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	<title>1666 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1666 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a></p>
<p>Pres. Orciuolo &#8211; Est. Mattei Legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione art. 13 l. 44/02 1. Ordinamento giudiziario – CSM &#8211; &#160;Art. 13 l. 28 marzo 2002 n. 44 – Effetti – Copertura posti di funzione – Procedure selettive – Legittima</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo &#8211; Est. Mattei</span></p>
<hr />
<p>Legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione art. 13 l. 44/02</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ordinamento giudiziario – CSM &#8211; &nbsp;Art. 13 l. 28 marzo 2002 n. 44 – Effetti – Copertura posti di funzione – Procedure selettive – Legittima zione a partecipare – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La cosiddetta “condizione temporale”, disciplinata dall’art. 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (1), ossia il divieto operante nel biennio successivo alla scadenza del mandato, in funzione del quale il magistrato, già componente del CSM, non può conseguire posti direttivi o semidirettivi, deve considerarsi, nella concreta attuazione delle garanzie di imparzialità e buon andamento, non limitata alla sola nomina, ma ancor più nella prospettiva della carenza di legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione che si siano resi vacanti nel biennio.</p>
<p>(1) L’art. 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44 ha modificato l&#8217;art. 30, comma 2, del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p style="text-align: right;">N. 01666/2016 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 10056/2013 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima Quater)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10056 del 2013, proposto da:&nbsp;<br />
Aldo Manfredi, rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Pierangelo Guidobaldi, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p>Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti di</em></p>
<p>Ciro Riviezzo, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Franco Coccoli, Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;&nbsp;</p>
<p>per l&#8217;annullamento</p>
<p>della deliberazione di nomina a Presidente del Tribunale di L&#8217;Aquila, a sua domanda del dott. Ciro Riviezzo, assunta dal C.SM. della seduta del 18.9.2013.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di Ministero della Giustizia e di Ciro Riviezzo;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></p>
<p>Con atto (n. 56/2013) il dott. Aldo MANFREDI ha adito questo Tribunale per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM), in data 18 settembre 2013, che ha disposto la nomina del dott. Ciro Riviezzo a Presidente del Tribunale di L’Aquila, nonché del verbale della seduta della Commissione 5ª consiliare istruttoria , in data 4 luglio 2013 n. 1424, e del verbale della medesima Commissione in data 5 settembre 2013, unitamente al decreto del Ministro della giustizia di nomina di quest’ultimo a Presidente del Tribunale di L’Aquila ed ai residui atti indicati nell’atto introduttivo del presente giudizio.</p>
<p>Premette che in data 10 ottobre 2012 il CSM ha deliberato la copertura di uffici direttivi vacanti, tra cui quello soprannominato, e di aver presentato istanza di partecipazione alla relativa procedura selettiva.</p>
<p>Precisa che la Commissione consiliare 5ª del CSM (cfr. verbali del 4 luglio 2013 del 5 settembre 2013) si è determinata nel senso di proporre due opzioni interpretative non concordanti, rispetto alla legittimazione dell’odierno controinteressato dott. Riviezzo a partecipare alla selezione per il conferimento della predetta posizione funzionale direttiva, in merito alla applicabilità o meno nei riguardi di quest’ultimo della disposizione di cui all’articolo 13 della legge n. 44 del 2002, in materia di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi in favore dei componenti del CSM cessati dalla carica, nel caso di specie intervenuta il 31 luglio 2010, ai sensi del quale il magistrato ex componente dell’organo di autogoverno non può essere nominato d’ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente prima ricoperto.</p>
<p>Con deliberazione consiliare del CSM, in epigrafe indicata, e con il susseguente decreto ministeriale stata disposta la nomina del dott. Riviezzo a Presidente del Tribunale di L’Aquila.</p>
<p>Avverso tali provvedimenti il dott. Manfredi ha dedotto le seguenti censure:</p>
<p>a) violazione falsa applicazione dell’articolo 30, comma 2 del d.p.r. n. 916 del 1958, nella formulazione introdotta dall’articolo 13 della legge 44 del 2002; violazione e falsa applicazione del bando di cui alla delibera del CSM del 10 ottobre 2012; eccesso di potere per contraddittorietà.</p>
<p>Deduce, in sostanza, stante la previsione normativa di cui all’articolo 30 comma 2 del d.p.r. N. 116 del 1958, la violazione del divieto di affidamento di incarichi direttivi o semidirettivi, diversi da quello ricoperto prima della propria elezione, con difetto di legittimazione del dott. Riviezzo, in ragione della cessazione dalla carica di componente del CSM in data 31 luglio 2010 e della intervenuta vacanza del posto di Presidente di Tribunale dell’Aquila verificatasi in data 4 giugno 2011.</p>
<p>Asserisce, dunque, che alla data di vacanza del posto era certamente operante nei confronti dell’odierno contro interessato il divieto di cui al citato articolo 13, non essendo ancora trascorso un anno dalla data di cessazione dalla carica di componente del CSM.</p>
<p>Conclusivamente, secondo la prospettazione attorea, il divieto di cui all’articolo 13 della legge 44 del 2002 produrrebbe effetti ostativi riguardo alla legittimazione del magistrato alla presentazione di domande di tramutamento di sede o di funzioni nel biennio successivo alla scadenza del mandato consiliare.</p>
<p>Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che con memoria difensiva affermano l’infondatezza della doglianza, chiedendo il rigetto del ricorso.</p>
<p>Ad avviso dell’Amministrazione la disposizione di cui all’art. 13, innazi citato, stante il carattere speciale ed eccezionale della norma, non avrebbe disposto un difetto di legittimazione alla partecipazione alla procedura selettiva per la copertura di funzioni direttive o semidirettive, bensì un mero divieto di nomina dell’ex componente del CSM all’ufficio direttivo, nel biennio successivo alla scadenza del suo mandato; nella sostanza, il divieto di cui al succitato art. 13 sarebbe esclusivamente riferibile alla effettiva nomina e non anche alla legittimazione a concorrere alla copertura di un posto di funzione.</p>
<p>Si è, altresì, costituito in giudizio il dott. Riviezzo che con articolata memoria difensiva contesta, nel merito, le doglianze proposte, evidenziando che la nomina in questione sarebbe intervenuta in data 18 settembre 2013, ossia oltre il biennio di cessazione del mandato di componente del CSM e che il posto di Presidente del Tribunale di L’Aquila si sarebbe reso vacante solo a seguito della deliberazione con la quale il CSM ha deciso di non confermare per un ulteriore</p>
<p>Orbene, ai fini del decidere, giova osservare che l&#8217;art. 13 della legge 28 marzo 2002 n. 44, che ha riscritto l&#8217;art. 30, comma 2, del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, dispone che&nbsp;<i>“i magistrati componenti elettivi sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Alla cessazione della carica il Consiglio Superiore della Magistratura dispone, eventualmente anche in soprannumero, il rientro in ruolo dei magistrati nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio Superiore della Magistratura, il magistrato non può essere nominato ad ufficio direttivo o semidirettivo diverso da quello eventualmente ricoperto prima dell&#8217;elezione o nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie</i>………”</p>
