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	<title>1658 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1658 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 77, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità dei commissari di gara.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-77-co-4-d-lgs-n-50-2016-in-materia-di-incompatibilita-dei-commissari-di-gara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 11:58:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-77-co-4-d-lgs-n-50-2016-in-materia-di-incompatibilita-dei-commissari-di-gara/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 77, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità dei commissari di gara.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Incompatibilità dei commissari &#8211; Art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Interpretazione. L’art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: «4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-77-co-4-d-lgs-n-50-2016-in-materia-di-incompatibilita-dei-commissari-di-gara/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 77, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità dei commissari di gara.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-77-co-4-d-lgs-n-50-2016-in-materia-di-incompatibilita-dei-commissari-di-gara/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 77, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità dei commissari di gara.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Svolgimento della gara &#8211; Commissione giudicatrice &#8211; Incompatibilità dei commissari &#8211; Art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016 &#8211; Interpretazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">L’art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: «<em>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura</em>». La suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della <em>lex specialis</em>. La <em>ratio</em> della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi abbia formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle. Affinché sussista l’incompatibilità, non è dunque sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Nunziata &#8211; Est. Papi</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Pellegrini S.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pavia, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Irene Nadile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dussmann Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Basile, Roberto Invernizzi, Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Vivenda S.p.A., Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop., ciascuna in persona del proprio legale rappresentante <em>pro tempore</em>, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dirigenziale n. 32/09 del 22 febbraio 2022 con la quale è stata disposta, in favore della Dussmann Service S.R.L., l’“<em>aggiudicazione</em>” della gara avente ad oggetto “<em>l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di Pavia periodo 1/04/2022 per due anni con possibilità di rinnovo. Cig. 8834770AD5</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della “<em>Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016</em>” trasmessa all’esponente a mezzo PEC in data 1° marzo 2022 e in pari data “<em>pubblicata sul profilo committente</em>”, nella quale si legge che “<em>avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile fare ricorso al TAR Lombardia nel termine di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione sul profilo committente</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Report della procedura e della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali della procedura, ivi inclusi quelli, non conosciuti, relativi alla verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’“<em>Atto dirigenziale di nomina della Commissione di gara per la Procedura aperta in ambito U.E. svolta in modalità telematica per l’affidamento Servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle Utenze scolastiche e altri utenti del Comune di Pavia</em>” protocollo n. 1.04528/2021 dell’11 ottobre 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Pavia e del disciplinare di gara, nelle parti che verranno indicate “<em>in diritto</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto, presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale contratto medio tempore stipulato tra l’amministrazione giudicatrice e l’aggiudicatario del quale si domanda, sin d’ora, la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. ed il relativo subentro.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art.30, co.5 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pellegrini S.p.A. il 1° aprile 2022:</p>
<p style="text-align: justify;">– della Determinazione Dirigenziale n° 32/09 del 22 febbraio 2022 con la quale è stata disposta, in favore della Dussmann Service S.R.L. l’“<em>aggiudicazione</em>” della gara avente ad oggetto “<em>l’affidamento della gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti del Comune di Pavia periodo 1/04/2022 per due anni con possibilità di rinnovo. Cig. 8834770AD5</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– della “<em>Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016</em>” trasmessa all’esponente a mezzo pec in data 1° marzo 2022 e in pari data “<em>pubblicata sul profilo committente</em>”, nel quale si legge che “<em>avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile fare ricorso al TAR Lombardia nel termine di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione sul profilo committente</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Report della procedura e della proposta di aggiudicazione e di tutti i verbali della procedura, ivi inclusi quelli, non conosciuti, relativi alla verifica di congruità dell’offerta aggiudicataria;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’“<em>Atto dirigenziale di nomina della Commissione di gara per la Procedura aperta in ambito U.E. svolta in modalità telematica per l’affidamento Servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle Utenze scolastiche e altri utenti del Comune di Pavia</em>” protocollo n. 1.04528/2021 dell’11 ottobre 2021;</p>
<p style="text-align: justify;">– del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Pavia e del disciplinare di gara, nelle parti che verranno indicate “<em>in diritto</em>”;</p>
<p style="text-align: justify;">– di ogni altro atto, presupposto, connesso, e/o consequenziale, ivi compreso l’eventuale contratto medio tempore stipulato tra l’amministrazione giudicatrice e l’aggiudicatario del quale si domanda, sin d’ora, la declaratoria di inefficacia ex artt.121 e 122 c.p.a. ed il relativo subentro.</p>
<p style="text-align: justify;">– delle note del 16 marzo 2022 e del 29 marzo 2022 con le quali il Comune ha consentito l’accesso solo parziale (e con diversi omissis) agli atti di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">– con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pavia, di Dussmann Service S.r.l., di Vivenda S.p.A. e di Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. Coop.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Data per letta nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con Determinazione Dirigenziale n. 63709 del 12 luglio 2021 la Dott.ssa Ivana Dello Iacono, dirigente del Settore 3-Scuola Politiche Giovanili e Sport del Comune di Pavia, approvava il bando di gara, il disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata, il capitolato speciale e l’estratto del bando della gara per l’«<em>affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, destinato alle utenze scolastiche ed altri utenti del Comune di Pavia</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima Dott.ssa Dello Iacono, con proprio provvedimento dell’11 ottobre 2021, nominava la Commissione di Gara, della quale facevano parte, oltre alla dirigente medesima in qualità di Presidente, i componenti esperti esterni Dott. Piero Ferrari e Dott. Massimo Artorige Giubilesi.</p>
<p style="text-align: justify;">All’esito delle operazioni di gara, risultava prima classificata in graduatoria la società Dussmann Service S.r.l. con 99,97 punti, al secondo posto si collocava l’RTI Vivenda Spa – Solidarietà e Lavoro SC con un punteggio di 92,66 e, al terzo, Pellegrini S.p.a., che totalizzava 90,44 punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Determinazione dirigenziale n. 32 del 22 febbraio 2022 la gara veniva aggiudicata a Dussmann.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Pellegrini S.p.a., terza classificata, impugnava l’aggiudicazione e gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, anche in sede monocratica, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">I) «<em>Violazione degli art. 77, co. 4, D. Lgs. 50/16 – Violazione dei principi di buon andamento, concorrenza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost., art. 30 D. Lgs. 50/2016). Violazione per falsa applicazione dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000</em>», con riferimento all’incompatibilità della Dott.ssa Dello Iacono quale membro della Commissione giudicatrice, avendo la stessa gestito tutte le fasi della procedura antecedente alla nomina e avendo approvato la predisposizione della <em>lex specialis</em>;</p>
<p style="text-align: justify;">II) «<em>Violazione degli artt. 77, co. 6, D. Lgs. 50/16 – Violazione dell’art. 42 D. Lgs. 50/16 – Violazione dell’art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pavia – Violazione del principio di imparzialità- Violazione del principio di par condicio – Omessa motivazione</em>», relativo all’incompatibilità del Commissario esterno Dott. Massimo Artorige Giubilesi, in quanto già collaboratore del gruppo Dussmann e dunque in conflitto di interessi con una delle concorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">III) «<em>Violazione dell’art. 77 D. Lgs. 50/2016 – Violazione dell’art. 8 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Pavia – Violazione del principio dell’autovincolo</em>» per essere stata individuata una Commissione non ossequiosa dei criteri compositivi previsti dal Regolamento richiamato, e per essere stato adottato il relativo atto di nomina dalla Dirigente, mentre il Regolamento comunale prevedeva la relativa competenza in capo alla Giunta municipale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La domanda cautelare <em>ex</em>art. 56 c.p.a. veniva accolta con decreto monocratico del Presidente della Sezione n. 309 dell’11 marzo 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con ricorso <em>ex</em>art. 43 c.p.a. depositato il 1° aprile 2022 la Pellegrini S.p.a. impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i seguenti motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">IV) «<em>Motivo di ricorso (con riferimento ai criteri A.I e A.3). Violazione degli art. 95, co. 6, D. Lgs. 50/2016 – Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità</em>», ove si denunciava la non obiettività dei criteri di valutazione A.2 e A.3 dell’offerta tecnica, e la violazione, per effetto degli stessi, del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica;</p>
<p style="text-align: justify;">V) «<em>Motivo di ricorso (con riferimento al criterio A.3). Violazione del principio di trasparenza. Violazione dell’art. 95 commi 1 e 14-bis, D. Lgs. 50/2016 – Violazione delle linee guida ANAC “di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti offerta economicamente più vantaggiosa”</em>» col quale si rilevava l’assenza di predeterminazione del criterio A.3 di valutazione dell’offerta tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 116 c.p.a., Pellegrini chiedeva che venisse imposta alla Stazione appaltante l’ostensione di alcuni documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Si costituivano in giudizio Vivenda, Società e Lavoro, Dussmann e il Comune di Pavia insistendo per la reiezione delle domande svolte da Pellegrini e, con riferimento all’Amministrazione e all’aggiudicataria, sollevando eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso principale (che, contestando l’atto di nomina della Commissione per un vizio genetico, avrebbe dovuto essere proposto immediatamente, e non dopo l’aggiudicazione) e dei motivi aggiunti (in quanto la <em>lex</em> <em>specialis</em> avrebbe dovuto essere oggetto di immediata contestazione); veniva altresì rilevata l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti (per la carenza di interesse all’impugnazione da parte della ricorrente, in quanto terza classificata impossibilitata a conseguire la richiesta aggiudicazione).</p>
<p style="text-align: justify;">5. La domanda cautelare, trattata all’udienza camerale del 13 aprile 2022, era accolta con ordinanza n. 442/2022, che disponeva altresì la compensazione delle relative spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda <em>ex</em> art. 116 c.p.a., trattata alla camera di consiglio del 5 maggio 2022, veniva accolta con ordinanza collegiale n. 1115 del 13 maggio 2022, demandando al provvedimento definitivo del merito la decisione sulle spese di lite. L’Amministrazione ostendeva in seguito la documentazione richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Si prendono in esame, <em>in primis</em>, le eccezioni preliminari sollevate dalle parti intimate con riferimento al ricorso introduttivo.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Quanto all’eccezione di tardività del gravame proposto avverso l’atto di nomina della Commissione di gara, ritiene il Collegio che la stessa non sia fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">È pur vero che la parte ricorrente censura il provvedimento <em>de quo</em> per la ritenuta sussistenza di vizi genetici, circostanza che secondo parte della giurisprudenza depone per la necessità di immediata impugnazione (TAR Lazio, II, 12450/2017; ibidem 12218/2019). Il Collegio ritiene tuttavia che sia da seguire la diversa e maggioritaria posizione secondo la quale la nomina non è idonea a ledere immediatamente l’interesse delle ditte partecipanti e ad imporre l’onere dell’immediata impugnazione. Si tratta invero di un atto endoprocedimentale nell’ambito della procedura selettiva del contraente, che come tale diviene impugnabile al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, da identificarsi con l’aggiudicazione della gara. In tal senso: «<em>Nelle gare pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale; la nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima, solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato</em>» (Consiglio di Stato, V, 9 gennaio 2019 n. 193; cfr: Consiglio di Stato, III, 3 luglio 2018, n. 4054; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 23 aprile 2019, n. 2248; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 11 marzo 2019, n.742; TAR Campania, Salerno, I, 23 aprile 2021, n.1038; T.A.R. Molise, I, 6 agosto 2020, n. 231).</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è dunque tempestivo e ricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. Si prende ora in esame l’eccezione di difetto di interesse della ricorrente alla proposizione del ricorso principale, in quanto terza classificata e in assenza di censure idonee a escludere dalla gara le due concorrenti che la precedono in graduatoria, o a incidere sui relativi punteggi in modo da rendere possibile a Pellegrini il posizionamento al primo posto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che l’interesse fatto valere in giudizio dalla Pellegrini S.p.a. con l’atto introduttivo della causa debba identificarsi con l’interesse strumentale alla reiterazione della gara, avendo la società proposto censure riguardanti la nomina della Commissione e l’intero operato di tale organo, come tali, per <em>ius receptum</em>, <em>ex se</em> idonee a travolgere l’intera procedura selettiva del contraente: «<em>Nelle gare pubbliche l’annullamento della nomina di un componente della commissione giudicatrice per violazione delle regole di cui all’art. 84 commi 4 e 10, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, comporta per illegittimità derivata, la nullità di tutti gli atti successivi della procedura di gara, fino all’aggiudicazione, e impone quindi la rinnovazione dell’intero procedimento</em>» (Consiglio di Stato, V, 4 novembre 2014 n. 5441).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la giurisprudenza ha precisato che l’interesse strumentale può ritenersi concreto ed attuale e dunque idoneo a rendere ammissibile il ricorso solo ove sia ravvisabile, già dagli atti di causa, la concreta possibilità che l’Amministrazione, in caso di accoglimento del gravame, proceda alla riedizione della gara. In tal senso, con ricchezza di richiami giurisprudenziali: «<em>L’interesse ad agire sancito dall’art. 100 c.p.c., (da sempre considerato applicabile al processo amministrativo ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39, co. 1, c.p.a.) si estrinseca tradizionalmente negli essenziali caratteri della concretezza e della attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela. Ora, deve sempre rammentarsi che l’interesse legittimo che viene in considerazione nelle controversie in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici, anche se è interesse di tipo strumentale (in quanto mirante, come nel caso di specie, alla riedizione della gara “ex novo”), è pur sempre un interesse di tipo “pretensivo”, giacché non è la rimozione degli atti di gara a determinare la realizzazione satisfattiva di detto interesse che, al contrario, continuerebbe a rimanere frustrato ove alla caducazione della gara non segua la rinnovazione della procedura comparativa nella quale l’impresa interessata vede risorgere le proprie possibilità di aggiudicazione. […] L’interesse strumentale alla caducazione dell’intera gara ed alla sua riedizione assume, quindi, consistenza solo a condizione che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta; esso deve cioè aderire in modo rigoroso e con carattere di immediatezza e di attualità all’oggetto del giudizio (Cons. St., IV, n .3365 del 07 giugno 2012; n. 6151 del 22 nov. 2011; V, 2947 del 22 maggio 2012)</em>» (TAR Lazio, Roma, I, 31 marzo 2022 n. 3668).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, nella fattispecie oggetto di causa l’Amministrazione ha reiteratamente manifestato l’urgenza di individuare il fornitore del servizio di ristorazione per le utenze scolastiche, in vista della necessaria preparazione per la prossima stagione. Può dunque dirsi concreta la possibilità (ferma restando la discrezionalità amministrativa e la natura meramente prognostica ed endoprocessuale delle valutazioni qui svolte) che, in caso di annullamento degli atti di gara per illegittimità nella nomina della Commissione, il Comune provvederà ad espletare una nuova procedura selettiva per l’affidamento del medesimo servizio.</p>
<p style="text-align: justify;">L’interesse a ricorrere è dunque sussistente, sia pure entro i limiti sopra descritti, con conseguente ammissibilità del ricorso iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si procede allo scrutinio delle censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, che si appalesano infondate per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. Con il primo motivo di gravame viene censurata l’illegittimità della nomina della Commissione di gara per violazione dell’art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016, per avere la dirigente dott.ssa Ivana Dello Iacono approvato la <em>lex specialis</em> della gara, e individuato se stessa in qualità di Presidente dell’organo valutatore.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 77 comma 4 D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: «<em>4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, cui il Collegio intende aderire, interpreta la suddetta disposizione nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della <em>lex specialis</em>. La <em>ratio</em> della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi abbia formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle (in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 maggio 2013, n. 13). Affinché sussista l’incompatibilità, non è dunque sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.</p>
<p style="text-align: justify;">In giurisprudenza si è in particolare affermato che: «<em>La fattispecie di incompatibilità posta dall’art. 77, comma 4, d.lg. n. 50/2016, risulta integrata nell’ipotesi di concentrazione, in capo alla stessa persona, delle attività di preparazione della documentazione di gara, implicante la definizione delle regole applicabili per la selezione del contraente e delle attività di valutazione delle offerte</em>» (C. Stato, VI, 8 novembre 2021 n. 7419); «<em>Il fondamento ultimo di razionalità della disposizione dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 è quello per cui chi ha redatto la lex specialis non può essere componente della Commissione giudicatrice, costituendo il principio della separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi è chiamato a concretamente applicarlo una regola generale posta a tutela della trasparenza della procedura, e dunque a garanzia del diritto delle parti ad una decisione adottata da un organo terzo ed imparziale mediante valutazioni il più possibile oggettive, e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta</em>» (TAR Sicilia, Catania, I, 14 ottobre 2019, n. 2377). Da ultimo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire, in un caso in gran parte sovrapponibile all’odierna fattispecie di causa, che: «<em>Le garanzie di trasparenza e imparzialità nella conduzione di una gara d’appalto, oggi disciplinate dall’art. 77 del codice dei contratti, impediscono la presenza nella commissione di gara di soggetti che abbiano svolto un’attività idonea a interferire con il giudizio di merito sull’appalto di che trattasi. Tuttavia la situazione di incompatibilità deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’ufficio competente. Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi cioè non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al funzionario (Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082). In tal senso, l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con riferimento all’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, ha evidenziato che la ratio della previsione è quella di conservare la distinzione tra i soggetti che hanno definito i contenuti e le regole della procedura e quelli che ne fanno applicazione nella fase di valutazione delle offerte. L’interesse pubblico rilevante è in particolare quello di assicurare “che la valutazione sia il più possibile “oggettiva” e cioè non “influenzata” dalle scelte che la hanno preceduta, se non per ciò che è stato dedotto formalmente negli atti di gara” (Cons. Stato, Ad. plen., 7 maggio 2013, n. 13). Nel caso di specie, al contrario, non sono stati allegati elementi concreti per dimostrare che la presidente della commissione […] abbia svolto un ruolo attivo nell’elaborazione della disciplina di gara (diverso dalla verifica della regolarità giuridico – formale). Risulta, anzi, dalla determina a contrare (in atti) che il progetto relativo ai servizi da affidare è stato redatto da una società selezionata a seguito di gara, mentre i documenti di gara sono stati predisposti dal RUP, con il supporto esterno di altra società selezionata a seguito di procedura sul MEPA. Deve pertanto escludersi che la presidente della commissione giudicatrice si trovasse in una situazione di incompatibilità</em>» (Consiglio di Stato, IV, 24 giugno 2022 n. 5201).</p>
<p style="text-align: justify;">Anche nel caso oggetto del giudizio la ricorrente non dimostrava alcun apporto sostanziale della dirigente Dello Iacono all’individuazione del contenuto della legge di gara, la cui predisposizione, come dimostrato dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, era affidata alla ditta esterna Progetta la quale, durante la fase preparatoria degli atti, si interfacciava costantemente, direttamente e unicamente con il RUP, dott.ssa Roberta Forlini. Non è dunque provata l’incompatibilità della Dott.ssa Dello Iacono. Il motivo è pertanto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">2.2. La seconda delle censure azionate da Pellegrini riguarda invece la figura del commissario esperto esterno dott. Giubilesi. Quest’ultimo, secondo la parte ricorrente, si troverebbe in conflitto di interessi in relazione alla posizione di Direttore Assicurazione Qualità, rivestita dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 2000, in virtù di contratto di associazione in partecipazione, presso la società Pedus Partecipazioni S.r.l., holding del gruppo Dussmann.</p>
