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	<title>1709 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1709 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso volto ad ottenere l’annullamento bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente medico, apprezzando nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione. Il ricorrente, direttore di struttura medica, sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1709/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione sul ricorso volto ad ottenere l’annullamento bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente medico, apprezzando nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione. Il ricorrente, direttore di struttura medica, sul presupposto della posizione di esubero e di mobilità esterna in cui si sarebbe venuto a trovare, ha reiteratamente presentato richiesta di assunzione in un posto di imminente messa a concorso; non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente insta per l’annullamento dell’avviso pubblico comunque indetto. Il primo giudice ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile, per difetto di giurisdizione, anche se si volesse ricondurre il petitum sostanziale del giudizio alla pretesa all’applicazione dell’istituto della mobilità, ritenuto prioritario rispetto ad un concorso ai fini della copertura di un determinato posto, essendo fatto sostanzialmente valere un diritto soggettivo al trasferimento per mobilità volontaria dietro lo schermo dell’impugnativa di un atto (ritenuto) amministrativo. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01709/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02712/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Lazzaro Michele Repetto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini e Michele Damiani, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ifo Ire</b>, <b>Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Paisiello, 55/5; <b>Regione Lazio</b>; <b>Presidente della Regione Lazio</b> in qualita&#8217; di Commissario Ad Acta, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE III QUATER n. 02627/2012, resa tra le parti, concernente ANNULLAMENTO BANDO DI CONCORSO AVENTE AD OGGETTO: &#8220;COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA ONCOLOGICA	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ifo Ire Istituti Fisioterapici Ospitalieri di Roma e di Presidente della Regione Lazio in qualita&#8217; di Commissario ad Acta;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Damiani, Gigli su delega di Scoca e dello Stato Varrone.	</p>
<p>Apprezzato nella attuale fase il pregiudizio lamentato dall’appellante, impregiudicata la decisione della questione di giurisdizione;<br />	<br />
Ritenuto di fissare la Camera di Consiglio per l’ulteriore prosecuzione al 13 luglio 2012;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese della attuale fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2712/2012) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Fissa la camera di consiglio per l’ulteriore prosecuzione al 13 luglio 2012.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</a></p>
<p>Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio V. Floris (Avv.ti A. Nicolini e C. Iellano) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale (Avv. Stato), Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato) ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Turco, Est. R. Panunzio<br /> V. Floris (Avv.ti A. Nicolini e C. Iellano) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Avv. Stato), l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale (Avv. Stato), Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione del provvedimento ai sensi dell&#8217;art. 3 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e provvedimento – obbligo di motivazione – attribuzione di punteggio numerico – sufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente a soddisfare l’obbligo motivazionale di cui all’art. 3 L. 241/1990</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora sulla sufficienza del punteggio numerico ad integrare la motivazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 1709/2004<br />
Ric. n. 1033/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1033/2004 proposto dalla<br />
sig.ra <b>Vilmana Floris</b>, rappresentata e difesa per procura a margine dell’atto introduttivo del giudizio dagli avvocati Antonio Nicolini e Caterina Iellamo, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro in carica, 																																																																																												</p>
<p>&#8211;	l’<b>Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna – Direzione Generale</b>, in persona del Direttore pro-tempore,																																																																																												</p>
<p>&#8211;	la <b>Commissione per l’esame riservato per insegnanti di religione</b> indetto con DDG 2 febbraio 2004, in persona del Presidente pro-tempore,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del verbale n. 13 del 7/5/04 della Commissione giudicatrice intimata, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il giudizio negativo di 7/15, della conseguente non ammissione alle prove orali del concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria, nonché del verbale della medesima Commissione n. 1 del 27/4/04;</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Designato relatore il consigliere Rosa Panunzio;<br />	<br />
