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	<title>1696 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1696 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2019 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-23-7-2019-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-23-7-2019-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2019 n.1696</a></p>
<p>A. Farina Pres., A. Falferi Est.; PARTI: Valera 2005 s.r.l. e al. rapp.ti avv.ti F. Versaci e C. Carnielli c. Comune di Varedo rapp. avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, Francesco Caliandro. L&#8217;introduzione di nuove prescrizioni del P.G.T. che incidono su una convenzione urbanistica costituisce una sopravvenienza che legittima la rinegoziazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-23-7-2019-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2019 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-23-7-2019-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2019 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Farina Pres., A. Falferi Est.; PARTI: Valera 2005 s.r.l. e al. rapp.ti avv.ti F. Versaci e C. Carnielli c. Comune di Varedo rapp. avv.ti Enzo Robaldo, Pietro Ferraris, Francesco Caliandro.</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;introduzione di nuove prescrizioni del P.G.T. che incidono su una convenzione urbanistica costituisce una sopravvenienza che legittima la rinegoziazione dell&#8217;accordo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Urbanistica ed edilizia &#8211; Convenzione urbanistica &#8211; Rinegoziazione &#8211; Presupposti &#8211; Buona fede.</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, le convenzioni urbanistiche rientrano nel novero degli accordi tra privati e amministrazione, ai sensi dell&#8217;articolo 11 della legge n. 241 del 1990, il che comporta l&#8217;applicazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. La ricorrenza di una sopravvenienza che incide su parte delle obbligazioni originarie dettate dalla convenzione costituita dalle nuove prescrizioni del P.G.T. abilita il comune a chiedere un adeguamento dell&#8217;originario vincolo convenzionale (la c.d. Vertraganpassung di origine tedesca &#8211; che rinviene oggi un puntuale fondamento nel Â§ 313 del B.G.B. &#8211; richiamata anche dalla dottrina civilistica italiana e a cui si ispirano anche le regole in tema di hardship dettate dai Principi di diritto europeo dei contratti e dai Principi Unidroit), tale da soddisfare le esigenze sopravvenute. Richiesta che deve essere riscontrata dal privato in applicazione del dovere di buona fede e correttezza, trattandosi del principio da cui muove parte della dottrina interna per configurare la sussistenza di un precipuo dovere alla rinegoziazione del vincolo in caso di sopravvenienze. Ed in ragione del medesimo principio si impone un obbligo al Comune di riscontrare le richieste private. Tuttavia, dinnanzi al mancato accoglimento della proposta dei privati, l&#8217;imposizione giudiziale di un obbligo di ripresa delle trattative volte all&#8217;adeguamento del contratto nel contestuale rispetto delle esigenze delle parti private (che, nella peculiarità  del processo amministrativo, costituirebbe la portata conformativa del giudicato di annullamento invocato dalle ricorrenti), può predicarsi solo laddove il rifiuto possa ritersi contrario al canone di buona fede e correttezza o persino abusivo stante la portata generale della figura evocata da quei settori della dottrina che soffermano maggiormente l&#8217;attenzione sul tema della rinegoziazione. Tuttavia, nel caso di specie, la condotta comunale non può ritenersi improntata da scorrettezza o dirsi sostanzialmente incongrua essendo sorretta da ragioni serie ed adeguatamente esposte negli atti che formano l&#8217;oggetto del presente giudizio. A fortiori, non risulta possibile soddisfare la pretesa delle parti private mediante un&#8217;esecuzione in forma specifica (ammessa da settori della dottrina) che pare postulata dalla tesi della ritenuta obbligatorietà  dell&#8217;approvazione dei progetti da parte del Comune; e ciù² in ragione della non sussistenza di profili di scorrettezza del rifiuto alla stipula e, comunque, dell&#8217;impossibilità  di delineare gli elementi che possano costituire oggetto dell&#8217;ipotetica statuizione costitutiva.Â </em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-23-7-2019-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2019 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.1696</a></p>
<p>Pres. F. Bianchi &#8211; Est. D. Dongiovanni Soc. Coktail Service S.r.l. (Avv. M. Brugnoletti) c/ AVCP ( Avv. Stato); ed altri. sull&#8217;illegittimità della irrogazione della sanzione amministrativa, in mancanza di una valutazione puntuale dell&#8217;A.V.C.P. Contratti della P.A.- A.V.C.P. -Potere sanzionatorio- Valutazione della condotta-Irrogazione della sanzione – In caso di condanna</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Bianchi   &#8211;   Est.  D. Dongiovanni<br /> Soc. Coktail Service S.r.l. (Avv. M. Brugnoletti) c/ AVCP ( Avv. Stato); ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della irrogazione della sanzione amministrativa, in mancanza di una valutazione puntuale dell&#8217;A.V.C.P.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A.- A.V.C.P. -Potere sanzionatorio- Valutazione della condotta-Irrogazione della sanzione – In caso di condanna non defininitiva – Illegittimità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va accolta la domanda cautelare avverso il provvedimento sanzionatorio di natura interdittiva e pecunaria dell’A.V.C.P.  per mancanza di motivazione, fondata sulla inesistenza di una puntuale valutazione circa il dolo e la colpa grave, elementi necessari per l’irrogazione della sanzione da parte dell’autorità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2013, proposto da: </p>
<p>Soc Cocktail Service Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Autorita&#8217; per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Comune di Quartucciu, in persona del Sindaco in carica; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria &#8211; annotazione nel casellario informatico (delibera AVCP n. 67 del 23 gennaio 2013 <br />	<br />
&#8211; della nota del 20 ottobre 2012 del Comune di Quartucciu;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato, ad un sommario esame, che il ricorso, anche alla luce della sentenza del TAR Sardegna, sez. II, 10 aprile 2013 n. 292, appare sufficientemente fondato nella parte in cui la società istante lamenta la mancanza di motivazione da parte dell’AVCP in ordine a quanto dalla stessa rappresentato sulla mancanza di definitività della condanna subita dal legale rappresentante nel 2012, e quindi sulla mancanza di una puntuale valutazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie del dolo o della colpa grave, necessari per l’irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria impugnata;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto sospende l’esecuzione della delibera n. 67/2013;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />	<br />
