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	<title>1749 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1749 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2019-n-1749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2019-n-1749/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1749</a></p>
<p>Rosaria Trizzino, Presidente, Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristina Durigon, contro Questura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze Rinnovo del permesso di soggiorno: l&#8217;extracomunitario deve dimostrare con vari strumenti probatori, ove necessario, il possesso del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2019-n-1749/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-20-12-2019-n-1749/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2019 n.1749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino, Presidente, Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristina Durigon, contro Questura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze</span></p>
<hr />
<p>Rinnovo del permesso di soggiorno: l&#8217;extracomunitario deve dimostrare con vari strumenti probatori, ove necessario, il possesso del requisito del reddito minimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona Umana- Stranieri- permesso di soggiorno- rinnovo &#8211; reddito minimo da fonte lecita- prova &#8211; necessità  &#8211; rapporto di lavoro &#8220;in nero&#8221; &#8211; rilevanza &#8211; sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno l&#8217;extracomunitario deve dimostrare con vari strumenti probatori, ove necessario, il possesso del requisito del reddito minimo proveniente da fonte lecita, anche se si tratta di redditi provenienti da rapporti di lavoro con evasione dei relativi contributi dovuti all&#8217;ente previdenziale. Anche al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, risulta, infatti, pienamente applicabile l&#8217;orientamento che ritiene che anche il reddito percepito in nero sia un reddito lecito, in quanto la causa del contratto di lavoro e la prestazione restano lecite anche se il datore di lavoro evade l&#8217;obbligo di versare i contributi previdenziali a favore del lavoratore dipendente.</em></div>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div>Pubblicato il 20/12/2019</div>
<p>N. 01749/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 00273/2019 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 273 del 2019, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Cristina Durigon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p>contro</p>
<p>Questura di Grosseto, in persona del Questore pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>&#8211; del decreto Prot n. -OMISSIS-adottato dal Questore della Provincia di Grosseto il 6 novembre 2018, notificato in data 12 dicembre 2018 ed avente ad oggetto il rifiuto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 12 aprile 2018;</p>
<p>-di tutti gli atti, preliminari, prodromici, connessi, presupposti o conseguenti, ancorché&#8217; non conosciuti.</p>
<div></div>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Grosseto;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<div></div>
<p>FATTO</p>
<p>Con il presente gravame il ricorrente impugna il decreto del 6 novembre 2018 del Questore di Grosseto di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 12 aprile 2018.</p>
<p>La ragione del diniego è costituita dalla mancata dimostrazione da parte del ricorrente della disponibilità di un reddito sufficiente al suo sostentamento, avendo egli prodotto, secondo la Questura, documentazione falsamente attestante un reddito da lavoro al fine di ottenere il titolo di soggiorno richiesto. In particolare, secondo la Questura, la documentazione prodotta non sarebbe rispondente a quella ricavabile dal portale INPS, dove non risulterebbero i versamenti contributivi, a favore del cittadino straniero, per gli anni 2017 e 2018, della ditta datrice di lavoro. Ulteriori accertamenti presso l&#8217;Agenzia delle Entrate avrebbero evidenziato la totale mancanza di un reddito per l&#8217;anno 2017 a favore del ricorrente.</p>
<p>A fondamento dell’impugnazione il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di diniego per:</p>
<p>1) carenza di motivazione e difetto di istruttoria; avendo egli depositato, in sede procedimentale, una certificazione unica 2018 della ditta -OMISSIS-, datrice di lavoro, dalla quale risulterebbe un reddito da lavoro dipendente in suo favore per € 1.925,21, per il periodo 22 marzo 2017 – 30 giugno 2017, nonché copia di due buste paga della medesima ditta per il mesi di aprile e maggio 2018;</p>
<p>2) violazione dell’art. 7 della L. 241/1990 per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento;</p>
