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	<title>1688 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Caringella ODOARDO ZECCA s.r.l. (Avv. F. G. Scoca) c. Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (Avv. Stato) Pubblica amministrazione – Imprese elettriche minori – Conguagli a titolo di integrazione tariffaria – Quantificazione &#8211; Termine annuale – Inosservanza – Assenza di una esplicita sanzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est. Caringella ODOARDO ZECCA s.r.l. (Avv. F. G. Scoca) c. Autorità per l’Energia Elettrica e per il Gas (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Imprese elettriche minori – Conguagli a titolo di integrazione tariffaria – Quantificazione &#8211; Termine annuale – Inosservanza – Assenza di una esplicita sanzione di decadenza – Conseguenze – Carenza di potere – Esclusione – Correzione al ribasso degli acconti erogati &#8211; Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Posto che l’inosservanza dei termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo non comporta un effetto di consumazione in assenza di una esplicita comminatoria della sanzione della decadenza, la violazione dell’obbligo, sancito dall’art. 7, coma 3, della Legge n. 10/1991 (che impone al CIP &#8211; Comitato Interministeriale Prezzi di stabilire annualmente il conguaglio delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori), non impedisce la correzione al ribasso degli acconti erogati; né può venire in rilevo, a sostenere la carenza di potere, il principio di tutela dell’affidamento ingenerato, posto che, in disparte i rimedi risarcitori volti a fronteggiare le conseguenze del ritardo, la connotazione intrinsecamente provvisoria ed interinale delle erogazioni anticipate impedisce che su di esse possa consolidarsi l’affidamento legittimo al definitivo trattenimento degli importi percepiti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.1688/2007<br />
Reg.Dec.<br />
N. 5635 Reg.Ric.<br />
ANNO   1999<br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 5635/1999 proposto dalla <br />
società <b>Odoardo Zecca, a.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Franco Gaetano Scoca, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Paisiello, n. 55; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’<b>Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono legalmente  domiciliati  in Roma, alla  via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<B>UNIEM,</B> Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori, e <b>Soc.Elettrica Musellarese</b> di E.Sava &#038; C., non costituitisi in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, 10 aprile 1998, n. 834; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2006, il relatore Francesco Caringella, uditi gli avvocati Scoca e l’avv.to dello Stato Tidore;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. Con la sentenza di primo grado il Primo Giudice ha annullato, in parziale accoglimento dei motivi posti a sostegno del ricorso articolato dalla  società odierna appellante, i decreti del Ministero dell’Industria del 19.11.1996 e del 12.12.1996, recanti determinazione delle aliquote definitive per l’anno 1991, ai fini della corresponsione dell’integrazione tariffaria spettante alle imprese minori, ed ha disposto le integrazioni tariffarie da effettuarsi per  gli anni successivi sulla base della medesima tariffa del 1991.<br />
La società Odoardo Zecca ripropone in appello i motivi reputati  infondati dalla sentenza gravata.<br />
Resistono le amministrazioni in epigrafe specificate.<br />
All’udienza del 19 dicembre 2006 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
2. L’appello è infondato<br />
2.1. Non coglie nel segno in primo luogo il motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità dello sdoppiamento del procedimento conclusosi con i due provvedimenti del 19.11.1996 &#8211; che fissa le aliquote definitive per l’anno 1991 con determinazione degli acconti per l’anno 1992 per la generalità delle imprese minori-  e del 12.12.1996, che determina specificamente l’integrazione tariffaria in favore della ricorrente. <br />
La Sezione osserva che il motivo si appalesa, per un verso, inammissibile nella misura in cui non risulta percepibile la lesione concreta arrecata dallo sdoppiamento in sé considerato; per altro verso infondato laddove si consideri che il ritardo nella definizione della procedura concernente la società Odoardo Zecca è in buona misura addebitabile alla non tempestiva comunicazione, da parte della medesima società, della documentazione richiesta dalla cassa di Conguaglio (vedi pag. 7 del verbale n-. 10/1996 del 16 ottobre 1996 e nota del Comitato di Gestione della Cassa in data 27.2.1997, ove si fa riferimento alle molteplici  sollecitazioni all’uopo rivolte all’impresa ricorrente).<br />