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ivo Correale, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/04/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-4-2013-n-1696/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/4/2013 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento emesso dal Comune di Milano che respinge un ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria di alloggi pubblici, se il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione, asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato; egli allega di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure; poiche&#8217; il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza, appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01696/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02830/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2830 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Koralage Achintha Dhanusha Kalegana</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rita Musella e Francesco Garbetta, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Podgora, 11	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Milano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Antonella Fraschini, Ruggero Meroni e Irma Marinelli, con domicilio eletto in Milano, Via Andreani 10	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Comune di Milano &#8211; Direzione Centrale Casa Settore di Assegnazione alloggi di E.R.P. in data 25.5.2011 e notificato il 27.7.2011, con il quale è stato respinto il ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria ai sensi del comma 3 dell&#8217;art. 14 del R.R. n. 1/2004 e confermato il precedente provvedimento del 22.6.2011 e di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo per il ricorrente.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato:<br />	<br />
che il ricorrente ha depositato in giudizio documentazione (v. doc. n. 4), asserendo che la stessa integrerebbe ricevute di pagamento del canone di locazione dell’appartamento da cui è stato sfrattato;<br />	<br />
che egli allega in questa sede di non aver prodotto in precedenza le predette ricevute, né nell’ambito del procedimento giurisdizionale in sede civile, né in quello amministrativo presso il Comune, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
che il provvedimento impugnato è stato fondato esclusivamente sull’esiguità della morosità e sulla sua decorrenza;<br />	<br />
che appare opportuno che il Comune prenda in esame la documentazione prodotta dal ricorrente ai fini di un eventuale riesame della statuizione impugnata:	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione I<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.	</p>
<p>Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />	<br />
Marco Bignami, Consigliere<br />	<br />
Mauro Gatti, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-1696/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1696</a></p>
<p>va respinta la domanda cautelare avverso al sentenza che accoglie il ricorso avverso un ente pubblico (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) che aveva modificato la graduatoria di un concorso, per titoli e colloquio, a nove posti di tecnologo; l’Amministrazione resistente aveva rettificato una graduatoria finale di concorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">va respinta la domanda cautelare avverso al sentenza che accoglie il ricorso avverso un ente pubblico (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura) che aveva modificato la graduatoria di un concorso, per titoli e colloquio, a nove posti di tecnologo; l’Amministrazione resistente aveva rettificato una graduatoria finale di concorso riducendo il punteggio ad un ricorrente, non piu&#8217; vincitore, senza previa comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Il pregiudizio lamentato dall&#8217;amministrazione soccombente in primo grado e&#8217; stato ritenuto recessivo, tenendo conto che l’esecuzione dell’appellata sentenza avrebbe comportato la rinnovazione del procedimento di autotutela previa comunicazione all’interessata dell’avviso di avvio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01696/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02598/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</b>, <b>Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Emilia Garcia Moruno</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II TER n. 36323/2010, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO A 9 POSTI DI PRIMO TECNOLOGO &#8211; II LIVELLO &#8211; AREA DISCIPLINARE 07 SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Emilia Garcia Moruno;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e udito per l’appellata l’avv. Tomassetti;	</p>
<p>Considerato che il pregiudizio lamentato non appare connotato dai prescritti caratteri, tenuto anche conto che l’esecuzione dell’appellata sentenza comporta la rinnovazione del procedimento di autotutela previa comunicazione all’interessata dell’avviso di avvio.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2598/2011).<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1696</a></p>
<p>Pres. Trotta , Est. Pozzi Immobiliare Corazza s.r.l. ( Avv. Cassini ) c/ Comune di Porcia ( Avv. Barel ) sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto da una società fallita Processo amministrativo – Ricorso – Fallito – Legittimazione – Difetto &#8211; Ragioni &#8211; Eccezioni Deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trotta , Est. Pozzi<br /> Immobiliare Corazza s.r.l. ( Avv. Cassini )   c/   Comune di Porcia ( Avv. Barel )</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso proposto da una società fallita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Ricorso – Fallito – Legittimazione – Difetto &#8211; Ragioni &#8211; Eccezioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire il ricorso proposto da una società fallita . Infatti , nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento , la regola vuole che a star in giudizio sia il curatore . Eccezionalmente , la legittimazione processuale personale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento , o nelle questioni da cui potrebbe dipendere un’imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge , ma solo se il ricorrente dimostri la sussistenza di tali fattispecie</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA	</p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6620 del 2002, proposto da:<br />