<p style="text-align: justify;">Il conflitto di interessi, per i membri del seggio di gara, è disciplinato dall’art. 77 comma 6 D. Lgs. 50/2016, secondo cui: «<em>Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l’articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l’articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Le situazioni di conflitto di interesse tipizzate dalla normativa non paiono potersi ravvisare in capo al dottor Giubilesi. Lo stesso non risulta aver riportato condanne penali (art. 35 <em>bis</em> D. Lgs. 165/2001), né sono riscontrabili le situazioni descritte dall’art. 51 c.p.c., avendo il commissario espressamente dichiarato l’intervenuta definizione di tutti i rapporti debitori e creditizi con la società Pedus Partecipazioni S.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 42 comma 2 D. Lgs. 50/2016, espressamente richiamato dall’art. 77 comma 6 cit., stabilisce che: «<em>Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62</em>». I casi di astensione obbligatoria di cui all’art. 7 del Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. 62/2013) sono individuati nei seguenti termini: «<em>1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o Dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora una volta le situazioni espressamente tipizzate (parentele, affinità, frequentazioni ecc.) dalle disposizioni sopra riportate non sussistono in capo al dottor Giubilesi, o quanto meno non sono state provate nel presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Cionondimeno, a parere della ricorrente, il suddetto esperto tecnico esterno si troverebbe in una condizione tale da compromettere la percezione esterna di imparzialità e indipendenza dello stesso, tipica del conflitto di interessi potenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">A parere del Collegio l’esperienza lavorativa del dottor Giubilesi presso Pedus, in quanto conclusasi da oltre venti anni, non è idonea a rappresentare, in termini attuali, una circostanza tale da minare l’indipendenza di giudizio del professionista o da rendere, comunque, percepibile all’esterno un’assenza di terzietà in capo al commissario. Nell’ambito del conflitto di interessi, anche potenziale, è invero necessario che la situazione dalla quale scaturisce la dedotta non imparzialità rivesta carattere di attualità, nel senso che deve essere tale da far scaturire, al tempo in cui la si censura, una (almeno percepita) parzialità di giudizio in capo al Commissario (Consiglio di Stato, III, 3 luglio 2018 n. 4054).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso che qui ci occupa, il pregresso rapporto di collaborazione del dottor Giubilesi è cessato da epoca talmente risalente da non poter essere ragionevolmente percepito, ad oggi, come causa di parzialità di giudizio; la circostanza deve conseguentemente ritenersi irrilevante quale causa di conflitto di interessi, tanto effettivo che potenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">La censura in esame si appalesa dunque infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">2.3. Parimenti destituito di fondamento è il terzo motivo di gravame, ove si contesta il numero dei membri e la composizione della Commissione di gara, nonché l’incompetenza del dirigente all’adozione dell’atto di nomina.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente censura, in particolare, la violazione del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Pavia, che prevedeva che la Commissione di gara venisse nominata dalla Giunta Comunale, e fosse composta da tre dipendenti della P.A., oppure da tre dipendenti integrati da due esperti esterni. Nel caso oggetto di causa, al contrario, la commissione veniva nominata dal dirigente, ed è composta dal dirigente stesso, dipendente comunale, e due esperti esterni.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, in disparte la circostanza che il suddetto Regolamento veniva revocato dal Comune di Pavia con deliberazione di Consiglio n. 58 del 26 ottobre 2021 (posteriore sia alla determina a contrarre – <em>luglio 2021 </em>-, che all’atto di nomina della Commissione – <em>datato 11 ottobre 2021</em>-, dunque irrilevante nel presente giudizio), occorre evidenziare che il Regolamento <em>de quo</em>, improntato a un contesto normativo differente rispetto a quello attuale, si pone parzialmente in contrasto con le disposizioni sovraordinate di legge in vigore al tempo dell’adozione degli atti di gara. In tali parti, lo stesso andrà dunque disapplicato da questo Giudice.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, si precisa che la competenza all’adozione dell’atto di nomina spetta al dirigente, ai sensi dell’art. 216 comma 12 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 107 D. Lgs. 267/2000, in quanto organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, e non già alla Giunta Municipale. Il Regolamento comunale andrà invero disapplicato laddove, in aperta violazione del combinato disposto tra gli artt. 48 e 107 del Testo Unico degli Enti Locali, conferisce poteri di natura gestionale – nomina della Commissione di gara – alla Giunta Comunale, che è organo di indirizzo politico. Peraltro, la competenza del dirigente sussiste anche in relazione alla sospensione, per effetto dell’art. 8 comma 7 L. 120/2020, dell’art. 77 comma 3 D. Lgs. 50/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla composizione dell’organo valutatore, del tutto coerentemente con quanto stabilito dall’art. 77 comma 1 D. Lgs. 50/2016 in virtù del quale tutti i Commissari devono essere “<em>esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto</em>”, la Commissione era composta da soggetti tutti muniti di professionalità specifica nel settore di riferimento. Inoltre il seggio di gara era formato da tre commissari e dunque, in applicazione dell’art. 77 comma 2 D. Lgs. 50/2016, i componenti erano in numero dispari inferiore a cinque. L’organo collegiale, presieduto dalla Dirigente del settore interessato ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera ‘a’ D. Lgs. 267/2000, vedeva inoltre la presenza di due esperti/tecnologi alimentai esterni, in considerazione, come espressamente evidenziato nella motivazione dell’atto di nomina: «<em>della specificità del servizio in affidamento nonché delle professionalità e esperienza occorrenti per l’espletamento delle valutazioni tecniche-economiche delle offerte pervenute</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Non si ravvisano pertanto profili di illegittimità nell’operato del Comune di Pavia.</p>
<p style="text-align: justify;">2.4. Il ricorso introduttivo risulta dunque destituito di fondamento e va, per questo, respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Si procede ora con la disamina del gravame proposto <em>ex</em>art. 43 c.p.a., partendo dalle eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata Dussmann e dall’Amministrazione resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Anche con riferimento al ricorso per motivi aggiunti veniva eccepita la tardività del gravame, in quanto diretto avverso disposizioni della <em>lex specialis</em> la cui lesività era immediatamente percettibile dalla Pellegrini S.p.a. al tempo della relativa pubblicazione.</p>
<p style="text-align: justify;">L’eccezione di irricevibilità si appalesa destituita di fondamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La giurisprudenza ha ormai stabilito, in termini consolidati, che l’onere di immediata impugnazione della <em>lex specialis</em> sussiste solo con riferimento alle clausole della stessa che abbiano portata inequivocabilmente escludente, o tali da non rendere possibile il calcolo di convenienza necessario alla consapevole predisposizione dell’offerta. In tal senso, <em>ex multis</em>: «<em>da tempo la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Ad. Pl., 2003 n. 1, 2011 n. 4, 2014 n. 9, 2018 n. 4) ha chiarito che le clausole escludenti, che rendono doverosa l’immediata impugnazione del bando, sono quelle che, certamente e senza alcun margine di opinabilità, conducono all’esclusione del potenziale concorrente, che versi in una situazione non consentita dalla lex specialis; – non solo, l’onere di immediata impugnazione delle clausole contenute negli atti di indizione della gara sussiste quando la legge di gara contenga disposizioni abnormi, che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, la formulazione di un’offerta consapevole</em>» (TAR Lombardia, Milano, I, 8 giugno 2020 n. 1010); «<em>Per essere assoggettata all’onere dell’impugnazione immediata, la clausola della lex specialis di gara deve essere oggettivamente ed immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici indistintamente, tanto da concretizzare l’astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un’offerta o comunque un’offerta economicamente sostenibile, ciò perché un onere di impugnazione immediata di clausole contenute negli atti di indizione della gara sussiste qualora le relative controversie impediscano, indistintamente a tutti i concorrenti, una corretta e consapevole elaborazione dell’offerta</em>» (TAR Campania, Napoli, VII, 23 novembre 2020 n. 5464).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, le disposizioni gravate nel caso di specie non presentano tali caratteristiche; le stesse non hanno invero portata escludente e non impediscono il calcolo della convenienza economica dell’offerta. Le previsioni della <em>lex specialis</em> impugnate nel presente giudizio afferiscono infatti alle modalità di attribuzione di alcuni punteggi tecnici premiali, ma non determinano l’impossibilità di formulare l’offerta in termini consapevoli e competitivi, né tale censura viene formulata da Pellegrini S.p.a. Del resto in giurisprudenza si è affermato, in termini condivisi dal Collegio, che: «<em>Nel genus delle clausole immediatamente escludenti […] non sono annoverabili quelle che indicano i criteri di attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica, la cui lesività concreta ed attuale – idonea a far sorgere l’interesse a ricorrere – potrà eventualmente emergere solo con il provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo</em>» (TAR Campania, Napoli, II, 14 ottobre 2019 n. 4844).</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussisteva pertanto, nella fattispecie, un onere di immediata impugnazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivi aggiunti si appalesa, per conseguenza, tempestivo e ricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Si esamina ora l’eccezione di carenza di interesse in capo alla ricorrente, che si appalesa fondata, nei termini di seguito esposti.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1. Pellegrini S.p.a. contesta, con il ricorso per motivi aggiunti, il «<em>disciplinare di gara, nelle parti che verranno indicate “in diritto”</em>» (pagina 2 del ricorso); dopodiché, nella parte in diritto, le censure si appuntano sui criteri A.2 e A.3, e più precisamente sulle sotto voci che riguardano il punto A2 e dipendono dal “<em>Valore economico figurativo</em>”, e su quelle di cui al punto A3 dipendenti dal “<em>Valore economico stimato dalla Commissione</em>”. Il punto A3 veniva anche censurato integralmente, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 95 comma 14 <em>bis</em> D. Lgs. 50/2016. Nelle proprie conclusioni, Pellegrini S.p.a. chiedeva, oltre all’annullamento delle specifiche disposizioni impugnate e dei conseguenti atti di gara, di ottenere l’aggiudicazione e il subentro nel contratto.</p>
<p style="text-align: justify;">È dunque palese che il ricorso non mirava alla caducazione e integrale reiterazione della procedura, ma al posizionamento di Pellegrini al primo posto in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2. La giurisprudenza, quanto alla sussistenza dell’interesse a ricorrere, distingue l’ipotesi in cui la legge di gara sia impugnata onde conseguire la ripetizione della procedura selettiva, dall’opposto caso in cui la <em>lex specialis</em> sia oggetto di puntuali censure da parte di un’impresa che miri a sovvertire l’ordine della graduatoria, divenendo aggiudicataria. Nel primo caso non è richiesto, ai fini dell’accertamento dell’interesse a ricorrere, che l’istante dimostri una specifica utilità della censura ai fini della valutazione della propria offerta (Consiglio di Stato, III, 2 marzo 2018 n. 1312; TAR Abruzzo, Pescara, I, 15 gennaio 2020 n. 22); nella seconda ipotesi, invece, grava sull’attore l’onere di fornire la cd. prova di resistenza, ovvero di dimostrare che, in caso di accoglimento delle censure svolte, l’impresa istante si collocherebbe al primo posto.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso: «<em>Allorché — nelle gare pubbliche — le censure proposte sono dirette ad ottenere l’annullamento dell’intera procedura, e non il conseguimento di una immediata collocazione utile nella graduatoria impugnata, non sussiste in capo al deducente l’onere di fornire alcuna prova di resistenza (si vedano, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 2.3.2018, n. 1312 e 5 marzo 2018, n. 1335; Id., sez. VI, 1.4.2016, n. 1288); […] L’utilitas che in ipotesi siffatte la parte ricorrente in giudizio può ritrarre è quella, già evidenziata, della rinnovazione della gara, interesse strumentale che la Corte di Giustizia UE riconosce, nelle controversie relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, come meritevole di tutela per esigenze di effettività (cfr. sentenza Puligienica, Corte di giustizia Ue, grande sezione, 5 aprile 2016, C-689/13). Una prova di resistenza sugli esiti alternativi della gara risulterebbe esigibile nell’ipotesi in cui l’accoglimento dell’impugnativa prefigurasse un annullamento parziale della gara e una rinnovazione della stessa mediante rivalutazione delle offerte già formulate. A fronte di un siffatto svolgimento del giudizio, sarebbe certamente onere della parte ricorrente dimostrare il proprio interesse all’azione, allegando elementi attestanti un plausibile esito a sé favorevole delle successiva fase valutativa delle offerte</em>» (Consiglio di Stato, III, 16 aprile 2018, n. 2258); «<em>La c.d. prova di resistenza è un corollario del generale principio sull’interesse ad agire, a sua volta condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c.. La verifica sulla sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità. Da ciò deriva che, quando si contesta in giudizio la formazione di una graduatoria di merito, parte ricorrente ha un preciso onere giuridico, quello di indicare l’esatta misura della modificazione in melius della propria posizione in graduatoria che essa si attende dall’accoglimento delle proprie censure, dovendosi dichiarare inammissibile il gravame laddove, in esito ad una verifica a priori, risulti comunque impossibile il conseguimento del bene della vita ambito. Di conseguenza, nel caso di impugnazione della graduatoria finale, si deve escludere che possano essere prese in considerazione quelle censure che non potrebbero in nessun caso condurre all’ottenimento di una posizione utile in graduatoria</em>» (TAR Lazio, Roma, III, 1° febbraio 2019, n. 1295); «<em>In tema di punteggi nelle gare di appalto, l’escluso deve dimostrare mediante la c.d. prova di resistenza che se le operazioni si fossero svolte correttamente, questo sarebbe risultato con certezza aggiudicatario</em>» (TAR Puglia, Bari, 13 luglio 2017 n. 794).</p>
<p style="text-align: justify;">L’onere della prova di resistenza, quanto meno in termini di specifica prospettazione dell’effetto che dall’accoglimento delle censure deriverebbe sulla graduatoria, grava sulla ricorrente: «<em>Per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza che, come è noto, costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio. In linea generale, la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara – dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata</em>» (Consiglio di Stato, VI, 25 febbraio 2022 n. 1350; cfr: TAR Veneto, III, 5 maggio 2021 n. 602; TAR Lazio, Roma, III, 3 novembre 2020 n. 11316).</p>
<p style="text-align: justify;">3.2.3. Nel caso oggetto del presente giudizio, Pellegrini contestava <em>in parte qua</em> la <em>lex specialis</em> chiedendo di conseguire l’aggiudicazione. Sulla società ricorrente gravava pertanto l’onere di provare l’effetto utile (punteggio superiore a quello di Dussmann) delle censure mosse nell’atto introduttivo. Orbene, Pellegrini non assolveva in alcun modo all’indicato onere istruttorio, né – a ben vedere – la ricorrente si premurava anche solo di prospettare gli effetti dell’accoglimento dei motivi proposti e di specificare sulla base di quali modifiche nel punteggio proprio e di Dussmann (senza tralasciare la posizione di Vivenda, che viene invece del tutto ignorata nel gravame) avrebbe potuto ottenere il primo posto in graduatoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso per motivi aggiunti, non essendo stata dimostrata né prospettata dalla ricorrente anche la mera possibilità di conseguimento dell’<em>utilitas</em> (aggiudicazione) per la quale la stessa agiva in giudizio, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera b c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">4. In virtù di tutte le considerazioni che precedono, ritiene il Collegio che il ricorso principale debba essere respinto, siccome infondato, e che il ricorso per motivi aggiunti vada dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della complessità e della peculiarità delle questioni che hanno formato oggetto della causa.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale, e dichiara inammissibile il ricorso ex art. 43 c.p.a., per le ragioni indicate in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa tra le parti le spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Gabriele Nunziata, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Antonio De Vita, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinterpretazione-dellart-77-co-4-d-lgs-n-50-2016-in-materia-di-incompatibilita-dei-commissari-di-gara/">Sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 77, co. 4, d.lgs. n. 50/2016 in materia di incompatibilità dei commissari di gara.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.1658</a></p>
<p>Pres. Lipari /Est. Puliatti Sull&#8217;individuazione e localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche. 1. Farmacia – Sedi farmaceutiche – Individuazione e localizzazione – Spetta al Comune – Assegnazione spetta alle Regioni. &#160; 2. Farmacia – Sedi farmaceutiche nuove o vacanti – Prelazione comunale – Non sussiste. 3. Farmacia – L. n. 27</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lipari /Est. Puliatti</span></p>
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<p>Sull&#8217;individuazione e  localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Farmacia – Sedi farmaceutiche – Individuazione e localizzazione – Spetta al Comune – Assegnazione spetta alle Regioni. &nbsp;</p>
<p>2. Farmacia – Sedi farmaceutiche nuove o vacanti – Prelazione comunale – Non sussiste.</p>
<p>3. Farmacia – L. n. 27 del 2012 – Nuove farmacie&nbsp; sedi farmaceutiche – Individualizzazione e localizzazione –&nbsp;Criterio prioritario – Equa distribuzione territorio.</p>
<p>4. Farmacia – Nuove sedi farmaceutiche – &nbsp;Individuazione e localizzazione – Giunta Comunale – Competenza – Sussiste.</p>
<p>5. Farmacia – Individualizzazione nuove sedi farmaceutiche – Legittimazione ad&nbsp; impugnare – Farmacista titolare – Sussiste – Ragioni – Riduzione utenza..&nbsp;</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma terzo della Cost.<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%201658%20francesca.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. La legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività: la determinazione del numero delle farmacie&nbsp; in relazione alla quale non precisa il soggetto competente e detta solo una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti); l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione demandate ali Comuni; l&#8217;assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e ad esercitare detti servizi, rimessa alle Regioni e alle Province autonome.<br />
&nbsp;<br />
2. La disciplina di riforma dell&#8217;ordinamento farmaceutico non consente tassativamente la prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche nuove o comunque vacanti, essendo pertanto possibile escludere a priori che il Comune nella localizzazione delle nuove sedi possa essere guidato da propri interessi patrimoniali<a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%201658%20francesca.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a> .<br />
&nbsp;<br />
3. La l. n. 27 del 2012 nell’individuazione dei criteri per la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche ha individuato, quello prioritario dell’equa distribuzione sul territorio. Infatti la nuova normativa ha disposto che il Comune identifichi le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo, altresì, conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.<br />
&nbsp;<br />
4. &nbsp;L’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è di competenza della Giunta e non del Consiglio comunale. Infatti &nbsp;in mancanza di un’espressa disposizione legislativa contenuta nella l. n. 27 del 2012, trova applicazione il principio generale secondo cui la competenza residuale per gli atti non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di altri organi, appartiene alla Giunta comunale.</p>
<p>5. Il farmacista titolare è legittimato ad impugnare l&#8217;individuazione della zona assegnata ad una nuova farmacia se questa riduce o comunque modifica il suo bacino di utenza.</p></div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%201658%20francesca.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>&nbsp; Cfr. Cons. St., n. 231 del 2012,Cons. St., n. 150 del 2011, Cons. St. n. 295 del 2009 e Cons. St., n. 87 del 2006.</div>
<div id="ftn2"><a href="file://srv02/RedirectedFolders/c.trebisonda/Desktop/Cons.%20St.%201658%20francesca.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a>&nbsp;Cfr Cons. St., n. 4667 del 2013.</div>
<div id="ftn3">
&nbsp;</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01658/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 09489/2013 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9489 del 2013, proposto dalla Farmacia Campesi di Mario Cirulli &amp; C. S.a.s., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro-tempore,&nbsp;</em>rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Quirino Cavallaro, Claudio Duchi e Fabrizio Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paoletti in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, n. 118;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>il Comune di Sassari, in persona del Sindaco&nbsp;<em>pro-tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Vanessa Porqueddu, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata in Roma, Via di Monte Fiore, n. 22;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Assessorato dell&#8217;Igiene e Sanità della Regione Sardegna, in persona dell’Assessore&nbsp;<em>pro-tempore,</em>&nbsp;non costituito<em>;</em>&nbsp;<br />
Farmacia Dr.Angelo Talu &amp; C.S.n.c., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro-tempore,</em>&nbsp;non costituita;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI, SEZIONE I, n. 671 del 25 ottobre 2013.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2016 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Francesco Quirino Cavallaro e Vanessa Porcheddu;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO</strong></div>
<p>1.1. &#8211; Con ricorso al T.a.r. per la Sardegna n.r.g. 714 del 2012, la società in epigrafe, titolare della farmacia n. 17 nel comune di Sassari, frazione Li Punti, ha impugnato la delibera della Giunta comunale n.116 del 18.4.2012 avente ad oggetto “potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, istituzione di n. 7 nuove farmacie &#8211; art. 11 l. 24.3.2012 n. 27” con particolare riferimento alla istituzione della farmacia n. 38 nel quartiere Li Punti- Baldinica.<br />
Con successivi motivi aggiunti ha dedotto altra censura avverso la stessa delibera e con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 febbraio 2013, ha impugnato il bando di concorso straordinario, di cui alla determina dirigenziale dell’Assessorato regionale igiene e sanità n. 46 del 25.1.2013, per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, tra cui la sede n. 38.<br />
2 &#8211; La sentenza ha così deciso:<br />
a) ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di costituzionalità prospettate richiamando un proprio precedente (n. 333 del 18 aprile 20139) ed altro di questa Sezione ( 31 maggio 2013, n. 2990);<br />
