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	<title>1689 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1689 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.1689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-12-2013-n-1689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-12-2013-n-1689/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.1689</a></p>
<p>P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est. Ecogest s.r.l. (Avv. N. Giallongo) contro Publiacqua s.p.a. (Avv. S. Fontana) e nei confronti di S.C.E.P. s.r.l., (Avv. A.o Venturini) ed altra (n.c.) sull&#8217;applicabilità o meno del soccorso istruttorio ai c.d. settori speciali di cui all&#8217;art. 209 del d.lgs. n. 163/2006 e sul</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-12-2013-n-1689/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-12-2013-n-1689/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.1689</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Buonvino Pres. &#8211; G. Bellucci Est.<br /> Ecogest s.r.l. (Avv. N. Giallongo) contro Publiacqua s.p.a. (Avv. S. Fontana) e nei confronti di S.C.E.P. s.r.l., (Avv. A.o Venturini) ed altra (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicabilità o meno del soccorso istruttorio ai c.d. settori speciali di cui all&#8217;art. 209 del d.lgs. n. 163/2006 e sul suo corretto esercizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Requisiti di capacità tecnica &#8211; Soccorso istruttorio ex art. 46 d.lgs. 163/2006 –Limiti applicativi – Non è idoneo ad integrare documentazione del tutto omessa &#8211; Settori speciali di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 163/2006 – Mancato richiamo art. 46 &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Di fronte ad una documentazione, prodotta contestualmente all’offerta, non idonea a fornire un principio di prova sul possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica imposti dal bando, non può trovare applicazione il cosiddetto soccorso istruttorio, in base al quale la stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o chiarire il contenuto di certificati, dichiarazioni o altri documenti tempestivamente prodotti in sede di gara, ma non a produrre atti la cui presentazione, pur necessaria, sia stata completamente omessa. Inoltre, l’appalto in esame ricade nell’ambito dei settori speciali di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 206 del d.lgs. n. 163/2006, il quale contiene una tassativa elencazione di norme riguardanti tale tipologia di appalti cui non figura l’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 (che prevede il menzionato istituto del soccorso istruttorio) di talchè in difetto di espresso richiamo a tale disposizione contenuto nella <i>lex specialis</i> di gara la stazione appaltante non era in alcun modo legittimata ad invitare i concorrenti ad integrare i documenti presentati</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1573 del 2013, proposto da Ecogest s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Natale Giallongo, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Vittorio Alfieri n. 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Publiacqua s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sarah Fontana, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Villamagna n. 90/C; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>S.C.E.P. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Alessandro Venturini, con domicilio eletto presso l’avvocato Raffaele Iammarino in Firenze, via dei Servi n. 12;<br />
Lonzi Metalli S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva della gara n. 336/2013 per l&#8217;affidamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili (gara n. 336/13 &#8211; CIG 5139460090) comunicata alla Societa&#8217; Ecogest s.r.l. con nota dell&#8217;11.10.2013, anche nella parte in cui sono state inserite al primo e secondo posto della graduatoria le offerte di S.C.E.P. s.r.l. e di Lonzi Metalli s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; dei provvedimenti, di estremi ignoti, con i quali e&#8217; stata disposta l&#8217;ammissione delle offerte di S.C.E.P. s.r.l. e Lonzi Metalli s.r.l. alla procedura in esame;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, se ed quanto ritenuto autonomamente lesivo, il silenzio serbato da Publiacqua sull&#8217;istanza ex art. 243-bis D.Lgs 163/2006 e sin d&#8217;ora l&#8217;eventuale determinazione in ordine ai moti<br />
nonchè per la declaratoria di inefficacia<br />	<br />
