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	<title>1685 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1685 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-1685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1685</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI: Biomerieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, contro Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Filippo Panizzolo, nei confronti Becton</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore PARTI: Biomerieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, contro Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Filippo Panizzolo,  nei confronti Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Stefanelli</span></p>
<hr />
<p>La ratio delle procedure di evidenza pubblica è  quella di permettere a prodotti e a produttori il libero confronto concorrenziale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Contratti della PA &#8211; procedura ad evidenza pubblica &#8211; offerte &#8211; libero confronto concorrenziale &#8211; finalità .<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nel mercato, gli operatori economici tendono a perfezionare costantemente i propri prodotti e a differenziarli, per ragioni di marketing, dai prodotti omologhi dei concorrenti, per cui qualsivoglia operatore economico tenta di proporre il proprio prodotto come ultimo ritrovato in possesso di qualità  superiori agli altri in commercio. Ma la ratio delle procedure di evidenza pubblica è proprio quella di permettere a prodotti e a produttori il libero confronto concorrenziale, nell&#8217;interesse invero concordante sia degli operatori economici, che in tal modo accedono, a parità  di armi, al mercato del tipo di monopsonio degli appalti pubblici, sia delle amministrazioni appaltanti, che possono reperire nel mercato il migliore prodotto possibile, epperà² confacente alle proprie esigenze.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> Pubblicato il 24/12/2020<br /> <strong>N. 01685/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00583/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 583 del 2020, proposto da Biomerieux Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Roberto Bonatti, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Filippo Panizzolo, con studio in Bari alla piazza Garibaldi n. 49 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Becton Dickinson Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; della determina del direttore generale n. 431 del 12 marzo 2020 di aggiudicazione del lotto n. 7 &#8220;microbiologia&#8221; della procedura aperta per la fornitura <em>in service</em> di sistemi diagnostici (completi di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo) per le esigenze delle Unità  operative di laboratorio dell&#8217;A.S.L. BT (CIG 8001439458);<br /> &#8211; della comunicazione del 16 marzo 2020, ai sensi dell&#8217;art. 76 del d.lgs. n. 50/2016, tramite portale EmPulia;<br /> &#8211; di tutti i verbali di gara e della relazione tecnica elaborata dalla commissione di gara recante la griglia dei punteggi tecnici attribuiti per il lotto n. 7;<br /> &#8211; per quanto occorrer possa, del bando, del disciplinare, del capitolato speciale di appalto, del capitolato tecnico, delle comunicazioni e dei chiarimenti pubblicati, nonchè della deliberazione n. 849 del 30 aprile 2020 di rettifica &#8211; per altro lotto &#8211; della deliberazione di aggiudicazione;<br /> &#8211; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;<br /> nonchè per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more dall&#8217;Amministrazione resistente con Becton Dickinson Italia s.p.a., con dichiarazione di disponibilità  e contestuale istanza per il subentro nello stesso della ricorrente BioMèrieux Italia s.p.a.<br /> ed inoltre ai sensi dell&#8217;art. 116 del codice del processo amministrativo per l&#8217;annullamento della nota prot. n. 19851 del 27 marzo 2020 di diniego parziale di accesso e, per l&#8217;effetto, per il riconoscimento del diritto all&#8217;accesso completo alla documentazione tecnica e di gara giÃ  richiesta in data 17 marzo 2020, rispetto alla quale l&#8217;Amministrazione non ha consentito l&#8217;accesso alla relazione tecnica contenuta nell&#8217;offerta tecnica di Becton Dickinson.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Becton Dickinson Italia s.p.a. e dell&#8217;Azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, del codice del processo amministrativo;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2020 il dott. Lorenzo Ieva;<br /> Dato atto che l&#8217;udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 e dall&#8217;art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, di cui all&#8217;allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 n. 134;<br /> Su istanza di parte ricorrente, la causa è chiamata per la discussione orale da remoto e sono collegati l&#8217;avv. Roberto Bonatti, per la ricorrente, l&#8217;avv. Filippo Panizzolo, per l&#8217;Azienda sanitaria, e l&#8217;avv. Adriano Colomban, su delega dell&#8217;avv. Andrea Stefanelli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l&#8217;istante società  impugnava l&#8217;aggiudicazione del lotto n. 14 della procedura aperta per la fornitura <em>in service</em> di sistemi diagnostici completi di reagenti, calibratori, controlli e materiale di consumo per le esigenze delle unità  operative di laboratorio dell&#8217;A.S.L. BT<br /> In particolare, con tre distinti motivi di ricorso, venivano dedotti la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere sotto svariati profili, incidenti sia sul procedimento di affidamento, sia sul contenuto delle valutazioni tecnico-discrezionali effettuate dalla commissione giudicatrice.<br /> 2.- Si costituivano l&#8217;Amministrazione sanitaria e la società  controinteressata, deducendo la legittimità  degli atti e l&#8217;insussistenza di alcun vizio.<br /> 3.- Alla fissata udienza in camera di consiglio, veniva disposta una verificazione su una particolare caratteristica di funzionamento dei sistemi analitici in gara; successivamente, l&#8217;istanza cautelare veniva rinunciata.<br /> 4.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, all&#8217;udienza pubblica, dopo ampia discussione in videoconferenza, il ricorso è stato introitato in decisione.<br /> 5.- Il ricorso va respinto.<br /> 5.1.- Con unÂ <em>primo motivo</em> veniva dedotta la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere per violazione del capitolato in ordine al requisito on/off &#8220;<em>identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione</em>&#8220;, la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere per la violazione del principio anche euro-unitario di parità  di trattamento, eccesso di potere per manifesta illogicità  e difetto di istruttoria.<br /> Segnatamente, è censurata l&#8217;illegittima attribuzione a Becton Dickinson del punteggio relativo al requisito (di tipo on/off) &#8220;<em>identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione</em>&#8221; (4 punti), in quanto premierebbe ingiustamente il sistema offerto, che invece sarebbe privo di un apposito &#8220;antimicogramma in automazione&#8221;.<br /> Sul punto, va precisato che entrambe le offerte hanno visto riconosciuto il punteggio on/off relativo all&#8217;automazione.<br /> Tuttavia, secondo la prospettazione della società  istante, l&#8217;automazione richiesta dal bando concerne sia l&#8217;operazione di identificazione dei miceti sia quella di antimicogramma e solo il prodotto offerto dalla ricorrente possiederebbe tale caratteristica.<br /> Le parti ammettono reciprocamente che la fase finale è automatizzata per entrambi i sistemi analitici offerti; si opina invece solo sulla carenza di automazione nell&#8217;antecedente fase riguardante la &#8220;procedura di inoculazione&#8221;.<br /> Al contrario di quanto sostenuto dalla ricorrente, va osservato che il bando di gara prevede l&#8217;assegnazione del punteggio on/off non giÃ  con riferimento alla procedura iniziale di inoculazione, che peraltro per entrambi i sistemi può essere automatizzata, abbinando dispositivi aggiuntivi, bensì¬ espressamente solo con riferimento alla fase successiva di &#8220;identificazione di miceti e relativo antimicogramma in automazione&#8221;.<br /> Tal è la formulazione testuale del bando, che in ciò si differenzia da altre possibili e non rare formulazioni in similari procedure di gara, nelle quali è espressamente richiesta l&#8217;automazione anche per questa fase (il che può avvenire completando qualsiasi macchinario, con un ulteriore dispositivo).<br /> Il bando sul punto è preciso e evidentemente risponde alle necessità  peculiari, anche di spazio, dei laboratori dell&#8217;A.S.L., a cui sono destinati i macchinari. In tal senso poi depongono i chiarimenti dati durante l&#8217;espletamento della procedura di evidenza pubblica.<br /> Peraltro, l&#8217;automazione in batteriologia, anche in presenza di catene analitiche automatiche, non può mai essere totale, in quanto sono previste sempre operazioni preliminari manuali e indispensabili non effettuabili mediate alcuna strumentazione.<br /> Perciò il bando di gara ha scelto di incentrare il giudizio sull&#8217;automazione della &#8220;identificazione di miceti e relativo antimicogramma&#8221; e non su altri profili.<br /> Va inoltre considerato che tutti i pìù moderni sistemi analitici variamente prevedono caratteristiche di automazione, inerenti i diversi aspetti del macchinario, che vengono utilizzati per valorizzare commercialmente il prodotto, evidenziandone le differenze rispetto a quelli concorrenti, in relazione a profili pìù o meno essenziali.