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	<title>16971 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.16971</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-12-2004-n-16971/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-12-2004-n-16971/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.16971</a></p>
<p>Pres. CALABRO&#8217;, Est. DE MOHAC Marilia Chiarotto (Avv.ti G. Bonomi e L. Manzi) c/ CSM (Avv. dello Stato) e c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) e Mario Nanetti (n.c.) sull&#8217;illegittimità del provvedimento con cui la P.A. discrimini tra docenti di scuole statali e docenti di altri istituti legalmente riconosciuti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-12-2004-n-16971/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.16971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-12-2004-n-16971/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.16971</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. CALABRO&#8217;, Est. DE MOHAC<br /> Marilia Chiarotto (Avv.ti G. Bonomi e L. Manzi) c/ CSM (Avv. dello Stato) e c/ Ministero della Giustizia (Avv. dello Stato) e Mario Nanetti (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del provvedimento con cui la P.A. discrimini tra docenti di scuole statali e docenti di altri istituti legalmente riconosciuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorsi pubblici &#8211; Requisiti di concorso &#8211; Titoli preferenziali per accesso a pubblico impego &#8211;  Differenziazione tra scuole statali ed altri istituti legalmente riconosciuti &#8211; E&#8217; illegittima</p>
<p>2. Concorsi pubblici &#8211; Requisiti di concorso &#8211; Esclusiva valutazione dei titoli posseduti alla data della pubblicazione del bando &#8211; Limiti &#8211; Eccezioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E&#8217; illegittimo il provvedimento con cui l&#8217;Amministrazione differenzi i docenti di scuole statali da quelli operanti nel sistema scolastico legalmente riconosciuto riconoscendo solo l&#8217;insegnamento dei primi quale titolo preferenziale per l&#8217;accesso ad un pubblico impiego.</p>
<p>2. Il principio giurisprudenziale secondo cui, nelle procedure concorsuali, sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data della pubblicazione del bando non  vincola il Legislatore che può introdurre in qualsiasi momento una diversa disciplina di valutazione dei titoli.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL LAZIO &#8211; SEZIONE I^</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
CORRADO  CALABRÒ,             PRESIDENTE<br />
&#8211; NICOLA GAVIANO,                    CONSIGLIERE<br />
&#8211; CARLO MODICA DE MOHAC, CONSIGLIERE &#8211; RELATORE<br />
ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. reg. gen. 3212-2003, proposto dalla</p>
<p><b>Dott.ssa Marilia CHIAROTTO</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Bonomi e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, Via Confalonieri n.5;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Consiglio Superiore della Magistratura</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del <b>Ministero della Giustizia</b> in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è ex lege domiciliato;</p>
<p>nonché nei confronti</p>
<p>del <b>Dott. Mario NANETTI</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, <br />
previa sospensione<br />
&#8211;	della delibera prot. P3790/2003 del 21.2.2003, con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, ha respinto il reclamo della ricorrente avverso la sua mancata nomina a &#8220;Giudice di Pace&#8221;; ed ha conseguentemente nominato a tale ufficio il Dott. Mario Nanetti;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti depositati dalla ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e la memoria dell’Amministrazione resistente;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 26.5.2004, l’Avv. Luigi Manzi   per la ricorrente, e l’Avvocato dello Stato W. Ferrante  per l’Amministrazione resistente;  <br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con decreto 3.12.1998, pubblicato in GURI n.95, 4^ Serie Speciale del 4.12.1998, il Ministero della Giustizia bandiva un concorso per la nomina a Giudice di Pace di Luino (Seziona Staccata del Tribunale di Varese).<br />
La ricorrente presentava domanda di partecipazione indicando come titolo di preferenza &#8220;l&#8217;insegnamento di materie giuridiche&#8221;, insegnamento avvenuto presso l&#8217;Istituto Tecnico Commerciale &#8220;Galileo Galilei&#8221; &#8211; istituto legalmente riconosciuto &#8211; negli anni scolastici 1995-96 e 1996-97.<br />
