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	<title>1668 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1668 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla giurisdizione del G.A. nella controversia avente a oggetto la contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-nella-controversia-avente-a-oggetto-la-contestazione-dellesistenza-e-legittimita-dellesercizio-di-un-potere-modificativo-del-rapporto-concessorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 07:15:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-nella-controversia-avente-a-oggetto-la-contestazione-dellesistenza-e-legittimita-dellesercizio-di-un-potere-modificativo-del-rapporto-concessorio/">Sulla giurisdizione del G.A. nella controversia avente a oggetto la contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ritiene che la fattispecie in esame si collochi all’interno del perimetro assegnato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-nella-controversia-avente-a-oggetto-la-contestazione-dellesistenza-e-legittimita-dellesercizio-di-un-potere-modificativo-del-rapporto-concessorio/">Sulla giurisdizione del G.A. nella controversia avente a oggetto la contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-giurisdizione-del-g-a-nella-controversia-avente-a-oggetto-la-contestazione-dellesistenza-e-legittimita-dellesercizio-di-un-potere-modificativo-del-rapporto-concessorio/">Sulla giurisdizione del G.A. nella controversia avente a oggetto la contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Contestazione dell&#8217;esistenza e legittimità dell&#8217;esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio &#8211; Giurisdizione del Giudice Amministrativo &#8211; Art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che la fattispecie in esame si collochi all’interno del perimetro assegnato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a., che vi ricomprende &#8220;<i>le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi </i>[&#8230;]&#8221;. Il <i>petitum</i> sostanziale, alla cui stregua va individuata la giurisdizione sulla controversia, ha riguardo ad una posizione di interesse legittimo, mirando la controversia mira a contestare l’esistenza e la legittimità dell’esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Cattaneo</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2021 proposto dalla Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Alessandro Cati, Nicola Sabbini, Mauro Silvestri e Daniela Amati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Cervesina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga 23;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento,</p>
<p class="popolo" style="text-align: center;">o la declaratoria di nullità,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della proroga tecnica del contratto di concessione scaduto in data 30 novembre 2019 fino all&#8217;ulteriore termine del 31 dicembre 2021, unilateralmente disposta dal Comune di Cervesina e comunicata alla ricorrente in data 22 giugno 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della conferma di tale proroga da parte del Comune, comunicata alla ricorrente in data 29 giugno 2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; per quanto possa occorrere, in qualità di atto presupposto, della delibera di Giunta comunale n. 25/2021, che dà mandato al RUP di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga contrattuale; delibera non comunicata alla ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto all&#8217;atto impugnato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">nonché per il conseguente risarcimento del danno;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Cervesina;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 28 settembre 2011, il Comune di Cervesina ha affidato in concessione alla Nuova Sair Cooperativa Sociale Onlus il servizio di gestione globale della residenza sanitaria assistenziale “Paolo Beccaria”, di proprietà comunale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. La concessione aveva durata sino al 30.11.2019 ed è stata prorogata per tre volte. Con provvedimento del 22 giugno 2021 il Comune ha ulteriormente prorogato il contratto fino al 31 dicembre 2021 «o comunque alla data di consegna del servizio all’operatore che verrà selezionato in esito alla procedura di gara di prossimo avvio, alle condizioni attualmente in essere».</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con nota del 29 giugno 2021 il Comune ha confermato la proroga e ha ritenuto “non praticabile l’ipotesi di rinegoziare l’attuale assetto contrattuale” e, dunque, di non accogliere la proposta formulata dalla Nuova Sair di essere esonerata dal versamento del canone concessorio mensile e dalla responsabilità e dalle obbligazioni relative alla manutenzione straordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con il ricorso in epigrafe, la concessionaria ha domandato l’accertamento della nullità, o comunque, l’annullamento di questi due ultimi provvedimenti e della delibera n. 25/2021 con cui la Giunta comunale ha dato mandato al r.u.p. di adottare tutte le iniziative necessarie alla proroga contrattuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Queste le censure dedotte:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I. nullità della proroga per carenza assoluta di attribuzione. Violazione dell’art. 23 Cost. Inesistenza di norme attributive applicabili <i>ratione temporis</i>. Violazione degli articoli 30, 57, 125 e 143 del D.lgs. n. 163/2006;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II. in subordine: violazione dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 57, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e del divieto di ripetizione di proroghe. Carenza di istruttoria e di motivazione. Motivazione apparente e ripetuta per due anni: la naturale scadenza del contratto di concessione non sarebbe una “circostanza imprevedibile” e il ritardo nella conclusione della procedura sarebbe imputabile al Comune mentre il richiamo all’emergenza Covid, negli atti impugnati, sarebbe strumentale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III. sviamento di potere: la proroga sarebbe illegittima poiché