<br /> Talchè si spiega perchè la Stazione appaltante non abbia previsto, su tale elemento, la possibilità  di graduare il punteggio, visto che ciò sarebbe intrinsecamente opinabile, bensì¬ abbia stabilito il riconoscimento di un punteggio del tipo on/off, in presenza della richiesta automazione per quanto concerne la rilevazione dei miceti e dell&#8217;antimicogramma. Null&#8217;altro.<br /> Pertanto, corretta è stata l&#8217;attribuzione del punteggio on/off, invero avvenuto in modo paritario per entrambi i sistemi analitici.<br /> <em>Ergo</em>, il motivo va respinto.<br /> 5.2.- Con ilÂ <em>secondo motivo</em> viene censurata la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere per violazione del capitolato in ordine al requisito graduabile &#8220;tipologia dei pannelli di antibiogramma&#8221;, nonchè la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere per la violazione del principio anche euro-unitario di parità  di trattamento, eccesso di potere per manifesta illogicità , difetto di istruttoria e difetto di motivazione.<br /> Si tratta di criterio qualitativo di tipo valutativo e dunque graduabile nel punteggio fino ad un massimo di cinque punti. Rispetto ad esso, la commissione ha assegnato il punteggio intero a Becton Dickinson mentre solo 3,2 punti a bioMèrieux Italia.<br /> Viene in evidenza la valutazione circa la tipologia e la funzionalità  dei pannelli (per l&#8217;esecuzione corretta dell&#8217;antibiogramma), che consentono di stabilire se un determinato microrganismo è sensibile ad un determinato antibiotico, al fine di poter determinare la terapia pìù adatta ad un dato paziente.<br /> La ricorrente asserisce che la disponibilità  di un maggior numero di pannelli, di cui è in possesso il proprio sistema, diversamente da quello offerto dall&#8217;aggiudicataria, consente al microbiologo di giungere ad un miglior risultato diagnostico e di determinazione della terapia conseguente.<br /> Tuttavia, sia l&#8217;Amministrazione sia la controinteressata contestano la genericità  del dedotto vizio, in quanto la valutazione qualitativa sulla tipologia dei pannelli non può basarsi sul mero dato quantitativo (n. 12 da parte di bioMerieux contro n. 4 offerti da B.D.)<br /> Sul punto, il Collegio ha inteso, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, che prevedono la facoltà  per il giudice di farsi assistere da un organismo pubblico verificatore (e solo se indispensabile da un consulente tecnico), affidare tale compito alla Scuola di specializzazione di microbiologia e virologia dell&#8217;Università  degli studi di Bari, la cui direttrice, prof.ssa Adriana Mosca, ha provveduto ad adempiere l&#8217;incarico, mediante un&#8217;apposita relazione tecnica.<br /> Dopo aver evidenziato che la determinazione <em>in vitro</em> della sensibilità  agli antibiotici (antibiogramma) è importante per instaurare una corretta terapia antibiotica, ha precisato che la qualità  del sistema analitico per l&#8217;esecuzione dell&#8217;antibiogramma non può essere riferita alla disponibilità  di un numero maggiore di pannelli, perchè è pìù importante, per un determinato gruppo di batteri, fornire il maggior numero possibile di molecole antibiotiche insieme alle informazioni riguardanti il meccanismo di resistenza presenti all&#8217;interno di un singolo pannello.<br /> Perciò, sulla scorta di una compiuta serie di osservazioni e deduzioni scientifiche, l&#8217;organismo verificatore ha concluso nel senso che la diversa quantità  dei pannelli di antibiogramma presenti nei due diversi sistemi analitici in gara non incida sulla qualità  di funzionamento del sistema e, quindi, non ha implicazioni sull&#8217;antibiogramma.<br /> Ritiene il Collegio di dover condividere il risultato della relazione tecnica, seppur la parte ricorrente abbia provveduto a depositare una perizia di parte, redatta da altro professore ordinario dell&#8217;Ateneo barese, che contraddice l&#8217;avviso espresso dal verificatore.<br /> Nella relazione del perito di parte, dopo aver differenziato per tipologie di esami clinici, per età  dei pazienti, per microrganismi e per antibiotici, afferma che &#8220;non si può a nostro avviso non affermare&#8221; che l&#8217;offerta di un maggior numero di pannelli &#8220;vada ragionevolmente considerata non inferiore&#8221; rispetto alla proposta di solo quattro pannelli.<br /> Il risultato della formulazione del parere tecnico di parte rappresenta dunque una doppia negazione, in sè inadatta a provare un&#8217;affermazione diretta positiva ma suscettibile solo di essere intesa come la possibilità  che un dato elemento sia vero, a condizione che ne emergano altri esterni a quello del testo; ciò si traduce, nell&#8217;ambito della fattispecie in esame, oltre a un&#8217;inadeguata smentita delle conclusioni della verificazione, essenzialmente nella mancata dimostrazione da parte della ricorrente dell&#8217;irragionevolezza e della manifesta illogicità  che avrebbero inficiato, secondo la sua prospettazione, la valutazione tecnica della commissione di gara.<br /> In ultima analisi, il motivo va rigettato.<br /> 5.3.- Con ilÂ <em>terzo motivo</em>, viene dedotta la violazione di legge e l&#8217;eccesso di potere per disparità  di trattamento, irragionevolezza e illogicità  della motivazione, in relazione alla valutazione del requisito tecnico della &#8220;sicurezza nella manipolazione dei campioni durante l&#8217;esecuzione del test&#8221;, per il quale erano attribuiti fino a 2 punti.<br /> La proposta di bioMèrieux sul punto ha ricevuto un solo punto, mentre la controinteressata ha ricevuto il massimo punteggio per questo requisito.<br /> La ricorrente afferma che il sistema della controinteressata Becton Dickinson (denominato Phoenix) prevede che, nelle fasi di lavorazione dei campioni, il riempimento dei pannelli di identificazione e antibiogramma avvenga attraverso il travaso manuale dei brodi e delle sospensioni batteriche da parte dell&#8217;operatore. Tale inequivoca caratteristica espone l&#8217;operatore ad un rischio di contaminazione aggiuntivo.<br /> Di contro, il sistema offerto dalla ricorrente bioMèrieux Italia (denominato VITEK 2 Senior) prevede che tutte le fasi dell&#8217;operazione (la preparazione delle sospensioni batteriche per l&#8217;antibiogramma, il riempimento delle card di identificazione ed antibiogramma, il caricamento nel sistema di lettura dello strumento e lo scarico delle <em>card</em> processate a fine lavoro) avvengano per opera della macchina, senza alcun intervento dell&#8217;operatore ed in ambiente chiuso.<br /> Sul punto, l&#8217;Amministrazione evidenzia che anche per il prodotto offerto dalla società  ricorrente, come si evince dalla relazione tecnica depositata agli atti di gara (pagina 31), si dichiara una non completa automazione, tant&#8217;è che si parla di &#8220;pochissima manualità &#8221; (rigo 3) e di &#8220;ridotta necessità  di manipolazione di materiali potenzialmente infetti&#8221; (ultimo periodo), ovverosia vengono adoperate locuzioni che escludono una completa automazione.<br /> Ancor pìù precise sono le controdeduzioni della controinteressata che evidenzia come, nel macchinario di controparte, per l&#8217;inserimento della provetta con la sospensione e la <em>card</em> nella cassetta e per il trasporto della cassetta con le provette nello strumento non sia prevista la chiusura ermetica delle provette in quanto le stesse vengono sigillate solo successivamente e all&#8217;interno dello strumento dopo il trasporto della cassetta, esponendo così¬ gli operatori ad un rischio d&#8217;inalazione aerosol o peggio ancora di accidentale caduta della cassetta con relativo sversamento degli inoculi.<br /> Le parti opinano variamente contestandosi reciprocamente una maggiore o minore sicurezza per gli operatori nella manipolazione dei campioni durante il test; tali divergenze, oltre a dimostrare che i sistemi analitici non posseggono mai una completa automazione, come innanzi ricordato, evidenziano come i predetti sistemi presentino caratteristiche atte a differenziarle commercialmente.<br /> Tuttavia, nella sostanza, essi sono tutti in possesso dell&#8217;obbligatoria certificazione CE-IVD (art. 1 del d.lgs. 8 settembre 2000 n. 332) e tutti sono in possesso di caratteristiche equivalenti, che vengono apprezzate dalla stazioni appaltanti, secondo la propria valutazione di merito tecnico-discrezionale, anche in relazione alle esigenze dei propri laboratori.<br /> Di conseguenza, l&#8217;attribuzione del punteggio differenziato solo per un punto tra i due sistemi rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;apprezzamento discrezionale dell&#8217;Amministrazione sanitaria e non appare inficiato da una manifesta illogicità  o irragionevolezza o difetto di presupposto.<br /> Per cui il motivo va respinto.<br /> 6.- Infine, con riferimento ai sopra esposti motivi, va rammentato che ilÂ <em>principio di equivalenza</em> si applica, indipendentemente dagli espressi richiami negli atti di gara o da parte dei ricorrenti, essendo esso espressione della massima concorrenzialità  (<em>favor partecipationis</em>) e della parità  di trattamento (<em>par condicio</em>) nel mercato di monopsonio dei contratti pubblici.