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	<title>170 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>170 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2015 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2015-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2015-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2015 n.170</a></p>
<p>Presidente Criscuolo, Redattore Grossi in tema di illeciti disciplinari dei magistrati RESPONSABILITÁ &#8211; MAGISTRATI &#8211; Art. 13, c. 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23/02/2006, n. 109 &#8211; Previsione che il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall&#8217;art. 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2015-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2015 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-16-7-2015-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2015 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Criscuolo, Redattore Grossi</span></p>
<hr />
<p>in tema di illeciti disciplinari dei magistrati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">RESPONSABILITÁ &#8211; MAGISTRATI &#8211; Art. 13, c. 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23/02/2006, n. 109 &#8211; Previsione che il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall&#8217;art. 2, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 109/2006 &#8211; Q.l.c. promossa dalla Corte di Cassazione &#8211; Lamentata violazione dell’art. 3 Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS,<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), promossi dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza del 21 maggio 2014, e dal Consiglio superiore della magistratura &#8722; sezione disciplinare, con ordinanza del 14 luglio 2014, rispettivamente iscritte ai nn. 182 e 204 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2014.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione di D.P.M. e di M.T.;<br />
udito nell’udienza pubblica del 23 giugno 2015 il Giudice relatore Paolo Grossi;<br />
uditi gli avvocati Gianfranco Iadecola e Carmine Di Zenzo per D.P.M. e Francesco Saverio Marini per M.T.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; Nel corso di un giudizio di legittimità – promosso avverso la sentenza con cui la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il ricorrente responsabile dell’incolpazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», infliggendogli le sanzioni della censura e del trasferimento di sede, perché, quale magistrato con funzioni di giudice aveva (con negligenza inescusabile) omesso di dichiarare tempestivamente la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari di due imputati, con un ritardo di cinquantasei giorni per entrambi – la Corte di cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza emessa il 21 maggio 2014 (iscritta al n. 182 del registro ordinanze dell’anno 2014), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto legislativo.<br />
La norma – che al primo periodo dispone che «La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia» – viene censurata, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, e limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», là dove, nel periodo successivo prevede che «Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni».<br />
Il Collegio rimettente afferma (in termini di rilevanza) la non fondatezza dei motivi di impugnazione svolti dal ricorrente. Sulla base della propria giurisprudenza, la Corte di cassazione esclude, da un lato, che la menzionata lettera a) del comma 1 dell’art. 2 riguardi solo comportamenti del magistrato intenzionalmente diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti e non già le condotte colpose riferite (come nella specie) al difetto del dovere di diligenza. E rileva, dall’altro, come la non configurabilità della scarsa rilevanza del fatto, di cui all’art. 3-bis del medesimo d.lgs. sia stata adeguatamente vagliata e motivata dal giudice a quo.<br />
Nel merito, le sezioni unite rimettenti osservano che – vigente la regola in base alla quale, per tutti gli illeciti puniti con una sanzione diversa da quella minima, l’irrogazione della ulteriore sanzione del trasferimento è facoltativa e condizionata all’accertamento dell’incompatibilità della permanenza del magistrato nella sede o nell’ufficio con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia – solo nel caso delle violazioni previste dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 2, il trasferimento stesso deve essere sempre e comunque disposto, con un meccanico automatismo che si pone in contrasto con i princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza.<br />
Per il Collegio a quo – a fronte di una sanzione particolarmente afflittiva per il magistrato, sotto il profilo sia morale che materiale – imporne indefettibilmente l’irrogazione come conseguenza di tutti i «comportamenti che, violando doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» (e quindi di ogni condotta contraria al dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignità della persona») comporta l’equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari. I quali sono bensì accomunati dall’elemento dell’ingiusto danno o dell’indebito vantaggio per una delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravità, essendovi ricompresi comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre nell’inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Pertanto, al giudice disciplinare, in violazione della «indispensabile gradualità sanzionatoria» connessa alla irrazionalità di ogni automatismo sanzionatorio, è impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l’applicazione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo, che le è proprio, di evitare il contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell’ufficio.<br />
2.&#8722; Si è costituito D.P.M., il magistrato ricorrente nel giudizio a quo, che, in via principale, contesta il principio di diritto affermato dalla Corte rimettente, nella parte in cui esclude la configurabilità di qualsiasi rapporto di specialità tra le violazioni disciplinari di cui alle lettere a) e g) dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, ed afferma che le violazioni sanzionate sub lettera a) abbiano natura non solo dolosa ma anche colposa.<br />
In subordine, la parte privata costituita concorda con le argomentazioni svolte a sostegno della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, rimarcando il vulnus ai princìpi di ragionevolezza e di uguaglianza arrecato da un sistema punitivo fondato sull’automatismo ed assolutamente disattento alla consistenza e gravità delle singole svariate condotte sanzionabili indiscriminatamente, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera a), con identico rigore e severità a prescindere dal disvalore delle specifiche violazioni consumate dal magistrato e dalle loro rilevanza dolosa o colposa.<br />
3.&#8722; Nel corso di un procedimento disciplinare a carico di un magistrato – incolpato degli illeciti disciplinari previsti, tra l’altro, dagli artt. 1 e 2, comma 1, lettere a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006 (perché incorso, contro i doveri di diligenza e correttezza, in qualità di giudice delegato alla procedura fallimentare relativa ad una srl dichiarata fallita con sentenza del Tribunale, «in grave violazione di legge dovuta a negligenza inescusabile, disattendendo le disposizioni di cui agli artt. 25 e 31 L.F. che prevedono – ratione temporis – obblighi di direzione, oltre che di controllo e vigilanza, sull’operato del curatore fallimentare, determinando un ingiusto danno ai creditori del fallimento, consistito nel mancato incasso integrale di un credito IVA di elevatissimo valore nominale») – la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con ordinanza emessa il 14 luglio 2014 (iscritta al n. 204 del registro ordinanze dell’anno 2014), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del menzionato decreto legislativo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».<br />
La rimettente – «Considerato, ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, prospettata anche dalla Procura Generale, che nel caso di specie la Sezione disciplinare ravvisa un’ipotesi di negligenza non grave, caratterizzata da un ingiusto danno alla massa fallimentare, la cui reale consistenza impone una graduazione della sanzione commisurata all’entità del danno stesso e alla misura della negligenza» – ritiene che la questione in esame non sia manifestamente infondata proprio alla luce di quanto condivisibilmente osservato dalla sopra riportata ordinanza di rimessione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, da «intendersi integralmente richiamata».<br />
4.&#8722; Si è costituito il magistrato incolpato nel giudizio a quo, concludendo per l’accoglimento della questione.<br />
La parte, in particolare, osserva che – poiché il menzionato art. 2, comma 1, lettera a), contempla una vasta gamma di illeciti disciplinari, che comprendono anche comportamenti non tipizzati, inerenti la violazione da parte del magistrato dei generici doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità ed equilibrio (ovvero comportamenti che, ancorché legittimi, compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro dell’istituzione giudiziaria) di cui al precedente art. 1, punibili sia a titolo di dolo che di colpa – l’automatismo previsto dalla norma censurata non consente alla sezione disciplinare di valutare la gravità dell’addebito contestato, l’eventuale intensità del dolo o della colpa, la gravità o meno della negligenza, il pregiudizio effettivamente arrecato al prestigio della amministrazione giudiziaria, l’entità del danno o del vantaggio arrecati ad una delle parti. Sicché (richiamata la giurisprudenza costituzionale in materia) la parte ribadisce che detto automatismo vulnera il principio di razionalità connesso a quello di indispensabile gradualità sanzionatoria, che presuppone la necessità della valutazione della condotta del soggetto e la verifica della effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla previsione sanzionatoria.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; La Corte di cassazione, sezioni unite civili, e la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura censurano – per violazione dell’art. 3 della Costituzione – l’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), che dispone l’obbligatorietà del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando ricorre una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), dello stesso d.lgs.<br />
2.&#8722; I giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.<br />
3.&#8722; Preliminarmente, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.<br />
La rimettente – trascritta l’incolpazione oggetto del procedimento disciplinare sottoposto al suo giudizio, e rilevato che «con ordinanza interlocutoria n. 11228 del 2014, la Corte di cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole da “quando ricorre” a “nonché”, in relazione all’art. 3 Cost.» – si limita, da un lato, ad affermare la rilevanza della questione (ravvisando, in concreto, «un’ipotesi di negligenza non grave, caratterizzata da un ingiusto danno alla massa fallimentare, la cui reale consistenza impone una graduazione della sanzione commisurata all’entità del danno stesso e alla misura della negligenza»); e, dall’altro lato, in termini di non manifesta infondatezza, a riportarsi a «quanto condivisibilmente osservato dalla richiamata ordinanza interlocutoria n. 11228/2014 della Corte di cassazione che qui deve intendersi integralmente richiamata».<br />
Ove anche si volesse prescindere (in termini di sufficienza della motivazione circa la rilevanza della questione nel giudizio a quo) dalla portata non del tutto esauriente della assai sintetica argomentazione svolta in tal senso – in base alla quale la riconducibilità della condotta ascritta all’incolpato alla fattispecie di cui alla lettera a), comma 1, dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006 (e di conseguenza anche al dovere di applicare la sanzione accessoria previsto dalla norma censurata) si evince solo indirettamente, in ragione della mera affermazione della configurabilità, nel caso concreto, dei presupposti della negligenza e del danno ingiusto, che caratterizzano detta ipotesi sanzionatoria rispetto a quella contemplata dalla successiva lettera g) – viceversa, quanto al requisito della non manifesta infondatezza della questione, la sezione disciplinare rimettente ha esclusivamente fatto riferimento al contenuto argomentativo della richiamata ordinanza di rimessione pronunciata, in altro processo, dal giudice di legittimità.<br />
Orbene, la consolidata giurisprudenza di questa Corte esclude che, nei giudizi incidentali di costituzionalità delle leggi, sia ammessa la cosiddetta motivazione per relationem. Infatti, il principio di autonomia di ciascun giudizio di costituzionalità in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale (ex plurimis, sentenze n. 49, n. 22 e n. 10 del 2015; ordinanza n. 33 del 2014), ovvero anche in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi (sentenza n. 103 del 2007; ordinanze n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006).<br />
4.&#8722; Dal canto loro, le sezioni unite civili della Corte di cassazione censurano l’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, che – rispetto alla previsione generale del primo periodo dello stesso articolo, in base al quale «La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia» – nel periodo successivo prevede che «Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni».<br />
La Corte rimettente denuncia la violazione dell’art. 3 Cost., per irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché imporre indefettibilmente l’irrogazione di una sanzione particolarmente afflittiva per il magistrato, sotto il profilo e morale e materiale, come conseguenza di tutti i «comportamenti che, violando doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» (e quindi a ogni condotta contraria al dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignità della persona»), comporta l’irragionevole equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, che sono bensì accomunati dall’elemento dell’ingiusto danno o dell’indebito vantaggio per una delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravità, essendovi ricompresi comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre nell’inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Con la conseguenza che al giudice disciplinare, in violazione della «indispensabile gradualità sanzionatoria» connessa alla irrazionalità di ogni automatismo sanzionatorio, è impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l’inflizione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo, che le è proprio, di evitare il contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell’ufficio.<br />
Il giudice a quo chiede, quindi, la declaratoria di incostituzionalità della norma, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», così da determinare l’eliminazione (dal contenuto precettivo della disposizione censurata) della automatica applicabilità della sanzione accessoria del trasferimento nel caso di accertamento delle sole violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera a), con l’effetto di far riespandere anche rispetto alla fattispecie punitiva de qua la regola generale prevista dal primo periodo della stessa norma.<br />
5.&#8722; Preliminarmente, vanno rigettate le obiezioni (peraltro non tradotte in una formale eccezione di irrilevanza della questione) mosse dalla parte costituita, che ripropone nel giudizio di costituzionalità le medesime difese svolte a sostegno del primo motivo di ricorso in cassazione. Con esso, il ricorrente lamentava che la sezione disciplinare, nell’escludere che il fatto, come contestato, potesse essere sanzionabile alternativamente ai sensi, sia della lettera a), sia della lettera g) del comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006, avesse erroneamente ritenuto la sussistenza della prima anziché della seconda di tali disposizioni; e conseguentemente avesse irrogato, oltre alla censura, anche la sanzione del trasferimento di sede, comminata dall’art. 13 dello stesso decreto legislativo come effetto automatico di «una delle violazioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera a)». Tale tesi difensiva viene basata dalla parte sulla ritenuta specialità della ipotesi disciplinare sub lettera g) rispetto a quella di cui alla lettera a), applicabile unicamente in caso di comportamenti del magistrato «contrassegnati da intenzionalità volitiva dei suoi doveri primari […] e non da mera colpa»: configurandosi da ciò «ragioni ed argomenti per avallare una lettura ispirata a ragionevolezza», onde escludere nella fattispecie l’applicabilità della ipotesi disciplinare di cui alla lettera a) e quindi anche della sanzione accessoria.<br />
5.1.&#8722; Questa Corte rileva che, viceversa, nel contesto dell’ordinanza di rimessione, ad espressa confutazione di tali argomentazioni, le sezioni unite civili hanno sottolineato espressamente, da un lato, come (riguardo alla specifica ipotesi di ritardo nella scarcerazione di imputati o indagati) la propria giurisprudenza si sia «stabilmente orientata nel senso che le previsioni delle lettere a) e g) dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 109/2006 sono entrambe contestualmente applicabili, poiché non sussiste tra loro un rapporto di specialità, che comporti l’esclusione dell’una o dell’altra» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 29 luglio 2013, n. 18191, 22 aprile 2013, n. 9691 ed 11 marzo 2013, n. 5943). E, dall’altro, come, alla stregua della suddetta giurisprudenza, risulti «altresì da disattendere l’assunto del ricorrente, secondo cui la lettera a) attiene soltanto a comportamenti del magistrato intenzionalmente diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti»; ciò in quanto tale disposizione configura l’illecito disciplinare di cui si tratta come conseguente alle violazioni dei «doveri di cui all’articolo 1» (secondo cui «Il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni»), tra le quali sono certamente comprese anche quelle colpose, in quanto riferite, tra l’altro, al dovere della «diligenza» nell’esercizio delle funzioni attribuite al magistrato.<br />
La Corte rimettente, dunque (nel rigettare i motivi addotti dal ricorrente a sostegno della impugnazione, ed in tal modo qualificando il fatto ascritto all’incolpato, oltre che escludendone la scarsa rilevanza), ha confermato integralmente il giudizio espresso dalla sezione disciplinare, che aveva ritenuto appunto applicabile la lettera a), comma 1, dell’art. 2, a fronte del difetto di diligenza addebitato al magistrato, per non essersi avveduto della scadenza del termine massimo della misura degli arresti domiciliari, cui erano sottoposte due persone nei cui confronti procedeva il suo ufficio, in un procedimento a lui affidato.<br />
Dal mancato accoglimento delle ragioni addotte quali motivi di impugnazione – articolato sulla base di uno sviluppo argomentativo del tutto coerente, fondato su una interpretazione in sé non implausibile – consegue, dunque, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, essendo il Collegio rimettente chiamato ad applicare la misura del trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio nel modo prescritto dalla norma censurata.<br />
6.&#8722; Nel merito la questione è fondata.<br />
6.1.&#8722; La giurisprudenza di questa Corte è da tempo costante nell’affermare come il “principio di proporzione”, fondamento della razionalità che domina “il principio di eguaglianza”, postuli l’adeguatezza della sanzione al caso concreto; e come tale adeguatezza non possa essere raggiunta se non attraverso la concreta valutazione degli specifici comportamenti messi in atto nella commissione dell’illecito, valutazione che soltanto il procedimento disciplinare consente (sentenze n. 447 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 40 del 1990 e n. 971 del 1988).<br />