del contratto eventualmente medio tempore stipulato con la stazione appaltante e per l&#8217;accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente a conseguire l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto in oggetto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Publiacqua s.p.a. e di S.C.E.P. s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con bando pubblicato in data 14.6.2006 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Publiacqua s.p.a. ha indetto la gara per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e delle acque reflue, nonché dei servizi igienico sanitari, provenienti dall’impianto di depurazione dei liquami di San Colombano e dall’impianto di disidratazione di Case Passerini (trattasi delle categorie di rifiuti CER 190805, 190801 e 190802).<br />	<br />
Ad esito della procedura selettiva, la ricorrente si è classificata terza (con 77,112 punti), dopo Lonzi Metalli s.r.l. (seconda con punti 79,461) e S.C.E.P. s.r.l. (prima con 99,499 punti).<br />	<br />
L’aggiudicazione definitiva è stata deliberata in data 2.10.2013 (come da comunicazione di cui alla missiva dell’11.10.2013).<br />	<br />
Avverso il suddetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo varie censure.<br />	<br />
Si sono costituite in giudizio Publiacqua s.p.a. e la controinteressata S.C.E.P. s.r.l..<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo motivo, articolato in due distinte censure, la ricorrente deduce che l’aggiudicataria non ha indicato in sede di presentazione dell’offerta gli impianti ed aziende agricole di conferimento dei rifiuti di cui ai codici CER 190801 e 190802, né ha prodotto le autorizzazioni allo smaltimento di quest’ultimi, in violazione dell’art. III.2.3 del bando e dell’art. 7 del capitolato tecnico; aggiunge che la seconda classificata ha indicato un solo impianto destinato al conferimento dei rifiuti CER 190801 e 190802 (anziché due come prescritto dalla legge di gara) e non ha prodotto il necessario atto di legittimazione al conferimento rilasciato dagli impianti e dalle aziende agricole, con la conseguenza che sia la prima che la seconda classificata avrebbero dovuto essere escluse dal procedimento selettivo.<br />	<br />
I rilievi sono fondati.<br />	<br />
Publiacqua, con nota dell’8.10.2013, ha chiesto all’aggiudicataria di integrare la documentazione allegata all’offerta mediante la presentazione di documenti comprovanti che i dichiarati impianti di conferimento sono assentiti dagli enti competenti anche per le categorie di rifiuti CER 190801 e 190802, oggetto, al pari della categoria CER 190805, dell’appalto in questione (documento n. 9 allegato all’impugnativa). Ad esito di tale richiesta SCEP s.r.l., con missiva datata 8.10.2013 (documento n. 10), ha inviato alla stazione appaltante le predette autorizzazioni.<br />	<br />
Solo in un secondo momento, quindi, l’aggiudicataria ha adempiuto alla prescrizione di cui al paragrafo III.2.3 del bando, laddove si prevede, come condizione di partecipazione, la presentazione di “copia delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti ai sensi di legge ad almeno due impianti e due aziende agricole ove l’impresa concorrente intende conferire le categorie di rifiuti…”, oltre alla presentazione di “copia dell’atto di legittimazione al conferimento rilasciato dagli impianti e dalle aziende agricole di cui al punto precedente”.<br />	<br />
Trattasi di elementi che attengono ai requisiti di capacità tecnica, la cui sussistenza costituisce presupposto di ammissione ai sensi del disciplinare di gara (documento n. 6, pagina 1) e, come visto, condizione di partecipazione ai sensi del bando (documento n. 1, pagina 4).<br />	<br />
Orbene, di fronte ad una documentazione, prodotta contestualmente all’offerta, non idonea a fornire un principio di prova sul possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica imposti dal bando, non può trovare applicazione il cosiddetto soccorso istruttorio, in base al quale la stazione appaltante può invitare i concorrenti a completare o chiarire il contenuto di certificati, dichiarazioni o altri documenti tempestivamente prodotti in sede di gara, ma non a produrre atti la cui presentazione, pur necessaria, sia stata completamente omessa. <br />	<br />
L’istituto del soccorso istruttorio è infatti subordinato all’esistenza di dichiarazioni effettivamente rese o di atti richiesti dalla lex specialis di gara ed effettivamente presentati, ancorchè non in modo pienamente intellegibile o senza l’osservanza di requisiti di forma (TAR Lombardia, Milano, IV, 25.9.2013, n. 2203; TAR Toscana, I, 12.6.2012, n. 1140; TAR Sicilia, Catania, I, 15.12.2011, n. 2982); al contrario, il caso in esame è contraddistinto dall’omessa allegazione degli atti autorizzatori riferiti a due impianti e due aziende agricole in cui l’impresa intende conferire due delle tre categorie di rifiuti oggetto della procedura selettiva.<br />	<br />
