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	<title>174 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>174 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI: Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo, contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente, Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore PARTI:  Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo,  contro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani dell&#8217;Avvocatura regionale,  nei confronti Comune di Pontebba non costituito in giudizio;  Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Forza e Roberto Finotto,</span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del  TSAP per l&#8217;  impugnativa dei provvedimenti di localizzazione dell&#8217;opera idraulica o suo spostamento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Ambiente- Giurisdizione e competenza-Tribunale superiore delle acque pubbliche ( TSAP) -localizzazione dell&#8217;opera idraulica o suo spostamento- impugnativa dei provvedimenti- giurisdizione TSAP- sussiste.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Sussiste la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell&#8217;opera idraulica o sul suo spostamento, nonchè sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione, nonchè sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/05/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00174/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00115/2020 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 115 del 2020, proposto da <br /> Idroelettrica Fella S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e il signor Gianni Tondo, entrambi rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Croppo e Marina Pisani dell&#8217;Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura medesima in Trieste, p.zza Unità  d&#8217;Italia, 1; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontebba non costituito in giudizio; <br /> Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Forza e Roberto Finotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento regionale prot. n. 0019185/P del 6.04.2020, della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto  <i>A.U. [autorizzazione unica] per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul fiume Fella in comune di Pontebba, da parte della società  Idroelettrica Fella s.r.l. Scadenza pubblica utilità  e procedura espropriativa immobili&#8221;&#8221;; </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; dell&#8217;ulteriore atto prot. n. 0021642/P del 23.04.2020 con il quale la medesima Direzione  <i>&#8220;ritira&#8221;&#8221;</i> alcune affermazioni del precedente atto, ma contestualmente conferma  <i>&#8220;la sola dichiarazione di improcedibilità  ai fini espropriativi&#8221;&#8221;;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Consorzio Vicinale Laglesie San Leopoldo;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Visto l&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Vista la nota presidenziale prot. n. 833 U del 20.5.2020, con cui, richiamata la disposizione di cui all&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020, è stato fatto presente alle parti che per ogni affare cautelare mandato in decisione, il Collegio, nella pienezza dei poteri e ricorrendo i presupposti di cui all&#8217;art. 60 c.p.a., si riserva di decidere anche con sentenza in forma semplificata; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Visto il decreto presidenziale n. 11/Pres. del 6 aprile 2020, al quale la nota su indicata ha fatto rinvio anche per lo svolgimento dell&#8217;odierna udienza;</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<div style=""text-align: justify;""> </div>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la società  Idroelettrica Fella s.r.l. e il suo legale rappresentante, signor Gianni Tondo, chiedono l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti in epigrafe compiutamente indicati, incidenti sull&#8217;Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili  <i>&#8220;Impianto idroelettrico sul fiume Fella &#8211; Comune di Pontebba (UD)&#8221;&#8221;</i> di cui la prima è titolare, denunciandone l&#8217;illegittimità  per violazione di diverse disposizioni di legge ed eccesso di potere per travisamento di fatto; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, ha eccepito, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, in quanto controversia in materia di provvedimenti attinenti all&#8217;attività  di produzione di energia elettrica mediante la costruzione di un impianto autorizzato al prelievo di acque pubbliche, devoluta al Tribunale superiore delle acque pubbliche; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che ne ha, in ogni caso, contestato la fondatezza e concluso per la sua reiezione, nonchè, con successiva memoria, eccepito l&#8217;inammissibilità  anche per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che il Consorzio Vicinale Laglesie si è ugualmente costituito per contestare la fondatezza del ricorso;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Considerato che la causa è stata chiamata all&#8217;odierna udienza camerale telematica e, poi, trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 <i>(&#8220;&#8221;successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale&#038;, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso&#038;&#8221;&#8221;); </i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 del c.p.a., dato che la norma derogatoria dianzi indicata consente di trattenere la causa in decisione e poi decidere, con pienezza di poteri, sulla base degli atti depositati, omesso ogni ulteriore e/o specifico avviso e ciò anche a prescindere dal fatto che le parti stesse sono state, comunque, notiziate di un tanto con nota presidenziale prot. n. 833 U del 20.5.2020; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi dalle parti e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all&#8217;art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, invero, che il ricorso è inammissibile, risultando fondata l&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla difesa della Regione; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, infatti, che non può trascurarsi di considerare che l&#8217;Autorizzazione unica su cui incidono i provvedimenti gravati è stata rilasciata per la costruzione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (idroelettrico) e delle relative opere connesse, da ubicarsi sul fiume Fella nel Comune di Pontebba (UD), e per la costruzione dell&#8217;impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, compresa la cabina primaria in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell&#8217;impianto idroelettrico stesso, ovvero un intervento che ha diretta incidenza sulla materia delle acque pubbliche; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, dunque, mutuabili le autorevoli considerazioni svolte dal Consiglio di Stato nel precedente invocato dalla difesa della Regione a sostegno dell&#8217;eccezione sollevata, laddove, per l&#8217;appunto, dopo avere premesso che  <i>&#8220;l&#8217;art. 133, comma 1, lett. b) ed f), del c.p.a., in tema di rapporti di concessione di beni pubblici ed in materia urbanistico-edilizia e di uso del territorio (incluso il fenomeno espropriativo), ha salvaguardato la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, regolata dalla previgente normativa, di cui all&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775/1933&#8243;&#8221;</i>, ha osservato che  <i>&#8220;Tale giurisdizione va estesa anche ai provvedimenti che, pur se promananti da autorità  diverse da quelle specificamente preposte alla tutela delle acque, siano caratterizzati dall&#8217;incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche e concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, la localizzazione, la gestione e l&#8217;esercizio delle opere idrauliche (cfr. Cassazione civile, sez. un., 8 aprile 2009, n. 8509), ivi compresi pure i provvedimenti espropriativi o di occupazione d&#8217;urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell&#8217;opera idraulica, oltre agli atti comunque influenti sulla sua localizzazione sul suo spostamento.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Tale principio rileva indipendentemente dalla ragione che abbia determinato l&#8217;adozione di detti provvedimenti, quindi anche se non connessi al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell&#8217;ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell&#8217;incolumità  pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità  amministrativa (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 12 maggio 2009, n. 10846; Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934; Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099).</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Pertanto può affermarsi che, mentre esulano dalla giurisdizione del Tribunale delle Acque (e rientrano in quella del giudice amministrativo) i provvedimenti incidenti sulla materia e sul regime delle acque pubbliche in via meramente strumentale ed indiretta, vi rientrino i provvedimenti di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di una centrale idroelettrica, previa V.I.A., gli atti concernenti la costituzione di una servità¹ coattiva, mediante procedura espropriativa, per il passaggio della condotta necessaria per la realizzazione dell&#8217;opera, nonchè il relativo permesso di costruzione, atti tutti incidenti in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche.</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>In particolare è stata ritenuta la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in caso di impugnativa di provvedimenti influenti sulla localizzazione dell&#8217;opera idraulica o sul suo spostamento, nonchè sulla definizione delle sue caratteristiche e sulla sua realizzazione, nonchè sui provvedimenti di occupazione ed espropriazione di opere necessarie per realizzare la condotta idraulica relativa alla costruzione di una centrale idroelettrica contestata dal titolare del fondo ove era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 maggio 2009, n. 10846).</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Sussiste pertanto la giurisdizione di legittimità  di detto Tribunale, a norma dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, oltre che con riguardo alle questioni investenti gli interessi pubblici connessi al regime delle acque strettamente inteso (demanialità  delle acque, contenuto o limiti di una concessione di utenza, nonchè questioni di carattere eminentemente tecnico relative alla distribuzione ed all&#8217;uso delle acque pubbliche ed ai diritti di derivazione o utilizzazione dell&#8217;utenza nei confronti della P.A.), ogni volta che siano impugnati provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l&#8217;esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all&#8217;esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o a stabilire o modificare la localizzazione di esse o ad influire sulla loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass. Civ., SS.UU., ord. 19 aprile 2013, n. 9534, 20 giugno 2012, n. 10148, 13 maggio 2008, n. 11848 e 21 giugno 2005, n. 13293), </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato la sussistenza della giurisdizione di legittimità  del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sui ricorsi avverso i provvedimenti in materia di acque pubbliche, (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7276; nello stesso senso: Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4306; Sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091; Sez. V, 18 settembre 2006, n. 5442)&#8221; </i>(C.d.S., sez. V, 7 luglio 2014, n. 3436, conferma Tar Basilicata n. 782/2013); </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che in tal senso si è espresso anche il Tar Lombardia, Brescia, con sentenza n. 310/2018, passata in giudicato; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è, come detto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e tale va dichiarato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero le spese di lite tra le parti; </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che va, in ogni caso, dato atto che, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 11 del codice del processo amministrativo, a seguito della presente pronuncia il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, munito di giurisdizione ai sensi dell&#8217;art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità  giudiziaria.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">DÃ  atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, munito di giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, in ogni caso, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità  giudiziaria. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2020, celebrata in via telematica ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p style=""text-align: justify;"">Oria Settesoldi, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Lorenzo Stevanato, Consigliere</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-30-5-2020-n-174/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2020 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2019-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2019-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2019-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.174</a></p>
<p>Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; (Ordinanza della Corte d&#8217;Appello di Trieste del 10 maggio 2018, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018). I principi di preminenza del diritto e la nozione di giusto processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2019-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-12-7-2019-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/7/2019 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giorgio Lattanzi, Presidente, Silvana Sciarra, Redattore; (Ordinanza della Corte d&#8217;Appello di Trieste del 10 maggio 2018, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018).</span></p>
<hr />
<p>I principi di preminenza del diritto e la nozione di giusto processo precludono l&#8217;ingerenza del potere legislativo nell&#8217;amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Legislazione &#8211; Legge ordinaria &#8211; retroattività  &#8211; ingerenza del potere legislativo sulle controversie giudiziarie in corso &#8211; limiti.</p>
<p> 2.- Friuli-Venezia Giulia &#8211; Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma &#8211; Art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 &#8211; regolazione di fattispecie pregresse, in contenzioso, con efficacia retroattiva &#8211; contrarietà  agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 CEDU &#8211; sussiste.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il divieto di retroattività  della legge si erge a fondamentale valore di civiltà  giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost). In altri Ã mbiti dell&#8217;ordinamento il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la retroattività  deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata: i limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano alla salvaguardia dei principi costituzionali dell&#8217;eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell&#8217;Ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.</div>
<div style="text-align: justify;">In particolare, se non vi sono motivi imperativi di interesse generale, i principi di preminenza del diritto e la nozione di giusto processo precludono l&#8217;ingerenza del potere legislativo nell&#8217;amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.</div>
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<div style="text-align: justify;">Va dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018) di interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) in quanto disposizione essenzialmente volta a regolare fattispecie pregresse con efficacia retroattiva.</div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<p>ha pronunciato la seguente<br /> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), promosso dalla Corte d&#8217;appello di Trieste, nel giudizio instaurato da G. B. ed altri contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.<br /> Visti gli atti di costituzione di G. B. e altri e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;<br /> udito nella udienza pubblica del 22 maggio 2019 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br /> uditi gli avvocati Alessandro Tudor per G. B. e altri e Carlo Cester per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p> Ritenuto in fatto<br /> 1.- Con ordinanza del 10 maggio 2018, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 2018, la Corte d&#8217;appello di Trieste ha sollevato, in riferimento a molteplici parametri, questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), dichiaratamente volti a offrire l&#8217;interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia).<br /> Le disposizioni censurate impedirebbero di valutare, ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, il servizio «prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato».<br /> 1.1.- Il rimettente espone di dovere decidere sull&#8217;appello proposto da alcuni dirigenti dell&#8217;amministrazione regionale contro la sentenza di primo grado, che ha respinto la domanda di liquidazione di una indennità  di buonuscita commisurata anche al servizio prestato con contratto a tempo determinato di diritto privato e alla retribuzione da ultimo percepita in forza di tale contratto.<br /> In punto di rilevanza, la Corte d&#8217;appello di Trieste argomenta che le disposizioni censurate, applicabili anche ai «pregressi rapporti di lavoro» alla luce della finalità  interpretativa che dichiarano di perseguire, precludono l&#8217;accoglimento delle domande proposte.<br /> 1.2.- La Corte rimettente denuncia, in primo luogo, la violazione dell&#8217;art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione. Il divieto di computare, nell&#8217;indennità  di buonuscita, il servizio dirigenziale prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato determinerebbe una «possibile irragionevole diversità  di trattamento di un periodo, fra l&#8217;altro pregresso da anni, di lavoro del tutto uguale», prestato dapprima in forza di un «lavoro in ruolo» e poi per effetto di un incarico dirigenziale di diritto privato.<br /> Sarebbe violato anche l&#8217;art. 35, primo comma, Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. I dirigenti, che pure rientrano tra i lavoratori subordinati (art. 2095 del codice civile) e hanno sempre svolto la medesima attività , sarebbero pregiudicati per il solo fatto di averla svolta, a decorrere dal novembre 2002, per effetto di un incarico a tempo determinato, nei termini disciplinati dall&#8217;art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).<br /> La Corte rimettente assume che le disposizioni censurate siano inoltre lesive dell&#8217;art. 36, primo comma, Cost., che «tutela ed afferma il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata a qualità  e quantità  del lavoro». Nel caso di specie, «il T.F.R. o T.F.S. degli attori», che pure rappresenta «un accantonamento retributivo a favore dei prestatori», sarebbe «decurtato in ragione di un qualche nuovo e non ben delineato motivo».<br /> Il giudice a quo ravvisa anche un contrasto con l&#8217;art. 38, secondo e quarto comma, Cost. La tutela previdenziale e assistenziale per la vecchiaia, un tempo garantita da soggetti pubblici come l&#8217;Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) e l&#8217;Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell&#8217;amministrazione pubblica (INPDAP) e ancora oggi caratterizzata da «metodo di contribuzione e funzione» tipici della «previdenza pubblica», non potrebbe essere compromessa per il solo fatto del «passaggio delle competenze ad altro soggetto».<br /> Le disposizioni censurate si porrebbero in conflitto anche con l&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.<br /> La normativa di interpretazione autentica sarebbe intervenuta «a lite in parte giù  radicata da tempo» su disposizioni «emanate da anni ed anni», in assenza di incertezze interpretative e in difformità  rispetto alle previsioni della legge statale (art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001) e regionale (art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2004, n. 4, recante «Riforma dell&#8217;ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell&#8217;ERSa»), che impongono di valutare ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell&#8217;anzianità  di servizio anche il servizio prestato dai dirigenti per effetto del contratto di diritto privato.<br /> Le disposizioni in esame non sarebbero giustificate da motivi imperativi di interesse generale, visto lo «scarso peso economico» del contenzioso che si prefiggono di influenzare e visto «il numero spicciolo degli interessati». Risulterebbero pertanto violati il principio di «preminenza del diritto» e il «diritto ad un processo equo», tutelati dall&#8217;art. 6 CEDU, e i principi enunciati dall&#8217;art. 111, primo e secondo comma, Cost.<br /> L&#8217;art. 117 Cost. sarebbe violato anche per un&#8217;ulteriore ragione. Le disposizioni in esame contrasterebbero con gli artt. 1, comma 3, e 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che «integrano il contenuto» del parametro costituzionale «e affermano il canone dell&#8217;ultimo stipendio del periodo di incarico dirigenziale utile come parametro ai fini del conteggio del trattamento di fine servizio», e con l&#8217;art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che «con il suo canone di invarianza affermato in tema di retribuzione evidentemente anche differita rafforza ed integra la tutela concessa dall&#8217;art. 117 della Costituzione in tali casi».<br /> 2.- Con atto depositato il 15 novembre 2018, si sono costituiti in giudizio G. B. e altri e hanno chiesto di accogliere le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Trieste.