<b>Immobiliare Corazza S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Cassini e Francesco Longo, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via G.Paisiello, 55; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Porcia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Barel e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE n. 00316/2001, resa tra le parti, concernente DINIEGO PROGETTO DI LOTTIZZAZIONE-VARIANTE P.R.G..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il Cons. Armando Pozzi e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Gigli, su delega di Francesco Longo e Luigi Manzi;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia l’Immobiliare Corazza aveva chiesto l&#8217;annullamento dei seguenti atti: 1) la delibera consiliare 29.4.1999 n. 28 di approvazione della variante urbanistica generale; 2) la delibera consiliare 29.5.1998 n. 42 di adozione della variante generale n. 12 al P.R.G.; 3) l’atto nota di comunicazione 21 maggio 1999 prot. 24726; nonché per il conseguente risarcimento ai sensi dell’art. 35 del D.lvo n. 80/1998.<br />	<br />
Con tale ricorso si lamentava, in particolare, che l’impugnata variante riduceva da 3 mc/mq a 1.5 mc/mq l’indice di cubatura dell’area sulla quale la ricorrente intendeva costruire in base ad un progetto di lottizzazione, che prevedeva lo sfruttamento integrale della precedente potenzialità edificatoria.<br />	<br />
A sostegno del ricorso, venivano dedotti tre articolati motivi di violazione delle norme urbanistiche e di eccesso di potere sotto svariati profili.<br />	<br />
Nel corso del processo il difensore della parte ricorrente ha comunicato l’’intervenuto fallimento della propria cliente. <br />	<br />
Con l’appellata sentenza il Tribunale, senza scendere nel merito delle questioni, ha ritenuto che l’atto di riassunzione della curatela fosse stato notificato a termine semestrale già scaduto ed ha dichiarato estinto il processo.<br />	<br />
Avverso tale sentenza propone appello la stessa soc. Immobiliare, lamentando l’erroneità della declaratoria di estinzione e riproponendo, nel merito, i motivi dedotti in primo grado.<br />	<br />
Il comune appellato si è costituito per contestare nel rito e nel merito l’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Con la sentenza qui appellata il Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, premesso che:<br />	<br />
&#8211; il termine semestrale per la riassunzione del processo amministrativo decorre, a norma dell’art. 24 l. n. 1034/1971, “dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”;<br />	<br />
&#8211; l’Ad.Plen. del Consiglio di Stato n. 24 del 10.10.1983 ha precisato che “ la conoscenza legale dell’evento interruttivo del giudizio dalla cui data l’art. 24 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 fa decorrere il termine perentorio di sei mesi ai fini della riassun<br />
&#8211; che nella fattispecie il dies a quo doveva essere individuato, al più tardi, in quello in cui il procuratore della ditta fallita aveva certificato in giudizio l’evento interruttivo e cioè nella dichiarazione datata 12.11.99 e depositata in segreteria il<br />
&#8211; il termine perentorio semestrale era già decorso quando, il 14 giugno 2000, il Fallimento dell’Immobiliare Corazza aveva notificato l’atto di riassunzione del processo;<br />	<br />
tutto ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che il processo si fosse estinto a norma dell’art. 24 u.c. della l. n. 1034/1971, compensando le spese.<br />	<br />
Avverso la sentenza di primo grado insorge la stessa società, deducendo quanto segue:<br />	<br />
&#8211; il termine di sei mesi per la riassunzione del processo per interruzione dello stesso per avvenuta dichiarazione di fallimento del ricorrente si doveva fare decorrere per ragioni dì certezza ed imparzialità dalla data di conoscenza dell’interruzione che<br />
&#8211; nel caso di specie, il termine doveva farsi decorrere dal momento in cui la curatela &#8211; e non già il procuratore del fallito &#8211; aveva avuto conoscenza della interruzione;<br />	<br />
&#8211; i termini cronologici, dei fatti, con riferimento all’evento interruttivo e al momento in cui le parti ne avevano avuto conoscenza, portava alla piena tempestività della riassunzione, infatti;<br />	<br />
&#8211; in data 20 luglio 1999 veniva notificato ricorso al T.A.R. avverso le delibere indicate in premessa;<br />	<br />
&#8211; in data 29.10.1999 la medesima Immobiliare veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pordenone n.31/99;<br />	<br />
&#8211; con nota datata 15 11 1999, veniva depositata comunicazione nella Segreteria Generale del T A R dell’intervenuta dichiarazione di fallimento;<br />	<br />
&#8211; in data 17.12,1999 il procuratore della ricorrente dichiarava in udienza l’intervenuto evento interruttivo;<br />	<br />
&#8211; sulla scorta di ciò, con sentenza 114/2000 depositata il 19.12.1999 il T.A.R., pronunciava l’interruzione del processo;<br />	<br />
&#8211; in data 20.12.1999 veniva comunicata alla curatela fallimentare l’esito dell’udienza del 17.12.1999 ed in data 9.06.2000, veniva altresì comunicata dalla stessa curatela fallimentare la nomina per la riassunzione della causa;<br />	<br />
&#8211; in data 13.6.2000 veniva predisposta istanza di riassunzione notificata a Trieste nel domicilio eletto del Comune di Porcia in data 14.6.2000;<br />	<br />
&#8211; l’Amministrazione costituita nel giudizio di primo grado aveva eccepito la tardività della riassunzione, senza assolvere l’onere di dimostrare che la parte interessata — ovvero la curatela — avesse avuto conoscenza dell’interruzione;<br />	<br />
&#8211; in mancanza di siffatta prova, il ricorso era senz’altro tempestivo, dovendosi far decorrere il termine semestrale per la riassunzione al più tardi alla data dell’udienza del 17 dicembre 1999, nella quale il procuratore della ricorrente aveva dichiarato<br />
Prima di scendere nell’esame delle riportate censure il Collegio deve osservare che l’appello è stato proposto da “ IMMOBILIARE CORAZZA Srl, da Fontanafredda, in persona del suo legale rappresentante, Sig. Sante Corazza “, cioè dalla stessa società che ha proposto ricorso al TAR e che è stata dichiarata fallita nel corso del giudizio di primo grado.<br />	<br />
In questa situazione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, in quanto:<br />	<br />
&#8211; in base all’articolo 43 della legge fallimentare di cui al R.D. 16-3-1942, n. 267, nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore, eccetto le questioni da cui potrebbe dipen<br />
&#8211; la legittimazione processuale personale del fallito per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento e non anche quando i detti organi si<br />
&#8211; questa conclusione è diretta conseguenza del rilievo che per legge sta in giudizio il curatore e che non è concepibile che la valutazione compiuta dagli organi fallimentari circa l&#8217;opportunità di non proporre impugnazione possa essere messa nel nulla da<br />
&#8211; in applicazione del principio enunciato, è stata quindi affermata l&#8217;inammissibilità, eccepibile dalla controparte e rilevabile d&#8217;ufficio, dell&#8217;impugnazione proposta dal fallito ( Cons. stato, sez. IV, 10 aprile 2009 , n. 2223 );<br />	<br />
