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	<title>1677 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1677 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a></p>
<p>Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI: (Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) contro Comune di Margherita di Savoia, in persona</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppina Adamo, Presidente, Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore; PARTI:  (Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) contro Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Maurizio Di Cagno in Bari alla via Nicolai n. 43 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE))</span></p>
<hr />
<p>In tema di ottemperanza ad un giudicato in materia edilizio-urbanistica:  richiesta di rinnovo del rapporto ambientale per la V.A.S. e rilievo delle sopravvenienze.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Â <br /> 1.- Processo amministrativo &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; sopravvenienze &#8211; rilievo.<br /> <br /> 2.- Ambiente e territorio &#8211; Vas (Valutazione ambientale strategica) &#8211; ratio &#8211; fianlità  e relativo procedimento.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. In tema di ottemperanza, la giurisprudenza amministrativa è ferma sull&#8217;irrilevanza delle sopravvenienze, con riferimento precipuo alla materia dell&#8217;edilizia e urbanistica, in applicazione del principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale di rango costituzionale (articoli 24, 111, 113 Cost.). In ragione di detto principio, è stato precisato che l&#8217;esecuzione del giudicato trova il suo limite solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto, verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece in toto irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima. Il potere-dovere dell&#8217;Amministrazione di valutare le c.d. sopravvenienze incontra un limite temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato, sicchè le nuove norme contrastanti restano inopponibili al vincitore in giudizio che chieda l&#8217;ottemperanza al giudicato.</em><br /> <br /> <em>2. La V.A.S. (valutazione ambientale strategica) ha lo scopo di saggiare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi prima della loro approvazione, quindi interviene in un momento antecedente alla progettazione e dunque nell&#8217;ambito della pianificazione territoriale, trattandosi per l&#8217;appunto della valutazione di una strategia di sviluppo territoriale urbanistico-edilizio e economico. Obiettivo è l&#8217;integrazione delle valutazioni d&#8217;impatto ambientale nei piani e nei programmi.</em><br /> <em>Secondo le disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la V.A.S. deve essere avviata dall&#8217;autorità  procedente assieme o parallelamente al processo di formazione del piano o programma e conclusa prima dell&#8217;approvazione.</em><br /> <em>Segnatamente, l&#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la V.A.S. è avviata dall&#8217;autorità  procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, tra l&#8217;altro: a)Â lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di screening); b) l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di scoping). In dettaglio, lo screeningÂ verifica il fatto che un piano o programma ricada nell&#8217;ambito giuridico per il quale è prevista la V.A.S. Lo scoping, definisce l&#8217;ambito delle indagini necessarie per la valutazione.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2020<br /> <strong>N. 01677/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00457/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 457 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salvatore D., Tommaso D., Donato D., Rosalba R. e Anna D., rappresentati e difesi dal prof. avv. Nicola Di Modugno, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Maurizio Di Cagno in Bari alla via Nicolai n. 43 e con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);<br /> <strong><em>per l&#8217;ottemperanza</em></strong><br /> alla sentenza T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, previo accertamento della nullità , per violazione del giudicato, o per l&#8217;annullamento della nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019 del Responsabile del servizio ambiente dell&#8217;Ufficio urbanistica del Comune di Margherita di Savoia di richiesta di trasmissione di un nuovo rapporto ambientale (ai fini del rinnovo del procedimento di V.A.S.), relativo al piano di lottizzazione approvato, concernente l&#8217;insula &#8220;29CR5&#8221;;<br /> sui motivi aggiunti presentati il 4 febbraio 2020 per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; della relazione prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 del Responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico, sportello unico edilizia e urbanistica, del Comune di Margherita di Savoia, depositata in Segreteria, in esecuzione dell&#8217;Ordinanza collegiale istruttoria n. 1212/2019;<br /> &#8211; nonchè di tutti gli atti comunque e connessi presupposti e consequenziali e, in particolare, della nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 dello stesso Ufficio tecnico del Comune di Margherita di Savoia;<br /> <br /> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Nicola Di Modugno e avv. Giovanni Russo;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <strong>FATTO e DIRITTO</strong><br /> 1.- Con il ricorso per l&#8217;ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 (con cui era stato annullato il provvedimento di diniego alla sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, in esecuzione alla deliberazione del Consiglio comunale di Margherita di Savoia del 19 dicembre 2011 n. 33, di approvazione del piano di lottizzazione, a completamento dell&#8217;insula denominata &#8220;29CR5&#8221; del vigente P.R.G., unitamente all&#8217;allegato schema di convenzione), i ricorrenti adivano nuovamente il Tribunale amministrativo regionale, al fine di contestare la violazione del giudicato, opponendosi all&#8217;atto elusivo, di cui deducevano la nullità .<br /> In subordine, veniva richiesto il risarcimento del danno.<br /> 2.- Si costituiva il Comune di Margherita di Savoia, resistendo e producendo perà² un altro atto, privo di data di protocollazione, similare ma parzialmente diverso nel contenuto dal diniego impugnato.<br /> 3.- Constatato il Collegio che il detto Comune ha argomentato la propria difesa, nella memoria per l&#8217;udienza del 17 settembre 2019, citando in virgolettato un contenuto riferito alla stessa nota oggetto di impugnazione prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019, riportante perà² all&#8217;evidenza un testo diverso e pìù ampio rispetto alla nota identificata con i medesimi estremi nel ricorso, come invece impugnata dalla parte ricorrente, venivano richiesti, con ordinanza istruttoria, chiarimenti all&#8217;Amministrazione.<br /> 4.- Era così¬ possibile appurare, mediante l&#8217;atto depositato dall&#8217;Amministrazione comunale, che in realtà  era stata redatta in precedenza dal Comune un&#8217;altra nota, della quale veniva fornita prova documentale, riportante perà² un diverso identificativo, il prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, contenente il pìù ampio testo motivazionale, a cui la difesa si era riferita nella propria memoria.<br /> Con riferimento alla nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, il Comune perà², in principio alla relazione illustrativa di accompagnamento al deposito istruttorio, di cui alla nota prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019, ammetteva di non poterne provare affatto il pregresso invio ai destinatari.<br /> Dunque, emerge che la difesa dell&#8217;Amministrazione comunale avesse prodotto nell&#8217;odierno processo prima una sorta di &#8220;bozza&#8221; dell&#8217;atto, a cui si era riferita, senza numero di protocollo e senza alcuna firma autografa degli autori; poi &#8211; a seguito dell&#8217;ordinanza istruttoria del collegio &#8211; la predetta nota, invero <em>ab origine</em> priva di identificativo, questa volta recante l&#8217;applicato prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 (ma sempre priva di alcuna sottoscrizione autografa, nè digitale) veniva nuovamente prodotta agli atti del processo.<br /> Risultava in tal modo che la parte resistente si fosse erroneamente riferita, per fraintendimento ingeneratosi con l&#8217;Amministrazione, nell&#8217;articolazione della difesa, alla nota, a quel che pare, risalente all&#8217;anno 2017 e mai notificata (e non giÃ  alla nota invece impugnata dal ricorrente datata all&#8217;anno 2019).<br /> 5.- Poichè dei due atti, entrambi ostativi all&#8217;ottemperanza delle sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, quello con data pìù risalente (mai formalmente notificato) introduceva temi in parte esulanti dalla mera esecuzione della sentenza, il ricorrente chiedeva di procedersi al mutamento del rito del ricorso in ottemperanza in un&#8217;ordinaria azione di annullamento.<br /> Il Collegio condivideva e, sussistendone tutti i presupposti di sostanza e di forma, disponeva la conversione dell&#8217;azione di ottemperanza in azione di annullamento, con ordinanza del 6 dicembre 2019 n. 1623.<br /> 6.- Scambiate memorie, repliche e documenti, all&#8217;udienza del 13 ottobre 2020, la controversia veniva infine trattenuta in decisione.<br /> 7.- Il ricorso è fondato. I motivi dedotti con l&#8217;atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti sono speculari e in parte coincidenti e possono essere trattati unitariamente, secondo l&#8217;ordine logico-argomentativo di seguito espresso.<br /> 7.1.- Con riferimento al ricorso principale convertito in azione di annullamento e in correlazione al secondo punto dei motivi aggiunti, gli istanti contestano tutti gli atti ostativi (nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019; relazione prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019; nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017) opposti dall&#8217;Amministrazione comunale, per violazione della <em>regula iuris</em> derivante dal giudicato della sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, che ha annullato <em>illo tempore</em> le note emanate dall&#8217;Ufficio tecnico del Comune, che parimenti denegavano <em>contra legem</em> la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione, conseguente al piano di lottizzazione approvato.<br /> In particolare, viene dedotta l&#8217;incompetenza, la violazione della regola del <em>contrarius actus</em>, la violazione dell&#8217;art. 21-<em>nonies</em> <em>(Annullamento d&#8217;ufficio)</em> della legge 7 agosto 1990 n. 241, la violazione della corretta applicazione dell&#8217;art. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo, l&#8217;eccesso di potere per falsità  della causa, la nullità  per elusione del giudicato.<br /> 7.1.1.- Invero, sia pur riservando la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, in chiusura, all&#8217;Amministrazione comunale un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con tutta evidenza, come espressamente rammentato, con atto eguale e contrario (o parzialmente modificativo), rispetto all&#8217;originaria delibera del Consiglio comunale (e, quindi, con altra delibera del Consiglio comunale), sta di fatto che una siffatta deliberazione non è mai sopraggiunta negli anni seguenti.<br /> Tuttavia, il Comune resistente ha continuato a frapporre, in sede amministrativa esecutiva, ad opera del preposto Ufficio tecnico, ostacoli all&#8217;esecuzione della sentenza, con le succitate note, nuovamente oggetto d&#8217;impugnativa nell&#8217;odierna causa.