l’amministrazione, in luogo di cercare una soluzione concordata, si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata condizioni contrattuali di favore, che non sarebbero reperibili sul mercato all’esito di una nuova procedura di evidenza pubblica e sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a una gestione in perdita, per circa ventimila euro al mese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di 20.000 euro per ogni mese di proroga, a far data dal 30 giugno 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Si è costituito in giudizio il Comune di Cervesina, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di giurisdizione del Tar adito e per difetto di interesse; ha altresì eccepito in compensazione alla pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente, crediti relativi al valore economico di interventi di manutenzione che non sarebbero stati realizzati, quantificati in complessivi 318.800 euro, e al valore dei canoni concessori non corrisposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La ricorrente, a sua volta, ha contestato la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’eccezione di compensazione formulata dal Comune.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. All’udienza del 29 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. La difesa dell’amministrazione comunale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione: il fulcro delle pretese avversarie verterebbe su un asserito squilibrio contrattuale connesso all’eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto e sull’esigenza di rinegoziarne le condizioni durante il regime di proroga. Si tratterebbe di questioni che atterrebbero a diritti soggettivi e alla fase esecutiva del contratto e che pertanto rientrerebbero nella sfera di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene che la fattispecie in esame si collochi all’interno del perimetro assegnato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. c) del c.p.a., che vi ricomprende &#8220;<i>le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi </i>[&#8230;]&#8221;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il <i>petitum</i> sostanziale, alla cui stregua va individuata la giurisdizione sulla controversia, ha riguardo ad una posizione di interesse legittimo, mirando la controversia mira a contestare l’esistenza e la legittimità dell’esercizio di un potere modificativo del rapporto concessorio (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/11/2019, n.31029; 31 ottobre 2019, n. 2811; Consiglio di Stato, sez. V, n. 274 del 2018; n. 3588 del 2019; CGARS, sent. n. 1201/2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. Con il primo motivo viene contestato che i provvedimenti impugnati sarebbero nulli per carenza di attribuzione o, quantomeno, illegittimi per violazione del d.lgs. n. 163/2006, in particolare, degli articoli 30, 57, 125 e 143, comma 8: nessuna norma del d.lgs. 163/2006 consentirebbe all’amministrazione di imporre unilateralmente al concessionario lo svolgimento del servizio in perdita e oltre la naturale scadenza, pena la violazione altresì dell’art. 23 Cost. In forza di quanto previsto dall’art. 143, c. 8, d.lgs. n. 163/2006 – richiamato dall’art. 30 &#8211; ove la stazione appaltante modifichi elementi o condizioni di base, tali da compromettere l’equilibrio economico-finanziario della convenzione &#8211; come accadrebbe con la richiesta di proroga &#8211; il concessionario avrebbe diritto alla revisione degli accordi, «da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio» e, in mancanza di tale revisione, potrebbe recedere dal contratto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. In disparte l’interesse a contestare l’inesistenza di un potere di proroga in capo a un operatore che ha manifestato la volontà di continuare a svolgere il servizio e di lamentarsi unicamente delle relative condizioni economiche, e di avere dunque come obiettivo, non quello di non svolgere più il servizio, ma di ottenere un rinnovo anziché a una proroga del contratto (con la nota del 23/6/2021 la Nuova Sair ha, invero, dichiarato di essersi “<i>sempre resa disponibile a proseguire il servizio de quo in proroga […] tuttavia sin dalla prima proroga la scrivente aveva già reso edotta la spettabile committenza della sussistenza di uno sbilanciamento delle corrispettive prestazioni contrattuali. La società si trova costretta a ribadire che la prosecuzione del servizio non potrà avere luogo agli stessi patti e condizioni alla data del 31.12.2021 ma si comunica la disponibilità alla prosecuzione del servizio chiedendo di essere esonerata dal versamento del canone concessorio mensile e l’integrale esclusione di responsabilità ed obbligazioni relativamente alla manutenzione straordinaria</i>” e con nota del 30 giugno 2021 la società ha confermato di volere proseguire il servizio e ha insistito con la propria richiesta), il motivo è, comunque, infondato nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1 L’articolo 9 del capitolato speciale di gara disciplina la durata della concessione, prevedendo che essa ha validità per un periodo di 10 anni e che il contratto potrà essere “<i>rinnovato, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni […]</i>” e che “<i>in mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Della proroga tecnica sarà data comunicazione scritta al concessionario</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2 Il potere dell’amministrazione di disporre quella che è comunque una proroga tecnica del contratto &#8211; stante il dichiarato scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo gestore &#8211; è stato previsto anche nel contratto di concessione: l’art. 4 &#8211; espressamente richiamato nel provvedimento di conferma del 29.6.2021 – dispone, invero, che “<i>la concessione ha durata dal 1.12.2011 al 30.11.2019 per un totale di novantasei mensilità, salvo specifica e motivata proroga</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.3 Tali previsioni – la cui legittimità non è oggetto di contestazione &#8211; subordinano la proroga all’adozione di un provvedimento “<i>motivato</i>”, di cui deve essere data “<i>comunicazione scritta al concessionario</i>”. A differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, esse non prevedono, quindi, che, da parte di quest’ultimo, venga prestato un consenso ulteriore rispetto quello dato con la sottoscrizione del contratto (in linea con la differente posizione delle parti delineata all’art. 18 del contratto con riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto, della revoca della concessione e del recesso unilaterale, che non è consentito al concessionario. Doc. 3 della ricorrente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La clausola del capitolato ha quindi attribuito all’amministrazione il potere di disporre unilateralmente una proroga tecnica del contratto di concessione, definendo preventivamente le relative condizioni e termini e ponendo altresì, in tal modo, i partecipanti alla gara nella condizione di presentare una offerta economica che comprendesse anche l&#8217;eventuale periodo di proroga.