<br /> Talchè ogniqualvolta occorra verificare la conformità  del prodotto offerto in gara, rispetto ad uno <em>standard</em> tecnico-normativo, richiamato dalla stazione appaltante, s&#8217;impone un approccio di tipo sostanziale e non giÃ  di tipo formalistico, atto a consentire all&#8217;operatore economico concorrente di dimostrare che la propria offerta ottempera in maniera sovrapponibile o equivalente allo <em>standard</em> prestazionale richiesto (T.A.R. Marche, 7 settembre 2020 n. 518; Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2020 n. 3808; T.A.R. Marche, 7 settembre 2020 n. 518; T.A.R. Lazio, sez. III, 25 novembre 2019 n. 13499; T.A.R. Lazio, sez. III 5 novembre 2019 n. 12675; Cons. St., sez. III, 5 giugno 2019 n. 3778), tanto anche con precipuo riferimento ai dispositivi medici (Cons. G.A.R.S. 20 luglio 2020 n. 634; Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020 n. 3081; T.A.R. Puglia, sez. II, 11 novembre 2020 n. 1392).<br /> Invero, la descrizione tecnica del parametro di valutazione e/o della specifica tecnica ha lo scopo di precisare il contenuto del bene ricercato in fornitura, senza perà² che la stessa possa risultare asservita ad inutili limitazioni.<br /> Perciò il bene chiesto in fornitura, da un lato, onde identificarne le caratteristiche essenziali, non può rimanere <em>troppo generico</em> e vago; ma, al contempo, dall&#8217;altro lato, al fine di non restringere la platea dei concorrenti, non può affatto essere <em>troppo specifico</em> e definito nel dettaglio minuto.<br /> Nel mercato, gli operatori economici tendono invero a perfezionare costantemente i propri prodotti e a differenziarli, per ragioni di <em>marketing</em>, dai prodotti omologhi dei concorrenti, per cui qualsivoglia operatore economico tenta di proporre il proprio prodotto come ultimo ritrovato in possesso di qualità  superiori agli altri in commercio. Ma la <em>ratio </em>delle procedure di evidenza pubblica è proprio quella di permettere a prodotti e a produttori il libero confronto concorrenziale, nell&#8217;interesse invero concordante sia degli operatori economici, che in tal modo accedono, a parità  di armi, al mercato del tipo di monopsonio degli appalti pubblici, sia delle amministrazioni appaltanti, che possono reperire nel mercato il migliore prodotto possibile, epperà² confacente alle proprie esigenze.<br /> 7.- Nel caso di specie, infine, va considerato che si è opinato sia sull&#8217;eguale attribuzione di pari punteggio a talune caratteristiche dei prodotti offerti, sia in ordine ad uno scarto minimo di uno o due punti, così¬ come attribuiti dalla commissione giudicatrice. Si tratta dunque della valutazione sulla qualità  delle offerte di gara, così¬ come dell&#8217;attribuzione dei punteggi, da parte della commissione, che rientrano nella sfera della discrezionalità  tecnica riconosciuta alla stessa, per cui sono sindacabili nel limite dell&#8217;abnormità  della scelta (T.A.R. Lazio, sez. II, 17 luglio 2020 n. 8287), senza che ci si possa spingere a sostituire il giudizio espresso (T.A.R. Lazio, sez. II, 4 febbraio 2020 n. 1487).<br /> Per questo motivo il controllo giurisdizionale del giudice amministrativo sulle valutazioni delle offerte tecniche, per giurisprudenza costante, è limitato al caso in cui siano rilevati vizi di illogicità  manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà , travisamento dei fatti (<em>ex multis</em> Cons.St., sez. V, 19 ottobre 2020 n. 6306), che, nel caso di specie, non sono riscontrabili.<br /> 8.- In conclusione, il ricorso, per le sopra esposte motivazioni, va respinto.<br /> 9.- Sussistono giusti motivi, per la peculiarità  delle questione tecniche trattate, per compensare le spese del giudizio, ivi compreso il compenso del verificatore stabilito in € 2.100,00 (comprensive di € 500,00, a titolo di anticipo), che va posto in parti uguali, a carico di tutte le parti, e in solido tra le stesse.<br /> P.Q.M.<br /> il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Dispone a carico di tutte le tre parti costituite il pagamento, in parti uguali e in solido, in favore del verificatore professoressa Adriana Mosca, del compenso liquidato in € 2.100,00.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppina Adamo, Presidente<br /> Donatella Testini, Primo Referendario<br /> Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</p>
<p> </p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-24-12-2020-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/12/2020 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a></p>
<p>C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore in tema di custodia dei plichi contenenti le offerte in gare per l&#8217;affidamento di appalti pubblici 1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Impugnazione – Momento – Individuazione. 2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Ammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Allegretta – Presidente, P. Amovilli – Estensore</span></p>
<hr />
<p>in tema di custodia dei plichi contenenti le offerte in gare per l&#8217;affidamento di appalti pubblici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Impugnazione – Momento – Individuazione.	</p>
<p>2. Processo – Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Ammissibilità – Condizioni.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Buste – Integrità – Predisposizione – Obbligo della p.a. – Fondamento giuridico.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Offerte di gara – Plichi – Inadeguata custodia – Censura – Senza elementi di prova – E’ generica ed inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di affidamento di appalti pubblici, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.	</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile a patto che gli interessi sostanziali fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, cosicché l&#8217;eventuale accoglimento del gravame torni a vantaggio di tutti.	</p>
<p>3. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, l’obbligo di predisporre cautele a tutela dell&#8217;integrità delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa ratio che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l&#8217;individuazione del contraente nei contratti delle p.a., in quanto l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all&#8217;incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della par condicio di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall&#8217;art. 97 cost., di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l&#8217;azione amministrativa.	</p>
<p>4. In caso di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la censura in merito all’inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, se priva quantomeno di elementi indiziari idonei almeno a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 206 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p>Lombardi Ecologia s.r.l. e Recuperi Pugliesi s.r.l., entrambe rappresentate e difese dall&#8217;avv.to Vito Di Natale, con domicilio eletto presso Vito Di Natale, in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Alberobello, rappresentato e difeso dall&#8217;avv.to Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, via Piccinni, 150; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Tra.De.Co. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Raffaele Padrone, con domicilio eletto presso Michele Laforgia, in Bari, via A. Gimma 147;<br />
Intini Source s.p.a.,<br />
Avvenire s.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensiva</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 1080, del 22.12.10, pubblicata il successivo 24.12.10, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara per l&#8217;affidamento dei &#8220;servizi di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani e dei servizi di igiene urbana&#8221; della durata novennale alla Tra.De.Co. s.r.l.;<br />	<br />
&#8211; del bando, del disciplinare di gara e del capitolato speciale di appalto ed allegati; <br />	<br />
&#8211; di tutti gli altri atti specificatamente indicati in ricorso;<br />	<br />
quanto ai motivi aggiunti<br />	<br />
&#8211; della determinazione n. 26 del 31 gennaio 2011 a firma del Responsabile del Servizio, con cui il Comune di Alberobello ha respinto le richieste di annullamento in autotutela avanzate dalle ricorrenti ai sensi dell’art. 243 &#8211; bis D.lgs 163/2006.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello e della Tra.De.Co. s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore il dott. Paolo Amovilli;<br />	<br />
Uditi nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Vito Di Natale, Gennaro Notarnicola e Ignazio Lagrotta, quest’ultimo per delega dell&#8217;avv.to Raffaele Padrone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con bando inviato alla G.U.C.E. il 24 ottobre 2010, il Comune di Alberobello ha indetto procedura di gara pubblica per l’affidamento dei “servizi di gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilabili e dei servizi di igiene urbana” per la durata di nove anni, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed importo a base d’asta di 1.350.000,00 euro.<br />	<br />
All’esito della valutazione comparativa delle offerte pervenute, si è classificata al primo posto la Tra.de.co s.r.l., ottenendo un punteggio complessivo di 90,3 punti, successivamente dichiarata aggiudicataria in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1080 del 22 dicembre 2010.<br />	<br />
Lombardi Ecologia s.r.l. e Recuperi Pugliesi s.r.l., odierne ricorrenti, hanno partecipato alla gara, classificandosi rispettivamente al terzo, con punti 71,4, e al secondo posto con punti 73,9.<br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe i due suesposti operatori economici concorrenti impugnano il suddetto provvedimento di aggiudicazione definitiva, unitamente al bando di gara e agli ulteriori atti del procedimento di gara in epigrafe indicati, deducendo censure così riassumibili:<br />	<br />
