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	<title>1683 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2017 n.1683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-12-2017-n-1683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-12-2017-n-1683/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2017 n.1683</a></p>
<p>Armando Pozzi, Presidente, Estensore Sulla legittimità della perdita del grado e rimozione dal servizio di un militare per condanna penale senza previo giudizio disciplinare Militare e militarizzato – Condanna per furto militare – Perdita di grado – Rimozione – Attivazione procedimento disciplinare – Necessità – Non sussiste – Art. 866</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-12-2017-n-1683/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2017 n.1683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-12-2017-n-1683/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2017 n.1683</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Armando Pozzi, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità della perdita del grado e rimozione dal servizio di un militare per condanna penale senza previo giudizio disciplinare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Militare e militarizzato – Condanna per furto militare – Perdita di grado – Rimozione – Attivazione procedimento disciplinare – Necessità – Non sussiste – Art. 866 C.O.M. – Legittimità costituzionale</strong><br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È legittimo il decreto del Ministero della Difesa che ha disposto a carico di un sottoufficiale, senza previo giudizio disciplinare, la perdita del grado per condanna penale per rimozione con conseguente cessazione dal servizio, sulla base di quanto previsto dall’art. 866 C.O.M. Infatti questa norma è conforme a Costituzione poiché il principio di garanzia di necessaria attivazione del procedimento disciplinare non può ritenersi né assoluto e né incondizionato, dovendo invece recedere quando le ragioni della disciplina, dell’onore e del buon andamento risultino compromesse dalla commissione di reati particolarmente odiosi e devastanti per la finanza pubblica (come nella specie il reato di furto militare), tali da recidere il rapporto di fedeltà che lega il funzionario all’amministrazione. Conseguentemente, in casi siffatti, ben si giustifica la previsione di una presunzione di incompatibilità con il rapporto di servizio e quindi della previsione della sanzione espulsiva senza necessità di instaurare un previo procedimento disciplinare.<br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 27/12/2017<br />
N. 01683/2017 REG.PROV.COLL.<br />
N. 01499/2016 REG.RIC.<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 1499 del -OMISSIS-016, proposto da:<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio Elena Vignolini in Firenze, via F. Bonaini N.10;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale per il Personale Militare, non costituito in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
&#8211; del D.M. n. 343/I-3/-OMISSIS-016 (M_D GMIL REG -OMISSIS-016 0483050 0-OMISSIS&#8211;08&#8211;OMISSIS-016), datato -OMISSIS-9.07.-OMISSIS-016, notificato al ricorrente in data 8.08.-OMISSIS-016, con cui il Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale per il Personale Militare &#8211; III Divisione ha disposto nei confronti del ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 866 del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare, senza giudizio disciplinare, la perdita del grado per condanna penale per rimozione, con decorrenza dal 15.03.-OMISSIS-016, con conseguente cessazione dal servizio permanente del ricorrente e l&#8217;iscrizione d&#8217;ufficio nel ruolo dei Militari di truppa, senza alcun grado (Comune di -OMISSIS-), ai sensi degli articoli 861, comma 3, 9-OMISSIS-3, commi 1 lettera i) e 3 del Codice dell&#8217;Ordinamento Militare;<br />
&#8211; del foglio recante prot. n. M_D GMIL REG-OMISSIS-016 0-OMISSIS-44555 del 15.04.-OMISSIS-016 emanato dal Ministero della Difesa &#8211; Direzione Generale per il Personale Militare.<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1-OMISSIS- luglio -OMISSIS-017 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
<strong>FATTO</strong><br />
Con il presente gravame il ricorrente, sottufficiale della -OMISSIS-Italiana, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione di appartenenza ha disposto nei suoi confronti, ai<br />
sensi dell’art. 866 del Codice dell’Ordinamento Militare, senza giudizio disciplinare, la perdita del grado per condanna penale per rimozione, con decorrenza dal 15.03.-OMISSIS-016, con la conseguente cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei Militari di<br />
truppa, senza alcun grado (Comune di -OMISSIS-^ -OMISSIS-), ai sensi degli articoli 861, comma 3, 9-OMISSIS-3, commi 1 lettera i) e 3 del medesimo Codice.<br />
Avverso il suddetto provvedimento e quelli in epigrafe specificati l’interessato ha dedotto due motivi di ricorso, il primo di illegittimità ordinaria ed il secondo di illegittimità costituzionale della normativa di cui al C.O.M. in concreto applicata.<br />
In sintesi:<br />
-dopo avere ricostruito i precedenti di carriera tesi ad accreditare l’immagine di un militare dall’elevato profilo professionale;<br />
&#8211; dopo avere ricordato di essere stato “ingiustamente coinvolto” in un procedimento<br />
penale e che il Tribunale Militare di -OMISSIS- – Sezione Prima, con sentenza n. -OMISSIS-6 del 1-OMISSIS- giugno -OMISSIS-014, ha condannato il graduato alla pena, sospesa, di anni uno e mesi tre di reclusione militare, per i reati di “furto militare pluriaggravato in concorso” e “violata consegna aggravata in concorso”;<br />
-dopo avere riferito che la Corte Militare di Appello – Sezione Seconda, con sentenza n. 78/-OMISSIS-015 del -OMISSIS-1 luglio -OMISSIS-015, su ricorso del P.M., in parziale riforma della pronuncia di primo grado condannava lo stesso sottufficiale alla pena di anni due e mesi tre di reclusione militare senza il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione (tale sentenza era confermata dalla Cassazione con sentenza del 15 marzo -OMISSIS-016);<br />
&#8211; dopo avere ulteriormente precisato come – dopo che l’amministrazione militare aveva inoltrato apposita istanza di correzione/integrazione della sentenza di secondo grado alla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello – quest’ultima, in accoglimento del ricorso del PM, con ordinanza n. 6/-OMISSIS-016 del 13 luglio -OMISSIS-016, applicava nei confronti del ricorrenteanche la pena accessoria della rimozione;<br />