<p>La ratio della norma risiede, dunque, nella condivisa e pacifica esigenza di impedire eventuali prassi di accantonamento di posti direttivi e/o semidirettivi di interesse dei magistrati componenti del C.S.M., per assegnarli ai medesimi a fine consiliatura, con palese compromissione dell&#8217;interesse pubblico al buon andamento con abuso della funzione pubblica esercitata.</p>
<p>Peraltro, tale significativa e condivisibile esigenza ha costantemente trovato accoglimento nella normativa di riferimento (art. 34 del D.P.R. n. 195/1958) secondo cui&nbsp;<i>“i magistrati componenti del consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta”,&nbsp;</i>nonché nella successiva legge n. 838 del 1965 che ha disposto che “<i>i magistrati componenti del consiglio superiore possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non facciano più parte del consiglio da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero nel caso che il consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta”.</i></p>
<p>Ritiene,dunque, il Collegio che la “cd. condizione temporale”, ossia il divieto operante nel biennio successivo alla scadenza del mandato &#8211; durante il quale il magistrato, già componente dell’Organo di autogoverno, non può conseguire posti direttivi o semidirettivi se non li ricopriva o non può conseguire un posto di funzione diverso rispetto ai posti direttivi o semidirettivi che già ricopriva &#8211; debba considerarsi, nella concreta attuazione delle garanzie di imparzialità e buon andamento, non limitata alla sola nomina, ma ancor più nelle prospettiva della carenza di legittimazione a partecipare a procedure selettive o bandi per la copertura di posti di funzione, nei sensi sopra delineati, su posti che si siano resi vacanti nel biennio di cui all’art. 13.</p>
<p>Ciò in quanto, se preminente è la funzione di garanzia nei termini indicati dal legislatore con l’eliminazione di qualsiasi vantaggio di carriera per i magistrati che siano stati componenti del CSM, ossia dell’Organo determina l’attribuzione di posti di funzione, governando anche la scansione temporale di svolgimento dei relativi procedimenti, allora il concreto ed effettivo perseguimento dell’ interesse al buon andamento delle dinamiche di carriera dei magistrati non può che concretizzarsi impedendo prassi di accantonamento durante la consiliatura di posti direttivi o semidirettivi, in linea teorica, anche sotto forma di dilazione dei tempi dei concorsi.</p>
<p>Ed in particolare, tale dilazione, come effettivamente ravvisabile nel caso in esame, se considerato il lasso temporale intercorso tra la vacanza del posto di funzione (4.6.2011), la deliberazione di effettiva vacanza del posto (27.9.2012), la pubblicazione della medesima sul bollettino ministeriale (12.10.2012) e la data di presentazione della istanza di partecipazione (14.11.2012), comprovano una disfunzione procedimentale ravvisabile nella eccessiva durata della fase procedimentale istruttoria – anche di non conferma del precedente presidente del Tribunale di L’Aquila – tale da condurre, in concreto, proprio a quegli indesiderati esiti cui la norma intende rimediare.</p>
<p>Pertanto, le riferite considerazioni inducono il Collegio a confermare il giudizio di fondatezza della censura all’esame (in tal senso cfr. TAR Lazio, n. 11262/2007; C. Stato, Sez. V, n. 1867/2008), che va dunque accolta unitamente al proposto gravame.</p>
<p>Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti in causa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Elia Orciuolo, Presidente</p>
<p>Anna Bottiglieri, Consigliere</p>
<p>Fabio Mattei, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellspacing="1" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">L&#8217;ESTENSORE</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p style="text-align: center;">Il 04/02/2016</p>
<p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>
<p style="text-align: center;">(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-4-2-2016-n-1666/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2016 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2011 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2011 n.1666</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore. sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006, da parte dei progettisti &#8220;indicati&#8221; ai sensi dell&#8217;art. 53 comma 3 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazioni ex art.38 del Codice dei contratti – Progettisti “indicati” ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2011 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2011 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Massimo Santini – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di presentare la dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006, da parte dei progettisti &ldquo;indicati&rdquo; ai sensi dell&#8217;art. 53 comma 3</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazioni ex art.38 del Codice dei contratti – Progettisti “indicati” ai sensi dell’art.53 comma 3 – Sono tenuti.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione ex art.38 del Codice dei contratti – E’ obbligatoria.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione del tutto omessa – Falso innocuo – Non è invocabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche i progettisti “indicati” ai sensi dell’art.53 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, sono tenuti alle dichiarazioni di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.	</p>
<p>2. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, l’art.38 del Codice dei contratti pubblici impone la piena – e soprattutto preventiva – conoscenza della propria posizione e, conseguentemente, la obbligatorietà della connessa dichiarazione.	</p>
<p>3. In tema di dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico, non è invocabile il c.d. falso innocuo in caso di dichiarazione del tutto omessa, a fronte della sua obbligatorietà sancita a pena di esclusione dalla <i>&#8220;lex specialis&#8221;</i>.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01666/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00135/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 135 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Edilco Srl ed Eredi Maggi Impianti Srl</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Quinto e Carlo Tangari, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Lecce, via Garibaldi n. 43; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Università del Salento</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Conscoop<i></b></i>, rappresentato e difeso dagli avv. Luca Alberto Clarizio e Federico Massa, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Zanardelli n. 60; <b>Guastamacchia Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, presso il cui studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9, è elettivamente domiciliata; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del D.R. n. 1748 del 3/12/2010 dell&#8217;Università del Salento di approvazione dei verbali di gara e di aggiudicazione definitiva, in favore dell&#8217;a.t.i. Cons. Coop. &#8211; Guastamacchia s.p.a., dell&#8217;appalto dei lavori relativi alla realizzazione di un complesso immobiliare da destinare a College della Scuola superiore ISUFI; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le note prott. nn. 42052 del 9/12/2010 e 43143 del 15/12/2010 dell&#8217;Università, tutti i verbali di gara ed i rispettivi allegati (compresi, in parte qua, i documenti valutativi di sintesi e le schede individuali di valutazione dei singoli commissari), nonché, ove occorra, il bando e la lettera di invito nei limiti di seguito indicati ed, infine, la nota prot. n. 44709 del 28/12/2009; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio;</p>
