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	<title>1751 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1751 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2008 n.1751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-7-2008-n-1751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-7-2008-n-1751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2008 n.1751</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. V. Fiorentino Est.G. Terranova (Avv. M. Guerra) contro la Provincia di Prato (Avv. L. Masi) sulla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla stabilizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei propri dipendenti in rapporto precario Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie relative alla stabilizzazione da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-7-2008-n-1751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-7-2008-n-1751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2008 n.1751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. V. Fiorentino Est.<br />G. Terranova (Avv. M. Guerra) contro la Provincia di Prato (Avv. L. Masi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla stabilizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei propri dipendenti in rapporto precario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fine delle procedure per la stabilizzazione del rapporto è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale in senso proprio, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del Dlg. N. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alla stabilizzazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei propri dipendenti in rapporto precario</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>   REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01751/2008 REG.SEN.<br />
N. 01960/2007 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1960 del 2007, proposto da:<br />
<b>Terranova Graziella</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Guerra, con domicilio eletto presso Maria Guerra in Firenze, via delle Porte Nuove 18;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Prato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Masi, con domicilio eletto presso Leonardo Masi in Firenze, lungarno Corsini N. 2; Dirigente Area Risorse Finanziarie &#8211; Comune di Prato;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; in parte qua <br />
dell’avviso della Provincia di Prato per la stabilizzazione in ruolo di n. 4 unità di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 558 della Legge Finanziaria 2007;<br />
&#8211; della determinazione n. 2610, con cui il Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Interne della suddetta Provincia ha approvato, il 12 settembre 2007 tale avviso;<br />
&#8211; della determinazione n. 2797, del 1° ottobre 2007, di approvazione delle graduatorie finali, a firma del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo Risorse Interne <br />
del contratto individuale di lavoro sottoscritto da essa ricorrente il 1° ottobre 2007<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso e conseguente ed in particolare, per quanto occorrer possa della Deliberazione G.P. n. 81 dell’11 aprile 2007 e dell’allegato A alla delibera G.P. n. 139 del 2.7.2007;<br />
e per la declaratoria<br />
del diritto di essa ricorrente a consegnare l’inquadramento nella cat. D3 – Specialista Politiche Comunitarie e Fondi strutturali.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Provincia di Prato;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/06/2008 il dott. Vincenzo Fiorentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La dott.ssa Terranova Graziella, laureata in Scienze Politiche – Indirizzo Politico – Internazionale, con Master biennale in U.E. in progettazione Formativa e Reinserimento lavorativo, ha partecipato alla selezione pubblica indetta dalla Provincia di Prato, per la stabilizzazione in ruolo di quattro unità di personale non dirigenziale, risultando vincitrice del posto di specialista Politiche Comunitarie e Fondi strutturali – cat. D1, firmando, conseguentemente, in data 1° ottobre 2007, il relativo contratto di lavoro.<br />
La suddetta, tuttavia, richiamandosi al fatto di aver ricoperto ininterrottamente a partire dal 2001, attraverso successivi contratti, a tempo determinato, in seguito al superamento di relative selezioni pubbliche indette dalla Provincia, per l’assunzione a tempo determinato e a tempo pieno, di unità per il profilo professionale riconducibile alla cat. D3, ha, con ricorso notificato il 13 novembre 2007 e depositato il 27 dello stesso mese, adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento “in parte qua” dei provvedimenti in epigrafe indicati, nonché la declaratoria del proprio diritto a conseguire la stabilizzazione nella suindicata cat. D3, con ogni consequenziale pronuncia.<br />
A fondamento della pretesa azionata la ricorrente ha dedotto il complesso motivo della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 97 e 51 comma 1, Cost.; dell’art. 1, comma 558 L. 296/2006; degli artt. 3, comma 7, 13, comma 1 e dell’allegato A del CCNL 31 marzo 1999, relativo al Comparto Regione-Autonomie Locali, così come richiamato dal vigente CCNL di settore; violazione e falsa applicazione della Deliberazione G.P. n. 139 del 2 luglio 2007; violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 7/07 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni delle PP.AA.; eccesso di potere desumibile dai sintomi della motivazione contraddittoria e/o carente, della illogicità, dello sviamento e della contraddittorietà interna.<br />