tutto ciò esposto, il militare, con il primo gruppo di censure, contesta la violazione del combinato disposto dell’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p., dell’art. 866 del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 (Cod. Ord. Mil.), nonché degli artt. 9-OMISSIS-3, comma 1 lettera i), 861, comma 3, 867, comma 3, e 3 del medesimo D. Lgs. 66/-OMISSIS-010; violazione del principio “tempus regit actum” e del principio del “favor rei”; violazione dell’art. 9 L. n. 19/1990; violazione dell’art. 4 della Costituzione; violazione del diritto al lavoro; Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa; errore e/o carenza nei presupposti, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, difetto ed insufficienza di istruttoria; carenza e/o insufficienza, genericità, illogicità, erroneità, contraddittorietà ed incongruità della motivazione.<br />
In particolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare, ratione temporis, (trattandosi di fatti antecedenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 (9.10.-OMISSIS-010), non l’art. 9-OMISSIS-3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 66/-OMISSIS-010 ma, piuttosto, l’art. 9 Legge 7.-OMISSIS-.1990 n. 19, la quale prevede che “Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale….”. Risulterebbe, perciò, violato sia il principio del “tempus regit actum” che quello del “favor rei”, avendo l’Amministrazione applicato un automatismo connesso alla sentenza penale manifestamente illegittimo in quanto legato ad una condanna penale, a qualunque titolo irrogata, con l’effetto gravissimo della cessazione dal servizio permanente, anziché la retrocessione del militare al grado più basso (Cfr.Corte Cost. luglio 1999, n. -OMISSIS-86; 19 aprile 1993, n. 197; -OMISSIS-5 ottobre 1989, n. 490; n. 363/1996).<br />
Con il secondo motivo l’interessato solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 866, comma 1 (“la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale”), 867, comma<br />
3 (“se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”) e 9-OMISSIS-3 del d.lgs. n. 66/-OMISSIS-010 ( il rapporto di impiego del militare cessa, tra l’altro, a seguito di perdita del grado), per violazione del principio di eguaglianza sostanziale e<br />
con il criterio di ragionevolezza delle scelte legislative di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui le predette norme prevedono la cessazione del rapporto di lavoro come conseguenza automatica (senza apposito previo procedimento disciplinare) dell’applicazione in sede di condanna penale definitiva della sanzione accessoria della rimozione dal grado.<br />
L’incostituzionalità delle norme rubricate risulterebbe evidente alla luce dell’insegnamento della Corte costituzionale (sentenze n. 971 del 1988 , nn. 40 del 1990, 16, 415 e 104 del 1991, 134 del 199-OMISSIS-, 197 del 1993 e 363 del 1996), tenuto oltretutto conto che l’art. 9-OMISSIS-3 del d.lgs. n. 66/-OMISSIS-010 riproduce, di fatto, l’art. 34, numero 7 della L. n. 1168/1961, già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 363 sopra citata.<br />
Le norme in questione violerebbero altresì l’art. 3 Cost. equiparando tra di loro gli effetti della pena accessoria della rimozione dal grado con la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione irrogata a seguito di apposito procedimento disciplinare.<br />
Risulterebbe dunque manifestamente illogica la scelta del Legislatore di far conseguire a due sanzioni così differenti lo stesso effetto espulsivo con riguardo al rapporto di lavoro in corso tra Amministrazione e militare, senza consentire alla prima di graduare la sanzione da applicare in rapporto alla condanna subita dal dipendente colpito da pena accessoria nella sua “sede naturale”, ossia all’interno del procedimento disciplinare.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione per contestare diffusamente entrambi i motivi di ricorso, con ampi e pertinenti richiami alla giurisprudenza costituzionale ed amministrativa.<br />
Con memoria depositata il 9 giugno -OMISSIS-017 parte ricorrente insiste nel rilevare come l’Amministrazione resistente ritiene applicabile al caso di specie la normativa sopravvenuta al momento dell’avvio della procedura amministrativa e non già, come invece avrebbe dovuto, la normativa vigente al momento del fatto penalmente sanzionato. L’irrogata rimozione infatti costituisce misura accessoria penale ed in quanto tale è retta anche nella fase amministrativa dal principio del favor rei, con conseguente applicazione della normativa previgente al codice dell’ordinamento militare. In altri termini, non trovava applicazione l’art. 9-OMISSIS-3 comma 1 lettera i) del D. Lgs. n. 66/-OMISSIS-010, bensì l’art. 9 della Legge 7.-OMISSIS-.1990 n. 19. In definitiva, ove l’Amministrazione avesse ben inquadrato il caso, non avrebbe dovuto disporre la cessazione dal servizio, quanto piuttosto privarlo del grado e riammetterlo in servizio con il grado più basso della sua categoria di graduato in servizio permanente.<br />
A tal proposito la stessa memoria richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato (senza riportare gli estremi) e l’orientamento della Corte Costituzionale “ormai noto” (Cfr. Corte Cost. luglio 1999, n. -OMISSIS-86; 19 aprile 1993, n. 197; -OMISSIS-5 ottobre 1989, n. 490).<br />
Alla pubblica udienza del 1-OMISSIS- luglio -OMISSIS-017 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<strong>DIRITTO</strong><br />
1.-Preme anzitutto ricordare che con ord.za n. 634/-OMISSIS-016 adottata a seguito dell’udienza camerale 14 dicembre -OMISSIS-016, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare motivando nel modo che segue.<br />
“Premesso che:<br />
&#8211; Il ricorrente, Sottocapo di I -OMISSIS- della M.M. è stato condannato con sentenza definitiva della Corte Militare d’appello II Sezione per i reati di furto militare pluriaggravato in concorso e di mancata consegna aggravata, in relazione all’illecita sottrazione di 1-OMISSIS-.460 litri di carburante dal deposito militare di combustibili NATO di -OMISSIS-, avvenuta nel novembre -OMISSIS-008, con condanna a -OMISSIS- anni e 3 mesi di reclusione;<br />
……………………<br />
Considerato che:<br />
&#8211; come disposto nell’ordinanza della Corte Militare d’appello del 13 luglio -OMISSIS-016 il ricorrente, assieme agli altri coimputati, è stato condannato anche alla pena accessoria della rimozione di cui all’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p. e ai sensi dell’art. -OMISSIS-30, comma 3, stesso codice penale militare di pace;<br />
&#8211; il predetto art. -OMISSIS-30, il quale prevede e punisce il reato di “furto militare” (sia in danno di altri militari che dell’amministrazione), dispone, al comma 3, che “La condanna importa la rimozione.”;<br />
&#8211; la Corte costituzionale, con sentenze 10 marzo 1983, n. 49, 7 novembre 1989, n. 490, -OMISSIS- febbraio 1990, n. 60, ha dichiarato, fra l&#8217;altro, inammissibile o manifestamente inammissibile la questione di legittimità del sopra citato art. -OMISSIS-30, comma terzo, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.;<br />