&#8211; non sembra che nella vicenda che ne occupa possano configurarsi quella inerzia o quel disinteresse degli organi preposti al fallimento che, soli, potrebbero comportare la eccezionale legittimazione del fallito e in ogni caso, trattandosi di elemento ine<br />
&#8211; l&#8217;effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio ed il relativo potere di disporne ( come ad esempio la qualità di erede ), quale fatto costitutivo del diritto azionato ( c.d. legitimatio ad causam), dev&#8217;essere non solo affermata, ma anche provat<br />
&#8211; infatti, è giurisprudenza costante (cfr., Cass., sez. II, 29 aprile 2003, n. 6649 e 26 gennaio 2006, n. 1507) quella, secondo cui &#8211; tenuto conto che la legitimatio ad causam è una condizione dell&#8217;azione &#8211; colui che proponga l&#8217;azione deducendo, ad esempi<br />
Alla luce degli esposti principi, l’appello proposto in proprio dalla società Immobiliare Corazza invece che dal curatore fallimentare deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi anche in relazione alla non perspicuità della statuizione di primo grado.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, dichiara inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva della società fallita appellante in proprio.<br />	<br />
Le spese si compensano. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gaetano Trotta, Presidente<br />	<br />
Goffredo Zaccardi, Consigliere<br />	<br />
Armando Pozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Mollica, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-23-3-2010-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 23/3/2010 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a></p>
<p>Pres. TROTTA, Est. CAFINI Malavolta (avv. Candiano) c. Ministero istruzione (avv. St. Borgo) e Bevacqua (avv. Zito) &#8211; (Conferma T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 21 ottobre 2005 n. 2401). Insegnanti &#8211; Insegnante elementare &#8211; Concorso &#8211; Docenti di religione cattolica &#8211; Diploma di istruzione superiore diverso da quello magistrale e diploma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TROTTA, Est. CAFINI<br /> Malavolta (avv. Candiano) c. Ministero istruzione (avv. St. Borgo) e Bevacqua (avv. Zito) &#8211; (Conferma T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 21 ottobre 2005 n. 2401).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Insegnanti &#8211; Insegnante elementare &#8211; Concorso &#8211; Docenti di religione cattolica &#8211; Diploma di istruzione superiore diverso da quello magistrale e diploma di scienze religiose &#8211; Punteggio massimo e punteggio aggiuntivo ex D.P.R. n. 751 del 1985 punto 4.4 lett. b) &#8211; Criterio di riparto.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi del punto 4.4 lett. b) D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, l&#8217;insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne ed elementari può essere impartito anche da chi è fornito di un diploma di scuola secondaria superiore diverso da quello di Istituto magistrale ma che sia in possesso di un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana; in questo caso il titolo che abilita all&#8217;insegnamento è il diploma di scienze religiose al quale, nelle procedure concorsuali indette per l&#8217;assegnazione dei relativi posti di docente di religione, deve essere assegnato il punteggio massimo fino a quattro punti e solo il punteggio aggiuntivo di 0,5 per il diploma di istruzione secondaria.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>La massima della sentenza è pubblicata in Rass. Giurisdiz. Ammin., 2007, 255.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1696/2007 Reg.Dec.<br />
N. 2991  Reg.Ric. <br />
ANNO   2006</p>
<p align=center>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2991 del 2006 proposto da<br />
<b>Malavolta Anna Maria Antonietta</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Candiano ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Raffaele Romano in Roma, via Laurentina n.769;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria</b> – in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Bevacqua Maria Isabella</b>, rappresentata e difesa  dall’avv. Alberto Zito ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Marianna Dionigi, n.17;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Catanzaro &#8211; Sezione I, n. 2401/05 del 21 ottobre 2005, resa  inter partes;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio e viste le memorie della Amministrazione appellata e della sig.ra Maria Isabella Bevacqua;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
alla pubblica udienza del 6 febbraio 2007, relatore il Consigliere Domenico Cafini, uditi l’avvocato dello Stato Borgo e l’avv. Zito; <br />
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. La ricorrente, insegnante di religione cattolica in servizio nelle scuole elementari e materne, impugnava innanzi al TAR per la Calabria, sede di  Catanzaro, la graduatoria definitiva, pubblicata il 18.2.2005, del concorso per titoli ed esami bandito con decreto dirigenziale del MIUR in data del 2.2.2004 e riservato al personale docente di religione cattolica per le scuole dell’infanzia ed elementari della diocesi di appartenenza, nonché ogni altro atto comunque connesso e, in particolare, il provvedimento di approvazione della graduatoria stessa n. 5130/P del 18.2.2005, emesso dal direttore dell’ufficio scolastico della Calabria.<br />
Premetteva l’istante che, essendo in possesso del diploma magistrale congiunto al diploma di “scienze religiose”, aveva partecipato al detto concorso riservato e che, nella determinazione del punteggio ai fini della graduatoria riguardante il concorso magistrale, era stato valutato, alla stregua di titolo di accesso al concorso stesso, il solo titolo relativo al diploma magistrale e non l’altro pur da lei posseduto (diploma in “scienze religiose”, valutato come mero titolo aggiuntivo con punti 0,50), benché fosse più favorevole per la votazione conseguita.<br />
A sostegno del gravame l’interessata deduceva, con un unico motivo, censure di eccesso di potere sotto i profili dell’”illogicità, errata e omessa valutazione di titoli previsti dal bando”, rilevando, in particolare, che nei suoi confronti si sarebbe dovuto valutare il diploma in scienze religiose conseguito con votazione più alta; mentre nella specie, ai fini dell’inserimento in graduatoria, era stato considerato il diploma magistrale alla stregua di titolo di accesso al concorso, per il quale era prevista, in relazione al voto conseguito, una graduazione da un minimo di p. 0,80 ad un massimo di 4.<br />
Nel giudizio si costituiva l’Amministrazione intimata che si opponeva al ricorso, concludendo per i suo rigetto.</p>
<p>2.  Il TAR adito, con la sentenza in epigrafe specificata, respingeva il gravame sulla base delle seguenti considerazioni: <br />
&#8211;  l’allegato 5 al bando di concorso &#8211; riguardante i titoli di qualificazione professionale per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare &#8211; ha previsto le varie ipotesi di attribuzione di pun<br />