<br /> Con la stringata nota prot. n. 2201 del 6 febbraio 2019 (munita di firma autografa apposta dal tecnico responsabile), oggetto d&#8217;impugnazione con ricorso principale, è stato opposto un nuovo diniego, con richiesta di rinnovo del rapporto ambientale per la V.A.S. (valutazione ambientale strategica), in quanto ritenuto obsoleto risalendo al luglio 2011, attesa la successiva approvazione del P.P.T.R., senza null&#8217;altro aggiungere.<br /> Con l&#8217;appalesatasi precedente nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017 (priva di firma autografa o di firma digitale dei responsabili, seppur indicati in calce a stampa), impugnata con motivi aggiunti &#8211; con lessico dubitativo e in modo contraddittorio &#8211; si riferisce, oltre alla ritenuta necessità  del rinnovo del rapporto ambientale V.A.S., anche di un presunto esaurimento della volumetria a favore della lottizzazione confinante denominata &#8220;De Capite&#8221;; se ne &#8220;adombra&#8221;, alternativamente, la conoscibilità  da parte dei ricorrenti o l&#8217;illegittimità  di quest&#8217;ultima lottizzazione; indi, si torna a opinare sulla necessità  di rinnovare la procedura di V.A.S., quale atto propulsivo comunque in grado di riattivare il procedimento.<br /> Quest&#8217;ultima nota non è mai stata notificata agli interessati &#8211; come ammesso <em>claris verbis</em> nella relazione di accompagnamento prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 &#8211; ed è &#8220;apparsa&#8221; per la prima volta, nel procedimento oggetto di controversia, solo perchè prodotta nell&#8217;odierno processo.<br /> 7.1.2.- La difesa del Comune è incentrata tutta sulla necessità  di rinnovare il procedimento di V.A.S, non chiarendosi bene, come giÃ  negli atti dell&#8217;Amministrazione, se sia richiesto lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di <em>screening</em>) oppure invece l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di <em>scoping</em>), così¬ come disciplinati dall&#8217;art. 11, comma 1, lett. <em>a)</em> e lett. <em>b)</em>, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Ribadisce in ogni caso la risalente datazione del rapporto ambientale di V.A.S. (luglio 2011), giÃ  agli atti del procedimento e nuovamente riprodotto in atti nel processo; allude anche ad una illegittimità  e annullabilità  del procedimento di pianificazione del tempo.<br /> 7.1.3.- Il Collegio &#8211; così¬ ricostruita la vicenda processuale &#8211; non può che rilevare, allo stato, che ilÂ <em>dictum</em> principale della sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, di annullamento del diniego alla stipulazione della convenzione, resta integro e, di conseguenza, permane l&#8217;obbligo di esecuzione della sentenza passata in giudicato.<br /> A conferma, <em>in primis</em>, milita la giurisprudenza sull&#8217;irrilevanza delle sopravvenienze, affermata, a pìù riprese, proprio con riferimento precipuo alla materia dell&#8217;edilizia e urbanistica, in applicazione del principio di effettività  e pienezza della tutela giurisdizionale di rango costituzionale (articoli 24, 111, 113 Cost.).<br /> In ragione di detto principio, è stato precisato che l&#8217;esecuzione del giudicato trova il suo limite solo nelle sopravvenienze di fatto e di diritto, verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando invece <em>in toto</em> irrilevanti le sopravvenienze successive alla notificazione medesima (<em>ex multis</em>: Cons.St., Ad. plen., 8 gennaio 1986 n. 1; Cons. St., Ad. plen. 21 febbraio 1994 n. 4; Cons. St., sez. V, 9 maggio 2001 n. 2607; Cons.St., sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5816; Cons. St., sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6538; Cons.St., sez. V, 3 maggio 2012 n. 2547; Cons.St., sez. VI, 19 giugno 2012 n. 3569; Cons.St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079).<br /> Il potere-dovere dell&#8217;Amministrazione di valutare le c.d. sopravvenienze incontra un limite temporale nella notificazione della sentenza di accoglimento del ricorso passata in giudicato, sicchè le nuove norme contrastanti restano inopponibili al vincitore in giudizio che chieda l&#8217;ottemperanza al giudicato (Cons.St., sez. V, 6 novembre 2015 n. 5079).<br /> Nè risulta che la deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 (di approvazione del piano di lottizzazione dell&#8217;insula &#8220;29CRS&#8221;) sia stata mai modificata, come peraltro dÃ  atto, in premessa, la stessa nota dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune prot. n. 8836 del 24 maggio 2017. Quella delibera infatti ha approvato sia il piano di lottizzazione sia lo schema di convenzione da sottoscriversi, dando incarico all&#8217;Ufficio tecnico di procedere ai relativi adempimenti esecutivi.<br /> Ancor di pìù, è la stessa Amministrazione, che sempre con la nota prot. n. 8836 del 24 maggio 2017, in premessa, prospetta che solo un atto di autotutela, mai adottato, del Consiglio comunale possa incidere sulla precedente deliberazione del Consiglio del 19 dicembre 2011 n. 33, come peraltro giÃ  aveva rammentato la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499.<br /> Per cui, v&#8217;è incompetenza dell&#8217;ufficio tecnico nel determinarsi in ordine alla violazione del <em>dictum</em> giurisdizionale, non avendo inteso il Consiglio comunale nulla disporre in ordine alla sua precedente deliberazione del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione in questione, a tutt&#8217;oggi efficace.<br /> 7.1.4.- Nel caso di specie, l&#8217;Amministrazione comunale oppone nella sostanza una generica recente variazione del P.P.T.R. (Piano paesaggistico territoriale regionale), senza specificarne la parte, per cui non si ha contezza nè di quando sia avvenuta nè a quale fattore rilevante si riferisca.<br /> Dal nuovo P.P.T.R., peraltro qualificato non come preclusivo in via assoluta all&#8217;edificazione, viene perà² fatta discendere la necessità  di riformulare il rapporto ambientale utile per la riedizione della V.A.S., senza fornire ulteriori ragioni esplicative.<br /> Tuttavia, va considerato che il rapporto di V.A.S. (c.d. &#8220;<em>scoping</em>&#8220;) agli atti è datato luglio 2011, ossia è nei tempi in linea e coeva alla deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione dell&#8217;insula &#8220;29CRS&#8221; di proprietà  degli istanti.<br /> Il diniego alla sottoscrizione della convenzione è stato giÃ  acclarato come illegittimo dalla precedente sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499, passata in giudicato.<br /> Non può indi addossarsi agli stessi istanti, quale ulteriore effetto sfavorevole dell&#8217;illegittima azione amministrativa, l&#8217;onere di dar avvio, con altro rapporto o relazione preliminare ambientale, ad una nuova V.A.S.<br /> Va rammentato che la V.A.S. ha lo scopo di saggiare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi prima della loro approvazione, quindi interviene in un momento antecedente alla progettazione e dunque nell&#8217;ambito della <em>pianificazione territoriale</em>, trattandosi per l&#8217;appunto della valutazione di una strategia di sviluppo territoriale urbanistico-edilizio e economico.<br /> Obiettivo è l&#8217;integrazione delle valutazioni d&#8217;impatto ambientale nei piani e nei programmi.<br /> Secondo le disposizioni del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la V.A.S. (valutazione ambientale strategica) deve essere avviata dall&#8217;autorità  procedente assieme o parallelamente al processo di formazione del piano o programma e conclusa prima dell&#8217;approvazione.<br /> Segnatamente, l&#8217;art. 11, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 prevede che la V.A.S. è avviata dall&#8217;autorità  procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, tra l&#8217;altro: <em>a)</em> lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità  (c.d. documento di <em>screening</em>); b) l&#8217;elaborazione del rapporto ambientale (c.d. documento di <em>scoping</em>).<br /> In dettaglio, lo s<em>creening</em> verifica il fatto che un piano o programma ricada nell&#8217;ambito giuridico per il quale è prevista la V.A.S. Lo <em>scoping</em>, definisce l&#8217;ambito delle indagini necessarie per la valutazione.<br /> Va poi precisato che l&#8217;art. 11, commi 3-4-5, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (e l&#8217;art. 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 14 dicembre 2012 n. 44) stabiliscono che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all&#8217;approvazione del piano o del programma e durante la fase di predisposizione di questi strumenti, costituendone una parte integrante del procedimento, senza inutili duplicazioni.<br /> Nel caso di specie, agli atti v&#8217;è il rapporto ambientale V.A.S. approvato nel luglio 2011, coeva alla deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, che ha approvato il piano di lottizzazione. Quindi, risulta impropria l&#8217;affermazione del Comune in ordine alla mancanza di una V.A.S., strumento che certo non ha senso logico-giuridico se posteriore all&#8217;approvazione della pianificazione urbanistica. Certo, i proponenti hanno giÃ  adempiuto a quanto loro incombeva.<br /> Peraltro, l&#8217;art. 5, comma 8, ultima parte, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (nel modificare l&#8217;art. 16 della legge urbanistica del 17 agosto 1942 n. 1150) ha previsto che i procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti.<br /> Parimenti, l&#8217;art. 11, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 9, d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128) ha specificato che la fase di valutazione della V.A.S. è effettuata prima dell&#8217;approvazione del piano, comunque durante la predisposizione, in quanto gli impatti significativi sull&#8217;ambiente vanno presi in considerazione <em>ex ante</em>.<br /> Orbene, nella fattispecie concreta, si è in presenza di una deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, che ha giÃ  approvato un piano di lottizzazione, del quale si richiede la sottoscrizione della convenzione, e di un rapporto ambientale di V.A.S. (datato luglio 2011), che i proponenti hanno prodotto <em>illo tempore</em>. Null&#8217;altro è esigibile da parte di costoro.<br /> <em>Rebus sic stantibus</em>, senza ulteriormente gravare sulla posizione dei privati, è solo l&#8217;Amministrazione che può valutare <em>funditus</em> l&#8217;interesse pubblico ambientale e se vi siano profili nuovi non giÃ  considerati e quali essi siano e, per questo, è la stessa a dover, in prospettiva logico-giuridica, dar impulso, nel caso di specie, ad un nuovo procedimento di V.A.S., qualora lo ritenga in concreto indispensabile, alla luce del P.P.T.R.<br /> Infine, va ricordato che, in base all&#8217;art. 12, comma 6, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall&#8217;art. 2, comma 10, d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128), la verifica di assoggettabilità  a V.A.S., ovvero la V.A.S. relative a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, giÃ  positivamente sottoposti alla verifica di assoggettabilità , si limita a considerare i soli effetti significativi sull&#8217;ambiente, che non siano stati giÃ  considerati dagli strumenti urbanistici.<br /> Orbene, agli atti v&#8217;è giÃ  il rapporto ambientale V.A.S. dell&#8217;anno 2011, che, qualora non pìù valido e/o suscettivo di necessario aggiornamento, secondo l&#8217;apprezzamento degli uffici tecnici del Comune, agli incombenti occorrenti dovrà  provvedere l&#8217;Amministrazione comunale stessa, senza ulteriormente gravare sulla posizione della parte, che attende l&#8217;ottemperanza del giudicato.