&#8211; l’ art. -OMISSIS-9 c.p.mil.p a sua volta stabilisce che la rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una -OMISSIS- superiore all&#8217;ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima -OMISSIS-; aggiunge il secondo comma dell’articolo che la condanna alla reclusione militare, salvo che la legge disponga altrimenti, importa la rimozione: a) per gli ufficiali e sottufficiali, quando è inflitta per durata superiore a tre anni e, b) per gli altri militari, quando è inflitta per durata superiore a un anno;<br />
&#8211; la Corte costituzionale, con sentenza -OMISSIS-, ha dichiarato: a) non fondata la questione di legittimità del predetto art. -OMISSIS-9 (e -OMISSIS-34, terzo comma cod. pen. mil.re di pace), nella parte in cui prevede l&#8217;automatica applicazione della pena accessoria della rimozione, in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7, terzo comma, Cost.;<br />
&#8211; l’art. 866 del C.O.M. di cui al d. lgs. n. 60/-OMISSIS-010 dispone che (comma 1) la perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale; al contempo (comma -OMISSIS-), per stabilire i casi in base ai quali la condanna penale comporta l&#8217;applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici , rinvia dinamicamente, rispettivamente, alla legge penale militare ed alla legge penale comune;<br />
Rilevato ulteriormente che la perdita del grado non rappresenta un effetto penale o una sanzione accessoria alla condanna, bensì un effetto indiretto di natura amministrativa, giustificato dalla fisiologica impossibilità di prosecuzione del rapporto in conseguenza dell’irrogazione di una sanzione di carattere interdittivo, onde, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 11 delle preleggi sull’efficacia della legge nel tempo, alle procedure amministrative, che si dispieghino in un arco di tempo successivo, si applica la nuova disciplina, secondo il noto principio tempus regit actum (Cons. St., -OMISSIS&#8211;OMISSIS-/1/-OMISSIS-014 nn. 389 e 390);<br />
Rilevato, pertanto, che alla stregua delle coordinate normative e giurisprudenziali sopra indicate, il provvedimento impugnato appare atto dovuto ed immune dalle censure ad esso mosse con il primo motivo, rivelandosi al contempo prive di fondatezza anche le q.l.c. sollevate con il secondo motivo (cfr. al riguardo e per tutte Cons. Stato Sez. IV, 14/05/-OMISSIS-014, n. -OMISSIS-480);<br />
Osservato, altresì, che le ragioni personali e familiari del danno prospettate in ricorso, anche a voler superare, per assurda ipotesi, le considerazioni in diritto sopra riportate, appaiono irrilevanti ai fini del vaglio di legittimità rimesso a questo giudice e, comunque, ben recessive rispetto all’interesse pubblico al non mantenimento nella posizione di servizio di un dipendente palesemente infedele ai propri doveri di integrità morale e professionale; il ricorrente, infatti, ripetesi, ha sottratto in concorso con altri un cospicuo quantitativo di combustibile destinato ad usi militari, così rinnovando gli infausti fasti di una prassi criminale purtroppo conosciuta anche nel settore del pubblico impiego, ove talvolta si considerano i beni pubblici come patrimonio da depredare, in tal modo alimentando una “cultura” di sperpero di risorse, a fronte della quale ogni intervento di c.d. spending review o di anticorruzione appare destinato al fallimento;<br />
Osservato che le spese di fase vanno poste a carico della parte soccombente;……….”.<br />
-OMISSIS-.- Il Collegio, pur ad un ancor più approfondito esame della vicenda, proprio della fase di merito, ritiene di confermare l’impianto motivazionale del provvedimento cautelare di rigetto sopra riportato, la cui esaustività consentirebbe un mero richiamo ad esso, in virtù del principio di sinteticità.<br />
3.- Tuttavia, considerata l’annosità e ripetitività delle questioni, si ritiene di soffermarsi in dettaglio sulle ragioni della conferma dell’ordinanza cautelare, che possono sintetizzarsi nelle seguenti:<br />
a) la conferma ellittica della bontà della sopra riportata motivazione derivante dalla sentenza in forma semplificata pronunciata con riferimento alla stessa vicenda penale (riguardante però un altro correo partecipante al fatto delittuoso in questione, con il patrocinio del medesimo avv. Tartaglia) dal TAR Catania nella stessa data in cui questo Tribunale si è pronunciato in sede cautelare (sent. TAR Catania n. 3-OMISSIS-57/-OMISSIS-016, su ricorso nrg -OMISSIS&#8211;OMISSIS-38 del -OMISSIS-016);<br />
b) la mancata impugnazione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale da parte del ricorrente, la cui difesa affidata all’ultima memoria, peraltro, nulla contesta in merito al provvedimento cautelare, così da non fornire al Collegio elementi di riflessione tali da condurre ad un eventuale ripensamento;<br />
c) la complessiva (e complicata) cornice normativa nella quale si colloca la brutta vicenda di cui è stato protagonista, assieme ad altri quattro complici, il ricorrente; cornice che non risulta modificata neppure dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 15-1-OMISSIS&#8212;OMISSIS-016, n. -OMISSIS-68, la quale ha riguardato le norme del C.O.M. applicate in concreto dall’amministrazione resistente, di cui si dirà meglio più avanti.<br />
&nbsp;<br />
3.- Quanto al primo punto sub -OMISSIS-.a), il Tar Catania ha rilevato, tra l’altro e in sintonia con l’ordinanza cautelare di questo Tribunale, che “ … Il provvedimento di rimozione per perdita del grado è stato adottato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 861, 866, 867 e 9-OMISSIS-3 del D. Lgs. n. 66 del -OMISSIS-010, quale diretto ed automatico effetto giuridico della sentenza penale emessa dalla Corte Militare di Appello nei confronti del ricorrente, con la quale, oltre alla condanna alla pena della reclusione, all’odierno ricorrente è stata comminata la pena accessoria della rimozione. Tale automatismo opera, quindi, a prescindere dal previo avvio di un procedimento disciplinare ed esso costituisce, per l’amministrazione di appartenenza del militare, atto dovuto la cui adozione è subordinata unicamente alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge.<br />
Del resto, a fronte di una determinazione giudiziale che recide in modo radicale il rapporto di servizio, non è coerente che all’Amministrazione venga dato il potere di adottare una autonoma misura disciplinare che, se non coincidente con la destituzione, sarebbe “inutiliter data” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre -OMISSIS-009, n. 55-OMISSIS-6 ), atteso che non è data all’Amministrazione alcuna possibilità di contrapporre una propria diversa valutazione all’esito della vicenda penale. “(così, per estratto, la sentenza del Tar Catania). Le riportate considerazioni dei Giudici catanesi sono del tutto collimanti con quelle formulate dal Collegio in fase cautelare, supportandone l’esattezza.<br />
