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	<title>1706 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1706 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2011 n.1706</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-2-2011-n-1706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-2-2011-n-1706/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2011 n.1706</a></p>
<p>Va disposta una verificazione in sede cautelare, giudicando del provvedimento di esclusione da concorso per il reclutamento di allievi finanzieri riservato ai volontari delle forze armate, per non idoneità in visita medica: occorre infatti procedere ad accertamento d’ufficio ed in contraddittorio tra le parti, della sussistenza o meno della patologia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-2-2011-n-1706/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2011 n.1706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-24-2-2011-n-1706/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 24/2/2011 n.1706</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va disposta una verificazione in sede cautelare, giudicando del provvedimento di esclusione da concorso per il reclutamento di allievi finanzieri riservato ai volontari delle forze armate, per non idoneità in visita medica: occorre infatti procedere ad accertamento d’ufficio ed in contraddittorio tra le parti, della sussistenza o meno della patologia riscontrata al ricorrente (conduzione atrio-ventricolare accelerata), presso l’Ospedale Militare “Celio” di Roma, previa costituzione di un apposito collegio medico con specifica competenza professionale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01706/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00844/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 844 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Giuseppe Scialla</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Chiara Guerriero, con domicilio eletto presso Chiara Izzo in Roma, via dei Trinci, 63;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>; <b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti di esclusione dal concorso per il reclutamento di 952 allievi finanzieri riservato ai volontari delle forze armate in FP1, (comunicazione di non idoneità adottata in data 12.1.2011 dalla Sottocommissione per la visita medica di revisio<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto necessario, alla luce del ricorso proposto dall’interessato, procedere ad accertamento d’ufficio ed in contraddittorio tra le parti, della sussistenza o meno della patologia riscontrata in capo al ricorrente (“conduzione atrio-ventricolare accelerata – PR: 0,10 sec”);	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>dispone che l’Ospedale Militare “Celio” di Roma provveda, previa costituzione di un apposito collegio medico con specifica competenza professionale, ad effettuare una verificazione in ordine alla patologia rilevata ed alla sua congruenza rispetto alle ipotesi tipiche di inidoneità di cui al D.M. 17.5.2000 n. 155. L’accertamento dovrà essere effettuato previa comunicazione, anche via fax, del giorno, dell’ora e del luogo sia al ricorrente, sia al resistente Ministero delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, anche presso il domicilio ex lege (Avvocatura Generale dello Stato), i quali potranno farsi assistere da medici di fiducia. Detta comunicazione dovrà essere inviata alle suddette parti a cura del menzionato organo collegiale incaricato dell’accertamento, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata. Il ricorrente è onerato sia della notifica della presente ordinanza al resistente Ministero ed all’incaricato della verificazione, sia dell’anticipazione di tutte le eventuali spese occorrenti per l’adempimento dell’ordine istruttorio. Le risultanze del disposto accertamento dovranno essere depositate nella Segreteria di questa Sezione entro il 9 aprile 2011;	</p>
<p>fissa per il prosieguo la Camera di Consiglio del 21.4.2011;	</p>
<p>ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti;	</p>
<p>dispone che nelle more dell’incombente istruttorio il ricorrente sia interinalmente ammesso, con riserva, alle ulteriori prove concorsuali nello stato del loro svolgimento;	</p>
<p>ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1706</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1706/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1706</a></p>
