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	<title>1687 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1687 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.1687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-1687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-1687/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.1687</a></p>
<p>Manfredo Atzeni, Presidente, Luigi Viola, Consigliere, Estensore PARTI: Pian di Loto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gaetano Viciconte, contro Comune di Rio, non costituito in giudizio; Va affermato la possibilità  di utilizzare il rito dell&#8217;ottemperanza per l&#8217;esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quaterÂ c.p.c., conclusive del rito sommario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-1687/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-1687/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.1687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Manfredo Atzeni, Presidente, Luigi Viola, Consigliere, Estensore PARTI: Pian di Loto s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gaetano Viciconte,  contro Comune di Rio, non costituito in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Va affermato la possibilità  di utilizzare il rito dell&#8217;ottemperanza per l&#8217;esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quaterÂ c.p.c., conclusive del rito sommario .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Processo amministrativo &#8211; rito sommario di cognizione -ordinanze ex art. 702 quater CPC &#8211; esecuzione &#8211; rito dell&#8217;ottemperanza &#8211; applicabilità  &#8211; è riconosciuta.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>Va affermato la possibilità  di utilizzare il rito dell&#8217;ottemperanza per l&#8217;esecuzione delle ordinanze ex art. 702-quaterÂ c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all&#8217;art. 702-bis del codice di procedura civile . Del resto, per chiare previsioni normative, l&#8217;ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 702-terÂ ult. comma c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, &lt;&gt; (art. 702-quaterÂ c.p.c.); si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riportabile alla previsione di cui all&#8217;art. 112, 2° comma lett. c) del c.p.a. che ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle &lt;&gt;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/12/2020<br /> <strong>N. 01687/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00321/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 321 del 2020, proposto da<br /> Pian di Loto s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Gaetano Viciconte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Mazzini n. 60;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Rio, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> all&#8217;ordinanza emessa ai sensi dell&#8217;art. 702 <em>ter</em> c.p.c. dalla Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Livorno in data 15.1.2019 resa nel procedimento iscritto al ruolo contenzioso R.G. n. 1377/2017 con cui:<br /> &#8211; è stato accertato l&#8217;obbligo del Comune di Rio nell&#8217;Elba, in persona del sindaco pro tempore, ad emettere il nulla osta allo svincolo dell&#8217;indennizzo stabilito all&#8217;art. 42 bis del d.p.r. 327/2001, depositato presso la Direzione Provinciale del Tesoro di Livorno &#8211; Servizio Cassa Depositi e Prestiti, in favore di Pian di Loto s.r.l.;<br /> &#8211; è stata condannata la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 390,00 per esborsi e, quanto ai compensi di procuratore, in euro 2000,00 per la fase di studio, euro 1300,00 per la fase introduttiva ed euro 3000,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ordinanza <em>ex</em> art. 702-<em>quater</em> c.p.c. 15 gennaio 2019, R.G. n. 1377/2017, il Tribunale di Livorno in funzione di Giudice monocratico accertava l&#8217;obbligo del Comune di Rio nell&#8217;Elba di emettere il nulla osta allo svincolo della somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti in esecuzione della determinazione 22 agosto 2013, n. 411 (che aveva disposto l&#8217;acquisizione<em> ex</em> art. 42-<em>bis</em> del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 di alcuni terreni di proprietà  della ricorrente utilizzati per interventi di riduzione del rischio idraulico) e condannava lo stesso alla rifusione delle spese di lite, quantificate in € 390,00 per esborsi ed € 6.3000,00 per compensi di procuratore, oltre ad IVA, CAP e rimborso spese generali come per legge.<br /> L&#8217;ordinanza era notificata al Comune di Rio (succeduto, a seguito di fusione di comuni, al Comune di Rio nell&#8217;Elba), non era appellata e, di conseguenza, passava in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Livorno apposta in calce alla copia del titolo esecutivo depositata in giudizio); la stessa era altresì¬ notificata in forma esecutiva al Comune di Rio in data 17 luglio 2019.<br /> Il Comune di Rio non eseguiva perà² il titolo esecutivo, rendendo pertanto necessaria la proposizione del presente ricorso per ottemperanza; con il presente ricorso, la società  ricorrente chiede pertanto l&#8217;adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad <em>acta</em>.<br /> Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto, nei limiti indicati in motivazione.<br /> In via preliminare, la Sezione ritiene, infatti, di poter condividere e fare proprio l&#8217;orientamento giurisprudenziale ormai assolutamente stabilizzato che ha affermato la possibilità  di utilizzare il rito dell&#8217;ottemperanza per l&#8217;esecuzione delle ordinanze <em>ex </em>art. 702-<em>quater</em> c.p.c., conclusive del rito sommario di cui all&#8217;art. 702-<em>bis</em> del codice di procedura civile (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 1° aprile 2016, n. 834; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2015, n. 4566).<br /> Del resto, per chiare previsioni normative, l&#8217;ordinanza conclusiva del rito sommario acquisisce espressamente carattere esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 702-<em>ter</em> ult. comma c.p.c. e, se non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, &lt;&gt; (art. 702-<em>quater</em> c.p.c.); si tratta pertanto di una tipologia di provvedimenti pienamente riportabile alla previsione di cui all&#8217;art. 112, 2° comma lett. c) del c.p.a. che ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle &lt;&gt;.<br /> Nel caso di specie, l&#8217;ordinanza di cui la società  ricorrente chiede l&#8217;adempimento non è stata appellata ed è pertanto passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Livorno apposta in calce alla copia del titolo esecutivo depositata in giudizio).<br /> Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell&#8217;art. 113, 2° comma c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell&#8217;A.G.O., attribuisce la competenza territoriale &lt;&gt;.<br /> Il titolo esecutivo è poi stato notificato in forma esecutiva al Comune di Rio in data 17 luglio 2019 ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall&#8217;art. 14, 1° comma del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificata dall&#8217;art. 44, 3° comma del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326); a seguito della prova in giudizio della relativa notificazione risulta pertanto superata la possibile causa di inammissibilità  del ricorso per ottemperanza posta a base della precedente ordinanza <em>ex</em> art. 73, 3° comma c.p.a. (T.A.R. Toscana, sez. I, ord. 27 maggio 2020, n. 656) emessa dalla Sezione nel contenzioso in questione.<br /> Con la memoria conclusionale depositata in data 30 novembre 2020, parte ricorrente ha poi rilevato come il Comune di Rio abbia disposto lo svincolo delle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti successivamente alla proposizione del ricorso e permanga pertanto l&#8217;interesse alla decisione solo con riferimento alle spese giudiziali liquidate dall&#8217;ordinanza 15 gennaio 2019, R.G. n. 1377/2017 del Tribunale di Livorno.<br /> Il ricorso per ottemperanza deve pertanto essere accolto e deve essere dichiarato l&#8217;obbligo del Comune di Rio di corrispondere alla ricorrente le spese giudiziali liquidate dall&#8217;ordinanza 15 gennaio 2019, R.G. n. 1377/2017 del Tribunale di Livorno.<br /> Al Comune di Rio va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla società  ricorrente delle somme sopra indicate.