<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>165 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/165/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/165/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2022 10:53:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>165 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/165/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:53:20 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=85974</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a></p>
<p>Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello. Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Appello &#8211; Obbligo di deposito della sentenza appellata &#8211; Art. 94 c.p.a. &#8211; Causa di inammissibilità dell&#8217;appello.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Va dichiarato inammissibile l&#8217;appello unitamente al quale l’appellante non abbia depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, in quanto adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da<br />
Giuseppe Prati, Giovanna Cracolici, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Trappeto, Comune di Trappeto – Settore Tecnico, non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 02015/2021, resa tra le parti, concernente edilizia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l’art. 72-bis c.p.a.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che emerge un profilo di inammissibilità dell’appello, rilevabile d’ufficio, in quanto l’appellante non ha depositato, entro il termine di deposito di trenta giorni decorrente dall’ultima notificazione, la sentenza appellata, adempimento prescritto dall’art. 94 c.p.a. a pena di decadenza, quale espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest’ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della decisione impugnata in copia autentica, perdura l’onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520].</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che la prima udienza utile avuto riguardo ai termini a difesa e ai carichi di udienza, è la camera di consiglio del 21.9.2022, sia ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Fissa la camera di consiglio del 21.9.2022 ai sensi e per gli effetti dell’art. 72-bis c.p.a.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 7 giugno 2022.</p>
<table class="sottoscrizioni" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350"></td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullinammissibilita-dellappello-in-caso-di-mancato-deposito-in-termini-della-sentenza-appellata/">Sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello in caso di mancato deposito in termini della sentenza appellata.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.165</a></p>
<p>Pres. Cartabia, Red. De Pretis Sulla legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6 della l. 240/2010 sulla procedura facoltativa di chiamata a professore dei ricercatori a tempo indeterminato 1. Università  &#8211; Ricercatori a tempo indeterminato &#8211; Chiamata a professori &#8211; Discrezionalità  &#8211; Legittimità  costituzionale &#8211; Ragioni  1. Non sono fondate le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cartabia, Red. De Pretis</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6 della l. 240/2010 sulla procedura facoltativa di chiamata a professore dei ricercatori a tempo indeterminato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Università  &#8211; Ricercatori a tempo indeterminato &#8211; Chiamata a professori &#8211; Discrezionalità  &#8211; Legittimità  costituzionale &#8211; Ragioni<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Non sono fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 relativo alla chiamata facoltativa a professori dei ricercatori a tempo indeterminato. In effetti, il carattere discrezionale del potere dell&#8217;università  di chiamata ex art. 24, comma 6, esprime un non irragionevole bilanciamento fra l&#8217;interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, e l&#8217;interesse degli atenei a operare autonomamente le proprie scelte di reclutamento del personale.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </p>
<p> SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria nel procedimento vertente tra D. D.A. e altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 30 aprile 2019, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visti l&#8217;atto di costituzione di D. D.A., nonchè l&#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito il Giudice relatore Daria de Pretis ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 23 giugno 2020;<br /> deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 30 aprile 2019, iscritta al n. 152 del registro ordinanze del 2019, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br /> Il rimettente è stato adito da D. D.A., ricercatore confermato a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, per l&#8217;annullamento, sia della nota con cui l&#8217;Università  della Calabria, presso cui presta servizio, ha respinto la sua istanza di essere sottoposto alla valutazione per la chiamata in ruolo come professore associato, sia del regolamento del citato ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonchè per l&#8217;accertamento del suo diritto soggettivo a essere sottoposto alla procedura di valutazione.<br /> Nel giudizio principale, promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, nonchè dell&#8217;Università  della Calabria, sono intervenuti ad adiuvandum altri ricercatori a tempo indeterminato con abilitazione scientifica nazionale e mai valutati dai propri atenei per la chiamata nel ruolo dei professori associati.<br /> 1.1.- Il giudice a quo dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione di cui al comma 5 dello stesso articolo «può essere utilizzata», anzichè «è utilizzata», per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019 per l&#8217;utilizzazione di tale procedura. L&#8217;art. 24 sui &#8220;Ricercatori a tempo determinato&#8221; definisce al comma 3, lettera b), la figura del ricercatore cosiddetto &#8220;di tipo B&#8221; e stabilisce, al citato comma 5, che «nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l&#8217;università  valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l&#8217;abilitazione scientifica di cui all&#8217;articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell&#8217;articolo 18, comma 1, lettera e)Â».<br /> 1.2.- Dopo avere respinto il motivo di ricorso fondato sul preteso contrasto della norma censurata con il diritto dell&#8217;Unione europea, il rimettente ritiene impraticabile un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto la lettera dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010 &#8211; lÃ  dove prevede, al comma 5, che nel terzo anno di contratto l&#8217;università  «valuta» il ricercatore di tipo B in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata in ruolo come professore associato e, al comma 6, che la stessa procedura di valutazione «puòÂ» essere utilizzata, ai medesimi fini, per i ricercatori a tempo indeterminato muniti anch&#8217;essi dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale &#8211; deporrebbe con chiarezza nel senso di individuare a carico dell&#8217;università  un obbligo di valutazione solo nel primo caso e una mera facoltà  nel secondo.<br /> Le questioni sarebbero dunque rilevanti, giacchè soltanto il loro accoglimento consentirebbe di annullare il diniego impugnato nel giudizio principale.<br /> 1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricostruisce sinteticamente il quadro normativo delineato dalla riforma di cui alla legge n. 240 del 2010 con riguardo alle figure dei ricercatori a tempo determinato, titolari dei contratti di lavoro subordinato disciplinati alle lettere a) e b) del comma 3 dell&#8217;art. 24, e all&#8217;esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato istituito dall&#8217;art. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè´ sperimentazione organizzativa e didattica) e osserva che la norma censurata violerebbe innanzi tutto l&#8217;art. 3 Cost., per irragionevolezza «estrinseca» e per lesione del principio di uguaglianza.<br /> Sotto il primo profilo, la scelta legislativa di non sottoporre &#8220;di diritto&#8221; i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale alla valutazione della propria università  per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia sarebbe incongrua rispetto al fine di selezionare i docenti meritevoli, perseguito dalla legge n. 240 del 2010. Non vi sarebbe ragionevole giustificazione di limitare per costoro la indicata chiamata e ciò produrrebbe, inoltre, l&#8217;effetto paradossale di negare il diritto di essere valutato a un ricercatore a tempo indeterminato con abilitazione di prima fascia, attribuendolo invece a un ricercatore a tempo determinato con abilitazione solo di seconda fascia.<br /> Ad avviso del rimettente, l&#8217;irragionevolezza del trattamento riservato ai ricercatori a tempo indeterminato potrebbe rivelarsi ancora «pìù profonda» qualora la Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea, pronunciando su un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 3 aprile 2019, n. 4336, ritenesse che la clausola 5 (recante «Misure di prevenzione degli abusi») dell&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 2008, relativa all&#8217;accordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, vada interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale che, come quella italiana, preclude ai ricercatori cosiddetti &#8220;di tipo A&#8221;, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale prorogabile per due anni, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. La stabilizzazione di tali ricercatori, infatti, «li assimilerebbe di molto ai ricercatori confermati».<br /> Sotto il secondo profilo, la norma censurata introdurrebbe un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale rispetto ai ricercatori a tempo determinato di tipo B in possesso di analoga abilitazione, per i quali il citato comma 5 dell&#8217;art. 24, assunto a tertium comparationis, prevede l&#8217;automatica sottoposizione a valutazione nel terzo anno di contratto ai fini della chiamata in ruolo come professori associati. E ciò nonostante l&#8217;omogeneità  delle due situazioni quanto a modalità  di reclutamento (pubblico concorso con valutazione di titoli e pubblicazioni, da discutere pubblicamente con una commissione), a mansioni (ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti) e a impegno lavorativo (350 ore in regime di tempo pieno nei primi tre anni), «in disparte le differenze eminentemente legate alla durata del rapporto».<br /> 1.3.1.- L&#8217;art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 violerebbe altresì¬ l&#8217;art. 97 Cost.<br /> Il rimettente osserva che questa Corte, in fattispecie diversa, ha giÃ  affermato che l&#8217;obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell&#8217;università , pur appartenendo alla discrezionalità  del legislatore, deve essere bilanciato, nel rispetto dell&#8217;art. 97 Cost., con l&#8217;esigenza di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo per l&#8217;esperienza professionale acquisita, in funzione dell&#8217;efficiente andamento del servizio (è citata la sentenza n. 83 del 2013). Analogamente, «pur nel rinnovo dello statuto della figura del ricercatore», contrasterebbe con il principio di buon andamento dell&#8217;amministrazione «ostacolare la progressione di ricercatori di esperienza sol perchè entrati nel vigore di pregressa disciplina».<br /> 2.- Con atto depositato il 21 ottobre 2019 si è costituito in giudizio D. D.A., ricorrente nel processo principale, che ha concluso per l&#8217;accoglimento delle questioni.<br /> Dopo avere tratteggiato le figure del ricercatore a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato di tipo B, mettendone in evidenza le caratteristiche comuni per modalità  di reclutamento e mansioni a essi riservate, la parte privata aderisce sostanzialmente alle censure mosse dal rimettente.<br /> Quanto alla violazione del principio di uguaglianza nell&#8217;accesso al ruolo dei professori associati, i ricercatori a tempo indeterminato sarebbero sottoposti, rispetto ai loro omologhi a tempo determinato di tipo B, a un trattamento penalizzante e discriminatorio, aggravato dal fatto che i secondi hanno maturato, al momento della valutazione, un periodo di servizio di soli tre anni, pari alla durata del loro contratto, mentre i primi potrebbero avere conseguito &#8211; come avrebbe effettivamente conseguito il ricorrente nel processo principale &#8211; un&#8217;anzianità  di servizio ben pìù lunga, oltre ad avere superato la procedura di conferma con valutazione dell&#8217;attività  di ricerca scientifica e di didattica integrativa da parte di una commissione nazionale.<br /> Un&#8217;ulteriore «sperequazione» ai danni dei ricercatori a tempo indeterminato, «assolutamente gratuita e incomprensibilmente punitiva», deriverebbe poi dalla possibilità , concessa dall&#8217;attuale formulazione dell&#8217;art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, che i contratti ivi disciplinati siano stipulati non solo con i ricercatori a tempo determinato di tipo A o con i titolari degli assegni di ricerca previsti all&#8217;art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come era stabilito ab origine, ma anche con chi abbia conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia ovvero abbia usufruito per almeno tre anni non consecutivi degli assegni di ricerca di cui all&#8217;art. 22 della stessa legge n. 240 del 2010. Mentre nell&#8217;impianto originario di quest&#8217;ultima legge si accedeva alla posizione di ricercatore di tipo B solo avendo maturato un periodo almeno triennale di servizio con l&#8217;università  (nella forma del contratto di tipo A o dell&#8217;assegno di ricerca ex art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997), nell&#8217;attuale assetto normativo possono accedere anche soggetti che non hanno intrattenuto alcun rapporto di servizio con l&#8217;università . E, come rilevato dal giudice a quo, potrebbe assurdamente capitare che un ricercatore di ruolo in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, come lo stesso ricorrente nel processo principale, non venga chiamato dal proprio ateneo come professore associato, mentre dovrebbe essere chiamato un ricercatore a tempo determinato di tipo B che abbia conseguito la sola abilitazione di seconda fascia.<br /> Il denunciato trattamento normativo violerebbe anche gli artt. 4 e 35 Cost. Tali disposizioni impedirebbero al legislatore di introdurre senza giustificazione razionale norme che comprimono le aspettative di crescita professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a quelli che, come i ricercatori universitari, prestano un servizio pubblico. La «elevazione professionale» dei ricercatori a tempo indeterminato si troverebbe in una sorta di limbo, rimessa alle scelte discrezionali dell&#8217;università  di appartenenza, che potrebbero dipendere da circostanze e valutazioni indipendenti dal merito e legate, ad esempio, a ragioni di carattere economico-finanziario e alla disponibilità  dei cosiddetti &#8220;punti organico&#8221;.<br /> Quanto alla violazione dell&#8217;art. 97 Cost., una disciplina che, come quella censurata, subordina l&#8217;avanzamento in carriera dei ricercatori di ruolo a valutazioni del tutto discrezionali nell&#8217;an e nel quando, senza dare rilievo al merito dell&#8217;attività  scientifica e didattica svolta, svilirebbe la figura principalmente coinvolta nell&#8217;attività  di ricerca scientifica, in contrasto con lo scopo che l&#8217;art. 1 della legge n. 240 del 2010, richiamando gli artt. 9, comma primo, e 33, comma primo, Cost., assegna alle università  quali «sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell&#8217;ambito dei rispettivi ordinamenti e [&#8230;] luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».