&#8211; le disposizioni concorsuali, non contestate dalla ricorrente e costituenti il parametro essenziale per effettuare la corretta valutazione dei titoli in possesso dei concorrenti, risultano aderenti alle disposizioni normative inserite nell’art. 4 del D.P<br />
&#8211; dalla lettura combinata di tali disposizioni emerge con chiarezza la scelta di considerare modalità alternative di accesso il possesso del diploma di istituto magistrale e del diploma o magistero in scienze religiose (quest’ultimo unitamente ad altro di<br />
&#8211; in definitiva, il legislatore ha previsto l’esistenza di canali diversi d’accesso per l’insegnamento in questione, canali che prevedono, tra l’altro, un corso di studi differente, dalla durata ben diversa, anche in rapporto all’età di accesso all’insegn<br />
&#8211; deve ritenersi, pertanto, infondata – non essendo possibile operare commistioni tra gli elementi nei quali si articolano i titoli di qualificazione professionale in questione &#8211; l’affermazione della ricorrente, secondo cui i candidati in possesso del dip</p>
<p>3. Avverso siffatta sentenza è interposto l’odierno appello, affidato dalla sig.ra  Malavolta alle seguenti censure:<br />
A) “mancata valutazione da parte della P.A.; omessa pronuncia del TAR”; in quanto i primi giudici non avrebbero preso in considerazione il fatto che la ricorrente vantava al momento utile per la partecipazione al concorso in questione un servizio di 17 anni, prestato dopo il 1°.9.1999 con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal D.P.R. n.751/1983, siccome richiesto dal bando;<br />
B) “motivazione erronea, irragionevole ed intrinsecamente illogica e contraddittoria”; in quanto avrebbe errato il TAR nell’attribuire punti 0,80 per il possesso del diploma di istituto magistrale conseguito con la votazione di 36/60, rientrante nella prima fascia (36-45) quale titolo di accesso, nonché di punti 1 per i titoli di qualificazione aggiuntiva (laurea o diploma in scienze religiose); tanto in base al combinato disposto delle lettere b) e) ed f) dell’allegato 5 sopra indicato, atteso che detta tabella prevede che, ove siano posseduti più titoli da parte dei candidati, quelli non considerati allo scopo possano essere valutati come titoli aggiuntivi con l’attribuzione di punti 0,50 per ognuno nel rispetto del limite massimo di 5 punti complessivi; dal che la conseguenza che sarebbe evidente che ciascun candidato, nell’ipotesi di più titoli di accesso, ha il diritto di combinarli nel modo più favorevole “per cumulare il maggior punteggio”, conformemente alla stessa articolazione del bando e nel rispetto anche di un “ragionevole principio generale”. <br />
Ad avviso dell’appellante, avrebbe dunque errato l’Ufficio scolastico regionale nel valutare nella fattispecie come titoli aggiuntivi il diploma di scienze religiose e la laurea in scienza della formazione primaria con punti 0,50 per ciascuno ai sensi delle lett. f) ed e) sopra specificate e la sentenza gravata dovrebbe essere conseguentemente riformata con annullamento della graduatoria impugnata e riconoscimento del diritto della ricorrente a punti 10,20 per servizio prestato, maggiore di quello attribuito di punti 8,40 ed ancora  di punti 3,20 per la valutazione del titolo di accesso in luogo di punti1,80.<br />
Ricostituitosi il contraddittorio nella nuova fase di giudizio, l’Amministrazione dell’Istruzione  e la controinteressata sig.ra  Maria Isabella Bevacqua hanno chiesto, con due articolate memorie, il rigetto dell’appello siccome infondato.</p>
<p>4. La causa è stata infine assunta in decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2007.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Premesso che il primo motivo dell’appello, con cui si deduce l’”omessa pronuncia del TAR” circa la valutazione del servizio svolto è inammissibile perché la relativa censura non risulta essere stata dedotta nel ricorso originario,  va subito osservato che l’odierno appello è tutto incentrato nelle doglianze di cui al punto 3 B) sopra precisato, già prospettate davanti al Giudice di prime cure, che  in proposito si è pronunciato con statuizioni complete e condivisibili da parte del Collegio, anche alla stregua di precedenti decisioni della Sezione, le quali hanno confermato le pronunce di primo grado, espresse in senso contrario alla tesi della parte ricorrente. (cfr:, tra le più recenti, Sez. VI, 10.7.2006, n.223; 31.1.2006, n.333; 10.7.2006, n.4344).<br />
Siffatto indirizzo giurisprudenziale merita di essere confermato, sia perché non risultano prospettate nell’appello in esame ragioni sostanzialmente  diverse rispetto a quelle indicate nei gravami in appello già definiti con le citate decisioni, sia perché le disposizioni del bando di concorso oggetto del ricorso non si prestano in effetti alla interpretazione seguita dalla parte appellante e non possono comunque ritenersi viziate di illegittimità con riguardo alla mancata previsione della scelta tra i due titoli (diploma magistrale e diploma di scienze religiose), posseduti dalla sig.ra Malavolta, ai fini del riconoscimento del preteso punteggio.</p>
<p>2. Ciò posto, va ribadito nell’attuale sede quanto già statuito dalla Sezione e, in particolare:<br />
&#8211; che,  diversamente da quanto dedotto, non si tratta, nella specie, di valutare l’equipollenza del diploma magistrale a quello di altri istituti secondari superiori, ma di stabilire se l’Amministrazione abbia correttamente applicato le disposizioni del b<br />
&#8211; che non vi è alcun dubbio che la stessa Amministrazione si è attenuta alla previsione dell’allegato 5 del bando di concorso in questione (Tabella di valutazione dei titoli), il quale specifica i titoli di qualificazione professionale utili per l’attribu<br />
&#8211; che, dunque, l’Amministrazione ha correttamente interpretato  la disciplina del bando avanti riportata, dal momento che ha proceduto alla valutazione del diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, considerandolo quale titolo di accesso, e del diplo<br />
&#8211; che la pretesa della istante di vedersi valutato il diploma di scienze religiose, quale titolo di accesso, con l’aggiunta del punteggio per il diploma di istituto magistrale, pertanto, non è fondata alla stregua della previsione del bando di concorso av</p>
<p>3. D’altra parte, come è stato evidenziato nella citata decisione  della Sezione n. 4344/06, la problematica sulla diversità di trattamento del diploma di scienze religiose, considerato quale titolo di accesso se posseduto in aggiunta di altro diploma di scuola secondaria superiore, rispetto al diploma magistrale con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, ha una origine contingente; e ciò conferma che alla stessa non può essere data la soluzione prospettata dalla appellante. <br />