<br /> Tanto è vero che, a riprova, il regolamento della Regione Puglia de 9 ottobre 2013 n. 18 (di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012 n. 44) ha previsto che gli strumenti attuativi, qual è il piano di lottizzazione, dei piani urbanistici comunali, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità  a &#8220;<em>V.A.S. semplificata</em>&#8221; (art. 6, comma 1, <em>lett.</em> <em>a</em>), a iniziativa dell&#8217;autorità  procedente, che presenta, tra l&#8217;altro, il rapporto preliminare di verifica (art. 6, comma 2, prima alinea).<br /> In altri termini, solo all&#8217;esito di tali procedimenti, laddove fossero stati avviati, sarebbe stato possibile identificare eventualmente quell&#8217;interesse pubblico concreto di carattere ambientale, in grado di giustificare un possibile atto di autotutela &#8211; pur sempre nel rispetto del divieto delle sopravvenienze come sopra evidenziato &#8211; ma il comune non si è affatto attivato in tal senso, sicchè rimane <em>in toto</em> integra l&#8217;esecutività  della sentenza di annullamento del T.A.R.<br /> In ultima analisi, gli atti impugnati sono illegittimi per eccesso di potere per sviamento della causa tipica, avendo il Comune &#8211; a mezzo di ufficio amministrativo-tecnico privo di competenza in ordine a qualsivoglia modifica della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 &#8211; adottato atti in violazione della <em>regula iuris</em> stabilita dal giudicato, per finalità  aliene, non meglio comprensibili sulla base della contraddittoria documentazione depositata.<br /> Pertanto, il ricorso principale e il secondo punto dei motivi aggiunti vanno accolti.<br /> 7.2.- Con riferimento al primo motivo dei motivi aggiunti, si è pure dedotta la violazione dell&#8217;art. 11 preleggi, essendo la relazione illustrativa di cui alla nota prot. n. 18210 del 24 ottobre 2019 imperniata sull&#8217;opposta illegittimità  per violazione di legge della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33 di approvazione del piano di lottizzazione, a completamento dell&#8217;insula &#8220;29CR5&#8221; del P.R.G. del Comune di Margherita di Savoia, per pretesa violazione della legge Regione Puglia del 14 dicembre 2012 n. 44, la quale è stata perà² approvata successivamente.<br /> Il motivo è fondato e va accolto nei limiti dell&#8217;interesse, con il conseguente annullamento della detta nota, in quanto l&#8217;invocata legge regionale &#8211; che peraltro non preclude affatto la posizione dei ricorrenti &#8211; è infatti successiva di un anno alla deliberazione del Consiglio comunale datata 19 dicembre 2011 n. 33.<br /> La predetta legge regionale è stata invero &#8220;strumentalmente&#8221; adoperata dal Comune resistente, per fondare il proprio argomento in ordine alla predisposizione di una nuova V.A.S.<br /> Ma, in realtà , la legge della Regione Puglia 14 dicembre 2012 n. 44 (e il relativo regolamento attuativo del 9 ottobre 2013 n. 18) prevede semplicemente, all&#8217;art. 8, comma 7, che la verifica di assoggettabilità  al V.A.S., ovvero le V.A.S. relative a modifiche a piani e programmi, ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, giÃ  sottoposti positivamente a V.A.S., si svolga &#8220;<em>in forma semplificata</em>&#8221; per i soli effetti significativi sull&#8217;ambiente non giÃ  presi in considerazione.<br /> Inoltre, nel caso di piani o programmi per i quali è necessario effettuare la V.A.S., ai sensi dell&#8217;art. 9, comma 1, della medesima legge della Regione Puglia, predispongono un rapporto preliminare di orientamento, alternativamente, il proponente o l&#8217;autorità  procedente. Dunque, non necessariamente il proponente, come dedotto dall&#8217;Amministrazione comunale.<br /> Nel caso di specie, per le motivazioni giÃ  svolte pìù approfonditamente sopra, è quest&#8217;ultima a dover semmai assumere ogni iniziativa in merito.<br /> Pertanto, anche detto motivo di censura va accolto nei limiti dell&#8217;interesse.<br /> 8.- Va infine dichiarata assorbita la richiesta risarcitoria per equivalente pecuniario, richiesta al terzo punto, in quanto proposta &#8220;in via subordinata&#8221;, rispetto ai motivi aggiunti che precedono e che segnatamente vengono accolti.<br /> Peraltro, ilÂ <em>decisum</em> della precedente sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 resta suscettibile di esecuzione in forma specifica da parte del Comune, in via spontanea, o per via di azione di ottemperanza. Infatti, l&#8217;insula denominata &#8220;29CR5&#8221; del vigente P.R.G. di proprietà  dei ricorrenti non risulta edificata e gli istanti vi hanno interesse.<br /> Non va poi trascurata, data la peculiarità  del contenzioso, la possibilità  di definizione, con accordo ai sensi dell&#8217;art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che recente giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2020 n. 4990) ha predicato esser possibile, con diretto riferimento alla materia urbanistico-edilizia, con invero finalità <em>lato sensu</em> transattiva &#8220;anche attraverso scelte urbanistiche di carattere perequativo e compensativo&#8221;.<br /> 9.- In conclusione, la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. III, 26 marzo 2015 n. 499 ha annullato il primo atto di diniego alla sottoscrizione della convenzione anelata. La presente sentenza invece annulla il secondo atto di diniego, ribadito nelle note gravate in epigrafe, al perfezionamento della medesima convenzione, in applicazione della deliberazione del Consiglio comunale del 19 dicembre 2011 n. 33, tutt&#8217;ora vigente.<br /> <em>Ergo</em>, il ricorso principale convertito in azione di annullamento e i motivi aggiunti vanno accolti nei sensi di cui in motivazione, con annullamento degli atti, siccome impugnati.<br /> 10.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo. Il contributo unificato va rifuso, in applicazione dell&#8217;art. 13, comma 6-<em>bis.1</em>, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.<br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso convertito in azione di annullamento e i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br /> Condanna il Comune di Margherita di Savoia al pagamento in favore dei signori ricorrenti delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge. C.U. rifuso.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppina Adamo, Presidente<br /> Donatella Testini, Primo Referendario<br /> Lorenzo Ieva, Referendario, Estensore</div>
<p> Â <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-22-12-2020-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2020 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a></p>
<p>Pres. Eleonora Di Santo, Est. Claudia Lattanzi Sull’annullamento di un provvedimento emesso dal Comune di Fasano avente ad oggetto il diniego alla richiesta di autorizzazione sanitaria per l’apertura di un punto di prelievo da parte di un laboratorio che agisce in totale regime privatistico. 1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Eleonora Di Santo, Est. Claudia Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento di un provvedimento emesso dal Comune di Fasano avente  ad  oggetto  il diniego alla richiesta di autorizzazione sanitaria per l’apertura di un punto di prelievo da parte di un laboratorio che agisce in totale regime privatistico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione passiva – Art. 35 co. 1 lett. b) c.p.a – Inammissibilità per carenza di interesse – Art. 35 co. 1 lett. c) c.p.a. – Improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio – Controinteressati – Art. 41 c.p.a. – Notificazione del ricorso e suoi destinatari – Notifica ai controinteressati.</p>
<p>2. Autorizzazione – Art. 8 comma 4 l.r. n. 8 del 2004 e Art. 5, comma 1, lett. b) – Procedure per l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie – Art 20 e art. 24, comma 2 <em>ter</em>, l.r. n. 8 del 2004 – Necessità di accreditamento ai fini dell’autorizzazione – Artt. 32 e 41 Cost. – Tutela del diritto alla salute e libertà di iniziativa economica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. La declaratoria di improcedibilità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale consegue unicamente allorché vi sia un mutamento della situazione di fatto e di diritto presente al momento della presentazione del ricorso tale da far venir meno l&#8217;effetto del provvedimento impugnato.In materia di impugnazione di provvedimenti di diniego di un&#8217;autorizzazione all’apertura di un punto prelievi, non sono configurabili posizioni di controinteressati, atteso che gli esercenti attività della medesima natura di quella per la quale è stata negata l&#8217;autorizzazione sono titolari di un interesse di mero fatto al consolidamento dell&#8217;atto impugnato costituito dal vantaggio economico di una minore concorrenza e giammai parti del rapporto giuridico controverso.<br />
&nbsp;<br />
2. È da ritenere contraria ai principi, sanciti a livello costituzionale ed europeo, della libertà di iniziativa economica, un&#8217;interpretazione delle norme secondo cui i punti prelievo possano essere aperti solo da centri accreditati. Tale interpretazione, infatti, determinerebbe l&#8217;introduzione di illegittime barriere nel mercato delle prestazioni sanitarie, comprimendo o condizionando indebitamente la libertà di iniziativa economica.&nbsp;È poi da rilevare tra l&#8217;altro che la tutela della salute è garantita proprio dal regime autorizzatorio, e quindi dalla preventiva verifica da parte dell&#8217;Amministrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: center;"><strong>N. 01677/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01175/2010 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1175 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:&nbsp;<br />
Biomedica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Tinelli C.F. TNLNGL73H47H096E, Lonfranco Lopinto C.F. LPNLFR75H23F915M, Gennaro Rocco Notarnicola C.F. NTRGNR60P06F915H, con domicilio eletto presso l’avv. Umberto Leo in Lecce, viale Otranto, 117;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ottavio Carparelli C.F. CRPTTV60B03D508G, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Marco Marzano C.F. MRZMCG68P06D862Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Fra Nicolò Da Lequile, 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento prot. n. 16089/2010 del 28.4.2010, emesso dal Comune di Fasano, a firma del Dr. Giuseppe Carparelli, notificato alla ricorrente a mezzo racc. a.r. in data 30.4.2010, avente ad oggetto &#8220;<em>Diniego richiesta autorizzazione sanitaria cen<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, comunque lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compresi: a) la nota prot. n. 12762/2010 emessa dal Comune di Fasano, a firma del Dr. Giuseppe Carparelli, avente ad oggetto &#8220;<em>Preavviso di din<br />
&#8211; nonché, per l&#8217;accertamento ed il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e applicato il corretto procedimento dell&#8217;autorizzazione in luogo dell&#8217;erroneo procedimento di accreditamento;<br />
nonché, a seguito di motivi aggiunti, depositati in data 25 luglio 2016,<br />
per l&#8217;annullamento delle note dell&#8217;Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia, Servizio accreditamento e programmazione sanitaria 11.12.2013 prot. AOO81/4504/APS1 e 11.4.2014 prot. AOO81/1463 APS1, recanti entrambi precisazioni e direttive applicative circa l&#8217;attivazione di punti di prelievo esterni;</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano e della Asl Brindisi;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 luglio 2016 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti G. R. Notarnicola e E. Di Gioia, quest&#8217;ultimo in sostituzione dell&#8217;avv. A. Tinelli, per la ricorrente, l’avv. M. Marzano, per l’Asl, e l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell&#8217;avv. O. Carparelli, per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>La società ricorrente – laboratorio generale di base per analisi chimico cliniche e microbiologiche – ha chiesto al comune di Fasano l’autorizzazione per “l’apertura di un punto di prelievo esterno” presso la struttura “Polimedica First s.r.l.”, sita in Fasano.<br />