<p>Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita&#8217; del Salento, di Conscoop e di Guastamacchia Spa;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale proposto da Guastamacchia Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ernesto Sticchi Damiani, nonché da Conscoop, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Alberto Clarizio e Federico Mass; <br />	<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 maggio 2011 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Quinto Pietro, anche in sostituzione di Tangari Carlo, Musio Fernando, Sticchi Damiani Ernesto e Mastrolia, in sostituzione di Clarizio Luca Alberto e Massa Federico;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. L’Università del Salento indiceva procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione di un complesso immobiliare da destinare a <i>college</i> universitario.<br />	<br />
All’esito della valutazione comparativa si classificava al primo posto l’ati Cons. Coop, mentre l’odierna ricorrente si collocava al secondo posto.<br />	<br />
2. Si procedeva dunque alla aggiudicazione dell’appalto che veniva tuttavia impugnato per i motivi di seguito sintetizzati: a) violazione e falsa applicazione del bando di gara, difetto di istruttoria ed erronea presupposizione, nonché contraddittorietà dell’azione amministrativa con particolare riferimento alle modalità di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche mediante il sistema del “confronto a coppie”, nonché alla valutazione circa le “caratteristiche passive” dell’edificio da realizzare; b) violazione del DM 26 giugno 2009 recante “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”; c) violazione dell’art. 8 del capitolato prestazionale. Con successivi atti di motivi aggiunti veniva altresì dedotto: d) violazione dell’art. 75, comma 5, del codice dei contratti, in quanto la polizza prodotta dall’ATI aggiudicataria non avrebbe contenuto l’espressa clausola di rinnovo della garanzia in caso di scadenza della medesima nelle more della aggiudicazione dell’appalto (su tale censura una delle ditte contro interessate formulava eccezione di tardività).<br />	<br />
3. Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e le società contro interessate per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
4. Queste ultime proponevano altresì ricorso incidentale così complessivamente articolato:<br />	<br />
a) violazione del bando di gara e dell’art. 37 del codice di contratti nella parte in cui una delle mandanti dell’ATI ricorrente avrebbe contravvenuto al divieto di subappalto in esso previsto;<br />	<br />
b) violazione dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e delle prescrizioni del bando si gara, atteso che le dichiarazioni sostitutive di cui alla citata disposizione codicistica sarebbero state fornite soltanto dal legale rappresentante della Ingegneria e Servizi s.r.l., società questa incaricata di redigere la progettazione per conto della ricorrente EDILCO e da questa indicata a tal fine nella domanda di partecipazione, e non anche da altri soggetti comunque muniti del potere di rappresentanza: in particolare il Vice Presidente del consiglio di amministrazione della predetta società di progettazione non avrebbe reso le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti;<br />	<br />
c) violazione dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e delle prescrizioni del bando si gara nella parte in cui non sarebbero state fornite le ridette dichiarazioni sostitutive anche dal responsabile tecnico della EDILCO;<br />	<br />
d) violazione della normativa in materia di appalti nella parte in cui i tre soggetti incaricati da EDILCO della progettazione, e a tal fine indicati nella domanda di gara, hanno dimostrato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici richiesti dal bando solo cumulativamente e non anche singolarmente;<br />	<br />
e) violazione dell’art. 75, comma 5, del codice dei contratti, nella parte in cui i ricorrenti non avrebbero prodotto una polizza fideiussoria contenente la clausola di rinnovo in caso di scadenza della medesima nelle more delle procedura di gara.<br />	<br />
Sui motivi di ricorso incidentale resisteva la ditta ricorrente.<br />	<br />
5. Con ordinanza n. 266 del 25 marzo 2011 veniva rigettata l’istanza di tutela cautelare.<br />	<br />
6. Alla pubblica udienza del 25 maggio 2011 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.<br />	<br />
7. Tutto ciò premesso si affronta in via preliminare il ricorso incidentale, e ciò in stretta applicazione dei principi contenuti nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 7 aprile 2011, n. 4.<br />	<br />
In essa si afferma infatti che, pur nel rispetto dei canoni essenziali di parità delle parti e di imparzialità del giudice, qualora il ricorso incidentale abbia la finalità di contestare la legittimazione al ricorso principale, il suo esame assume carattere necessariamente pregiudiziale.<br />	<br />
Nel superare la tesi sostenuta nella precedente decisione della plenaria n. 11/2008, il Consiglio di Stato aderisce in sostanza al più tradizionale indirizzo interpretativo in tema di ricorso incidentale, affermando il principio di diritto secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l&#8217;interesse strumentale alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura (questo per una rimeditazione sull’interesse strumentale che giunge a negare la tutelabilità giurisdizionale di questa pretesa, in quanto sostanzialmente indifferenziata) .<br />	<br />
Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall&#8217;amministrazione resistente (salvo che nel caso di ricorso principale manifestamente infondato o inammissibile).<br />	<br />
8. Ciò premesso il collegio ritiene di esaminare prioritariamente il motivo sub b) del ricorso incidentale, con il quale si contesta la mancata esclusione dalla gara del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandataria l&#8217;impresa EDILCO, per avere questa omesso di allegare, alla propria offerta, le dichiarazioni sostitutive in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b) e c) dell&#8217;art. 38 del D.Lgs. 163/2006 con riferimento ai progettisti indicati ai sensi dell&#8217;art. 53, comma 3 del Codice dei Contratti: in particolare non sarebbe stata fornita la dichiarazione sostitutiva del Vice Presidente della società “Ingegneria e Servizi” srl – incaricata se del caso del servizio di progettazione – ma soltanto quella del suo Presidente.<br />	<br />
8.1. Le questioni che il collegio è chiamato a risolvere sono in particolare le seguenti:<br />	<br />
a) se i progettisti “indicati” debbano o meno presentare la dichiarazione <i>ex</i> art. 38;<br />	<br />
b) in caso di risposta affermativa, quali debbano essere i soggetti tenuti a rilasciare detta dichiarazione.<br />	<br />
8.2. Al quesito sub a) ritiene il collegio di rispondere affermativamente sulla base delle seguenti considerazioni: <br />	<br />
A. l’allegato B del bando di gara è inequivoco in questa direzione, nella parte in cui si dispone che i progettisti debbano rendere la dichiarazione di cui all’art. 38 del codice contratti;<br />	<br />
B. nei punti III.2.2. e III.2.3. del bando di gara si afferma espressamente che i progettisti, anche se “indicati” come nella specie, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 66 del DPR n.554 del 1999, <i>ratione temporis</i> applicabile.<br />	<br />
A tale riguardo l’art. 66 appena citato prevede, al comma 3, che “i concorrenti non devono trovarsi … nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52” (del medesimo regolamento).<br />	<br />
A sua volta l’articolo 52 (recante “esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria”) stabilisce al comma 1 che “sono esclusi dalle procedure di affidamento … i soggetti &#8230; che si trovino nelle condizioni previste dall&#8217;articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157”.<br />	<br />