b) ha rigettato gli altri motivi di ricorso e i motivi aggiunti;<br />
c) ha compensato le spese di giudizio.<br />
3. &#8211; La società in epigrafe impugna la sentenza riproponendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate in primo grado e, in particolare, per quanto riguarda quella concernente il contrasto dell’art. 11 della l. n. 27/2012 con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (stante il conflitto di interessi tra il Comune come ente esponenziale e come titolare di farmacie), ritiene carente la motivazione della sentenza.<br />
L’appellante denuncia l’erroneità del rigetto degli altri motivi di ricorso che, sostanzialmente, ripropone.<br />
4. &#8211; Con controricorso depositato il 27 aprile 2014, si è costituito in giudizio il Comune di Sassari chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
5. &#8211; A seguito di scambio di memorie e repliche, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 febbraio 2016.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>1. &#8211; L’appello è infondato.<br />
2. &#8211; La questione di costituzionalità dell’art. 11, comma 1, lett. c) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante&nbsp;<em>“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”,</em>&nbsp;come sostituito in sede di conversione dalla legge 24/03/2012, n.27, che modifica l’art.1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, prospettata col primo motivo di appello, è manifestamente infondata, alla luce dell’interpretazione del quadro normativo fornita dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 255 del 31 ottobre 2013).<br />
La Corte ha affermato che l&#8217;organizzazione dei servizi farmaceutici rientra nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell&#8217;art. 117, comma terzo della Cost. (<em>ex multis</em>, sentenze n. 231 del 2012, n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 87 del 2006)<em>.</em><br />
La legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività:<br />
1) la determinazione del numero delle farmacie (disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti);<br />
2) l’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni (art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall&#8217;art. 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall&#8217;art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27);<br />
3) l&#8217;assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e ad esercitare detti servizi, per cui il legislatore statale determina i requisiti per la partecipazione ai concorsi, mentre alle Regioni e alle Province autonome spetta la competenza ad adottare i bandi di concorso (art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 &#8211; art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012).<br />
La scelta del Legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività locale, ossia alla finalità, enunciata dall’art. 11 della l. n. 27 del 2012, di assicurare un&#8217;equa distribuzione delle farmacie sul territorio, tenendo, altresì, conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.<br />
Per questo motivo, l&#8217;individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche sono connesse ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni, enti appartenenti ad un livello di governo più prossimo ai cittadini, in piena coerenza con il principio costituzionale della sussidiarietà verticale.<br />
Secondo quanto indicato dalla Corte, dunque, rientra tra i «principi fondamentali» di competenza statale “<em>la determinazione del livello di governo competente all’ individuazione e localizzazione delle sedi farmaceutiche”</em>&nbsp;(cfr. sentenza n. 255 del 2013, punto 7.).<br />
La norma sospettata d’incostituzionalità, pertanto, è conforme all’art.117, comma terzo, della Costituzione che delinea la competenza concorrente dello Stato.<br />
3. &#8211; Il Collegio ritiene manifestamente infondata anche l’eccezione d’incostituzionalità dell’art. 11 della l. n. 27/2012, per asserito contrasto con l’art. 97 della Cost., correlata, secondo l’appellante, al paventato conflitto di interessi tra il Comune in qualità di Ente esponenziale degli interessi della collettività ed il Comune quale autonomo soggetto economico, titolare di farmacia.<br />
3.1. &#8211; Osserva il Collegio che le amministrazioni locali si caratterizzano sempre più quali soggetti economici che agiscono in veste imprenditoriale, senza con ciò perdere il loro ruolo di enti di programmazione e di cura degli interessi pubblici di cui sono affidatari.<br />
L&#8217;attività di pianificazione, volta ad assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, che il Comune deve esercitare nel rispetto dei criteri dettati dalla legge che regola il potere, non determina in astratto alcuna incompatibilità con la titolarità di sedi farmaceutiche.<br />
Il potenziale conflitto d’interessi riguarderebbe il corretto esercizio del potere di localizzazione in concreto esercitato, da sottoporre al vaglio di legittimità amministrativa, per escludere lo sviamento del provvedimento di localizzazione dalla sua causa tipica.<br />
In ogni caso, la disciplina di riforma dell&#8217;ordinamento farmaceutico citata non consente tassativamente la prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche nuove o comunque vacanti, essendo, pertanto, possibile escludere a priori che il Comune nella localizzazione delle nuove sedi possa essere guidato da propri interessi patrimoniali (C.d.S., sez. III, 19/09/2013, n. 4667).<br />
4 &#8211; E’ infondato il terzo motivo di appello.<br />
La Farmacia appellante si duole del fatto che la delibera comunale e la planimetria allegata indichino le localizzazioni delle sedi, ma non le delimitino (le nuove sette sedi sono graficamente individuate con “pallini gialli”, ma sono prive di confini, e così anche le sedi preesistenti, indicate con “pallini rossi” &#8211; pag. 8 dell’appello).<br />
La sentenza sarebbe sfuggente su questo punto.<br />
La neo istituita sede n. 38 potrebbe collocarsi in una qualsiasi posizione, purché a distanza minima di 200 mt., senza che sia stata precisata una linea di demarcazione.<br />
4.1. &#8211; Osserva il Collegio che la normativa anteriore alla l. n. 27 del 2012 non dettava, in via generale, specifici criteri riguardo alla dislocazione delle farmacie e alla delimitazione delle rispettive sedi; la giurisprudenza formatasi in proposito riconosceva all&#8217;autorità competente una discrezionalità molto ampia, censurandola solo per manifesta irrazionalità senza richiedere, peraltro, l&#8217;enunciazione di una vera e propria motivazione (Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 915; 10 aprile 2014, n. 1727).<br />
La nuova normativa ha esplicitato alcuni criteri orientativi nella localizzazione, disponendo che il Comune &#8220;identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio, tenendo, altresì, conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate&#8221;.<br />
Criterio prioritario è quello dell’&#8221;equa distribuzione sul territorio&#8221;, mentre nulla si dice a proposito della definizione esatta dei confini di ciascun esercizio; anzi, nella terminologia usata è venuto meno anche il termine “sede” sostituito dal termine “zona”, lasciando supporre che ciò abbia una valenza non solo lessicale e formale, ma di tipo sostanziale (in tal senso, la circolare del Miistero della salute n. 2148 del 21.3.2012, citata nella sentenza impugnata, che fa riferimento ad una individuazione delle “zone” in forma semplificata).<br />
Dunque, non è manifestamente irrazionale che la nuova farmacia (sede n. 38) venga collocata in un&#8217;area già servita dalla farmacia preesistente della ricorrente, purché nel rispetto dei parametri normativi relativi all&#8217;entità della popolazione interessata e alla distanza tra gli esercizi (nella specie, questi profili non sono oggetto di contestazione), senza che sia necessario delimitare il territorio di pertinenza di ciascuna attraverso l’elencazione di strade urbane o extraurbane, o allegando una cartografia dettagliata dei rispettivi confini.<br />
5. &#8211; E’ infondato il motivo con cui si lamenta l’incompetenza della Giunta comunale.<br />
In mancanza di un’espressa disposizione legislativa contenuta nella l. n. 27 del 2012, trova applicazione il principio generale secondo cui la competenza residuale per gli atti non riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di altri organi, appartiene alla Giunta comunale, come già affermato da Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e dalla giurisprudenza successiva, anche di questa Sezione, dopo l&#8217;entrata in vigore della legge n. 142/1990 e del testo unico n. 267/2000 (C.d.S. Sez. III, 19/09/2013, n. 4667).<br />
Pertanto, se già con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta e non del Consiglio comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente a seguito dell’entrata in vigore della citata l. n.27 del 2012.<br />
6. &#8211; E’ inammissibile la censura con cui si contesta la mancata indicazione da parte del Comune della popolazione residente al 31.12.2010, quantificata dalla regione sulla base dei dati ISTAT in 130.658 residenti, e l’istituzione della quarantesima e della quarantunesima sede, indicata in planimetria con la denominazione “31 bis”.<br />
Si tratta, infatti, di due sedi di cui non viene dimostrato che interferiscono con la n. 17, non essendo collocate nello stesso quartiere.<br />
Difatti, il farmacista titolare è legittimato ad impugnare l&#8217;individuazione della zona assegnata ad una nuova farmacia, se questa riduce o comunque modifica il suo bacino di utenza, circostanza questa non dimostrata nel caso in esame (C.d.S. sez. III, 30/05/2014, n. 2800).<br />
7. &#8211; Infine, è da rigettare il motivo aggiunto con cui si lamenta l’eccesso di potere per travisamento dei fatti in relazione alla non attualità dei dati ISTAT utilizzati, relativi alla popolazione residente nel comune di Sassari, la quale, correttamente calcolata, avrebbe consentito tutt’al più l’istituzione della trentottesima farmacia.<br />
La sentenza ha respinto il motivo perché i dati del censimento del 2011 sono successivi all’atto impugnato e, quindi, non sono idonei a rimettere in discussione le scelte effettuate in sede di revisione della pianta organica.<br />
7.1. &#8211; Il Collegio non ritiene ammissibile la censura per carenza di interesse.<br />
Lo stesso appellante ammette che il numero di abitanti risultante dal censimento del 2011, pari a 123.782, avrebbe dato titolo per la istituzione non di sette nuove farmacie, ma di quattro/cinque ( per un totale di 37/38 farmacie ( pag. 11 della memoria depositata il 29 dicembre 2015).<br />
E’ evidente, pertanto, che anche un minore numero di abitanti residenti nel Comune avrebbe condotto alla istituzione della 38° sede, con eguale pregiudizio per l’appellante.<br />
In ogni caso, l’istituzione facoltativa della farmacia sulla base del resto superiore alla metà è espressamente prevista dall’art. 11, comma 1, del D.L. n. 1/2012 che ha modificato l’art.1, secondo e terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e non si richiede specifica motivazione riguardo all’esercizio della relativa facoltà (C.d.S., sez. III, 19/09/2013, n. 4667).<br />
8. &#8211; Infine, acclarata la legittimità degli atti presupposti, non merita accoglimento l’ultima censura d’invalidità derivata del bando di gara.<br />
9. &#8211; In conclusione, l’appello va rigettato.<br />
10. &#8211; Le spese di giudizio si possono con compensare tra le parti, considerata la novità della normativa applicata.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Marco Lipari, Presidente<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 02/05/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-2-5-2016-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/5/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p>Pres. Pappalardo – Est. Cavallo Sulla natura giuridica della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A. 1. &#160;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti. 3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pappalardo – Est. Cavallo</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura giuridica  della DIA e della SCIA e sui limiti all’autotutela della P.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &nbsp;Autorizzazione e concessione – DIA – Natura – Atto privato – Autotutela – Limiti.<br />
3. Procedimento amministrativo – Annullamento d’ufficio – Termine ragionevole – Caso concreto – Considerazione – Dilazione per motivi formali – Irrilevanza – Ragioni.&nbsp;<br />
2. Processo&nbsp; amministrativo – Motivi aggiunti art. 43 c.p.a.&nbsp; – Vizi&nbsp; sopravvenuta conoscenza&nbsp; – Tardiva conoscenza –&nbsp; Negligenza del ricorrente – Impugnazione – Irricevibilità.&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>. In relazione a tali atti privati il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività non è ammissibile l’esercizio dei poteri di “autotutela” in senso stretto, come confermato dalla l. 124/15, ma l’azione successiva della p.a. può fondarsi solo sulla valutazione dei presupposti di cui al 21&nbsp;<em>nonies </em>L. 241/90. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la dichiarazione di inefficacia di una DIA decorso il termine inibitorio).<br />
&nbsp;<br />
2. Il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, deve essere interpretato nel senso che la ragionevolezza deve essere comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanze emerse che inducono l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più attenga a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
&nbsp;<br />
3<em>. </em>La proponibilità di motivi aggiunti, &nbsp;art. 43 c.p.a, per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato in base al principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, &nbsp;è garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni. Pertanto, è irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi ha natura colposa, ossia è imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non ha tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Ad. Plen. sentenza 29 luglio 2011 n. 15.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 01658/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 04889/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Immobiliare Maria Rosaria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Orazio Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 16,<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Ricci, Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Anna Ivana Furnari, Annalisa Cuomo, Gabriele Romano, Eleonora Carpentieri, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, domiciliata in Napoli, piazza Municipio (uffici Avvocatura),<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>&#8211; del provvedimento 6 agosto 2015 prot. 2015/638293 notificato il successivo 26 agosto, a firma del dirigente del servizio sportello unico &#8211; edilizia privata del comune di Napoli, con il quale è stata dichiarata l&#8217;inefficacia della SCIA 82/2015 del 31 gen<br />
&#8211; del provvedimento della medesima autorità n. 687849 del 9 settembre 2015 con il quale vengono respinte le istanze della ricorrente finalizzate a conseguire l&#8217;autorizzazione all&#8217;esecuzione delle opere, sulla base di ridotta volumetria;<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale comunque lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Con atto notificato il 6-7 ottobre 2015, l’Immobiliare Maria Rosaria s.r.l. (in seguito: l’Immobiliare) ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Napoli ha dichiarato l’inefficacia di una SCIA e di una DIA presentate dalla società rispettivamente il 31 gennaio e il 18 maggio 2015, e sulla base delle quali aveva proceduto alla realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni su un’area di circa 12.000 mq sita in Napoli, alla via Gianturco n° 112 (in catasto al fol. 8, p.11a 362 subalterno 1), ove insistevano capannoni un tempo destinati ad attività industriale.<br />
La SCIA (82/2015) aveva ad oggetto un progetto di risanamento per la realizzazione d&#8217;una struttura da destinarsi a complesso commerciale per la grande distribuzione, attraverso il recupero della precedente volumetria avente destinazione industriale.<br />
Con successiva DIA (141/2015), il medesimo intervento oggetto della SCIA, su indicazione degli stessi uffici comunali, era stato riqualificato in<em>ristrutturazione edilizia</em>&nbsp;e, stante l’archiviazione di entrambe le pratiche avvenuta in data 10 luglio 2015, era stato avviato, procedendosi alla demolizione delle preesistenze e all&#8217;edificazione parziale delle previste strutture.<br />
A seguito di un sopralluogo successivo all’archiviazione, tuttavia, il Comune provvedeva a dichiarare l’inefficacia della SCIA e della DIA (delib. 6 agosto 2015), per una serie di ragioni sintetizzabili in: i) esubero volumetrico, comunque non verificabile stante la vetustà dell’originaria licenza edilizia (datata 1950); ii) violazione della normativa urbanistica e delle destinazioni di piano (art. 21 del regolamento edilizio del comune di Napoli, perché non sarebbe stata dimostrata la legittimità della volumetria dichiarata; artt. 56 n.t.a.); iii) mancata preventiva adozione d&#8217;uno strumento di pianificazione esecutiva (33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle citate n.t.a.).<br />
Con il successivo provvedimento del 9 settembre, il Comune respingeva anche l’istanza della Immobiliare volta alla realizzazione della volumetria pacificamente esistente, mediante una variante delle altezze originariamente previste in progetto.<br />
Il Comune altresì ribadiva che l’originaria licenza edilizia del complesso (n. 241 del 1950) sarebbe stata rilasciata per la sola ricostruzione di un muro di cinta e di un capannone ad uso industriale, mentre l&#8217;intervento progettato sarebbe diverso.<br />
In ragione delle motivazioni sopra illustrate, l’Amministrazione dichiarava l’inefficacia della SCIA e della DIA.<br />
2. Avverso i provvedimenti sopra citati, l’Immobiliare ha sollevato le seguenti censure:<br />
<em>I)Violazione dell&#8217;art. 23 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 — Eccesso di potere per mancata ponderazione degli interessi, intempestività dell&#8217;azione amministrativa, difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Violazione dell&#8217;art. 7, 19 e 21- nonies 1. 241 del 7 agosto 1990</em>.<br />
La ricorrente ha contestato la violazione, da parte del Comune di Napoli, delle disposizioni che conferiscono alla SCIA e alla DIA definitività decorso il tempo previsto dalla legge per il loro consolidamento, in assenza di osservazioni, e a maggior ragione a stato di avanzamento dei lavori ormai consolidato e con preesistenze non più presenti.<br />
Nel caso di specie, dal deposito della SCIA all’emissione del primo provvedimento impugnato, erano trascorsi sei mesi senza alcuna contestazione, e due mesi erano trascorsi dal deposito della DIA, sicchè l &#8216;esercizio del potere comunale non può essere considerato semplice vigilanza, ma vera e propria autotutela, adottabile solo in presenza di rilevanti interessi pubblici e nella certezza della sussistenza delle condizioni, il che non ricorre nel caso concreto.<br />
<em>II) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 31 nel testo vigente nel 1950 della 1. 1150 del 1942 — Violazione degli artt. 21 nonies e 22 1. 241 1990 — Eccesso di potere per difetto di motivazione e d&#8217;istruttoria — Illogicità e manifesta ingiustizia — Intempestività dell&#8217;azione amministrativa — Violazione dell&#8217;art. 21, comma 3 del Regolamento edilizio del comune di Napoli.</em><br />
Laricorrente ha contestato al Comune di non aver dimostrato la presunta illegittimità delle cubature preesistenti, contestazione che l’ente basa sul fatto che la licenza edilizia n. 241 del 17 maggio 1950 è priva degli elaborati grafici, con la conseguenza che non sarebbe possibile stabilire se essa si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti o solo ad una parte.<br />
Le considerazioni del Comune vengono contestate sotto vari profili, tra cui quello del decorso del tempo e del legittimo affidamento della parte privata, nonché quello dell’assenza di documentazione grafica, il che avrebbe consentito al Comune ad avvalersi di strumenti incerti ed incompleti per avallare le proprie tesi (nel caso di specie, una aerofotogrammetria del 1987).<br />
La licenza edilizia, inoltre, non sarebbe stata necessaria in quanto l&#8217;area&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;non rientrava né nel centro abitato né in quello d&#8217;espansione e, di conseguenza, non sarebbe applicabile l’art. 1 del regolamento edilizio del 1935.<br />
<em>III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 33, 56 e 21 delle Nta della Variante generale al PRG di Napoli approvata con DPGR Campania 323 del 1 giugno 2004.</em><br />
Il Comune ha contestato alla ricorrente il contrasto dell&#8217;intervento con le disposizioni di pianificazione di zona, in quanto essa sarebbe destinata ad attrezzature di quartiere, e non sarebbe possibile la ristrutturazione, ed inoltre sarebbe stata necessaria la preventiva pianificazione urbanistica di dettaglio, nel caso di specie del tutto assente.<br />
A parere della ricorrente, invece, ciò non impedisce interventi di ristrutturazione edilizia e consente la destinazione a “produzione di servizi”, tra i quali anche la destinazione “commerciale all&#8217;ingrosso”che è quella del progetto&nbsp;<em>de quo,&nbsp;</em>ragion per cui il provvedimento sarebbe illegittimo anche sotto questo profilo.<br />
Neppure vi sarebbe il vincolo procedimentale della preventiva pianificazione esecutiva, in quanto l’art. 33, comma 5, delle n.t.a., invocato dal Comune, non impone il PUA per realizzare una ristrutturazione, e consente altresì la presentazione di un PUE per ristrutturare l’esistente prevedendo, al comma 1, la possibilità di nuove costruzioni mediante PUA, per i proprietari di lotti superiori a 5.000, mentre la medesima disposizione, al comma 2° non richiede alcun PUA per le ristrutturazioni edilizie.<br />
3. Il Comune di Napoli si è costituito opponendosi alle prospettazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, depositando, a sostegno, una dettagliata nota dell’ufficio tecnico competente e diversa documentazione.<br />
4. In data 31 ottobre 2015, parte ricorrente ha depositato una perizia nella quale ha dato atto dello stato di avanzamento dei lavori.<br />
5. A seguito del rinvio disposto all’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2015, la ricorrente ha anche depositato ricorso per motivi aggiunti, facendo riferimento a una normativa non più vigente ma che avrebbe consentito, in quell’area e nell’immediato dopoguerra, la creazione di nuovi opifici indipendentemente dalla licenza edilizia.<br />
In particolare, trattasi dell’art. 2 del d.lgs. lgt. 12 marzo 1946 n. 211, illegittimamente non considerato dal Comune.<br />
Infine, con un ultimo motivo, ha censurato l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti in quanto il rinvenimento di un documento del 2 aprile 1955, riferito all’originario proprietario dell’area, dimostrerebbe che l’attività posta in essere dalla società edificatrice dei capannoni non aveva solo carattere industriale, ma anche commerciale. Da qui l’infondatezza dell’assunto del Comune circa il cambio di destinazione d’uso dell’area.<br />
6. Con memorie depositate in vista della decisione del merito, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni. Il Comune ha altresì eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti.<br />
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2016 , previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DIRITTO</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. Il caso posto all’attenzione del Collegio è quello della legittimità dell’operato del Comune di Napoli nella declaratoria di inefficacia di una SCIA e una DIA rilasciate al medesimo soggetto privato, a distanza di alcuni mesi dal loro preteso consolidamento a seguito di archiviazione da parte dello stesso Comune.<br />
La questione riguarda dunque il rapporto tra efficacia dei suddetti istituti e poteri repressivi/ di autotutela dell’Amministrazione, e, quindi, da ultimo, la dicotomia tra liberalizzazione/ semplificazione da una parte, e legittimo esercizio delle prerogative della P.A. dall’altro, che è poi il nodo principale nel rapporto tra gli istituti di liberalizzazione delle attività private &#8211; precedentemente soggette ad autorizzazione amministrativa – e poteri inibitori/repressivi dell’Amministrazione.<br />