Né rileva la circostanza, evidenziata dalla difesa della stazione appaltante, che il quantitativo di rifiuto identificato come CER 190805 rappresenta, nell’appalto in questione, il 99,3% del servizio.<br />	<br />
Occorre infatti considerare che, ai fini della definizione dei requisiti dei concorrenti e delle condizioni di ammissione, la <i>lex specialis</i> di gara non introduce alcun criterio di differenziazione tra i tre tipi di rifiuto.<br />	<br />
<b>Inoltre, l’appalto in esame ricade nell’ambito dei settori speciali di cui all’art. 209 del d.lgs. n. 163/2006, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 206 del d.lgs. n. 163/2006, il quale contiene una tassativa elencazione di norme riguardanti tale tipologia di appalti.<br />	<br />
Orbene, tra tali norme non figura l’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, che prevede il menzionato istituto del soccorso istruttorio. <br />	<br />
Pertanto, in difetto di espresso richiamo a tale disposizione contenuto nella <i>lex specialis</i> di gara e stante il tenore dell’art. 206, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante non era in alcun modo legittimata ad invitare i concorrenti ad integrare i documenti presentati.<br />	<br />
</b>Ne discende che l’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa.<br />	<br />
In relazione al rilievo riferito alla seconda classificata, il Collegio osserva che la stessa risulta proprietaria di un impianto di smaltimento autorizzato per tutte e tre le tipologie di rifiuto (CER 190805, 190801 e 190802) e provvista di atti di legittimazione relativi solo alla categoria CER 190805 (documento n. 15 depositato in giudizio da Publiacqua s.p.a. e documento n. 11 allegato all’impugnativa). Pertanto non è soddisfatto l’obbligo del possesso dei titoli autorizzatori, riferiti alle tre tipologie di rifiuto, previsti nel bando e nel disciplinare di gara.<br />	<br />
Ne deriva che anche l’offerta della seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa, non potendo nemmeno in tal caso trovare ingresso l’istituto del soccorso istruttorio.<br />	<br />
Con il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e sull’eccesso di potere per difetto di istruttoria, la deducente sostiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, in quanto le offerte sia della seconda che della prima classificata sono superiori alla soglia di anomalia.<br />	<br />
La doglianza non può essere accolta.<br />	<br />
Poiché la contestata aggiudicazione attiene a servizi pubblici dei settori speciali, trova applicazione nel caso di specie l’art. 206 del d.lgs. n. 163/2006, che, nel richiamare l’art. 86 del d.lgs. n. 163/2006, attribuisce agli enti aggiudicatori la facoltà, e non l’obbligo, di utilizzare i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, da prevedere nell’avviso di gara.<br />	<br />
Tale facoltà, menzionata nell’art. VI.3 lett. d del bando, ha il suo necessario presupposto nella sussistenza di specifici elementi sintomatici di incongruità dell’offerta, ex art. 86, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
Ed infatti la Commissione di gara ha deciso di attivare il procedimento di verifica di anomalia, nel corso del quale la controinteressata ha esplicitato le voci di costo e l’utile d’impresa (documenti n. 7, 8 e 9 depositati in giudizio da Publiacqua s.p.a. e documento n. 12 allegato all’impugnativa).<br />	<br />
Con il terzo motivo l’esponente, in relazione alle giustificazioni di congruità dell’offerta presentate dall’aggiudicataria, contesta il dato, da quest’ultima esposto, relativo alla percorrenza media dei mezzi per ciascun viaggio (km. 254); l’istante trae il proprio convincimento dal fatto che le aziende interessate dallo smaltimento sarebbero ubicate a Radicofani, Grosseto, Voghera e Rovigo.<br />	<br />
L’assunto non è condivisibile.<br />	<br />
Alcuni degli impianti in cui la controinteressata conferisce i rifiuti sono situati in luoghi più vicini di quelli segnalati dalla ricorrente: dagli atti di legittimazione al conferimento presentati (documenti sub n. 8 allegati al gravame), risultano anche, come destinazioni di viaggio, Campagnatico, Crevalcore e Signa, la cui distanza (breve) dal punto di carico dei rifiuti destituisce di fondamento la tesi della ricorrente.<br />	<br />
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata aggiudicazione, in ragione della fondatezza del primo motivo di gravame. <br />	<br />