<br /> Le parti hanno dedotto di avere svolto le funzioni di direttore apicale nell&#8217;amministrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di essere stati collocati in quiescenza tra il 2005 e il 2010 e di avere ricevuto un&#8217;indennità  di buonuscita commisurata al servizio prestato fino al 15 novembre 2002 e alla retribuzione spettante alla medesima data, che rappresenta il momento della stipulazione dei contratti individuali di conferimento o di conferma dell&#8217;incarico dirigenziale.<br /> Le parti assumono che le disposizioni censurate, pur qualificandosi come interpretative, siano innovative, con portata retroattiva.<br /> L&#8217;art. 7, comma 28, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, nel negare, ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, la valutazione del servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, si discosterebbe dall&#8217;art. 142, primo comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 153 del 1981, che pure si ripromette di interpretare, e dall&#8217;art. 12 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2004, che considera il servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, oltre che dell&#8217;anzianità  di servizio.<br /> Quanto all&#8217;art. 7, comma 29, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, che annovera tra gli assegni fissi pensionabili solo quelli riconosciuti «ai sensi della legislazione dell&#8217;ex INADEL», non si porrebbe in contraddizione con le previsioni delle quali intende offrire l&#8217;interpretazione autentica. Invero, l&#8217;art. 143, primo comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981 stabilisce pur sempre la misura dell&#8217;indennità  per ogni anno di servizio utile in un dodicesimo degli assegni fissi pensionabili goduti all&#8217;atto della cessazione dal servizio. Non si potrebbe, pertanto, non tenere conto della retribuzione percepita in tale momento, in armonia con quanto dispone anche l&#8217;art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.<br /> L&#8217;art. 7, comma 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, nell&#8217;escludere la valutazione, ai fini dell&#8217;indennità  di buonuscita, dei periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, presenterebbe un contenuto precettivo antitetico rispetto alla disposizione dell&#8217;art. 143, secondo comma, della legge reg. Friuli-Venezia n. 53 del 1981, che impone alla Regione di assicurare l&#8217;indennità  di buonuscita anche quando non spetterebbe secondo la legislazione dell&#8217;INADEL.<br /> Le disposizioni della legge regionale impugnata, senza alcuna ragione giustificatrice, introdurrebbero un trattamento deteriore per i soli dirigenti regionali, in deroga alla disciplina dell&#8217;indennità  di buonuscita applicabile a tutto il personale regionale di ruolo e non di ruolo. In contrasto con «i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto in relazione alla stabilità  del trattamento previdenziale» e in vista di un modesto contenimento della spesa, esse interverrebbero, «a distanza di oltre trentacinque anni», a interpretare una normativa dal significato inequivocabile.<br /> Per il solo fatto di avere prestato la loro opera in forza di un contratto di diritto privato, le parti sostengono di essere discriminate rispetto ai «colleghi dirigenti senza incarico apicale» che hanno beneficiato di una indennità  di buonuscita calcolata sull&#8217;ultima retribuzione. Sarebbe pertanto violato l&#8217;art. 35 Cost., che tutela il lavoro prestato dai dipendenti di ruolo e non di ruolo.<br /> L&#8217;interpretazione avallata dal legislatore regionale disconoscerebbe ogni rilievo all&#8217;anzianità  di servizio maturata dai dirigenti dopo il 15 novembre 2002 e così ridurrebbe l&#8217;importo dell&#8217;indennità  di buonuscita, in contrasto con l&#8217;art. 36 Cost., che prescrive, anche per la retribuzione differita, la proporzionalità  alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto, e con l&#8217;art. 38 Cost., che vieta «un intervento che incida in misura notevole e in maniera definitiva sulla garanzia di adeguatezza della prestazione senza essere sorretto da una imperativa motivazione di interesse generale».<br /> Le disposizioni in esame, contenute negli emendamenti presentati dalla Giunta regionale, mirerebbero a determinare gli esiti di uno specifico contenzioso in corso, che coinvolge «non più¹ di una decina di persone», e non rispetterebbero le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. La legge regionale censurata, pertanto, non solo non accrediterebbe una delle possibili letture delle disposizioni originarie, ma non sarebbe neppure sorretta da motivi imperativi di interesse generale.<br /> La transizione dal regime del trattamento di fine servizio (TFS) a quello del trattamento di fine rapporto (TFR) sarebbe ispirata al criterio direttivo della invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini previdenziali (art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998), che costituisce principio fondamentale atto a vincolare anche la legislazione regionale e non potrebbe comunque giustificare le scelte sfavorevoli adottate dalla Regione autonoma.<br /> 3.- Con atto depositato il 16 novembre 2018, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ha chiesto di dichiarare non fondate le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dalla Corte d&#8217;appello di Trieste.<br /> Sarebbe ragionevole l&#8217;autonoma disciplina riservata all&#8217;integrazione dell&#8217;indennità  di buonuscita per i periodi di servizio di ruolo presso la Regione. Per i periodi di servizio prestato con «contratto a tempo determinato di diritto privato», si applicherebbe la diversa disciplina del trattamento di fine rapporto. Non sarebbero violati i molteplici parametri costituzionali evocati dalla Corte rimettente.<br /> 4.- In vista dell&#8217;udienza, hanno depositato memorie illustrative sia gli appellanti nel giudizio principale sia la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.<br /> 4.1.- Gli appellanti nel giudizio principale hanno ribadito le conclusioni giù  formulate e hanno posto in risalto l&#8217;irragionevolezza delle disposizioni censurate, che, in mancanza di inderogabili esigenze o di «un particolare interesse pubblico sopravvenuto», sarebbero intervenute su una specifica controversia pendente per escludere dal godimento dell&#8217;indennità  regionale i soli direttori apicali, «unici dirigenti con contratto a tempo determinato».<br /> 4.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha eccepito, in linea preliminare, l&#8217;inammissibilità  delle questioni proposte.<br /> L&#8217;esposizione dei profili di contrasto con i parametri costituzionali evocati sarebbe «alquanto sommaria e priva di adeguata motivazione con riguardo alla questione concreta».<br /> Il rimettente avrebbe trascurato di interpretare le disposizioni censurate in armonia «con gli indicati principi costituzionali» e, nel prospettare il contrasto con la Costituzione e finanche con disposizioni di legge regionale, avrebbe «drasticamente» disconosciuto la qualificazione interpretativa della disciplina in esame.<br /> Quand&#8217;anche le questioni di legittimità  costituzionale fossero accolte, la soluzione del problema interpretativo non muterebbe. Anche da questo punto di vista si coglierebbe l&#8217;inammissibilità  delle questioni proposte.<br /> Nel merito, la Regione ha replicato che i dirigenti, per il periodo di servizio prestato con contratto di diritto privato a tempo determinato, hanno percepito il trattamento di fine rapporto, in base alle previsioni dell&#8217;art. 2120 cod. civ. Per il periodo di servizio di ruolo, i dirigenti avrebbero conseguito un trattamento più¹ favorevole rispetto a quello previsto dalle «regole generali INADEL», in quanto, per ogni anno di servizio, si computerebbe un dodicesimo dell&#8217;ultima retribuzione e non giù  un quindicesimo dell&#8217;80 per cento della retribuzione degli ultimi dodici mesi.<br /> Un trattamento di favore, istituito nell&#8217;Ã mbito della previdenza pubblica, non potrebbe essere esteso, senza un&#8217;espressa previsione normativa, al diverso Ã mbito della previdenza privata.<br /> La disciplina censurata si limiterebbe a confermare quanto giù  si potrebbe desumere dalle previsioni originarie. Solo in tempi più¹ recenti, si sarebbe «manifestata l&#8217;esigenza, o anche solo l&#8217;opportunità , di chiarire che l&#8217;integrazione regionale, concepita per il trattamento concernente il lavoro pubblico e nel suo ambito giustificata, non poteva essere estesa oltre quei confini». Non si potrebbe dunque censurare un «uso distorto del potere normativo», in violazione dell&#8217;art. 111 Cost. e dell&#8217;art. 6 CEDU.<br /> Non rappresenterebbe un idoneo termine di raffronto la fattispecie del conferimento di incarichi dirigenziali disciplinata dall&#8217;art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, che «opera nell&#8217;ambito del rapporto dirigenziale di lavoro pubblico a tempo indeterminato» e non contempla alcuna «soluzione di continuità  fra il rapporto fondamentale a tempo indeterminato e un incarico che espressamente è qualificato di diritto privato &#8211; assai presumibilmente di lavoro autonomo». Non sarebbe violato, pertanto, il principio di eguaglianza.<br /> Non si potrebbero invocare gli artt. 35, 36 e 38 Cost. allo scopo di ritenere costituzionalmente doverosa «una tutela di grado particolarmente elevato, quale quella che i dirigenti della regione friulana richiedono». Ai dirigenti sarebbe riconosciuta una tutela adeguata, alla stregua delle «regole applicabili a tutti i rapporti di lavoro».<br /> Il giudice a quo, nell&#8217;auspicare l&#8217;estensione automatica anche al regime del TFR di un trattamento correlato al regime del TFS, si prefiggerebbe di sovrapporre e di assimilare due istituti che ancora presentano significative diversità  di disciplina, confermate anche di recente da questa Corte (si richiama la sentenza n. 213 del 2018).<br /> 5.- All&#8217;udienza pubblica del 22 maggio 2019, le parti hanno ribadito le conclusioni rassegnate negli scritti difensivi.</p>
<p> Considerato in diritto<br /> 1.- La Corte d&#8217;appello di Trieste dubita, sotto molteplici profili, della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La legge regionale censurata, nell&#8217;offrire l&#8217;interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), nega rilievo, ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.<br /> La Corte rimettente assume che le disposizioni censurate siano lesive dell&#8217;art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto, in contrasto con il principio di parità  di trattamento, che costituisce principio fondamentale «in materia di impiego pubblico privatizzato», e con «il canone di ragionevolezza», esse determinerebbero una «possibile irragionevole diversità  di trattamento di un periodo, fra l&#8217;altro pregresso da anni, di lavoro del tutto uguale», prestato dapprima in virtà¹ di un rapporto di ruolo e poi, dal novembre 2002, in forza di un contratto a tempo determinato di diritto privato.<br /> In violazione dell&#8217;art. 35, primo comma, Cost., che tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, sarebbero discriminati i dirigenti che prestano, in base a un incarico privatistico, lo stesso servizio dapprima legato a un «lavoro in ruolo».<br /> Il giudice a quo prospetta, inoltre, la lesione del diritto del lavoratore di percepire una retribuzione, anche differita, proporzionata alla quantità  e alla qualità  del lavoro svolto (art. 36 Cost.). L&#8217;indennità  di buonuscita dei dirigenti regionali, che rappresenta «un accantonamento retributivo», sarebbe decurtata «in ragione di un qualche nuovo e non ben delineato motivo».<br /> La legge regionale friulana è censurata anche in riferimento all&#8217;art. 38, secondo e quarto comma, Cost., per il pregiudizio che «il passaggio delle competenze ad altro soggetto» arrecherebbe alla tutela previdenziale e assistenziale per la vecchiaia, in passato garantita da istituti pubblici come l&#8217;INADEL e l&#8217;INPDAP e pur sempre contraddistinta da «metodo di contribuzione e funzione» tipici «della previdenza pubblica».<br /> La Corte rimettente denuncia la violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all&#8217;art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il legislatore friulano sarebbe intervenuto «su norme emanate da anni ed anni», caratterizzate da un significato inequivocabile, allo scopo di influenzare un contenzioso giù  instaurato e di conseguire un risparmio «di scarso peso economico», alla luce del «numero spicciolo degli interessati».<br /> Non si potrebbero individuare, pertanto, motivi imperativi di interesse generale e sarebbero così violati sia la preminenza del diritto e il diritto a un processo equo, sanciti dall&#8217;art. 6 CEDU, sia i principi tutelati dall&#8217;art. 111, primo e secondo comma, Cost.<br /> Ad avviso del giudice a quo, l&#8217;art. 117 Cost. sarebbe violato per un&#8217;ulteriore ragione. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto con l&#8217;art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che indica nell&#8217;ultimo stipendio il parametro utile per la determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti e integra il contenuto del parametro costituzionale, e con l&#8217;art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che, «con il suo canone di invarianza affermato in tema di retribuzione evidentemente anche differita rafforza ed integra la tutela concessa dall&#8217;art. 117 della Costituzione in tali casi».<br /> 2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha eccepito, per molteplici ragioni, l&#8217;inammissibilità  delle questioni di legittimità  costituzionale.<br /> 2.1.- La Regione, in linea preliminare, ha prospettato l&#8217;irrilevanza delle questioni sollevate, sul presupposto che l&#8217;accoglimento delle censure non muti la soluzione del problema interpretativo dibattuto nel giudizio principale. Anche senza l&#8217;intervento della disciplina interpretativa, per il periodo assoggettato alla disciplina del trattamento di fine rapporto dovrebbe essere comunque negata la prestazione supplementare, riconosciuta soltanto per l&#8217;indennità  di buonuscita.<br /> L&#8217;eccezione non è fondata.<br /> La Corte rimettente, per decidere la causa, dovrà  applicare le disposizioni censurate e l&#8217;applicabilità  della disposizione è sufficiente a radicare la rilevanza delle questioni proposte (sentenza n. 174 del 2016, punto 2.1. del Considerato in diritto). Anche nella prospettiva di un più¹ diffuso accesso al sindacato di costituzionalità  (sentenza n. 77 del 2018, punto 8. del Considerato in diritto) e di una più¹ efficace garanzia della conformità  della legislazione alla Carta fondamentale, il presupposto della rilevanza non si identifica nell&#8217;utilità  concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare (sentenza n. 20 del 2018, punto 2. del Considerato in diritto).<br /> Nell&#8217;ipotesi di accoglimento delle questioni, inoltre, il giudice a quo, dapprima chiamato a fare applicazione di una normativa che predetermina l&#8217;esito della lite, dovrà  decidere secondo una diversa regola di giudizio, che attingerà  da una ricostruzione sistematica della complessa disciplina di riferimento. La dichiarazione di illegittimità  costituzionale, quand&#8217;anche non conduca a conclusioni diverse da quelle recepite dalle disposizioni censurate, influirebbe comunque sul percorso argomentativo che il rimettente dovrà  intraprendere per dirimere la controversia. Anche da questo punto di vista trova dunque conferma la rilevanza del dubbio di costituzionalità  prospettato.<br /> 2.2.- La Regione assume che siano lacunosi gli argomenti addotti a sostegno delle censure.<br /> Neppure tale eccezione è fondata.<br /> Come mostra l&#8217;ampiezza dei rilievi che la Regione ha svolto con riguardo a ciascuna delle censure, le deduzioni della Corte rimettente consentono di cogliere in maniera adeguata il nucleo delle questioni proposte. A ben considerare, l&#8217;eccezione di inammissibilità  rispecchia il dissenso su profili che attengono al merito delle singole questioni.<br /> 2.3.- Neppure l&#8217;eccezione che fa leva sulla mancata sperimentazione di un&#8217;interpretazione adeguatrice, idonea a far luce sul carattere genuinamente interpretativo delle disposizioni censurate, coglie nel segno.<br /> A fronte di una formulazione letterale inequivocabile, l&#8217;interpretazione adeguatrice, genericamente accennata dalla Regione, non può che cedere il passo al sindacato di legittimità  costituzionale e alla disamina del merito delle questioni proposte.<br /> 3.- Nel merito, le questioni sono fondate, nei termini di sì©guito esposti.<br /> 4.- Le disposizioni che il rimettente sospetta di illegittimità  costituzionale sono accomunate dalla finalità  di determinare l&#8217;indennità  di buonuscita del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, «in via di interpretazione autentica» &#8211; secondo quanto si afferma nell&#8217;esordio di ciascuna delle previsioni &#8211; degli artt. 142 e 143 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981.<br /> In particolare, l&#8217;art. 7, comma 28, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 esclude, nella «determinazione del servizio utile ai fini della liquidazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, in quanto trattamento di fine servizio», il servizio «prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato di diritto privato».<br /> La previsione citata enuncia l&#8217;intento di offrire l&#8217;interpretazione autentica dell&#8217;art. 142, primo comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, che, nella «determinazione del servizio utile ai fini dell&#8217;indennità  di buonuscita», considera «valutabile il servizio reso alle dipendenze dell&#8217;Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli enti interessati da provvedimenti, statali o regionali, di soppressione, scorporo o riforma, il cui personale sia stato assegnato o trasferito alla Regione o agli enti regionali, compreso quello prestato anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152, nonchè quello riscattato a tali fini».<br /> L&#8217;art. 7, comma 29, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 &#8211; in cui si prevede che gli assegni fissi pensionabili sono soltanto «quelli riconosciuti ai sensi della legislazione dell&#8217;ex INADEL» &#8211; indicato quale norma di interpretazione autentica dell&#8217;art. 143, primo comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981. Quest&#8217;ultima disposizione commisura l&#8217;indennità , «per ogni anno di servizio utile», a «1/12 degli assegni fissi pensionabili, ai sensi del terzo comma dell&#8217;art. 136 della presente legge goduti all&#8217;atto della cessazione dal servizio, nonchè di quelli eventualmente spettanti alla medesima data ai sensi dell&#8217;art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, o di altre disposizioni di legge, compresa l&#8217;indennità  integrativa speciale limitatamente alla misura valutata dall&#8217;I.N.A.D.E.L.».<br /> Da ultimo, l&#8217;art. 7, comma 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, stabilisce che, nell&#8217;indennità  di buonuscita, «non sono valutati i periodi di servizio prestato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato». La previsione citata reca l&#8217;espressa qualificazione di normativa di interpretazione autentica dell&#8217;art. 143, secondo comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, che impone alla Regione di assicurare comunque «al dipendente l&#8217;indennità  di buonuscita anche nei casi in cui questa non spetterebbe secondo la legislazione dell&#8217;I.N.A.D.E.L.».<br /> 5.- La Corte rimettente riferisce che i ricorrenti nel giudizio principale sono dirigenti dell&#8217;amministrazione regionale, «cessati dal servizio fra il 2005 ed il 2010 e con diritto all&#8217;indennità  terminativa o di buonuscita», e hanno richiesto l&#8217;indennità  di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato, a decorrere dal novembre 2002, in virtà¹ di «contratto individuale con incarico dirigenziale».<br /> Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, le previsioni censurate si applicano a fattispecie che si sono perfezionate in data antecedente al 13 gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015 (art. 8). Nel giudizio principale viene dunque in rilievo l&#8217;incidenza retroattiva che contraddistingue la disciplina in esame e su tale peculiare profilo si incentrano le questioni di legittimità  costituzionale sollevate dal rimettente.<br /> 6.- Con riguardo a tale aspetto, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il divieto di retroattività  della legge si erge a fondamentale valore di civiltà  giuridica, soprattutto nella materia penale (art. 25 Cost). In altri Ã mbiti dell&#8217;ordinamento il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche di interpretazione autentica, ma la retroattività  deve trovare «adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall&#8217;efficacia a ritroso della norma adottata» (sentenza n. 73 del 2017, punto 4.3.1. del Considerato in diritto).<br /> I limiti posti alle leggi con efficacia retroattiva si correlano alla salvaguardia dei principi costituzionali dell&#8217;eguaglianza e della ragionevolezza, alla tutela del legittimo affidamento, alla coerenza e alla certezza dell&#8217;ordinamento giuridico, al rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 170 del 2013, punto 4.3. del Considerato in diritto).<br /> La Corte rimettente, in particolare, evoca a più¹ riprese i principi della preminenza del diritto e dell&#8217;equo processo, attraverso il richiamo congiunto all&#8217;art. 111 Cost. e all&#8217;art. 6 CEDU, per il tramite dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. Tali profili di censura si rivelano inscindibilmente connessi nel sindacato sulle leggi retroattive, data la «corrispondenza tra principi costituzionali interni in materia di parità  delle parti in giudizio e quelli convenzionali in punto di equo processo» (sentenza n. 191 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 12 del 2018, punto 3.2. del Considerato in diritto).