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La censura non merita pertanto accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente un potere unilaterale di proroga, la ricorrente ha dedotto i vizi di violazione dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art. 57, co. 2, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 e di difetto di motivazione: la naturale scadenza del contratto di concessione non sarebbe una “circostanza imprevedibile”, essendo al contrario nota sin dalla stipula, e il ritardo nella conclusione della procedura sarebbe imputabile a carenze organizzative del Comune; sarebbe strumentale il richiamo all’emergenza Covid, operato dall’amministrazione negli atti impugnati: i sopralluoghi nella struttura avrebbero potuto essere ben disposti prima della chiusura da Covid, che è intervenuta sul finire del primo periodo di proroga, quando il Comune avrebbe dovuto essere ormai prossimo alla conclusione della procedura. In ogni caso anche durante la pandemia l’ingresso nella residenza, per i sopralluoghi, avrebbe potuto essere consentito, pur con le cautele necessarie ad evitare il contagio, in alternativa i sopralluoghi avrebbero potuto essere svolti per via telematica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14 Anche questa censura è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.1 Deve preliminarmente rilevarsi che legittimità dei provvedimenti di proroga disposti il 7.11.2019, il 15.4.2020 e il 17.11.2020 sino al 30 giugno 2021 non costituisce oggetto del gravame, essendo stata impugnata unicamente la proroga disposta in data 22 giugno 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il periodo che viene in rilievo è quindi circoscritto ai mesi che intercorrono tra il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le contestazioni sollevate dalla ricorrente con riferimento a ritardi verificatisi nel periodo in cui sono state disposte le precedenti proroghe sono pertanto inammissibili, avendo la ricorrente prestato piena acquiescenza ad esse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14.2 Con i provvedimenti impugnati l’amministrazione ha addotto a motivazione della proroga le difficoltà legate all’emergenza pandemica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel provvedimento impugnato viene, difatti, dato atto che con deliberazione n. 51/2019 il Comune ha adottato gli indirizzi relativi alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione della r.s.a., che in data 15.6.2021 sono stati approvati i progetti relativi alle opere da eseguire presso la struttura e da porre ad oggetto della procedura e viene poi affermato che è “<i>ormai prossima la pubblicazione degli atti di gara, ma le tempistiche della procedura, caratterizzata da rilevante complessità causata dalla pandemia COVID-19 che non ha permesso per lungo periodo ai professionisti incaricati di visitare i locali e in prospettiva della gara nemmeno agli eventuali interessati ai sopralluoghi, non consentiranno di concludere il procedimento entro la data del 30.6.2021</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Queste ragioni, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non possono ritenersi strumentali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezionalità dell’emergenza pandemica costituisce, invero, fatto notorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente ricordato dalla difesa dell’amministrazione comunale, con l’entrata in vigore del d.P.C.M. dell’8.3.2020 l&#8217;accesso alle residenze sanitarie assistite di parenti e visitatori è stato limitato “<i>ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione</i>” (art. 2, d.P.C.M. 8.3.2020).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Che durante l’emergenza pandemica fosse preminente l’esigenza di porre in essere rigide misure di tutela della salute dei pazienti della residenza sanitarie e, in particolare, di evitare ogni accesso alle strutture da parte di estranei, non può essere ritenuto, quindi, un pretesto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Né è stata fornita alcuna prova che dimostri come un accesso “telematico” fosse facilmente attuabile ed idoneo, a consentire, specie ai professionisti incaricati della redazione dei progetti, di adempiere alle proprie incombenze e agli operatori di effettuare i necessari sopralluoghi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Il terzo motivo ha ad oggetto il vizio di sviamento di potere: ad avviso della ricorrente la proroga sarebbe illegittima poiché l’amministrazione, in luogo di cercare una soluzione concordata, si sarebbe procurata un indebito vantaggio, essendosi assicurata condizioni contrattuali di favore, che non sarebbero reperibili sul mercato all’esito di una nuova procedura di evidenza pubblica e sarebbero diseconomiche per la ricorrente, poiché porterebbero a una gestione in perdita, per circa ventimila euro al mese.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">16. Anche questa censura non merita accoglimento.