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	<title>1722 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1722 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a></p>
<p>S. Romano Pres. &#8211; B. Massari Est. P.A.T.O. s.r.l. (Avv.ti L. Bricca, L. Lentini, L. Bongiovanni) contro l’U.T.G. della Prefettura di Rovigo ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato), ITALFERR (n.c.) e nei confronti di Nodavia Società Consortile per Azioni (Avv.ti A. Belletti, M. Spatocco) sulla giurisdizione del giudice ordinario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano Pres. &#8211; B. Massari Est.<br /> P.A.T.O. s.r.l. (Avv.ti L. Bricca, L. Lentini, L. Bongiovanni) contro l’U.T.G. della Prefettura di Rovigo ed il Ministero dell&#8217;Interno (Avvocatura dello Stato), ITALFERR (n.c.) e nei confronti di Nodavia Società Consortile per Azioni (Avv.ti A. Belletti, M. Spatocco)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario per la controversia inerente una risoluzione di un subappalto a seguito di interdittiva antimafia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Interdittiva antimafia &#8211; Risoluzione del contratto appalto – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Sussistenza &#8211; Risoluzione del contratto di subappalto – Controversie – Giurisdizione del giudice amministrativo – Insussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In linea di principio, la risoluzione del contratto, nelle ipotesi in cui essa sia conseguente ad informativa prefettizia circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, costituisce espressione di un potere autoritativo nel cui esercizio, consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante tiene conto anche di profili discrezionali di pubblico interesse, con la conseguenza che la questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto un interesse legittimo (Cass. civ., sez. un. 28 novembre 2008, n. 28345 , id. n. 21928/2008). Ciò non vale però nel caso di specie in cui la ricorrente non è il soggetto direttamente individuato mediante procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori, bensì un’impresa incaricata da questa, mediante negozio di diritto privato, ai fini della realizzazione, con contratto di subappalto, di una parte di tali lavori. La ditta appaltatrice, dunque, pur agendo su impulso della comunicazione interdittiva del Prefetto di Rovigo, esercita nella circostanza poteri meramente privatistici e le relative controversie, inerenti peraltro una fase successiva alla stipula del contratto di appalto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 805 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
P.A.T.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Laura Bricca, Lorenzo Lentini, Luca Bongiovanni, con domicilio eletto presso Luca Bongiovanni in Firenze, via Santa Reparata n. 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>U.T.G. &#8211; Prefettura di Rovigo, in persona del Prefetto p.t., Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;<br />
ITALFERR (Rete Ferroviaria Italiana), in persona del legale rappresentante p.t.,; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Nodavia Società Consortile per Azioni, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Belletti, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Matteo Spatocco in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 41; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>a) Comunicazione di lavoro n. 3167 datata 29.3.2013, conosciuta il 22.04.2013 mediante raccomandata inviata da Nodavia a Pato, con la quale la prima comunica che ltalferr, preso atto dell&#8217;informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Rovigo Prot. n. 0005793 del<br />	<br />
26.02.2013, ha negato l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore di Pato;<br />	<br />
b) Provvedimento prot. n. 0005793, datato 26.02.2013, richiamato nel provvedimento sub. a), con il quale il Prefetto della Provincia di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa interdittiva antimafia in danno della società PATO srl;<br />	<br />
c) Ogni altro atto, anche istruttorio, presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale a quelli sopra indicati ed in particolare gli atti depositati in data 18.04.2013 dalla . Prefettura di Rovigo presso il TAR di Salerno nell&#8217;ambito di altro procedimento derivato dalla medesima vicenda che<br />	<br />
qui occupa (e di cui infra} e precisamente:<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 30.10.2012;<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 25.01.2013;<br />	<br />
-il verbale del GIA dell&#8217;U.T.G. di Rovigo del 11.02.2013;<br />	<br />
&#8211; la nota, a firma del Direttore del Servizio Analisi Criminale &#8211; Direzione Centrale della Polizia Criminale &#8211; Dipartimento di P .S. del Ministero dell&#8217;Interno del 31.01.2012;<br />	<br />
&#8211; la successiva nota, a firma del Direttore del Servizio Analisi Criminale &#8211; Direzione Centrale della Polizia Criminale &#8211; Dipartimento P.S. del Ministero dell&#8217;Interno del 17.07.2012; <br />	<br />
&#8211; le note a firma del Capo Centro della DIA di Padova del 02.10.2012 e del 21.11.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Rovigo del 29.10.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Rovigo del 26.10.2012;<br />	<br />
&#8211; la nota della Guardia di Finanza di Aversa in data 11.12.2012;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento Prot. n. 2631/Area I° del 28.01.2013, con il quale il Prefetto di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa antimafia &#8220;atipica&#8221; (non interdittiva) nei confronti della società PATO Srl, a seguito di richiesta informazioni ex art. 10 D.P.R. n.252/<br />
e a seguito di motivi aggiunti depositati presso questo Tribunale i data 26.7.2013 della nota prot. n. 599/NV-13/E1398/SAR/GRA con la quale la Nodavia, sulla premessa che Italferr Spa con comunicazione di lavoro n.3167 del 29.3.2013 aveva negato l&#8217;autorizzazione al subappalto dell&#8217; impresa Pato, a causa della sussistenza dell&#8217;interdittiva antimafia n.5793 del 26.2.2013 e che di detto diniego era stata informata Pato s.r.l con comunicazione di lavoro n.3167 del 29.3.2013, comunicava l&#8217; intervenuta invalidità nonché l&#8217; intervenuta risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto di subappalto stipulato il 29.5.2012 con la Pato S.r.l ;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Rovigo e di Ministero dell&#8217;Interno e di Nodavia Società Consortile per Azioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, da molti anni operante nel settore delle perforazioni (in particolare tunnel e attraversamenti sub orizzontali), espone di avere stipulato, in data 28 maggio 2012, con la società consortile Nodavia un contratto avente ad oggetto l&#8217;esecuzione di lavori ed opere in riferimento al 2° lotto di cui alla gara d’appalto indetta da Italferr “<i>per l&#8217;attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, realizzazione con qualsiasi mezzo di lavori per la realizzazione del Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze e della Nuova Stazione AV</i>”.<br />	<br />
In data 29 marzo 2013, con comunicazione di lavoro n. 3167, veniva respinta la richiesta di autorizzazione al subappalto in ragione del provvedimento interdittivo del 26 febbraio 2013 emesso dalla Prefettura di Rovigo in danno della ricorrente.<br />	<br />
Tale atto scaturiva dall’automatica conversione di una precedente informativa cosiddetta atipica del 19 novembre 2012 e da altra precedente informativa del 28 gennaio 2013 emessa sempre dalla Prefettura di Rovigo su richiesta di informazioni, ex art. 10 del d.P.R. n. 252 / 1998, della società Italferr.<br />	<br />
Avverso gli atti di cui sopra proponeva ricorso la società in intestazione chiedendone l&#8217;annullamento, previa sospensione, e deducendo:<br />	<br />
1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011. Violazione della circolare del Ministero dell&#8217;interno dell&#8217;8 febbraio 2013. Eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, iniquità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.<br />	<br />
2. Violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 490/1994 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011. Eccesso di potere per arbitrarietà, iniquità, difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione. Sviamento.<br />	<br />
3. Violazione dell’art. 4, d.lgs. n. 490/1994 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo 159/2011. Violazione degli artt. 2727 e 2729 del codice civile. Eccesso di potere per arbitrarietà, difetto di presupposti, di istruttoria, di motivazione e per illogicità, sviamento e iniquità<br />	<br />
4. Violazione degli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del d.lgs. n. 159/2011. Carenza del requisito dell&#8217;autorità. Eccesso di potere per difetto di presupposti, arbitrarietà, sviamento, illogicità, iniquità.<br />	<br />
5. Violazione degli artt. 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990 in relazione agli artt. 84, co. 4, e 91, co. 6, del decreto legislativo n. 159/2011.<br />	<br />
Si costituivano il giudizio il Ministero dell&#8217;interno e Nodavia Soc. consortile per azioni.<br />	<br />
Nelle more del giudizio, con nota dell’11 giugno 2013, Nodavia comunicava alla società ricorrente la risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto stipulato il 28 maggio 2012 per l’esecuzione dei lavori in subappalto.<br />	<br />
Anche tale atto veniva contestato dalla odierna ricorrente con i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2013, con cui si deduceva:<br />	<br />
A) Illegittimità dell’informativa interdittiva e degli atti presupposti e connessi.<br />	<br />
B) Violazione del Codice dei contratti pubblici con particolare riferimento all&#8217;art. 118 relativo al contratto di subappalto.<br />	<br />
Con ordinanza n. 509 del 26 settembre 2013 veniva accolta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il ricorso in esame è stata impugnata la comunicazione di lavoro in epigrafe precisata inviata da Nodavia alla ricorrente con la quale la prima comunica che ITALFERR, preso atto dell&#8217;informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Rovigo aveva negato l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore di PATO s.r.l..<br />	<br />
Vengono altresì contestati gli atti a quello presupposti e, in primo luogo, il provvedimento, datato 26.02.2013, con il quale il Prefetto della Provincia di Rovigo ha assunto un&#8217;informativa interdittiva antimafia in danno della società ricorrente.<br />	<br />
Il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
Va in primo luogo evidenziato che, a mente dell’art. 133 comma 1, lett. e. 1), cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale. <br />	<br />
Va, altresì, rilevato che, con sentenza n. 1496, depositata l’8 luglio 2013, il T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, ha annullato l’interdittiva antimafia del 26 febbraio 2013 emessa dalla Prefettura di Rovigo in danno della ricorrente, in quella sede impugnata congiuntamente alla revoca di altro contratto di subappalto stipulato dall’interessata in relazione ad altra commessa pubblica.<br />	<br />
Poiché la “comunicazione di lavoro” del 29.3.2013, da Nodavia a Pato, si regge unicamente sull’esistenza dell&#8217;informativa antimafia interdittiva di cui sopra, ne discende che l’eliminazione dal mondo giuridico di quest’ultimo atto rende privo di motivazione e di presupposto la comunicazione di Italferr con cui era stata negata l&#8217;autorizzazione al sub-appalto in favore della ricorrente.<br />	<br />
Non può condividersi, sul punto, l’eccezione formulata dalla difesa erariale secondo cui la sentenza del T.A.R. Salerno sopra ricordata, oltre che non passata in giudicato, farebbe stato solo tra le parti di quel giudizio.<br />	<br />
Per un verso, infatti, come risulta dalla memoria conclusiva della ricorrente depositata il 22 ottobre 2013, la sentenza in questione è divenuta definitiva; per altro verso, poi, deve osservarsi che quella sentenza è stata pronunciata in contraddittorio tra l’odierna ricorrente e la stessa Prefettura di Rovigo, dunque, tra le stesse parti dell’odierno giudizio.<br />	<br />
Deve inoltre rilevarsi che, con i documenti depositati il 19 novembre 2013, l’Amministrazione dell’Interno ha reso noto che, preso atto della sentenza del T.A.R. Campania avverso la quale ha rinunciato a proporre appello, ha proceduto ad emettere informativa liberatoria in favore della ricorrente, ai sensi dell’art. 84 del nuovo Codice antimafia.<br />	<br />
Il fatto priva, così, di rilievo l’ulteriore eccezione proposta dalla difesa erariale a confutazione del ricorso e concernente la litispendenza o la continenza di cause in relazione al ricorso proposto dianzi al T.A.R. Campania e incardinato anteriormente a quello in trattazione.<br />	<br />
Con motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati il 26 luglio 2013 Pato s.r.l. ha chiesto anche l’annullamento della nota dell’11 giugno 2013 con cui Nodavia ha comunicato alla società ricorrente la risoluzione, con effetti retroattivi, del contratto stipulato il 28 maggio 2012 per l’esecuzione dei lavori in subappalto.<br />	<br />
Osserva il Collegio che, in linea di principio, la risoluzione del contratto, nelle ipotesi in cui essa sia conseguente ad informativa prefettizia circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, costituisce espressione di un potere autoritativo nel cui esercizio, consentito anche nella fase di esecuzione del contratto, la stazione appaltante tiene conto anche di profili discrezionali di pubblico interesse, con la conseguenza che la questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto un interesse legittimo (Cass. civ., sez. un. 28 novembre 2008, n. 28345 , id. n. 21928/2008).<br />	<br />
Ciò in quanto, contrariamente all’ipotesi del recesso di cui all’art. 345, all. F, della l. n. 2248/1865, che trova fondamento in inadempienze verificatesi nella fase di esecuzione del contratto, a tale recesso non può attribuirsi natura privatistica e negoziale, in quanto esso è conseguenza diretta di un potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, che attiene alla scelta del contraente (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1 febbraio 2011, n. 77; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 24 giugno 2010).<br />	<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la questione si atteggia in forme diverse da quelle sopra rammentate.<br />	<br />
Infatti, la ricorrente non è il soggetto direttamente individuato mediante procedura ad evidenza pubblica per l’esecuzione dei lavori, bensì un’impresa incaricata da questa, mediante negozio di diritto privato, ai fini della realizzazione, con contratto di subappalto, di una parte di tali lavori.<br />	<br />
La ditta appaltatrice, dunque, pur agendo su impulso della comunicazione interdittiva del Prefetto di Rovigo, esercita nella circostanza poteri meramente privatistici.<br />	<br />
In proposito giova rammentare che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario tutte le liti afferenti ad una fase successiva alla stipula di un contratto di appalto, in quanto investono diritti soggettivi e comunque vicende nelle quali non assumono alcuna incidenza i poteri discrezionali ed autoritativi della p.a. (ex multis,Cass. sez. un., 23 novembre 2012, n. 20729; Cons. Stato, Sez. V, 12 luglio 2010, n. 4483)<br />	<br />
Ne consegue che il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O., salvi gli effetti della <i>translatio iurisdictionis</i>, ex art. 11, co. 2, cod. proc. amm..<br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.<br />	<br />
Dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione i motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2013, fatti salvi gli effetti della <i>translatio iurisdictionis</i>, ex art. 11, co. 2, cod. proc. amm..<br />	<br />
Condanna le parti resistenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 2.000,00 oltre IVA e CPA.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-16-12-2013-n-1722/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2013 n.1722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.1722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-2-2012-n-1722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-2-2012-n-1722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-2-2012-n-1722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.1722</a></p>