Disposizione, quella da ultimo citata, che prevede per l’appunto una serie di ipotesi di esclusione analoghe a quelle contenute nell’art. 38 del codice dei contratti, con riguardo ossia ai requisiti di affidabilità e moralità professionale (fallimento, condanna per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale, violazione obblighi contributivi e previdenziali, violazione obblighi fiscali, false dichiarazioni in sede di precedenti appalti, etc.).<br />	<br />
Per effetto di tale concatenazione normativa va da sé che anche i progettisti “indicati”, dovendo possedere i requisiti di cui all’art. 66 del vecchio regolamento appalti, debbono di conseguenza dimostrare la sussistenza delle richiamate condizioni di affidabilità e moralità professionale. <br />	<br />
C. A dimostrazione di quanto appena rilevato, sulla tematica dei progettisti “indicati” la prevalente giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di affermare “che non solo i progettisti associati, ma anche quelli indicati, se di certo non assumono il ruolo di concorrenti, nondimeno partecipano alla gara, apportando al concorrente requisiti da esso non posseduti, con l&#8217;evenienza che di detti requisiti il progettista indicato può essere chiamato a dare effettiva dimostrazione <i>ex</i> art. 48 del Codice” (così T.A.R. Veneto, sez. I, 14 ottobre 2010 , n. 5431). Se tale necessità è stata affermata per i requisiti “speciali”, la stessa sussiste anche per i requisiti “generali”, atteso che gli uni e gli altri concorrono a formare la “legittimazione” all’appalto, sotto profili diversi ma di uguale rilievo.<br />	<br />
In questa direzione, il possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara d&#8217;appalto, relativi alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell&#8217;ordine pubblico nonché della moralità, va verificato anche in capo alle singole imprese/professionisti designati quali esecutori del servizio (di progettazione). <br />	<br />
È evidente, infatti, che una cosa è l&#8217;individuazione del soggetto, <i>rectius</i>, del concorrente in possesso dei requisiti tecnico &#8211; organizzativi necessari per la realizzazione dell&#8217;opera (ivi compresa l&#8217;attività di progettazione), altra cosa è l&#8217;individuazione del concorrente &#8220;moralmente affidabile&#8221;; la relativa verifica va eseguita nei confronti &#8230;&#8221;di tutti i soggetti che sono ammessi a partecipare alle gare&#8221;.<br />	<br />
Pertanto i requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, e quindi anche in capo ai progettisti &#8220;individuati&#8221; dall&#8217;impresa esecutrice dei lavori (così T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 03 agosto 2009 , n. 758).<br />	<br />
La <i>ratio</i> di tale principio risiede nella considerazione per cui, diversamente opinando, risulterebbero violati sia il principio costituzionale di buon andamento, sia il principio comunitario di precauzione, poiché si giungerebbe all&#8217;irragionevole conclusione che le stringenti garanzie di serietà economica e moralità professionale richieste inderogabilmente agli imprenditori ai fini della partecipazione alle gare possano essere eluse, in sostanza, da altri soggetti (e tra questi anche i professionisti) che, mediante il sistema della mera “indicazione”, riuscirebbero di fatto ad eseguire servizi per una stazione appaltante alla cui gara non potrebbero essere ammessi (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 3 marzo 2009, n. 445).<br />	<br />
Ne deriva da quanto sopra detto che anche i progettisti “indicati” erano tenuti, nella specie, alle dichiarazioni di cui all’art. 38 codice contratti. <br />	<br />
Comunque, nella specie ogni disquisizione in ordine alla differente posizione dei progettisti concorrenti e dei progettisti “indicati” e quindi all’onere di questi ultimi di formulare le dichiarazioni di cui all’art. 38 del d.lgs. n.163 del 2006 non ha ragion d’essere, atteso che il bando di gara nei punti III.2.2. e III.2.3. afferma espressamente che i progettisti, anche se “indicati” come nella specie, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 66 del DPR n. 554 del 1999.<br />	<br />
La stazione appaltante ha quindi esonerato i concorrenti dall’osservanza delle regole previste dall’art. 90 del d.lgs. n.163/2006 in ordine all’affidamento della progettazione, cioè all’inclusione dei progettisti fra i concorrenti, ma ha salvaguardato le regole sostanziali relative alla “legittimazione” alla partecipazione alla gara, ponendo a carico dei progettisti “indicati” gli stessi oneri che gravano sui progettisti “concorrenti”.<br />	<br />
8.3. Una volta data risposta affermativa al quesito sub a) deve poi rilevarsi, quanto al quesito sub b), come tale obbligo gravi su tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza e, in particolare, anche sulla figura del vicepresidente. A siffatta conclusione si perviene in base all’esame contestuale della clausola del bando III.2.1., dove si afferma nella sostanza che, in ordine a società quali quelle di specie, siffatto obbligo grava su tutti gli “amministratori muniti del potere di rappresentanza”, e dell’art. 9 dello statuto societario di “Ingegneria e servizi” srl, ove si afferma che il vice presidente sostituisce il presidente della società in caso di impedimento od assenza di quest’ultimo.<br />	<br />
8.3.1. Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, il criterio interpretativo da seguire al fine di individuare la persona fisica rispetto alla quale, nell&#8217;ambito del rapporto societario, assume rilievo la causa di esclusione, e dunque il soggetto tenuto alla dichiarazione sostitutiva di inesistenza di procedimenti penali in corso e sentenze di condanna, consiste nel ricercare, nello statuto della persona giuridica, quali siano i soggetti dotati di poteri di rappresentanza (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2010 , n. 3325).<br />	<br />
Deve ritenersi, quindi, che il primo criterio da seguire per l&#8217;individuazione dei soggetti obbligati, con riferimento alle persone giuridiche, è costituito dalla riconoscibilità ed ufficialità del potere della persona fisica di trasferire direttamente, al soggetto rappresentato, gli effetti del proprio operare (T.A.R. Liguria, sez. II, 4 marzo 2010, n. 962; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 14 dicembre 2009, n. 1910).<br />	<br />
8.3.2. Ebbene siffatta idoneità emerge, nel caso di specie, laddove si prevede (art. 9 statuto) che “il Vice Presidente … sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento”. <br />	<br />
8.3.3. Né può assumere rilievo, a tale riguardo, la circostanza per cui i poteri di rappresentanza possano essere esercitati soltanto in funzione vicaria: ciò che infatti rileva, in concreto, è la titolarità del potere e non anche il suo esercizio. Siffatta impostazione trova <i>a fortiori</i> conferma nel caso in cui, come nella specie, lo stesso statuto abiliti il soggetto a sostituire in qualsiasi momento e per qualsiasi atto il titolare principale della rappresentanza, in caso di suo impedimento od assenza, senza intermediazione di autorizzazione o di investitura ulteriore e, sostanzialmente, senza controllo sulla effettività dell&#8217;impedimento e della assenza (in questi termini Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2008, n. 36).<br />	<br />
8.3.4. Il ricorrente principale eccepisce in proposito che, ad ogni buon conto, l’allegato B del bando di gara sarebbe redatto in modo tale che la dichiarazione debba essere resa soltanto dal legale rappresentante della società che redige il progetto (in questo caso il solo Presidente), non anche da altri soggetti: non sarebbero state necessarie in altre parole distinte dichiarazioni.<br />	<br />