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come si è detto, l’articolo 9 del capitolato speciale ha espressamente previsto che il contratto potrà essere “<i>rinnovato, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di 5 anni […]” e che “in mancanza di rinnovo espresso il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza prevista. Qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento. Della proroga tecnica sarà data comunicazione scritta al concessionario”. “qualora alla scadenza del contratto di concessione l’Amministrazione Comunale non avesse provveduto all’aggiudicazione della concessione per il periodo successivo, il concessionario uscente è obbligato a garantire la gestione dei servizi agli stessi prezzi e condizioni vigenti al momento della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il nuovo affidamento</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Partecipando alla procedura di gara e sottoscrivendo il contratto – che all’art. 4 richiama il potere dell’amministrazione di disporre la proroga – la ricorrente si è quindi impegnata a proseguire il servizio alle medesime condizioni e prezzi vigenti al momento della scadenza, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di gara, quale è &#8211; per le ragioni sopra affermate &#8211; il periodo intercorso tra il 30 giugno 2021 e il 31 dicembre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall&#8217;atto originario e ciò a differenza del rinnovo, la cui previsione, in forza di quanto disposto dall’art. 9, costituisce una facoltà e non certo di un obbligo per l’amministrazione (cfr. Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25; id., sez. V, 22 giugno 2010, n. 3892; id. 14 maggio 2010, n. 3019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non può pertanto ritenersi che i provvedimenti impugnati siano affetti dal vizio di eccesso di potere per sviamento, avendo l’amministrazione disposto motivatamente una proroga del contratto per le eccezionali ragioni legate all’emergenza pandemica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">17. Per le ragioni esposte la domanda di annullamento è infondata e deve essere, pertanto, respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">18. La reiezione dei motivi comporta anche il rigetto dell&#8217;istanza risarcitoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">19. Nulla deve disporsi quanto all’eccezione di compensazione proposta per l’ipotesi in cui fosse stata accolta la domanda risarcitoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">20. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Cervesina, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alberto Di Mario, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2016-n-1668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2016-n-1668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1668</a></p>
<p>Pres. Lundini, Est. SolveigCogliani Sull’illegittimità del provvedimento mediante il quale il Comune di Poggio Nativo ha autorizzato la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti. Procedimenti autorizzatori &#8211; Piano di zonizzazione acustica – VIA &#8211; Realizzazione impianto smaltimento rifiuti &#8211; Giurisdizione. &#160; Non può ritenersi valida ed efficace</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini, Est.  SolveigCogliani</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità del provvedimento mediante il quale il Comune di Poggio Nativo ha autorizzato la realizzazione  di un impianto di trattamento di rifiuti inerti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimenti autorizzatori &#8211; Piano di zonizzazione acustica – VIA &#8211; Realizzazione impianto smaltimento rifiuti &#8211; Giurisdizione.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non può ritenersi valida ed efficace l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti, da parte dell’amministrazione competente, se avvenuta in violazione delle disposizioni transitorie sopravvenute. La giurisdizione è del giudice amministrativo.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 01668/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 05482/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Seconda Bis)</strong><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5482 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Giuseppe Armaleo, Farinelli Angelina, Giuliani Angelo, Gobbi Franco, Tapinassi Rina, Di Claudio Armanda, Pereira DianahJaneth, Menghetti Giorgio, Menghetti Michael Alexander, Gobbi Anna, Dominici Enrico, Perilli Leonia, Farinelli Ennio, Farinelli Emanuella, Savioli Domenico, Savioli Daniela, Diamilla Cesare, Colasanti Francesco, Fontana Alessandro, Cooperativa Coltivatori Diretti Casali di Poggio Nativo, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Giampietro, Alberta Milone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via F. Sacchetti, 114;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Poggio Nativo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Anna Maria Barbante, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tar Lazio, via Flaminia 189, Roma,<br />
Regione Lazio, in persona del Pres. P.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Stefania Ricci, dell’Avvocatura regionale con domicilio eletto presso la stessa, in Roma, Via Marcantonio Colonna,27;<br />
Arpa Lazio, Arpa Lazio &#8211; Sezione Provinciale di Rieti, Azienda Usl di Rieti, Provincia di Rieti, n.c.;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Soc. a r.l. R.E.S.S. &#8211; Recupero Ecologico Servizi Smaltimento, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Elena Stella Richter e Sara Piccoli, con domicilio eletto presso la prima in Roma, viale Mazzini 11;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
con il ricorso introduttivo<br />
dell&#8217;autorizzazione n. 1/2015 prot. 1185 del 23.2.2015, del Comune di Poggio Nativo, avente ad oggetto: Impianto di trattamento di rifiuti inerti ubicato nel territorio del Comune di Poggio Nativo;<br />
del verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi presso il Comune predetto, n. 3 dell’8 gennaio 2015, avente ad oggetto: Istanza della RESS ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 15 e 16 della l. reg. n. 27/98 per impianto di trattamento di rifiuti inerti;della nota della Regione Lazio n. GR/03/36/597124 del 28 ottobre 2014;<br />
della determinazione della Regione Lazio n. G14815 del 21 ottobre 2014;della nota della Regione Lazio n. 655183 del 9 gennaio 2015;<br />