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 2 del bando di gara, illogicità, irrazionalità e violazione dei principi di buon andamento della P.A.: la ripartizione del punteggio prevista dall’art. 8 del bando determinerebbe l’appiattimento del punteggio spettante all’offerta economica, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di gara, in quanto non idoneo a determinare una effettiva selezione tra i concorrenti;<br />	<br />
II. violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, illogicità, violazione e falsa applicazione dell’art. 83 comma 4 del D.lgs. 163/2006: i criteri prescritti dal bando di gara per la valutazione dell’offerta tecnica sarebbero generici, demandando alla commissione di individuare sub-criteri, con conseguente violazione dell’art. 83 comma 4 Codice contratti pubblici e della giurisprudenza comunitaria in materia;<br />	<br />
III. violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, violazione del principio della <i>par condicio</i> tra concorrenti: l’attribuzione di 5 punti per l’affidabilità e l’esperienza del proponente, quali tipici elementi attinenti alla soggettività dell’offerente, andrebbero riservati alla distinta fase della qualificazione;<br />	<br />
IV. violazione del principio di segretezza delle offerte: dai verbali di gara emergerebbe l’omessa adozione da parte della commissione delle cautele idonee a garantire l’integrità dei plichi contenenti le offerte, con conseguente illegittimità dell’intera gara, pur in assenza di elementi comprovanti l’effettiva manomissione dei plichi;<br />	<br />
V. violazione e falsa applicazione dell’art. 8 c. 2 del D.lgs. 163/2006, violazione della <i>lex specialis</i> di gara, dei principi di <i>par condicio</i> e trasparenza; illogicità irrazionalità, violazione e falsa applicazione del D.p.r. 554/99 allegato B: il particolare rilievo attribuito dalla commissione di gara al servizio della raccolta differenziata sarebbe non rispettoso della <i>lex specialis</i>, non rinveniendosi in esso elementi utili a giustificare la presunta maggiore importanza di questo segmento di servizio;<br />	<br />
VI. violazione e falsa applicazione dell’allegato B del D.p.r. 554/99 sotto ulteriore profilo, illogicità, irrazionalità, violazione dei principi di trasparenza: i giudizi espressi dalla commissione non sarebbero conformi ai coefficienti numerici nel <i>range</i> “0-1” previsti dall’ allegato B del D.p.r. 554/99;<br />	<br />
VII. violazione e falsa applicazione degli artt. 1.2, 7.1 e 7.2 del capitolato speciale d’appalto, irrazionalità, illogicità, violazione dei principi di trasparenza e <i>par condicio</i> tra concorrenti: il giudizio di ottimo attribuito dalla commissione all’offerta della Tra.de.co, relativamente alla raccolta dei rifiuti indifferenziati, sarebbe del tutto illogico, in considerazione dell’incompletezza del progetto tecnico, non comprensivo della raccolta della frazione umida; l’offerta della Tra.de.co sarebbe poi indeterminata o indeterminabile, comunque inammissibile.<br />	<br />
La ricorrente chiede altresì il subentro nel contratto <i>medio tempore</i> stipulato con la controinteressata, previa dichiarazione di relativa inefficacia; in via subordinata, la condanna al risarcimento del danno per equivalente, commisurato alle spese di partecipazione alla gara e al mancato utile conseguito dall’esecuzione del contratto, determinato forfettariamente nel 10 % dell’importo a base di gara, al netto del ribasso praticato in sede di offerta.<br />	<br />
Si sono costituiti sia la stazione appaltante che la controinteressata, eccependo entrambe l’inammissibilità del ricorso collettivo, evidenziando comunque l’infondatezza di tutte le censure <i>ex adverso</i> dedotte, poiché in sintesi:<br />	<br />
&#8211; gli interessi fatti valere dalle due società ricorrenti sarebbero divergenti e contrastanti già al momento dell’impugnativa, sì da determinare l’inammissibilità dell’intero gravame, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza in tema di ricorso collet<br />
&#8211; rientrerebbe nel potere ampiamente discrezionale della stazione appaltante la scelta di privilegiare l’aspetto tecnico rispetto a quello economico, tanto più per l’affidamento di un servizio di particolare complessità quale quello per cui è causa;<br />	<br />
&#8211; la commissione non avrebbe introdotto alcun sub-criterio di valutazione delle offerte, come si evincerebbe dalla lettura del verbale n. 5 del 24 agosto 2010 e da tutti gli atti di gara;<br />	<br />
&#8211; la genericità della doglianza circa l’inadeguata custodia dei plichi, non deducendo le ricorrenti alcun elemento atto a far ritenere verificatasi, in concreto, alcuna manomissione dei medesimi; <br />	<br />
La controinteressata Tra.de.co s.r.l. eccepiva inoltre l’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame avverso le impugnate clausole del bando, benché non immediatamente escludenti, per tardività rispetto al termine di cui all’art. 120 c. 1 e 3 cod. proc. amm., richiamandosi all’ordinanza della VI sezione del Consiglio di Stato 351/2011, di rimessione all’Adunanza Plenaria della questione dell’onere della immediata impugnazione delle clausole della <i>lex specialis</i>.<br />	<br />
Con memoria depositata il 23 gennaio 2012, le ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia al motivo di ricorso volto a conseguire la esclusione dell’aggiudicataria Tra.de.co, confermando la permanenza del proprio interesse in merito ai soli motivi finalizzati a conseguire la riedizione della gara.<br />	<br />
Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno esteso l’impugnativa nei confronti della determinazione n. 26 del 31 gennaio 2011 del Responsabile del Servizio comunale, che ha respinto le richieste di annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 243 &#8211; bis D.lgs. 163/2006, deducendo censure in via derivata rispetto a quelle proposte con il ricorso introduttivo, unitamente a doglianze nuove così sintetizzabili:<br />	<br />
I. violazione e falsa applicazione dell’art. 243-bis Codice contratti pubblici, incompetenza, difetto di motivazione: l’Amministrazione avrebbe violato il termine perentorio di 15 giorni per provvedere in merito all’informativa di cui all’art. 243 &#8211; bis, con conseguente decadenza del potere;<br />	<br />
II. violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 84 Codice contratti pubblici; illogicità, irrazionalità: la commissione di gara avrebbe posto in essere il procedimento di disaggregazione del criterio “proposte progettuali di raccolta e raccolta differenziata” esclusivamente e rigorosamente riservato alla stazione appaltante.<br />	<br />
Alle camere di consiglio del 9 febbraio e del 9 marzo 2011, su istanza delle ricorrenti, è stato disposto l’abbinamento della trattazione della domanda cautelare a quella del merito.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 13 giugno 2012, nella quale la causa è passata in decisione.</p>
<p>2. Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dall’odierna controinteressata, di parziale inammissibilità del gravame relativamente alle censure volte a contestare l’illegittimità della <i>lex specialis, </i>per la mancata impugnazione nel termine decadenziale (art. 120 comma 5 cod. proc. amm.).<br />	<br />
Non ignora il Collegio come, recentemente, la questione dell’individuazione delle clausole del bando da ritenersi direttamente lesive e soggette all’onere di immediata impugnazione, sia stata effettivamente posta in discussione dal Consiglio di Stato (ordinanza sez. VI 18 gennaio 2011, n. 351) mediante rimessione all’Adunanza Plenaria.<br />	<br />
Richiamandosi agli obblighi di buona fede e di tutela dell’affidamento nelle trattative contrattuali (artt. 1337 &#8211; 1338 c.c.), gravanti anche sugli operatori concorrenti, oltre che sulla stessa Amministrazione, la suesposta ordinanza prospetta l’ampliamento dell’onere di immediata impugnativa anche alle clausole non escludenti<i>, id est</i> alla generalità delle clausole del bando illegittime.<br />	<br />
Come noto, a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria 23 gennaio 2003 n. 1, l’onere di impugnazione immediata è stato delimitato alle clausole impeditive dell&#8217;ammissione dell&#8217;interessato alla selezione (c.d. escludenti) o a quelle che impongono, ai fini della partecipazione, “oneri assolutamente incomprensibili o manifestamente sproporzionati” e che comportino l&#8217;impossibilità, per l&#8217;interessato, di accedere alla procedura ed il conseguente arresto procedimentale.<br />	<br />
Infatti, secondo la Plenaria, i bandi di gara, di concorso e le lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell&#8217;interessato.<br />	<br />
A tale fondamentale arresto, che aveva composto un ampio contrasto giurisprudenziale, si è allineata la giurisprudenza successiva sia di prime cure (T.A.R. Campania Napoli sez I 3 aprile 2012, n. 1550; T.A.R. Liguria sez II 29 marzo 2012, n. 445; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 13 ottobre 2011, n. 438) che d’appello (Consiglio di Stato sez III 7 dicembre 2012, n. 6466; Id. sez. VI 4 ottobre 2011, n. 5434; Id. sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7031). Non ritiene il Collegio, allo stato, di ravvisare ragioni per discostarsi dal citato arresto, il quale richiede, correttamente, la necessità della concretezza e della attualità della lesione arrecata dalla clausola che si assume illegittima, secondo il concetto di interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione, comunemente inteso in giurisprudenza.<br />	<br />
