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	<title>17126 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2015 n.17126</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-9-4-2015-n-17126/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-9-4-2015-n-17126/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2015 n.17126</a></p>
<p>Ricorso proposto da Zanetti Fabio c/ Tribunale di Udine Rifiuti da demolizione – Natura di rifiuto speciale – Frantumazione funzionale al riutilizzo – Normale pratica industriale – Non rientra – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184 bis D.Lgs. 152/2006 – Insussitenza La giurisprudenza della Suprema Corte in questa sentenza conferma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-9-4-2015-n-17126/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2015 n.17126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-9-4-2015-n-17126/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2015 n.17126</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ricorso proposto da Zanetti Fabio c/  Tribunale di Udine</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:calibri,sans-serif; font-size:11pt">Rifiuti da demolizione – Natura di rifiuto speciale – Frantumazione funzionale al riutilizzo – Normale pratica industriale – Non rientra – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184 bis D.Lgs. 152/2006 – Insussitenza</span></p>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<ol>
<li>La giurisprudenza della Suprema Corte in questa sentenza conferma il proprio orientamento secondo il quale ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale “sottoprodotto” &#8211; ai sensi dell&#8217;art.183 lett.p) D.L.gs.3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4, &#8211; le cinque condizioni previste dalla norma devono sussistere contestualmente.</li>
<li>Inoltre, per la qualifica come “sottoprodotto” è necessario che le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare, in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.</li>
<li>Incombe sull&#8217;interessato, l&#8217;onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.</li>
<li>Non c&#8217;è dubbio che la mera titolarità dell&#8217;area, pur nella consapevolezza da parte del proprietario dell&#8217;abbandono di rifiuti, non sia sufficiente per affermare la penale responsabilità dello stesso. La condotta omissiva può dar luogo ad ipotesi di responsabilità soltanto quando ricorra l&#8217;obbligo giuridico di impedire l&#8217;evento ai sensi dell&#8217;articolo 40 cpv. Codice penale.</li>
</ol>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
Zanetti Fabio, nato a Grado il 22/01/1945<br />
avverso la sentenza del 20/12/2013<br />
del Tribunale di Udine<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;<br />
udito il P.M.,in persona del Sost. Proc. Gen. Aldo Policastro,<br />
che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></div>
<ol>
<li>Il Tribunale di Udine, con sentenza del 20/12/2013, dichiarava Radenko Tomic e Fabio Zanetti colpevoli del reato di cui agli artt.110, 81 cpv. cod.pen., 256 comma 2, con riferimento al comma 1 letta), D.L.vo 152/2006 loro ascritto, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, condannava ciascuno di essi alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di euro 2.000,00 di ammenda.</li>
</ol>
<p>Rilevava il Tribunale che, dalle risultanze acquisite in dibattimento, era emerso (come accertato in data 12/02/2011) che presso un cantiere sito in Bordo Viola, in zona classificata&nbsp; dal PRG come zona mista agricola e residenziale, erano iniziati i lavori di costruzione di alcuni fabbricati per civile abitazione e che il suolo era di proprietà della società Domus s.a.s. di Zanetti Fabio. Al momento dell&#8217;accertamento erano presenti sul posto alcuni dipendenti della ditta Tomic Radenko, esecutrice dei lavori, e nell&#8217;area risultavano sparsi a terra numerosi quintali di materiale di provenienza edile, come calcinacci, mattoni, guaine bituminose, coppi (tale materiale non ancora sbriciolato, era stato trasportato sul posto senza alcun formulano&nbsp; per il trasporto rifiuti). Tanto premesso, dopo aver richiamato la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto, riteneva il Tribunale che, nel caso di specie, essendo emerso che il materiale trasportato, per essere utilizzato per la realizzazione di una stradina, doveva essere preventivamente frantumato, non potesse parlarsi di sottoprodotto ma di rifiuto.<br />
Del reato, poi, doveva rispondere anche Zanetti, quale proprietario e committente delle&nbsp; opere, dovendo la stradina essere realizzata nel cantiere ed essendo quindi egli pienamente consapevole dell&#8217;illecito trasporto e successivo deposito.<br />
