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	<title>1654 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1654 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a></p>
<p>Pres., Quaranta; Est., Allegretta AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO (già ULSS di Atri) (Avv. Gattucci) c/Giuseppe Perfetti (Avv. Russo). non spettano le differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall&#8217;organo competente Pubblico impiego – sanità – esercizio mansioni superiori</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., Quaranta; Est., Allegretta <br /> AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO (già ULSS di Atri) (Avv. Gattucci) c/Giuseppe Perfetti (Avv. Russo).</span></p>
<hr />
<p>non spettano le differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall&#8217;organo competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – sanità – esercizio mansioni superiori – senza provvedimento formale  di inquadramento- diritto alle differenze stipendiali – non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera, in quanto l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non spettano le differenze stipendiali per l’esercizio di mansioni superiori quando queste non risultano attribuite con il necessario provvedimento formale dall’organo competente</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA	<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></center></p>
<p> N.1654/04REG.DEC.<br />
N. 4742  REG.RIC.<br />
ANNO 1997</p>
<p><center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale <br /> Quinta  Sezione  </b></center><br />
      ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>DECISIONE</b></center></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4742 del 1997 proposto dall’</p>
<p><b>AZIENDA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE di TERAMO</b> (già ULSS di Atri) in persona del Direttore Generale, nelle funzioni di Commissario liquidatore della ex Ulss di Atri, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Fortunato Nicola Mattucci ed elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio dell&#8217;avv. Giuseppe Crimi,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>Giuseppe Perfetti</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Russo ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso l’avv. Alessia Alesii (studio dell’avv. Antonio Funari),</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>Regione Abruzzo </b> , non costituita in giudizio,</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997 pronunciata tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale dell’appellato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il cons. Corrado Allegretta;<br />
Udito alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003 l’avv. Chierrone per delega dell’avv. Russo;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Con ricorso in data 16 maggio 1991, Perfetti Giuseppe impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per L’Abruzzo, L’Aquila, la decisione n. 210 datata 26 febbraio 1991 del Comitato Regionale di Controllo &#8211; L&#8217;Aquila, con la quale era stata annullata la deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della Unità Lovale Socio Sanitaria di Atri avente ad oggetto: &#8220;Rag. Perfetti, Assistente Amministrativo di ruolo. Presa d&#8217;atto della relazione in merito alle mansioni svolte&#8221;. Chiedeva, nel contempo, il riconoscimento dei propri diritti patrimoniali e la corresponsione delle differenze retributive per avere svolto le funzioni di collaboratore direttivo dal 2 giugno 1971 al 10 marzo 1989, anzichè quelle di assistente amministrativo.<br />
Il T.A.R. ha accolto le domande con sentenza n. 36 in data 10 febbraio 1997, di cui si chiede la riforma con l’appello in epigrafe.</p>
<p>Il gravame si fonda sui seguenti motivi:<br />
1) &#8211; la sentenza è carente di motivazione in ordine alle eccezioni di mancanza di interesse del ricorrente e di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso, sollevate dall’Amministrazioen resistente;<br />
2) &#8211; manca la formale attribuzione delle funzioni superiori e manca del tutto la prova del loro effettivo svolgimento e dell’esistenza del posto vacante;<br />3) &#8211; riguardo all’eccepita prescrizione del credito, manca la prova dell&#8217;esistenza di idonei atti di messa in mora.</p>
<p>Si è costituito in giudizio l’appellato, il quale ha controdedotto al gravame, proponendo, altresì, appello incidentale condizionato. Ha concluso chiedendo che sia respinto l’appello principale, sia accolto l’incidentale e, per l’effetto, sia integralmente accolta la domanda avanzata in primo grado. Con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.<br />
La causa è stata trattata all’udienza pubblica del 9 dicembre 2003, nella quale, sentito il difensore presente, il Collegio si è riservata la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>Con l’impugnata sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, ha accolto in parte il ricorso proposto dall’attuale appellato, già dipendente dell’Unità Locale Socio Sanitaria di Atri. Ha annullato, per l’effetto, la decisione del Comitato regionale di controllo di L’Aquila n. 210 del 26 febbraio 1991, recante annullamento della deliberazione n. 1355 datata 6 dicembre 1990 del Comitato di Gestione della U.l.s.s.. Ha, inoltre, riconosciuto il diritto del ricorrente alle differenze stipendiali tra il livello di appartemenza e quello superiore di collaboratore amministrativo per il periodo 1 luglio 1981 &#8211; 10 marzo 1989, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, esclusi i periodi di congedo ordinario e straordinario.<br />
Di siffatta pronuncia l’Amministrazione contesta la correttezza adducendo la mancata pronuncia sulle sollevate eccezioni di difetto d’interesse del ricorrente e d’inammissibilità ed improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’inesistenza di una formale attribuzione delle funzioni superiori, del cui effettivo svolgimento su posto vacante l’interessato non ha, comunque, dato idonea prova. Non sarebbe stata, infine, dimostrata l’esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione del credito vantato.<br />