<br /> Nell&#8217;interpretare l&#8217;art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell&#8217;uomo (fra le molte, Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2012, Anna De Rosa e altri contro Italia, paragrafo 47) afferma che, in linea di principio, non è vietato al legislatore introdurre nella materia civile disposizioni retroattive, che incidano su diritti attribuiti da leggi in vigore. Tuttavia, se non vi sono motivi imperativi di interesse generale, i principi di preminenza del diritto e la nozione di giusto processo precludono l&#8217;ingerenza del potere legislativo nell&#8217;amministrazione della giustizia, quando il fine evidente è quello di influenzare la soluzione di una controversia.<br /> La &#8220;parità  delle armi&#8221; impone di assicurare a ogni parte la possibilità  di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di svantaggio rispetto alla controparte (Corte EDU, sentenza 9 dicembre 1994, Raffineries grecques Stran e Stratis Andreadis contro Grecia, paragrafo 46).<br /> Quanto ai motivi imperativi di interesse generale, che conducono a individuare «un punto di equilibrio nella dialettica tra i valori in gioco» (sentenza n. 127 del 2015, punto 6. del Considerato in diritto), spetta agli Stati contraenti il compito di identificarli (sentenza n. 303 del 2011, punto 4.2. del Considerato in diritto), alla luce di «una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali» (sentenza n. 311 del 2009, punto 9. del Considerato in diritto), rimessa al margine di apprezzamento dei singoli Stati.<br /> I motivi finanziari non bastano da soli a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso (Corte EDU, sentenza 11 aprile 2006, Cabourdin contro Francia, paragrafo 37).<br /> I diritti riconosciuti dalla Costituzione non possono non interagire con quelli previsti dalle fonti sovranazionali e internazionali, in un quadro di reciproca integrazione e quindi di bilanciamento. In tale ampia prospettiva questa Corte elabora «una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata» (sentenza n. 264 del 2012, punto 5.4. del Considerato in diritto), in modo da assicurare la «integrazione delle garanzie dell&#8217;ordinamento» (sentenza n. 317 del 2009, punto 7. del Considerato in diritto).<br /> 7.- Tra gli elementi sintomatici di un uso distorto della funzione legislativa, questa Corte, in armonia con le enunciazioni di principio della Corte EDU, ha conferito rilievo al metodo e alla tempistica dell&#8217;intervento legislativo, che vede lo Stato o l&#8217;amministrazione pubblica parti di un processo giù  radicato e si colloca a notevole distanza dall&#8217;entrata in vigore delle disposizioni oggetto di interpretazione autentica (sentenza n. 12 del 2018, punto 3.2. del Considerato in diritto).<br /> E&#8217; alla luce di tali principi che occorre sindacare la legittimità  costituzionale della legge regionale censurata.<br /> 7.1.- In primo luogo, viene in evidenza il lungo tempo che è intercorso tra le norme oggetto di interpretazione, adottate nel 1981 e rimaste inalterate nei loro tratti salienti, e la norma di interpretazione autentica, introdotta soltanto nel 2015.<br /> A segnare la discontinuità  tra le due discipline concorre, oltre al dato temporale, la diversità  del contesto normativo in cui esse si collocano.<br /> A tale riguardo, si deve rilevare che la legge friulana del 1981 non contempla il conferimento di incarichi dirigenziali, secondo le peculiarità  definite soltanto dalla normativa posteriore e, in particolare, dall&#8217;art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla legislazione regionale di riferimento (art. 12 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2004, n. 4, recante «Riforma dell&#8217;ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell&#8217;ERSa»).<br /> La censurata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, nell&#8217;apprestare un regime restrittivo della determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, mira in realtà  a conferire efficacia retroattiva alle previsioni della disciplina riguardante i trattamenti di fine servizio.<br /> 7.2.- La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parte della controversia instaurata da alcuni dirigenti dell&#8217;amministrazione, ha approvato le previsioni censurate in pendenza di giudizio. Solo in concomitanza con l&#8217;iniziativa giudiziaria avviata da alcuni dirigenti, la Regione ha presentato gli emendamenti che racchiudono le disposizioni censurate, nel corso della discussione di una legge dal contenuto eterogeneo, collegata alla manovra finanziaria.<br /> Dal dibattito consiliare emerge la consapevolezza del contenzioso pendente, occasione immediata e, al tempo stesso, esclusiva giustificazione dell&#8217;intervento retroattivo del legislatore regionale.<br /> Le previsioni sulla determinazione dell&#8217;indennità  di buonuscita, presentate come enunciazione di una regola astratta, si rivolgono in realtà  a una platea circoscritta di destinatari e sono inequivocabilmente preordinate a definire l&#8217;esito di uno specifico giudizio.<br /> 7.3.- L&#8217;intento di vincolare la decisione di cause giù  pendenti, che coinvolgono un numero esiguo e agevolmente individuabile di parti, contrasta con la nozione stessa di motivi imperativi di interesse generale, orientati piuttosto a finalità  di ampio respiro (sentenze n. 127 del 2015 e n. 1 del 2011). Quanto alla tutela dell&#8217;equilibrio del bilancio della Regione, appaiono del tutto generici i riferimenti dei lavori preparatori ai risparmi di spesa, che il legislatore friulano si ripromette di conseguire con l&#8217;introduzione della disciplina sottoposta all&#8217;odierno scrutinio.<br /> Neppure si ravvisa l&#8217;esigenza, in altre occasioni valorizzata da questa Corte, di porre rimedio alle imperfezioni tecniche del testo normativo originario (sentenza n. 24 del 2018), ai profili di illegittimità  costituzionale insiti nella disciplina anteriore (sentenza n. 149 del 2017) o &#8211; in funzione &#8220;riparatrice&#8221; e nel rispetto del principio di affidamento &#8211; alle manifeste sperequazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore (sentenza n. 108 del 2019, punto 8. del Considerato in diritto).<br /> 8.- Le considerazioni svolte conducono a ritenere le questioni fondate, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest&#8217;ultimo in relazione all&#8217;art. 6 CEDU.<br /> Si deve dichiarare, pertanto, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 2015, in quanto disposizione essenzialmente volta a regolare fattispecie pregresse con efficacia retroattiva.<br /> Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente.<br /> 9.- Il giudice a quo dovrà  peraltro valutare attentamente la fondatezza della pretesa di conseguire l&#8217;indennità  di buonuscita anche per il periodo di servizio prestato in virtà¹ di contratti a tempo determinato, alla luce della normativa statale di riferimento (d.P.C.m. 20 dicembre 1999) e dell&#8217;evoluzione della disciplina regionale. Ristabilite le regole del giusto processo e della &#8220;parità  delle armi&#8221;, su tale aspetto controverso può riprendere corpo una dialettica interpretativa che l&#8217;intervento del legislatore, parte del giudizio, non deve &#8211; soprattutto in pendenza della lite &#8211; alterare a proprio vantaggio.<br /> PER QUESTI MOTIVI<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 7, commi 28, 29 e 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018).</p>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a></p>
<p>Presidente Grossi, redattore Sciarra È illegittima la disciplina del trattamento di reversibilità introdotta nel 2011 Previdenza – Pensione di reversibilità – Art. 18, c. 5, decreto-legge 06/07/2011, n. 98 –Previsione, secondo la quale l&#8217;aliquota percentuale della pensione a favore di assicurato e pensionato nell&#8217;ambito del regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Grossi, redattore Sciarra</span></p>
<hr />
<p>È illegittima la disciplina del trattamento di reversibilità introdotta nel 2011</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Previdenza – Pensione di reversibilità – Art. 18, c. 5, decreto-legge 06/07/2011, n. 98 –Previsione, secondo la quale l&#8217;aliquota percentuale della pensione a favore di assicurato e pensionato nell&#8217;ambito del regime dell&#8217;assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10 &#8211; Previsione per la quale nei casi di frazione di anno la predetta percentuale è proporzionalmente rideterminata – Previsione, altresì, che le disposizioni stesse non si applicano nel caso di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili – Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – Asserita violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione– Illegittimità costituzionale</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">È costituzionalmente illegittimo l’articolo18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">SENTENZA N. 174<br />
ANNO 2016<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI,<br />
ha pronunciato la seguente<br />
SENTENZA<br />
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, nel procedimento vertente tra S.P. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2014.<br />
Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 31 maggio 2016 il Giudice relatore Silvana Sciarra;<br />
uditi l’avvocato Filippo Mangiapane per l’INPS e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
&nbsp;<br />
Ritenuto in fatto<br />
1.– Con ordinanza del 24 marzo 2014, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 2014, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />
La disposizione censurata prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».<br />
1.1.– Il giudice rimettente espone di dover decidere sulla domanda di S.P., coniuge superstite di un titolare di pensione diretta, che ha chiesto il riconoscimento del diritto di percepire la pensione di reversibilità, senza la decurtazione percentuale sancita dalla disposizione impugnata, e la conseguente condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a rideterminare l’importo della pensione, con interessi e rivalutazione monetaria.<br />
In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che la disposizione censurata si applica rationetemporis alla vicenda controversa e non si presta a un’interpretazione compatibile con il dettato costituzionale: la parte ricorrente nel giudizio principale ha sposato un uomo, che ha superato i settant’anni, il divario di età tra i coniugi è superiore a vent’anni e, pertanto, ricorrono i presupposti per procedere alla decurtazione di legge.<br />
1.2.– Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, il giudice a quo disattende, in primo luogo, gli argomenti della parte intervenuta, volti a equiparare il matrimonio alla convivenza more uxorio, che, nel caso di specie, aveva preceduto il matrimonio.<br />
Il giudice rimettente assume che la disciplina impugnata contrasti con l’art. 29 Cost., in quanto le decurtazioni previste dalla legge pregiudicano la possibilità di condurre una vita dignitosa dopo la morte del coniuge e violano così la libertà di compiere scelte personali in àmbito familiare.<br />
Inoltre, la misura restrittiva adottata dal legislatore si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., sotto un duplice profilo: le decurtazioni previste sarebbero innanzitutto irragionevoli, perché legate a fattori futuri, incerti, estranei alle regole dell’istituto della pensione di reversibilità (la durata del matrimonio, l’età del coniuge pensionato). In secondo luogo, esse sarebbero lesive dell’eguaglianza tra i coniugi, discriminando arbitrariamente – quanto alla garanzia di continuità del sostentamento – il coniuge superstite, «apoditticamente individuato nel più giovane».<br />
Ad avviso del giudice rimettente, la disciplina in esame, destinata a tradursi in una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, lederebbe anche i princìpi consacrati dagli artt. 36 e 38 della Carta fondamentale.<br />
Essa, difatti, determinerebbe un’irragionevole e definitiva riduzione della pensione, “retribuzione differita”, che, nel necessario bilanciamento con le concrete e attuali disponibilità delle risorse finanziarie, deve essere proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e deve assicurare al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un dignitoso sostentamento.<br />
2.– Con memoria del 6 agosto 2014, si è costituito in giudizio l’INPS, limitandosi a chiedere di dichiarare inammissibile o, in subordine, infondata la questione di legittimità costituzionale e riservandosi di meglio articolare in séguito deduzioni e difese.<br />
3.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 16 settembre 2014, e ha chiesto di dichiarare inammissibile o comunque infondata la questione di legittimità costituzionale.<br />
La difesa dello Stato reputa la questione inammissibile, per difetto di chiarezza e di univocità della prospettazione: la disposizione riguarderebbe tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati, e, pertanto, non sarebbe intelligibile la censura di violazione dell’art. 3 Cost., soprattutto in considerazione della peculiarità della fattispecie e della finalità di reprimere gli abusi ai danni delle persone anziane.<br />
La questione sarebbe comunque infondata, poiché la libertà di sposarsi non può ritenersi condizionata dalla possibilità di beneficiare del trattamento di reversibilità.<br />
Sarebbero prive di pregio anche le censure di violazione degli artt. 36 e 38 Cost.. Sarebbe conforme ai princìpi costituzionali una disciplina suscettibile di incidere su trattamenti pensionistici del tutto eventuali, come la pensione di reversibilità, in forza di una disciplina dell’ammontare di tali trattamenti, rispettosa del canone di ragionevolezza.<br />
Peraltro, l’accoglimento della questione di costituzionalità produrrebbe effetti negativi per la finanza, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione deld.l. n. 98 del 2011.<br />
4.– In prossimità dell’udienza, l’INPS ha depositato una memoria illustrativa e ha ribadito, con argomentazioni più approfondite, le conclusioni già svolte.<br />
L’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, addebitando al giudice rimettente di non avere adeguatamente chiarito se l’applicazione letterale della norma sia davvero in conflitto con i precetti costituzionali evocati e se una pronuncia di accoglimento sia effettivamente idonea a «ripristinare il bene della vita» richiesto dalla parte ricorrente.<br />
La norma impugnata – argomenta l’INPS – è successiva al matrimonio della ricorrente, che, pertanto, non ha visto pregiudicata la sua libertà di autodeterminazione.<br />
Ad avviso dell’INPS, il giudice rimettente non ha specificato come la riduzione del trattamento pensionistico, nel caso di specie, comprometta il diritto a condurre un’esistenza libera e dignitosa.<br />
L’INPS sostiene che il giudice rimettente abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale «a tutela non tanto dell’interesse specifico presuntivamente leso dal provvedimento di liquidazione della pensione, ma con il fine di far valere un generale principio di intangibilità del quantum delle pensioni ai superstiti a beneficio della generalità dei potenziali percettori delle prestazioni».<br />
La questione di legittimità costituzionale, inoltre, sarebbe manifestamente infondata: le censure si appunterebbero contro una disciplina adottata in una grave congiuntura di crisi finanziaria, al precipuo scopo di conseguire l’equilibrio di bilancio, costituzionalmente imposto (art. 81 Cost.).<br />
Peraltro, il giudice a quo non avrebbe tenuto conto dell’evoluzione dell’istituto della pensione di reversibilità, che ha perso la connotazione alimentare e assistenziale, per acquisire la valenza di trattamento integrativo del reddito da lavoro o da pensione del familiare superstite.<br />
Contro la fondatezza della questione deporrebbe la diversità delle norme già dichiarate incostituzionali rispetto alla disciplina sottoposta all’odierno vaglio della Corte, che non elimina in radice la pensione di reversibilità, ma riduce progressivamente l’aliquota e prevede taluni correttivi a fronte di situazioni meritevoli di tutela (la presenza di figli minori, studenti o inabili).<br />
L’esigenza di considerare la durata del matrimonio, alla stregua di quel che avviene per la pensione di reversibilità attribuita al coniuge divorziato, non vanificherebbe la funzione solidaristica, insita nella pensione di reversibilità.<br />
Quanto al trattamento deteriore del coniuge superstite più giovane rispetto al privilegio accordato al coniuge superstite più anziano, l’INPS nega che le due fattispecie possano essere poste a raffronto e osserva che, nell’ipotesi marginale di sopravvivenza del coniuge più anziano, questi non potrebbe giovarsi per lungo tempo di tale posizione di favore.<br />
La disposizione impugnata, approvata allo scopo di salvaguardare la tenuta dei conti pubblici e di razionalizzare l’assetto normativo delle pensioni di reversibilità, non limiterebbe in alcun modo la libertà di matrimonio, ma si prefiggerebbe di tutelarla da propositi venali e fraudolenti.<br />
Pertanto, la disciplina in esame, espressione del principio di solidarietà coniugale, non istituirebbe arbitrarie disparità di trattamento e sarebbe immune dai vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente.<br />
5.– All’udienza pubblica del 31 maggio 2016, le parti hanno ribadito le conclusioni già rassegnate negli scritti difensivi.<br />
&nbsp;<br />
Considerato in diritto<br />
1.– L’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di detto regime, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ridotta, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiori a settanta anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a venti anni, del 10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili. Resta fermo il regime di cumulabilità disciplinato dall’articolo 1, comma 41, della predetta legge n. 335 del 1995».<br />
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, giudice unico delle pensioni, dubita della legittimità costituzionale di tale normativa, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione.<br />
Il giudice rimettente ravvisa un contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza.<br />
La disciplina del trattamento di reversibilità, introdotta nel 2011, stabilirebbe decurtazioni «irrazionali e irragionevoli», «collegate a meri fattori futuri, incerti e sicuramente estranei alle regole proprie dell’istituto “pensione di reversibilità” quali la durata del matrimonio e l’età del coniuge pensionato, in assoluto e relativamente a quella dell’altro coniuge».<br />
Inoltre, la disciplina sottoposta al vaglio di questa Corte sarebbe lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi, «operando nei confronti del coniuge superstite (apoditticamente individuato nel più giovane) un palese “vulnus” del suo diritto a quella garanzia di continuità nel sostentamento ai superstiti, riconosciuta dalla Corte nella sentenza n. 286/1987».<br />
Il giudice rimettente ritiene che la disposizione impugnata confligga con l’art. 29 Cost.: sarebbe limitata «la libertà dell’individuo ad operare le scelte più intime e personali della propria esistenza», in virtù dell’introduzione di «elementi esterni fortemente incidenti sulla sua capacità di determinazione familiare».<br />
In particolare, l’individuo sarebbe posto di fronte all’alternativa «di formare un nucleo familiare secondo la più ampia accezione di libertà oppure non accedervi nella consapevolezza che a quel nucleo non potrà, di fronte all’evento morte, assicurare una vita dignitosa a causa delle decurtazioni volute dalla disciplina in esame».<br />
Il giudice rimettente prospetta anche la violazione degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.: la decurtazione imposta dalla legge, suscettibile di configurare una misura sprovvista di ogni limite temporale e di ogni legame con le contingenti esigenze di natura finanziaria, determinerebbe un’irragionevole e definitiva riduzione della pensione, che si caratterizza come “retribuzione differita”, pur nell’indispensabile bilanciamento con le concrete e attuali disponibilità delle risorse finanziarie.<br />
La disposizione censurata contrasterebbe con i princìpi che sanciscono la proporzione del trattamento pensionistico alla qualità e alla quantità del lavoro prestato e l’idoneità a garantire al lavoratore e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa e una vecchiaia nella quale non manchino i mezzi adeguati a un altrettanto dignitoso sostentamento.<br />
2.– La questione, posta dalla Corte dei conti, si sottrae alle eccezioni di inammissibilità, formulate in via preliminare dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalla difesa dello Stato.<br />
2.1.– Quanto al difetto di rilevanza, eccepito dall’INPS, è la stessa difesa dell’ente previdenziale a riconoscere che la disposizione impugnata si applica al caso di specie, in quanto riguarda pensioni di reversibilità che decorrono dal 1° gennaio 2012 e il diritto della ricorrente è sorto in data successiva.<br />
L’applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai princìpi costituzionali coinvolti.<br />
La questione di costituzionalità non può dirsi irrilevante, sul presupposto che, nella vicenda specifica, l’applicazione della disposizione impugnata non abbia messo a repentaglio la libertà matrimoniale, poiché il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore della legge del 2011, o non pregiudichi l’adeguatezza della tutela previdenziale accordata al coniuge superstite, già provvisto di mezzi sufficienti. Tali valutazioni esulano dal sindacato sulla rilevanza richiesto a questa Corte.<br />
2.2.– Anche le eccezioni mosse dall’Avvocatura generale dello Stato, relative alla carente illustrazione della non manifesta infondatezza, devono essere disattese.<br />
Il giudice rimettente si sofferma, con argomentazioni esaustive, sulle ragioni del contrasto della disciplina censurata con il principio di eguaglianza e con il canone di ragionevolezza. È ininfluente che la disciplina riguardi tutti i trattamenti pensionistici e si riprometta di contrastare taluni abusi, in quanto il giudice a quo coglie la violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza sotto profili differenti.<br />