<p>Pres. Onorato, est. GuerrieroSantagata ed altri (Avv. Riccardo Marone) c. Comune di Alife (n.c.), Vitelli ed altri (n.c.), Terrazzano ed altri (Avv.ti avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa) e Guarnieri (Avv.ti Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano). in tema di elezioni del Consiglio Comunale e di voto assistito 1. Elezioni –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1706</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, est. Guerriero<br />Santagata ed altri (Avv. Riccardo Marone) c. Comune di Alife (n.c.), Vitelli ed altri (n.c.), Terrazzano ed altri (Avv.ti avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa) e Guarnieri (Avv.ti Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano).</span></p>
<hr />
<p>in tema di elezioni del Consiglio Comunale e di voto assistito</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Elezioni del Consiglio Comunale – Adunanza dei Presidenti delle Sezioni – Presenza della maggioranza dei Presidenti – Legittimità.</p>
<p>2. Elezioni – Pluralità di consultazioni elettorali – Discrepanza tra il numero totale dei votanti delle due elezioni – Irrilevanza – Ragioni.</p>
<p>3. Elezioni – Ammissione al voto assistito – Condizioni &#8211; Certificazione rilasciata da medico della A.S.L. che attesta l’inabilità al voto, salva la querela di falso contro l’attestazione – Legittimità.</p>
<p>4. Elezioni – Ammissione al voto assistito – Verifica da parte del Presidente del seggio dell’effettività dell’impedimento dell’elettore – Dopo l’adeguamento della normativa sul voto assistito alle norme sulla tutela della privacy – Impossibilità – Ragioni.</p>
<p>5. Elezioni – Voto assistito – Accompagnatore candidato alle elezioni – Nel caso in cui la lista di appartenenza dell’accompagnatore si sia classificata terza – Legittimità delle operazioni di voto – Ragioni.</p>
<p>6. Giustizia Amministrativa – Ricorso incidentale – In caso di infondatezza del ricorso principale – Non va esaminato – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In tema di elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. n. 570/60, sono legittime le operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni cui abbiano partecipato cinque degli otto presidenti dal momento che, se da un lato, il primo comma prevede che il Presidente dell’Ufficio del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell’art. 75, dall’altro il terzo comma lo stesso art. 67 stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.</p>
<p>2. In caso di pluralità di consultazioni elettorali (nella specie europee e comunali) è ininfluente la non coincidenza dei dati numerici dei votanti relativi alle elezioni europee rispetto a quelli delle elezioni comunali, dal momento che il numero dei votanti per entrambe le consultazioni non deve necessariamente coincidere in considerazione della facoltà dell’elettore di esercitare il suo diritto anche per una sola delle elezioni.</p>
<p>3. L’ammissione degli elettori fisicamente impediti al voto assistito è subordinata esclusivamente all&#8217;esibizione di un certificato rilasciato da un medico dell&#8217;unità sanitaria locale, attestante che l&#8217;infermità fisica che affligge l&#8217;elettore è tale d&#8217;impedirgli di esprimere il proprio voto senza l&#8217;ausilio di un altro elettore, per cui è rimessa all&#8217;esclusiva valutazione tecnico-discrezionale del medico stesso l&#8217;accertamento del carattere impediente delle altre patologie di gravità analoga a quelle già espressamente indicate dalla legge e tale valutazione legittima senz’altro l&#8217;ammissione dell’elettore al voto assistito salva la querela di falso contro l&#8217;attestazione sanitaria.</p>
<p>4. Dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 &#8211; che ha adeguato la normativa in materia di voto assistito alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy &#8211; nei certificati attestanti l&#8217;impedimento dell&#8217;elettore non deve più essere descritta l&#8217;infermità che autorizza a votare con l&#8217;ausilio di altra persona, bastando in merito l&#8217;inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale; per cui è oggi impedito ogni possibile intervento in merito da parte del presidente del seggio, il quale non può più svolgere la cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati dalla legge.</p>
<p>5. La circostanza che gli accompagnatori di elettori inabili al voto siano candidati alle elezioni non determina la caducazione delle operazioni elettorali nel caso in cui la lista di appartenenza sia risultata terza alle elezioni, senza quindi trarre alcun vantaggio, in base alla prova di resistenza.</p>
<p>6. Il rigetto del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale, dato il carattere accessorio di quest’ultimo, che segue sempre le vicende del ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di infondatezza, irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo preclude l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva verifica della fondatezza di quello principale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di elezioni del Consiglio Comunale e di voto assistito</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione II</b></p>
