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	<title>1730 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1730 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2021 n.1730</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2021-n-1730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2021-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2021 n.1730</a></p>
<p>Pres. Santoro &#8211; Est. Maggio 1. Imposizione dichiarazione di interesse culturale &#8211; Vincolo diretto &#8211; Natura discrezionalità  Amministrazione. 2. Imposizione dichiarazione di interesse culturale &#8211; Vincolo diretto &#8211; Sindacabilità .   1. Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio che presiede all&#8217;imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2021-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2021 n.1730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-1-3-2021-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2021 n.1730</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro &#8211; Est. Maggio</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Imposizione dichiarazione di interesse culturale &#8211; Vincolo diretto &#8211; Natura discrezionalità  Amministrazione.</p>
<p> 2. Imposizione dichiarazione di interesse culturale &#8211; Vincolo diretto &#8211; Sindacabilità .<br />  </span></p>
<hr />
<p>1. Secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio che presiede all&#8217;imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14 del D. Lgs. n. 42 del 2004,  connotato da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-valutativa, poich implica l&#8217;applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie degli ambiti disciplinari interessati (della storia, dell&#8217;arte e dell&#8217;architettura etc.) caratterizzati da ampi margini di opinabilità .</p>
<p> 2. L&#8217;accertamento compiuto dall&#8217;Amministrazione preposta alla tutela  sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità , adeguatezza, logicità , coerenza e completezza della valutazione e della falsità  di presupposti (<em>ex plurimis</em> Cons. Stato, Sez. VI, 4/9/2020, n. 5357; 14/10/2015, n. 4747).<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto da<br /> Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,  domiciliato <em>ex lege</em>;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Fallimento VIP s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Giulio Romeo, con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;<br /> VIP- Volpetti Immobili di Prestigio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima) n. 00312/2019, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Fallimento Vip S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all&#8217;udienza telematica del giorno 25/2/2021, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> <strong>FATTO e DIRITTO</strong><br /> Con sentenza 5/6/2019, n. 312 il T.A.R. Umbria ha accolto il ricorso con cui la VIP Immobili di Prestigio s.r.l. ha impugnato il decreto col quale il Direttore Regionale della Direzione Regionale per Beni culturali e Paesaggistici dell&#8217;Umbria ha dichiarato di interesse particolarmente importante, ai sensi dell&#8217;art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42, il Castello di Carnano, nel Comune di Montecchio di proprietà  della suddetta società .<br /> Il Tribunale ha ritenuto l&#8217;impugnato decreto viziato da difetto di motivazione e carenza di istruttoria in quanto nella relazione storica, allegata alla proposta di vincolo, non si rinverrebbero riferimenti alla possibilità , nota all&#8217;Amministrazione, di portare avanti il progetto della ricorrente volto al recupero e alla valorizzazione del sito, mediante la ricostruzione della cubatura preesistente conformemente alla disciplina urbanistica del P.R.G. del Comune di Montecchio.<br /> Così facendo la Soprintendenza avrebbe &#8220;<em>illegittimamente omesso di</em><br /> <em>considerare e valutare il sacrificio derivante alla società  ricorrente per effetto del vincolo impugnato, ponendosi altresì in contraddizione con il proprio precedente parere del 30 novembre 2006, con il quale si era pronunciata positivamente al recupero ed alla salvaguardia del sito secondo le proposte progettuali del Piano di Recupero, anche al fine di una migliore fruibilità  culturale e turistica del territorio</em>&#8220;.<br /> Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dei Beni e delle Attività  Culturali.<br /> Per resistere al ricorso si  costituito in giudizio il Fallimento della VIP s.r.l..<br /> Con successiva memoria la parte appellata ha meglio illustrato le proprie tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza telematica del 25/2/2021 la causa  passata in decisione.<br /> Con unico motivo l&#8217;appellante, rilevato che gli atti di imposizione del<br /> vincolo sarebbero espressione di discrezionalità  tecnica sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e contraddittorietà  logica o per falsità  del presupposto, deduce che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, la relazione allegata al provvedimento gravato descriverebbe in modo dettagliato le ragioni di interesse storico archeologico del sito e del fabbricato.<br /> Inoltre, il decreto di vincolo non contrasterebbe con il precedente parere adottato dalla Soprintendenza nel 2006 in relazione al medesimo sito.<br /> La doglianza  fondata.<br /> Occorre premettere che, per consolidata giurisprudenza, il giudizio che presiede all&#8217;imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante (c.d. vincolo diretto), ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, e    connotato da un&#8217;ampia discrezionalità  tecnico-valutativa, poichè implica l&#8217;applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie degli ambiti disciplinari interessati (della storia, dell&#8217;arte e dell&#8217;architettura ecc.) caratterizzati da ampi margini di opinabilità :<br /> Ne consegue che l&#8217;accertamento compiuto dall&#8217;Amministrazione preposta alla tutela e    sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità , adeguatezza, logicità , coerenza e completezza della valutazione e della falsità  di presupposti (<em>ex plurimis</em> Cons. Stato, Sez. VI, 4/9/2020, n. 5357; 14/10/2015, n. 4747).<br /> Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la relazione storica allegata al decreto di vincolo risulta sufficientemente motivata.<br /> E invero, dopo aver minuziosamente descritto le vicende storico-artistiche legate al Castello di Carnano e la conformazione del complesso architettonico, conclude, con giudizio che non presenta vizi logici o errori di fatto, che &#8220;<em>&#038;il Castello di Carnano  da ritenersi di particolare interesse architettonico e monumentale e pertanto da sottoporre a dichiarazione di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 10, comma 3, lett. a) e successive modificazioni e integrazioni</em>&#8220;.