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	<title>1702 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1702 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a></p>
<p>Pres. Veneziano, Est. Santise Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione. 1. Accreditamento -Autorizzazioni &#8211; Procedura di accreditamento Regione Campania &#8211; l.rg. 15</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Veneziano, Est. Santise</span></p>
<hr />
<p>Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1. Accreditamento -Autorizzazioni &#8211; Procedura di accreditamento Regione Campania &#8211; l.rg. 15 marzo 2011 n. 4 &#8211; art. 1 comma 237 l.rg. 15 marzo 2011 n. 4 &#8211; Prestazioni sanitarie &#8211; Struttura sanitaria.</p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY">2. Accreditamento &#8211; d.lgs. n. 502/1992 &#8211; Contratto di servizio &#8211; 8bis del d.lgs. n. 502/1992 &#8211; erogazioni delle prestazioni &#8211; mancanza del contratto di servizio &#8211; art. 8quinquies, del d.lgs. n. 502/1992.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><em>1. Il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione.</em></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><em>2. Ai fini della concreta erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati è necessaria oltre all&#8217;autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, anche la stipulazione, fra il soggetto erogatore e l&#8217;autorità  competente, di un &#8220;contratto di servizio&#8221; cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/03/2019</div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01702/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01434/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Centro Flegreo Medicina Nucleare e Diagnostica Endocrinologica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Arturo Testa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 15;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Asl Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Ara, Amalia Carrara, con domicilio digitale presso la PEC da Registri di Giustizia;<br /> Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;<br /> Regione Campania, non costituita in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>nei confronti</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Cristallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </b></i></p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">a) del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento dei precedenti soggetti e della determinazione del fabbisogno aziendale e, in ogni caso, senza disporre un incremento delle risorse finanziarie destinate alla A.s.l. Napoli 2 Nord per consentire l&#8217;erogazione di tale maggior numero di prestazioni PET/TC, mediante determinazione di specifico tetto di spesa; b) in subordine, del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha previsto che le prestazioni PET/TC sono finanziate mediante utilizzo del tetto di spesa assegnato alla branca di medicina nucleare e non anche alla branca di radiologia, ovvero in misura pari tra le stesse; c) in ulteriore subordine, del DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis senza disporre un incremento delle risorse finanziarie destinate alla A.s.l. Napoli 2 Nord per la branca di medicina nucleare, onde consentire l&#8217;erogazione di tale maggior numero di prestazioni PET/TC; d) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della</p>
<p style="text-align: justify;">Spesa Sanitaria del 12.02.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare primo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis in assenza di presa d&#8217;atto e di contratto; e) della determina A.S.L. Napoli 2 Nord n. 1211 del 02.03.2018 nella parte in cui ha liquidato € 192.630,75 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di gennaio 2018; di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 2552018:</p>
<p style="text-align: justify;">a) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">b) della determina A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">c) della nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Napoli 2 Nord e di Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A e di Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente, accreditata con il Servizio sanitario per l&#8217;erogazione (anche) di prestazioni afferenti la branca di Medicina Nucleare in vivo e in vitro, ha impugnato il DCA n. 1/2018 con cui il Commissario ad Acta ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis per lo svolgimento delle prestazioni erogabili con apparecchiatura PET/TC contrassegnate con i codici n. 92.18.6, n. 92.11.6, n. 92.17.7.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti il centro ricorrente ha poi impugnato la nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018, nonchè la determina della A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018 e la nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Con entrambi i ricorsi è stata contestata la legittimità  dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">Illegittimità  derivata. Violazione dell&#8217;art. 8 quater D. Lgs. n. 502/1992. Violazione dell&#8217;art. 1 co. 237 quater L.R. Campania n. 4/2011. Violazione dei DCA 5/2010, 31/2011. Sviamento, Eccesso di potere;</p>