<p> composto dai Signori: 1) Dott. Antonio Onorato              Presidente; 2) Dott. Francesco Guerriero        Consigliere rel.; 3) Dott. Francesco Guarracino      Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 9315/2004 R. G., proposto dai<br />
sigg. <b>Santagata Alfonso, Del Giudice Emilio, Ventriglia Vincenzo, Panella Franco, D’Ascoli Salvatore e Menecillo Isidoro</b>, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Marone, presso il cui studio in Napoli alla via Cesario Console, n. 3, sono elett.te domiciliati,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Comune di ALIFE (CE)</b>, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio,</p>
<p>E NEI CONFRONTI di</p>
<p><b>Vitelli Roberto, Sasso Pietro, Melillo Antonio, Santagata Brunello, Amato Antonio, Guarnieri Lucantonio, Visone Silvio, Di Matteo Giuseppe, Biondi Giuseppe, Rao Raffaele, Parisi Alessandro, Ferrazzano Angelo, Angelillo Sisto, Cirioli Maria, Zeppettelli Giovanni</b>, tutti residenti in Alife, non costituiti in giudizio ad eccezione</p>
<p>Di</p>
<p><b>Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo Colalillo e Giacomo Papa, unitamente ai quali sono elett.te domiciliati in Napoli alla via A. Labriola, P.co Fiorito (studio R. Anatriello),</p>
<p>e di</p>
<p><b>Guarnieri Lucantonio</b>, rappresentato e difeso dal prof. avv. Gennaro Terracciano e Stefania Terracciano e con gli stessi elett.te domiciliati in Napoli ala via Metastasio, n. 63,</p>
<p>per l’annullamento<br />
a)	delle operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alife (Provincia di Caserta), a seguito delle lezioni voltesi in data 13-14.6.2004, concluse con il verbale di proclamazione egli eletti da parte dell’Ufficio Centrale di Alife, in data 15.6.2004;<br />	<br />
b)	di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali tra i quali il verbale dell’Ufficio Centrale di Alife e i verbali di scrutinio delle lezioni comunali delle Sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6;<br />	<br />
di tutte le operazioni di spoglio ad esse connesse.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati, depositato in data 12 luglio 2004, notificato in data 23 luglio 2004 con pedissequo Decreto Presidenziale del 15 luglio 2004 di fissazione di udienza e ridepositato in data 30 luglio 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati sopra indicati;<br />
Visto il ricorso incidentale prodotto da Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, notificato il 3 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 13;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Data per letta alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 la relazione del Consigliere Dott. Francesco Guerriero;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, elettori (D’Ascoli) e candidati alla carica di Consigliere Comunale nella Lista n. 2 “L’Aquilone”, per le elezioni relative al rinnovo del Consiglio Comunale di Alife, tenutesi in data 13-14 giugno 2004, premesso che in sede di proclamazione degli eletti, secondo i voti conteggiati per ciascuna lista, la suddetta lista ha ottenuto n. 1836 voti, mentre la Lista n. 3 “Toro per Alife” n. 1846, hanno denunciato in sostanza che:</p>
<p>1.- il verbale di proclamazione degli eletti non sarebbe stato sottoscritto da almeno la maggioranza degli otto Presidenti di Sezione;</p>
<p>2.- nella Sezione n. 1, il numero dei votanti alle Elezioni Comunali sarebbe più alto di quello dei votanti alle Elezioni Europee;</p>
<p>3.- alcuni elettori sarebbero stati ammessi a votare con accompagnatore, in assenza del presupposto di legge; <br />
A sostegno dell’impugnativa hanno dedotto, in diritto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 67, 68, 69, 70 e 72 del DPR 16.5.1960, n. 570.<br />
Con controdeduzioni e ricorso incidentale, notificato il 3 settembre 2004 e depositato il successivo giorno 13, i controinteressati Ferrazzano Angelo e Rao Raffaele, candidati consiglieri eletti nella Lista n. 3, vincitrice delle elezioni, hanno eccepito la inammissibilità ed infondatezza del gravame proposto, contestando punto per punto le censure dedotte dai ricorrenti.<br />
Con tale atto, i suddetti hanno impugnato, altresì, in via incidentale, gli atti e le operazioni di votazione, deducendo che alla Lista n. 2 sarebbero stai attribuiti ben 29 voti, nonostante gli elettori, pur avendo barrato il simbolo della lista stessa, avessero anche espresso la preferenza per un candidato consigliere della Lista n. 3, nel riquadro di quest’ultima.<br />