<br /> Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Livorno (o un suo sostituto) affinchè ove l&#8217;indicato termine di 30 (trenta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità  di Commissario ad <em>acta</em>, a tutti gli adempimenti occorrenti per l&#8217;ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), accoglie in parte, come da motivazione, il ricorso per ottemperanza presentato da parte ricorrente e, per l&#8217;effetto:<br /> ordina al Comune di Rio di corrispondere alla ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, le spese giudiziali liquidate dall&#8217;ordinanza <em>ex</em> art. 792-<em>quater</em> 15 gennaio 2019, R.G. n. 1377/2017 del Tribunale di Livorno;<br /> dispone che, in difetto di adempimento da parte del Comune di Rio, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad <em>acta</em> individuato nel Prefetto di Livorno (o in un suo sostituto).<br /> Condanna il Comune di Rio alla corresponsione alla società  ricorrente della somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese di giudizio.<br /> Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente sentenza all&#8217;Amministrazione intimata ed al Commissario ad <em>acta</em>.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Manfredo Atzeni, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br /> Raffaello Gisondi, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-17-12-2020-n-1687/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2020 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.1687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-3-2019-n-1687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-3-2019-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.1687</a></p>
<p>Collegio Pres. Giovagnoli, Est. Quadri Parti De Vizia Transfer S.p.a. (Avv.ti Angelo Clarizia, Gennaro Macri) Comune di Latina (Avv. Francesco Paolo Cavalcanti) Azienda per i Beni Comuni di Latina (Avv.ti Giovanni Malinconico, Bruno De Maria) Sulla legittimazione a contestare cumulativamente il provvedimento di annullamento della gara e la costituzione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-3-2019-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-3-2019-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2019 n.1687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio  Pres. Giovagnoli, Est. Quadri Parti De Vizia Transfer S.p.a. (Avv.ti Angelo Clarizia, Gennaro Macri) Comune di Latina (Avv. Francesco Paolo Cavalcanti) Azienda per i Beni Comuni di Latina (Avv.ti Giovanni Malinconico, Bruno De Maria)</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimazione a contestare cumulativamente il provvedimento di annullamento della gara e la costituzione di un&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo &#8211; Gara &#8211; Impugnazione &#8211; Termini &#8211; Decorrenza &#8211; Determina di annullamento &#8211; Ricezione della nota di comunicazione &#8211; Ragioni.<br /> 2. Processo &#8211; Impugnazione &#8211; Ricorso cumulativo &#8211; Condizioni &#8211; Connessione funzionale tra gli atti impugnati.<br /> 3. Contratti P.A. &#8211; Gara &#8211; Annullamento in autotutela &#8211; Avvio del procedimento &#8211; Garanzia partecipativa per i concorrenti &#8211; Omissione &#8211; Conseguenze.<br /> 4. Processo &#8211; Gara &#8211; Annullamento &#8211; Costituzione di azienda speciale &#8211; Impugnazione &#8211; Partecipazione alla gara &#8211; Legittimazione a impugnare &#8211; Ragioni.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In caso di determina di annullamento di una gara, per il candidato che ha presentato la domanda di partecipazione alla gara, in quanto direttamente interessato e pertanto necessario destinatario di una comunicazione individuale, il termine per la impugnazione decorrere soltanto a fare data dalla ricezione della nota di comunicazione della detta deliberazione, non ritenendosi nè idonea nè sufficiente la pubblicazione all&#8217;albo pretorio. Ed infatti la pubblicazione all&#8217;albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell&#8217;atto da parte dei soggetti ai quali l&#8217;atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che ai fini in questione il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente.<br /> 2. Il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico. In particolare, la cumulabilità  delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità  o comunque di connessione.<br /> 3. E&#8217; illegittimo il provvedimento di annullamento in autotutela di un bando di gara qualora, laddove comunicato ai partecipanti l&#8217;avvio del procedimento, non si consenta loro di interloquire.<br /> 4. E&#8217; legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di annullamento di un bando di gara e di costituzione di un&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio l&#8217;operatore economico che ha presentato domanda di partecipazione alla gara, in quanto ha un interesse qualificato a che la stessa non venga posta nel nulla mediante il previo annullamento della procedura concorsuale e la conseguente costituzione dell&#8217;azienda speciale, con conseguente sottrazione del servizio al mercato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 14/03/2019<br /> N. 01687/2019REG.PROV.COLL.<br /> N. 08476/2018 REG.RIC. </p>
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> sul ricorso numero di registro generale 8476 del 2018, proposto da De Vizia Transfer S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Gennaro Macri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;  <em>contro</em><br /> Comune di Latina, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>nei confronti</em><br /> Azienda per i Beni Comuni di Latina, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Malinconico e Bruno De Maria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <em>per la riforma</em><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 367/2018, resa tra le parti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Latina e dell&#8217;Azienda per i Beni Comuni di Latina;<br /> Viste le memorie delle parti;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Cavalcanti, De Maria e Malinconico;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con il ricorso in appello all&#8217;esame del collegio la società  istante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla stessa società  per l&#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Latina n. 70 dell&#8217;8 agosto 2017, avente ad oggetto la &#8220;<em>costituzione dell&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti. Approvazione statuto &#8211; atto costitutivo &#8211; relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Variazione al bilancio di previsione esercizio 2017</em>&#8221; e degli atti alla medesima allegati (relazione illustrativa, statuto e atto costitutivo dell&#8217;azienda speciale), nonchè della determina n. 1142 del 13 luglio 2017, adottata per l&#8217;annullamento in via di autotutela, ai sensi dell&#8217;art. 21Â <em>nonies</em>Â della l. n. 241 del 7 agosto 1990, della determinazione n. 779 del 23 maggio 2016, avente ad oggetto &#8220;<em>affidamento del servizio igiene urbana, approvazione atti di gara e conferma impegni di spesa per pubblicazioni di cui alla det. n. 553 del 18.4.2016</em>&#8220;; con la sentenza succitata il Tar ha dichiarato, altresì, l&#8217;inammissibilità  del ricorso per motivi aggiunti, proposto dalla stessa società  per l&#8217;annullamento della deliberazione della Giunta municipale del comune di Latina n. 560 del 18 dicembre 2017, avente ad oggetto: &#8220;<em>Approvazione schema contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale ABC comprensivo del capitolato speciale</em>&#8220;, nonchè dello &#8220;<em>schema di contratto di servizio</em>&#8221; e del &#8220;<em>capitolato speciale per l&#8217;espletamento del servizio</em>&#8220;, nonchè dell&#8217;ulteriore ricorso per motivi aggiunti presentato da De Vizia Transfer S.p.a. per l&#8217;annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 31 gennaio 2018, con la quale sono stati approvati gli &#8220;<em>atti fondamentali dell&#8217;azienda speciale denominata &#8220;azienda per i beni comuni di Latina&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 114 c. 8 del tuel e dell&#8217;art. 31 dello statuto dell&#8217;azienda</em>&#8220;, ivi incluso il &#8220;<em>piano programma</em>&#8221; comprendente il &#8220;<em>contratto di servizio</em>&#8221; che disciplina i rapporti tra ente locale e azienda speciale; nonchè della deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 28 dicembre 2017, con la quale veniva approvato lo &#8220;<em>schema di contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale e azienda speciale ABC comprensivo del capitolato speciale</em>&#8220;.<br /> L&#8217;appellante aveva chiesto, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto rep. 67571 stipulato il 31 gennaio 2018 tra il comune di Latina e l&#8217;Azienda speciale per i beni comuni di Latina.