<br /> Il ricercatore di ruolo, a differenza di quello a tempo determinato di tipo B, si troverebbe infatti in una situazione di vera e propria soggezione nei confronti del proprio ateneo, che ne minerebbe la libertà  di ricerca. Sarebbe posto in condizione di «subalternità  rispetto alla sua struttura di afferenza, nonchè rispetto ai professori ordinari del suo settore scientifico disciplinare» e al «potere di fatto che il professore ordinario &#8220;di riferimento&#8221; [&#8230;] è in grado di esercitare nell&#8217;ambito del Dipartimento». Un ricercatore a tempo indeterminato di eccellente valore potrebbe non essere chiamato nei ruoli di professore associato solo perchè «nel suo settore scientifico disciplinare è stato attivato un posto da ricercatore di tipo B, che vincola apposite risorse per la chiamata di quest&#8217;ultimo», a prescindere dal merito. La perdita di ogni chance di progressione in carriera provocherebbe nel ricercatore a tempo indeterminato demotivazione e frustrazione, con inevitabili ricadute sul suo rendimento e con compromissione, oltre che delle istanze di promozione della ricerca scientifica e della libertà  di trasmissione del sapere garantite dalla Costituzione, anche del principio di buon andamento, che le università  sono tenute a rispettare.<br /> La norma censurata contrasterebbe, infine, con l&#8217;art. 2 Cost. Nel contesto dell&#8217;università , formazione sociale dove si sviluppa la personalità  dello studioso nella relazione con i colleghi, essa riserverebbe alla valutazione discrezionale del dipartimento di appartenenza la decisione sulla progressione in carriera del ricercatore di ruolo in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, così¬ mortificandolo in ambito lavorativo e peggiorandone il rendimento e la qualità  della vita, nonchè la stessa dignità .<br /> 3.- Con atto depositato il 22 ottobre 2019 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni.<br /> Ad avviso dell&#8217;interveniente, la ratio della automatica procedura di valutazione riservata ai ricercatori di tipo B (cosiddetta tenure-track), di cui al comma 5 dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010, risiederebbe nella necessità  di assicurare il trattenimento nell&#8217;ateneo del ricercatore che ivi si è formato all&#8217;esito di un percorso lungo, strutturato e contraddistinto da un susseguirsi di contratti a tempo determinato, assolvendo dunque anche a una finalità  di stabilizzazione dell&#8217;organico. Senza tale procedura, infatti, il ricercatore di tipo B, a differenza di quello a tempo indeterminato, non avrebbe pìù alcun rapporto di lavoro con l&#8217;università , perderebbe continuità  scientifica e sarebbe tagliato fuori dal sistema nelle more dell&#8217;indizione delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.<br /> Il comma 6 dello stesso art. 24, invece, sarebbe una norma speciale che consente alle università , per un periodo di tempo limitato, di utilizzare la procedura del comma 5 per chiamare nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia sia professori associati che ricercatori a tempo indeterminato in servizio nelle medesime università  e in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, entro un contingente massimo rispetto alla totalità  delle assunzioni di professori e utilizzando risorse destinate a tal fine, fino alla metà  di quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.<br /> Sussisterebbero dunque differenze tra i soggetti destinatari delle due procedure, nonchè tra le rationes sottese alle stesse procedure e tra i loro presupposti, in quanto l&#8217;una, di carattere obbligatorio, è volta a immettere nel ruolo dei professori associati ricercatori sui quali l&#8217;università  ha investito negli anni e che sarebbero destinati altrimenti a uscire dal sistema, mentre con l&#8217;altra il legislatore ha inteso concedere alle università  la facoltà  di far progredire in ruolo studiosi giÃ  inquadrati tra i docenti a tempo indeterminato.<br /> La differenza sostanziale alla base del diverso meccanismo di progressione dovrebbe essere individuata nel «differente percorso che struttura i due profili in esame».<br /> Il ricercatore di tipo B, infatti, è sottoposto a un primo concorso per stipulare il contratto a tempo determinato di tipo A, alla valutazione per il rinnovo biennale di tale contratto, a un secondo concorso per accedere al contratto a tempo determinato di tipo B, alla valutazione per il conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale e, infine, alla valutazione per l&#8217;immissione nel ruolo dei professori associati.<br /> Il ricercatore a tempo indeterminato, invece, sarebbe una figura residua del vecchio sistema di reclutamento universitario contraddistinta da una maggiore stabilità . Per giungere all&#8217;immissione in ruolo quale professore di seconda fascia, deve aver superato un solo concorso e avere ottenuto la conferma in ruolo, oltre all&#8217;abilitazione scientifica nazionale. L&#8217;ordinamento avrebbe comunque apprestato anche per tale figura specifiche chance di carriera, mediante la procedura speciale ex art. 24, comma 6, o mediante quella ordinaria ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.<br /> La progressione del ricercatore di tipo B non potrebbe essere assimilata a quella del ricercatore a tempo indeterminato, in quanto caratterizzata da molteplici prove concorsuali e valutazioni della produttività  scientifica, che giustificherebbero «l&#8217;automatismo premiale» delineato dal legislatore, cui si affianca un «meccanismo di incentivo» della produttività  degli studiosi al fine di reclutare i migliori, selezionati attraverso un puntuale percorso di perfezionamento. Il ricercatore a tempo indeterminato vedrebbe invece consolidarsi la propria posizione con il primo concorso e la valutazione per la conferma. La diversità  e non assimilabilità  delle due figure, alla base dei diversi sistemi di reclutamento, sarebbe stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa.<br /> La prospettata violazione dell&#8217;art. 3 Cost. non sarebbe dunque fondata e, anzi, un&#8217;equiparazione di trattamento determinerebbe una discriminazione al contrario, favorendo ingiustamente i ricercatori a tempo indeterminato e sottraendo le risorse vincolate alla tenure-track a vantaggio di coloro che sono giÃ  stabili nel sistema. Inoltre, sarebbe compressa l&#8217;autonomia costituzionalmente garantita alle università  in ordine alle politiche di reclutamento e all&#8217;uso delle risorse economiche, che rimarrebbero in gran parte vincolate alla chiamata di studiosi giÃ  nei rispettivi ruoli. Ciò che comporterebbe la contestuale erosione del principio di comparazione, sotteso alle procedure di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 240 del 2010, e la diminuzione delle chance di chiamata di soggetti estranei all&#8217;ateneo.<br /> Infine, la temporaneità  della previsione censurata sarebbe giustificata dalla sua eccezionalità , avendo il legislatore delineato un regime transitorio nel quale gli atenei possono valorizzare i docenti in servizio escludendo le procedure comparative aperte anche agli &#8220;esterni&#8221;, in considerazione della contestuale introduzione, ai fini della progressione in carriera, dell&#8217;ulteriore requisito dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale.<br /> 4.- Il ricorrente nel processo principale ha depositato il 1° giugno 2020 una memoria illustrativa, insistendo per l&#8217;accoglimento delle questioni.<br /> 4.1.- In primo luogo, osserva che per effetto dei piani straordinari di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B, ai quali il legislatore ha fatto ripetutamente ricorso negli ultimi anni &#8211; da ultimo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all&#8217;economia, nonchè di politiche sociali connesse all&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), in corso di conversione &#8211; per fare fronte al drammatico aumento del precariato universitario, la discriminazione subÃ¬ta dai ricercatori a tempo indeterminato si sarebbe notevolmente acuita.<br /> Infatti, allorchè i ricercatori di tipo B &#8211; così¬ reclutati &#8211; accedono alla posizione di professore di seconda fascia ex art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, le risorse attribuite per il loro reclutamento straordinario devono essere utilizzate dalle università  come co-finanziamento di tali posizioni, per le quali non sono state previste risorse aggiuntive. Il meccanismo così¬ congegnato dai decreti ministeriali di attuazione dei suddetti piani straordinari (il primo dei quali sarebbe stato impugnato da alcuni ricercatori a tempo indeterminato, tuttavia con esito negativo: è citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 23 marzo 2020, n. 2022, che avrebbe rilevato il difetto di interesse dei ricorrenti) comporterebbe, di conseguenza, la sottrazione delle risorse a disposizione degli atenei per la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo dei professori associati.<br /> 4.2.- In secondo luogo, la parte ribadisce che la possibilità  di stipulare contratti di tipo B in regime di tempo definito &#8211; recentemente ammessa dall&#8217;art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 &#8211; consentirebbe a un ricercatore di quel tipo che avesse conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale, dopo soli tre anni di impegno a tempo definito, di &#8220;scavalcarne&#8221; uno a tempo indeterminato dotato della stessa abilitazione, nonostante quest&#8217;ultimo abbia dovuto per almeno tre anni, sino alla conferma nel ruolo, prestare obbligatoriamente un impegno a tempo pieno. Nè si potrebbe obiettare che per accedere al contratto di tipo B sono necessari tre anni di assegni di ricerca, di borse di studio o di contratti di tipo A, poichè l&#8217;attuale disciplina legittima l&#8217;accesso anche a chi è solo in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale.<br /> 4.3.- Infine, il ricorrente nel processo principale contesta che i ricercatori a tempo indeterminato appartengano a un ruolo a esaurimento, come ritenuto dal giudice a quo. La figura infatti, lungi dall&#8217;essere stata abolita, sarebbe disciplinata in modo organico dalla legge n. 240 del 2010, come dimostra la rubrica del suo art. 6, dedicata allo «Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo», nonchè il fatto che viene presa in considerazione anche da leggi successive, tra cui, ad esempio, la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell&#8217;ordinamento della professione forense), che esonera i ricercatori confermati in materie giuridiche dall&#8217;obbligo della formazione continua (art. 11) e li inserisce tra i membri delle commissioni di esame per l&#8217;abilitazione da avvocato (art. 47).<br /> Inoltre, si dovrebbe considerare che, quando il legislatore ha inteso mettere in esaurimento il ruolo degli assistenti universitari, lo ha fatto con una disposizione espressa (art. 3, comma quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante «Misure urgenti per l&#8217;Università», convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766), continuando a definirlo tale in leggi successive, come all&#8217;art. 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010.<br /> 5.- Il 15 giugno 2020 D. D.A. ha depositato anche «brevi note aggiuntive», ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1, lettera c).<br /> In esse contesta l&#8217;assunto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui la ratio della previsione censurata andrebbe individuata nella necessità  di trattenere nell&#8217;università  il ricercatore di tipo B in essa formatosi «all&#8217;esito di un percorso lungo, strutturato e contraddistinto da un susseguirsi di contratti a tempo determinato», che renderebbe la sua progressione in carriera non assimilabile a quella del ricercatore a tempo indeterminato.<br /> Secondo la disciplina vigente infatti i contratti di tipo B potrebbero essere stipulati anche con chi ha conseguito soltanto l&#8217;abilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia, senza avere intrattenuto alcun rapporto di servizio con l&#8217;università , mentre il ricercatore a tempo indeterminato ha superato un concorso pubblico ed è stato sottoposto alla valutazione di conferma nel ruolo, oltre ad avere «alle spalle» un periodo di almeno tre anni di regime a tempo pieno.<br /> Inoltre, il sistema sarebbe congegnato in modo tale da incoraggiare le università  a bandire procedure per il reclutamento di ricercatori di tipo B &#8211; alle quali perà² non possono partecipare quelli a tempo indeterminato &#8211; anzichè procedure valutative &#8220;aperte&#8221; per posti di professore associato, giacchè questi ultimi impegnano «0,7 punti organico», mentre i posti di ricercatori di tipo B impegnano solo «0,5 punti organico». D&#8217;altra parte, reclutare ricercatori di tipo B sarebbe pìù conveniente anche perchè possono svolgere attività  didattica non integrativa, e le università  potrebbero così¬ «riservarsi un momento di ulteriore verifica del rendimento del docente-ricercatore prima di assumerlo definitivamente come professore associato».<br /> Di conseguenza, i ricercatori a tempo indeterminato, oltre a non essere titolari del diritto alla automatica sottoposizione a valutazione, vedrebbero ridursi significativamente le chance di divenire professori associati tramite le procedure bandite ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, e verrebbero così¬ a trovarsi in una sorta di «binario morto». D&#8217;altro canto, l&#8217;estensione a essi della procedura ex art. 24, comma 5, richiederebbe «risorse estremamente esigue», tali da non giustificare nemmeno sotto il profilo economico la censurata discriminazione.<br /> 6.- Il 15 giugno 2020 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato «brevi note», insistendo per l&#8217;infondatezza delle questioni e chiedendo in alternativa la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza.<br /> L&#8217;interveniente ribadisce che la ragione della censurata diversità  di trattamento deve essere individuata nel «differente percorso» che caratterizza i ricercatori a tempo determinato di tipo B e quelli a tempo indeterminato. La progressione di carriera dei primi sarebbe infatti connotata da maggiore complessità , presupponendo molteplici prove concorsuali e valutazioni della produttività  scientifica, non previste invece per i secondi, ai quali il legislatore garantirebbe comunque «ben due procedure &#8211; una ordinaria ed una speciale &#8211; mediante le quali assicurare le chance di carriera».<br /> La differenza tra le due categorie deriverebbe anche dal diverso «regime di impegno», in quanto l&#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010 prevede per i ricercatori a tempo determinato l&#8217;obbligo di svolgere anche compiti di didattica, mentre i ricercatori a tempo indeterminato possono essere titolari di «corsi e moduli curriculari» solo con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.<br /> Quanto al termine per l&#8217;utilizzo delle procedure, l&#8217;interveniente ribadisce che esso, in ragione dell&#8217;eccezionalità  della norma sulla valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, troverebbe «fondamento nell&#8217;esigenza di strutturare un regime transitorio che consenta agli Atenei [di] valorizzare i docenti in servizio».<br /> A questo riguardo, l&#8217;Avvocatura precisa che nel frattempo il termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall&#8217;art. 5, comma 2 [recte: comma 1, lettera b], del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità  ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, sicchè la rilevanza delle questioni dovrebbe poter essere nuovamente valutata anche alla luce di tale recente intervento normativo.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria dubita della legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.<br /> La questione è stata sollevata in un giudizio promosso da un ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso l&#8217;Università  della Calabria e in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, per l&#8217;annullamento della nota con cui la stessa Università  ha respinto la sua richiesta di essere sottoposto alla valutazione per la chiamata in ruolo come professore associato e del regolamento dello stesso ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, nonchè per l&#8217;accertamento del suo diritto soggettivo a essere sottoposto alla procedura di valutazione.