Tale problematica è invero sorta perché la ricorrente ha avuto una votazione migliore nel diploma di scienze religiose, e, quindi, pretende che a questa votazione debba essere assegnato il punteggio sino a 4 punti, e che invece al diploma magistrale debba essere attribuito il punteggio aggiuntivo di 0,5, in analogia a quanto avviene per ogni “altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di scienze religiose”.<br />
La normativa del bando, che è comunque coerente con la normativa di riferimento, tuttavia, non può essere interpretata a seconda delle contingenze e del risultato più favorevole che si spera di poter ottenere.<br />
La previsione del bando (Allegato 5), come sopra evidenziato, è infatti chiara nel senso di assegnare al diploma magistrale, se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti, e nel caso in cui il diploma di scienze religiose sia fatto valere unitamente ad altro diploma di scuola secondaria superiore, al primo va attribuito il punteggio massimo sino a 4 punti.</p>
<p>4.  In conclusione, a fronte di una disciplina che non presenta margini di interpretazione diversa da quella data dall’Amministrazione è priva di fondamento la censura che reitera in forme differenti il medesimo vizio in cui la stessa sarebbe incorsa, e cioè che non doveva essere valutato quale titolo di accesso il diploma magistrale, posseduto dalla ricorrente, ma il diploma di scienze religiose.<br />
Deve essere ribadito, dunque – in conformità con il richiamato indirizzo della Sezione – che la previsione del bando, di cui si discute, è pienamente giustificata dal fatto che, ai sensi del D.P.R.. 16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e elementari è il diploma di istituto magistrale unito all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano, e che, inoltre, tale insegnamento può essere impartito da “chi fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana”.<br />
In questo secondo caso &#8211; dove, a differenza del primo (nel quale il docente di religione cattolica ha insegnato in virtù del diploma magistrale, unitamente all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano), il titolo che abilita all’insegnamento è  il diploma di scienze religiose, in aggiunta ad altro diploma di scuola media superiore &#8211; appare legittima la previsione di dare una valutazione sino a 4 punti al solo diploma di scienze religiose, con un punteggio aggiuntivo di 0,5 per l’altro diploma di istruzione secondaria superiore, giacché tale diploma di scienze religiose costituisce il titolo per potere insegnare religione cattolica (in tal senso , cfr.  dec, n.4344/2006 cit.).</p>
<p>5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello deve essere, quindi, respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza  e vengono liquidate secondo quanto specificato in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la della sentenza impugnata.<br />
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in favore della controinteressata sig.ra  Maria Isabella Bevacqua in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge; mentre compensa le spese stesse nei confronti dell’Amministrazione appellata.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Gaetano TROTTA				      Presidente<br />	<br />
Sabino LUCE                                                      Consigliere<br />
Paolo BUONVINO			                 Consigliere.<br />	<br />
Domenico CAFINI                                             Consigliere est<br />
Aldo SCOLA					     Consigliere																																																																																								</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 12/04/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1696/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2004 n.1696</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2004 n.1696</a></p>
<p>Pres. Luigi Antonio ESPOSITO, Est. Pierina BIANCOFIORE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (avv. A. Murmura) c. REGIONE CALABRIA (avv. D. Gullo), COMUNITÀ MONTANA DELLE “SERRE” (avv. A. Bartucca), COMUNITÀ MONTANA DELL’“ALTO MESIMA” (avv. A. Bartucca), PARTENARIATO LOCALE COMUNITÀ MONTANE, SINDACATI, PARTI SOCIALI CON REFERENTE COGAL-MONTE PORO (avv. D. Colaci), COMUNE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2004 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2004 n.1696</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Luigi Antonio ESPOSITO, Est. Pierina BIANCOFIORE <br /> AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (avv. A. Murmura) c. REGIONE CALABRIA (avv. D. Gullo), COMUNITÀ MONTANA DELLE “SERRE” (avv. A. Bartucca), COMUNITÀ MONTANA DELL’“ALTO MESIMA” (avv. A. Bartucca),  PARTENARIATO LOCALE COMUNITÀ MONTANE, SINDACATI, PARTI SOCIALI CON REFERENTE COGAL-MONTE PORO (avv. D. Colaci),  COMUNE DI MAIERATO (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità che un partenariato partecipi alla ripartizione di fondi da assegnare ad un Progetto Integrato Strategico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico – Fondi da assegnare – Potere di erogazione – E’ della Regione.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Contributi e finanziamenti pubblici – Progetto Integrato Strategico – Fondi da assegnare – Soggetti fruitori – Partenariato – Ammissibilità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di ripartizione di fondi da assegnare in relazione ad un Progetto Integrato Strategico (nella specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica regionale in Calabria), la Regione opera in qualità di soggetto direttamente interlocutore con la Comunità Europea, ai sensi di quanto stabilito dall’art.117 comma 1, Cost., sicché essa è la titolare del potere di erogazione dei predetti fondi.</p>
<p>2. In tema di procedure di assegnazione di fondi relativi ad un Progetto Integrato Strategico (nella specie, al Piano Integrato Speciale della rete ecologica regionale in Calabria), va ammessa la partecipazione di un partenariato quale particolare accordo di collaborazione tra più soggetti finalizzato allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub regionale, in quanto tale istituto rientra nel più ampio genus dei patti territoriali introdotti dalla l. 7 aprile 1995 n. 104 recante misure per il Mezzogiorno e dal d.l. 24 aprile 1995 n. 123 e definiti proprio come l&#8217;accordo tra soggetti pubblici e privati per l&#8217;individuazione ai fini di una realizzazione coordinata di interventi di diversa natura tendenti alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato con la decisione CE/94/1835.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità che un partenariato partecipi alla ripartizione di fondi da assegnare ad un Progetto Integrato Strategico</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  PER LA CALABRIA,<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario est.; EZIO FEDULLO, Referendario,<br />
 ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1266/2003 proposto<br />