<br /> Non sussiste nemmeno la rilevata contraddizione col parere reso dalla Soprintendenza in data 30 novembre 2006.<br /> Quest&#8217;ultima, infatti, nel detto parere si  espressa positivamente sul piano di recupero sottoposto al suo esame dalla VIP solo in linea &#8220;<em>di massima</em>&#8220;, precisando che la valutazione doveva intendersi &#8220;<em>di carattere solo informale e consultivo in quanto sul sito non sono stati, ancora emessi provvedimenti di tutela&#038;</em>&#8221; e rilevando, inoltre, che, con specifico riguardo al castello, &#8220;<em>saà  opportuna una riflessione dopo i futuri saggi che meglio definiranno il sito</em>&#8220;.<br /> L&#8217;appello va, pertanto, accolto.<br /> Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> Sussistono eccezionali ragioni per disporre l&#8217;integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della gravata sentenza respinge il ricorso di primo grado.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Sergio Santoro, Presidente<br /> Andrea Pannone, Consigliere<br /> Vincenzo Lopilato, Consigliere<br /> Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br /> Davide Ponte, Consigliere</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Alessandro Maggio</strong>   <strong>Sergio Santoro</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1730</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1730</a></p>
<p>Pres. C. Saltelli; Est. G.L. Barreca; PARTI: Ambienteduepuntozero Consorzio Stabile S.C. a R.L. (Avv.ti R. Santagostino e M. Bonetti) contro Regione Liguria (Avv.ti A. Bozzini e S. Santarelli), Comune di Rapallo (Avv. M.A. Quaglia), Comune di Zoagli (non costituito in giudizio), Aprica S.p.A. (Avv. A. Salvatori). Sul possesso dei requisiti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1730</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Saltelli; Est. G.L. Barreca; PARTI: Ambienteduepuntozero Consorzio Stabile S.C. a R.L. (Avv.ti R. Santagostino e M. Bonetti) contro Regione Liguria (Avv.ti A. Bozzini e S. Santarelli), Comune di Rapallo (Avv. M.A. Quaglia), Comune di Zoagli (non costituito in giudizio), Aprica S.p.A. (Avv. A. Salvatori).</span></p>
<hr />
<p>Sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sul contenuto del contratto di avvalimento</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; Dichiarazione &#8211; Possesso dei requisiti &#8211; Verifica</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">2. Appalti &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; Documenti di gara &#8211; Dati o informazioni richieste</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">3. Appalti &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; Possesso dei requisiti &#8211; Avvalimento &#8211; Certificazione di qualità </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;">4. Appalti &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; Possesso dei requisiti &#8211; Avvalimento &#8211; Fattori di produzione &#8211; Messa a disposizione &#8211; Indicazione nel contratto</span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Le dichiarazioni degli operatori economici contenute nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituiscono prova documentale sufficiente circa il possesso dei requisiti dichiarati, dovendo la commissione di gara basare su tali dichiarazioni la valutazione ai fini dell&#8217;ammissione e della partecipazione alla gara dell&#8217;impresa. Soltanto all&#8217;esito della gara, dopo l&#8217;approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante, mediante richiesta all&#8217;aggiudicatario di presentare i documenti necessari, in conformità  a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>2. I modelli, formulari, fac simili messi a disposizione della stazione appaltante non vincolano i partecipanti alla gara a fornire dati o informazioni che non siano richiesti dai documenti di gara. Deve a maggior ragione escludersi che possano essere richieste, a pena di esclusione, indicazioni non previste dalla legge di gara.</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>3. Il contratto di avvalimento relativo ad una certificazione di qualità  deve mettere a disposizione anche l&#8217;apparato organizzativo aziendale che ha consentito all&#8217;impresa ausiliaria di conseguire l&#8217;attribuzione del requisito di qualità .</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>4. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 47, c. 1 e 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, l&#8217;avvalimento tra il consorzio e l&#8217;impresa consorziata non potrà  mai risolversi in un mero prestito cartolare, potendo il primo contare per legge sui fattori della produzione della seconda.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7986 del 2018, proposto da:<br />
Ambienteduepuntozero Consorzio Stabile S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Santagostino e Michele Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Santagostino come da Pec Registri Giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Regione Liguria, in persona del legale rappresentante<i> pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bozzini e Stefano Santarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Bozzini come da Pec Registri Giustizia;</p>
<p><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p>Comune di Rapallo, in persona del legale rappresentante<i> pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, n. 4/3;<br />
Comune di Zoagli, non costituito in giudizio;<br />
Aprica S.p.A, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati costituita con il Consorzio di Coop. Sociali &#8211; Solco Brescia, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Alberto Salvadori, con domicilio eletto presso il suo studio come da Pec Registri Giustizia;</p>
<p><i><b>per la riforma della sentenza del T.A.R. LIGURIA – GENOVA, SEZIONE II n. 659/2018, resa tra le parti.</b></i></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Liguria, del Comune di Rapallo e di Aprica S.p.A e del Consorzio di Coop. Sociali -Solco Brescia;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2019 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Bonetti Michele, Santarelli Stefano, Salvadori Alberto, Quaglia Mario Alberto;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha respinto il ricorso avanzato dal consorzio Ambienteduepuntozero Consorzio Stabile S.C.A.R.L. per l’annullamento dell’aggiudicazione all’unica altra concorrente a.t.i. Aprica S.p.A., mandataria, Consorzio di Coop. Sociali, Solco Brescia-Soc.coop. soc. ONLUS, mandante, della gara indetta dalla Regione Liguria – S.U.A. “<i>per l’affidamento della gestione dei rifiuti per i Comuni di Rapallo (comune capofila) e Zoagli (GE)</i>”.</p>