Il Comune, con nota del 7 aprile 2010 ha comunicato il preavviso di diniego e con successivo provvedimento del 28 aprile 2010, richiamando integralmente il preavviso di diniego, ha comunicato il definitivo diniego dell’autorizzazione richiesta, in quanto &lt;&lt;<em>l’attività non è compresa fra quelle per le quali il Comune ha competenza al rilascio di autorizzazione ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale 8/2004; l’attività è riservata a soggetti esercenti l’attività sanitaria già accreditati presso il S.S.R.; tale presupposto essenziale non è posseduto dall’istante, e nel caso fosse posseduto, consentirebbe l’esercizio del punto prelievo, previa autorizzazione della ASL competente ed ubicato esclusivamente nel territorio della stessa ASL; la competenza per l’accreditamento è della regione Puglia e l’autorizzazione all’esercizio di un punto di prelievo, previa verifica del possesso di requisiti, è di esclusiva competenza dell’ASL come disposto dal Reg. Reg. 5 febbraio 2010, n. 3 … che si riporta :”I punti prelievo afferenti a strutture specialistiche ambulatoriali accreditate devono essere specificatamente autorizzati dall’A.U.S.L. competente ed ubicati esclusivamente nell’ambito territoriale della stessa A.U.S.L</em>.&gt;&gt;.<br />
Avverso questi provvedimenti è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Falsa ed erronea presupposizione dei presupposti di fatto e di diritto; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nella L.R. 28 maggio 2004 n. 8, in particolare degli artt. 2, 4, 5, 6, 7 e 8; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992, in particolare degli artt. 8 bis e 8 ter; violazione e omessa applicazione delle disposizioni contenute nel d.p.c.m. 68800 del 10 febbraio 1984 e delle disposizioni contenute nel regolamento regionale n. 3 del 5 febbraio 2010; travisamento della realtà giuridica; sviamento; ingiustizia manifesta; eccesso di potere per irragionevolezza, per illogicità manifesta, per contraddittorietà (anche tra parti di uno stesso atto amministrativo), perplessità, arbitrarietà, indeterminatezza e irrazionalità dell’agire amministrativo. 2. Violazione delle norme in materia di giusto procedimento; eccesso di potere per carente e superficiale istruttoria; irragionevolezza; eccesso di potere per mancata ponderazione dell’interesse pubblico con quello privato della libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost.; violazione del principio della tutela della concorrenza e del mercato; violazione dell’art. 97 Cost.; violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede dell’agire amministrativo; violazione del principio di legalità; violazione del principio del legittimo affidamento del privato.<br />
Sostiene la ricorrente: che la società non ha mai agito in regime di convenzione o accreditamento e non ha mai inteso accedere all’accreditamento; che la richiesta riguarda un punto di prelievo esterno e non un centro di prelievo; che il d.p.c.m. 68800 permette ai laboratori di analisi cliniche di aprire altri punti di prelievo anche nel territorio di una diversa Ausl limitrofa; che il rilascio dell’autorizzazione è di competenza del Comune; che è differente la procedura per ottenere l’accreditamento da quella avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione; che il comportamento dell’amministrazione è un ostacolo alla libertà di iniziativa economica.<br />
L’Asl, con memoria del 7 settembre 2010, ha eccepito l’irricevibilità e inammissibilità del ricorso per essere stato notificato alla Polimedica First, struttura presso la quale si deve aprire il punto di prelievo, un verbale di contestazione di illecito amministrativo con la proposta di chiusura dell’attività, verbale che non è mai stato impugnato, nonchè per omessa notifica alle altre strutture già esistenti.<br />
Nel merito l’Amministrazione ha rilevato che: non esiste differenza tra un punto di prelievo esterno e un centro di prelievo esterno; che per la normativa esistente la possibilità di apertura di punti di prelievo esterni è concessa solo alle strutture che abbiano ottenuto l’accreditamento regionale, in quanto solo queste sono in possesso di requisiti certificati; che il diritto di iniziativa economica deve conciliarsi con il diritto alla salute; che la ricorrente non ha mai argomentato in merito alle effettive necessità dell’utenza che giustificherebbero l’apertura di un nuovo punto di prelievo.<br />
Il comune di Fasano ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla regione Puglia. Nel merito ha dedotto: che nel territorio comunale esistono già quattro laboratori di analisi, con la conseguenza che non sussistono le condizioni di eccezionalità richieste; che comunque ai fini dell’apertura del punto in questione è necessario avere nello stesso comune un laboratorio di analisi e che questo laboratorio sia accreditato; che il Comune non ha competenza in merito alla richiesta della ricorrente.<br />
Con ordinanza n. 686/2010 questo Tribunale ha respinto la richiesta misura cautelare.<br />
Con motivi aggiunti del 25 luglio 2014, la ricorrente ha impugnato le note dell’Area Politiche della Regione recanti precisazioni e direttive circa l’attivazione di punti di prelievo esterni, per i seguenti motivi: in relazione alla nota dell’11 dicembre 2013 1. Violazione dell’art. 8 in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b, n. 1.2. l.r. 8/2004; violazione ed erronea applicazione del paragrafo B.01.02 del r.r. 3/2010 e della delibera di G.R. 730/2010 in relazione all’art. 41 Cost. e alla l. 11 novembre 2011, n. 180; eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione. 2. Violazione dell’art. 121 Cost.; violazione dell’art. 44 l.r. 7/2004, statuto regione Puglia; violazione dell’art. 3 l.r. 8/2014; incompetenza. In relazione alla nota dell’11 dicembre 2013. 3. Violazione dell’art. 8 in relazione all’art. 5, comma 1, lett. b, n. 1.2. l.r. 8/2004; violazione ed erronea applicazione del r.r. 3/2010 e della delibera di G.R. 730/2010 anche in relazione agli artt. 20 e 24 l.r. 8/2004 in relazione all’art. 41 Cost. e alla l. 11 novembre 2011, n. 180; eccesso di potere per erronea presupposizione, erronea e carente motivazione, contraddittorietà con precedenti determinazioni; illegittimità derivata; violazione dei principi in tema di irretroattività degli atti amministrativi; violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà interna, ingiustizia manifesta, sviamento.<br />
Sostiene la ricorrente: che l’interpretazione per cui i laboratori autorizzati possono aprire punti di prelievo soltanto nell’ambito territoriale dell’Asl di appartenenza non è corretta; che, comunque, spetta alla giunta regionale determinare gli ambiti regionali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell’art. 8 ter d.lgs. 502/2002; che è contraddittoria l’affermazione del carattere retroattivo del limite della zona carente.<br />
Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<br />
Con memoria del 21 novembre 2014, il Comune ha rilevato che, il 7 aprile 2011, è stata rilasciata alla ricorrente un’autorizzazione sanitaria per l’espletamento dell’attività sanitaria di laboratorio generale di base per analisi da svolgersi in Fasano e che tale circostanza determina l’improcedibilità e/o inammissibilità del ricorso.<br />
La ricorrente ha contestato la richiesta del Comune di dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse, in quanto l’oggetto dell’autorizzazione rilasciata dal Comune è diverso da quella oggetto del presente ricorso.<br />
Alla pubblica udienza del 13 luglio 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. Ha carattere preliminare l’esame dell’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare sostanziali dinieghi di giustizia, con conseguente violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 (Cons. St., sez. V, 5 maggio 2016, n. 1822).<br />
L’autorizzazione del 7 aprile 2011 non può essere considerata sostituiva di quella in contestazione, posto che, come rilevato dalla ricorrente, i requisiti richiesti per l’apertura di laboratori di analisi sono diversi e superiori rispetto a quelli richiesti per l’aperura di un punto prelievi, comportando una sostanziale differenza tra le due autorizzazioni.<br />
La declaratoria di improcedibilità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. IV, 1° agosto 2016, n. 3458) consegue unicamente allorché vi è un mutamento della situazione di fatto e di diritto presente al momento della presentazione del ricorso tale da far venir meno l&#8217;effetto del provvedimento impugnato, condizione che nella specie non si ravvisa, in quanto il rapporto giuridico originariamente instaurato rimane inalterato.<br />
2. Infondate sono anche le altre eccezioni di improcedibilità/inammissibilità del ricorso, avanzate dall’Asl, per mancata impugnazione del verbale di contestazione di illecito amministrativo con la proposta di chiusura della Polidemica First, struttura presso la quale si deve aprire il punto di prelievo, e per omessa notifica alle altre strutture già esistenti.<br />
2.1. Per quanto riguarda la mancata impugnazione del verbale, è da rilevare che questo, come fatto presente dalla stessa Asl, contiene solo una proposta di chiusura e non risulta che a seguito di questo sia stato mai adottato un provvedimento di chiusura della struttura della Polimedica First. Anzi la ricorrente ha rilevato che “<em>ad oggi i vari professionisti che conducono in locazione i locali della struttura Polimedica First risultano pienamente operanti</em>” (memoria del 26 maggio 2014), circostanza non contestata dalle controparti.<br />
2.2. Non può poi ritenersi che le altre strutture presenti nel territorio comunali debbano essere considerati quali controinteressati necessari, ai quali doveva essere notificato il ricorso.<br />
In materia di impugnazione di provvedimenti di diniego di un’autorizzazione quale quella in esame, non sono configurabili posizioni di controinteressati, atteso che gli esercenti attività della medesima natura di quella per la quale è stata negata l’autorizzazione sono titolari di un interesse di mero fatto al consolidamento dell&#8217;atto impugnato costituito dal vantaggio economico di una minore concorrenza e giammai parti del rapporto giuridico controverso.<br />
2.3. Parimenti infondata è l’eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità per mancata notifica alla Regione, in quanto quest’ultima non ha emesso alcun provvedimento impugnato con il ricorso e i successivi motivi aggiunti.<br />
3. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.<br />
3.1. È da rilevare anzitutto che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione in esame è del Comune, in base al combinato disposto dell’art. 8, comma 4, l.r. 8/2004, “<em>Al comune compete il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all&#8217;articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.2.</em>”, e dell’art. 5, comma 1, lett. b), “1<em>.2.4 attività di medicina di laboratorio</em>”.<br />
3.2. La questione oggetto del presente giudizio riguarda, in sostanza, la possibilità per un laboratorio che agisce in totale regime privatistico, di poter aprire punti di prelievo in comuni limitrofi, ovvero se questo sia soggetto ai limiti imposti dall’art. 24, comma 2 ter, l.r. 8/2004, così come introdotto dall’art. 12 l.r. 2672006, sul presupposto – come ritenuto dall’Amministrazione &#8211; che tale possibilità sia ammessa solo per le strutture già accreditate (<em>l’attività è riservata a soggetti esercenti l’attività sanitaria già accreditati presso il S.S.R.; tale presupposto essenziale non è posseduto dall’istante, e nel caso fosse posseduto, consentirebbe l’esercizio del punto prelievo, previa autorizzazione della ASL competente ed ubicato esclusivamente nel territorio della stessa ASL</em>).<br />
