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	<title>1754 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1754 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1754</a></p>
<p>Collegio: Carlo Saltelli, Presidente Raffaele Prosperi, Estensore Parti: Impresa Edumol Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo (Avv. Luigi Cesaro) Centrale Unica di Committenza Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza (Avv.ti Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi) Caporini Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio: Carlo Saltelli, Presidente Raffaele Prosperi, Estensore Parti: Impresa Edumol Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo (Avv. Luigi Cesaro) Centrale Unica di Committenza Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza (Avv.ti Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi) Caporini Costruzioni S.r.l. (Avv.ti Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio e Francesco Vannicelli)</span></p>
<hr />
<p>I collaboratori esterni che redigono le proposte migliorative non sono tenuti agli obblighi dichiarativi ex art. 80, D. Lgs. n. 50/2016</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti P.A. &#8211; Gara &#8211; Collaboratori esterni &#8211; Obblighi dichiarativi &#8211; Insussistenza &#8211; Esclusione dalla gara &#8211; Illegittimità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;apparato preventivo-sanzionatorio stabilito dall&#8217;art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 &#8211; e di conseguenza la preventiva necessaria dichiarazione di non trovarsi nelle indicate situazioni &#8211; riguarda figure apicali stabilmente e strutturalmente insite nella compagine delle ditte che intendono partecipare alle gare; tali non sono i collaboratori esterni delle imprese partecipanti che hanno redatto le proposte migliorative delle offerte previste dalla legge di gara, i quali hanno agito come professionisti esterni, prestando la propria opera per le singole ditte, plausibilmente ai sensi dell&#8217;art. 2222 c.c. civile, senza che di conseguenza alcun rapporto, nè diretto, nè indiretto, possa intervenire con la stazione appaltante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 18/03/2019 </p>
<p>N. 01754/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 05521/2018 REG.RIC.</p>
</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso in appello numero di registro generale 5521 del 2018, proposto da Impresa Edumol Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo, in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Cesaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Santo, n. 25;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Centrale Unica di Committenza Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Francesco Cardarelli in Roma, via G.P. Da Palestrina, n. 47;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Caporini Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro-tempore</i>, mandataria di a.t.i. con Co.Rest. S.r.l. quale mandante, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alfredo Zaza D&#8217;Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone, n 9;  Albarelli Walter S.r.l., quale capogruppo a.t.i. con Eteiron S.r.l., non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 260/2018, resa tra le parti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centrale Unica di Committenza Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza, della Caporini Costruzioni S.r.l. e della Co.Rest. S.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Lavalle su delega di Cesaro, Cardarelli, Zaza D&#8217;Ausilio;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1.L&#8217;Impresa Edumol Costruzioni e Impianti di Molinaro Eduardo, collocata al quarto posto nella graduatoria della gara indetta il 31 marzo 2017 per l&#8217;affidamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica del polo scolastico sito in Borgo Montenero, frazione del Comune di San Felice Circeo, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione a Caporini Costruzioni s.r.l., sostenendone l&#8217;illegittimità  per i vizi che concernevano le offerte delle imprese che la precedevano, vizi la cui doverosa valutazione, inopinatamente omessa dalla stazione appaltante, l&#8217;avrebbe resa aggiudicataria.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con successivi motivi aggiunti, premesso che la terza classificata, Albarelli Walter s.r.l., aveva svincolato la propria offerta per lo spirare dei 180 giorni di validità  e di avere avuto accesso nei giorni 6 e 9 marzo 2018 alla integrale documentazione tecnica prodotta in gara sia dall&#8217;aggiudicataria ATI Caporini &#8211; Corest che dalla Saggese S.p.a. (documentazione in precedenza mai esibita), integrava le censure formulate con l&#8217;impugnazione principale alla luce degli elementi nuovi emersi.</p>
<p style="text-align: justify;">3. L&#8217;adito tribunale, nella resistenza della Caporini Costruzioni e della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lenola, Roccasecca dei Volsci, Vallecorsa, Pico, San Felice Circeo e Ponza, con la sentenza segnata in epigrafe, dichiarati preliminarmente inammissibili, rectius irricevibili, i motivi aggiunti, respingeva il ricorso principale, stante l&#8217;infondatezza delle censure formulate.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, quanto alla mancata inclusione nelle proposte di varianti migliorative del documento &#8220;integrazione al capitolato speciale di appalto in fogli formato A4&#8221;, osservava che in realtà  l&#8217;offerta tecnica dell&#8217;aggiudicataria conteneva tale elaborato sotto forma di &#8220;paragrafo&#8221;, debitamente titolato inserito nei fascicoli unici redatti per ciascuno degli elementi descritti nel disciplinare di gara che prevedevano tali proposte, secondo quanto desumibile dal documento sub 20 prodotto dalla Centrale Unica di Committenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il tecnico che aveva redatto la proposta migliorativa non era obbligato a rendere la dichiarazione di cui all&#8217;art. 80 d. lgs 50 del 2016, mancando in tal senso un&#8217;apposita clausola nella legge di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche la presunta mancata verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati dalla mandante Co.Rest. s.r.l. non costituiva motivo di illegittimità  dell&#8217;aggiudicazione, posto che, ai sensi dell&#8217;art. 32 commi 7 e 12 del d. lgs 50 del 2016, detta verifica era solo condizione di efficacia.</p>
<p style="text-align: justify;">Era infine infondata anche la censura diretta contro la seconda classificata Saggese, con la quale si contestava la redazione di un computo metrico riferito alle proposte migliorative contenente per ciascuna miglioria i vari prezzi, in violazione della previsione del disciplinare di gara che prevedeva che il computo metrico fosse non estimativo, poichè quanto riportato non consentiva in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con rituale e tempestivo atto di appello la Edumol Costruzioni ha chiesto la riforma di tale sentenza, sostenendone l&#8217;erroneità  innanzitutto nella parte in cui aveva ritenuto la tardività  dei motivi aggiunti, sia in considerazione della loro natura meramente integrativa delle censure giù  formulate con il ricorso principale, sia perchè la loro proposizione era collegata alla conoscenza di nuovi elementi appurati solo con l&#8217;estrazione di copia degli atti di cui precedentemente la stazione appaltante aveva consentito la sola visione degli atti non sufficiente ad apprezzare i profili di illegittimità  della procedura; peraltro, secondo l&#8217;appellante, i motivi aggiunti avrebbero permesso di constatare il tempestivo svincolo dell&#8217;offerta della concorrente Albarelli terza classificata.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;appellante lamentava poi che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato le denunciate lacune dell&#8217;offerta tecnica dell&#8217;aggiudicataria Caporini, in cui, la richiesta integrazione al capitolato speciale di appalto finalizzata ad una specifica descrizione delle migliorie proposte, era da ritenersi meramente formale e meritevole di esclusione e non del punteggio attribuitole; ribadiva la inammissibile commistione tra offerta economica e tecnica che aveva caratterizzato l&#8217;offerta della seconda classificata Saggese, commistione sfuggita al giudice di primo grado ed insisteva sulla dedotta violazione dell&#8217;art. 80 del d. lgs. 50 del 2016 in relazione al rigetto della censura secondo cui i collaboratori esterni, i quali avevano materialmente redatto le proposte migliorative, dovessero anch&#8217;essi dare conto dei propri requisiti (circostanza che riguardava tutte le offerte delle concorrenti che l&#8217;avevano preceduta in graduatoria, non mancando di censurare infine anche il capo di sentenza relativo alla condanna al pagamento di €. 6.000,00, importo ritenuto abnorme.