Ferma, dunque, restando la discrezionalità del legislatore di prevedere l’indefettibile adozione di sanzioni accessorie, quando ciò sia giustificato dalla peculiarità della situazione fattuale generatrice dell’illecito, nonché dalla sussistente correlazione tra tale situazione e la gravità della sanzione (sentenza n. 112 del 2014), l’ordinamento è orientato verso la tendenziale esclusione di previsioni sanzionatorie rigide, la cui applicazione non sia conseguenza di un riscontrato confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto, e rispetto alle quali l’indispensabile gradualità applicativa non sia oggetto di specifica valutazione nel naturale contesto del procedimento giurisdizionale (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2013, n. 31 del 2012 e n. 363 del 1996) ovvero in quello disciplinare (ex plurimis, sentenze n. 329 del 2007, n. 212 e n. 195 del 1998, n. 363 del 1996).<br />
D’altronde, data la ratio di tale orientamento, non ci sono motivi per escluderne l’applicazione nei confronti dei magistrati; riguardo ai quali, peraltro, nei suoi interventi normativi, il legislatore (fermo il presupposto della spettanza del potere disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, e l’attribuzione del suo esercizio alla sezione disciplinare) è stato indotto a configurare tale procedimento «secondo paradigmi di carattere giurisdizionale» (sentenza n. 497 del 2000) per l’esigenza precipua di tutelare in forme più adeguate specifici interessi e situazioni connessi allo statuto di indipendenza della magistratura (sentenze n. 87 del 2009 e n. 262 del 2003).<br />
6.2.&#8722; Ciò premesso, va (sotto altro profilo) sottolineato che l’illecito disciplinare di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 109 del 2006, si configura quale “norma di parziale chiusura” del sistema disciplinare in cui la compatibilità tra la previsione di un precetto cosiddetto “a condotta libera” ed il principio informatore di tipicità della riforma risulta assicurata dallo specifico riferimento dei “comportamenti” sanzionabili ai doveri di “imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio”, nonché a quelli di rispetto della dignità della persona, cui il magistrato, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, deve improntare la propria condotta nell’esercizio delle proprie funzioni (Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 febbraio 2011, n. 3669).<br />
Peraltro, va altresì rilevato che le ipotesi trasgressive de quibus configurano fattispecie di illecito “di evento”, in cui, non diversamente da quanto si verifica in campo penale per analoghe figure di reato, la consumazione non si esaurisce con la condotta tipica, ma esige che si verifichi un “ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti”, ossia un concreto accadimento lesivo, in danno del soggetto passivo, che costituisca la conseguenza diretta dell’azione o omissione vietata (anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 aprile 2013, n. 9691 e 11 marzo 2013, n. 5943, già citate).<br />
Risulta, quindi, di agevole constatazione il fatto che vi sono violazioni dei doveri del magistrato, stabiliti dall’art. 1 del medesimo decreto (imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio, rispetto della dignità della persona), che pur non traducendosi in gravi violazioni di legge determinate da ignoranza o negligenza inescusabile, tuttavia arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, e sono pertanto perseguibili a norma della lettera a), comma 1, dell’art. 2 del decreto (in tal senso, anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 5943 del 2013, citata).<br />
6.3.&#8722; Orbene, nonostante l’ampio ventaglio dei possibili “comportamenti” caratterizzati da siffatti requisiti, la cui configurabilità in termini di illecito disciplinare non richiede una particolare connotazione di gravità, né uno specifico grado di colpa, quella di cui alla lettera a) costituisce l’unica ipotesi, tra le molteplici, di illecito funzionale (tutte tipizzate dall’art. 2 del d.lgs. n. 109 del 2006) alla quale consegue – come ulteriore sanzione imposta dalla norma censurata – l’obbligatorio trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato condannato.<br />
La necessaria adozione di tale misura punitiva appare basata su una presunzione assoluta, del tutto svincolata – oltre che dal controllo di proporzionalità da parte del giudice disciplinare – anche dalla verifica della sua concreta congruità con il fine (ulteriore e diverso rispetto a quello repressivo dello specifico illecito disciplinare) di evitare che, data la condotta tenuta dal magistrato, la sua permanenza nella stessa sede o ufficio appaia in contrasto con il buon andamento della amministrazione della giustizia (come, invece previsto dalla regola generale disciplinata dal primo periodo del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006).<br />
Ne consegue, da un lato, un vulnus al principio di uguaglianza, derivante dal diverso (e più grave) trattamento sanzionatorio riservato (senza alcun concreto riferimento alla gravità dell’elemento materiale ovvero di quello psicologico) al solo illecito funzionale de quo; dall’altro lato, l’irragionevolezza della deroga alla regola posta dal primo periodo del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006, giacché la ratio della soluzione normativa scrutinata non sembra potersi rinvenire neppure in una particolare gravità dell’illecito, desumibile dalla peculiarità della condotta, dalla misura della pena o dal rango dell’interesse protetto; laddove siffatti parametri sembrerebbero doversi ritenere significativi (quali indici di adeguatezza dell’intervento repressivo della condotta illecita) non solo in sede di giudizio di colpevolezza e irrogazione della pena principale, ma anche nella determinazione della sanzione accessoria.<br />
Ciò tanto più in quanto tale sanzione comporta un effetto molto gravoso per il magistrato, giacché concreta una eccezione alla regola della inamovibilità, che incide direttamente sul prestigio e sulla credibilità dello stesso. Invero non pare trascurabile – in una cornice che, doverosamente, privilegii il principio di necessaria adeguatezza tra il “tipo” di sanzione e la “natura” e “gravità” dell’illecito disciplinare (ontologicamente diversificato in ragione della varietà delle condotte addebitabili) – la circostanza che la misura obbligatoria del trasferimento di ufficio si aggiunge alla sanzione disciplinare tipica, aumentandone significativamente la portata afflittiva, anche sul piano del prestigio personale (non scisso da quello professionale) che il magistrato condannato vedrà significativamente compromesso, attesa la rilevanza esterna che la misura stessa presenta (si pensi alla pubblicità del trasferimento in una media o piccola sede giudiziaria). Il tutto, non senza sottolineare ulteriormente come la misura del trasferimento, ove non congruamente supportata da valide ragioni che la rendano “funzionalmente” giustificata, potrebbe finire per profilare aspetti di dubbia compatibilità con lo stesso principio di inamovibilità dei giudici costituzionalmente sancito dall’art. 107 Cost.<br />
6.4.&#8722; L’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006 va, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché».<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi,<br />
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché»;<br />
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 109 del 2006, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, con l’ordinanza indicata in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2015.</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2015.</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2013 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2013-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2013-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2013-n-170/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2013 n.170</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. De Berardinis Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S. (avv.ti G. Tarantini e N. Galeani) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Distr. St.) sulla giurisdizione in tema di revoca, decadenza o ripetizione di sovvenzioni Giurisdizione e competenza – Sovvenzioni – Controversia – Revoca, decadenza o ripetizione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2013-n-170/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2013 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. De Berardinis<br /> Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S. (avv.ti G. Tarantini e N. Galeani) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in tema di revoca, decadenza o ripetizione di sovvenzioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Sovvenzioni – Controversia – Revoca, decadenza o ripetizione di importi per inadempimento del privato &#8211; Giurisdizione dell’A.G.O. – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare: ciò, perché in tal caso si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si debba decidere se concedere o meno il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione. Ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2009, proposto dalla<br />
Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S., in persona del Presidente pro tempore, dott. Alberto Bellocchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Tarantini e Nicoletta Galeani e con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Perugia, via Baglioni, n. 10 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliato presso gli uffici di questa, in Perugia, via degli Offici, n. 14 	</p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro-Ufficio Ispettivo Centrale, prot. n. 8376 del 4 febbraio 2009, ricevuto il 13 febbraio 2009, recante diffida e messa in mora per la restituzione al Ministero, da parte<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste la memoria difensiva e l’ulteriore documentazione depositate dalla Fondazione ricorrente;<br />	<br />
Viste la memoria e la documentazione depositate dalla difesa erariale;<br />	<br />
Vista la memoria di replica della ricorrente;<br />	<br />
Visti gli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);<br />	<br />
Visto, altresì, l’art. 73, comma 3, c.p.a.;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 28 novembre 2012 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La ricorrente, Fondazione Umbria contro l’usura O.N.L.U.S., espone di essere stata istituita nel 1996 per volontà degli Enti locali e di privati e di aver operato per dare attuazione ai principi di cui alla l. n. 108/1996 in tema di prevenzione del fenomeno dell’usura, per favorire (mediante garanzie prestate a banche ed intermediari finanziari) l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti che trovano difficoltà nell’accesso al credito.<br />	<br />
1.1. In dettaglio, dal 1997 al 2006 i contributi richiesti dall’Ente ed erogati ammontano ad un totale di € 7.173.319,83, mentre dal 2006 in poi la Fondazione ha operato solo con contributi volontari di privati e con fondi regionali depositati presso gli Istituti di credito che hanno aderito con specifiche convenzioni.<br />	<br />
1.2. Con atto del 21 dicembre 1999 la Fondazione decideva di avvalersi della sig.ra Claudia Pasqua quale consulente per lo svolgimento delle pratiche amministrative e contabili, nonché per la tenuta dei rapporti con le banche. Il rapporto di consulenza si protraeva per più anni, ma successivamente emergevano a carico della consulente svariate situazioni di irregolarità e/o illiceità nell’utilizzazione dei fondi di proprietà statale e (temporaneamente) affidati in gestione alla Fondazione. <br />	<br />
1.3. Più in particolare, a seguito di apposita verifica ispettiva attivata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite dei suoi Uffici, venivano riscontrati fatti implicanti un (presunto) danno alle casse dell’erario pari ad € 299.046,55. Per conseguenza, con provvedimento prot. n. 8376 del 4 febbraio 2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro-Ufficio Ispettivo Centrale ha diffidato la Fondazione esponente a restituire il suddetto importo di € 299.046,55, oltre agli interessi maturati e maturandi, nel contempo costituendola in mora.<br />	<br />
2. Avverso l’ora visto provvedimento ministeriale di diffida e messa in mora è insorta l’esponente, impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
2.1. A supporto del gravame, la Fondazione ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
&#8211; violazione e/o erronea applicazione dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 515/1997 e dei principi in materia di restituzione dei contributi di cui alla l. n. 108/1996, in quanto le uniche ipotesi previste a livello legislativo di restituzione dei contrib<br />
&#8211; eccesso di potere per erronea e/o falsa rappresentazione e/o valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, poiché nessuna responsabilità sarebbe addebitabile alla Fondazione, la quale a ben vedere sarebbe il soggetto che ha subito il danno e si sar<br />
2.2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositando in prossimità dell’udienza pubblica una memoria difensiva con la relativa documentazione. In dettaglio, la difesa erariale ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale ed in ogni caso l’inammissibilità del ricorso, attesa la natura di mera diffida ad adempiere dell’atto gravato; inoltre, nel merito ha eccepito l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione.<br />	<br />
2.3. Dal canto suo, la ricorrente ha depositato una memoria finale con ulteriore documentazione ed una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.<br />	<br />
2.4. All’udienza pubblica del 28 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Il Collegio deve prioritariamente scrutinare la questione della sussistenza o meno della propria giurisdizione sulla controversia in esame (questione rilevata ex officio e la cui comunicazione alle parti in udienza pubblica è stata effettuata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.). Ciò, atteso che, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 519; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 febbraio 2008, n. 901), l’esame della questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, in quanto l’(eventuale) difetto di giurisdizione del giudice adito lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito.<br />	<br />
3.1. Nella fattispecie per cui è causa la questione va risolta nel senso della declaratoria del difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo. <br />	<br />
3.2. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384; Cass. civ, Sez. Un., 7 maggio 2002, n. 6489; T.A.R. Toscana, Sez. II, 23 gennaio 2009, n. 78; id., Sez. I, 27 giugno 2006, n. 2930), in materia di sovvenzioni da parte della P.A. la posizione del privato, nella fase successiva all’attribuzione del beneficio, assume il carattere del diritto soggettivo ogni volta che insorga controversia circa la conservazione della disponibilità della somma percepita, di fronte alla contraria posizione assunta dalla P.A. con provvedimenti variamente definiti (revoca, decadenza, ecc.), emanati in funzione dell’attuazione del fine che si è voluto agevolare: ciò, perché in tal caso si tratta non di effettuare una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato (come quando si debba decidere se concedere o meno il finanziamento), ma di valutare l’osservanza degli obblighi presi o imposti contestualmente all’erogazione. Ne deriva che, qualora si controverta sulla legittimità della revoca del contributo concesso, o della decadenza dal medesimo, o della ripetizione degli importi già erogati, in ogni caso per motivi attinenti all’inadempimento delle prescrizioni alle quali il beneficio era stato subordinato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario <br />	<br />
3.3. Ancora di recente (C.G.A.R.S., Sez. giurisd., 7 marzo 2011, n. 176) si è richiamata la necessità di distinguere il momento statico della concessione del contributo, dal momento dinamico, relativo all’utilizzazione del contributo stesso. La cognizione del primo segmento – e dei provvedimenti che su di esso insistono, anche se posteriori all’erogazione e persino se intervengano dopo l’esaurimento del rapporto con l’integrale utilizzo, da parte del beneficiario, dell’importo ricevuto – ha ad oggetto la cognizione di un fase in cui si esprime il potere autoritativo della P.A. (sotto forma di autotutela) e, perciò, è devoluta al giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio del permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento della concessione della sovvenzione. La cognizione del secondo segmento, invece, è devoluta al giudice ordinario, in quanto in detta ipotesi la posizione attiva ha natura di diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo ed il vaglio eseguito dalla P.A. si appunta sulle modalità di utilizzazione di questo e sugli eventuali inadempimenti degli impegni assunti allorché la sovvenzione venne concessa in relazione agli scopi che il destinatario si era impegnato a raggiungere.<br />	<br />
3.4. Andando ad applicare il riferito insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, non c’è dubbio che quest’ultima debba considerarsi devoluta alla giurisdizione ordinaria. Ed invero, nel caso di specie la diffida alla restituzione delle somme percepite si basa sull’affermazione di una responsabilità della Fondazione ricorrente (e per essa della consulente che ne seguiva le pratiche) in sede di gestione del denaro pubblico erogatole: alla Fondazione si addebita, pertanto, una violazione degli obblighi da essa assunti, sotto i profili della culpa in vigilando, in merito alla corretta gestione dei capitali che le erano stati affidati, e della culpa in eligendo, quanto alla scelta della consulente a cui è stato assegnato il compito di prendersi cura delle pratiche di finanziamento. Ne discende che, pur senza entrare in valutazioni circa la fondatezza o meno dei rilievi mossi alla ricorrente, si tratta, comunque, di addebiti aventi ad oggetto pretesi inadempimenti nella fase di esecuzione dei rapporti nascente dai finanziamenti erogati e non la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per il conseguimento dei medesimi. <br />	<br />
3.5. In altre parole, in base ai criteri esposti nei paragrafi precedenti è evidente che, nei confronti del provvedimento impugnato, la posizione della Fondazione ricorrente ha natura di diritto soggettivo a conservare le somme a suo tempo percepite: di qui la devoluzione della controversia instaurata con il ricorso in epigrafe alla giurisdizione ordinaria.<br />	<br />
4. In definitiva, alla luce di quanto si è finora detto, ai sensi degli artt. 9, 11 e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per il difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere della controversia con esso proposta.<br />	<br />
4.1. In applicazione dell’art. 11 c.p.a., deve, poi, essere indicato il giudice ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione per la medesima controversia, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio di cui all’art. 11 cit., comma 2, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze che fossero già intervenute.<br />	<br />
5. Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, in ragione della complessità della questione di giurisdizione trattata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria-Sez. I^, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, c.p.a. indica quale giudice nazionale fornito di giurisdizione sulla controversia in discorso il giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio ex art. 11, comma 2, cit., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-15-3-2013-n-170/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2013 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-170/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.170</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, F. Petrucciani – Estensore sull&#8217;affermazione che alle notificazioni effettuate dal difensore ai sensi della l. n. 53 del 1994 trova applicazione il principio generale di cui all&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c. 1. Processo – Processo amministrativo – Notifica ex l. n.53 del 1994 – Stesso atto</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, F. Petrucciani – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affermazione che alle notificazioni effettuate dal difensore ai sensi della l. n. 53 del 1994 trova applicazione il principio generale di cui all&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Notifica ex l. n.53 del 1994 – Stesso atto – Notificazione – Assegnazione di un diverso e progressivo numero – Norma – Non la richiede espressamente.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Notifica ex l. n.53 del 1994 – Principio generale di cui all’art.156 comma 3, c.p.c.  – Trova applicazione.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Documentazione del concorrente – Carenza di alcuni elementi formali – Stazione appaltante – Deve richiedere l’integrazione e il chiarimento.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In riferimento alla notificazione ex l. 21 gennaio 1994 n.53, la norma non richiede espressamente, che ad ogni notificazione dello stesso atto sia assegnato un diverso e progressivo numero.	</p>
<p>2. Anche alle notificazioni effettuate dal difensore ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53 trova applicazione il principio generale di cui all&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l&#8217;atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.	</p>
<p>3. Nel caso in  cui la documentazione prodotta da un concorrente sia carente solo di alcuni elementi formali, l&#8217;amministrazione non può pronunciare l&#8217;esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, in ossequio all&#8217;esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, naturalmente senza alterare la par condicio tra i concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1409 del 2012, proposto da:<br />
Gentile Leonardo s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Mancino, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via M. Amoruso 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Acquaviva delle Fonti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Impresa Magazzile Rocco Antonio, Apulia s.r.l., Costa Contracts s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad opponendum</i>:<br />
Apulia s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni 150; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>delle determinazioni 9.8.2012 n. 493, comunicata il 10.8.2012, e 24.8.2012 n. 510, comunicata il 30.8.2012, con le quali il Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Acquaviva delle Fonti (BA) ha definitivamente aggiudicato all&#8217;Impresa Magazzile Rocco Antonio la gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue del depuratore cittadino;<br />	<br />
della determinazione di ammissione alla gara dell&#8217;impresa aggiudicataria nonché delle imprese Apulia s.r.l. e Costa Contracts s.r.l., di formazione della graduatoria e di aggiudicazione provvisoria, nonché &#8211; ove occorra &#8211; di tutti i verbali di gara;<br />	<br />
della nota del citato Dirigente 21.9.2012 n. prot. 18366, comunicata il 21.9.2012 e, ove occorra, del parere della Commissione Giudicatrice ivi richiamato;<br />	<br />
della determinazione del 27.9.2012 e della successiva nota del 28.9.2012 n. prot. 18928;<br />	<br />
di ogni altro presupposto, connesso e dipendente;<br />	<br />
e per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto della ricorrente all&#8217;aggiudicazione della gara e alla stipula del relativo contratto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Mancino e Gennaro Notarnicola;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il Comune di Acquaviva delle Fonti, con bando del 10 febbraio 2012, ha indetto la gara con procedura aperta per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per il riutilizzo a fini irrigui delle acque reflue del depuratore cittadino; con le determinazioni del 9 agosto 2012 n. 493 e del 24 agosto 2012 n. 510 sono stati approvati i verbali della commissione giudicatrice ed è stato definitivamente aggiudicato l’appalto all’impresa Magazzile Rocco Antonio, collocata al primo posto nella graduatoria finale, mentre la Gentile Leonardo s.r.l., odierna ricorrente, è risultata classificata al quarto posto, la società Apulia s.r.l. al secondo e la Costa Contracts al terzo. <br />	<br />
Con lettera del 12 settembre 2012 la ricorrente ha presentato istanza di riesame della procedura lamentando la mancata esclusione dalla gara delle concorrenti, ma l’amministrazione, con nota del 21 settembre 2012, ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione, dando nuova comunicazione dell’aggiudicazione definitiva il 28 settembre 2012.<br />	<br />
La ricorrente ha quindi impugnato i provvedimenti di approvazione degli atti della gara, aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Magazzile Rocco Antonio e rigetto dell’istanza di riesame.<br />	<br />
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
1. violazione dell’art. 4.2. e dell’art. 6 punto e.7, parte prima, del disciplinare di gara, nonché dei principi generali che disciplinano le gare, in quanto a corredo dell’offerta temporale (relativa alla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori) i concorrenti avrebbero dovuto produrre, a pena di esclusione, “un cronoprogramma di dettaglio e le misure da adottare per l’ottimizzazione della fase di cantierizzazione”, mentre le tre controinteressate si erano limitate ad allegare il cronoprogramma dei lavori senza aggiungere gli altri elementi richiesti; tale omissione comportava, ai sensi dell’art. 6 punto e.7, parte prima del disciplinare di gara, l’esclusione in fase di ammissione delle offerte;<br />	<br />
2. violazione e falsa applicazione delle norme specificate sub 1), eccesso di potere, avendo l’amministrazione qualificato tale omissione come mera irregolarità, suscettibile di essere sanata e regolarizzata, a fronte di una espressa previsione di esclusione.<br />	<br />
Ha spiegato intervento <i>ad opponendum</i> nel giudizio la Apulia s.r.l., eccependo l’inammissibilità del ricorso per la nullità della notifica e chiedendo il rigetto del gravame; non si sono costituiti il Comune intimato e le altre controinteressate.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di nullità della notifica del ricorso.<br />	<br />
L’interveniente <i>ad opponendum</i> ha evidenziato, al riguardo, che non sarebbero state osservate le formalità richieste dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 per la notifica effettuata dal difensore a mezzo del servizio postale; in particolare sarebbe stato apposto sul registro cronologico un unico numero per le quattro spedizioni, e non un numero per ogni copia del ricorso spedita. <br />	<br />
L’eccezione deve essere respinta in quanto infondata.<br />	<br />
In primo luogo, infatti, la norma invocata richiede che ogni notificazione sia annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico, e tale disposizione risulta rispettata nel caso di specie, in quanto tutte le notificazioni del ricorso effettuate sono state annotate, sebbene sotto lo stesso numero, come emerge dalla copia del registro cronologico prodotta dalla ricorrente; la norma non richiede, invece, espressamente, che ad ogni notificazione dello stesso atto sia assegnato un diverso e progressivo numero.<br />	<br />
In secondo luogo, anche alle notificazioni effettuate dal difensore ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53 trova applicazione il principio generale di cui all&#8217;art. 156 comma 3 c.p.c., in base al quale la nullità non può mai essere pronunciata, se l&#8217;atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (T.A.R. Sardegna, sez. I, 26 marzo 2009, n. 363); nel caso di specie dalla documentazione prodotta in giudizio, ovvero dalle cartoline di ricevimento dei plichi, risulta provato che la notifica è giunta è stata ricevuta dai destinatari, di tal che la violazione contestata non ha inciso sul buon esito della notifica. <br />	<br />
Nel merito il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.<br />	<br />
La ricorrente ha lamentato la mancata esclusione delle controinteressate evidenziando che l’offerta temporale dalle stesse presentata non era corredata da tutti gli elementi previsti dall’art. 4.2 del disciplinare di gara, richiamato dalla comminatoria di esclusione di cui all’art. 6 punto e.7.<br />	<br />
L’art. 4.2 prevede che l’offerta tempo sia redatta “mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori (…) con le seguenti precisazioni: a) l’offerta può essere redatta in calce all’offerta di prezzo di cui alla precedente lettera a), con l’unica sottoscrizione di cui alla stessa lettera a); b) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre e in lettere …”.<br />	<br />
Nel paragrafo successivo il disciplinare prevede che l’offerta sia corredata da un cronoprogramma di dettaglio e dalle misure da adottare per l’organizzazione della fase di cantierizzazione.<br />	<br />
L’art. 6 e.7 del disciplinare commina poi l’esclusione per il caso in cui il plico contenente l’offerta dei tempi per la realizzazione dei lavori non contenga gli elementi indicati.<br />	<br />
Nel caso di specie è pacifico che le offerte delle controinteressate contenessero sia gli elementi di cui all’elenco dell’art. 4.2 che il cronoprogramma dei lavori; ciò di cui viene contestata dalla ricorrente la mancanza sono “le misure da adottare per l’organizzazione della fase di cantierizzazione”. <br />	<br />
Tuttavia, come evidenziato dalla controinteressata, la specificazione delle misure di ottimizzazione della fase di cantiere era già prescritta dal disciplinare (art. 3, lett. c)) come contenuto dell’offerta tecnica, e in tale parte è stata collocata dalle controinteressate, sicché sotto tale profilo l’ulteriore inserimento di tali misure nell’offerta tempo rivestiva valore esclusivamente formale: la stessa ricorrente, infatti, ha riportato nelle due parti dell’offerta i medesimi elementi.<br />	<br />
Inoltre la sanzione dell’esclusione, in quanto riferita espressamente al difetto degli “elementi” indicati dal disciplinare, deve essere ricollegata alle caratteristiche dell’offerta temporale dettagliatamente richieste dalle varie lettere dell’elenco sopra riportato (formulazione in calce all’offerta tecnica, in numeri e in lettere, ecc.).<br />	<br />
L’unico elemento rilevante, infatti, secondo la disciplina di gara, per l’assegnazione del punteggio dell’offerta tempo era proprio la riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei lavori, non essendo prevista alcuna specifica valutazione del cronoprogramma e delle misure di ottimizzazione della fase di cantiere.<br />	<br />
Tale considerazione induce, quindi, a ritenere che l’esclusione riguardasse solo il difetto dei requisiti di cui all’elenco dell’art. 4.2, non potendosi ritenere che un elemento ininfluente al fine dell’assegnazione del punteggio possa comportare, ove mancante, l’esclusione dalla procedura.<br />	<br />
Infine, ove si accedesse a tale ultima interpretazione, la clausola in questione si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 46 comma 1 <i>bis</i> d.lgs. 163/2006, secondo il quale sono nulle le prescrizioni di esclusione ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma (l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, la non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, nonché gli altri casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti).<br />	<br />
Infatti, qualora la documentazione prodotta da un concorrente sia carente solo di alcuni elementi formali, l&#8217;amministrazione non può pronunciare l&#8217;esclusione dalla procedura, ma è tenuta a richiedere al partecipante di integrare e chiarire il contenuto di un documento già presente, in ossequio all&#8217;esigenza di far prevalere la sostanza sulla forma, naturalmente senza alterare la <i>par condicio</i> tra i concorrenti (Consiglio di Stato 31 gennaio 2012 n. 467).<br />	<br />
L’esclusione sarebbe quindi in tal caso illegittima in quanto dovuta alla carenza di un elemento non essenziale per la valutazione delle offerte.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni vanno respinti entrambi i motivi del ricorso.<br />	<br />
La peculiarità della questione giuridica controversa giustifica comunque l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giacinta Serlenga, Primo Referendario<br />	<br />
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-6-2-2013-n-170/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2013 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a></p>
<p>edilizia ed urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; impugnativa per violazione di distanze &#8211; tutela cautelare del vicino &#8211; immobile condonato &#8211; accoglimento dell&#8217;istanza Va sospeso il permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento con recupero di sottotetto ai fini abitativi, con frazionamento, realizzazione di autorimessa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">edilizia ed urbanistica &#8211; permesso di costruire &#8211; impugnativa  per violazione di distanze &#8211;  tutela cautelare del vicino &#8211; immobile condonato &#8211; accoglimento dell&#8217;istanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento con recupero di sottotetto ai fini abitativi, con frazionamento, realizzazione di autorimessa ex art. 9 l. 122/89, piscina e sistemazioni esterne di immobile, se il manufatto viola il disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 (distanze tra fabbricati), mentre nessuna rilevanza assume la circostanza che sia mantenuto l’allineamento preesistente ovvero tra le due costruzioni intercorra una strada; inoltre, non ha rilievo la circostanza che il mancato rispetto della distanza sia imputabile ai ricorrenti che avrebbero edificato in prevenzione e in violazione del disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 atteso che comunque l’abuso dagli stessi realizzato è stato condonato onde fino a quando il relativo provvedimento non verrà annullato, ovvero la fabbrica non verrà demolita a seguito dell’esperimento di apposita azione innanzi al giudice civile, la presenza del fabbricato assume giuridica rilevanza; Rilevato, infine, che la tesi dei controinteressati non appare condivisibile, frustrando l’interesse pubblico che vieta la creazione di intercapedini dannose per la salute. (G.S.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00170/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00375/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 375 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Pellegrino Tarabotto</b>, <b>Matteo Tarabotto</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Gino Ambrosini, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Francesco Massa in Genova, via Roma 11/1;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lerici</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mario Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso Mario Alberto Quaglia in Genova, via Roma 3/9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Augusto Morganti</b>, <b>Società Holding Family Business Spa</b>; <b>Demes Ziliani</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Piscitelli, Piermario Gatto, con domicilio eletto presso Luigi Piscitelli in Genova, corso Saffi 7/2; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica ad oggetto ristrutturazione e ampliamento ex art. 3 e 4 l. r. 49/09 recupero di sottotetto ai fini abitativi ex l.r. 24/01, frazionamento, realizzazione di autorimessa ex art. 9 l. 122/89, piscina e sistemazioni esterne di immobile.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lerici e di Demes Ziliani;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che il manufatto oggetto del permesso di costruire impugnato viola il disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968;<br />	<br />
Rilevato che avuto riguardo alla giurisprudenza della sezione nessuna rilevanza assume la circostanza che sia mantenuto l’allineamento preesistente ovvero tra le due costruzioni intercorra una strada;<br />	<br />
Rilevato, infine, che non assume rilievo la circostanza che il mancato rispetto della distanza sia imputabile ai ricorrenti che avrebbero edificato in prevenzione e in violazione del disposto dell’art. 9 d.m. 1444/1968 atteso che comunque l’abuso dagli stessi realizzato è stato condonato onde fino a quando il relativo provvedimento non verrà annullato, ovvero la fabbrica non verrà demolita a seguito dell’esperimento di apposita azione innanzi al giudice civile, la presenza del fabbricato assume giuridica rilevanza;<br />	<br />
Rilevato, infine, che la tesi dei controinteressati non appare condivisibile, frustrando l’interesse pubblico che vieta la creazione di intercapedini dannose per la salute.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) accoglie l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.	</p>
<p>Fissa l’udienza pubblica del 23 maggio 2013 per la trattazione del merito del ricorso.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Santo Balba, Presidente<br />	<br />
Roberto Pupilella, Consigliere<br />	<br />
Luca Morbelli, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-5-2012-n-170/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/5/2012 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2011 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-3-2011-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-3-2011-n-170/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2011 n.170</a></p>
<p>Ettore Leotta – Presidente, Giulio Veltri – Estensore sulle differenze tra l&#8217;art. 34 c.p.a. e l&#8217;art. 26 l. tar, in tema di annullamento dell&#8217;atto per motivi di incompetenza Processo – Processo amministrativo – Vizio di incompetenza – Annullamento – Art.34 c.p.a. – Differenza con l’art.26 l. TAR Seppur l’art. 34</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-3-2011-n-170/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2011 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-3-2011-n-170/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2011 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ettore Leotta – Presidente, Giulio Veltri – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulle differenze tra l&#8217;art. 34 c.p.a. e l&#8217;art. 26 l. tar, in tema di annullamento dell&#8217;atto per motivi di incompetenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Processo amministrativo – Vizio di incompetenza – Annullamento – Art.34 c.p.a. – Differenza con l’art.26 l. TAR</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Seppur l’art. 34 c.p.a. non ha riproposto il contenuto dell’art.  26 l. TAR, in forza del quale il giudice “se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l&#8217;atto e rimette l&#8217;affare all&#8217;autorità competente”, è ragionevole ritenere che la modifica abbia escluso l’obbligo di esclusiva rimessione, ma non abbia anche imposto al giudice, sempre e comunque, l’esame delle altre censure di merito; invero, questo è uno dei casi in cui la valutazione se trattare o meno le dette censure non può che rimanere in capo al giudice, che la modula in relazione alle natura delle censure, oltre che, ovviamente, del potere da esercitare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 296 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Nautic Service di Mandarano Mauro, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Vincenzo Colalillo, Giacomo Papa, con domicilio eletto presso Natale Carbone Avv. in Reggio Calabria, via Possidonea, 46/B; Camastra Petroli S.r.l., Compagnia Portuale &#8220;T.Gullì&#8221; S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero Trasporti, Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, Ministero dell&#8217;Interno, Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;<br />
Regione Calabria, rappresentato e difeso dall&#8217;Benito Spanti, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via D. Tripepi, 92; 	</p>
<p>Comune di Roccella Ionica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Barone Avv.Prof., con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B; 	</p>