<p>3) eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p>Si è costituita la Questura di Grosseto producendo una relazione con allegata documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso.</p>
<p>Con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 19 marzo 2019, sono state richieste alcune integrazioni documentali, ovvero: “da parte del ricorrente, le buste paga relative al rapporto di lavoro in essere e ogni altro documento atto a dimostrare l’effettiva sussistenza del medesimo rapporto di lavoro; da parte dell’Amministrazione, una documentata relazione sulla situazione lavorativa del ricorrente e sulle ragioni della presunta falsità dei documenti prodotti dal ricorrente”; quindi, con successiva ordinanza del 4 giugno 2019 è stata accolta la domanda cautelare.</p>
<p>All’udienza del 17 dicembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>Alla luce del materiale istruttorio versato in atti non risulta sufficientemente comprovata l’affermazione dell’Amministrazione circa la presunta falsità della documentazione afferente il rapporto di lavoro del ricorrente con la ditta -OMISSIS-.</p>
<p>Infatti, il ricorrente ha dimostrato l’esistenza di tale rapporto di lavoro subordinato nel 2017 e nel 2018, producendo le comunicazioni Unilav del 21 marzo 2017 e del 10 aprile 2018, relative ai rapporti di lavoro instaurati con la medesima ditta, con decorrenza rispettivamente dal 22 marzo 2017 e poi dall’11 aprile 2018. Il ricorrente ha anche prodotto tre buste paga relative al 2017 (aprile-maggio) e, in seguito all’ordinanza istruttoria, tutte le buste paga per il periodo aprile-novembre 2018, che testimoniano lo svolgimento, da parte del medesimo, del lavoro di banconiere di tavola calda, a fronte del compenso di circa 600 euro mensili. Infine, il ricorrente ha dimostrato l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva in data 4 dicembre 2018.</p>
<p>Ad ulteriore conferma della propria integrazione sociale e lavorativa il ricorrente ha da ultimo depositato una nuova comunicazione Unilav del 14 maggio 2019 relativa ad un nuovo rapporto di lavoro subordinato instaurato con una diversa ditta a partire dal 20 marzo 2019.</p>
<p>Sulla base di tali emergenze istruttorie il ricorso deve ritenersi fondato e deve pertanto essere accolto.</p>
<p>A questo proposito è, infatti, sufficiente rilevare come la giurisprudenza del Consiglio di Stato pienamente condivisa dalla Sezione abbia già rilevato come, &lt;&gt; (Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2016, n. 3326); anche al procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, risulta, infatti, pienamente applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (Cass., civ., 5 novembre 2010, n. 22559) che &lt;&gt; (sempre Cons. Stato, sez. III, 25 luglio 2016, n. 3326).</p>
<p>Il ricorrente ha, come sopra esposto, depositato in giudizio documentazione idonea a dimostrare la natura reale e non fittizia del rapporto di lavoro con la ditta -OMISSIS-, non potendo attribuirsi efficacia dirimente alla sola mancanza dei versamenti previdenziali (peraltro poi sanata), o alla mancata conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate circa l’avvenuta presentazione della denuncia dei redditi, per quanto sopra evidenziato.</p>
<p>Al contrario, la Questura di Grosseto non ha depositato in giudizio ulteriore documentazione idonea a dimostrare la natura fittizia di tale rapporto di lavoro, neanche a seguito dell’ordinanza istruttoria emessa dalla Sezione e una simile circostanza può costituire oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64, 4° comma c.p.a. .</p>
<p>In conclusione, non sussistono agli atti elementi idonei a concludere, con sufficiente approssimazione, per la natura fittizia e non reale del rapporto di lavoro sopra richiamato.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l’annullamento del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso nei confronti del ricorrente, fatta salva l’ulteriore attività amministrativa e le ulteriori valutazioni sulla capacità reddituale del ricorrente, da effettuarsi in una prospettiva prognostica come indicato dalla costante giurisprudenza in materia (cfr. tra le tante, Cons. Stato, III, n. 3655/2018).</p>
<p>Le spese di giudizio, residuando profili sostanziali che devono ancora essere esaminati dall’Amministrazione, possono essere compensate.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.1749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-3-2011-n-1749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-3-2011-n-1749/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-3-2011-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.1749</a></p>
