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	<title>1729 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1729 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2012 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2012-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2012-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2012 n.1729</a></p>
<p>Non va sospeso il dispositivo di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’appellante contro l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi di progettazione, in cui l’odierna appellante si era collocata al secondo posto in graduatoria. Sulla base del solo dispositivo di sentenza, non sono</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2012-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2012 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2012-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2012 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il dispositivo di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’appellante contro l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi di progettazione, in cui l’odierna appellante si era collocata al secondo posto in graduatoria. Sulla base del solo dispositivo di sentenza, non sono noti i motivi per cui il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado; in primo grado era stata sollevata una sola eccezione di inammissibilità, e non consta che il Tar abbia sottoposto al contraddittorio delle parti altre questioni di inammissibilità rilevate di ufficio: si può pertanto ragionevolmente ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, che il Tar abbia accolto tale eccezione, che aveva già valutato positivamente in sede cautelare, con ordinanza tuttavia riformata dal Consiglio di Stato (ord. n. 5535/2011); sulla scorta di tali premesse di fatto, e per l’ipotesi in cui siano esatte, si può ritenere assistito da fumus boni iuris il ricorso di appello, nella sola parte in cui contesta l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto la stazione appaltante non aveva adottato, nei confronti della seconda classificata, alcun provvedimento definitivo in ordine alla verifica di anomalia, ma solo sospeso il procedimento di verifica dell’anomalia, avendo nel frattempo la prima classificata superato con successo la verifica di anomalia; non vi era quindi alcun onere di impugnazione di siffatta “sospensione della verifica di anomalia”, e dunque non difettava la legittimazione attiva in relazione all’odierno ricorso di primo grado. Tuttavia, il ricorso di primo grado, ancorché ammissibile sotto tale profilo, pone complesse questioni di diritto che necessitano di attento vaglio nel merito, anche mediante la disamina di tutti gli atti di gara; il ricorso di primo grado e l’appello, pertanto, non evidenziano un immediato fumus buoni iuris quanto alle dedotte ragioni contro i provvedimenti di ammissione in gara e di aggiudicazione in favore della controinteressata; conseguentemente non è suscettibile di favorevole apprezzamento il periculum in mora, anche considerato che il contratto è stato già stipulato, e che la stazione appaltante ne ha sospeso l’esecuzione nelle more della definizione del contenzioso davanti al Tar; ferma, ovviamente, la facoltà della stazione appaltante di protrarre la sospensione del contratto fino alla definizione del merito nel giudizio di appello. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01729/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02877/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2877 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Net Engineering s.p.a.</b> in proprio e quale mandataria del costituendo rti con <b>Sistra 2000 s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Vittorio Domenichelli, Guido Zago, con domicilio eletto presso Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Autorità Portuale di Venezia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <br />
<b>Erregi Srl</b> in proprio e quale Mandataria del Costituito Rti, <b>Rti-Favero</b> e <b>Milan Ingegneria Spa</b>, <b>Rti-Acquatecfno Srl</b>, <b>Rti-Dam Spa</b>, <b>Rti-Studi Ricerche e Progetti Mwh Spa</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Alfredo Biagini, Marco Barilati, Pier Giorgio Coppa, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Roma, via Porta Castello, 33; 	</p>
<p>per la riforma del dispositivo di sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, SEZIONE I n. 476/2012, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLO SCALO STAZIONE MERCI	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Venezia e di Erregi Srl in proprio e quale Mandataria del Costituito Rti e di Rti-Favero e Milan Ingegneria Spa e di Rti-Acquatecfno Srl e di Rti-Dam Spa e di Rti-Studi Ricerche e Progetti Mwh Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del dispositivo del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 120, comma 11, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Andrea Reggio d&#8217;Aci per delega dell&#8217;avv. Luigi Manzi e Angelo Clarizia per delega dell&#8217;avv. Biagini;	</p>
<p>rilevato che:<br />	<br />
si tratta di appello avverso dispositivo di sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto dall’odierna appellante contro l’aggiudicazione di una gara di appalto di servizi di progettazione, in cui l’odierna appellante si era collocata al secondo posto in graduatoria;	</p>
<p>ritenuto che:<br />	<br />
a) allo stato non sono noti i motivi per cui il Tar ha ritenuto inammissibile il ricorso di primo grado, essendo stato pubblicato il solo dispositivo;<br />	<br />
b) in primo grado era stata sollevata una sola eccezione di inammissibilità, e non consta che il Tar abbia sottoposto al contraddittorio delle parti altre questioni di inammissibilità rilevate di ufficio;<br />	<br />
c) si può pertanto ragionevolmente ipotizzare, come sostenuto dall’appellante, che il Tar abbia accolto tale eccezione, che aveva già valutato positivamente in sede cautelare, con ordinanza tuttavia riformata dal Cons. St. (ord. n. 5535/2011);<br />	<br />
d) sulla scorta di tali premesse di fatto, e per l’ipotesi in cui siano esatte, si può ritenere assistito da fumus boni iuris il ricorso di appello, nella sola parte in cui contesta l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto la stazione appaltante non aveva adottato, nei confronti della seconda classificata, alcun provvedimento definitivo in ordine alla verifica di anomalia, ma solo sospeso il procedimento di verifica dell’anomalia, avendo nel frattempo la prima classificata superato con successo la verifica di anomalia; non vi era alcun onere di impugnazione di siffatta “sospensione della verifica di anomalia”, e dunque non difettava la legittimazione attiva in relazione all’odierno ricorso di primo grado;<br />	<br />