<br /> La disposizione censurata, nella versione vigente al momento della pronuncia dell&#8217;ordinanza di rimessione, così¬ stabiliva: «[n]ell&#8217;ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell&#8217;ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell&#8217;università  medesima, che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica di cui all&#8217;articolo 16. A tal fine le università  possono utilizzare fino alla metà  delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l&#8217;università  può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà  dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5».<br /> Pìù precisamente, la previsione è oggetto di censura nella parte in cui dispone che la procedura di valutazione riservata dal comma 5 ai titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo «può essere utilizzata» &#8211; per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato che abbiano ottenuto l&#8217;abilitazione scientifica nazionale &#8211; e non invece «è utilizzata», come lo stesso comma 5 prevede per i ricercatori a tempo determinato cosiddetti di tipo B, i quali, una volta ottenuta l&#8217;abilitazione scientifica nazionale, sono sottoposti di diritto alla valutazione ai fini della chiamata dalla propria Università . Ãˆ censurata inoltre nella parte in cui fissa il termine ultimo del 31 dicembre 2019 (e cioè «al 31 dicembre dell&#8217;ottavo anno successivo» all&#8217;entrata in vigore della legge n. 240 del 2010) per l&#8217;utilizzazione di tale procedura.<br /> 1.1.- L&#8217;art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 violerebbe innanzitutto l&#8217;art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della lesione del principio di uguaglianza.<br /> Nel primo senso, la scelta legislativa di configurare come discrezionale il potere di ciascuna Università  di sottoporre a valutazione per la chiamata i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale sarebbe incongrua rispetto al fine di selezionare i meritevoli perseguito dalla legge n. 240 del 2010. L&#8217;irragionevolezza di questa limitazione sarebbe dimostrata dalla paradossale conseguenza che ne deriverebbe, per cui a un ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell&#8217;abilitazione di prima fascia sarebbe negato il diritto di essere valutato per la chiamata a professore associato, diritto spettante invece per legge ai ricercatori a tempo determinato con abilitazione solo di seconda fascia.<br /> Nel secondo senso, la norma censurata determinerebbe un&#8217;irragionevole disparità  di trattamento dei ricercatori a tempo indeterminato rispetto ai ricercatori a tempo determinato di tipo B quanto al regime della chiamata a professori associati, pur essendo la posizione dei due tipi di ricercatore, a giudizio del rimettente, sostanzialmente sovrapponibile per modalità  di reclutamento, mansioni e impegno lavorativo. Il comma 5 dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010, assunto a tertium comparationis, riserva infatti solo ai secondi, una volta giunti al terzo anno del contratto e ottenuta l&#8217;abilitazione scientifica di seconda fascia, il meccanismo dell&#8217;automatica sottoposizione a valutazione ai fini della chiamata in ruolo come professori associati.<br /> Sarebbe violato infine l&#8217;art. 97 Cost., in quanto il principio del buon andamento dell&#8217;amministrazione esigerebbe che l&#8217;obiettivo, pur legittimo, di favorire il ricambio generazionale del personale accademico sia bilanciato con quello del rispetto delle esigenze di progressione di carriera dei ricercatori reclutati nel vigore della disciplina precedente.<br /> 2.- Così¬ definiti i termini delle questioni, occorre occuparsi di alcuni profili preliminari alla decisione nel merito.<br /> 2.1.- In primo luogo, devono essere dichiarate inammissibili, in quanto dirette a estendere il thema decidendum oltre i termini definiti nell&#8217;atto di rimessione, le questioni proposte nei suoi atti difensivi dalla parte privata con riferimento agli artt. 4 e 35, nonchè 2 Cost. Per costante orientamento di questa Corte, infatti, non possono essere presi in considerazione «ulteriori questioni o profili di costituzionalità  dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (ex plurimis, sentenze n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009, n. 86 del 2008)Â» (sentenza n. 203 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 150 e n. 85 del 2020).<br /> 2.2.- In secondo luogo, è adeguata la motivazione con cui il rimettente esclude la possibilità  di un&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata. La lettera dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010, lÃ  dove prevede, al comma 5, che l&#8217;università  «valuta» il ricercatore di tipo B in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata in ruolo come professore associato e, al comma 6, che la stessa procedura «puòÂ» essere utilizzata per i ricercatori a tempo indeterminato, depone con chiarezza nel senso di configurare un obbligo di valutazione solo nel primo caso e una mera facoltà  nel secondo.<br /> Le questioni sono dunque rilevanti, perchè soltanto il loro accoglimento consentirebbe di annullare il diniego impugnato nel giudizio principale.<br /> 2.3.- Va inoltre respinta l&#8217;istanza del Presidente del Consiglio dei ministri di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in conseguenza dell&#8217;intervenuta modifica del comma 6 dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010 a opera dell&#8217;art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità  ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159.<br /> Per quello che qui rileva, lo ius superveniens, sostituendo, all&#8217;art. 24, comma 6, le parole «dell&#8217;ottavo» con le parole «del decimo», si limita a differire al 31 dicembre 2021 il termine, prima fissato al 31 dicembre 2019, entro cui le università  possono utilizzare la procedura di valutazione del comma 5 a favore dei ricercatori a tempo indeterminato (e dei professori di seconda fascia). Ãˆ così¬ introdotta un&#8217;ulteriore proroga del termine in questione, che, originariamente stabilito al 31 dicembre del sesto anno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 (quindi al 31 dicembre 2017), era giÃ  stato prorogato una prima volta al 31 dicembre 2019 (dall&#8217;art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e definizione di termini», convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2017, n. 19).<br /> Pur incidendo su un frammento normativo investito dalle censure, la modifica si risolve nel semplice prolungamento del termine precedentemente stabilito, che non costituisce in sè oggetto della questione, diretta a contestare non la durata ma l&#8217;esistenza stessa di un limite temporale all&#8217;utilizzo della procedura di valutazione.<br /> Come questa Corte ha giÃ  avuto modo di precisare, un&#8217;eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità  che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività  della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività , a un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell&#8217;incidente di legittimità  costituzionale, e a una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità , con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall&#8217;art. 111 Cost. (sentenze n. 222 del 2015, n. 172 del 2014 e n. 186 del 2013).<br /> La marginalità  dello ius superveniens comporta invece il &#8220;trasferimento&#8221; delle questioni sulla disposizione così¬ modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2018 e n. 84 del 1996).<br /> 3.- Nel merito le questioni non sono fondate.<br /> 3.1.- La riforma del sistema universitario operata con la legge n. 240 del 2010 ha trasformato la figura del ricercatore universitario, introducendo la nuova posizione del ricercatore a contratto a tempo determinato, destinata a sostituire quella del vecchio ricercatore a tempo indeterminato, a suo tempo istituita con l&#8217;art. 1, comma 4, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica), adottato in attuazione della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica).<br /> Sulla scia di quanto giÃ  anticipato con la legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari), che aveva limitato l&#8217;assunzione di ricercatori di questo tipo alla copertura dei posti banditi non oltre il 30 settembre 2013 (art. 1, commi 7 e 22), la riforma del 2010 ne ha definitivamente vietato il reclutamento, stabilendo espressamente che, dalla sua entrata in vigore, per la copertura dei posti di ricercatore le università  possono avviare esclusivamente le procedure previste per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (art. 29, comma 1).<br /> GiÃ  questo consente di cogliere una prima sostanziale diversità  fra i due tipi di posizione in esame: a regime, quella del nuovo ricercatore a tempo determinato; destinata al progressivo superamento, quella del vecchio ricercatore di ruolo. A tale diversa collocazione nella prospettiva definita dalla riforma, si accompagnano molteplici differenze sostanziali di regime giuridico, riguardanti modalità  di accesso, compiti e, soprattutto, la stabilità  o la precarietà  delle due posizioni.<br /> 3.1.1.- L&#8217;accesso al ruolo dei ricercatori «a tempo indeterminato», definiti anche ricercatori «di ruolo», avveniva per pubblici concorsi decentrati presso le singole sedi universitarie, con le modalità  originariamente disciplinate dal d.P.R. n. 382 del 1980, poi dall&#8217;art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), e da ultimo, e per l&#8217;ultima volta, dall&#8217;art. 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità  del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, sulla base della valutazione comparativa dei candidati.<br /> Dopo tre anni dalla immissione in ruolo i ricercatori venivano sottoposti a un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale e, nel caso di giudizio favorevole, erano immessi nella fascia dei ricercatori confermati (art. 7, quinto comma, della legge n. 28 del 1980). In tale ruolo &#8211; nel quale possono optare per il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito &#8211; sono destinati a restare fino all&#8217;eventuale passaggio ad altra posizione accademica o comunque fino alla cessazione del servizio per limiti di età .<br /> Al ricercatore a tempo indeterminato sono affidati compiti principalmente di ricerca scientifica, cui si aggiungono attività  didattiche integrative dei corsi di insegnamento ufficiali, quali esercitazioni, collaborazione con gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea e partecipazione alla sperimentazione di nuove modalita` di insegnamento (art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980). Dal 1990 è inoltre possibile affidare al ricercatore di ruolo, con il suo consenso, ulteriori corsi o moduli di insegnamento (art. 12, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; possibilità  poi confermata a condizioni pìù stringenti dall&#8217;art. 11 della legge n. 230 del 2005).<br /> Questo sistema di compiti trova sostanziale conferma nell&#8217;art. 6 della legge n. 240 del 2010, che in particolare impone ai ricercatori di ruolo di riservare annualmente ai descritti compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti «fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito» (comma 3).<br /> 3.1.2.- La riforma del 2010 introduce come detto la nuova figura del ricercatore a tempo determinato (art. 24, rubricato appunto «Ricercatori a tempo determinato»), selezionato con procedure pubbliche disciplinate dalle singole università  con proprio regolamento nel rispetto dei criteri elencati al comma 2 dello stesso art. 24, e con il quale l&#8217;università  stipula apposito contratto di durata triennale per lo svolgimento «delle attività  di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonchè delle attività  di ricerca» (comma 1).<br /> Il comma 3 del citato art. 24 disciplina due tipi di contratto.<br /> Il primo &#8211; previsto alla lettera a) del comma 3, da cui la definizione corrente del destinatario come ricercatore &#8220;di tipo A&#8221; &#8211; ha durata triennale, prorogabile per due anni per una sola volta previa positiva valutazione delle attivita` didattiche e di ricerca svolte. Requisiti di accesso alla selezione sono il titolo di dottore di ricerca o un titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica, nonchè eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo. La posizione del ricercatore di tipo A corrisponde al passaggio intermedio fra la posizione del titolare di assegno di dottorato o di post-dottorato e la carriera accademica, ed è destinata ad aprire l&#8217;accesso alla posizione di ricercatore di tipo B.<br /> Questo secondo tipo di contratto, previsto alla lettera b) del comma 3 &#8211; da cui la definizione di ricercatore &#8220;di tipo B&#8221; &#8211; ha durata triennale. Originariamente era riservato ai ricercatori di tipo A o a coloro che hanno usufruito per almeno tre anni di assegni di ricerca (ai sensi dell&#8217;art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») o di borse post-dottorato (ai sensi dell&#8217;art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, recante «Norme in materia di borse di studio universitarie»), ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. L&#8217;accesso al contratto di tipo B è stato successivamente esteso a coloro che sono in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o di seconda fascia, o del titolo di specializzazione medica o di assegni di ricerca di cui all&#8217;art. 22 della stessa legge (versione attuale della citata lettera b introdotta dall&#8217;art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»).<br /> Il rapporto instaurato sulla base di ciascuno dei due contratti può essere a tempo pieno o a tempo definito, essendo stata estesa tale possibilità  anche ai contratti di tipo B, per i quali era originariamente previsto solo il regime di tempo pieno (la modifica è stata introdotta al comma 4 dell&#8217;art. 24 dall&#8217;art. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58). L&#8217;impegno annuo complessivo richiesto a tutti i ricercatori a tempo determinato per attività  di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti e` pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.<br /> 3.2.- Per quello che qui rileva, occorre ricordare inoltre che la legge n. 240 del 2010 ha integralmente riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari, segnando il passaggio da un sistema basato su concorsi locali a un sistema a due stadi, consistenti, il primo, nell&#8217;«abilitazione scientifica nazionale» per le funzioni di professore di prima o di seconda fascia nei diversi settori scientifico-disciplinari, e, il secondo, nella «chiamata» presso il singolo ateneo a seguito di una valutazione comparativa in sede locale aperta a candidati in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nello specifico settore concorsuale della posizione messa a bando.<br /> La procedura per l&#8217;abilitazione scientifica si svolge a livello nazionale e si basa su una valutazione di titoli e pubblicazioni (art. 16 della legge n. 240 del 2010); la durata dell&#8217;abilitazione è di quattro anni, successivamente elevati a sei e infine a nove, quale è attualmente (in seguito alla modifica disposta dall&#8217;art. 5, comma 1, lettera a, del d.l. n. 126 del 2019). La chiamata vera e propria avviene invece a cura della singola università , che gestisce la relativa procedura comparativa sulla base del proprio apposito regolamento (art. 18 della legge n. 240 del 2010).