<p>Pres. Pugliese- Est. Sestini M. (avv. D’Aloia) / Comune di Vallerano (avv. Acquaviva) ed altri sulla applicabilità o meno ai cittadini comunitari della deroga temporale per esercitare l&#8217;elettorato attivo nelle consultazioni amministrative Elezioni amministrative – Procedimento elettorale &#8211; Deroga temporale ex art. 32 bis, quarto comma, d.P.R. 223/1967 prevista i</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese- Est. Sestini<br /> M. (avv. D’Aloia) / Comune di Vallerano (avv. Acquaviva) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità o meno ai cittadini comunitari della deroga temporale per esercitare l&#8217;elettorato attivo nelle consultazioni amministrative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni amministrative – Procedimento elettorale &#8211; Deroga temporale ex art. 32 bis, quarto comma, d.P.R. 223/1967 prevista i cittadini italiani – Applicabilità ai cittadini dell&#8217;Unione europea residenti in Italia – Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la procedura elettorale allorché siano ammessi al voto, mediante l&#8217;iscrizione nella lista elettorale aggiuntiva, cittadini comunitari di nazionalità rumena pur dopo la scadenza del previsto termine del quinto giorno successivo all&#8217;affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, con illegittima applicazione alla deroga temporale prevista dall&#8217;art. 32 bis, quarto comma, del d.P.R. 223/1967 per i soli cittadini italiani, che pone la deroga temporale in esame nel quadro della disciplina generale dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani, e che pertanto, secondo i comuni canoni ermeneutici ed interpretativi, non può ritenersi essere stata richiamata o fatta salva dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. n. 197/1996, in quanto la sopravvenuta fonte di diritto non estende la predetta disciplina generale agli stranieri cittadini di altri Paesi comunitari.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5144 del 2011, proposto da:<br />
<b>Aroldo Mastrogregori</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio D&#8217;Aloia, con domicilio eletto presso Studio Legale Graziadei in Roma, via A. Gramsci, 54; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Vallerano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Acquaviva, con domicilio eletto presso Carlo Acquaviva in Roma, via Ceresio, 24; Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Mauro Giovannini</b>, <b>Giuseppe Rapiti</b>; <b>Orlando Nisini</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Nocera, Maurizio Giovanforte, con domicilio eletto presso Maurizio Giovanforte in Roma, via Tuscolana, 339; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del verbale delle operazioni dell&#8217;Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relative all&#8217;elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Vallerano (VT), in tutte le sue parti, e in modo specifico nella parte in cui ha proclamato eletto come Sindaco del Comune il candidato della lista n. 1 &#8221; Lista Civica-Torre Civica&#8221;, sig. Mauro Giovannini, e come Consigliere comunale gli altri candidati al Consiglio Comunale secondo l’ordine determinato dall’esito della competizione elettorale, tra cui anche il candidato a Consigliere comunale della medesima lista del Sindaco eletto Giuseppe Rapiti;<br />	<br />
della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.05.2011 avente ad oggetto “esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti alla carica di Consigliere Comunale. Giuramento del Sindaco”;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al precedente, compresi espressamente:<br />	<br />
1. Verbale della I Sottocommissione elettorale circondariale di Viterbo n. 213 del 12.05.2011, con il quale si ammette ad esercitare il diritto di voto nel Comune di Vallerano per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 n. 40 cittadini dell’U.E., che hanno presentato domanda di iscrizione/ammissione tra il 23.04.2011 e il 07.05.2011, e relative attestazioni di ammissione al voto; <br />	<br />
2. Verbale della I Sottocommissione elettorale circondariale di Viterbo n. 216 del 13.05.2011, con il quale si ammette ad esercitare il diritto di voto nel Comune di Vallerano per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 n. 19 cittadini dell’U.E., che hanno presentato domanda di iscrizione/ammissione tra il 03.05.2011 e il 11.05.2011, e relative attestazioni di ammissione al voto;<br />	<br />
3. Verbale della I Sottocommissione elettorale circondariale di Viterbo n. 220 del 14.05.2011, con il quale si ammette ad esercitare il diritto di voto nel Comune di Vallerano per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 n. 3 cittadini dell’U.E., che hanno presentato domanda di iscrizione/ammissione in data 13.05.2011, e relative attestazioni di ammissione al voto;<br />	<br />
4. Verbale della I Sottocommissione elettorale circondariale di Viterbo n. 226 del 15.05.2011, con il quale si ammette ad esercitare il diritto di voto nel Comune di Vallerano per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 n. 1 cittadino dell’U.E., che ha presentato domanda di iscrizione/ammissione in data 13.05.2011, e relativa attestazione di ammissione al voto;<br />	<br />
5. Verbale della I Sottocommissione elettorale circondariale di Viterbo n. 227 del 15.05.2011, con il quale si ammette ad esercitare il diritto di voto nel Comune di Vallerano per le elezioni del 15 e 16 maggio 2011 n. 1 cittadino dell’U.E., che ha presentato domanda di iscrizione/ammissione in data 15.05.2011, e relativa attestazione di ammissione al voto;<br />	<br />
6. Nota dell’ Ufficio Elettorale provinciale della Prefettura di Viterbo prot. n. 0016264 del 09.05.2011;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vallerano, del Ministero dell&#8217;Interno e dei controinteressati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />	<br />
1.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe Mastrogregori Aroldo, candidato sindaco nella lista n. 2 alle elezioni comunali di Vallerano del 15/16 maggio 2011, impugna davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il verbale delle operazioni dell&#8217; Adunanza dei Presidenti delle Sezioni relativa alla predetta elezione e la deliberazione del Consiglio comunale 27 maggio 2011 n. 17, deducendo, con il primo motivo, la illegittimità della ammissione al voto di cittadini comunitari sulla base di istanze presentate oltre il termine di cui all&#8217;art. 3 d.lgs. 197/2006; con il secondo motivo, la violazione dei principi generali in materia di requisiti per la presentazione delle istanze alla p.a.; con il terzo motivo, infine, la violazione del dovere di informare gli elettori comunitari del loro diritto al voto. <br />	<br />
2.<br />	<br />
Il ricorso, con il decreto di fissazione di udienza, è stato notificato in data 23 giugno 2011 al Comune di Vallerano, che si è costituito in giudizio, nella persona del Sindaco e che, unitamente ai controinteressati successivamente costituiti in giudizio, deduce la inammissibilità e l&#8217;infondatezza della impugnazione.<br />	<br />
Si è altresì costituito il Ministero dell’interno, per affermare il proprio difetto di legittimazione passiva, sul quale il Collegio non può peraltro convenire, attese le rilevanti competenze attribuite all’Amministrazione dello Stato a tutela della regolarità dell’applicazione del principio di democrazia nello svolgimento delle elezioni presso gli Enti rappresentativi delle Autonomie locali alla stregua degli artt. 1 e 5 della Costituzione.<br />	<br />
3.<br />	<br />
In via pregiudiziale, il Comune ed i controinteressati hanno eccepito la non integrità del contraddittorio, atteso che il ricorso avrebbe dovuto essere notificato anche a tutti i consiglieri comunali eletti nelle elezioni del 15/16 maggio 20111, oltre che ai cittadini extracomunitari potenzialmente esclusi dalla competizione ed ai componenti della Adunanza dei Presidenti delle Sezioni, essendo stato specificamente impugnato il verbale delle operazioni da tale Adunanza redatto.<br />	<br />
4.<br />	<br />