3.– La questione è fondata.<br />
3.1.– L’ordinamento configura la pensione di reversibilità come «una forma di tutela previdenziale ed uno strumento necessario per il perseguimento dell’interesse della collettività alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno ed alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l’effettivo godimento dei diritti civili e politici (art. 3, secondo comma, della Costituzione) con una riserva, costituzionalmente riconosciuta, a favore del lavoratore, di un trattamento preferenziale (art. 38, secondo comma, della Costituzione) rispetto alla generalità dei cittadini (art. 38, primo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 286 del 1987, punto 3.2. del Considerato in diritto).<br />
In virtù di tale connotazione previdenziale, il trattamento di reversibilità si colloca nell’alveo degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Carta fondamentale, che prescrivono l’adeguatezza della pensione quale retribuzione differita e l’idoneità della stessa a garantire un’esistenza libera e dignitosa.<br />
3.2.– Nella pensione di reversibilità erogata al coniuge superstite, la finalità previdenziale si raccorda a un peculiare fondamento solidaristico.<br />
Tale prestazione, difatti, mira a tutelare la continuità del sostentamento (sentenza n. 777 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto) e a prevenire lo stato di bisogno che può derivare dalla morte del coniuge (sentenze n. 18 del 1998, punto 5. del Considerato in diritto, e n. 926 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto).<br />
Il perdurare del vincolo di solidarietà coniugale, che proietta la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, assume queste precise caratteristiche, avallate da plurimi princìpi costituzionali (sentenze n. 419 del 1999, punto 2.1. del Considerato in diritto, e n. 70 del 1999, punto 3. del Considerato in diritto).<br />
Lo stesso fondamento solidaristico, che il legislatore è chiamato a specificare e a modulare nelle multiformi situazioni meritevoli di tutela, in modo coerente con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza, permea l’istituto anche nelle sue applicazioni più recenti alle unioni civili, in forza della clausola generale dell’art. 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).<br />
In un àmbito che interseca scelte eminentemente personali e libertà intangibili, i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza rivestono un ruolo cruciale nell’orientare l’intervento del legislatore. Quest’ultimo, vincolato a garantire un’adeguata tutela previdenziale, per un verso non deve interferire con le determinazioni dei singoli che, anche in età avanzata, ricercano una piena realizzazione della propria sfera affettiva e, per altro verso, è chiamato a realizzare un equilibrato contemperamento di molteplici fattori rilevanti, allo scopo di garantire l’assetto del sistema previdenziale globalmente inteso.<br />
Nel contesto di tali fattori, alla direttrice già tracciata dalla disciplina di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che riduce percentualmente l’ammontare del trattamento di reversibilità nell’ipotesi di concorso di più beneficiari e di cumulo dei redditi, si potrebbe affiancare il complementare criterio selettivo dell’età del coniuge beneficiario, sperimentato in altri ordinamenti, anche allo scopo di contenimento delle erogazioni previdenziali, come si evince dalle note informative sintetiche elaborate, nel corso del dibattito parlamentare, dall’Ufficio legislazione straniera del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati (XVI Legislatura, Atto Camera n. 1847 e abb.).<br />
4.– Nonostante i temperamenti che il sistema previdenziale predispone, la disposizione impugnata si rivela disarmonica rispetto ai princìpi costituzionali enunciati.<br />
4.1.– L’art. 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011 si inquadra in una manovra di stabilizzazione finanziaria che include svariati provvedimenti di contenimento della spesa previdenziale, come il progressivo innalzamento dell’età pensionabile delle donne nel settore privato, le modifiche del meccanismo di indicizzazione delle pensioni, il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici più cospicui, le misure di riduzione del contenzioso in materia di invalidità civile mediante forme di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.<br />
La disposizione, adottata sotto l’incalzare di una «particolare congiuntura economica internazionale», che ha precluso l’esame più approfondito delle «spesso assai delicate e complesse questioni poste dall’articolato» (parere espresso il 14 luglio 2011 dalla I Commissione permanente della Camera, Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), mutua numerosi elementi da un disegno di legge già in discussione al Parlamento (XVI Legislatura, Atto Camera n. 4150, proposta di legge presentata l’8 marzo 2011).<br />
Il disegno di legge escludeva il diritto alla pensione di reversibilità nell’ipotesi di età avanzata di uno dei coniugi (settant’anni), di elevata differenza di età tra i coniugi, superiore a vent’anni, e di durata del matrimonio inferiore a tre anni. Nella relazione di accompagnamento, si stigmatizzava come “malcostume” l’attribuzione delle pensioni di reversibilità «a persone che non ne avrebbero, sul piano morale, diritto» e si poneva in risalto l’obiettivo di arginare il fenomeno dei matrimoni “di comodo”.<br />
La disposizione censurata nell’odierno giudizio di costituzionalità tempera l’assolutezza della previsione di tale disegno di legge con alcuni correttivi: la pensione di reversibilità non è eliminata in radice, ma è ridotta in una misura modulata del «10 per cento in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10». La riduzione non opera quando vi siano figli minori, studenti o inabili.<br />
4.2.– La ratio della misura restrittiva risiede nella presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario, quando non vi siano figli minori, studenti o inabili.<br />
Si tratta di una presunzione di frode alla legge, connotata in termini assoluti, che preclude ogni prova contraria. La sua ampia valenza lascia trasparire l’intrinseca irragionevolezza della disposizione impugnata. Pur di accentuare la repressione di illeciti, già sanzionati dall’ordinamento con previsioni mirate (sentenze n. 245 del 2011, punto 3.1. del Considerato in diritto, e n. 123 del 1990, punto 2. del Considerato in diritto), si enfatizza la patologia del fenomeno, partendo dal presupposto di una genesi immancabilmente fraudolenta del matrimonio tardivo.<br />
Si tratta, a ben vedere, di un presupposto di valore, sotteso anche a precedenti discipline restrittive, fortemente dissonante rispetto all’evoluzione del costume sociale. Il non trascurabile cambiamento di abitudini e propensioni collegate a scelte personali emerge nitidamente dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che prende in esame disposizioni dal contenuto affine, volte a negare il diritto alla pensione di reversibilità nell’ipotesi di matrimonio durato meno di due anni, celebrato dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età (sentenza n. 123 del 1990) o di matrimonio celebrato dopo il sessantacinquesimo anno di età, a fronte di una differenza di età superiore a vent’anni (sentenza n. 587 del 1988).<br />
4.3.– Nell’attribuire rilievo all’età del coniuge titolare di trattamento pensionistico diretto al momento del matrimonio e alla differenza di età tra i coniugi, la disposizione in esame introduce una regolamentazione irragionevole, incoerente con il fondamento solidaristico della pensione di reversibilità, che ne determina la finalità previdenziale, presidiata dagli artt. 36 e 38 Cost. e ancorata dal legislatore a presupposti rigorosi. Una tale irragionevolezza diviene ancora più marcata, se si tiene conto dell’ormai riscontrato allungamento dell’aspettativa di vita.<br />
La disposizione opera a danno del solo coniuge superstite più giovane e si applica esclusivamente nell’ipotesi di una considerevole differenza di età tra i coniugi. Si conferisce, in tal modo, rilievo a restrizioni «a mero fondamento naturalistico» (sentenza n. 587 del 1988, punto 2. del Considerato in diritto), che la giurisprudenza di questa Corte ha già ritenuto estranee «all’essenza e ai fini del vincolo coniugale», con peculiare riguardo all’età avanzata del contraente e alla durata del matrimonio (sentenza n. 110 del 1999, punto 2. del Considerato in diritto).<br />
L’esclusione dell’operatività delle norme che, in presenza di figli, limitano l’erogazione della pensione di reversibilità, non attenua i profili di contrasto con i princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza. Difatti, essa non è valsa a fugare i dubbi di legittimità costituzionale in altri casi già scrutinati da questa Corte, con riguardo alla disciplina delle pensioni erogate alle vedove di guerra (sentenze n. 162 del 1994 e n. 450 del 1991), che condizionava il diritto alla durata annuale del matrimonio o alla presenza di prole, ancorché postuma.<br />
Il vulnus ai diritti previdenziali del coniuge superstite appare ancor più evidente in una normativa che subordina tali diritti alla circostanza, del tutto accidentale ed eccentrica rispetto alla primaria finalità di protezione del coniuge, che vi siano figli minori, studenti o inabili all’epoca del sorgere del diritto del coniuge. Per i figli, peraltro, la disciplina delle pensioni di reversibilità appresta una tutela autonoma, che interagisce con la normativa indirizzata ai coniugi ai limitati effetti della già citata disciplina del “cumulo”. Questo dato serve a confermare l’equilibrato intento solidaristico che ha, già da qualche tempo, ispirato il legislatore.<br />
Neppure la peculiarità del meccanismo congegnato nel 2011, che commisura l’ammontare della pensione di reversibilità alla durata del matrimonio, senza escludere in radice il diritto a beneficiare di tale prestazione, rappresenta un significativo elemento di discontinuità tra la misura censurata e le disposizioni già dichiarate incostituzionali da questa Corte, dapprima sulla scorta di un’analisi puntuale della disparità di trattamento tra le diverse categorie dei beneficiari (sentenze n. 15 del 1980 e n. 139 del 1979) e, nell’evoluzione successiva, sul presupposto della «ingiustificata irrazionalità» di discipline restrittive ancorate a elementi di matrice naturalistica (sentenza n. 587 del 1988, battistrada di una giurisprudenza costante, rappresentata dalle sentenze n. 447 del 2001, n. 187 del 2000, n. 110 del 1999, n. 162 del 1994, n. 1 del 1992, n. 450 e n. 189 del 1991, e n. 123 del 1990).<br />
Quando la durata del matrimonio sia inferiore all’anno, la correlazione tra l’ammontare della pensione di reversibilità e la durata del matrimonio azzera il trattamento previdenziale: il meccanismo di riduzione, concepito in termini graduali dal legislatore, si risolve in una esclusione pura e semplice del diritto, che non differisce dalle ipotesi sottoposte alla disamina di questa Corte nelle pronunce appena ricordate.<br />
L’antitesi con i princìpi di eguaglianza e ragionevolezza non è meno stridente, quando la durata del matrimonio valga a proporzionare il trattamento di reversibilità corrisposto al coniuge, e non a disconoscerlo del tutto. La pregnanza del vincolo di solidarietà coniugale, fondamento della pensione di reversibilità, è graduata in rapporto all’elemento, contingente ed estrinseco, della durata del matrimonio.<br />
Peraltro, il nesso tra durata del matrimonio e ammontare della pensione di reversibilità non si correla a una previsione generale e astratta, eventualmente incentrata su un requisito minimo di convivenza, valido per tutte le ipotesi.<br />
Tale nesso, articolato nei termini singolari di un progressivo incremento dell’importo della pensione al protrarsi del matrimonio, riguarda la sola ipotesi in cui il matrimonio sia scelto da chi ha già compiuto i settant’anni di età e la differenza di età tra i coniugi travalichi i vent’anni.<br />
Il rilievo peculiare della durata del matrimonio, nella sola ipotesi regolata dalla disciplina in esame, ne palesa – da altra e ugualmente pregnante angolazione – il contrasto già segnalato con l’art. 3 Cost.<br />
Non può essere invocata, in chiave comparativa, la disciplina dell’attribuzione della pensione di reversibilità ai coniugi divorziati (art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio» e successive modificazioni).<br />
In tale fattispecie, la durata non rileva in senso assoluto e astratto, ma come ragionevole criterio per suddividere la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato, titolare del diritto all’assegno divorzile a carico del coniuge scomparso, e altri coniugi superstiti. La durata del matrimonio, infatti, non si riverbera sull’ammontare della pensione di reversibilità, complessivamente attribuito, ma viene in rilievo soltanto nella ripartizione dell’intero tra una pluralità di aventi diritto.<br />
5.– Dalle considerazioni svolte, discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.<br />
Sono assorbite le censure incentrate sulla violazione dell’art. 29 Cost. e, in particolare, sulla limitazione della libertà di contrarre matrimonio.<br />
&nbsp;<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 2016.<br />
F.to:<br />
Paolo GROSSI, Presidente<br />
Silvana SCIARRA, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2016.<br />
Il Cancelliere<br />
F.to: Carmelinda MORANO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-14-7-2016-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 14/7/2016 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.174</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, G. Serlenga – Estensore sul riferimento all&#8217;oggetto del contratto per la scelta degli esperti nello specifico settore ai fini della composizione di una commissione di gara 1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – RUP – Partecipazione alla commissione alla gara – Illegittimità. 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, G. Serlenga – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sul riferimento all&#8217;oggetto del contratto per la scelta degli esperti nello specifico settore ai fini della composizione di una commissione di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – RUP – Partecipazione alla commissione alla gara – Illegittimità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Svolgimento della gara – Commissione di gara – Art.84, d.lg. n.163 del 2006 – Composizione – Esperti nello specifico settore – Riferimento all’oggetto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, è illegittima la partecipazione del Responsabile unico del procedimento alla commissione di gara.	</p>
<p>2. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’art.84, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, prescrive espressamente che la Commissione di gara debba comporsi di soggetti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, sicché è all’ ”oggetto” che va rapportata la specifica competenza richiesta ai commissari in relazione a ciascuna gara, affinché la scelta cada in concreto su soggetti qualificati e dotati delle qualità professionali adeguate al tipo di appalto, oggetto di procedura di aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1115 del 2012, proposto da:<br />
Nikante Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, alla via Pizzoli n.8; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Roseto Valfortore; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Edile f.lli Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta, in Bari, alla via Piccinni n. 210; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>-della determinazione n. 23 del 14 marzo 2012, con la quale il Comune di Roseto Valfortore ha stabilito di indire una procedura di gara per l&#8217;affidamento dei lavori di &#8220;<i>intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vadangillo &#8211; via Coste</i>&#8220;;<br />	<br />
-del bando di gara, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto e schema di contratto, nonché dei relativi allegati, prot. n. 1387 del 19 marzo 2012;<br />	<br />
-della determinazione di nomina della Commissione giudicatrice n.42 del 20 aprile 2012;<br />	<br />
-dei verbali di gara n.1, 2, 3 e rispettivi allegati;<br />	<br />
-della determinazione n. 45 del 26 aprile 2012 recante aggiudicazione provvisoria dell&#8217;appalto;<br />	<br />
-della comunicazione di aggiudicazione provvisoria prot. n.2041 del 30 aprile 2012;<br />	<br />
-della nota prot. n. 2417 del 17 maggio 2012;<br />	<br />
-della richiesta per la verifica dei requisiti prot. n.2776 del 06 giugno 2012;<br />	<br />
-della determinazione recante l&#8217;aggiudicazione definitiva n. 82 del 14 giugno 2012;<br />	<br />
-della nota prot. n. 3338 del 2 luglio 2012 del comune di Roseto Valfortore;<br />	<br />
-dell&#8217;eventuale diniego, tacito e/o espresso, opposto dall&#8217;Amministrazione al preavviso di ricorso ex art. 243bis d.lgs.163/2006;<br />	<br />
-dell&#8217;eventuale contratto di appalto qualora già stipulato;<br />	<br />
-di ogni atto consequenziale, connesso, presupposto, anche di contenuto non conosciuto;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Impresa Edile f.lli Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Lorenzo Derobertis, per delega dell&#8217;avv. Giuliano Di Pardo e Giuseppe Mescia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando del 19 marzo 2012, il Comune di Roseto Valfortore ha indetto gara per l’affidamento dei lavori di “<i>intervento di mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato in zona Vadangillo- via Coste</i>”, di importo a base d’asta pari ad euro 813.299,64 oltre oneri per la sicurezza, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
All’esito delle valutazioni tecniche ed economiche, l’Impresa edile f.lli Antonio e Pasquale Picciuto s.n.c. ha conseguito il punteggio più elevato (70,735/100) ed è stata dichiarata aggiudicataria dell’appalto. <br />	<br />
La Nikante costruzioni s.r.l., risultata seconda classificata con punteggio pari a 61,093, ha impugnato tutti gli atti della procedura, dalla determina di indizione della gara all’aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Avverso i predetti atti ha proposto due distinti gruppi di censure. <br />	<br />
Un primo gruppo, articolato sub I, è diretto a contestare la mancata esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, sulla scorta di due ordini di ragioni: a) la controinteressata non si sarebbe limitata a proporre varianti o migliorie dell’opera, secondo le previsioni del bando, ma avrebbe previsto l’esecuzione di lavorazioni in parte ricadenti nel lotto B, non ancora posto in gara, in parte in area esterna ad entrambi i lotti in cui l’intervento <i>de quo </i>è stato suddiviso; b) l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe sprovvista della documentazione progettuale tesa ad assicurare la cantierabilità dell’opera.<br />	<br />
Il secondo gruppo di motivi, articolato sub II, è invece diretto a censurare la composizione della Commissione, ancora una volta sotto due distinti profili: a) illegittima partecipazione del Responsabile unico del procedimento, nella persona del geom Capuano, avendo questi svolto funzioni e compiti tecnico-amministrativi relativamente alla fase di programmazione, progettazione ed affidamento della procedura di gara ed essendo previsto che ne espleti ulteriori nella fase esecutiva; b) i componenti della Commissione sarebbero risultati per due terzi in possesso del solo titolo di geometra; sicché non essendo, in tale qualità, abilitati a progettare i lavori oggetto della gara controversa, avrebbero dovuto ritenersi sprovvisti delle necessarie cognizioni e preparazione per poter valutare i progetti presentati. In buona sostanza, attesa la complessità dell’opera oggetto di procedura di gara, implicante la soluzione di problemi tecnici di un certo rilievo, non avrebbero potuto e dovuto essere considerati esperti della materia.<br />	<br />
Sulla scorta di tali ultime censure è stata accordata tutela cautelare, giusta ordinanza di questa Sezione n.660/2012. <br />	<br />
Si è costituita in giudizio la società controinteressata con atto depositato in data 10 settembre 2012.<br />	<br />
All’udienza del 9 gennaio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Invertendo l’ordine delle censure seguito in ricorso, si prescinde dall’esame del motivo sub I e si passa a valutare il secondo gruppo di motivi (articolati sub II), poiché assorbenti.<br />	<br />
2. Con la prima delle censure proposte, parte ricorrente lamenta la partecipazione in commissione del geom. Capuano poiché già nominato responsabile unico della gara in questione, elencando tutte le funzioni svolte in tale qualità: dalla partecipazione alla fase di affidamento del progetto, alla validazione dello stesso ai sensi dell’art.55 del D.P.R. n.207/2010; dalla partecipazione alla redazione della normativa di gara (in calce al bando e al disciplinare di gara se ne rileva invero la sottoscrizione), allo svolgimento di ogni attività istruttoria necessaria alla procedura (a titolo esemplificativo la verifica dei requisiti ex art.48 cod. app.); dalla redazione ed inoltro di ogni comunicazione afferente la fase dell’indizione della procedura, alla sottoscrizione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva.<br />	<br />
La riportata censura è fondata e va accolta. <br />	<br />
Il principio della distinzione tra organi istruttorio e decidente è, invero, codificato nell’art.84 cod. contr. pubbl. con riferimento ai componenti della Commissione di gara diversi dal Presidente e si fonda sull’esigenza, avvertita dal legislatore, di tutelare l’imparzialità della valutazione discrezionale della Commissione stessa, ponendola al riparo da possibili inquinamenti ogni qual volta il criterio prescelto sia –come nel caso di specie- quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
Più precisamente così recita il richiamato art.84, al comma 4: “<i>I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta</i>”.<br />	<br />
Nella fattispecie, la sovrapposizione dei ruoli è sufficientemente attestata dalla documentazione versata in atti; in ogni caso, la società controinteressata non nega la circostanza in punto di fatto, ma si limita ad invocare precedenti giurisprudenziali che, tuttavia, non risultano dirimenti.<br />	<br />