Ciò in quanto l’incertezza sulla alla natura giuridica di siffatti istituti ha condizionato anche l’attività dell’Amministrazione in ordine ai poteri esercitabili a tutela dell’interesse pubblico come pure dei terzi, essendo differente l’approccio laddove essi vengano qualificati come provvedimenti amministrativi (sia pure tacitamente assentiti) oppure no, in quanto l&#8217;attribuzione alla SCIA/DIA della natura giuridica di provvedimento amministrativo tacito oppure di atto privato sottoposto a controllo dell&#8217;Amministrazione conduce a conclusioni opposte in ordine ai rimedi esperibili da parte dei terzi che vengano pregiudicati, ma anche dei poteri esercitabili dalla parte pubblica.<br />
È stato efficacemente sottolineato, da un’attenta dottrina, che questo “meccanismo semplificato di produzione dell’effetto abilitante” trova la sua radice ideologica nel riconoscimento di posizioni di libertà del cittadino che richiedono lo spostamento del punto di equilibrio con il potere dell’Amministrazione, al pari di libertà costituzionali quali quelle di riunione e di stampa.<br />
Il malfunzionamento di questa complessa relazione, nella quale alla parte pubblica è richiesto un ruolo rilevante quanto alla celerità di azione e, in analisi finale, all’efficienza, si scarica, come nel caso oggetto del presente giudizio, sul contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, il quale è tenuto ad intervenire sotto il duplice profilo del sindacato della legittimità, anche temporale, dell’intervento successivo dell’Amministrazione (una volta che sia decorso il termine di legge per l’inibitoria “ ufficiale”), e poi del sindacato sostanziale in ordine alle ragioni utilizzate dalla parte pubblica per il sindacato sulla SCIA/DIA.<br />
In ogni caso, dopo un lungo dibattito anche giurisprudenziale, la soluzione data dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 29 luglio 2011 n. 15) è quella che la DIA (e quindi la SCIA, istituto introdotto successivamente) non sono provvedimenti amministrativi taciti e non danno luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma costituiscono atti privati volti a comunicare l&#8217;intenzione di intraprendere un&#8217;attività direttamente ammessa dalla legge.<br />
Il legislatore ha recepito tali indicazioni introducendo nel 2011 (art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), il comma 6&nbsp;<em>ter</em>all’art. 19 della L. n. 241/1990, in base al quale “la segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili”.<br />
2. L’attuale quadro normativo degli istituti, necessario al fine di inquadrare correttamente il caso oggetto di giudizio, è dato dagli art. 19 e ss. della legge 241/90 e dagli artt. 22 e 23 del d.P.R. 380/2001 (testo unico dell’Edilizia, in seguito TUED).<br />
Le disposizioni in questione sono state oggetto di varie manipolazioni nel corso degli anni, ma alcune di esse hanno subito nel 2015 modifiche assai rilevanti per effetto della entrata in vigore, in data 28 agosto 2015, della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Legge-delega per la riforma della pubblica amministrazione &#8211; cd. legge Madia).<br />
Questi correttivi, pur non applicabili, nel testo attualmente vigente, al caso oggetto di questo giudizio, posto che il provvedimento del Comune reca la data del 6 agosto 2015, non fanno altro che confermare l’interpretazione data, da parte della dottrina e della giurisprudenza, alla normativa su SCIA e DIA nel testo vigente a seguito delle stratificazioni normative susseguitesi sull’impianto originario, che è principalmente quello risalente alle leggi 11 febbraio 2005 n. 15 e 14 maggio 2005 n. 80.<br />
2.1. Segnatamente, in base al comma 1 dell’art. 19 della l. 241/90, che è norma generale in materia e non ha subito modifiche per effetto della riforma del 2015, “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l&#8217;esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall&#8217;accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell&#8217;interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all&#8217;immigrazione, all&#8217;asilo, alla cittadinanza, all&#8217;amministrazione della giustizia, all&#8217;amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria.”<br />
Sempre il comma 1, stabilisce che la SCIA è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&#8217;atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti, nonché, se previsto, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell&#8217;amministrazione.<br />
La SCIA, così individuata, ha in astratto un ambito di applicazione assai vasto, ma il settore nel quale ha trovato maggior utilizzo è proprio quello dell’edilizia, per il quale vi è apposita regolamentazione all’art. 22 del TUED, che al comma 1 stabilisce che “sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 10 e all&#8217;articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. “<br />
Ai commi successivi prevede altre tipologie di interventi realizzabili, tra cui quelli assoggettati a DIA alternativa al permesso di costruire, di cui al comma 3 (cd. “superDIA”) che comprende anche determinati interventi di ristrutturazione – quelli di cui all&#8217;art. 10, comma 1, lettera c) – nonché gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati (..).<br />
Sempre nella materia edilizia, al fine di chiarire i rapporti tra la SCIA neointrodotta e la preesistente DIA (art. 23 del TUED), l’art. 5 del d.l. 70/2011 (convertito con legge 106/2011) ha stabilito, a titolo di interpretazione autentica, che le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che” le stesse si applicano alle denunce di inizio attivita&#8217; in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell&#8217;articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l&#8217;ambito applicativo delle disposizioni di cui all&#8217;articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell&#8217;ambiente e del patrimonio culturale”.<br />
2.2. Ciò che è stato oggetto di importanti e rilevanti modifiche è il regime dei poteri di intervento dell’autorità pubblica.<br />
Il comma 3 dell’art. 19, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento (a seguito delle modifiche apportate dall’art. 25, comma 1, lett. b-<em>bis&nbsp;</em>del d.l. 133/2014, convertito dalla legge 164/2014 e prima della sostituzione operata dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124), stabiliva che l&#8217;amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma (giorni che, nella SCIA edilizia sono ridotti a trenta, per effetto del comma 6&nbsp;<em>bis</em>del medesimo art. 19, introdotto dall’art. 5 del d.l. 78/2010 poi convertito dalla l. 122/2010), potesse adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò fosse possibile, l&#8217;interessato provvedesse a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall&#8217;amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.<br />
Il medesimo comma stabiliva che era fatto comunque salvo il potere dell&#8217;amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-<em>quinquies</em>&nbsp;e 21-<em>nonies</em>, nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.<br />
Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci, l&#8217;amministrazione, ferma restando l&#8217;applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, avrebbe potuto sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo e quindi inibire l’attività e rimuovere effetti dannosi determinati dalla stessa.<br />
Il successivo comma 4 (oggetto di modifiche da parte del d.l. 138/11 e successiva l. 148/11, nonché della l. 116/14) stabiliva, a sua volta, che “decorso il termine per l&#8217;adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-<em>bis</em>, ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all&#8217;articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, all&#8217;amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l&#8217;ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell&#8217;impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell&#8217;attività dei privati alla normativa vigente. “<br />
La legge 124/15 ha apportato delle evidenti modifiche all’impianto normativo dei commi citati, semplificando la disciplina e eliminando le evidente incoerenze e antinomie soprattutto in ordine all’esercizio di poteri di autotutela poco conciliabili (in particolare, la “ revoca” ex art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>) con la natura privata dell’istituto e comunque circoscritti alla tutela di interessi cd. “ sensibili” e non della generalità degli interessi pubblici; autotutela che, tuttavia, non aveva limiti temporali laddove si fossero riscontrate dichiarazioni false o mendaci, a prescindere dalla tipologia di interessi coinvolti.<br />
Il nuovo comma 3 dell’art. 19, infatti, conferma il potere dell’Amministrazione di inibire motivatamente l’attività e rimuoverne gli effetti dannosi in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il tutto entro sessanta giorni (trenta in materia edilizia).<br />
Cambia tuttavia il ruolo del privato nel conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, posto che, con la nuova formulazione, l’Amministrazione non si limita a stabilire il termine per l’adeguamento del privato trasgressore, ma stabilisce essa stessa se sia possibile conformare l&#8217;attività e i suoi effetti alla normativa vigente, e con “atto motivato” invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell&#8217;attività e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l&#8217;adozione di queste ultime. A tale termine viene attribuito il crisma della perentorietà, in quanto in difetto di adozione delle misure stabilite, “decorso il suddetto termine, l&#8217;attività si intende vietata “.<br />
Nella nuova disciplina scompare il riferimento formale alla “ autotutela” e i poteri di intervento dell’Amministrazione, decorsi i trenta o sessanta giorni previsti dalla legge per l’inibitoria “ formale”, transitano nel comma 4, subendo un ampliamento quanto al raggio di azione, che non è più limitato al pericolo di un danno per i cd. interessi sensibili, ma divenendo doverosi “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>.”<br />
Quest’ultima disposizione, quindi, viene anch’essa riscritta dalla legge 124/15, in quanto è stato aggiunta la previsione di un termine certo, “ non superiore a diciotto mesi”, entro il quale è possibile annullare d’ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo.<br />
Rispetto alla formulazione del comma 1 vigente alla data del 6 agosto 2015 (data di adozione del provvedimento impugnato), tuttavia, non mutano gli altri presupposti per l’annullamento del provvedimento da parte dell’Amministrazione emanante o all’uopo legalmente autorizzata e quindi: (i) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, (ii) l’esistenza di un termine comunque “ragionevole”, (iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati, (iv) le responsabilità connesse all&#8217;adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.<br />
Nel medesimo art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, la legge 124/15 ha poi inserito un successivo comma 2-<em>bis</em>, che generalizza gli effetti negativi delle dichiarazioni mendaci o false ad ogni tipologia di autotutela, e non solo a quella collegata alla SCIA: eliminando dal comma 3 dell’art. 19 il riferimento a tali eventi, la legge delega del 2015 ha infatti stabilito che tutti “ i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall&#8217;amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l&#8217;applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”<br />
Ciò dovrebbe consentire, almeno astrattamente, di risolvere il delicato tema dei rapporti di pregiudizialità tra giudizi penali e giudizi amministrativi, posto che non sarà consentita l’autotutela sulla base della mera apertura di indagini penali, né la pendenza di un processo penale potrà essere opposta al giudice amministrativo eventualmente adito avverso i provvedimenti di annullamento (o di sospensione) d’ufficio dei titoli in questione.<br />
2.3. I commi 6 e 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 della l. 241/90 contemplano invece l’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
Tralasciando il comma 6, che contiene una vera e propria sanzione penale, il comma 6&nbsp;<em>bis</em>, seconda parte, introdotto dal d.l. 70/11 e modificato dal d.l. 138/11 (conv. L. 148/11), fa salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, e mantiene ferme quelle relative alla vigilanza sull&#8217;attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal TUED (l’intero Titolo IV, ma il riferimento non può che essere agli artt. 31, 33 e 38) e dalle leggi regionali.<br />
Il comma 6&nbsp;<em>ter</em>, già menzionato, oltre a sancire la natura privata di SCIA e DIA, disciplina il potere di verifica dell’Amministrazione stabilendo che esso può essere sollecitato dai terzi e, in caso di inerzia, consentir loro l’azione per il silenzio (art. 31 c.p.a.).<br />
Sotto l’aspetto delle sanzioni va altresì ricordato che l’art. 21 della legge 241/90, stabilisce, al primo comma, che “ con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l&#8217;interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell&#8217;attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall&#8217;articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.”<br />
Salvo un piccola revisione (“segnalazione “ in luogo di “denuncia”), questo comma è passato indenne alle modifiche della l. 124/15, mentre sorte ben diversa è toccata al comma 2, vigente al momento di emanazione del provvedimento ma completamente abrogato dalla legge 124/15 per ragioni di coerenza di sistema, come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>, che stabiliva che le sanzioni previste in caso di svolgimento dell&#8217;attività in carenza dell&#8217;atto di assenso dell&#8217;Amministrazione o in difformità di esso, potessero applicarsi anche nei riguardi di coloro i quali avessero dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.<br />
Invariato il comma 2-<em>bis</em>, aggiunto dalla l. 80/05, in base al quale “ restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all&#8217;attività ai sensi degli articoli 19 20”.<br />
Pertanto, con la sola eccezione della materia edilizia (comma 6-<em>bis</em>), con la legge Madia si esclude l’applicabilità del sistema sanzionatorio ordinario ai casi di attività liberalizzate (precludendo così ai terzi la possibilità di agire nel procedimento e nel processo per la loro attivazione).<br />
Per contro, nel sistema ante Madia (quello applicabile al caso oggetto di giudizio), decorso il termine fissato dal comma 3 dell’art. 19, accanto al potere di autotutela, che faceva rivivere il potere inibitorio generale ma unicamente a protezione dei c.d. interessi sensibili di cui al successivo comma 4, e al potere inibitorio speciale&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;per i casi di dichiarazioni false o mendaci, residuava altresì un potere sanzionatorio anch’esso illimitato estraneo alla logica dell’autotutela, per effetto del 21 comma 2 della l. 241/90, la cui abrogazione, con la l. 124/15, si è resa necessaria – come si vedrà&nbsp;<em>infra</em>&nbsp;– per ricondurre a coerenza il sistema. Tale effetto abrogativo, tuttavia, incontra alcuni limiti proprio nella materia dell’edilizia, in forza del comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19, che consente tuttora l’applicazione del comma 2&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 38 del TUED, il quale stabilisce che le sanzioni (più lievi di quelle dettate per l’assenza del permesso) previste “in caso di annullamento del permesso di costruire si applicano anche agli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo”.<br />
Tale disposizione settoriale non introduce un caso di annullamento della segnalazione, ma si limita ad operare una equiparazione, quanto alle conseguenze sanzionatorie, della ben diversa ipotesi di inesistenza della legittimazione del privato ad effettuare l’intervento ai casi di annullamento del permesso, sicchè non possono trovare applicazione le più gravi sanzioni previste dall’art. 31 TUED, attribuendo quindi rilievo all’affidamento ingenerato nel privato anche nel caso di segnalazione che avrebbe dovuto essere negativamente riscontrata.<br />
3. Il quadro normativo attualmente vigente e sopra sinteticamente illustrato vale a evidenziare che, una volta chiarita della natura degli istituti in questione grazie all’AP 15/11 e al successivo comma 6-<em>ter</em>&nbsp;(introdotto dal D.L. 138/11), rimangono aperte diverse questioni interpretative riguardo la natura e l’estensione dei poteri dell’Amministrazione, il ruolo delle parti e quello del giudice.<br />
Alcune di queste non hanno mutato i loro contenuti per effetto dell’entrata in vigore della legge 124/15, la quale, per quanto non applicabile, come detto, ai provvedimenti oggetto del presente giudizio, consente di interpretare ancor più efficacemente la normativa previgente.<br />
L’istituto della DIA (e, giocoforza, della SCIA), infatti, è stato da sempre caratterizzato dall’esistenza di un potere amministrativo di controllo-riscontro, da esercitarsi nel termine di legge e che, se concluso in termini sfavorevoli al privato, non produce rigetto dell’istanza, ma inibizione&#8201;dell’attività, a fronte del quale esiste una successiva fase autoritativa del tutto eventuale, che è l’oggetto della controversia posta all’attenzione del collegio.<br />
Questa fase, fino all’entrata in vigore della legge 124/15, è stata pacificamente ascritta nell’ambito della autotutela amministrativa, anche perché così definita nel previgente comma 3 dell’art. 19, applicabile al presente giudizio.<br />
Tuttavia, anche prima della citata novella, che ha espunto i riferimenti al termine “autotutela” e all’art. 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;(revoca del provvedimento), indicando nel comma 4 dell’art. 19 (e non più nel 3) il contenuto dei poteri di intervento della p.a. “in presenza delle condizioni previste dall&#8217;articolo 21-<em>nonies</em>”, si era concretamente mostrata la contradditorietà e lacunosità di un istituto che è stato oggetto di numerosi tentativi di razionalizzazione, mediante un continuo&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;di una disposizione, quella dell’art. 19, che è dall’origine la causa dei problemi nella comprensione di una sorta di “ibrido”, che, anziché semplificare, ha complicato non solo la ricostruzione teorica degli istituti, ma soprattutto la loro concreta operatività.<br />
All’indomani della sentenza dell’Adunanza Plenaria 15/11, che ha ricostruito la natura di atti privati di DIA e SCIA ed ha ricevuto, come detto, l’avallo del legislatore, restava infatti in piedi la possibilità dell’utilizzo, da parte dell’Amministrazione, dei poteri di cui agli articoli 21&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;e 21<em>nonies</em>&nbsp;della l. 241/90, riferimento non del tutto pertinente trattandosi di poteri della p.a. riferibili ad atti di diritto privato, ma la cui introduzione era giustificata &#8211; all’indomani del rafforzamento degli istituti di liberalizzazione ad opera del d.lgs. 80/2005 &#8211; in qualità di clausole di salvezza delle prerogative “ autoritative” dell’Amministrazione.<br />
Il paradosso del sistema risiedeva nel fatto che questa cd. liberalizzazione lasciava gli istanti in sospeso in ordine alla efficacia di un titolo sul quale si era fatto incolpevole affidamento, ma che, a differenza del titolo espresso, era , per disposizione di legge, assoggettato ai poteri di secondo grado dell’Amministrazione, attivabili non solo d’ufficio ma anche, e soprattutto, per effetto di denunce di terzi soggetti, la cui tutela doveva comunque essere garantita in qualche modo, con ciò assoggettando costoro alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in assenza di titolo, come risultava dall’art. 21 comma 2 della l. 241/90, più volte citato.<br />
Di conseguenza, anche coloro che erroneamente e incolpevolmente avevano ritenuto di poter validamente utilizzare lo strumento della SCIA, si trovavano esposti&nbsp;<em>sine die</em>&nbsp;alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in totale assenza di titolo, e tutto questo a causa dell’inerzia dell’Amministrazione che aveva omesso di esercitare tempestivamente il proprio potere/dovere di controllo entro il termine previsto per legge.<br />
Questa evidente contraddizione del sistema è stata colta sia dalla dottrina più attenta che dalla giurisprudenza che, in alcune occasioni, ne ha messo in evidenza l’incoerenza e la necessità della tutela dell’affidamento dei segnalanti/dichiaranti una volta decorso il termine di legge, circoscrivendo entro limiti sempre più rigorosi il potere di disporre non solo la revoca ma anche l’annullamento dei provvedimenti in questione (sul punto, si veda Cons. St., sez. IV, 16 aprile 2014 n. 1880, che, con riferimento all’autotutela, parla di potere residuale, che presuppone un’attenta ponderazione comparativa degli interessi dei soggetti coinvolti, mentre il ripristino della legalità non è motivo di per sé solo sufficiente per l’annullamento del precedente atto; nello stesso senso anche Cons. St., sez. VI, 22 settembre 2014 n. 4780. Entrambe le decisioni, pur cogliendo appieno l’esigenza di porre un limite ai poteri dell’Amministrazione esercitabili&nbsp;<em>ex post</em>, sembrano muovere, tuttavia, dall’errata considerazione della SCIA/DIA come provvedimenti amministrativi veri e propri).<br />
Sotto questo profilo, la sopravvivenza, ante Legge Madia, del comma 2 dell’art. 21 ha contribuito – e il caso oggetto del presente giudizio ne è la prova – ad alterare l’efficacia propriamente liberalizzatrice dei due istituti.<br />
Non può non notarsi che il d.l. 133/14 (Sblocca Italia) aveva delimitato l’operatività dell’autotutela ad alcune ipotesi ben definite nel comma 4 dell’art. 19 l. 241/90, che è poi la norma applicabile al caso oggetto di giudizio.<br />
Tale limitazione è stata a sua volta modificata per effetto dell’approvazione della l. 124/15, che ha chiarito che il potere inibitorio generale sopravvive alla consumazione del termine di sessanta/trenta giorni, potendo l’Amministrazione intervenire anche dopo, purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 21<em>nonies</em>&nbsp;della legge 241/90.<br />
L’aver generalizzato nuovamente l’uso del potere di autotutela, al punto di renderla una sorta di “ valvola di sicurezza” azionabile a tutela di ogni interesse pubblico, anche dopo la scadenza del termine previsto per l’esercizio tempestivo del potere inibitorio generale, è dunque il problema principale da risolvere qualora l’Amministrazione ne faccia uso in un momento successivo alla scadenza del termine per l’inibitoria tipizzata dalla legge, e quando il privato abbia già consolidato le sue aspettative legittime in ordine all’attività oggetto di segnalazione ed abbia, come nel caso concreto, posto in essere cospicui investimenti e quasi concluse le attività.<br />
3.1. Lo sviluppo di questo dibattito non può non avere effetti sui casi consolidatisi nella vigenza della normativa preesistente all’entrata in vigore della legge Madia, posto che, a fronte di evidenti cambiamenti che fanno capo principalmente alla imposizione di un termine massimo di diciotto mesi per l’intervento della p.a., alla espunzione del riferimento alla revoca del 21&nbsp;<em>quinquies</em>, alla generalizzazione dei casi di intervento, e alla abrogazione del 21 comma 2, appare indiscutibile che i poteri di intervento della p.a. sulle SCIA/DIA consolidatesi, possiedono un nucleo di contenuti analoghi e sovrapponibili sia prima che dopo l’entrata in vigore della l. 124/15.<br />
A prescindere dal&nbsp;<em>nomen iuris</em>&nbsp;utilizzato, infatti, il potere di intervento successivo della p.a. consiste comunque nell’uso di poteri inibitori soggetti a limiti imposti per legge, per i quali la l. 124/15 ha correttamente eliminato la definizione di “ autotutela” facendo un richiamo all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;che, al suo primo comma, tralasciando l’aspetto della nuova (e fondamentale) delimitazione temporale dei poteri di intervento, ha da sempre imposto dei precisi connotati all’intervento pubblico sul titolo abilitativo, ossia: i) l’esistenza di ragioni di interesse pubblico; ii) la presenza di un termine ragionevole; iii) la necessaria considerazione degli interessi dei destinatari e dei contro interessati.<br />
