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	<title>1684 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.1684</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-8-7-2020-n-1684/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-8-7-2020-n-1684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.1684</a></p>
<p>Daniele Burzichelli, Presidente, Diego Spampinato, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Seminara, contro il Ministero della difesa, e la Direzione di commissariato M.M. di Augusta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania Pubblico dipendente: l&#8217; azione di recupero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-8-7-2020-n-1684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.1684</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-sentenza-8-7-2020-n-1684/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2020 n.1684</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Daniele Burzichelli, Presidente, Diego Spampinato, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Seminara, contro il Ministero della difesa, e la Direzione di commissariato M.M. di Augusta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania</span></p>
<hr />
<p>Pubblico dipendente: l&#8217; azione di recupero per le somme indebitamente corrisposte da parte della PA ha  prescrizione decennale ex. art 2946, c.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Pubblico impiego &#8211; pubblico dipendente &#8211; somme indebitamente corrisposte da parte della PA &#8211; azione di recupero &#8211; prescrizione decennale ex. art 2946, c.c.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all&#8217;ordinaria prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, c.c. , e che sia la buona fede, sia il legittimo affidamento non possono autorizzare la conservazione del trattamento economico non dovuto, rilevando semmai al fine di stabilire modalità  di recupero non eccessivamente gravose per il dipendente. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 08/07/2020<br /> <strong>N. 01684/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00457/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 457 del 2014, proposto da Rocco Negro, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giorgio Seminara, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Salvatore Garofalo, in Catania, corso Italia, 69;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero della difesa, e la Direzione di commissariato M.M. di Augusta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso la quale <em>ope legis</em> domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8211; del provvedimento n. 2528, emesso in data 20.10.2011 dalla Direzione di commissariato M.M. Augusta, avente ad oggetto la ripetizione di quanto percepito a titolo di indennità  supplementare di comando da dicembre 2003 ad ottobre 2011;<br /> &#8211; di tutti gli atti connessi e collegati, anteriori e conseguenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, e della Direzione di commissariato M.M. di Augusta;<br /> Visti gli atti della causa;<br /> Relatore il giorno 24 giugno 2020 il dott. Diego Spampinato;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso consegnato agli Ufficiali giudiziari il 4 gennaio 2014, spedito via posta il 16 gennaio 2014, notificato il 20 gennaio 2014 presso l&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, e depositato il 19 febbraio 2014, il ricorrente impugna il provvedimento di ripetizione indicato in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi.<br /> 1. Mancata indicazione del termine e dell&#8217;Autorità  cui è possibile ricorrere.<br /> 2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 10, comma 2, della legge n. 78/1983. L&#8217;incarico assegnato al ricorrente rientrerebbe fra quelli per cui sarebbe prevista la specifica indennità  di cui si tratta, contemplati sia dalla Circolare DGPM/IV/12/123720/20 del 10 gennaio 2001, sia dalle successive Circolari M_DGMIL_05IV1220016235 del 24 febbraio 2006 e M_DGMIL_05IV15268831 del 13 dicembre 2007, ciò risultando dall&#8217;ordine di trasferimento datato 25 giugno 2003 (allegato al ricorso <em>sub</em> 6) e dalla tabella organica consegnata al ricorrente (allegato al ricorso <em>sub</em> 7).<br /> 3. Prescrizione del credito e violazione del principio del legittimo affidamento.<br /> L&#8217;Amministrazione militare si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito; in particolare, ha eccepito l&#8217;irricevibilità  del ricorso, poichè notificato oltre il termine decadenziale di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato; anche ove si facesse decorrere il termine di impugnazione dalla scadenza del termine di cui all&#8217;art. 6, D.P.R. 1199/1971, a partire dalla data di presentazione della seconda domanda di autotutela (sebbene essa non integri e non sia denominata quale ricorso gerarchico), questo sarebbe scaduto un mese prima della notifica del ricorso.<br /> L&#8217;infondatezza nel merito delle censure, per come appresso argomentata, esime il Collegio dalla disamina della eccezione in rito.<br /> Il primo motivo non è fondato, richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l&#8217;omessa indicazione lamentata non è causa di illegittimità , eventualmente consentendo la rimessione in termini per errore scusabile (<em>ex plurimis</em>, CGARS, Sez. giurisd., 27 febbraio 2015, n.163).<br /> Anche il secondo motivo è infondato.<br /> Il ricorrente non precisa quali siano le indicazioni che dovrebbero risultare dalla documentazione richiamata a supporto; pertanto non adempie all&#8217;onere della prova, anche alla luce della specifica contestazione dell&#8217;Amministrazione secondo cui dalla normativa applicabile non si potrebbe desumere il possesso di uno degli incarichi come individuati dal DI 23 aprile 2001 (in tema di contestazione specifica ed onere della prova, CGARS, Sez. giurisdizionale, 24 ottobre 2011, n. 703).<br /> Peraltro, circostanza che condurrebbe comunque al rigetto del motivo, proprio dalla tabella organica richiamata dal ricorrente la posizione da lui ricoperta appare essere quella non del personale indicato al primo posto, qualificato come &#8220;dirigente&#8221; (p. tab. 275), ma del personale indicato al secondo posto, qualificato come &#8220;addetto&#8221; (p. tab. 276), anche alla luce della circostanza che nell&#8217;ordine di trasferimento il ricorrente viene individuato come <em>«&#038;in sostituzione di: 1 Mar. TM/MM Mormina Antonio Salvatore»</em> e tale ultimo soggetto è indicato &#8211; sebbene con indicazione a mano &#8211; nella citata tabella proprio nella posizione 276.<br /> Parimenti infondato è il terzo motivo.<br /> E&#8217; orientamento consolidato quello secondo cui l&#8217;azione di recupero di somme indebitamente corrisposte al pubblico dipendente da parte della pubblica amministrazione è soggetta all&#8217;ordinaria prescrizione decennale di cui all&#8217;art. 2946, c.c., e non a quella quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, c.c. (<em>ex plurimis</em>, anche per richiami di giurisprudenza, CGARS, Sez. giurisd., 12 aprile 2007, n.271), e che sia la buona fede, sia il legittimo affidamento non possono autorizzare la conservazione del trattamento economico non dovuto, rilevando semmai al fine di stabilire modalità  di recupero non eccessivamente gravose per il dipendente (<em>ex plurimis</em>, Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5010), risultando nel caso di specie dal provvedimento impugnato che l&#8217;Amministrazione ha concesso al ricorrente la rateizzazione in 49 rate della somma da recuperare.<br /> Il Collegio è dell&#8217;avviso che, in ragione della natura della presente controversia e del suo andamento, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l&#8217;integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Daniele Burzichelli, Presidente<br /> Giuseppa Leggio, Consigliere<br /> Diego Spampinato, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> </p>
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