Ed invero, la richiamata giurisprudenza non può condurre ad una conclusione diversa da quella attinta; ammette il cumulo della responsabilità della gara di appalto e della “presidenza” della Commissione in capo ai “dirigenti” degli enti locali, ricalcando l’espressa previsione del richiamato art.84 che –si ribadisce- limita l’incompatibilità ai membri della commissione diversi dal presidente.<br />	<br />
Peraltro, l’illegittimità della partecipazione del Responsabile unico del procedimento alla commissione di gara è stata di recente ribadita proprio da questa Sezione (cfr. sentenza n.516 del 29.3.2011).<br />	<br />
3. Con la seconda censura dello stesso secondo gruppo, la società ricorrente contesta nuovamente la composizione della Commissione ma sotto distinto profilo; più precisamente la partecipazione di soggetti in possesso del mero diploma di geometra nella misura di due terzi del numero prescritto, lamentando che la complessità dell’opera avrebbe dovuto suggerire l’indicazione di esperti in possesso delle necessarie cognizioni e competenze per valutare le diverse soluzioni tecniche proposte. Anche in riferimento a tale profilo, la difesa della società controinteressata non disconosce la circostanza in punto di fatto ma tenta di sostenere che la valutazione vada compiuta con riferimento alla commissione complessivamente considerata, implicitamente attribuendo alla presenza di un Presidente laureato in ingegneria una funzione sanante e ritenendo, in ogni caso, sufficiente l’esperienza maturata dai due geometri attraverso la partecipazione ad una non meglio specificata pluralità di commissioni di gara.<br />	<br />
Siffatte argomentazioni non appaiono, tuttavia, condivisibili e sono inidonee a scalfire la fondatezza del motivo di ricorso in esame.<br />	<br />
Il già menzionato art.84 del d.lgs. n.163/2006 espressamente prescrive che la Commissione di gara debba comporsi di soggetti –testualmente- “<i>..esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto</i>”; è all’”oggetto”, dunque, che va rapportata la specifica competenza richiesta ai commissari in relazione a ciascuna gara, affinché la scelta cada in concreto su soggetti qualificati e dotati delle qualità professionali adeguate al tipo di appalto, oggetto di procedura di aggiudicazione. <br />	<br />
Non può cioè apparire decisiva l’esperienza maturata -in generale- nell’espletamento di gare di appalto, evidentemente inidonea a sanare l’assenza di competenze specifiche attestabili soltanto attraverso il possesso di titolo adeguato alla natura dell’opera, cui le offerte da valutare si riferiscono.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, l’opera da appaltare presenta indubbi profili di complessità (trattasi –si rammenta- di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico) e presuppone professionalità specifiche, incontrovertibilmente estranee al patrimonio di competenze dei geometri; su questo punto, infatti, non c’è contestazione. Né può dubitarsi che il metodo di gara prescelto (offerta economicamente più vantaggiosa) implicasse valutazioni di ordine tecnico.<br />	<br />
3. In sintesi il ricorso è fondato in relazione al secondo gruppo di censure. Pertanto, previo assorbimento di ogni altro motivo di gravame, va accolto limitatamente alla richiesta di annullamento della procedura. <br />	<br />
Trattandosi di profilo di illegittimità che travolge l’intera gara, non può evidentemente trovare accesso la richiesta di risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica; né può essere accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente, attesa l’assoluta genericità della stessa. <br />	<br />
In considerazione della natura delle censure accolte, il Collegio ritiene tuttavia che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio nei confronti della società controinteressata; per analoghe ragioni, condanna invece l’Amministrazione comunale di Roseto Valfortore alla rifusione delle spese di giudizio in favore della società ricorrente, come liquidate in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’intera procedura a partire dalla nomina della commissione di gara. Compensa le spese di giudizio nei confronti della società controinteressata e condanna l’Amministrazione comunale di Roseto Valfortore alla rifusione in favore della società ricorrente della somma pari a €.2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e importo del contributo unificato effettivamente versato. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Francesco Cocomile, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-174/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/3/2012 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-8-3-2012-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-8-3-2012-n-174/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/3/2012 n.174</a></p>
<p>Pres.FF Fratamico – Rel. Fratamico A.L.P.E. Costruzioni srl (avv. Faggiano) c. Comune di Magliano Alpi (avv.Golinelli) e Tecnica Restauri srl (avv. Inglese) sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di subappalto superiore al 20% dei lavori nella categoria prevalente Contratti della p.a. – Appalto – Gara – Dichiarazione di subappalto – Percentuale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-8-3-2012-n-174/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/3/2012 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-ordinanza-8-3-2012-n-174/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza &#8211; 8/3/2012 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Fratamico  – Rel. Fratamico<br /> A.L.P.E. Costruzioni srl (avv. Faggiano) c. Comune di Magliano Alpi (avv.Golinelli) e Tecnica Restauri srl (avv. Inglese)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione dalla gara in caso di subappalto superiore al 20% dei lavori nella categoria prevalente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Appalto – Gara – Dichiarazione di subappalto – Percentuale superiore al 20% della categoria prevalente – Esclusione dalla gara.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La dichiarazione di volere subappaltare oltre il 20% della categoria prevalente, comporta l’esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/19341_TAR_19341.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.174</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Tesauro sull&#8217;ammissibilità della richiesta di referendum per l&#8217;abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare Presidente Quaranta, Redattore Tesauro Energia nucleare &#8211; Art. 5, commi 1 e 8, del d.l. 31/03/2011 n. 34 (“Disposizioni urgenti in favore della cultura, in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissibilità della richiesta di referendum per l&#8217;abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Presidente Quaranta, Redattore Tesauro	</p>
<p>Energia nucleare &#8211; Art. 5, commi 1 e 8, del d.l. 31/03/2011 n. 34 (“Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”) convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75 &#8211; Abrogazione delle disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria &#8211; Fissazione della “Strategia energetica nazionale” demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Quesito riformulato dall&#8217;Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione con ordinanza 1° giugno 2011 &#8211; Richiesta di referendum abrogativo &#8211; Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
 <b>Presidente</b>: Alfonso QUARANTA; <br />	<br />
<b>Giudici </b>: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio sull’ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dei commi 1 e 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum. <br />	<br />
Vista l’ordinanza del 1°-3 giugno 2011 con la quale l’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, già dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011. <br />	<br />
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro; <br />	<br />
uditi l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente &#8211; Movimento ecologista europeo onlus. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con sentenza n. 28 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione di una molteplicità di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinavano la costruzione e l’esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima, previa modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione. <br />	<br />
2. – Successivamente al predetto giudizio di ammissibilità, il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all’art. 5 ha disposto che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1); che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell’energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8). <br />	<br />
L’incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario è stata esaminata dall’Ufficio centrale per il referendum, il quale, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle disposizioni già individuate come «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al riportato articolo 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011. <br />	<br />
3. – Ad avviso dell’Ufficio centrale il suindicato intervento, «in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, dà luogo ad una politica flessibile dell’energia, che include e non esclude anche nei tempi più prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell’attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?”, con il seguente titolo “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”». <br />	<br />
4. – Ricevuta la comunicazione dell’ordinanza dell’Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno 2011 per la conseguente decisione in ordine all’ammissibilità della richiesta, così come modificata, dandone regolare comunicazione. <br />	<br />
5. – Nell’imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il Movimento Fare Ambiente – Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente e del legale rappresentante, che hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in esame. Hanno, altresì, depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona del tesoriere nazionale, nonché i gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in persona dei capigruppo, il Movimento Difesa del Cittadino, in persona del suo Presidente nazionale e legale rappresentante, il WWF Italia, tutti chiedendo di dichiarare ammissibile il referendum. <br />	<br />
6. – Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti l’avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente &#8211; Movimento ecologista europeo onlus. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Il presente giudizio ha ad oggetto l’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo, così come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto «il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni già individuate come “Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare” sulle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75». <br />	<br />
Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono state, infatti, modificate da tale intervento legislativo. <br />	<br />
L’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2001, n. 75, benché abbia disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l’altro, che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche […] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1), disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato all’esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni» pure indicate dalla norma (comma 8). <br />	<br />
L’Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non suscettibili di produrre l’impedimento del corso delle operazioni referendarie», poiché recano una disciplina che fa «salva, nell’immediato e contro la volontà referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa è, e resta, immediatamente operativa». <br />	<br />
2. – In via preliminare, ed al fine di identificare l’ambito del giudizio riservato a questa Corte, va premesso che, secondo la sentenza n. 68 del 1978, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all’Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l’intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non può essere bloccata, perché diversamente la sovranità del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza». In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all’Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre», trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l’art. 75 della Costituzione (sentenza n. 68 del 1978). <br />	<br />
La giurisprudenza costituzionale ha, altresì, precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall’Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d’inammissibilità rispetto all’art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993). <br />	<br />
3. – Così delimitato l’ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall’Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall’art. 75 della Costituzione o comunque desumibili dall’ordinamento costituzionale. <br />	<br />
3.1. – In particolare, va anzitutto ribadito il giudizio di ammissibilità espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto conto dell’identità della materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata. Anche l’attuale quesito, infatti, «non viola […] i limiti stabiliti dall’art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall’interpretazione logico-sistematica della Costituzione», poiché le disposizioni legislative delle quali si chiede l’abrogazione, «non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all’istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203». <br />	<br />
Inoltre, il quesito è connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneità ed univocità. <br />	<br />
Le disposizioni di cui si propone l’abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell’Ufficio centrale, unite da una medesima finalità: quella di essere strumentali a consentire, sia pure all’esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l’utilizzazione di energia nucleare, ciò in contraddizione con l’intento perseguito dall’originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l’abrogazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010. <br />	<br />
Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l’inclusione dell’energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell’esito della consultazione referendaria. </p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell’ordinanza dell’Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l’abrogazione dei commi 1 ed 8 dell’art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Alfonso QUARANTA , Presidente <br />	<br />
Giuseppe TESAURO, Redattore <br />	<br />
Gabriella MELATTI, Cancelliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-7-6-2011-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2011 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.174</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – Red. DE SIERVO &#171;l&#8217;essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, [&#8230;] è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l&#8217;esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>&laquo;l&#8217;essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, [&hellip;] è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l&#8217;esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell&#8217;opinione pubblica&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Referendum &#8211; Campagne per i referendum abrogativi in materia elettorale indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 &#8211; Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito degli artt. 5, c. 4° e 7° e 7, c. 1° e 3°, della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi &#8211; Deliberazione della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico &#8211; Disciplina della partecipazione alle trasmissioni da parte dei soggetti legittimati &#8211; Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dai promotori e presentatori delle richieste referendarie &#8211; Denunciata mancata previsione che, nel consuntivo degli spazi di comunicazione, calcolato in relazione a ciascuna tipologia di trasmissione ed alla sua &#8220;importanza&#8221;, la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore sia equivalente a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli ai referendum &#8211; Violazione delle garanzie e attribuzioni del Comitato promotore &#8211; respinge il ricorso – improcedibile</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte:	</p>
<p>dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe, nella parte relativa all&#8217;adozione, da parte della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell&#8217;art. 5, commi 4 e 7, della delibera approvata il 14 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i referendum popolari aventi ad oggetto l&#8217;abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 »;	</p>
<p>dichiara che spettava alla Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell&#8217;art. 7, commi 1 e 3, della  medesima delibera approvata il 14 maggio 2009, in quanto da interpretare nei sensi di cui in motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE		Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO		   Giudice <br />	<br />
#NOME?		MADDALENA			“<br />	<br />
#NOME?		FINOCCHIARO			“<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA			“<br />	<br />
#NOME?		GALLO				“<br />	<br />
#NOME?		MAZZELLA			“<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI			“<br />	<br />
#NOME?		CASSESE			“<br />	<br />
#NOME?	SAULLE		  	“<br />	<br />
#NOME?		TESAURO			“<br />	<br />
#NOME?	NAPOLITANO			“<br />	<br />
#NOME?		FRIGO				“<br />	<br />
#NOME?	CRISCUOLO			“<br />	<br />
#NOME?		GROSSI			“<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;approvazione della delibera del 14 maggio 2009 della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i <i>referendum</i> popolari aventi ad oggetto l&#8217;abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», promosso da Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori di tre richieste di <i>referendum</i> popolare, con ricorso notificato il 3 giugno 2009, depositato in cancelleria il 4 giugno 2009 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.<br />	<br />
<i><br />	<br />
    Udito</i> nella udienza pubblica del 9 giugno 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico e l&#8217;avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per la Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.<i><br />	<br />
</i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<u></p>
<p>	<br />
</u></p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – I signori Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, nella loro qualità di promotori e presentatori delle tre richieste di <i>referendum</i> elettorali indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno presentato ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per la dichiarazione che non spettava alla predetta Commissione adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009 della medesima Commissione, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 115 del 20 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i <i>referendum</i> popolari aventi ad oggetto l&#8217;abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009», in quanto lesiva delle attribuzioni costituzionali di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dall&#8217;art. 4, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) in combinato disposto con l&#8217;art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui <i>referendum</i> previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).<br />	<br />
    I ricorrenti, in particolare, affermano che l&#8217;art. 5, commi 4 e 7, riguardante la disciplina delle tribune referendarie e le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica diverse dalle tribune «eventualmente disposte dalla RAI», non prevederebbe la partecipazione di rappresentanti del Comitato promotore dei <i>referendum</i>, assicurandone e garantendone la presenza «soltanto nella eventualità in cui alla trasmissione prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto».<br />	<br />
    I rappresentanti del Comitato promotore lamentano poi che l&#8217;art. 7, commi 1 e 3, concernente i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento, pur stabilendo il criterio della «parità di trattamento fra i diversi soggetti» politici, non contemplerebbe tra i soggetti beneficiari di siffatta parità di trattamento il Comitato promotore, prevedendo invece che «sia assicurato l&#8217;equilibrio e il contradditorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione». <br />	<br />
    In particolare, i ricorrenti lamentano che i predetti articoli 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, violerebbero le attribuzioni costituzionali loro spettanti in base agli articoli 21, 48 e 75 Cost. e alle loro norme attuative, ovvero l&#8217;art. 4, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge n. 28 del 2000 in combinato disposto con l&#8217;art. 52, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. <br />	<br />
    La legge n. 28 del 2000 stabilisce, per quanto riguarda la comunicazione politica radiotelevisiva, che «per il <i>referendum</i> gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario», mentre l&#8217;art. 52, secondo comma, legge n. 352 del 1970 prevederebbe, per la medesima comunicazione radiotelevisiva, che ai promotori del <i>referendum</i> debba essere riconosciuta una posizione pari a quella attribuita «ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento».<br />	<br />
    Le due norme attuative del principio del pluralismo dell&#8217;informazione determinerebbero una «indubbia posizione di garanzia» dei promotori del <i>referendum</i> nell&#8217;attività di comunicazione politico-referendaria. In particolare, l&#8217;art. 52, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, secondo i rappresentanti del Comitato promotore, recherebbe una garanzia di accesso a spazi pari a quelli riservati ai rappresentanti dei gruppi parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>, che non possono considerarsi idonei a sostituire i promotori dei <i>referendum</i>.<br />	<br />