Questo Tribunale, in relazione alla l.r. 8/2004 (anche se sotto il diverso profilo della preventiva verifica parte dell’Amministrazione, prima del rilascio dell’autorizzazione, del fabbisogno complessivo e della localizzazione delle strutture) ha avuto occasione di precisare che per l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (parere 13/2013) “<em>tale previsione comporta un ingiustificato innalzamento delle barriere all’ingresso nel mercato delle prestazioni sanitarie, perché induce gli operatori già presenti ad aumentare la propria offerta, diminuendo per questa via il fabbisogno potenziale complessivo, impedendo così l’ingresso di nuovi e potenzialmente più efficienti operatori, senza che, in senso contrario, possano valere considerazioni di compatibilità finanziaria, posto che si tratta di richieste di accesso al settore delle prestazioni sanitarie che non sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)</em>” (sent. 1216/2015).<br />
Prosegue la sentenza: &lt;&lt;<em>con due differenti sentenze (Tar Lazio, sez. II–bis, 14 gennaio 2014, n. 455 e Tar Latina, sez. I, 27 marzo 2014, n. 252) è stata fatta una disamina completa dei principi che regolano la materia.</em><br />
<em>La sentenza 455/2014 ha preso le mosse dall’art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e dalle norme regionali conseguenti e ha rilevato come tutta questa legislazione debba essere interpretata e applicata alla luce del decreto liberalizzazioni (d.l. 1/2012) che prevede l&#8217;abrogazione di tutte le previsioni che comprimono o condizionano indebitamente la libertà di iniziativa economica sancita dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione rinviando a successivi regolamenti attuativi l’individuazione delle sole attività per le quali permane l’esigenza della prevista autorizzazione.</em><br />
<em>Il decreto liberalizzazioni, d’altronde, contiene una disciplina “meramente ricognitiva e direttamente attuativa del principio, costituzionale ed europeo di libertà della persona, ed in particolare di libertà di iniziativa economica in condizioni di piena concorrenza tra tutti gli operatori, presenti e futuri sancito dagli articoli 2, 3, 4 e 41 della Costituzione e dal Trattato dell’Unione Europea”, ed è stato rilevato come questi principi siano dotati di immediata attuazione.</em><br />
<em>La sentenza citata (455/2014) prosegue rilevando, da una parte che il d.l. 172013 sancisce che le disposizioni a tutela del principio di libertà di iniziativa economica entrano immediatamente in vigore, e dall’altra che la tutela della salute viene prevista quale causa idonea a giustificare le previsioni di limiti alle attività economiche.</em><br />
<em>Tuttavia, per la Corte costituzionale (19 dicembre 2008, n. 428) tali limiti alla iniziativa economica privata possono essere consentiti solo se non siano incongrui o irragionevoli.</em><br />
<em>Pertanto, in base a una lettura costituzionalmente orientata delle normativa di riferimento, “la pretesa di sottoporre le strutture sanitarie nella regione ad un contingentamento numerico massimo, prescindendo da ogni considerazione quantitativa e qualitativa circa i nuovi servizi offerti dai richiedenti l’autorizzazione e circa i servizi già presenti sul territorio in relazione alle esigenze della popolazione residente e fluttuante, non risulta in alcun modo connessa al superiore interesse pubblico generale alla tutela dell’inviolabile diritto alla salute, ed è anzi suscettibile sia di limitare i servizi di prevenzione e cura concretamente attivabili sul territorio, sia di ostacolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell’offerta privata e non convenzionata con il S.S.N., grazie alla concorrenza ed alla conseguente facoltà di scelta dei pazienti tra strutture diverse”.</em><br />
<em>In sostanza, è stato ritenuto che l’esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio, mentre la sufficienza dei servizi già presenti sul territorio, e quindi il raggiunto fabbisogno, dal punto di vista della tutela del diritto alla salute dei cittadini “avrebbe dovuto logicamente concludere, non per l’impossibilità, ma al contrario per la libera facoltà di aprire la nuova struttura senza neppure attivare particolari indicazioni circa la varietà dei servizi minimi offerti e circa la sua collocazione territoriale. Il Tar Latina, ha poi ribadito l’esigenza che “il nostro ordinamento si conformi subito al principio comunitario di libertà di iniziativa economica concorrenziale … anche mediante la disapplicazione di leggi contrastanti con il predetto principio”, ritenendo come per una struttura non destinata a operare nel regime del c.d. accreditamento il richiamo alle esigenze di contenimento della spesa non sembra conferente. “Il blocco all’ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente rispetto alle stesse esigenze di tutela della salute, poiché, al contrario, tale ingresso potrebbe stimolare il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dell’offerta di servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N.</em>” (sentenza 252/2014 cit.)&gt;&gt;.<br />
In un’altra sentenza, sempre di questa Sezione, è stato rilevato che &lt;&lt;<em>secondo varie pronunce della Terza Sezione del Consiglio di Stato, difatti, “la regola di principio stabilita dall’art. 8-ter non può risolversi alla luce dell’art. 32 della Costituzione -che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell&#8217;individuo- e dell’art. 41 -teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa- in uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale a dire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.</em><br />
<em>Al riguardo si osserva che una politica di contenimento dell’offerta sanitaria non può tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda; inoltre, deve sottolinearsi, ancora una volta, l’irrilevanza dei criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento.</em><br />
<em>Difatti, le valutazioni inerenti all’indispensabile contenimento della spesa pubblica e alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei ‘tetti di spesa’ e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati (C.d.S., III, 26 settembre 2013, n. 4788; 29 gennaio 2013, n. 550)” (Consiglio di Stato, III, 3 agosto 2015, n. 3807; v. anche Consiglio di Stato, III, 10 luglio 2015, n. 3487)</em>&nbsp;&gt;&gt; (sent. 991/2016).<br />
Posti questi principi, è da ritenere che sarebbe contraria ai principi, sanciti a livello costituzionale ed europeo, della libertà di iniziativa economica, un’interpretazione delle norme nel senso datane dall’Amministrazione.<br />
Infatti, ritenendosi che i punti prelievo possano essere aperti solo da centri accreditati si determinerebbe l’introduzione di illegittime barriere nel mercato delle prestazioni sanitarie, comprimendo o condizionando indebitamente la libertà di iniziativa economica.<br />
È poi da rilevare tra l’altro che la tutela della salute è garantita proprio dal regime autorizzatorio, e quindi dalla preventiva verifica da parte dell’Amministrazione del possesso di tutti i requisiti richiesti.<br />
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere accolti.<br />
Stante la novità della questione è possibile disporre la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Eleonora Di Santo, Presidente<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore<br />
<strong>L&#8217;ESTENSORE</strong><br />
<strong>Claudia Lattanzi</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Eleonora Di Santo</strong></p>
<p>IL SEGRETARIO&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-11-2016-n-1677/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2016 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2012 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-4-2012-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-4-2012-n-1677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2012 n.1677</a></p>
<p>Pres. A. Pagano, est. M. Liguori D&#8217;Angelis Ida (Avv. Carmelina Mastrillo) c. Comune di Paduli (N.C.) c. Mazzeo Ornella (Avv. Feliciano Salierno) sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione di atti di un asta pubblica per terreni agricoli di proprietà della P.A. Giurisdizione e competenza &#8211; Asta pubblica –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-4-2012-n-1677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2012 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-4-2012-n-1677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2012 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Pagano, est. M. Liguori<br /> D&#8217;Angelis Ida (Avv. Carmelina Mastrillo) c. Comune di Paduli (N.C.) c. Mazzeo Ornella (Avv. Feliciano Salierno)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione in caso di impugnazione di atti di un asta pubblica per terreni agricoli di proprietà della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza  &#8211; Asta pubblica – Alienazione di un terreno agricolo di proprietà della P.A. &#8211; Diritto di prelazione &#8211; Art. 7 L. 817 del 14 agosto 1971 – Per il coltivatore diretto proprietario di un terreno confinante &#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del A.G.O. &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso in cui un coltivatore diretto di un fondo confinante con un fondo di proprietà di un Ente locale compravenduto a mezzo di asta pubblica, impugni gli atti dell’asta per contestare la violazione, da parte della P.A., del diritto di prelazione ex art. 7, della Legge n. 817 del 14 agosto 1971, la controversia deve essere devoluta alla giurisdizione dell’A,G.O., atteso che la disposizione di cui all’art. 7 L. 817/1971, pone la P.A. in una posizione paritetica rispetto al privato, e il cui rispetto deve essere valutato dagli organi comunali ancor prima dell’attivazione del procedimento amministrativo finalizzato alla individuazione del soggetto acquirente del bene immobile da vendere (1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Cass. SS.UU. 19.12.2009 n. 26807; Cons. di Stato sez. VI, 19.5.2008, n. 2280; T.A.R. Campania – Napoli 23.4.2010, n. 2086; T.A.R. Campania – Napoli 7.9.2009, n. 4895; T.A.R. Campania – Napoli 7.4.2009, n. 1812; T.A.R. Lazio – Roma 15.9.2009 , n. 8742; T.A.R. Veneto 21.1.2008, n. 133; T.A.R. Veneto 30.1.2003, n. 898</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center> REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2529 dell’anno 2010, proposto da: 	</p>
<p>D&#8217;Angelis Ida, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Carmelina Mastrillo, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla p.zza Cavour n. 122, presso lo studio dell’avv. Elio Del Luongo;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Paduli, in persona del Sindaco p.t., non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Mazzeo Ornella, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Feliciano Salierno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Armando Sessa, in Napoli, via A. Vespucci n. 9;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;asta pubblica indetta per il giorno 05/11/2008 e relativa procedura, avente ad oggetto la vendita di terreni siti in agro del comune di Paduli (BN), alla contrada Carpinelli (identificati in catasto al foglio 19, p.lle nn. 456 e 457, quest’ultima denominata strada “Cocozzi”), per l’importo complessivo di €25.200,00;<br />	<br />