<p>Pres. Lignani – Est. Capuzzi Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. (Avv.ti E. Stajano e G. Caputi) c/ Siemens Sp.A. (Avv.ti V. Noseda e G. berruti) e altri. sull&#8217;illegittimità del bando di gara che non specifichi, ove necessario, sottocriteri per l&#8217;assegnazione del punteggio Contratti della P.A. – Gara – Bando –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-3-2011-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.1749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-22-3-2011-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2011 n.1749</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lignani – Est. Capuzzi<br /> Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. (Avv.ti E. Stajano e G. Caputi) c/<br /> Siemens Sp.A. (Avv.ti V. Noseda e G. berruti) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del bando di gara che non specifichi, ove necessario, sottocriteri per l&#8217;assegnazione del punteggio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Bando – Assegnazione punteggi – Criterio unico – Illegittimità – Sottocriteri – Necessità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il bando di gara che riservando 62 punti su 100 alla valutazione di un unico e fondamentale criterio di valutazione, “il progetto tecnico strettamente considerato”, non ha introdotto alcuna, seppur necessaria, ulteriore divisione in sottocriteri per l’assegnazione di tale punteggio, impedendo di fatto la verifica delle modalità con cui il punteggio è stato assegnato alle singole offerte e la ricostruzione dell’operato e delle valutazioni della commissione, poiché ai sensi dell’art. 83, co. 4, d.lgs. n. 163/06 il bando può prevedere, ove necessario, per ciascun criterio di valutazione prescelto, “i sub-criteri e i sub-punteggi”, volti a ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, al fine di garantire l’imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8891 del 2009, proposto da:<br />
<b>Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con Philips Medical System, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Ernesto Stajano e Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani,12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Siemens s.p.a.</b> in proprio e quale capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Noseda e Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via Quattro Fontane, 161;<br />
raggruppamento temporaneo di imprese Elettrica Professionale Srl e raggruppamento temporaneo di imprese Elettronica Biomedicale Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Vittorio Noseda, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, via Quattro Fontane, 161; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lorenzo Palermo, con domicilio eletto presso Donella Resta in Roma, via Lungotevere Marzio,3; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI SEZIONE I n. 01533/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK APPARECCHIATURE MEDICHE &#8211; MCP.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Siemens Spa in proprio e quale capogruppo mandataria r.t.i., di r.t.i. Elettrica Professionale Srl, di r.t.i. Elettronica Biomedicale Srl e Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2011 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Stajano, Berruti e Resta per delega di Palermo;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società Siemens in costituendo raggruppamento temporaneo con Elettronica Professionale s.r.l. e Elettronica Biomedicale s.r.l., aveva partecipato alla procedura di gara indetta dalla A.S.L. n. 2 di Olbia per l’appalto del “servizio di manutenzione <i>full risk</i> di apparecchiature elettromedicali e biomedicali e prestazioni accessorie e complementari”. <br />	<br />
Il criterio di aggiudicazione adottato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’art. 7 del disciplinare di gara, avente per oggetto i criteri di valutazione delle offerte, suddivideva il punteggio complessivo di 100 punti riservando 70 punti alla valutazione del progetto tecnico e 30 punti all’offerta economica. Nell’ambito del punteggio da attribuire ai profili tecnici dell’offerta, 62 punti venivano riservati al “progetto tecnico strettamente considerato” e 8 punti alle condizioni migliorative inerenti le condizioni contrattuali.<br />	<br />
Al termine delle operazioni di gara, l’offerta presentata dal costituendo raggruppamento Siemens s.p.a. riceveva complessivamente 94,311 punti classificandosi al secondo posto, preceduta dall’offerta presentata dal costituendo raggruppamento tra Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. e Philips Medical Systems s.p.a. alla quale venivano attribuiti 97,667.<br />	<br />
Con deliberazione del direttore generale dell’A.S.L. n. 2 di Olbia, n. 146 del 27 febbraio 2009, veniva disposta l’aggiudicazione definitiva a favore del raggruppamento Ingegneria Biomedica. <br />	<br />