2.Ricorre per cassazione Fabio Zanetti, a mezzo del difensore, denunciando la violazione degli artt.184 bis e 256 D.L.vo 152/2006.<br />
La nuova definizione dì sottoprodotto prevista dall&#8217;art.184 bis ha introdotto l&#8217;ulteriore elemento della &#8220;normale pratica industriale&#8221;.<br />
Sul punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali, ma è sicuramente preferibile quello che vi ricomprende l&#8217;attività di frantumazione necessaria al riutilizzo degli inerti per la realizzazione di un prodotto.<br />
Rientrano, invero, nella normale pratica industriale quei trattamenti minimi come lavare, seccare, omogeneizzare, raffinare, frantumare.<br />
E tale, deve, quindi, considerarsi, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti per la qualifica di sottoprodotto, la frantumazione di inerti per riutilizzarli nella preparazione del sottofondo per costruire la stradina.<br />
Con il secondo motivo denuncia l&#8217;omessa ed insufficiente motivazione in ordine all&#8217;elemento soggettivo.<br />
Il Tribunale si è limitato ad accertare che il ricorrente fosse titolare dell&#8217;area, senza tener conto che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è sufficiente, per affermare la responsabilità dl proprietario neppure la mera consapevolezza del deposito, essendo necessario provare il concorso nel reato.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></div>
<p>1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.<br />
2.Risulta accertato, in punto di fatto (in proposito non vi è alcuna contestazione neppure da parte del ricorrente) che sulla particella catastale n.684 erano stati depositati Kg. 4.860,00 di&nbsp; materiale consistente &#8220;in inerti derivanti da attività di demolizione ed in particolare coppi, mattoni, ritagli di guaina bituminosa e parti in calcestruzzo&#8221;. (pag.3 sent.).<br />
3.A norma dell&#8217;art.183 comma 1 lett.p) D.L.vo 152/2006, come modificato dall&#8217;art2 comma 20 D.L.vo n.4/2008, che aveva novellato l&#8217;art.183 del D.L.vo 152/2006, erano sottoprodotti le sostanze ed i materiali secondo i seguenti criteri, requisiti e condizioni: &#8220;a) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; b) il loro impiego sia certo fin dall&#8217;inizio ed integrale ed avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; c) soddisfi i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l&#8217;impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; d) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità di cui al punto c); e) abbiano un valore economico di mercato&#8221;.<br />
Il D.L.vo 3 dicembre 2010 n.205 ha introdotto, nel D.L.vo 152/2006, l&#8217;art.184 bis secondo cui è da considerare sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell&#8217;art.183 comma 1 lett.a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l&#8217;oggetto è originato da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l&#8217;oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l&#8217;oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d)&nbsp; l&#8217;ulteriore utilizzo è legale ossia la sostanza o l&#8217;oggetto soddisfa per l&#8217;utilizzo specifico tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell&#8217;ambiente e non porterà ad impatti complessivi negativi sull&#8217;ambiente o la salute umana.<br />
3.1. La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che &#8220;..ai fini della qualificazione dì una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto ai sensi dell&#8217;art.183 lett.p) D.L.gs.3 aprile 2006 n.152, come modificato dal D.L.gs. 16 gennaio 2008 n.4, le cinque condizioni previste dalla norma citata devono sussistere contestualmente&#8221; (cfr.Cass.pen.sez.3 n.10711 del 28.1.2009). E&#8217; inoltre necessario che &#8220;&#8230;. le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare (art.183, comma primo lett.p) D. L.vo 3 aprile 2006 n.152, come modif.dal D.L.vo 16.1.2008 n.4), in quanto tali operazioni fanno perdere al sottoprodotto la sua identità e sono necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo&#8221; (cfr. cass.sez.3 n.14323 del 4.12.2007-depo 7.4.2008).<br />
Infine, incombe sull&#8217;interessato, anche successivamente alla modifica dell&#8217;art.183 comma primo let.p) D.L.gs. n.152/2006 ad opera del D.Lgs.n.4 del 2008, l&#8217;onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo&#8221; (cfr.Cass.pen.sez.3 n.41836 del 30.9.2008).<br />
I principi sopra richiamati, debbono ritenersi &#8220;validi&#8221; pure alla luce della disciplina contenuta nell&#8217;art.184 bis.<br />
3.2. E, palesemente, nel caso di specie, non può parlarsi di sottoprodotto, non ricorrendo tutte le &#8220;condizioni&#8221; richieste dalla norma.<br />