2.2. Non è meritevole di accoglimento neanche  il secondo motivo di appello con cui si deduce che la violazione dell’obbligo, sancito dall’art. 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di stabilire annualmente il  conguaglio delle integrazioni relative all’anno precedente impedirebbe la correzione al ribasso degli accordi erogati.<br />
La Sezione deve  ribadire il principio generale secondo cui l’inosservanza dei termini stabiliti dalla legge per l’esercizio del potere amministrativo non comporta un effetto di consumazione in assenza di una esplicita comminatoria della sanzione della decadenza che nella specie manca. Si deve aggiungere, a ribadire l’inesistenza di una perentorietà ricavabile dalla natura del termine, che la tesi dell’appellante si tradurrebbe nell’incongrua negazione dell’integrazione spettante ove l’importo finale risulti superiore all’anticipazione erogata: non è, infatti,  sistematicamente  configurabile un termine perentorio a senso unico, che consumi il potere di definire il procedimento solo in  caso di esito che conduca alla decurtazione dell’anticipo. Né, a sostenere l’assunto della carenza di potere, vale richiamare il principio di tutela dell’affidamento posto che, in disparte i rimedi risarcitori volti a fronteggiare le conseguenze del ritardo, la connotazione intrinsecamente provvisoria ed interinale delle erogazioni anticipate impedisce che su di esse possa consolidarsi l’affidamento legittimo al definitivo trattenimento degli importi percepiti. E tanto  senza tacere che la conoscenza dei propri dati di bilancio consente alla stessa impresa di percepire nel tempo l’effettiva rispondenza dell’anticipazione ottenuta all’integrazione conclusivamente spettante.<br />
Il vero è che la  natura non perentoria della tempistica non recide il potere dell’amministrazione di procedere, in omaggio ai principi generali dell’azione amministrativa, all’erogazione di un’integrazione definitiva che implichi la restituzione di un’anticipazione risultata eccessiva così come alla revisione degli stessi acconti precedentemente erogati. Devono quindi reputarsi, sotto questi aspetti, legittimi i provvedimenti ministeriali impugnati  nella parte in cui hanno  rifissato l’aliquota definitiva per l’anno 1991 e posto, per conseguenza, la stessa a base dei conguagli per gli anni successivi in omaggio al dato positivo ed in ossequio alla prassi amministrativa. Donde la legittimità della nota della C.C.S.E. che ha chiesto la differenza tra l’integrazione spettante in base a tale rideterminazione e quelle erogate nel torno di tempo compreso tra il 1° gennaio 1991 ed il 30 agosto 1996.<br />
2.3. Sono poi infondate le censure che attengono ai criteri seguiti dall’amministrazione  per pervenire alla contestata rideterminazione delle  integrazioni tariffarie: <br />
a) la misura dell’integrazione risulta fissata in base a criteri legati alla compensazione dei costi risultati dai bilanci, connessi o inerenti alla produzione o distribuzione di energia elettrica, con il che non risulta fondato il rimprovero volto a stigmatizzare l’utilizzo dello strumento per compensare  indiscriminatamente tutte le perdite di esercizio e, quindi, lo stravolgimento funzionale dell’istituto in parola;<br />
b) la proposta formulata dall’appellante circa l’utilizzo  del criterio dei costi standard in funzione della tipologia di azienda si scontra irrimediabilmente contro l’esplicito  riferimento dell’art. 7, comma 3, della legge n. 10/1991 al dato contabile dei bilanci delle società interessate al pari della delibera CIP n. 2/1987;<br />
c) le doglianze  in merito all’incongruità dei criteri  fiscali utilizzati in sede di apprezzamento dei dati di bilancio, in rapporto alle finalità perseguite, si traducono infine nell’inammissibile sindacato sul merito delle non irragionevoli valutazioni discrezionali condotte  dall’amministrazione.<br />
3. In conclusione, il ricorso  deve essere respinto.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello principale.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il 19-12-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giorgio Giovannini			Presidente <br />	<br />
Sabino Luce				Consigliere<br />	<br />
Carmine Volpe			Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo		Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella			Consigliere Rel. ed  Est.</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>il..12/04/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-12-4-2007-n-1688/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2007 n.1688</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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