<p>1.1.La sentenza ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso, riguardanti, rispettivamente, la carenza dei requisiti tecnico-professionali in capo alla mandante Solco Brescia (primo motivo), l’inidoneità del contratto di avvalimento tra la mandante Solco Brescia e la propria consorziata Cauto – Cantiere Autolimitazione società cooperativa a r.l. (secondo motivo) e la carenza nell’offerta dell’aggiudicataria dell’indicazione delle percentuali di servizi e forniture oggetto di subappalto (terzo motivo).</p>
<p>Le spese processuali sono state compensate.</p>
<p>2. Avverso tale sentenza Ambienteduepuntozero Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata ha proposto appello con tre motivi, corrispondenti ai tre motivi del ricorso di primo grado.</p>
<p>2.1. Si sono costituiti in giudizio la Regione Liguria, il Comune di Rapallo e la controinteressata Aprica S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati costituita con il mandante Consorzio di Coop. Sociali, Solco Brescia – Società Cooperativa sociale &#8211; ONLUS.</p>
<p>2.2. Tutte parti costituite hanno depositato memorie difensive e repliche, ad eccezione del Comune di Rapallo, che ha depositato solo la replica.</p>
<p>2.3. All’udienza del 10 gennaio 2019 la causa è stata discussa e posta in decisione, con pubblicazione anticipata del dispositivo, come richiesto dalla difesa del Comune di Rapallo.</p>
<p>3. Col primo motivo di appello si lamenta l’<i>error in iudicando</i> in relazione al primo motivo di ricorso (<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7-11, l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, ed in specie degli artt. 59, 83 e 89. Violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere sotto diverso profilo per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, disparità di trattamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Violazione del principio di trasparenza</i>), per la mancanza, in capo alla aggiudicataria Aprica – Solco, del possesso del requisito di qualificazione di cui all’articolo 8.4.4 lett. b) e lett. d) della<i> lex specialis</i> di gara (almeno un servizio negli ultimi cinque anni per località turistica di almeno 15.000 abitanti e almeno un contratto in essere per ogni servizio, in riferimento al servizio di cui al punto b).</p>
<p>Premesso che nella domanda di partecipazione la Solco Brescia ha dichiarato il possesso del requisito di cui alla lettera b) “<i>in capo alla mandataria</i>” e che nel costituirsi in primo grado ha ribadito la propria interpretazione della legge di gara, secondo cui il possesso del requisito non sarebbe stato necessario in capo alla mandante perché non incaricata dell’esecuzione di quel determinato servizio, l’appellante evidenzia come &#8211; dopo l’ordinanza cautelare in primo grado che ha sconfessato tale interpretazione dell’art. 8.4.4, lett. b) del disciplinare di gara – la controinteressata abbia mutato la propria linea difensiva ed abbia prodotto, nel termine per il deposito dei documenti in vista dell’udienza di discussione nel merito, numerosa documentazione “asseritamente” richiamata nel DGUE, atta a dimostrare il possesso del requisito (anche) in capo alla mandante Solco Brescia.</p>
<p>3.1. Il T.a.r. Liguria – dopo aver ribadito l’interpretazione della legge di gara nel senso che anche la mandante dovesse possedere il requisito, sia pure nella limitata misura del 10% &#8211; ha giudicato irrilevante la dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla gara della Solco Brescia secondo cui il possesso del requisito di cui alla lettera b) dell’art. 8.4.4. era soddisfatto dalla mandataria ed ha reputato che, per contro, la ricorrente avesse comunque dimostrato il possesso del requisito, nella misura appunto del 10%.</p>
<p>Quanto allo svolgimento attuale del servizio, alla data del bando (maggio 2017), ai sensi dell’art. 8.4.4. lett. d), ha dato atto che la mandante Solco Brescia ha prodotto in giudizio le proroghe dei contratti di cui si era dato conto nella parte precedente della motivazione (in particolare, per quanto ancora qui interessa, del contratto relativo al servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone nei Comuni di Sale Marasino, Marone e Zone nel periodo 2012-2019).</p>
<p>3.2. L’appellante censura tale decisione, osservando che:</p>
<p>&#8211; anche a voler ammettere la sussistenza di un mero errore di interpretazione della legge di gara, l’integrazione postuma effettuata in sede processuale dalla controinteressata sarebbe contraria al principio di <i>par condicio</i> dei concorrenti e di tassatività dei termini e, dunque, illegittima;</p>
<p>&#8211; le difese svolte dalla stazione appaltante e le “<i>discordanti indicazioni fornite dalla stessa in punto di servizi valutati (attraverso le scarne indicazioni contenute nel DGUE)</i>” parrebbero volte a dimostrare surrettiziamente ed <i>ex post</i> un’attività di controllo totalmente obliterata in sede di gara;</p>
<p>&#8211; sarebbe stato comunque travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla controinteressata, atteso che:</p>
<p>&#8212; in riferimento al “<i>servizio di raccolta porta-porta di carta e cartone nei Comuni di Sulzano, Sale Marasino, Marone e Zone</i>” (doc.17 di Aprica) il contratto consisterebbe in “<i>una lettera raccomandata (priva di data e prova di invio e ricezione) contenente una proposta di contratto</i>” sottoposto a condizione e mancante di accettazione;</p>
<p>&#8212; in riferimento al requisito d-b (almeno un contratto in essere per il servizio di cui al precedente punto b), si tratterebbe della proroga fino al 31 maggio 2019 (doc. 27 di Aprica), riferita non ad un contratto, ma alla mera proposta contrattuale, di cui sopra (doc. 17 di Aprica); proroga, a sua volta, sottoposta a condizione sospensiva;</p>
<p>&#8212; in riferimento alla dichiarazione della Regione Liguria di avere “correttamente valutato” il servizio svolto dalla Solco Brescia nel Comune di Sirmione, sarebbe mancata la prova dell’effettivo svolgimento del servizio oggetto del contratto e della vigenza del contratto alla data di pubblicazione del bando (doc. 18 di Aprica);</p>
<p>&#8212; in conclusione, la documentazione prodotta in giudizio non consentirebbe di avvalorare la tesi delle controparti fatta propria dalla sentenza appellata, non essendo stato prodotto alcun contratto valido ed efficace, né alcun certificato di corretta esecuzione e buon esito dei servizi asseritamente svolti onde comprovare il possesso dei requisiti sub b e sub d-b; al riguardo, non sarebbe condivisibile l’affermazione della sentenza secondo cui “<i>tale documentazione dovrà essere prodotta, in un momento successivo, in sede di verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicataria </i>[…]”, poiché il contrario risulterebbe dal richiamo fatto dalla<i> lex specialis</i> all’allegato XVII del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>4. Il motivo è infondato sotto tutti i profili.</p>
<p>Giova premettere, in punto di fatto, che nella domanda di partecipazione alla gara la Solco Brescia (mandante del raggruppamento aggiudicatario), ha dichiarato, per quanto qui ancora rileva:</p>
