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	<title>16661 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a></p>
<p>Pres. D. Nappi, est. F. Donarono Comune di Frattamaggiore, in (Avv. Francesco Damiano) c. A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio (Avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame). è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione dell&#8217;azione risarcitoria proposta dalla P.A. contro il concessionario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-18-10-2005-n-16661/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2005 n.16661</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D. Nappi, est. F. Donarono<br /> Comune di Frattamaggiore, in (Avv. Francesco Damiano) c. A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio  (Avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame).</span></p>
<hr />
<p>è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti la cognizione dell&#8217;azione risarcitoria proposta dalla P.A. contro il concessionario di entrate tributarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Pretesa risarcitoria della P.A. concedente per la mancata riscossione da parte del concessionario di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste.<br />
2. Competenza e giurisdizione – Pretesa risarcitoria della P.A. concedente per la mancata riscossione da parte del concessionario  di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale – Giurisdizione del G.A. – Ex art. 33 D.Lgs. 80/1998 – Non sussiste.</p>
<p>3. Tributi &#8211; Elementi necessari perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La pretesa risarcitoria avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto controversia attinente alla contabilità pubblica, è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti, in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (1).</p>
<p>2. La giurisdizione della Corte dei Conti deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale: a diversa conclusione non può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998, poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (2)</p>
<p>3. Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
(1) Cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232.<br />
(2) Cfr. Cass., ss. uu., 7/5/2003, ord. n. 6956.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />sezione prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11769/04 reg. gen. proposto dal<br />
<b>Comune di Frattamaggiore</b>, in persona dei componenti p.t. della Commissione straordinaria, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Damiano, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Arenaccia n. 128 presso lo studio legale Cirillo-Costa,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.L.P.I. Azienda Lavori Pubblicitari Italiani di Vittorio Randaccio</b>, in persona di Randaccio Ranieri e Randaccio Giovanni nella qualità di eredi di Randaccio Vittorio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Gabriella Frezzetti, Gianfranco Tobia e Andrea Vecchio Verderame, presso la prima elettivamente domiciliati in Napoli alla via Chiatamone n. 63 presso lo studio<br />
Pepe-Frezzetti,</p>
<p>per la condanna<br />
al pagamento di € 286.257,22 a titolo di risarcimento danni, oltre rivalutazione e interessi, per inadempienze relative allo svolgimento del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nel periodo dal 1989 al 1995.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio degli aventi causa della ditta concessionaria;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 15/6/2005, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2/10/2004, il Comune di Frattamaggiore riferiva che:<br />
&#8211; la ditta ALPI acquisiva la gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni in forza del contratto di appalto rep. n. 76 del 30/7/1976 con durata triennale, ed il rapporto si protraeva, a seguit<br />
&#8211; la irregolare conduzione del servizio procurava un danno erariale quantificato, in una relazione ispettiva della Direzione regionale delle entrate della Campania, per il periodo dal 1989 al 1995, in lit. 554.271.277 (di cui lit. 444.037.698 per mancata- l’amministrazione comunale, a seguito delle inadempienze contestate con la delibera di Giunta n. 247 dell’11/4/1996, comunicata con nota prot. n. 9068 del 15/4/1996, costituiva in mora la concessionaria con note prot. n. 24590 del 30/12/1996 e n. 2848 d<br />
Tanto premesso, il Comune proponeva le domande in epigrafe chiedendo il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale e per responsabilità extracontrattuale.<br />
La ditta ALPI, in persona degli eredi del titolare, si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avverse.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Oggetto del giudizio in esame è la pretesa risarcitoria avanzata dal Comune in relazione alle inadempienze contestate alla concessionaria nella gestione del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.<br />
Preliminarmente la difesa resistente eccepisce che la controversia sarebbe sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, postulando che la cognizione in materia spetterebbe invece al giudice ordinario.<br />
Al riguardo è tuttavia da osservare che alla Corte dei conti è devoluta una giurisdizione tendenzialmente generale per tutta la materia relativa alla contabilità pubblica.<br />
Elementi necessari e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualità di agente contabile è il carattere pubblico dell&#8217;ente per il quale egli agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre è invece irrilevante il titolo in base al quale la gestione del servizio viene svolta, titolo che potrebbe in ipotesi discostarsi dagli schemi prescritti dalla legge o perfino mancare del tutto.<br />
La giurisdizione del giudice speciale deve ritenersi estesa anche alla pretesa risarcitoria dell’amministrazione concedente per la mancata riscossione o per l’appropriazione di entrate tributarie o patrimoniali spettanti all’ente locale in quanto l’inadempimento da cui sarebbe derivato il danno è pur sempre ascrivibile alla società concessionaria nella sua qualità di agente contabile (cfr. Cass., ss. uu., 10/4/1999, n. 232).<br />
Né a diversa conclusione può condurre il disposto dell’art. 33 del d. lgs. n. 80 del 1998 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000 ed emendato con la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004), poiché detta norma è diretta a regolare il riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello amministrativo nella materia concernente i servizi pubblici, senza incidere in alcun modo sull’ambito della cognizione spettante alla Corte dei conti nelle controversie attinenti alla contabilità pubblica (cfr. Cass., ss. uu., 7/5/2003, ord. n. 6956). <br />
Va pertanto rilevato per il ricorso in esame il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di causa.ù</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione prima, dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 11769/04 per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 15 giugno 2005, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Luigi Domenico Nappi			Presidente  f.f.<br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Buonauro				referendario</p>
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