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio la Caporini Costruzioni e la stazione appaltante, difendendo la correttezza della sentenza impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza pubblica del 28 febbraio 2019 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">6. L&#8217;appello è infondato e deve essere respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1. Fermo che anche l&#8217;integrazione dei motivi giù  spiegati col ricorso principale è da considerarsi in sì© tardiva allorquando vengono introdotte, come nel caso di specie, censure diverse ed ulteriori rispetto a quelle giù  prospettate (a nulla rilevando l&#8217;identità  dei fatti o degli atti impugnati), dalle difese delle parti appellate, non adeguatamente smentite dall&#8217;appellante, emerge che la visione degli elaborati era stata piena e completa giù  il 2 febbraio 2018, mentre solo l&#8217;estrazione è stata parziale, il che esclude l&#8217;erroneità  della decisione quanto alla declaratoria di inammissibilità  dei motivi aggiunti, è da ritenersi infondata, come correttamente giù  rilevato dal primo giudice, la censura, riguardante tutte le imprese che precedevano in classifica l&#8217;appellante, di violazione dell&#8217;art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 circa il preteso obbligo dei collaboratori esterni, redattori materiali delle proposte migliorative delle offerte presentate, di dare conto dei propri requisiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, anche a prescindere dall&#8217;elemento comunque rilevante che nulla prevedeva in proposito la legge di gara, si deve rilevare che il predetto articolo 80 del d. lgs. 50 del 2016 prevede l&#8217;esclusione dalla gara per gli operatori economici che vi partecipano e per i subappaltatori, qualora risultino a loro carico, dichiarate o meno, determinate condanne penali per una serie di delitti tassativamente indicati, per infiltrazioni mafiose comunque anch&#8217;esse accertate, per l&#8217;essere stati raggiunti in sede penale dalla sanzione accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, per gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per la presenza dello stato di fallimento o situazioni similari specificamente indicate, per gravi illeciti professionali ed una serie di altre situazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esclusione dalla gara deve essere disposta qualora di tali fatti si sia reso responsabile il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società  in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società  in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società  o consorzio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;apparato preventivo-sanzionatorio stabilito dall&#8217;art. 80 &#8211; e di conseguenza la preventiva necessaria dichiarazione di non trovarsi nelle indicate situazioni &#8211; riguarda figure apicali stabilmente e strutturalmente insite nella compagine delle ditte che intendono partecipare alle gare; tali non sono i collaboratori esterni delle imprese partecipanti che hanno redatto le proposte migliorative delle offerte previste dalla legge di gara, i quali hanno agito come professionisti esterni, prestando la propria opera per le singole ditte, plausibilmente ai sensi dell&#8217;art. 2222 del codice civile, senza che di conseguenza alcun rapporto, nè diretto, nè indiretto, possa intervenire con la stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2. E&#8217; da aggiungere che è privo di qualsiasi rilevanza ai fini della fondatezza della domanda dell&#8217;appellante il fatto che la Albarelli, terza classificata, abbia svincolato la propria offerta il 20 febbraio 2018; lo svincolo è infatti avvenuto successivamente all&#8217;aggiudicazione e poteva comunque intervenire ai sensi della legge di gara solo dopo 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione- cfr. bando di gara punto IV.3.7 &#8211; lo stesso era stato irregolarmente anticipato ed andava ritenuto inefficace: comunque, al di là  di queste cadenze temporali, come considerato correttamente dalle difese dell&#8217;aggiudicataria Caporini Costruzioni, dallo svincolo unilaterale dell&#8217;offerta non poteva conseguire la rinuncia alla collocazione in graduatoria provocando conseguenze alla posizione di altre concorrenti, visto che ciù² implicherebbe un&#8217;inammissibile disponibilità  della graduatoria definitiva da parte dei partecipanti, i quali potrebbero allora influire non solo sull&#8217;affidamento degli altri partecipanti, ma anche modificare provvedimenti amministrativi formati autoritativamente.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3. Ugualmente corretta è la sentenza impugnata quanto alla pretesa, ma insussistente commistione tra elementi tecnici ed elementi economici dell&#8217;offerta della Saggese, seconda classificata, in quanto la presenza nel relativo computo metrico estimativo di voci di prezzo che sono quelle del prezziario regionale (circostanza non contestata) esclude qualsiasi possibilità  di possibile influenza sulle valutazioni della commissione di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; rimasta poi una mera apodittica affermazione, priva di qualsiasi adeguato supporto probatoria, tanto più¹ a fronte delle ragionevoli osservazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata, quella concernenti la asserita violazione delle prescrizioni della legge di gara quanto alle proposte migliorative.</p>
<p style="text-align: justify;">6.4. Quanto infine alla contestazione del capo delle spese si osserva che correttamente il giudice le ha poste a carico della parte soccombente e che l&#8217;ammontare delle stesse non risultano essere manifestamente irragionevoli o esorbitanti stante il valore dell&#8217;appalto (pari a €. 828.096,55).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l&#8217;appellante al pagamento delle spese di giudizio in ragione di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori ciascuno a favore dell&#8217;aggiudicataria e della stazione appaltante.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1754/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1754</a></p>
<p>Pres. Politi Est. Spagnoletti Fin Leader Group s.r.l. (Avv. L. Del Gaizo) c/ AGCM (Avv. Stato). Pubblicità ingannevole – Servizi finanziari – Erogazione “giornaliera” – Messaggio – Ingannevolezza – Ragioni. E’ ingannevole il messaggio pubblicitario di una società che presta servizi finanziari in cui si fa riferimento ad una erogazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Politi <i> Est.</i> Spagnoletti<br /> Fin Leader Group s.r.l. (Avv. L. Del Gaizo) c/ AGCM (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblicità ingannevole – Servizi finanziari – Erogazione “giornaliera” – Messaggio – Ingannevolezza – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ ingannevole il messaggio pubblicitario di una società che presta servizi finanziari in cui si fa riferimento ad una erogazione in tempi rapidissimi di finanziamenti (erogazione giornaliera), qualora il servizio offerto richieda, in realtà, tempi più lunghi e sia diverso da quello pubblicizzato trattandosi di una mera consulenza finanziaria  alla quale solo eventualmente può far seguito un’attività di mediazione creditizia ed, infine, l’ erogazione di un finanziamento . Infatti, in tali casi il consumatore,  “agganciato” da un messaggio pubblicitario che prospetta ampie possibilità di finanziamento in tempi eccessivamente ristretti non è posto in grado di compiere una valutazione di globale convenienza economica circa l’opportunità di rivolgersi alla società e di distinguere chiaramente la natura e la tempistica reale dei servizi offerti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 8825 del 2005, proposto da: 	</p>
<p><b>FIN LEADER GROUP S.r.l.</b>, con sede in Milano, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Livia Del Gaizo ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Eudo Giulioli n. 3, presso l’avv. Francesco Corsi, per mandato a margine del ricorso;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AUTORITA’ GARANTE della CONCORRENZA e del MERCATO </b>– <i><B>A.G.C.M.</B></i>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliata ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; </p>
<p><i><b>per l’annullamento<br />	<br />
</b></i>del provvedimento n. 14541/PI4926/25925/05, emanato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 21 luglio 2005, e comunicato con nota del 4 agosto 2005, con cui è stata disposta la sospensione provvisoria della diffusione da parte della società ricorrente di un messaggio pubblicitario volto a promuovere varie tipologie di servizi finanziari, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del d.lgs. n. 74 del 1992 e dell’art. 11 comma 4 del d.P.R. n. 284 del 2003; nonché di tutti gli atti e comportamenti, anche omissivi, che possono considerarsi presupposto e conseguenza dell’atto impugnato o che, comunque, siano ad esso correlati, siano antecedenti, contestuali, successivi</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 6079 del 26 ottobre 2005 recante reiezione dell’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 28 settembre 2005 e depositato il 10 ottobre 2005, la società Fin Leader Group S.r.l., con sede in Milano, in persona dell’amministratore unico pro-tempore, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio specificato, con il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 21 luglio 2005, ha disposto, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del d.lgs. n. 74 del 1992 e dell’art. 11 comma 4 del d.P.R. n. 284 del 2003, la sospensione provvisoria della diffusione di messaggio pubblicitario (già comparso sul quotidiano gratuito denominato “City” in distribuzione il 9 febbraio 2005) volto a promuovere varie tipologie di servizi finanziari prestati dalla suddetta società.<br />	<br />
A sostegno della misura cautelare disposta, l’Autorità ha:<br />	<br />
&#8211; “Considerato che il messaggio pubblicizza i servizi finanziari offerti dalla società Finleader Group S.r.l. finalizzati, fra l’altro, all’ottenimento di mutui e prestiti personali e sottolinea la possibilità di esaminare la richiesta di credito anche in<br />
&#8211; “Ritenuto che l’indicazione nei messaggi dell’onerosità della prestazione di consulenza rappresenta un elemento essenziale per la valutazione complessiva del servizio offerto, idonea ad influenzare le scelte dei consumatori”;<br />	<br />