    La delibera della Commissione parlamentare agli art. 5, commi 4 e 7 e 7, commi 1 e 3, sarebbe illegittima laddove non prevede che ai promotori del <i>referendum</i> debbano essere destinati spazi comunicativi e informativi uguali e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto rispetto a quelli che l&#8217;emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici favorevoli al <i>referendum</i>. <br />	<br />
    I ricorrenti non contestano la mancata previsione della contestualità della presenza dei rappresentanti dei gruppi e di quelli del Comitato promotore nell&#8217;ambito della stessa trasmissione, ma la mancanza nella delibera della Commissione della previsione di una concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore che deve essere «almeno equivalente, sebbene non necessariamente contestuale, a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>».<br />	<br />
    La parità degli spazi da garantire ai rappresentanti del Comitato promotore rispetto agli esponenti politici deve essere intesa, secondo i ricorrenti e alla luce degli artt. 21, 48 e 75 Cost., in senso concreto e sostanziale e non già meramente formale; parità che non si raggiungerebbe con la previsione di un eguale numero di partecipazioni dei rappresentanti del Comitato promotore e di quelli dei gruppi politici favorevoli al <i>referendum</i> se gli spazi concessi fossero tutti «secondari», in termini di collocazione oraria nel palinsesto o di indici medi di ascolto. Parità di partecipazione che le disposizioni della delibera oggetto di conflitto non sarebbero in grado di garantire vista la mancanza di specifiche previsioni di dettaglio.<br />	<br />
    La parità di partecipazione e trattamento ai programmi televisivi di informazione e comunicazione politico-referendaria, nel senso sopra esposto, sarebbe da considerare, secondo i ricorrenti, puntuale attuazione dei principi di cui all&#8217;art. 75 Cost. che disciplina l&#8217;istituto referendario considerato «pressoché unanimamente» quale correttivo del sistema parlamentare.<br />	<br />
    I ricorrenti chiedono, quindi, che la Corte dichiari che non spettava alla Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare le disposizioni contenute negli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera adottata nella seduta del 14 maggio 2009 e che annulli conseguentemente le disposizioni impugnate, nella parte in cui esse non prevedono che ai promotori del <i>referendum</i> debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l&#8217;emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>.<br />	<br />
    2. – Con ordinanza n. 172 del 2009 il conflitto è stato dichiarato ammissibile e l&#8217;udienza pubblica è stata fissata al 9 giugno 2009, previo riconoscimento della inapplicabilità dei termini processuali previsti dagli artt. 25 e 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto l&#8217;osservanza di essi avrebbe prodotto una irrimediabile lesione dei diritti costituzionali coinvolti.<br />	<br />
    3. – Si è costituita in giudizio la Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, chiedendo che il ricorso sia dichiarato improcedibile, quanto all&#8217;art. 5, commi 1 e 4, ed infondato, quanto all&#8217;art. 7, commi 1 e 3.<br />	<br />
    In ordine all&#8217;art. 5, la difesa della Commissione parlamentare osserva che il calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI assicura la presenza di un rappresentante del Comitato promotore a ciascuna di esse, sicché sarebbe venuto meno l&#8217;interesse dei ricorrenti a coltivare, per tale parte, il ricorso.<br />	<br />
    Quanto all&#8217;art. 7, la Commissione parlamentare ritiene che l&#8217;espressione «soggetti politici» che vi ricorre debba ritenersi riferita anche ai promotori del <i>referendum</i>, ai quali sarebbe perciò garantita parità di trattamento.<br />	<br />
    Infine, sarebbe priva di fondamento la pretesa dei ricorrenti di godere dei medesimi spazi assegnati ai gruppi parlamentari «anche nella programmazione destinata all&#8217;informazione e all&#8217;approfondimento dei temi cui si riferiscono i quesiti referendari».<br />	<br />
    L&#8217;art. 52 della legge n. 352 del 1970 avrebbe ad oggetto, infatti, i soli «spazi di propaganda», ovvero le tribune referendarie e i messaggi autogestiti, mentre i programmi disciplinati dall&#8217;art. 7 della delibera della Commissione parlamentare debbono uniformarsi al solo principio costituzionale inteso a realizzare il pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie.<br />	<br />
    In assenza di disposizioni di legge, perciò, la Commissione parlamentare godrebbe di ampia discrezionalità in materia, nei limiti della idoneità e della congruità della scelta rispetto al fine da perseguire.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. – Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D&#8217;Amico, quali promotori e presentatori delle tre richieste di <i>referendum </i>abrogativi indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009, hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell&#8217;annullamento degli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009, con cui la Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna referendaria.<br />	<br />
    Tali disposizioni sono giudicate lesive delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti, di cui agli articoli 21, 48 e 75 della Costituzione, come attuati, a parere dei ricorrenti, dall&#8217;art. 4, comma 2, lettera <i>d</i>), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), in combinato disposto con l&#8217;art. 52, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui <i>referendum</i> previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), «nella parte in cui non prevedono che ai promotori del <i>referendum</i> debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l&#8217;emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>».</p>
<p>    2. – Preliminarmente va confermata l&#8217;ammissibilità del conflitto, già affermata in via di sommaria delibazione nell&#8217;ordinanza n. 172 del 2009.<br />	<br />
    Infatti, quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta, anche in relazione alle attività preordinate all&#8217;esercizio del voto referendario, sia la competenza dei promotori della richiesta di <i>referendum</i> abrogativo a dichiarare definitivamente la volontà della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa referendaria <i>ex</i> art. 75 Cost., sia la competenza della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a dichiarare definitivamente, in materia che attiene agli indirizzi per l&#8217;informazione e la propaganda attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo, la volontà della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998).<br />	<br />
    Inoltre, deve ritenersi sussistente anche il profilo oggettivo del conflitto, poiché gli atti di indirizzo delle Camere nei confronti del servizio pubblico radiotelevisivo sono intesi ad assicurare, in tale servizio, la realizzazione del principio del pluralismo (sentenze n. 420 del 1994 e n. 112 del 1993) e sono pertanto espressione di una attribuzione costituzionale, sì che ogni limitazione della facoltà di partecipare ai programmi radiotelevisivi sui <i>referendum</i> che dovesse risultarne, potrebbe, in astratto, ledere l&#8217;integrità delle attribuzioni che spetta ai Comitati promotori tutelare.</p>
<p>    3. – L&#8217;art. 5, comma 4, della delibera della Commissione parlamentare di cui si tratta stabilisce che «qualora alle tribune» referendarie «prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto, una di quelle che sostengono l&#8217;indicazione di voto favorevole deve intervenire in rappresentanza di un Comitato promotore», mentre il comma 7 di tale disposizione estende quest&#8217;ultimo precetto alle «ulteriori trasmissioni di comunicazione politica».<br />	<br />
    I ricorrenti lamentano che, per effetto di ciò, essi avrebbero la garanzia di intervenire «soltanto nella eventualità in cui alla trasmissione prenda parte più di una persona per ciascuna delle indicazioni di voto», mentre, in caso contrario, sarebbe consentito alla RAI escludere i rappresentanti del Comitato promotore, riservando interamente ai gruppi parlamentari lo spazio che spetta alla parte favorevole all&#8217;approvazione dei quesiti referendari.<br />	<br />
    Nel costituirsi in giudizio, la Commissione parlamentare ha chiesto che il ricorso, per tale parte, sia dichiarato improcedibile, poiché il timore paventato dai ricorrenti si sarebbe rivelato smentito dai fatti: il calendario delle tribune referendarie approvato dalla RAI ha, infatti, previsto la presenza di un rappresentante del Comitato promotore in tutte tali tribune. <br />	<br />
    All&#8217;udienza pubblica la difesa dei ricorrenti ha aderito espressamente a tale richiesta, dichiarando che non persiste più il proprio interesse a contestare l&#8217;adozione, da parte della Commissione parlamentare, dell&#8217;art. 5, commi 4 e 7. <br />	<br />
    Pertanto, essendo venuto meno nella pendenza del giudizio l&#8217;interesse alla doglianza, questa Corte deve dichiarare improcedibile il ricorso, per la parte ad essa relativo.</p>
<p>    4. – L&#8217;art. 7, comma 1, della delibera della Commissione parlamentare stabilisce che «nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda i temi oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell&#8217;imparzialità, dell&#8217;indipendenza, della completezza, dell&#8217;obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici».<br />	<br />
    I ricorrenti ritengono che le proprie attribuzioni siano menomate, poiché non vi sarebbe modo di ricomprendere i promotori del <i>referendum</i> tra i «soggetti politici» cui tale disposizione assicura «parità di trattamento».<br />	<br />
    Tale convincimento parrebbe basarsi sul testo dell&#8217;art. 3 della delibera in questione, che espressamente distingue il Comitato promotore dai «soggetti politici che costituiscano gruppo» parlamentare. Tuttavia, questa interpretazione è priva di fondamento ove si consideri il complessivo quadro normativo, essenzialmente caratterizzato dalla legge n. 28 del 2000. <br />	<br />
    Infatti, l&#8217;art. 1 di questa legge, che promuove e disciplina l&#8217;accesso ai mezzi di informazione garantendo parità di trattamento «a tutti i soggetti politici», anche con riguardo alle campagne referendarie (art. 1, comma 2, della legge n. 28 del 2000), si riferisce espressamente ai Comitati referendari come naturali protagonisti di esse (ciò è reso evidente nell&#8217;art. 4 della legge n. 28 del 2000). <br />	<br />
    Inoltre, questa Corte ha già affermato che «l&#8217;essenza del principio desumibile in materia dalla Costituzione, […] è la necessaria democraticità del processo politico referendario e l&#8217;esigenza che in esso sia offerta dal servizio pubblico televisivo la possibilità che i soggetti interessati, anche attraverso organizzazioni costituite in vista della consultazione referendaria, partecipino alla informazione e alla formazione dell&#8217;opinione pubblica» (sentenza n. 49 del 1998).<br />	<br />
    Pertanto, in difetto di un&#8217;espressa previsione contraria, non vi è modo per contestare la qualità politica dell&#8217;azione esercitata dai Comitati promotori, in quanto finalizzata alla promozione dei quesiti presso il corpo elettorale.<br />	<br />
    Si deve conseguentemente ritenere che la Commissione parlamentare all&#8217;art. 7, comma 1, della delibera si sia uniformata al linguaggio del legislatore, includendo i Comitati promotori del <i>referendum</i> tra i «soggetti politici», cui spetta parità di trattamento. <br />	<br />
    Così interpretato l&#8217;art. 7, comma 1, della delibera della Commissione non reca alcuna menomazione delle attribuzioni dei ricorrenti. <br />	<br />
    «Quanto poi all&#8217;art. 7, comma 3, questa disposizione prevede la possibilità anche  di programmi imperniati sull&#8217;esposizione di valutazioni ed opinioni»: in questo caso, si prescrive che vi «sia assicurato l&#8217;equilibrio ed il contradditorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l&#8217;astensione o per la non partecipazione al voto».<br />	<br />
    La scelta in tal modo operata dalla Commissione parlamentare non può peraltro consentire che tali programmi di “approfondimento” sfuggano alla applicazione delle regole ispirate al principio del pluralismo informativo, concernenti l&#8217;accesso alle trasmissioni anche dei diversi soggetti di cui all&#8217;art. 3 della delibera parlamentare, salva solo la possibile limitazione del numero dei partecipanti al dibattito (art. 7, parte finale del comma 3 della delibera).<br />	<br />
    Non solo il comma 3 dell&#8217;art. 7 deve interpretarsi, in accordo con quanto stabilito in via generale nel precedente comma 1, nel senso che tra i “soggetti” ivi indicati siano ricompresi i Comitati promotori del <i>referendum</i>, ma resta fermo, anche per tali programmi di approfondimento, che i Comitati non possono essere discriminati rispetto agli altri soggetti di cui all&#8217;art. 3 della delibera parlamentare.<br />	<br />
    Ove, pertanto, i particolari programmi disciplinati dall&#8217;art. 7, comma 3, della delibera siano caratterizzati dalle «esposizioni e valutazioni», i responsabili di tali programmi, devono operare in modo tale che i rappresentanti dei Comitati promotori non ne siano esclusi sistematicamente.<br />	<br />
    In questo senso, l&#8217;adozione da parte della Commissione parlamentare dell&#8217;art. 7, commi 1 e 3, non ha dato luogo ad alcuna lesione delle attribuzioni costituzionali dei promotori dei <i>referendum</i>.</p>
<p>    5. – I ricorrenti hanno chiesto che questa Corte dichiari che non spettava alla Commissione adottare gli artt. 5, commi 4 e 7, e 7, commi 1 e 3, della delibera del 14 maggio 2009, «nella parte in cui non prevedono che ai promotori del <i>referendum</i> debbano essere complessivamente destinati i medesimi spazi comunicativi e informativi e della stessa importanza in termini di indici medi di ascolto, di quelli che l&#8217;emittente attribuirà ad esponenti di gruppi politici parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>»<i>.<br />	<br />
</i>    In altri termini, le attribuzioni dei promotori sarebbero state menomate, in quanto la Commissione parlamentare non avrebbe garantito loro che «la concreta partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore debba essere almeno equivalente, sebbene non necessariamente contestuale, a quella dei rappresentanti dei gruppi politici parlamentari favorevoli al <i>referendum</i>».<br />	<br />
    Questa Corte ha peraltro già sottolineato, quanto al <i>referendum</i> abrogativo, «la complessa posizione che l&#8217;istituto assume nel sistema costituzionale: da un lato, manifestazione di sovranità popolare non mediata che, in quanto tale, postula un dibattito aperto nella società civile nel quale abbiano voce, oltre ai promotori, di norma favorevoli all&#8217;abrogazione, anche i soggetti che si organizzino per esprimere un orientamento contrario; dall&#8217;altro, deliberazione su una legge, che investe, cioè, un prodotto della rappresentanza politica e che non può pertanto vedere esclusi dal dibattito pubblico i gruppi parlamentari, riflesso istituzionale del pluralismo politico, che del sistema rappresentativo costituiscono struttura portante» (sentenze n. 502 del 2000 e n. 49 del 1998).<br />	<br />
    In conclusione, le censure dei ricorrenti sono in parte palesemente infondate, là dove auspicano anche rigide predeterminazioni degli orari di trasmissione, ed in parte venute meno per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo all&#8217;art. 5. Quanto, invece, all&#8217;art. 7 le censure si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, da cui discenderebbe la pretesa difformità dell&#8217;art. 7, commi 1 e 3, della delibera della Commissione parlamentare dal disegno costituzionale in tema di pluralismo informativo.<br />	<br />
    Una volta dimostratasi infondata tale premessa, viene a mancare ogni motivazione idonea ad illustrare e comprovare la denunciata menomazione delle attribuzioni dei promotori.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>    dichiara</i> improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di cui in epigrafe, nella parte relativa all&#8217;adozione, da parte della Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dell&#8217;art. 5, commi 4 e 7, della delibera approvata il 14 maggio 2009, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relativo alle campagne per i <i>referendum</i> popolari aventi ad oggetto l&#8217;abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull&#8217;elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009 »;<br />	<br />
<i>    dichiara</i> che spettava alla Commissione parlamentare per l&#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta nell&#8217;art. 7, commi 1 e 3, della  medesima delibera approvata il 14 maggio 2009, in quanto da interpretare nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2009.</p>
<p>Depositata in Cancelleria l&#8217;11 giugno 2009.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-11-6-2009-n-174/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/6/2009 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-2-2009-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-2-2009-n-174/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.174</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim C.P. e altri (OMISSIS) (avv.ti M. Goria, C. Dore ed A. Vinci) c/ l’AZIENDA SANITARIA N. 3 DI NUORO (avv. L. Inzaina) e nei confronti del dott. A. F. (n.c.) sugli elementi d&#8217;individuazione dei documenti richiesti in sede di accesso Procedimento amministrativo – Diritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-2-2009-n-174/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-2-2009-n-174/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Flaim<br /> C.P. e altri (OMISSIS) (avv.ti M. Goria, C. Dore ed A. Vinci) c/ l’AZIENDA <br />SANITARIA N. 3 DI NUORO (avv. L. Inzaina) e nei confronti del dott. A. F. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sugli elementi d&#8217;individuazione dei documenti richiesti in sede di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Diritto di accesso – Mancata indicazione degli estremi del documento – Diniego – Illegittimità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di istanza di accesso ai documenti, l&#8217;onere di specificazione del richiedente deve ritenersi soddisfatto qualora sia stato individuato il contenuto del provvedimento e/o della decisione assunta, non potendosi onerare la parte privata di fornire all&#8217;amministrazione anche gli &#8220;estremi&#8221; dell&#8217;atto (quali data, numero, protocollo), posto che ben difficilmente il cittadino è nelle condizioni di poter conoscere tali elementi o di poter accedere agli archivi; ne consegue che nella formulazione della domanda di accesso ai documenti è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell&#8217;atto/provvedimento, intesi come tali quelli di natura decisoria e non anche quelli formali identificativi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent.n.	174/2009 <br />Ric.n. 835/2008 </p>
<p align=center>	<br />
<b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE PRIMA		 </p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 835/2008 proposto da </p>
<p><b>C. P. e altri</b> (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Goria del Foro di Torino e dagli avvocati Carlo Dore e Alessio Vinci del Foro di Cagliari ed è elettivamente domiciliati presso lo studio di questi ultimi, in Cagliari, via Alghero n. 35, come da deleghe poste in calce all&#8217;atto introduttivo;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; L’<B>AZIENDA SANITARIA N. 3 DI NUORO</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Inzaina &#8211; legale dell&#8217;Azienda -, con domicilio eletto, per legge, presso la segreteria del Tar Sardegna; </p>
<p>e nei confronti di<br />	<br />
&#8211; dott.<b> A. F.</b>, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l’accertamento e la declaratoria </p>
<p>&#8211; dell’illegittimità del silenzio-rigetto serbato dalla ASL 3 di Nuoro sull&#8217;istanza di accesso ai documenti presentata dai ricorrenti, datata 16/7/2008 e ricevuta dall&#8217;amministrazione in data 8/8/2008;</p>
<p>&#8211; del diritto dei ricorrenti all&#8217;esame e all&#8217;estrazione di copia della documentazione richiesta con l&#8217;istanza d&#8217;accesso di cui sopra;<br />	<br />
con conseguente ordine di esibizione della predetta documentazione da parte della ASL 3 di Nuoro.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
visti i motivi aggiunti successivamente notificati e depositati;<br />	<br />
designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;<br />	<br />
uditi alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009 l&#8217;avv. Goria per i ricorrenti e l’avv. Inzaina per l&#8217;amministrazione.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con una prima istanza di accesso datata 16 luglio 2008 e ricevuta dall&#8217;amministrazione ASL 3 di Nuoro il 6 agosto 2008 i ricorrenti indicati in epigrafe richiedevano, tramite il loro legale all’uopo incaricato-avvocato Goria-, il rilascio di copia di una serie di provvedimenti che erano stati emanati dalle UU.SS.LL.(7-6-10-11-8) poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.<br />	<br />
Ciò ai fini di poter stabilire quale fosse l&#8217;entità del fondo di incentivazione della produttività relativa al personale del comparto sanitario-gruppo B) ex art. 60 del d.p.r. 384/90 e conseguentemente per poter verificare la correttezza della quantificazione e attribuzione della retribuzione di risultato.<br />	<br />
Non ottenendo riscontro il legale dei ricorrenti sollecitava, con nota 18 settembre 2008 (ricevuta dall&#8217;azienda il 23 settembre), una risposta.<br />	<br />