e) tuttavia, il ricorso di primo grado, ancorché ammissibile sotto tale profilo, pone complesse questioni di diritto che necessitano di attento vaglio nel merito, anche mediante la disamina di tutti gli atti di gara; il ricorso di primo grado e l’appello, pertanto, non evidenziano un immediato fumus buoni iuris quanto alle dedotte ragioni contro i provvedimenti di ammissione in gara e di aggiudicazione in favore della controinteressata; conseguentemente non è suscettibile di favorevole apprezzamento il periculum in mora, anche considerato che il contratto è stato già stipulato, e che la stazione appaltante ne ha sospeso l’esecuzione nelle more della definizione del contenzioso davanti al Tar; ferma, ovviamente, la facoltà della stazione appaltante di protrarre la sospensione del contratto fino alla definizione del merito nel giudizio di appello;<br />	<br />
f) le spese della presente fase possono essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2877/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-7-5-2012-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/5/2012 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-3-2011-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-3-2011-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.1729</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Dell’Utri M. A. (Avv.ti M. Barberio, S. Porcu, F. Tedeschini) c/ Regione Sardegna (Avv.ti A. Camba, S. Trincas) sulla legittimità del c.d. procedimento a sportello e sulla sua applicazione alla procedura di assegnazione dei contributi per la realizzazione gli impianti fotovoltaici 1. Pubblica Amministrazione – Contributi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-3-2011-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-3-2011-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini &#8211;  Est. Dell’Utri<br /> M. A. (Avv.ti M. Barberio, S. Porcu, F. Tedeschini) c/ Regione Sardegna (Avv.ti A. Camba, S. Trincas)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del c.d. procedimento a sportello e sulla sua applicazione alla procedura di assegnazione dei contributi per la realizzazione gli impianti fotovoltaici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica Amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Erogazione – Procedimenti c.d. “a sportello” – Legittimità &#8211;  Impianti fotovoltaici – Applicabilità.	</p>
<p>2. Pubblica Amministrazione &#8211; Contributi e finanziamenti pubblici – Impianti fotovoltaici – Procedimento – Difetto di adeguata pubblicità – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il c.d. procedimento a sportello e del sottostante criterio cronologico ai fini dell’assegnazione di contributi secondo quanto disposto dall’art. 5, co. 3 D.lgs 123/1998, in tema di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive, sicuramente applicabile in via analogica alla procedura di assegnazione dei contributi per la realizzazione gli impianti fotovoltaici.	</p>
<p>2. E’ illegittima la procedura di assegnazione dei contributi per la realizzazione gli impianti fotovoltaici, in difetto di un’ampia pubblicità idonea a far conoscere a tutti i soggetti interessati le informazioni in ordine alla delibera regionale indittiva della procedura, circa la data di pubblicazione del bando, nonchè in ordine alla data e all’ora di inizio di ricezione delle domande on line, e al contenuto di queste ultime.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5861 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Manfredo Atzeni, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Barberio, Stefano Porcu e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico n. 7; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Camba e Sandra Trincas, con domicilio eletto presso l’Ufficio di rappresentanza della medesima Regione in Roma, via Lucullo n. 24;<br />
Dirett. Servizio Energia Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Giorgio Lisci, Francesco Antonio Cacciapaglia, Virgilio Pusceddu, Attilio Nicola Vacca, Katiuscia Casu; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA &#8211; CAGLIARI: SEZIONE I n. 00391/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONTRIBUTI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Sardegna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Pugliano, su delega dell&#8217;avv. Tedeschini, e Camba;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato i giorni 18, 23 e 24 giugno 2010 e depositato il 30 seguente il dott. Manfredo Atzeni, che alle ore 12,19 del 4 ottobre 2008 si era visto rifiutare (per saturazione delle richieste pari al 110% dello stanziamento) la ricezione della propria domanda, da compilarsi su modulo elettronico ed inviarsi in via telematica, di partecipazione alla procedura per l’assegnazione di contributo per impianti fotovoltaici per l’anno 2008, ha appellato la sentenza 26 marzo 2010 n. 391 del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, sezione prima, con la quale è stato respinto il suo ricorso, con successivi motivi aggiunti, avverso il diniego, la graduatoria definitiva delle domande accolte, gli ulteriori provvedimenti presupposti o comunque connessi, tra cui la determinazione dirigenziale 17 settembre 2009 n. 544, il bando, la deliberazione 8 aprile 2008 n. 21/37 della Giunta regionale ed allegate direttive, la deliberazione 19 giugno 2008 n. 34/22, l’avviso pubblico di chiusura della procedura di ricezione delle domande, l’elenco dei beneficiari ed il successivo elenco-graduatoria conseguente alla riapertura dei termini.<br />	<br />
L’appellante ha esposto che col proprio ricorso contestava il criterio cronologico applicato per la ricezione delle istanze, senza che fossero prefissati criteri oggettivi e modalità a cui l’Amministrazione si sarebbe dovuta vincolare, senza che fosse dato avviso preventivo di data ed ora della pubblicazione del bando sul sito internet della Regione, a partire dalle quali potevano inoltrarsi le domande, e senza che fosse dato sapere anticipatamente come impostare le domande (di difficile comprensione tecnica, tanto da richiedere la costante presenza di un tecnico). Il TAR ha osservato tra l’altro che le direttive regionali erano state pubblicate sul BURAS del 18 luglio 2008, l’avviso che il bando sarebbe stato pubblicato il 4 ottobre 2008 era stato inserito in data 28 settembre 2008 su due quotidiani (Corriere della Sera ed Unione Sarda) ed il bando era stato regolarmente pubblicato il 4 ottobre 2008 sul BURAS e sul sito internet, come previsto dalle direttive; ha perciò ritenuto che tutti i soggetti interessati fossero in tal modo messi in grado di compilare e presentare le domande, le quali infatti sono state numerosissime, tanto da esaurire nella stessa mattinata i fondi disponibili; ha ritenuto, altresì, legittimo il criterio cronologico (c.d. procedimento a sportello) di accettazione ed esame delle domande anche sotto il profilo del rispetto delle esigenze di trasparenza ed imparzialità connesse all’attribuzione di benefici pubblici. <br />	<br />