&#8211; di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso l’atto di compravendita del 27.2.2009, registrato il 5.3.2009.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della controinteressata Mazzeo Ornella;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti gli artt. 35, co. 1, e 7 e segg. cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2012 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso, notificato il 16 aprile 2010 e depositato il successivo 12 maggio, D’Angelis Ida ha esposto<br />	<br />
&#8211; che era coltivatrice diretta e proprietaria di un terreno agricolo sito nel Comune di Paduli (BN), alla contrada Carpinelli (in catasto al foglio 19 – p.lla 96), confinante con altro terreno di proprietà comunale (originariamente identificato catastalme<br />
&#8211; che, a seguito di frazionamento operato dal Comune proprietario, la suddetta p.lla 95 era stata suddivisa in tre distinte p.lle, recanti i nn. 455, 456 e 457;<br />	<br />
&#8211; che in data 15.2.2010 era venuta a conoscenza dell’avvenuta vendita di parte della ex p.lla 95, ovvero della p.lla 457 (costituente la strada “Cocozzi”, utilizzata da tempo immemorabile per raggiungere i fondi ubicati in zona);<br />	<br />
&#8211; che, a seguito di specifica istanza presentata in data 4.3.2009 al Comune di Paduli, e del conseguente rilascio (in data 4.3.2010) di copia conforme dell’atto di compravendita, aveva appreso che il Comune di Paduli, oltre al terreno di cui alla p.lla 45<br />
&#8211; che il suddetto atto di compravendita era stato impugnato, per palese violazione del diritto di prelazione, innanzi al Tribunale civile di Benevento, con giudizio ancora in corso;<br />	<br />
&#8211; che, a seguito di ulteriore richiesta di accesso (del 4.3.2010), il Comune di Paduli le aveva rilasciato copia della documentazione relativa alla procedura d’asta posta in essere, dalla quale era emerso che l’ente aveva provveduto ad informare dell’inte<br />
&#8211; che dagli atti acquisiti non era risultato esservi stato alcun verbale d’asta e di aggiudicazione dei beni;<br />	<br />
&#8211; che, conseguentemente era desumibile la sussistenza di gravi irregolarità nella procedura seguita.<br />	<br />
Tanto esposto, la D’Angelis ha impugnato gli atti indicati in epigrafe (segnatamente gli atti della procedura d’asta, nonché il contratto di compravendita stipulato con l’aggiudicataria), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:<br />	<br />
1) vizio della procedura per carenza e/o mancanza delle forme di pubblicità richieste dall’art. 80 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 nonché dall’art. 12 della legge 127/1997 – violazione dell’art. 97 della Costituzione – irregolarità dell’asta e della relativa procedura: la procedura d’asta sarebbe stata posta in essere in mancanza di quell’attività minima diretta a rendere pubblica la notizia della messa in vendita del fondo, essendo mancato un avviso di tanto nei modi di legge; l’atto di compravendita sarebbe stato stipulato (in data 27.2.2009) prima che la determina di alienazione in favore di Mazzeo Ornella divenisse esecutiva (scadendo in data 3.3.2009 i 15 gg. prescritti per la pubblicazione all’Albo Pretorio), con conseguente invalidità del titolo; ulteriori irregolarità sarebbero costituite dal fatto che, dopo l’apertura dell’unica busta presentata, in data 12.5.2008, il Comune avrebbe ancora invitato Parrella Clementina Gigliola a presentare un’offerta, e dall’assenza di un atto di aggiudicazione; non vi sarebbe stato un regolare verbale d’asta; quella posta in essere nell’occasione sarebbe stata solo una parvenza di asta pubblica; <br />	<br />
2) mancato rispetto della L. 590/1965 – violazione del regolamento comunale: sarebbe stata violata la rubricata normativa, atta ad assicurare la prelazione alla proprietaria confinante e coltivatrice diretta.<br />	<br />
In data 12 luglio 2010 si è costituita in giudizio la contro interessata Mazzeo Ornella, contestando la ricevibilità del ricorso (perché tardivamente proposto, atteso che la determina impugnata è stata pubblicata dal 16 febbraio al 3 marzo 2009, mentre il ricorso è stato inoltrato per la notifica solo il 14 aprile 2010 e notificato il 16 aprile successivo), la legittimazione ad agire della D’Angelis, nonché la fondatezza del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1551/2010 del 15 luglio 2010, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 febbraio 2012 la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il presente ricorso D’Angelis Ida intende contrastare la vendita che è stata effettuata, con contratto del 27.2.2009 (rep. n. 43, rogato dal Segretario Comunale e registrato il 5.3.2009) dal Comune di Paduli (BN) in favore di Mazzeo Ornella, avente ad oggetto il terreno agricolo costituito dalle p.lle 456 e 457 del foglio 19 (derivate, unitamente ad altra p.lla, n. 455, dal frazionamento dell’originaria p.lla 95), trasferito verso un corrispettivo di €25.200,00.<br />	<br />
In particolare, con il primo motivo di ricorso la D’Angelis lamenta più vizi da cui sarebbe affetta la procedura d’asta posta in essere, dal Comune intimato prima del trasferimento, al fine di individuare l’acquirente; mentre con il secondo degli articolati motivi deduce che l’effettuata alienazione sarebbe avvenuta in violazione del diritto di prelazione di cui sarebbe stata titolare, ai sensi dell’art. 7 L. 817 del 14.8.1971, quale coltivatrice diretta proprietaria di un terreno confinante (ovvero la p.lla 96 del foglio 19) con quello compravenduto.<br />	<br />
Dal suo canto, la controinteressata Mazzeo Ornella, oltre ad eccepire la tardività del ricorso (perché inoltrato per la notifica solo il 14 aprile 2010 e notificato il 16 aprile successivo, mentre la determina n. 65 del 16.2.2009, con cui si è stabilita l’alienazione in questione, risulta pubblicata all’Albo Pretorio dal 16 febbraio al 3 marzo 2009), sostiene che in realtà proprio non vi sarebbero i presupposti per poter dire sussistente l’invocata prelazione agraria, in quanto il terreno in questione non avrebbe più destinazione agraria, e in quanto della p.lla 96 del foglio 19 sarebbe sì comproprietaria la ricorrente D’Angelis, ma non ne sarebbe la coltivatrice.<br />	<br />
Peraltro, aggiunge parte contro interessata, il Comune di Paduli non avrebbe avuto alcun obbligo di predisporre e rispettare una procedura pubblicistica-concorsuale per la vendita in discussione, poiché questa avrebbe riguardato un bene rientrante nel patrimonio disponibile dell’ente e non connesso all’espletamento dei fini istituzionali di questo.<br />	<br />
Così sommariamente delineato l’ambito del presente giudizio, osserva il Tribunale, quanto al secondo motivo di ricorso, che risulta insussistente la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Invero, con il mezzo di impugnazione in commento la ricorrente intende tutelare la posizione di prelazionaria, che, secondo quanto prospettato, le sarebbe assicurata (poiché proprietaria confinante e coltivatrice diretta) dall’ordinamento con la disposizione di cui all’art. 7 L. 817/1971.<br />	<br />
Ma tale posizione presenta indiscutibilmente consistenza di diritto soggettivo, poiché derivante da una norma di relazione che pone la P.A. in una posizione paritetica rispetto al privato, e il cui rispetto avrebbe dovuto essere valutato dagli organi comunali ancor prima dell’attivazione del procedimento amministrativo finalizzato alla individuazione del soggetto acquirente dei beni immobili da vendere.<br />	<br />
Ecco, allora, che la cognizione delle questioni involte con il motivo di ricorso in commento risultano devolute alla cognizione del giudice dei diritti, e cioè al giudice ordinario, alla stregua della consolidata regola del cd. “petitum sostanziale”, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso in esame (cfr. Cass. SS.UU. 19.12.2009 n. 26807; Cons. di Stato sez. VI, 19.5.2008, n. 2280; T.A.R. Campania – Napoli 23.4.2010, n. 2086; T.A.R. Campania – Napoli 7.9.2009, n. 4895; T.A.R. Campania – Napoli 7.4.2009, n. 1812; T.A.R. Lazio – Roma 15.9.2009 , n. 8742; T.A.R. Veneto 21.1.2008, n. 133; T.A.R. Veneto 30.1.2003, n. 898): di tanto va fatta, quindi, in questa sede declaratoria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del nuovo codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Diversamente, invece, la cognizione del primo motivo di ricorso proposto risulta rientrare nella giurisdizione del G.A., in quanto con esso si lamenta un cattivo esercizio del potere da parte del Comune di Paduli nell’ambito del procedimento attivato per la vendita del terreno catastalmente individuato con le p.lle 456 e 457 del foglio 19.<br />	<br />
Specificamente, la ricorrente, pur non avendo partecipato alla gara bandita per l’individuazione del soggetto acquirente, lamenta la presenza di più irregolarità poste in essere nel corso della relativa procedura, e, comunque, sostiene di essere stata pregiudicata già nella fase in cui l’ente territoriale ha reso pubblico il suo intento di alienare gli immobili de quibus, poiché l’omessa (o, in ogni caso insufficiente) pubblicità data alla gara le avrebbe in sostanza impedito la partecipazione.<br />	<br />
Sennonché, la decisione del Comune di Paduli di procedere all’alienazione in favore di Mazzeo Onella degli immobili in discussione, all’esito di un articolato iter amministrativo precedentemente svolto, risulti formalizzata nella determina n. 65 del 16.2.2009, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 16 febbraio al 3 marzo 2009; mentre la stipula del contratto, in forma pubblico-amministrativa e costituente il titolo del trasferimento, risale al 27 febbraio 2009.<br />	<br />
Orbene, a giudizio del Collegio, proprio l’avvenuta pubblicazione della determina costituente atto conclusivo del procedimento in parola, unita alla circostanza che alla D’Angelis non era dovuta alcuna specifica comunicazione in proposito, ha fatto sì che il termine di sessanta giorni, previsto per poter impugnare in sede giurisdizionale gli atti amministrativi in tale ambito posti in essere, iniziasse il suo corso appunto il 3 marzo 2009 (ovvero l’ultimo giorno di pubblicazione della determina Albo Pretorio), venendo poi a compiersi il successivo 2 maggio 2009.<br />	<br />
Ciò in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, “<i>L&#8217;art. 124, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali) prevede che « tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all&#8217;albo pretorio, nella sede dell&#8217;ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge ». Tale pubblicazione implica per i soggetti non contemplati nell&#8217;atto o ai quali l&#8217;atto stesso sia, in ogni caso, riferibile, presunzione di conoscenza, con la conseguenza che è dall&#8217;ultimo giorno di pubblicazione che decorre il termine decadenziale di sessanta giorni per proporre impugnazione avverso detto atto per i terzi interessati.</i>” (così T.A.R. Calabria – Catanzaro 31.12.2009, n. 1488, nonché, nel medesimo senso, Cons. di Stato sez. V, 15.3.2006, n. 1370; Cons. di Stato sez. VI, 7.5.2004, n. 2825; T.A.R. Lombardia – Milano 29.4.2009, n. 3596; T.A.R. Lazio – Roma 20.6.2006, n. 4892; T.A.R. Marche 3.3.2003, n. 52; T.A.R. Liguria 28.9.2002, n. 985); affermazione cui va aggiunta la precisazione (cfr. Cons. di Stato sez. V, 15.3.2006, n. 1370) che “<i>La pubblicazione all’albo pretorio riguarda non solo le deliberazioni degli organi di governo ma anche le determinazioni dirigenziali, atteso che con la parola &#8220;deliberazione&#8221; si indicano le risoluzioni adottate da organi collegiali o monocratici, con l&#8217;intento di rendere pubblici tutti gli atti degli enti locali di esercizio del potere deliberativo, indipendentemente dalla natura collegiale o meno dell&#8217;organo emanante.</i>”.<br />	<br />