<p>&#8211; al punto 25, che il requisito sub b (almeno un servizio negli ultimi cinque anni per località turistica di almeno 15.000 abitanti) era “<i>requisito in capo alla mandataria</i>”;</p>
<p>&#8211; al punto 26, nella tabella contenente “<i>l’elenco dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di pulizia urbana prestati negli ultimi cinque anni (con l’indicazione del committente, del destinatario, del numero di abitanti serviti, della descrizione del servizio, dell’importo e della data)</i>”, che aveva svolto i seguenti servizi:</p>
<p>&#8211; &#8211;per APRICA SPA, relativamente a 5.931 utenze, il “<i>servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone nei comuni di Sulzano, Sale Marasino, Marone e Zone</i>” per il periodo 28 settembre 2012 – 31 maggio 2019;</p>
<p>&#8211; &#8211;per il Comune di Sirmione, relativamente a 8.217 utenze, il servizio di “<i>spazzamento</i>” per il periodo 2013 – 2017.</p>
<p>4.1. I medesimi dati sono riportati nel documento di gara unico europeo (DGUE), accettato dalla stazione appaltante come allegato alla domanda di partecipazione di Solco Brescia e redatto in conformità al modello di formulario.</p>
<p>4.2. Ancora, come nota la difesa della Regione Liguria, nell’art. 8 (<i>Requisiti di selezione</i>) del disciplinare di gara è detto che “<i>Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445</i>”.</p>
<p>5. Data siffatta situazione procedurale, è sufficiente sottolineare come la <i>lex specialis</i> di gara attribuisse valore autocertificativo alle dichiarazioni rese dai concorrenti con la domanda di partecipazione e come l’art. 85 del d.lgs. n. 50 del 2016 riconosca la sufficienza del DGUE “<i>come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore economico soddisfa […] b) i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 …[…]</i>”, vale a dire, tra l’altro, i requisiti di capacità tecnica e professionale.</p>
<p>Se si considera, poi, che l’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima, è coerente trarre, in diritto, le seguenti conclusioni:</p>
<p>&#8211; quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati, dovendo essere basata su tali dichiarazioni la relativa valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara (cfr. Cons. Stato, V, 5 giugno 2017, n. 2675), che spetta alla commissione di gara;</p>
<p>&#8211; di norma, fatte salve diverse previsioni della legge di gara e comunque fatto salvo l’esercizio delle facoltà riconosciute alla stazione appaltante dall’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, soltanto all’esito della gara, dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione, si procede alla verifica del possesso dei prescritti requisiti, non da parte della commissione di gara, ma da parte della stazione appaltante mediante richiesta all’aggiudicatario di presentare i documenti all’uopo necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>5.1. Ne consegue che, nel caso di specie:</p>
<p>&#8211; la Solco Brescia già in sede di gara, precisamente con la domanda di partecipazione alla gara e con il DGUE, ha fornito prova documentale del possesso di entrambi i requisiti in contestazione, idonea alla sua ammissione e partecipazione alla gara. Infatti, quelli dichiarati al punto 26 della domanda ed al corrispondente punto del DGUE (pag. 15, sezione C), sono servizi analoghi, svolti negli ultimi cinque anni ed ancora in corso alla data del bando (2017), per un numero di abitanti superiore al 10% di 15.000 in comuni a vocazione turistica, come è notorio per il Comune di Sirmione e come dimostrato per gli altri comuni dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia 30 gennaio 2008, n. 6532, prodotta dall’aggiudicataria nel primo grado; null’altro la commissione di gara avrebbe dovuto valutare;</p>
<p>&#8211; non era necessario comprovare il possesso di tali requisiti con la produzione dei contratti e dei certificati di avvenuta esecuzione dei lavori, come preteso dall’appellante, essendo corretto rimandare tale verifica alla fase successiva all’aggiudicazione, di competenza della stazione appaltante (sicché non si comprende il riferimento fatto negli scritti difensivi dell’appellante alla mancanza di verbali di gara da cui risulti la relativa valutazione); in proposito, non coglie nel segno il generico riferimento dell’appellante al rinvio all’allegato XVII del d.lgs. n. 50 del 2016 che sarebbe stato contenuto nella <i>lex specialis</i> di gara, atteso che – come evidenziato dalla controinteressata &#8211; l’art. 15 del disciplinare di gara rinvia alla fase della “verifica” la comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, in merito alla capacità economico finanziaria e alla capacità tecnica;</p>
<p>&#8211; non vi sarebbe stata perciò nemmeno la necessità di fare ricorso al c.d. soccorso istruttorio processuale, pur dovendosi riconoscere, in linea di principio, l’ammissibilità di tale rimedio, nei casi in cui si tratti di accertare, con attività vincolata, la sussistenza di un requisito apparentemente mancante per incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, V, 8 giugno 2018, n. 3483, che, in proposito, richiama i principi espressi nel precedente di Cons. Stato, III, 2 marzo 2017, n. 975, cui è qui sufficiente fare rinvio).</p>
<p>5.2. Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente, nel primo grado, non ha dedotto tanto l’incompletezza della auto-dichiarazione della mandante quanto la sua inidoneità, per avere Solco Brescia dichiarato che il requisito di cui all’art. 8.4.4. lett. b) e, di conseguenza, quello di cui alla lett. d (per la parte in cui si riferiva alla precedente lett. b), fosse in possesso della mandataria.</p>
<p>La contestazione è basata su quanto dichiarato al punto 25 della domanda di partecipazione. Tuttavia, questa va letta nel suo insieme, tenuto conto anche di quanto dichiarato al punto 26, immediatamente successivo, da cui emerge come la mandante avesse comunque il possesso del requisito in proprio.</p>
<p>Non vale pertanto invocare, come fa l’appellante, il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, III, 24 novembre 2016, n. 4930, citata nell’atto di appello). Nel caso di specie, non vi è carenza di contenuto delle auto-dichiarazioni né, come detto, carenza della produzione documentale richiesta per la partecipazione alla gara, ma soltanto un evidente errore di interpretazione della legge di gara, tuttavia improduttivo di conseguenze pregiudizievoli per la dichiarante poiché – oltre al fatto che avrebbe potuto essere corretto col soccorso istruttorio &#8211; è risultato già correggibile sulla base del contenuto complessivo della domanda di partecipazione e del DGUE.</p>
