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	<title>16783 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.16783</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-15-11-2004-n-16783/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-15-11-2004-n-16783/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.16783</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori Menditto Speranza (Avv. G. Abbate) contro Comune di Casapesenna (n.c.) sul concetto di ultimazione dell&#8217;opera ai fini della concessione in sanatoria ex art. 31 della legge n.47/1985 Edilizia ed Urbanistica – Concessione in sanatoria e art. 31 della l. n.47/1985 – Edificio ultimato al rustico –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-15-11-2004-n-16783/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.16783</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-15-11-2004-n-16783/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.16783</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> Menditto Speranza (Avv. G. Abbate) contro Comune di Casapesenna (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul concetto di ultimazione dell&#8217;opera ai fini della concessione in sanatoria ex art. 31 della legge n.47/1985</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica –  Concessione in sanatoria e art. 31 della l. n.47/1985 – Edificio ultimato al rustico – requisiti – Individuazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, si considerano ultimati gli edifici realizzati al rustico e completi di copertura, sussistendo continuità tra i muri perimetrali e la copertura, l&#8217;esecuzione del rustico deve riferirsi al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l&#8217;isolamento dell&#8217;immobile dalle intemperie e configurano l&#8217;opera nella sua fondamentale volumetria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul concetto di ultimazione dell’opera ai fini della concessione in sanatoria ex art. 31 della legge n.47/1985.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati:Nicolò Monteleone, Presidente &#8211; estensore; Dante D’Alessio, Consigliere; Carlo Polidori, Referendario,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10842/2001 proposto<br />
da <b>MENDITTO Speranza</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Guido Abbate, ed elettivamente domiciliata in Napoli, corso Bruno Buozzi n. 251 (studio avv. Filippo Aprea),</p>
<p align=center>contro</p>
<p>-il <b>Comune di Casapesenna</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del provvedimento del 27 giugno 2001, con il quale è stata negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta dalla ricorrente in data 31 gennaio 1995.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 376 del 22 aprile 2004;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 il Presidente Nicolò Monteleone;</p>
<p>RITENUTO che il presente ricorso può essere deciso con &#8220;sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);</p>
<p>CONSIDERATO che il ricorso, rivolto avverso il provvedimento del 27 giugno 2001, con il quale il Comune di Casapesenna ha respinto la domanda della ricorrente (datata 31 gennaio 1005) diretta ad ottenere la concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994, si appalesa in parte fondato sotto l’assorbente profilo di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione, in quanto:<br />
-il predetto diniego si basa esclusivamente sulla considerazione che “l’abuso risulta realizzato dopo il 31-12-1993 come si evince dal verbale dei Vigili Urbani n. 7 – 94”;<br />
-dalla documentazione prodotta dal Comune, in esecuzione dell’ordinanza collegiale istruttoria n. 376 del 22 aprile 2004, emerge quanto segue:<br />
1)alla domanda di sanatoria la ricorrente aveva allegato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella quale si afferma che le opere in questione erano state ultimate “prima della data del 31 dicembre 1993”;<br />
1)nel predetto verbale redatto in data 8 giugno 1994 dai vigili urbani si precisa che “la costruzione è completa di copertura e tompagnatura”;<br />
2)tale affermazione è stata erroneamente interpretata dalla Commissione edilizia nel senso che “l’opera è stata realizzata in data 8/05/94” (v. verbale n. 81 del 25 giugno 2001).<br />
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge n. 4785, devono intendersi ultimati gli edifici nei quali sia stato “eseguito il rustico e completata la copertura”, e sebbene, come ha avuto occasione di osservare recentemente questa Sezione (v. sentenza n. 6217 del 16 aprile 2004), detta dichiarazione non preclude all&#8217;Amministrazione, in sede di esame dell’istanza, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire a risultanze diverse, deve rilevarsi che, nel particolare caso di specie, il Comune si è basato esclusivamente sul parere espresso dalla Commissione edilizia che, come sopra evidenziato, ha fatto una lettura erronea del verbale dei VV.UU., dai quali si poteva soltanto desumere lo stato delle opere alla data dell’8 maggio 1994, ma non poteva escludersi che tali condizioni sussistessero anche al 31 dicembre 1993. Peraltro, il Comune di Casapesenna non ha ritenuto di fornire i chiarimenti richiesti con la citata ordinanza istruttoria in ordine ai dati fattuali in base ai quali si è desunto, dal verbale dei vigili urbani n. 7/1994, che l’abuso in questione era stato realizzato dopo il 31 dicembre 1993.<br />
E poiché, secondo l’interpretazione del citato art. 31 della legge n. 47/1985 offerta dalla giurisprudenza (fra le tante, Cons. stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; 9 dicembre 2002, n. 1955), nella tipologia prevista da tale disposizione si considerano ultimati gli edifici realizzati al rustico e completi di copertura, sussistendo continuità tra i muri perimetrali e la copertura, l&#8217;esecuzione del rustico deve riferirsi al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che determinano l&#8217;isolamento dell&#8217;immobile dalle intemperie e configurano l&#8217;opera nella sua fondamentale volumetria, nel caso in esame ritiene il Collegio fondate le doglianze della ricorrente che deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata applicazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985;</p>
<p>	RITENUTO che, per le suesposte considerazioni, il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento, del provvedimento impugnato;																																																																																												</p>
<p>	RITENUTO di compensare tra le parti le spese del giudizio, ravvisandosi giusti motivi, in relazione alla natura della controversia;																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla, il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2004.</p>
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