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	<title>17103 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a></p>
<p>Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE S.a.s. Fratelli Tosetto di Tosetto dr. Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Agenzia delle Dogane (Avv. dello Stato) spetta al G.O. la giurisdizione in materia di contributi sulle esportazioni quando siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria 1. Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. LA MEDICA, Est. SAPONE<br /> S.a.s. Fratelli Tosetto di Tosetto dr. Walter &#038; C. (Avv.ti W. Viscardini Donà e M. Attanasio) c/ Agenzia delle Dogane (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>spetta al G.O. la giurisdizione in materia di contributi sulle esportazioni quando siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari &#8211; Contributi sulle esportazioni – Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Condizioni – Fattispecie</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Aiuti comunitari – Posizione  dei beneficiari – Diritto soggettivo – Sussiste – Condizioni – Interesse legittimo – Sussiste &#8211; Condizioni</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza – Determinazione della giurisdizione – Avviene in base al petitum sostanziale &#8211; Disciplina</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inammissibile, per carenza di giurisdizione,  il ricorso in materia di contributi sulle esportazioni disciplinati dalla normativa comunitaria, qualora i presupposti materiali e le  regole procedurali ai fini della concessione del contributo siano stati analiticamente previsti dalla normativa stessa,  rimanendo all’amministrazione un mero potere di riscontro di tali presupposti.</p>
<p>2. In materia di aiuti comunitari, la posizione dei beneficiari è di diritto soggettivo allorquando le disposizioni comunitarie e nazionali determinino in modo diretto ed automatico obbligazioni di diritto pubblico, senza alcuna possibilità di valutazioni o apprezzamenti discrezionali; viceversa ove l&#8217;erogazione dei contributi e il loro eventuale recupero non discendano automaticamente dall’accertamento di presupposti vincolanti ma costituiscano esercizio di una funzione discrezionale pubblicistica, la posizione stessa è di interesse legittimo, nascente da norme di azione e non già di relazione, con la conseguenza che la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>3. La giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base alla prospettazione delle parti bensì in ragione del c.d. petitum sostanziale, e cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione del G.O. in materia di contributi sulle esportazioni che siano analiticamente disciplinati dalla normativa comunitaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg. Sent.<br />
Anno 2004<br />
N. 6843   Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; Sezione I quater –</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>Sentenza</b></p>
<p>sul ricorso n. 6843 del 2004, proposto da<br />
<b>Pia Valter</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Nicolini ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Paolo Bonaiuti, situato in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 16</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha domicilio legale, in Roma, via dei Portoghesi n. 12<br />
per l’annullamento<br />
a) della nota prot. n. 2.9/Compl. (Ass.ni), datata 9 agosto 2002, del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale e della Formazione, nella parte in cui l’Amministrazione ha disposto la conferma dell’odierno ricorrente presso la Casa di Reclusione di Mamone Lodè, in luogo di Cagliari, a seguito del superamento del concorso interno per esame teorico-pratico per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e della successiva frequenza del corso di formazione tecnico-professionale della durata di cinque mesi;<br />
b) di ogni altro atto antecedente, concomitante, successivo al provvedimento di cui al superiore punto a) e, in particolare, dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha confermato l’odierno istante presso la sede di Mamone in luogo di Cagliari;</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004 il Ref. Antonella MANGIA; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale; <br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>Fatto</b></p>
<p>Espone il ricorrente:<br />
&#8211; di essere risultato vincitore del concorso interno, per esame teorico-pratico, riservato al personale con un’anzianità di servizio non inferiore a quattro anni, per complessivi 445 posti (350 uomini, 95 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del r<br />
&#8211; di aver frequentato il previsto corso di formazione tecnico-professionale, superando gli esami finali; <br />
&#8211; di avere accettato l’assegnazione d’autorità connessa al superamento della suddetta selezione e del successivo corso di formazione;<br />