4.- Quanto al punto sub -OMISSIS-.-b), il Collegio si è scientemente astenuto dalla pur possibile ed agevole redazione di una sentenza in forma semplificata, proprio per dare modo al ricorrente, inciso da una misura espulsiva di oggettiva gravità, di proporre appello cautelare e, comunque, di formulare consapevoli censure alla articolata motivazione del provvedimento cautelare di rigetto. Tanto più che due TAR, quello lombardo e quello campano, già avevano sollevato questione di costituzionalità delle norme del C.O.M. qui in rilievo e la sentenza della Corte, all’epoca della camera di consiglio cautelare, ancora non era conosciuta. Tuttavia, il ricorrente né ha impugnato l’ordinanza di rigetto dell’istanza cautelare, né, tanto meno, l’ha censurata almeno nell’ultima memoria difensiva.<br />
5.- Riguardo al punto sub -OMISSIS-.c) c’è da osservare quanto segue.<br />
5.1.- La Corte Costituzionale, con sentenza 15-1-OMISSIS&#8212;OMISSIS-016, n. -OMISSIS-68 (quindi immediatamente successiva alla camera di consiglio in cui il Collegio si è pronunciato sull’istanza di sospensiva), a seguito di due ordinanze del TAR Lombardia e del TAR Campania, ha dichiara l&#8217;illegittimità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 9-OMISSIS-3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 15 marzo -OMISSIS-010, n. 66 (Codice dell&#8217;ordinamento militare), ma solo nella parte in cui non prevedevano l&#8217;instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena ordinaria accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici (nella specie, quindi, come meglio si vedrà in prosieguo, non rilevante trattandosi di pena militare accessoria della rimozione).<br />
5.-OMISSIS-.- Della riportata sentenza della Corte nessuna delle due parti in giudizio fa cenno alcuno; sicché il Collegio si è dato carico di verificarne d’ufficio l’eventuale incidenza sul quadro normativo riferibile alla fattispecie, per concludere, tuttavia, in merito all’irrilevanza della ricordata pronuncia di incostituzionalità.<br />
6.- Vale, al riguardo, procedere ad una ricostruzione del medesimo contesto positivo in cui deve inquadrarsi la fattispecie concreta, iniziando dalle norme del codice penale militare di pace, solo dalla cui applicazione ha avuto origine la vicenda, scaturita unicamente ed esclusivamente da una sentenza del Giudice Militare d’appello, prima della quale nessuna preliminare iniziativa procedimentale era stata assunta autonomamente dall’amministrazione militare.<br />
7.- Come già esposto sopra, il militare è stato, infatti, condannato per la commissione, tra l’altro, del reato di furto militare, di cui all’art. -OMISSIS-30 cod. pen. mil. pace. La norma punisce (per quel che qui interessa) il militare, che, in luogo militare, si impossessa di cosa mobile in danno della amministrazione militare, con la pena della reclusione militare da uno a cinque anni (comma -OMISSIS-).<br />
Aggiunge il terzo comma dello stesso articolo che la condanna importa la rimozione.<br />
8.- A seguito della predetta condanna per una fattispecie criminosa militare che riecheggia quella di cui all’art. 316 cod. pen. (peculato) il Giudice Militare d’appello, con ordinanza n. 6/-OMISSIS-016 emessa su ricorso del P.M. per omessa previsione nella sentenza di condanna alla pena principale, ha disposto l’applicazione a tutti i condannati (tra cui il ricorrente) della pena accessoria della rimozione, la cui applicazione – rileva il Giudice Militare – consegue ad un automatismo che non consente valutazioni discrezionali ai sensi dell’art. 183 disp. att. c.p.p.<br />
9.- E’ utile ricordare che il riportato articolo -OMISSIS-30, terzo comma del codice militare è stato più volte (assieme al connesso articolo -OMISSIS-9 stesso codice, disciplinante in via generale l’istituto della rimozione) sottoposto al vaglio di costituzionalità, proprio con riferimento al ricordato automatismo espulsivo (pena obbligatoria accessoria della rimozione), ma sempre ne è uscito indenne.<br />
10.- Infatti: a) la Corte costituzionale, già con sentenza 10 marzo 1983, n. 49, dichiarò inammissibile la q. l. cost. dell&#8217;art. -OMISSIS-30, comma terzo, citato, in riferimento all&#8217;art. 3 Cost.; b) la stessa Corte, con sentenza 7 novembre 1989, n. 490 ha dichiarato inammissibile la medesima questione, in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.; c) con sentenza -OMISSIS- febbraio 1990, n. 60 è stata dichiarata, fra l&#8217;altro, manifestamente inammissibile la stessa questione sempre in riferimento agli artt. 3 e -OMISSIS-7 Cost.<br />
10.1.- In particolare, con la citata sentenza n. 490/1989 la Corte si è occupata del problema dell&#8217;automaticità della pena accessoria della rimozione, prevista in via generale, in relazione ad una certa gravita della pena principale inflitta, nell&#8217;art. -OMISSIS-9 codice penale militare di pace, e specificamente poi comminata, indipendentemente dall&#8217;entità della pena irrogata, a seguito di condanna per determinati reati, come il furto militare (art. -OMISSIS-30 codice penale militare di pace). Tuttavia, la Corte osservò che la pena accessoria (tra cui la rimozione), anche se interdittiva della prosecuzione del rapporto d’impiego, ha natura di vera e propria a differenza della che la pubblica amministrazione doveva applicare agli impiegati civili dello Stato condannati per taluni reati, ai sensi dell’art. 85 TU n. 3/1957. Con la conseguente inapplicabilità alla sanzione penale militare in questione dei principi riferiti &#8211; con la sentenza n. 971 del 1988, che espunse dal nostro ordinamento l’istituto della destituzione di diritto &#8211; ad una sanzione amministrativa, sia pure essa di carattere afflittivo / interdittivo, di manifesta natura disciplinare e non penale.<br />
10.-OMISSIS-.- Sempre con riguardo alla stessa tematica degli automatismi risolutivi del rapporto d’impiego militare, la Corte, con la sentenza n. 383/1997, ebbe a ribadire l’infondatezza della questione di incostituzionalità concernente sempre gli artt. -OMISSIS-9 e -OMISSIS-34, terzo comma, c.p.m.p., con riguardo all’automatica applicazione della rimozione, osservando come non fosse corretto un richiamo indiscriminato ed assolutistico alla giurisprudenza costituzionale sulla &#8220;destituzione di diritto&#8221;, vista la distinzione fra tale tematica e quella delle pene accessorie (sentenza n. 363 del 1996; ordinanze nn. -OMISSIS-01 e 137 del 1994, sentenza n. 197 del 1993). Infatti, “mentre nella sede disciplinare é possibile commisurare la sanzione all’entità del fatto, nell’applicazione delle pene accessorie non é dato analogo apprezzamento; ad esse é estranea, dunque, la statuizione contenuta nell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19”.<br />
11.- A questo punto va considerata, sempre ai fini del decidere, la più volte ricordata disciplina del C.O.M., applicata dall’amministrazione resistente, ma solo all’esito definitivo del processo penale.<br />