Tanto premesso, a sostegno dell’appello il dott. Atzeni ha dedotto:<br />	<br />
1.- Le argomentazioni del primo giudice sono errate poiché non risulta dagli atti di “gara” la previsione della previa informazione attraverso quotidiani regionali e/o nazionali del giorno di apertura del termine di presentazione delle offerte. Tale tipo di preinformazione non era infatti stabilito nel bando o nelle direttive, anzi queste ultime stabilivano che la data e l’ora dell’attivazione del procedimento per l’acquisizione delle domande sarebbero state fissate nel bando stesso, sicché detta preinformazione non rileva ai fini della “conoscibilità”. Del resto, con la richiamata sentenza la Corte costituzionale ha rimesso ai giudici di merito proprio quegli “inconvenienti fattuali e abusi applicativi delle norme impugnate”, ossia nella specie del criterio cronologico così come applicato dalla Regione Sardegna. Infine, il TAR non ha considerato che il sistema usato dalla medesima Regione affidava l’ammissibilità della domanda a un “puro colpo di fortuna”, e ciò è illegittimo anche ai sensi dell’art. 2 del d.P.G.R. 3 dicembre 1949 n. 5 di attuazione dello statuto regionale, il quale impone la pubblicazione sul BURAS dei decreti assessorili che possano interessare la generalità dei cittadini, mentre le predette forme di pubblicità sono elusive della conoscibilità da parte della collettività, tant’è che solo i cittadini più accorti sono stati messi nelle condizioni di presentare la domanda. Nelle altre regioni italiane, invece, è stato adottato un meccanismo procedimentale che prevedeva la previa indicazione del dies a quo.<br />	<br />
2.- Anche sulla censura di violazione dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990 la sentenza è apodittica, non essendo dimostrato quali siano ed ove siano stati stabiliti i citati “rigorosi requisiti di ammissibilità”. E’ invece vero che i finanziamenti sono stati distribuiti “a pioggia” sulla base del criterio cronologico, il quale non rappresenta giuridicamente un criterio sostanziale di valutazione per l’individuazione dei soggetti destinatari dei benefici, ma modalità di presentazione delle domande e si pone, pertanto, in contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità sottesi al disposto della norma citata, che appunto impone la predeterminazione dei “criteri e modalità a cui le amministrazioni devono attenersi” nella concessione di agevolazioni.<br />	<br />
In data 23 luglio 2010 la Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio ed ha svolto controdeduzioni.<br />	<br />
In sede cautelare, con ordinanza 29 luglio 2010 n. 3560 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non già intimati, risultanti dall’elenco dei soggetti ammessi al contributo anche a seguito della riapertura dei termini del febbraio 2009, con autorizzazione all’appellante a provvedervi a mezzo di pubblici proclami mediante inserzione di avviso nella G.U.R.I. e nel B.U.R.A.S. nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.<br />	<br />
In data 30 agosto 2010 l’appellante ha depositato gli esemplari della G.U.R.I. 14 agosto 2010 n. 96, parte seconda, e del B.U.R.A.S. 21 agosto 2010 n. 25, parte terza, annunzi legali, nei quali risulta pubblicato il prescritto avviso.<br />	<br />
Il 18 ottobre 2010 la Regione ha depositato documenti e con memoria del 29 seguente, eccepita l’inammissibilità della censura basata sulla mancata preventiva informazione e pubblicazione della data di apertura del termine di presentazione delle domande, in quanto non formulata in primo grado, ha insistito nelle proprie tesi e richieste.<br />	<br />
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato posto in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Com’è esposto nella narrativa che precede, si controverte della procedura c.d. “a sportello” per la presentazione delle domande di contributi relativi all’anno 2008 per impianti fotovoltaici, riservati alle persone fisiche e soggetti giuridici diversi dalle imprese, indetta dalla Regione Autonoma della Sardegna con determinazione 17 settembre 2008 n. 544 prevedente, tra l’altro, la pubblicazione della stessa determinazione sul BURAS e sul sito internet e che del bando “è dato apposito avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale” (art. 7).<br />	<br />
Il bando, pubblicato sul BURAS e sul sito internet della medesima Regione il 4 ottobre 2008, stabilisce all’art. 6, per quanto qui rileva, che la presentazione di tali domande a mezzo del modulo elettronico “disponibile sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it” abbia decorrenza iniziale dalla pubblicazione del bando stesso sul BURAS e fino ad esaurimento delle risorse (co. 1); e che dell’esaurimento delle risorse sarà dato avviso sul BURAS e sul sito internet, con l’avvertenza che il sistema “consentirà la presentazione di altre istanze fino a concorrenza di un ulteriore 10% dello stanziamento”, istanze ulteriori da prendere in considerazione solo in caso di rigetto di istanze presentate anteriormente o di rinuncia o revoca dei contributi già concessi (co. 2). Stabilisce inoltre che le domande dovranno essere poi trasmesse debitamente sottoscritte e documentate con raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla presentazione on line (co. 3). E’ altresì definita all’art. 7 la procedura per l’istruttoria delle domande pervenute tramite raccomandata a.r. (regolari, in termini e precedute da domande su modulo elettronico accettate) secondo l’ordine cronologico di presentazione on line, mediante verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, della tipologia dell’impianto e della completezza della documentazione allegata, nonché per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.<br />	<br />