<p>Provincia di Reggio Calabria non costituita in giudizio.<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Porto delle Grazie S.r.l. rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Adragna, Alessandro Zampone, con domicilio eletto presso Pasquale Melissari Avv. in Reggio Calabria, via Venezia, 4/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento del Ministero dei Trasporti dell&#8217;8 marzo 2010 con il quale si è provveduto ad assentire la concessione demaniale per la gestione delle infrastrutture portuali e dei servizi complementari alla Nautica da diporto di Roccella Jonica alla Porto delle Grazie S.r.l. e si è rigettata l&#8217;istanza delle ricorrenti; di tutti gli atti preordinati, compreso il provvedimento del 2.9.2009 contenente i motivi ostativi del rilascio della concessione a favore degli odierni ricorrenti, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 6-7 agosto 2007, la nota della Capitaneria di Porto del 18.7.2007, prot. 06.07/13032, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 18.7.2006, le determinazioni e i pareri assunti nella conferenza dei servizi di cui al verbale del 20.4.2006, la nota n. 3146 dell&#8217;8 marzo 1006 dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, la nota fax della Capitaneria di Porto prot. n. 17107 del 30.9.2005, con relativo bando, nonchè tutti gli atti di ammissione alla procedura per cui è causa della ditta controinteressata, tutti gli atti istruttori, pareri e relazioni tecniche.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Trasporti, di Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, di Agenzia del Demanio di Reggio Calabria, di U.T.G. &#8211; Prefettura di Reggio Calabria, di Regione Calabria, di Comune di Roccella Ionica e di Porto delle Grazie S.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La vicenda portata all’attenzione del collegio è strettamente connessa ad una controversia già decisa dal Tribunale con sentenza n. 100/2009. L’atto impugnato costituisce, in particolare, riedizione del potere già esercitato e valutato nell’ambito di quel procedimento contenzioso, talchè sia l’amministrazione nel provvedimento, che le parti nei relativi atti processuali, compiono continui riferimenti alla sentenza citata, indicandola quale punto fermo della vicenda.<br />	<br />
E’ dunque necessario partire da quest’ultima, dalla ricostruzione dei fatti pregressi nella stessa riportata, e dalle statuizioni finali in ordine alla legittimità degli atti in quella sede impugnati, per innestarvi successivamente la valutazione della nuova azione amministrativa.<br />	<br />
A) Questi i fatti pregressi:<br />	<br />
1.Con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Comunità Europee il 30.9.05 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti indiceva una procedura aperta per la concessione demaniale marittima di durata trentennale (non in appalto), finalizzata alla gestione delle infrastrutture portuali e dei relativi servizi dedicati alla nautica da diporto del “Porto delle Grazie” di Roccella Ionica.<br />	<br />
Partecipava la Nautic Service srl (odierna ricorrente), impresa privata che allegava alla domanda di concessione le dichiarazioni sostitutive rese dai rappresentanti legali della T. Gulli srl e della Camastra Petroli srl (imprese originariamente richiedenti la concessione in proprio), attestanti l’impegno, in caso di affidamento della concessione, di costituirsi in apposita società di capitali per la gestione della struttura e del servizio affidato. In tale ottica, i predetti rappresentanti legali dichiaravano che le istanze in precedenza presentate avrebbero dovuto essere considerate parte integrante della istanza presentata dalla Nautic service. <br />	<br />
Presentava altresì domanda di partecipazione, la Porto delle Grazie srl, società costituita dal Comune di Roccella e dalla Italia Navigando spa, società a sua volta costituita da Sviluppo Italia spa, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia.<br />	<br />
L’iter procedimentale e istruttorio &#8211; compendiato nel verbale della conferenza di servizi del 6-7.8-07 &#8211; era piuttosto complesso e articolato, caratterizzandosi per la indizione di varie conferenze di servizi finalizzate all’acquisizione dei pareri delle varie amministrazioni interessate. Nel corso del procedimento si provvedeva ad accertare tra l’altro lo stato dei luoghi del porto di Roccella, essendosi rilevata la difformità tra questo ed i dati catastali.<br />	<br />
Il Ministero, nell’ambito del medesimo procedimento, effettuava una prima valutazione di ogni domanda di concessione, respingendole tutte ad eccezione di quella delle odierne ricorrenti (che avevano formulato domanda congiunta) e della controinteressata. Indi procedeva ad una valutazione comparativa tra le due concorrenti, individuando nella Porto delle Grazie srl la miglior candidata. Con lo stesso provvedimento, inoltre, comunicava preavviso di rigetto alle odierne ricorrenti. La Nautic service formulava osservazioni, ma le stesse erano respinte con provvedimento del 30.11.07, con il quale era confermata la scelta già effettuata. <br />	<br />
Impugnato l’atto finale, si incardinava il giudizio nel quale, tra l’altro, il controinteressato proponeva ricorso incidentale.<br />	<br />
Il Tribunale a mezzo della sentenza in premessa citata, esaminate le questioni preliminari (sulle quali non può che farsi rinvio), accoglieva per quanto di ragione sia il ricorso principale che quello incidentale così statuendo:<br />	<br />
a) Quanto al ricorso principale ed in particolare in relazione alla censura avente ad oggetto l’illogicità e l’incongruenza della motivazione il Tribunale, rilevato che l’amministrazione aveva proceduto ad un giudizio comparativo assumendo quali pesi di valutazione quelli indicati nella conferenza di servizio del 6 e 7 agosto 2007 e precisamente: <i>1. la durata di lungo periodo della concessione; 2. l’assoluta affidabilità del concessionario in termini di solvibilità, di esperienza e di management; 3. la maggiore dimensione quantitativa del patrimonio demaniale richiesto in concessione; 4. la capacità da parte del concessionario di contribuire concretamente allo sviluppo economico ed al miglioramento della qualità della vita dell’area, nel quadro del più rilevante interesse pubblico</i> &#8211; riteneva che il requisito del patrimonio aziendale complessivo delle tre richiedenti – ben maggiore rispetto a quello della Porto delle Grazie srl- , che avevano presentato un impegno formale a costituirsi in società, non fosse stato neppure valutato; che non fossero stati valutati con riferimento ad altro parametro (quello della capacità manageriale), i requisiti dei partner della Nautic Service srl diversamente da quanto fatto per la Società Italia Navigando, socia della controinteressata; che non fossero state approfondite le considerazioni svolte dalla Nautic service in ordine ai risultati imprenditoriali non brillanti del socio di maggioranza del Porto delle Grazie srl; che non fossero state approfondite e valutate le considerazioni svolte dalla Nautic service in ordine alla mano d’opera impiegata a regime (in realtà maggiore di quella prevista dalla contro interessata);<br />	<br />
b) Quanto al ricorso incidentale:<br />	<br />
Riteneva carente l’istruttoria &#8211; e di conseguenza viziata la motivazione &#8211; del provvedimento di scelta, per non aver analizzato le implicazioni sull’affidabilità del piano finanziario e dei programmi di investimento derivanti dall’estensione della domanda a beni non ricompresi nell’oggetto della concessione demaniale. <br />	<br />
Concludeva annullando i provvedimenti impugnati e precisando che “trattandosi di valutazione ampiamente discrezionale, la rilevata illegittimità non può condurre, come auspicato nel corpo di ciascun ricorso, a determinare automaticamente il rigetto della domanda della controparte, ma esclusivamente a ripetere la valutazione delle istanze, tenendo conto dei profili di illogicità evidenziati dal Collegio, restando a questo precluso di entrare nel merito dell’azione amministrativa”.<br />	<br />
B) A seguito della pubblicazione della sentenza e del mancato accoglimento dell’istanza di inibitoria proposta dal società Porto delle Grazie srl in sede di gravame, l’amministrazione, rilevato espressamente l’obbligo di dover dare esecuzione alla sentenza e, pertanto, di dover procedere nuovamente alla comparazione tra la Nautica Service e la Porto delle Grazie srl, ha nuovamente esaminato gli atti istruttori alla luce dei principi e dei criteri indicati dal Tribunale, giungendo nuovamente alle medesime conclusioni circa la maggior meritevolezza della Porto Grazie srl e dunque disponendo che la concessione demaniale fosse assentita a quest’ultima e contestualmente negata alla Nautica service (contestualmente assegnando a quest’ultima giorni 10 per controdedurre). Disattese le osservazioni tempestivamente prodotte da quest’ultima, il Ministero ha emanato provvedimento definitivo di identico tenore, in data 18/3/2010.<br />	<br />
Quest’ultimo è ora impugnato dal gruppo degli aspiranti concessionari pretermessi che ne contestano nuovamente la legittimità per i motivi che seguono: <br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del codice della navigazione, dell’art. 97 della Costituzione, nonché degli artt. 3 e 10 bis della legge 241/90 – Eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
Sarebbero stati elusi i principi affermati dal Tribunale nella sentenza n. 100/2009. In particolare, l’amministrazione, pur avendo ammesso la domanda congiuntamente avanzata dalla gruppo delle imprese private, continuerebbe a discriminarle in sede di valutazione comparativa in ragione della presunta inaffidabilità derivante proprio dall’essere, il gruppo, non ancora formalmente costituito; l’amministrazione inoltre, pur riconoscendo che il patrimonio complessivo delle tre ricorrenti è maggiore rispetto a quello della controinteressata, assegnerebbe una valenza dirimenti alla solvibilità del Comune di Roccella (ente esponenziale, socio della Porto delle Grazie srl), con ciò, tra l’altro, finendo per modificare gli stessi criteri di valutazione che invece imponevano la valutabilità del solo patrimonio delle concorrenti (e non dei rispettivi soci); l’amministrazione ancora una volta non avrebbe preso atto della gestione economicamente non retributiva delle pregresse esperienze di Italia Navigando e non avrebbe spiegato le ragioni che l’hanno indotta a ritenere siffatto elemento meno significativo della mancanza specifica esperienza di gestione da parte del gruppo delle ricorrenti (specializzate in singoli settori, ma non nella gestione dell’intera struttura); l’amministrazione, ancora, non avrebbe preso in considerazione le previsioni progettuali migliorative proposte da Nautic service (realizzazione di una torre di avvistamento); infine, non avrebbe analiticamente ed adeguatamente soppesato le implicazioni in punto di affidabilità dell’offerta derivanti dall’estensione della stessa ad aree non ricomprese nella concessione; in ogni caso l’amministrazione non avrebbe fornito reale riscontro alle deduzioni avanzate dai ricorrente a seguito del preavviso di rigetto; <br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del codice della navigazione, dell’art. 18 della legge n. 84/94, dell’art. 97 cost., della direttiva 2004/18/CE e dei principi comunitari e costituzionali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere sotto vari profili. <br />	<br />
Sarebbe in particolare violato l’art. 37 del cod. nav. che impone, qualora non ricorrano le ragioni di preferenza, ivi tassativamente indicate, di procedere a licitazione privata. Nel caso di specie l’amministrazione anziché procedere a licitazione avrebbe fatto una gara sulla base dei criteri di preferenza. La circostanza sarebbe resa vieppiù grave dalla partecipazione del Sindaco del Comune di Roccella (al contempo socio della Porto delle Grazie srl) alla conferenza di servizi nella quale si provveduto all’individuazione dei criteri suddetti; <br />	<br />
3) Nullità dell’atto ex art. 21 septies della legge 241/90 e/o incompetenza del Ministero ex d.lgs n. 112/2008 e legge regionale Calabria n. 17/05. <br />	<br />
La competenza a rilasciare concessione per il Porto di Roccella sarebbe stata trasferita alla Regione, così come del resto affermato dallo stesso Ministero, e la sentenza del Tribunale non sarebbe idonea a mutare l’assetto di legge.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il controinteressato, il quale preliminarmente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, dovendosi considerare le censure, a mezzo dello stesso proposte, come strumentalmente tendenti ad ottenere una nuova valutazione da parte del Tribunale sulla medesima fattispecie già decisa e ad oggi pendente in sede di appello; nel merito contesta puntualmente quanto dedotto dal ricorrente; infine, quanto al terzo motivo di impugnazione relativo ai profili di competenza rileva, ribadendo quanto già affermato dall’amministrazione in seno al provvedimento impugnato, che la competenza a provvedere si incardinerebbe “in virtù dell’ordinario continuum funzionale che necessariamente deve intercorrere tra lo iussum giudiziale e le conseguenze conformative risolventesi nella riedizione del potere, secondo l’assetto delineato dal comando del Giudice amministrativo”.<br />	<br />
Anche il Ministero delle Infrastrutture ritualmente costituitosi insiste per l’inammissibilità del ricorso. <br />	<br />
Si sono inoltre costituiti il Comune di Roccella Ionica e la Regione Calabria: il primo insiste per il rigetto del ricorso evidenziando la congruenza e l’esaustività della motivazione del provvedimento impugnato, la seconda deduce di non essere passivamente legittimata non avendo avuto alcun ruolo attivo nella vicenda amministrativa.<br />	<br />
In vista dell’udienza di merito le parti hanno scambiato memorie di replica illustrando ulteriormente le rispettive tesi. <br />	<br />
All’udienza del 23 febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
1. Dev’essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame. <br />	<br />
E’ pur vero che in occasione della pronuncia demolitoria ed in vista della successiva riedizione del potere, il Tribunale ha indicato i principi da seguire al contempo precisando i vincoli ed i limiti dell’effetto conformativo derivante dalla statuizione giudiziale, ma ciò non toglie che l’amministrazione abbia riesaminato le risultanze istruttorie giungendo a nuove e più articolate valutazioni sebbene coincidenti nel loro esito finale. <br />	<br />
In un caso siffatto si può ragionevolmente dubitare dell’ammissibilità delle censure che attengono alle fasi preliminari della procedura (indizione della gara, ammissione, conferenza di servizi) già scrutinate dal Tribunale nel pregresso giudizio, atteso che l’amministrazione si è limitata a riattivare il procedimento, utilizzando le oggettive risultanze istruttorie già acquisite ed incidendo esclusivamente sul segmento decisorio a mezzo di rinnovate valutazioni. Diversamente deve però concludersi per queste ultime, che consacrate nel provvedimento finale conservano la loro autonomia, rappresentando un nuovo esercizio di quel potere che aveva già prodotto un provvedimento, annullato perché insanabilmente viziato.<br />	<br />
Il potere è lo stesso così come il procedimento. Ciò che muta è invece il provvedimento finale, non foss’altro che in ragione della pregressa eliminazione con efficacia ex tunc di quello precedente. Di conseguenza, solo le censure indirizzate al procedimento e non all’atto sono da considerarsi inammissibili.<br />	<br />
2. Esclusa l’inammissibilità in radice del gravame, il collegio non può tuttavia direttamente passare allo scrutinio delle censure spiegate a mezzo dei due primi motivi di ricorso.<br />	<br />
Nonostante la prospettazione delle parti, infatti, la censura relativa al vizio di incompetenza deve essere valutata con priorità rispetto alle altre. La giurisprudenza ha chiarito che ciò è necessario, poiché altrimenti la valutazione del merito della controversia si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull&#8217;ulteriore attività amministrativa dell&#8217;organo competente cui spetta l&#8217;effettiva valutazione della vicenda, evidenziando vieppiù, che ciò lederebbe il principio del contraddittorio rispetto all&#8217;organo competente, formandosi la regola di condotta giudiziale senza che quest’ultimo abbia partecipato al giudizio (Cfr.Consiglio Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3765).<br />	<br />
2.1. Il ricorrente sostiene che la competenza al rilascio della concessione in relazione al Porto di Rocella era ed è della Regione Calabria. L’affermazione non è a ben vedere contestata, né dall’amministrazione né dai controinteressati.<br />	<br />
Il quadro normativo di riferimento è abbastanza chiaro ed è la stessa amministrazione a ricostruirlo correttamente, anche se non esaustivamente, nella nota n. 3521 del 16 marzo 2010, con la quale essa trasmette il fascicolo alla Regione Calabria ai fini della concreta emanazione dell’atto concessorio: già la legge 112/98 in forza dell’art. 105, così come modificato dall’art. 9, della legge 16 marzo 2001, n. 88 aveva conferito alle regioni, con decorrenza dall’1 gennaio 2002, le funzioni relative al “rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, avendo cura di specificare che il conferimento non operava esclusivamente nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato e nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995. Intervenuta la riforma del titolo V della Costituzione, la Corte costituzionale ha poi chiarito a più riprese che nel nuovo sistema di riparto delle competenze, la materia del turismo deve attualmente considerarsi di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni, non potendosi più attribuirsi attuale valenza all&#8217;inserimento dei porti turistici e commerciali, di rilevanza economica regionale ed interregionale, nel D.P.C.M. 21 dicembre 1995, impregiudicata restando la possibilità che siano le stesse Regioni interessate, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato sul porto stesso e sulle connesse aree portuali (Corte costituzionale, 17 dicembre 2008, n. 412).<br />	<br />
Dunque la titolarità della funzione è senz’altro in capo alla Regione.<br />	<br />
Nel caso della Regione Calabria, essa tuttavia è stata delegata ai Comuni.<br />	<br />
La legge regionale Calabria 21/12/2005 n.17 recante “norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” all’art. 4 prevede infatti che per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge (turistico &#8211; ricreative), “la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l’attività amministrativa inerenti….. il rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’articolo 9 della legge n. 88/2001”, mentre conserva le funzioni in materia di “pianificazione del sistema portuale regionale” e di “monitoraggio delle opere” (Cfr. art 3 l. 17/2005)<br />	<br />
In conclusione, la competenza in ordine al procedimento di rilascio della concessione demaniale per la gestione della struttura portuale non è dello Stato ma della Regione Calabria, che con legge regionale 17/2005 ne ha delegato stabilmente l’esercizio ai Comuni, dettando a tal fine le necessarie linee guida a mezzo del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) pubbl. sul BURC del 14 luglio 2007.<br />	<br />
2.2. Chiarito il profilo della competenza nei suoi aspetti generali, occorre ora esaminare le argomentazioni spese dal controinteressato per depotenziare la censura. Segnatamente, secondo il controinteressato ed ancor prima secondo quanto espressamente affermato dall’amministrazione nella nota n. 3521 del 16 marzo 2010, la competenza all’emanazione dell’atto conclusivo della procedura di scelta del concessionario resterebbe radicata nell’amministrazione dello Stato “in virtù dell’ordinario continuum funzionale che necessariamente deve intercorrere tra lo iussum giudiziale e le conseguenze conformative risolventesi nella riedizione del potere, secondo l’assetto delineato dal comando del Giudice amministrativo”. <br />	<br />