Di conseguenza, viene ad essere fondata l’eccezione formulata dalla controinteressata Mazzeo Ornella, e, posto che l’atto introduttivo risulta consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica soltanto il 14 aprile 2010 (per poi venire notificato ai soggetti destinatari il successivo 16 aprile), il motivo di ricorso in esame va dichiarato irricevibile per tardiva sua proposizione.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della sola controinteressata Mazzeo Ornella (che si è costituita), mentre nulla va disposto in riferimento al non costituito Comune di Paduli.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da D’Angelis Ida, così provvede:<br />	<br />
1) dichiara irricevibile per tardività della proposizione il secondo dei motivi articolati;<br />	<br />
2) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il primo dei motivi articolati, e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del Nuovo Codice del Processo Amministrativo, indica il Giudice Ordinario quale giudice nazionale fornito di giurisdizione in ordine alla controversia sul punto;<br />	<br />
3) condanna la ricorrente alla rifusione in favore di Mazzeo Ornella delle spese di giudizio da costei sopportate, che liquida in complessivi €1.500,00, oltre accessori di legge;<br />	<br />
4) nulla quanto alle spese di giudizio in riferimento Comune di Paduli, stante la mancata costituzione di questo.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-4-2012-n-1677/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2012 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2006 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2006 n.1677</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore. Conzutti (avv.ti A.R. Abenavoli e F. Scotto) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (Avv. Stato). 1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esercizio della professione forense – Esami di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2006 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2006 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Gabriele Nunziata – Estensore.<br /> Conzutti (avv.ti A.R. Abenavoli e F. Scotto) c. Ministero della Giustizia (Avv. Stato), Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria (Avv. Stato).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esercizio della professione forense – Esami di abili-tazione – Valutazioni della Commissione esaminatrice – Esternazione delle ragioni sottese – Deve essere assicurata.<br />
2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esercizio della professione forense – Esami di abili-tazione – Giudizi valutativi – Natura non provvedimentale – Elemento non risolutivo – Ragioni.</p>
<p>3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esercizio della professione forense – Esami di abili-tazione – Motivazione – Punteggio solo numerico – Insufficienza – Sintetica o implicita e-sternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un  giudi-zio di segno negativo – Necessità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In sede di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commis-sione esaminatrice, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteg-gio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del pun-teggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica.</p>
<p>2. In tema di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, la pretesa natu-ra non provvedimentale dei giudizi valutativi non è risolutiva, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedi-mento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad e-spungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare in-certezze applicative ed interpretative.</p>
<p>3. In tema di esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense, l’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto anche dalla necessità di te-ner fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindaca-to sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un  giudizio di segno negativo; pertanto, il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulte-riori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>REPUBBLICA ITALIANA 		<br />	<br />
    	                      IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	              <br />	<br />
           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE	              																																																																																												</p>
<p align=center> PER LA CALABRIA <br />
SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	          Presidente <br />	<br />
&#8211; CATERINA    CRISCENTI                 Primo Referendario<br />
&#8211; GABRIELE     NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore</p>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.1153/2004 R.G. proposto dalla <br />
Sig.ra <b>Conzutti Mirijam</b>, rappresentata e difesa dagli Avv. Aldo Raffaello Abenavoli e Fabrizio Scotto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Castello n.9; </p>
<p align=center>contro<br />
<b></p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, in persona del Presidente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via del Plebiscito n.15;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER  OTTENERE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>previa sospensione, l’annullamento del verbale della Commissione di fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli elaborati, del verbale di non ammissione alla prova orale, dell’elenco pubblicato il 15/5/2004 di non ammissione alle prove orali, nonché di ogni altro atto presupposto, correlato, connesso o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il controricorso dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.452 del 2004 di accoglimento della domanda di sospensione;<br />
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n.5970 del 2004 di accoglimento dell’appello avverso la citata ordinanza;<br />
Vista la memoria di parte ricorrente;<br />
Viste le ulteriori note difensive di parte ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa ;<br />
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la udienza pubblica dell’11 ottobre 2006,  ed ivi uditi l’Avv. Fabrizio Scotto per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Angelo Vitale;<br />
 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espone in fatto l’odierna ricorrente di aver partecipato alla sessione 2003/2004 degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Reggio Calabria indetta con D.M. del 23/7/2003 e che la Commissione d’esame con l’impugnato verbale ha espresso un giudizio di non idoneità alle successive prove orali, attribuendo la votazione di 23 nel civile, di 23 nel penale e di 25 nell’atto pratico. Con successiva memoria si è precisato che, a seguito della valutazione positiva in sede di ricorrezione ordinata da questo Tribunale, la ricorrente ha superato le prove orali e conseguito l’idoneità con riserva all’esercizio della professione di avvocato. <br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio contestando quanto dedotto a fondamento del ricorso e sostenendo la omissione di argomenti sul <i>periculum in mora</i>.<br />
All’udienza dell’11 ottobre 2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1</b>. Con l’odierno ricorso vengono lamentati la violazione dell’art.24 del R.D. n.37/1934, dell’art.23, comma 2, del R.D. n.37/1934 per nullità del verbale, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.<br />
<b>1.1 </b>L’Avvocatura Distrettuale ha insistito sulla sufficienza dell’attribuzione di un punteggio alfanumerico.<br />
<b>2. </b>Il Collegio ritiene di premettere che costituisce oggetto di discussione dottrinaria e giurisprudenziale l’idoneità del solo punteggio numerico a costituire adempimento dell’obbligo motivazionale imposto all’Amministrazione ai sensi dell’art.3 della Legge n.241/1990, tanto che della questione è stata investita la Corte Costituzionale (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, ord.za 4.1.2005, n.1; T.A.R. Puglia, Lecce, ord.ze 22.9.2004, nn.1009, 1012 e 1014). Il giudice delle leggi (ord.ze 27.1.2006, n.28; 14.11.2005, n.419) come già in passato (ord.ze 3.11.2000, n.466; n.233 del 2001) ha poi ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale per come sollevata argomentando che la questione, più che essere diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, si traduce in un improprio tentativo di ottenere l’avallo della Corte Costituzionale a favore di una determinata interpretazione della norma, rimessa invece al giudice di merito tanto più in presenza di orientamenti giurisprudenziali non consolidati.<br />
<b>2.1 </b>In proposito è possibile distinguere fondamentalmente due indirizzi: secondo il primo, è necessaria un’apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso attesa la ritenuta insufficienza della mera valutazione numerica. Si tratta di orientamento di frequente sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa di primo grado, spesso propensa a rimarcare quello che è un principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione sancito dall’art.3 della Legge n.241/1990 e ancor prima dall’art.97 Cost., per cui il punteggio numerico, costituendo esternazione del risultato<i> </i>e non già della motivazione del giudizio valutativo, si mostrerebbe inadeguato a porre il candidato in condizione di conoscere i motivi sottesi al giudizio di segno negativo e a persuaderlo di un corretto ed imparziale uso dei poteri discrezionali (T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 14.9.2006, n.1446; T.A.R. Veneto, 4.8.2006, n.2307; T.A.R. Lazio, Latina, ord.za 9.12.2005, n.891; T.A.R. Toscana, 4.11.2005, n.5557; T.A.R. Marche, 13.10.2004, n.1648; T.A.R. Toscana, I, 19.7.2004, n.2649; T.A.R. Veneto, I, 4.2.2003, n.1025; 21.1.2002, n. 137). In verità tale ragionamento viene argomentato anche con la riconosciuta ammissibilità, ad opera del giudice amministrativo, di una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, pur con onere per la parte di allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, senza trascurare l’eventuale prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte, ovvero quello al riconoscimento dell’erroneità delle valutazioni (T.A.R. Puglia, Lecce, I, ord.za 22.10.2003, n. 927). D’altra parte, nel momento in cui il Collegio giudicante coglie nei singoli casi in esame il giudizio di valore che a mezzo del “voto numerico” la Commissione aveva inteso esprimere nei confronti della singola prova scritta, il T.A.R. svolge correttamente quel compito di “giudice del fatto” che l’ordinamento gli assegna, cercando di trarre dalla fattispecie concreta sottoposta al suo esame la regola ad essa applicabile, tendenzialmente destinata ad esaurire i propri effetti nel <i>decisum</i> relativo (T.A.R. Puglia, Bari, I, 12.9.2006, n.3197); se dunque l’elaborato oggetto di revisione è redatto in modo incontestabilmente corretto e presenta un tessuto argomentativo ampio e documentato, l’eventuale giudizio di disvalore espresso dalla Commissione non può ragionevolmente fondarsi sulla mera indicazione di un voto numerico, che in tale situazione riesce incomprensibile non solo al candidato, ma anche al giudice chiamato a verificare la conformità a legge, a criteri logici, a regole di trasparenza e a principi di giustizia sostanziale del <i>modus procedendi</i> seguito dalla Sottocommissione.    <br />