L’eccezione non può essere condivisa in quanto il suddetto allegato deve essere letto in uno con citato il punto III.2.1. del bando, dove si parla di “amministratori muniti del potere di rappresentanza” tra i soggetti tenuti alle dichiarazioni ex art. 38: così facendo riferimento anche a soggetti diversi dal legale rappresentante in via ordinaria i quali, come visto sopra, siano comunque in grado di impegnare la società verso l’esterno.<br />	<br />
8.4. Il ricorrente principale sostiene altresì, nel resistere al ricorso incidentale in esame, che il vice presidente della società Ingegneria sarebbe in possesso del requisito sostanziale di affidabilità e moralità professionale richiesto dall’art. 38, non avendo mai subito misure di prevenzione né riportato sentenze penali di condanna, e che in ogni caso ricorrerebbero nella specie gli estremi per la applicazione del “falso innocuo”.<br />	<br />
8.4.1. Quanto al primo aspetto rilevato, osserva il collegio che la <i>ratio</i> della norma di cui all’art. 38 del codice dei contratti, la quale prevede come causa di esclusione dagli appalti pubblici alcune circostanze incidenti negativamente sulla moralità professionale, è naturalmente quella di escludere dalla partecipazione alle gare di appalto le società per le quali i soggetti che abbiano (o abbiano avuto) un significativo ruolo decisionale e gestionale si trovino in alcune delle situazioni descritte nella richiamata disposizione.<br />	<br />
Tanto premesso, la tesi propugnata dalla società che resiste al ricorso incidentale è che non già la dichiarazione bensì l&#8217;effettiva sussistenza o meno del requisito costituisca ragione dell&#8217;esclusione o meno dalla procedura ad evidenza pubblica <br />	<br />
Siffatta impostazione non può essere condivisa<br />	<br />
Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, “la circostanza per cui la dichiarazione circa la insussistenza di cause di esclusione dalla gara è volta a soddisfare al medesimo tempo l&#8217;interesse pubblico alla piena conoscibilità dei fatti rilevanti e l&#8217;interesse del dichiarante alla partecipazione alla gara delinea e plasma in modo del tutto peculiare il carattere di esigibilità della condotta e l&#8217;onere di diligenza che possono essere imposti in capo al soggetto privato, anche perché quest&#8217;ultimo potrebbe ritrarre un vantaggio personale (ridondante in un danno per l&#8217;interesse pubblico), nel condurre in modo non pienamente diligente l&#8217;attività conoscitiva prodromica alla dichiarazione sostitutiva finalizzata alla partecipazione alla gara. Conseguentemente, deve ritenersi che la concomitante sussistenza dei due richiamati interessi postuli un onere di diligenza particolarmente elevato, sino ad imporre al dichiarante di realizzare ogni condotta idonea a disporre del quadro conoscitivo più ampio possibile prima di rendere la dichiarazione prodromica alla partecipazione alla gara” (così Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2010, n. 4243).<br />	<br />
In questa direzione l&#8217;articolo 38 del codice dei contratti pubblici impone la piena – e soprattutto preventiva – conoscenza della propria posizione e, conseguentemente, la obbligatorietà della connessa dichiarazione (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2090; 15 gennaio 2008, n. 36).<br />	<br />
Ed infatti tali dichiarazioni sono a ben vedere richieste “per una finalità che non è solo di garanzia sull&#8217;assenza di ostacoli pure di natura etica all&#8217;aggiudicazione del contratto, ma anche per una ordinaria verifica sull&#8217;affidabilità dei soggetti partecipanti: la concreta carenza di condizioni ostative costituisce un elemento successivo rispetto alla conoscenza di una situazione di astratta sussistenza dei requisiti morali e giuridici che lambiscono in modo determinante la professionalità degli amministratori. Tanto meno si comprenderebbe il meccanismo di verifica a campione, se quest&#8217;ultimo non fosse connesso alla obbligatorietà di una dichiarazione, che costituisce il sistema di riferimento per valutare la lealtà dei richiedenti” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3742).<br />	<br />
Coerentemente ai principi appena affermati questa stessa sezione ha avuto modo di affermare che “l’esigenza di ordinato svolgimento della gara e di opportuna trasparenza richiedono di anticipare al momento della presentazione dell’offerta la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti” e che “la stessa lettera della disposizione (art. 38 comma 2 citato) non fa riferimento a presentazione di tale dichiarazione nel corso della gara per l’ipotesi di mancanza di cause ostative”: in altre parole, si tratta di adempimenti cui il partecipante alla gara è tenuto <i>ex ante</i> onde garantire il regolare svolgimento della gara senza per questo riconnettere particolari oneri istruttori in capo alla PA procedente.<br />	<br />
D’altra parte la giurisprudenza ha costantemente negato, in siffatte ipotesi (omessa dichiarazione <i>ex</i> art. 38), che si possa ricorrere anche solo sussidiariamente all’istituto della regolarizzazione.<br />	<br />
Ed infatti in sede di applicazione dell&#8217;art. 46, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163 (in base al quale, nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati), il delicato punto di equilibrio tra <i>favor partecipationis</i> e <i>par condicio</i> fra i concorrenti deve essere trovato nella distinzione fra il concetto di regolarizzazione (sempre possibile) e quello di integrazione documentale (non ammissibile, costituendo un&#8217;attività che si risolverebbe in una lesione della parità di trattamento fra i partecipanti). <br />	<br />
Al riguardo la giurisprudenza amministrativa dominante (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1537; TAR Lazio Roma, Sez. II, 22 settembre 2008, n. 8425; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 27 maggio 2010, n. 9649; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 1° marzo 2010, n. 1206) si è espressa nel senso che la facoltà della stazione appaltante di richiedere chiarimenti e di invitare i concorrenti a regolarizzare documenti presentati non può spingersi fino ad obliterare l&#8217;inosservanza di adempimenti procedimentali richiesti a pena di esclusione e non può esercitarsi in caso di radicale mancanza delle dichiarazioni prescritte, atteso che, in tale ultima evenienza, si consentirebbe al concorrente in difetto di completare la domanda successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito dal bando, attribuendogli un indebito vantaggio concorrenziale con corrispondente lesione della parità di condizioni competitive rispetto agli altri partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 febbraio 2005, n. 392; Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1284; Cons. Stato, sez. V, 6 marzo 2006, n 1068; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8386; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 12 maggio 2010, n. 6689).<br />	<br />
In questi termini l’eccezione non può dunque essere accolta in quanto, come appena rilevato, la sussistenza dei requisiti deve essere dichiarata <i>ex ante</i> e non in via postuma, come pretenderebbe di fare il ricorrente principale.<br />	<br />
8.4.2. Il ricorrente principale sostiene altresì che possano ricorrere nella specie gli estremi per l’applicazione del “falso innocuo”.<br />	<br />
Osserva il collegio come la nozione di &#8220;falso innocuo&#8221; (di origine penalistica) risulti applicabile al fine di escludere la rilevanza della falsità delle dichiarazioni non veritiere rese dai soggetti partecipanti alle gare pubbliche, ai sensi dell&#8217;art. 38 del codice dei contratti, tutte le volte che essa non abbia prodotto alcun pregiudizio agli interessi presidiati dalla norma che impone di attestare una determinata circostanza (sia essa contenuta nella legge o nel bando) e non abbia procurato all&#8217;impresa dichiarante alcun vantaggio competitivo (T.A.R. Veneto, sez. I, 31 marzo 2011 , n. 187).<br />	<br />