L’argomento, per quanto suggestivo, non può essere condiviso. Il Tribunale con la sentenza n. 100/2009 si è limitato ad annullare l’atto conclusivo del procedimento di scelta del concessionario per motivi relativi all’illogicità ed incongruenza della motivazione, al contempo chiarendo, in ambito motivazionale, la portata ed i limiti dell’effetto conformativo. Non ha affrontato la questione della competenza e, soprattutto, non ha individuato una specifica Autorità quale competente, limitandosi a dettare principi ai fini della riedizione del potere già illegittimamente esercitato. <br />	<br />
La parentesi giudiziaria pregressa non può dunque attribuire o radicare nello Stato una competenza che l’ordinamento ha escluso avendola affidata ad altri soggetti. Né può sostenersi che essendo stato il procedimento condotto dallo Stato e dallo stesso concluso, ed avendo la sentenza intaccato il segmento decisionale finale e non quelli precedenti, debba essere la stessa autorità che ha validamente iniziato il procedimento a validamente concluderlo. Ciò non è vero non solo perché già al momento della pubblicazione del bando la competenza era da ritenersi attribuita alle Regioni, ma soprattutto perché, in assenza di norme transitorie che disciplinino le sorti dei procedimenti in itinere per i quali è ex lege mutata la competenza, quest’ultima non può che radicarsi nell’autorità cui l’ordinamento attribuisce l’emanazione dell’atto finale, con eventuale salvezza degli adempimenti procedimentali curati dall’organo <i>illo tempore</i> competente. Sostenere, in assenza di espressa previsione, una sorta di <i>perpetuatio competentiae</i> in capo all’organo originario per i procedimenti già avviati significherebbe consentire l’emanazione di un atto ad un organo privo del potere di farlo, con conseguente e netta violazione del principio di legalità. <br />	<br />
Il terzo motivo di ricorso deve in conclusione essere accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato.<br />	<br />
3. Quanto alle rimanenti censure, seppur deve rilevarsi che l’art. 34 c.p.a. non ha riproposto il contenuto dell’art. 26 legge TAR in forza del quale il giudice “se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l&#8217;atto e rimette l&#8217;affare all&#8217;autorità competente”, è ragionevole ritenere che la modifica abbia escluso l’obbligo di esclusiva rimessione, ma non abbia anche imposto al giudice, sempre e comunque, l’esame delle altre censure di merito. Piuttosto questo è uno dei casi in cui la valutazione se trattare o meno le dette censure non può che rimanere in capo al giudice, che la modula in relazione alle natura delle censure, oltre che, ovviamente, del potere da esercitare. <br />	<br />
Nel caso di specie, trattasi senza dubbio di un potere il cui esercizio implica una certa opinabilità valutativa e di censure che investono proprio la correttezza e la logicità di quelle valutazioni. Pronunciare su tali aspetti, all’esito di un processo in cui non è presente l’organo competente e nell’incertezza di quale sia la potenziale valutazione di quest’ultimo rispetto alle risultanze istruttorie, significherebbe invadere la sfera di attribuzione ad esso riservata.<br />	<br />
Annullati gli atti, l’affare deve dunque essere rimesso al Comune di Roccella Ionica, quale autorità competente per il rilascio della concessione.<br />	<br />
Avuto riguardo alla complessità ed alla peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei modi di cui in motivazione, e rimette l’affare al Comune di Roccella Ionica, autorità competente a provvedere.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Ettore Leotta, Presidente<br />	<br />
Giuseppe Caruso, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/03/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-11-3-2011-n-170/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2011 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a></p>
<p>Pres. AMIRANTE – GROSSI la facoltà, prevista dalla legge statale, dell&#8217;uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all&#8217;art. 2 della legge e che risulti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. AMIRANTE – GROSSI</span></p>
<hr />
<p>la facoltà, prevista dalla legge statale, dell&#8217;uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all&#8217;art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all&#8217;art. 3, l&#8217;ambito territoriale nel quale &laquo;si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche&raquo; previste dalla stessa legge</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Minoranze linguistiche &#8211; Norme della Regione Piemonte &#8211; Artt. 1, c. 1° e 3°, 2, c. 2°, lett. c) e g), 3, c. 5°, e 4 della legge della Regione Piemonte 07/04/2009, n. 11 &#8211; Attribuzione al piemontese del valore di &#8220;lingua piemontese&#8221; &#8211; Parificazione, ai fini della tutela, alle lingue minoritarie &#8220;occitana, franco-provenzale, francese e walser&#8221; &#8211; Contrasto con la normativa statale che, in attuazione del disposto costituzionale, stabilisce tassativamente il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare e non include tra esse la lingua piemontese &#8211; illegittimità costituzionale parziale &#8211; non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»;	</p>
<p>in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»; 	</p>
<p>non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15 giugno 2009, depositato in cancelleria il 17 giugno 2009 ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2009. <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Piemonte; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giovanna Scollo e Eleuterio Zuena per la Regione Piemonte. </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto<br />	
 </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 e depositato il successivo 17 giugno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte». <br />	<br />
A giudizio della parte ricorrente, l’impugnato art. 1, comma 1, «eccede dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da leggi anche di altre Regioni, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» e per potere ad essa conferire «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. <br />	<br />
Detta disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. «nell’attuazione e nell’interpretazione ad esso data rispettivamente dalla legge n. 482/1999 e dalla giurisprudenza costituzionale»: e, in particolare, essa contrasterebbe, da un lato, con l’art. 2 di questa legge, il quale, stabilendo «tassativamente» «il numero e il tipo di lingue minoritarie da tutelare», «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese»; e, d’altro lato, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009 e, in precedenza, con la sentenza n. 406 del 1999, a proposito di un potere di «doveroso apprezzamento», riconosciuto al legislatore statale, degli interessi anche «degli altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta e sul piano organizzativo dei pubblici poteri»). <br />	<br />
Proprio con la sentenza n. 159 del 2009 si sarebbe, del resto, sottolineato come «la legge n. 482/1999 costituisca il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie e non sia modificabile né da parte delle Regioni ordinarie né da parte delle Regioni a statuto speciale», salve, per queste ultime, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti, che «quindi promanino, seppure a seguito di un procedimento di emanazione atipico, dal legislatore statale». <br />	<br />
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», per le seguenti ragioni: a) l’art. 1, comma 3, perché, rinviando alle procedure di cui alla legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) per la delimitazione territoriale dell’ambito di tutela e tuttavia riferendosi a «una lingua esclusa da tutela», contrasterebbe con l’art. 3 di detta legge statale, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), perché, prevedendo «la facoltà per gli enti locali di introdurre progressivamente accanto alla lingua italiana l’uso (anche) della lingua piemontese negli uffici degli enti locali ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio», violerebbe l’art. 9 della legge n. 482 del 1999, «che consente tale uso solo alle lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), perché, «disponendo “l’attuazione di intesa con le emittenti pubbliche di trasmissioni culturali in piemontese”», contrasterebbe con l’art. 12 della legge n. 482 del 1999, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, perché, «prevedendo rispettivamente il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni e l’apposizione di segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali in aggiunta alla denominazione in lingua italiana», contrasterebbero con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999». <br />	<br />
2. – Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata. <br />	<br />
Secondo la difesa regionale, l’interpretazione data dalla parte ricorrente alla norma di cui all’art. 1, comma 1, impugnato «è abnorme e non corrisponde all’evidente spirito della stessa». <br />	<br />
Andrebbe, infatti, anzitutto rammentato come l’art. 7, comma 4, dello statuto regionale riconosca alla Regione «il potere di tutelare e promuovere l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser». E si dovrebbe, poi, osservare che la stessa sentenza n. 159 del 2009, «nel ricostruire il panorama ed il contesto storico e giuridico dell’art. 6 della Costituzione e della l. n. 482/1999, smentisce proprio le prospettazioni di controparte»: in essa si riaffermerebbe, infatti, che «la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell’ordinamento costituzionale» e che questo principio «rappresenta un superamento dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo». Di ciò sarebbero, del resto, significativo esempio, sul piano innovativo, sia la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite del 18 dicembre 1992, in materia di diritti delle persone appartenenti a minoranze, sia la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992. <br />	<br />
Nella normativa impugnata, invece, «l’espressione “lingua piemontese”» andrebbe intesa, «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale, come patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», secondo quanto «chiaramente» esposto nella relazione al disegno di legge, «nel solco» peraltro delle precedenti leggi regionali sulla materia e dello stesso statuto, e in analogia a quanto disposto nella «del tutto simile» legge della Regione Veneto 13 aprile 2007, n. 8, non sottoposta a scrutinio di legittimità costituzionale. <br />	<br />
3. – In prossimità dell’udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per insistere nella propria richiesta. <br />	<br />
La tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., dovrebbe potersi qualificare, secondo l’Avvocatura generale, non tanto come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”, che investe trasversalmente diverse materie» o come «“non materia”», senza che la sua mancata inclusione nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost. consenta di considerare la medesima come attribuita, ai sensi del comma quarto, alla potestà esclusiva delle Regioni. Al contrario, «la verifica della titolarità della competenza legislativa a fissare i principi generali a protezione delle minoranze linguistiche» (o, in altri termini, la «individuazione del soggetto» competente) «non può che condurre al riconoscimento di una esclusiva competenza dello Stato», anche alla luce di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti: mentre, infatti, «è indubbio» che l’art. 114 Cost., nel testo riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, riconduca alla “Repubblica”, «i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato, indistintamente», nella «originaria formulazione» esso, invece, «ripartiva la “Repubblica” in Regioni, Province e Comuni, con ciò accreditando una sovrapposizione dei concetti di Repubblica e di Stato». <br />	<br />
La giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidata, a giudizio dell’Avvocatura, nell’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: in riferimento al quale si prevederebbe, per lo Stato, il compito di «individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» nonché di stabilire «i principi generali della tutela» ed «i limiti»; e, per le Regioni, quello di attenersi a questi «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela». <br />	<br />
Così, nella sentenza n. 62 del 1992, la Corte – configurata la tutela delle minoranze linguistiche come «principio costituzionale fondamentale» (sulla base dell’idea che «“la lingua propria di ciascun gruppo etnico rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di minoranza etnica”») e osservato che «il diritto all’uso della lingua materna si raccorda» ad altri fondamentali principi costituzionali (quello pluralistico, di cui all’art. 2 della Costituzione; quello di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, della Costituzione; quello di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, di cui all’art. 3, secondo comma, della Costituzione) – avrebbe ribadito che l’attuazione del valore della tutela delle minoranze linguistiche richiede «l’interposizione del legislatore ordinario», sia quanto all’azionabilità delle pretese degli interessati sia quanto alla necessità di strutture organizzative e finanziarie adeguate. <br />	<br />
Così, ancora, dalla sentenza n. 406 del 1999 sarebbe ricavabile l’affermazione della potestà esclusiva dello Stato nell’individuazione delle minoranze linguistiche e nella determinazione delle caratteristiche generali della tutela, «non potendo certo essere ammessa una diversificazione regionale nella tutela delle posizioni degli “altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta”». <br />	<br />
Il principio sarebbe stato ribadito, da ultimo, nella sentenza n. 159 del 2009, anche in relazione alla necessità di «“un indefettibile bilanciamento con gli altri legittimi interessi coinvolti ed almeno potenzialmente configgenti”» nonché «“della ineludibile tutela della lingua italiana”»: con la conseguenza dell’attribuzione della natura di norma interposta alla legge statale n. 482 del 1999, alla quale le Regioni dovrebbero attenersi «nell’adottare disposizioni di dettaglio nell’ambito delle materie di propria competenza», a partire dall’«individuazione della minoranza linguistica da proteggere». <br />	<br />
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2». </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto <br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>1. – Questa Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 3; 2, comma 2, lettere c) e g); 3, comma 5; e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, recante «Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte», promossa, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Secondo il ricorrente, la suddetta legge, nelle disposizioni impugnate, eccederebbe «dalla competenza regionale» per il fatto di attribuire (art. 1, comma 1) valore alla “lingua piemontese” «non solo a fini culturali», come previsto da altre leggi regionali, ma anche «al fine di parificarla alle lingue minoritarie “occitana, franco-provenzale, francese e walser”» nonché di conferire ad essa «il medesimo tipo di tutela» riconosciuto a queste ultime. <br />	<br />
Questa disposizione violerebbe l’art. 6 Cost. in ragione del suo contrasto, da un lato, con l’art. 2 della legge statale 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), che «non ricomprende tra le lingue meritevoli di tutela la lingua piemontese» e, dall’altro, con la consolidata giurisprudenza costituzionale, la quale «pone in capo al legislatore statale la titolarità del potere d’individuazione delle lingue minoritarie protette, delle modalità di determinazione degli elementi identificativi di una minoranza linguistica da tutelare, nonché degli istituti che caratterizzano questa tutela» (così, da ultimo, con la sentenza n. 159 del 2009, secondo cui, anche, la legge n. 482 del 1999 costituirebbe «il quadro di riferimento per la disciplina delle lingue minoritarie», non modificabile da parte delle Regioni, salve, per quelle a statuto speciale, le deroghe introdotte con norme di attuazione degli statuti). <br />	<br />
Le altre disposizioni impugnate sarebbero «conseguentemente incostituzionali», in relazione ad altrettante disposizioni di detta legge statale: a) l’art. 1, comma 3, contrasterebbe, infatti, con l’art. 3, «che circoscrive la delimitazione degli ambiti di tutela alle sole lingue individuate nell’art. 2 della legge stessa»; b) l’art. 2, comma 2, lettera c), violerebbe l’art. 9, che consente l’uso negli uffici pubblici solo delle «lingue minoritarie individuate dall’art. 2 della stessa legge»; c) l’art. 2, comma 2, lettera g), contrasterebbe con l’art. 12, «che consente “convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo” per le sole lingue minoritarie ammesse a tutela dall’art. 2 legge n. 482/1999»; d) l’art. 3, comma 5, nonché l’art. 4, contrasterebbero con l’art. 10, «che consente la toponomastica bilingue alle sole lingue e nei soli territori individuati rispettivamente dagli artt. 2 e 3 della legge n. 482 del 1999». <br />	<br />
2. – Costituendosi in giudizio, la Regione Piemonte ha chiesto una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle questioni: la legge impugnata, diversamente da come prospettato dal ricorrente, adopererebbe «l’espressione “lingua piemontese”» soltanto nel senso di «patrimonio linguistico da tutelare e valorizzare», «al pari di qualsiasi altro bene artistico e culturale», nell’intento, segnalato da precedenti vicende legislative, di promuovere, in conformità allo statuto, «la conoscenza della storia, della cultura e del patrimonio linguistico storico del Piemonte» (e in analogia alla «del tutto simile» legge della Regione Veneto n. 8 del 2007, tuttavia non impugnata davanti a questa Corte). <br />	<br />
3. – Insistendo, in prossimità dell’udienza, nella propria richiesta, la difesa del ricorrente ha osservato che la tutela delle minoranze linguistiche, sfuggendo alla ripartizione per materie delineata dall’art. 117 Cost., si qualificherebbe non già come “materia”, «ma come “argomento” o comunque “valore”» o, perfino, come «“non materia”», da considerare attribuita alla «esclusiva competenza dello Stato», anche sulla base di una «interpretazione storica e sistematica dell’art. 6 della Costituzione», volta a individuare la nozione di “Repubblica” presso i Costituenti come sovrapposta a quella di “Stato”. <br />	<br />
Nella giurisprudenza di questa Corte, d’altra parte, si sarebbe consolidato l’«orientamento che riconosce all’art. 6 della Costituzione la natura di “norma direttiva ad efficacia differita”, subordinata all’intervento attuativo del legislatore»: il quale consisterebbe, per lo Stato, nell’«individuare» «le minoranze linguistiche da tutelare» e nello stabilire «i principi generali della tutela» ed i suoi «limiti»; e, per le Regioni, «nell’approntare norme di dettaglio e strutture volte all’attuazione concreta della tutela». <br />	<br />
Le disposizioni impugnate sarebbero, in conclusione, costituzionalmente illegittime sia perché avrebbero esteso al “piemontese”, «che è solo un dialetto» («una variante cioè della lingua italiana rappresentativa di una cultura e di una tradizione sviluppatesi in una delimitata area geografica, senza però integrare un “gruppo etnico”») «la qualità» o «la natura di lingua minoritaria» («patrimonio di una minoranza etnica»); sia perché ad esso avrebbero attribuito «procedure e forme di tutela che la legge 482/1999 riserva alle sole lingue minoritarie individuate nell’art. 2». <br />	<br />
4. – Avendo il ricorrente lamentato che le disposizioni impugnate siano state adottate in violazione dell’art. 6 Cost. in quanto contrastanti con diverse disposizioni di cui alla legge statale n. 482 del 1999 (da considerarsi norma interposta), l’ambito dello scrutinio, da svolgere nel presente giudizio, va circoscritto entro questi limiti. <br />	<br />