2.1. Il ricorso è pertanto, sotto questo profilo, ammissibile.</p>
<p>3. Il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile (sotto altro profilo) ed in parte infondato.<br />	<br />
3.1. Con il ricorso collettivo in epigrafe le due imprese concorrenti classificatesi al secondo ed al terzo posto, deducono censure sia rivolte alla caducazione dell’intera gara nella prospettiva di una sua riedizione, sia volte a conseguire l’esclusione dell’aggiudicataria Tradeco.<br />	<br />
Tali ultime censure debbono ritenersi improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, stante la relativa &#8211; seppur irrituale &#8211; rinuncia da parte delle istanti contenuta nella memoria, non notificata, del 23 gennaio 2012.<br />	<br />
Fermo restando per la parte il diritto di rinunciare anche parzialmente al ricorso, ovvero ad alcune limitate censure (<i>ex multis</i> T.A.R. Napoli Campania sez. I 18 maggio 2005, n. 6505) la dichiarazione di rinuncia, irrituale in quanto priva delle formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. (e ancor prima dall&#8217;art. 46, R.d. 17 agosto 1907 n. 642), dev&#8217;essere interpretata come ammissione di una sopravvenuta corrispondente carenza d&#8217; interesse alla prosecuzione del giudizio (<i>ex multis</i> Consiglio Stato sez. VI 17 dicembre 2008, n. 6257).<br />	<br />
3.2. Va pertanto dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse limitatamente alle censure volte a conseguire l’esclusione dell’aggiudicataria Tra.de.co.<br />	<br />
3.3. Quanto alle rimanenti doglianze, per giurisprudenza pacifica &#8211; da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi &#8211; il ricorso collettivo è ammissibile a patto che gli interessi sostanziali fatti valere dai ricorrenti non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell’impugnativa, cosicché l&#8217;eventuale accoglimento del gravame torni a vantaggio di tutti (<i>ex plurimis</i> T.A.R. Lombardia &#8211; Milano sez III, 15 settembre 2010, n. 5988; Consiglio di Stato sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; id. sez. IV, 1 marzo 2006 n. 991; id., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6323; id. sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8914).<br />	<br />
Orbene, nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso introduttivo, l’appalto risultava già aggiudicato alla Tra.de.co; le censure dedotte dalle due imprese ricorrenti riguardano atti di gara non rientranti tra le clausole ritenute immediatamente lesive della relativa sfera giuridica (secondo i principi tracciati dall’Adunanza Plenaria nella richiamata decisione n. 1/2003) e come tali palesano la propria attitudine lesiva solo all’esito finale del procedimento, mediante il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Ne consegue che ai fini della verifica di ammissibilità del ricorso collettivo, l’interesse all’impugnativa non può essere accertato in modo distinto per ciascuna delle due ricorrenti, avendo queste partecipato disgiuntamente ed ottenuto diversi punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta economica.<br />	<br />
Risultando al momento dell’impugnativa l’interesse delle due ricorrenti divergente, non potendo entrambe conseguire l’invocata aggiudicazione, ne consegue l’inammissibilità dell’intero gravame, in quanto ricorso collettivo, fatta eccezione per la censura di cui al IV motivo di ricorso, laddove l’interesse di tipo strumentale delle ricorrenti converge nell’annullamento dell’intera gara al fine della sua riedizione.<br />	<br />
3.4. Va pertanto dichiarata l’inammissibilità di tutte le rimanenti censure, ad eccezione di quella di cui al IV motivo.<br />	<br />
3.5. La censura sub. IV è infondata e va respinta.<br />	<br />
L&#8217;obbligo di predisporre cautele a tutela dell&#8217;integrità delle buste concernenti le offerte delle imprese partecipanti a gare pubbliche, in mancanza di apposita previsione da parte del legislatore, discende necessariamente dalla stessa <i>ratio</i> che sorregge e giustifica il ricorso alla gara pubblica per l&#8217;individuazione del contraente nei contratti delle Pubbliche amministrazioni, in quanto l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte delle imprese partecipanti all&#8217;incanto è uno degli elementi sintomatici della segretezza delle offerte e della <i>par condicio</i> di tutti i concorrenti, assicurando il rispetto dei principi, consacrati dall&#8217;art. 97 cost., di buon andamento ed imparzialità cui deve uniformarsi l&#8217;azione amministrativa (per tutte Consiglio Stato sez. V 29 dicembre 2009, n. 8817).<br />	<br />
Sulla questione dedotta, relativa agli oneri di custodia degli atti di gara, esistono invero due contrastanti orientamenti giurisprudenziali; un primo orientamento (invocato dall’Amministrazione resistente nonché dalla controinteressata) considera irrilevante la doglianza con cui si lamenta l&#8217;inadeguata custodia delle buste contenenti l&#8217;offerta, quando non sia proposto alcun elemento atto a far ritenere che possa essersi verificata, in concreto, la sottrazione o la sostituzione dei plichi o un qualche altro fatto rilevante ai fini della regolarità della procedura di gara, a causa di tale asserito difetto di custodia (in questo senso Consiglio di Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4973; id. 29 dicembre 2009, n. 8817; id. 2 ottobre 2009, n. 6002; T.A.R. Lombardia &#8211; Milano 27 giugno 2012, n. 1794); un secondo orientamento (invocato dalle ricorrenti) ritiene invece che la mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte, costituisce di per sé, in astratto, motivo di illegittimità dell&#8217;attività posta in essere dalla commissione di gara per garantire la custodia di plichi, senza la necessità di fornire elementi idonei a far ipotizzare che si siano verificate in concreto manomissioni o alterazione dei documenti, anche per la difficoltà per l’interessato di provare tale concreto “evento di danno”, essendo invece sufficiente una situazione di “mero pericolo” (Consiglio di Stato sez V 6 marzo 2006, n. 1068; id. sez V 21 maggio 2010, n. 3203).<br />	<br />
Ritiene il Collegio, in ossequio alla giurisprudenza consolidata di questa Sezione (sent. 2 febbraio 2010, n. 244) preferibile il primo dei due suesposti opinamenti, in quanto la censura in merito all’inadeguata custodia dei plichi contenenti le offerte, se priva quantomeno di elementi indiziari idonei almeno a far sospettare in concreto l’avvenuta alterazione o manomissione, si traduce in doglianza del tutto generica ed inammissibile (T.A.R. Lombardia &#8211; Milano 27 giugno 2012, n. 1794) e comunque infondata.<br />	<br />
Nel caso di specie, peraltro, risulta evidente che sono stati posti in essere specifici e sufficienti accorgimenti per garantire l&#8217;integrità dei plichi contenenti le offerte economiche delle ditte partecipanti, e tale comportamento non risulta da mere attestazioni esterne alla procedura di gara, in quanto è lo stesso verbale della Commissione n. 2 del 16 luglio 2010 (che ha forza probatoria privilegiata, <i>ex multis</i> Consiglio di Stato sez. V 27 aprile 2006, n. 2372), a recare menzione, pur se in via successiva, delle cautele predisposte per assicurare la custodia e la segretezza delle offerte; fatto che, del resto, trova riscontro anche nella successiva verifica delle buste, che risultano essere &#8221; integre, sigillate e a suo tempo siglate&#8221;.<br />	<br />
3.6. Conclusivamente, la censura di cui al IV motivo è infondata.</p>
<p>4. Per i suesposti motivi il ricorso è in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte infondato. </p>
<p>5. L’inammissibilità e l’infondatezza dell’azione demolitoria, in quanto pregiudiziale, determina l’inammissibilità delle domande di accertamento dell’inefficacia del contratto stipulato con la controinteressata (in data 3 marzo 2011) e del diritto al subentro nel contratto. Così come infondata si rivela la domanda di condanna, in subordine, al risarcimento per equivalente, stante la piena legittimità, nei limiti delle censure dedotte, del procedimento di gara contestato.</p>
<p>6. L’esito del ricorso introduttivo determina l’improcedibilità per sopravenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile ed in parte infondato, come da motivazione.<br />	<br />
Dichiara l’improcedibilità dei motivi aggiunti.<br />	<br />