Già in sede cautelare il Collegio ha ritenuto la predetta eccezione fondata limitatamente alla necessaria evocazione in giudizio di tutti gli eletti al Consiglio comunale, atteso che, pur essendo stato il ricorso ritualmente notificato ad alcuni dei contro interessati, il suo accoglimento avrebbe determinato la completa rinnovazione della competizione elettorale e che pertanto non sembrava poter essere escluso il legittimo interesse degli eletti al Consiglio comunale di Vallerano in carica a quella data al mantenimento della carica pubblica conseguita a seguito delle precedenti elezioni, ed ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio, regolarmente ottemperata, ai fini della decisione del ricorso nel merito.<br />	<br />
La stessa eccezione non è viceversa fondata quanto ai singoli soggetti materialmente responsabili dell’attività impugnata quali pubblici ufficiali pro tempore dell’amministrazione regolarmente intimata, né quanto ai cittadini comunitari ammessi (si afferma illegittimamente) al voto, in quanto essi, in ogni caso, non perderebbero il diritto di voto, ma più semplicemente potrebbero esercitarlo correttamente in caso di rinnovazione del procedimento elettorale insieme a tutti i cittadini del Comune intimato.<br />	<br />
5.<br />	<br />
I resistenti hanno altresì eccepito la inammissibilità del ricorso con riguardo alla condotta del ricorrente, che nonostante già prima delle elezioni fosse stato ben edotto delle modalità operative seguite dall&#8217;Ufficio elettorale, non avrebbe mai ha sollevato obiezioni di sorta, nonostante fosse anche membro &#8211; nella sua qualità di consigliere comunale uscente &#8211; della Commissione elettorale del Comune di Vallerano, e che, si afferma, si è solo &#8220;riservato&#8221; di richiedere l&#8217;annullamento delle elezioni, qualora le stesse non fossero state allo stesso favorevoli, con la conseguente “preclusione a dedurre pretesi difetti di legittimità strumentalmente denunciati solo dopo avere appreso l&#8217;esito negativo della consultazione elettorale”.<br />	<br />
6.<br />	<br />
L’eccezione appare peraltro inconferente, atteso che secondo una generale regola del processo amministrativo l’interessato può sempre esercitare il diritto costituzionalmente garantito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione facendo valere, nei modi e termini di legge, le eventuali illegittimità degli atti che sono divenuti per esso lesivi in termini di concretezza ed attualità, e che nella fattispecie, in base all&#8217;art. 130 CPA, contro tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all&#8217;emanazione dei comizi elettorali è ammesso ricorso soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all&#8217; impugnazione dell&#8217; atto di proclamazione degli eletti.<br />	<br />
7. <br />	<br />
Appare altresì necessario chiarire in via preliminare la irrilevanza, ai fini della decisione di questo Tribunale, delle polemiche di stampa e delle diverse vicende giudiziarie a più riprese adombrate dalle parti in causa, ed in particolare delle denunce- querele allegate in atti di causa dal Sindaco del Comune resistente e capolista della lista vincitrice, contro il quotidiano &#8220;Il Messaggero&#8221; per l’articolo del 3 giugno 2011 con titolo a tutta pagina &#8220;I pacchi dono al centro dell&#8217;inchiesta &#8211; Nel mirino è finita anche la Caritas, di cui fa parte pure la moglie del sindaco&#8221;, contro il : quotidiano &#8220;Il Nuovo Corriere Viterbese” per l’articolo del 22 maggio 2011 con titolo &#8220;Il caso Vallerano – dopo l’episodio della scheda fotografata aperta un’inchiesta…voto di scambio, rumeni i caserma”, contro il quotidiano “L’opinione di Viterbo e Alto Lazio” e contro il segretario provinciale di un partito politico in relazione a dichiarazioni rese ai cittadini ed alla stampa. Nel merito, appare dunque necessario attenersi ai tre specifici motivi di ricorso sotto un profilo di stretta legittimità.<br />	<br />
8.<br />	<br />
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la pretesa illegittimità di tutti gli atti impugnati, assumendo che le elezioni sarebbero illegittime per essere stati ammessi al voto, mediante l&#8217;iscrizione nella lista elettorale aggiuntiva, 64 cittadini comunitari di nazionalità rumena pur dopo la scadenza del previsto termine del quinto giorno successivo all&#8217;affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, dando illegittima applicazione alla deroga temporale prevista dall&#8217;art. 32 bis, quarto comma, del d.P.R. 223/1967 per i soli cittadini italiani.<br />	<br />
Infatti, ciò avrebbe determinato la violazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. 12 aprile 1996, n. 197, di attuazione della direttiva 94/80/CE, che pone la disciplina speciale per le modalità di esercizio del diritto di voto alle elezioni comunali per i cittadini dell&#8217;Unione europea residenti in Italia senza prevedere una tale possibilità di deroga, conseguendone i dedotti vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza delle conseguenze e per contraddittorietà con la ratio dell&#8217;art. 32 bis.<br />	<br />
9.<br />	<br />
A giudizio dei resistenti, la censura appare inammissibile e, comunque, infondata, alla stregua dell&#8217;art. 32 bis del medesimo d.P.R., che consente l&#8217;ammissione al voto dei cittadini italiani pure dopo il termine indicato. Viene, in particolare, citata la giurisprudenza amministrativa secondo cui la norma di cui all&#8217;art. 32 bis, se fosse da intendere esclusivamente a favore dei cittadini italiani, sarebbe costituzionalmente illegittima, perché introdurrebbe una non consentita discriminazione fra i cittadini italiani e quelli dell&#8217;Unione, laddove agli stessi, a prescindere dal possesso della cittadinanza, è attribuito il diritto al voto (TAR Sardegna, 9 gennaio 2007 n. 4; TAR Emilia-Romagna, 24 maggio 2010, n. 4925; TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 4912/20; TAR Campania, Napoli, n. 6295/2009; TAR Sardegna, Cagliari, n. 4/2007; TAR Calabria, Catanzaro, n. 1412/2010). Inoltre, la circolare della Prefettura di Viterbo del 15 marzo 2011 avrebbe generato, affermano i resistenti, un legittimo affidamento sulla correttezza dell&#8217; azione amministrativa uniformando le procedure di ammissione al voto nei diversi Comuni coinvolti nelle elezioni. <br />	<br />
In tale circolare, infatti, si indicava che &#8220;qualora il cittadino comunitario presenti domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte oltre il sopraindicato termine del 5 aprile 2011, il sindaco, accertatosi comunque della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l&#8217;iscrizione anagrafica, potrà rilasciare l&#8217;apposita attestazione di ammissione al voto di cui all&#8217;art. 32 bis del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, in modo da consentire la più ampia partecipazione alle elezioni in argomento e nel rispetto del principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini di altro paese dell&#8217;Unione europea&#8221;. <br />	<br />
Anche qualora si esaminasse la questione relativa alla legittimità della ammissione tardiva al voto indipendentemente dalla nazionalità degli elettori, proseguono i resistenti, non diverse sarebbero le conseguenze in ordine alla infondatezza del ricorso, in quanto l’art. 32 bis non è applicabile solo ad eventi straordinari verificatisi dopo il blocco delle liste, ma al contrario consente l&#8217;ipotesi della ammissione al voto, previa acquisizione delle certificazioni necessarie ivi indicate, qualora sia scaduto i termine per l&#8217;iscrizione alle liste elettorali. <br />	<br />
Infatti, decorso il termine di cui al quarto comma dell&#8217;articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell&#8217;articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone l&#8217;ammissione al voto esclusivamente a domanda dell&#8217;interessato, senza che la legge richieda la presenza di condizioni ulteriori, essendo la domanda finalizzata non a conseguire l&#8217;aggiornamento delle liste (con il limite temporale fissato dall&#8217;art. 3, comma l, d.lgs. 197/1996), bensì soltanto la ammissione al voto per quella specifica consultazione elettorale, conformemente ad una interpretazione costituzionalmente orientata del dato normativo alla stregua del principio di assoluto rispetto del diritto al voto.<br />	<br />
10.<br />	<br />