La pubblicazione del bando è stata preceduta dalla fissazione di direttive, definitivamente approvate con deliberazione 19 giugno 2008 n. 34/22 della Giunta regionale, prevedenti appunto l’emanazione del bando “con cui sono resi noti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di accesso agli aiuti”, da compilarsi a pena di esclusione su “apposito modulo elettronico reso disponibile sul sito internet …” e da trasmettere mediante un sistema che restituisce al soggetto richiedente l’attestazione di esatta ricezione con attribuzione di numero progressivo di registrazione e rilascia copia stampabile della domanda stessa da inviarsi, sottoscritta e documentata, a mezzo raccomandata a.r.; l’istruttoria avverrà secondo l’ordine cronologico di compilazione del modulo elettronico, sempreché la domanda in forma cartacea ed i relativi documenti siano trasmessi nei prescritti termini. Si precisa, infine, che “la data e l’ora di attivazione del procedimento per l’acquisizione delle domande su modulo elettronico (…) saranno indicate nel bando (art. 7)”. La menzionata deliberazione è stata pubblicata sul BURAS del 18 luglio 2008 e sul sito internet della Regione.<br />	<br />
Col primo motivo del ricorso di primo grado, di violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e del giusto procedimento, il dott. Atzeni contestava la prefissazione del criterio cronologico della presentazione delle domande per l’erogazione dei contributi, senza la previa indicazione di criteri oggettivi e di modalità specifiche, come unico requisito per la concessione, nonché lamentava, in ogni caso, il mancato riferimento al sistema di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 163 del 2006 in tema di aste elettroniche, precisando come, affinché gli invocati canoni e principi non fossero obliterati, sarebbe stato necessario che: 1) tutti avrebbero dovuto sapere anticipatamente quando sarebbe stato possibile presentare le domande; 2) tutti avrebbero dovuto sapere anticipatamente come avrebbero dovuto impostare le domande, anche perché alcuni elementi richiesti erano di difficile comprensione tecnica e richiedevano la presenza costante di un tecnico ai fini del corretto inserimento. Col secondo motivo lamentava violazione dell’art. 12 della citata legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere in relazione al primo profilo del primo motivo.<br />	<br />
In sintesi, con l’appellata sentenza il TAR, rilevato che le direttive regionali per l’erogazione dei contributi relativi agli impianti fotovoltaici erano state pubblicate sul BURAS, che l’avviso della pubblicazione del bando in data 4 ottobre 2008 era stato inserito in data 28 settembre 2008 su due quotidiani (Corriere della Sera ed Unione Sarda), che, in osservanza delle direttive, il bando era stato pubblicato quel giorno sul BURAS e sul sito internet ed il sistema di accettazione aperto dalla mattina dello stesso giorno e chiuso nella stessa mattinata, ha ritenuto che tutti i soggetti interessati fossero stati così posti in grado di compilare e presentare le domande, pervenute numerosissime e tali quindi da esaurire i fondi disponibili; ha poi ritenuto di per sé legittimo il criterio cronologico (c.d. procedimento a sportello) di accettazione delle domande, stante anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 123 del 1998 (sent. 14 novembre 2006 n. 375 della Corte cost.), ed i rigorosi, prefissati requisiti di ammissibilità a finanziamento, in uno con l’avviso circa il criterio cronologico di esame delle domande, idonei a soddisfare le esigenze di trasparenza ed imparzialità connesse all’attribuzione di benefici pubblici. <br />	<br />
Ciò posto, va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità della censura di mancata previa informazione e pubblicazione della data di apertura del termine di presentazione delle domande, che non sarebbe stata formulata in primo grado, giacché è evidente come tale censura fosse stata ritualmente proposta, le restanti considerazioni esposte al riguardo essendo intese a contestare le argomentazioni utilizzate dal primo giudice per respingere la censura stessa.<br />	<br />
Nel merito, non sono fondate le doglianze riguardanti la reiezione della prima parte del primo motivo ed il secondo motivo di primo grado. Della legittimità in sé della scelta del c.d. procedimento a sportello e del sottostante criterio cronologico ai fini dell’assegnazione di contributi non è dato dubitare, ciò essendo conforme al disposto dell’art. 5, co. 3, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123 in tema di sostegno pubblico per lo sviluppo di attività produttive, sicuramente applicabile alla fattispecie in via analogica e la cui questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 3 Cost., sollevata con riguardo a circostanze – simili a quelle di sui si discute – che ne avrebbero rivelato l’irrazionalità, è stata dichiarata manifestamente inammissibile con la pronuncia 14 novembre 2006 n. 375, richiamata dal TAR. Quanto, poi, al fatto che il criterio cronologico sia l’unico di selezione delle richieste, è smentito dalla già richiamata disposizione del bando (art. 7) relativa all’istruttoria delle domande in forma cartacea regolarmente e tempestivamente sottoscritte, inviate e documentate; disposizione che, come emerge chiaramente, prevede una compiuta istruttoria intesa a riscontrare che il richiedente rientri nei soggetti beneficiari di cui all’art. 2, l’intervento proposto sia conforme a quelli agevolabili e che la documentazione presentata sia completa, sicché può affermarsi che la procedura debba essere condotta in base, sì, al criterio cronologico (come detto legittimo) quanto alla graduazione delle domande, ma anche all’accertamento dei detti requisiti soggettivi ed oggettivi, la cui mancata sussistenza non consente la concessione dell’aiuto e lascia spazio ad altre domande. <br />	<br />
Coglie invece nel segno la doglianza concernente la reiezione della seconda e, in sostanza, subordinata parte del primo motivo originario. <br />	<br />
Con la pronuncia della Corte costituzionale menzionata appena sopra è stato chiarito che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi lamentati in quella sede, non derivanti direttamente dalle norme denunciate e costituenti evenienze connesse strettamente alle modalità di fatto della loro attuazione, attengono “a materia propria dell’osservazione dei giudici di merito”. E con la censura in esame l’attuale appellante proprio tali inconvenienti fattuali ed abusi intendeva sottoporre al primo giudice, le cui argomentazioni e conclusioni non sono condivisibili alla luce della disciplina specifica della concreta procedura avversata.<br />	<br />