La Provincia di Prato, costituitasi in giudizio con atto depositato il 4 marzo 2008, ha, con memoria del 12 giugno successivo, eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione di questo giudice, sull’assunto che, attinendo la domanda formulata dalla ricorrente all’assunzione di un pubblico dipendente in seguito ad una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, la cognizione spetterebbe al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.<br />
La difesa della Provincia ha, nel merito, dedotto, comunque, l’infondatezza della pretesa.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Va pregiudizialmente esaminato, in quanto attinente all’ “an” del processo l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice, dedotta dalla difesa della Provincia.<br />
L’eccezione è fondata.<br />
E’, difatti, da rilevare che le controversie relative alla stabilizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei propri dipendenti in rapporto precario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fine delle procedure per la stabilizzazione del rapporto è rappresentato dall’assunzione presso Enti, previo espletamento di una procedura di selezione e non di una procedura concorsuale in senso proprio, secondo la distinzione operata dall’art. 35 del Dlg. N. 165 del 2001, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 63 del medesimo decreto (Cass. Civile sez. n.29 novembre 2006 n. 25276).<br />
In tali termini si è orientata anche la giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. per tutte TAR Lazio, sez. II, 9 maggio 2006 n. 3390), che ha ritenuto che la natura delle procedure selettive di stabilizzazione è equipollente ad una assunzione senza l’espletamento di un concorso pubblico, per cui rientra nella fattispecie di costituzione di rapporto di lavoro tra singolo lavoratore e l’Amministrazione pubblica, ricadente conseguentemente nella cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall’art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e successivamente dall’art. 63 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165, che, appunto attribuisce a tale giudice il contenzioso avente ad oggetto i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ivi compreso quello attinente l’assunzione al lavoro, cui va ricondotto anche il procedimento di stabilizzazione di lavoratori già assunto con rapporto a tempo determinato<br />
In base ai suindicati rilievi, va, quindi, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice.<br />
Sussistono, tuttavia, ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese ed onorari di causa compensati.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />
Vincenzo Fiorentino, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/07/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-7-2008-n-1751/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a></p>
<p>Va sospeso il diniego autorizzazione per esercizio di somministrazione alimenti e bevande disposto da un Comune (Venezia) sulla base della carenza di autorizzazioni disponibili. Il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto (vedi Cons. Stato V, 3330/2007 sulla prevalenza del D.lgs 114/1998 rispetto all’art.3</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego autorizzazione per   esercizio  di  somministrazione  alimenti  e  bevande disposto da un Comune (Venezia) sulla base della carenza di autorizzazioni disponibili. Il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto (vedi Cons. Stato V, 3330/2007 sulla prevalenza del D.lgs 114/1998 rispetto all’art.3 L. 287/1991). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. VENETO, SEZ. III <a href="/ga/id/2008/4/12225/g">Ordinanza sospensiva del 21 novembre 2007 n. 857</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1751/08<br />
Registro Generale: 1244/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br /> Cons. Aldo Fera<br /> Cons. Marzio Branca Est.<br /> Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AMORE DI LAGGIA ALFREDO &#038; C. S.A.S.</b>rappresentato e difeso da:  Avv.  FRANCO ZAMBELLI &#8211;   Avv.  MARIO ETTORE VERINOcon domicilio  eletto in RomaVIA LIMA, 15   pressoMARIO ETTORE VERINO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VENEZIA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  ANTONIO IANNOTTA &#8211; Avv.  GIULIO GIDONI &#8211; Avv.  GIUSEPPE VENEZIAN &#8211; Avv.  M. MADDALENA MORINO &#8211; Avv.  MAURIZIO BALLARIN &#8211; Avv.  NICCOLO&#8217; PAOLETTI &#8211; Avv.  NICOLETTA ONGAROcon domicilio  eletto in RomaVIA B. TORTOLINI N. 34pressoNICCOLO&#8217; PAOLETTI<br />
per la riforma dell&#8217;ordinanza del TAR VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE III  n. 857/2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER   ESERCIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  ALIMENTI  E  BEVANDE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di  rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VENEZIA<br />
Udito il relatore Cons. Marzio Branca   e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Verino e Paoletti;</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento impugnato risulta adottato in aperto dissenso dal giudicato della Sezione sul punto;<br />
che è palese la consistenza del fumus boni juris;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1244/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1751/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1751</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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