Il Collegio, premessa la ammissibilità del primo motivo, in quanto dettagliatamente motivato ed idoneo a superare la prova di resistenza essendo il numero di voti contestato, pari a 64, ampiamente superiore allo scarto fra la lista vincente e quella che aveva il ricorrente come candidato sindaco, pari a 21 voti, osserva che il decreto legislativo 12 aprile 1996 n. 197, recante &#8220;Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell&#8217;Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza&#8221;, contiene la disciplina speciale relativa alla partecipazione alle elezioni comunali e circoscrizionali dei cittadini dell&#8217;Unione residenti nel nostro Paese ma privi di cittadinanza italiana. <br />	<br />
In particolare, dopo una precisa definizione delle scansioni procedimentali che consentono al cittadino dell&#8217;Unione di essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte e di esercitare il diritto di elettorato attivo, l&#8217;art. 3 del decreto stabilisce che &#8220;In occasione di consultazioni per la elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, la domanda di cui all&#8217;art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all&#8217;affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l&#8217;iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell&#8217;art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni&#8221;. <br />	<br />
Non è controverso fra le parti che, con riferimento alla tornata elettorale in questione, il termine dell&#8217;art. 3 D.lgs. 197/1996 scadeva il giorno 5 aprile, e che le domande di 64 cittadini dell&#8217;Unione di essere ammessi al voto sono successive a questo termine e dunque, assume parte ricorrente, illegittime, con la conseguenza che tali cittadini comunitari non dovevano essere ammessi al voto.<br />	<br />
Pertanto, ai fini della decisione sulla censura in esame assume valore dirimente la questione della applicabilità della prevista possibilità di deroga del termine anche in favore dei cittadini comunitari, trattandosi di disposizione prevista in relazione ai soli cittadini italiani.<br />	<br />
11.<br />	<br />
Il Collegio è consapevole del dibattito anche giurisprudenziale sul punto. Infatti, recentemente il Tar Umbria, sez. I, sent. N. 238 del 27 luglio 2011, ha accolto un ricorso del tutto analogo stabilendo che l&#8217;art. 32 bis DPR 223/1967 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, &#8220;e dunque inapplicabile ai cittadini comunitari in questione giacché pacificamente non si verte qui del loro acquisto o riacquisto del diritto al voto successivamente alla scadenza di quel termine&#8221;, e che ragionare diversamente comporterebbe &#8220;un&#8217;indebita commistione tra la sfera delle attribuzioni del Potere giudiziario e del Potere legislativo&#8221;; tuttavia le altre decisioni citate dai resistenti hanno, al contrario, ritenuto che la norma dell&#8217;art. 32-bis del DPR 223/67 deve poter essere applicata anche al diverso caso dei cittadini dell&#8217;Unione, in quanto altrimenti verrebbe a determinarsi una inammissibile discriminazione tra i cittadini italiani e quelli dell&#8217;Unione ed in quanto &#8220;nessun dato letterale o sistematico&#8221; può indicarsi a favore della tesi secondo cui l&#8217;art. 32-bis sarebbe applicabile solo al procedimento per l&#8217;iscrizione alle liste elettorali e all&#8217;ammissione al voto dei cittadini italiani, ed inoltre poiché le due norme implicate, l&#8217;art. 3 D.lgs. 197/1996 e l&#8217;art. 32-bis del DPR 223/67, si riferirebbero a fasi diverse: la prima all&#8217;iscrizione nelle liste elettorali, la seconda all&#8217; ammissione al voto. <br />	<br />
A giudizio del Collegio, occorre quindi partire dall’indubbio tenore letterale della norma di cui al citato art. 32 bis, che pone la deroga temporale in esame nel quadro della disciplina generale dell’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani, e che pertanto, secondo i comuni canoni ermeneutici ed interpretativi, non può ritenersi essere stata richiamata o fatta salva dalla successiva normativa di cui al D.Lgs. n. 197/1996, in quanto la sopravvenuta fonte di diritto non estende la predetta disciplina generale agli stranieri cittadini di altri Paesi comunitari (con la specifica eccezione dell&#8217;art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 223/1967, richiamato dall&#8217;art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 197/1996) ma, al contrario, prevede una nuova dettagliata disciplina speciale per consentire loro l’esercizio del diritto di voto in deroga alla pregressa disciplina generale, e quindi anche in deroga a quella parte della disciplina generale che consentiva la deroga temporale in esame.<br />	<br />
In caso diverso, infatti, si giungerebbe al risultato paradossale di disapplicare una sopravvenuta puntuale disposizione legislativa speciale (l&#8217;art. 3, comma 1, del D.lgs. 197/1996, espressamente riferito ad una particolare categoria di soggetti, i cittadini dell&#8217;Unione che intendono esercitare il diritto di voto alle elezioni comunali e circoscrizionali), in favore della disposizione legislativa generale anteriore pur da essa espressamente derogata (l&#8217;art. 32 bis del DPR 223/1967, relativo alla disciplina dell&#8217;elettorato attivo di tutti i cittadini), e quindi si aggirerebbe il limite testuale delle norme ammettendo che una disposizione anteriore generale deroghi, ad una legge speciale successiva, che “in parte qua” dovrebbe pertanto ritenersi “inutiliter data”.<br />	<br />
Del resto, è la stessa legge &#8216;comunitaria&#8217; di delega, poi attuata con il D.lgs. 196/97 (art. 11 della &#8220;Legge comunitaria&#8221; per il 1994), a stabilire tra i principi e criteri direttivi che il legislatore delegato deve osservare, unitamente a quelli desumibili direttamente dalla direttiva 94/80/CE, la necessità di prevedere che i cittadini dell&#8217;Unione europea presentino al Sindaco del comune di residenza, entro congruo termine, domanda di iscrizione, dichiarando la volontà di esercitare il diritto di voto.<br />	<br />
Rispetto all’espressa previsione della norma di delega, non può pertanto avere pregio neppure la considerazione secondo cui le due norme implicate, l&#8217;art. 3 D.lgs. 196 e l&#8217;art. 32-bis del DPR 223/67, si riferirebbero a fasi diverse: la prima all&#8217;iscrizione nelle liste elettorali, la seconda all&#8217;ammissione al voto, trattandosi invece di due atti analoghi ed aventi il medesimo effetto (l&#8217;iscrizione nella lista è la condizione necessaria per la partecipazione alle elezioni mediante il voto), differenziati solo per le ragioni procedurali, concernenti cittadini da un lato e residenti comunitari dall’altro, che saranno di seguito evidenziate.<br />	<br />
12.<br />	<br />
Resta da esaminare la possibilità di una interpretazione normativa che, alla stregua della ratio legis di estensione del diritto di voto perseguita dalla disciplina del 1996, consenta di giungere all’applicazione dell’art. 32 bis alla fattispecie in esame secondo una sua interpretazione adeguatrice al principio costituzionale di uguaglianza, nonché ai principi di integrazione comunitaria e di parità dei diritti di tutti i cittadini dell’Unione sanciti dai Trattati europei, ovvero, qualora il tenore letterale osti ad una simile operazione, se la disposizione di cui all&#8217;art. 3, comma 1, del D.lgs. 197/1996 “in parte qua” debba essere disapplicata per contrasto con il diritto europeo, ovvero debba essere sottoposta al vaglio di costituzionalità mediante la remissione della questione alla Corte Costituzionale. La questione sembra quindi dover essere partitamente esaminata sia sul piano interno sia sul piano comunitario.<br />	<br />
13.<br />	<br />
Sul piano comunitario, la direttiva comunitaria 94/80/CE con riferimento al profilo oggetto di valutazione non prevede alcuna disposizione dettagliata, precisa, incondizionata che vada in senso contrario a quanto stabilito dal D.lgs. n. 197/1996, ed è stata ormai recepita nell’ordinamento nazionale italiano, precludendo ogni applicazione diretta diversa con conseguente disapplicazione della norma interna. D’altronde, la stessa direttiva 94/80/CE resta estranea al tema della &#8220;cittadinanza ( anche elettorale) europea&#8221; (sancita solo con il Trattato di Maastricht del 1992), ed invece armonizza le diverse disposizioni nazionali in tema di elezione degli organi rappresentativi degli enti locali quanto al voto dei residenti cittadini di altri Paesi comunitari, senza imporre la regola dell’equiparazione con i cittadini della nazione ma, al contrario, dettando una specifica disciplina minima speciale, che, ove lo Stato non si avvalga della mera facoltà di porre deroghe, inevitabilmente si discosta dai singoli sistemi nazionali,e che, quindi, preclude la possibilità di fare riferimento ai principi generali del Trattato per far valere l’uguaglianza di tutti i cittadini comunitari sul punto.<br />	<br />