dall’<b>Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Antonino MURMURA e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del Tribunale,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Calabria</b> in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico GULLO dell’Avvocatura regionale presso la cui sede in Catanzaro Viale De Filippis domicilia,<br />
nonché contro<br />
le <b>Comunità Montane delle “Serre” e  dell’ “Alto Mesima”</b> in persona dei rispettivi Presidenti legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dall’Avv. Anna BARTUCCA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Anna PIANE in Catanzaro alla Via Pizi, n. 1<br />
e nei confronti</p>
<p>del <b>Partenariato locale Comunità Montane, Sindacati, Parti sociali con referente COGAL – Monte Poro</b>, con sede a Vibo Valentia, in persona del legale rappresentante  dr. Paolo PIleggi, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico COLACI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Virgilio CONTE  in Catanzaro Lido Via Bausan, n. 20,</p>
<p>e del <b>Comune di Maierato</b> in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione della deliberazione  n. 309 del 27 aprile 2003 con la quale è stato approvato il Progetto Integrato Strategico PIS della Rete Ecologica Regionale – Misura 1.10 – POR 2000 – 2006;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTI gli atti di costituzione della Amministrazione regionale e delle Comunità montane e del Consorzio COGAL;<br />VISTE le memorie portate dalla parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla Camera di Consiglio 7 maggio 2004 la dr.ssa.Pierina BIANCOFIORE;<br />                       uditi altresì  i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>L’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il Progetto Integrato Strategico della Rete Ecologica Regionale avente ad oggetto l’individuazione dei soggetti per la realizzazione di progetti della rete ecologica regionale nell’ambito del territorio della Provincia di Vibo Valentia le Comunità Montane delle Serre e dell’Alto Mesima, il Comune di Maierato, il Partenariato delle Comunità Montane ed il Consorzio COGAL, tutti controinteressati nel ricorso.<br />
Ha dedotto la violazione degli articoli 114 e  118 Cost., della L. regionale n. 14 del 2000,  nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione<br />
In buona sostanza ha lamentato che  la scelta dei soggetti attuatori non le sembra coerente con la normativa vigente e con la stessa Costituzione.<br />La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso per genericità e l’infondatezza di altri ed ha concluso per la sua reiezione.<br />
Il Consorzio COGAL, costituitosi anch’esso in giudizio, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso perché nelle more del giudizio è intervenuto l’atto di approvazione del progetto esecutivo, l’inammissibilità del gravame in considerazione della circostanza che la Provincia di Vibo aveva presentato un solo progetto con le due Comunità Montane  e che quindi non ha interesse a vedere annullare i finanziamenti disposti a favore di tali due enti perché il progetto è coincidente col suo ed ha concluso anch’esso per la reiezione del gravame.<br />
Analogamente hanno rappresentato le Comunità Montane delle Serre e dell’Alto Mesima, costituitesi in giudizio anch’esse.<br />
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla udienza pubblica del 7 maggio 2004.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>  Col proposto gravame la ricorrente provincia di Vibo Valentia ha impugnato la deliberazione regionale di approvazione del Progetto Integrato Strategico della rete ecologica regionale laddove ha individuato quali soggetti attuatori nell&#8217;ambito della provincia di Vibo Valentia la Comunità Montana delle Serre e dell&#8217;Alto Mesima, il Partenariato delle Comunità Montane ed il Comune di Maierato.<br />
Avverso tale atto, con le prime due censure, si duole che  a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, le funzioni amministrative sono demandate con priorità alle Province ed ai Comuni, laddove le Comunità Montane ed i loro consorzi possono intervenire, in sede di distribuzione dei fondi POR, nel momento della implementazione dei programmi, mentre non avrebbero facoltà di associarsi con mero atto amministrativo non contemplato dallo Statuto con altre Comunità Montane o con organismi privati. Con una terza censura rileva che dalla deliberazione impugnata  si evince pure che la Regione ha voluto bypassare,  senza una seria ed adeguata motivazione, le competenze delle Province e dei Comuni, assegnando finanziamenti ad organismi estranei all’ordinamento quali il Consorzio COGAL ed altre forme di partenariato non meglio precisate e senza alcuna motivazione. Ha concluso quindi per l’accoglimento del ricorso con attribuzione della quota di fondi spettante a tali organismi alla Provincia di Vibo Valentia.</p>
<p>1.  Riguardo alle doglianze proposte la Regione e le due Comunità Montane delle Serre e dell&#8217;Alto Mesima hanno eccepito l&#8217;inammissibilità del ricorso per la loro genericità, ma l&#8217;eccezione va respinta in quanto la tesi di parte ricorrente, ancorchè non condivisibile, appare sufficientemente delineata con riguardo alla riforma del Titolo V della Costituzione che in effetti conferisce priorità ad organismi territoriali quali le Province ed i Comuni rispetto al precedente ordinamento, dal che l&#8217;Amministrazione provinciale di Vibo desume che sarebbe stabilita anche una priorità nelle assegnazioni di fondi a loro favore.<br />
E tale posizione consente di respingere anche la seconda eccezione di carenza di interesse proposta anche dal Consorzio COGAL ed argomentata sulla base della considerazione che pure la Provincia di Vibo Valentia ha presentato un progetto per la Rete Ecologica Regionale che in parte coincide con quello delle Comunità Montane e per il quale aspira ad ottenere il finanziamento. L&#8217;interesse sussiste in quanto evidentemente l&#8217;Amministrazione provinciale, sempre secondo l&#8217;interpretazione del quadro normativo offerta in ricorso, aspira ad essere l&#8217;unica assegnataria dei finanziamenti all&#8217;interno del suo territorio e quindi cerca di contestarne l&#8217;attribuzione anche ad altri organismi.<br />
Si prescinde dalle ulteriori eccezioni proposte dalla Regione, dal Consorzio COGAL e dalle due Comunità Montane, perché il ricorso è infondato e comunque in particolare  sarebbe da respingere quella di inammissibilità per mancata impugnativa degli atti presupposti contenenti la determinazione dei criteri di distribuzione dei fondi, in quanto trattavasi di atti  a valenza endoprocedimentale, non autonomamente impugnabili fino a quando non avessero trovato una pratica applicazione, come è avvenuto con la deliberazione impugnata.</p>
<p>2. Chiarito quanto sopra riguardo alle eccezioni, va rilevato che tutte le doglianze sono infondate.<br />