Va preliminarmente anche ricordato che, con la predetta legge n. 482 del 1999, il legislatore statale, dopo aver proclamato, all’art. 1, comma 1, che «La lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano», ha altresì ribadito (art. 1, comma 2) che spetta alla Repubblica il compito di valorizzare il «patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana» nonché quello di promuovere «la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate» dalla legge medesima «in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione» e «in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali» (art. 2). <br />	<br />
Su questa base, la legge evita di stabilire in via definitoria un criterio astratto per l’identificazione delle minoranze linguistiche e si rivolge, invece, sin dal titolo, soltanto a quelle considerate “storiche” nell’esperienza italiana, enumerando dettagliatamente, nello stesso art. 2, le specifiche “popolazioni” destinatarie della tutela nonché quelle «parlanti» alcune “lingue” determinate. All’art. 3 disciplina la procedura per la «delimitazione dell’ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche». <br />	<br />
Le norme di cui agli artt. 2 e 3, ai quali le successive disposizioni ripetutamente rinviano in modo esplicito, costituiscono le chiavi di volta dell’intero impianto normativo, ai cui princìpi è espressamente previsto che le Regioni a statuto ordinario adeguino la propria legislazione (art. 13). <br />	<br />
Il quadro concettuale di riferimento implica, da un lato, evidentemente, la nozione di “Repubblica”, nel senso di istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi, considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all’interno della vasta e composita comunità “nazionale”; e, dall’altro lato, la nozione di “minoranze linguistiche”, considerate, invece, come comunità necessariamente ristrette e differenziate, nelle quali possono spontaneamente raccogliersi persone che, in quanto parlanti tra loro una stessa “lingua”, diversa da quella comune, custodiscono ed esprimono specifici e particolari modi di sentire e di vivere o di convivere. <br />	<br />
Una traduzione, necessariamente semplificata, di questo schema sul piano strettamente formale, da un lato, rinvia, quasi tralatiziamente, alla figura soggettiva dello “Stato”, nella configurazione di “Stato nazionale”, titolare, anche in quanto considerato ente territoriale originario, della cura degli interessi collettivi (o sociali) assunti come “generali” o, per l’appunto, come “pubblici”; dall’altro lato, invece, essa resta priva del riferimento a uno specifico soggetto, per la difficoltà di concentrare entro schemi di imputazione tipici un insieme di relazioni, anche giuridiche, che il nome collettivo “minoranza” consente di rendere esprimibili, o percepibili, proprio attraverso la sua apparente indeterminatezza, nella implicita e ineludibile relazione con la nozione di “maggioranza”. <br />	<br />
In questo modo, potrà considerarsi acquisito che, mentre in un caso, con i termini “Repubblica” e “Stato” – e indipendentemente dalla questione, tutta storica, della riducibilità dell’una all’altro – ci si vorrà riferire in modo precipuo alla dimensione dell’organizzazione politica o amministrativa di una comunità “generale” o al sistema delle sue articolazioni istituzionali, nell’altro caso, con l’espressione “minoranza linguistica”, ci si manterrà sul piano di fenomeni sociali affidati all’andamento delle dinamiche segnate dal comportamento dei protagonisti. Né, su questo specifico punto, risulterà significativo il mutamento del testo della norma di cui all’art. 114 Cost., atteso che esso continua a fare espresso riferimento – sia pure con rilevanti novità rispetto al testo originario – soltanto ai diversi enti territoriali che costituiscono la “Repubblica” e non anche, direttamente, alle relative comunità. <br />	<br />
A proposito di questo – del fatto, cioè, che il tema della tutela delle minoranze linguistiche non è direttamente riferibile a quello delle relazioni organizzative Stato-Regioni – non sarà superfluo tenere a mente che la attuale collocazione della norma di cui all’art. 6 Cost. tra i “principî fondamentali” è frutto della modifica, nella discussione in Assemblea costituente, della originaria scelta di prevedere, oltre che un più ampio testo (di un articolo aggiuntivo, il 108-bis, tra l’altro dedicato alle «minoranze etniche e linguistiche»), anche il suo inserimento nel quadro della disciplina delle autonomie regionali: si ritenne che il tema riguardasse piuttosto un «problema generale» e che averne omesso la disciplina nella prima parte della Costituzione costituisse una «lacuna» da colmare. <br />	<br />
Cosicché, in definitiva, la norma di cui all’art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principî fondamentali”, dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”. <br />	<br />
In quanto relativo ad un elemento identitario di remote ascendenze – e tuttavia impresso come un connotato indelebile nella vita di generazioni di persone e nelle diverse esperienze della loro convivenza, nonché delle molteplici loro forme espressive –, il tema della tutela della “lingua” (o, piuttosto, come si è detto, di coloro che la parlano) appare, in definitiva – nei limiti, peraltro, in cui possa costituire oggetto di legislazione – non solo naturalmente refrattario ad una rigida configurazione in termini di “materia” (come criterio di riparto delle competenze) ma soprattutto necessariamente sottratto alla competizione, o alla conflittualità, tra legislatori “competenti”. Ed è, perciò, primariamente affidato alla cura dell’istituzione, come quella statale, che – in considerazione delle ragioni storiche della propria più ampia rappresentatività, indipendente dal carattere unitario della propria organizzazione – risulti incaricata di garantire, in linea generale, le differenze proprio in quanto capace di garantire le comunanze: e che perciò risulti in grado di rendere compatibili, sul piano delle discipline, le necessità del pluralismo con quelle dell’uniformità. <br />	<br />
5. – Sulla base di queste sommarie premesse, si può passare all’esame delle singole censure. <br />	<br />
La questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 1, comma 1, in quanto riferita alle parole «la lingua piemontese,», è fondata. <br />	<br />
Il ricorrente lamenta che, con la disposizione in discorso, la Regione Piemonte, in violazione dell’art. 6 Cost., nell’attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, abbia ecceduto dalla propria competenza, attribuendo alla “lingua piemontese”, non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all’art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. <br />	<br />
Il motivo della doglianza finisce per riguardare il problema della legittimazione del legislatore regionale a individuare come meritevole di tutela una lingua non riconosciuta come tale dal legislatore statale con la legge generale della materia, da considerare in funzione di norma interposta. <br />	<br />
È noto che la giurisprudenza di questa Corte in tema di titolarità del potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dopo una fase nella quale era stata affermata «l’esclusiva potestà del legislatore statale» (sentenza n. 62 del 1960), in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (da ultimo, sentenza n. 159 del 2009). <br />	<br />
Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni”. <br />	<br />
6. – Per identiche ragioni è fondata la questione relativa all’art. 2, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole «in piemontese e». <br />	<br />
La previsione concernente «la promozione e l’attuazione, d’intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all’art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all’art. 2 della legge statale, non è ricompreso, come già evidenziato, “il piemontese”. <br />	<br />
7. – Parimenti fondata, per gli stessi motivi, limitatamente a ciò che riguarda la “lingua piemontese”, è la questione relativa all’art. 2, comma 2), lettera c), che attribuisce agli enti locali la facoltà «di introdurre progressivamente, accanto alla lingua italiana, l’uso delle lingue di cui all’articolo 1 nei propri uffici ed in quelli dell’amministrazione regionale presenti sul territorio». <br />	<br />
Anche questa previsione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un’altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l’art. 9, che, al comma 1 – fatto salvo quanto previsto all’art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) – consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l’uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». <br />	<br />
La facoltà, prevista dalla legge statale, dell’uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all’art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all’art. 3, l’ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l’altra. <br />	<br />
La circostanza che la “lingua piemontese” non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all’art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell’ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale. <br />	<br />
8. – L’accoglimento delle questioni per le ragioni sopra enunciate – segnatamente a proposito dell’inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale – comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte. <br />	<br />
9. – Non fondata è, invece, la questione relativa all’art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali». <br />	<br />
Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell’ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile, come teme il ricorrente, anche all’ipotesi della tutela della “lingua piemontese”, non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale. <br />	<br />
Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus. <br />	<br />
10. – Sono anche non fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge impugnata, promosse sul presupposto che dette disposizioni – nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l’apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») – siano in contrasto con l’art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l’adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche. <br />	<br />
Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all’art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una “lingua” minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato “storico” delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano – secondo l’obiettivo enunciato nell’art. 1, comma 1, della legge – nello specifico contesto della tutela dell’«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B>LA CORTE COSTITUZIONALE <BR><br />
</P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte), limitatamente alle parole «la lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge regionale medesima, nella parte in cui si riferisce alla “lingua piemontese”; dell’art. 2, comma 2, lettera g), della legge regionale medesima limitatamente alle parole «in piemontese e»; <br />	<br />
dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, lettera d), della stessa legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,»; dell’art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»; <br />	<br />
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3; dell’art. 3, comma 5; dell’art. 4 della medesima legge della Regione Piemonte n. 11 del 2009, promosse, in riferimento all’art. 6 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. <br />	<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010. <br />	<br />
F.to: <br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente <br />	<br />
Paolo GROSSI, Redattore <br />	<br />
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere <br />	<br />
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010. <br />	<br />
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-13-5-2010-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-3-2008-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est. Futura S.n.c (Avv.ti M. Di Pisa, G. Brenna, U. Grella ed M. Molinari) contro il Comune di Castel San Giovanni (Avv. A. Salvadè) sulla sussistenza della &#8220;colpa&#8221; nel caso in cui l&#8217; Amministrazione appaltante abbia omesso di osservare una regola che, per essere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-3-2008-n-170/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-3-2008-n-170/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres &#8211; I. Caso Est. <br /> Futura S.n.c (Avv.ti M. Di Pisa, G. Brenna, U. Grella ed M. Molinari) contro il Comune di Castel San Giovanni (Avv. A. Salvadè)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della &ldquo;colpa&rdquo; nel caso in cui l&#8217; Amministrazione appaltante abbia omesso di osservare una regola che, per essere espressione di consolidati principi in materia di gare pubbliche, non si presentava fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Responsabilità amministrativa – Risarcimento del danno &#8211; Elemento soggettivo della colpa della P.A. – Necessità – Omesso rispetto di regola espressione di consolidati principi in materia di gare pubbliche – Colpa &#8211; Sussistenza &#8211; Danno ingiusto &#8211; Sussistenza &#8211; Nesso causale tra la condotta dell’ente appaltante e il danno &#8211; Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di risarcimento del danno da parte della P.A. e circa il requisito della “colpa”, va precisato che deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto. Ne consegue che è ravvisabile la “colpa” nel caso in cui l’ Amministrazione appaltante abbia omesso di osservare una regola che, per essere espressione di consolidati principi in materia di gare pubbliche, non si presentava fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore, non essendo del resto neppure emersi specifici profili fattuali che, per la loro peculiarità, rendessero scusabile l’errore commesso. In tale caso è quindi sussistente l’elemento soggettivo della colpa, con lesione della libertà negoziale del concorrente, per essere stato questo indotto a contrattare ed a confidare in buona fede nella regolarità delle operazioni di gara successivamente annullate. In tale evenienza si rinvengono, d’altra parte, anche gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile, e cioè il danno ingiusto subito (quanto meno per le spese affrontate ai fini della partecipazione alla gara) e il nesso causale tra la condotta dell’ente appaltante e il danno (per essere il pregiudizio patrimoniale derivato dall’espletamento di una gara rivelatasi inutile)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
<p>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 348 del 2005 proposto da </p>
<p><b>Futura S.n.c.,</b> in persona del legale rappresentante p.t. sig. Vittorio Virginio Picozzi, difesa e rappresentata dall’avv. Mario Di Pisa, dall’avv. Giuseppe Brenna, dall’avv. Umberto Grella e dall’avv. Marida Molinari, e presso quest’ultima elettivamente domiciliata in Parma, via Farini n. 37;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>il Comune di Castel San Giovanni<i></b></i>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Salvadè ed elettivamente domiciliato in Parma, piazza Garibaldi n. 17, presso lo studio dell’avv. Eugenia Monegatti;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del diritto della società ricorrente al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione della gestione degli impianti natatori comunali per il periodo 2003/2009 in ragione dell’annullamento degli atti di gara disposto con sentenza n. 788/2004 del TAR Emilia-Romagna &#8211; Sezione di Parma;<br />
del diritto al pagamento di € 34.511,05 per gli arredi installati nell’impianto comunale in occasione della gestione provvisoria del servizio, previa emissione di un provvedimento ex art. 186-bis cod.proc.civ., o – in subordine – ex art. 186-ter cod.proc.civ.;<br />
per la condanna<br />
dell’Amministrazione comunale al pagamento delle somme conseguentemente dovute, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castel San Giovanni;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 4 marzo 2008 i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Riferisce la società ricorrente che, dopo che era stata ad essa aggiudicata la gestione degli impianti natatori del Comune di Castel San Giovanni per il periodo 2003/2009, il TAR Emilia-Romagna &#8211; Sezione di Parma, adito da altra ditta concorrente, annullava gli atti di gara (sent. n. 788/2004); che, in particolare, veniva accertata la violazione del principio del “collegio perfetto”, per non avere la Commissione giudicatrice sempre operato con la totalità dei suoi componenti; che, dopo la sospensione in sede cautelare e nelle more della decisione di merito, l’Amministrazione comunale aveva assegnato in via provvisoria il servizio all’attuale ricorrente; che, intervenuta la pronuncia definitiva (ora passata in giudicato), il Comune di Castel San Giovanni non ha indetto una nuova gara d’appalto, ma ha assunto in proprio la gestione del servizio.<br />
Ritenendo di avere titolo al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata aggiudicazione dell’appalto e alle perdite prodotte dalla gestione provvisoria del servizio, la ricorrente ha proposto specifica domanda giudiziale. Assume sussistenti i presupposti per il risarcimento ex art. 2043 cod.civ., alla luce di quanto accertato dal giudice amministrativo con la precedente decisione, ed alla luce altresì della circostanza che la sua era l’offerta migliore, tenuto conto che l’unico vizio accertato era di natura formale, tale da non incidere direttamente sulla sua posizione in graduatoria; quanto, poi, all’entità del risarcimento, competerebbe sia il danno emergente (€ 6.500,00 per la predisposizione della documentazione da presentare in sede di gara, € 1.200,00 per la polizza fideiussoria, € 1.000,00 per spese di trasferta) sia il lucro cessante (€ 32.194,00 per il disavanzo patito nel periodo di gestione provvisoria del servizio, € 572.329,54 per il mancato utile della gestione definitiva non accordata, eventualmente in via equitativa nella misura del 10% dell’importo a base d’appalto), oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. In via subordinata, l’obbligo di risarcimento troverebbe fondamento nella responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod.civ., nei limiti del c.d. “interesse negativo”.<br />
La ricorrente ha altresì lamentato il mancato pagamento di € 34.511,05 per gli arredi installati nell’impianto comunale in occasione della gestione provvisoria del servizio, ed ha a tal fine richiesto alla Sezione l’emissione di un provvedimento ex art. 186-bis cod.proc.civ., o – in subordine – ex art. 186-ter cod.proc.civ. L’istanza è stata però dichiarata inammissibile alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2005 (ord. n. 333/2005), perché attinente a questione estranea alla giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Castel San Giovanni, resistendo al gravame.<br />
All’udienza del 4 marzo 2008, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Annullati dal giudice amministrativo gli atti di una gara all’esito della quale l’attuale ricorrente era risultata aggiudicataria, questa fa valere il diritto al risarcimento dei danni conseguenti al mancato definitivo affidamento dell’appalto. L’unico vizio accertato in sede giurisdizionale riguardava la violazione del principio del “collegio perfetto” – per avere la Commissione giudicatrice compiuto alcune operazioni valutative in assenza di uno dei suoi componenti –, onde non ne sarebbe scaturita una sostanziale alterazione dell’ordine di graduatoria né sarebbe stata messa in discussione l’offerta dell’aggiudicataria, circostanza di per sé sufficiente per riconoscere il risarcimento a chi avrebbe avuto pieno titolo all’assegnazione dell’appalto se l’Amministrazione avesse legittimamente operato; dal che la pretesa spettanza del ristoro ex art. 2043 cod.civ., o – in via subordinata – ex art. 1337 cod.civ., dovendo esservi incluse anche le perdite relative alla gestione provvisoria del servizio (allora conferita alla medesima ditta nelle more della decisione di merito del giudice amministrativo), oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. Lamentando, infine, talune pendenze del rapporto negoziale instaurato a trattativa privata per la gestione provvisoria del servizio, la ricorrente ha proposto istanza di ingiunzione di pagamento ex art. 8, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (in vista dell’emissione di un’ordinanza ex art. 186-bis o 186-ter cod.proc.civ.).<br />
Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto dichiarare inammissibile, per difetto di giurisdizione, la domanda di pagamento di quanto rivendicato dalla società ricorrente in qualità di parte-creditrice del rapporto negoziale a suo tempo instaurato per la gestione provvisoria del servizio (€ 34.511,05). Come già rilevato dalla Sezione in sede di pronuncia sulla richiesta di emissione di un provvedimento anticipatorio di condanna ex art. 186-bis o 186-ter cod.proc.civ., il credito azionato attiene alla fase esecutiva di un contratto di appalto e sfugge pertanto alla giurisdizione del giudice amministrativo (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile 2005 n. 1568).<br />
Per il resto, discendendo la pretesa azionata dalla condotta tenuta dall’Amministrazione appaltante nella fase pubblicistica di scelta del contraente privato – quando gli atti in un primo tempo attributivi di effetti vantaggiosi per la società ricorrente sono venuti meno trasformando quegli effetti in un affidamento rimasto senza seguito –, la controversia si presenta ascrivibile all’ipotesi di cui all’art. 6 della legge n. 205 del 2000, sì da risultare la stessa correttamente instaurata dinanzi al giudice amministrativo (v., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6).<br />
Nel merito, la precedente decisione di questa Sezione ha accertato un vizio tale da inficiare l’intera procedura di gara e renderne necessario il rinnovo “ab initio”, stante l’avvenuta erronea effettuazione di alcune operazioni valutative senza la presenza di tutti i componenti della Commissione giudicatrice e la rilevata obiettiva preclusione ad una riedizione “in sanatoria” delle sole operazioni irregolari (v. sent. n. 788/2004). Il che priva di fondamento sia l’assunto per cui non sarebbe venuta meno la qualificazione di quella della ricorrente come l’offerta migliore, sia la conseguente pretesa a vedersi considerare quale certa aggiudicataria dell’appalto in caso di corretto svolgimento della selezione; in realtà, la violazione del principio del “collegio perfetto” determina un’alterazione del processo di formazione della volontà collegiale, che ne invalida irreversibilmente i risultati, senza distinzione alcuna. Non sussistendo, dunque, le condizioni per affermare che la ricorrente si sarebbe comunque aggiudicata la gara e non essendosi neppure effettuata una nuova gara (attesa la sopraggiunta scelta di gestire il servizio in proprio), resta precluso l’accertamento prognostico della spettanza del bene della vita cui il privato aspira – circostanza di per sé ostativa al riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 cod.civ. –, mentre appare appropriato ritenere che l’Amministrazione comunale risponda esclusivamente a titolo di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod.civ. per violazione del dovere di lealtà e correttezza nella fase formativa del negozio, e cioè nei limiti del c.d. “interesse negativo”, ovvero delle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla procedura selettiva e dell’eventuale ulteriore danno derivante dalla perdita di occasioni di stipulazione di contratti altrettanto o maggiormente vantaggiosi, con esclusione invece dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione e l’esecuzione del contratto non posto in essere (v. Cons. Stato, Sez. VI, 16 gennaio 2006 n. 86; Sez. V, 6 dicembre 2006 n. 7194); fattispecie di responsabilità – è stato osservato – da considerarsi comprensiva del caso in cui il pregiudizio sia imputabile all’emanazione di un provvedimento (aggiudicazione) inizialmente di segno favorevole e quindi produttivo di utilità, ma destinato a rivelarsi viziato (per ragioni addebitabili unicamente all’Amministrazione) e per questo ad essere successivamente annullato dal giudice, con conseguente venire meno, in tutto o in parte, di detta utilità per effetto della colpevole condotta del soggetto pubblico, che ha in tal modo dato luogo ad un legittimo affidamento del privato nella validità della procedura (v. TAR Friuli &#8211; Venezia Giulia 25 ottobre 2006 n. 694).<br />
Ciò posto, e venendo al requisito della “colpa”, va ricordato che deve trattarsi di violazione grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione dell’atto viziato, mentre l’elemento soggettivo dell’illecito difetta se ricorrono i presupposti dell’errore scusabile, e cioè se vi è sussistenza di contrasti giudiziari, incertezza del quadro normativo di riferimento o complessità della situazione di fatto (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 29 settembre 2005 n. 5204); nella circostanza, a ben vedere, come risulta evidente dalle ragioni della dichiarata illegittimità degli atti di gara, l’Amministrazione appaltante ha omesso di osservare una regola che, per essere espressione di consolidati principi in materia di gare pubbliche, non si presentava fonte di apprezzabile incertezza per gli operatori del settore, non essendo del resto neppure emersi specifici profili fattuali che, per la loro peculiarità, rendessero scusabile l’errore commesso, sì da doversi considerare sussistente l’elemento soggettivo della colpa, con lesione della libertà negoziale del concorrente, per essere stato questo indotto a contrattare e a confidare in buona fede nella regolarità delle operazioni di gara. Si rinvengono, d’altra parte, anche gli altri elementi costitutivi dell’illecito civile, e cioè il danno ingiusto subito dalla ricorrente (quanto meno per le spese affrontate ai fini della partecipazione alla gara) e il nesso causale tra la condotta dell’ente appaltante e il danno (per essere il pregiudizio patrimoniale derivato dall’espletamento di una gara rivelatasi inutile).<br />
Per quel che riguarda, infine, la determinazione del “quantum”, competono sicuramente le spese affrontate per la partecipazione alla gara. A tal fine sono stati richiesti: 1) € 6.500,00 per i costi di predisposizione del progetto; 2) € 1.200,00 per la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria; 3) € 1.000,00 per i costi di trasferta e intervento alle sedute di gara. In assenza, tuttavia, di documentazione analitica che comprovi le voci sub 1) e 3), la circostanza che si tratti di spese sicuramente affrontate, e “a posteriori” di problematica dimostrazione quanto alla loro esatta misura, induce il Collegio a determinare in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 cod.civ., un importo di € 3.000,00 per la voce sub 1) e un importo di € 450,00 per la voce sub 3), mentre per la polizza fideiussoria compete il solo importo del “premio”, che risulta pari a € 50,00 (v. doc. n. 5), per complessivi € 3.500,00.<br />
Nulla spetta, invece, per l’eventuale perdita di favorevoli occasioni contrattuali, alcuna indicazione, neppure approssimativa, avendo fornito la società ricorrente circa le gare cui non ha avuto modo di partecipare in quel periodo o, in ogni caso, circa le concrete possibilità alternative di impiego di mezzi e personale di cui non ha usufruito. E’ evidente che, non essendo certa la sussistenza di un simile profilo di danno, non è consentito supplire all’inerzia del privato con il criterio equitativo, attraverso il quale si rimedia alle rilevanti difficoltà di indicazione del “quantum”, non alla mancata prova dell’ “an”.<br />
Né, naturalmente, compete il ristoro per il mancato utile della gestione definitiva non accordata, inerendo tale voce di danno al c.d. “interesse positivo”, quale interesse all’esecuzione del contratto, che è aspetto estraneo al risarcimento per responsabilità precontrattuale.<br />
Non spettano neppure le somme invocate a titolo di ristoro per il pregiudizio che sarebbe derivato dalla gestione provvisoria del servizio. Manca in questo caso il nesso di causalità con l’irregolare svolgimento della gara, avendo la società ricorrente liberamente aderito alla proposta negoziale dell’Amministrazione comunale in sede di affidamento diretto dell’appalto.<br />
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno va accolta limitatamente alle spese affrontate per la partecipazione alla gara, nella misura complessiva di € 3.500,00, con l’aggiunta degli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo pagamento.<br />
Attesa la peculiarità delle questioni trattate e tenuto conto del diverso esito delle domande proposte, le spese di giudizio vengono in parte compensate e in parte poste a carico dell’Amministrazione comunale, nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte lo accoglie, con conseguente condanna del Comune di Castel San Giovanni al pagamento in favore della società ricorrente della somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.<br />
In parte compensa le spese di lite e in parte le pone a carico del Comune di Castel San Giovanni, che condanna al pagamento di complessive € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-27-3-2008-n-170/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 27/3/2008 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2008 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-2-2008-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-2-2008-n-170/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2008 n.170</a></p>
<p>Va sospesa, ai fini del riesame, la delibera comunale che respinge un progetto di piano di recupero di un edificio che si trova a cavallo di due zone, con disciplina edilizia differenziata e traslazione di volumetria. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-2-2008-n-170/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2008 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-2-2008-n-170/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2008 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, ai fini del riesame, la delibera comunale che respinge un progetto di piano di recupero di un edificio che si trova a cavallo di due zone, con disciplina edilizia differenziata e  traslazione di volumetria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/4/12193/g">Ordinanza sospensiva dell’8 aprile 2008 n. 1881</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00170/2008 REG.ORD.<br />
N. 00129/2008 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 129 del 2008, proposto da:<b>SOCIETÀ EDILCORIONI SNC DI CORIONI GIANCARLO &#038; C., </b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giacomo Bonomi, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Vittorio .Emanuele II 60;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ERBUSCO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Mauro Ballerini, con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia viale Stazione 37;<br />
<b>GATTI GIUSEPPE</b>, in qualità di responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata, non costituitosi in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento</p>
<p>previa sospensione dell&#8217;efficacia</p>
<p>&#8211; della deliberazione giuntale n. 122 del 30 ottobre 2007, con la quale è stato respinto il progetto del piano di recupero dell&#8217;edificio posto tra via Trieste e vicolo Chiuso nella Frazione di Perdergnano;<br />
&#8211; del parere negativo del responsabile dell&#8217;Area Tecnica Urbanistica ed Edilizia Privata prot. n. 14346 del 4 ottobre 2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti della causa;</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Erbusco;</p>
<p>Visti gli art. 19 e 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 il dott. Mauro Pedron,</p>
<p>Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato a un sommario esame:</p>
<p>1. Il Comune ha respinto il progetto del piano di recupero in quanto l’edificio si trova all’interno di un lotto posto in parte in zona A3 e in parte in zona B1 con disciplina edilizia differenziata. Di conseguenza non sarebbe possibile utilizzare la volumetria derivante dalla superficie in zona B1 (che non è sfruttabile sul posto) per incrementare l’edificazione in zona A3. Ostacolano inoltre l’approvazione del piano una serie di lacune del progetto (computo a fini edificatori del portico e della loggia, parcheggi a standard e privati, contraddizioni nelle cartografie, opere di urbanizzazione, tutela del valore estetico e del panorama ex art. 136 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42).</p>
<p>2. Per quanto riguarda la traslazione della volumetria sembra applicabile l’art. 12 comma 1 delle NTA, in quanto il lotto si trova “a cavallo” di due zone omogenee. La suddetta norma non prende in considerazione soltanto le sottozone (ad esempio A1, A2, A3) all’interno di una zona omogenea ma direttamente le zone definite dall’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 (A, B, C, D, E, F). L’unico limite sembra essere quello (implicito) dell’omogeneità della volumetria da aggregare (residenziale, commerciale, artigianale, ecc.) ma nel caso in esame questa condizione è rispettata in quanto entrambe le porzioni del lotto ammettono la destinazione residenziale.<br />
3. Gli altri rilievi formulati dal Comune nell’esame del progetto del piano di recupero sembrano giustificati.</p>
<p>4. Pertanto il Comune è tenuto a valutare nuovamente il progetto sulla base delle indicazioni esposte sopra al punto 2.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
il TAR Brescia accoglie la domanda cautelare come precisato in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2008 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Sergio Conti, Presidente<br />
Mario Mosconi, Consigliere<br />
Mauro Pedron, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-ordinanza-sospensiva-14-2-2008-n-170/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/2/2008 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p>Presidente BILE &#8211; Redattore TESAURO inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente BILE &#8211;  Redattore TESAURO</span></p>
<hr />
<p>inapplicabilità del rito societario in materia di proprietà industriale ed intellettuale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale.</p>
<p>Industria e commercio &#8722; Marchi e brevetti &#8722; Art. 134, co. 1, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) &#8722; Applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alla cognizione del giudice ordinario, in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate &#8722; Q.l.c. sollevata dal Tribunale di Napoli &#8722; Asserita violazione dell’art. 76 Cost. &#8722; Illegittimità costituzionale consequenziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366).</p>
<p>In applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è costituzionalmente illegittimo l’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composta dai signori:<br />
&#8211;	Franco	BILE		Presidente<br />	<br />
&#8211;	Giovanni Maria	FLICK 	Giudice<br />	<br />
&#8211;	Francesco	AMIRANTE		<br />	<br />
&#8211;	Ugo	DE SIERVO		<br />	<br />
&#8211;	Romano	VACCARELLA		<br />	<br />
&#8211;	Paolo	MADDALENA			<br />	<br />
&#8211;	Alfio	FINOCCHIARO			<br />	<br />
&#8211;	Alfonso	QUARANTA			<br />	<br />
&#8211;	Franco	GALLO			<br />	<br />
&#8211;	Luigi	MAZZELLA			<br />	<br />
&#8211;	Gaetano	SILVESTRI			<br />	<br />
&#8211;	Sabino	CASSESE			<br />	<br />
&#8211;	Maria Rita	SAULLE			<br />	<br />
&#8211;	Giuseppe	TESAURO			<br />	<br />
&#8211; 	Paolo Maria	NAPOLITANO			<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center>
<b>SENTENZA</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.<i><b> </b></i>134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 12 aprile 2006 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Sterilfarma s.r.l. e Belmont s.r.l., iscritta al n. 536 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2006.</p>
<p>	<i>Udito</i> nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i></b></i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2. <b>– </b>Il rimettente premette che la controversia sottoposta al suo giudizio concerne una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale, riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d&#8217;appello, a norma dell&#8217;articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).<br />
Inoltre, espone che, in virtù dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, «nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale […] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate […] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e, quindi, il giudizio principale, tenuto conto della data di entrata in vigore del codice della proprietà industriale <i>ex</i> art. 245, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, è disciplinato dalle norme che regolano il cosiddetto rito societario.<br />
2.1. <b>– </b>L’art. 16 della legge n. 273 del 2002 ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari nelle materie ivi indicate, anche mediante l’istituzione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale.<br />
Secondo il giudice <i>a quo</i>, la delega, esercitata con l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, è anche scaduta ed ha realizzato, dunque esaurito, i suoi effetti. Inoltre, poiché detto decreto legislativo non conteneva norme di carattere processuale, fatta eccezione per quelle in tema di collegialità dell’organo decidente e di attribuzioni del presidente della sezione, alle controversie devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale (<i>infra</i>, sezioni specializzate) sarebbero state applicabili le norme del codice di procedura civile che disciplinano il rito ordinario.<br />
Sotto un primo profilo, il rimettente deduce che il d. lgs. n. 30 del 2005 è stato emanato in virtù della delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002, il quale non costituirebbe adeguata base giuridica dell’art. 134, comma 1, del decreto delegato. L’art. 15 ha, invero, ad oggetto «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale», allo scopo di realizzare una «ripartizione della materia per settori omogenei e[d il] coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica» (comma 1, lettera <i>a</i>), anche al fine dello «adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria» (comma 1, lettera <i>b</i>).<br />
Inoltre, benché alcune delle disposizioni interessate dal «riassetto» avessero carattere procedurale, la delega non concerneva la disciplina delle sezioni specializzate e del rito applicabile alle controversie a queste attribuite, poiché detti profili costituivano oggetto della distinta delega prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002. Ad avviso del rimettente, sebbene la relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 esponga che il denunciato art. 134, comma 1, «attua ed integra le prescrizioni della L. 273/02, nella parte in cui delega il Governo per l’istituzione di sezioni specializzate», è assai dubbio che la più ampia delega dell’art. 15 di detto decreto legislativo ricomprenda quella dell’art. 16, dovendo altresì escludersi che, anche implicitamente, sia stato prorogato il termine di quest’ultima delega, avendo, peraltro, detta relazione dato atto che il d. lgs. n. 30 del 2005 ha innovato la disciplina introdotta dal d. lgs. n. 168 del 2003.<br />
Sotto un secondo profilo, l’ordinanza di rimessione deduce che il censurato art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, innovando in materia di rito applicabile innanzi alle sezioni specializzate (nonché in materia di competenza), e stabilendo che le relative controversie (anche quelle in tema di diritto d’autore) sono disciplinate dal rito societario, si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., in quanto costituisce esercizio della delega, ormai attuata e scaduta, prevista dall’art. 16 della legge n. 273 del 2002, che aveva ad oggetto l’istituzione di dette sezioni e concerneva i profili sia organizzativi, sia processuali.<br />
2.2. <b>–</b> In linea subordinata, il giudice <i>a quo</i> sostiene che, qualora l’art. 16 della legge n. 273 del 2002 fosse interpretato nel senso che autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma <b>–</b> ma anche l’art. 15 della stessa legge <b>– </b>si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost., per mancanza di princípi e criteri direttivi, in quanto stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari». Dunque, l’estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d. lgs. n. 5 del 2003, che non è solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi, non rinverrebbe adeguato fondamento nell’art. 16 della legge n. 273 del 2002. <br />