della nota ARPA Lazio Rieti n. 98450 del 13 dicembre 2013;<br />
della nota ASL Rieti n. 414 del 7 gennaio 2015;<br />
e con il primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 giugno 2015:<br />
della nota del Comune di Poggio Nativo n. 3252 del 26 maggio 2015 avente ad oggetto l’Archiviazione del procedimento e revoca dell’ordinanza;<br />
della nota di chiarimenti del Comune medesimo prot. N. 1770 del 20 marzo 2015;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso introduttivo;<br />
con il secondo ricorso per motivi aggiunti notificato in data 2 settembre 2015:<br />
della convenzione stipulata tra il comune di Poggio Nativo e la Società R.E.S.S. avente ad oggetto il Ricevimento ed il recupero dei rifiuti inerti prodotti direttamente dai cittadini per attività di costruzione e demolizione svolta nei rispettivi domicili, depositata in giudizio dalla Società in data 3 luglio 2015;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi gli atti impugnati con il ricorso introduttivo;<br />
con il ricorso per motivi aggiunti notificati il 24 settembre 2015:<br />
della delibera di CC con cui è modificato il piano di zonizzazione acustica, con riferimento all’area di localizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti per cui è causa, n. 8 dell’8 giugno 2015;<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggio Nativo, della Regione Lazio e della Società R.E.S.S. Recupero Ecologico Servizi Smaltimento;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 novembre 2015 il Consigliere SolveigCogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;<br />
FATTO<br />
I – Con il ricorso introduttivo specificato in epigrafe, gli istanti, premesso di essere residenti e/o proprietari relativamente ad immobili siti in area limitrofa al sito di interesse, censurano il provvedimento con cui l’Amministrazione (e gli atti procedimentali presupposti) ha autorizzato ex art. 208, d.lgs. n. 152 del 2006 la realizzazione da parte della Società controinteressata di un impianto di trattamento di rifiuti inerti in Comune di Poggio Nativo. Il gravame è sostanzialmente diretto a contestare la legittimità del provvedimento che sarebbe intervenuto in violazione della normativa VIA, in quanto avrebbe autorizzato un impianto, ‘elusivamente’ frazionando i quantitativi trattati al fine di evitare la valutazione di impatto ambientale.<br />
Con il primo motivo i ricorrenti deducono dunque la violazione del d.lgs. n. 152 del 2006, parte II e della direttiva comunitaria n. 2001/92/UE, nonché il vizio di eccesso di potere per molteplici figure sintomatiche; con il secondo motivo denunziano anche la violazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 241 del 1990 e la carenza istruttoria, la violazione dell’art. 2, lett. e), l. n. 447 del 1995, dell’art. 2, co. 3, d.P.C.M. 14 novembre 1997 e l’eccesso di potere per carenza istruttoria con riguardo alla disciplina dell’<strong>i</strong>nquinamento acustico, poiché nell’autorizzazione non vi sarebbe alcuna valutazione dell’impatto acustico dell’impianto; ancora deducono la carenza istruttoria e la violazione di legge con riguardo alla mancata considerazione della collocazione dell’impianto nelle vicinanze della via Salaria e della natura dell’impianto medesimo quale industria insalubre di prima classe, sì da essere tenuto lontano dalle abitazioni ed isolato nelle campagne ai sensi del r.d. n. 1265 del 1934. Inoltre, deducono carenze istruttorie e motivazionali con riguardo alla descrizione delle dimensioni dell’impianto ed alla compatibilità dello stesso con la destinazione agricola dell’area.<br />
Si costituisce la R.E.S.S. per resistere al gravame, eccependo il difetto di legittimazione dei ricorrenti<br />
Tuttavia, già con nota prot. 2055 del 2 aprile 2015, notificata alla Società controinteressata in data 30 aprile il Comune avviava l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione in seguito ad una nota dell’ARPA con riguardo ad una difformità dei rifiuti inerti trattati con quelli autorizzati, informando della possibilità di produrre memorie; con provvedimento del 3 aprile era ordinata la sospensione per sessanta giorni dell’efficacia dell’autorizzazione.<br />
Mentre il ricorso era notificato il 17 aprile.<br />
Vale sin d’ora precisare che questo TAR accoglieva l’istanza di sospensione (decreto presidenziale n. 2618 del 2015 e di seguito ordinanza n. 2890 del 2015), poiché allo scadere del termine suindicato, si rappresentava la ripresa dei lavori.<br />
Peraltro in data 26 maggio 2015 era archiviato il procedimento di autotutela.<br />
Avverso tale nota i ricorrenti hanno proposto ricorso per motivi aggiunti deducendo:<br />
1 – l’illegittimità derivata per i motivi già esposti in ricorso;<br />
2 – illegittimità propria per violazione della normativa nazionale e comunitaria già sopra richiamata (d.lgs. n. 152 del 2006, parte II, all. IV, n. 7 lett. zb) e direttiva comunitaria n. 2011/92/UE) e della l. r. n. 27 del 1998 (art. 15, lett. c), della l. n. 447 del 1995 e dell’art. 2, co. 3, d.P.C.M. 14 novembre 1997 nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, per l’illegittimo frazionamento dell’impianto;<br />
3 – perché al momento di emanazione dell’autorizzazione le soglie di cui all’all. IV, parte II, d.lgs. n. 152 del 2006 erano state sospese.<br />
Con secondo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno gravato ancora la convenzione stipulata dal Comune con la Società controinteressata, per i medesimo profili.<br />
Con un terzo ricorso per motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione del CC avente ad oggetto il “Piano di zonizzazione acustica – Integrazione – Aggiornamento”.<br />
Si sono costituiti anche il Comune e la Regione per resistere al ricorso, quest’ultima precisando che nessuno specifico vizio era dedotto avverso gli atti regionali.<br />
All’udienza di discussione la parte controinteressata ha eccepito la tardività dell’ultima produzione documentale di parte istante, mentre è stata espressa rinuncia ai termini a difesa per i motivi aggiunti.<br />
DIRITTO<br />