&#8211; di aver richiesto, in seguito all’attivazione nel 2001 da parte dell’Amministrazione della procedura di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea, di conseguire il definitivo trasferimento presso la Casa Circondariale di Cagliari, atteso che- che detta procedura si è completata nel mese di ottobre 2002 con la conferma, errata, presso la sede di Mamone Lodè ove era stato assegnato a seguito del superamento del concorso per vice Sovrintendente. <br />
Avverso la conferma in sede e la successiva sanatoria presso la sede di appartenenza il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnativa:<br />
Eccesso di potere per travisamento della realtà fattuale e giuridica. Violazione e falsa applicazione della disciplina contenuta nella Circolare n. 0061815-2001 del 15.5.2001 del Ministero della Giustizia – D.A.P.. La fattispecie in esame risulta disciplinata, per quanto riguarda il passaggio dalla Casa di Reclusione di Mamone Lodè alla Casa Circondariale di Cagliari, dall’istituto del distacco. Pertanto, il provvedimento di assegnazione (datato settembre – rectius: agosto &#8211; 2002), conseguente al superamento del concorso per vice sovrintendente, nel disporre la conferma in sede e, quindi, la presa in carico presso la destinazione finale, avrebbe dovuto disporre il trasferimento definitivo alla Casa Circondariale di Cagliari. Il medesimo risultato si sarebbe dovuto conseguire per effetto del completamento della procedura di sanatoria, avvenuto nel mese di ottobre 2002. <br />
Il Ministero della Giustizia si è costituito resistendo. In particolare, con memoria depositata in data 6 novembre 2004, ha eccepito preliminarmente l’assoluta tardività dell’impugnazione del provvedimento di assegnazione; nel merito, ha evidenziato che: &#8211; il bando di concorso prevedeva che gli aspiranti sottoscrivessero una dichiarazione, indicando la disponibilità a raggiungere qualsiasi sede loro assegnata; &#8211; l’assegnazione dei nuovi sovrintendenti è stata attuata seguendo i seguenti criteri: &#8211; conferma del personale effettivo in sedi carenti, fino alla copertura dei posti in organico; &#8211; assegnazione in sedi diverse per il personale effettivo presso sedi già in esubero di personale del ruolo; &#8211; tutela del personale avente diritto ai benefici di cui alla legge n. 104/92.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 novembre 2004.</p>
<p align=center><b>Diritto</b></p>
<p>1. Il ricorso, oltre che irricevibile ed inammissibile, è infondato nel merito.</p>
<p>1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente chiede l’annullamento della nota, datata 9 agosto 2002, con la quale è stata disposta la sua “conferma” presso la Casa di Reclusione di Mamone Lodè e dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea, che lo ha confermato presso la stessa sede in luogo di Cagliari.<br />
Orbene, è evidente che, in relazione agli atti impugnati, non è stato rispettato il termine perentorio di cui all’art. 21 della legge n. 1034/1971.<br />
Il riferimento alla carenza nei provvedimenti di ogni e qualsivoglia indicazione circa l’Autorità Giudiziaria competente a conoscere dell’eventuale impugnazione nonché in ordine ai termini dell’eventuale azione a tutela della sfera giuridica dell’interessato non vale – di per sé – a giustificare il ritardo nell’impugnazione (cfr., tra le altre, CSI, sent. n. 327 dell’8 ottobre 2003; TAR Sardegna, sent n. 1260 del 15 ottobre 2003).<br />
La carenza delle indicazioni di cui sopra, infatti, rappresenta semplicemente un elemento valutabile ai fini della concessione del beneficio della remissione in termini per errore scusabile (cfr. C.d.S., sent. n. 1231 del 15 aprile 1996) ma può costituire presupposto per la concessione di detto beneficio soltanto nei casi in cui – a differenza dell’ipotesi in esame &#8211; sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, atteso che, altrimenti, tale inadempimento formale si risolverebbe in un’assoluzione indiscriminata dall’onere di ottemperare alle prescrizioni vincolanti delle norme giuridiche, assistite dalla presunzione legale di conoscenza posta a fondamento dell’indefettibile principio dell’obbligo di osservanza dei precetti giuridici (cfr., tra le altre, C.d.S., sent. n. 5256 del 16.9.2003; TAR Puglia, Lecce, sent. n. 954 del 4.2.2004; TAR Umbria, sent. n. 747 del 26.9.2003; TAR Calabria, sent. n. 1149 del 18.9.2003).</p>
<p>1.2.  Emergono, ancora, perplessità in relazione all’asserita carenza di controinteressati.<br />
Ancorché il ricorrente non intenda sollevare doglianze in ordine alla graduatoria, va, infatti, osservato che le assegnazioni disposte in seguito all’espletamento di un concorso possono essere valutate come un “unicum”, che investe le posizioni di tutti i vincitori.<br />
Appare, dunque, possibile affermare che l’annullamento di un provvedimento di assegnazione è in grado di interferire con gli interessi degli altri vincitori del concorso. Ne consegue che la mancata notifica del ricorso ad almeno uno dei soggetti in evidenza è in grado di determinare l’inammissibilità del ricorso.<br />