&#8211; “Considerato che sulla base delle informazioni fornite dalla società Finleader risulta che la campagna pubblicitaria si protrarrà anche per i mesi di luglio e agosto 2005”;<br />	<br />
&#8211; “Ritenuto, pertanto, che già ad una prima valutazione della fattispecie, in considerazione della particolare natura dei servizi prestati e del possibile pregiudizio economico per i consumatori che potrebbe derivare dall’ulteriore diffusione del messaggi<br />
Avverso il provvedimento impugnato, la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento e travisamento, difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 2 d.lgs. n. 74/1992 <br />	<br />
La prestazione dell’attività di consulenza è del tutto eventuale e non è affatto prodromica all’attività di mediazione creditizia, alla cui sola pubblicizzazione mira invece il claim, il cui costo, quanto alla provvigione dovuta alla società ricorrente, è totalmente a carico delle società finanziarie che erogano i mutui.<br />	<br />
Ne consegue che nessun profilo d’ingannevolezza può ravvisarsi nell’omessa indicazione dei costi della consulenza finanziaria che costituisce servizio diverso e separato da quello d’intermediazione creditizia, <br />	<br />
2) Errore nei presupposti e carenza d’istruttoria <br />	<br />
E’ stato omesso un effettivo e puntuale esame della memoria e dalla documentazione inviata all’Autorità, nella quale era stato posta in chiara evidenza l’assoluta indipendenza tra attività di consulenza finanziaria e attività di mediazione creditizia. <br />	<br />
3) Ulteriore violazione della normativa richiamata. Eccesso di potere per carenza d’istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia, incoerenza<br />	<br />
L’esito della richiesta di finanziamento, nella forma prescelta dal cliente, è comunicato, a seguito dell’accettazione da parte delle società finanziarie, in tempi assai rapidi e a volte anche nelle ventiquattro ore successive, dovendosi ovviamente intendere in senso relativo il concetto di “immediatezza” cui rinvia il claim pubblicitario, come riferibile all’accettazione della richiesta di finanziamento.<br />	<br />
4) Violazione dei principi del giusto procedimento<br />	<br />
L’Autorità non ha indicato i contenuti che il claim dovrebbe avere per sfuggire al rilievo dell’ingannevolezza, e in specie se esso debba far riferimento a prestazioni di consulenza finanziaria onerose (peraltro eventuali e non correlate ex se con l’attività di mediazione creditizia).<br />	<br />
Costituitasi in giudizio, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con memoria difensiva, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, rilevando che:<br />	<br />
&#8211; secondo quanto chiarito dalla stessa società ricorrente nella documentazione inviata all’Autorità, la richiesta di finanziamento viene comunque istruita da un consulente che consiglia il cliente in ordine alle forme di finanziamento più adeguate alle su<br />
&#8211; l’indicazione degli specifici profili d’ingannevolezza e delle modalità di correzione dei medesimi appartiene al momento provvedimentale successivo dell’accertamento finale e dell’eventuale inibitoria con applicazione della sanzione pecuniaria.<br />	<br />
Con ordinanza n. 6079 del 26 ottobre 2005 è stata respinta per carenza di <i>fumus boni juris </i>l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato<br />	<br />
All’udienza pubblica del 24 giugno 2009 il ricorso è stato discusso e deciso come da dispositivo pubblicato.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.) Il ricorso in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere pertanto rigettato.<br />	<br />
1.1) L’art. 7 comma 3 del d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 (recante “<i>Attuazione della direttiva (CEE) n. 450/84, in materia di pubblicità ingannevole</i>”) stabiliva, com’è noto, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato potesse disporre “con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole, in caso di particolare urgenza…”, comunicando l’apertura dell’istruttoria.<br />	<br />
L’art. 11 del d.P.R. 11 luglio 2003 n. 284 (“<i>Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa</i>”), precisato che l’Autorità disponeva la sospensione “anche d’ufficio e con atto motivato”, consentiva che l’istanza di sospensione fosse formulata anche dall’autore della segnalazione, nella richiesta originaria d’intervento o in corso del procedimento, e disponeva che il responsabile del procedimento, salve “particolari esigenze di indifferibilità dell’intervento”, assegnasse alle parti termine per proporre memorie, decorso il quale rimetteva gli atti all’Autorità per la decisione, adottata con provvedimento motivato, comunicato alle parti e impugnabile con ricorso privo ex se di effetto sospensivo dell’esecuzione dell’inibitoria cautelare.<br />	<br />
Tale disciplina è stata poi sostanzialmente trasfusa nell’art. 27 del 6 settembre 2005, n. 206 (recante “<i>Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>”) con riferimento alla sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, sempre in caso di “particolare urgenza”.<br />	<br />
1.2) Secondo quanto riferito nella narrativa in fatto, nel caso di specie, a seguito di segnalazione di una consumatrice in data 19 maggio 2005, integrata il 22 giugno 2005 con specifica istanza di sospensione della pubblicità ingannevole, e in esito alla comunicazione d’avvio del procedimento in data 1° luglio 2005, acquisite le informazioni e memorie presentate dalla società Fin Leader Group S.r.l. il 7 e 11 luglio 2005, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la deliberazione assunta nell’adunanza del 21 luglio 2005, ha disposto la sospensione della pubblicità, programmata anche per i mesi di luglio e agosto 2005.<br />	<br />
Nel prosieguo del procedimento, poi, con deliberazione assunta nell’adunanza del 22 dicembre 2005 e in relazione alla diffusione del claim pubblicitario, con minime varianti, oltre che sul quotidiano gratuito “City” del 9 febbraio 2005, anche sul quotidiano gratuito “Leggo” del 22 settembre 2004 e sul quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 24 febbraio e 10 marzo 2005, acquisito il conforme parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 28 novembre 2005, è stato adottato il provvedimento definitivo di accertamento dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, di inibitoria della sua ulteriore diffusione con obbligo di pubblicazione di dichiarazione rettificativa e di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 43.600 (quarantatremilaseicento/00).<br />	<br />
Per quanto consta, la società ricorrente non si è gravata avverso tale provvedimento. <br />	<br />
Sotto tale aspetto potrebbe quindi revocarsi in dubbio la stessa persistenza dell’interesse all’annullamento della misura provvisoria adottata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, posto che la deliberazione del 22 dicembre 2005 ha assorbito e sostituito gli effetti dell’inibitoria cautelare di cui all’art. 7 comma 3 con le proprie definitive determinazioni.<br />	<br />
1.3) Il ricorso risulta, comunque, infondato in relazione all’incontestabile sussistenza ed esattezza dei presupposti di esercizio della inibitoria cautelare, come chiaramente enunciati nella deliberazione del 21 luglio 2005 (che hanno trovato pieno riscontro e conferma nel provvedimento definivo assunto con la deliberazione del 22 dicembre 2005).<br />	<br />
Il potere di sospensione di cui all’art. 7 comma 3 del d.lgs. n. 74 del 1992 (come del pari quello ora disciplinato dall’art. 27 del d.lgs. n. 206 del 2005) si fonda su una prima cognizione relativamente sommaria della condotta dell’operatore pubblicitario, come ricostruibile in base alla valutazione del contenuto della segnalazione, degli elementi strutturali e compositivi del messaggio pubblicitario, della documentazione e delle deduzioni difensive dello stesso operatore pubblicitario, nonché sull’enucleazione di un profilo qualificato di <i>periculum in mora</i> (l’esistenza di ragioni di “particolare urgenza”) tali da non consentire di differire al provvedimento definitivo gli effetti inibitori in ordine all’ulteriore diffusione del messaggio (ragioni che, se ulteriormente connotate in termini di “particolare indifferibilità dell’intervento”, giustificavano anche l’omissione delle garanzie partecipative, ai sensi dell’art. 11 comma 4 seconda parte del d.P.R. n. 284 del 2003).<br />	<br />
La società ricorrente non contesta la sussistenza del requisito della qualificata urgenza, sostenendo invece che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato avrebbe identificato erroneamente i profili d’ingannevolezza del messaggio pubblicitario, sia per aver ritenuto che esso avesse portata confusiva e decettiva quanto alle spese di attività consulenziale (che sarebbe, invece, del tutto separata e autonoma da quella di mediazione finanziaria, i cui costi rimangono a carico delle società finanziarie con le quali essa opera, e che non sarebbe oggetto del claim), sia in relazione alla prospettazione di tempi rapidissimi di erogazione dei finanziamenti (che debbono essere rapportati non già al “primo contatto” con il consumatore, sebbene al momento di accettazione, da parte delle società finanziarie, della richiesta di finanziamento).<br />	<br />
Entrambi gli ordini di censure sono destituiti di fondamento giuridico.<br />	<br />
Come rilevato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella deliberazione del 22 dicembre 2005:<br />	<br />