Si tratta, come già detto dei seguenti articoli:<br />
A) art. 861 (Cause di perdita del grado), per il quale “ Il grado si perde per una delle seguenti cause:….. d) rimozione all&#8217;esito di procedimento disciplinare; e) condanna penale….”;<br />
B) art. 866 (Condanna penale) secondo cui “La perdita del grado, senza giudizio disciplinare, consegue a condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare o delitto non colposo che comporti(no, rispettivamente: aggiunta del relatore) la pena accessoria della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene accessorie di cui all&#8217;articolo 19, comma 1, numeri -OMISSIS-) e 6) del codice penale”. Aggiunge lo stesso articolo 866 che “I casi in base ai quali la condanna penale comporti l&#8217;applicazione della rimozione o della interdizione temporanea dai pubblici uffici sono contemplati, rispettivamente, dalla legge penale militare e dalla legge penale comune”.<br />
C) art. 867 (Provvedimenti di perdita del grado) il quale disciplina forme e decorrenza del provvedimento.<br />
D) art. 9-OMISSIS-3 (Cause che determinano) la cessazione del rapporto di impiego), per il quale “ Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:….i) perdita del grado”.<br />
1-OMISSIS-.-Su questo quadro normativo è intervenuta più volte, come detto, la Corte Costituzionale, per salvaguardarne l’impianto complessivo, fondato sulla distinzione fra sanzioni penali accessorie, comminate dal Giudice penale con la sentenza di condanna, interdittive della prosecuzione del rapporto di servizio senza procedimento disciplinare e sanzioni amministrative applicabili solo dopo apposito procedimento disciplinare, seppur dopo sentenza penale ma non accompagnata da pene accessorie definitivamente interdittive.<br />
13.- Gli interventi più recenti su tale complesso di norme da parte della Consulta, meritevoli di particolare attenzione sono due, di seguito sintetizzati.<br />
13.1.- Con la sentenza n. -OMISSIS-73 del -OMISSIS-013 la Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’ articolo 866, comma 1, sollevata dal TAR Lazio con un’ordinanza ritenuta dalla stessa Corte non adeguatamente motivata con riferimento all’evoluzione subita dal sistema sanzionatorio successivamente alla riforma garantistica introdotta dalla legge n. 19/1990, abrogativa dell’istituto della destituzione automatica disposta in sede amministrativa a seguito di condanna penale. In particolare, il Giudice delle leggi, con la citata pronuncia n. -OMISSIS-73, ha tuttavia colto l’occasione per rilevare l’abnormità della tesi della necessità – sempre e comunque – di un procedimento disciplinare per poter disporre il licenziamento del dipendente gravemente infedele ai suoi doveri d’ufficio.<br />
13.-OMISSIS-.-Infatti, dopo avere sottolineato la specificità e delicatezza del rapporto di lavoro degli appartenenti alle Forze Armate e dell’Ordine (ivi si trattava di un maresciallo dei Carabinieri), la Corte ha stigmatizzato che il Giudice remittente avesse genericamente richiamato, senza i necessari distinguo, il disfavore mostrato dalla giurisprudenza costituzionale per le norme comportanti l’automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego in seguito a condanna penale; in particolare, senza tenere conto della più recente evoluzione normativa in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Invero, a partire dalla legge -OMISSIS-7 marzo -OMISSIS-001, n. 97 (la quale ha disciplinato il rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare e gli effetti del giudicato penale nei confronti dei pubblici dipendenti) il legislatore – consapevole dell’espansione del fenomeno corruttivo latamente inteso, quale ricomprensivo di tutti i reati contro la P.A. – non solo ha inasprito le pene per tali reati, tra cui quello di peculato (che viene sostanzialmente in rilievo nel caso di pecie, trattandosi di appropriazione di un ingente quantitativo di carburante militare con modalità di assoluta spudoratezza), ma ha reso più severe le sanzioni accessorie relative all’interdizione dai pubblici uffici e ha inciso altresì, sempre nel senso di un maggior rigore, sulle conseguenze relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di ipotesi di estinzione automatica a seguito di condanna in sede penale, come risulta dal nuovo testo dell’art. 3-OMISSIS&#8211;quinquies del codice penale.<br />
13.3.-Il Collegio ritiene di richiamare – oltre quanto ricordato dalla Corte &#8211; anche gli interventi più severi ulteriormente introdotti dalla legge c.d. Severino (n. 190/-OMISSIS-01-OMISSIS-), via via inasprita con ulteriori novelle, tra cui il D.L. -OMISSIS-4 giugno -OMISSIS-014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto -OMISSIS-014, n. 114.<br />
13.4.-La disposizione del C.O.M. – ha dunque osservato il Giudice costituzionale, sempre con la sentenza n. -OMISSIS-73 &#8211; deve perciò essere necessariamente valutata in riferimento a tale contesto normativo, tanto più che essa è contenuta nel nuovo ordinamento militare, ed è quindi coeva a questa linea legislativa particolarmente severa nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione.<br />
13.5.- Alla luce di questa evoluzione normativa, la stessa Corte ha giustamente rilevato come un generico riferimento e richiamo ad un malinteso e travisato principio generale in tema di destituzione (non) automatica del pubblico impiegato, contenuto nella legge n. 19 del 1990, e alla giurisprudenza costituzionale che intorno ad esso si è sviluppata, è del tutto insufficiente per una corretta prospettazione della questione di legittimità costituzionale.<br />
14.- In sostanza – osserva a questo punto il Collegio sulla scorta delle riportate indicazioni ermeneutiche del Giudice delle leggi &#8211; quel principio di garanzia di necessaria attivazione del procedimento disciplinare per risolvere il rapporto di pubblico impiego non è né assoluto, né incondizionato, ponendosi in linea recessiva quando le ragioni della disciplina, dell’onore e del buon andamento risultino irrimediabilmente e drasticamente compromesse dalla commissioni di reati particolarmente odiosi e devastanti per la finanza pubblica e per la tenuta del tessuto sociale, per i quali il legislatore abbia, perciò, previsto direttamente la sanzione penale accessoria di carattere espulsivo, rispetto alla quale la successiva attività amministrativa si pone in rapporto di doverosa strumentalità e complementarietà, dovendo essa solo formalizzare, precisare e completare, sul piano appunto amministrativo (ad esempio a fini giuridici ed economici), gli effetti della pena accessoria irrogata dal Giudice.<br />
