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	<title>16583 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2007 n.16583</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-12-2007-n-16583/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-12-2007-n-16583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2007 n.16583</a></p>
<p>Pres. Guida, est. CorciuloComune di Napoli (avv.ti Barone, Tarallo e Crimaldi) c. Difensore Civico Regionale (n.c .). sul potere del difensore civico regionale di nominare organi ispettivi straordinari 1. Comuni e Province – Difensore Civico Regionale – Funzione &#8211; Poteri – Limiti. 2. Comuni e Province – Difensore Civico Regionale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-12-2007-n-16583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2007 n.16583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-12-2007-n-16583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2007 n.16583</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida, est. Corciulo<br />Comune di Napoli (avv.ti Barone, Tarallo e Crimaldi) c. Difensore Civico Regionale (n.c .).</span></p>
<hr />
<p>sul potere del difensore civico regionale di nominare organi ispettivi straordinari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comuni e Province – Difensore Civico Regionale – Funzione &#8211; Poteri – Limiti.</p>
<p>2. Comuni e Province – Difensore Civico Regionale – Atto con il quale il difensore civico nomina un’ispettrice straordinaria con il compito di presentare una relazione circa una denuncia presentata dal alcuni consiglieri comunali – Illegittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nessuna delle norme statali riconosce al Difensore Civico Regionale un potere di controllo sulle attività delle Amministrazioni Locali di carattere così generale da poterlo legittimare all’attivazione di una vera e propria ispezione d’autorità di natura conoscitiva; invero, la funzione di tale organo è essenzialmente quella di adiuvare e correggere  eventuali anomalie che emergano in relazione all’attività degli enti locali di riferimento, senza tuttavia dare vita ad una sorta di controllo generalizzato ed immanente, che consenta addirittura la nomina di  organi ispettivi  straordinari.<br />
2. E’ illegittimo per eccedenza di potere l’atto con il quale il Difensore Civico Regionale nomina un’ispettrice straordinaria con il compito di presentare una relazione circa una denuncia presentata dal alcuni consiglieri comunali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul potere del difensore civico regionale di nominare organi ispettivi straordinari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>n. 16583/07 Reg. Sent.</p>
<p align=center><b>Tribunale Amministrativo Regionale della Campania <br />
 Napoli &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>composto dai Signori: Antonio 		Guida 			Presidente; Paolo		       Corciulo		          Primo Referendario relatore; Paolo 	                 Severini		   	Primo Referendario 																																																																																</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 22/02 R.G. proposto da<br />
<b>Comune di Napoli</b> in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dagli Avvocati Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo e Bruno Crimaldi ed elettivamente domiciliato in Napoli piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente p.t. non costituita in giudizio;</p>
<p align=center>nonché contro</p>
<p><b>Difensore Civico Regionale</b> non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
a)	del decreto n. 536 prot. 4453/01 del 24 settembre 2001, pervenuto al protocollo del Comune in pari data; <br />	<br />
b)	di ogni altro atto antecedente connesso e/o conseguente;<br />	<br />
c)	per il risarcimento del danno.  <br />	<br />
Visto il ricorso principale, le memorie difensive  ed i relativi allegati;<br />
Letti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 dicembre 2007, il Primo Referendario Paolo Corciulo;<br />
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;</p>
<p align=center><b>F A T T O  E   M O T I V I   D E L L A   D E C I S I O N E</b></p>
<p>Il Comune di Napoli impugnava innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il decreto n. 536 del  24 settembre 2001 con cui il Difensore Civico Regionale aveva nominato un’ispettrice straordinaria con il compito di presentare una relazione circa una denuncia presentata dal alcuni consiglieri comunali.<br />