Infine, conclude il rimettente, sulle questioni non inciderebbe il sopravvenuto art. 70-<i>ter</i> delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, inserito dall’art. 2, comma 3-<i>ter</i>, lettera <i>a</i>), del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell&#8217;àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), aggiunto dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell&#8217;ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), poiché questa disposizione ha reso applicabile il rito societario a tutte le controversie, indipendentemente dal loro oggetto, ma esclusivamente nel caso in cui le parti, concordemente, abbiano operato una tale scelta.<br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>Considerato in diritto</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><br />
1. <b>–</b> Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, con ordinanza del 12 aprile 2006, ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonché degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l&#8217;iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza).<br />
2 . <b>–</b> Secondo il rimettente, l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale è applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), si porrebbe in contrasto con l’art. 76 Cost. <br />
La delega prevista dall’art. 15 della legge n. 273 del 2002 non concerneva, infatti, le sezioni specializzate, sotto il profilo organizzativo e della disciplina processuale, dato che queste costituivano oggetto della diversa, distinta, delega contenuta nell’art. 16 di detta legge. Inoltre, neanche la delega prevista da quest’ultima norma costituirebbe adeguata base giuridica del citato art. 134, comma 1, in quanto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005 era ormai scaduta e neppure era compresa nella delega dell’art. 15, quindi non può ritenersi prorogata, neppure implicitamente.<br />
In linea subordinata, il Tribunale di Napoli, per il caso in cui si ritenga il citato art. 134, comma 1, riconducibile alla delega di cui agli artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002, censura dette norme in riferimento all’art. 76 Cost. La genericità di entrambe le deleghe e la mancanza di specifici principi e criteri direttivi non avrebbero, infatti, permesso di stabilire l’applicabilità del rito societario alle controversie attribuite alle sezioni specializzate, dal momento che tale rito non è meramente semplificato rispetto a quello ordinario, ma è alternativo rispetto a quest’ultimo e caratterizzato da principi del tutto diversi. <br />
3. <b>–</b> Prima di esaminare nel merito le censure, va osservato che il Tribunale di Napoli ha denunciato sia l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, sia le norme della legge delega che ne costituirebbero la base giuridica (artt. 15 e 16 della legge n. 273 del 2002), ponendo i quesiti di costituzionalità in rapporto di subordinazione logica; pertanto, le questioni devono ritenersi ammissibili (ordinanze n. 14 del 2003 e n. 273 del 2002).<br />
Il rimettente ha, inoltre, non implausibilmente motivato in ordine all’applicabilità al giudizio principale del citato art. 134, comma 1, anche se, in considerazione dell’oggetto della controversia, come identificato dalla stessa ordinanza, la questione deve ritenersi rilevante esclusivamente in riferimento alla parte della disposizione concernente i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale.<br />
4. <b>–</b> La questione avente ad oggetto l’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, preliminare rispetto alle altre sotto il profilo logico-giuridico,  è fondata.<br />
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa si esplica attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e si individuano le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 54 del 2007; n. 280 del 2004; n. 199 del 2003).<br />
Inoltre, qualora, come nella specie, la delega abbia ad oggetto il riassetto di norme preesistenti, questa finalità giustifica l’introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente soltanto se siano stabiliti principi e criteri direttivi volti a definire in tal senso l’oggetto della delega ed a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato  (sentenze n. 239 del 2003 e n. 354 del 1998).<br />
La norma censurata, come dedotto dal rimettente, sia pure con qualche incertezza, rinviene la sua base giuridica esclusivamente nell’art. 15 del d. lgs. n. 30 del 2005. <br />
Decisiva è in tal senso la circostanza che nella stessa premessa del decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il generico riferimento alla legge delega n. 273 del 2002, è richiamato espressamente soltanto l’art. 15, non anche l’art. 16 della stessa legge. D’altra parte, il termine per l’esercizio della delega prevista dal citato art. 16 era comunque scaduto alla data di emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005. In particolare, detto termine era scaduto già alla data in cui è stato prorogato, per la prima volta, quello della delega conferita con l’art. 15, ad opera dell’art. 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale aveva avuto ad oggetto soltanto il termine fissato dall’art. 15.<br />
La delega prevista dal citato art. 15 concerne «il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale» e la sua formulazione, anche in considerazione dei principi e dei criteri direttivi enunciati, è riferibile esclusivamente alle norme di diritto sostanziale, a quelle di diritto processuale previste dalle leggi speciali oggetto del riassetto, alla disciplina dei procedimenti amministrativi richiamati in detti principi e criteri, alla modalità di realizzazione della semplificazione e del riassetto normativo (in virtù del rinvio all’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, e del comma 2 di quest’ultima norma). <br />
In tal senso, è significativo che la relazione al disegno di legge poi divenuto legge n. 273 del 2002, in riferimento alla delega prevista dall’art. 15, precisa che sua finalità era il «riordino normativo della disciplina sulla proprietà industriale», che «passa, dunque, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle disposizioni di diritto sostanziale». Con detta delega, pertanto, è stato conferito al legislatore il potere di comporre in un testo normativo unitario le molteplici disposizioni vigenti nella materia, modificandole nella misura strettamente necessaria, adeguandole alla disciplina internazionale e comunitaria, organizzandole in un quadro nuovo, ponendo in rilievo i nessi sistematici esistenti tra i molteplici diritti di proprietà industriale. <br />
Nessuno dei principi e criteri direttivi permette di ritenere che, sia pure implicitamente, il legislatore delegato sia stato autorizzato a stabilire la disciplina processuale delle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, mediante la previsione dell’applicabilità di un rito diverso da quello ordinario, caratterizzato da elementi peculiari rispetto a quest’ultimo, realizzando in tal modo una sostanziale innovazione del regime vigente. Peraltro, alla data di promulgazione della legge delega (12 dicembre 2002), la disciplina del processo societario non era stata ancora emanata (in quanto stabilita dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5), sicché, avendo riguardo alla data della delega, non erano enunciabili neppure principi e criteri direttivi stabiliti <i>per relationem</i>, mediante rinvio, sia pure implicito, ad una disciplina già presente nell’ordinamento. <br />
Il contesto normativo nel quale è inserita la delega in esame conforta questa interpretazione.<br />
Nella stessa legge n. 273 del 2002, subito dopo l’art. 15, e cioè nell’art. 16, è stata infatti prevista una distinta ed ulteriore delega, avente ad oggetto l’emanazione di decreti legislativi diretti proprio «ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», esercitata mediante l’emanazione del d. lgs. n. 168 del 2003, che ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, intervenendo anche sulla disciplina del processo (sia pure limitatamente alla previsione della riserva di collegialità e delle attribuzioni del presidente della sezione: artt. 2, comma 1, e 5). <br />
La disciplina in una stessa legge di queste due distinte deleghe, una delle quali (quella dell’art. 16) concerneva dette sezioni specializzate, in relazione ai profili inerenti sia all’organizzazione che alla disciplina del processo, è univocamente espressiva dell’intento del legislatore delegante di escludere tali profili dalla delega oggetto dell’art. 15. <br />
Le ragioni di opportunità e la finalità di «maggiore efficienza», richiamate nella relazione ministeriale al d. lgs. n. 30 del 2005 a conforto dell’intervento sulla disciplina del processo, non giustificano, inoltre, una soluzione adottata in difetto di ogni previsione in tal senso nel citato art. 15 e che, conseguentemente, neppure rientra nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore delegato.<br />
Deve essere, pertanto, dichiarata, per violazione dell’art. 76 Cost., l&#8217;illegittimità costituzionale, dell’art. 134, comma 1, del d. lgs. n. 30 del 2005, nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, restando assorbite le ulteriori questioni.<br />
Le considerazioni svolte valgono anche al fine di affermare che il legislatore delegato era privo del potere di stabilire che in materia di illeciti afferenti all’esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, ivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.<br />
Pertanto, ai sensi dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va dichiarata l&#8217;illegittimità costituzionale del citato art. 134, comma 1, anche in questa parte.</p>
<p align=center>
<B>PER QUESTI MOTIVI<br />
</B><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p></p>
<p align=justify>
<i>dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell&#8217;articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione è delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell&#8217;articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366);<br />
<i>dichiara</i>, in applicazione dell&#8217;art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l&#8217;illegittimità costituzionale dell’art. 134, comma 1, del decreto legislativo n. 30 del 2005, nella parte in cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all&#8217;esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.<u><i><b><br />
</b></i></u><br />
Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2007.<u><i><b></b></i></u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-17-5-2007-n-170/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2007 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.170</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-2-2004-n-170/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-2-2004-n-170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.170</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia E. s.n.c. c. Regione Piemonte &#8211; Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Attività di autoriparatore – Controversia in ordine all’iscrizione all’apposito registro – Giurisdizione a.g.o. Rientra nella sfera di attribuzioni del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-2-2004-n-170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.170</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-4-2-2004-n-170/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2004 n.170</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Peruggia<br /> E. s.n.c. c. Regione Piemonte &#8211;</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Attività di autoriparatore – Controversia in ordine all’iscrizione all’apposito registro – Giurisdizione a.g.o.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella sfera di attribuzioni del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto la sussistenza o meno dei requisiti necessari per essere iscritti al Registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione (legge 5 febbraio 1992 n. 122).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con commento dell&#8217;avv. Bruno Sarzotti: &#8220;Il Tribunale ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale le controversie relative all’iscrizione in albi, ruoli o registri per l’esercizio di determinate attività (agenti e rappresentanti di commercio, intermediari immobiliari, psicologi, ecc.) sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto la pretesa del privato ad esservi iscritto si configura come posizione di diritto soggettivo, in quanto l’iscrizione non implica valutazioni discrezionali, ma soltanto il riscontro formale di presupposti già determinati dalla legge.<br />
E’ solo il caso di rilevare che – dopo la riforma di cui al d.lgs. 80/1998 ed alla legge 205/2000 – tale orientamento dovrà essere coordinato con la attribuzione al Giudice Amministrativo della giurisdizione esclusiva in materia di servizi pubblici (in questa materia infatti – come è noto – il Giudice Amministrativo è chiamato a pronunciarsi anche sui diritti soggettivi dei privati). Nel caso di specie il T.A.R. ha potuto fare a meno di affrontare il problema (stabilire, cioè, se l’attività di autoriparatore rappresenti o no un servizio pubblico), poiché il giudizio deciso risaliva al 1995 &#8211; vale a dire a prima della riforma ricordata – ed era quindi retto, ex art. 5 c.p.c., dal criterio tradizionale di riparto della giurisdizione amministrativa&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">spetta all’AGO la controversia avente ad oggetto l’iscrizione all”albo degli autoriparatori</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p align="right">
Sent.170/2004<br />
R.G.2084/1995
</p>
<p><b><br />
<center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
&#8211; I sezione &#8211;<br />
</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
SENTENZA<br />
</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 2084 del 1995, proposto dalla<br />
<b>snc EMME.PI di Loparco Pasquale e Concas Monica</b>, corrente a Torino in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Clivio, presso il quale è elettivamente domiciliata presso a Torino, in via Berthollet 43.</p>
<p><center><br />
contro<br />
</center></p>
<p><b>Regione Piemonte</b>, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Irma Lima e Maria Lacognata, con loro elettivamente domiciliata a Torino in piazza Castello 165.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del DPGR 13.7.1995, n. 3094 reiettivo dell’istanza proposta dai signori Pasquale Loparco e Monica Concas per l’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 7, comma 1, lett. b. per l’iscrizione del signor Loparco al R.I.A., in qualità di repsonsabile tecnico della società.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;<br />
Vista la propria ordinanza 22.11.1995, n. 1053;<br />
Relatore, all’udienza del 28.1.2004 il p. ref. P. Peruggia, comparso l’avvocato Irma Lima.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><br />
<center><br />
ESPOSIZIONE IN FATTO<br />
</center></b></p>
<p>Il signor Pasquale Loparco espone di essere titolare della EMME.PI snc di Conas Monica e c., iscritta nel registro esercenti l’attività di autoriparazione, tenuto presso la CCIAA di Torino; egli presentò la successiva domanda per essere iscritto quale responsabile tecnico nel registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione, ma la sua istanza non fu accolta.<br />Ritenendosi leso, l’interessato ha notificato l’atto 25.10.1995, depositato il 3.11.1995 con cui deduce:<br />
Violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 2 e 7 lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122.<br />Violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.<br />La Regione Piemonte si è costituita in giudizio con atto depositato il 21.11.1995, con cui ha chiesto respingersi la domanda.<br />Con ordinanza 22.11.1995, n. 1053 il tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta.<br />
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MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
</center></b></p>
<p>L’oggetto del contendere riguarda il diniego opposto il 2.2.1995 dalla CCIAA di Torino, nei confronti della domanda proposta dall’interessato per l’iscrizione del responsabile tecnico della società nel registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione. Il ricorrente presentò ricorso al presidente della giunta regionale del Piemonte, che si pronunciò il 13.7.1995 respingendo il gravame.<br />
Avverso tali atti l’interessato ha proposto i motivi in precedenza elencati.<br />Il giudice rileva che la questione riguarda la norme che hanno previsto un regime di responsabilità per gli autoriparatori, tale da rafforzare la tutela del committente con l’istituzione di una presunzione legale che solleva parzialmente quest’ultimo dall’onere di dimostrare il rapporto di causalità fra il malfunzionamento della cosa e l’attività dell’esecutore.<br />L’attuazione di tale innovazione al regime di diritto comune ha comportato la creazione di una struttura di tipo pubblicistico, incaricata di vigilare sull’accesso e la permanenza degli artigiani interessati nell’apposito registro, che annovera solo coloro che hanno i requisiti per certificare le riparazioni. La norma ha previsto anche la disposizione di cui all’art. 7, comma 1 lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che esclude dall’iscrizione all’elenco, coloro che hanno riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione ripristino di autovetture.<br />L’amministrazione ha ritenuto che il decreto penale 18.1.1994 n. 5901 con cui il gip presso la pretura di Torino condannò l’interessato alla pena di 200.000 lire di ammenda per la contravvenzione di cui all’allora vigente articolo 9 octies della legge 9 novembre 1988, n. 475, che convertì in legge il decreto 9 settembre 1988, n. 397, relativo allo smaltimento dei rifiuti industriali; in particolare venne contestata la mancata presentazione alla provincia di Torino della denuncia per i prodotti smaltiti o per i rifiuti prodotti nel 1990.<br />
L’interessato lamenta che l’amministrazione ha errato nel ritenere la violazione contestata ricompresa tra le ipotesi che comportano la mancata iscrizione nel registro in questione; con un’ulteriore doglianza il ricorrente denuncia che l’atto impugnato comprime il suo diritto costituzionale all’esplicazione di un libera attività d’impresa.<br />Su tali premesse il giudice adito deve declinare la propria giurisdizione.<br />E’ infatti contestata la possibilità per l’interessato di iscriversi nel registro degli esercenti l’autoriparazione: è stato osservato al riguardo (C. conti, contr. Stato, 30 dicembre 2000, n. 115) che la questione è relativa alla disciplina introdotta dall’art. 2188 cc e dal dpr l. 29 dicembre 1993 n. 580 in materia di registro delle imprese.<br />
Il giudice condivide tale prospettazione ed osserva che le norme citate individuano il procedimento e le modalità con cui è possibile ottenere l’iscrizione nell’apposito registro: La relativa attività rientra comunque nella sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria ordinaria, per cui il presente ricorso va dichiarato inammissibile.<br />Le spese vanno compensate, dati i giusti motivi.</p>
<p><b><br />
<center><br />
P.Q.M.<br />
</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione,dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 28.1.2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente<br />
Bernardo Baglietto p. ref.<br />Paolo Peruggia p. ref. est.</p>
<p align="right">
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE
</p>
<p align="right">
Gomez de Ayala Peruggia<br />
Il Direttore di Segreteria<br />
f.to Cerrato Soave<br />Il Direttore della Sezione<br />
f.to Cerrato Soave<br />
Depositata in Segreteria a sensi di<br />
Legge il 4 febbraio 2004</p>
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