<br /> A sostegno del ricorso in appello la società  istante ha dedotto i seguenti motivi di diritto:<br /> 1) erronea declaratoria di inammissibilità  del ricorso, sia in relazione all&#8217;interesse dei concorrenti sorto a seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, che della piena ammissibilità  dell&#8217;impugnazione cumulativa ai sensi dell&#8217;art. 32 c.p.a.;<br /> 2) in ordine alla illegittimità  della d.d. n. 1142/17:Â <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21Â <em>nonies</em>Â e 21Â <em>quinquiesÂ </em>della legge n. 241/90 e dei principi generali in tema di autotutela amministrativa; violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/90; violazione dei principi generali di imparzialità  e buon andamento; violazione del giusto procedimento e dei principi di correttezza dell&#8217;azione amministrativa; violazione del principio di tipicità  dei provvedimenti amministrativi, violazione del principio delÂ <em>contrarius actus</em>; eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà , sviamento;<br /> 3) in ordine alla illegittimità  della d.c.c. n. 70/17:Â <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 14 del d.lgs. n. 175/2016 e dei principi generali in tema di finanza pubblica; eccesso di potere per sviamento di potere, contraddittorietà  manifesta, irragionevolezza, illogicità , difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento dei fatti;<br /> 4) in ordine alla illegittimità  della d.c.c. n. 70/17 e della d.g.c. n. 564/17:Â <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/90; dell&#8217;art. 34, comma 20, del d.l. n. 179/12; degli artt. 5 e 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/16; violazione dei principi generali di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) dell&#8217;azione amministrativa; eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, illogicità  manifesta, contraddittorità , sviamento;<br /> 5) <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 3 della legge n. 241/90 e dell&#8217;art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/16; violazione dei principi generali di imparzialità  e buon andamento (art. 97 Cost.) dell&#8217;azione amministrativa; eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti, illogicità  manifesta, contraddittorità ;<br /> 6) <em>error in iudicando</em>Â per violazione dell&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 50/16 e dell&#8217;art. 114 del d.lgs. n. 267/00; eccesso di potere per carenza di presupposti, contraddittorietà , difetto di istruttoria, errore sui presupposti di fatto e di diritto;<br /> 7) <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art 49 del d.lgs. n. 267/00; eccesso di potere per errore sui presupposti e sviamento;<br /> 8) <em>error in iudicando</em>Â per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 34 e 50 del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione dei criteri ambientali minimi in tema di gestione dei rifiuti approvati con d.M. 13 febbraio 2014; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/16 e dell&#8217;art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 175/16; eccesso di potere per contraddittorità  manifesta, irragionevolezza, illogicità , difetto di istruttoria, errore sui presupposti e travisamento dei fatti, sviamento di potere, disparità  di trattamento.<br /> Si sono costituiti il comune di Latina e l&#8217;Azienda speciale per i beni comuni di Latina, che hanno chiesto la reiezione dell&#8217;appello per infondatezza, ribadendo, in primo luogo, l&#8217;eccezione di parziale irricevibilità  del ricorso di primo grado, nonchè le eccezioni di inammissibilità  del medesimo accolte dal giudice di primo grado e nel merito controdeducendo specificamente alle doglianze avversarie.<br /> Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 21 febbraio 2019 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Con l&#8217;appello all&#8217;esame del collegio la società  istante ha impugnato la sentenza del Tar Latina indicata in epigrafe, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto cumulativamente avverso gli atti di annullamento di una gara &#8211; alla quale l&#8217;appellante aveva partecipato -, indetta per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana, nonchè contro la delibera di costituzione di un&#8217;azienda speciale per l&#8217;affidamento alla stessa anche del servizio succitato.<br /> Con motivi aggiunti erano stati impugnati anche altri atti conseguenti meglio indicati in fatto, fra i quali la delibera di giunta n. 564 del 18 dicembre 2017, di approvazione dello schema del contratto di servizio che disciplina i rapporti tra l&#8217;ente locale e l&#8217;azienda speciale ABC, comprensivo del capitolato speciale.<br /> La sentenza ha dichiarato l&#8217;inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti in via derivata, sia perchè non sarebbe ravvisabile l&#8217;interesse della ricorrente in primo grado a contestare l&#8217;annullamento prima dell&#8217;aggiudicazione della gara, sia perchè con il ricorso sarebbero stati impugnati cumulativamente atti non connessi.<br /> Deve precisarsi che, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, in seguito ad alcuni esposti presentati, era intervenuta l&#8217;ANAC, che aveva espresso un parere di illegittimità  di alcune clausole della <em>lex specialis</em>Â in ordine ai requisiti di capacità  tecnica richiesti (avere svolto per almeno 12 mesi consecutivi negli ultimi 3 anni servizio in almeno un Comune con popolazione superiore ai 125.000 abitanti), per violazione della concorrenza.<br /> Più¹ in particolare, con raccomandazione non vincolante del 29 marzo 2017, l&#8217;ANAC invitava l&#8217;Amministrazione a &#8220;<em>valutare la rimodulazione della lex specialis di gara, rimuovendo le criticità  evidenziate nel presente atto, affinchè proceda, nel rispetto delle procedure previste dall&#8217;attuale codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 50/2016, ad affidare il servizio in oggetto con gara europea di evidenza pubblica</em>&#8220;.<br /> Anche il Commissario prefettizio, con deliberazione n. 47 dell&#8217;11 dicembre 2015, assunta con i poteri del Consiglio, aveva stabilito di affidare il servizio mediante procedura ad evidenza pubblica.<br /> In precedenza il servizio era, invero, gestito <em>in house</em>, mediante la società  mista, a prevalente capitale pubblico, denominata Latina Ambiente S.p.a., ma tale società  è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale ordinario di Latina n. 105 del 7 dicembre 2016.<br /> Deve, inoltre, evidenziarsi che in data 30 dicembre 2017 l&#8217;azienda speciale per i beni comuni di Latina, con scrittura privata autenticata di &#8220;cessione coattiva di ramo d&#8217;azienda ex artt. 104 ter e ss. della legge fallimentare&#8221; stipulata tra i curatori fallimentari della società  Latina Ambiente S.p.a. in liquidazione &#8211; previa autorizzazione del giudice delegato &#8211; e il presidente del consiglio di amministrazione dell&#8217;azienda speciale medesima, acquistava il ramo d&#8217;azienda organizzato per lo svolgimento dei servizi di igiene ambientale della Latina Ambiente S.p.a.<br /> Tanto premesso, in ordine all&#8217;impugnazione della determinazione n. 1142/17 del 13 luglio 2017 relativa all&#8217;annullamento della gara e della d.c.c. n. 70/17 dell&#8217;8 agosto 2017 relativa alla &#8220;costituzione dell&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti. Approvazione statuto &#8211; atto costitutivo &#8211; relazione ex art. 34 d.l. 179/2012. Variazione al bilancio di previsione esercizio 2017&#8221;, assumono il Comune e l&#8217;Azienda speciale appellati che tali determinazioni risulterebbero tardivamente impugnate in primo grado, dovendosi far riferimento ai principi della &#8220;pubblicità  legale&#8221; sull&#8217;albo pretorio (oltre alla pubblicità  sulla gazzetta ufficiale europea e nazionale, nonchè su quattro quotidiani nazionali).<br /> Il ricorso, notificato il 2 ottobre 2017, risulterebbe, pertanto, in parte qua, irricevibile.<br /> L&#8217;eccezione va disattesa.<br /> Ed invero, ai sensi dell&#8217;art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016: &#8220;<em>le stazioni appaltanti comunicano d&#8217;ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni &#038;Â </em>omissis<em>Â &#038; c) la decisione di non aggiudicare un appalto &#038; a tutti i candidati</em>&#8220;. Inoltre, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione normativa: &#8220;<em>le comunicazioni di cui al comma 5 sono fatte mediante posta elettronica certificata &#038;</em>&#8220;.<br /> Ne consegue che la determina di annullamento della gara avrebbe dovuto essere specificamente e direttamente comunicata alla De Vizia Transfer S.p.a. (che aveva presentato domanda di partecipazione alla gara) e che, pertanto, trattandosi di atto per il quale era necessaria la comunicazione individuale, il dies a quo per l&#8217;impugnazione dello stesso decorreva solo dalla comunicazione medesima, che non è mai avvenuta, e non dalla pubblicazione.