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, inclusi gli onorari difensivi, stante la particolarità della vicenda in esame.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Paolo Buonvino, Presidente<br />	<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-5-12-2013-n-1689/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/12/2013 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</a></p>
<p>Non va sospeso una revoca di porto di fucile per uso caccia, perche&#8217; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</a></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso una revoca di porto di fucile per uso caccia, perche&#8217; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nella materia de qua a tutela di primari interessi di rango costituzionale; &#8211; dalla documentazione emerge che il ricorrente è stato posto in condizione di articolare compiutamente le proprie deduzioni in sede procedimentale, sicché non emerge alcuna lesione concreta e sostanziale delle garanzie partecipative. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>N. 01689/2011 REG.PROV.CAU.<br />
N. 02820/2011 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2820 del 2011, proposto da:<br />
<b>Graneroli Giorgio</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Sala della Cuna, nonché dall’avv.to Franca Scaffeo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Cilea n. 78;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia, in Milano via Freguglia n. 1 ;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del decreto del 20 giugno 2011, Cat. 6F/2011 Div. P.A.S.I. con cui il Questore della provincia di Sondrio ha revocato il porto di fucile per uso caccia;<br />
-di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno Questore di Sondrio;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare, in quanto:<br />
&#8211; la circostanza che il ricorrente sia stato trovato in possesso di munizioni non denunciate integra un fatto, astrattamente di reato, idoneo a supportare, secondo criteri di ragionevolezza, il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato, specie in considerazione dell’ampia discrezionalità di cui l’amministrazione dispone nella materia de qua a tutela di primari interessi di rango costituzionale;<br />
&#8211; dalla documentazione emerge che il ricorrente è stato posto in condizione di articolare compiutamente le proprie deduzioni in sede procedimentale, sicché non emerge alcuna lesione concreta e sostanziale delle garanzie partecipative.<br />
Ritenuta l’insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />
Respinge la domanda cautelare contenuta nel ricorso.</p>
<p>Compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Stefano Celeste Cozzi, Referendario<br />
Fabrizio Fornataro, Referendario, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 14/11/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-14-11-2011-n-1689/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 14/11/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a></p>
<p>Pres. Speranza, Est. Veltri;N. C. (Avv.ti M. Cecchini, C. Lepore, G. Lepore) c. Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica (Avv. Stato) nonché Provincia di Roma (Avv. G. De Maio); Giurisdizione e competenza – Assistente bibliotecario-Trasferimento dalla Provincia allo Stato– Giurisdizione ordinaria – Sussiste. Sussiste la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Speranza, <i>Est.</i> Veltri;<br />N. C. (Avv.ti  M. Cecchini, C. Lepore, G. Lepore) c. Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica (Avv. Stato) nonché Provincia di Roma (Avv. G. De Maio);</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Assistente bibliotecario-Trasferimento dalla Provincia allo Stato– Giurisdizione ordinaria – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie avente ad oggetto il trasferimento ai sensi della legge 142/99 di un assistente bibliotecaria assunta dalla provincia nei ruoli del personale ATA e le relative modalità, poiché  trattasi di atti relativi alla gestione di un rapporto di lavoro privatizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01689/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 02250/2002 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2002, proposto da:	</p>
<p><b>Coretti Natascia</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Cecchini, Carlo Lepore, Gaetano Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Università e Ricerca Scientifica<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><b>Provincia di Roma</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto n. 64798 del 21/11/2001 con la quale la ricorrente è stata trasferita nei ruoli del personale ATA dello Stato con decorrenza 1/1/2000; di ogni atto presupposto ed in particolare dell’art. 5 del DM 184/1999.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica e di Provincia di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente è assunta dalla Provincia di Roma dal 5/9/95, con la qualifica di assistente di biblioteca (VI qual. funz.).<br />	<br />