Non v’è dubbio, invero, che nessuna informazione sulla data e sull’ora di inizio della ricezione delle domande on line è stata fornita ai possibili aspiranti ad ottenere il contributo o, meglio, è stata idoneamente diffusa. Tanto meno tali soggetti sono stati posti in grado di conoscere preventivamente i contenuti che dette domande avrebbero dovuto avere, onde predisporsi ad indicare sul modulo elettronico i prescritti dati.<br />	<br />
Né la circostanza che sui due quotidiani nazionale e locale sia comparso il cennato avviso comporta siffatta idoneità, dal momento che nulla era stabilito al riguardo nelle pubblicate direttive regionali. Tale modalità informativa è infatti stabilita, come si è visto, solo con la stessa deliberazione indittiva della procedura, adottata in data 17 settembre 2008, il cui testo non risulta pubblicato sul BURAS e sul sito internet regionale quanto meno anteriormente alle date di pubblicazione del medesimo avviso ed allo stesso giorno 4 ottobre 2008.<br />	<br />
In altre parole, gli aspiranti al contributo non erano stati informati che tale avviso sarebbe stato pubblicato e, dunque, che il bando sarebbe stato a sua volta pubblicato il giorno 4 ottobre 2008, oltre che del fatto che dall’inizio della pubblicazione sarebbero decorsi i termini per la presentazione on line delle domande. Diversamente da quanto ritenuto dal TAR, non vi è stata dunque quella “ampia pubblicità” che avrebbe messo “tutti i soggetti interessati, indistintamente”, nelle condizioni di sapere quanto occorreva.<br />	<br />
Inoltre, il modulo elettronico è stato reso disponibile solo al momento della compilazione. Ove il modello lo fosse stato prima, gli interessati avrebbero potuto non solo rendersi conto delle modalità materiali per procedere alla sua compilazione, ma soprattutto studiarne i contenuti sostanziali e premunirsi dei dati occorrenti per fornire, pur nella concitazione del momento compilatorio, gli elementi tecnici richiesti concernenti, in particolare, la tipologia dell’impianto rispetto alla classificazione di cui al richiamato art. 2, co. 1, del d.m. 19 febbraio 2007, individuando quella corrispondente ad una delle ben tredici tipologie specifiche di cui alle tipologie b2 e b3 definite dal d.m., ivi elencate.<br />	<br />
In conclusione, l’appello non può che essere accolto, con conseguente, necessitato annullamento degli atti impugnati in primo grado in accoglimento del ricorso. Non riesce infatti possibile accedere alla richiesta della Regione appellata di limitare l’annullamento al diniego, in funzione del solo risarcimento del danno e senza investire tutti gli atti della procedura a monte della quale si colloca il momento procedimentale di cui si è discusso, dal momento che l’appellante non ha fatto propria tale limitazione e, d’altra parte, nell’atto introduttivo del giudizio non v’era domanda risarcitoria, peraltro proponibile in futuro.<br />	<br />
Quanto alle spese di entrambi i gradi, come di regola vanno poste a carico della Regione Autonoma della Sardegna, parte realmente soccombente, nella misura liquidata in dispositivo tenuto anche conto dei costi relativi all’integrazione del contraddittorio, mentre possono restare compensate nei riguardi dei controinteressati, nessuno dei quali ha resistito.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento in favore dell’appellante delle spese di entrambi i gradi, che liquida in € 7.000,00 (settemila/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-3-2011-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/3/2011 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a></p>
<p>Pres. Trotta, est. Greco Ricorsi riuniti &#8211; Comune di Roma (Avv. N. Sabato) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri &#8211; Regione Lazio (Avv.ti E. Lo Russo e S. Capotorto) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta, est. Greco<br />  Ricorsi riuniti<br />  &#8211;	Comune di Roma (Avv. N. Sabato) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br />  &#8211;	Regione Lazio (Avv.ti E. Lo Russo e S. Capotorto) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br />  &#8211;	Provincia di Roma (Avv. M. Sieni e R. Giovagnoli) c. Boadicea Property Services Co Limited e altri (Avv. G. Lavitola) e altri<br /></span></p>
<hr />
<p>sospesa l&#8217;efficacia della sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il nuovo P.R.G. del Comune di Roma</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – P.R.G. – Procedimento di copianificazione –Modifiche conferenza di pianificazione – Approvazione del Consiglio Comunale – Omissione  &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ irrilevante il mancato intervento del Consiglio Comunale di Roma in sede di verifica delle modifiche introdotte dalla Conferenza istruttoria al P.R.G., tenuto conto che l’omissione si è verificata in una fase in cui era stato già definitivamente superato il passaggio delle osservazioni e delle controdeduzioni, sicché l’unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile avrebbe investito le prerogative del Consiglio Comunale (in ipotesi pretermesso nella fase endoprocedimentale sopra detta), restando comunque ferma la facoltà del Comune di negare in toto l’approvazione delle modifiche al P.R.G. e di chiedere la previa emenda di eventuali vizi di legittimità</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
</b></p>
<p><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p align=center>Sezione Quarta </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composto dai Signori:<br />	<br />
</b>Pres. Gaetano Trotta   <br />	<br />
Cons. Luigi Maruotti   <br />	<br />
Cons. Armando Pozzi <br />	<br />
Cons. Anna Leoni <br />	<br />
Cons. Raffaele Greco Est<br />	<br />
<b><br />	<br />
</b>ha pronunciato la presente <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nella Camera di Consiglio del <b>07 Aprile 2009.</p>
<p></b>Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2478/2009 proposto da:<br />	<br />
<B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO con domicilio  in Roma VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 presso AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA  <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv. GIUSEPPE LAVITOLA con domicilio  eletto in Roma VIA COSTABELLA 23 <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO</B> rappresentato e difeso dagli: Avv.ti ENRICO LORUSSO e SEBASTIANO CAPOTORTO con domicilio  eletto in Roma VIA SICILIA, 203 presso ENRICO LORUSSO </p>
<p><B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli: Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI con domicilio  eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE 119/A presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA<b><br />	<br />