<p style="text-align: justify;">Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Sviamento. Violazione dell&#8217;art. 1 co. 237 quater L.R. Campania 4/2011, dei DCA 5/2010 e 31/2011 e dell&#8217;art. 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992. Violazione dell&#8217;art. 97 Costituzione;</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione dell&#8217;art. 8 bis e ss. del D. Lgs. n. 502/1992.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Asl Napoli 2 Nord, il Commissario ad Acta per l&#8217;Attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e il Centro Aktis Diagnostica e Terapia s.p.a. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando gli avversi ricorsi e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Campania non si è costituita in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tanto premesso in punto di fatto il ricorso principale è fondato nei limiti di seguito specificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ha rilevato anche il centro ricorrente, nella Regione Campania, in conformità  ai principi generali del sistema, il fabbisogno di strutture sanitarie va soddisfatto, prioritariamente, con l&#8217;accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, successivamente delle strutture private giù  in esercizio e solo dopo mediante accreditamento di strutture o attività  di nuova realizzazione; in ogni caso il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione nonchè l&#8217;accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui all&#8217;art. 1 commi 237 s.s., l.rg, 15 marzo 2011 n. 4 (cfr., Consiglio di Stato sez. III, 16/07/2014, n.3762).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, il centro ricorrente ha impugnato il DCA n. 1 del 17.01.2018 nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento dei precedenti soggetti e della determinazione del fabbisogno aziendale.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo Collegio, con ordinanza n. 6750 del 21.11.2018, ha chiesto alla Regione Campania e/o al Commissario ad Acta per il rientro nel settore Sanità  della Regione Campania di produrre una relazione, corredata da ogni idonea documentazione attestante l&#8217;istruttoria espletata, comprovante il completamento delle procedure di accreditamento per la branca di medicina nucleare e di radiologia (branche a cui afferiscono le prestazioni PET/TC oggetto di accreditamento in favore del Centro Aktis) in tutte le A.S.L. della Regione Campania&#8221;. Le amministrazioni interessate non hanno ottemperato alla citata ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che questo Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 64, comma 3, c.p.a., ritiene che, come rilevato dal ricorrente, l&#8217;accreditamento del centro Aktis sia stato disposto prima del completamento delle procedure di accreditamento per la branca di medicina nucleare e radiologia. Peraltro, tale elemento può anche desumersi dal DCA n. 55/2018 in cui, tra le altre cose, viene istituita &#8220;una commissione tecnica che definisca le procedure di verifica, nonchè i nuovi requisiti per l&#8217;accreditamento istituzionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul BURC del presente provvedimento, prendendo quale riferimento il modello di accreditamento regionale disciplinato con il Regolamento regionale n. 3 del 31 luglio 2006, il Regolamento regionale n. 1 del 22 giugno 2007 e le Intese approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rispettivamente in data 20/12/2012 e 19/02/2015, e viene stabilito &#8220;che il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà  assicurato secondo le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai menzionati Regolamenti regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva, dunque, che il DCA n. 1 del 17.01.2018 è illegittimo nella parte in cui ha disposto l&#8217;accreditamento istituzionale del Centro Aktis prima del completamento delle procedure di accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate e, successivamente, di quelle private giù  in esercizio.</p>