<br /> Dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa risulta, infatti, che: &#8220;<em>avendo parte ricorrente presentato la domanda di partecipazione alla gara di cui trattasi, si ritiene che per questo, in quanto direttamente interessata e pertanto necessaria destinataria di una comunicazione individuale, il termine per la impugnazione debba decorrere soltanto a fare data dalla ricezione della nota di comunicazione della detta deliberazione, non ritenendosi nè idonea nè sufficiente la pubblicazione all&#8217;albo pretorio. Ed infatti la pubblicazione all&#8217;albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell&#8217;atto da parte dei soggetti ai quali l&#8217;atto direttamente si riferisce ed interessati ad impugnarlo, nei cui confronti, pertanto, occorre che ai fini in questione il provvedimento sia notificato o comunicato direttamente</em>&#8221; (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 23 giugno 2008, n. 3112).<br /> Quanto osservato risulta confermato, altresì, dalla comunicazione di avvio del procedimento di autotutela che era stata inviata alla società  il 10 luglio 2017, alla quale la stessa aveva controdedotto con nota del 14 luglio 2017, che denota la consapevolezza da parte della stessa amministrazione della necessità  di fornire specifica notizia ai concorrenti dell&#8217;adozione dell&#8217;atto di annullamento della gara.<br /> Tenuto conto che il provvedimento di annullamento della gara non è stato mai comunicato all&#8217;appellante e che la stessa lo ha, dunque, conosciuto solo in quanto posto a fondamento della deliberazione consiliare n. 70 dell&#8217;8 agosto 2017 e nella stessa indicato, in considerazione della sospensione feriale e del fatto che il 30 settembre 2017 cadeva di sabato, il ricorso è stato tempestivamente presentato avverso entrambe le delibere il lunedi 2 ottobre 2017.<br /> In relazione, invece, alla carenza di legittimazione e di interesse all&#8217;impugnazione assunta dal Comune, nonchè dall&#8217;Azienda speciale, e condivisa dal giudice di primo grado nella sentenza appellata, che costituisce oggetto della prima censura dedotta dall&#8217;appellante, deve porsi in evidenza che la società  istante non può ritenersi titolare di un mero interesse di fatto. La stessa ha, invero, presentato domanda di partecipazione alla gara e ha, dunque, un interesse qualificato a che la stessa non venga posta nel nulla mediante il previo annullamento della procedura concorsuale e la conseguente costituzione dell&#8217;azienda speciale a cui affidare il servizio. Ha, sostanzialmente, interesse a che la commessa, peraltro di rilevante valore, non venga sottratta al mercato. Ne consegue, altresì, la piena legittimazione all&#8217;impugnazione da parte della società .<br /> Anche in relazione all&#8217;assunta inammissibilità  dell&#8217;impugnazione cumulativa dell&#8217;annullamento della gara e della costituzione dell&#8217;azienda speciale per lo svolgimento del servizio, le statuizioni del Tar non possono essere condivise.<br /> Ed invero, la vicenda appartiene senza dubbio ad un unico procedimento complesso, seppur composto da più¹ procedimenti connessi, come risulta evidente dal richiamo della delibera di annullamento della gara per l&#8217;affidamento del servizio di igiene urbana nell&#8217;ambito del contenuto della delibera di costituzione dell&#8217;azienda speciale per la gestione del servizio medesimo, che vede, indubbiamente, nella prima il suo presupposto. L&#8217;affidamento del servizio rifiuti all&#8217;azienda speciale non sarebbe potuto, invero, avvenire in costanza della procedura concorsuale.<br /> Ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 1, c.p.a.: &#8220;<em>E&#8217; sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale</em>&#8220;.<br /> E&#8217; stato, invero, affermato che: &#8220;<em>il ricorso cumulativo è ammissibile allorquando fra gli atti impugnati sussiste una connessione procedimentale ovvero un rapporto di presupposizione giuridica o quantomeno di carattere logico oppure in quanto i diversi atti incidano sulla medesima vicenda ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico (cfr. Con Stato Sez.VI 17 settembre 2009 n.5546; idem 9 ottobre 2007 n. 5295; Sez. V 29 dicembre 2009 n.8914). In particolare, la cumulabilità  delle impugnative impone che tra gli atti gravati deve potersi rintracciare una ragione comune per cui anche se appartengono a procedimenti diversi sono fra loro comunque collegati in un rapporto di presupposizione o di consequenzialità  o comunque di connessione (cfr, questa Sezione 6 maggio 2010 n. 2626)</em>&#8221; (Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2615; 4 luglio 2017, n. 3255).<br /> Ne consegue, nella specie, la perfetta ammissibilità  del ricorso cumulativo, in conseguenza della connessione funzionale tra gli atti impugnati.<br /> L&#8217;appello è dunque, fondato sotto tali profili.<br /> Passando all&#8217;esame delle ulteriori censure dedotte, la società  appellante si duole dell&#8217;illegittimità  della determina n. 1142/17, in primo luogo, perchè adottata in violazione del principio delÂ <em>contrarius actus</em>, da un organo incompetente (assumendo che la gara potesse essere annullata solo dal medesimo organo che aveva indetto la medesima, ossia, dal Dirigente Responsabile del Servizio Ambiente); in secondo luogo, poichè la medesima sarebbe stata adottata in violazione del giusto procedimento e specificamente senza consentire alla società  di partecipare al medesimo, nonchè in violazione dei principi che regolano il procedimento di autotutela e dell&#8217;obbligo di idonea motivazione.<br /> Il primo profilo di censura è infondato, atteso che l&#8217;annullamento è stato disposto dal dirigente del Servizio Gare e Contratti, funzionalmente competente in considerazione della modifica degli atti di gara che era stata effettuata dallo stesso Servizio con la determinazione nÂ° 779 del 23 maggio 2016.<br /> Riguardo, invece, al secondo profilo di doglianza, deve ricordarsi che il comune di Latina ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela del bando di gara dandone avviso ai concorrenti il 10 luglio 2017 e che il procedimento si è concluso con la determinazione del dirigente responsabile del Servizio Gare e Contratti n. 1142 del 13 luglio 2017, pubblicata mediante iscrizione nell&#8217;albo pretorio telematico il 14 luglio 2017. A tale avviso ha dato riscontro la De Vizia Transfer, successivamente all&#8217;emissione del provvedimento conclusivo, con memoria del 14 luglio 2017.<br /> Tanto premesso, il profilo di doglianza è fondato, atteso che risulta <em>per tabulas</em>Â che il Comune appellato abbia provveduto a concludere il procedimento senza permettere ai concorrenti interessati, ai quali pure aveva dato avviso dell&#8217;avvio del procedimento e del cui interesse qualificato e differenziato era, dunque, pienamente consapevole, di interloquire in alcun modo.<br /> Nè è condivisibile quanto asserito in merito dalle controparti, e, cioè, che il contributo della Società , quando pure acquisito prima della formazione della determinazione, non avrebbe di certo potuto imprimere una diversa sorte alla procedura di gara, in considerazione delle doglianze ampiamente espresse in sede di ricorso dalla Società , che denotano senza alcun dubbio l&#8217;esistenza di un potere discrezionale dell&#8217;amministrazione all&#8217;adozione dell&#8217;atto di autotutela di natura per nulla vincolata, che richiedeva certamente un raffronto tra lÂ´interesse pubblico e quello privato sacrificato.<br /> Alla luce delle suesposte considerazioni l&#8217;appello va accolto, nei limiti di cui in motivazione e salve le ulteriori determinazioni dell&#8217;amministrazione intimata, con conseguente riforma della sentenza appellata.<br /> Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità  della controversia, giusti motivi per disporre l&#8217;integrale compensazione fra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.<br /> Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> </div>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2016 n.1687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2016-n-1687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2016-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2016 n.1687</a></p>
<p>Pres. Caringella – Est. Tarantino Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di sottoscrizione degli elaborati d&#8217;offerta per i progettisti indicati ai sensi dell&#8217;art. 53 del Codice 1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Sottoscrizione &#160;– Ratio &#8211; Conseguenze&#160; 2. Contratti della p.a. – Gara – Progettisti indicati ex art. 53 codice contratti –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2016-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2016 n.1687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella – Est. Tarantino</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo di sottoscrizione degli elaborati d&#8217;offerta per i progettisti indicati ai sensi dell&#8217;art. 53 del Codice</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Contratti della P.A. – Gara – Offerta – Sottoscrizione &nbsp;– Ratio &#8211; Conseguenze&nbsp;<br />