“Il testo del messaggio oggetto della prima richiesta di intervento, diffuso presso le stazioni della Metro il giorno 9 febbraio 2005 attraverso il quotidiano denominato “City” si sostanzia in un’intera pagina in cui sono riportate sinteticamente le seguenti affermazioni: “Perché accontentarsi quando si può avere di più? Prima passa da noi” . La pagina è divisa verticalmente in due spazi, di dimensioni più o meno analoghe, all’interno dei quali sono elencati tutti i tipi di servizi offerti, le categorie di persone alle quali le proposte sono rivolte, nonché esempi di mutui e prestiti personali. In particolare, nello spazio relativo ai prestiti personali, si legge: “Prestiti personali – Esiti immediati – Si esaminano protestati, cattivi pagatori con prestiti in corso – Firma singola – Effettiva cancellazione protesti cambiali e assegni – Totale cancellazione banche dati liste cattivi pagatori – Tempi rapidissimi. Segue la dicitura: “Erogazione Giornaliera* da € 2.500,00 a € 50.000,00 anche con bollettini di c/c postale a partire da € 49,00 mensili*.” Nella parte centrale della pagina, sotto gli indirizzi e i numeri telefonici di Roma e delle sedi della Finleader dislocate in varie città d’Italia, in caratteri molto piccoli rispetto al resto del testo, si legge: “*dall’accettazione della pratica, al netto dell’Assicurazione e delle spese aggiuntive T.A.N. 3,90% T.A.E.G. dal 7,50% al massimo consentito dalla legge, fogli analitici in loco, tassi indicati e garanzie accessorie a discrezione degli istituti, salvo approvazione degli enti erogatori”.<br />	<br />
Nello stesso messaggio è riportata l’indicazione “Finleader Group S.r.l. Società di consulenza”.<br />	<br />
Orbene, quanto al profilo relativo all’incertezza in ordine all’esistenza e all’entità di costi riferibili alla consulenza per l’istruzione della pratica di finanziamento, il testo complessivo del messaggio, l’indicazione della qualità della società ricorrente, le stesse modalità di istruzione della pratica poste in luce dalla società nella documentazione e nelle memorie difensive depositate prima dell’adozione dell’inibitoria cautelare, avvaloravano ampiamente -secondo il primo sommario apprezzamento consentito in quella sede procedimentale- il “fumus” d’ingannevolezza del messaggio pubblicitario.<br />	<br />
La società ricorrente ha chiarito, infatti (come più ampiamente riportato nella deliberazione del 22 dicembre 2005 con riferimento alla memoria depositata dalla società il 7 luglio 2005) che al consumatore che, richiamato dal messaggio pubblicitario, si rivolga alla medesima, un proprio consulente “…assunte le informazioni circa le esigenze e la situazione patrimoniale dell’utente, consiglia, con riferimento alla situazione di mercato, la forma e/o le forme di finanziamento più confacenti al caso concreto”; soltanto all’esito di questa prestazione di consulenza, “…il cliente a questo punto può richiedere alla società anche una prestazione di mediazione creditizia o può rivolgersi direttamente ad un ente erogatore e può decidere immediatamente di procedere alla richiesta di finanziamento ovvero riservarsi di decidere sulle varie possibilità prospettate”.<br />	<br />
E’ evidente, quindi, che l’attività consulenziale è un passaggio ineliminabile e prodromico all’eventuale attività di mediazione creditizia, e di tale attività e dei suoi costi il messaggio pubblicitario non offre alcun elemento informativo.<br />	<br />
Ne consegue che il consumatore, “agganciato” da un messaggio pubblicitario che prospetta ampie possibilità di finanziamento in tempi rapidissimi, non è posto in grado di compiere una valutazione di globale convenienza economica circa l’opportunità di rivolgersi alla società ricorrente.<br />	<br />
Peraltro, anche la prospettazione dell’erogazione dei finanziamenti in tempi assai ristretti (espressa con le parole “erogazione giornaliera”, che alludono alla possibilità di evasione della richiesta nell’arco della stessa giornata in cui essa viene formulata, e che non trova adeguato chiarimento nell’avvertenza, scritta in caratteri assai piccoli, che l’erogazione “giornaliera” decorre “dall’accettazione della pratica”, della quale non sono del pari chiariti i termini temporali) ha portata confusiva, come pure rilevato dall’Autorità sia nel provvedimento di sospensione (“tale messaggio lascerebbe intendere che gli esiti e le erogazioni dei prestiti sarebbero immediati”), sia, <i>amplius</i>, nel provvedimento definitivo (“ciò che deriva dalla decodifica dei messaggi è, sostanzialmente, che il finanziamento viene erogato alla generalità dei soggetti, compresi quelli che si trovano in condizioni di non particolare affidabilità economica, in tempi brevi e mediante la redazione di preventivi gratuiti”), realizzando un tipico effetto di “aggancio” del consumatore, il quale, indotto a ritenere che la società possa procedere all’erogazione di finanziamenti in tempi rapidissimi si ritrova ad ottenere un servizio di mera consulenza finanziaria al quale solo in via eventuale può accompagnarsi un’attività di mediazione creditizia.<br />	<br />
1.4) Alla stregua delle osservazioni che precedono risultano infondate tutte le censure dedotte in ricorso.<br />	<br />
Quanto a quelle esposte nel primo motivo perché soltanto a seguito del contatto con la società ricorrente al consumatore è dato comprendere l’effettiva natura dei servizi offerti (di consulenza e eventualmente di mediazione creditizia), che non risultano affatto chiaramente distinti e distinguibili poiché il primo è, a tutto concedere, propedeutico al secondo, quando di fatto non esclusivo.<br />	<br />
Quanto a quelle esposte nel secondo e terzo motivo perché l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esattamente ricostruito il profilo d’ingannevolezza del messaggio, nella sua portata confusiva, valorizzando gli stessi elementi informativi offerti dall’operatore pubblicitario (che hanno confermato i dati forniti dalla segnalazione del consumatore), apprezzando in modo del tutto corretto anche gli aspetti concernenti la prospettazione dei finanziamenti in tempi ben diversi da quelli effettivi occorrenti.<br />	<br />
Quanto, infine, alle quelle esposte nel quarto motivo, perché l’indicazione dei contenuti rettificativi del messaggio non poteva che essere contenuta nel provvedimento finale.<br />	<br />
2.) In conclusione il ricorso in epigrafe deve respinto in quanto destituito di ogni fondamento giuridico.<br />	<br />
3.) Sussistono, nondimeno, giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l’intervento dei Signori:<br />	<br />
Roberto Politi, Presidente FF<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Caponigro, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/02/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-9-2-2010-n-1754/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/2/2010 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a></p>
<p>Vito Mangialardi (f.f.) – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore American Laundry Ospedaliera s.p.a. (avv.ti G. Palma e M. Pucci) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Colella) sull&#8217;operatività del principio di buon andamento in materia di gare d&#8217;appalto pubblico 1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Vito Mangialardi (f.f.) – Presidente, Concetta Anastasi – Estensore<br /> American Laundry Ospedaliera s.p.a. (avv.ti G. Palma e M. Pucci) c. A.U.S.L. BA/4 (avv. G. Colella)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;operatività del principio di buon andamento in materia di gare d&#8217;appalto pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Immediata impugnazione – Presupposti.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Principio di buon andamento – Relazioni della P.A. con altri soggetti – Portata – Individuazione.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Principio del buon andamento – Operatività in materia di gare di appalto – Individuazione.</p>
<p>4. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Criterio del prezzo più basso – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste l’onere di immediata impugnazione del bando di gara allorché l&#8217;interesse dell&#8217;impresa all&#8217;effettiva partecipazione alla gara in posizione di uguaglianza con gli altri concorrenti viene immediatamente e irrimediabilmente leso proprio dal bando di gara e dalla lettera d&#8217;invito, i quali contengano disposizioni atti ad impedire di comprendere e valutare con sufficiente precisione l&#8217;entità delle prestazioni da offrire e gli oneri economici connessi, ovvero impongano requisiti di partecipazione non necessari o prevedano criteri di valutazione incongrui e fonte d&#8217;incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell&#8217;offerta.<br />
2. Al principio di buon andamento va anche improntata la disciplina inerente le relazioni dell’Amministrazione con altri soggetti nonché i relativi procedimenti, che devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa; pertanto, la disciplina dei procedimenti amministrativi deve essere coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire, in relazione sia all’esigenza generale di efficienza dell’azione amministrativa che agli obiettivi particolari cui è preordinata la disciplina di specifici procedimenti, fermo restando che l’obiettivo del buon andamento dell’amministrazione può essere perseguito e realizzato con modalità e strumenti diversi, egualmente efficaci, la cui scelta è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore.<br />