<p style="text-align: justify;">3. E&#8217; fondato anche il ricorso per motivi aggiunti con cui il centro ricorrente ha impugnato la nota A.s.l. Napoli 2 Nord UOC Accreditamento e Controllo della Spesa Sanitaria del 20.04.2018, relativa al Monitoraggio Medicina Nucleare secondo trimestre anno 2018, nella parte in cui ha contabilizzato anche le prestazioni effettuate dal Centro Aktis, fissando la data di esaurimento del tetto economico delle prestazioni erogabili per conto del S.S.N. al 20 aprile 2018, nonchè la determina della A.S.L. Napoli 2 Nord n. 2198 del 12.04.2018 nella parte in cui ha liquidato € 35.050,45 in favore del Centro Aktis per prestazioni PET/TC erogate nel mese di febbraio 2018 e la nota A.s.l. Napoli 2 Nord prot. n. 159179 del 09.02.2018 depositata in data 27.04.2018 dall&#8217;amministrazione, laddove intesa a consentire l&#8217;erogazione da parte del Centro Aktis di nuove prestazioni PET/TC per effetto del solo accreditamento istituzionale e pur in assenza di risorse economiche e di sottoscrizione del contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">Giù  la circostanza che il centro controinteressato non avrebbe potuto ottenere il provvedimento di accreditamento comporta l&#8217;accoglimento del ricorso per motivi aggiunti con cui si impugnano provvedimenti che trovano il loro presupposto proprio nel sopra menzionato provvedimento di accreditamento.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso il ricorso per motivi aggiunti è fondato anche sotto altro profilo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della concreta erogazione delle prestazioni da parte dei soggetti accreditati è necessaria, comunque, la stipulazione, fra il soggetto erogatore e l&#8217;autorità  competente, di un &#8220;contratto di servizio&#8221; cui spetta la puntuale regolamentazione delle caratteristiche e del volume massimo delle prestazioni «che le strutture presenti nell&#8217;ambito territoriale della medesima unità  sanitaria locale si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità  di assistenza» (art. 8- quinquies, c. 2).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 8-bis del d.lgs. n. 502/1992 specifica, infatti, che l&#8217;esercizio di attività  sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all&#8217;autorizzazione per la realizzazione e l&#8217;esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla &#8220;stipulazione degli accordi contrattuali di cui all&#8217;art. 8-quinquies&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie è emerso in maniera incontestata che il centro Centro Aktis ha erogato prestazioni senza aver mai stipulato alcun contratto di servizio, diversamente dal centro ricorrente che ha erogato prestazioni, comunque, sulla base della proroga del contratto di servizio stipulato l&#8217;anno precedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue, dunque, l&#8217;illegittimità  dei provvedimenti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, cui consegue l&#8217;annullamento degli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Commissario ad Acta per l&#8217;attuazione del Piano di Rientro Sanitario Regione Campania e la Regione Campania, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite in favore del centro ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge;</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Centro Aktis Diagnostica e Terapia S.p.A al pagamento delle spese di lite in favore del centro ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-3-2019-n-1702/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2019 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/4/2014 n.1702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/4/2014 n.1702</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pajno Regione Campania (Avv. S. Colosimo) c/ N. Muratto (Avv. G. Marone) Processo Amministrativo – Processo Telematico – Comunicazioni – Omessa indicazione PEC nei ricorsi anteCodice – Conseguenze – Invalidità – Sussiste. La “comunicazione”, da cui decorre il termine di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 3 al</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/4/2014 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/4/2014 n.1702</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pajno<br /> Regione Campania (Avv. S. Colosimo) c/ N. Muratto (Avv. G. Marone)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo Amministrativo – Processo Telematico – Comunicazioni – Omessa indicazione PEC nei ricorsi <i>ante</i>Codice – Conseguenze – Invalidità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La “comunicazione”, da cui decorre il termine di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo può essere effettuata ai sensi e per gli effetti, di cui all’art. 136 del medesimo cod. proc. amm., solo per i difensori che – rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di recapito fax – abbiano consapevolmente assunto l’onere di adottare le necessarie cautele, in funzione della presunzione di conoscenza connessa a siffatte forme di trasmissione. Per i difensori che, come nel caso di specie, abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all’entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante … con conseguente applicabilità dell’art. 37 cod. proc. amm.[1]</p>