I – Osserva il Collegio che va, in via preliminare, respinta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla parte resistente, in considerazione della circostanza di fatto, non smentita in atti, che gli istanti sono proprietari o residenti nell’area limitrofa a quella d’interesse. Seppure, infatti, l’orientamento giurisprudenziale prevalente – e oramai sul punto pressocchè consolidato &#8211; ritiene come la mera “vicinitas” di un fondo, o di un’abitazione, all’area oggetto di intervento, non sia di per sé sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse al ricorso, dovendo invece la parte attrice dare la prova concreta della specifica lesione inferta dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica, appare evidente che la particolarità e specificità dell’oggetto dell’intervento &#8211; trattamento dei rifiuti &#8211; è in sé idoneo a dimostrare lo “specifico vulnus alla … sfera giuridica sub specie della sussistenza di un detrimento economico – patrimoniale comunque derivante per il bene” di proprietà (come richiesto dalla giurisprudenza, cfr. Cons. di Stato n.8364/2010), nonché ad altri invocati beni tutelati.<br />
II – Per ragioni di economia processuale le censure possono essere esaminate congiuntamente.<br />
Per delimitare l’ambito di trattazione del giudizio, in breve, vale precisare che devono essere ritenuti superati i motivi di ricorso con i quali gli istanti censurano il difetto di motivazione e di istruttoria sotto il profilo della difformità di dimensione tra autorizzato e capacità massima, a seguito della nota (impugnata con i primi motivi aggiunti), che ha revocato il provvedimento di autotutela. In vero, a seguito della segnalazione dell’ARPA, la RESS rispondeva precisando che la misura 42.850 tot/anno è quantitativo per cui l’autorizzazione era richiesta, mentre 141.150 tot/anno è la capacità massima dell’impianto, per un quantitativo massimo di produzione di 9,5 tot/giorno, sicchè con la nota del 20 marzo il Comune ha chiarito che le quantità giornaliere ed annuali degli inerti che l’impianto può effettivamente lavorare non sono quelle riportate nell’autorizzazione, bensì quelle della relazione tecnica allegata al progetto. In tal senso, dunque, ha proceduto alla correzione dell’errore materiale consistito nella errata indicazione in autorizzazione. Le censure, dunque, attinenti alla distonia tra i quantitativi richiesti e quelli autorizzati devono intendersi divenute improcedibili, perchè corrette dalla stessa Amministrazione.<br />
Non può neppure ritenersi che la controinteressata abbia inteso indurre in errore l’Amministrazione, al fine di operare un illegittimo frazionamento per evitare la procedura VIA, poiché, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, il valore esatto è rinvenibile nel progetto per il quale si richiedeva l’autorizzazione, ovvero come precisato a seguito della nota del 20 marzo: l’impianto infatti risulta destinato a trattare un quantitativo complessivo di inerti ammontante a 9,5 tonnellate, dunque per una potenzialità sotto la soglia prevista per la necessità di procedura VIA (di cui allegato IV parte II, d.lgs. n. 152 del 2006), con la conseguenza che chiaramente ogni diverso utilizzo sarebbe in violazione dell’autorizzazione ricevuta e, conseguente illecito con le conseguenti responsabilità, che tuttavia, al presente vaglio si pongono come del tutto eventuali.<br />
Ne discende che deve ritenersi infondata la censura di violazione di legge con riguardo al d.lgs. n. 152 del 2006, formulata in ricorso e con i conseguenti motivi aggiunti.<br />
Altresì infondata è la censura di violazione della direttiva comunitaria 2011/92/UE che rimette agli Stati membri la possibilità di stabilire le soglie per la sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale.<br />
III – Quanto, invece, alla normativa sopravvenuta, le censure meritano una più attenta disamina con riferimento all’evoluzione della disciplina.<br />
Va rilevato che il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con l. n. 116 del 2014, prevede all’art. 15 (Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170) un’importante modifica della disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS), contenuta nella parte seconda e nei relativi allegati del d.lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale), al fine di superare le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086.<br />
Le modifiche alla disciplina vigente riguardano: la definizione di “progetto”; i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità alla VIA (screening); l’accesso alle informazioni ed alla partecipazione al pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS.<br />
Con le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’art.15 della nuova legge vengono introdotte nuove disposizioni, sostitutive di quelle introdotte dall’art. 23 della l. 97/2013, al fine di pervenire ad un recepimento della direttiva capace di superare in maniera definitiva le censure mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, avviata, principalmente, per non conformità delle norme nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con l’art. 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE.<br />
Infatti, il 27 febbraio 2012 la Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 – come modificato dal d.lgs.. 4/2008.<br />
L’articolo 4, della direttiva VIA prevede che:<br />
• paragrafo 1: i progetti elencati nell’allegato I siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva stessa;<br />
• paragrafo 2: per i progetti elencati nell’allegato II della direttiva gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a VIA mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri;<br />
• paragrafo 3: gli Stati membri tengono conto dei criteri di selezione riportati nell’allegato III nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2.<br />
Secondo la Commissione, “la legislazione italiana (allegati II, III, o IV del d.lgs. 152/2006 modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all’allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull’ambiente”. Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l’obbligo di prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva (art 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale.”<br />