3. In materia di gare di appalto, deve ritenersi immanente il principio generale del buon andamento, riveniente, in via generale, dall’ art. 97, cost., secondo cui il bando o la lettera invito devono indicare il tipo di gara (asta, licitazione, appalto &#8211; concorso), il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117) e, in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione degli elementi che compongono l&#8217;offerta, secondo il loro ordine di importanza (art. 24, l. n. 584 del 1977; art. 29, d. lg. n. 406 del 1991; art. 21, l. n. 109 del 1994; art. 16, d. lg.  n. 358 del 1992; art. 23, d.lg. n. 157 del 1995).</p>
<p>4. Ferma restando, in tema di affidamento di appalti pubblici, la discrezionalità dell’amministrazione nella scelta del metodo di aggiudicazione, il ricorso al criterio del prezzo più basso può essere ammesso soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis, predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicchè l’unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA</B><br />
<B>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</B><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</B><br />
<b>Sede di Bari &#8211; Sezione Prima</b></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 238 del 2001, proposto da</p>
<p><b>“American Laundry Ospedaliera s.p.a.”</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Palma e Mariapia Pucci, con domicilio eletto presso avv. Rosa Cerabino, in Bari, via Melo, n. 141; </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>“A.U.S.L. BA/4”</b>, in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Colella (già dall’avv. Leonardo Digirolamo), con domicilio eletto in Bari, lungomare Starita, n. 6; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-dell’offerta contratto trasmessa con nota prot. n. 313 del 18.1.2001, costituente bando di gara per l’affidamento del “Servizio di Lavanderia, Guardaroba con noleggio della biancheria e teleria –Presidi AUSL BA/4; <br />
-della lettera di invito prot. n. 17 del 4.1.2001, nella parte in cui, alla lettera B, richiede depliant e schede tecniche relative alle caratteristiche merceologiche dei tessuti e dettagliata relazione tecnica circa “i modi.. in cui si intende procedere-degli atti di gara, ivi compreso il C.S.A.; <br />
-di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ivi compreso, se ed in quanto lesivo, l’avviso a gara.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte delle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, il consigliere Concetta Anastasi e uditi gli avvocati, come da relativo verbale di udienza; <br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato in data 8 febbraio 2001 e depositato in data 9 febbraio 2001, l’impresa ricorrente premetteva che, con nota prot. 17 del 4.1.2001, aveva inoltrato istanza di partecipazione alla gara per licitazione privata, indetta dall’A.U.S.L. BA/4, per l’appalto del servizio di noleggio della biancheria piana e confezionata, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 25, comma I, del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 65, con la previsione del termine di presentazione dell’offerta entro la data del 30.1.2001, secondo le modalità indicate nel fac &#8211; simile di contratto allegato all’invito.<br />
Esponeva che, avendo riscontrato alcune contraddizioni fra quanto indicato nell’avviso di gara e quanto richiesto dall’invito alla gara stessa nonché alcune carenze nelle prescrizioni tecniche nell’ambito del capitolato di appalto, tali da rendere difficoltosa la stessa formulazione dell’offerta, con nota inviata a mezzo fax del 12.1.2001, chiedeva all’amministrazione di precisare: <br />
-se il servizio della lavanderia dovesse intendersi comprensivo anche della sterilizzazione della biancheria fornita a noleggio e se, conseguentemente,la consegna di essa dovesse essere effettuata in set sterili, poiché, in tale ultimo caso, in ossequio,-la previa indicazione delle caratteristiche merceologiche dei tessuti nonché del numero dei capi di biancheria e delle divise da fornire a noleggio, poiché l’invito riservava alla AUSL di eventualmente visionare la campionatura dei materiali forniti;<br />
-la descrizione delle caratteristiche tecniche del servizio, in quanto il bando/lettera di invito richiedeva alle imprese partecipanti di fornire, in sede di offerta, “una dettagliata relazione tecnica relativa alla descrizione operativa del servizio, e p<br />
&#8211; i dati relativi alle degenze registrate nel corso dell’anno 1999, il numero complessivo e quello relativo a ciascun presidio ospedaliero presso cui il servizio avrebbe dovuto essere effettuato, non contenuti né nella lettera di invito né nel bando, pur- le degenze 1999, con riguardo ai posti letto in day hospital e, inoltre, le indicazioni tecniche relative alle modalità di espletamento dei servizio.<br />
Precisava che, successivamente, la A.U.S.L., con nota prot. 313 del 16.1.2001, in accoglimento di alcune delle suddette deduzioni, modificava alcune indicazioni di cui al facsimile di contratto allegato al bando di gara e prorogava il termine di presentazione delle offerte al 9.2.2001.<br />
La ricorrente lamentava, tuttavia, che il bando/lettera, nonostante alcune modifiche intervenute, conteneva ancora elementi di indeterminatezza, tali da costituire violazione della normativa di riferimento e dei più generali principi regolanti l’andamento dei contratti pubblici.<br />
Avverso l’operato dell’amministrazione, interponeva il presente ricorso, fondato sul seguente unico articolato motivo:<br />
<i>-violazione art 23, comma I, lett. A e B, del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni. – violazione della normativa CEE – Violazione dei principi di imparzialità e par condicio – illogicità – eccesso di potere.<br />
</i>Il bando di gara, benché modificato, non conterrebbe ancora la necessaria puntuale e specifica predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta, tale da circoscrivere la discrezionalità della commissione procedente, in coerenza con il sistema di aggiudicazione prescelto, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art .23, lettera a) del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con atto depositato in data 20.2.2001, si costituiva l’intimata azienda sanitaria, la quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività del bando impugnato e, nel merito, contestava puntualmente le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Con ordinanza n. 213 depositata in data 21 febbraio 2001, questa Sezione accoglieva la domanda di sospensione interinale dell’impugnato provvedimento.<br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2007, il ricorso passava in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del presente ricorso, svolta dall’amministrazione sanitaria resistente per carenza di lesività del bando impugnato, che non sarebbe preclusivo della partecipazione alla gara da parte della ricorrente.<br />
La lesione effettiva, concreta ed attuale dell&#8217;interesse giuridicamente rilevante dell&#8217;impresa che intende partecipare ad una gara e che legittima l&#8217;immediata impugnativa del bando non è necessariamente connessa alla presenza di clausole comportanti la sua inevitabile esclusione dalla selezione: essa può, infatti, consistere anche nella concreta impossibilità per l&#8217;impresa stessa di formulare un&#8217;offerta consapevole e idonea a causa dell&#8217;oggettiva indeterminatezza dell&#8217;oggetto del contratto o della illogicità e conseguente inapplicabilità dei criteri selettivi previsti dal bando. <br />
Ciò si verifica, in specie, allorché l&#8217;interesse dell&#8217;impresa all&#8217;effettiva partecipazione alla gara in posizione di uguaglianza con gli altri concorrenti viene immediatamente e irrimediabilmente leso proprio dal bando di gara e dalla lettera d&#8217;invito, i quali contengano disposizioni atti ad impedire di comprendere e valutare con sufficiente precisione l&#8217;entità delle prestazioni da offrire e gli oneri economici connessi, ovvero impongano requisiti di partecipazione non necessari o prevedano criteri di valutazione incongrui e fonte d&#8217;incertezza e di imprevedibili effetti distorsivi sul contenuto dell&#8217;offerta. <br />
In questi casi, invero, il pregiudizio lamentato, attinendo alla libertà di autodeterminazione negoziale, si palesa già al momento della formulazione dell&#8217;offerta economica, mentre la mancata aggiudicazione del contratto determina solo l&#8217;aggravamento e la definitiva cristallizzazione della lesione, non comportando un&#8217;autonoma insorgenza dell&#8217;interesse al gravame (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 14 novembre 2002, n. 7190; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 13 luglio 2002, n. 3269; T.A.R. Lazio Latina, 19 maggio 2000, n. 361).<br />
Per le suesposte ragioni, l’eccezione va respinta.<br />
<b><br />
2.</b> Con l’unico articolato motivo di gravame, la ricorrente lamenta che il bando di gara, benché modificato in seguito alla nota prot. 313 del 16.1.2001, non conterrebbe, tuttavia, la necessaria puntuale e specifica predeterminazione dei criteri di valutazione dell’offerta, tale da escludere, in capo alla Commissione procedente, ogni discrezionalità, in coerenza con il sistema di aggiudicazione prescelto, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art .23, lettera a) del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157.<br />
Secondo l’esponente, in sostanza, il bando di gara, pur emendato, ometterebbe di :<br />
-definire preventivamente e sufficientemente negli atti di gara le caratteristiche del servizio offerto; <br />
-indicare le modalità di espletamento del medesimo,<br />
-fornire elementi atti ad individuare le quantità e le caratteristiche merceologiche, dei materiali oggetto di fornitura a noleggio;<br />
-rendere noti i dati tecnici indispensabili a consentire la quantificazione dell’offerta economica.<br />