<p></b>_____________________________________________<br />
[1] cfr. <i>C.d.S., Sez. 6^, 4.7.2012, Sentenza n. 3909; C.d.S., Sez. 6^, Ordinanze nn. 5216/2013, 649/2014 e 5391/2012</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p></b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso in opposizione proposto da </p>
<p>Regione Campania, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso Ufficio Di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli N. 29; </p>
<p>avverso il decreto presidenziale<br />
n. 1671 in data 22 giugno 2012 che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio</p>
<p>in relazione al ricorso numero di registro generale 6059 del 2002, proposto da: </p>
<p>Regione Campania, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Salvatore Colosimo, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli 29; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Muratto Nicolò, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Gherardo Marone, con domicilio eletto presso Avv. L. Napolitano Studio in Roma, via Sicilia 50; <br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA, NAPOLI, Sez. III n. 01985/2002, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA PERSONALE DI PRIMA QUALIFICA DI DIRIGENTE;</p>
<p>Visto il decreto presidenziale n. 1671 del 22 giugno 2012;<br />
visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 26 giugno 2013 e depositato l’8 luglio 2013;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Colosimo e, nella fase preliminare, l&#8217;avv. F. Laudadio, su delega dell&#8217;avv. Gherardo Marone;<br />
Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.</p>
<p>1.Con il decreto opposto il ricorso in appello in epigrafe specificato è stato dichiarato perento ai sensi della sopravvenuta disciplina transitoria contenuta nell’art. 1 dell’all. 3 del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.<br />
2. Con atto di opposizione ritualmente notificato la Regione Campania deduce di non aver ricevuto la comunicazione di tale decreto di perenzione e considera irrilevante, ai fini del decorso del termine di cui al comma 2 dell’arti 1 del suddetto allegato, la comunicazione del decreto di perenzione avvenuta per posta elettronica certificata.<br />
3. Giova premettere che, ai sensi dell’<b>art. 136</b>, comma 1, cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera o), del D.L.vo 15 novembre 2011 n. 195, laddove &#8211; per l’appunto &#8211; si dispone che “i difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un indirizzo di posta elettronica certificata e un recapito di fax, che possono essere anche diversi dagli indirizzi del domiciliatario, dove intendono ricevere le <b>comunicazioni</b> relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le <b>comunicazioni</b> pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E’ onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati”.<br />
La medesima parte opponente rileva che la presunzione di conoscenza delle <b>comunicazioni</b> telematiche di cui al citato <b>art. 136</b>, comma 1, cod. proc. amm., opera soltanto se nell’atto introduttivo del giudizio, ovvero nel primo atto difensivo, la parte ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale essa intende ricevere le <b>comunicazioni</b> relative al processo.<br />
Nel caso di specie la difesa del Comune rimarca di non aver mai indicato la PEC quale mezzo idoneo per la trasmissione nei suoi confronti delle <b>comunicazioni</b> anzidette in quanto tale incombente non era normativamente contemplato ratione temporis all’epoca del deposito dell’atto d’appello.<br />
3.1. Il Collegio ritiene che l’opposizione vada accolta in coerenza con l’indirizzo interpretativo già sostenuto dalla Sezione con le Ordinanze 5216/2013 e 649/2014 (vedi anche sez, VI, Ord.5391/2012).<br />
In occasione di tali pronunce la Sezione ha rilevato che la “comunicazione”, da cui decorre il termine di cui all’art. 1, comma 2 dell’allegato 3 al codice del processo amministrativo … può essere effettuata ai sensi e per gli effetti, di cui all’<b>art. 136</b> del medesimo cod. proc. amm., solo per i difensori che – rendendo noto nel primo atto difensivo, ai sensi della medesima norma, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di recapito fax – abbiano consapevolmente assunto l’onere di adottare le necessarie cautele, in funzione della presunzione di conoscenza connessa a siffatte forme di trasmissione. Per i difensori che, come nel caso di specie, abbiano proposto ricorso o si siano costituiti in data antecedente all’entrata in vigore del codice, detta presunzione di conoscenza non può ritenersi operante … con conseguente applicabilità dell’art. 37 cod. proc. amm. (cfr. anche in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2012 n. 3909)”.<br />