In particolare, tali irregolarità riguarderebbero:<br />
a.- nella Sezione n. 1, tre schede (1 con preferenza per Biondi Giuseppe e 2 con preferenza per Sasso Pietro);<br />
b.- nella Sezione n. 2, due schede (1 con preferenza per Rao Raffaele e 1 con preferenza per Natale Donatela);<br />
c.- nella Sezione n. 3, cinque schede (1 con preferenza per Visone Silvio, 1 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Sasso Pietro, 1 con preferenza per Angelillo Sisto e 1 con preferenza per Di Matteo Giuseppe);<br />
d.- nella Sezione n. 4, quattro schede (2 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Guarnieri Lucantonio e 1 con preferenza per Sasso Pietro);<br />
e.- nella Sezione n. 5, due schede (1 con preferenza per Ferrazzano Angelo e 1 con preferenza Melillo Antonio);<br />
f.- nella Sezione n. 6, quattro schede (1 con preferenza per Amato Antonio, 1 con preferenza per Parisi Alessandro e 2 con preferenza per Sannullo Antonio);<br />
g.- nella Sezione n. 7, cinque schede (1 con preferenza per Amato Antonio e 4 con preferenza per Melillo Antonio);<br />
h.- nella Sezione n. 8, quattro schede (1 con preferenza per Biondi Giuseppe, 1 con preferenza per Masuccio Alessandro, 1 con preferenza per Natale Donatella e 1 con preferenza per Orsini Maria).<br />
Inoltre, ulteriori 12 voti sarebbero stati attribuiti alla Lista n. 2, nonostante le relative schede non contenessero alcun voto di lista, ma solo la preferenza per un candidati espressa in altro riquadro.<br />
In particolare, tali voti riguarderebbero:<br />
a.- nella Sezione n. 1  due schede (1 con preferenza per il Bergamin Domenico e 1 con preferenza per Ventriglia Vincenzo);<br />
b.- nella Sezione n. 2 una scheda, con preferenza per Tartaglia Luigi;<br />
c.- nella Sezione n. 3, una scheda con preferenza per Santagata Alfonso;<br />
d.- nella Sezione n. 4 tre schede (1 con preferenza per Del Giudice Emilio, 1 con preferenza per il candidato Sasso Giuseppe e 1 con preferenza per Iannotta Marcellino);<br />
e.- nella Sezione n. 5  una scheda, con preferenza per Sannullo Raffaele;<br />
f.- nella Sezione n. 6 due schede (1 con preferenza per Di Muccio Silvio e 1 con preferenza per Menecillo Isidoro);<br />
g.- nella Sezione n. 7 una scheda, con preferenza per Santagata Bruno;<br />
h.- nella Sezione n. 8 una scheda, con preferenza per Mercurio Filippo.<br />
Con memoria difensiva, depositata in data 20 ottobre 2004 si è costituito il giudizio il sig. Guarnirei Luciano, candidato eletto nella Lista n. 3 “Toro per Alife”, concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese.<br />
In data 21 ottobre 2004 i sigg. Ferravano Angelo e Rao Raffaele hanno depositato memoria “illustrativa”, con la quale hanno chiesto tra l’altro che venga disposta attività di verificazione delle irregolarità denunciate.<br />
Con ordinanza n. 794/2004 questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, che sono stati regolarmente eseguiti dal Funzionario designato dal Prefetto di Caserta che ha inviato la documentazione con nota in data 24 gennaio 2005, prot. n. 242/2004/S.E.<br />
In data 12 e 16 Febbraio 2005 i controinteressati, rispettivamente, Guarnieri Lucantonio, Rao Raffaele e Terrazzano hanno depositato memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione.<br />
Anche i ricorrenti, in data 18 febbraio 2005, hanno prodotto memoria con la quale hanno insistito per l’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2005 il ricorso è stato riservato per la decisone</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Come emerge dalla narrativa che precede, il ricorso ha ad oggetto le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di Alife (CE), svoltesi in data 13 e 14 giugno 2004 e conclusesi con il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio Centrale di Alife in data 15 giugno 2004, ove è risultata vincitrice la Lista n. 3 “ Toro per Alife”.<br />
I ricorrenti, elettori e candidati alla carica di Consiglieri Comunali nella Lista “L’Aquilone”, sostengono che in sede di proclamazione degli eletti, secondo i voti conteggiati per ciascuna lista, è emerso che il raggruppamento “L’Aquilone” otteneva 1836 voti, laddove la Lista “Toro per Alife” 1846, ma dall’esame dei voti risultanti in alcune delle Sezioni elettorali si evincerebbe che le operazioni elettorali e la conseguente proclamazione degli eletti sarebbero illegittime, sia perché non sarebbero state rispettate alcune procedure formali volte a garantire la validità delle operazioni elettorali, sia perché sarebbero emerse alcune discrasie tra il numero dei votanti alle elezioni europee e alle elezioni comunali e sia, infine, perché sarebbero stati disposti accompagnamenti del tutto illegittimi.</p>