<br /> Se questo è il metodo ordinario di reclutamento dei professori associati e ordinari, ossia delle sole figure di ruolo del sistema a regime, la stessa legge n. 240 del 2010 prevede, al comma 5 dell&#8217;art. 24, per i ricercatori a tempo determinato di tipo B, un meccanismo di chiamata particolare, che prescinde dall&#8217;avvio della descritta procedura comparativa. In coerenza con il carattere temporaneo del contratto, la riforma ha disegnato per questo tipo di ricercatori a contratto un sistema di avanzamento nella carriera, da ricercatore a tempo determinato a professore associato, ispirato al modello anglosassone del cosiddetto tenure-track, cioè a un percorso accademico connotato, alternativamente, dal carattere per così¬ dire automatico dell&#8217;avanzamento in presenza di determinate condizioni (abilitazione nazionale ed esito positivo della valutazione dell&#8217;ateneo) ovvero dall&#8217;uscita dall&#8217;università  se quelle condizioni non si sono realizzate. In questo modo è previsto che, all&#8217;esito del triennio del contratto, il ricercatore di tipo B che ha ottenuto nel frattempo l&#8217;abilitazione scientifica nazionale è doverosamente sottoposto alla valutazione dell&#8217;università  di appartenenza e, in caso di superamento positivo di essa, è chiamato dalla stessa università  come professore associato. Per il ricercatore di tipo B che abbia conseguito la necessaria abilitazione scientifica nazionale questo costituisce dunque il modo normale di immissione nel ruolo di professore associato al termine del periodo di contratto. Al contrario, il rapporto con l&#8217;università  del ricercatore di tipo B termina definitivamente qualora egli non abbia ottenuto l&#8217;abilitazione o se la successiva valutazione dell&#8217;ateneo non abbia avuto esito positivo. La potenziale (e a determinate condizioni fisiologica) continuità  del percorso così¬ tracciato dalla riforma è confermata dal fatto che l&#8217;università , quando bandisce un contratto di ricercatore di tipo B, è tenuta a impegnare le risorse necessarie per la copertura di una posizione di professore associato.<br /> Occorre precisare a questo punto che la previsione oggetto della presente questione di costituzionalità  (comma 6 dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010) estende transitoriamente l&#8217;applicazione del meccanismo di chiamata appena descritto &#8211; riservato come detto in via ordinaria alla chiamata a professore associato dei ricercatori di tipo B &#8211; ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale di professore di prima o di seconda fascia &#8211; oltre che ai professori associati in possesso dell&#8217;abilitazione di professore di prima fascia &#8211; per i quali l&#8217;avanzamento al grado superiore della carriera dovrebbe avvenire in via ordinaria secondo la procedura di chiamata regolata all&#8217;art. 18 della legge n. 240 del 2010.<br /> In deroga a quest&#8217;ultima disciplina, alle singole università  è dunque consentito, nei limiti delle risorse disponibili e nell&#8217;ambito delle percentuali delle medesime risorse indicate dalla stessa legge, effettuare chiamate attraverso procedure riservate agli interni nei ruoli dei professori, associato o ordinario, di chi presta servizio presso di esse come ricercatore di ruolo. Al carattere eccezionale e derogatorio dell&#8217;utilizzo della descritta procedura di chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato si accompagna, oltre alla ricordata temporaneità  (il termine per l&#8217;utilizzo è attualmente fissato al 31 dicembre 2021), la discrezionalità  del ricorso alla procedura da parte del singolo ateneo, discrezionalità  di cui appunto il rimettente si duole.<br /> La ragione della previsione nel contesto della normativa di riforma è evidente: con essa il legislatore ha inteso farsi carico delle aspettative di chi era giÃ  in servizio, reclutato sulla base della disciplina previgente, e apprestare un canale accelerato per assorbire le vecchie posizioni dei ricercatori di ruolo, offrendo una chance di avanzamento all&#8217;interno dell&#8217;ateneo di appartenenza a coloro fra essi che hanno conseguito l&#8217;abilitazione nazionale. Stante la limitatezza delle risorse, tuttavia, e la necessità  di salvaguardare il prioritario obiettivo di messa a regime del nuovo sistema, la scelta di chiamare attraverso la procedura riservata agli interni il personale a tempo indeterminato giÃ  in servizio è affidata alla valutazione discrezionale di ciascun ateneo, che vi provvede nell&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia a esso garantita nel reclutamento del personale accademico, in attuazione delle proprie politiche di sviluppo e sulla base della ponderazione dei diversi interessi in gioco.<br /> Fra gli interessi di cui ogni università  deve necessariamente tenere conto, nel momento in cui si determina a operare o meno la chiamata, non possono non esservi le legittime aspirazioni di sviluppo di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato che hanno ottenuto l&#8217;abilitazione scientifica nazionale e desiderano essere chiamati nella posizione corrispondente.<br /> Conviene ricordare, in ogni caso, che le scelte al riguardo degli atenei sono state accompagnate da ripetute misure legislative e interventi finanziari diretti a favorire la chiamata attraverso la descritta procedura come professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.<br /> GiÃ  la legge n. 240 del 2010, al comma 9 dell&#8217;art. 29, aveva riservato apposite risorse per gli anni 2011 e seguenti ai fini della chiamata di professori di seconda fascia anche secondo la descritta procedura dell&#8217;art. 24, comma 6, sulla base di un piano straordinario poi attuato con i decreti del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca scientifica del 15 dicembre 2011 e del 28 dicembre 2012.<br /> Successivamente, l&#8217;art. 1, comma 401, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l&#8217;anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nell&#8217;adottare misure di sostegno per l&#8217;accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività  del sistema universitario italiano a livello internazionale, ha autorizzato «in deroga alle vigenti facoltà  assunzionali» la copertura di nuovi posti destinati alla progressione in carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, «nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2020». Di questi posti, almeno il 50 per cento deve essere coperto con le procedure aperte di valutazione comparativa di cui all&#8217;art. 18 della legge n. 240 del 2010 e non pìù del 50 per cento mediante chiamata secondo la procedura dell&#8217;art. 24, comma 6, della stessa legge. L&#8217;applicazione di questa misura è stata prorogata per l&#8217;anno 2021 dall&#8217;art. 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonchè di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite di spesa incrementato a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.<br /> 4.- Alla luce di quanto esposto è agevole respingere le censure di irragionevolezza e di ingiustificata disparità  di trattamento. Le ragioni della non fondatezza di entrambe coincidono e consentono di trattare insieme i due profili di lamentata lesione dell&#8217;art. 3 Cost.<br /> 4.1.- La scelta legislativa espressa nella norma censurata è dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, coerente con l&#8217;assetto generale della riforma e non risulta in contrasto con la logica che la ispira, di progressione per merito nella carriera universitaria. Come detto, l&#8217;impostazione di fondo è che, nel sistema a regime, solo due sono le posizioni di ruolo a tempo indeterminato, quella di professore associato e quella di professore ordinario, a ciascuna delle quali si accede per una procedura a doppio stadio, in cui entrambi i passaggi si svolgono in concorrenza e sono aperti a tutti coloro che siano in possesso dei requisiti previsti.<br /> Nel descritto contesto, il carattere discrezionale del potere dell&#8217;università  di chiamata ex art. 24, comma 6, esprime un non irragionevole bilanciamento fra l&#8217;interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, e l&#8217;interesse degli atenei a operare autonomamente le proprie scelte di reclutamento del personale.<br /> Nella scelta discrezionale che la legge le affida, l&#8217;università  è tenuta a considerare tutti gli interessi in gioco e a bilanciare in particolare l&#8217;interesse dei ricercatori a tempo indeterminato meritevoli a vedersi chiamati come professori associati con le effettive esigenze didattiche e di ricerca dell&#8217;università  stessa, nonchè con l&#8217;interesse all&#8217;uso pìù consono delle risorse destinate al reclutamento, come noto limitate, in attuazione delle proprie politiche di sviluppo. La chiamata del ricercatore comporta infatti l&#8217;impegno di nuove risorse destinate a coprire il maggior costo di un professore associato, ciò che &#8211; si osserva anticipando l&#8217;esame della lamentata disparirà  di trattamento &#8211; non avviene nel caso di chiamata a professore associato del ricercatore di tipo B, per la quale l&#8217;impegno di risorse avviene per legge nel momento del bando del contratto di tipo B. La coerenza della soluzione adottata dal legislatore con la norma censurata rispetto agli obiettivi generali di selezione dei docenti perseguiti dalla riforma universitaria &#8211; e, in definitiva, la sua non irragionevolezza &#8211; è confermata anche dal quadro complessivo delle misure di sostegno per la ricerca universitaria, nel quale essa attualmente si colloca. Si ricordano, a questo proposito, le citate previsioni che hanno riservato anche ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, «in deroga alle vigenti facoltà  assunzionali» e con lo stanziamento di specifiche risorse aggiuntive &#8211; la cui &#8220;esiguità &#8220;, lamentata dal ricorrente nel processo principale, non è di immediata evidenza &#8211; procedure straordinarie per la chiamata di professori di seconda fascia, sia di tipo comparativo, ai sensi dell&#8217;art. 18 della legge n. 240 del 2010, sia di tipo &#8220;interno&#8221;, ai sensi proprio dell&#8217;art. 24, comma 6, della medesima legge.<br /> Nè vale infine a dimostrare la lamentata irragionevolezza della norma la considerazione che il reclutamento dei ricercatori di tipo B ridurrebbe le risorse da destinare alla chiamata attraverso procedura riservata di ricercatori a tempo indeterminato in servizio. In un sistema a risorse limitate, la soluzione adottata dal legislatore nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  bilancia in modo certamente non irragionevole l&#8217;interesse alla messa a regime del sistema e al ricambio generazionale del personale accademico con l&#8217;interesse del personale giÃ  in servizio alla progressione in carriera.<br /> 4.2.- Ugualmente non fondato è il profilo di censura riguardante la denunciata disparità  di trattamento fra i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori di tipo B, quanto al regime della chiamata a professore associato attraverso procedura riservata.<br /> A sostegno della censura, il giudice a quo invoca come tertium comparationis il comma 5 dello stesso art. 24, lÃ  dove prevede che al termine del loro contratto triennale i ricercatori di tipo B in possesso di abilitazione scientifica nazionale sono automaticamente valutati dalle università  di appartenenza ai fini della chiamata in ruolo come professori associati, e chiede un intervento in parte sostitutivo e in parte ablativo sul censurato comma 6, che regola lo stesso tipo di chiamata dei ricercatori di ruolo muniti del medesimo titolo abilitativo: per un verso la sottoposizione a valutazione da parte delle università  di questi secondi dovrebbe essere trasformata da facoltativa in automatica; per altro verso, dovrebbe essere eliminato il limite temporale previsto dalla norma per l&#8217;utilizzo della procedura, che diventerebbe in tal modo permanente.<br /> Come precisato sopra (punti 3.1 e 3.2), tuttavia, le due figure di ricercatore che il rimettente rappresenta come sostanzialmente sovrapponibili presentano talune diversità  per aspetti del rispettivo regime giuridico &#8211; riguardanti le modalità  di reclutamento e i compiti, e in particolare l&#8217;impegno didattico -, ma ciò che radicalmente le differenzia è il fatto, del resto così¬ evidente da non richiedere molte precisazioni, di essere, la prima, una posizione a tempo determinato, legata all&#8217;amministrazione da un rapporto contrattuale di durata triennale non rinnovabile, e la seconda, invece, una posizione a tempo indeterminato stabilmente incardinata nella pubblica amministrazione. Queste «differenze eminentemente legate alla durata del rapporto» &#8211; che il giudice a quo mostra di considerare marginali («in disparte») senza tuttavia offrire alcuna motivazione al riguardo &#8211; sono giÃ  da sole sufficienti a escludere in radice la prospettata disparità  di trattamento.<br /> Secondo il costante orientamento di questa Corte, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità  di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 85 del 2020, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 e n. 136 del 2004). Di conseguenza, la non omogeneità  delle fattispecie normative messe a confronto rende il tertium comparationis indicato dal giudice a quo inidoneo a svolgere tale funzione (ex plurimis, sentenze n. 276 e n. 133 del 2016; ordinanza n. 46 del 2020).<br /> Tanto pìù decisive risultano, le descritte differenze, al fine di escludere che il diverso regime della chiamata a professore associato determini un&#8217;irragionevole discriminazione dei ricercatori di ruolo, considerato che tale chiamata nel caso del ricercatore a tempo determinato conduce alla immissione in ruolo (in alternativa alla fuoriuscita dal sistema accademico), mentre nel caso del ricercatore a tempo indeterminato si risolve in un passaggio da una posizione stabile a un&#8217;altra.<br /> La procedura automatica di valutazione di cui al comma 5 dell&#8217;art. 24 della legge n. 240 del 2010 è così¬ riservata a ricercatori che, se non chiamati, alla scadenza del contratto vedrebbero cessare il loro rapporto di lavoro con l&#8217;università  e che, pur in possesso dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale, in attesa dell&#8217;indizione e dello svolgimento delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240 del 2010 rischierebbero di perdere continuità  scientifica.<br /> La disposizione mira a consentire ai ricercatori a tempo determinato meritevoli di passare alla posizione di professore associato e assume al contempo una funzione incentivante e premiale, non essendo estranea alla scelta del legislatore la considerazione del lungo e impegnativo percorso compiuto dai ricercatori qui considerati, ordinariamente contraddistinto dal succedersi di contratti a tempo determinato &#8211; da quelli di tipo A, di durata triennale prorogabile per due anni, a quelli di tipo B, anch&#8217;essi triennali &#8211; e dalle plurime positive valutazioni della produttività  scientifica (nonchè dell&#8217;attività  didattica svolta) che a tale progressione si riferiscono.<br /> Affatto diversa è, come visto sopra, la ratio del carattere discrezionale della facoltà  concessa al comma 6 dello stesso art. 24, che contempera l&#8217;obiettivo di dare risposta alle legittime aspettative di progressione in carriera dei ricercatori giÃ  di ruolo, per i quali non sussiste alcun rischio di esclusione dal sistema universitario, con le esigenze di garanzia delle autonome scelte degli atenei in materia di organizzazione della didattica e della ricerca e nell&#8217;impegno delle risorse destinate al reclutamento.<br /> Non muta infine i termini della questione l&#8217;argomento valorizzato dal rimettente in chiave di paradosso, secondo cui al ricercatore a tempo indeterminato con abilitazione di prima fascia verrebbe negato il diritto di essere valutato, attribuito invece al ricercatore a tempo determinato con abilitazione &#8220;solo&#8221; di seconda fascia.<br /> Al ricercatore a tempo indeterminato in possesso dell&#8217;abilitazione di prima fascia e degli altri necessari requisiti &#8211; così¬ come del resto al ricercatore a tempo determinato che si trovi nella stessa condizione &#8211; è consentito di partecipare alle procedure aperte per la copertura di posti di prima fascia disciplinate all&#8217;art. 18 della legge n. 240 del 2010, senza che dalle speciali discipline di chiamata di cui ai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 24 sia possibile desumere argomenti per ampliarne la portata applicativa, come sarebbe se si pretendesse di far valere in quella sede l&#8217;abilitazione di prima fascia. E d&#8217;altro canto, in risposta al ricordato e solo apparente paradosso, è facile osservare che lo stesso comma 6 consente al ricercatore di ruolo anche l&#8217;accesso diretto alla prima fascia, se in possesso della relativa abilitazione, accesso non consentito invece dal comma 5 al ricercatore di tipo B che fosse titolare della medesima abilitazione.<br /> In conclusione, il regime speciale apprestato dal legislatore per i ricercatori a tempo determinato di tipo B rispecchia la peculiarità  del nuovo percorso di carriera e si basa su un diverso regime di finanziamento. Le situazioni poste a raffronto non si prestano, pertanto, a una valutazione comparativa, che imponga l&#8217;estensione della disciplina prevista per i primi ai ricercatori a tempo indeterminato (sentenza n. 20 del 2018).<br /> 4.3.- Per le ragioni esposte, si deve escludere anche la violazione del principio di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost., che il giudice a quo ravvisa nel fatto che il legislatore, nel perseguire con il nuovo «statuto del ricercatore» l&#8217;obiettivo del ricambio generazionale, avrebbe sacrificato la progressione di ricercatori di esperienza «sol perchè entrati nel vigore di pregressa disciplina».<br /> Come visto, la norma censurata non ostacola la progressione in carriera dei ricercatori a tempo indeterminato ma si limita ad offrire un canale di progressione ulteriore che si affianca al sistema ordinario di reclutamento dei professori ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.<br /> Contrariamente a quanto ritiene il rimettente, dunque, il legislatore non ha affatto sacrificato l&#8217;interesse dei ricercatori di ruolo a favore di quello al ricambio generazionale, ma tra tali interessi ha operato un non irragionevole bilanciamento.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università , di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità  e l&#8217;efficienza del sistema universitario), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Daria de PRETIS, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2020.<br /> Il Cancelliere<br /> F.to: Roberto MILANA</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-24-7-2020-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 24/7/2020 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/4/2020 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/4/2020 n.165</a></p>
