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	<title>16941 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-8-2015-n-16941/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</a></p>
<p>Pres. Greco, est. Cigna G.G. (M.Bianco) c. AGENZIA DELLE ENTRATE (Avv. Stato) l&#8217;avvocato che esercita presso la propria abitazione e collabora con altro studio non deve pagare l&#8217;IRAP Imposte e tributi – Avvocati – Svolgimento della professione – Presso la propria abitazione – Collaborazione con altro studio – Autonoma organizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-8-2015-n-16941/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-8-2015-n-16941/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Greco, est. Cigna<br /> G.G. (M.Bianco) c. AGENZIA DELLE ENTRATE (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;avvocato che esercita presso la propria abitazione e collabora con altro studio non deve pagare l&#8217;IRAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Imposte e tributi – Avvocati – Svolgimento della professione – Presso la propria abitazione – Collaborazione con altro studio – Autonoma organizzazione – Inconfigurabilità – Conseguenze – IRAP – Assoggettabilità &#8211; Esclusione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di IRAP, presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 446/1997, art. 2, è l&#8217;esercizio abituale di un&#8217;attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell&#8217;organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l&#8217;esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l&#8217;esistenza di un&#8217;autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell&#8217;organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui (1). Ne consegue che l’avvocato che non ha un proprio studio ed esercita presso la propria abitazione e che inoltre è solo collaboratore di altro studio (la cui eventuale organizzazione è, quindi, irrilevante) non ha una autonoma organizzazione tale da rendere lo stesso assoggettabile all&#8217;IRAP. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TRIBUTARIA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. GRECO Antonio &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. CIGNA Mario &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. FERRO Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. FEDERICO Guido &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. IOFRIDA Giulia &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b></p>
<p align=center>sentenza</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso 18194/2010 proposto da:<br />
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA I. GOIRAN 23, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO CONTENTO, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato BIANCO MICHELE, giusta delega a margine;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;</p>
<p>avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM.TRIB.REG. di TORINO, depositata il 18/05/2009;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />
<b></p>
<p align=center>Svolgimento del processo</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>G.A., di professione avvocato, ha proposto ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d&#8217;imposta 2003, con la quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 5.706,00 per omesso versamento IRAP. L&#8217;adita CTP ha rigettato il ricorso.<br />
Con sentenza depositata il 18-5-2009 la CTR Piemonte ha rigettato l&#8217;appello del contribuente; in particolare la CTR, precisato che il contribuente lavorava a Torino per conto di uno studio legale di Milano senza vincoli di orario e di esclusiva, ha poi evidenziato che lo stesso aveva promiscuamente adibito la propria abitazione a studio e, a fronte di un complessivo reddito dichiarato di Euro 178.803,00, aveva sostenuto costi (dettagliatamente descritti) per Euro 37.033,00; ciò posto, ha ritenuto che siffatti elementi (in particolare le spese sostenute per lo svolgimento dell&#8217;attività e l&#8217;uso di beni strumentali), coordinati dall&#8217;interessato per offrire prestazioni professionali, dimostravano l&#8217;esistenza di un&#8217;organizzazione autonoma finalizzata alla produzione di reddito, con conseguente assoggettabilità del contribuente all&#8217;IRAP. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi, illustrato anche da successiva memoria ex art. 378 c.p.c.; ha resistito l&#8217;Agenzia.<br />
<b></p>
<p align=center>Motivi della decisione</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il primo motivo il contribuente, denunziando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ha sostenuto che erroneamente la CTR, pur essendo incontestabile che esso contribuente si fosse avvalso di una struttura organizzata riferibile a terzi nella quale era inserito alla stregua di un collaboratore, aveva &#8211; ciò nonostante &#8211; dichiarato la sussistenza in capo al professionista di un&#8217;autonoma organizzazione, con conseguente assoggettamento all&#8217;IRAP. Con il secondo motivo il contribuente, denunziando omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che la CTR aveva solo elencato i costi sostenuti, senza alcuna valutazione degli stessi.<br />
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.<br />
Va, invero, rilevato che, per ormai costante e condiviso principio di questa Corte, in tema di IRAP, presupposto per l&#8217;applicazione dell&#8217;imposta, secondo la previsione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, è l&#8217;esercizio abituale di un&#8217;attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell&#8217;organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l&#8217;esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; l&#8217;esistenza di un&#8217;autonoma organizzazione non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto- organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, bensì in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell&#8217;organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui (v.<br />
tra le tante, Cass. 26161/2011 e Cass. 3664/2007).<br />
Nel caso di specie il contribuente non ha neanche uno studio proprio ma esercita presso la propria abitazione; lo stesso, inoltre, è solo collaboratore di altro studio (la cui eventuale organizzazione è, quindi, irrilevante) ed ha costi per Euro 37.0332, che, se valutati nella loro specificità (Euro 5.026,00 per quote di ammortamento, Euro 1.773,00 per canoni di locazione finanziaria di beni mobili, Euro 1.439,00 per consumi, Euro 9.485,99 per spese locazione immobili, Euro 19.210,00 per altre spese: v. sul punto, anche controricorso), non denotano autonoma organizzazione tale da rendere il cliente assoggettabile all&#8217;IRAP. In conclusione, pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassata l&#8217;impugnata sentenza, che non si è attenuta ai su esposti principi;<br />
non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con l&#8217;accoglimento del ricorso introduttivo.<br />
In considerazione dell&#8217;evolversi delle decisioni, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite relativa ai gradi di merito; le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La Corte accoglie il ricorso; cassa l&#8217;impugnata sentenza, e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo; dichiara compensate le spese di lite relativa ai gradi di merito; condanna l&#8217;Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre 15% per spese forfettarie ed oltre accessori di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2015</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-sentenza-19-8-2015-n-16941/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Sentenza &#8211; 19/8/2015 n.16941</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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