Il paragrafo 2 dell’art. 4 della direttiva 2011/92/UE prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell’allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nell’allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.<br />
L’art. 4, paragrafo 3, della citata direttiva stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati devono tenere in considerazione i criteri dettati dall’allegato III della direttiva.<br />
Al riguardo la Commissione europea, nell’ambito della richiamata procedura d’infrazione, ritiene che la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la “dimensione del progetto” e le “zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri”, ) senza tenere conto di tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva.<br />
Con riferimento ai citati criteri presi in considerazione dalla normativa italiana, l’esame delle vigenti (prima della l. 116/2014) disposizioni del d.lgs. 152/2006 evidenziava che:<br />
• i progetti sottoposti a screening, elencati nell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sono in linea di massima gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma, a differenza della direttiva, l’allegato IV contempla sovente delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, escludendo quindi dalla stessa i progetti sotto-soglia;<br />
• l’art. 6, comma 6, del d.lgs. 152/2006 stabilisce che per i progetti di cui all’allegato IV relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, la fase di screening sia bypassata e si proceda direttamente alla valutazione di impatto ambientale;<br />
• l’art. 6, comma 9, prevedeva, in capo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, non l’obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussisteva alcuna garanzia che le soglie fissate dal d.lgs. 152/2006, in maniera giudicata (dalla Commissione europea) non conforme al diritto dell’Unione, venissero modificate dalle regioni e dalle province autonome.<br />
Le disposizioni di cui all’art.15 del d.l. richiamato hanno delegificato l’individuazione delle soglie e dei criteri, che viene demandata ad un decreto ministeriale (il coinvolgimento delle regioni viene garantito prevedendo che in sede di emanazione del citato decreto venga acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni).<br />
Il testo dell’art.15 dispone che ”per tali progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per i profili connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero per io sviluppo economico e, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono definiti i criteri e le soglie da applicare all’assoggettamento alla procedura di cui all’articolo 20 dei progetti di cui all’allegato IV sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato V”.<br />
Le modifiche per le soglie introdotte dalla lettera c), si applicheranno solo a partire dalla data di entrata in vigore del d.m.Ambiente come previsto dalla seguente lettera d). La lettera d) del comma 1 del ripetuto art. 15 integra, infatti, il disposto dell’art. 6, comma 7, lettera c), del d.lgs. 152/2006, prevedendo che, per i progetti elencati nell’allegato IV, siano emanate con d.m.Ambiente (d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni), disposizioni volte a definire i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell’allegato IV per l’assoggettamento alla procedura di screening, sulla base dei criteri stabiliti nell’Allegato V.<br />
Nell’art. 6, il comma 9, del d.lgs. 152/2006 come sostituito dall’art.15 della legge predetta dispone ora: “9. Fatto salvo quanto disposto dall’Allegato IV, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), le soglie dell’allegato IV, ove previste, sono integrate dalle disposizioni contenute nel medesimo decreto”.<br />
Si tratta di una disposizione transitoria che significa che le modifiche alla soglie dell’allegato IV entreranno in vigore solo con la pubblicazione del decreto del Ministro dell’ambiente, previsto dal comma 7, lettera c) nel testo novellato”.<br />
Per quanto qui più rileva, invece: “Fino alla data di entrata in vigore” del decreto la procedura di &#8220;screening&#8221; ambientale è fatta caso per caso, sulla base dei criteri dell&#8217;allegato V, &#8220;Codice ambientale&#8221;.<br />
IV &#8211; Da quanto detto, consegue che è fondato il motivo di censure contenuto in tutti e tre i ricorsi per motivi aggiunti, attraverso il quale gli istanti invocano l’applicazione della normativa sopravvenuta. Nella specie, il d.l. evocato non richiedeva come dedotto anche dalle amministrazioni resistenti – è vero &#8211; nelle more dell’emanazione dei criteri da parte del d.m., la VIA, né nuove soglie, bensì la valutazione caso per caso.<br />
Nella specie tale valutazione, tuttavia, in relazione al caso specifico non è stata compiuta in quanto la Regione Lazio, con nota de 9 gennaio 2015 esprimeva parere favorevole dopo aver esaminato la documentazione e lo stesso Comune dichiarava di aver compiuto la disamina con nota trasmessa alla Regione in data 28 novembre 2014, meramente sulla base della autodichiarazione della Società controinteressata, omettendo dunque, qualsiasi vaglio idoneo a verificare la necessità di una valutazione di impatto ambientale o meno nelle more dell’emanazione degli specifici criteri ministeriali. Sotto tale profilo, dunque, la carenza predetta rileva anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazionale censurato dalla parte ricorrente.<br />
V – Non può, invece, trovare applicazione al caso che occupa il successivo decreto ministeriale entrato in vigore solo dopo che il procedimento in oggetto risultava concluso.<br />
Nè può dunque rilevare che altra Società ( diversamente da quanto affermato da parte ricorrente) svolga attività di compostaggio in un’area che non è attigua, ma separata da quella destinata al progetto per cui è causa.<br />