Con il ricorso al Tar Sardegna la società Siemens chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, per illegittimità derivata dai vizi del disciplinare di gara, sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, per la mancata precisazione nel disciplinare di gara (art. 7) dei sub-criteri e dei relativi sub-punteggi, atteso che la assegnazione di 62 punti ad un unico criterio di valutazione avrebbe impedito di ver<br />
&#8211; eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso i giudizi relativi alla qualità tecnica delle offerte in forma numerica, senza esporre una adeguata motivazione dell’iter logico seguito; il che sarebbe<br />
&#8211; violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui, a seguito dell’abrogazione del comma 4 della disposizione citata per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera u), del d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, veniva esclusa la possibilità per le<br />
&#8211; violazione del principio di trasparenza nella valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione, che avrebbe comunque fissato i criteri motivazionali dopo aver esaminato il contenuto delle offerte tecniche.<br />	<br />
Si costituiva l’A.S.L. n. 2 di Olbia eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, nonché la tardività delle censure rivolte contro la <i>lex specialis</i> di gara. Nel merito chiedeva la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Resisteva al ricorso anche il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario della gara. Con memoria eccepiva in primo luogo la tardività del ricorso, in quanto la società ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione impugnato quantomeno fin dall’8 maggio 2009, mentre il ricorso risultava notificato il 16 luglio 2009 (e quindi nel 69° giorno successivo). Nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 3 settembre 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa veniva trattenuta in decisione davanti al Tar Sardegna.<br />	<br />
Il Tar preliminarmente esaminava la questione relativa alla ricevibilità del ricorso ritenendo la oggettiva scusabilità dell’errore in cui era incorsa la ricorrente, con la conseguente rimessione in termini.<br />	<br />
Il Tar non riteneva fondata nemmeno la eccezione di tardività con riferimento alla impugnazione del disciplinare di gara.<br />	<br />
Il Tar esaminava poi il primo motivo diretto a censurare la violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, in relazione all’art. 7 del il disciplinare di gara, per la mancata precisazione dei sub-criteri e dei relativi sub-punteggi per l’assegnazione dei 62 punti riservati al “progetto tecnico strettamente considerato” ritenendolo fondato e per l’effetto annullava la disposta aggiudicazione con conseguente obbligo della amministrazione di rinnovare integralmente il procedimento di gara.<br />	<br />
Nell’atto di appello Ingegneria Biomedica Santa Lucia rinnova la censura respinta dal Tar in ordine alla tardività del ricorso proposto dal raggruppamento Siemens. <br />	<br />
Nel merito la appellante assume che la sentenza non tiene conto della formulazione letterale dell’art.83 del codice dei contratti che prevede che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevede ove necessario i sub criteri e i sub pesi o i sub-punteggi. Nel caso in esame tale necessità non si rinveniva atteso che negli atti di gara, in particolare nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto, i sub-criteri ed i sub- pesi trovavano puntuale esplicitazione.<br />	<br />
Si costituiva la Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia argomentando per l’annullamento della sentenza appellata e la conferma della disposta aggiudicazione nei confronti dell’appellante Ingegneria Biomedica Santa Lucia.<br />	<br />
Si costituiva il raggruppamento Siemens chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del primo giudice.<br />	<br />
Venivano depositate da tutte le parti numerose memorie difensive.<br />	<br />
All’udienza di trattazione 25 febbraio 2011 l’appello passava in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. La Sezione ritiene infondato il primo motivo di appello concernente la asserita tardività del ricorso presentato in primo grado da Siemens.<br />	<br />
Il Tar ha ritenuto d’ufficio la scusabilità dell’errore disponendo la rimessione in termini della società Siemens per comportamenti equivoci ed incerti delle amministrazioni coinvolte nella vicenda.<br />	<br />
In punto di fatto deve osservarsi che la delibera di aggiudicazione del 27 febbraio 2009 è stata inviata dopo la sua adozione all’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Sardegna sul presupposto che la stessa fosse soggetta di controlli sul contenimento della spesa sanitaria previsti dall’art. 29 co.1 lett. c) della l.r. 10/2006. <br />	<br />