La disposizione costituzionale che impone di organizzare i pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) stabilisce sia una finalità da perseguire e da raggiungere che un criterio caratterizzante l’azione amministrativa. <br />
Il principio di buon andamento riguarda, infatti, non solo i profili attinenti alla struttura degli apparati ed all’articolazione delle competenze attribuite agli uffici che compongono la pubblica amministrazione, ma, investendone il funzionamento nel suo complesso (Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 1966), comprende anche i profili attinenti alle funzioni ed all’esercizio dei poteri amministrativi.<br />
Invero, al principio di buon andamento va anche improntata la disciplina inerente le relazioni dell’amministrazione con altri soggetti nonché i relativi procedimenti, che devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa.<br />
Ne deriva che la disciplina dei procedimenti amministrativi deve essere coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire (Corte Costituzionale, sentenza n. 331 del 1988; sentenza n. 123 del 1968), in relazione sia all’esigenza generale di efficienza dell’azione amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza n. 266 del 1993) che agli obiettivi particolari cui é preordinata la disciplina di specifici procedimenti, fermo restando che l’obiettivo del buon andamento dell’amministrazione può essere perseguito e realizzato con modalità e strumenti diversi, egualmente efficaci, la cui scelta é rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (Corte Costituzionale, sentenza n. 103 del 1993). <br />
In materia di gare di appalto, deve ritenersi immanente il principio generale, riveniente, in via generale, dall’ art . 97 della Costituzione, secondo cui il bando o la lettera invito devono indicare il tipo di gara (asta, licitazione, appalto &#8211; concorso), il criterio di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le specifiche di cui al D.P.C.M. 13 marzo 1999 n. 117) e, in caso di aggiudicazione con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione degli elementi che compongono l&#8217;offerta, secondo il loro ordine di importanza (art. 24, L. n. 584 del 1977; art. 29, D.Lgs. n. 406 del 1991; art. 21, L. n. 109 del 1994; art. 16, D.Lgs. n. 358 del 1992; art. 23, D.Lgs. n. 157 del 1995).<br />
L’appalto per cui è processo è soggetto all&#8217;applicazione del decreto legislativo 7.3.1995 n. 157, di recepimento della presupposta direttiva comunitaria direttiva 92/50/CEE. <br />
In materia di appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata, l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso persegue l’obiettivo dell’amministrazione di acquisire, con il minor onere economico, la prestazione richiesta e garantisce condizioni di parità tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l’opera o il servizio, posti in concorrenza tra di loro.<br />
Risponde, tuttavia, al pubblico interesse anche evitare che un ribasso eccessivo sia significativo di un’offerta non affidabile e ponga a rischio, nella esecuzione della prestazione, l’esatto o il tempestivo adempimento. <br />
Pertanto, ferma restando la discrezionalità dell’amministrazione nelle scelta del metodo di aggiudicazione (vedasi i principi espressi dalla sentenza Corte giustizia CE, sez. II, 07 ottobre 2004 n. 247, pronunciata in relazione all&#8217;art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993 n. 93/37/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, ma che possono essere ritenuti estensibili anche alla categoria degli appalti di servizi), è evidente che il ricorso al criterio del prezzo più basso può essere ammesso soltanto nelle ipotesi in cui la lex specialis , predeterminata al momento dell’indizione della gara, non lascia margini di definizione dei contenuti dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione del lavoro, sicchè l’unica variabile è costituita dal prezzo, rimesso, appunto, all’offerta di ciascun concorrente.<br />
Nella specie, alla luce delle suddette considerazioni, appaiono, nel complesso, condivisibili le doglianze con cui parte ricorrente ha evidenziato che, nella nuova lettera di invito, benché rinnovata a seguito della nota della ricorrente del 12.1.2001, sussistono ancora i seguenti elementi di indeterminatezza dell’offerta, suscettibili di poter, in concreto, comportare violazione del principio della “par condicio” tra le ditte partecipanti, in concomitanza con il criterio prescelto dell’aggiudicazione mediante il prezzo più basso:<br />
&#8211; previsione della presentazione di depliant e schede tecniche relative alle caratteristiche merceologiche dei tessuti, dei capi di biancheria e delle divise da fornire a noleggio, con riserva dell’A.S.L. di richiedere idonea campionatura; <br />
&#8211; dettagliata relazione tecnica in merito alle modalità operative del servizio e, più in particolare, in merito alle prestazioni accessorie, al fine di garantire la massima qualità del servizio: tale richiesta può essere ammessa soltanto in caso di aggiud<br />
&#8211; all’art.3 del bando, inerente l’offerta, non vengono indicate le caratteristiche merceologiche dei capi da fornire;<br />
-con riguardo alla biancheria piana, non risultano indicati i quantitativi da fornire per ogni singolo posto letto , poiché l’allegato 2 si limita ad indicare la deduzione minima iniziale quale scorta del servizio di lava-nolo; <br />
-l’art .5 prevede il ritiro della biancheria quotidiana con “modalità che verranno concordate con l’Unità Operativa”, ponendo a carico della ditta partecipante la contabilizzazione dei capi, in contraddittorio, mediante opportuno supporto cartaceo nonché-l’art. 6 pone a carico delle ditte partecipanti l’allestimento dei locali magazzino, con aggravio dei relativi oneri, preventivamente non quantificabili né determinabili in alcun modo; <br />
-l’art. 6 dichiara che i dati relativi al personale sono da intendersi presuntivi e non vincolanti per l’azienda ; <br />
-l’art. 6, punto 2, parla di quantità e tipi di biancheria da mettere a disposizione, quale dotazione iniziale, ma non indica le effettive dotazioni da porre a base di gara; <br />
&#8211; non vengono precisate le modalità di svolgimento delle operazioni da effettuarsi presso i vari presidi esterni di cui all’allegato n. 1 . <br />
Ne deriva la fondatezza delle doglianze svolte di parte ricorrente, con conseguente illegittimità del bando impugnato.<br />
In conclusione, il ricorso si appalesa fondato e va accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato provvedimento.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art .92, ult. cpv. c.p.c., in accoglimento della domanda della ricorrente.<br />
<b></p>
<p align=center>
P. Q. M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Prima</b>, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 aprile 2007, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Vito Mangialardi 				&#8211; Presidente f.f. <br />	<br />
Concetta Anastasi 				&#8211; Componente, Est.<br />	<br />
Raffaele Greco 				&#8211; Componente <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>5 luglio 2007</u><br />
</i>(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)<i></p>
<p align=justify>
</b></i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2007-n-1754/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2007 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2007 n.1754</a></p>
<p>Pres. Proto &#8211; Rel. Salvato &#8211; P.M. MaccaroneIstituto per l&#8217;Edilizia Industrializzata s.p.a. (avv.ti Alpa, Ribolzi, Consolo, Junginger, Invernizzi) c. Comune di Monza (avv.ti Romano, Vajano) decadenza vincoli espropriativi: diritto del privato alla normazione dell&#8217;area bianca di sua proprietà 1. Processo civile – Riassunzione causa davanti al Giudice del rinvio –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2007 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Proto &#8211; Rel. Salvato &#8211; P.M. Maccarone<br />Istituto per l&#8217;Edilizia Industrializzata s.p.a. (avv.ti Alpa, Ribolzi, Consolo, Junginger, Invernizzi) c. Comune di Monza (avv.ti Romano, Vajano)</span></p>
<hr />
<p>decadenza vincoli espropriativi: diritto del privato alla normazione dell&#8217;area bianca di sua proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo civile – Riassunzione causa davanti al Giudice del rinvio – Possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e prove – Esclusione.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Vincoli espropriativi – Reiterazione – Indennizzo.<br />
3. Edilizia e urbanistica – Decadenza vincolo espropriativo – Obbligo P.A. di normare l’area &#8211; Inerzia P.A. – Azioni del privato – Messa in mora dell’Amministrazione – Ulteriore inerzia – Ricorso al G.A..</p>
<p>4. Edilizia e urbanistica &#8211; Accertamento giudiziale mancata normazione aree bianche – Persistente inadempimento – Risarcimento per violazione obblighi correttezza e buona fede.</p>
<p>5. Edilizia e urbanistica – Inefficacia piano esecutivo approvato a seguito mutamento pianificazione – Diritto a risarcimento – Mancata richiesta concessione edilizia – Non spetta.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel giudizio in riassunzione davanti al Giudice di rinvio non si possono proporre nuove domande, eccezioni e prove.</p>
<p>2. Si è in presenza di un’ipotesi di “espropriazione di valore” di un’area soltanto quando, decaduto il vincolo quinquennale, l’Amministrazione formalmente reitera il vincolo. Al privato spetta un indennizzo per la reiterazione del vincolo.</p>