In data 1.7.2002 il Consiglio Superiore della Magistratura provvedeva ad informare telefonicamente &#8211; tramite propria funzionaria &#8211; la ricorrente della positiva evasione della domanda, segnalandole che la proposta di nomina a Giudice di pace era stata avviata e indicandole le modalità di presentazione della documentazione di cui all&#8217;art.5 del bando di concorso.<br />
In ossequio alle indicazioni ricevute, il 4.7.2002 la ricorrente provvedeva alla spedizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di nomina e del titolo di preferenza.<br />
Senonchè, il 2.9.2002, nel corso di una successiva comunicazione telefonica, un&#8217;impiegata del C.S.M. le riferiva che la proposta di nomina era stata revocata in quanto il titolo di preferenza era stato considerato invalido in quanto l&#8217;attività di insegnamento era stata svolta presso un istituto &#8220;legalmente riconosciuto&#8221; anziché  presso un &#8220;istituto statale&#8221;.  <br />
In data 3.9.2002 la ricorrente depositava presso la VIII^ Commissione del C.S.M. una memoria contenente le sue deduzioni in merito alla questione, nonché la richiesta di annullamento in autotutela della revoca (della proposta di nomina a Giudice di Pace).<br />
Ma con il provvedimento indicato in epigrafe, il C.S.M. respingeva la richiesta della ricorrente.<br />
La quale, impugnatolo, ne chiede l&#8217;annullamento con vittoria di spese, lamentando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.5 della L. n.374/1991, dell&#8217;art.355 del D.Lgs. n.297/1994 (TU in materia di pubblica istruzione) e della L. 10.3.2002 n.62, nonché eccesso di potere per carena di motivazione.<br />
Ritualmente costituitasi, con memoria depositata il 16.4.2003, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.<br />
All’udienza del 26.5.2004, uditi i Difensori delle parti, i quali hanno insistito nelle rispettive richieste, deduzioni ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	Il ricorso è fondato.<br />	<br />
Con unico articolato motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.5 della L. n.374/1991, dell&#8217;art.355 del D.Lgs. n.297/1994 (TU in materia di pubblica istruzione) e dell&#8217;art.1 della L. 10.3.2000 n.62, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, deducendo che erroneamente l&#8217;Amministrazione ha ritenuto:<br />
&#8211;	che l&#8217;insegnamento svolto presso un istituto scolastico privato legalmente riconosciuto non possa essere considerato come titolo equivalente all&#8217;insegnamento svolto presso un istituto scolastico statale;<br />	<br />
&#8211;	e che la L. n.62 del 2000, che introduce la piena &#8220;parità&#8221; fra istituti scolastici statali e privati, non sia applicabile alla fattispecie in quanto intervenuta allorquando la procedura concorsuale era già iniziata.<br />	<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
1.1.	Tanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., 1.10.1993 n.9804), quanto la Corte Costituzionale (Corte Cost., 18.2.1988 n.180; Id., 30.12.1994 n.454), hanno affermato il principio secondo cui nessuna discriminazione può essere fatta fra docenti delle scuole pubbliche e docenti delle scuole private; e ciò in quanto la funzione docente è la medesima, e deve essere svolta in pari condizioni di dignità e con eguali oneri, obblighi, diritti e prerogative di libertà.<br />	<br />
In forza di tale principio la posizione del lavoratore-insegnante all&#8217;interno dell&#8217;Ordinamento non può essere valutata differentemente in relazione al tipo di scuola, statale o privata, presso cui la prestazione professionale viene svolta.<br />
In entrambi i casi, infatti, l&#8217;attività didattica, educativa, culturale e professionale è assistita dalla medesima specifica tutela costituzionale; e viene svolta presso istituzioni che perseguono comunque finalità educative, sono sottoposte alla previa approvazione ed alla vigilanza degli organi statali, rilasciano titoli di studio con valore legale, svolgono programmi corrispondenti, si avvalgono di docenti muniti del medesimo tipo di titolo di studio o di abilitazione (e cioè di quelli specificamente prescritti per l&#8217;insegnamento) e, ove occorra, iscritti all&#8217;albo professionale.<br />
L&#8217;equivalenza e la sostanziale parità fra l&#8217;insegnamento svolto presso istituti scolastici statali e quello svolto presso istituti scolastici privati, semprecchè  &#8220;legalmente riconosciuti&#8221;, emerge &#8211; peraltro &#8211; anche dall&#8217;art.395 del D.Lgs. n.297 del 1997 (TU delle norme sulla pubblica istruzione), che ha recepito gli orientamenti giurisprudenziali sopra indicati.<br />
Tale norma, infatti, disciplina la funzione docente come &#8220;funzione unitaria&#8221; attribuendo a tutti i docenti, di ogni scuola &#8211; senza differenza alcuna fra gli insegnanti delle scuole pubbliche e di quelli delle scuole private &#8211; identico status.<br />