<p>2.- In particolare, deducono innanzitutto i ricorrenti che dall’esame del Verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (mod. 366/AR) emergerebbe che lo stesso non risulterebbe né firmato  in ciascun foglio, né sottoscritto dalla maggioranza di coloro avente titolo per intervenire, poiché tale atto risulterebbe firmato in ciascun foglio e sottoscritto soltanto dai Presidenti delle Sezioni 1^, 3^, 5^ e 6^, e cioè da quattro degli otto soggetti legittimati. Ciò, secondo i ricorrenti, costituirebbe una violazione dell’art. 67 del D.P.R. 570/60 che prevede che per la validità delle anzidette operazioni occorre la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire, tenuto conto che nel Comune di Alife si vota in otto Sezioni elettorali sicché avrebbero dovuto firmare, ai fini del conseguimento della citata maggioranza e quindi della validità del verbale, cinque Presidenti di Sezione e non quattro come in effetti sarebbe avvenuto.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Infatti, se è vero che il citato art. 67 del D.P.R. n. 570/60 prevede testualmente (primo comma) che il Presidente dell’Ufficio del Prima Sezione, quando il Comune ha più Sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i Presidenti delle altre Sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie Sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve  le definitive decisioni del Consiglio Comunale a termini dell’art. 75, ma è altrettanto certo, però, che  al terzo comma lo stesso art. 67 (norma che qui interessa maggiormente) stabilisce che per la validità delle anzidette operazioni  basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi.<br />
Ora, nella fattispecie, nel suddetto verbale, come peraltro è stato accertato anche dal funzionario incaricato, risulta registrata la presenza di cinque degli otto Presidenti di Sezione. <br />
Ciò è da ritenersi sufficiente a rendere valido l’atto in questione.<br />
Infatti, non v’è dubbio che ai sensi del richiamato terzo comma dell’art. 67 cit. per la validità delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti sia sufficiente la sola presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire e non sia necessaria anche la sottoscrizione del relativo Verbale da parte di tutti i soggetti intervenuti, ancorché nel senso che detta presenza sia accertata soltanto mediante la sottoscrizione degli stessi, come invece sostengono i ricorrenti.<br />
Peraltro, come ha rilevato la difesa del controinteressato Guarnieri Lucantonio (anche se la circostanza non è stata evidenziata dal funzionario prefettizio, ma essa è rilevabile dalla copia allegata dallo stesso funzionario), il verbale in questione risulta sottoscritto (cfr. pag. 79) da n. 6 soggetti di cui uno quale Presidente della Prima Sezione, quattro quali Presidenti delle altre Sezioni ed uno quale Segretario dell’Adunanza; firme che corrispondono ai soggetti riportati nel paragrafo 1 del medesimo verbale (Presidenti delle Sezioni 1^, 5^, 3^, 4^ e 6^, oltre il Segretario).</p>
<p>3.- Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono che le operazioni elettorali sarebbero ulteriormente illegittime, poiché dal confronto dei votanti per ogni Sezione (specie per la Sezione n. 1), relativamente alle elezioni europee ed alle elezioni comunali, risulterebbero dati numerici non coincidenti.<br />
Al riguardo, va notato che, come è stato accertato dal funzionario incaricato, la somma delle schede valide n. 777, bianche n. 5 e nulle n. 16, relative alle consultazioni comunali nella Sezione n. 1, è pari a 798; numero che corrisponde ai votanti per le elezioni comunali, così come riportati a pag. 33 del Verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale di Sezione.<br />
Ciò risulta sufficiente a dedurre l’infondatezza delle censura sollevata.<br />
In ogni caso, va osservato che, ancorché il funzionario prefettizio non ha potuto accertare il numero delle schede votate per le elezioni europee, in quanto queste non risultano depositate presso la Prefettura, il numero dei votanti per entrambe le consultazioni potrebbe comunque non coincidere in considerazione della facoltà dell’elettore di esercitare il suo diritto anche per una sola delle elezioni.</p>
<p>4.- Con il terzo motivo, i ricorrenti sostengono che alcuni elettori sarebbero stati ammessi a votare con accompagnatore, in assenza del presupposto di legge.<br />
Dalle risultanze dell’accertamento eseguito dal funzionario incaricato, sia pure parzialmente &#8211; tenuto conto che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del parlamento europeo con le elezioni comunali, i certificati medici devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione europee &#8211; è emerso che il motivo di ricorso è da ritenersi infondato.<br />