<p>LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVA DI RESISTENZA E’ NECESSARIA PER COMPROVARE L’INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE DEL RICORRENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE nota a sentenza a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 19 marzo 2020, n. 528  a cura di Manuela Cundari LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVA DI RESISTENZA E’</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/4/2020 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/4/2020 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;">
<hr />
<p>LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVA DI RESISTENZA E’ NECESSARIA PER COMPROVARE L’INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE DEL RICORRENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE nota a sentenza a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 19 marzo 2020, n. 528  a cura di Manuela Cundari</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div><strong>LA DIMOSTRAZIONE DELLA PROVA DI RESISTENZA E’ NECESSARIA PER COMPROVARE L’INTERESSE CONCRETO ED ATTUALE DEL RICORRENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-19-3-2020-n-528/" target="_blank" rel="noopener" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26979">nota a sentenza a T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO &#8211; SEZIONE IV &#8211; Sentenza 19 marzo 2020, n. 528</a></strong><a href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26979" data-cke-saved-href="https://www.giustamm.it/bd/giurisprudenza/26979"> </a></p>
</div>
<div>a cura di Manuela Cundari</div>
<div>
<p><strong>Prologo</strong><br />
Al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione, non può essere fatto valere un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, qualora non ne consegua alcun apprezzabile risultato concreto in capo al ricorrente, ma è necessario dimostrare un concreto ed attuale interesse a contestare la medesima graduatoria.<br />
Ed invero l’interesse al ricorso è una delle condizioni dell’azione ex art. 100 c.p.c. e ai fini della sua sussistenza è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. “prova di resistenza”, ossia occorre dimostrare a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, il ricorrente sarebbe sicuramente risultato aggiudicatario.<br />
Tale prova di resistenza è necessaria qualora la finalità del gravame non implichi un immediato vantaggio per il ricorrente &#8211; come avviene nel caso in cui si chieda di ottenere la rinnovazione della gara o l’esclusione dell’impresa aggiudicataria – ma venga contestata unicamente la correttezza dei punteggi assegnati alle concorrenti.<br />
<strong>I fatti di causa</strong><br />
La terza graduata in una gara per un appalto di servizio di manutenzione ordinaria di alcune aree verdi ha proposto ricorso avverso l’aggiudicazione della controinteressata e avverso tutti gli atti della sequenza procedimentale a partire dalla presentazione delle offerte, nonché avverso il bando ed il disciplinare di gara, contestando la legittimità del punteggio assegnato alla propria offerta dalla Commissione di gara ma senza trarne alcuna conseguenza in merito all’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Per tale motivo, oltre che la genericità e la mancata gradazione dei motivi di ricorso, sia la resistente che la controinteressata hanno contestano l’inammissibilità del ricorso in quanto la ricorrente non avrebbe in alcun modo censurato i punteggi dei due operatori economici che la precedono in graduatoria, né avrebbe fornito alcuna dimostrazione del fatto che un eventuale annullamento del punteggio ad essa assegnato per presunto errore della Commissione e una rivalutazione della propria offerta le avrebbe permesso di collocarsi in posizione utile per l’aggiudicazione. Ciò a maggior ragione se si considera il largo margine di punteggio che la separa dalla prima e seconda in graduatoria.<br />
<strong>La posizione del Tar Lombardia</strong><br />
In linea con alcuni precedenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2020, n. 1710; Cons. Stato, sez. V, 26 aprile 2018, n. 2534) richiamati dal giudice lombardo, nella sentenza in esame si è ribadito che al fine di ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione non può prescindersi dalla cd. “prova di resistenza”.<br />
Nello specifico la dichiarata inammissibilità della domanda di annullamento dell’aggiudicazione formulata dal ricorrente per carenza di interesse si basa sul presupposto che quest’ultimo ha contestato la legittimità del punteggio assegnato alla propria offerta ma non ha in alcun modo contestato la legittimità del punteggio assegnato alle altre imprese che lo precedevano in graduatoria, contestando pertanto un presunto vizio di formulazione della singola offerta e non un vizio procedurale comune alle altre senza trarne alcuna conseguenza in merito all’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Il ricorrente, dunque, in questo modo non ha fornito alcuna prova della possibilità di ottenere l’aggiudicazione dell’appalto e neppure di superare la seconda in graduatoria nel caso in cui la Commissione avesse diversamente e presumibilmente correttamente operato.<br />
Il giudice precisa, inoltre, che la necessità di provare l’esistenza di un interesse concreto a ricorrere non viene meno nel caso in cui si invochi l’effetto conformativo della sentenza di annullamento di un atto della procedura di valutazione di gara, con la richiesta di rinnovo parziale delle operazioni di gara a partire dalla valutazione delle offerte, dal momento che qualora non venga contestata la legittimità del punteggio assegnato alle altre imprese la stazione appaltante non ha l’onere di rivalutare i punteggi assegnate a queste ultime.</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/redazione-approfondimento-tematico-23-4-2020-n-165/">REDAZIONE &#8211; Approfondimento tematico &#8211; 23/4/2020 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2019 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2019 n.165</a></p>
<p>R. Trizzino, Pres., A. Cacciari, Est. Sulla natura inderogabile del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle &#8220;tabelle ministeriali&#8221; nelle delle offerte presentate nelle gare per l&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici. Contratti della p.a.- Offerte di gara- Mancato rispetto dei minimi salariali- Esclusione automatica- Senza possibilità  di contraddittorio -Attivazione procedimento di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2019 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2019 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino, Pres., A. Cacciari, Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla natura inderogabile del rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle &#8220;tabelle ministeriali&#8221; nelle delle offerte presentate nelle gare per l&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="justify" style="">Contratti della p.a.- Offerte di gara- Mancato rispetto dei minimi salariali- Esclusione automatica- Senza possibilità  di contraddittorio -Attivazione procedimento di verifica di anomalia- Non occorre</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="justify" style=""><em>Le stazioni appaltanti, ai sensi dell&#8217;articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, prima dell&#8217;aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell&#8217;offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle &#8220;tabelle ministeriali&#8221;. Per tale verifica la disposizione non richiede alcun contraddittorio nè, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. Laddove la verifica dia esito negativo difatti , la disposizione di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, richiamata non prevede l&#8217;istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l&#8217;offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall&#8217;articolo 97, comma 5 (cui rinvia l&#8217;art. 95, comma 10) a norma del quale l&#8217;accertamento che l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz&#8217;altro l&#8217;esclusione.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="">Pubblicato il 01/02/2019</p>
<p align="right" style=""><b>N. 00165/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p align="right" style=""><b>N. 01516/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="">
<p align="center" style="">FATTO e DIRITTO</p>
<p align="justify" style="">1. La società  Anas s.p.a. ha indetto un appalto per lavori di manutenzione straordinaria della tangenziale ovest di Siena, a procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell&#8217;art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La società  Global Strade s.r.l. ha partecipato offrendo un ribasso del 31,778% ed è risultata prima in graduatoria. Con verbale in data 9 maggio 2018 la Commissione giudicatrice ha rimesso al Responsabile Unico del Procedimento l&#8217;offerta al fine di procedere alla verifica di cui all&#8217;articolo 97, comma 5, lett. d) del medesimo d.lgs. n. 50/2016.</p>
<p align="justify" style="">Nella seduta tenuta il 18 ottobre 2018 la Commissione ha preso atto degli accertamenti effettuati dal R.U.P. in ordine alla non congruità  del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi stabiliti delle &#8220;tabelle ministeriali&#8221; di cui all&#8217;art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 e ANAS quindi, con nota 19 ottobre 2018 prot. 554512, ha comunicato a Global Strade s.r.l. l&#8217;esclusione della gara. Il contratto pubblico è stato quindi aggiudicato alla Costruzioni Ruberto s.r.l. con un ribasso pari al 31.286%.</p>
<p align="justify" style="">L&#8217;esclusione, in uno con gli atti di gara, è stata impugnata da Global Strade s.r.l. con il presente ricorso, notificato il 2 novembre 2018 e depositato il 14 novembre 2018.</p>
<p align="justify" style="">La ricorrente lamenta, con primo motivo, che illegittimamente sarebbe stata esclusa dalla procedura senza alcun contraddittorio quando la sua offerta non era risultata anomala, collocandosi al di sotto della relativa soglia fissata nella percentuale di 34,503% dalla stessa stazione appaltante.</p>
<p align="justify" style="">Con secondo e terzo motivo si duole, in specifico, che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il procedimento di verifica prima di disporre la sua esclusione, nel corso del quale essa avrebbe potuto rappresentare le soluzioni tecniche di cui dispone per eseguire i lavori riducendo i costi della manodopera, come la produttività  di ogni singola squadra in ragione dell&#8217;esperienza acquisita e le agevolazioni di cui fruisce per l&#8217;assunzione di alcuni lavoratori. La decisione della stazione appaltante, fondata solo ed esclusivamente in relazione ai valori medi delle tabelle ministeriali, sarebbe a suo dire abnorme, illogica ed irrazionale.</p>
<p align="justify" style="">Si sono costituite A.N.A.S. s.p.a. e la controinteressata Costruzioni Ruberto s.r.l. replicando alle deduzioni della ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. La controinteressata in particolare ne eccepisce l&#8217;inammissibilità  poichè la ricorrente non fornisce prova di resistenza.</p>
<p align="justify" style="">Con ordinanza 28 novembre 2018, n. 732, è stata respinta la domanda cautelare.</p>
<p align="justify" style="">All&#8217;udienza del 22 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align="justify" style="">2. Il ricorso è infondato, e si prescinde perciù² dalla trattazione dell&#8217;eccezione preliminare formulata dalla controinteressata.</p>
<p align="justify" style="">In punto di fatto è incontestato che l&#8217;offerta della ricorrente presentasse valori della manodopera inferiori a quelli stabiliti dalle &#8220;tabelle ministeriali&#8221;. La lettura della nota di ANAS 19 ottobre 2018 prot. 554512 evidenzia che la sua esclusione è stata disposta sulla base del combinato disposto degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, e non si è trattato dell&#8217;esclusione automatica di un&#8217;offerta anomala. Il verbale della Commissione di gara 9 maggio 2018 evidenzia infatti che alcuna delle offerte presentate nella procedura è risultata anomala.</p>
<p align="justify" style="">La stazione appaltante ha quindi inteso esercitare un potere diverso da quello di verifica (ed esclusione) delle offerte anomale.</p>
<p align="justify" style="">Questo potere trova fondamento nel citato articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dall&#8217;art. 60, comma 1, lett. e) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto &#8220;decreto correttivo&#8221;: esso, al secondo periodo, prevede che &#8220;le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell&#8217;aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all&#8217;articolo 97, comma 5, lett. d)&#8221; del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Quest&#8217;ultima disposizione fa riferimento al costo del personale come indicato nelle tabelle ministeriali di cui all&#8217;articolo 23, comma 16, dello stesso decreto; è contenuta nell&#8217;articolo dedicato alla valutazione dell&#8217;anomalia delle offerte e il comma in cui è inserito prevede che l&#8217;offerta debba essere esclusa, alternativamente, se non viene giustificato il basso livello di prezzi proposti oppure se la stazione appaltante ha accertato che l&#8217;offerta stessa non rispetta gli elementi indicati alle successive lettere a), b), c) e appunto d). La disposizione cui rimanda l&#8217;articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 evidenzia quindi che (anche) i minimi salariali retributivi indicati nelle &#8220;tabelle ministeriali&#8221; costituiscono un elemento inderogabile delle offerte presentate nelle gare per l&#8217;aggiudicazione dei contratti pubblici e, pertanto, in sede di verifica dell&#8217;anomalia non possono essere accettate giustificazioni fondate su una riduzione del trattamento salariale dei dipendenti a livelli inferiori a tale parametro. La disposizione, attraverso il richiamo operato dalla norma di cui al citato articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016 trova operatività  anche laddove la stazione appaltante eserciti il diverso potere previsto da quest&#8217;ultima norma. Detto potere è finalizzato a controllare, prima dell&#8217;aggiudicazione, che l&#8217;offerente vincitore rispetti il medesimo parametro, ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dalle &#8220;tabelle ministeriali&#8221;.</p>