Di conseguenza, per quanto concerne l’Italia, non si palesa una illegittimità comunitaria per le numerose differenziazioni delle due discipline, che trascendono ampiamente lo specifico punto in esame: così, ad esempio, quanto alla disciplina speciale del diritto di elettorato attivo dei cittadini dell&#8217;Unione europea, che pone limitazioni all’elezione, quanto alla fissazione di un periodo minimo di residenza per poter esercitare il diritto di voto, quanto al procedimento speciale per l&#8217;iscrizione dei cittadini &#8216;comunitari&#8217; nelle liste elettorali aggiunte, quanto agli oneri documentali, ai controlli istruttori del sindaco ed ai meccanismi difensivi del cittadino &#8216;comunitario&#8217; in caso di mancata iscrizione nelle liste, nonché quanto alla possibilità dei cittadini &#8216;comunitari&#8217; di chiedere di essere cancellati dall&#8217;apposita lista aggiunta, in rapporto con il carattere &#8216;libero&#8217; della loro scelta di esercitare il diritto di voto alle elezioni amministrative nel nuovo Comune di residenza, che non determina comunque il venir meno del diritto di voto, alle condizioni previste, nel Paese d’origine, con un doppio diritto elettorale sconosciuto al cittadino italiano residente in Italia.<br />	<br />
14.<br />	<br />
Sul piano interno, viene in rilievo l’affermata violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge e, quindi, la complessa questione concernente l’estensione ai diritti politici, e in particolare al diritto di elettorato attivo in ambito locale, dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale costituzionale che ha già visto imputare numerosi diritti, formalmente riconosciuti solo al cittadino italiano come quello all’uguaglianza alla stregua dell’art.3 Cost., alla più ampia nozione di persona umana a prescindere dalla cittadinanza italiana.<br />	<br />
Il Collegio ritiene tuttavia che la questione sia più semplicemente risolvibile alla stregua della accertata conformità, in ogni caso, della specifica fattispecie in esame al principio di uguaglianza sancito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale (così come della Corte di Giustizia) secondo cui una corretta applicazione del principio di eguaglianza non impedisce, ed anzi chiede, al legislatore di adottare discipline ragionevolmente differenziate laddove le fattispecie siano diverse, essendo quindi la c.d. discrezionalità del legislatore limitata solo dal principio di ragionevolezza.<br />	<br />
15.<br />	<br />
Da questo punto di vista, la normativa di cui al D.lgs. n. 197/1996, con la conseguente non applicabilità della deroga dell’art. 32 bis del DPR 223/1967, a giudizio del Collegio risulta giustificata, ed anzi necessitata, proprio dalla descritta diversità di situazioni, fra il cittadino italiano, di cui si presume il radicamento e il conseguente interessamento al proprio contesto istituzionale locale fin dalla nascita o dal successivo trasferimento di residenza nell’ambito dei propri diritti e doveri politici (artt. 1, 5, 48 ss. 114 ss. Cost.), conseguendone l’automatica iscrizione alle liste elettorali al raggiungimento del requisito del diciottesimo anno di età ovvero al trasferimento di residenza nello specifico comune e, solo in caso di disguido o evento sopravvenuto, l’ulteriore –e altrimenti non necessario- rimedio della possibilità di domanda individuale oltre i termini previsti (mediante il citato art. 32 bis), da un lato, e, dall’altro, il residente cittadino di altri Paesi comunitari, che, fermo restando il rispetto del legame culturale e morale ma anche istituzionale con il Paese di origine (dove continua a poter votare), viene messo in condizioni di decidere con piena consapevolezza se partecipare o meno anche alle vicende istituzionali della nuova comunità locale di appartenenza, mediante la sua insindacabile facoltà (con esclusione quindi di ogni automatismo) di domandare l’iscrizione alle lise elettorali aggiuntive, purché ciò avvenga entro il termine previsto proprio a tutela della consapevolezza dell’interessato, circa le vicende del Governo locale del territorio cui chiede di partecipare a pieno titolo e con piena a paritaria dignità rispetto ai cittadini italiani.<br />	<br />
Nel quadro ora delineato, la differenziazione normativa in esame sembra rispondere, dunque, non solo alla ineludibile “ragione di interesse pubblico nazionale” (limite, questo, riconosciuto dal Diritto europeo e dalla giurisprudenza costituzionale e comunitaria) riferito alla necessità di evitare il troppo facile trasferimento di pacchetti di voti, sempre più rilevanti, di soggetti “deboli” sul piano socio-economico e conoscitivo della realtà istituzionale locale, al fine di garantire la “libertà di voto” sancita dalla Costituzione contrastando il “voto di scambio”, ma, in un contesto più ampio, anche ad una moderna visione dei fenomeni migratori quale occasione di arricchimento della vita nazionale nel rispetto del pluralismo culturale, sociale ed istituzionale che caratterizza la convivenza dei Paesi membri dell’Unione europea secondo il principio di sussidiarietà, con la conseguente possibilità di piena, e quindi pienamente consapevole, integrazione di tutte e le persone che legalmente risiedono in ogni punto del territorio italiano, anche mediante la partecipazione dei residenti cittadini comunitari alle vicende del Governo locale del territorio di cui dichiarino per tempo di volersi interessare, in conformità a quanto previsto dalla direttiva di riferimento n. 94/80/CE, la quale recita “che è importante rispettare la libertà di tali cittadini di partecipare o no alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono e che è pertanto opportuno che essi possano manifestare la loro volontà di esercitarvi i loro diritti elettorali”.<br />	<br />
Gli indicati dubbi di legittimità sul piano nazionale non sembrano quindi poter essere riferiti alle norme della cui applicazione si controverte, ma casomai alle norme, diverse ed estranee al presente giudizio, limitatrici della possibilità di acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti ormai pienamente e stabilmente integrati, per nascita o altri fattori, nella Comunità nazionale italiana.<br />	<br />
16.<br />	<br />
A fronte di quanto ora considerato, alcun rilievo può assumere la circolare della Prefettura di Viterbo del 15 marzo 2011, ovvero l’atto amministrativo ministeriale di indirizzo invocato dai resistenti, privo di ogni valore di interpretazione autentica della norma e quindi interessato dai medesimi profili di illegittimità degli atti impugnati, che potrà peraltro essere valutato ai fini della complessità e poca chiarezza della questione in relazione all’imputazione delle spese di giudizio, fermo restando l’accoglimento del primo motivo di ricorso con la conseguente necessità di rinnovare la competizione elettorale in epigrafe.<br />	<br />
Peraltro, osserva il Collegio che ogni ulteriore approfondimento del primo motivo di censura risulta superfluo, in quanto le pregresse considerazioni portano al necessario accoglimento anche del terzo motivo di ricorso, e anche tale accoglimento è idoneo e sufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso con la conseguente necessità di rinnovare le elezioni nel Comune intimato.<br />	<br />
17.<br />	<br />
Con la terza censura i ricorrenti deducono la violazione di legge (direttiva 94/80/CE) e del dovere di informare &#8220;in tempo utile e nelle forme appropriate&#8221; gli elettori comunitari del loro diritto e delle modalità per esercitarlo. In particolare, l&#8217;art. 11 della direttiva 94/80, stabilisce che &#8220;lo Stato membro di residenza informa, in tempo utile e nelle forme appropriate, gli elettori e gli eleggibili di cui all&#8217;art. 3 delle disposizioni relative all&#8217;esercizio del diritto di voto e di eleggibilità vigenti in tale Stato&#8221;, <br />	<br />