Condanna le società ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Alberobello e della controinteressata, quantificate in misura di euro 3.000 ciascuno, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Savio Picone, Primo Referendario<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/09/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-26-9-2012-n-1685/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/9/2012 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1685</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso la delibera regionale in tema di tasso di occupazione di posti letto ospedalieri per ottenere l&#8217;accredito regionale, in attesa dell&#8217;approfondimento nel merito (dichiarato urgente). In primo grado la domanda cautelare era stata accolta ritenendo presente un rilevante pregiudizio a carico delle strutture private ricorrenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso la delibera regionale in tema di tasso di occupazione di posti letto ospedalieri per ottenere l&#8217;accredito regionale, in attesa dell&#8217;approfondimento nel merito (dichiarato urgente). In primo grado la domanda cautelare era stata accolta ritenendo presente un rilevante pregiudizio a carico delle strutture private ricorrenti sotto il profilo dell’indebitamento conseguente al nuovo modus operandi dell’ente finanziatore con connessa compromissione della erogatività dei servizi sanitari a favore della comunità e possibile aumento dei tempi di attesa dei pazienti; inoltre, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, quelli pubblici sono stati ritenuti recessivi rispetto ai secondi, perché di ordine essenzialmente finanziario e passibili di recupero all’esito eventualmente favorevole per la Regione del ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01685/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02526/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2526/2011 RG, proposto dalla <b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucrezia Girone e Maria Grimaldi, con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 36,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Casa Bianca Spa, Medicol Srl, Casa di Cura D&#8217;Amore Hospital Srl, Casa di Cura Don Camillo Srl</b> e <b>Anthea Hospital Srl</b>, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Adriano Garofalo e Giulio V. Petruzzi, con domicilio eletto in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Azienda Sanitaria Locale di Taranto</b> e <b>Azienda Sanitaria Locale di Bari</b>;	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del TAR Puglia – Bari, sez. II, n. 134/2011, resa tra le parti e concernente DETERMINAZIONE POSTI LETTO STRUTTURE OSPEDALIERE PRIVATE ACCREDITATE &#8211; TETTI DI SPESA SANITARIA; 	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2011 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi per le parti gli avvocati Grimaldi e Sticchi Damiani;	</p>
<p>Ritenuto che la domanda cautelare della Regione appellante è, ad un primo esame, assistita da vari elementi, oltre al lamentato danno, che ne suggeriscono il doveroso approfondimento nell’idonea sede di merito; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l&#8217;appello (ricorso n. 2526/2011 RG) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, respinge l&#8217;istanza cautelare proposta in primo grado. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br />	<br />
Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />	<br />
Marco Lipari, Consigliere<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-15-4-2011-n-1685/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/4/2011 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2008 n.1685</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2008 n.1685</a></p>
<p>Pres. Perrelli &#8211; Est. Chinè Gestim S.r.l. Unipersonale e altri (Avv.ti G. Di Meglio e C. Morrone) c/ Comune di Roma (Avv. Com.) sull&#8217;immediata impugnabilità delle norme regolamentari che determinano il canone di occupazione nelle concessioni di suolo pubblico 1. Autorizzazioni e concessioni – Concessione di suolo pubblico – Canone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2008 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2008 n.1685</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli    &#8211;     Est. Chinè<br /> Gestim S.r.l. Unipersonale e altri (Avv.ti G. Di Meglio e C. Morrone) c/ Comune di Roma (Avv. Com.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;immediata impugnabilità delle norme regolamentari che determinano il canone di occupazione nelle concessioni di suolo pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Autorizzazioni e concessioni – Concessione di suolo pubblico – Canone di occupazione – Determinazione &#8211; Regolamento – Immediata impugnazione – Ammissibilità.<br />
2.	Giustizia amministrativa – Regolamento – Immediata impugnazione – Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	In materia di concessioni di suolo pubblico, è ammissibile l’impugnazione immediata di norme regolamentari riferite all&#8217;approvazione di nuove tariffe e di nuovi coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il canone di occupazione dato che in tali casi non può disconoscersi l’attualità dell’interesse al gravame dei titolari delle concessioni.<br />
2.	Le norme regolamentari possono essere immediatamente impugnate in sede giurisdizionale soltanto se munite di immediata capacità lesiva della sfera giuridica di terzi, ovvero quando la lesione si consuma a prescindere dall’emanazione di un atto attuativo da parte dell’amministrazione (1). Tale capacità lesiva deve essere accertata in concreto, tenuto conto del contenuto della norma regolamentare e della natura nonché dell’entità delle conseguenze prodotte sotto la sua vigenza.																																																																																												</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. C.d.S., Sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
Sez. II ter</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Alla presenza dei Signori:<br />
Michele PERRELLI                     &#8211;                       Presidente<br />
Antonio VINCIGUERRA               &#8211;                     Componente<br />
Giuseppe CHINE’                         &#8211;                    Componente est.<br />
ha pronunciato la seguente<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 9034/2005, proposto da</p>
<p><b>Gestim S.r.l. Unipersonale</b>, <b>Ristorante “tre Scalini” gestione R.U.A. S.r.l</b>., <b>Ristorante e Pizzeria “4 Fiumi” gestione T. Navona S.r.l.</b>, <b>Aramis S.r.l., Bar Navona Soc. Nifa S.n.c. di Scibona Antonio &#038; C., Ristorante Pizzeria Bar Sadac S.r.l., Consorzio Risto Point, Caffè Barocco – Deca S.r.l., </b>in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Di Meglio e Corrado Morrone, elettivamente domiciliati, in Roma, viale XXI Aprile n. 11, presso lo studio del secondo difensore, nonché da <b>Mirmar 2004 S.r.l., Cardesi S.r.l., Caffè Vaticano – Fe.Ma. S.r.l., Snack Bar di Facondo Franco, Parta Rei Caffè di De Angelis Ada</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianfranco Di Meglio, elettivamente domiciliati in Roma, via Innocenzo XI n. 8, presso lo studio del predetto difensore;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Onofri e Angelo Delfini, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove n. 21, presso la sede dell’Avvocatura comunale;<br />
<b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 119 del 30.05.2005, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche al Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 339/98 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 27/2002 e n. 26/2003, denominato anche &#8220;Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.&#8221; e ripubblicazione integrale dello stesso”, nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare dell’allegato D relativo alle nuove tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore dal 1°.01.2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione intimata, con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Designato relatore alla camera di consiglio del 21 gennaio 2008 il dott. Giusepe Chiné; <br />
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<B>FATTO <br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
Con il ricorso in trattazione, le ricorrenti imprese, svolgenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel centro storico di Roma e tutte concessionarie di occupazioni di suolo pubblico (O.S.P.) a carattere permanente esterne ai locali sede delle rispettive attività commerciali, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 119 del 30.05.2005, avente ad oggetto “Integrazioni e modifiche al Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 339/98 e modificato con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 27/2002 e n. 26/2003, denominato anche &#8220;Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle relative norme attuative del P.G.T.U.&#8221; e ripubblicazione integrale dello stesso”, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare l’allegato “D” relativo alle nuove tariffe e coefficienti moltiplicatori in vigore dal 1°.01.2006.<br />
Avverso detto atto hanno denunciato una pluralità di censure, e segnatamente: 1) Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e difetto di motivazione dell’art. 4, comma 3, lett. c), in relazione all’art. 3 ter ed all’art. 4, comma 3, lett. b); 2) Eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione; violazione di legge per errata efalsa applicazione della delibera consiliare n. 104/2003 e dell’allegato B alla delibera impugnata, per quanto attiene all’obbligatorietà dei pareri preventivi di cui all’art. 4 della delibera nell’ipotesi di integrazione della concessione di OSP con elementi di arredo previsti ed approvati in via generale dalle delibere stesse; 3) Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione delle concessioni di OSP all’interno di isole pedonali e nelle aree sottoposte a traffico limitato di cui all’art. 4 quater, comma 4, lett. 1) e i limiti oggettivi al rilascio delle concessioni stesse ricadenti sopra i marciapiedi nell’ambito delle stesse zone di cui all’art. 4 quinques; 4) Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità e difetto di presupposto dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b) rispetto al comma 2 dello stesso articolo; 5) Eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento di fatto, difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione dell’art. 8, comma 1, lett. a) e c) e del comma 2, primo capoverso, circa la discrezionalità attribuita al Dirigente in violazione dei poteri conferitigli dalla legge, ex art. 107 d. lgv. n. 267/2000; violazione di legge; 6) Eccesso di potere per contraddittorietà e contrasto dell’art. 9 con l’art. 4 bis, comma 4; difetto di motivazione, disparità di trattamento; violazione di legge per manifesta ingiustizia; 7) Eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione, contraddittorietà circa la decorrenza del canone di occupazione ex art. 15, comma 2; violazione di legge; 8) Eccesso di potere per abuso, contraddittorietà e motivazione insufficiente dell’art. 17 e dell’art. 24 della delibera impugnata.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.<br />