D’altronde, dell’intento legislativo di inasprire le misure espulsive incidenti sul lavoro pubblico è prova lampante l’evoluzione sempre più rigorosa dell’art. 3-OMISSIS&#8211;quinquies c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l&#8217;estinzione del rapporto di lavoro o di impiego), il quale, nella versione introdotta dalla L. -OMISSIS-7 maggio -OMISSIS-015, n. 69, ha abbassato da tre a due anni il limite oltre il quale la condanna per reati contro la p.a. determina l&#8217;estinzione del rapporto di lavoro o di impiego del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.<br />
15.- L&#8217;automatismo destitutorio insito nel riportato art. 3-OMISSIS- quinquies e nell’omologo art. 866 C.O.M. ha sempre superato il vaglio di costituzionalità.<br />
Anche di recente, con la già ricordata sentenza n. -OMISSIS-68/-OMISSIS-016 la Corte ha stabilito che quel meccanismo si giustifica in vista della necessità di tutelare la collettività dalla pericolosità sociale del condannato, quale già accertata nel procedimento penale, ricordando come, in nome di tale esigenza di protezione, essa Corte avesse già ritenuto non illegittima la previsione &#8211; contenuta nell&#8217; art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. -OMISSIS-5 ottobre 1981, n. 737 (riguardante il personale della P.S.) &#8211; dell&#8217;automatica cessazione dal servizio del personale a cui, in sede penale, fosse stata applicata una misura di sicurezza personale (ad es., nella sentenza n. 11-OMISSIS- del -OMISSIS-014). In virtù di questa finalità di tutela anticipata ed immediata stante l’odiosità di taluni reati incidenti sulla compattezza del tessuto sociale di un Paese la Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una presunzione assoluta di incompatibilità con il rapporto di servizio nell&#8217;ambito dell&#8217;amministrazione della persona sottoposta a misura di sicurezza personale.<br />
15.1-Quindi, anche se in ipotesi limitate, l&#8217;automatismo espulsivo può essere giustificato quando la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come ad esempio quella sanzionata anche con la pena accessoria dell&#8217;interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. -OMISSIS-8, secondo comma, cod. pen. (sentenze n. -OMISSIS-86 del 1999 e n. 363 del 1996) o dell&#8217;estinzione del rapporto di impiego ex art. 3-OMISSIS&#8211;quinquies cod. pen..<br />
Quanto, invece, all&#8217;interdizione temporanea dai pubblici uffici, di cui all’art. 866 C.O.M. (e norme connesse) essa – ha ritenuto la Corte sulla scorta della propria analoga giurisprudenza in materia – non è una misura di sicurezza che si applica esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena accessoria, non ascrivibile nel novero delle presunzioni assolute. Queste, infatti, specie quando limitino diritti fondamentali, risultano arbitrarie e irrazionali, ogni volta che non rispondano a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell&#8217;id quod plerumque accidit; con la conseguenza che l&#8217;irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte in cui sia &#8220;agevole&#8221; formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (Corte cost., 15-1-OMISSIS&#8212;OMISSIS-016, n. -OMISSIS-68, sub pp. 6.1 e seg., la quale richiama a sua volta le sentenze n. 185 del -OMISSIS-015, n. -OMISSIS-3-OMISSIS- e n. -OMISSIS-13 del -OMISSIS-013, n. 18-OMISSIS- e n. 164 del -OMISSIS-011, n. -OMISSIS-65 e n. 139 del -OMISSIS-010).<br />
16.- In conclusione, la pronuncia di incostituzionalità recata nella riportata sentenza n. -OMISSIS-68/-OMISSIS-016 non rileva nel presente contenzioso (se non per le riportate parti di motivazione), il quale, come detto, non riguarda una pena accessoria “comune” di interdizione temporanea, ma quella più grave militare della rimozione.<br />
17.- Tutto ciò chiarito in via generale, può scendersi all’esame di merito.<br />
17.1.- Con un primo profilo di illegittimità si deduce che il comportamento illecito per il quale l’interessato è stato condannato, è stato commesso materialmente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/-OMISSIS-010, il quale pertanto non potrebbe trovare applicazione, essendo invece la fattispecie regolata dall’art. 9 L. 19/90, il quale (contrariamente al COM) prevede che non sia possibile destituire un pubblico dipendente, militari compresi, in via automatica e senza procedimento disciplinare; ciò anche in ragione del favor rei, trattandosi comunque di norma più favorevole rispetto al nuovo Codice dell’ordinamento militare.<br />
18.1.- La doglianza è palesemente inammissibile ed infondata in tutte le sue sfaccettature.<br />
Essa è anzitutto inammissibile per difetto di interesse, non essendo per nulla vero che, prima dell’entrata in vigore del C.O.M. e dopo la legge n. 19/1990, il principio di necessaria pregiudizialità amministrativa fosse assoluto, incondizionato e generalizzato. Valgono, al riguardo, le osservazioni già svolte sub p. 15: la rimozione è stata infatti disposta anzitutto dal Giudice penale militare come sanzione accessoria prevista, come detto, dal combinato disposto degli artt. -OMISSIS-30 e -OMISSIS-9 c.p.m.p., pienamente vigenti all’epoca dei fatti materiali commessi dal condannato e comportanti la cessazione automatica del rapporto di lavoro, già prima ed indipendentemente dal sopravvenire del decreto legislativo 66/-OMISSIS-010, la cui applicazione non ha dunque comportato alcun trattamento deteriore rispetto al passato. Di qui, l’evidente difetto di interesse ad invocare una disciplina antecedente comunque non favorevole al reo, poiché anche prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 66 le varie leggi e norme costituenti l’ordinamento del personale militare conoscevano ipotesi di perdita del grado automatica, senza previo procedimento disciplinare.<br />
D’altronde, l’assunto del ricorrente secondo il quale prima del d. lgs. n. 66/-OMISSIS-010 vigesse un generalizzato ed incondizionato principio di non automaticità della sanzione espulsiva è stato già smentito in sede contenziosa.<br />
La giurisprudenza, infatti, ha rilevato come “Non è, in particolare, condivisibile la qualificazione della perdita del grado ex art. 866, D.Lgs. n. 66 del -OMISSIS-010 o ex artt. 1-OMISSIS-, comma -OMISSIS- lett. f), e 34 n. 7), L. 18 ottobre 1961, n. 1168 , rispettivamente &#8211; per i sottufficiali dell&#8217;Esercito &#8211; ex artt. -OMISSIS-6, comma 1 lett. g), e 60 n. 7 lett. b), L. 31 luglio 1954, n. 599 , come pena accessoria, costituendo essa, per contro, secondo la giurisprudenza costituzionale (v., in particolare, Corte Cost., sentt. n. 363 del 17-30 ottobre 1996 e n. -OMISSIS-86 del 5-9 luglio 1999), un effetto indiretto delle pene accessorie di carattere interdittivo ( per tutte: Cons. Stato n. 389/-OMISSIS-014 e n. 390/-OMISSIS-014; v. anche sez. IV, n. 7734/-OMISSIS-010).<br />
Dal che si evince agevolmente che anche prima dell’entrata in vigore del D., Lgs. n. 66/-OMISSIS-010 la disciplina speciale dell’ordinamento militare prevedeva casi di automatismo espulsivo.<br />
18.-OMISSIS&#8211; La medesima censura è, poi, infondata nel merito.<br />
