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	<title>17012 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a></p>
<p>Pres. de Leo, Est. MAddalena Billi Luigi (Avv. V. Romano) contro Comune di Napoli (Avv.ti G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri) sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse 1. Processo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  de Leo, Est. MAddalena<br /> Billi Luigi (Avv. V. Romano) contro Comune di Napoli (Avv.ti G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri)</span></p>
<hr />
<p>sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo Amministrativo – Sopravvenuta carenza  di interesse – Sussistenza – Condizioni.</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione –  Istanza di trasferimento di esercizio commerciale – Regime ante art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Rilascio – Condizioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sopravvenuta carenza di interesse può derivare da qualunque mutamento della situazione di fatto e di diritto, presente al momento della proposizione del ricorso, suscettibile di trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti essenziali del rapporto amministrativo controverso, rendendo priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso.</p>
<p>2. Ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887, e poi abrogato dall&#8217;art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l&#8217;autorizzazione amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti, nell&#8217;ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l&#8217;attività fosse svolta da almeno tre anni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla nozione della sopravvenuta carenza di interesse.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione III</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Dott. Giovanni de Leo                	Presidente<br />	<br />
2) Dott. Angelo Scafuri 		Consigliere <br />	<br />
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena 	Referendario rel.																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 742/1997 proposto<br />
da  <b>BILLI Luigi</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Romano, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Corso Ponticelli, n.26/E;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo, B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange, A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri, elettivamente domiciliato in Napoli, Palazzo San Giacomo presso l’avvocatura municipale;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
Del provvedimento, n. prot. 4940 del 25.10.96 del servizio commercio al dettaglio del comune di Napoli, di diniego di trasferimento della sede dell’esercizio commerciale sito in via Minichini n. 12; del regolamento 20 giugno 1995 nella parte in cui, all’art. 23, vieta il trasferimento della sede degli esercizi commerciali al di fuori della stessa zona commerciale di appartenenza;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti l’atto di costituzione e la memoria depositata per l’udienza dell’amministrazione intimata;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, BILLI Luigi, premesso di aver richiesto la voltura della autorizzazione commerciale intestata a Bruno Amelia e la contestuale autorizzazione al trasferimento dell’esercizio commerciale da via Minichini n. 12 (sito in zona commerciale n. 25) al Corso Nicolangelo Protopisani ( sito in zona n. 32) e che il solo trasferimento gli era stato negato, con atto del 25.10.1996, perché in base all’art. 23 del Piano commerciale non poteva essere autorizzato il trasferimento da una zona commerciale all’altra, ha impugnato il provvedimento di diniego al trasferimento dell’esercizio commerciale in altra sede nonché le norme relative del piano del commercio, che non consentono il trasferimento da zona a zona.</p>
<p>Deduce:<br />1)	violazione dell’art. 24, comma 1 legge n. 426 del 1971, dell’art. 42 DM 4.8.88 n. 375, ecc.in quanto tali norme – all’epoca in vigore &#8211; affermano che non può essere negata l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del territorio comunale  degli esercizi di vendita con superficie superiore a 200 mq qualora l’attività sia esercitata da almeno tre anni.																																																																																												</p>
<p>2)	Il diniego doveva essere notificato entro 90 giorni, pertanto si è formato il silenzio assenso.																																																																																												</p>
<p>L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza del 18.3.1997, dopo un’accurata istruttoria.</p>
<p>Il comune ha depositato in data 7.10.2004 una memoria per l’udienza, con allegata documentazione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché il trasferimento è stato successivamente autorizzato, in applicazione delle nuove norme del d.lgs. 114 del 1998.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione proposta dalla difesa del comune resistente di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è fondata e deve essere accolta.<br />
Risulta infatti dagli atti depositati dal comune che il ricorrente ha ottenuto, in applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al d.lgs. n. 114 del 1998, l’autorizzazione n. 311670 del 23.4.1999, relativa all’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio di prodotti di cui alla tabella merceologica VI, sito in Corso Nicolangelo Protopisani.<br />
L’interesse leso dal provvedimento impugnato, con il quale era stato negato al ricorrente il trasferimento dell’esercizio commerciale, è stato dunque soddisfatto, mediante la concessione della suddetta autorizzazione. Tuttavia, essa è stata rilasciata in base alla sopravvenuta normativa (d.lgs. n. 114 del 1998) e quindi ex novo, evidentemente previa presentazione di una seconda istanza. Non trattandosi di un provvedimento di autotutela con effetti retroattivi, non può quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, che ai sensi dell’art. 23 l. 1034 del 1971 richiede che vi sia stato annullamento o riforma dell’atto impugnato in modo conforme all’istanza del ricorrente, ma il ricorso deve essere ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
La sopravvenuta carenza di interesse può derivare infatti da qualunque mutamento della situazione di fatto e di diritto, presente al momento della proposizione del ricorso, suscettibile di trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti essenziali del rapporto amministrativo controverso, rendendo priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 660).<br />  Non è dato individuare nel caso di specie alcuna residua utilità che possa derivare al ricorrente dall’accoglimento del ricorso, avendo egli ottenuto il richiesto trasferimento e tenuto conto del fatto che l’istanza cautelare è stata tempestivamente accolta e che quindi non è ipotizzabile, nemmeno per il periodo fino alla adozione del provvedimento satisfattivo dell’interesse del ricorrente, alcun danno risarcibile.<br />
Le spese processuali, che si liquidano in dispositivo,  debbono essere addossate alla amministrazione resistente, in virtù dei principi della soccombenza virtuale. <br />
Il primo motivo di ricorso, con il quale si richiama l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 8, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887, con le correlative conseguenze, sarebbe stato meritevole di accoglimento. La disposizione in esame &#8211; a modificazione dell&#8217;art. 24, comma 2, secondo periodo, della citata legge n. 426 del 1971 &#8211; stabiliva che non poteva essere negata l&#8217;autorizzazione amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti, nell&#8217;ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l&#8217;attività fosse svolta da almeno tre anni. In base a costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, di recente ribadita da Consiglio di stato , Sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5304, e dalla quale questo collegio non vede ragione di discostarsi, in questi casi la relativa autorizzazione costituisce atto dovuto.<br />
La norma, riformulata nei termini sopra riferiti dall&#8217;art. 1 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, è stata abrogata dall&#8217;art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Era perciò in vigore alla data del provvedimento impugnato.Entrambi i requisiti in essa previsti si ravvisano nel caso di specie. L’amministrazione pertanto avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione in questione e deve pertanto essere condannata al pagamento delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,   dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso  in epigrafe. <br />
Condanna il comune di Napoli al pagamento le spese processuali che liquida in complessivi euro 1500.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del  21 ottobre 2004.</p>
<p>Dott. Giovanni de Leo Presidente<br />
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-23-11-2004-n-17012/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 23/11/2004 n.17012</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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