2. Contratti della p.a. – Gara – Progettisti indicati ex art. 53 codice contratti – Concorrenti – Inconfigurabilità – Conseguenze &#8211; Sottoscrizione del progetto &#8211; Obbligo &#8211; Non sussiste&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In una gara pubblica &nbsp;la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell&#8217;offerta vincolandolo all&#8217;impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell&#8217;Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.&nbsp;<br />
2.In una gara pubblica i progettisti indicati dal concorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del codice dei contratti pubblici non assumono la qualità di concorrenti e non hanno responsabilità alcuna in relazione alla presentazione dell’offerta, in quanto questi sono semplici collaboratori esterni del concorrente, unico soggetto responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Pertanto, in assenza di una specifica clausola al riguardo, non sussiste alcun obbligo in capo a tutti i progettisti di firmare tutti gli elaborati del progetto. Ne consegue la piena ammissibilità dell’offerta in caso di mancata sottoscrizione da parte del progettista.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01687/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 08414/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA<br />
sul ricorso numero di registro generale 8414 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Francesco Costruzioni S.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabrizio Proietti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Via Pavia, n. 30;&nbsp;<br />
contro<br />
Comune di Bojano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Di Giandomenico, con domicilio eletto presso Luca Lo Bosco in Roma, viale della Grande Muraglia, n. 289;&nbsp;<br />
nei confronti di<br />
Impresa Costruzioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Italia S.r.l. Regus Business Centres in Roma, piazza del Popolo, n. 18;&nbsp;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. MOLISE &#8211; CAMPOBASSO, SEZIONE I, n. 338/2015, resa tra le parti, concernente affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori &#8220;strada di servizio all&#8217;area produttiva&#8221; &#8211; (ris. danni).</p>
<p>
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bojano e di Impresa Costruzioni Generali S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 22 marzo 2016 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Proietti, Giovanni Di Giandomenico, Giuliano Di Pardo.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>
FATTO e DIRITTO<br />
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Molise, De Francesco Costruzioni S.a.s. invocava l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura aperta per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto inerente alla progettazione esecutiva e all&#8217;esecuzione dei lavori di realizzazione della &#8220;Strada di Servizio all&#8217;Area Produttiva&#8221; in località Monte Verde del Comune di Bojano, (CIG 542498031E), adottata dal Comune di Bojano con delibera n. 109 del 18.11.2014 e comunicata via PEC alla ricorrente in data 18.11.2014 con lettera prot. n. 15397, nonché di tutti gli atti di gara. Con lo stesso ricorso avanzava domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.<br />
2. La suddetta iniziativa giurisdizionale non veniva coronata dal successo, avendo valutato il primo giudice infondate tutte le censure proposte dall’originari ricorrente, seconda graduata nella procedura de qua.<br />
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello De Francesco Costruzioni S.a.s., invocandone la riforma per le seguenti ragioni: a) non sarebbe condivisibile la premessa contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale in caso di appalto integrato il progettista indicato non è un concorrente, ma un collaboratore esterno. In questo modo il TAR avrebbe ripreso il parere dell’ Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 190/2008, tradendone lo spirito. Nell’occasione, infatti, l’Autorità avrebbe affermato la legittimità della lex specialische prevedeva l’esclusione dell’offerta in caso di mancata firma del progettista. Nella fattispecie in esame, il disciplinare di gara prevedrebbe un simile obbligo, sanzionandone l’omissione con l’esclusione. Né la carenza di sottoscrizione del progettista potrebbe essere superata dalla sottoscrizione del legale rappresentante della ditta di costruzioni, dal momento che sia l’offerta economica che l’offerta tempo riguarderebbero anche la progettazione. Né sarebbe corretto affermare che una clausola di tal fatta contrasterebbe con il disposto dell’art. 46, comma 1 bis, d.lgs. 163/2006, poiché quest’ultimo indicherebbe tra gli elementi essenziali dell’offerta la sottoscrizione; b) il primo giudice avrebbe errato nell’operare una valutazione relativa all’irrilevanza dell’irregolarità progettuale dell’aggiudicataria, sconfinando in ambito riservato all’amministrazione e non rilevando l’illegittimità dell’operato della commissione che in ogni caso avrebbe dovuto tenere conto della suddetta irregolarità in sede di attribuzione del punteggio. In definitiva, la commissione non avrebbe potuto assegnare all’aggiudicataria il punteggio massimo. Del resto, sarebbe stato sufficiente un solo punto di penalizzazione per quest’ultima per consentire all’appellante di aggiudicarsi la gara; c) il TAR avrebbe errato nel non rilevare il difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi, avvenuta attraverso la mera espressione numerica, in costanza di criteri di valutazione tecnica del tutto generici. Ancora la commissione avrebbe seguito il metodo aggregativo compensatore senza però palesare i parametri utilizzati, donde la violazione del principio di trasparenza e di motivazione.<br />
Solo nelle conclusioni l’appellante reitera la domanda risarcitoria.<br />
4. In data 28 ottobre 2015 si costituisce in giudizio l’originaria controinteressata, che invoca la reiezione del presente gravame e ripropone in motivi di ricorso incidentale non esaminati dal giudice di prime cure.<br />
5. Con memoria del 9 novembre 2015 l’appellante argomenta in ordine all’infondatezza delle censure contenute nel ricorso incidentale di primo grado, riproposte in questa sede.<br />
6. In data 30 dicembre 2015 si costituisce il comune di Bojano che, anche nella memoria del 4 marzo 2106, spiega argomentazioni adesive a quelle dell’originaria controinteressata, eccependo, altresì, l’inammissibilità dell’appello e di conseguenza della domanda risarcitoria.<br />
7. In data 5 marzo 2016 l’aggiudicataria appellata deposita memoria con la quale insiste nelle proprie conclusioni.<br />
8. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
8.1. Quanto alla prima doglianza deve rilevarsi come in chiave sostanzialistica già la giurisprudenza di questo Consiglio, prima della novella dell’art. 46 comma 1-bis, d.lgs. n. 163/2006, aveva modo di precisare che nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell&#8217;offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell&#8217;offerta vincolandolo all&#8217;impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell&#8217;Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2010, n. 8933; Cons. St., Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2063). Questa premessa vale al fine di interpretare il disciplinare di gara che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non prevede l’obbligo del progettista indicato dal concorrente costruttore di sottoscrivere l’offerta a pena di esclusione. La lettera della lex specialis va interpretata anche alla luce delle altre prescrizioni ivi contenute, alcune delle quali prevedono espressamente una sanzione di tal fatta, quali, ad esempio, alla stessa pagina 49 della lex specialis, quella relativa alla riduzione del tempo per la redazione del progetto esecutivo rispetto quello posta a base di gara, che non potrà superare i trenta giorni, ovvero quella inerente alla presenza all’interno dell’offerta economica del cronoprogramma dettagliato. Inoltre, non può non rilevarsi come lo stesso disciplinare di gara all’art. 16, lettera b) p. 14 escluda che il “progettista indicato” assuma la qualifica di contraente, dal che discende che sarebbe sproporzionata un’interpretazione della lex specialis che prevedesse l’esclusione dell’offerta in caso di mancata sottoscrizione da parte del progettista. Tanto in ragione della natura di collaboratore esterno che assume. In questo senso del resto è anche la giurisprudenza amministrativa, che ha escluso la natura di concorrente del progettista indicato ex art. 53, comma 3, 3, d.lgs. 163/2006 (ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 636).<br />