Il provvedimento con cui l&#8217;Amministrazione ha inteso differenziare &#8211; finendo, però, con il discriminare &#8211; i docenti di scuole statali da quelli operanti nell&#8217;ambito del sistema scolastico legalmente riconosciuto, e che ciò ha fatto riconoscendo solamente l&#8217;insegnamento dei primi quale titolo preferenziale per l&#8217;accesso ad un pubblico impiego, appare pertanto illegittimo.<br />
Quanto fin qui osservato sarebbe di per sé sufficiente a determinare l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
1.2.	Il quale, però, appare fondato anche per il secondo profilo di doglianza.<br />	<br />
1.2.1.	Sancendo che tutte le scuole rispondenti a determinati requisiti &#8211; fra cui quelle già &#8220;legalmente riconosciute&#8221; &#8211; fanno parte di un unico ed integrato  sistema nazionale di istruzione, la L. 10.3.2000 n.62 ha infatti confermato e conferito assetto definitivo al già operante principio della parità scolastica.<br />	<br />
1.2.2.	 L&#8217;eccezione sollevata dall&#8217;Amministrazione, secondo cui tale norma non troverebbe applicazione al caso dedotto in giudizio in quanto è sopravvenuta allorquando la procedura concorsuale era già avviata, appare inammissibile, e comunque infondata.<br />	<br />
1.2.2.1.  Inammissibile per difetto d&#8217;interesse oltreché per l&#8217;ininfluenza dell&#8217;argomentazione, posto che, come già rilevato, la norma non introduce alcun nuovo principio, ma si limita a confermare     &#8211; seppur con una veste definitoria più chiara e con un regime attuativo idoneo a renderlo effettivo &#8211; un principio già costituente jus receptum nell&#8217;ordinamento scolastico.<br />
1.2.2.2.  L&#8217;eccezione è comunque infondata nel merito.<br />
Il principio secondo cui &#8220;tempus regit actum&#8221; &#8211; principio che, com&#8217;è noto, regola l&#8217;azione dei pubblici poteri &#8211; è pacificamente inteso nel senso che l&#8217;Amministrazione è tenuta ad applicare la normativa in vigore al momento dell&#8217;adozione del provvedimento definitivo (quand&#8217;anche sopravvenuta) e non già  &#8211; salvo che espresse norme statuiscano diversamente &#8211; quella in vigore al momento dell&#8217;avvio del procedimento.<br />
L&#8217;argomentazione secondo cui tale principio sarebbe, a sua volta, neutralizzato da quello che postula che nelle procedure concorsuali sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data della pubblicazione del bando (o, al più, quelli maturati alla data di presentazione della domanda di ammissione), non può essere condivisa.<br />
E&#8217; infatti ben noto che quest&#8217;ultimo principio giurisprudenziale è sorto con l&#8217;obiettivo di porre limiti all&#8217;azione arbitraria della P.A., ma che esso non vincola (né potrebbe vincolare) anche il Legislatore, il quale ben può introdurre in qualsiasi momento una diversa disciplina della valutazione dei titoli da far valere nei concorsi.<br />
Sicchè è evidente che in tal caso &#8211; in mancanza di specifiche norme transitorie &#8211; la nuova normativa debba trovare immediata applicazione anche alle procedure in corso, salvi esclusivamente &#8211; in forza di un superiore principio costituzionale &#8211; i &#8220;diritti quesiti&#8221; di coloro che siano stati già dichiarati vincitori di concorso ed abbiano conseguito la relativa nomina.<br />
Ma poiché nel caso di specie ciò non è avvenuto, in quanto la nuova normativa è intervenuta quando ancora nessuna posizione di favore si era ancora perfezionata, non appare revocabile in dubbio che l&#8217;Amministrazione fosse  tenuta ad applicare la legge sopravvenuta.<br />
1.2.3.    E se a ciò si aggiunge che la ricorrente era comunque in possesso del titolo fin dalla data di presentazione della domanda ed addirittura da tempo anteriore alla pubblicazione del bando, non può che concludersi che il comportamento amministrativo non resiste sotto alcun profilo alla dedotta censura.</p>
<p>2.  In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati.<br />
Va conseguentemente dichiarato l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di adottare gli ulteriori provvedimenti conformandosi ai principi di diritto enunciati nel precedente capo.<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. I^, accoglie il ricorso indicato in epigrafe; ed annulla -per l’effetto e per quanto di ragione- i provvedimenti impugnati.  <br />
Dichiara l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di adottare i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di annullamento, conformandosi ai principii di diritto enunciati in motivazione. <br />
Compensa le spese fra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26.5.2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-20-12-2004-n-16971/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/12/2004 n.16971</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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