La documentazione in atti, le cui risultanze non sono state affatto smentite dalla parte ricorrente, è di per sè sufficiente a dimostrare che tutti gli elettori assistiti durante la votazione erano dotati dell’apposito certificato medico rilasciato loro dal medico appositamente designato dalla azienda sanitaria locale.<br />
Risulta, pertanto, pienamente osservata la disposizione contenuta nell’&#8217;art. 9, Legge. 11 agosto 1991 n. 271, che ha modificato l&#8217;art. 41, D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo la quale l&#8217;ammissione degli elettori fisicamente impediti al voto assistito è subordinata esclusivamente all&#8217;esibizione di un certificato rilasciato da un medico dell&#8217;unità sanitaria locale, attestante che l&#8217;infermità fisica che affligge l&#8217;elettore è tale d&#8217;impedirgli di esprimere il proprio voto senza l&#8217;ausilio di un altro elettore, per cui è rimessa all&#8217;esclusiva valutazione tecnico-discrezionale del medico stesso l&#8217;accertamento del carattere impediente delle altre patologie di gravità analoga a quelle già espressamente indicate dalla legge (Cfr.: per tutte T.A.R. Basilicata, 16 maggio 2003, n. 441, T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 10 marzo 2004, n. 147, T.A.R. Calabria  Reggio-Calabria, 12 marzo 2003, n. 155).<br />
Ciò ha indotto la giurisprudenza ad affermare che la valutazione dell&#8217;impedimento dell&#8217;elettore, effettuata e documentata da un medico di un presidio del Servizio sanitario nazionale legittima senz’altro l&#8217;ammissione di costui al voto assistito salva la querela di falso contro l&#8217;attestazione sanitaria. (Cfr.: per tutte Consiglio Stato, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1895).<br />
A tutto quanto sinora esposto si aggiunge la constatazione che dopo le ulteriori modifiche normative introdotte con l&#8217;art. 1 comma 2 Legge. 5 febbraio 2003 n. 17 &#8211; che hanno adeguato la normativa in materia di voto assistito alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy &#8211; nei certificati attestanti l&#8217;impedimento dell&#8217;elettore non deve più essere descritta l&#8217;infermità che autorizza a votare con l&#8217;ausilio di altra persona, bastando in merito l&#8217;inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale; per cui è oggi impedito ogni possibile intervento in merito da parte del presidente del seggio, il quale non può più svolgere la cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l&#8217;impedimento lamentato dell&#8217;elettore rientri tra quelli elencati dalla legge. (Cfr.: T.A.R. Abruzzo Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835).</p>
<p>5.- Con il quarto ed ultimo motivo, infine, i ricorrenti sostengono che nella Sezione n. 3 l’accompagnatore Pietro Sasso sarebbe candidato nella Lista “Toro per Alife”, nella Sezione n. 4 l’accompagnatore Salvatore Circoli sarebbe candidato per la Lista “Alife Tua” e nella Sezione n. 6 l’accompagnatore Agostino Masullo sarebbe candidato nella Lista “Alife Tua”.<br />
Giusta quanto affermato dalla difesa dei controinteressati Rao Raffaele e Ferrazzano Angelo (non smentito dai ricorrenti), l’accompagnatore Pietro Sasso non era il candidato della lista n. 3 (vincitrice), ma solo un omonimo di detto candidato. Invece, per gli altri due elettori della Sezione n. 6, pur essendo gli accompagnatori della lista n. 1, risultata terza alle elezioni, alcun vantaggio ha potuto trarre la lista degli stessi, in base alla prova di resistenza.</p>
<p>6.- Va notato, infine, che l’infondatezza del ricorso principale rende superfluo l’esame del ricorso incidentale proposto da Rao Raffaele e Ferravano Angelo, dato il carattere accessorio di quest’ultimo rispetto a quello principale.<br />
Invero, il ricorso incidentale segue sempre le vicende del ricorso principale, nel senso che la dichiarazione di infondatezza, irricevibilità o inammissibilità di quest’ultimo preclude l’esame del ricorso incidentale, così come l’accoglimento del ricorso incidentale è sempre subordinato alla preventiva verifica della fondatezza di quello principale (C.S., V, 3 giugno 1988, n. 378).</p>
<p>7.- In conclusione, alla stregua di quanto sopra, il ricorso in epigrafe, proposto da Santagata Alfonso ed altri, va respinto.<br />
Ricorrono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione II, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-10-3-2005-n-1706/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2005 n.1706</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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