<p>Giova, in particolare, smentire l’assunto dialettico dell’appellante secondo cui ci si troverebbe di fronte alla “<i>perentorietà della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione che nega in radice la sussistenza del requisito richiesto dalla legge di gara (art. 8.4.4 lett. b) in capo alla mandante Solco-Brescia</i>”, atteso che, all’evidenza, questa non ha dichiarato di essere priva del requisito, ma ha fatto rinvio ai requisiti dichiarati dalla mandataria, facendo seguire tuttavia l’elenco dei servizi svolti in proprio.</p>
<p>5.3. Le ulteriori doglianze dell’appellante concernenti l’asserita inidoneità della documentazione prodotta in giudizio a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati – sia quanto ai contratti che quanto alle relative proroghe &#8211; sono, per un verso, irrilevanti, atteso quanto detto sopra a proposito della sufficienza delle autodichiarazioni; per altro verso infondate, atteso che il documento prodotto al n. 27 del fascicolo di primo grado di Aprica S.p.A., contenente la proroga fino al 31 maggio 2019 del periodo di durata del contratto relativo al servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone nei comuni di Sulzano, Sale Marasino, Marone e Zone, è da solo idoneo a dimostrare sia l’avvenuta esecuzione di tale contratto sia la sua vigenza alla data del bando (essendo ciò sufficiente al possesso del requisito, senza nemmeno doversi occupare della documentazione afferente il, pur comprovato, servizio di spazzamento del Comune di Sirmione).</p>
<p>5.4. Il primo motivo d’appello va respinto.</p>
<p>6. Col secondo motivo si lamenta l’<i>error in iudicando</i> in relazione al secondo motivo di ricorso (<i>Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, ed in specie degli artt. 59, 83 e 89. Violazione e falsa applicazione dei principi informanti le procedure ad evidenza pubblica; Eccesso di potere sotto diverso profilo per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà e ingiustizia manifeste, disparità di trattamento</i>), in quanto il contratto di avvalimento tra la mandante Solco Brescia e la propria consorziata Cauto – Cantiere Autolimitazione società cooperativa a r.l., non esecutrice del servizio, avente ad oggetto il requisito costituito dalla certificazione del sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14000), non sarebbe idoneo a determinare il trasferimento della risorse aziendali a cui la certificazione si riferisce, risolvendosi in un mero prestito cartolare ed astratto.</p>
<p>6.1. Il T.a.r. Liguria –facendo proprio l’argomento difensivo della controinteressata- ha ritenuto infondato il motivo “<i>alla luce della natura consortile dell’associata mandante Solco ed alla circostanza che il prestito del requisito provenga dalla consorziata Cauto</i>”, richiamando il disposto dell’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016. In particolare, tale norma è stata interpretata nel senso che “<i>non è necessario, qualora l’avvalimento avvenga tra una consorziata e il consorzio, specificare a quali attrezzature mezzi o personale il prestito del requisito si riferisca in quanto il consorzio già può contare sui mezzi delle attrezzature e del personale della consorziata</i>”.</p>
<p>6.2. L’appellante censura tale statuizione, deducendo che sarebbe errata sotto il seguente duplice profilo:</p>
<p>&#8211; 1) il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare che quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità di cui la concorrente è priva, occorrerebbe, ai fini dell’idoneità del contratto di avvalimento, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale, come da giurisprudenza richiamata nell’atto di appello; la sentenza si sarebbe occupata soltanto dell’indicazione dei mezzi e del personale, mentre, alla stregua di tale giurisprudenza, in materia di contratto di avvalimento di una certificazione di qualità, avrebbe dovuto rilevare la nullità del contratto perché mancante della analitica e specifica elencazione o indicazione di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità;</p>
<p>&#8211; 2) il giudice di prime cure avrebbe illegittimamente esteso al contratto di avvalimento il cumulo previsto dall’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, creando, in via pretoria, un’inammissibile deroga sostanziale all’obbligo generale di specificazione previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>7. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.</p>
<p>Non è contestato che tra le imprese del Consorzio di Cooperative Sociali Solco Brescia vi sia anche l’impresa Cauto Cantiere Autolimitazione Soc. Coop. a r.l., non designata per l’esecuzione delle prestazioni, ma legata al Consorzio mandante dell’a.t.i. aggiudicataria da contratto di avvalimento.</p>
<p>Per quanto qui rileva (non essendo stata riproposta in appello la censura relativa della ricorrente all’avvalimento del requisito di cui all’art. 8.4.4. lett. c del disciplinare), il contratto di avvalimento ha ad oggetto la certificazione di sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, requisito di capacità tecnica richiesto dal bando ed è certo che questo fosse posseduto dall’impresa consorziata, indicata perciò come ausiliaria dal Consorzio, che, in proprio, ne era privo.</p>
<p>7.1. Sebbene non sia contestata da parte ricorrente la possibilità di ricorrere all’avvalimento per la certificazione di qualità, va premesso che, con diversi precedenti, tra cui, di recente, Cons. Stato, V, 27 luglio 2017, n. 3710 e id. V, 17 maggio 2018, n. 2953, si è espressamente riconosciuta detta possibilità e si è precisato che, in riferimento a tale requisito, l’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerati, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità, poiché “<i>in tale senso funzionale va intesa la messa a disposizione della propria organizzazione aziendale</i>”.</p>
<p>In sintesi, il contratto di avvalimento relativo ad una certificazione di qualità deve mettere a disposizione (anche) l’apparato organizzativo aziendale che ha consentito all’impresa ausiliaria di conseguire l’attribuzione del requisito di qualità.</p>
<p>Di regola, perciò detti fattori della produzione devono essere specificati nel contratto di avvalimento, alla stregua di quanto necessario per renderne determinato l’oggetto, secondo i noti principi enunciati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato con la sentenza 4 novembre 2016, n. 23, in riferimento alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del codice dei contratti, tuttora applicabili all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche dopo l’inserimento dell’ultimo inciso del comma 1 di cui al d.lgs. n. 56 del 2017).</p>
<p>7.2. Ciò premesso in generale, occorre tuttavia verificare come siffatto onere di specificazione contrattuale venga soddisfatto quando, come nel caso di specie, il contratto di avvalimento sia stipulato tra un consorzio ed una sua consorziata.</p>
<p>La norma di riferimento è l’art. 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, per la gran parte riproduttiva del contenuto dell’art. 35 del d.lgs. n. 163 del 2006.</p>