Nell&#8217;ambito dei rapporti amministrativi, la valutazione del carattere innocuo del falso deve essere compiuta &#8220;ex ante&#8221;, con la conseguenza che non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell&#8217;Amministrazione: pertanto, qualora la &#8220;lex specialis&#8221; di gara richieda all&#8217;impresa informazioni puntuali che non lasciano spazio a valutazioni in ordine alla rilevanza o meno di determinate informazioni, la loro omissione costituisce una legittima causa di esclusione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 1° marzo 2011, n. 599; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 dicembre 2010, n. 39288).<br />	<br />
In siffatta ipotesi, la causa di esclusione non è solo quella, sostanziale, dell&#8217;essere stata commessa una grave violazione, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2010, n. 9324; Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2009, n. 4905).<br />	<br />
Il collegio ritiene dunque di non discostarsi da quell’orientamento in base al quale, in tema di dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara per l&#8217;affidamento di un appalto pubblico, non è invocabile il c.d. falso innocuo in caso di dichiarazione del tutto omessa, a fronte della sua obbligatorietà sancita a pena di esclusione dalla &#8220;lex specialis&#8221; (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 12 ottobre 2010 , n. 11959): in questi casi non occorre infatti porsi il problema tra mancanza effettiva del requisito (da sanzionare con l’esclusione) e mancanza della attestazione del possesso del requisito (che in ipotesi potrebbe non comportare siffatta esclusione), e ciò in quanto la mancanza della dichiarazione sostitutiva è espressamente prevista dalla <i>lex specialis</i> come causa di esclusione (cfr. Cons. Stato, 1° aprile 2011, n. 2066).<br />	<br />
Ora, poiché nel caso in esame il bando di gara è chiaro nel prevedere siffatta dichiarazione “a pena di esclusione” (punto III.2.1. del bando), va da sé che l’istituto del “falso innocuo” non potrebbe in alcun modo trovare applicazione.<br />	<br />
Per tali ragioni anche tale eccezione deve essere respinta.<br />	<br />
9. Sulla scorta delle considerazione esposte la stazione appaltante avrebbe dunque dovuto escludere dalla gara il gruppo ricorrente per incompleto assolvimento,da parte della società “Ingegneria e Servizi” indicata per la progettazione, degli adempimenti documentali imposti dall&#8217;art. 38, comma 1, lett. b) e c), del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
9.1. Il ricorso incidentale, assorbita ogni altra censura, è allora fondato e deve trovare accoglimento. <br />	<br />
9.2. Come affermato nella citata sentenza dell’adunanza plenaria n. 4 del 2011, la accertata fondatezza del ricorso incidentale preclude di conseguenza al giudice l&#8217;esame del merito delle domande proposte con il ricorso principale.<br />	<br />
9.3. In definitiva, quindi:<br />	<br />
a) va accolto il ricorso incidentale proposto dalle società controinteressate ;<br />	<br />
b) per l’effetto, devono essere dichiarati inammissibili le censure proposte da EDILCO con il proprio ricorso principale e con i connessi motivi aggiunti, per difetto di legittimazione.<br />	<br />
10. Stante la complessità della questione sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 135 del 2011, dichiara inammissibile il ricorso principale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/09/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-29-9-2011-n-1666/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2011 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1666</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Tulumello S. R. contro Comune di Monreale ed altri in tema di impugnabilità di provvedimenti che dispongono la correzione di un errore materiale Processo amministrativo – provvedimenti impugnabili – provvedimento che dispone la correzione di un errore materiale – impugnabilità &#8211; esclusione. Il provvedimento che procede alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Monteleone, Est. Tulumello<br /> S. R. contro Comune di Monreale ed altri</span></p>
<hr />
<p>in tema di impugnabilità di provvedimenti che dispongono la correzione di un errore materiale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – provvedimenti impugnabili – provvedimento che dispone la correzione di un errore materiale – impugnabilità &#8211; esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento che procede alla correzione di un errore materiale non è espressivo di una volontà dell’amministrazione rilevante in via autonoma, in quanto si limita a ricomporre l&#8217;unità fra il voluto ed il dichiarato,  e ristabilisce anche le condizioni perché il provvedimento originario, una volta emendato nella sua stesura materiale possa esplicare gli effetti che fin dall&#8217;inizio gli erano stati assegnati; conseguentemente il ricorso proposto contro il provvedimento di correzione (che peraltro non contesta la natura del provvedimento medesimo, né la sussistenza dei presupposti per far luogo a correzione di errore materiale) dev’essere dichiarato manifestamente inammissibile.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di impugnabilità di provvedimenti che dispongono la correzione di un errore materiale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1666/07Reg. Sent.<br />
N. 594 reg. Gen.<br />
Anno 1998</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia <br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>con l&#8217;intervento dei signori magistrati: &#8211; Nicolò Monteleone,              Presidente; &#8211; Cosimo Di Paola,                  Consigliere; &#8211; Giovanni Tulumello,             Primo Referendario, estensore;</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso 594/1998, proposto da<br />
<b>RINCIONE Salvatore</b>,  rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Vilardo, presso il cui studio, in Palermo, via Mariano Stabile n. 136, è elettivamente domiciliato</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Monreale</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura a margine della memoria di costituzione, dall’avv. Filippo Di Matteo, e domiciliato presso la Segreteria di questo T.A.R., in Palermo, via Butera n. 6;<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>MADONIA Maria Pietra</b>, non costituita in giudizio</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione<br />
del “provvedimento in data 7/4/1994 e atti propedeutici e consequenziali tutti anche non noti, a mezzo dei quali la sig.ra Madonia Maria Pietra, già titolare di autorizzazione amministrativa n. 734 del 26/7/1988 per il commercio di vendita al pubblico di merci al minuto (tab. XIV – cartoleria, libreria, giocattoli) in Monreale via  Roma n. 46, è stata altresì autorizzata alla vendita di giornali e riviste”.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti; <br />
Relatore alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 il Primo Referendario Giovanni Tulumello, e udito l’avvocato Vilardo come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con ricorso notificato il 6 febbraio 1998, il sig. Salvatore Rincione ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
Il ricorso risulta affidato alle seguenti censure: <br />
1)	“Violazioni di legge – Art. 26 D.P.R. 268/1982 – Art. 6 D.Reg. 2/6/89 e succ. – Decadenza dell’autorizzazione”.<br />	<br />
2)	“Violazioni di legge – Falsa applicazione di legge”.<br />	<br />
3)	 “Violazioni di legge. – Art. 5 D. reg. 2/6/1989 e succ. – Densità di popolazione e distanza”.<br />	<br />
4)	“Violazioni di legge – Art. 5 D. reg. 2/6/1989 e succ. – Parere delle organizzazioni sindacali”.<br />	<br />
5)	“Violazioni di legge. – Art. 14 L. 416/1981”.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione intimata, producendo memoria.<br />
Con ordinanza n. 504/1998, è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2007.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Il provvedimento impugnato ha disposto la correzione di un errore materiale contenuto nel provvedimento autorizzatorio rilasciato nei confronti della parte controinteressata.<br />