Con nota 27 marzo 2009 n.6570 l’Assessorato di cui sopra comunicava alla ASL Olbia che la delibera in questione non era ssoggetta al controllo in quanto “atto endoprocedimentale e pertanto non idoneo di per se stesso a costituire provvedimento conclusivo dell’intero procedimento”. Cio’ in relazione alla oggettiva indeterminatezza di due elementi essenziali del provvedimento relativi all’oggetto dell’appalto e al corrispettivo; veniva comunque rilevato che l’oggetto presunto dell’appalto era sotto la soglia minima di cinque milioni stabilita dalla legge regionale. <br />	<br />
Con la stessa nota l’Assessorato igiene rappresentava la necessità di sottoporre il provvedimento conclusivo del procedimento di gara, prima della sua adozione definitiva, ad autorizzazione preventiva da parte dello stesso Assessorato dell’igiene; ciò in applicazione di quanto disposto della direttiva del Presidente della Giunta Regionale 9 marzo 2008 n. 601.<br />	<br />
Con nota 2 aprile 2009 n.19519 la ASL Olbia, conformandosi alle prescrizioni formulate dalla amministrazione regionale, trasmetteva all’Assessorato igiene una bozza della nuova delibera di aggiudicazione definitiva completa degli elementi mancanti chiedendo altresì il rilascio della autorizzazione preventiva ai sensi della suddetta direttiva Presidenziale 601 del 2008.<br />	<br />
A seguito di ulteriore corrispondenza, con nota 18 maggio 2009 n.10538, l’Assessorato rilasciava autorizzazione alla adozione del provvedimento conclusivo del procedimento in conformità alla bozza approvata.<br />	<br />
La ASL Olbia adottava quindi la deliberazione 20 maggio 2009 n.439 con la quale conformava e rettificava la deliberazione 27 febbraio 2009. <br />	<br />
Appare quindi condivisibile l’assunto del primo giudice di rimettere in termini la ricorrente in primo grado ritenendo d’ufficio la scusabilità dell’errore considerando che “i descritti atti e comportamenti equivoci e incerti delle amministrazioni coinvolte nella vicenda danno ragione della scelta della ricorrente (in ipotesi erronea) di ritenere efficaci i provvedimenti impugnati solo a seguito della comunicazione regionale da ultimo citata”.<br />	<br />
Ed invero al di là della normativa regionale sui controlli i comportamenti delle amministrazioni coinvolte erano tali da ingenerare all’evidenza una ragionevole convinzione circa il carattere condizionante dell’autorizzazione preventiva rispetto all’efficacia della delibera di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Pertanto la censura di tardività sulle quali le appellanti si sono ampiamente diffuse deve essere respinta.<br />	<br />
Infondata è anche la correlata censura di tardività del ricorso riferita, come si vedrà al punto 2 della odierna sentenza, al bando e al disciplinare di gara. Come rilevato esattamente dal primo giudice un onere di immediata impugnazione della <i>lex specialis</i> di gara si pone solo in presenza di clausole immediatamente escludenti o comunque tali da impedire la presentazione di una offerta, mentre negli altri casi le clausole del bando e degli altri documenti di gara vanno impugnate unitamente agli atti della procedura concretamente ed immediatamente lesivi (Cons. Stato, V, 20 agosto 2008 n.3995).<br />	<br />
Il primo motivo di appello pertanto deve essere respinto<br />	<br />
2. La appellante lamenta poi il capo della sentenza con la quale il TAR ha accolto il primo motivo del ricorso in primo grado formulato da Siemens, attinente la mancata previa indicazione nel bando di gara di sub criteri e conseguenti sub pesi per la assegnazione del punteggio riservato alla offerta tecnica.<br />	<br />
In particolare il primo giudice aveva ritenuto che, in violazione dell’art. 83 co.4 del d.lgs. n. 163/2006, il disciplinare di gara (art. 7) non aveva precisato i sub-criteri e i relativi sub-punteggi per l’assegnazione dei 62 punti riservati al “progetto tecnico strettamente considerato”.<br />	<br />
La società appellante afferma che la sopradetta disposizione prevede l’obbligo di specificazione dei criteri solo quando ciò si renda necessario per garantire la trasparenza della valutazione della commissione di gara, ma che la fissazione di tali criteri non è necessaria quando la normativa di gara contiene, come nel caso che occupa, una regolazione ed articolazione dei criteri valutativi sufficiente a garantire la trasparenza delle operazioni di valutazione.<br />	<br />
Il motivo di appello non merita accoglimento.<br />	<br />