A seguito della legge 142/1999, entrata in vigore il 25/5/1999, avuta notizia dell’immininente trasferimento nei ruoli del personale ATA, la medesima presentava, in data 5/8/1999, domanda per permanere nei ruoli della Provincia di Roma. La domanda, tuttavia, non riceveva favorevole riscontro dall’amministrazione.<br />	<br />
La ricorrente veniva quindi trasferita alle dipendenza dello Stato con il profilo di assistente amministrativo.<br />	<br />
Avverso il trasferimento e le relative modalità la stessa insorgeva deducendo: 1) illegittimità del DM 184/99 nella parte in cui ha stabilito la corrispondenza tra le figure di assistente di biblioteca e di assistente amministrativo. Siffatto motivo sarebbe già stato sottoposto alla sezione, in occasione dell’impugnazione autonoma del DM da parte della ricorrente unitamente ad altri colleghi. I vizi di tale fonte normativa invaliderebbero in via derivata il decreto di trasferimento quale determinazione attuativa; 2) Illegittimità del provvedimento di trasferimento per violazione dell’art.8 comma 2 della legge 124/1999. Secondo la tesi della ricorrente, le previsioni del DM cit. avrebbe dovuto trovare applicazione solo per il personale degli enti locali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25/5/1999). <br />	<br />
La Provincia di Roma, ritualmente costituitasi, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, riferendo, in proposito, di una domanda, avente la medesima causa petendi, già proposta dalla ricorrente al giudice del lavoro, e dal medesimo decisa a seguito, tra l’altro, di un regolamento preventivo di giurisdizione. Insiste, nel merito, per il rigetto della domanda.<br />	<br />
Resiste al ricorso, insistendo per il rigetto anche il MIUR.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 novembre, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Come correttamente argomentato dalla difesa della Provincia di Roma, trattasi di atti relativi alla gestione di un rapporto di lavoro privatizzato dei quali conosce, anche in considerazione del periodo di riferimento, il giudice ordinario. Del resto sulla questione c’è specifico precedente della Corte di Cassazione che in sede di regolamento di giurisdizione, proprio su domanda afferente la medesima vicenda sostanziale, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. SS.UU. 1807/2003). <br />	<br />
Vieppiù, la stesso ricorso avente ad oggetto il DM 184/1999, citato dalla ricorrente a supporto delle proprie ulteriori censure, è stato di recente, giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Cfr. sent. 3102/2010).<br />	<br />
Deve essere, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla presente controversia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande della ricorrente, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice ordinario sopra indicato, entro tre mesi dal passaggio in giudizato della presente sentenza (art. 11, comma 2, C.P.A.).<br />	<br />
La peculiarità della controversia e la particolare difficoltà connessa all’esatta individuazione della linea di riparto fra le giurisdizioni, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a></p>
<p>Pres. Speranza, Est. Veltri N. C. (Avv.ti M. Cecchini, C. Lepore, G. Lepore) c. Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica (Avv. Stato) nonché Provincia di Roma (Avv. G. De Maio) Giurisdizione e competenza – Assistente bibliotecario-Trasferimento dalla Provincia allo Stato– Giurisdizione ordinaria – Sussiste Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, Est. Veltri<br /> N. C. (Avv.ti  M. Cecchini, C. Lepore, G. Lepore) c. Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica (Avv. Stato) nonché Provincia di Roma (Avv. G. De Maio)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Assistente bibliotecario-Trasferimento dalla Provincia allo Stato– Giurisdizione ordinaria – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie avente ad oggetto il trasferimento ai sensi della legge 142/99 di un assistente bibliotecaria assunta dalla provincia nei ruoli del personale ATA e le relative modalità, poiché  trattasi di atti relativi alla gestione di un rapporto di lavoro privatizzato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2250 del 2002, proposto da: 	</p>