<p>Il primo comma, con riferimento ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), tra i quali non è contestato che rientri il Consorzio Solco – Brescia, dispone che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento “<i>devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate</i>”. Questa sola disposizione è sufficiente alla decisione non essendo necessario ricorrere alla previsione del secondo comma dell’art. 47, nella sua versione originaria e/o modificata dal d.lgs. n. 56 del 2017.</p>
<p>Invero, l’art. 47, co. 1, consente di computare cumulativamente in capo al consorzio i requisiti di idoneità tecnica “<i>relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo</i>” posseduti dalle singole imprese consorziate.</p>
<p>Come ritenuto dal primo giudice, il cumulo comporta che si “trasmettano” dalle consorziate al consorzio le risorse materiali e personali delle prime.</p>
<p>7.3. Dato tale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, non è fondato il primo profilo di censura dell’appellante che muove dal presupposto indimostrato che non vi sarebbe coincidenza tra “<i>attrezzature e … mezzi d’opera</i>” e “<i>organico medio annuo</i>” trasferiti dalla consorziata al consorzio ai sensi dell’art. 47, co.1, e i fattori della produzione idonei a soddisfare le condizioni per l’ottenimento della certificazione di qualità, di cui trattasi.</p>
<p>La lettera e la <i>ratio</i> della norma non legittimano l’interpretazione restrittiva dell’appellante (peraltro esplicitata soltanto in appello, avendo la ricorrente in primo grado dedotto principalmente la mancata specificazione di mezzi materiali e risorse umane).</p>
<p>Per un verso, le attrezzature, i mezzi d’opera e l’organico medio altro non sono che le risorse materiali e personali organizzate dall’impresa consorziata per l’esercizio della propria attività, in forza del quale ha conseguito la certificazione di qualità.</p>
<p>Per altro verso, lo scopo della disposizione è quello di rendere comuni al consorzio tutti gli elementi gestionali delle consorziate, proprio in ragione del patto consortile e del relativo modulo organizzativo e gestionale, che consente l’interscambio di tutti gli elementi oggettivi aziendali, quindi dell’azienda nel suo complesso.</p>
<p>In conclusione, poiché l’art. 47, co. 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 va interpretato nel senso che il cumulo riguardi tutta intera l’organizzazione aziendale dell’impresa consorziata, la norma fa sì che il consorzio si avvalga<i> ex lege</i> di quella stessa organizzazione aziendale che ha consentito a quest’ultima di conseguire la certificazione di qualità.</p>
<p>7.4. E’ vero peraltro che la disposizione in commento non consente di mettere automaticamente in comune i requisiti soggettivi di qualificazione.</p>
<p>Per tale ragione si è reso necessario fare ricorso all’istituto dell’avvalimento, nel caso di specie, in cui il consorzio aveva necessità di acquisire la certificazione di qualità in corso di validità posseduta dalla consorziata, non esecutrice delle prestazioni.</p>
<p>Tuttavia, per quanto detto sopra, sul cumulo delle risorse materiali e personali, si deve considerare attenuato l’onere di specificazione posto dall’art. 89, co.1, ed il contratto di avvalimento per il requisito della certificazione di qualità può prescindere dalla specifica indicazione dei fattori di produzione messi a disposizione.</p>
<p>Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto col secondo profilo di censura, è corretta l’interpretazione data nella sentenza di primo grado al combinato disposto degli artt. 47, co.1, e 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel senso che, in caso di consorzio tra cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, l’avvalimento tra il consorzio e l’impresa consorziata non potrà mai risolversi in un mero prestito cartolare, potendo il primo contare per legge sui fattori della produzione della seconda.</p>
<p>7.5. Chiarito ciò, ai fini della validità del contratto di avvalimento, è opportuno aggiungere che il contenuto del DGUE della ditta ausiliaria Cauto (allegato alla domanda della ditta ausiliata Solco: doc. 9 del fascicolo della Regione Liguria in primo grado) è più che sufficiente &#8211; quanto all’indicazione delle attrezzature e del personale, oltre che delle competenze tecniche dell’impresa consorziata &#8211; alla verifica, da parte della stazione appaltante, della relativa capacità, necessaria anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile, in applicazione del principio di completezza che regola l’offerta d’appalto (dovendosi intendere in tale senso il precedente di cui a Cons. Stato, IV, 3 marzo 2016, n. 880, citato dall’appellante).</p>
<p>7.6. Il secondo motivo d’appello va perciò respinto.</p>
<p>8. Col terzo motivo si lamenta l’<i>error in iudicando </i>in relazione al terzo motivo di ricorso (<i>Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 7-11 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, ed in specie degli artt. 59, 83 e 105. Eccesso di potere</i>), in quanto l’offerta dell’aggiudicataria sarebbe stata carente dell’indicazione delle percentuali di servizi e forniture che la stessa ha espresso l’intenzione di subappaltare.</p>
<p>8.1. Il T.a.r. Liguria ha respinto il motivo, reputando che detta mancata specificazione non determini l’esclusione dalla gara, ma soltanto l’applicazione delle percentuali massime di ricorso al subappalto stabilite dalla legge.</p>
<p>8.2. L’appellante censura la decisione, osservando che:</p>
<p>&#8211; da un lato, l’omessa indicazione della quota percentuale del subappalto rende impossibile la verifica <i>ex ante </i>della stazione appaltante se i servizi subappaltati possano o meno superare la percentuale massima stabilita dall’art. 105, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e/o se i soggetti indicati nella terna siano in possesso delle necessarie qualifiche tecniche e professionali (ciò confliggendo con la <i>ratio</i> dell’istituto del subappalto, volta a garantire un maggior controllo <i>ex ante</i>);</p>
<p>&#8211; dall’altro, anche a voler ritenere implicitamente indicata la percentuale massima nel silenzio del partecipante, questo contrasterebbe con la<i> lex specialis</i> di gara che, “<i>seppure nell’allegato contenente il fac simile della domanda di partecipazione, aveva richiesto espressamente l’indicazione di tale percentuale</i> […]” (così in ricorso, mentre soltanto negli scritti conclusivi si cita l’art. 13.1.1. del disciplinare).</p>
<p>9. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.</p>
<p>L’art. 105, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, nel testo applicabile <i>ratione temporis</i>, prevede &#8211; per quanto rileva nel casi in esame &#8211; che l’affidamento in subappalto è possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché all’atto dell’offerta siano indicati i servizi o le parti di servizi che si intendono subappaltare ed il successivo co. 6° prevede i casi di indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori in sede di offerta. La misura massima della percentuale di subappalto è invece stabilita per legge, al secondo comma, nella quota del 30% dell’importo complessivo dell’appalto.</p>