La l. 124/15 ha quindi confermato e rafforzato, anche sotto un profilo di&nbsp;<em>restyling</em>&nbsp;normativo quanto mai necessario, quello che già prima era in qualche modo intuibile, ossia che l’esercizio di poteri di “autotutela” in senso stretto non è logicamente ammissibile nei confronti di atti che, dalla Plenaria 15/11 in poi, sono considerati atti privati, il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività.<br />
Le condizioni di cui al 21&nbsp;<em>nonies</em>, pertanto, assurgono a elementi fondamentali dell’azione successiva della p.a. a tutela dell’interesse pubblico, e la loro valutazione è assolutamente necessaria ai fini di un eventuale giudizio sull’operato dell’ente locale, che a distanza di tempo ponga nel nulla l’attività privata.<br />
Non è certamente questa la sede per approfondire la complessa questione che riguarda la natura del potere esercitabile dalla p.a. rimasta inerte, se si tratti, in definitiva, di un potere discrezionale, che sopravvive alla scadenza del termine di trenta/sessanta giorni, oppure di un potere a contenuto vincolato, consumato dal decorso del tempo previsto per il suo esercizio ma in qualche modo riesumabile da parte dei terzi.<br />
Sotto questo aspetto, anche nel sistema previgente la legge Madia, il comma 6&nbsp;<em>ter</em>&nbsp;dell’art. 19 consentiva agli interessati di sollecitare l&#8217;esercizio delle verifiche spettanti all&#8217;amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l&#8217;azione di cui all&#8217;art. 31 del Codice del processo (rito del silenzio).<br />
Tale meccanismo, se da un lato consente ai terzi di stimolare l’intervento dell’ente locale ai fini della tutela di posizioni non solo del singolo ma anche pubbliche, e questo senza incorrere nelle limitazioni proprie dell’autotutela, dall’altro nulla toglie al potere dell’Amministrazione di attivarsi d’ufficio sulla base di scelte discrezionali.<br />
In questo caso, però, il Collegio ritiene che sia prima che dopo la legge Madia, le regole cui è assoggettato il potere amministrativo di controllo e di inibizione- conformazione, siano sempre e comunque quelle di cui al primo comma dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>, e questo in quanto non può prescindersi dalla considerazione che il potere inibitorio originario si è comunque esaurito per decorso del termine di legge, sicchè detto potere – che riviva per effetto dell’autonoma iniziativa dell’Amministrazione o per effetto dell’azione sollecitatoria del terzo e, quindi, del giudice amministrativo – resta nella sfera di disponibilità dell’Amministrazione solo a particolari condizioni.<br />
Questa Sezione, infatti, condivide pienamente quanto affermato dalla dottrina che, in tempi recenti, si è occupata del regime della SCIA, soprattutto dopo le conclusioni dell’Adunanza Plenaria, e quindi che l’interesse pubblico è affidato alla cura dell’Amministrazione sulla base del regime che il legislatore ha prescelto, sia per ciò che riguarda i termini per l’esercizio, sia per le modalità di quest’ultimo.<br />
Il terzo che invochi l’intervento del giudice, pertanto, non dovrebbe poter ottenere più dell’attuazione del diritto obiettivo ed il giudice non potrebbe fare più di quanto non possa la stessa Amministrazione cui la cura di quell’interesse è affidata, con condizioni e tempi che tengono conto del contemperamento degli interessi operato in sede normativa.<br />
Parimenti, quand’anche sia l’Amministrazione ad attivarsi di sua iniziativa, l’effetto finale non può prescindere dall’osservanza dei limiti imposti dalla legge, perché, a ragionare diversamente, il titolare di un titolo abilitativo “ semplificato”, come la SCIA, avrebbe costantemente una tutela minore di quella di cui gode il titolare di un titolo “tradizionale”, come il permesso di costruire.<br />
Sono queste le complicazioni di un modello definito “a controllo successivo”, dove si confrontano e si scontrano l’esigenza di effettività della regolazione amministrativa, le istanze di libertà dei privati, gli interessi dei terzi, che solo in parte possono coincidere con quelli dell’Amministrazione.<br />
Al fine di consentire al modello di funzionare, pertanto, non può prescindersi da soluzioni giurisdizionali che considerino la&nbsp;<em>ratio</em>&nbsp;semplificatrice degli istituti e, al contempo, risolvano eventuali questioni nel senso meno gravoso per il cittadino che abbia intrapreso l’attività con spirito liberalizzatore, dando al potere amministrativo esercitato&nbsp;<em>ex post</em>&nbsp;una consistenza diversa rispetto al potere esercitato&nbsp;<em>ex ante</em>, nel senso che nel primo caso non può esservi vero potere discrezionale nel senso classico del termine, poiché si parte dal presupposto che il diritto del privato a intraprendere un’attività senza passare prima per il&nbsp;<em>placet</em>&nbsp;dell’Amministrazione (ossia, senza il previo rilascio di un titolo abilitativo&nbsp;<em>ex ante</em>) comporti di per sé una sorta di depotenziamento del potere dell’Amministrazione tutte le volte che questa, in un momento successivo, si determini all’intervento.<br />
Ecco che dunque si torna alla necessità di attribuire la giusta e fondamentale importanza ai criteri di esercizio del potere, che non possono che essere quelli dell’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;comma 1, come pure ai limiti dell’autotutela dati dall’esercizio dei poteri sanzionatori.<br />
In pratica, come detto, non può il potere di autotutela far smarrire all’istituto della SCIA la sua funzione di liberalizzazione ed anche la sua stessa natura di atto privato, per cui esso dovrebbe consistere semplicemente nel potere di riesaminare i provvedimenti già eventualmente emanati alla luce dei criteri del 21&nbsp;<em>nonies</em>; allo stesso modo la logica dell’autotutela non dovrebbe “contaminare” il potere sanzionatorio, per sua natura doveroso e vincolato.<br />
4. Queste doverose premesse sulla normativa vigente al momento dell’emissione del provvedimento, consentono di ritenere fondati i primi due motivi di ricorso, che, stante il loro contenuto, possono essere esaminati congiuntamente e, conseguentemente, di annullare la declaratoria di inefficacia della SCIA 82/2015 e della DIA 141/2015, operata da parte del Comune di Napoli ed in danno della società ricorrente.<br />
Va in primo luogo precisato che il Comune non specifica in alcun modo in base a quale normativa abbia reso la duplice declaratoria di inefficacia, così di fatto impedendo alla parte privata di qualificare e inquadrare il suo operato in termini quanto meno oggettivi.<br />
Le ipotesi possibili, come detto, in base alla normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato sono tre: esercizio di poteri di autotutela (art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90); esercizio di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci (art. 21 co. 1 l. 241/90; art. 19 co. 3, seconda parte, l. 241/90); esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 21 comma 2 l. 241/90; art. 19 comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>l. 241/90).<br />
La sola circostanza che non sia allo stato possibile comprendere a quale titolo il Comune abbia voluto attivarsi per dichiarare l’inefficacia della SCIA, vale a ritenere che il provvedimento sia, nel suo complesso, inficiato da una grave e insanabile carenza motivazionale, che lo rende attaccabile già sotto questo profilo.<br />
Il Comune, infatti, fa riferimento esclusivamente ad un sopralluogo presso l’immobile, eseguito il 14 luglio 2015, a seguito del quale si è proceduto all’esame “ sostanziale e approfondito della documentazione afferente la DIA”, per poi pervenire alla contestazione su volumetria e altezze e, quindi, alla declaratoria di inefficacia.<br />
Omette tuttavia di dare atto e di riportare, nel corpo del provvedimento, l’esistenza di una cospicua fase di interlocuzione con la ricorrente, che aveva condotto all’archiviazione dapprima della SCIA e successivamente della DIA, che era stata presentata come variante al primo progetto.<br />
Tale fase di interlocuzione è evincibile dalla documentazione depositata dal Comune e in parte riepilogata nella nota dello Sportello Unico per l’Edilizia n. 838591 del 29 ottobre 2015, ed è inconfutabile che abbia comunque condotto ad una duplice archiviazione, della SCIA in data 16 marzo 2015 (vedi all. a.1. prod. Comune, ove sulla prima pagina viene dato atto di “ SCIA assentibile), e della DIA in data 10 luglio 2015 (vedi all. a.2. prod. Comune); di tale ultima archiviazione viene dato atto anche nel corpo del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
4.1. Ciò detto, può ritenersi che l’esercizio dell’autotutela, se vi è stato, è certamente illegittimo.<br />
Entrambi i provvedimenti impugnati (quello del settembre 2015 è di fatto confermativo, nella sostanza, del provvedimento iniziale) sono del tutto carenti di riferimenti ai tre generali requisiti di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1, mancando qualsiasi accenno esplicito alla ponderazione tra interessi pubblici e privati e ai benefici, per l’interesse pubblico, scaturenti dalla declaratoria di inefficacia in luogo del mantenimento dei titoli (a maggior ragione in quanto il Comune era assolutamente consapevole dell’avvenuta realizzazione di gran parte delle opere assentite).<br />
Va altresì precisato che, ai sensi della normativa vigente, al momento dell’emissione del provvedimento impugnato, l’autotutela era possibile solo nei casi di interessi “ sensibili” di cui al comma 4 dell’art. 19, ma anche di ciò non vi è alcuna menzione nel corpo del provvedimento.<br />
In ordine al termine ragionevole è doverosa una specificazione.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, sia la SCIA che la DIA erano state oggetto di inibitoria doverosa da parte del Comune, nel termine di legge dei trenta giorni.<br />
Tale circostanza non emerge dal provvedimento impugnato ma dalla documentazione versata in atti dal Comune medesimo, ed in particolare dalla nota del 23 febbraio 2015 (all. 4 prod. Comune) che però, a seguito delle integrazioni di parte (datate 6 marzo e 11 marzo, all. a.5. e a. 6), era stata superata, come detto, dall’archiviazione del 16 marzo 2015.<br />
Parimenti, anche per la DIA del 18 maggio 2015 era stata disposta sospensione e richieste integrazioni in data 17 giugno 2015 (v. all. a.2 e a.9 prod. Comune), successivamente prodotte il 10 luglio, data nella quale anche la DIA era stata archiviata.<br />
Dal 16 marzo 2015 e dal 10 luglio 2015 l’Amministrazione avrebbe potuto fare uso dei poteri di autotutela, e, fermo restando quanto sopra già chiarito in ordine alla concreta improbabilità che questo sia avvenuto, per mancanza delle condizioni del comma 4 dell’art. 19, resta il fatto che il termine di intervento non avrebbe potuto considerarsi del tutto ragionevole, se rapportato al caso di specie, posto che la ragionevolezza deve tenere conto dell’esistenza di una pregressa fase di contraddittorio tra le parti, la quale, in sé considerata, non può che far ritenere non ragionevole una inibitoria concretizzatasi a distanza di mesi e motivata sulla base delle medesime circostanze di fatto oggetto di pregresso confronto tra le parti.<br />
Infatti, anche se la legge Madia ha modificato l’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;l. 241/90 fissando un termine, per l’esercizio dei poteri inibitori, “comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell&#8217;adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, ciò non significa che detto termine sia necessariamente un termine legittimante l’inibitoria sempre e comunque, perché è comunque un termine massimo e non è venuto meno il riferimento alla ragionevolezza del medesimo, sicchè esso non potrà prescindere dal caso concreto, dalla tipologia di SCIA/DIA e dalle ragioni che conducano la p.a. all’esercizio dei poteri inibitori.<br />
Il collegio ritiene quindi che, anche nel regime previgente alla legge Madia, il “termine ragionevole” di cui all’art. 21&nbsp;<em>nonies</em>&nbsp;co. 1 della l. 241/90, come richiamato dall’art. 19 comma 3, debba essere interpretato nel senso che la ragionevolezza vada comunque rapportata al caso concreto, alla tipologia di opere autorizzate e al loro presumibile stato di avanzamento, in relazione alla natura delle circostanza emerse che inducano l’Amministrazione all’esercizio dei poteri di inibitoria successiva; la dilazione nel tempo dell’esercizio del potere è tanto meno giustificabile quanto più le censure sollevate attengano a profili di tipo formale e documentale, che l’Amministrazione avrebbe potuto cogliere sin nei primi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione/Denuncia, e comunque entro un termine non eccessivamente protratto, al fine di evitare la totale e ingiustificata vanificazione dell’attività intrapresa dalla parte privata sulla base di un titolo praticamente consolidato e di una aspettativa legittima sul proprio corretto operare.<br />
Nel caso oggetto di causa, inoltre, aggiungasi che il Comune aveva già avuto una interlocuzione con la parte, conclusasi con l’archiviazione, e inoltre, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente (vedi secondo motivo di ricorso) aveva anche condotto per decenni in locazione l’area in questione e tollerato i pretesi abusi edilizi successivamente rilevati, accorgendosi improvvisamente delle discrasie evidenziate proprio nel momento in cui le volumetrie preesistenti venivano riqualificate attraverso l’attività assentita all’odierna ricorrente.<br />
Anche sotto questo profilo, come correttamente evidenziato, la dimensione temporale, se non preclusiva in assoluto, costituisce titolo di consolidamento delle situazioni giuridiche, e l’esercizio della pubblica funzione, per garantire il buon andamento, deve tenere conto delle situazioni soggettive medio tempore formatesi.<br />
La decisione del Comune, nei termini e contenuti in cui è stata presa, conferma l’assoluta vanificazione dello spirito della cd. liberalizzazione delle attività economiche, comprese quelle edilizie, e dimostra la situazione di incertezza nella quale i privati, siano o meno imprenditori, si muovono quando debbano svolgere operazioni o attività sulla base di un titolo che, di fatto, ha un valore di gran lunga minore rispetto ad uno regolarmente assentito (ossia, al classico permesso di costruire), con ciò ponendosi in aperta contraddizione con l’insegnamento della Corte Costituzionale la quale ha ribadito in più occasioni che la materia del “ governo del territorio” fa parte dei principi fondamentali della legislazione statale e che la denuncia di inizio attività (DIA) e la SCIA, seppure con la loro indubbia specificità, si inseriscono in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi (sentenze n. 121 del 2014, n. 188 e n. 164 del 2012).<br />
5. Va in astratto considerata la possibilità che il Comune abbia esercitato i poteri sanzionatori conseguenti all’accertamento dell’esistenza di dichiarazioni mendaci da parte del progettista. Risulta infatti in atti (all. 6 prod. Immobiliare) un verbale di sequestro dell’area del 23 luglio 2015, eseguito su delega della Procura di Napoli a seguito del sopralluogo del 14 luglio 2015, a causa della presunta falsa rappresentazione grafica delle altezza dei manufatti oggetto di abbattimento e ricostruzione, evincibile dal confronto tra i progetti allegati alla DIA e alla SCIA con quelle riportate sulla tavola STR 105/87.<br />
Tuttavia, di tutto ciò non vi è alcuna menzione nel provvedimento impugnato e deve pertanto ritenersi che non sia questa la ragione che ha determinato il Comune all’adozione del provvedimento del 6 agosto 2015.<br />
6. Non resta che ritenere che il Comune abbia agito nell’esercizio dei poteri sanzionatori conseguenti alla vigilanza sull’attività edilizia, di cui all’art. 21 comma 2 l. 241/90 (vigente al momento dell’emissione del provvedimento) e richiamati anche al comma 6&nbsp;<em>bis&nbsp;</em>dell’art. 19 l. 241/90, quest’ultimo passato indenne alla riforma Madia e comunque anch’esso vigente all’epoca dei fatti.<br />
Come già illustrato, l’Ufficio tecnico aveva esercitato i poteri di inibitoria legale (entro i trenta giorni) sia nel caso della SCIA del 31 gennaio 2015, sia nel caso della DIA del 18 maggio 2015, quest’ultima di fatto costituente una variante alla SCIA originaria (vedi relazione tecnica dell’arch. Annunziata Compagnone, all. a.5 prod. Comune).<br />
Orbene, prescindendo dalle ragioni che hanno condotto l’Immobiliare a presentare una DIA sul medesimo progetto, e anche dai contenuti della medesima, resta il dato inconfutabile che entrambe le dichiarazioni sono state assentite e archiviate, legittimando appieno l’operato della parte privata, l’inizio e il proseguimento delle attività edilizie.<br />
L’Amministrazione, pertanto, alla data di archiviazione delle pratiche, disponeva di tutta la documentazione necessaria e di ogni elemento per procedere al blocco definitivo dell’attività, cosa che, per contro, non ha fatto.<br />
È quindi del tutto illegittimo che la dichiarazione di inefficacia del 6 agosto 2015 sia intervenuta, a distanza di mesi, basandosi non su nuove risultanze di una qualche istruttoria condotta ex novo, bensì sulla base di elementi che erano sin dall’inizio a disposizione della p.a., tant’è che nel provvedimento impugnato il Comune fa riferimento all’ “esame sostanziale e approfondito della documentazione “ (v. pag. 2 provv. 6 agosto 2015), dal quale emergono problematiche (asseritamente ritenute tali) solo di tipo formale e precisamente: la consistenza volumetrica&nbsp;<em>ante operam</em>&nbsp;asseverata dal progettista, quantificata in mc 69.087,51, non trova riscontro con quella ricavabile dallo stralcio aerofotogrammetrico S.T.R. n.105 del 1987, determinata in mc 50.542,55; inoltre, nella relazione tecnica del progettista, la descrizione del progetto,&nbsp;<em>post operam</em>, ricomprende anche la realizzazione di una “tettoia” la quale, dall&#8217;esame del grafico (piante e sezioni), si presenta chiusa su tre lati e la cui volumetria non risulta computata in quella di progetto; infine, la documentazione tecnica prodotta non ricomprende il grafico della licenza edilizia n.241 del 17/05/1950, la cui pratica risulta irreperibile presso gli archivi; il progetto sarebbe dunque in contrasto con l’art. 21 del regolamento edilizio in quanto da un lato mancherebbe la dimostrazione delle legittimità della volumetria preesistente , dall’altro sarebbe stata realizzata una volumetria maggiore di quella originaria, accertata tuttavia sulla base di strumenti diversi da quelli grafici originari, non più reperibili.<br />
A parere del collegio, è evidente che la motivazione posta alla base del provvedimento è di per sé contraddittoria perché da un lato nega la dimostrazione, da parte del privato, della legittimità della volumetria dichiarata, dall’altro però ne afferma l’esistenza (in misura minore al dichiarato) in ragione di un accertamento condotto mediante un sistema empirico (aerofotogrammetria) risalente al 1987 e che, per sua stessa natura, è inidoneo a fornire esattamente l’entità della cubatura in questione.<br />
Sul punto, il provvedimento non è in grado di spiegare in cosa consista la differenza tra cubatura dichiarata e cubatura accertata mediante l’S.T.R; basti tuttavia evidenziare in primo luogo che la cubatura di mc 69.087,51 viene fatta discendere non dalla documentazione depositata ab origine con la Segnalazione (gennaio 2015), bensì dalla quantificazione riportata nella cd. “ verifica urbanistica” del 3 giugno 2015 (doc. 8 prod. Comune), che, a quanto è dato vedere, era finalizzata alla verifica “ dello standard dei parcheggi” e, di fatto, era quindi una quantificazione di cui il Comune ha preso quasi casualmente visione; in secondo luogo, dalla lettura della citata nota del Servizio Sportello Unico Edilizia Privata del 29 ottobre 2015, sembrerebbe (punto 2) che mediante l’STR sia stata possibile una verifica dei dati altimetrici del complesso edilizio oggetto di contenzioso, dalla quale sia emersa una differenza di altezza superiore al 25 % e tale da alterare la quantificazione delle preesistenze.<br />
Orbene, al di là del fatto che tali considerazioni avrebbero dovuto essere svolte nel corpo del provvedimento impugnato e non nella relazione degli uffici, depositata a giudizio incardinato e che non può fungere da motivazione integrativa e tanto meno postuma, resta indimostrata la circostanza riferita dall’Amministrazione, e soprattutto resta indimostrato che lo scarto asseritamente esistente tra le altezze comprovi la differenza di volumetria cui il Comune fa riferimento.<br />
Il Comune, inoltre, come detto, fa propri dei dati acquisiti solo nel giugno 2015 e al di fuori di un contraddittorio effettivo con la parte privata, alla quale non era mai stata sottoposta alcuna problematica circa le consistenze effettive del complesso immobiliare, posto che sia l’inibitoria della SCIA del 23 febbraio 2015 (all. a.4. prod. Comune) sia quella della DIA del 17 giugno 2015 (all. a. 9 prod. Comune) fanno riferimento alla insufficienza della documentazione tecnica ed amministrativa, all’assenza di alcuni nulla osta e, in generale, a problematiche di tipo formale che non hanno alcun punto di contatto con le motivazioni poste alla base del provvedimento impugnato, ma comunque evincibili ab origine, in quanto frutto dell’esame della documentazione depositata sin dall’inizio della domanda.<br />
L’elemento di difformità in questione, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere rilevato sin dal momento della presentazione della SCIA, a nulla valendo la distinzione tra regolarità formale e sostanziale cui la relazione comunale fa riferimento (punto 1) per giustificare la discrasia temporale tra momento della segnalazione e momento dell’accertamento in danno della parte; infatti, l’art. 19 comma 1 letto in relazione al comma 3, così come l’art. 23 comma 1 TEUD letto in relazione al comma 6 del medesimo articolo, non collegano il periodo di tempo previsto per l’inibitoria “ legale” alla verifica esclusiva dei requisiti formali della pratica di SCIA, bensì alla verifica di tutte le “condizioni” stabilite (così l’art. 23 comma 6 TUED), intendendosi per tali tutte quelle che legittimano l’esecuzione dell’opera e non solamente quelle di tipo formale o documentale.<br />
Ne discende che la distinzione operata nella nota sopra citata è del tutto irrilevante ai fini del decidere ed anche errata laddove interpreta la legge in modo diverso dai suoi contenuti, omettendo completamente di considerare che l’esercizio successivo dei poteri sanzionatori e di vigilanza sul territorio può assumere un rilievo, per così dire, sostanziale solo laddove esso sia collegato all’accertamento, in un momento successivo, di elementi di fatto prima sconosciuti all’Amministrazione e neppure conoscibili con l’ordinaria diligenza, collegati, per esempio, allo stato dei luoghi o ad altri elementi che la parte abbia involontariamente omesso.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, gli scarni rilievi di cui al provvedimento impugnato sono comunque oggetto di deduzioni condotte esclusivamente sulla base della documentazione in atti, che l’Amministrazione aveva il dovere di esaminare nei trenta giorni immediatamente successivi al deposito della DIA, ed il cui esame successivo è condotto secondo metodologie che non dimostrano comunque l’esistenza delle asserite illegittimità, sulla base, oltre tutto, di carenze documentali ascrivibili al soggetto pubblico in quanto la pratica relativa alla licenza edilizia, siccome anteriore al 1950, non è risultata reperibile presso gli archivi comunali.<br />
Ciononostante l’ente locale ha ritenuto di dichiarare inefficaci la SCIA e la DIA perché non sarebbe possibile stabilire se la licenza si riferisca all&#8217;intera consistenza dei capannoni industriali presenti in situ o solo ad una parte, obiezione fondata sul fatto che in detta licenza si parli di un solo capannone ad uso industriale e di un muro di cinta (argomentazione, quest’ultima, rinvenibile solo nel provvedimento del 9 settembre 2015 che ha rigettato le istanze di adeguamento volumetrico presentate dalla parte al fine di completare l’intervento).<br />
Ne discende che le considerazioni sopra svolte valgono a far ritenere illegittimo anche il provvedimento da ultimo citato.<br />
7. Infine, è fondato anche il terzo motivo di ricorso, ove si contesta la parte conclusiva del provvedimento impugnato, laddove si ritiene che l’intervento contrasti con l’art. 56 delle NTA in quanto in contrasto con le disposizioni di pianificazione di zona e con l’art. 33 commi 5 e 6 e art. 2 comma 4 delle medesime NTA, per mancanza di pianificazione urbanistica di dettaglio.<br />