<b>             2.2</b> Su altro fronte è, invece, l’orientamento prevalentemente seguito dal Consiglio di Stato, in forza del quale, soprattutto per non compromettere la celerità dell’azione amministrativa in procedure selettive caratterizzate da un elevato numero di candidati, l’onere della motivazione dei giudizi inerenti alle prove scritte e orali è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come formula sintetica, ma non per questo non eloquente, di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione esaminatrice, peraltro priva di valenza schiettamente provvedimentale (Cons. Stato, IV, 6.9.2006, n.5161; 26.4.2006, n.2335; V, 15.12.2005, n.7136; IV, 5.8.2005, n.4165; 17.9.2004, n.6155; 19.7.2004, n.5175; 29.10.2001, n. 5635; 1.2.2001, n. 367). Tuttavia anche i giudici di appello (a partire da Cons. Stato, VI, 30.4.2003, n.2331) non hanno mancato di condividere la tesi (peraltro espressa proprio da questo Tribunale già con sentenza 23.11.2000, n.1965) secondo cui l’idoneità del punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va risolto, non già in astratto, ma in concreto, “<i>avendo riguardo ad una serie di aspetti, tra cui soprattutto la tipologia dei criteri di massima fissati dalla Commissione, risultando sufficiente il punteggio soltanto ove i criteri siano predeterminati rigidamente e insufficiente nel caso in cui si risolvano in espressioni generiche</i>”. Trattasi di un temperamento che non è rimasto isolato, atteso che in altre recenti occasioni (Cons. Stato, VI, 14.9.2006, n.5325; 13.2.2004, n.558) si è ribadito che l’onere di motivazione può ritenersi assolto solo allorché, indipendentemente dall’estensione della formula adoperata che può essere anche estremamente sintetica, essa consente, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti della prova che hanno determinato il giudizio espresso. L’operazione di rendere percepibile l’<i>iter</i> logico seguito nell’attribuzione del punteggio di fatto impone alle Commissioni di predeterminare correttamente, rigidamente e specificamente i dettagliati criteri di valutazione, esternando anche, attraverso apposizione di note a margine, uso di segni grafici, sottolineatura dei brani censurati, gli accertamenti effettuati nel segmento procedimentale di correzione degli elaborati in ordine alla puntuale attinenza ed effettiva rispondenza della valutazione delle prove effettuata ai criteri stessi. <br />
<b>3.</b> Il Collegio ritiene come già in analoghi precedenti (ex multis, 20.5.2005, n.286) di aderire all’orientamento secondo il quale, specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l’esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Ciò appare consono non solo al sacrosanto principio di trasparenza cui l’intera attività amministrativa deve conformarsi, ma allo stesso disposto dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990, secondo cui “<i>ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti…lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato</i>”. Non può essere considerata risolutiva sul punto la pretesa natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l’obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall’intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative.<br />
<b>3.1</b> Se si intendesse limitarsi alla mera sufficienza del punteggio alfanumerico, non si comprenderebbe appieno neanche la portata dell’art. 12, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, come modificato dall’art. 10 del D.P.R. 30/10/1996, n. 693, ove si statuisce che “<i>le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove</i>”: orbene, l’obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.<br />
<b>3.2</b> L’obbligo di far luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali è imposto d’altra parte anche dalla necessità di tener fede al principio costituzionale che vuole sempre garantita la possibilità di un sindacato sulla ragionevolezza, sulla coerenza e sulla logicità delle stesse valutazioni concorsuali: controllo difficile da assicurare in presenza del solo punteggio numerico e  in assenza, quindi, di una pur sintetica o implicita esternazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione alla formulazione di un  giudizio di segno negativo. Il candidato deve dunque essere messo in condizione di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene che egli sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale.<br />
Il rispetto dei principi suddetti impone pertanto che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire <i>ab externo</i> la motivazione del giudizio valutativo; se dunque vi è stata in primo luogo una formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, la successiva apposizione di note a margine dell’elaborato, o, comunque, l’uso di segni grafici consentono in misura più trasparente di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.<br />
<b>4.</b> Nella fattispecie di cui al presente ricorso il Tribunale ritiene che, proprio per le motivazioni esposte da ultimo e con assorbimento degli ulteriori motivi d’impugnazione quali dedotti, il ricorso meriti accoglimento sotto il profilo dell’assenza di elementi idonei a consentire una ricostruzione delle ragioni per le quali parte ricorrente è stata esclusa dalle prove orali; oltre all’esame delle censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, l’esibizione degli elaborati ha permesso di valutare la sufficienza degli stessi, conferendosi, in un panorama connotato dall’espansione del sindacato diretto del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali, una natura sostanziale all’interesse della parte di conoscere l’erroneità delle valutazioni.  La soluzione prospettata dal Collegio, che ritiene di poter ripercorrere l’<i>iter </i>procedimentale seguito dall’Amministrazione per giungere alla valutazione tecnica posta a fondamento dell’adottato giudizio di esclusione dalle prove orali, appare inoltre come la più idonea a coniugare il rispetto dei principi testè enunciati in materia di trasparenza ed imparzialità dell’attività amministrativa e di diritto di difesa, con le pur importanti ragioni di natura pratica, spesso addotte a sostegno dell’orientamento che considera sufficiente il mero punteggio numerico, ragioni relative prevalentemente alla speditezza delle operazioni concorsuali spesso connotate da un numero elevato dei partecipanti.<br />
Tali considerazioni appaiono al Collegio tanto più rafforzate dalle circostanze che la Commissione di esame, convocata in diversa composizione a seguito dell’ordinanza n.452 del 2004 di questo Tribunale, ha provveduto a motivare adeguatamente un nuovo giudizio in senso favorevole alla ricorrente che ha poi superato le prove orali ed è stata iscritta con riserva nel competente Consiglio dell’Ordine; in tali occasioni sono state suffragate le perplessità emerse già in fase cautelare circa la necessità di una più completa tutela garantista del cittadino nei confronti del potere discrezionale dell’Amministrazione attraverso un controllo concreto delle determinazioni di questa.  <br />
<b>4.1 </b>In un giudizio di bilanciamento gli interessi della ragionevolezza, del diritto di difesa, dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, nonché della trasparenza  devono infatti prevalere rispetto a quello della celerità dell’azione amministrativa, invocato come unico interesse costituzionalmente rilevante dall’orientamento restrittivo prevalente presso il Consiglio di Stato; tradurre il convincimento circa il livello di preparazione del singolo candidato, oltre che in un punteggio, anche in una motivazione del giudizio, non può costituire una causa di notevole rallentamento della celerità amministrativa sia pure nei concorsi e negli esami con un elevato numero di candidati.<br />
<b>4.2 </b>Con specifico riguardo alla vicenda in esame, questo Tribunale ritiene di dover in ogni caso richiamare il disposto dell’art.4, comma 2-bis del D.L. n.115 del 2005 convertito in Legge n.168 del 2005, laddove si prevede che “<i>Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d’esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela</i>”. Trattasi di previsione normativa che trova puntuale applicazione nei riguardi dell’odierna parte ricorrente, i cui elaborati sono stati oggetto di valutazione positiva solo a seguito della ricorrezione ordinata da questo Tribunale e che ha superato poi le prove orali e conseguito così l’idoneità con riserva all’esercizio della professione di avvocato. <br />
  <b>5.</b> Per tutto quanto sopraesposto il Collegio ritiene che, con assorbimento degli ulteriori motivi non oggetto di espressa trattazione,  il ricorso vada accolto con conseguente annullamento del giudizio oggetto di impugnazione. <br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<b>   <br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il giudizio oggetto di impugnazione.<br />
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €1000,00 oltre IVA e CPA.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
        Così deciso in Reggio Calabria, nella Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-31-10-2006-n-1677/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 31/10/2006 n.1677</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1677</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1677/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1677</a></p>
<p>Pubblico impiego – stipendi &#8211; accertamento della natura di pubblico impiego di un rapporto con medici “gettonati” da policlinico universitario e relativa retribuzione con iscrizione ad ente previdenziale &#8211; sospensiva di sentenza – tutela cautelare – rigetto. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Registro Ordinanza:1677/04 Registro Generale:11399/2003 Il Consiglio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1677/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1677</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – stipendi &#8211; accertamento della natura di pubblico impiego di un rapporto con medici “gettonati” da policlinico universitario e relativa retribuzione con iscrizione ad ente previdenziale &#8211; sospensiva di sentenza – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1677/04<br />
Registro Generale:11399/2003</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Lanfranco Balucani Est.<br />Cons. Domenico Cafini<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II<br />
AZ. UNIV. POLICL. UNIVERSITA&#8217; NAPOLI FEDERICO II</b><br />
rappresentate e difese dall’ Avv. LUIGI NAPOLITANO<br />
con domicilio eletto in Roma VIALE ANGELICO 38</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>BOSCHI ROSALBA, CATALDI IVANA, CATALANO CLAUDIO, CASO ROSANNA,<br />
CARUSO CIRO, BUONOCORE GAETANO, BRUNNO CARMINE, BRIGANTI FRANCESCO,<br />
BOSSONE VITO, BONUSO SALVATORE, BELLINI MARCELLO, VALLONE BRUNO,<br />
ANZIVINO DARIO, CARANDENTE MICHELE,</b><br />
rappresentati e difesi dagli Avv. ti ANTONIO GIASI E RICCARDO MARONE<br />
con domicilio eletto in Roma V. P.A. MICHELI, 49 presso ROSSANA LONGO<br />
<b>ALOJ FULVIO</b> non costituitosi;e nei confronti di<br />
<b>I.N.P.D.A.P.</b> non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione II 11003/2003, resa tra le parti, concernente ACCERTAMENTO DELLA NATURA DI PUBBLICO IMPIEGO E RELATIVA RETRIBUZIONE<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>BOSCHI ROSALBA, CATALDI IVANA, CATALANO CLAUDIO, CASO ROSANNA,<br />
CARUSO CIRO, BUONOCORE GAETANO, BRUNNO CARMINE, BRIGANTI FRANCESCO,<br />
BOSSONE VITO, BONUSO SALVATORE, BELLINI MARCELLO, VALLONE BRUNO,<br />
ANZIVINO DARIO, CARANDENTE MICHELE,</p>
<p>Udito il relatore Cons. Lanfranco Balucani e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Napoletano, Giasi e Marone</p>
<p>Ritenuto che alla stregua della giurisprudenza della Sezione non si ravvisano i presupposti di legge per la concessione della misura cautelare;<br />
che peraltro le esigenze rappresentate dalla Amministrazione appellante possono essere soddisfatte fissando sin d’ora la trattazione del merito nell’udienza dell’11 giugno 2004</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 11399/2003).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
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