dire, per i motivi accennati, che si fosse ritualmente formalizzato il procedimento di constatazione dell’inadempi-mento procedimentale per la cui tutela l’art.21/bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, riconosce un apposito diritto di azione davanti al Giudice amministrativo.<br />
1/C.- Ma anche a volere prescindere dall’accennata mancata formazione del silenzio-rifiuto, a causa della constatata irritualità delle richieste avanzate dagli interessati, occorre rilevare che la pretesa invalidazione dell’inerzia procedimentale e provvedimentale addebitata alle Amministrazioni intimate è da considerare comunque inammissibile, in quanto rivolta a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela per i quali la P.A. dispone di ampia discrezionalità e, quindi, in capo alla stessa non esistono precisi obblighi giuridici di provvedere (Cons.St., sez.VI, 7 agosto 2002, n.4135; TAR Sicilia, CT., sez.III, 30 aprile 2003, n.732).<br />
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso va dichiarato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />
Si ravvisano, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche dichiara il ricorso in epigrafe indicato in parte irricevibile ed in parte inammissibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
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