Tuttavia, la violazione della disciplina transitoria, come sopra riscontrata costituisce motivo idoneo e sufficiente per l’accoglimento del ricorso e dei primi e secondi motivi aggiunti. Per l’effetto deve essere annullata l’autorizzazione n. 1 del 2015 gravata con il ricorso introduttivo , il conseguente provvedimento di archiviazione del Comune n. 3252 del 2015 e la convenzione stipulata dal Comune e depositata in giudizio in data 3 luglio 2015, come gravata con i secondi motivi aggiunti, atti questi che assumono rilevanza esterna e dunque, valore provvedimentale ed essendo, conseguentemente l’Amministrazione tenuta a conformarsi a quanto contenuto nella presente decisione in ordine all’ulteriore sviluppo procedimentale ed alla nuova valutazione a cui sottoporre l’impianto oggetto di causa, tenendo altresì conto della disciplina vigente.<br />
VI – Peraltro, vale la pena osservare incidentalmente che con riguardo alla convenzione impugnata con i secondi motivi aggiunti, il Collegio ritiene sottoposta anch’essa alla propria giurisdizione.<br />
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti presuppone che gli atti o comportamenti della p.a., o dei soggetti alla stessa equiparati, costituiscano espressione dell&#8217;esercizio di un potere autoritativo dell&#8217;amministrazione pubblica, rimanendone escluse unicamente le controversie nelle quali sia dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale, intesa a regolare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, che continuano ad appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario( cfr. Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 11 giugno 2010, n. 14126 e 7 luglio 2010, n. 16032).<br />
VII – Ancora, vale precisare che, seppure nessuna specifica censura risulta proposta con riferimento agli atti regionali impugnati; tuttavia, dal contenuto del ricorso e dei motivi aggiunti si può evincere che i ricorrenti hanno inteso gravare gli atti regionali per gli stessi motivi con cui lamentano l’errata applicazione della disciplina in materia di sottoposizione VIA, per difetto di istruttoria e di motivazione, censure che sostanziano peraltro, il profilo della mancata valutazione da parte delle Amministrazioni preposte con riferimento allo specifico caso.<br />
Ne consegue che non trova fondamento la richiesta di estromissione da parte dell’Amministrazione regionale, che ben avrebbe potuto attivarsi adeguatamente nell’ambito del complesso iter procedimentale.<br />
VIII – Per quanto attiene poi al terzo ricorso per motivi aggiunti, esso è improcedibile, alla luce dell’annullamento nel presente giudizio dell’autorizzazione per cui è causa.<br />
Ciò rende del tutto irrilevante ai fini del decisione del gravame i documenti prodotti dalla parte istante il 21 ottobre 2015 (dunque oltre il termine dei 40 giorni liberi dall’udienza di discussione), che in ogni caso devono essere espunti dal giudizio – come reclamato da parte resistente in sede di discussione &#8211; per i ravvisati profili di tardività.<br />
IX – Per quanto sin qui osservato il ricorso ed i primi due motivi aggiunti debbono essere accolti, con assorbimento di ogni profilo di censura non esaminato, mentre i terzi sono dichiarati improcedibili, come precisato.<br />
Tuttavia, in ragione della complessità della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:<br />
1 – accoglie il ricorso introduttivo ed i primi due ricorsi per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti ed ai fini indicati in motivazione;<br />
2 – dichiara improcedibile il terzo ricorso per motivi aggiunti, previa espunzione dei documenti prodotti da parte ricorrente tardivamente come sopra specificato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domenico Lundini, Presidente<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SolveigCogliani, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonella Mangia, Consigliere</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il 04/02/2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-4-2-2016-n-1668/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una revoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata (per mancato assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali), ritenuto che l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso avverso una revoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata (per mancato assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali), ritenuto che l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito riesame da parte della competente Prefettura in ordine all’intera vicenda dell’appellante (in primo grado il provvedimento era stato sospeso dal TAR).(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01668/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02958/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 2958/2012 RG, proposto dal sig. <b>Alfredo Pasquale Corrado Giovanni FILOCAMO</b>, in proprio e n.q. di legale rappresentante della <b>Gruppo Sicurezza Milano s.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Passaro ed Antonella Giglio, con domicilio eletto in Roma, via Antonio Gramsci n. 14,	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Milano </b>ed il <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del TAR Lombardia – Milano, sez. III n. 912/2012, resa tra le parti e concernente la evoca della licenza di polizia dell’appellante, relativa alla gestione d’un istituto di vigilanza privata; 	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del TAR di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del 4 maggio 2012 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Passaro e l’Avvocato dello Stato Varrone;<br />	<br />
Ritenuto che, ad un primo esame, l’appello cautelare manifesta un serio danno, tale da giustificare, allo stato, la necessità d’un più approfondito riesame da parte della competente Prefettura in ordine all’intera vicenda dell’appellante; 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) accoglie l&#8217;istanza cautelare (ricorso n. 2958/2012 RG) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata.	</p>
<p>Spese della presente fase cautelare compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 4 maggio 2012, con l&#8217;intervento dei sigg. Magistrati:<br />	<br />
Alessandro Botto, Presidente FF<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />	<br />
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-4-5-2012-n-1668/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 4/5/2012 n.1668</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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