<p align="justify" style="">Il dettato normativo, così ricostruito in base ai rimandi contenuti nel testo di legge, appare sufficientemente chiaro e non richiede quindi un ulteriore approfondimento ermeneutico, in base al criterio secondo cui <i>in claris non fit interpretatio</i>.</p>
<p align="justify" style="">Le stazioni appaltanti, ai sensi dell&#8217;articolo 95, comma 10, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016, prima dell&#8217;aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi della manodopera rappresentati nell&#8217;offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle &#8220;tabelle ministeriali. Per tale verifica la disposizione non richiede alcun contraddittorio nè, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse. La norma di rinvio è contenuta nell&#8217;articolo 97 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina detto procedimento; il rinvio perà² è limitato al disposto di cui al comma 5, lett. d), di tale articolo e, pertanto, non può essere interpretato nel senso che occorre attivare comunque il procedimento citato. Detto rinvio va invece interpretato nel senso che prima dell&#8217;aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il rispetto, da parte dell&#8217;offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali. Laddove la verifica dia esito negativo, la disposizione di cui all&#8217;articolo 96, comma 10, richiamata non prevede l&#8217;istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l&#8217;offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall&#8217;articolo 97, comma 5 (cui rinvia l&#8217;art. 96, comma10) a norma del quale l&#8217;accertamento che l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz&#8217;altro l&#8217;esclusione.</p>
<p align="justify" style="">La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione terza, 29 agosto 2018 n. 5084 depositata dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni non è applicabile al caso di specie. Essa infatti aveva ad oggetto l&#8217;appello avverso la sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Lecce Sezione III, 3 agosto 2017 n. 1358, la quale è stata resa nell&#8217;ambito di un contenzioso riguardante una procedura indetta con determinazione dirigenziale della ASL di Lecce n. 1429 del 3 novembre 2016. A questa procedura era quindi applicabile la normativa sull&#8217;affidamento dei contratti pubblici nella versione antecedente la modifica operata dall&#8217;art. 60, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 56/2017. Nella versione originaria il comma 10 dell&#8217;articolo 95 stabiliva che &#8220;nell&#8217;offerta economica l&#8217;operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro&#8221; senza prevedere la verifica preventiva, da parte della stazione appaltante, del rispetto da parte dell&#8217;offerta vincitrice dei trattamenti retributivi stabiliti dalle &#8220;tabelle ministeriali&#8221;.</p>
<p align="justify" style="">Tanto è sufficiente alla reiezione del ricorso; per scrupolo di completezza si rileva che, comunque, il divario dalle &#8220;tabelle ministeriali&#8221; dei costi della manodopera presente nell&#8217;offerta della ricorrente non appare comunque giustificabile nemmeno ove venissero presi in considerazione gli elementi da essa proposti a tal fine. Il mancato obbligo di corrispondere oneri quali l&#8217;indennità  di trasporto, le trasferte, la previdenza complementare e l&#8217;indennità  di disagio nonchè tredicesima e quattordicesima mensilità  viene solo affermato nella dichiarazione resa dal suo legale rappresentante in data 28 dicembre 2018; la relazione in data 24 dicembre 2018 ad opera della DS Consulting s.a.s. di Francesco Dello Stritto &amp; C. non è convincente poichè da un lato, si fonda genericamente sull&#8217;esperienza maturata dall&#8217;impresa ricorrente in lavori simili e il fatto che abbia offerto ribassi anche superiori a quello odierno in alcuni di essi non vale a creare un precedente vincolante, come correttamente replica la difesa della stazione appaltante; d&#8217;altro lato, le condizioni di maggior favore e le agevolazioni contributive che giustificherebbero il divario del costo del lavoro contenuto nell&#8217;offerta odierna sono affermate, ma non dimostrate come correttamente replica la difesa dell&#8217;impresa controinteressata.</p>
<p align="justify" style="">Per questi motivi, il ricorso deve essere respinto.</p>
<p align="justify" style="">Le spese processuali vengono tuttavia compensate in ragione della novità  della questione affrontata.</p>
<p align="center" style="">P.Q.M.</p>
<p align="justify" style="">il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p align="justify" style="">Spese compensate.</p>
<p align="justify" style="">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p align="justify" style="">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-2-2019-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2019 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.165</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. De Berardinis G. S. (avv. M. Rampini) c/ Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, (Avv. Distr. St.) 1. Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari – Perdita del grado per rimozione e cessazione dal servizio permanente &#8211; Autorità decidente – Art. 1389, D.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. P. De Berardinis<br /> G. S. (avv. M. Rampini) c/ Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, (Avv. Distr. St.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari – Perdita del grado per rimozione e cessazione dal servizio permanente &#8211; Autorità decidente – Art. 1389, D. Lgs.15 marzo 2010 n. 66 – Istanza all’Autorità procedente di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina per ragioni umanitarie – Carenza assoluta di motivazione &#8211; Illegittimità &#8211; Fattispecie	</p>
<p>2. Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari – Provvedimento disciplinare – Comunicazione – Violazione del termine di novanta giorni dall’ultimo atto della procedura – Art. 1392, co. 4, D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 &#8211; Estinzione del procedimento disciplinare – Non si verifica</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ illegittimo il provvedimento che dispone la perdita del grado per rimozione del militare per motivi disciplinari e la cessazione dal servizio permanente, laddove l’Autorità procedente ometta di fornire riscontro alla richiesta, presentata dal difensore dell’interessato, di discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina in senso favorevole all’incolpato per ragioni umanitarie, ex art. 1389, D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, a motivo delle precarie condizioni di salute dell’incolpato	</p>
<p>2. In tema di procedimento disciplinare nei confronti di militari, la comunicazione del provvedimento disciplinare avvenuta dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto dall’art. 1392, co. 4, D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a pena di estinzione del procedimento disciplinare, non incide sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio qualora l’atto sia stato emanato entro il suddetto termine</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 527 del 2011, proposto dal sig.<br />
G. S., rappresentato e difeso dall’avv. Mario Rampini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Perugia, p.zza Piccinino n. 9 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ministero della Difesa e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ope legis rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia e domiciliati presso gli uffici di questa, in Perugia, via degli Offici, n. 14 	</p>
<p align=center>per l’annullamento,<br />	<br />
previa sospensione dell’esecuzione,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del decreto a firma del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, n. 0416/III-7/2011 del 26 agosto 2011, notificato il 4 ottobre 2011, con il quale è stata disposta nei riguardi del maresciallo ca<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, compreso il giudizio espresso dalla Commissione di disciplina come da verbale del 16 giugno 2011.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />	<br />
Visti l’atto di costituzione in giudizio e controricorso del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nonché la documentazione allegata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 175/2011 del 22 dicembre 2011, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;<br />	<br />
Vista la memoria conclusiva del ricorrente;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 28 novembre 2012 il dott. Pietro De Berardinis; <br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso indicato in epigrafe il sig. Giorgio S. ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa n. 0416/III-7/2011 del 26 agosto 2011, notificato il 4 ottobre 2011, a mezzo del quale nei confronti del ricorrente, maresciallo capo dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, è stata disposta la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e, per l’effetto, la cessazione dal servizio permanente e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado.<br />	<br />
1.1. Il provvedimento impugnato, di cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, richiamata nelle sue premesse la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1592 del 6 maggio 2010, divenuta irrevocabile il 30 novembre 2011, recante la condanna del maresciallo S. alla pena di anni uno di reclusione per tentata concussione, ha fatto proprie le conclusioni della Commissione di Disciplina formalizzate nel verbale del 16 giugno 2011 (anch’esso oggetto di impugnazione). <br />	<br />
1.2. In particolare, il provvedimento si fonda sul fatto che l’interessato, all’epoca Comandante della Stazione Carabinieri di Fabro, abusando della sua qualità e dei poteri derivanti dal suo status, in più occasioni induceva due fratelli a promettergli indebitamente il pagamento di una somma di denaro e che tali condotte (non concretizzatesi per cause indipendenti dalla volontà del reo) sono biasimevoli sotto l’aspetto disciplinare – e tali da meritare la massima sanzione disciplinare di stato – in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine, ai doveri attinenti al giuramento prestato ed a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei Carabinieri, nonché lesive del prestigio dell’Istituzione.<br />	<br />
2. A supporto del gravame, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure (non articolate in specifici e distinti motivi):<br />	<br />
&#8211; vizio del procedimento, giacché, essendosi nella specie la Commissione di disciplina riunita il 16 giugno 2011 ed essendo stato il provvedimento ministeriale irrogativo della sanzione notificato il 4 ottobre 2011 all’interessato, l’intero procedimento s<br />
&#8211; violazione degli artt. 1355 e 1375 del d.lgs. n. 66/2010, eccesso di potere per omessa valutazione di rilevanti presupposti, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, poiché, trattandosi di sanzione irrogata a segui<br />
&#8211; violazione degli artt. 1388 e 1389 del d.lgs. n. 66/2010, e degli artt. 27 e 28 della l. n. 18/2009, per non avere la P.A. fornito riscontri alla richiesta, presentata dal difensore dell’interessato, di valutare l’applicabilità dell’art. 1389 cit. (lì d<br />
2.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, depositando controricorso con documentazione allegata e concludendo per la reiezione del gravame, previa reiezione dell’istanza cautelare.<br />	<br />
2.2. Nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2011 il Collegio, ritenuto ad un sommario esame il ricorso assistito da fumus boni juris, in ragione della mancata valutazione, da parte della P.A., della possibilità di applicare l’art. 1389, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010, e da periculum in mora, attese le condizioni di salute del ricorrente, con ordinanza n. 175/2011 ha accolto l’istanza cautelare.<br />	<br />
2.3. In vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria, evidenziando la reiezione, da parte del Consiglio di Stato (con ordinanza n. 931/2012 della Sezione IV), dell’appello proposto nei confronti dell’ordinanza n. 175/2011 cit. ed insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
2.4. All’udienza di merito del 28 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
3. Il ricorso è fondato per le medesime ragioni già illustrate (sotto il profilo del fumus boni juris) in sede cautelare, dalle quali il Collegio, pur al più approfondito esame proprio della fase di merito del giudizio, non ravvisa elementi per discostarsi.<br />	<br />
3.1. In particolare, risulta fondata la censura di omessa valutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1389, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010. Infatti, detta disposizione prevede che il Ministro della Difesa può discostarsi per ragioni umanitarie dal giudizio della Commissione di disciplina, in senso favorevole al militare. Nella fattispecie in esame, peraltro, nel corso del procedimento disciplinare il difensore del ricorrente ha esplicitamente richiesto (pur se in subordine) all’Autorità procedente la possibilità di valutare, ai sensi dell’art. 1389 del d.lgs. n. 66 cit., di discostarsi in senso più favorevole all’incolpato dal giudizio della Commissione di disciplina qualora – come poi in effetti è avvenuto – quest’ultima avesse giudicato il maresciallo S. non meritevole di conservare il grado (cfr. il verbale del 16 giugno 2011, all. 4 al ricorso). La richiesta è rimasta, tuttavia, senza riscontro ed anzi di essa il decreto impugnato non fa menzione (neppure allo scopo di confutarla), limitandosi – con formula invero stereotipata – a valutare come ininfluenti le memorie difensive dell’inquisito, in quanto contenenti tesi prive di riscontri oggettivi e non in grado di apportare elementi utili a discolpa. Donde la fondatezza della doglianza in esame.<br />	<br />
3.2. Non possono, invece, essere condivise le ulteriori doglianze formulate dal ricorrente.<br />	<br />
3.3. Ed invero, va innanzitutto respinta la censura di estinzione del procedimento per inosservanza del termine di novanta giorni di cui all’art. 1392, comma 4, del d.lgs. n. 66/2010 (ai sensi del quale il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta). Il ricorrente osserva che tra la riunione della Commissione di disciplina (16 giugno 2011) e la notifica nei suoi confronti del provvedimento che gli ha irrogato la sanzione (4 ottobre 2011) sono trascorsi ben più dei novanta giorni fissati dall’art. 1392 cit. e che, quindi, l’intero procedimento si sarebbe estinto. In contrario è però agevole rilevare che, secondo l’orientamento giurisprudenziale più diffuso (cui il Collegio ritiene di dover senz’altro aderire), la comunicazione del provvedimento disciplinare, quale atto finale del procedimento, è un elemento estraneo alla perfezione ed alla validità dell’atto: la tempestività della comunicazione non incide, pertanto, sulla legittimità del provvedimento stesso, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnarlo (cfr., da ultimo, T.A.R. Trentino Altro Adige, Bolzano, 27 novembre 2012, n. 352, con i numerosi precedenti giurisprudenziali ivi richiamati). Ciò, in quanto – precisa la giurisprudenza – l’atto espulsivo non ha natura recettizia, trattandosi di atto che può spiegare i suoi effetti costitutivi ex tunc, indipendentemente dalla collaborazione del destinatario.<br />	<br />