<p>Coretti Natascia, rappresentato e difeso dagli avv. Marina Cecchini, Carlo Lepore, Gaetano Lepore, con domicilio eletto presso Gaetano Lepore in Roma, via Cassiodoro, 6; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Provveditorato Agli Studi di Roma, Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>Provincia di Roma, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 64798 del 21/11/2001 con la quale la ricorrente è stata trasferita nei ruoli del personale ATA dello Stato con decorrenza 1/1/2000; di ogni atto presupposto ed in particolare dell’art. 5 del DM 184/1999.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione, Universita&#8217; e Ricerca Scientifica e di Provincia di Roma;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente è assunta dalla Provincia di Roma dal 5/9/95, con la qualifica di assistente di biblioteca (VI qual. funz.).<br />	<br />
A seguito della legge 142/1999, entrata in vigore il 25/5/1999, avuta notizia dell’immininente trasferimento nei ruoli del personale ATA, la medesima presentava, in data 5/8/1999, domanda per permanere nei ruoli della Provincia di Roma. La domanda, tuttavia, non riceveva favorevole riscontro dall’amministrazione.<br />	<br />
La ricorrente veniva quindi trasferita alle dipendenza dello Stato con il profilo di assistente amministrativo.<br />	<br />
Avverso il trasferimento e le relative modalità la stessa insorgeva deducendo: 1) illegittimità del DM 184/99 nella parte in cui ha stabilito la corrispondenza tra le figure di assistente di biblioteca e di assistente amministrativo. Siffatto motivo sarebbe già stato sottoposto alla sezione, in occasione dell’impugnazione autonoma del DM da parte della ricorrente unitamente ad altri colleghi. I vizi di tale fonte normativa invaliderebbero in via derivata il decreto di trasferimento quale determinazione attuativa; 2) Illegittimità del provvedimento di trasferimento per violazione dell’art.8 comma 2 della legge 124/1999. Secondo la tesi della ricorrente, le previsioni del DM cit. avrebbe dovuto trovare applicazione solo per il personale degli enti locali in servizio alla data di entrata in vigore della legge 124/99 (25/5/1999). <br />	<br />
La Provincia di Roma, ritualmente costituitasi, eccepisce il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, riferendo, in proposito, di una domanda, avente la medesima causa petendi, già proposta dalla ricorrente al giudice del lavoro, e dal medesimo decisa a seguito, tra l’altro, di un regolamento preventivo di giurisdizione. Insiste, nel merito, per il rigetto della domanda.<br />	<br />
Resiste al ricorso, insistendo per il rigetto anche il MIUR.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 novembre, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Come correttamente argomentato dalla difesa della Provincia di Roma, trattasi di atti relativi alla gestione di un rapporto di lavoro privatizzato dei quali conosce, anche in considerazione del periodo di riferimento, il giudice ordinario. Del resto sulla questione c’è specifico precedente della Corte di Cassazione che in sede di regolamento di giurisdizione, proprio su domanda afferente la medesima vicenda sostanziale, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario (Cfr. SS.UU. 1807/2003). <br />	<br />
Vieppiù, la stesso ricorso avente ad oggetto il DM 184/1999, citato dalla ricorrente a supporto delle proprie ulteriori censure, è stato di recente, giudicato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (Cfr. sent. 3102/2010).<br />	<br />
Deve essere, dunque, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo anche in ordine alla presente controversia, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali delle domande della ricorrente, subordinatamente alla riassunzione del giudizio, dinanzi al giudice ordinario sopra indicato, entro tre mesi dal passaggio in giudizato della presente sentenza (art. 11, comma 2, C.P.A.).<br />	<br />
La peculiarità della controversia e la particolare difficoltà connessa all’esatta individuazione della linea di riparto fra le giurisdizioni, giustificano la compensazione delle spese tra le parti del giudizio. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario, dinanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini in premessa indicati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Evasio Speranza, Presidente<br />	<br />
Paolo Restaino, Consigliere<br />	<br />
Giulio Veltri, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-23-2-2011-n-1689/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2011 n.1689</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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