Tale provvedimento conteneva infatti, nell’elencazione delle merci oggetto del provvedimento di autorizzazione alla vendita, l’indicazione “Grandi riviste” (categoria merceologica all’evidenza inesistente), che è stata corretta in “giornali e riviste”.<br />
La correzione è avvenuta mediante l’apposizione, nell’originale del provvedimento autorizzatorio, della dizione “leggasi: giornali e riviste”.<br />
In argomento appare al collegio ampiamente riscontrata la condizione richiesta dalla giurisprudenza, per cui può parlarsi di errore materiale in un atto amministrativo &#8211; con possibilità per l&#8217;amministrazione di procedere alla sua correzione &#8211; allorquando esso emerga ictu oculi, e non anche nei casi in cui per la sua individuazione occorre risalire alla interpretazione della volontà dell&#8217;amministrazione (Consiglio Stato , sez. IV, 23 dicembre 1998 , n. 1907).<br />
Del resto la correzione di un errore materiale contenuto in un atto amministrativo, benché da tale errore possa derivare un effetto più favorevole per il destinatario del provvedimento, e benché avvenga a distanza di tempo, non necessita di una specifica motivazione in ordine all&#8217;interesse pubblico che si intende perseguire, in quanto questo è in re ipsa (Consiglio Stato , sez. IV, 4 settembre 1992, n. 727).<br />
In giurisprudenza si è poi affermato che l&#8217;atto amministrativo che procede alla correzione dell&#8217;errore materiale non è in grado di produrre ex se effetti svantaggiosi, giacché, limitandosi a ricomporre l&#8217;unità fra il voluto ed il dichiarato, ristabilisce anche le condizioni perché il provvedimento originario, una volta emendato nella sua stesura materiale possa esplicare gli effetti che fin dall&#8217;inizio gli erano stati assegnati (T.A.R. Lazio, sez. III, 21 maggio 1985, n. 605).<br />
Conseguentemente, non essendo il provvedimento oggi impugnato espressivo di una volontà dell’amministrazione rilevante in via autonoma, il ricorso proposto contro di esso (che peraltro non contesta la natura del provvedimento medesimo, né la sussistenza dei presupposti per far luogo a correzione di errore materiale) dev’essere dichiarato manifestamente inammissibile.<br />
La superiore ragione d’inammissibilità appare pregiudiziale rispetto all’indagine sulla tempestività del ricorso (proposto dopo più di quattro anni dall’emanazione del provvedimento impugnato).<br />
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo al tempo trascorso dall’introduzione del giudizio, per disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile  il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007.</p>
<p>Depositato in Segreteria il 15.6.2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-ii-sentenza-15-6-2007-n-1666/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2007 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a></p>
<p>Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede Inail, sospensione richiesta da un concorrente che ripone affidamento sulla necessità di indicare un prezzo arrotondato con tre decimali, come richiesto con una prima lettera ma non in una seconda lettera di invito. Infatti, la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’aggiudicazione di una gara per servizio di vigilanza annuale presso una sede  Inail, sospensione richiesta da un concorrente che ripone affidamento sulla necessità di indicare  un prezzo arrotondato con tre decimali, come  richiesto  con una prima  lettera ma non in una seconda lettera di invito. Infatti, la lex specialis della gara non prevedeva alcun arrotondamento del prezzo, mentre  in assenza di espressa previsione nelle norme speciali della gara, non è consentito all’amministrazione di procedere ad arrotondamento in sede di calcolo delle medie. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11097/g">Ordinanza sospensiva del 13 novembre 2007 n. 5969</p>
<p>vedi anche: TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2007/11/11110/g">Ordinanza sospensiva del 26 gennaio 2005 n. 74</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 1666/05<br />Registro Generale: 1962/2005</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Sabino Luce<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Domenico Cafini Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 01 Aprile 2005.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>I.N.A.I.L.-ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI INFORTUNI LAVORO</b>rappresentato e difeso da: Avv.  BETTINO TORRE,   Avv.  FEDERICO FINOCCHI LECCISI E   Avv.  VINCENZO PONEcon domicilio  eletto in Roma VIA IV NOVEMBRE, 144 pressoVINCENZO PONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; IVRI S.P.A. </b><br />
rappresentato e difeso da:Avv.  NICOLO&#8217; DE MARCO e Avv.  SANDRO DE MARCO con domicilio  eletto in Roma VIA CASSIODORO N.1/ApressoSANDRO DE MARCO<br />
e nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; SICURPOL BRINDISI S.R.L.</b>rappresentato e difeso da: Avv.  GIOVANNI FAGGIANO con domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO, 92presso PAOLO CANESCHI<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  PUGLIA  &#8211;  LECCE: Sezione  I   n. 74/2005, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  VIGILANZA C/O  LO  STABILE  INAIL  DI  BRINDISI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOCIETA&#8217; IVRI S.P.A.<br />SOCIETA&#8217; SICURPOL BRINDISI S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Domenico Cafini e uditi, altresì, per le parti l’avv. Pone e l’avv. Valla per delega dell’avv. De Marco Sandro;</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, tenuto conto che nella lex. specialis della gara non era previsto alcun arrotondamento del prezzo;<br />
Vista, peraltro, la giurisprudenza più recente della Sezione (cfr. n. 1277/03) secondo cui – sulla base anche di quanto affermato dall’Autorità per la Vigilanza dei lavori pubblici – “ in assenza di espressa previsione nelle norme speciali della gara, non è consentito all’amministrazione di procedere ad arrotondamento in sede di calcolo delle medie&#8230;”;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 1962/2005) nei sensi di cui in motivazione, e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  respinge  l&#8217;istanza  cautelare  proposta  in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 01 Aprile 2005<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-1-4-2005-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/4/2005 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</a></p>
<p>Pres., Quaranta ; Est., Buonvino A.E.M. – Azienda Energetica Milanese (Avv.ti Bessi, Cavali, Perfetti, Petrella, Scanzano e Solci) c/ PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti Marino e Manzi) in tema di diritto di accesso è irricevibile l&#8217;appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all&#8217;art. 25 l. n. 241/90; né</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1666/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1666</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.,  Quaranta ;  Est., Buonvino<br /> A.E.M. – Azienda Energetica Milanese (Avv.ti Bessi, Cavali, Perfetti, Petrella, Scanzano e Solci) c/ PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Avv.ti Marino e Manzi)</span></p>
<hr />