Dopo aver ulteriormente atteso, nel silenzio dell&#8217;amministrazione, con ricorso notificato il 14.10.2008 e depositato il successivo 5.11, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato il silenzio serbato dalla ASL 3 di Nuoro protrattosi per oltre 30 giorni, in ordine all’istanza di accesso agli atti formulata dal procuratore dei ricorrenti, chiedendo l’accertamento del proprio diritto ad ottenere copia dei provvedimenti richiesti.<br />	<br />
I ricorrenti lamentano la violazione dell’ artt. 22 e seguenti della L. 241 del 7 agosto 1990.<br />	<br />
L’amministrazione, con nota del 10 ottobre 2008 n. 4263, diretta al dottor Gianni Bonomo, quale delegato dello studio legale Nizzola, provvedeva a consegnare una serie di atti e provvedimenti; non tutti però, rispetto a quelli richiesti, in quanto si precisava che solo con una richiesta specificamente circostanziata l&#8217;azienda avrebbe potuto provvedere all&#8217;individuazione dell&#8217;atto per il quale viene avanzata domanda di accesso. <br />	<br />
Con un successivo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti contestavano la nota del 10 ottobre 2008, che in sostanza avrebbe parzialmente negato l&#8217;accesso ai documenti da loro richiesti.<br />	<br />
Con tale atto si precisava <u>la parte di documentazione che non era stata consegnata</u>.<br />	<br />
I ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 25 della legge 241/90 e 5-6 del d.p.r. 184/2006 &#8211; violazione dei principi giurisprudenziali in materia di accessibilità agli atti e documenti della Pubblica Amministrazione.<br />	<br />
Alla camera di consiglio dell’28 gennaio 2009 il ricorso è stato spedito in decisione.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
I ricorrenti hanno interesse ad ottenere la documentazione richiesta in quanto sono dirigenti sanitari in servizio o che hanno prestato servizio presso l’ ASL 3 di Nuoro.<br />	<br />
Essi ritengono non corretta la &#8220;quantificazione del fondo&#8221; per la retribuzione &#8220;di risultato&#8221; ex articolo 61 del CCNL 5/12/1993 effettuata dall&#8217;amministrazione; i richiesti documenti vengono ritenuti necessari per verificare il procedimento seguito dalla P.A..<br />	<br />
La problematica si incentra sulla necessità o meno, da parte del richiedente, di indicare con precisione gli estremi dei provvedimenti richiesti.<br />	<br />
Nel caso in esame, oltretutto, vi è la complicanza che una parte degli atti richiesti erano stati redatti dalle vecchie UU.SS.LL., poi confluite nella ASL 3 di Nuoro.<br />	<br />
Il collegio ritiene che l&#8217;onere del richiedente sia soddisfatto qualora questo individui il contenuto del provvedimento e/o la decisione assunta; non si può, invece, onerare la parte privata di fornire all&#8217;amministrazione anche gli &#8220;<i>estremi</i>&#8221; dell&#8217;atto (quali data, numero, protocollo), posto che ben difficilmente il cittadino è nelle condizioni di poter conoscere tali elementi o di poter accedere agli archivi.<br />	<br />
Ne consegue che nella formulazione della domanda è sufficiente indicare gli elementi essenziali dell&#8217;atto/provvedimento, intesi come tali quelli di natura decisoria e non anche quelli formali identificativi.<br />	<br />
Del resto il regolamento recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi DPR n. 184 12.4.2006, all&#8217;articolo 5 comma 2°, espressamente prevede che <i>&#8220;il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta <u><b>ovvero gli elementi che ne consentano l&#8217;individuazione</b></u>&#8220;</i> .<br />	<br />
E la giurisprudenza, sia di primo che di secondo grado è sul punto confortante e coerente:<br />	<br />
<i>&#8211; “L&#8217;onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso <u>non comporta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell&#8217;atto</u>), ma può ritenersi assolto con l&#8217;indicazione dell&#8217;oggetto e dello scopo cui l&#8217;atto è indirizzato, così da mettere l&#8217;amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda” (Consiglio Stato , sez. VI, 27 ottobre 2006 , n. 6441);<br />	<br />
-“L&#8217;esercizio della pretesa ostensiva <u>non può essere condizionato alla puntuale conoscenza da parte dell&#8217;istante degli estremi dell&#8217;atto di cui si invoca l&#8217;accesso</u>; se infatti il meccanismo dell&#8217;accesso non può essere utilizzato al fine di ottenere<br />
-“L&#8217;esigenza di una puntuale indicazione degli estremi degli atti oggetto della domanda di accesso deve intendersi in modo flessibile e non formalistico, nel senso che, anche in difetto di puntuale indicazione, l&#8217;istanza deve considerarsi ammissibile allo<br />
-“Sussiste per il soggetto che esercita il diritto di accesso l&#8217;onere di specificazione dei documenti richiesti e dell&#8217;interesse connesso alla loro conoscenza. Tuttavia, tale onere <u>non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi indica<br />
</i>Utilizzando tale criterio la domanda formulata dai ricorrenti è idonea e sufficiente e deve essere soddisfatta integralmente da parte della amministrazione.<br />	<br />
La risposta della ASL 3 di Nuoro del 10 ottobre 2008 non può quindi ritenersi satisfattoria e/o legittima .<br />	<br />
Parte ricorrente ha dimostrato di aver richiesto, tramite lettera ricevuta dall’Amministrazione il 6 agosto 2008, una serie di altri atti (quelli forniti rappresentano solamente una parte).<br />	<br />
In sostanza l&#8217;amministrazione non ha fornito una parte consistente degli atti richiesti, né ha manifestato disponibilità in tal senso.<br />	<br />
La risposta fornita, non essendo sufficiente, andrà conseguentemente integrata con il reperimento e la consegna dei provvedimenti mancanti.<br />	<br />
In conclusione il ricorso, ed in particolare i motivi aggiunti, vanno accolti .<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe e, per l&#8217;effetto:<br />	<br />
&#8211; accerta il diritto dei ricorrenti ad esercitare l’accesso rispetto agli atti richiesti;<br />	<br />
&#8211; ordina l’esibizione di tutti i documenti richiesti, ai sensi dell’art. 25 ult. comma della L. 241 del 7 agosto 1990.<br />	<br />
Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in Euro 1.500 (millecinquecento), vanno posti a carico della ASL 3 di Nuoro, che non ha integralmente soddisfatto la richiesta stragiudiziale. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con l&#8217;intervento dei signori Magistrati:</p>
<p>#NOME?	&#8211; Presidente;<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere;<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere, estensore.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 6/02/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-6-2-2009-n-174/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2008 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2008 n.174</a></p>
<p>Pres. Guerrieri Est. Mangia Biasci F. (Avv.ti C. Coppacchioli) c/ Comune di Roma (Avv. S. Capotorto) 1. Urbanistica ed edilizia – Opere abusive – Demolizione – Motivazione – Presupposti di fatto – Sufficienza – Ragioni. 2. Urbanistica ed edilizia – Costruzione – Nozione – Conseguenze – Ammissibilità 1. In materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2008 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2008 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerrieri   Est. Mangia<br /> Biasci F. (Avv.ti C. Coppacchioli) c/ Comune di Roma (Avv. S. Capotorto)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed edilizia – Opere abusive – Demolizione – Motivazione – Presupposti di fatto – Sufficienza – Ragioni.<br />
2. Urbanistica ed edilizia – Costruzione – Nozione – Conseguenze –  Ammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, i provvedimenti di demolizione di opere abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge. Di conseguenza, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste<sup>1</sup>.<br />
2. In materia edilizia, la nozione di costruzione, ai fini dell’applicazione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001, si riferisce ad interventi che attuano una trasformazione del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere . Di conseguenza, la natura precaria di un intervento edilizio va valutata in relazione non ai connotati della struttura realizzata e, ancora, ai materiali utilizzati, ma alle esigenze ed all’utilità che la struttura stessa è destinata obiettivamente a soddisfare.</p>
<p></b>__________________________________<br />
<sup>1</sup>Cfr., C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b><br />
<b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO<br />
ROMA <br />
SEZIONE I QUATER 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 165 del 2004, proposto da </p>
<p><b>Biasci Fulvio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Coppacchioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, situato in Roma, viale Aurelio Saffi n. 95;</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Sebastiano Capotorto ed elettivamente domiciliato presso il difensore nella sede dell’Avvocatura Comunale, situata in Roma, via del Tempio di Giove n. 21; </p>
<p><b>per l’annullamento,<br />
</b>previa sospensione, della determinazione dirigenziale n. 1712 del 16 settembre 2003, notificata in data 10 ottobre 2003, adottata dal Dirigente dell’U.O.T. del Municipio X del Comune di Roma;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Visti le memorie ed i documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 novembre 2008 il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 9 dicembre 2003 e depositato l’8 gennaio successivo, si impugna la determinazione dirigenziale n. 1712 del 16 settembre 2003, con la quale il Comune di Roma ha determinato nei confronti del ricorrente la demolizione di opere edilizie abusive realizzate su un terreno di proprietà comunale (individuate in: “<i>creazione di una rampa scoscesa… di n. 4 stalle</i> …. <i>baracca in legno… posa in opera di un cancello in ferro … realizzazione di n. 3 box …. e di un capannone di mq. 35&#215;2,50 di altezza”</i>).<br />
Ai fini dell’annullamento si deducono i seguenti motivi:<br />
<b>Eccesso di potere, carenza della motivazione, illogicità, errore sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge, incompetenza. </b>Il provvedimento impugnato è genericamente motivato in quanto “<i>si limita a riferire che i lavori de quo sarebbero abusivi, senza indicare il motivo e la violazione di legge specifica”.</i> Non contiene, altresì, alcun elemento che consenta di determinare con la necessaria chiarezza e precisione la ubicazione, la esatta consistenza qualitativa e quantitativa delle opere di cui si richiede la demolizione, anche in mancanza di riferimenti catastali. I manufatti contestati sono comunque costituiti da struttura in legno e lamiera amovibile e precaria e, quindi, non assoggettabile alla disciplina della concessione edilizia ma, al più, a semplice dia &#8211; la cui omissione importa la semplice sanzione pecuniaria – anche in considerazione della destinazione prevista per il lotto dal P.R.G.. Il provvedimento doveva, pertanto, richiamare, al più, l’art. 37 del D.P.R. n. 380/01. Il provvedimento è illegittimo anche laddove rileva che il lotto sarebbe assoggettato a vincolo di rispetto della viabilità, senza riportare, però, la distanza dei manufatti dall’arteria cittadina di rapido transito. Per quel che concerne gli ulteriori vincoli, gli stessi non possono ritenersi applicabili a causa dell’omissione di qualsiasi dettagliata ubicazione del terreno.<br />
In ultimo il ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della facoltà di presentare domanda di condono edilizio, al fine di regolarizzare le opere contestate.<br />
Con atto depositato in data 13 gennaio 2004 si è costituito il Comune di Roma, il quale – nel prosieguo e precisamente con memoria depositata in data 28 gennaio 2004 – ha così confutato le censure formulate: &#8211; la determinazione dirigenziale impugnata contiene una descrizione analitica delle opere oggetto di demolizione e non necessita una motivazione scrupolosa e dettagliata, considerata la natura degli abusi compiuti; &#8211; la circostanza che il ricorrente pretenda di aver realizzato opere precarie ed amovibili non assume alcuna importanza ed, anzi, è in contrasto con la disciplina degli artt. 3 e 5 T.U. Edilizia; &#8211; l’art. 35 è stato correttamente richiamato in quanto trattasi di opere realizzate in assenza del prescritto permesso di costruire, su un suolo di proprietà di un ente pubblico.<br />
Con ordinanza n. 2231/2004 il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione fino alla scadenza dei termini previsti dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, per presentare domanda di condono edilizio.<br />
In  data 12 novembre 2008 il Comune di Roma ha depositato documenti. <br />
In  data 14 novembre 2008 ha, altresì, depositato una memoria, nell’ambito della quale ha precisato che “<i>da verifiche effettuate dagli uffici comunali competenti è emerso che non risulta presentata dal sig. Biasci Fulvio nessuna domanda di condono edilizio”.</i><br />
All’udienza pubblica del 27 novembre 2008 il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />
1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di demolizione impugnato per difetto di motivazione.<br />
Tale censura non è meritevole di condivisione.<br />
Al riguardo, appare sufficiente ricordare che, secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in materia, i provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive sono atti dovuti, sufficientemente motivati con l’affermazione dell’accertata realizzazione di interventi edilizi in carenza del titolo abilitativo richiesto dalla legge.<br />
In altri termini, in relazione a provvedimenti di tal genere, l’obbligo di motivazione è da intendere nella sua essenzialità ovvero è da intendere assolto con l’indicazione dei meri presupposti di fatto (constatazione dell’esecuzione di opere edilizie in difformità del permesso di costruire o in assenza del medesimo), che poi determinano l’applicazione dovuta delle misure ripristinatorie previste (cfr., tra le tante, C.d.S., Sez. V, n. 5058/2002; Tar Lazio, Sez. I quater, n. 305/06).<br />
Ciò detto, il provvedimento impugnato – riportante gli abusi rilevati ed il richiamo delle disposizioni normative applicate &#8211; è da ritenere adeguatamente motivato.<br />
1.2. Anche la censura afferente la descrizione delle opere abusive contestate è infondata.<br />
L’analisi della formulazione del provvedimento induce ad affermare, infatti, che le opere risultano adeguatamente indicate, sotto il profilo sia dell’ubicazione che della consistenza, ossia sono riportate in modo tale da consentire al destinatario del provvedimento di comprendere con esattezza l’attività imposta dall’Amministrazione al fine di dare esecuzione all’ordine impartito.<br />
Del resto, non sfugge che il provvedimento di cui si tratta rappresenta l’epilogo di una serie di attività istruttorie che hanno coinvolto anche il ricorrente, ponendolo nella condizione di partecipare al procedimento e, dunque, di far valere imprecisioni e/o errori relativi, tra l’altro, agli abusi accertati.<br />
Atteso che, dalla documentazione agli atti, risulta che “<i>al sopralluogo</i>” il ricorrente ha riferito di aver eseguito i lavori in assenza di concessione edilizia (vedasi nota Comune di Roma del 13.1.2004, prot. n. 1873/04), appare possibile affermare che l’Amministrazione ha operato anche sulla base di ammissioni del soggetto responsabile, idonee ad attestare l’intervenuta comprensione da parte di quest’ultimo delle opere ritenute in contrasto con la disciplina edilizia.<br />
1.3. Il ricorrente afferma, poi, che i manufatti contestati sono “<i>costituiti da struttura in legno e lamiera, non ancorati stabilmente al suolo, pertanto amovibile e precaria e, quindi, sol per questo motivo non assoggettabile alla disciplina della concessione edilizia</i>”.<br />
Ciò premesso, lamenta l’erronea applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001. <br />
Anche tale censura è infondata.<br />
Al riguardo, il Collegio rileva che le opere descritte nel provvedimento sono ben riconducibili nell’ambito della nozione di costruzione, la quale si riferisce ad interventi che attuano una trasformazione del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dai materiali utilizzati e, dunque, dalla amovibilità o meno delle opere (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, n. 3490 del 13 giugno 2006; TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 2007).<br />
A ulteriore conferma, ricorda, poi, che la natura precaria di un intervento edilizio va valutata in relazione non ai connotati della struttura realizzata e, ancora, ai materiali utilizzati, ma alle esigenze ed all’utilità che la struttura stessa è destinata obiettivamente a soddisfare.<br />
Tenuto conto degli esposti rilievi, è doveroso riconoscere che le opere realizzate dal ricorrente non risultano funzionalmente connesse a specifiche e ben individuate esigenze di carattere transitorio, idonee a rivelare un utilizzo precario e temporaneo per fini contingenti e cronologicamente determinati, bensì concretizzano nuove strutture destinate a dare un’utilità prolungata nel tempo.<br />
Ne consegue che – essendo fuori discussione l’insistenza su suolo comunale delle opere &#8211; l’Amministrazione, procedendo in applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/01, ha correttamente operato.<br />
1.4. Da ultimo, il ricorrente contesta il provvedimento laddove rileva l’esistenza di vincoli.<br />
Tale censura appare ultronea e, comunque, inidonea a delegittimare il potere in concreto esercitato dall’Amministrazione mediante l’adozione del provvedimento impugnato.<br />
Quanto già rilevato – ossia la realizzazione su suolo di un ente pubblico di opere edilizie in carenza del prescritto permesso di costruire – è, infatti, sufficiente a supportare pienamente la legittimità della determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Roma.<br />
2. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.<br />
Si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I quater, respinge il ricorso n. 165/2004.<br />
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2008 con l’intervento dei seguenti Magistrati:<br />
Pio Guerrieri  			&#8211; Presidente<br />	<br />
Antonella Mangia 	   	&#8211; Primo Ref., Estensore<br />	<br />
Rita Tricarico			&#8211; Primo Ref.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-14-1-2008-n-174/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2008 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.174</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.174</a></p>
<p>Pres. P. Numerico, Est. S. Conti C.S. s.n.c. (avv. Attilio Pecora) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Nicolò Pedazzoli, Giuliana Fozzer e Alessio Falferi), A.P.P.A. (n.c.), Comune di Andalo (n.c.) e nei confronti di H.G. (n.c.) sull&#8217;applicazione nei Comuni privi di zonizzazione acustica dei limiti differenziali di cui all&#8217;art. 6,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.174</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico, Est. S. Conti<br /> C.S. s.n.c. (avv. Attilio Pecora) c. Provincia autonoma di Trento (avv.ti Nicolò Pedazzoli, Giuliana Fozzer e Alessio Falferi), A.P.P.A. (n.c.), Comune di Andalo (n.c.) e nei confronti di H.G. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione nei Comuni privi di zonizzazione acustica dei limiti differenziali di cui all&#8217;art. 6, co 2, d.P.C.M. 1 marzo 1991</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Inquinamento acustico – Comuni privi di piano di zonizzazione &#8211; Limiti differenziali di rumorosità – Si applicano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il richiamo operato dall’art. 8 del d.P.C.M. 14 novembre 1997 (“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”) ai soli limiti assoluti di cui all’art. 6, co. 1, d.P.C.M. 1 marzo 1991 (“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e all’ambiente esterno”) non esclude l’applicabilità dei limiti differenziali di cui all’art. 6 co. 2, d.P.C.M. 1/03/1991 nei Comuni privi di piano di zonizzazione acustica. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Contra: C.d.S., sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880; C.d.S., sez. IV, 12 novembre 2002, n. 6274; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 giugno 2005, n. 578; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 4 maggio 2005, n. 244; T.A.R. Lombardia, Milano, 1 marzo 2004, n. 813.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 207 del 2004 proposto da</p>
<p><b>CLAN SA SNC di Ioratti Fulvio &#038; C.</b>, in persona del legale rappresentante in carica sig. Ioratti Fulvio, rappresentata e difesa dall’avv. Attilio Pecora ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Lorenzo de Guelmi in Trento, Via S. Croce n. 10;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; l’<b>AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Direttore in carica, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211; la <b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</b>, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Alessio Falferi, con domicilio eletto presso il Servizio Legale per gli Affari Contenziosi della PAT in</p>
<p>&#8211; il <b>COMUNE DI ANDALO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>HOTEL GARDEN</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
&#8211; della nota della Agenzia provinciale per la protezione dell’Ambiente della PAT, Settore Tecnico U.O., tutela dell’aria e agenti fisici, prot. n. 2051/04-U223 del 21.5.2004 a firma degli ispettori ambientali Fabrizio Gerola e Luciano Mattevi, con visto d<br />
&#8211; del verbale di accertamento della medesima Agenzia del 17.5.2004, a firma degli ispettori ambientali Fabrizio Gerola e Luciano Mattevi, comunicato in uno alla nota prot. 2051/04-U223 del 21.5.2004;<br />
&#8211; dei rilevamenti fonometrici effettuati il 16.4.2004, richiamati nel verbale di accertamento suddetto;<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione provinciale intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 12 maggio 2005 &#8211; relatore il consigliere Sergio Conti &#8211; l’avv. Lorenzo De Guelmi, in dichiarata sostituzione dell’avv. Attilio Pecora, per la Società ricorrente e l’avv. Giuliana Fozzer per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 7.7.2004 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 20.7.2004 Clan Sa s.n.c. di Ioratti Fulvio &#038; C. (d’ora in poi Clan Sa) impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, (nota A.P.P.A. del 21.5.2004, verbale di accertamento A.P.P.A. del 17.5.2004 e i rilievi fonometrici effettuati il 16.4.2004) deducendo:<br />