<p>3. Nel caso di scadenza del vincolo espropriativo senza che l’Amministrazione provveda a normare l’area, il privato ha diritto di chiedere all’Amministrazione di normare l’area attraverso la procedura di messa in mora di cui all’art. 25 d.p.r. 3/1957; qualora l’inerzia si protragga, il privato può ricorrere innanzi al Giudice Amministrativo per fare dichiarare l’illegittimità del silenzio del Comune e il conseguente obbligo di pianificazione dell’area bianca.<br />
4. Soltanto a seguito dell’annullamento giurisdizionale del silenzio dell’Amministrazione, si crea nel ricorrente un’aspettativa qualificata ad ottenere una disciplina dell’area che qualora venga nuovamente frustrata dall’inerzia dell’Amministrazione, legittima una richiesta di risarcimento danni per lesione degli obblighi di correttezza e buona fede.</p>
<p>5. Il diniego di rilascio della concessione edilizia costituisce condizione necessaria (ma non sufficiente) per il riconoscimento del risarcimento danni a favore del titolare di immobili oggetto di piano esecutivo approvato, che siano stati privati di edificabilità dalle successive pianificazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">decadenza vincoli espropriativi: diritto del privato alla normazione dell’area bianca di sua proprietà</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9411_CASS_9411.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-26-1-2007-n-1754/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2007 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. M. Parigi (Avv. A. Vascellari) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato) è illegittimo il decreto di divieto di accesso agli stadi non preceduto dall&#8217;avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 Giochi e scommesse &#8211; Sport – Decreto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> M. Parigi (Avv. A. Vascellari) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Firenze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>è illegittimo il decreto di divieto di accesso agli stadi non preceduto dall&#8217;avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. 241/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giochi e scommesse &#8211; Sport – Decreto di divieto di accesso agli stadi – Mancato avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. n. 241 del 1990 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo per violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990 il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio non preceduto dall’avviso di inizio del procedimento, non essendo sufficiente una generica motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto tantopiù considerato che, ove le esigenze di celerità siano realmente sussistenti, è comunque possibile adottare un divieto provvisorio ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 7 cit..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,nella Camera di Consiglio  del 19 aprile 2005.<br />
Visto il ricorso 505/2005  proposto da:<br />
<b>PARIGI MASSIMO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
VASCELLARI ANDREAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA CHERUBINI 20presso<br />
VASCELLARI ANDREA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO </b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p><b>QUESTURA DI FIRENZE </b>rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del Decreto del (D.A.S.P.O.) n. 402589/05 del 13.01.2005, con il quale, per la durata di anni due a decorrere dalla notifica, avvenuta in data 18.01 2005, da una parte s&#8217;è fatto divieto al Sig Parigi  &#8220;&#8230;..di accedere ai luoghi ove si svolgono incontri relativi a campionati nazionali professionistici e dilettanti, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partire della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale &#8230;&#8221;  , dall&#8217; altra si è prescritto al Sig Parigi &#8220;&#8230;. di non accedere durante le ore in cui si svolgono le competizioni di calcio su indicate nelle aree delimitate da Via Mannelli, Via A. Lapini.. Piazza San Gervasio, Via Sette Santi, Via Campi d&#8217; Arrigo, Via Marconi, Piazza Stazioni FF.SS. di Firenze Santa Maria Novella di Firenze Campo Marte, altresì i caselli autostradali di Firenze nord e di Firenze Sud&#8230;&#8221;   nonché infine, con parziale modifica del 20.01.2005 (notificata il 22.01.2005), è stato prescritto al medesimo Parigi l&#8217; obbligo &#8220;di presentarsi presso gli uffici della Stazione carabinieri di Vaglia (Fi), quando le partite dell&#8217; A.C. Forentina inizieranno prima delle 18:00, presso la Compagnia dei Carabinieri Borgo San Lorenzo quando le partite della A. C. Fiorentina inizieranno dalle 18: 00 in poi &#8221;  fermo rimanendo le seguenti modalità: &#8221;  un quarto d&#8217;ora dopo il calcio d&#8217; inizio delle gare, un quarto d&#8217; ora dopo l&#8217;inizio de l secondo tempo ed un quarto d&#8217; ora dopo la fine delle stesse, nei giorni in cui la A.C. Fiorentina giocherà in casa od in altre città toscane .., una sola volta, mezz&#8217;ora dopo l&#8217; inizio del primo tempo delle gare, nei giorni in cui giocherà fuori dei confini regionali&#8230;&#8221;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO   <br />
QUESTURA DI FIRENZE  <br />
Udito il relatore Pres. GIOVANNI VACIRCA  e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti A.Vascellari e S.Pizzorno (Avv. St.);<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;<br />
	Considerato che il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio motivato con riferimento a un episodio avvenuto in occasione dell’incontro di calcio “Fiorentina-Lazio” del 9 gennaio 2005;<br />	<br />
	Considerato che è fondata l&#8217;assorbente doglianza di violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, non essendo sufficiente la motivazione sulle esigenze di celerità riferita al tipo di procedimento senza specifico riferimento al caso concreto;<br />	<br />
	Considerato, altresì, che, ove le esigenze di celerità sussistano in concreto,  è comunque possibile adottare, prima della comunicazione di avvio del procedimento, un  divieto provvisorio ai sensi del secondo comma dell&#8217;art. 7 cit.;<br />	<br />
	Ritenuto che il ricorso debba essere accolto e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
	Così deciso in Firenze il 19 aprile 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:    																																																																																												</p>
<p>Avv. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente, rel., est.<br />	<br />
Dott. Saverio ROMANO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 APRILE 2005<br />
Firenze,  20 APRILE 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-4-2005-n-1754/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/4/2005 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.1754</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-11-2004-n-1754/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-11-2004-n-1754/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.1754</a></p>
<p>Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli Ric. Sig. Epifani Felicetto contro il Comune di Visso in tema di vizi del decreto di esproprio 1. Esproprio di aree utilizzate a seguito di occupazione d’urgenza – Impugnazione provvedimento di determinazione indennità provvisoria – natura di atto intermedio e presupposto. 2. Esproprio di aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-11-2004-n-1754/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Ranalli, Est. Ranalli<br /> Ric. Sig. Epifani Felicetto contro il Comune di Visso</span></p>
<hr />
<p>in tema di vizi del decreto di esproprio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Esproprio di aree utilizzate a seguito di occupazione d’urgenza – Impugnazione provvedimento di determinazione indennità provvisoria – natura di atto intermedio e presupposto.</p>
<p>2. Esproprio di aree utilizzate a seguito di occupazione d’urgenza – Omessa indicazione della dichiarazione di pubblica utilità nel decreto di esproprio – Conoscenza acquista aliunde – Illegittimità del decreto – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La determinazione provvisoria dell’indennità di esproprio è un atto intermedio e presupposto e, come tale non idoneo a far decorrere il termine per l’impugnazione di cui all’Art. 21, comma primo, legge T.A.R., che decorre dalla conclusione del procedimento.</p>
<p>2. Non risulta viziato per erronea valutazione dei presupposti il decreto di esproprio che ometta di fare riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità, qualora questa risulti da un’ordinanza del Ministero dell’Interno.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL  TRIBUNALE  AMMINISTRATIVO  REGIONALE  DELLE  MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.889 del 2003 proposto da</p>
<p><b>EPIFANI Felicetto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Cifaldi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ancona, Via Carducci n.10;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>COMUNE di VISSO</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pierdominici ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via Goito n.1, presso lo studio dell’avv. Corrado Curzi;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; del decreto di esproprio 3.9.2003, adottato dal Responsabile del-l’Area tecnica del Comune di Visso;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Visso;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 5 novembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;<br />
Uditi l’avv. Cifaldi per il ricorrente e l’avv. Pierdominici per il Comune resistente;<br />