In base al certificato di destinazione urbanistica in atti, l&#8217;area in questione ricade in zona B sottozona Bb e su di essa sono previste le attrezzature di quartiere di cui all&#8217;art. 56 delle NTA, che per gli immobili destinati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi, consente gli interventi di cui al comma 2 e quindi, nel caso di edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.<br />
È dunque di tutta evidenza che proprio la norma di piano che prevede le attrezzature consente per gli edifici esistenti, interventi sino alla ristrutturazione edilizia.<br />
Correttamente la ricorrente ha evidenziato che, quanto alla disciplina della sottozona Bb, anch&#8217;essa al primo comma, ultimo periodo, consente la «ristrutturazione edilizia a parità di volume». Ed al comma quarto precisa che «le destinazioni compatibili sono quelle di cui alle lettere a), c) e d) dell&#8217;art. 21». La lettera c) richiamata a sua volta indica come destinazione la produzione di servizi, tra i quali, esemplificativamente, elenca anche la “commerciale all&#8217;ingrosso” che è quella del progetto de quo.<br />
Ne discende che l&#8217;art. 56, pur stabilendo la destinazione &#8220;attrezzature&#8221; per varie aree collocate all&#8217;interno di zone e sottozone di piano, permette per gli immobili che già esistono le ristrutturazioni edilizie coerenti con le discipline di zona da eseguirsi secondo intervento diretto.<br />
7.1. Trattandosi di atto plurimotivato, va anche esaminato il riferimento all’art. 33 commi 5 e 6 delle NTA, concludendo che esso non è pertinente, in quanto, detta disposizione non impone piano attuativo per ristrutturare l&#8217;esistente ma si limita a prevedere la possibilità di nuove costruzioni per i proprietari di lotti superiori a 5.000 mq.<br />
Trattandosi, nel caso concreto, di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione, è giocoforza ritenere che l’Immobiliare ben potesse eseguire gli interventi oggetto di segnalazione.<br />
8. Passando all’esame dei motivi aggiunti, notificati il 9 novembre 2015, essi devono essere dichiarati irricevibili.<br />
In base all’art. 43, co. 1, c.p.a., “i ricorrenti, principale e incidentale, possono introdurre con motivi aggiunti nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. Ai motivi aggiunti si applica la disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini.”<br />
Ferma restando, dunque, l’utilizzabilità di tale strumento al fine di introdurre nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, la disposizione<em>de qua</em>&nbsp;va comunque coordinata con il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a., al fine di impedire che il&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;venga ampliato dal ricorrente man mano che il giudizio evolve, tenuto conto delle difese dell’Amministrazione sul punto.<br />
Il Consiglio di Stato, dopo l’entrata in vigore del Codice, ha tenuto a specificare, in diverse occasioni, che l’art. 43 non limita la proponibilità di motivi aggiunti alla sola sopravvenienza di fatti o atti nuovi rispetto all’atto impugnato con il ricorso originario (vedi sentenza III sez., 9 dicembre 2015 n. 5596).<br />
Ogni situazione va, tuttavia, valutata caso per caso, al fine di evitare l’elusione del termine di decadenza e di rispettare il canone di diligenza imposto alle parti al fine di sfruttare lo strumento processuale per l’ottenimento di vantaggi non dovuti.<br />
Questo Tribunale (sez. VIII, 14 gennaio 2010, n. 87) ha già avuto modo, in passato, di evidenziare come la proponibilità di motivi aggiunti per sopravvenuta conoscenza di vizi originari del provvedimento impugnato trovi necessario contemperamento nel principio della “conoscibilità in concreto” degli atti amministrativi, garantita dai presidi all’uopo apprestati dall’ordinamento (diritto di accesso) e nel correlativo onere per l’interessato di avvalersene tempestivamente, secondo i canoni di diligenza che gli impongono di agire a propria tutela senza ingiustificate dilazioni.<br />
In questo senso, è da considerarsi irricevibile il gravame allorquando la tardiva conoscenza di nuovi elementi oggettivi abbia natura colposa, ossia imputabile a negligenza del ricorrente, il quale non abbia tempestivamente posto in essere tutte le iniziative idonee ad acquisire cognizione dei documenti amministrativi.<br />
8.1. Nel caso oggetto del presente giudizio, i due motivi aggiunti riguardano documentazione che era nella sfera di conoscenza della parte sin dal momento della proposizione del ricorso.<br />
Il IV) motivo (primo motivo aggiunto) ha infatti riguardo all’art. 2 del Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1946 n. 211.<br />
A prescindere dai contenuti del medesimo, non può non rilevarsi come la conoscenza di una norma di legge, per quanto non più vigente o abrogata, è nella assoluta disponibilità della parte e non può consentire l’ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;oltre il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a.<br />
D’altra parte, il riferimento che il comma 1 dell’art. 43 c.p.a. fa alla disciplina del ricorso, compresa quella<br />
relativa ai termini, non può che interpretarsi nel senso che, per consentire la deroga alla stessa, debba necessariamente esservi una qualche novità dell’accadimento e/o una omessa conoscenza pregressa del fatto/atto che sta a presupposto della doglianza. Tuttavia, in quest’ultimo caso, come sopra chiarito, l’omessa conoscenza non può imputarsi a una negligenza della parte.<br />
Orbene, per quanto la normativa richiamata dall’Immobiliare sia datata all’immediato Dopo Guerra e non sia tuttora vigente, resta il fatto che la medesima era astrattamente conoscibile dalla parte, la quale, peraltro, non ha ricollegato la sua posticipata conoscenza a qualche evento particolare (es. produzione di un documento&nbsp;<em>ad hoc</em>&nbsp;da parte dell’Amministrazione), sicchè non è possibile giustificare l’allargamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>&nbsp;senza che alla base di ciò vi sia un evento nuovo e successivamente conosciuto, tale da giustificare, almeno in astratto, la proposizione del nuovo motivo.<br />
8.2. Discorso analogo vale per il V motivo (secondo motivo aggiunto).<br />
In esso si fa valere un ulteriore profilo di censura, che è stato possibile articolare grazie al “ritrovamento” della certificazione della Camera di commercio di Napoli in data 2 aprile 1955 e che dimostrerebbe che la società &#8220;La Recupera di Umberto Prota fu Filippo&#8221;, con la quale operava il proprietario originario, oltre a svolgere attività industriale di recupero del materiale di risulta della produzione acciaiera, si incaricava anche di commercializzarla.<br />
Tuttavia, a parere del Collegio, anche in questo caso la parte non supera la prova di resistenza relativa alla dimostrazione della diligenza dimostrata nella ricerca della documentazione necessaria a articolare il ricorso nel rispetto del termine di decadenza dei sessanta giorni.<br />
In primo luogo, il cd. ritrovamento della certificazione non viene collocato temporalmente, sicchè è astrattamente possibile ipotizzare che detto documento potesse essere da tempo nella disponibilità della parte e non prontamente utilizzato ai fini della articolazione dei motivi di ricorso.<br />
Non vale, poi, a giustificare la proposizione della nuova censura (col conseguente ampliamento del&nbsp;<em>thema decidendum</em>) il riferimento, peraltro solo accennato in memoria, alla destinazione commerciale dell’area.<br />
La memoria, infatti, non trae spunto dal contenuto del provvedimento, che non menziona il cambio di destinazione d’uso tra le ragioni della declaratoria di inefficacia, sicchè, a tutto voler concedere, le prospettazioni successive sono irrilevanti e avrebbero potuto imporre, se trasposte in un documento ufficiale del Comune, la proposizione di motivi aggiunti a decorrere dalla loro conoscenza; tuttavia, questo ruolo non può essere attribuito alle mere difese dell’Amministrazione, con la conseguenza che il motivo aggiunto va ritenuto irricevibile per le ragioni sopra esposte.<br />
9. In conclusione, il ricorso va accolto e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili.<br />
La sostanziale vittoria da parte del ricorrente, giustifica l’imputazione delle spese processuali alla parte pubblica rimasta soccombente.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e dichiara irricevibili i motivi aggiunti.<br />
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente , che liquida in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre contributo unificato e accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Anna Pappalardo, Presidente FF<br />
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere<br />
Maria Barbara Cavallo, Primo Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 05/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-5-4-2016-n-1658/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2016 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211;  &#8211; 27/9/2011 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211;  &#8211; 27/9/2011 n.1658</a></p>
<p>Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore. 1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006 – Procuratori – Non sono tenuti. 2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006 – Consigliere munito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211;  &#8211; 27/9/2011 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211;  &#8211; 27/9/2011 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Rosaria Trizzino – Presidente, Luca De Gennaro – Estensore.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006 – Procuratori – Non sono tenuti.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Dichiarazione ex art.38, d. lg. n.163 del 2006 – Consigliere munito del potere di rappresentanza – E’ tenuto – Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione – Non sono tenuti. 	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Commissione di gara – Art.84 comma 10, d. lg. n.163 del 2006 – Non è regola generale – Gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso – Composizione monocratica – Ammissibilità.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Commissione di gara – Nomina – Gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso – Art.84 comma 10, d. lg. n.163 del 2006 – Non si estende – Nomina avvenuta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte – E’ legittima.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, non si può estendere in via analogica l’applicabilità dell’art.38, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, ai procuratori, in ragione della diversità ontologica tra amministratore e procuratore e della natura eccezionale della norma invocata.	</p>
<p>2. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, la dichiarazione ex art.38, lett. c), d. lg. 12 aprile 2006 n.163, va presentata dal consigliere munito del potere di rappresentanza secondo le previsioni statutarie proprie dell’impresa e non da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.	</p>
<p>3. In tema di gara per l’affidamento di appalti pubblici, l&#8217;art. 84 comma 10, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, non codifica un principio di carattere generale applicabile per tutte le gare, ma stabilisce una regola specifica ed esplicita solo per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, né una regola analoga nelle gare da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso è prevista dall’ordinamento, con la conseguenza che deve ritenersi ammessa la composizione monocratica della commissione di gara.	</p>
<p>4. In relazione al momento in cui va nominata la commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, non vi sono ragioni per estendere la regola di cui all’art. 84 comma 10, d. lg. 12 aprile 2006 n.163, alle gare da assegnarsi in base al prezzo più basso, dove l’automaticità della scelta rende meno rilevante il momento della nomina dei commissari; pertanto, nessuna norma impone per quest’ipotesi la posticipazione della nomina della commissione rispetto alla presentazione delle offerte, con la conseguenza che è legittima la nomina della commissione avvenuta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01658/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00735/2011 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 735 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Soget Spa</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Noemi Carnevale in Lecce, via Oberdan 107; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Brindisi</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Emanuela Guarino, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Gema Spa<i></b></i>, rappresentata e difesa dagli avv. Pier Luigi Portaluri, Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso l’avv. Portaluri in Lecce, via Imbriani 24; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione n. 106 dei 14 marzo 2011 del Comune di Brindisi, a firma del Dirigente Dott. Costantino Del Citema, con cui è stata adottata l&#8217;aggiudicazione definitiva del contratto di appalto relativo all&#8217;affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali oltre alla riscossione delle entrate rivenienti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai Fitti Attivi, conosciuta in data 30 marzo 2011;<br />	<br />
&#8211; della nota n. 16676 del 22 marzo 2011, recante comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva impugnata sub a), conosciuta in data 30 marzo 2011;<br />	<br />
&#8211; del provvedimento n. 297 del 23 dicembre 2010 a firma dei Segretario Generale, recante nomina della Commissione di Gara;<br />	<br />
&#8211; delle operazioni di gara del 28 dicembre 2010 e del relativo verbale n. 1;<br />	<br />
&#8211; delle operazioni di gara del 13 gennaio 2011 e del relativo verbale n. 2;<br />	<br />
&#8211; della operazioni di gara del 2 febbraio 2011 e del relativo verbale n. 3;<br />	<br />
&#8211; della nota n. 36 del 14 febbraio 2011 a firma del Segretario Generale;<br />	<br />
&#8211; della nota proc. n. 112011 del 16 febbraio 2011 del Comune di Brindisi &#8211; Settore Tributi, a firma del Dirigente Rag. Mirella Destino; <br />	<br />
&#8211; delle operazioni di gara del 24 febbraio 2011 e del relativo verbale n. 4, recante graduatoria provvisoria;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara approvato con determinazione dirigenziale n. 239 del 3 novembre 2010, nella parte in cui ha previsto che la nomina e la formazione della Commissione di Gara avvenissero secondo quanto disposto dall&#8217;art. 24 dei Regolamento comunale per<br />
&#8211; per quanto di ragione, dell&#8217;art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 207 del 3 dicembre 1998;<br />	<br />
&#8211; del contratto, laddove stipulato;<br />	<br />
&#8211; in ogni caso di tutti gli atti della procedura de qua, anche non conosciuti, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, prodromico, consequenziale e comunque connesso;<br />	<br />
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex arti. 121 e 122 c.p.a., e per la pronuncia di subentro della ricorrente nello stesso contratto – laddove medio tempore stipulato;<br />	<br />
nonché per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Brindisi e di Gema Spa;<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Gema spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 luglio 2011 il dott. Luca De Gennaro e uditi l’avv. Della Rocca per il ricorrente, l’avv. Trane, in sostituzione dell&#8217;avv. Guarino, per il Comune e l’avv. Portaluri e l’avv. Calsolaro per la controinteressata;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il Comune di Brindisi ha bandito una gara per l’affidamento del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali.<br />	<br />
Con determinazione n. 106 del 14 marzo 2011 la gara è stata aggiudicata alla Gema spa, odierna controinteressata.<br />	<br />
Con l’odierno ricorso, la seconda classificata Soget spa insorge avverso la suddetta aggiudicazione e denuncia i seguenti motivi di illegittimità:<br />	<br />
&#8211; violazione artt. 86 ss. D.lgs. 163/2006, violazione lex specialis, violazione art. 97, irragionevolezza, illogicità, erronea considerazione del fatto, difetto di istruttoria, contraddittorietà;<br />	<br />
&#8211; omessa motivazione, violazione artt. 86 ss. D.lgs 163/2006, violazione del principio di trasparenza, violazione art. 3 L. 241/1990, violazione della par condicio dei concorrenti, contraddittorietà;<br />	<br />
&#8211; incompetenza, violazione art. 88 D.lgs 163/2006, violazione art. 89 DPR 554/1999;<br />	<br />
&#8211; sulla nomina e composizione della Commissione, violazione del principio di collegialità, violazione art. 84 D.lgs 163/2006, violazione art. 2 D.lgs. 163/2006, incompetenza.<br />	<br />
&#8211; sulla nomina e composizione della Commissione, violazione del principio di collegialità, violazione art. 84 D.lgs 163/2006, violazione art. 2 D.lgs. 163/2006, violazione del principio di segretezza e imparzialità.<br />	<br />
Si è costituita la Gema spa, chiedendo la reiezione del ricorso e presentando ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti.<br />	<br />
Si è costituito il Comune chiedendo la reiezione del ricorso.<br />	<br />
Con ordinanza 402/2011 è stata concessa la misura cautelare, ravvisandosi in sede di cognizione sommaria apparenti vizi nella valutazione dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria..<br />	<br />
2. All’udienza del 7 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
3. Il ricorso incidentale &#8211; da esaminarsi in via prioritaria &#8211; è infondato.<br />	<br />
3.1. La Gema spa si duole della mancata estromissione della ricorrente dalla gara, in quanto la stessa avrebbe omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva circa l&#8217;inesistenza di cause di esclusione ex art. 38 D.lgs 163/2006 con riferimento al sig. Monaco e al sig. Frosini, procuratori della società.<br />	<br />
La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
I requisiti, oggetto dell’autodichiarazione di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006, fanno riferimento, per le società di capitali, agli &#8220;amministratori muniti del potere di rappresentanza&#8221;. <br />	<br />
In conformità al prevalente indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. da ultimo sent. 3069/2011, 513/2011) si osserva che, a prescindere dall’ampiezza dei poteri conferiti al procuratore:<br />	<br />
&#8211; il tenore letterale dell’art. 38 richiede la dichiarazione ai soggetti su cui ricada simultaneamente la qualifica di amministratore e il conferimento del potere di rappresentanza; al mero procuratore manca invece il primo requisito, rappresentato dall’i<br />
&#8211; la medesima disposizione limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione; in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazio<br />
&#8211; differente è il ruolo rivestito dall&#8217;amministratore e dal procuratore; al primo spettano in esclusiva, ex lege (art. 2380-bis c.c.), compiti gestionali e decisionali, a cui fa da contraltare uno specifico regime di responsabilità per gli atti compiuti,<br />
Non vi è dunque alcuna possibilità per estendere in via analogica l&#8217;applicabilità della disposizione ai procuratori, in ragione della diversità ontologica tra amministratore e procuratore e della natura eccezionale della norma invocata<br />	<br />
3.2. Con il ricorso incidentale si deduce altresì che il certificato camerale presentato dalla ricorrente e relativo all’iscrizione per l’attività oggetto di gara, fosse privo di validità.<br />	<br />
Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
Il certificato è stato rilasciato il 19 ottobre 2010 e dunque al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (27 dicembre 2010) era in corso di validità ex art. 41 DPR 445/2000 in virtù del quale tali certificazione hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.<br />	<br />
3.3 I motivi aggiunti al ricorso incidentale sono altresì infondati.<br />	<br />
Data l’infondatezza della censura, si può prescindere dall’eccezione di tardività dedotta dalla Soget spa.<br />	<br />
La Gema spa deduce che la dichiarazione ex art. 38 avrebbe dovuto essere presentata da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, e non solo dal Presidente con potere di rappresentanza, sulla base dell’assunto che “amministratore della società è il CdA collegialmente considerato” e non il singolo consigliere.<br />	<br />
La censura è priva di pregio.<br />	<br />
Le deduzioni del ricorrente incidentale muovono da un’indebita commistione tra potere di rappresentanza e potere di gestione<br />	<br />
Per il potere di amministrazione, coincidente con il potere di gestire e indirizzare l’impresa, vige il principio cogente di collegialità stabilito dall’art. 2380-bis c.c. in base al quale, posto che la gestione dell&#8217;impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l&#8217;attuazione dell&#8217;oggetto sociale – “quando l&#8217;amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione” e dunque agiscono collegialmente.<br />	<br />
Invece il potere di rappresentanza coincidente con il potere di impegnare la società con i terzi, può essere assegnato a consiglieri individuali e non spetta necessariamente alla collegialità dell’organo amministrativo; in questo senso depone chiaramente l’art. 2328 c.c. secondo cui l’atto costitutivo deve indicare “il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società”, ammettendo dunque la possibilità che il potere di rappresentanza sia esercitato in via disgiuntiva da alcuni consiglieri.<br />	<br />
E’ dunque corretta la domanda della Soget che ha presentato la dichiarazione ex art. 38, lett. c), solo con riferimento al consigliere, nel caso di specie il Presidente del CdA, munito del potere di rappresentanza secondo le previsioni statutarie proprie della ricorrente e depositate in atti.<br />	<br />
4. Quanto all’impugnativa proposta in via principale, questa deve essere respinta.<br />	<br />
4.1 Con il primo motivo la ricorrente censura la mancata esclusione dell’aggiudicataria per anomalia dell’offerta; risulterebbe infatti l’inattendibilità dell’offerta avendo la Gema sovrastimato le voci di ricavo e sottostimato le voci di costo.<br />	<br />
La doglianza non ha pregio.<br />	<br />
Occorre premettere che per l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza, a cui il Collegio ritiene di aderire, le valutazioni compiute dalla stazione appaltante in sede di riscontro delle anomalie delle offerte sono espressione di un potere tecnico discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale soltanto ove emergano in modo indubitabile la manifesta illogicità, irrazionalità e la grave insufficienza della motivazione, macroscopici errori di fatto e l&#8217;inattendibilità delle valutazioni tecniche operate; il giudizio si limita dunque ad sindacato essenzialmente estrinseco, volto a controllare la logicità dell&#8217;iter motivazionale del provvedimento di ammissione o di esclusione alla luce delle giustificazioni fornite dall&#8217;impresa nel sub procedimento di verifica dell&#8217;anomalia.<br />	<br />
Incombe dunque su chi contesta l&#8217;aggiudicazione l&#8217;onere di individuare gli specifici elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell&#8217;amministrazione sia stata manifestamente irragionevole ovvero sia stata complessivamente basata su fatti erronei o travisati.<br />	<br />
In questa prospettiva, il Collegio ritiene, <i>melius re perpensa</i>, che non sia stata raggiunta la chiara e inequivoca dimostrazione della incongruità dell’offerta della Gema spa e delle conseguente irragionevolezza della valutazione comunale in merito.<br />	<br />
Le censure proposte nel ricorso principale sono in larga parte frutto di calcoli probabilistici e dati variabili che risultano dipendenti anche dalle diverse situazioni aziendali e dalle diverse metodologie adottate.<br />	<br />
Al riguardo, fermo restando che esula dal compito del giudice il riesame delle autonome valutazioni su singole poste compiute dall&#8217;Amministrazione sulla base delle cognizioni tecniche acquisite (cfr. <i>ex multis</i> Cons. Stato 3406/2008), si osserva, in relazione a quanto dedotto con il gravame principale, che:<br />	<br />
&#8211; l’affidataria del servizio non è tenuta ad esercitare l’attività di recupero esclusivamente attraverso raccomandata postale, e dunque a sostenere i relativi costi potendo avvalersi anche di messi notificatori, a costi notevolmente inferiori, ai sensi de<br />
&#8211; non è smentita l’affermazione dell’aggiudicataria di aver determinato i costi di stampa e postalizzazione, censurati come eccessivamente bassi, come saldo negativo tra i costi complessivi sostenuti e i rimborsi spettanti secondo la vigente disciplina;<b	