</b></p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2702/2009  proposto da:<br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO </B>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  ENRICO LO RUSSO e  SEBASTIANO CAPOTORTO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA SICILIA, 203    presso ENRICO LO RUSSO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
BOADICEA PROPERTY SERVICES CO. LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv.  GENNARO LAVITOLA<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA COSTABELLA 23  presso GIUSEPPE LAVITOLA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>e nei confronti di</b></p>
<p><B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA TEMPIO DI GIOVE, 21  presso NICOLA SABATO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA IV NOVEMBRE 119/A  presso AVVOCATURA PROV.LE ROMA<b><br />	<br />
</b></p>
<p>Visto l&#8217;appello n. 2736/2009 proposto da:<br />	<br />
<B>PROVINCIA DI ROMA </B>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  MASSIMILIANO SIENI e RICCARDO GIOVAGNOLI<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA IV NOVEMBRE 119/A<b> </b>presso AVVOCATURA PROVINCIALE ROMA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>CONTRO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
BOADICEA PROPERTY SERVICA CO LIMITED </b>rappresentato e difeso da: Avv.  GENNARO LAVITOLA<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA COSTABELLA 23  presso GIUSEPPE LAVITOLA<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<b>e nei confronti di</b><br />	<br />
<B>COMUNE DI ROMA </B>rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA SABATO<b> </b>con domicilio  eletto in Roma  VIA TEMPIO DI GIOVE, 21  presso NICOLA SABATO<b><br />	<br />
</b><br />	<br />
<B>REGIONE LAZIO </B>non costituitasi;<b></p>
<p>	<br />
</b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del <b>TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II  2860/2009, </b>resa tra le parti, concernente ACCORDO DI PIANIFICAZIONE NUOVO   PIANO REGOLATORE  GENERALE  .<b></p>
<p>	<br />
</b>Visti gli atti e documenti depositati con  gli appelli; </p>
<p>Vista le domande di sospensione dell’efficacia della sentenza di accoglimento, presentate in via incidentale dalle parti appellanti;</p>
<p>Visto  gli atti di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
PROVINCIA DI ROMA <br />	<br />
REGIONE LAZIO <br />	<br />
SOC. BOADICEA PROPERTY SERVICES CO LIMITED<br />	<br />
COMUNE DI ROMA</p>
<p>	<br />
Udito il relatore Cons. Raffaele Greco e uditi, altresì, l’avv. Sabato per il Comune di Roma, gli avv.ti Lorusso e Capotorto per la Regione Lazio, l’avv. Giovagnoli per la Provincia di Roma e l’avv. Lavitola per la società Boadicea Property;</p>
<p>Considerato che, in disparte i possibili profili di inammissibilità del ricorso di primo grado, il vizio procedimentale ravvisato dal primo giudice, e che costituisce il motivo unico e assorbente dell’annullamento degli atti impugnati, appare superato dal successivo intervento in sede di approvazione del P.R.G. dello stesso Consiglio Comunale, del quale si era lamentato il mancato intervento in sede di verifica delle modifiche introdotte dalla Conferenza istruttoria;</p>
<p>Ritenuto, infatti, che a tale giudizio di irrilevanza dell’omissione suindicata si perviene tenuto conto:<br />	<br />
&#8211;	che essa si è verificata in una fase in cui era stato già definitivamente superato il passaggio delle osservazioni e delle controdeduzioni, sicché l’unico pregiudizio astrattamente ipotizzabile avrebbe investito le prerogative del Consiglio Comunale (in ipotesi pretermesso nella fase endoprocedimentale sopra detta);<br />
&#8211;	che, in ogni caso, anche a voler condividere l’assunto del primo giudice secondo cui in sede di conclusiva approvazione del P.R.G. il Consiglio Comunale non avrebbe avuto gli stessi poteri esercitabili nella predetta fase endoprocedimentale, non può negarsi che lo stesso avrebbe avuto quanto meno la possibilità di negare <i>in toto </i>l’approvazione e di chiedere la previa emenda di eventuali vizi di legittimità, ove avesse ritenuto che essi ledessero le sue prerogative;<br />
&#8211;	che, infine, non è pertinente con la ricostruzione testé proposta il rilievo circa l’impossibilità di “ratifica” o di “convalida” dei vizi da parte dell’organo consiliare, atteso che il suo intervento si è collocato al termine dell’unico <i>iter </i>procedimentale di formazione del P.R.G., in un momento in cui certamente all’organo titolare del potere di emanazione del provvedimento finale è consentito rilevare eventuali vizi e sollecitarne l’eliminazione;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie le istanze cautelari (Ricorsi numero: 2478, 2702 e 2736 del 2009) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata, fissando fin d’ora per il merito l’udienza del <u>7 luglio 2009</u>.  <b><br />	<br />
</b><br />	<br />
Riserva al definitivo ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>	<br />
Roma, 7 Aprile 2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-7-4-2009-n-1729/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza &#8211; 7/4/2009 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Ferrari é legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro 1 Pubblico impiego – I.N.A.I.L. &#8211; Concorso interno – Dipendenti assunti con contratto formazione lavoro –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-7-3-2005-n-1729/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 7/3/2005 n.1729</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>é legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Pubblico impiego – I.N.A.I.L. &#8211; Concorso interno – Dipendenti assunti con contratto formazione lavoro – Esclusione – Legittimità – Sussiste –Motivi</p>
<p>2 Pubblico impiego &#8211;  – I.N.A.I.L &#8211; Dipendenti assunti con contratto forma-zione lavoro – Conversione in rapporto a tempo indeterminato – Differenza da altri dipendenti – Sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1 E’ legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L., a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro (ex D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984 n. 863, e steso all&#8217; Istituto dall’art. 18 L. 16 marzo 1988 n. 89), infatti la prova selettiva sostenuta da questi dipendenti non può ritenersi      equiparabile al concorso pubblico di accesso alla detta qualifica, non essendo essa volta, come il concorso pubblico, alla verifica di una preesistente capacità dell&#8217; aspirante, che invece deve essere ancora acquisita.</p>