8.2. La seconda doglianza contenuta nell’odierno gravame si rivela contraddittoria, dal momento che ha ad oggetto il paventato superamento da parte del TAR del limite di cognizione impostogli dalla presenza di una sfera riservata alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione, nella misura in cui il primo giudice si spinge a qualificare in termini di “modestissima entità” la difformità progettuale rilevata dalla commissione di gara nell’offerta dell’aggiudicataria. Ma, al contempo, invoca il sindacato del giudice amministrativo in ordine all’entità della penalizzazione che avrebbe dovuto far retrocedere in graduatoria l’offerta dell’aggiudicataria rispetto a quella dell’appellante. Considerato che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della discrezionalità tecnica avviene nelle forme della verifica della sussistenza di indici di irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento o travisamento dei presupposti fattuali, deve rilevarsi come nella fattispecie non risulti provato che a fronte di un rilievo operato dalla commissione ed avente ad oggetto l’innalzamento di 0.58 ml delle quote del tratto finale della strada la valutazione qualitativa dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria, peraltro inferiore a quella dell’appellante, sia incongrua. L’oggetto dell’indicazione operata dalla commissione e la differente attribuzione del punteggio tra le offerte dell’aggiudicataria e dell’appellante, infatti, non fanno desumere la presenza di un esercizio illegittimo della discrezionalità tecnica da parte della stazione appaltante.<br />
8.3. Quanto, infine all’ultima doglianza, merita conferma la valutazione operata dal primo giudice in ordine alla genericità della censura di primo grado. Non può, infatti, non ribadirsi in questa sede come l’offerta dell’odierna appellante abbia ricevuto una valutazione dell’offerta tecnica superiore rispetto a quella dell’aggiudicataria, il ché porta a dubitare dell’interesse dell’odierna appellante ad una caducazione del giudizio della commissione. Come rilevato dal primo giudice, infatti, l’originaria ricorrente non spiega puntuali e concrete censure in primo grado tese a dimostrare che la mancata esternazione di motivi ulteriori rispetto alla indicazione numerica, in ossequio ai criteri generali contenuti nella lex specialis, celi un esercizio disfunzionale del potere valutativo della commissione di gara.<br />
9. In relazione, infine, alla domanda risarcitoria deve rilevarsi come la mera reiterazione della richiesta nelle conclusioni dell’odierno gravame in assenza di qualsivoglia contestazione della sentenza di prime cure, nonché in mancanza di qualsivoglia riscontro delle denunciate illegittimità a carico della stazione appaltante, imponga anche sotto questo profilo la reiezione del presente appello.<br />
9. L’appello deve, quindi, essere respinto. Nella complessità delle questione trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Sandro Aureli, Consigliere<br />
Claudio Contessa, Consigliere<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
L&#8217;ESTENSORE&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IL PRESIDENTE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-3-5-2016-n-1687/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 3/5/2016 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2013 n.1687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-3-2013-n-1687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-3-2013-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2013 n.1687</a></p>
<p>Pres. C. Mastrocola, est. F. Donadono Consorzio Conesp (Avv.ti Luigi Magno e Antonello Rossi) c. Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania &#8211; Molise e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di Nola (Avv. Maurizio Renzulli) sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-3-2013-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2013 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-3-2013-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2013 n.1687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Mastrocola, est. F. Donadono<br /> Consorzio Conesp (Avv.ti Luigi Magno e Antonello Rossi) c. Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania &#8211; Molise e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli) c. Comune di Nola (Avv. Maurizio Renzulli)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione da una gara di appalto della ditta che non abbia depositato il modulo GAP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara di appalto – Clausola del capitolato speciale che prevede la produzione del modulo GAP a pena di esclusione – Legittimità Sussiste &#8211; Omessa produzione di tale modulo &#8211; Esclusione dalla procedura di evidenza pubblica – Legittimità – Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittima tanto la clausola della lex specialis che disponga a pena di esclusione la produzione del modulo GAP  tanto l’esclusione dalla gara della ditta che in sede di offerta, non abbia depositato il suddetto modulo, e ciò in considerazione che la produzione del modulo GAP è espressamente prevista dalla circolare dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa del 28 marzo 1989, per cui l’inosservanza alla richiesta contenuta nella circolare dell’Alto commissario comporta una violazione delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia con consequenziale obbligo per la stazione appaltante di escludere la ditta che abbia omesso di produrre tale documento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2012, proposto da:<br />
Consorzio CONESP, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi Magno e Antonello Rossi, con domicilio eletto in Napoli, via Giovenale, n. 25 presso lo studio dell’avv. Luigi Magno; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania &#8211; Molise e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la stessa domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, n. 11;<br />
&#8211; Comune di Nola, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, piazza Sannazzaro, n. 71; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento della Commissione di gara in data 3/7/2012 concernente l’esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici comunali del capoluogo e delle frazioni Piazzolla e Polvica nel comune di Nola; della nota prot. n. 15391 del 6/7/2012 di comunicazione e della successiva nota prot. n. 17178 via fax del 25/7/2012 relativa alla reiezione della istanza del 10/7/2012; del disciplinare di gara e del bando di gara; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria e definitiva, ove adottato; nonché degli atti connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania &#8211; Molise e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Comune di Nola;<br />	<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 marzo 2013 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato il 3, 4 e 6/8/2012, il Consorzio CONESP impugnava gli atti in epigrafe relativi alla propria esclusione dalla procedura aperta bandita dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania &#8211; Molise, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento triennale del servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici comunali del capoluogo e delle frazioni Piazzolla e Polvica nel comune di Nola.<br />	<br />
Le amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, resistendo all’impugnativa.<br />	<br />
La domanda incidentale di sospensiva è stata respinta con ordinanza n. 1261 del 12/9/2012, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza n. 4373 del 6/11/2012, fatta salva la sollecita definizione del merito della controversia. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il Consorzio ricorrente è stato escluso dalla gara in quanto non avrebbe presentato tra la documentazione a corredo dell’offerta il modulo GAP, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.<br />	<br />
Al riguardo con il ricorso in esame si deduce che:<br />	<br />
&#8211; il disciplinare di gara, nella parte in cui richiede a pena di esclusione la presentazione del modello GAP, sarebbe in contrasto con l’art. 46, co. 1-bis, del d. lgs. n. 163 del 2006, con il principio di tassatività delle cause di esclusione e con quell<br />
&#8211; tale clausola porrebbe a carico delle imprese concorrenti un onere inutile;<br />	<br />
&#8211; gli atti consequenziali sarebbero viziati da illegittimità derivata.<br />	<br />