3.4. Nemmeno possono essere condivise le doglianze concernenti la mancata valutazione, ad opera della P.A., di una serie di elementi favorevoli all’incolpato, sintetizzabili nel difetto di istruttoria e di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento gravato. A ben vedere, tuttavia, la relazione finale dell’inchiesta formale (v. all. 3 al ricorso) contiene un’esposizione estremamente esaustiva di tutti gli elementi della fattispecie, ivi compresi quelli invocati a proprio favore dall’incolpato (ed in specie, il suo stato di servizio, definito impeccabile), ma cionondimeno conclude per la fondatezza degli addebiti contestati sia per la violazione di quei principi di moralità, correttezza, rettitudine ed esemplarità richiamati dal decreto impugnato, sia per la lesione al decoro ed al prestigio dell’Arma, parimenti menzionata dal decreto. Non può dimenticarsi, al riguardo, l’insegnamento della costante giurisprudenza, secondo cui la valutazione della gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente, ai fini dell’applicazione di una sanzione disciplinare, è espressione di discrezionalità amministrativa e, perciò, non è sindacabile in linea generale dal G.A. tranne che nei casi di eccesso di potere, nelle sue varie figure sintomatiche (manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, travisamento); né il G.A. può sostituirsi agli organi amministrativi nel valutare i fatti contestati o nel convincimento cui tali organi sono giunti (cfr. T.A.R. Trentino Altro Adige, Bolzano, n. 352/2012, cit., con i richiami giurisprudenziali ivi contenuti).<br />	<br />
4. In definitiva, il ricorso è fondato nei termini che si sono visti e deve essere accolto. Per l’effetto, devono essere annullati gli atti con esso impugnati (il decreto irrogativo della sanzione disciplinare ed il giudizio della Commissione di disciplina a cui esso si è uniformato).<br />	<br />
5. Le spese di giudizio, attesa la soccombenza del ricorrente relativamente a talune delle doglianze, possono essere per intero compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria – Sez. I^, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti con esso impugnati.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del giorno 28 novembre 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-13-3-2013-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 13/3/2013 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.165</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini P. O.in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale (avv. F. A. De Matteis) c/ Comune di Foligno (avv. M. L. Buttaro) e nei confronti di Regione Umbria (n.c.) contratti attivi ed evidenza pubblica 1. Procedimento amministrativo – Autotutela – Comunicazione di avvio del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> P. O.in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale (avv. F. A. De Matteis) c/ Comune di Foligno (avv. M. L. Buttaro) e nei confronti di Regione Umbria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>contratti attivi ed evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Autotutela – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Sussiste – Ragioni	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Contratti attivi – Procedura di evidenza pubblica – Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’esercizio del potere di autotutela, salvo che non esistano documentate ragioni di urgenza a provvedere, deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’interessato deve essere messo in condizione di controdedurre sull’effettiva esistenza di un prevalente ed attuale interesse pubblico alla rimozione del provvedimento ritenuto illegittimo. 	</p>
<p>2. La regola del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un’entrata per l’Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto. Si tratta di un principio risalente alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) che, a garanzia del maggiore vantaggio per l’Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell’erario, sia quelli da cui derivino entrate. Ciò non esclude che, a tenore sempre dell’art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923, possano emergere “particolari ragioni” che giustifichino il ricorso alla trattativa privata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 424 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
P. O., in proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Augusto De Matteis, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bonazzi, 9;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Foligno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Buttaro, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia di Perugia, via Palermo, 106; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
Regione Umbria, non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della delibera n. 313 del 5.8.2011, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Comunale di Foligno (Pg.) ha modificato &#8211; <i>recte</i>, annullato parzialmente la precedente delibera n. 198 del 17.5.2010, con la quale lo stesso Organo, nell’ambito d<br />
&#8211; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, inclusi &#8211; ove occorra &#8211; la proposta allegata alla delibera n. 313/2011, la nota a firma del Direttore Generale in data 25.8.2011 (prot. n. 45281 del 31.8.2011) e, ”se<br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Foligno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorrente impugna la delibera n. 313 in data 5 agosto 2011 con la quale la G.C. di Foligno ha modificato (<i>melius</i>, annullato parzialmente) la precedente delibera (n. 198 del 17 maggio 2010) che aveva stabilito l’assegnazione diretta, a titolo oneroso, alla di lui ditta della “casermetta n. 3”, nell’ambito del progetto di sistemazione e riqualificazione del compendio immobiliare noto come “ex casermette”, sito in Colfiorito.<br />	<br />
Premette di gestire da anni, in tale località, un’attività di commercio al dettaglio di “generi alimentari, articoli casalinghi e somministrazione di alimenti e bevande”; originariamente, l’attività veniva svolta presso l’immobile di proprietà, sito in via Adriatica n. 158, reso poi inagibile a causa del sisma del 1997. <br />	<br />
Nel 1998 la ditta Pagliarini ha dunque chiesto ed ottenuto di essere autorizzata ad installare, in un’area di proprietà pubblica, nota come “ex casermette” (in quanto originariamente in uso militare), una struttura in legno prefabbricata, finanziata con fondi pubblici.<br />	<br />
Espone che con determina dirigenziale n. 75 del 28 gennaio 2009 il Comune, divenuto proprietario del compendio mediante permuta, ha affidato i lavori di definitiva sistemazione e riqualificazione del medesimo; con delibera n. 198 del 17 maggio 2010 la G.C. ha fatto propria la motivata proposta del D.G., assumendo una serie di misure in ordine all’utilizzo dei diversi immobili, tra cui quella di accogliere l’attività commerciale della ditta individuale Pagliarini Oscar, già presente nell’area, nella casermetta n. 3, previa demolizione e rimozione delle strutture prefabbricate, a titolo di affitto.<br />	<br />
Con istanza del 20 maggio 2010 il ricorrente ha chiesto l’assegnazione in affitto dell’immobile in questione, rinunciando ad ogni altra pretesa.<br />	<br />
Aggiunge che, in attesa della conclusione dei lavori e della consegna dell’immobile, ha provveduto, d’intesa con l’Amministrazione, ad effettuare lavori per rendere la “casermetta n. 3” (o edificio “H”) conforme alle proprie esigenze lavorative, sostenendo ingenti costi, per complessivi euro 348.385,00, oltre IVA.<br />	<br />
In data 15 giugno 2011 il Comune, nelle more dell’assegnazione della struttura oggetto della delibera n. 198 del 2010, ha consegnato al ricorrente tre copie delle chiavi, per consentirgli i sopralluoghi tecnici.<br />	<br />
Lamenta come con la gravata delibera di G.C. n. 313 del 5 agosto 2011 sia stata annullata parzialmente la delibera n. 198 del 2010, e posta nel nulla la disposta assegnazione diretta della casermetta n. 3, preannunciandosi la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione anche di detto immobile. <br />	<br />
Avverso tale ultimo provvedimento deduce i seguenti motivi di diritto :<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, anche in relazione ai principi di cui all’art. 1 della stessa legge (economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza); eccesso di potere per difetto dei presupposti ed arbitrarietà manifesta, allegando che la delibera n. 313 del 2011, espressione del potere di autotutela, è illegittima in quanto adottata senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza di qualsivoglia impedimento connesso ad esigenze di celerità.<br />	<br />
2) Violazione dell’art. 10, lett. b), della legge n. 241 del 1990, anche in relazione ai principi espressi dall’art. 1, comma 1, della stessa legge; eccesso di potere per carenza di istruttoria, omessa valutazione di rilevanti presupposti, arbitrarietà manifesta, nella considerazione che il provvedimento non prende in considerazione il contenuto della diffida, inoltrata dal ricorrente e ricevuta dal Comune il 2 agosto 2011, recante argomenti che avrebbero dovuto dissuadere la Giunta Comunale dall’adottare le determinazioni gravate.<br />	<br />
3) Violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004 e dei principi in materia; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza dei motivi, carenza di istruttoria, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste, lamentandosi che la delibera giuntale non ha tenuto in alcuna considerazione l’affidamento sorto e consolidatosi in capo al ricorrente nell’ambito di un rapporto in cui l’Amministrazione comunale è stata sempre a conoscenza del fatto che il ricorrente stava investendo risorse ingenti per trasferirsi prima possibile presso la sede assegnatagli. Non sono esternate le ragioni di interesse pubblico poste a fondamento dell’annullamento della delibera n. 198 del 2010, e neppure si è tenuto conto del tempo trascorso dall’adozione della delibera da ultimo citata; allo stesso tempo, non si dà conto della convenienza economica del ripudio dell’assegnazione diretta e della scelta di procedere mediante procedura selettiva.<br />	<br />
4) Eccesso di potere per carenza assoluta dei motivi e difetto e/o errata valutazione dei presupposti, anche in relazione agli artt. 3 e ss. del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed all’art. 41 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, osservandosi che l’esperimento di un procedimento selettivo per l’assegnazione in affitto di un immobile di proprietà pubblica non è oggetto di una regola inderogabile. Ed invero l’art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923, in presenza di situazioni particolari od eccezionali, autorizza l’Amministrazione ad individuare il futuro contraente mediante trattativa privata e, quindi, in via diretta, senza procedura concorsuale. Ora, mentre il documento istruttorio allegato e fatto proprio dalla delibera n. 198 del 2010 illustrava diffusamente le ragioni eccezionali per cui la Giunta aveva deciso di affidare direttamente al ricorrente, mediante un contratto di affitto, la casermetta n. 3, nella delibera di G.C. n. 313 del 2011 l’argomento non è neppure sfiorato.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Foligno replicando alle censure di parte ricorrente, e chiedendone la reiezione. <br />	<br />
All’udienza del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce dunque la violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, lamentandosi che l’impugnata deliberazione n. 313 del 5 agosto 2011, di annullamento dell’assegnazione diretta (effettuata con la delibera n. 198 del 17 maggio 2010) della casermetta n. 3 alla ditta Pagliarini Oscar, è stata adottata senza previa comunicazione dell’avvio del procedimento in autotutela.<br />	<br />
Il motivo è fondato, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />	<br />
E’ consolidata la giurisprudenza nell’affermare che l’esercizio del potere di autotutela deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’interessato deve essere messo in condizione di controdedurre sull’effettiva esistenza di un prevalente ed attuale interesse pubblico alla rimozione del provvedimento ritenuto illegittimo (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6603; Sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4996).<br />	<br />
L’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990 sussiste con riferimento ai procedimenti attivati al fine dell’adozione di atti in autotutela, in ragione della discrezionalità delle relative determinazioni e della conseguente utilità dell’apporto partecipativo della parte interessata, e salvo che non esistano documentate ragioni di urgenza a provvedere (Cons. Stato, Sez. V, 7 gennaio 2011, n. 206). <br />	<br />
Obietta l’Amministrazione resistente che non occorreva la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la delibera di G.C. n. 198 del 17 maggio 2010, oggetto di riesame, non avrebbe contenuto provvedimentale, ma di indirizzo politico-amministrativo, e sarebbe comunque inidonea a fare sorgere alcun diritto od interesse protetto in capo al ricorrente.<br />	<br />
L’assunto non sembra cogliere nel segno, in quanto, il provvedimento di primo grado delibera anzitutto, al punto sub 2), di «approvare la proposta di utilizzazione delle strutture esistenti all’interno del compendio immobiliare […], e che risulta essere la seguente : […] &#8211; casermetta n. 3 : da destinare ad accogliere l’attività commerciale della ditta individuare Pagliarini Oscar, già presente nell’area, in una struttura prefabbricata, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio». La destinazione in favore della ditta ricorrente della casermetta n. 3 risulta dunque definitivamente approvata, seppure, come è dato evincere dai punti successivi della delibera giuntale, subordinatamente alla previa demolizione e rimozione delle strutture prefabbricate dalla stessa eseguite all’interno dell’area (punto n. 3), «alla presentazione di istanza di affitto della struttura da parte della stessa ditta, alla espressa rinuncia all’acquisto del prefabbricato finanziato dalla Regione, alla rimozione delle strutture esistenti attualmente utilizzate dalla ditta Pagliarini Oscar ed infine alla rinuncia espressa di qualsiasi contenzioso, anche futuro, relativo alle strutture prefabbricate realizzate nell’area» (punto n. 5), nonché «al nulla osta regionale per l’attivazione delle procedure di assegnazione della casermetta n. 3» (punto n. 8).<br />	<br />
Dunque, l’approvazione delle destinazioni è un provvedimento definitivo, seppure condizionato nell’efficacia (ma non con valenza meramente programmatica); ciò rientra, a bene considerare, nel paradigma degli atti di competenza della Giunta, cui spetta l’adozione degli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che non siano assegnati ad altri organi di governo (art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); per converso ai dirigenti è attribuita la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell’adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (art. 107 dello stesso t.u.e.l.). <br />	<br />
Coerentemente con tale quadro ordinamentale, la delibera di G.C. n. 198 del 2010, al punto n. 10, incarica il D.G. «di portare a conoscenza dei dirigenti interessati la presente decisione della Giunta Comunale affinché gli stessi provvedano, secondo le rispettive competenze e di concerto con l’ufficio di Direzione, a disporre affinché siano posti in essere tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione del presente atto di indirizzo».<br />	<br />
L’approvazione della destinazione delle strutture esistenti nel compendio “ex Casermette” è dunque un provvedimento richiedente ulteriori atti applicativi, ma certamente idoneo a fare sorgere un’aspettativa, un affidamento meritevole di tutela in capo al ricorrente; e ciò è quanto basta per riconoscere la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame conclusosi con una delibera della stessa G.C. (la n. 313 del 5 agosto 2011), di annullamento della diretta assegnazione della casermetta n. 3 alla ditta Pagliarini Oscar, e di assegnazione della stessa previo procedimento di evidenza pubblica con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />	<br />