- il costo del personale sostenuto dall’aggiudicataria (650.000 euro) è sostanzialmente in linea con quello stabilito dalla contrattazione collettiva;<br />	<br />
&#8211; l’importo preventivato dei ricavi per tributi, che secondo la ricorrente sarebbe largamente sovrastimato, non appare invece irragionevole, considerato che appare l’esito di un articolato iter argomentativo e che al riguardo non vige parametro di valutaz<br />
&#8211; in particolare i ricavi previsti da accertamento ICI appaiono il frutto di stime aziendali e contabili che, seppure opinabili, non possono ritenersi illogiche, fondandosi su dati storici relativi ai passati esercizi e sulla possibilità, allo stato degli<br />
&#8211; parimenti, in relazione alle voci relative al gettito previsto dagli accertamenti Tarsu e per violazioni del codice della Strada, i calcoli presentati dall’aggiudicataria si fondano su argomenti di natura probabilistici che non mostrano profili di illog<br />
Deve essere pertanto condivisa la valutazione complessiva dei tecnici comunali secondo cui i conteggi elaborati dalla Soget a sostegno delle proprie ragioni tengono conto, nell’elaborare ipotesi probabilistiche, di fattori variabili e relativi che ex se non possono condurre all’accoglimento dei rilievi sollevati (cfr. sul punto la nota comunale n. 301/2011 di risposta ai rilievi della ricorrente)<br />	<br />
In conclusione non vi sono elementi sintomatici sufficienti per dichiarare illogica o incoerente la valutazione dell’anomalia da parte del Comune.<br />	<br />
4.2. Con il secondo motivo la Soget spa si duole che la stazione appaltante abbia omesso di indicare le motivazioni sottostanti al giudizio di congruità dell’offerta della Gema spa.<br />	<br />
La doglianza è infondata.<br />	<br />
Costituisce<i> ius receptum </i>che l&#8217;obbligo di motivare in modo completo e approfondito sussiste solo nel caso in cui la stazione appaltante esprima un giudizio negativo che faccia venir meno l&#8217;aggiudicazione; per contro, non è richiesta una motivazione analitica nel caso di esito positivo della verifica di anomalia, essendo in tal caso esaustiva la motivazione <i>per relationem</i> con le giustificazioni presentate dal concorrente. <br />	<br />
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente assume la violazione delle norme sulla competenza alla valutazione dell’anomalia dell’offerta; nella fattispecie non sarebbe stato interpellato il responsabile del procedimento, che sarebbe stato il soggetto competente ad effettuare la valutazione.<br />	<br />
La censura è destituita di fondamento in punto di fatto.<br />	<br />
Il Presidente della commissione di gara, rilevando che una valutazione delle giustificazioni richiedeva specifiche cognizioni tecniche, ha chiesto l’ausilio di un parere al Segretario Generale e ai Dirigenti del Settore Affari generali (dott. Del Citerna) e del Settore Tributi (Rag. Destino).<br />	<br />
Questi ultimi due, secondo quanto disposto dal disciplinare di gara, rivestono, rispettivamente, la qualifica di responsabile del procedimento limitatamente alla fase di gara e di responsabile unico del procedimento; posto anche che, proprio sulla base del parere espresso dal RUP Rag. Destino – a cui rinvia motivando per relationem &#8211; la Commissione ha assunto le determinazioni censurate, non ha fondamento la doglianza relativa all’esclusione del responsabile del procedimento dalla fase valutativa.<br />	<br />
4.4 Con il quarto motivo si lamenta l’illegittima nomina e composizione della Commissione.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
In primo luogo si contesta la violazione dell’art. 84 D.lgs. 163/2006, in quanto la Commissione è composta da un solo membro e dovrebbe invece avere natura necessariamente collegiale.<br />	<br />
La presunta violazione non sussiste in quanto:<br />	<br />
&#8211; l&#8217;art. 84 comma 10 non codifica un principio di carattere generale applicabile per tutte le gare ma stabilisce una regola specifica ed esplicita solo per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ipotesi in cui<br />
&#8211; una regola analoga nelle gare, come quella in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio più basso non è prevista dall’ordinamento.<br />	<br />
Deve dunque ritenersi ammessa la composizione monocratica della commissione di gara.<br />	<br />
In secondo luogo si censura l’incompetenza del Segretario generale a nominare la commissione, potere che sarebbe spettato al dirigente del settore interessato.<br />	<br />
Il vizio dedotto non sussiste in quanto:<br />	<br />
&#8211; l’art. 24 del regolamento comunale attribuisce tale prerogativa al Segretario generale, che ha la competenza della nomina del Presidente del seggio di gara quando si procede con il criterio del prezzo più basso;<br />	<br />
&#8211; l’art. 84 D.lgs. 163/2006, per le ragioni già esposte, non si applica al tipo di gara in oggetto;<br />	<br />
&#8211; la stessa attribuzione non invade la sfera inderogabile di competenze in capo alla dirigenza ex art. 107 D.lgs. 267/2000;<br />	<br />
&#8211; il Segretario “esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti” ex art. 97 D.lgs 267/2000 e al medesimo possono essere attribuite, in relazione a carenze riscontrate nella struttura organizzativa dell&#8217;ente, funzioni di caratte<br />
4.5 Con il quinto motivo si deduce un’ulteriore violazione dell’art. 84 D.lgs. 163/2006 in quanto la nomina della Commissione sarebbe avvenuta prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.<br />	<br />
Il motivo non ha pregio.<br />	<br />
Come già evidenziato, l’art. 84 richiamato regola la nomina della Commissione nelle gare da aggiudicarsi in base all’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
La norma mira dunque ad evitare ogni forma di possibile coinvolgimento dei singoli commissari con le imprese partecipanti nelle procedure dove il seggio di gara ha incisivi poteri discrezionali.<br />	<br />
Nel caso di specie non vi sono dunque ragioni per estendere la regola di cui al citato art. 84, comma 10 &#8211; espressamente dettata per la richiamata tipologia di gare &#8211; alle gare, come quella <i>de qua</i>, da assegnarsi in base al prezzo più basso, dove l’automaticità della scelta rende meno rilevante il momento della nomina dei commissari (cfr. in termini Cons. Stato 4613/2008, 4311/2010); nessuna norma impone infatti &#8211; nel caso di specie &#8211; la posticipazione della nomina della commissione rispetto alla presentazione delle offerte.<br />	<br />
5. In conclusione, vista l’infondatezza delle censure dedotte, il Tribunale respinge l’impugnativa incidentale e principale.<br />	<br />
Data la complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Terza definitivamente pronunciando:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso incidentale integrato da motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso principale. <br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/09/2011</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-27-9-2011-n-1658/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211;  &#8211; 27/9/2011 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a></p>
<p>Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in materia di affidamento opere di recupero e restauro di un palazzo baronale(i motivi di ricorso riguardavano i progettisti, asseritamente privi di requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando; la presenza di un architetto e da due ingegneri in luogo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-13-4-2011-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/4/2011 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che respinge il ricorso in materia di affidamento opere di recupero e restauro di un palazzo baronale(i motivi di ricorso riguardavano i progettisti, asseritamente privi di requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti dal bando; la presenza di un architetto e da due ingegneri in luogo di soli architetti, la carenza della garanzia provvisoria e l&#8217;anomalia in ribasso dei tempi di esecuzione). Il Consiglio di Stato sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata dichiarando l’inefficacia del contratto fino alla udienza di discussione della causa nel merito senza subentro,medio tempore,dell’appellante nel contratto stesso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 01658/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01877/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Restauri Villanova S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Claudio De Portu, Giampiero Manzo, Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli N. 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Ascea</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto presso Demetrio Fenucciu in Roma, viale Vaticano N.48; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Langella Srl</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00054/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE DI RECUPERO E RESTAURO PALAZZO BARONALE DE DOMINICIS &#8211; RIS.DANNI &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ascea;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati De Portu e Fenucciu;	</p>
<p>Atteso che ad un primo esame,proprio dell’odierna fase, il ricorso appare assistito dai prescritti requisiti per delibare positivamente la richiesta misura cautelare	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 1877/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata ,dichiarando l’inefficacia del contratto fino alla sotto specificata udienza di discussione della causa nel merito senza subentro,medio tempore,dell’appellante nel contratto stesso.	</p>
<p>Fissa la pubblica udienza del 28 giugno 2011 per la trattazione della causa nel merito.<br />	<br />
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue :spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Trovato, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-1658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.1658</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo, Est. Pedron Ric. Berzaghi Carlino, Fario Angrigliani Giovanna, Alessandra e Maria Adele (avv.ti A. Lopez, P. Berzaghi) contro Regione Lombardia (avv. M.L. Tamborino); Autostrade Centro Padane spa (avv. G. Onofri) 1. Pianificazione e programmazione regionale – funzione – efficienza ed economicità. 2. Opera pubblica – segmento non localizzato</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo, Est. Pedron<br /> Ric. Berzaghi Carlino, Fario Angrigliani Giovanna, Alessandra e Maria Adele (avv.ti A. Lopez, P. Berzaghi) contro Regione Lombardia (avv. M.L. Tamborino); Autostrade Centro Padane spa (avv. G. Onofri)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pianificazione e programmazione regionale – funzione – efficienza ed economicità.</p>
<p>2. Opera pubblica – segmento non localizzato sul terreno di proprietà dei ricorrenti – interesse a ricorrere – difetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli strumenti di programmazione e di controllo sono volti a garantire efficienza, efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse pubbliche, in attuazione del fondamentale principio di buon andamento dell’azione amministrativa contenuto nell’art. 97 Cost. Pertanto, la  programmazione, non può ricondursi ad un’attività amministrativa puramente formale di elaborazione di documenti prescritti per legge, ma deve rappresentare la sintesi di scelte condotte alla stregua del citato superiore principio di buona amministrazione, nonché la base di riferimento per l’attività gestionale successiva e per l’espletamento dei necessari controlli interni sulla gestione amministrativa e finanziaria.</p>
<p>2. I distinti segmenti dell’opera pubblica dotati di autonomia funzionale sono suscettibili di scissione ai fini dell’interesse a ricorrere che, pertanto, difetta per quei segmenti non localizzati sui territori di proprietà dei ricorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
Sezione staccata di Brescia</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorsi riuniti n. 1581 e 1582/2003, e motivi aggiunti, proposti da:</p>
<p><b>BERZAGHI CARLINO</b><br />
(Ric. n. 1581/2003)<br />
<b>FARIO ANGRIGLIANI GIOVANNA &#8211; FARIO ANGRIGLIANI ALESSANDRA &#8211; FARIO ANGRIGLIANI MARIA ADELE</b><br />
(Ric. n. 1582/2003)<br />
rappresentati e difesi dagli Avv. Lopez Aldo e Berzaghi Pietro ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. Litterio Antongiorgio, in Brescia, via G.Majo Voltolina, n. 31;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LOMBARDIA</b><br />
in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Lucia Tamborino ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Donatella Mento in Brescia, Via Gramsci n. 28;</p>
<p><b>AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.</b><br />
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Onofri ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Brescia, Via Ferramola n. 14;</p>
<p><b>PROVINCIA DI MANTOVA</b><br />
in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Eloisa Persegati Ruggerini ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria della Sezione in Brescia, via Malta, n. 12;</p>
<p><b>COMUNE DI CASTEL D’ARIO</b><br />
(nel solo ricorso n. 1581/2003)<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>COMUNE DI BIGARELLO</b>(nel solo ricorso n. 1582/2003)<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p><b>COMUNE DI RONCOFERRARO</b>(nel solo ricorso n. 1582/2003)<br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>        per l’annullamento<br />
del progetto preliminare dell&#8217;autostrada “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova” nella parte relativa al tratto Mantova-Castel d’Ario e atti connessi, quali il Protocollo d&#8217;intesa del 13.2.2003, l&#8217;istanza regionale rivolta alla Società Centropadane per la predisposizione del progetto preliminare Mantova-Castel d’Ario, la delibera di Giunta regionale 20.6.2003 n. 7/13423, le determinazioni della Conferenza dei servizi, il Regolamento regionale n. 4/2002, la Delibera di Giunta regionale 19.7.2002 n. 7/9865, la Delibera di Giunta regionale 30.12.2003 n. 7/15954; </p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti i ricorsi per motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia, Autostrade Centro padane S.p.A.. Provincia di Mantova e relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Designato, quale relatore alla pubblica udienza del 15.10.2004, il Dott. Gianluca Morri;   <br />
Uditi i difensori delle parti;<br />
Ritenuto quanto segue in fatto e in diritto,</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I ricorrenti sono proprietari di terreni interessati dai lavori di realizzazione dell&#8217;autostrada “Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova” relativamente al tratto Mantova &#8211; Castel d’Ario, rientranti nell&#8217;ambito applicativo della L.r. 4.5.2001 n. 9 (recante Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), per i quali si è conclusa la fase di progettazione preliminare con delibera di Giunta regionale n. 7/15954 del 30.12.2003, adottata anche ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 19 comma 3 della citata L.r. n. 9 del 2001; delibera impugnata con ricorso per motivi aggiunti proposto in entrambe le cause.<br />
In particolare sui terreni di proprietà del Sig. Berzaghi sarà realizzato lo svincolo di uscita del casello di Castel d’Ario, mentre i terreni di proprietà delle Sig.re Angrigliani saranno attraversati dalla carreggiata autostradale della stessa tratta Mantova-Castel d’Ario.<br />
Avverso il predetto progetto preliminare, i relativi atti istruttori, decisori e conclusivi di questa fase del procedimento, meglio rubricati in epigrafe, i ricorrenti deducono le seguenti censure:<br />
1. violazione della Legge n. 109 del 1994, della L.r. n. 9 del 2001, del Regolamento regionale n. 4 del 2002, della L.r. n. 22 del 1998, della L.r. n. 34 del 1978 e dello Statuto regionale, per mancata previsione dell&#8217;opera negli atti di programmazione regionale delle opere pubbliche e degli interventi infrastrutturali;<br />
2. violazione dell&#8217;art. 27 del Regolamento regionale n. 4 del 2002, per deposito del progetto preliminare oltre i termini ivi stabiliti con conseguente violazione anche delle norme che disciplinano l&#8217;affidamento della progettazione di opere pubbliche;<br />
3. violazione della L.r. n. 9 del 2001 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di attività istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia dell&#8217;azione amministrativa, poiché la tratta autostradale in oggetto (Mantova-Castel d’Ario), dato il suo modesto sviluppo, la limitata popolazione servita e l&#8217;arresto in area agricola senza congiungimento ad altro tratto autostradale, costituirebbe una illogica, irrazionale, arbitraria e antieconomica scelta amministrativa;<br />
4. violazione degli artt. 97 ss. del D.Lgs. n. 112 del 1998, poiché la realizzazione del tratto autostradale in oggetto, che termina al confine con la Regione Veneto, non risulta essere assistito da accordo di programma con quest&#8217;ultima.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, proposto in entrambe le cause, i ricorrenti, oltre ad impugnare la delibera di Giunta regionale 30.12.2003 n. 7/15954 (conclusiva della fase di progettazione preliminare) per vizi derivati dagli atti istruttori e decisori della sub-procedura già impugnati con il ricorso principale, deducono ulteriore vizio delle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi che si è espressa sul progetto preliminare dei lavori in oggetto, poiché quest&#8217;ultimo non sarebbe stato esaminato ed assentito da rappresentanti legittimati in base a delega e/o deliberazione degli organi competenti delle rispettive amministrazioni.<br />
Si sono costituite, in entrambi i giudizi, la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova e la Società Centropadane S.p.A.<br />
Quest&#8217;ultima non ha svolto attività difensiva in vista dell&#8217;udienza di merito, limitandosi a chiedere genericamente la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità dei ricorsi ovvero la reiezione degli stessi perché infondati nel merito.<br />
La Regione Lombardia eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso poiché gli atti impugnati, riferiti alla fase di progettazione preliminare, non produrrebbero effetti lesivi nei confronti dei beni interessati dai lavori in progetto; effetti che si produrrebbero solo con l&#8217;approvazione del progetto definitivo e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità. Nel merito contesta le deduzioni delle parti ricorrenti, chiedendone la reiezione poiché infondate.<br />
La Provincia di Mantova eccepisce, preliminarmente, l&#8217;inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto contro il protocollo di intesa del 13.2.2003, poiché, al riguardo, il contraddittorio non sarebbe stato instaurato nei confronti di tutte le amministrazioni che lo hanno sottoscritto. Eccepisce, inoltre, l&#8217;irricevibilità della censura dedotta con il ricorso per motivi aggiunti in ordine alla mancata legittimazione dei soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizio, poiché la stessa avrebbe dovuto essere proposta dal momento dell&#8217;acquisita conoscenza del vizio. Nel merito contesta le deduzioni delle parti ricorrenti, chiedendone la reiezione poiché infondate.<br />
All’udienza del 15.10.2004 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Si dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe stante le evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.</p>
<p>2. È necessario esaminare preliminarmente le eccezioni pregiudiziali sollevate dalle Amministrazioni resistenti.<br />
Le stesse sono infondate e vanno pertanto respinte.<br />
2.1 La Regione Lombardia eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché gli atti impugnati, riferiti alla fase di progettazione preliminare, non produrrebbero effetti lesivi nei confronti dei beni interessati dai lavori in progetto; effetti che si produrrebbero solo con l&#8217;approvazione del progetto definitivo e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità.<br />
L’eccezione non può essere condivisa per due ordini di ragioni.<br />
Contrariamente a quanto afferma la Regione, gli effetti lesivi connessi all&#8217;approvazione del progetto preliminare in oggetto, sorgono immediatamente e direttamente per effetto della delibera di Giunta regionale 30.12.2003 n. 7/15954, con la quale si appone, ai sensi dell&#8217;art. 19 comma 3 della L.r. n. 9 del 2001, il vincolo di salvaguardia urbanistica sull&#8217;ambito individuato nelle tavole progettuali che riportano, fra l&#8217;altro, le previsioni dei PRG dei Comuni di Bigarello, Castel d’Ario e Roncoferraro, interessati dal tratto autostradale in oggetto.<br />
Il contenuto del citato vincolo di salvaguardia è disciplinato dall&#8217;art. 19 comma 4 della citata L.r. n. 9 del 2001, secondo cui “Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l&#8217;inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l&#8217;edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti”.<br />
In secondo luogo, il Collegio osserva che, se pur da una parte è vero che il progetto preliminare di un&#8217;opera pubblica non comporta effetti giuridici immediati sui terreni interessati dai lavori, che sorgono solo in seguito alla dichiarazione di pubblica utilità conseguente all&#8217;approvazione del progetto definitivo, non si può negare che, quando nella fase preliminare sia già sufficientemente chiara l&#8217;estensione dell&#8217;opera e i terreni direttamente interessati, si concretizza l&#8217;interesse dei relativi proprietari ad insorgere immediatamente qualora vi siano motivi di doglianza, da far valere già in questa fase del procedimento amministrativo, al fine di impedire la prosecuzione dello stesso, che rappresenterebbe un inutile dispendio di risorse amministrative e un mero posticipo dell&#8217;impugnativa.<br />
2.2 La Provincia di Mantova, con una prima eccezione, deduce l&#8217;inammissibilità del ricorso nella parte in cui è rivolto contro il protocollo di intesa del 13.2.2003 poiché, al riguardo, il contraddittorio non sarebbe stato instaurato nei confronti di tutte le amministrazioni che lo hanno sottoscritto.<br />
L’eccezione è irrilevante ai fini dell&#8217;odierno giudizio.<br />
Gli effetti lesivi sorgono, invero, dagli atti della fase di progettazione preliminare dell&#8217;opera, che assumono una loro autonomia rispetto al protocollo di intesa sopra indicato. Detto protocollo è stato sottoscritto dalle amministrazioni coinvolte nell&#8217;attuazione di una molteplicità di interventi sulla rete viaria trasferita alle Province di Cremona e di Mantova e costituisce un semplice atto programmatico e organizzativo di contenuto oltre tutto vago e generico in ordine al tracciato autostradale in oggetto, individuato come semplice “possibilità” di raccordare all’autostrada del Brennero l&#8217;area di Castel d’Ario.<br />
2.3 La Provincia di Mantova, con una seconda eccezione, deduce l&#8217;irricevibilità della censura dedotta con il ricorso per motivi aggiunti in ordine alla mancata legittimazione dei soggetti che hanno partecipato alle conferenze di servizio, poiché la stessa avrebbe dovuto essere proposta dal momento dell&#8217;acquisita conoscenza del vizio.<br />
Come ha affermato la giurisprudenza amministrativa, la parte che eccepisce la tardiva presentazione del ricorso o di una censura, ha l&#8217;onere di darne rigorosa prova, tanto che neppure sarebbe invocabile, in materia, l&#8217;esercizio da parte del giudice amministrativo dei suoi poteri acquisitivi (Cons. Stato, Sez. VI, 2.4.1998 n. 418).<br />
Nel caso in esame, la Provincia di Mantova si limita genericamente ad eccepire l&#8217;irricevibilità della censura, senza offrire elementi di prova in ordine al momento in cui i ricorrenti sarebbero venuti a conoscenza del vizio fatto valere (mancata legittimazione dei soggetti), che riguarda non solo la semplice partecipazione alla conferenza dei servizi, ma i relativi poteri di rappresentanza conferiti con atti precedenti allo svolgimento della stessa.</p>
<p>3. Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.</p>
<p>4. Con un primo motivo di doglianza, i ricorrenti deducono violazione della Legge n. 109 del 1994, della L.r. n. 9 del 2001, del Regolamento regionale n. 4 del 2002, della L.r. n. 22 del 1998, della L.r. n. 34 del 1978 e dello Statuto regionale, per mancata previsione dell&#8217;opera negli atti di programmazione regionale delle opere pubbliche e degli interventi infrastrutturali.<br />
La censura è fondata.<br />