<p>2 La successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo) non  assimila i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro agli altri, atteso che il passaggio, nella P.A., dal rapporto di impiego non di ruolo a quello di ruolo può avvenire in via ordinaria a seguito di pubblico concorso o in forza di legge (speciale) che preveda un minimo di procedura selettiva ( art. 97 Cost.), anche  per soli titoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO <br /> &#8211; SEZIONE TERZA TER	</b></p>
<p>Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Linda Sandulli                             Componente<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore																																																																																										</p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>a) <u>sul ricorso n. 7705/93</u>, proposto dal<br />
sig. <b>Domenico Di Cristo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Brienza presso il cui studio in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 69,  è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dapprima dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Francesco Malpica e, successivamente, dagli avv.ti Lucio Vuoso e Michele Pontone, e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via IV Novembre n. 144,</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
del bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto.<br />
b) <u>sul ricorso n. 13707/93</u>, proposto dal <br />
sig. <b>Domenico Di Cristo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Brienza presso il cui studio in Roma, P.zza Cola di Rienzo n. 69,  è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-presentato e difeso dapprima dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Francesco Malpica e, successivamente, dagli avv.ti Lucio Vuoso e Michele Pontone, e con questi elettivamente domiciliato presso i propri uffici legali in Roma, via IV Novembre n. 144,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del provvedimento del 19 luglio 1997 di esclusione dal concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione.</p>
<p>Visti i  ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93 con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi, dell’I.N.A.I.L. e le relative memorie;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2005 il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con atto n. 7705/93, notificato in data 17 maggio 1993, il sig. Domenico Di Cristo &#8211; assunto dall’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) con contratto di formazione e lavoro il 22 febbraio 1991 con la VI qualifica funzionale, profilo di collaboratore amministrativo &#8211; impugna il bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto,  e ne chiede l’annullamento.Espone, in fatto, che la durata del contratto era di due anni, salvo trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Non avendo ricevuto, dopo due anni dall’assunzione, alcuna comunicazione di rescissione del rapporto questo deve intendersi quindi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, come è accaduto per tutti i suoi colleghi assunti con lo stesso procedimento.<br />  Con il bando impugnato l’Istituto ha indetto un concorso interno a 382 posti di VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, riservando peraltro all’art. 3 la partecipazione ai soli dipendenti di ruolo, tra i quali l’Istituto non annovera i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, neanche dopo la trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato.<br />
2. Avverso detta limitazione il ricorrente è insorto deducendo:<br />
a) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 D.L. n. 726 e 18 L.  n. 88 del 1989. Illegittimamente al dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro ed il cui rapporto sia stato poi trasformato a tempo indeterminato viene attribuito uno status limitato rispetto al dipendente di ruolo, limitandogli la progressione in carriera con il divieto di partecipazione ai concorsi interni.<br />
b)  Violazione e falsa applicazione artt. 1 e 3 delle “proposizioni” annesse al D.P.R. n. 285 del 1988.  L’art. 8 delle “proposizioni” annesse al D.P.R. 1 marzo 1988 n. 285, nel prevedere il concorso interno quale alternativa alla selezione ed al concorso pubblico per la copertura dei posti vacanti, non ha introdotto alcuna limitazione per i dipendenti che, in origine, erano stati assunti con contratto di formazione e lavoro.<br />
c) Violazione e falsa applicazione del Regolamento del personale I.N.A.I.L., approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio  1992.  L’art.  1  del Regolamento del personale I.N.A.I.L., approvato dal Consiglio di amministrazione il 29 luglio  1992, prevede due sole categorie di personale, quello di ruolo a tempo indeterminato e quello con rapporto di lavoro a tempo determinato. Il rapporto di lavoro del ricorrente è anomalo perché, pur essendo a tempo indeterminato, non è considerato di ruolo. Peraltro, a fronte di questa anomalia,  l’Amministrazione avrebbe dovuto dare prevalenza alla natura e alla durata del rapporto rispetto al dato meramente formale costituito dall’iscrizione nel ruolo organico, con conseguente illegittimità dell’esclusione dal concorso interno.<br />
d)  Violazione e falsa applicazione art. 36 e principi generali contenuti nel D.Lvo n. 29 del 1993.  Per effetto delle disposizioni dettate dal D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 il rapporto di pubblico impiego è stato sostanzialmente privatizzato, con la conseguenza che non è razionale discriminare chi è stato assunto a seguito di selezione con contratto di formazione e lavoro rispetto a chi è stato assunto con pubblico concorso.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio l&#8217;Amministrazione, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso. Con memoria deposita alla vigilia dell’udienza di discussione l’I.N.A.I.L. ha ribadito le proprie tesi difensive.</p>
<p>4. Con ordinanza n. 471 del 1993 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>5. Con successivo atto n. 13707/93, notificato il 29 settembre 1993,  il sig. Di Cristo impugna la propria esclusione dal concorso interno a 382 posti di VII qualifica funzionale, disposta con nota del 19 luglio 1993, a firma del Capo del Servizio gestione del personale.<br />
6. Per censurare detta esclusione il ricorrente fa rinvio integrale  ai motivi dedotti nel ricorso n. 7705/93. Aggiunge:<br />