Con memoria depositata il 7.06.2007, per taluni dei ricorrenti si è costituito altro difensore, in aggiunta a quello già indicato nel ricorso introduttivo.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 9493 del 15.09.2007, adottata all’udienza del 18.06.2007, la Sezione ha ordinato incombenti istruttori. L’amministrazione resistente ha eseguito gli incombenti con nota prot. 408275 del 18.11.2007.<br />
All’udienza del 21 gennaio 2008, uditi i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione. </p>
<p align=center>
<B>DIRITTO<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
1.1 Assume valenza necessariamente pregiudiziale lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità formulata negli scritti difensivi dell’Aministrazione resistente. <br />
Ad avviso dell’Amministrazione le singole doglianze formulate dai ricorrenti avverso la delibera consiliare n. 119/2005 sarebbero inammissibili per carenza di interesse, in quanto rivolte nei riguardi di un atto generale e di contenuto programmatico, le cui disposizioni sono prive di immediata capacità lesiva.<br />
1.2 L’eccezione deve essere accolta, nei termini e con i limiti di seguito precisati.<br />
1.3 Con la delibera n. 119 del 30.05.2005, il Consiglio comunale di Roma ha approvato una serie di modifiche ed integrazioni al Regolamento istitutivo del canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali (COSAP), originariamente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 339/98, e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 35/99, n. 27/2002 e n. 26/2003.<br />
La provvista della predetta potestà regolamentare la si rinviene nell’art. 63, comma 1, del d. lgv. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’art. 52 del medesimo decreto, prevedere che l’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. <br />
Il comma 2 del predetto articolo aggiunge che il regolamento è informato, tra l’altro, ai seguenti criteri: &#8220;a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione; b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici; c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell’entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell’area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione; d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone&#8221;.<br />
In attuazione della suindicata previsione di rango primario, con la deliberazione n. 339/1998 il Consiglio comunale di Roma ha approvato il regolamento istitutivo del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), successivamente modificato con le delibere consiliari nn. 35/1999, 27/2002, 26/2003 e, da ultimo, con la delibera oggetto del presente gravame.<br />
Ne discende la evidente natura regolamentare delle disposizioni contenute nella delibera n. 119/2005, avverso le quali i ricorrenti muovono le proprie doglianze.<br />
1.4 Tanto rilevato, osserva il Collegio che per giurisprudenza costante (cfr. C.d.S., sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379; T.A.R. Calabria, sez. II, 12 aprile 2005, n. 615), dalla quale non vi è motivo nella specie di discostarsi, le norme regolamentari possono essere immediatamente impugnate in sede giurisdizionale soltanto se munite di immediata capacità lesiva della sfera giuridica di terzi, ovvero quando la lesione si consuma a prescindere dall’emanazione di un atto attuativo da parte dell’amministrazione. Tale circostanza deve essere accertata in concreto, tenuto conto del contenuto della norma regolamentare e della natura nonché dell’entità delle conseguenze prodotte sotto la sua vigenza (cfr. T.A.R. Marche 20 gennaio 2003, n. 7).<br />
Il principio tiene conto della natura normalmente generale ed astratta  delle previsioni regolamentari, le quali, sebbene vigenti, manifestano capacità lesiva per gli interessi degli ipotetici destinatari soltanto allorquando ricevano attuazione da parte della competente amministrazione e si traducano in specifici provvedimenti amministrativi. In tale evenienza, una volta concretizzatasi la lesione della posizione giuridica soggettiva tutelata, il suo titolare potrà impugnare congiuntamente provvedimento attuativo e norma regolamentare, chiedendone l’annullamento.<br />
In sintesi, per gli atti regolamentari la possibilità della immediata impugnazione è un’eccezione, mentre la regola è quella dell’impugnazione congiunta. <br />
1.5 Le singole doglianze mosse dai ricorrenti nei riguardi della delibera impugnata, devono, pertanto, essere esaminate alla luce del principio che precede, e ciò al fine di accertarne la reale ammissibilità.<br />
Si palesa certamente inammissibile la prima doglianza, avente ad oggetto l’art. 4, comma 3, lett. c) dell’atto regolamentare impugnato, la quale configura disposizione dedicata alla fase istruttoria della domanda di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. E’, difatti, evidente che una simile norma può assumere capacità lesiva soltanto dopo l’attivazione dell’iter istruttorio ed ove l’Amministrazione, facendone applicazione, adotti misure concretamente pregiudizievoli per gli interessi dell’aspirante concessionario.<br />
Del pari inammissibile, per analoghe ragioni, si configura la seconda doglianza riferita all’art. 4 <i>bis</i> del regolamento gravato, il quale impone l’acquisizione, ai fini del rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico ricadenti nel territorio della Città storica, del parere obbligatorio dell’Ufficio per la Città storica e della Sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma. Anche tale ultima norma è dedicata al procedimento di rilascio dell’atto concessorio e, pertanto, incapace di produrre effetti lesivi al di fuori e prima dell’attivazione di uno specifico iter procedimentale finalizzato al rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.<br />
A ciò deve, peraltro, essere aggiunto che sono gli stessi ricorrenti a confermare la superiore conclusione, giacché formulano la doglianza in termini meramente ipotetici: &#8220;deve eccepirsi l’illegittimità dell’art. 4 bis <i>de quo</i> ove lo si voglia applicare anche alle integrazioni delle concessioni di OSP vigenti con elementi strutturali e complementari di arredo. . . quantunque le concessioni stesse no siano rilasciate ex novo e, comunque, non comportino variazione di superficie ma solo la sostituzione o appunto l’integrazione di elementi complementari di arredo&#8221;. In sintesi, l’impugnazione delle disposizione regolamentare non solo è svincolata da quella del suo atto attuativo, nella specie inesistente, ma è espressamente ed esclusivamente riferita ad una eventuale interpretazione che di quest’ultima adotti in futuro l’Amministrazione.<br />
Analoghi argomenti evidenziano l’inammissibilità della terza e quarta doglianza, la prima riferita al combinato disposto degli artt. 4 <i>quater</i> e 4 <i>quinques</i>, la seconda all’art. 7, comma 1, lett. a) e b), e comma 2. Con la prima doglianza i ricorrenti lamentano i criteri, ritenuti eccessivamente ed irragionevolmente restrittivi, adottati per il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico all’interno delle aree pedonali ed a traffico limitato; con la seconda, censurano la disposizione che impone, nell’ipotesi di automatico trasferimento di una concessione di occupazione, che il subentrante debba attivare un nuovo procedimento per il rilascio di altro titolo concessorio. <br />
Entrambe le doglianze, rivolgendosi a disposizioni regolamentari dirette a disciplinare requisiti per il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico e fasi del relativo iter procedimentale, non possono assumere immediata capacità lesiva, al di fuori, ed a prescindere, da una specifica domanda, da un correlativo procedimento e da una concreta manifestazione di volontà dell’Amministrazione concedente.<br />
Ad analoga conclusione dell’inammissibilità deve pervenirsi con riferimento alla quinta e sesta doglianza. Con esse i ricorrenti hanno rispettivamente censurato l’art. 8, comma 1, lett. a) e c) dell’atto regolamentare, recante disciplina di talune ipotesi di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico, nonché il successivo art. 9, comma 1, recante disciplina della modifica, sospensione e revoca della concessione per &#8220;sopravvenute ragioni di pubblico interesse&#8221;. <br />
Ancora una volta, entrambe le doglianze attingono disposizioni di rango secondario che, per tradursi in una effettiva lesione degli interessi dei concessionari ricorrenti, necessitano di specifici provvedimenti attuativi dell’Amministrazione concedente, nella specie, per quanto si evince dagli atti atti prodotti dalle parti in giudizio, insussistenti. <br />
