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	<title>1719 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1719 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2010 n.1719</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-29-3-2010-n-1719/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-29-3-2010-n-1719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2010 n.1719</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Pisano Giuseppina Pannicelli (Avv. Marco Mazza) c. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla azione amministrativa e sui provvedimenti da essa emanati Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Art. 1 Legge 241/90 come modificata dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-29-3-2010-n-1719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2010 n.1719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-29-3-2010-n-1719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2010 n.1719</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Pisano<br /> Giuseppina Pannicelli (Avv. Marco Mazza) c. Ministero dell&#8217;Economia e<br /> delle Finanze e Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (Avvocatura<br /> Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla azione amministrativa e sui provvedimenti da essa emanati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Art. 1 Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/05 – Requisiti – Interessi – Tutela sia pubblica che privata – Obbligo – Sussiste – Ragioni – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’azione amministrativa, come previsto dall’art. 1 della Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/05, deve essere improntata, oltre che ai classici canoni di trasparenza e pubblicità ed ai principi del diritto comunitario, ai principi di derivazione civilistica, tra cui quello della buona fede, il quale ultimo nell’ambito specifico può ritenersi come una espressione dell’agire secondo principi improntati alla buona amministrazione. In tal senso così come non può richiedersi l’adempimento di una prestazione inesigibile e non si risponde dell’inadempimento non imputabile per cause di forza maggiore, allo stesso modo l’amministrazione, in un’ottica di leale collaborazione con il cittadino, nel perseguire l’interesse pubblico, quando ciò sia possibile, deve contemperare lo stesso con quello del privato già destinatario di un precedente provvedimento ampliativo.<br />	<br />
</b>____________________<br />	<br />
 * Nella fattispecie, il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione ha disposto la sospensione del patentino per la vendita di tabacchi poiché all’esito dell’effettuato controllo era risultato che per il biennio precedente il quantitativo di tabacchi venduto non rispettava le previsioni recate dalla circolare comunicata alla ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2009, proposto da:<br />
<b>Giuseppina Iannicelli</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Mazza, con domicilio eletto presso Antonio Parisi in Napoli, via S. Aspreno N. 13; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale ope legis domiciliano in Napoli, via Diaz 11; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>del provvedimento n. 021320 del 20/04/2009, con il quale l&#8217;Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dispone il rigetto dell&#8217;istanza di rinnovo del patentino generi di monopolio n. 300668 in Afragola;<br />	<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e di Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso la Sig.ra Giuseppina Iannicelli, titolare del patentino n.300668 per la rivendita di tabacchi presso il Bar denominato “Caffetteria Meridionale”, sito nel Comune di Afragola, ha impugnato la disposizione dirigenziale n.21320 del 20.04.2009 con cui l’amministrazione, all’esito dell’esame della domanda di rinnovo presentata per il biennio 2009-2011, ha disposto la soppressione del patentino in quanto, all’esito dei controlli effettuati, era risultato che per il biennio 2007/2009 il quantitativo di tabacchi venduto dalla rivendita di aggregazione (n.3 di Cardito) non rispettava quanto previsto dalla circolare n.375/05, debitamente comunicata alla ricorrente con nota del 22.06.2006, n.11935. <br />	<br />
La ricorrente ha esposto che in realtà “la quasi totale assenza di prelevamenti e l’estrema discontinuità nell’attività di vendita dei tabacchi”, contestata dall’amministrazione, era da attribuirsi a gravissimi problemi di salute e familiari della ricorrente. L&#8217;Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.<br />	<br />
Con ordinanza cautelare n.1922/09 il Tribunale accoglieva l’ordinanza cautelare proposta e pertanto l’amministrazione, nelle more della decisione del merito, rilasciava il provvedimento richiesto. <br />	<br />
Solo in seguito, con nota depositata in giudizio in data 27.10.2009, l’amministrazione rilevava che il provvedimento impugnato era stato sostituito, a causa di un errore materiale nell’indicazione della rivendita di aggregazione (Afragola anziché Cardito), con altro del medesimo tenore n.26971, datato 20.05.2009 e notificato a mani della Sig.ra Iannicelli in data 23.05.2009, che non è stato impugnato. Pertanto, eccepiva in rito l’inammissibilità del ricorso oltre che, nel merito, la sua infondatezza.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 11.2.2010, uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, si ritiene di respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