Si è, infatti, affermato che integra il reato previsto dall&#8217;art.256 D.L.vo 152/2006 l&#8217;abbandono incontrollato di residui da demolizione, che vanno qualificati come rifiuti speciali e non materie prime secondarie o sottoprodotto (nel caso di specie non risultava che il materiale depositato, pietrame, impianti elettrici ed igienici-sanitari, fosse destinato, fin dalla sua produzione, all&#8217;integrale riutilizzo per la riedificazione senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale)- Cass. sez. 3 n.17823 del 17/1/2012) e che integra il reato in questione il reimpiego di materiale inerte derivante dall&#8217;attività di scarifica dl manto stradale nel processo produttivo di conglomerato bituminoso, non potendo lo scarificato essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell&#8217;art.184 bis, neppure all&#8217;esito della modifica introdotta dall&#8217;art.12 D.L.vo 3/12/2010 n.205; e che i fanghi di cemento ottenuti dal lavaggio delle betoniere sono qualificabili come rifiuti e non rientrano nella categoria dei sottoprodotti di cui all&#8217;art.184 bis D.Lvo. 152/2006, trattandosi di materiale non provenienti da un processo produttivo, ma da sottoporre per l&#8217;eventuale utilizzo ad ulteriore trattamento di pulitura diverso dalla normale pratica industriale (cass. sez. 3 n.42338 del 9/7/2013); e che non possono essere qualificati come sottoprodotto i residui da demolizione, quando non siano destinati, sin dalla loro produzione, all&#8217;integrale riutilizzo senza trasformazioni preliminari o compromissione della qualità ambientale (Cass. sez.3 n.3202 del 2/10/2014).<br />
3.3. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando che il materiale trasportato nell&#8217;area, come in precedenza descritto, abbisognasse, comunque, per essere reimpiegato di trasformazioni preliminari, mediante frantumazione. Operazione questa non rientrante nella normale pratica industriale e che già di per sé rendeva il materiale stesso non<br />
qualificabile come sottoprodotto. Inoltre non era stata fornita alcuna allegazione in ordine alla &#8220;rispondenza della destinazione agli standard merceologiche e alle norme tecniche(pag.4,5).<br />
La giurisprudenza richiamata dal ricorrente (Cass. sez.3 n.41331/2008) riguarda, invece, le terre e le rocce da scavo, che non sono certo equiparabili agli inerti derivanti da demolizioni di fabbricati.<br />
Il materiale proveniente dalle attività di scavo era escluso dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l&#8217;atti comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell&#8217;art.7 del decreto Ronchi, che l&#8217;art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l&#8217;arti() comma 1 legge 23 marzo 2001 n.93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.156 del 2006-art.186- (cfr.Cass.pen.sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli).<br />
Lo scavo, infatti, ha per oggetto il terreno, mentre la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall&#8217;uomo (Cass.sez. 3 n.37280 del 12.6.2008).<br />
4. Non c&#8217;è dubbio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, indicata anche nel ricorso (Cass. sez. 3 n.32158 del 1/7/2002; Cass. sez.3 n.36406 del 26/6/2013), la mera titolarità dell&#8217;area, pur nella consapevolezza da parte del proprietario dell&#8217;abbandono di rifiuti, non sia sufficiente per affermare la penale responsabilità dello stesso, dal momento che la condotta omissiva può dar luogo ad ipotesi di responsabilità soltanto quando ricorra l&#8217;obbligo giuridico di impedire l&#8217;evento ex art.40 cpv. cod.pen.<br />
Ma, nella fattispecie in esame, il ricorrente non è stato certamente ritenuto responsabile per il solo fatto di aver tollerato e, comunque, per non aver impedito. il deposito dei rifiuti.<br />
Allo Zanetti si contesta di aver concorso con il coimputato nel trasporto e nel deposito del materiale.<br />
Egli era, invero, oltre che proprietario dell&#8217;area, anche committente delle opere di costruzione che dovevano essere ivi realizzate; era, quindi, &#8220;interessato&#8221; alla realizzazione della stradina (attraverso lo sbriciolamento degli inerti trasportati) per consentire il transito dei furgoni impegnati nel cantiere (pag.5 sent.).<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P. Q. M.</strong></div>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Così deciso in Roma il 09/04/2015<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-iii-penale-sentenza-9-4-2015-n-17126/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione III penale &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2015 n.17126</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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