Sulla stessa lunghezza d’onda deve essere rilevata l’inammissibilità della settima doglianza, riferita alla norma regolamentare dell’art. 15, comma 2, che dispone la decorrenza dell’obbligo di pagamento del canone concessorio, non dal momento del rilascio della concessione di occupazione, bensì &#8220;dal primo giorno del mese nel corso del quale è comunicato al richiedente il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione&#8221;. Anche detta disposizione non può assumere carattere di immediata lesività a prescindere dall’attivazione di uno specifico iter istruttorio e prima della sua conclusione e della conseguente formale comunicazione da parte dell’Amministrazione concedente.<br />
Del pari inammissibili sono le ulteriori doglianze, formulate con l’ottavo ordine di motivi, riferite all’art. 24, commi 2 e 7, del regolamento impugnato. Con esse i ricorrenti denunciano il vizio di incompetenza con riguardo a disposizioni normative che attribuiscono alla Giunta comunale competenze, rispettivamente in materia di ridefinizione &#8220;dell’ambito di applicazione della zona speciale&#8221; nonché &#8220;di specifici parametri territoriali&#8221;, e di determinazione delle disposizioni tecnico-amministrative volte ad assicurare &#8220;la compatibilità delle occupazioni di suolo pubblico con i valori primari di luoghi ed edifici soggetti alla tutela ambientale, archeologica, monumentale, paesaggistico-territoriale, e storico-artistica&#8221;.  Risulta, invero, evidente che quivi i ricorrenti reagiscono ad una lesione meramente potenziale, la quale potrebbe assumere attualità soltanto all’esito dell’esercizio da parte della Giuta comunale delle specifiche facoltà previste dal regolamento. <br />
L’eccezione di inammissibilità si palesa, infine, fondata con riferimento ad altra specifica doglianza, formulata dai ricorrenti con il medesimo ordine di motivi, riferita all’art. 24, comma 11, dell’atto impugnato, secondo cui &#8220;La Commissione prevista al comma 2 del punto A) del dispositivo della deliberazione del Consiglio comunale n. 104/2003 continuerà a svolgere la propria attività fino al completamento dei lavori in essere alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento&#8221;. I ricorrenti, nel tentativo di focalizzare il proprio interesse all’impugnazione, precisano che <non è dato conoscere in che modo tali lavori verranno utilizzati nei confronti delle imprese ricorrenti operanti nella Città storica" e che "V’è fondato timore che che le conclusioni dei detti lavori possano essere utilizzate per revocare le concessioni di OSP attraverso vigenti". <br />
La carenza di interesse all’impugnazione si palesa evidente, avendo i ricorrenti espressamente inteso cautelarsi per l’eventuale, futuro, utilizzo, in loro danno, dei risultati dell’attività della commissione. <br />
1.6 L’eccezione di inammissibilità deve, viceversa, essere respinta, per quanto concerne l’ulteriore doglianza, formulata con l’ottavo ordine di motivi, riferita all’approvazione delle nuove tariffe e dei nuovi coefficienti moltiplicatori di cui alle tabelle C e D allegate alla deliberazione impugnata.<br />
Tali tariffe e coefficienti moltiplicatori, necessari per determinare il canone di occupazione ai sensi dell’art. 17 del regolamento, sono in vigore, rispettivamente, sino al 31.12.2005 (tabella C) e dal 1°.01.2006 (tabella D).<br />
Tanto rilevato, non può disconoscersi l’attualità dell’interesse al gravame di titolari di concessioni di occupazione di suolo pubblico con riferimento a norme regolamentari che, rideterminando al rialzo l’importo del canone di concessione, con effetto immediato a partire dall’entrata in vigore del regolamento ovvero da una data di poco successiva, impongono un onere economico maggiore rispetto a quello previgente. Su tale lunghezza d’onda si è peraltro collocata la giurisprudenza amministrativa, che ha ammesso l’immediata ed autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale dei regolamenti relativi alla determinazione della tassa di smaltimento dei riufi solidi urbani, in quanto muniti di immediata capacità lesiva degli interessi dei residenti nel territorio comunale (C.d.S., sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379).    <br />
2.1 L’accertata ammissibilità della doglianza che precede, ne permette lo scrutinio nel merito.<br />
Secondo i ricorrenti, l’Amministrazione sarebbe incorsa nei vizi di carenza di motivazione ed eccesso di potere sotto più profili, in quanto avrebbe imposto una rideterminazione al rialzo dell’importo del canone di concessione, in assenza di adeguate giustificazioni tecnico-giuridiche, nonché disciplinandone l’applicazione retroattiva, a partire dal 1°.01.1999.<br />
2.2 La doglianza si palesa infondata.<br />
2.3 Prendendo le mosse dal denunciato presunto difetto di motivazione, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare che, assumendo l’atto impugnato natura regolamentare, esso sfugge, per espressa previsione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, al generale obbligo di motivazione. Ma a prescindere da tale non secondario rilievo, nella premessa della delibera gravata vengono chiaramente indicate le ragioni della rideterminazione dei canoni, sia in considerazione dell’incremento dei prezzi verificatosi a partire dal 1999 (data di fissazione dell’originaria tariffa), sia in virtù dell’esigenza di &#8220;una più rilevante differenziazione tra le tariffe previste per la zona normale e quelle per la zona speciale, in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio ed importanza&#8221;. Tale ultimo profilo motivazionale sfugge a qualsiasi censura di illogicità ed irragionevolezza, essendo incontestabile che il valore economico, misurato con il suo livello di produttività, di una concessione di occupazione di un’area del centro storico di Roma non è affatto assimilabile a quella di analoga concessione riferita ad aree di quartieri periferici della capitale. Di qui la necessità, in ossequio a principi generali desumibili dall’art. 97 della Costituzione, e segnatamente a quelli di imparzialità e buon andamento, di raccordare l’entità del canone al valore effettivo della concessione di occupazione. Non deve, invero, ignorarsi che a fronte del rilascio di una concessione di occupazione di suolo pubblico sussiste un vantaggio per il concessionario ma un correlativo <i>vulnus </i>per la collettività amministrata, la quale non viene più ammessa a godere indiscriminatamente del bene publico in concessione. Tale <i>vulnus </i>deve, pertanto, trovare adeguata compensazione nell’entrata comunale a carico del concessionario e nei maggiori servizi pubblici finanziabili per il tramite di quest’ultima. Anche da tale ulterioriore punto di osservazione, il pregiudizio inferto alla collettività da una concessione di suolo pubblico nelle zone di maggior pregio storico – artistico della capitale (c.d. zona speciale), non può certo essere assimilato a quello conseguente all’occupazione di aree pubbliche periferiche (c.d. zona normale). <br />
Peraltro, nel senso suindicato depone univocamente il dato normativo primario, giacché l’art. 63, comma 2, lett. c) del d. lgv. n. 556/1997 stabiisce che la tariffa, fissata con regolamento comunale, deve essere determinata tenendo conto dell’importanza delle aree e spazi pubblici occupati, dell’entità dell’occupazione, del sacrificio imposto alla collettività dal rilascio della concessione.<br />
2.4 Del pari priva di pregio si palesa la censura di illegittimità per retroattività. <br />
Osserva il Collegio che l’affermazione dei ricorrenti secondo cui in virtù dell’atto regolamentare impugnato i canoni sarebbero stati rideterminati, con effetto retroattivo, a partire dal 1°.01.1999 non trova alcun supporto positivo nella lettera della fonte regolamentare. Ed invero, le allegate tabelle C e D alla delibera consiliare gravata trovano applicazione, rispettivamente, a partire dal 1°.01.2005 e dal 1°.01.2006. <br />
Focalizzando l’attenzione sulla tabella C, alla quale soltanto potrebbe astrattamente riferirsi la censura formulata dai ricorrenti (essendo la delibera impugnata del 30.05.2005), occorre evidenziare che con l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dalla legge n. 448/2001, si è stabilito che il termine per approvare i regolamenti delle entrate degli enti locali è determinato con riferimento alla data ultima fissata dalla legislazione statale per la deliberazione del bilancio di previsione, aggiungendosi che i predetti regolamenti &#8220;anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento&#8221;.<br />
Il regolamento oggetto di gravame è stato approvato il 30.05.2005, pertanto entro la data del 31.05.2005 fissata dall’art. 1 del D.L. n. 44/2005 per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2005.<br />
Di qui la piena conformità alla fonte primaria della decorrenza indicata dalla delibera consiliare gravata per le tariffe di cui alla tabella C, giacché ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 dette tariffe avrebbero dovuto applicarsi dal &#8220;1° gennaio dell’anno di riferimento&#8221;. <br />
3. In sintesi, per gli argomenti che precedono il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.<br />
4.Per la novità delle questioni esaminate, sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorati di giudizio.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M. 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  Sez. II Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge, nei termini meglio precisati in motivazione.<br />
Compensa integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2008-n-1685/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2008 n.1685</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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