Visto il dispositivo n.26, pubblicato in data 6.11.2004, ai sensi dell’art.23/bis, VI comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Giunta comunale di Visso, a seguito dell’ordinanza 31.3.2000 n.3049 con cui il Ministero dell’Interno aveva autorizzato i Comuni danneggiati dal sisma del 1997 ad acquisire definitivamente le aree utilizzate, a seguito di occupazione d’urgenza, per l’insediamento dei moduli abitativi destinati a ricovero dei senza tetto, con deliberazione 28.12.2002 n.161:<br />
&#8211; ha preso atto che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza degli interventi e delle opere già realizzate nella fase successiva al sisma con l’istituto dell’occupazione d’urgenza era “direttamente riconosciuta dalla legge n.61/1998 e dalle ordinan<br />
&#8211; ha approvato l’elaborato tecnico relativo alla ricognizione delle aree di proprietà dei privati occupate a seguito del sisma e ritenute indispensabili per la realizzazione dei servizi pubblici generali;<br />
&#8211; ha approvato il piano particellare definitivo d’esproprio, inserendovi l’area di proprietà di Epifani Felicetto, quale erede di Epifani Marianna.<br />
A seguito dell’avviso del deposito degli atti della procedura espropriativa, il sig. Epifani ha proposto le proprie osservazioni, esaminate e respinte dalla Giunta comunale di Visso con deliberazione 29.4.2003 n.45 ed analoga decisione, con determinazione dell’inden-nità provvisoria d’esproprio, è stata adottata dal Responsabile del-l’Area tecnica con provvedimento 21.5.2003, notificato all’interessato il 24 successivo.<br />
Depositata l’indennità provvisoria, non accettata, presso la Cassa DD.PP., con decreto 30.9.2003, notificato 16.10.2003, il suindicato Responsabile ha disposto la definitiva espropriazione, con conseguente trascrizione a favore del Comune, dell’area di proprietà del sig. Epifani Felicetto.<br />
Il decreto è stato impugnato dall’interessato con il ricorso in esame, notificato l’8.11.2003 e depositato il 13 successivo, deducendosi vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere, ulteriormente illustrati con memoria depositata il 21.11.2003.<br />
La difesa del Comune di Visso, con la memoria di costituzione in giudizio, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, preliminarmente eccependone la tardività, decorrendo il termine per l’im-pugnazione del decreto di esproprio dalla comunicazione dell’indenni-tà provvisoria, mentre con atto notificato il 24.8.2004 e depositato l’8.9.2004 ha chiesto che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.327/2001 il Comune sia condannato al pagamento della somma corrispondente al valore venale del bene acquisito, con esclusione dell’obbligo della restituzione.<br />
La difesa del ricorrente, con memoria depositata il 5.10.2004, ha insistito per l’accoglimento, ulteriormente illustrando tesi e richieste, anche in replica alle argomentazioni difensive del Comune resistente.<br />
Questo Tribunale, con ordinanza 2 dicembre 2003, n.470, ha respinto l’istanza cautelare proposta contestualmente al ricorso.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il Collegio considera, preliminarmente, infondata l’eccezione di tardività sollevata dalla difesa del Comune di Visso, in quanto il procedimento d’esproprio si è definitivamente concluso con l’impugnato decreto del 30.9.2003, mentre la determinazione dell’indennità provvisoria è solo un atto intermedio e presupposto.<br />
Il ricorso va, dunque, esaminato nel merito.<br />
Questi i motivi di gravame dedotti:<br />
1)- violazione dell’art.3, II comma, della legge n.241/1990, in quanto il decreto di esproprio non reca né il termine né l’Autorità cui proporre ricorso: il motivo è da valutare infondato, in quanto l’omissione non rileva sulla legittimità dell’atto, ma, eventualmente, ai fini della sua tempestiva impugnazione dinanzi alla competente Autorità giudiziaria;<br />
2)- violazione degli artt.64 e 71 della legge 25 giugno 1865, n.2359 e dell’art.20 della legge 22 ottobre 1971, n.865 ed erronea valutazione dei presupposti, in quanto:<br />
&#8211; l’espropriazione è stata pronunciata in assenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, dal momento che il biennio stabilito per l’occupazione d’urgenza era ampiamente trascorso.<br />
Il motivo è infondato, in quanto, come risulta dalla deliberazione 28.12.2002 n.161 della Giunta comunale (non impugnata) e successivamente ribadito dal Responsabile dell’Area tecnica, la dichiarazione di pubblica utilità non è stata affatto ravvisata nell’iniziale provvedimento di occupazione d’urgenza, ma nell’ordinanza 31.3.2000 n.3049 (non impugnata) con cui il Ministero dell’Interno ha, appunto, autorizzato i Comuni colpiti dal sisma ad acquisire definitivamente le aree utilizzate con i moduli abitativi per i senzatetto;<br />
&#8211; il provvedimento di occupazione d’urgenza è stato adottato dal Sindaco e non dalla Giunta comunale, né reca i termini di inizio e di conclusione del procedimento espropriativo: il Collegio considera il motivo inammissibile, in quanto le censure si rifer<br />
3)- eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo stato eseguito alcun accertamento sulla possibilità di destinare l’area espropriata all’edificazione, peraltro sottoposta a vincolo paesaggistico.<br />
Anche questo motivo è infondato, dal momento che l’art.2, II comma, dell’O.M. 31.3.2000 n.3049 ha espressamente previsto che al-l’acquisizione delle aree di che trattasi si applicano le deroghe stabilite nell’art.20, III comma, della precedente O.M. 13.10.1997 n.2694, cioè la deroga alla procedura di variante agli strumenti urbanistici e la deroga all’autorizzazione di cui all’art.7 della legge n.1497/1939;<br />
4)- eccesso di potere per genericità ed erroneità del decreto d’espro-prio, dal momento che non reca alcuna indicazione dell’atto dichiarativo della pubblica utilità e la particella catastale espropriata è indicata nella n.737, mentre negli atti precedenti è indicata la particella n.206.<br />
Premette al riguardo il Collegio che, sebbene nel decreto di esproprio non sia richiamato alcun precedente atto dichiarativo della pubblica utilità, tanto risulta dal precedente provvedimento con cui le osservazioni del ricorrente sono state respinte e determinata l’indennità provvisoria, nonché dalla precedente deliberazione 28.12.2002 n.161 della Giunta comunale.<br />
Inoltre, poiché si tratta di acquisire e trascrivere solo una parte di un appezzamento di terreno più vasta dimensione, è stato, evidentemente, indicato il numero di particella che risulta dal frazionamento dell’originaria particella n.206: del resto, non sussiste alcuna diversità rispetto agli atti precedenti sia per l’intestazione, sia per il foglio, sia per la superficie catastale dell’intera particella sia per quella da espropriare.<br />
Il motivo è, dunque, infondato;<br />
5)- eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, perché nella nota del 12.3.2003 il Comune aveva ammesso l’illegitti-mità del proprio comportamento: infatti, il ricorrente è di professione agricoltore e l’area da espropriare è l’unico terreno agricolo di sua proprietà e vicino alla sua abitazione ed egli è, inoltre, l’unico proprietario residente nel Comune di Visso, mentre i terreni circostanti, pur essendo di proprietà di non residenti e con destinazione agricola, non sono stati interessati dall’espropriazione.<br />
Considera, al riguardo, il Collegio che, sebbene il Sindaco di Visso nella nota dell’1.2.2003 abbia manifestato delle perplessità sul “criterio di scelta che ha portato ad occupare l’unica particella di un residente escludendo quella che anche a me sembra la soluzione più logica dell’occupazione di una delle altre”, ha però evidenziato che l’esproprio aveva la finalità di “regolarizzare una situazione di fatto illegittima riguardante non solo la proprietà (del ricorrente) ma anche tutte le altre occupate per l’emergenza” così che “il criterio adottato è stato quello della parità di trattamento” e che “malgrado le rimostranze dei proprietari (&#8230;) oggi non erano possibili soluzioni alternative”.<br />
Le ragioni a sostegno della scelta espropriativa dell’area del ricorrente sono state, quindi, chiaramente indicate, senza alcun accenno, sia pure indiretto, alla possibilità o all’opportunità di adottare una diversa soluzione, anzi espressamente esclusa.<br />
Il dedotto comportamento contraddittorio non è, dunque, ravvisabile, né è ravvisabile un comportamento manifestamente ingiusto nei confronti del ricorrente, perché tanto presuppone la concreta possibilità – nella fattispecie non certamente ravvisabile in relazione ai tempi, ai finanziamenti, ai costi, alle procedure ed ai disagi dei senza tetto – di reperire ed attrezzare con la necessaria tempestività e con i necessari servizi, le altre aree indicate dal ricorrente in luogo di quella pur sempre già utilizzata ed attrezzata.<br />
In definitiva, anche questo motivo di gravame è infondato e, risul-tando in parte infondati ed in parte inammissibili i precedenti motivi di gravame, il ricorso deve essere respinto: di conseguenza, risulta improcedibile, per carenza di interesse, l’esame della subordinata domanda proposta dal Comune ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n.327 del 2001.<br />
Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato e dichiara improcedibile la subordinata domanda proposta dal Comune di Visso ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n. 327/2001.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-19-11-2004-n-1754/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2004 n.1754</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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