Va soggiunto, a sostegno di tale opzione ermeneutica, che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’all. 2 al D.L.vo 104 del 2010, “la Segreteria effettua le <b>comunicazioni</b> alle parti ai sensi dell’<b>art. 136</b>, comma 1, del codice o, altrimenti, nelle forme di cui all’art. 45 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”, e che – pertanto – esiste nel “sistema” una disciplina sulle modalità di inoltro delle “<b>comunicazioni</b> relative al processo” (cfr. <b>art. 136</b>, comma 1, cod. proc. amm. cit.) che contempla comunque strumenti di inoltro diversi rispetto alla PEC, qualora la parte non abbia prescelto in via espressa quest’ultima modalità.<br />
In definitiva la soluzione ermeneutica esposta, accedendo ad un’interpretazione costituzionalmente e comunitariamente orientata, impedisce l’applicazione dello jus superveniens ai giudizi incardinati in un arco temporale nel quale l’obbligo di indicazione dei recapiti di cui all’<b>art. 136</b> c.p.a. non era vigente e tutela l’affidamento ingenerato in capo alle parti del giudizio in merito alla non estensibilità di modifiche del quadro normativo che regolano una fase processuale già esaurita. A questa stregua si assicura un’esegesi delle disposizioni richiamate coerente con i principi sanciti dagli articoli 24 e 113 della Costituzione, in materia di effettività della tutela giurisdizionale e di garanzia della piena esplicazione del diritto di difesa.<br />
3.2 In virtù di ragioni di economia processuale il Collegio ritiene che all’accoglimento dell’opposizione consegua la fissazione dell’udienza di merito senza previo rinnovo della comunicazione del decreto di perenzione. Detto rinnovo si appaleserebbe, infatti, ultroneo in quanto la conoscenza del decreto di perenzione è attestata dall’opposizione ritualmente notificata e risulta presentata istanza di fissazione dell’udienza nelle forme di cui al citato articolo 1, comma 2, dell’all. 3 al c.p.a.<br />
Pertanto viene fissata l&#8217;udienza di merito per la data del 14 ottobre 2014;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
accoglie l&#8217;opposizione e fissa l&#8217;udienza di merito per la data del 14 ottobre 2014.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alessandro Pajno, Presidente<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 09/04/2014</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-9-4-2014-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza &#8211; 9/4/2014 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza T.A.R. concernente rigetto istanza di autorizzazione avanzata per la messa a coltura di varietà di mais transgenico, considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza T.A.R. concernente rigetto istanza di autorizzazione avanzata per la messa a coltura di varietà di mais transgenico, considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile lamentato dalla Amministrazione atteso che per la messa in coltura di varietà transgeniche si impone un ulteriore provvedimento espresso del Ministero, allo stato nemmeno richiesto dalla appellata Azienda. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01702/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10323/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10323 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n.12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Agricola Dalla Libera Silvano</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gabriele Pirocchi, con domicilio eletto presso Gabriele Pirocchi in Roma, via Farnesina n.136; Confagricoltura Lombardia; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Regione Friuli-Venezia Giulia</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Iuri e Michela Delneri, con domicilio eletto presso Ufficio Distaccato Regione Friuli Venezia Giulia in Roma, piazza Colonna, n.355; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA SEZIONE II TER n. 05532/2011, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AVANZATA PER LA MESSA A COLTURA DI VARIETÀ DI MAIS TRANSGENICO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Agricola Dalla Libera Silvano e di Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pirocchi e dello Stato Marchini;	</p>
<p>Considerato che, salva la decisione nel merito alla luce della richiesta pronunzia della Corte di Giustizia, dal tenore della sentenza appellata non emerge il periculum grave ed irreparabile lamentato dalla Amministrazione atteso che per la messa in coltura di varietà transgeniche si impone un ulteriore provvedimento espresso del Ministero, allo stato nemmeno richiesto dalla appellata Azienda;<br />	<br />
Ritenuto di compensare le spese della attuale fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 10323/2011).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Hadrian Simonetti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1702/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1702</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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