L’appello è fondato.<br />
E’ incontroverso, nel caso in esame, che nel periodo per il quale sono reclamate le differenze stipendiali per esercizio di mansioni superiori, queste non risultano attribuite all’appellato con il necessario provvedimento formale, adottato dall’organo competente. Cosicché, anche quando si fosse raggiunta la piena prova dello svolgimento di tali mansioni &#8211; cosa che l’Amministrazione appellante recisamente contesta &#8211; si tratterebbe di esercizio di mero fatto.<br />
Non v’è ragione, allora, di discostarsi dal costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni superiori da parte del personale amministrativo è di regola giuridicamente irrilevante sia ai fini economici sia ai fini della progressione di carriera. Ciò in quanto l&#8217;attribuzione delle mansioni e del correlativo trattamento economico devono avere il loro presupposto indefettibile nel provvedimento di inquadramento.<br />
Di qui l’irrilevanza, altresì, di atti ricognitivi postumi (cfr., tra molte, Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2000 n. 941), quale potrebbe essere qualificata, nel caso di specie, la deliberazione annullata con il provvedimento tutorio impugnato.<br />
La radicale infondatezza della pretesa fatta valere dall’originario ricorrente, che dall’applicazione dei riferiti principi consegue, comporta che l’appello principale debba essere accolto.<br />
Per le stesse ragioni, peraltro, va respinto l’appello incidentale, con il quale l’appellato si duole che erroneamente il giudice di primo grado abbia limitato nel tempo il riconoscimento del diritto agli emolumenti in questione, avendo ritenuto necessario e, in concreto, inesistente il posto in pianta organica corrispondente alle mansioni asseritamente svolte; che non abbia fatto applicazione dellla prescrizione decennale; e che non abbia ammesso i mezzi di prova (prova testimoniale e giuramento suppletorio) richiesti.<br />
L’appello principale va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado deve essere respinto. Merita di essere respinto l’appello incidentale.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </b></center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello principale e respinge quello incidentale; per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Compensa tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio del  9 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alfonso Quaranta &#8211; Presidente<br />
Corrado Allegretta &#8211; Consigliere rel. est.<br />
Goffredo Zaccardi &#8211; Consigliere<br />
Claudio Marchitiello &#8211; Consigliere<br />
Marzio Branca &#8211; Consigliere</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
F.to Alfonso Quaranta</p>
<p>L’ESTENSORE   <br />                                            F.to Corrado Allegretta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesco Cutrupi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-29-3-2004-n-1654/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a></p>
<p>Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere &#8211; gara &#8211; mancato affidamento appalto lavori manutenzione edilizia scuole e patrimonio comunale – requisito della correttezza  contributiva – in caso di cessione di azienda &#8211; necessaria dimostrazione del requisito in capo alla azienda ceduta – carenza – esclusione dalla gara &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/8/4808/g">Ordinanza n. 3217 del 13 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA </b></p>
<p></p>
<p>Registro Ordinanze:1654/2004<br />Registro Generale: 2154/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
DOMENICO LA MEDICA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons.<br />RAFFAELLO SESTINI Primo Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 17 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 2154/2004 proposto da:<br />
<b>SOC IMPRESA CORES SRL </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
DE PORTU AVV. CLAUDIOCANCRINI AVV. ARTUROcon domicilio eletto in ROMAVIA G. MERCALLI, 13presso<br />
CANCRINI AVV. ARTURO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ROMA </b><br />
rappresentato e difeso da: GRAZIOSI AVV. ANTONIO con domicilio eletto in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE, 21 presso AVVOCATURA COMUNE DI ROMAMUNICIPIO ROMA XIIe nei confronti di<b>SOC IMPRESA MEDIAPPALTI LAVORI EDILI STRADALI SRL </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 112 del 26.01.2004, allo stato non conosciuta, con la quale è stata revocata alla ricorrente l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di manutenzione edilizia ordinaria dei complessi edilizi di scuo</p>
<p>&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Municipio Roma XII – U.O.T. – prot. n. 4708 del 27.01.2004, con il quale è stato comunicato alla ricorrente il non affidamento dei lavori per irregolarità contributiva;</p>
<p>&#8211; di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente e comunque connesso a quello impugnato, ivi compresa l’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’Impresa controinteressata ove intervenuta.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI ROMA<br />
Udito il relatore Primo Ref. RAFFAELLO SESTINI e uditi gli avv.ti Portu e Graziosi;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato;</p>
<p>Considerato, in particolare, che la ricorrente non ha dimostrato la regolarità contributiva in relazione al ramo d’azienda acquisito, e che si palesano dubbi circa la stessa persistenza dei requisiti di partecipazione in tal modo acquisiti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 17 marzo 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-3-2004-n-1654/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/3/2004 n.1654</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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