<p>Il disciplinare di gara contiene una disposizione (art. 21, lett. d) coincidente con dette disposizioni del codice dei contratti, laddove l’art. 13.1.1., citato dall’appellante, si limita a rinviare per la domanda di partecipazione al “<i>modello di dichiarazione di cui all’allegato A</i>”.</p>
<p>Ancora, l’art. 1.18 del capitolato speciale prevede che il subappalto è permesso alle condizioni e modalità disciplinate dall’art. 105 del d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>L’aggiudicataria ha indicato nella domanda di ammissione sia le parti di servizio che intendeva subappaltare sia la terna dei subappaltatori.</p>
<p>9.1. Dato ciò, va escluso, in primo luogo, che, a norma del citato art. 105, debbano essere indicate le percentuali di subappalto.</p>
<p>Va escluso altresì che l’obbligo fosse contemplato dalla legge di gara.</p>
<p>A tale ultimo proposito è del tutto irrilevante che il <i>fac simile</i> della domanda di partecipazione recasse lo spazio per indicare la percentuale dei servizi da subappaltare.</p>
<p>I modelli, formulari,<i> fac simili</i> messi a disposizione della stazione appaltante non vincolano i partecipanti alla gara a fornire dati o informazioni che non siano richiesti dai documenti di gara ed, a maggior ragione, deve escludersi che possano richiedere indicazioni, non previste dalla legge di gara, addirittura a pena di esclusione.</p>
<p>9.2. La decisione impugnata di rigetto del terzo motivo di ricorso è quindi corretta e va confermata, anche quanto all’operatività <i>ex lege</i> , nel silenzio dell’operatore economico dichiarante, della quota massima di subappalto del 30%.</p>
<p>Giova precisare che, nel presente giudizio, la censura della ricorrente è di ordine soltanto formale, mentre non è in discussione il superamento della quota di legge da parte dell’aggiudicataria (sicché non merita seguito la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, avanzata, sia pure in via subordinata, dalla Regione Liguria, con riferimento all’art. 105, co.2, del d.lgs. n. 50 del 2016).</p>
<p>10. In conclusione, l’appello va respinto, restando così superata l’eccezione di irricevibilità per violazione del termine di cui all’art. 120, co. 2 bis, cod. proc. amm., riproposta in appello dalla difesa del Comune di Rapallo.</p>
<p>10.1. Le imprecisioni riscontrate nella domanda di partecipazione alla gara presentata dall’aggiudicataria e le discordanze delle difese svolte nel primo grado da quest’ultima e dalla stazione appaltante consentono di compensare per giusti motivi le spese processuali.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Compensa le spese processuali.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-18-3-2019-n-1730/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2019 n.1730</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-7-7-2008-n-1730/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2008 n.1730</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. C. Testori Est. M. Celi ed altro (Avv. G. Adami) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Massa (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. C. Testori Est.<br />
M. Celi ed altro (Avv. G. Adami) contro il Ministero dell&#8217;Interno e la Questura di Massa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Partita giocata all’estero a circa 1.800 chilometri di distanza – Irrilevanza della distanza ai fini dell’applicazione del divieto</span></span></span></span></span></p>
<p>2. Giochi e scommesse &#8211; Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali &#8211; Illegittimità</p>
<hr />
<p>1. In tema di provvedimenti DASPO la sola circostanza che la partita sia stata giocata a circa 1.800 chilometri di distanza non incide minimamente sulla sussistenza dei presupposti legittimanti l&#8217;applicazione delle disposizioni ex art. 6 della legge n. 401/1989 (fattispecie relativa episodi di violenza relativi alla finale del Campionato del Mondo di Berlino ed ai festeggiamenti conseguenti)</p>
<p>2. L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che &#8220;il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…&#8221;. Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell&#8217;ordine pubblico e la necessità di proporzionare l&#8217;intervento all&#8217;obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appare effettivamente generico, eccessivo e dunque illegittimo il provvedimento DASPO esteso, oltre che &#8220;ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese&#8221;, anche a quelli in cui si svolgono manifestazioni calcistiche disputate &#8220;… dalle nazionali di altri Paesi, … e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie &#8220;A&#8221;-&#8220;B&#8221;-&#8220;C1&#8221;-&#8220;C2&#8221;-&#8220;C.N.D.&#8221;-&#8220;Eccellenza&#8221; e &#8220;Promozione&#8221;, ciò in quanto un divieto così formulato coinvolge, in sostanza, tutte indiscriminatamente le competizioni calcistiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;irrilevanza della distanza ai fini dell&#8217;applicazione del divieto di partecipare a manifestazioni sportive e sull&#8217;illegittimità del divieto esteso a tutte le competizioni di ogni categoria nazionale ed alle competizioni internazionali</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 01730/2008 REG.SEN.<br />
N. 01940/2006 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 1940 del 2006, proposto da:<br />
<b>Celi Marco e Mosti Alessandro</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avv. Giovanni Adami, con domicilio eletto presso Avv. Enrico Zurli in Firenze, via Fra&#8217; Giovanni Angelico n. 4;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno e Questura di Massa</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato e domiciliati per legge in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del Questore della provincia di Massa Carrara datato 9/9/2006 contenente divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno e della Questura di Massa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 04/06/2008 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>FATTO</b></p>
<p>Con due provvedimenti adottati il 9/9/2006 Cat.E.22005Div.Anticr., rispettivamente n. 158/2006 e n. 262/2006, il Questore della provincia di Massa Carrara, richiamati gli atti d&#8217;ufficio &#8220;relativi agli episodi di violenza verificatisi in Massa la notte tra il 9 e il 10 luglio 2006, in occasione dell&#8217;incontro di calcio Italia-Francia valevole come finale del Campionato del Mondo di calcio, svoltosi in Berlino (D) e dei successivi festeggiamenti per la vittoria dell&#8217;Italia&#8221; e, specificamente, il coinvolgimento in detti episodi di Celi Marco e Mosti Alessandro (che in relazione a ciò sono stati denunciati all’A.G.), ha applicato ai predetti le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni. In particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, il Questore ha disposto a carico di Celi Marco, per un periodo di anni tre, il divieto di accedere:<br />
a) ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, dalle nazionali di altri Paesi, dalla squadra della Massese, e dalle squadre di calcio che militano nei campionati di serie A&#8221;-&#8220;B&#8221;-&#8220;C1&#8221;-&#8220;C2&#8221;-&#8220;C.N.D.&#8221;-&#8220;Eccellenza&#8221; e &#8220;Promozione&#8221;;<br />
b) ai luoghi &#8211; nell&#8217;ambito del territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca &#8211; dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche non rientranti nella previsione della lettera a);<br />
c) ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni; in ogni caso, si precisa che tra detti luoghi vanno comunque ricompresi quelli di seguito specificati, che salvo diversa indicazione si intendono ubicati nel territorio comunale di Massa, nonché tutte le vie traverse delle strade e delle aree sottoindicate, per un tratto di venti metri a partire dall&#8217;intersezione con la strada o con l&#8217;area stessa&#8221;.<br />
Analogo divieto è stato imposto a carico di Mosti Alessandro, con l&#8217;unica differenza relativa alla prescrizione sub b) che risulta non limitata al territorio delle Province di Massa Carrara, La Spezia e Lucca, bensì estesa a tutto il territorio nazionale.<br />
Contro tali divieti i destinatari dei due provvedimenti hanno proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione dell&#8217;Interno, chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007 questo Tribunale, con ordinanza n. 19, ha parzialmente accolto la domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
All&#8217;udienza del 4 giugno 2008 la causa è passata in decisione.</p>
<p align="center"><b>DIRITTO</b></p>
<p>1) Il ricorso si articola su due ordini di censure, che possono essere così sintetizzate:<br />
a) nei provvedimenti impugnati il Questore di Massa fa riferimento ad episodi di guerriglia urbana, teppismo e vandalismo puro, che potranno essere oggetto di accertamento del giudice penale, ma restano estranei alla previsione normativa di cui all’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, mancando il necessario elemento della specifica riconducibilità ad una manifestazione sportiva; gli episodi in questione non sono infatti avvenuti in occasione di una competizione sportiva e tantomeno in zone limitrofe ad impianti sportivi e in concomitanza con un incontro di calcio ed il riferimento alla vittoria dell&#8217;Italia in una partita disputatasi a circa 1.800 chilometri di distanza non basta per integrare il presupposto richiesto;<br />
b) i due provvedimenti sono comunque illegittimi perché mancano della necessaria determinatezza nell&#8217;individuazione delle manifestazioni sportive, degli impianti e dei luoghi oggetto del divieto.<br />
2.1) Il Collegio ritiene che merita di essere confermato l&#8217;orientamento già seguito dal TAR nella fase cautelare del presente giudizio; occorre innanzitutto richiamare il dato testuale dell’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989, che nella prima parte così recita:<br />
Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all&#8217;articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all&#8217;articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all&#8217;articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all&#8217;articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all&#8217;articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime….<br />
2.2) Quanto al primo ordine di censure si osserva:<br />
&#8211; le circostanze di fatto richiamate nei provvedimenti impugnati non sono oggetto di contestazione e dunque può darsi per accertato che gli episodi in questione si sono svolti al termine della finale di Berlino del Campionato del Mondo di calcio 2006, vin<br />
&#8211; si può convenire con quanto affermato nel ricorso secondo cui il divieto ex art. 6 citato è finalizzato a impedire, o quantomeno a contrastare, il ripetersi di episodi di violenza caratterizzati dalla connessione con manifestazioni sportive; proprio a t<br />
&#8211; gli episodi di violenza che hanno visto coinvolti i ricorrenti hanno trovato occasione e pretesto nella finale del Campionato del Mondo di Berlino e nei festeggiamenti conseguenti; in questo caso il rapporto di connessione tra violenze e manifestazioneLe censure di cui al precedente punto 1.a) sono dunque infondate.<br />
2.3) Meritano invece parziale accoglimento le censure di cui al precedente punto 1.b).<br />
L’art. 6 comma 1 della legge n. 401/1989 stabilisce testualmente che &#8220;il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime…&#8221;. Tale prescrizione, laddove richiede specifiche indicazioni in ordine alle manifestazioni sportive, nonché ai luoghi (di sosta, transito e trasporto) oggetto del divieto, è evidentemente finalizzata ad assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze interdittive a tutela dell&#8217;ordine pubblico e la necessità di proporzionare l&#8217;intervento all&#8217;obiettivo perseguito, senza pregiudicare oltre i limiti del dovuto la libertà del singolo. Rispetto a detta finalità appaiono effettivamente generici e dunque eccessivi:<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub a) esteso, oltre che &#8220;ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, disputate, anche all&#8217;estero, dalle nazionali italiane, … dalla squadra della Massese&#8221;, anche a q<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub b) perché ancor più generico rispetto quello sub a);<br />
&#8211; il divieto contenuto nei provvedimenti impugnati sub c), relativo &#8220;ai luoghi interessati alla sosta, al transito od al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni&#8221;, nella parte in cui si riferisce alle manifestazioni no<br />
3) In relazione a quanto sopra il ricorso va accolto nei limiti indicati e i provvedimenti impugnati vanno conseguentemente annullati limitatamente ai divieti connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive calcistiche ai quali partecipino squadre diverse dalle nazionali italiane e dalla squadra della Massese.<br />
L&#8217;accoglimento solo parziale del gravame induce a ritenere equa la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla i provvedimenti impugnati nei limiti precisati in motivazione al punto 3).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 04/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Gaetano Cicciò, Presidente<br />
Saverio Romano, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/07/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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