Il provvedimento qui impugnato, infatti, ha come suo unico presupposto la sentenza del Giudice militare e la pena accessoria da questo disposta. Essa costituisce, come già osservato, una misura amministrativa a carattere obbligatorio e vincolato, necessaria per dare assetto e ordine al rapporto di impiego nelle sue varie implicazioni giuridiche ed economiche, peraltro inconoscibili dal Giudice penale. Ad essa, quindi, non si applica il principio di stampo penalistico e sanzionatorio del favor rei, invocato dal ricorrente, ma quello, tipico del procedimento amministrativo, del tempus regit actum, per il quale nello svolgimento dell’azione amministrativa deve trovare applicazione la legge del tempo in cui essa viene compiuta e l’atto adottato.<br />
Nella specie, quando il procedimento è stato avviato e l’atto è stato adottato dal Ministero della Difesa, era vigente, ratione temporis, il D.Lgs. 66/-OMISSIS-010 e, dunque, anche l’artt. 866, co. 1, C.O.M. il quale dispone la perdita del grado a seguito di pena accessoria della rimozione e 9-OMISSIS-3 co. 1 lett. i, che prevede la cessazione del rapporto di impiego del militare in caso di perdita del grado. D’altra parte, è lo stesso Codice dell’Ordinamento Militare a fare applicazione e confermare il citato<br />
principio generale con l&#8217; art. -OMISSIS-187, D.Lgs. n. 66 del -OMISSIS-010, secondo cui solo i &#8220;procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento rimangono disciplinati dalla previgente normativa&#8221;; per cui, essendosi nel caso di specie il procedimento per l&#8217;applicazione dell&#8217;effetto legale della perdita del grado instaurato in epoca successiva all&#8217;entrata in vigore del D.Lgs. n. 66, la censura rivela tutta la sua infondatezza.<br />
19.- Con altra censura (in qualche modo connessa alla precedente) contenuta nel medesimo motivo il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe dovuto applicare la norma vigente, bensì fare riferimento ai soli articoli -OMISSIS-9 del Codice Penale Militare di Pace e 9 della Legge 7 febbraio 1990, n. 19 e disporre la conservazione del rapporto di impiego militare, seppure con la collocazione al primo gradino della gerarchia militare.<br />
19.1- Anche tale censura è infondata.<br />
Vale preliminarmente evidenziare come, nella memoria difensiva dell’amministrazione, si rileva che il livello più basso della gerarchia militare (Soldato per l’Esercito, Comune di -OMISSIS-^ -OMISSIS-) riguarda i soggetti sottoposti alla leva obbligatoria, ma non anche i volontari in servizio permanente, per i quali il primo gradino della carriera è il grado di Primo Caporale Maggiore ed equivalenti. Il Codice Penale Militare di Pace, per conerso, risale al periodo storico a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale, laddove la leva obbligatoria era ritenuta dal legislatore forma di reclutamento temporaneo del personale militare indispensabile per le esigenze belliche. Il riferimento al soldato semplice era dunque fatto al personale in servizio di leva obbligatoria. Lo scopo dell’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p. (“La rimozione si applica a tutti i militari rivestiti di un grado o appartenenti a una -OMISSIS- superiore all&#8217;ultima; è perpetua, priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima -OMISSIS-”) era, quindi, quello di esonerare dal servizio i militari penalmente sanzionati non immediatamente, bensì solo dopo aver assolti gli obblighi di leva, stante l’impossibilità, per l’amministrazione, di privarsi di militari comunque necessari a sostenere le esigenze belliche del Paese, i quali, altrimenti, avrebbero agevolmente e furbescamente potuto sottrarsi ai loro doveri commettendo illeciti.<br />
Pertanto, la rimozione, pur non essendo una sanzione risolutiva dello stato di militare e non producendo un effetto espulsivo immediato dal servizio, è destinata comunque a produrre lo scioglimento dal servizio, seppur differito alla cessazione della leva obbligatoria.<br />
Dunque, la “ratio legis” non fu quella di conservare il posto di lavoro al militare a tempo indeterminato, ma quella di trattenerlo in servizio fino alla cessazione del periodo di leva, in funzione delle esigenze di conservazione dei contingente di Forze Armate al livello il più numeroso possibile.<br />
Le conclusioni della resistente sono sostanzialmente condivisibili ma necessitano di qualche precisazione integrativa. Siffatta precisazione appare necessaria anche per fugare l’equivoco che le posizioni iniziali di carriera del personale di truppa (soldato semplice, aviere semplice, ecc.) siano correlate al periodo di leva obbligatoria sospeso da molti anni; tuttavia, l’art. 631 del nuovo Ordinamento Militare (“ Successione e corrispondenza dei gradi dei militari di truppa”), dispone al comma -OMISSIS- che il militare di truppa senza alcun grado è: a) il soldato per l&#8217;Esercito; b) il comune di -OMISSIS-^ -OMISSIS- per la Marina militare; c) l&#8217;aviere per l&#8217;Aeronautica militare.<br />
-OMISSIS-0.- La prospettazione difensiva dell’Avvocatura dello Stato pur apparendo sostanzialmente condivisibile, necessita quindi di essere integrata con vari passaggi normativi, che convertano in termini tecnici un’analisi ermeneutica tutta incentrata solo sulla riportata disposizione dell’art. -OMISSIS-9 c.p.m.p., senza alcuna considerazione delle disposizioni del C.O.M. alle quali il primo va raccordato.<br />
-OMISSIS-1.- Anzitutto, come già innanzi ricordato, nel percorso ermeneutico finalizzato a smentire la pretesa del ricorrente, occorre partire dall’art. -OMISSIS-30 c.p.m.p., il quale dispone che la condanna per furto militare importa la rimozione.<br />
A sua volta, l’art. 866 C.O.M. stabilisce che alla condanna definitiva, non condizionalmente sospesa, per reato militare che comporti la pena accessoria della rimozione (com’è appunto il caso del citato art. -OMISSIS-30) consegue la perdita del grado (con ciò integrandosi la lacunosa elencazione delle cause di perdita del grado recata nell’art. 861 stesso Codice ordinamentale).<br />
Si deve aggiungere che l’art. 9-OMISSIS-3 del medesimo corpo normativo (relativo alle “ Cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego”) prevede, al comma 1, che “Il rapporto di impiego del militare cessa per una delle seguenti cause:… i) perdita del grado”. Si ricordi che, come già osservato, la sentenza della Corte cost. n. -OMISSIS-68/-OMISSIS-016 non rileva in senso ostativo al ragionamento del Collegio in questa sede, avendo inciso sulla riportata lettera i) solo per l’ipotesi in cui la perdita del grado di cui all’art. 866 consegua a pena accessoria “comune” di interdizione temporanea e non anche a quella della rimozione.<br />
Dunque, per sintetizzare: la perdita del grado per rimozione comporta la completa cessazione del rapporto e non una sua novazione oggettiva in pejus, con la retrocessione al livello iniziale della scala gerarchica militare, individuato dagli artt 6-OMISSIS-7 e 631 C.O.M. (riferiti al ruolo dei militari di truppa ed all’articolazione in militari di truppa graduati e non).<br />