1.1. Sull’argomento, il disciplinare di gara prevede che “la mancata presentazione del mod. GAP &#8211; Impresa partecipante comporterà l’esclusione dalla procedura in ossequio al disposto di cui alla sentenza della sez. VIII del TAR Campania n. 5872/2011”.<br />	<br />
Infatti con la suddetta pronuncia è stato statuito che:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;onere di presentare il modello GAP risponde ad una esigenza fondamentale di tutela dell’ordine pubblico, consistente nel consentire all&#8217;Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (ovvero al Ministero dell’interno)<br />
&#8211; conseguentemente, la rilevanza sostanziale dell&#8217;interesse pubblico, sotteso alla clausola concorsuale prescrittiva di un simile onere documentale, comporta l&#8217;esclusione dalla gara delle imprese inadempienti anche in difetto di una espressa sanzione espu<br />
1.2. Orbene tale decisione, ancorché riferita al quadro normativo anteriore all’introduzione del comma 1-bis, dell’art. 46, del codice degli appalti pubblici, pronuncia statuizioni tuttora valide, dalla quali il collegio non ha ragione di discostarsi.<br />	<br />
Infatti, la novella di cui all’art. 4 del decreto legge n. 70 del 2011 dispone che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti …”<br />	<br />
Nella specie l’inosservanza alla richiesta contenuta nella circolare dell’Alto commissario comporta una violazione delle disposizioni dettate dalla normativa antimafia, che giustifica il provvedimento di esclusione dalla gara, a prescindere dalla clausola di esclusione dettata dal disciplinare.<br />	<br />
Pertanto quest’ultima non è inficiata da nullità e la determinazione di esclusione, conseguente all’inosservanza da parte del concorrente di un obbligo imperativo, si palesa immune dai vizi dedotti.<br />	<br />
1.3. Né tale obbligo risulta sproporzionato, inutile o vessatorio, posto che la presentazione del modulo, a fronte della rilevanza degli interessi per i quali è richiesto, può essere agevolmente adempiuta da parte dell’interessato con un minimo di ordinaria diligenza.<br />	<br />
Nel contempo è da escludere che l’interpretazione delle prescrizioni e dei principi desumibili dal ripetuto art. 46 del codice dei contratti pubblici si rifletta sull’applicazione, o possa condurre ad una disapplicazione, della disciplina antimafia. Quest’ultima, infatti, dettata per la prevenzione della delinquenza di stampo mafioso a fronte dell’esigenza di difendere l’ordinamento, le istituzioni e la collettività dall’invasività dell’influenza mafiosa nella società civile, nella vita economica e nelle attività delle pubbliche amministrazioni, si colloca al di fuori ed a monte della normativa in materia di appalti pubblici, come è reso evidente dall’art. 247 del d. lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
2. In conclusione, il ricorso in esame va quindi respinto.<br />	<br />
Attese le peculiarità della vicenda e della questione sollevata, si ravvisano tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Mastrocola, Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dell&#8217;Olio, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-3-2013-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2013 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.1687</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.1687</a></p>
<p>Pres. L. Nappi, est. D. Caminiti A. La Magna Anna (Avv.ti Concetta Monaco e Raffaele Monaco) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale) sulla legittimità ad emettere ordinanza di demolizione di manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale dello stesso 1. Edilizia ed urbanistica – Abusi &#8211; Demolizione &#8211; Atto dovuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.1687</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Nappi, est. D. Caminiti<br /> A. La Magna Anna (Avv.ti Concetta Monaco e Raffaele Monaco) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità ad emettere ordinanza di demolizione di manufatto abusivo in pendenza di sequestro penale dello stesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi &#8211; Demolizione &#8211; Atto dovuto &#8211; Motivazione sull’interesse pubblico &#8211; Non occorre 	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Abusi &#8211; Demolizione &#8211; Comunicazione avvio ex art. 7 l. 241/90 &#8211; Non occorre &#8211; Procedimento su istanza di parte &#8211;  Provvedimento vincolato e tipico 	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Abusi &#8211; Demolizione &#8211; Procedimento &#8211; Omessa comunicazione del responsabile del procedimento &#8211; Mera irregolarità &#8211; Ricostruibilità ex lege del responsabile 	</p>
<p>4. Edilizia ed urbanistica  &#8211; Abusi &#8211; Demolizione &#8211; Preventiva sospensione dei lavori &#8211; Presupposto di legittimità &#8211; Esclusione 	</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Abusi &#8211;  Demolizione &#8211; Sequestro penale del manufatto- Impossibilità di eseguire l&#8217;ordine &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato e come tale non necessita di motivazione in ordine all&#8217;attualità dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell&#8217;abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell&#8217;assetto urbanistico violato (1).	</p>
<p>2. I provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all&#8217;esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (2). 	</p>
<p>3. Deve escludersi che l&#8217;eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell&#8217;ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una mera irregolarità. In tal caso, argomentando ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990, si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (3). 	</p>
<p>4. L&#8217;ordine di sospensione dei lavori, al pari del rispetto del termine legale di efficacia dello stesso, non costituiscono presupposto di validità del provvedimento sanzionatorio definitivo(4). 	</p>
<p>5. E&#8217; legittima l&#8217;ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all&#8217;autorità giudiziaria il dissequestro dell&#8217;immobile e che, pertanto, qualora, come nel caso di specie, il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto giuridico del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione(5). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. ex multis, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743; C.d.S. , sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246;	</p>
<p>2. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797;	</p>
<p>3. cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; T.A.R. Friuli V.G. 9 dicembre 1996, n. 1241; T.A.R. Sicilia, sez. II, 30 novembre 1996, n. 1730; T.A.R. Campania, sez. IV, 5 febbraio 2002, n. 691, 18 marzo 2002, n. 1413, 14 giugno 2002, n. 3490;	</p>
<p>4. cfr. Tar Lazio Latina sent. 13 dicembre 2001 n. 1168;Tar Lazio, sez. II ter, sent. 27 ottobre 2003 n. 9570;	</p>
<p>5. cfr. Tar Campania sez. III, sent. 6792/07.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
</b>(Sezione Quarta)</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 6049 del 2006, proposto da:<br />	<br />
<b>La Magna Anna</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Ti Concetta Monaco e Raffaele Monaco, con domicilio eletto presso i medesimi in Napoli, via Provinciale N.132; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Avvocatura Municipale, con domicilio ex lege presso Avv. Municipale &#8211; p.zza S. Giacomo; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI : DISPOSIZIONE N.590 DEL 22.2.2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in epigrafe veniva impugnata, chiedendone l’annullamento siccome illegittima, la disposizione dirigenziale n. 590 del 22.02.2006 con cui il Comune di Napoli ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi delle opere realizzate in Napoli alla via Caserta Bravo n. 94, in uno con gli atti ad essa preordinati (segnatamente verbali di sopralluogo redatti dagli agenti di polizia municipale dell’U.O.S.A.E. riportati nel provvedimento impugnato, l’ultimo dei quali del 5/09/06).<br />	<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione intimata, chiedendone il rigetto nel merito siccome infondato.<br />	<br />
All’Udienza del 25 febbraio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
La ricorrente deduceva:<br />	<br />
eccesso di potere; difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/90. Carenza di motivazione anche in relazione all’interesse pubblico e di comparazione con l’interesse primario ;violazione di legge; <br />	<br />
violazione degli art. 7, 8, 10 L. 241/90; art. 97 Cost.; violazione del giusto procedimento per omesso avviso della pendenza dello stesso ed omesso ordine di sospensione;<br />	<br />
sospensione del provvedimento amministrativo in attesa della definizione del procedimento penale e revoca misura cautelare del sequestro;<br />	<br />
sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/01.<br />	<br />
Venendo all’esame dei singoli motivi di ricorso si osserva quanto segue.<br />	<br />
Con la prima censura la ricorrente deduce i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto gravato e, rispettivamente, di mancata valutazione dell’interesse pubblico. <br />	<br />
Entrambi i profili vanno disattesi;il primo perché il gravato provvedimento, secondo quanto evidenziato nel preambolo dello stesso, è stato adottato a seguito dei verbali di sopralluogo redatti dagli agenti della polizia municipale dell’U.O.S.A.E. con i quali si è accertato che la ricorrente, ha eseguito senza il prescritto permesso di costruire:1) in sopraelevazione, a corpo fabbrica preesistente, manufatto a forma C costituito da blocchi di lapil –cemento, con copertura a doppia falda in lamiere isotermiche, sorretta da scatolari in ferro cm. 10 x cm 5 con altezza mt 1,20 alla gronda e mt 2,20 al colo prolungata con tetto piano poggiante su muratura confine interna, insistente su una superficie di mq. 100,00 circa;2) altro corpo di fabbrica costituito da blocchi in lapil-cemento, insistente su una superficie di mq 18,00 circa con solaio in putrelle e tavelloni alto mt. 3,00; 3) internamente al manufatto di cui al punto n.2 , sbancamento dell’intera superficie per una profondità di circa mt. 2,00. <br />	<br />
Alla luce di tali presupposti in fatto pertanto del tutto legittimamente nel gravato provvedimento le opere eseguite senza il prescritto permesso di costruire sono state classificate come organismo edilizio autonomamente utilizzabile e pertanto se ne è ingiunta la demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/01. <br />	<br />
Circa poi il denunciato difetto di motivazione, va rilevato che nell’atto sono riportati l’iter procedimentale percorso, la compiuta istruttoria e le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione. <br />	<br />
In ordine infine alle ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento impugnato, la cui carenza è del pari dedotta con il primo motivo di ricorso, va rilevato che la diffida a demolire manufatti abusivi è atto vincolato (ex multis, C.d.S., VI, 28 giugno 2004, n. 4743; C.d.S. , sez. V, 10 luglio 2003, n. 4107; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 617; 15 luglio 2003, n. 8246) e come tale non necessita di motivazione in ordine all&#8217;attualità dell&#8217;interesse pubblico alla rimozione dell’abuso. Detto interesse è da ritenersi infatti in re ipsa, nella stessa rimozione, rispondendo questa alla esigenza di ripristino dell’assetto urbanistico violato. <br />	<br />
La ricorrente con il secondo motivo denuncia violazioni di ordine formale e procedimentale, lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, la mancata comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, la mancata adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.<br />	<br />
Le censure vanno esaminate partitamente.<br />	<br />
La prima censura, basata sulla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, va disattesa perché i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dal suddetto avviso, trattandosi di provvedimenti tipici e vincolati emessi all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate e del carattere abusivo delle medesime (ex multis Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1814; T.A.R. Campania, sez. IV, 28 marzo 2001, n. 1404, 14 giugno 2002, n. 3499, 12 febbraio 2003, n. 797). Detto principio di diritto affermato in via pretoria trova ora un preciso fondamento normativo, a seguito dell’introduzione, ad opera della legge n. 15 del 2005, dell’art. 21 octies L.241/90.<br />	<br />
Non sussiste neppure il vizio di mancata indicazione del responsabile del procedimento del pari dedotto con il secondo motivo. Argomentando ex artt. 4 e 5 della legge n. 241/1990 (che individuano tale responsabile nel dirigente del Servizio, in assenza di altre indicazioni) deve escludersi che l’eventuale omissione della comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento e dell&#8217;ufficio in cui poter prendere visione degli atti, incida sulla legittimità del provvedimento finale, risolvendosi piuttosto in una mera irregolarità. In tal caso si considera responsabile del procedimento il funzionario preposto alla competente unità organizzativa (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 1999, n. 597; T.A.R. Friuli V.G. 9 dicembre 1996, n. 1241; T.A.R. Sicilia, sez. II, 30 novembre 1996, n. 1730; T.A.R. Campania, sez. IV, 5 febbraio 2002, n. 691, 18 marzo 2002, n. 1413, 14 giugno 2002, n. 3490).<br />	<br />
Del pari infondata è la censura relativa alla mancata adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori.<br />	<br />
In primis va notato che detta censura, solo accennata nella rubrica del secondo motivo di ricorso, appare carente sul piano dell’allegazione, non essendo in alcun modo evidenziato se i lavori erano ancora in corso al momento dei sopralluoghi effettuati dagli agenti dell’U.O.S.A.E. e se a tale momento risultava già accertata l’abusività degli stessi. E’ evidente infatti che presupposto per l’emissione dell’ordinanza de qua è la mancata ultimazione dei lavori e l’accertamento dell’abusività dei medesimi, non potendo l’ordine di sospensione essere emesso per finalità meramente istruttorie ( in tal senso ex multis Consiglio di Stato , sez. V, 16 ottobre 2006 , n. 6134). Peraltro ritiene il Collegio che l’ordine di sospensione dei lavori, al pari del rispetto del termine legale di efficacia dello stesso, non costituiscono presupposto di validità del provvedimento sanzionatorio definitivo (in ordine al primo profilo, cfr. Tar Lazio Latina sent. 13 dicembre 2001 n. 1168 , secondo la quale è illegittima l&#8217;ingiunzione di demolizione, non preceduta dall&#8217;ordine di sospensione dei lavori, adottata senza il previo avviso dell&#8217;inizio del procedimento nella sola ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, in cui l&#8217;interessato evidenzi in ricorso fatti e circostanze che avrebbe rappresentato all&#8217;Amministrazione se fosse stato informato dell&#8217;avvio del procedimento repressivo; in ordine al secondo profilo ex multis Tar Lazio, sez. II ter, sent. 27 ottobre 2003 n. 9570).<br />	<br />
Del pari destituita di fondamento giuridico è la censura dedotta con il terzo motivo di ricorso relativa alla necessità della sospensione del provvedimento gravato, nelle more della definizione del procedimento penale, attesa l’autonomia del procedimento e del processo amministrativo rispetto al procedimento penale e l’insussistenza di una pregiudizialità penale. In merito al fatto che l’immobile in questione fosse sottoposto a sequestro penale , è sufficiente evidenziare che, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex multis, sentenza 4 febbraio 2003, n. 614; sentenza 23 marzo 2005, n. 3780) tale circostanza non osta all’adozione dell’ordine di demolizione dal momento che è possibile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine. Pertanto è legittima l&#8217;ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all&#8217;autorità giudiziaria il dissequestro dell&#8217;immobile e che, pertanto, qualora, come nel caso di specie, il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione (Tar Campania sez. III, sent. 6792/07).<br />	<br />
Del pari infondato è il quarto motivo di ricorso in quanto la ricorrente, su cui gravava il relativo onere probatorio, in forza del principio giurisprudenziale di vicinanza della prova ai fini del riparto dell’onere probatorio e dell’impossibilità della prova negativa (cfr ex multis Cass. S.U. sent. 13533 del 2001), non ha depositato alcuna documentazione inerente la proposizione della domanda di accertamento in conformità ex art. 36 d.p.r. 380/01. Peraltro l’Amministrazione resistente, pur non essendo gravata del relativo onere probatorio, ha prodotto documentazione da cui risulta che la ricorrente non ha depositato fino alla data del 19/01/2009 istanza ex art. 36 D.P.R. 380/01.<br />	<br />
Alla luce delle esposte considerazioni, gli esaminati motivi di gravame sono da ritenersi tutti destituiti di fondamento giuridico. <br />	<br />
Il ricorso pertanto va rigettato.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6046/2006 proposto da La Magna Anna , lo rigetta.<br />	<br />
&#8211; Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Napoli delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 1.000,00 (=mille).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi, Presidente<br />	<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-30-3-2009-n-1687/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2009 n.1687</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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