In via preliminare è necessario affrontare la questione dell&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 14 della Legge n. 109 del 1994, ai lavori pubblici di competenza regionale, di cui i ricorrenti lamentano la violazione.<br />
Come giustamente osservato dalle Amministrazioni resistenti, tale disciplina non trova puntuale applicazione nel caso in esame, poiché l&#8217;intero impianto normativo di cui alla Legge n. 109 del 1994 è applicabile, nei confronti delle regioni, limitatamente ai principi da esso desumibili, così come indicato nell&#8217;art. 1 comma 2 della citata Legge n. 109 del 1994, nel testo novellato dall&#8217;art. 9 comma 1 della Legge n. 415 del 1998, che si limita a recepire la pronuncia di incostituzionalità della stessa norma contenuta nella sentenza n. 482 del 1995 della Corte costituzionale. Quest&#8217;ultima, in tale sede, ebbe a chiarire che: “Ricondotta la qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociale e di principi della legislazione dello Stato ai soli nuclei essenziali della Legge n. 109 del 1994 ed ai principi desumibili dalle sue disposizioni, risultano anche superate le doglianze espresse in relazione a numerose disposizioni che detterebbero una disciplina di dettaglio, ritenuta vincolante per effetto dell&#8217;autoqualificazione, giacché si può in ciascun caso distinguere correttamente tra principi ed altre norme”.<br />
La disciplina programmatoria delle opere pubbliche di competenza regionale va individuata, pertanto, nelle relative fonti legislative e regolamentari in attuazione non solo dei principi desumibili dalla citata Legge n. 109 del 1994, ma anche dei principi dello stesso ordinamento regionale che individuano l&#8217;attività programmatoria quale momento essenziale dell&#8217;azione amministrativa.<br />
Lo Statuto della Regione Lombardia attribuisce ampia rilevanza al momento di programmazione delle strategie di azione regionale, nella parte in cui stabilisce che la Regione: “definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante programmi e piani generali e settoriali, e rileva i dati necessari”, ed inoltre: “assicura, nella formazione e nell&#8217;attuazione dei propri programmi e piani, la partecipazione degli Enti locali, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali”, oltre a promuovere ed attuare “un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo pianificato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali” (art. 4).<br />
La programmazione, nell&#8217;ordinamento della Regione Lombardia, assume anche una precisa rilevanza economica e finanziaria. Lo stesso Statuto, all&#8217;art. 51, stabilisce, infatti, che: “Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale”, coordinando quest&#8217;ultimo con i programmi pluriennali di spesa per singoli settori e progetti che hanno, di norma, la durata e la decorrenza del piano economico regionale stesso.<br />
La L.r. n. 34 del 1978 individua, poi, specifici strumenti di programmazione generale, quali: il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti annuali; il documento di programmazione economico-finanziaria regionale, la legge finanziaria e le leggi collegate; il bilancio pluriennale e il bilancio annuale; il rendiconto e il rapporto di gestione (art. 3), quest’ultimo elaborato sulla base dei dati e delle informazioni acquisite attraverso il sistema di controllo interno di gestione (artt. 73 e 77-bis).<br />
Come ha già affermato questa Sezione (Sent. 26.2.2003 n. 297), gli strumenti di programmazione e di controllo sono volti a garantire efficienza, efficacia ed economicità nell’impiego delle risorse pubbliche, in attuazione del fondamentale principio di buon andamento dell’azione amministrativa contenuto nell’art. 97 della Costituzione.<br />
La programmazione, proprio perché finalizzata alla migliore allocazione delle risorse pubbliche in relazione ai bisogni da soddisfare, quale compito essenziale dell’attività amministrativa, non può inoltre ricondursi ad attività puramente formale di elaborazione di documenti prescritti per legge, ma deve rappresentare la sintesi di scelte condotte alla stregua del citato superiore principio di buona amministrazione, nonché la base di riferimento per l’attività gestionale successiva e l’espletamento dei necessari controlli interni sulla gestione amministrativa e finanziaria.<br />
Definita così la rilevanza della programmazione nell&#8217;azione amministrativa regionale, occorre individuare attraverso quali atti programmatori l&#8217;opera in oggetto avrebbe dovuto trovare il suo momento di valutazione preventivo, prima di avviare la successiva fase di progettazione.<br />
L&#8217;ambito normativo di riferimento è contenuto essenzialmente della L.r. n. 9 del 2001 che disciplina, tra l&#8217;altro, le funzioni di programmazione, progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete viaria di interesse regionale.<br />
In tale Legge è dato ampio risalto al momento programmatorio degli interventi sulla rete viaria regionale, che si attua secondo i contenuti del Piano regionale della mobilità e dei  trasporti di cui all&#8217;art. 9 della L.r. 22 del 1998. La programmazione viene articolata in obiettivi nell&#8217;ambito del Programma regionale di sviluppo (art. 5).<br />
La programmazione in oggetto assume anche valenza esterna, secondo i principi statutari sopra riportati, poiché, al riguardo, la Regione si impegna ex lege a garantire ampio coinvolgimento delle autonomie locali, anche attraverso la Consulta della mobilità e dei trasporti di cui all&#8217;art. 8, commi 2 e 3, della L.r. n. 22 del 1998 (art. 1 comma 2, L.r. 9 del 2001).<br />
La Regione Lombardia evidenzia, al riguardo, che l&#8217;opera in oggetto è prevista negli atti di programmazione regionale, e in particolare nel Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2002-2004 (deliberazione del Consiglio regionale 16.10.2001 n. 312) e nella deliberazione di Consiglio regionale 22.10.2002 n. 620 (Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2003-2005), facendo altresì presente che ai sensi dell&#8217;art. 5 comma 4 della citata L.r. n. 9 del 2001, fino all&#8217;approvazione del Piano regionale della mobilità e dei trasporti, la programmazione degli interventi si attua attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.<br />
Occorre osservare, al riguardo, che i documenti di programmazione economico finanziaria sopra indicati si limitano ad una generica previsione di collegamento autostradale Mantova-Cremona, nell&#8217;ambito della genericità che contraddistingue questi documenti, il quale dovrebbe poi trovare più compiuta previsione negli atti programmatori settoriali quali, per le opere in esame, il Piano regionale della mobilità e dei trasporti di cui all&#8217;art. 9 della L.r. 22/1998.<br />
La Provincia di Mantova evidenzia che l&#8217;opera in oggetto è prevista, oltre che ne documenti di programmazione economica finanziaria sopra indicati, anche nel Programma regionale di sviluppo della VII legislatura, approvato con delibera di Consiglio regionale n. VII/39 del 10.10.2000.<br />
Il Collegio osserva, al riguardo, che questo documento si presenta ancora più generico rispetto a quelli sopra indicati, dal momento che neppure menziona il collegamento autostradale Mantova-Cremona, limitandosi ad individuare, quale specifico obbiettivo, il &#8220;completamento e sviluppo del sistema autostradale e della grande viabilità&#8221; (obiettivo 8.3.1).<br />
In assenza di puntuali e specifiche previsioni programmatiche del documento principale di programmazione, che l&#8217;art. 5 comma 1 della citata L.r. n. 9 del 2001, individua nel Piano regionale della mobilità e dei trasporti di cui all&#8217;art. 9 della L.r. 22/1998, potrebbe trovare applicazione la norma transitoria citata dalla Regione Lombardia, contenuta nel comma 4 del richiamato art. 5, secondo cui: “fino all&#8217;approvazione del Piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale”.<br />
Al riguardo le Amministrazione resistenti producono in giudizio la deliberazione di Giunta regionale 19.7.2002 n. 7/9865.<br />
Tale delibera si limita ad individuare la direttrice Cremona-Mantova, al fine di dare avvio alle procedure di concessione autostradale regionale attraverso l&#8217;avvio dei relativi studi di fattibilità, richiamando le previsioni programmatorie contenute nell&#8217;obiettivo specifico 8.3.1 del Programma regionale di sviluppo della VII legislatura, sopra analizzato.<br />
La genericità del termine “direttrice Cremona &#8211; Mantova”, pone qualche dubbio al fine di stabilire se nella stessa possa ritenersi inclusa anche la tratta in oggetto (Mantova &#8211; Castel d’Ario).<br />
Ulteriore dubbio è costituito dal fatto se la citata deliberazione possa rappresentare quel documento di programmazione che l&#8217;art. 5 comma 4 della L.r. n. 9 del 2001 considera sostitutivo del Piano regionale della mobilità e dei trasporti.<br />
La deliberazione di Giunta regionale 19.7.2002 n. 7/9865 in oggetto, viene espressamente adottata ai sensi del Regolamento regionale di esecuzione dell&#8217;art. 8 comma 2 della citata L.r. n. 9 del 2001. Quest&#8217;ultimo articolo circoscrivere  potestà regolamentare della Giunta regionale alle “modalità di formulazione degli atti di gara, ai parametri per la qualificazione delle offerte, ai criteri per la composizione delle commissioni aggiudicatrici, alle relative modalità di funzionamento, nonché ad ogni altro elemento occorrente a garantire la trasparenza, correttezza e piena funzionalità della procedura di aggiudicazione”. <br />
La valenza principale della citata deliberazione n. 7/9865 va, pertanto, connessa all&#8217;avvio “delle procedure di concessione autostradale regionale attraverso l&#8217;avvio dei relativi studi di fattibilità”, ossia ad una fase successiva a quella della programmazione dell&#8217;opera attraverso i prescritti documenti regionali nonché i relativi momenti e processi decisionali.<br />
Del resto il Regolamento regionale n. 4 del 2002, di cui tale deliberazione costituisce un momento attuativo per espressa indicazione ivi contenuta, stabilisce, all&#8217;art. 2, comma 2, che: “Con deliberazione della giunta regionale si provvede alla determinazione, in coerenza con la programmazione regionale, delle direttrici da indagare al fine dell&#8217;avvio delle procedure di concessione regionale”. Al riguardo non si può dubitare che la “programmazione regionale”, a cui tale disposizione fa riferimento, è prioritariamente quella di cui all&#8217;art. 5 della L.r. n. 9 del 2001, ossia il Piano regionale della mobilità e dei trasporti di cui all&#8217;art. 9 della L.r. 22/1998 ovvero la delibera di Giunta che approva gli specifici programmi di intervento in attesa dell&#8217;approvazione del Piano predetto, specifica del settore in esame.<br />
Riepilogati, come sopra indicato, gli atti di programmazione regionale prodotti dalle Amministrazioni resistenti per confutare la deduzione di illegittimità formulata dai ricorrenti, il Collegio rileva che l&#8217;unica delibera di Giunta regionale in cui compare la puntuale indicazione (anche solo nominalistica) della tratta autostradale che qui interessa (Mantova- Castel d’Ario) è quella adottata in data 20.6.2003 n. 7/ 13423, recante l’indizione della conferenza dei servizi per l&#8217;approvazione del progetto preliminare relativo all&#8217;autostrada regionale &#8220;Integrazione del sistema transpadano direttrice Cremona-Mantova” &#8211; Obbiettivo gestionale 8.3.1.13 &#8220;Concessione autostradali”. In tale deliberazione si dà atto che a seguito del protocollo di intesa del 13.2.2003, la Regione ha chiesto al promotore, Società Centro padane Spa, il completamento del progetto preliminare con il tratto Mantova &#8211; Castel d’Ario; richiesta alla quale il promotore ha ottemperato consegnando la documentazione aggiuntiva in data 29.5.2003, prot. 6307. Tale progetto è stato presentato agli enti locali il 5.6.2003 in maniera autonoma e dopo la presentazione del progetto principale di collegamento autostradale Cremona &#8211; Mantova (avvenuta nei giorni 16.12.2002 e 14.1.2003).<br />
Tale circostanza conferma che la tratta autostradale in oggetto non risultava essere presente in alcun documento di programmazione e le cui esigenze realizzative sono emerse solo dopo l&#8217;avvio delle procedure di attuazione degli obiettivi regionali e, in particolare, nell&#8217;ambito del protocollo di intesa del 13.2.2003 in cui si legge espressamente che: “Il concessionario dovrà prevedere nel proprio piano finanziario la copertura dei costi per la realizzazione del raccordo limitatamente alle tratte tra l’autostrada Cremona-Mantova e Porta Cerese, e tra Valdaro e l&#8217;autostrada del Brennero valutando anche la possibilità di raccordare a quest&#8217;ultima  l&#8217;area di Castel d’Ario” (punto 7).</p>
<p>5. Con un secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell&#8217;art. 27 del Regolamento regionale n. 4 del 2002, per deposito del progetto preliminare oltre i termini ivi stabiliti, con conseguente violazione anche delle norme che disciplinano l&#8217;affidamento della progettazione di opere pubbliche.<br />
Questa censura non è condivisibile.<br />
Il progetto preliminare dell&#8217;autostrada Cremona-Mantova, presentato nei termini stabiliti, conteneva anche indicazioni progettuali relative alla tratta Mantova-Castel d’Ario. In particolare questa seconda tratta veniva puntualmente descritta e motivata nella relazione tecnica (punto 2.4) ed individuata compiutamente nelle perimetrie progettuali.<br />
Il fatto che, in un secondo momento, siano stati approfonditi alcuni aspetti progettuali della tratta in oggetto, con consegna in data 29.5.2003 dei relativi elaborati aggiuntivi (così come si legge nella delibera di Giunta regionale 20.6.2003 n. 7/13423), non esclude che già nella fase precedente (quella tempestivamente avviata), fossero già stati sviluppati aspetti progettuali ancorché di livello preliminare, così come richiesto dal citato art. 27 comma 1 del Regolamento regionale n. 4 del 2002.<br />
Del resto l&#8217;art. 16 comma 3 della Legge n. 109 del 1994, vincolante per le regioni solo limitatamente ai relativi principi, ritiene sufficientemente sviluppato il livello progettuale preliminare attraverso una relazione illustrativa e schemi grafici per l&#8217;individuazione delle caratteristiche dei lavori da realizzare.</p>
<p>6. Il terzo motivo di ricorso riguarda la pretesa violazione della L.r. n. 9 del 2001 nonché eccesso di potere per carenza di motivazione e di attività istruttoria, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, illogicità, contradditorietà ed ingiustizia dell&#8217;azione amministrativa, poiché la tratta autostradale in oggetto (Mantova-Castel d’Ario), dato il suo modesto sviluppo, la limitata popolazione servita e l&#8217;arresto in area agricola senza congiungimento ad altro tratto autostradale, costituirebbe una illogica, irrazionale, arbitraria e antieconomica scelta amministrativa.<br />
Anche questa deduzione deve ritenersi infondata.<br />
Giova, innanzitutto, distinguere due diversi segmenti della tratta in oggetto.<br />
Il primo è quello che riguarda la carreggiata fra il casello autostradale di Mantova nord e il casello di Castel d’Ario. Il secondo segmento riguarda la carreggiata che prosegue da quest&#8217;ultimo casello e si arresta al confine con la Regione Veneto.<br />
Su quest&#8217;ultimo segmento deve essere dichiarata l&#8217;assenza di interesse ad agire, poiché riguarda la parte di carreggiata finale della tratta in oggetto, interessante terreni altrui e la cui realizzazione sarebbe comunque ininfluente per quanto riguarda la tutela degli interessi dei ricorrenti.<br />
I terreni dei ricorrenti sono interessati, infatti, solo dal primo segmento, ossia quello che collega i caselli di Mantova nord e di Castel d’Ario.<br />
Rileva, al riguardo, il Collegio che questa parte della tratta autostradale in oggetto potrebbe assumere una propria logica ed autonomia funzionale nell’ambito degli obiettivi generali di sviluppo e di potenziamento della rete autostradale.<br />
Non si può, infatti, escludere a priori la rilevanza di un casello autostradale per gli abitanti e le attività produttive dell&#8217;area urbana posta ad est di  Mantova, che possono così più agevolmente immettersi sull&#8217;autostrada principale del Brennero senza gravare sulla viabilità ordinaria. Del resto questo segmento autostradale si sviluppa per circa 10 Km presentando, quindi, una estensione non certo irrilevante.<br />
Si tratta di una scelta dell&#8217;azione amministrativa caratterizzata da ampi margini di discrezionalità, che non possono essere sindacati dal giudice amministrativo, se non in palese evidenza di indici sintomatici di eccesso di potere, cosa che, a giudizio del Collegio, non ricorre nel caso in esame, fermi restando i vizi a monte relativi alla mancanza di una organica e razionale programmazione degli interventi sulla rete viabilistica così come emerso nel precedente punto 4.</p>
<p>7. Per analoghe considerazioni va respinto anche il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione degli artt. 97 ss. del D.Lgs. n. 112 del 1998, poiché la realizzazione del tratto autostradale in oggetto, che termina al confine con la Regione Veneto, non risulta essere assistito da accordo di programma con quest&#8217;ultima.<br />
Considerata l&#8217;autonomia funzionale del segmento autostradale che congiunge il casello di Mantova nord con il progettando casello di Castel d’Ario, la censura va circoscritta al solo segmento conclusivo, che parte da quest&#8217;ultimo casello e si arresta al confine con la Regione Veneto, e che riguarda aree di proprietà di soggetti terzi; segmento in ordine al quale i ricorrenti non vantano alcun interesse ad agire come affermato in precedenza.</p>
<p>8. Con ricorso per motivi aggiunti, proposto in entrambe le cause, i ricorrenti, oltre ad impugnare la delibera di Giunta regionale 30.12.2003 n. 7/15954 (conclusiva della fase di progettazione preliminare) per vizi derivati dagli atti istruttori e decisori della sub-procedura già impugnati con il ricorso principale, deducono ulteriore vizio delle determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi che si è espressa sul progetto preliminare dei lavori in oggetto, poiché quest&#8217;ultimo non sarebbe stato esaminato ed assentito da rappresentanti legittimati in base a delega e/o deliberazione degli organi competenti delle rispettive amministrazioni.<br />
Anche quest&#8217;ultima censura non può essere condivisa.<br />
Giova premettere che, ai sensi dell&#8217;art. 14-bis comma 2, della Legge n. 241 del 1990, nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente.<br />
In particolare, l&#8217;art. 19 della L.r. n. 9 del 2001, pur richiamando gli articoli 14 ss. della Legge n. 241 del 1990, individua compiutamente le fasi in cui si articolano i lavori della conferenza dei servizi. Per quanto interessa in questa sede, la conferenza si è espressa nella fase preliminare disciplinata al comma 2 lett. a) del citato art. 19, secondo cui detta fase è finalizzata alla verifica di fattibilità dell&#8217;intervento infrastrutturale sulla base del progetto preliminare, il quale individua la localizzazione di massima e analizza le principali caratteristiche progettuali evidenzianti, in particolare, la valenza e le ricadute sulla situazione viabilistico-infrastrutturale, ambientale, urbanistico-territoriale ed economico-sociale ed è condotta anche sulla scorta di preventive indicazioni fornite dalle amministrazioni locali; tale fase comporta la valutazione dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle principali connotazioni tipologiche del progetto stesso.<br />
In relazione alle valutazioni che la conferenza dei servizi è chiamata a svolgere in questa fase, il vizio lamentato è stato dedotto in modo vago, affermando la mancata legittimazione dei soggetti che vi hanno partecipato solo perché non muniti di delega e/o deliberazione degli organi competenti delle rispettive amministrazioni. <br />
Nel caso in esame, i verbali della conferenza dei servizi (sessioni dei giorni 8.7.2003 e 22.9.2003) individuano l&#8217;organo partecipante titolare ex lege del potere rappresentativo oppure munito della fonte interna attributiva dei relativi poteri.<br />
La Provincia di Mantova ha inoltre depositato in giudizio gli atti deliberativi della Provincia stessa e dei Comuni di Bigarello, Roncoferraro e Castel d’Ario interessati dalla tratta in oggetto, con cui gli enti citati individuano i propri rappresentanti alla conferenza dei servizi legittimati ad esprimere le determinazioni di ciascun ente.<br />
In assenza di deduzioni più puntuali, che facciano riferimento al singolo soggetto partecipante ed ai motivi specifici per cui non lo si potesse ritenere rappresentativo dell&#8217;ente in relazione alle valutazioni chiamato ad esprimere in seno alla conferenza dei servizi, la censura così genericamente formulata non può che essere disattesa.</p>
<p>8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore delle parti ricorrenti nella misura complessiva di € 3.100  (€ 1.550 per ciascun ricorso), a titolo di spese, onorari di difesa e competenze, oltre ad IVA e CPA, tenendo conto della parziale infondatezza del ricorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia &#8211; Sezione staccata di Brescia &#8211; previa riunione dei ricorsi in epigrafe, definitivamente pronunciando, accoglie gli stessi e, per l&#8217;affetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti di cui in motivazione relativamente alla tratta autostradale Mantova-Castel d’Ario.<br />
Condanna la Regione Lombardia, la Provincia di Mantova e la Società autostrade Centro padane Spa, al pagamento delle spese liquidate come in motivazione, nella misura del 60% a carico della Regione Lombardia, del 30% a carico della Provincia di Mantova e del restante 10% a carico della Società autostrade Centro padane Spa. Spese compensate nei confronti degli altri soggetti.</p>
<p>Così deciso in Brescia, nelle camere di consiglio del 15 e del 28 Ottobre 2004, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Francesco Mariuzzo 		&#8211; Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri 		&#8211; Giudice relat. est.<br />	<br />
Mauro Pedron			#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-1658/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.1658</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi – servizio comunale di refezione scolastica – omessa pubblicità della seduta di gara &#8211; sentenza di annullamento &#8211; tutela cautelare del soggetto vincitore della gara &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Sentenza 20 novembre 2003 n. 52 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-16-4-2004-n-1658/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/4/2004 n.1658</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi – servizio comunale di refezione scolastica –  omessa pubblicità della seduta di gara  &#8211; sentenza di annullamento &#8211; tutela cautelare del soggetto vincitore della gara &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/4/3675/g">Sentenza 20 novembre 2003 n. 52</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:1658/2004<br />
Registro Generale:2463/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quinta </b></p>
<p>composto dai Signori: Pres. Raffaele Iannotta Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Cons. Goffredo Zaccardi Cons. Aldo Fera Cons. Aniello Cerreto Est.ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:</p>
<p><b>PEDUS SERVICE P. DUSSMAN S.R.L.</b> rappresentata e difesa da: Avv. ALBERTO ZITO Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLETTI con domicilio eletto in Roma VIA ANTONIO BERTOLONI N. 26/B presso Avv. MASSIMILIANO BRUGNOLETTI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI GUIDONIA</b> rappresentato e difeso da: Avv. EUGENIO PICOZZA con domicilio eletto in Roma VIA QUATTRO FONTANE 16 e nei confronti di <b>COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE SCARL</b> non costituitasi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II BIS 52/2004, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA.</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI GUIDONIA<br />
Udito il relatore Cons. Aniello Cerreto e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti M.Brugnoletti ed E.Picozza;<br />
Considerato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dall’appellante, tenuto conto che la sentenza del TAR è conforme all’indirizzo di questa Sezione, confermato recentemente nella decisione n. 1427/2004;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 2463/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 16 Aprile 2004</p>
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