<p>in tema di diritto di accesso è irricevibile l&#8217;appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all&#8217;art. 25 l. n. 241/90; né tale disciplina è stata abrogata dalla legge n. 205/2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo  – diritto di accesso – art. 25, comma 5, l. 241/90 &#8211; termini processuali – perentorietà – irricevibilità  &#8211; dimidiazione ex art. 4, l. n. 205/00 – non incide sui termini di  proposizione del ricorso avente ad oggetto il diritto di accesso.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di diritto di accesso è irricevibile l’appello notificato alla controparte dopo 30 gg. dalla notifica della sentenza di primo grado. Né può ritenersi che la specifica previsione di cui all’art. 25, comma 5, legge n. 241/1990, che detta una speciale disciplina attinente non al “dimidiamento” in genere dei termini processuali ma unicamente dei termini riguardanti la proposizione del ricorso di primo grado e dell’appello (senza incidere sugli altri termini processuali quali, ad esempio, quello per il deposito del ricorso, dell’atto di appello o dell’atto di appello incidentale) sia stata abrogata dall’entrata in vigore della più generale disciplina di cui alla legge n. 205/2000.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di diritto di accesso è irricevibile l’appello notificato oltre il termine di 30 gg. di cui all’art. 25 l. n. 241/90; né tale disciplina è stata abrogata dalla legge n. 205/2000</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p>N.1666/04REG.DEC.<br />
N. 7299 REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />Quinta  Sezione</b></center>         ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>D E C I S I O N E</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7299/2003, proposto dalla<br />
<b>A.E.M. – AZIENDA ENERGETICA MILANESE</b> &#8211; in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Novella  BESSI, Laura  CAVALI, Luca  PERFETTI, Enzo  PETRELLA, Francesco  SCANZANO e Alberto  SOLCI ed elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV maggio 43, presso lo studio CHIOMENTI,</p>
<p><center>C O N T R O</center></p>
<p>la <b>PISANIELLO COSTRUZIONI s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta MARINO e Andrea MANZI e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5,</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>C.I.E.T. s.p.a. </b> , in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio MANETTI e Sergio SCICCHITANO e presso il secondo elettivamente domiciliata in Roma, via Faà di Bruno Emilio,4,</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p>della sentenza del TAR della Lombardia, sede di Milano, Sezione III, 19 maggio 2003, n. 1832;<br />
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellata società Pisaniello Costruzioni s.r.l. e della società C.I.E.T. s.p.a.;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
relatore, alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004, il Consigliere Paolo BUONVINO; uditi, per le parti, gli avv.ti Francesco SCANZANO, Andrea MANZI e Sergio Scicchitano.<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center><br />
1) &#8211; La società Pisaniello Costruzioni s.r.l. ha richiesto, con nota del 14 ottobre 2002, alla A.E.M. s.p.a., l’accesso a taluni atti e documenti.<br />
L’A.E.M. s.p.a. non si pronunciava sulla detta istanza.<br />
Con l’originario ricorso la Pisaniello  Costruzioni s.r.l. ha chiesto il riconoscimento del diritto all’accesso implicitamente denegatole.<br />
Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto dell’interessata all’accesso.</p>
<p>2) &#8211; Appella l’A.E.M. s.p.a., che contesta, sotto ogni profilo, la decisione assunta dai primi giudici.<br />
Si è costituita, eccependo l’irricevibilità dell’appello e chiedendone, comunque, il rigetto, con la conferma della sentenza appellata, la società ricorrente in primo grado.<br />
Si è anche costituita in giudizio la società C.I.E.T. s.p.a., che, nelle proprie difese, insiste per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza in esame, con il conseguente rigetto dell’originario ricorso.<br />
Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.</p>
<p><center><b>D I R I T T O </b></center><br />
  1) &#8211; La società Pisaniello Costruzioni s.r.l., subappaltatrice della società C.I.E.T. s.p.a. – subentrata, per cessione di ramo d’azienda, alla società ALCATEL nell’esecuzione di un appalto bandito, con modulo pubblicistico, dall’AEM s.p.a. per la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica stradale &#8211; chiedeva, con nota del 14 ottobre 2002, alla stessa AEM s.p.a., l’accesso ai seguenti atti: capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità, stati di avanzamento lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o certificato di collaudo. <br />
L’A.E.M. s.p.a. non si pronunciava sulla detta istanza.<br />
Con l’originario ricorso la Pisaniello  Costruzioni s.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto all’accesso implicitamente denegatole.<br />
Il TAR, con la sentenza qui appellata, ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto dell’interessata all’accesso.<br />
Appella l’A.E.M. s.p.a., che contesta, sotto ogni profilo, la decisione assunta dai primi giudici.</p>
<p>2) – L’appello, come eccepito dalla società appellata, è irricevibile.<br />
Ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, “contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini”. <br />
Nel caso in esame la sentenza appellata è stata notificata all’Azienda appellante il 30 maggio 2003.<br />
L’appello è stato notificato all’originaria ricorrente soltanto il 23 luglio 2003 e, quindi, ben oltre la scadenza del termine decandeziale anzidetto; donde l’irricevibilità dell’appello stesso per tardività.<br />
3) &#8211; Né, in contrario, può convenirsi con l’appellante nel ritenere che la norma anzidetta sarebbe stata abrogata con l’entrata in vigore della legge n. 205 del 21 luglio 2000.<br />
Secondo l’appellante, invero, la riforma complessiva del processo amministrativo introdotta dalla legge ora detta avrebbe determinato una riformulazione dei casi nei quali i termini processuali sono dimidiati, avendo previsto ed elencato puntualmente i relativi casi, sostituendo le disposizioni in precedenza sparse nell’ordinamento.<br />
Tale convincimento non può essere condiviso.<br />
Quella di cui all’art. 25, comma 5, della legge n. 241/1990 è, infatti, una disciplina di carattere speciale che non attiene al “dimidiamento” in genere dei termini processuali, ma pone precisi termini riguardanti, specificamente, quello per la proposizione del ricorso di primo grado e quello per la proposizione dell’appello, senza incidere sugli altri termini processuali (quali, ad esempio, quello per il deposito del ricorso, dell’atto di appello o dell’atto di appello incidentale). <br />
In quanto norma di carattere speciale, volta a disciplinare, nell’ambito della peculiare disciplina dell’accesso amministrativo, i soli termini di accelerazione processuale ora detti (oltre quello previsto per l’adozione della decisione in camera di consiglio), la stessa è da ritenersi sopravvissuta all’entrata in vigore della più generale disciplina di cui alla legge n. 205/2000 che, per l’effetto, non ha inciso sui termini stessi.<br />
4) – Per i suesposti motivi l’appello in epigrafe appare infondato e, per l’effetto, deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<center><b>P.Q.M. </b></center><br />
il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, dichiara irricevibile l’appello in epigrafe.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 9 gennaio 2004 dal Collegio costituito dai Sigg.ri: <br />
ALFONSO    QUARANTA   &#8211;   Presidente<br />
RAFFAELE   C A R B O N I &#8211; Consigliere<br />
CHIARENZA MILLEMAGGI-Consigliere<br />
PAOLO    BUONVINO  &#8211;  Consigliere   est.<br />
FRANCESCO   D’OTTAVI  &#8211;  Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
f.to Alfoso Quaranta</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE<br />
f.to Paolo Buonvino			      																																																																																										</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
f.to Francesco Cutrupi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29 marzo 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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