Violazione e falsa applicazione artt. 3 D.L. n. 726 del 1984, 18 L. n. 88 del 1989 e 44 D.L.vo n. 29 del 1993. I dipendenti assunti a seguito di selezione con contratto di formazione e lavoro devono essere equiparati ai dipendenti assunti  a seguito di superamento di pubblico concorso. Infatti, per l’ammissione alla selezione era richiesto il possesso degli stessi requisiti necessari per partecipare al concorso e identiche sono le mansioni esercitate a parità di qualifica funzionale.</p>
<p>7. All’udienza del 17 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Come esposto in narrativa il ricorrente &#8211; assunto dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) con contratto di formazione e lavoro il 22 febbraio 1991 con la VI qualifica funzionale, profilo di collaboratore amministrativo &#8211; impugna il bando di concorso interno a 382 posti per la VII qualifica funzionale &#8211; profilo collaboratore d’amministrazione, indetto con delibera n. 6 del 14 gennaio 1993 del Presidente dell’Istituto, nella parte in cui riserva la partecipazione al concorso ai soli dipendenti di ruolo, implicitamente escludendo coloro che, assunti come lui con contratto di formazione e lavoro, hanno ottenuto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.<br />
Con quattro motivi di doglianza, che per ragioni di ordine logico possono essere trattati congiuntamente, il ricorrente denuncia l’illegittimità della previsione del bando in quanto disconosce l’equiparabilità dei dipendenti assunti a seguito di  selezione a quelli nominati dopo il superamento di pubblico concorso. Ed invero, i requisiti richiesti per l’assunzione sono gli stessi così come identiche sono le mansioni attribuite in relazione alla qualifica posseduta, con la conseguenza che deve essere data prevalenza al dato sostanziale costituito dalla identità del rapporto rispetto a quello puramente formale della non inclusione nel ruolo organico dell’Istituto. Segue da ciò che, una volta che il rapporto dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro è divenuto a tempo indeterminato, gli stessi devono godere dei medesimi diritti dei colleghi di ruolo, ivi compresa, quindi, la possibilità di partecipare a concorsi interni per la progres-sione di carriera. Sarebbe del resto illogico che proprio all’indomani dell’inizio del processo di privatizzazione del rapporto di pubblico im-piego, avviato con il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, i soggetti  avviati al lavoro dopo una selezione siano discriminati  rispetto a quelli che hanno superato un pubblico concorso.</p>
<p>2. Visti gli atti di causa il Collegio rileva che i quattro motivi di  ricorso devono essere disattesi.<br />
In base alla vigente normativa ( artt. 97 Cost., 3 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 e 6 L. 20 marzo 1975 n. 70 ) , l&#8217; immissione in ruolo nelle Pubbliche amministrazioni è consentita a seguito di procedura di pubblico concorso prescritto per l&#8217; accesso alle singole qualifiche funzionali, con la conseguenza che  è legittima l&#8217; esclusione dal concorso interno, indetto dall&#8217; I.N.A.I.L. a posti di settima qualifica funzionale riservato al personale di ruolo, dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro ex D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984 n. 863, esteso all&#8217; Istituto dall’art. 18 L. 16 marzo 1988 n. 89. Ciò in quanto la prova selettiva sostenuta da questi dipendenti non può ritenersi equiparabile al concorso pubblico di accesso alla detta qualifica, non essendo essa volta, come il concorso pubblico, alla verifica di una preesistente capacità dell&#8217; aspirante, che invece deve essere ancora acquisita, ma avendo ad oggetto soltanto il riscontro di un&#8217; idoneità a conseguirla a conclusione del programmato periodo di formazione. Ha chiarito sul punto il T.A.R. Lazio (III Sez., 1 luglio 1998 n. 1525) che la successiva conversione del rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo) non  assimila i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro agli altri, atteso che il passaggio, nella P.A., dal rapporto di impiego non di ruolo a quello di ruolo può avvenire in via ordinaria a seguito di pubblico concorso o in forza di legge (speciale), la quale ultima, peraltro, an-che in virtù del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), deve prevedere un minimo di procedura selettiva, anche se per soli titoli.  Pertanto, ha aggiunto il T.A.R., la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato aveva pur sempre carattere precario e l’immissione in ruolo è stata resa possibile dalla legge speciale 19 luglio 1993 n. 236, in mancanza della quale il rapporto di lavoro sarebbe cessato al termine del periodo di formazione. Ciò conferma l’impossibilità di assimilare la posizione del ricorrente, anche dopo il passaggio al rapporto a tempo indeterminato (non di ruolo), a quella del personale di ruolo al quale si chiede, all’indomani dell’assunzione tramite pubblico concorso, di effettuare le prestazioni di servizio con impiego immediato della loro professionalità, senza alcun periodo di formazione.</p>
<p>3. L’infondatezza del primo ricorso comporta la reiezione anche del ricorso n. 13707/93, con il quale il sig. Di Cristo impugna la propria esclusione dal predetto concorso interno, disposta proprio sul rilievo che questo è riservato ai dipendenti di ruolo dell’Istituto mentre il ricorrente è stato assunto con contratto di formazione e lavoro e solo successivamente  il suo rapporto di lavoro è stato trasformato a tem-po indeterminato. <br />
Come già chiarito sub 2 non è infatti possibile equiparare la posizione del dipendente assunto a seguito del superamento di pubblico concorso a quella di colui che ha superato una selezione e che solo grazie al contratto di formazione e lavoro ha maturato le conoscenze necessarie per espletare il lavoro proprio della qualifica di appartenenza.</p>
<p>4. Per le ragioni che precedono i ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93  de-vono essere respinti.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensa-zione fra le parti costituite in giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO &#8211; SEZIONE TERZA TER</p>
<p>definitivamente pronunciando sui ricorsi nn. 7705/93 e 13707/93  proposti, come in epigrafe, dal sig. Domenico Di Cristo: a) li riunisce; b)  li respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì  17 febbraio 2005, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Corsaro     		Presidente<br />	<br />
Giulia Ferrari			Componente &#8211; Estensore</p>
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