-OMISSIS&#8211;OMISSIS-.- E’ nel sopra riportato contesto normativo che vanno dunque collocate ed interpretate le previsioni dell’art. -OMISSIS-9, comma 1, c.p.m.p e 861, comma 3, C.O.M., secondo i quali, rispettivamente: A) “la rimozione… priva il militare condannato del grado e lo fa discendere alla condizione di semplice soldato o di militare di ultima -OMISSIS-”; B) “La perdita del grado, se non consegue all&#8217;iscrizione in altro ruolo, comporta che il militare è iscritto d&#8217;ufficio nei ruoli dei militari di truppa, senza alcun grado“.<br />
Le predette disposizioni andrebbero, pertanto, integrate con una clausola di salvaguardia del principio di specialità, del tipo “salvi i casi di cessazione del rapporto d’impiego previsti dal C.O.M.”.<br />
-OMISSIS-3.- Una diversa conclusione come quella auspicata dal ricorrente si risolverebbe, oltretutto, in una disparità di trattamento a fronte della previsione dell’art. 6-OMISSIS&#8211;OMISSIS- dell’Ordinamento Militare, secondo cui lo stato di militare si perde, tra l’altro per estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell&#8217;articolo 3-OMISSIS&#8211;quinquies del codice penale. Sicché, un militare condannato per peculato verrebbe a perdere automaticamente il posto di lavoro, mentre quello condannato per l’omologo reato di furto militare in danno dell’amministrazione conserverebbe il posto di lavoro, seppure al gradino più basso della carriera.<br />
-OMISSIS-4.- A questo punto, con le doverose integrazioni e precisazioni innanzi esposte, possono condividersi le tesi difensive dell’amministrazione, le quali, peraltro, sono la semplice ritrascrizione della sentenza in forma semplificata di Cons. St., sez. IV 31/08/-OMISSIS-010, n. 6437. Quest’ultima, andando in contrario avviso ad un precedente della stessa sezione (n. 3661 del -OMISSIS-006), ha precisato come “ l’art. -OMISSIS-9 cit. (c.p.m.p., ndr) non fu dettato nell’interesse del militare, ma nell’interesse delle esigenze belliche; pertanto la ratio legis non fu quella di conservare il posto di lavoro al militare a tempo indeterminato, ma più pragmaticamente quella di trattenere il militare in servizio temporaneamente, fino alla cessazione della leva obbligatoria, vale a dire, in tempo di guerra, in funzione delle esigenze di un contingente di forze armate il più numeroso possibile. “ (cfr. anche Cons. St., sez. III, -OMISSIS-7 febbraio -OMISSIS-007, n. 1-OMISSIS-8;TAR Umbria, 07/10/-OMISSIS-015, n, 450 sub p. -OMISSIS- della motivazione;T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 11/0-OMISSIS-/-OMISSIS-015, n. -OMISSIS-469).<br />
-OMISSIS-4.- Alla luce delle rilevazioni sul quadro normativo e della giurisprudenza costituzionale sopra svolte, debbono ritenersi manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente: ripetesi, infatti (v. sopra sub p. 14 e seg.), che la Corte mai ha affermato un principio generale ed incondizionato di necessaria pregiudizialità del procedimento disciplinare rispetto alla cessazione del rapporto d’impiego, avendo fatte sempre salve le ipotesi di “licenziamento” automatico connesse a pene accessorie correlate a reati di particolare riprovevolezza e gravità, secondo un giudizio presuntivo del legislatore congruo e ragionevole.<br />
-OMISSIS-5.- Il ricorso va conclusivamente respinto, seguendo alla soccombenza la condanna alle spese della fase di merito.<br />
P.Q.M.<br />
&#8216;Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costituita amministrazione delle spese ed onorari di giudizio liquidati in euro quattromila.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 5-OMISSIS-, comma 1 D. Lgs. 30 giugno -OMISSIS-003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….<br />
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1-OMISSIS- luglio -OMISSIS-017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Armando Pozzi, Presidente, Estensore<br />
Gianluca Bellucci, Consigliere<br />
Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/5/2011 n.1683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-6-5-2011-n-1683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento del Comune che nega sanatoria edilizia e ingiunge la demolizione dopo una domanda di condono edilizio: sussiste il fumus boni juris, avuto anche riguardo all’art. 10 bis della L. n. 241/90 (prima della formale adozione di un provvedimento negativo, vanno comunicati tempestivamente i motivi che ostano</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune che nega sanatoria edilizia e ingiunge la demolizione dopo una domanda di condono edilizio: sussiste il fumus boni juris, avuto anche riguardo all’art. 10 bis della L. n. 241/90 (prima della formale adozione di un provvedimento negativo, vanno comunicati tempestivamente i motivi che ostano all&#8217;accoglimento della domanda), mentre il periculum in mora emerge con riferimento agli effetti dell’ordinanza di demolizione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01683/2011 REG.ORD.CAU.<br />
N. 12131/2010 REG.RIC.</p>
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Seconda Bis)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align="center"><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 12131 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Nadia Abbatini, Angelo Abbatini, Gabriele Abbatini, Maria Giulia Iorio,</b> rappresentati e difesi dagli Avv. ti Elena Stella Richter e Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, viale G.Mazzini,11;</p>
<p align="center">contro</p>
<p><b>Comune di Ardea</b>, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Peppino Mariano, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 55;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Ardea n. 2059/10-86 del 10.9.2010, recante diniego di sanatoria edilizia;<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza del Comune di Ardea n. 573 del 28.12.2010, recante ingiunzione alla demolizione;<br />
&#8211; della relazione istruttoria sulla domanda di condono edilizio.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ardea;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Considerato:<br />
&#8211; che sussiste il fumus boni juris, avuto anche riguardo all’art. 10 – bis della L. n. 241/90;<br />
&#8211; che sussiste il periculum in mora, con riferimento agli effetti dell’ordinanza di demolizione</p>
<p align="center"><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie la domanda cautelare, e per l&#8217;effetto sospende l’efficacia dell’ordinanza di demolizione.<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 ottobre 2011.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 06/05/2011</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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