Nel premettere che già analoghi provvedimenti del Difensore Civico erano stati impugnati con successo innanzi a questo Giudice, l’Amministrazione comunale prospettava questione di legittimità  costituzionale dell’art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nella parte in cui in violazione dell’art. 130 della Costituzione era stato introdotto un doppio controllo regionale, di tipo sostitutivo sugli enti locali, e segnatamente quello del CORECO e quello del Difensore Civico, quest’ultimo anche di derivazione regionale e non anche istituito con legge della Repubblica secondo quanto espressamente previsto dalla richiamata disposizione costituzionale. Si deduceva in secondo luogo che il provvedimento impugnato rappresentava un’eccedenza rispetto ai compiti propri del Difensore Civico Regionale in riferimento all’Amministrazione comunale ricorrente,  sia rispetto all’autonomia  di quest’ultimo ente, sia  riguardo al riparto di competenze con il Difensore Civico Comunale. Né sussisterebbe in capo al Difensore Civico un potere ispettivo come quello esercitato nel caso di specie attraverso la nomina di un Ispettore Straordinario con il  compito di  compiere accertamenti in vista di ulteriori determinazioni.<br />
Infine, si contestava la contrarietà dell’atto gravato rispetto a specifiche sentenze ed ordinanze emanate da questa Sezione  che hanno ritenuto illegittima  un’attività di accertamento come quella  censurata nel caso in esame.  <br />
Con ordinanza n. 352/2002, resa alla camera di consiglio del 16 gennaio 2002, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e all’udienza di discussione del 5 dicembre 2007 la causa veniva trattenuta per la decisione. <br />
Il ricorso è fondato.<br />
Osserva il Collegio che l’art 16 della legge 15 maggio 1997 n. 127 stabilisce che “a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all&#8217;istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano in settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”. Inoltre, l’art. 136 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che ”qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell&#8217;incarico”. Ed ancora l’art. 11, primo comma del medesimo Testo Unico, oltre ad una specifica funzione di controllo eventuale su determinati atti, affida al Difensore Civico “compiti di garanzia dell&#8217;imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell&#8217;amministrazione nei confronti dei cittadini”.<br />
Pertanto, nessuna delle norme statali richiamate riconosce al Difensore Civico un potere di controllo sulle attività delle Amministrazioni Locali  di carattere così generale da poterlo legittimare all’attivazione di una vera e propria ispezione d’autorità di natura conoscitiva; invero, la funzione di tale organo è essenzialmente quella di adiuvare e correggere  eventuali anomalie che emergano in relazione all’attività degli enti locali di riferimento, senza tuttavia dare vita ad una sorta di controllo generalizzato ed immanente,  che consenta addirittura la nomina di  organi ispettivi  straordinari.<br />
Né un tale potere risulta attribuito dalla legge regionale campana 8 marzo 1985 n. 15  istitutiva del Difensore Civico Regionale la cui disciplina si limita al riconoscimento di un potere di richiesta di atti – la cui mancata evasione legittima il ricorso al Presidente della Regione  per la nomina di un commissario ad acta &#8211;  ed alla presentazione di una relazione generale di carattere conoscitivo.<br />
Del resto, con riferimento ai limiti delle prerogative del Difensore Civico in fase di iniziativa, costituisce orientamento di questa Sezione  quello secondo cui “non spetta al difensore civico l’adozione di atti che, in qualunque forma adottati, si traducano in un’attività decisoria di reclami  avverso atti – negativi o positivi dell’ente locale, avverso i quali i soggetti legittimati devono – se del caso – esperire gli ordinari rimedi endoamministrativi o impugnatori in sede giurisdizionale” (TAR Campania I Sezione 4 dicembre 2000 n. 4475; 22 dicembre 2000 n. 4877; ordd. 21 maggio 2001 n. 2246 ). <br />
Ne discende pertanto l’illegittimità del provvedimento impugnato, non  potendo configurarsi in capo al Difensore Civico Regionale il potere di  disporre un’ispezione straordinaria  e quindi un‘attività  di tipo istruttorio  ad un soggetto terzo.<br />
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento del decreto impugnato, nonché l’assorbimento delle ulteriori censure proposte e l’irrilevanza della  questione di legittimità costituzionale proposta.<br />
Va respinta la domanda risarcitoria,, non emergendo alcun tipo di danno per l’Amministrazione comunale a seguito del provvedimento gravato. <br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, <br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato; <br />
&#8211; dichiara l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta; <br />
&#8211; respinge la domanda risarcitoria; <br />
&#8211; spese compensate.<br />
La presente sentenza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-28-12-2007-n-16583/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/12/2007 n.16583</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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