Il provvedimento emanato in data 20.05.2009, infatti, per stessa ammissione dell’amministrazione è stato emanato al fine di rettificare l’errore materiale contenuto nel provvedimento del 20.04.2009, che erroneamente faceva riferimento alla rivendita di aggregazione di Afragola anziché a quella di Cardito. Tale elemento, tuttavia, nulla muta rispetto ai presupposti in virtù del quale è stata disposta la soppressione del patentino della ricorrente, che risultano i medesimi già evidenziati nel provvedimento del 20.04.2009 impugnato, né il secondo atto appare essere stato emanato all’esito di una rinnovata istruttoria, alla luce di un riesame delle circostanze di fatto o di diritto poste a base della decisione, con la conseguenza che il secondo provvedimento impugnato deve ritenersi privo di una propria lesività e, pertanto, non autonomamente impugnabile (Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7732; T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 22 ottobre 2009, n. 6180). <br />	<br />
Nel merito, il ricorso merita accoglimento.<br />	<br />
L’azione amministrativa, così come prevista dall’articolo 1 della legge 241/90, legge modificata ed integrata dalla legge 15/05, deve infatti oggi ritenersi improntata, oltre che ai canoni della trasparenza, pubblicità e ai principi del diritto comunitario, ai principi di derivazione civilistica, tra cui in primo luogo quello della buona fede, che nell’ambito specifico può ritenersi come una espressione dell’agire secondo principi improntati alla “buona amministrazione”. <br />	<br />
Ciò in quanto la regola generale, dopo le modifiche apportate alla 241/90, è che i poteri pubblici ed il cittadino si muovono sullo stesso piano, con ciò rinunciando definitivamente all’agire pubblico come espressione del potere autoritativo. <br />	<br />
Espressione di tale principio è stato considerato, tra l’altro, anche l’articolo 21 – nonies della legge n.241790, il quale prevede che l’annullamento di un provvedimento amministrativo potrà avvenire, entro un termine ragionevole, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Orbene, nel caso in esame- sebbene non si tratti di annullamento, bensì di diniego di rinnovo di precedente provvedimento, non può non ritenersi che valga lo stesso principio. <br />	<br />
Pertanto, sebbene la circolare invocata dall’amministrazione n.3757/05 (a differenza di quella invocata dal ricorrente n.63407/01, che prevede la revoca della licenza in caso di “mancato ingiustificato prelievo” per più di tre mesi o comunque in quantitativi tali da non giustificare il proseguo dell’attività) faccia riferimento, ai fini di valutare l’interesse pubblico sotteso al rinnovo del patentino, alla circostanza obiettiva del prelievo di un quantitativo di tabacchi superiore al 15% del totale della vendita della privativa, ad avviso del Collegio anche tale circolare va interpretata alla luce del principio di buona fede.<br />	<br />
Ragionando in tal senso, così come nel diritto civile non può richiedersi l’adempimento di una prestazione inesigibile e non si risponde dell’inadempimento non imputabile per cause di forza maggiore, allo stesso modo l’amministrazione, in un ottica di leale collaborazione con il cittadino, nel perseguire l’interesse pubblico, quando ciò sia possibile, deve contemperare lo stesso con quello del privato già destinatario di un precedente provvedimento ampliativo. <br />	<br />
Nel caso in esame, a fronte di circostanze assolutamente eccezionali e, per la loro drammaticità, non ripetibili &#8211; quali quelle ampiamente documentate nel caso in esame- che hanno temporaneamente impossibilitato la ricorrente, destinataria di un precedente provvedimento ampliativo, al rispetto dei quantitativi di vendita previsti dalla normativa vigente, il Collegio ritiene che in un ottica di buona amministrazione e leale collaborazione l’amministrazione avrebbe dovuto tener conto, ai fini del rinnovo, delle predette circostanze o comunque motivare in merito alla prevalenza della tutela dell’interesse pubblico rispetto a quello privato. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto va annullato il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni costituite da un lato dall’obiettiva sussistenza delle circostanze dedotte dall’amministrazione, dall’altro dei motivi di inesigibilità addotti dalla ricorrente.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, Napoli, III sez., accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento i epigrafe.<br />	<br />
Compensa spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Ida Raiola, Primo Referendario<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/03/2010</p>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-29-3-2010-n-1719/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2010 n.1719</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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