1) Incompetenza, violazione di legge (legge 21.1.1994 n. 61 art. 3 – legge 26.10.1995 n. 447 artt. 3 e 14 – L.P. Trento 11.9.1995 n. 11 artt. 1, 2, 12 – L.P. Trento 11.9.1998 n. 10 art. 60, comma 5) – Eccesso di potere (carenza dei presupposti, difetto ed erroneità di istruttoria); sostenendo che non rientra fra le competenze dell’Agenzia provinciale dell’ambiente l’adozione dei provvedimenti impositivi di prescrizioni che sono, invece, di esclusiva spettanza del Comune.<br />
2) Violazione di legge (D.P.C.M. 14.11.1997 art. 8, comma 1- legge 26.10.1995 n. 447, art. 6, comma 1 lett. a), art. 4, comma 1 lett. a), art. 7, art. 15 comma 2- D.P.C.M. 1.3.1991 artt. 2 e 6, comma 1 – L.P. Trento 11.9.1998 n. 10, art. 60) – Eccesso di potere (difetto di motivazione, erroneità e carenza dei presupposti e di istruttoria, travisamento); contestando la rilevanza dell’affermato superamento del valore differenziale di immissione, posto che nel Comune di Andalo – nel quale non è stata effettuata la zonizzazione di cui all’art. 6 della l. n. 447/95 &#8211;  non sono applicabili i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 ma solo i limiti assoluti.<br />
3) Violazione di legge (legge 7.8.1990, n. 24, artt. 1, 2, 7, 8 e 10) – Eccesso di potere (erroneità e carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità; in quanto gli esami fonometrici non sono stati preceduti dall’invio della comunicazione di inizio del procedimento e non sono stati garantiti i principi di partecipazione con l’interessato.<br />
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione provinciale, chiedendo la reiezione del gravame di cui contesta ammissibilità e fondamento.<br />
La resistente – sotto un primo profilo &#8211; evidenzia che la competenza dell’A.P.P.A. è radicata dall’art. 97 bis del TU delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41/legisl. come modificato dalla l.p. 19.2.2001 n. 1), con cui è stato introdotto il nuovo istituto denominato “temperamento del regime sanzionatorio”, consistente nel far precedere, alla fase sanzionatoria vera e propria, quella di indicazione delle prescrizioni necessarie per l’eliminazione della violazione alle norme di tutela,  con fissazione di un termine per l’adeguamento da parte del soggetto che ha commesso la violazione.<br />
Da tale inquadramento sistematico discende &#8211; secondo la Provincia &#8211; l‘attuale carenza d’interesse al gravame, posto che l’interesse ad impugnare si verrebbe a configurare solamente nella successiva ed eventuale fase di adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza comunale.<br />
Sotto altro profilo, l’Amministrazione contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui non sarebbe applicabile il limite differenziale anche in ipotesi di non ancora intervenuta  zonizzazione acustica ad opera del Comune.<br />
Infine, viene affermata la non applicabilità &#8211; attese le caratteristiche del controllo posto in essere  &#8211; degli istituti partecipativi.<br />
Con memoria finale la ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 12 maggio 2005  il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso all’esame, Clan Sa – titolare dell’esercizio pubblico “Shuttle &#8211; La Flaca” in Comune di Andalo &#8211; si grava avverso: a) la nota dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente della Provincia Autonoma di Trento (d’ora in poi A.P.P.A.) del 21.5.2004, b) il verbale di accertamento A.P.P.A. del 17.5.2004 e c) i rilievi fonometrici effettuati il 16.4.2004.<br />
Con il primo motivo la ricorrente contesta la sussistenza della competenza dell’A.P.P.A. all’adozione del provvedimento impositivo di prescrizioni, evidenziando come, in forza della richiamata normativa (legge 21.1.1994 n. 61 art. 3 – legge 26.10.1995 n. 447 artt. 3 e 14 – L.P. Trento 11.9.1995 n. 11 artt. 1, 2, 12 – L.P. Trento 11.9.1998 n. 10 art. 60, comma 5), all’Agenzia dell’Ambiente compete solamente lo svolgimento delle attività tecniche di prevenzione e di vigilanza e di controllo ambientale, mentre l’imposizione delle prescrizioni è espressamente attribuita all’Amministrazione comunale.<br />
La doglianza non coglie nel segno.<br />
Non v’è dubbio che la tesi sovra esposta sia di per sé corretta, in quanto conforme alla legislazione nazionale e provinciale (cfr. la ripartizione di competenze fra Agenzia provinciale e Comune posta dall’art. 60  c. 4 e 5 della l.p. 11.9.1998 n. 10).<br />
Peraltro, la fattispecie all’esame non risulta sussumibile in siffatte previsioni normative, atteso che il verbale di accertamento A.P.P.A. del 17.5.2004 (trasmesso alla ricorrente con la nota A.P.P.A. del 21.5.2004) non costituisce – come è stato posto in luce dalla difesa della P.A.T. – provvedimento impositivo di prescrizioni e diffida ad adeguarsi. <br />
Tale atto costituisce, invece, applicazione &#8211; come evidenziato nell’epigrafe del medesimo &#8211; del disposto dell’art. 97 bis del T.U. delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26.1.1987 n. 1-41/legisl. come modificato dalla l.p. 19.2.2001 n. 1).<br />
Con tale norma è stato introdotto il nuovo istituto denominato “temperamento del regime sanzionatorio”, consistente nel far precedere, alla fase sanzionatoria vera e propria, quella di indicazione delle prescrizioni necessarie per l’eliminazione della violazione alle norme di tutela, con la fissazione di un termine per l’adeguamento da parte del soggetto che ha commesso la violazione.<br />
In particolare, l’art. 97 bis prevede che, attraverso uno specifico regolamento attuativo, si provveda all’individuazione delle fattispecie di violazioni della normativa in materia di tutela dell’ambiente che non danno luogo a danni irreversibili per l’ambiente o per la salute pubblica, per le quali l’addetto al controllo dovrà indicare nel verbale di accertamento le carenze riscontrate e le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle norme violate.<br />
Il verbale di accertamento non costituisce (cfr. c. 3°) attivazione del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa.<br />
Una volta decorso infruttuosamente il termine per l’adeguamento, l’autorità competente all’emanazione dei provvedimenti conseguenti a controllo dà corso all’irrogazione della sanzione amministrativa (cfr. c. 4°).<br />
Con il D.P.P. 13.1.2003 n. 1-122/leg &#8211; recante “disposizioni regolamentari concernenti il temperamento del regime sanzionatorio in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti” &#8211; sono state individuate le fattispecie di violazioni amministrative assoggettate a tale disciplina e determinate le procedure per l’esecuzione degli accertamenti, la determinazione delle prescrizioni e la verifica  sull’ottemperanza.<br />
Da tale regolamento, per quanto in questa sede interessa, emerge che:<br />
&#8211;	la fattispecie “superamento nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, dei valori limite di emissione o di immissione” risulta individuata come assoggettata a temperamento sanzionatorio (cfr. l’allegato A &#8211;  n. V Violazioni in materia di inquinamento acustico  lett. a);<br />	<br />
&#8211;	per addetto al controllo si intende (cfr. art. 1 c. 5) “il personale incaricato dei compito di vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa provinciale in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”.<br />	<br />
Da quanto esposto discende, quindi, l’inconferenza delle ragioni di censura articolate con il primo motivo alla fattispecie all’esame.<br />
Peraltro, non risulta condivisibile l’eccezione, di carenza d’interesse a contestare gli impugnati provvedimenti, sollevata dalla resistente, secondo la quale l’interesse ad impugnare si verrebbe a configurare solamente nella successiva ed eventuale fase di adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza comunale.<br />
Invero, non può negarsi che già in questa fase (per c.d. preliminare) si configuri l’interesse da parte del ricorrente ad attivare la tutela giurisdizionale,  posto che l’atto impugnato (verbale di accertamento ai sensi dell’art. 97 bis del T.U. 26.1.1987 n. 1-legisl.) non può essere qualificato come meramente endoprocedimentale, in quanto costituisce l’atto terminale della procedura di temperamento del regime sanzionatorio, al quale solo eventualmente succede – per l’ipotesi di accertata inosservanza delle prescrizioni &#8211; la fase di emanazione dei provvedimenti conseguenti al controllo e a quella di irrogazione della sanzione amministrativa da parte dell’autorità competente.<br />
Con il secondo motivo di doglianza, viene lamentato che alla ricorrente è stato attribuita la violazione del limite differenziale, mentre nel Comune di Andalo – nel quale non è stata effettuata la zonizzazione di cui all’art. 6 della l. n. 447/95 &#8211; non sono applicabili i limiti differenziali di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 ma solo i limiti assoluti.<br />
La censura non risulta fondata.<br />
Il Collegio ritiene, infatti, di dover disattendere l’invocato insegnamento del Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV, 18 febbraio 2003, n. 880), fatto proprio dalla giurisprudenza di numerosi  TAR, secondo il quale il limite differenziale non è applicabile nei Comuni che non hanno ancora provveduto a predisporre il piano di zonizzazione.<br />
Nella predetta sentenza il Consiglio di Stato ha, invero, osservato che: Il sistema previsto dall&#8217;art. 6 della l. n. 447 del 1995 (legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico) presuppone il preventivo azzonamento acustico del territorio comunale ed è onere del Comune predisporre i c.d. piani di zonizzazione, evidenziando come questi costituiscano strumento necessario ad individuare sia quelle aree sulle quali possono essere consentiti più elevati strumenti di rumorosità ovvero gli spazi necessari a garantire un adeguato abbattimento del rumore stesso, in relazione alle sorgenti sonore presenti ed ai livelli di rumorosità da esse prodotte, sia le eventuali &#8220;fasce- cuscinetto&#8221; tra zone diversamente classificate.<br />
La questione merita un approfondimento sistematico.<br />
La normativa cardine del settore è costituita dalla legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, dal D.P.C.M. 14.11.1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e residualmente dal D.P.C.M. 1.3.1991 “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e all’ambiente esterno”.<br />
Sotto un profilo storico, va rammentato che la prima normativa specifica che è intervenuta a disciplinare il fenomeno dell’inquinamento acustico è rappresentata dal  D.P.C.M. 1.3.1991, emanato in attuazione dell’art. 2, 14° comma della l. 8.7.1986 n. 349 (istitutiva del ministero dell’Ambiente), con cui sono stati fissati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.<br />
A seguito di conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Trento, la Corte costituzionale, con la sentenza 30.12.1991 n. 517, ha ritenuto lesivi delle competenze che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige assegna alle Province autonome l&#8217;art. 3, primo comma, seconda e terza proposizione, nonché gli artt. 4 e 5 del predetto decreto, in quanto prevedono principi organizzativi e indirizzi nei confronti delle funzioni legislative e amministrative delle regioni e delle province autonome, nonché oneri alle imprese, i quali sono posti nell&#8217;esercizio di poteri statali incidenti su potestà regionali o provinciali in totale mancanza del richiesto fondamento legislativo.<br />
La rimanente parte del decreto, ritenuta dalla Corte non lesiva delle competenze statutarie, è rimasta in vigore.<br />
In particolare, il decreto prevede una disciplina “a regime” ed una disciplina transitoria. L’applicazione della disciplina “a regime” è subordinata alla classificazione da parte dei Comuni del proprio territorio in zone, sulla base della classificazione d’uso.<br />
La tabella 1 allegata al D.P.C.M. identifica 6 classi, per ciascuna delle quali la tabella 2 stabilisce limiti massimi del livello sonoro, distinti tra periodo diurno e notturno. <br />
E’ introdotto il concetto di valore differenziale, determinato dalla differenza tra il livello di rumore ambientale (comprendente tutte le sorgenti di rumore presenti) e il livello di rumore residuo (rilevato escludendo la sorgente sonora soggetta a valutazione).<br />
Nei riguardi della singola sorgente sonora, si dispone che il rumore “differenziale” dalla stessa prodotto deve essere non superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.<br />
In attesa della classificazione del territorio da parte dei Comuni, l’art. 6 prevede in via transitoria l’attribuzione di limiti di accettabilità del rumore, sulla base della classificazione urbanistica delle aree in quattro tipologie: zona A e B di cui al D.M. 1444/68, tutto il territorio nazionale, zone esclusivamente industriali.<br />
Il secondo comma dell’art. 6 specifica che “per le zone non esclusivamente industriali indicate in precedenza, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale: 5 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB (A) per il Leq (A) durante il periodo notturno).<br />
Con la legge 26.10.1995 n. 447, legge quadro sull’inquinamento acustico, si è dispiegato un intervento globale sulla materia, finalizzato ad un generale risanamento acustico<br />
L&#8217;architettura della legge quadro è composta da norme che definiscono i principi generali, le competenze istituzionali, la tutela dall&#8217;inquinamento acustico, il sistema sanzionatorio e le disposizioni transitorie e finali.<br />
La legge ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime funzioni degli ambienti stessi“ (art. 2 comma 1, lett. a).<br />
In attuazione dei principi posti dalla legge quadro sono stati varati numerosi provvedimenti attuativi: il D.M. 11 dicembre 1996 contenente norme per l&#8217;applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo, il D.M. 31 ottobre 1997 che predispone la metodologia di misura del rumore aeroportuale, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 in tema di determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore, il D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell&#8217;inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili, il D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione in materia di inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario, D.M. 3 dicembre 1999 contenente le procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti, D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, per la determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante, D.M. 29 novembre 2000 che stabilisce i criteri per la predisposizione dei piani di intervento di contenimento e abbattimento del rumore da parte delle società ed enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, il D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche.<br />
La natura di legge quadro della 447/95 e la previsione di numerose norme secondarie di attuazione hanno comportato la predisposizione di un regime transitorio, che ha trovato disciplina nell’art. 15 della cit. l. n. 447/95, in forza del quale è stato previsto che, sino all’adozione dei provvedimenti  e dei regolamenti attuativi, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991. <br />
Il principale strumento attuativo della legge quadro è stato adottato con il D.P.C.M. 14.11.1997, che contiene la determinazione dei valori limite, sulla base di una classificazione del territorio dei comuni in sei classi.<br />
Con riguardo al limite differenziale  si conferma il limite di 5 dB per il periodo diurno e di 3 dB per quello notturno, stabilendo che detti valori non si applicano alle aree esclusivamente industriali. <br />
Così ricostruito il complessivo regime normativo, va osservato che il problema ermeneutico all’esame discende dal fatto che l’art. 8 del D.P.C.M. 14.11.1997, nel regolare il regime transitorio, richiama solo il 1° comma dell’art. 6 del D.P.C.M. 1991 e non fa cenno al contenuto del 2°, che disciplina il rispetto del limite differenziale,  in tal modo accreditando, sotto il profilo meramente letterale, l’interpretazione prevalente, secondo cui siffatto limite  non deve essere rispettato sino a quando non sia intervenuta la classificazione acustica del territorio comunale.<br />
Va rilevato che tale opzione ermeneutica si scontra però con l’inquadramento sistematico, posto che:<br />
1) opera un arretramento della tutela rispetto alla normativa a suo tempo posta dal D.P.C.M. 1.3.1991;<br />
2) non tiene conto del fatto che l’applicazione del limite differenziale è espressamente prevista dalle  sopra richiamate disposizioni della l. n. 447/95;<br />
3) la norma di rango legislativo che disciplina il regime transitorio (l’art. 15 della l. n. 447/95) non opera alcun riferimento alla  dilazione dell’utilizzo del criterio differenziale;<br />
4) che il D.P.C.M. &#8211; in quanto avente natura regolamentare &#8211; non ha il potere di introdurre modifiche al regime previsto dalla norma primaria.<br />
Pertanto, reputa il Collegio che è la norma di rango secondario che deve essere interpretata alla luce di quella di rango primario.<br />
Va soggiunto che già in precedenza era stato osservato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Umbria 23.4.2001 n. 236 ) che sia il decreto del 1991, sia quello successivo del 1997 rendono ben chiara l’idea che per le aree non esclusivamente industriali (come quella di specie) non è stata affatto delineata una soluzione di continuità in ordine al cumulo dei due criteri di valutazione di cui si discute (“criterio differenziale” e “criterio assoluto”).<br />
Infatti, a parte la perfetta corrispondenza letterale delle due norme in rassegna (2° co. dell’art. 6 del decreto del 1991 e 1° co. dell’art. 4 del decreto del 1997) che già chiaramente fa propendere per la delimitazione del divieto di cumulo dei due criteri solo per le aree industriali (e, quindi, non per le altre), vi è da dire che sotto il profilo logico e teleologico è del tutto irragionevole pensare che il “criterio differenziale” già operante in base al decreto del 1991 possa essere stato congelato durante il periodo transitorio (di carenza di zonizzazione), pur in presenza di una situazione urbanistica e (soprattutto) di una esigenza di tutela della salute pubblica, assolutamente identiche durante il periodo di riferimento (e cioè dal 1991 al 1998).<br />
Riassuntivamente, il Collegio reputa che ancorché l&#8217;art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisca che “in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall&#8217;art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 (legge quadro), si applicano i limiti di cui all&#8217;art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991”. deve essere affermato che il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) non esclude l&#8217;applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2, che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell&#8217;art. 15, comma 1 della legge n. 447 del 1995.<br />
Venendo ora alla disamina della fattispecie all’esame il Collegio osserva che, pur prendendo atto della circostanza che il Comune di Andalo non ha effettuato la zonizzazione acustica, risulta decisiva l’ulteriore considerazione che, non essendo l’area dove insiste il pubblico esercizio gestito dalla ricorrente urbanisticamente classificata di tipo esclusivamente industriale, la stessa non poteva ragionevolmente sottrarsi al regime dei “valori limite differenziali”.<br />
Con il terzo motivo, si deduce violazione di varie disposizioni della l. 7.8.1990 n. 241 evidenziando che gli esami fonometrici non sono stati preceduti dall’invio della comunicazione di inizio del procedimento e prima dell’adozione del provvedimento finale non sono stati garantiti i principi di partecipazione procedimentale del soggetto sottoposto agli accertamenti.<br />
La doglianza va disattesa.<br />
La tipologia di accertamenti di cui trattasi (rilievi fonometrici), presuppone necessariamente il fatto che essi siano eseguiti almeno una volta senza preavviso, al fine di monitorare le normali condizioni di funzionamento ed emissione, che potrebbero essere alterate laddove l&#8217;interessato fosse preventivamente avvisato.<br />
La stessa ratio della disciplina sulla partecipazione al procedimento (anche quello di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla l. n. 689/1981), non esclude affatto che l&#8217;avvio del procedimento possa essere preceduto o supportato da controlli, accertamenti, ispezioni svolti senza la partecipazione del diretto interessato, che sarà edotto di queste attività con una successiva comunicazione e sarà, pertanto, messo nella condizione di intervenire nella procedura e di verificare e, se del caso, contestare la veridicità o esattezza degli accertamenti compiuti e la stessa idoneità degli strumenti tecnici utilizzati (cfr., in termini, Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1224, TAR Puglia, Bari Sez. I 26.9.2003 n. 3591).<br />
Del resto questo Tribunale (cfr. TRGA Trento 8.5.1999 n. 158) ha già avuto modo di osservare che la vigilanza ed il controllo in materia di inquinamento sono regolate dalla l. 24.11.1981 n. 689 (modifiche del codice penale), e non può soggiacere alla disciplina generale del procedimento amministrativo, quale codificata dalla l. n. 241/90, dalla l.r. n. 13/93 e dalla l.p. n. 23/92.<br />
Conclusivamente il gravame deve essere respinto,   ma sussistono giusti motivi per la compensazione, fra le parti, delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 207/2004, lo respinge.<br />
Spese del giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2005, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>dott. Paolo Numerico	&#8211; Presidente<br />	<br />
dott. Sergio Conti	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
dott. Stelio Iuni	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-27-6-2005-n-174/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.174</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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