2. Nel merito, è da rilevare che il ricorso si presenta alquanto generico.<br />
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della “conferma” presso alla Casa di Reclusione di Mamone Lodè, disposta a seguito del superamento del concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, e dell’atto di sanatoria delle posizioni di assegnazione temporanea per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, che ha confermato la già richiamata sede in luogo di Cagliari.<br />
In particolare, dopo aver premesso che era distaccato presso la Casa Circondariale di Cagliari sin dal 20.9.1997, afferma che il provvedimento di assegnazione, conseguente al superamento del concorso, nel disporre la conferma in sede, avrebbe dovuto attuare il trasferimento definitivo alla C.C. di Cagliari e che il medesimo risultato si sarebbe dovuto conseguire per effetto del completamento della procedura di sanatoria, avvenuto nell’ottobre 2002.<br />
Al riguardo, il Collegio non può non rilevare che il ricorrente è stato “assegnato” alla Casa di Reclusione di Mamone Lodè in seguito al superamento di un concorso, il cui bando prevedeva espressamente che -“ottenuta la nomina”- i vincitori avrebbero raggiunto la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata.<br />
Si può, pertanto, osservare che, il ricorrente, partecipando e risultando, poi, vincitore del concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, ha reso possibile l’applicazione nei suoi confronti dei criteri di assegnazione all’uopo elaborati dall’Amministrazione, non contestati in questa sede; accettando l’assegnazione di autorità disposta sulla base dei predetti criteri, ha determinato l’effetto di precludere l’operatività della sanatoria attivata dall’Amministrazione con la lettera circolare n. 9961815-2001 del 15.5.2001.<br />
In particolare, appare opportuno porre in risalto che:<br />
&#8211;	l’assegnazione disposta dall’Amministrazione al termine del corso di formazione ed in questa sede contestata – pur se definita nel concorso come mera “conferma” – deve essere intesa come uno strumento diretto alla distribuzione delle nuove risorse disponibili, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Amministrazione;<br />	<br />
&#8211;	per detta assegnazione erano stati definiti dall’Amministrazione specifici criteri, in ordine ai quali il ricorrente non solleva doglianza alcuna, né dal punto di vista redazionale, né sotto l’aspetto applicativo.<br />	<br />
In termini più generali, va considerato, poi, che: <br />
&#8211;	l’assegnazione – in quanto tale &#8211; incide sulla sede di servizio del dipendente;<br />	<br />
&#8211;	l’assegnazione si risolve in una conferma quando non varia la sede di servizio individuabile dal ruolo, con totale irrilevanza delle situazioni di distacco; <br />	<br />
&#8211;	l’assegnazione interferisce, comunque, con le assegnazioni temporanee ovvero sui distacchi, in quanto costituisce una manifestazione di volontà diretta a ripartire le nuove risorse resesi disponibili in virtù del concorso in proporzione delle carenze;<br />	<br />
&#8211;	tale interferenza  può risolversi sia nella preclusione della sanatoria dei distacchi che nel venire meno degli effetti di quest’ultima, ove già prodottisi. Nel primo caso, va rilevata una sorta di interruzione temporale del distacco, conseguente all’assegnazione ed alla relativa accettazione dell’interessato, sicché l’Amministrazione – al momento del decidere sulla sanatoria – può trovarsi – come nel caso in esame – di fronte ad un soggetto che non versa più in una condizione di assegnazione temporanea. Nel secondo caso, il distacco risulta “sanato” ma la situazione così determinatasi viene meno per effetto dell’assegnazione disposta in seguito al concorso.<br />	<br />
Per quanto esposto nel ricorso, non è dato riscontrare, dunque, illegittimità in relazione all’assegnazione disposta dall’Amministrazione ed alla mancata sanatoria lamentata dal ricorrente.</p>
<p>3. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere, a prescindere dalle questioni di irricevibilità ed inammissibilità, rigettato nel merito.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater, respinge il ricorso n. 6843/2004.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero della Giustizia in Euro 1.000,00, oltre IVA e CPA nei termini di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell’8 novembre 2004.<br />
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente<br />
Dr.ssa Gabriella DE MICHELE – Consigliere<br />
Dr.ssa Antonella MANGIA– Referendario- Relatore – Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-22-12-2004-n-17103/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2004 n.17103</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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