L’art. 83, co. 4, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163/2006) ha stabilito che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, possa prevedere, ove necessario, “i sub &#8211; criteri e i sub &#8211; pesi o i sub &#8211; punteggi”. Tale scelta è riservata esclusivamente alla legge di gara e discende dal principio di imparzialità e di trasparenza che, nelle procedure di valutazione comparativa governate da criteri di aggiudicazione non automatici, si giustifica in relazione alla esigenza di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della commissione giudicatrice, garantendo in tale modo l’imparzialità delle valutazioni nella essenziale tutela della par condicio tra i concorrenti, i quali sono tutti messi in condizione di formulare un’offerta in grado di concorrere effettivamente alla aggiudicazione del contratto in gara.<br />	<br />
Come osservato dal primo giudice, applicando i sopradetti principi al caso di specie, si deve concludere per l’illegittimità del bando di gara che riservando 62 punti su 100 complessivi alla valutazione di un unico e fondamentale criterio di valutazione, il “progetto tecnico strettamente considerato”, non ha introdotto alcuna, pur necessaria, ulteriore divisione in sottocriteri per l’assegnazione di tale punteggio, impedendo di verificare le modalità in cui il punteggio è stato assegnato alle singole offerte e di ricostruire l’operato e le valutazioni della commissione, violando quindi il principio di trasparenza che deve presidiare l’aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica. <br />	<br />
Al riguardo la giurisprudenza ha rilevato che la norma in questione esprime “ il limite negativo e il potere positivo dell’organo collegiale, nel tentativo di enucleare un delicato punto di equilibrio tra il principio di trasparenza, il quale impone di definire nel bando il peso, anche relativo, attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione, e la necessità che, in ogni caso, anche l’attività della commissione sia predefinita nel suo svolgimento” (Cons. Stato, V, 19 maggio 2009 n.3070; V, 11 maggio 2007 n. 2355; V, 7 novembre 2007 n. 5776).<br />	<br />
3. In conclusione l’appello non merita accoglimento.<br />	<br />
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della appellante Ingegneria Biomedica Santa Lucia s.p.a. nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila) a favore della Siemens s.p.a., mentre appare equo compensarle nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo respinge.<br />	<br />
Condanna la appellante alle spese ed onorari del grado a favore della Siemens s.p.a., nella misura di euro 5.000,00 (cinquemila); dispone la compensazione nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n.2 di Olbia.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2011	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’esclusione da gara per il servizio di riscossione tributi, con aggiudicazione alla controinteressata, atteso che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza (la ricorrente, attuale appellata, era stata</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che accoglie il ricorso avverso l’esclusione da gara per il servizio di riscossione tributi, con aggiudicazione alla controinteressata, atteso che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza (la ricorrente, attuale appellata, era stata esclusa per anomalia di offerta senza possibilità di giustificazioni). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1749/08<br />
Registro Generale:1081/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Sergio Santoro<br />  Cons. Aldo Fera Est.<br />  Cons. Marzio Branca<br />Cons. Michele Corradino<br />  Cons. Adolfo Metro<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SAP SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:  Avv.  FILIPPO LUBRANOcon domicilio  eletto in RomaVIA FLAMINIA 79   pressoSTUDIO LUBRANO &#038; ASSOCIATI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AIPA-AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  FEDERICO ZANICHELLI &#8211; Avv.  MARCO NAPOLI &#8211; Avv.  MAURIZIO ZOPPOLATOcon domicilio  eletto in RomaVIA DEL MASCHERINO 72pressoMAURIZIO ZOPPOLATO<br />
<b>COMUNE DI TREVIGNANO </b><br />
non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  LAZIO  &#8211;  ROMA: Sezione II TER  13256/2007, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER   SERVIZI DI RISCOSSIONE.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AIPA-AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Aldo Fera  e uditi,  altresì, per le parti gli avv.ti Lubrano e Zoppolato;<br />
Considerato che la sentenza appellata appare conforme a consolidati principi in tema di procedimento di gara e di tutela della concorrenza; </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1081/2008).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-1-4-2008-n-1749/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2008 n.1749</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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