Riguardo alla prima ed alla seconda, che sono connesse tra loro, l&#8217;Amministrazione provinciale sembra inferire una sorta di priorità nell&#8217;assegnazione dei fondi del Progetto Integrato Strategico dall&#8217;art. 114, comma 1 della Costituzione che nella versione modificata dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 stabilisce che la Repubblica è costituita nell&#8217;ordine, dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato, riconoscendo così ai Comuni ed alle Province una sorta di posizione predominante rispetto agli altri organismi territoriali.<br />
Se la tesi dovesse essere portata alle sue estreme conseguenze le censure andrebbero respinte perché a ben vedere la priorità assoluta è assegnata ai Comuni e non alle Province, ma comunque la graduazione imposta dalla riforma del Titolo V tra gli Enti territoriali da cui è formato lo Stato Italiano va inquadrata nel principio di sussidiarietà verticale che trova la sua esplicita sanzione costituzionale nel successivo articolo 118 Cost.. <br />
Esso stabilisce la priorità nell&#8217;assegnazione delle funzioni amministrative ai Comuni e, capovolgendo il rapporto tra Enti territoriali esistente prima della riforma del Titolo V della Costituzione,  stabilisce il carattere sussidiario dell&#8217;intervento degli enti centrali e sub centrali rispetto alle articolazioni periferiche.<br />
Una prima applicazione si trova all&#8217;art. 3 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che al comma 5 prevede che i Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.<br />
Non occorrerà forse rimarcare che la base di uno Stato democratico è il criterio di ripartizione delle funzioni in base al principio di legalità, sicchè l&#8217;unica priorità conferita ai Comuni e alle Province nelle funzioni amministrative può essere soltanto quella loro conferita da una legge statale o regionale.<br />
Ma in tema di ripartizione di fondi da assegnare al Progetto Integrato Strategico tale priorità non è attribuita ai Comuni o alle Province, quanto piuttosto alla Regione che in tal caso opera in qualità di soggetto direttamente interlocutore con la Comunità Europea, ai sensi di quanto stabilito dal primo comma dell&#8217;art. 117 Cost.<br />
E&#8217; infatti la Regione l&#8217;unica destinataria dei fondi assegnati dalla Comunità Europea ai fini del conseguimento degli obiettivi globali del Quadro Comunitario di Sostegno, come è dato anche leggere dalle premesse della deliberazione impugnata laddove emerge che il Complemento di programmazione ha meglio definito i Progetti Integrati Strategici PIS ed i Progetti Integrati Territoriali PIT stabilendo altresì che i PIS a valenza regionale &#8220;possono essere promossi esclusivamente dall&#8217;Amministrazione Regionale&#8221;.<br />
In buona sostanza la Regione è la titolare del potere di erogazione dei fondi legati alla realizzazione dei PIS.<br />
Quanto poi alla doglianza che quest&#8217;ultima avrebbe creato figure di coordinamento o di collaborazione, creando soggetti non previsti dall&#8217;ordinamento per la fattispecie o non esistenti nello Statuto delle due Comunità Montane quale il partenariato o i consorzi, pure essa va respinta. In particolare all&#8217;art. 17 del progetto preliminare si legge che tra i soggetti attuatori sono previsti i partenariati locali ed i consorzi. E siccome nell&#8217;ambito dell&#8217;articolo detti soggetti sono indicati in ordine decrescente a partire dalla Regione Calabria ed enti sub-regionali per passare dagli Enti parco, dagli Enti locali e loro strutture fino ad arrivare ai partenariati, alle imprese, ai consorzi, alle associazioni, alle cooperative ed ai privati, da ciò si dovrebbe desumere la priorità della Provincia rispetto ai partenariati ed ai consorzi.<br />
A parte che la lista non attribuisce un numero di priorità agli Enti in essa indicati, in quanto si limita ad elencarli, sicchè è da ritenersi che tutti quanti siano equiordinati ai fini della partecipazione al finanziamento, in relazione al progetto presentato.<br />
Ma sostenere che i consorzi o i partenariati non potevano essere previsti perché la loro esistenza non riposa negli Statuti delle Comunità Montane o in altra norma relativa alla fattispecie non può essere condiviso.<br />
Anzitutto i Consorzi sono forme di unione tra enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l&#8217;esercizio associato di funzioni previsti espressamente dall&#8217;art. 31 del D.Lgs n. 267 del 2000 e tale è il Consorzio COGAL che riunisce le comunità locali del Monte Poro e delle Serre Vibonesi che quindi ben può partecipare alla procedura di assegnazione dei fondi del Progetto Integrato Strategico.<br /> Quanto poi alla circostanza che il Consorzio COGAL sia il referente del Partenariato locale Comunità Montane, Sindacati, Parti sociali per l&#8217;area vibonese non si configura neppure nei riguardi di quest&#8217;ultimo una inammissibilità a partecipare alle procedure di assegnazione di fondi atteso che è proprio l&#8217;ordinamento comunitario ad avere introdotto in quello nazionale la forma del partenariato quale particolare accordo di collaborazione tra più soggetti finalizzato allo sviluppo integrato di aree territoriali delimitate a livello sub regionale.<br />Essi rientrano nel più ampio genus dei patti territoriali introdotti alla legge 7 aprile 1995, n. 104 recante misure per il Mezzogiorno e dal D.L. 24 aprile 1995, n. 123 e definiti proprio come l&#8217;accordo tra soggetti pubblici e privati per l&#8217;individuazione ai fini di una realizzazione coordinata di interventi di diversa natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel Quadro Comunitario di Sostegno approvato con la decisione CE/94/1835 e di cui nel caso in specie appunto il PIS – Rete Ecologica della Calabria rappresenta un&#8217;attuazione.<br />
E cioè in buona sostanza i finanziamenti della Rete Ecologica Regionale calabra devono obbligatoriamente passare per le forme di accordo previste dalla Comunità Europea ed oramai incorporate nell&#8217;ordinamento nazionale, di talchè il Partenariato in questione non poteva di certo essere escluso dal finanziamento in quanto non compreso tra i soggetti di legge, come sostenuto in ricorso.<br />
Di conseguenza nessun difetto di motivazione si rileva nella delibera impugnata laddove apparentemente senza alcuna spiegazione sono stati inclusi tra i soggetti attuatori del PIS oltre che le Province, i Comuni e gli altri Enti subregionali anche i consorzi e i partenariati.<br />
Per le considerazione di cui sopra il ricorso va respinto.<br />
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul  ricorso n. 1266/2003 lo respinge.<br />
Condanna l&#8217;Amministrazione provinciale di Vibo Valentia al pagamento di Euro 500,00 per spese di giudizio ed onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nelle Camere di Consiglio del 7 maggio 2004 e del 9 luglio 2004.</p>
<p>Depositata  in Segreteria il 23 luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-sentenza-23-7-2004-n-1696/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2004 n.1696</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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