Lo stesso obbligo non è previsto dal D.lgs. 197/1996, che ha omesso di disciplinare il predetto istituto. Peraltro nella disciplina comunitaria la previsione è, osserva il Collegio, sufficientemente precisa, chiara ed incondizionata per essere ritenuta “auto-esecutiva”, indipendentemente dal suo formale recepimento nel diritto interno, essendo ormai ampiamente scaduti i termini previsti al riguardo. L&#8217;art. 11 della direttiva 94/80/CE deve pertanto essere considerato alla stregua di un parametro vincolante, ad effetto diretto, nei confronti delle Amministrazioni tenute alla concreta gestione del procedimento elettorale (da ultimo in tema di effetto diretto delle direttive non attuate o attuate solo parzialmente, CGUE, 30 novembre 2009, C-357/09, Kadzoev) e l’adempimento, necessariamente in &#8220;tempo utile&#8221; ed in &#8220;forme appropriate&#8221; (e peraltro ribadito in recenti circolari ministeriali relative al voto dei cittadini comunitari), per la sua connotazione sostanziale, necessariamente adeguata alla particolare condizione dei cittadini comunitari, deve contemplare modalità ulteriori, diverse, e più intense, di quelle già usate per la convocazione dei comizi elettorali nei confronti di tutti i potenziali elettori.<br />	<br />
Infatti, il descritto obbligo di informazione preventiva e appropriata è particolarmente determinante proprio in ragione della descritta volontarietà dell&#8217;iscrizione dei cittadini comunitari nelle liste elettorali, costituendo una condizione preliminare necessaria rispetto al diritto di voto, e la sua violazione incide negativamente sul diritto di ciascun cittadino comunitario e, conseguentemente, sulla composizione della platea elettorale degli aventi diritto al voto, impedendo una libera e consapevole scelta di partecipazione elettorale in relazione all’esigenza costituzionale e comunitaria, in precedenza ampiamente illustrata, di garantire la facoltà di voto dei residenti appartenenti ad altri Paesi comunitari.<br />	<br />
18.<br />	<br />
Risulta agli atti di causa che l’intimata amministrazione comunale ha omesso qualsiasi comunicazione o informazione specifica ai residenti comunitari in merito alle disposizioni, ai termini e alle modalità per l&#8217;esercizio del diritto di voto nelle elezioni comunali, discendendone, per le ragioni sopra ampiamente esposte, non solo la violazione del diritto elettorale dei cittadini comunitari residenti nel Comune e quindi del Diritto comunitario, ma anche il sotteso vizio di eccesso di potere per l’irragionevole accentuazione delle carenze procedurali già evidenziate, determinando ed accentuando indebiti profili di casualità e di difetto di trasparenza della decisione partecipativa dei cittadini comunitari, suscettibili di ripercuotersi sul complessivo procedimento elettorale e sull&#8217;esito del voto, risultando residenti nel Comune n. 213 cittadini di altri paesi dell&#8217;UE di cui 48 minorenni alla data delle elezioni, avendo, di questi, 109 esercitato il diritto di voto presentando le relative istanza, tra i quali appunto i 64 elettori illegittimamente ammessi, e residuando, quindi, altri 46 cittadini comunitari che, pur avendo il requisito della residenza, non hanno deciso di esercitare il diritto di voto, non potendosi escludere al riguardo la rilevanza del predetto illegittimo difetto di comunicazione.<br />	<br />
19.<br />	<br />
Il numero dei residenti comunitari non votanti (indipendentemente dalla diversa questione degli altri residenti comunitari illegittimamente ammessi a votare) è quindi potenzialmente determinante ai fini del mutamento dei risultati della competizione elettorale, ed è connesso ad un profilo di illegittimità procedurale debitamente fatto valere dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso, conseguendone l’annullamento e la necessaria riedizione della competizione elettorale. <br />	<br />
20.<br />	<br />
Conclusivamente, a giudizio del Collegio risultano fondati sia il primo che il terzo motivo di ricorso, e l’accoglimento di ciascuno di essi postula la necessità di annullare la delibera di proclamazione degli eletti e tutti gli atti impugnati e riferiti alla procedura elettorale meglio definita in epigrafe, conseguendone l’obbligo dei competenti Uffici del Ministero dell’Interno, della Prefettura e del Comune di attivarsi con ogni consentita tempestività per la riconvocazione delle elezioni comunali con la nomina, ove ne sussistano le condizioni di legge, di un Commissario che gestisca l’amministrazione comunale e le procedure elettorali nelle more dello svolgimento della nuova competizione elettorale.<br />	<br />
Ciò consente di non esaminare, per ragioni di economia procedurale, la seconda censura del ricorso, la cui definizione implicherebbe gli ulteriori tempi di una fase istruttoria rivelatasi non utile alla stregua delle considerazioni che precedono.<br />	<br />
Sussistono infine – tenuto conto, come sopra anticipato, della complessità della vicenda che ci occupa &#8211; motivate ragioni per compensare fra le parti le spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/02/2012</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-20-2-2012-n-1722/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2012 n.1722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.1722</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-11-11-2009-n-1722/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-11-11-2009-n-1722/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-11-11-2009-n-1722/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.1722</a></p>
<p>Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano B. S. (avv.ti M. Bazzoni, V. Davini e B. Macciotta) c/ Comune di Alghero (avv.ti G. Manni e I. Licheri) sul dies a quo del termine alla prescrizione per la richiesta di conguaglio dell&#8217;oblazione versata ai fini del condono edilizio 1. Edilizia ed urbanistica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-11-11-2009-n-1722/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.1722</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-11-11-2009-n-1722/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/11/2009 n.1722</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R.M.P. Panunzio; Est. F. Scano<br /> B. S. (avv.ti M. Bazzoni, V. Davini e B. Macciotta) c/ <br />Comune di Alghero (avv.ti G. Manni e I. Licheri)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo del termine alla prescrizione per la richiesta di conguaglio dell&#8217;oblazione versata ai fini del condono edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Oblazione – Diritto al conguaglio &#8211; Termine di prescrizione – Art. 35, co. 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47 &#8211; Dies a quo &#8211; Data della domanda di concessione in sanatoria.	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Condono edilizio – Oneri concessori – Esenzioni – Art. 9, lett. a), L. 27 gennaio 1977 n. 10 – Non è applicabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di sanzioni edilizie, il dies a quo del termine di prescrizione, previsto dall’art. 35, comma 18, L. 28 febbraio 1985 n. 47, per l’esercizio del diritto al conguaglio dell’oblazione già autoliquidata del privato ai fini del condono edilizio, decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, ovvero dalla integrazione della documentazione necessaria per la dimostrazione della consistenza dell’abuso edilizio e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di sanatoria, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso.(1)	</p>
<p>2. In tema di contributi edilizi, l’esenzione dagli oneri concessori prevista dall’art. 9 lettera a), L 27 gennaio 1977 n. 10, riguarda le concessioni a regime e non anche le concessioni ottenibili in seguito a condono edilizio.	</p>
<p></b>________________________________<br />	<br />
<i>(1) Cfr., in senso conforme, T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE II BIS &#8211; Sentenza 1 febbraio 2002 n. 790, in questa rivista. </i>(A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 700 del 1999, proposto dal<br />	<br />