	Uditi all’udienza camerale del 3 novembre 2004 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.																																																																																												</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>	Con il ricorso in esame, notificato il 28 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 25 ottobre, la ricorrente espone di aver partecipato al concorso riservato per insegnanti di religione indetto con DDG 2 febbraio 2004, le cui prove scritte si sono tenute il 21 aprile 2004.<br />	<br />
	Al termine del procedimento di valutazione di tali prove, la commissione esaminatrice gli assegnava il punteggio globale di 7/15, insufficiente al raggiungimento del minimo richiesto per l’ammissione alle prove orali (11/15).<br />	<br />
	Di qui il ricorso in esame col quale si deduce violazione di legge (art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241), eccesso di potere e difetto di motivazione, violazione dell’art. 12, comma 1°, del DPR 9 maggio 1994 n. 487, come modificato dall’art. 10 del DPR 30 ottobre 1996 n. 693, difetto di istruttoria, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe espresso le sue valutazioni in termini esclusivamente numerici, senza dar conto delle ragioni del giudizio complessivamente sfavorevole attribuito alle prove della candidata e senza che i criteri di valutazione all’uopo predisposti &#8211; per la loro genericità – consentissero la ricostruzione delle ragioni poste a fondamento di tale apprezzamento.<br />	<br />
	Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del giudizio impugnato.<br />	<br />
	Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto.<br />	<br />
	All’udienza camerale del 3 novembre 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, i procuratori delle parti, avvertiti della possibilità di decisione in forma semplificata, hanno insistito nelle rispettive conclusioni.<br />	<br />
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorso in esame si caratterizza per la manifesta infondatezza che consente, ai sensi dell’articolo 26, V comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall&#8217;art. 9 della legge 21 luglio 2000 n. 205, la decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare.<br />
	Come riconosce la stessa ricorrente, la questione dell’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale dei giudizi inerenti le prove scritte di un concorso, imposto all’Amministrazione dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dopo aver a lungo ricevuto soluzione prevalente nel senso della sufficienza dell’attribuzione del solo punteggio numerico, è stata riaperta da alcune decisioni del giudice amministrativo che, invece, hanno ritenuto necessaria l’esternazione, ancorché sintetica, del giudizio valutativo sfociato nel punteggio numerico.<br />	<br />
	Anche il Consiglio di Stato, in talune pronunce, ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico soltanto ove i criteri di massima fissati dalla Commissione fossero rigidamente predeterminati, restando per contro insufficiente il mero punteggio nei casi in cui essi si risolvessero in espressioni eccessivamente generiche.<br />	<br />
	Sennonchè, recentemente, lo stesso Consiglio di Stato, con decisione n. 6155 del 17 settembre 2004, nella consapevolezza dei cennati contrasti giurisprudenziali, ha riesaminato la questione tornando al pregresso orientamento della sufficienza del voto espresso esclusivamente in termini numerici, con le seguenti precisazioni perfettamente attinenti anche alle censure sollevate nel caso che occupa:<br />	<br />
•	in caso di valutazione negativa di un candidato è irrilevante (e non appare necessario) che la commissione lasci segni grafici o glosse di commento a margine dell’elaborato corretto di ciascun candidato;<br />	<br />
•	sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati (Cons Stato, Sez. IV, ordinanza 7 febbraio 2003 n. 470; ordinanza 29 gennaio 2004, n. 385); <br />	<br />
•	la fissazione dei criteri di massima per la correzione degli elaborati, così come la valutazione delle prove di esame, rientrano nell’ambito della discrezionalità propria della Commissione e sfuggono pertanto al sindacato di legittimità, salvo che siano manifestamente arbitrari, illogici, irragionevoli ed irrazionali, circostanze che non ricorrono nel caso di specie.<br />	<br />
Da tale orientamento, che già aveva visto l’adesione di questo Tribunale (per tutte: TAR Sardegna n. 1602/02 del 21 novembre 2002), non si ravvisano ragioni per discostarsi, con conseguente reiezione del ricorso.<br />
	Gli anzidetti contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA<br />
Respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 3 novembre 2004 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Paolo Turco, 			Presidente,<br />	<br />
&#8211; Manfredo Atzeni, 		Consigliere,<br />	<br />
&#8211; Rosa Panunzio, 		Consigliere, estensore.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi 18/11/2004</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-18-11-2004-n-1709/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/11/2004 n.1709</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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