signor <B>B. S.</B>, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Bazzoni, Vittore Davini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Macciotta in Cagliari, via Sonnino n. 99; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Alghero</b>,in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Manni, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ignazia Licheri in Cagliari, via Cugia n. 43; </p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente a non pagare i contributi e sanzioni richiesti per la definizione della pratica di condono edilizio n. 344 del 29.3.1986 e, a tal fine per:<br />	<br />
a) l’accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di oblazione, in quanto prescritte;<br />	<br />
b) l’accertamento negativo in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di urbanizzazione primaria in quanto trattandosi di fabbricato costruito in zona E 2 (agricola), il contributo non è dovuto;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Alghero;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/10/2009 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente aveva presentato domanda, in data 29.3.1986, di concessione edilizia in sanatoria per due fabbricati realizzati in zona agricola. Precisa il ricorrente che gli edifici sono stati realizzati, in parte con regolare concessione edilizia (n. 44/80) ed in parte abusivamente (la restante parte del fabbricato ed il magazzino).<br />	<br />
Per la parte abusiva il ricorrente afferma di aver presentato regolare domanda di condono edilizio ed in particolare: il Mod. 47/85 – A, tipologia 1 (opere realizzate in assenza di concessione edilizia e non conformi a norme e strumenti urbanistici) per una superficie complessiva di mq. 362,75 (con l’applicazione della misura massima dell’oblazione: lire 36.000 a mq); il Mod. 47/85 – B, tipologia 4 (mutamento di destinazione d’uso senza aumento di superfici o volumi) per una superficie di mq 224,92 (misura oblazione lire 8.000 a mq).<br />	<br />
Con due lettere del 9.11.1999 il Comune aveva richiesto il pagamento della somma di lire 9.226.000 a titolo di conguaglio per OBLAZIONE, e la somma di lire 25.791.000 a titolo oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che illegittimamente il Comune pretende il pagamento del conguaglio per oblazione, in quanto il relativo credito si è prescritto con il decorso del termine di 36 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria; gli oneri di urbanizzazione, afferma, non sono dovuti in quanto la costruzione ricade in zona agricola.<br />	<br />
Il Comune di Alghero ha chiesto il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 14 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br />	<br />
Il ricorrente chiede l’accertamento del proprio “diritto a non pagare i contributi e sanzioni richiesti per la definizione della pratica di condono edilizio n. 344 del 29.3.1986”.<br />	<br />
Con riferimento all’accertamento della non debenza delle somme per sanzioni, la domanda è infondata in punto di fatto <br />	<br />
Nel caso di specie, difatti , non risulta che il Comune abbia applicato alcuna sanzione: né il ricorrente, né la difesa del Comune indicano alcun provvedimento sanzionatorio.<br />	<br />
La somma di lire 9.226.000 richiesta dal Comune per oblazione, non è a titolo di sanzione, ma a titolo di conguaglio dell’importo versato in precedenza.<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che non sia dovuta tale somma in quanto il relativo credito si è ormai prescritto per il decorso del termine di trentasei mesi, previsto dall’articolo 35 comma 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, entro il quale poteva essere richiesto l’eventuale conguaglio.<br />	<br />
La difesa del Comune sostiene, viceversa, che il credito non si sia prescritto, in quanto il relativo termine può, a suo avviso, iniziare a decorrere solo dopo la formazione del silenzio assenso o comunque, dopo la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il formarsi del silenzio assenso. Afferma ancora il comune che il ricorrente non ha depositato tutta la documentazione richiesta della legge ed in particolare la perizia giurata richiesta dall’articolo 35 comma 3 lettera b) quando l’opera abusiva supera i 450 mc di volumetria, nonché la perizia redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, prevista dall’articolo 40 comma 3, lett. c) della legge regionale 11 ottobre 1985 n. 23, sulla esistenza degli indispensabili requisiti di ordine igienico sanitario.<br />	<br />
La tesi del Comune è infondata.<br />	<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, il dies a quo del termine di prescrizione dell’obbligazione relativa all’oblazione per il condono edilizio, previsto al comma 18 dell’articolo 35 della legge 47 del 1985 per l’esercizio del diritto al conguaglio, decorre dalla presentazione della domanda di concessione in sanatoria, ovvero dalla integrazione della documentazione necessaria per la dimostrazione della consistenza dell’abuso edilizio e non dal provvedimento comunale che conclude il procedimento di sanatoria, ovvero dalla maturazione del silenzio assenso.<br />	<br />
La consistenza dell’abuso realizzato dal ricorrente era puntualmente indicato nella domanda di condono e corrisponde a quello accertato dal Comune, ancorchè questi, come emerge dalla nota del 4.3.1999, includa nel conteggio delle opere abusive anche la superficie (di 224,92 mq) realizzata in base alla concessione edilizia n. 44 del 1980 ed ora interessata da cambio di destinazione d’uso. Comunque la consistenza dell’abuso era altresì facilmente rilevabile dalla copia del progetto allegato alla domanda di condono, come rilevato dal ricorrente e non contestato, in fatto, dalla difesa del Comune.<br />	<br />
Va pertanto dichiarata la prescrizione dell’obbligazione al conguaglio dell’oblazione, senza che vi sia la necessità di alcun pronunciamento sulla esattezza o meno del conteggio eseguito dal Comune.<br />	<br />
Il ricorrente chiede poi che sia accertata la non debenza della somma richiesta dal Comune a titolo di oneri di urbanizzazione, se ed in quanto (e nella parte in cui) essi comprendono anche quelli per urbanizzazioni primarie.<br />	<br />
Sostiene in merito che non sono dovuti detti oneri concessori in quanto la costruzione ricade in zona agricola, nella quale, precisa il ricorrente, le opere di urbanizzazione non sono a carico dell’amministrazione comunale, ma sono a totale carico dell’avente titolo a richiedere la concessione.<br />	<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
La costruzione abusiva realizzata dal ricorrente non è stata costruita in funzione della conduzione del fondo agricolo, ma con destinazione residenziale. Anche la parte in precedenza realizzata a fini agricoli è stata poi destinata a fini residenziali, come emerge dalla domanda di sanatoria per cambio di destinazione d’uso.<br />	<br />
Non può pertanto il ricorrente godere dell’esenzione dal pagamento dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, per costo di costruzione e per oneri di urbanizzazione, in quanto essi non sono dovuti, ai sensi del successivo articolo 9 lettera a), nella sola ipotesi in cui la costruzione sia stata realizzata “in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale”.<br />	<br />
Per le costruzioni abusive realizzate in zona agricola con destinazione residenziale, il richiedente la sanatoria edilizia è tenuto al pagamento dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge n. 10 del 1977, per oneri di urbanizzazione e per costo di costruzione, in quanto l’esenzione prevista dal successivo articolo 9 lettera a, riguarda le concessioni a regime e non anche le concessioni ottenibili in seguito a condono edilizio ed in quanto, comunque, l’esenzione è circoscritta alle sole costruzioni funzionali alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo, mentre la destinazione residenziale, legittimata con il condono, costituisce un utilizzo della costruzione non funzionale ad una attività agricola praticata su un fondo.<br />	<br />
Per le su esposte ragioni il ricorso va in parte accolto ed in parte respinto.<br />	<br />
Le spese del giudizio, stante la reciproca soccombenza fra le parti, possono essere interamente compensate fra le stesse.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In parte accoglie ed in parte respinge, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente<br />	<br />
Francesco Scano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Lensi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/11/2009</p>
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