2. &#8211; Il carattere necessariamente assorbente del motivo volto a denunciare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento preclude, di regola, al giudice amministrativo la disamina delle ulteriori censure dedotte, attesa l’inadeguatezza dell’istruttoria compiuta senza l’apporto partecipativo del ricorrente (in termini, tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 6413; Sez. VI, 14 gennaio 2003, n. 98). <br />	<br />
Peraltro, per completezza di esposizione, si procede ad una sintetica disamina degli ulteriori motivi dedotti. <br />	<br />
3. &#8211; Con il secondo mezzo di gravame si deduce la violazione dell’art. 10, lett. b), della legge sul procedimento, nella considerazione che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto della diffida del ricorrente pervenuta al Comune in data 2 agosto 2011, finalizzata proprio alla consegna della “casermetta n. 3”, ed avente il contenuto di una “memoria procedimentale”, il cui esame avrebbe dovuto dissuadere l’Amministrazione comunale dall’adottare la delibera.<br />	<br />
La censura appare meritevole di positiva valutazione.<br />	<br />
Ed invero, se anche non fosse prospettabile, dal punto di vista fattuale, la violazione dell’art. 10, lett. b), con riferimento ai tempi di ricezione della diffida, non può tacersi che il provvedimento sia inficiato da vizio motivazionale, non avendo tenuto in alcuna considerazione (anche per riflesso della mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale) la specifica situazione del ricorrente, che, successivamente alla delibera giuntale n. 198 del 2010, ed in conformità alla medesima, aveva presentato, il 20 maggio 2010, istanza per l’assegnazione dell’immobile, corredata degli ulteriori impegni cui l’assegnazione era subordinata, ed al quale (ricorrente), in data 15 giugno 2011, erano state anche consegnate le chiavi della casermetta-edificio “H”.<br />	<br />
Si era dunque creata una situazione di affidamento in capo al ricorrente, tale da imporre all’Amministrazione un’adeguata motivazione del provvedimento, espressione del potere di autotutela.<br />	<br />
E’ pur vero che la delibera n. 313 del 2011 ha un contenuto ampio, e non si occupa solamente della casermetta n. 3, ma nella parte in cui annulla l’assegnazione diretta alla ditta Pagliarini Oscar in favore di un affidamento mediante procedura selettiva, avrebbe dovuto farsi carico di motivare la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’aspettativa ingenerata nel ricorrente.<br />	<br />
4. &#8211; Le considerazioni che precedono sulla carenza motivazionale del provvedimento inducono all’accoglimento anche del terzo mezzo, con cui, nella prospettiva della violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, si lamenta proprio la mancata ponderazione comparativa degli interessi in giuoco.<br />	<br />
Non può, in questo caso, evidenziarsi un annullamento (parziale) del provvedimento di primo grado intervenuto in un termine irragionevole (è intercorso tra i due provvedimenti poco più di un anno, in un contesto procedimentale ancora <i>in itinere</i>), ma è mancata la comparazione degli interessi. L’esercizio del potere di autotutela, di regola, si traduce in un provvedimento discrezionale e non già vincolato, implicante un’adeguata motivazione in ordine all’interesse pubblico, attuale e concreto, alla rimozione del provvedimento di primo grado, ed al contempo in ordine alla (confliggente) situazione del privato.<br />	<br />
Tale presupposto, che diviene corredo motivazionale del provvedimento, manca nella fattispecie in esame, ove, tra l’altro, non è neppure specificamente enucleato il vizio riscontrato, ferma restando l’insufficienza della mera esigenza di ripristino della legalità violata, come pure l’indifferenza, ai fini che qui rilevano, della sottolineatura, contenuta nell’<i>incipit</i> della delibera n. 313 del 2011, che l’area delle ex casermette risulta compresa nel parco regionale di Colfiorito e che i manufatti, nella stessa area insistenti, sono stati assoggettati a vincolo archeologico. <br />	<br />
Giova sottolineare come non rilevi, ai fini della tutela dell’affidamento, il fatto che non fosse ancora intervenuto il provvedimento di autorizzazione alla concessione in affitto dell’immobile in favore del ricorrente, e che dunque i lavori siano stati dal medesimo realizzati “precariamente”, in assenza di un titolo pienamente legittimante; l’aspettativa qualificata discende anzitutto dall’atto di approvazione della destinazione, e poi anche dalla consapevolezza che l’Amministrazione ha consentito la realizzazione di interventi onerosi, essendone consapevole, in qualche misura collaborando, e non solamente tollerandoli. <br />	<br />
5. &#8211; Le considerazioni che precedono evidenziano l’illegittimità del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Deve peraltro precisarsi, con riguardo al quarto ed ultimo mezzo di gravame, che la regola del procedimento di evidenza pubblica si impone ogni volta che l’attività amministrativa comporti il trasferimento di risorse pubbliche, e dunque anche nel caso di contratti attivi (da cui, cioè, derivi un’entrata per l’Amministrazione), come è nel caso del contratto di affitto, che viene in rilievo nel caso di specie. Si tratta di un principio risalente alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (art. 3 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) che, a garanzia del maggiore vantaggio per l’Amministrazione e degli stessi diritti di accesso dei privati alle commesse ed ai beni pubblici, assoggetta indistintamente alle regole di selezione del contraente sia i contratti che determinino spesa a carico dell’erario, sia quelli da cui derivino entrate (in termini Cons. Stato, Sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1523).<br />	<br />
Ciò non esclude che, a tenore sempre dell’art. 3 del r.d. n. 2440 del 1923, possano emergere “particolari ragioni” che giustifichino il ricorso alla trattativa privata.<br />	<br />
Ma tale profilo fuoriesce dal <i>thema decidendum</i>, non avendo, come si è precedentemente ricordato, il provvedimento impugnato evidenziato il vizio riscontrato nella delibera di G.C. n. 198 del 2010, né effettuato quella comparazione tra gli interessi che richiede l’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ai fini dell’annullamento d’ufficio di un proprio precedente atto.<br />	<br />
6. &#8211; Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune di Foligno alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in euro duemila/00 (2.000,00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/05/2012</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-4-5-2012-n-165/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 4/5/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a></p>
<p>Vanno sospesi i provvedimenti con cui un Istituto Statale di Istruzione Superiore ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici Considerato che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi i provvedimenti con cui un Istituto Statale di Istruzione Superiore ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici Considerato che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi proponga la relativa eccezione e che, in questa prospettiva, la controinteressata non ha assolutamente provato la ricezione della comunicazione di aggiudicazione in data incompatibile con la tempestiva proposizione del ricorso; -che, anche a prescindere dalle censure relative all’inammissibilità della partecipazione alla procedura dell’aggiudicataria ed alla composizione della Commissione, il requisito del fumus boni iuris appare essere assicurato dalla censura di ricorso relative al difetto di motivazione dell’attribuzione del punteggio relativo al parametro “a.2-prodotti ed esperienze” ed alla apertura delle offerte tecniche ed economiche in seduta non pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00165/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 02341/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2341 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Supermatic S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ivan Marrone, Dario Rigacci, con domicilio eletto presso Ivan Marrone in Firenze, via dei Rondinelli, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della Ricerca</b> in Persona del Ministro pro tempore, <b>Istituto di Istruzione Superiore Margaritone di Arezzo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chicchecaffè Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Bianchi, Stefania Guarino, con domicilio eletto presso Alberto Bianchi in Firenze, via Palestro 3;<br />	<br />
<b>Chimera Vending S.n.c. di Russo Angelo </b> e <b>Lisi Massimiliano</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
degli atti e provvedimenti con cui l&#8217;Istituto Statale di Istruzione Superiore &#8220;Margaritone&#8221; di Arezzo ha indetto, disciplinato, svolto ed aggiudicato la gara per l&#8217;affidamento del servizio di somministrazione di bevande e snack tramite distributori automatici e, in particolare, della lettera di invito trasmessa con nota prot. 5364/A58ut del 10 ottobre 2011 e dell&#8217;allegato bando di gara, in special modo con riferimento alla previsione relativa alla composizione della commissione giudicatrice, del verbale dell&#8217;8 novembre 2011, del provvedimento di aggiudicazione della stessa disposto in favore della società Chicchecaffe&#8217; srl con atto di incogniti estremi comunicato con nota prot. 6121/A58ut del 10 novembre 2011, ricevuto il 14 novembre 2011 e per l&#8217;annullamento dei contratti eventualmente stipulati con l&#8217;operatore economico aggiudicatario;	</p>
<p>nonchè per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca in Persona del Ministro Pro Tempore e di Istituto di Istruzione Superiore Margaritone di Arezzo e di Chicchecaffè Srl;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
-che, secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, la tardività del ricorso deve essere provata da chi proponga la relativa eccezione e che, in questa prospettiva, la controinteressata non ha assolutamente provato la ricezione della c<br />
-che, anche a prescindere dalle censure relative all’inammissibilità della partecipazione alla procedura della Chicchecaffè Srl e della Chimera Vending S.n.c. ed alla composizione della Commissione, il requisito del fumus boni iuris appare essere assicura<br />
-che, quindi, deve trovare accoglimento la richiesta di tutela cautelare;<br />	<br />
-che, in considerazione delle vicende processuali (in particolare, delle problematiche relative alla procura speciale alla proposizione del ricorso), le spese della presente fase cautelare possono essere compensate.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la suindicata domanda di tutela cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende gli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 20 novembre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bernardo Massari, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 07/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-7-3-2012-n-165/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 7/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2012 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2012 n.165</a></p>
<p>G. Calvo Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. Totalfina Italia S.p.A. (Avv.ti C. Gandolfi, W. Fumagalli) contro il Comune di Ferrara (Avv.ti C. Balli, E. Nannetti, B. Montini) sulla necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per il provvedimento con cui viene dichiarata l&#8217;incompatibilità di un impianto di distribuzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2012 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Calvo Pres. &#8211; U. Di Benedetto Est. <br /> Totalfina Italia S.p.A. (Avv.ti C. Gandolfi, W. Fumagalli) contro il Comune di Ferrara (Avv.ti C. Balli, E. Nannetti, B. Montini)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della previa comunicazione di avvio del procedimento per il provvedimento con cui viene dichiarata l&#8217;incompatibilità di un impianto di distribuzione carburanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto amministrativo &#8211; Provvedimento con il quale viene dichiarata l’incompatibilità di un impianto di distribuzione di carburanti – Previa comunicazione di avvio del procedimento &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento con il quale viene dichiarata l’incompatibilità di un impianto di distribuzione carburanti deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento (ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90) pena la sua illegittimità. Nella specie peraltro la partecipazione procedimentale era vieppiù necessaria  laddove strumentale a tutelare in sede amministrativa l&#8217;attività d&#8217;impresa esercitata, irrimediabilmente pregiudicata dall&#8217;atto impugnato che, laddove dichiara l&#8217; incompatibilità dell&#8217; impianto, compromette di fatto illico et immediate la proficua gestione ordinaria e straordinaria, in vista del necessario adeguamento tecnico, delle strutture aziendali</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 531 del 2000, proposto da: 	</p>
<p>Totalfina Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Cristina Gandolfi, Walter Fumagalli, con domicilio eletto presso Cristina Gandolfi in Bologna, viale Carducci, 17; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Ferrara, rappresentato e difeso dagli avv. Cristina Balli, Edoardo Nannetti, Barbara Montini, con domicilio eletto presso Cristina Balli in Bologna, via Altabella 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dell&#8217;atto comunale in data 11 febbraio 2000, mediante il quale è stata dichiarata l&#8217;incompatibilità di un impianto per la distribuzione di carburante.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.La società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con il quale è stata dichiarata l’incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti, deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con memorie e repliche e la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna udienza.<br />	<br />
2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa sollevata dalla difesa del comune la quale sostiene che il provvedimento in oggetto abbia carattere endoprocedimentale.<br />	<br />
Al contrario il provvedimento in contestazione ha natura provvedimentale poiché dichiara definitivamente l’incompatibilità dell’impianto e, pertanto, statuisce l’impossibilità di continuare l’attività svolta con le modalità in essere. Inoltre, il provvedimento impugnato dispone che in caso di mancata presentazione di un programma di adeguamento dovrà essere presentato un programma di chiusura e smantellamento.<br />	<br />
E’ evidente, pertanto, anche la portata lesiva immediata del provvedimento impugnato.<br />	<br />
3. Nel merito il ricorso è fondato.<br />	<br />
Il collegio aderisce al prevalente orientamento della giurisprudenza che ritiene necessario il rispetto delle garanzie partecipative cui è preordinata la comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi dell&#8217;art. 7 l. n. 241/90.<br />	<br />
Né l&#8217;amministrazione comunale né l&#8217;ente proprietario della strada hanno inviato la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento da cui è scaturito l&#8217;atto impugnato. Sicché la ricorrente non è stata messa in grado di partecipare al procedimento presentando, prima dell&#8217;adozione dell&#8217;atto, le proprie osservazioni tanto più necessarie in ragione della natura tecnica degli elementi di fatto presi in considerazione dalle amministrazioni procedenti. Contraddittorio altresì strumentale a tutelare in sede amministrativa l&#8217;attività d&#8217;impresa esercitata, irrimediabilmente pregiudicata dall&#8217;atto impugnato che, laddove dichiara l&#8217; incompatibilità del&#8217; impianto , compromette di fatto illico et immediate la proficua gestione ordinaria e straordinaria, in vista del necessario adeguamento tecnico, delle strutture aziendali (cfr., Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006 n. 6136, Tar, Campania, Salerno, 17 dicembre 2009 n. 7981).<br />	<br />
Ora, la giurisprudenza più accorta formatasi nel vigore del regime antecedente alla novella di cui alla legge n. 15 del 2005 (regime nel cui ambito di applicazione ricade la fattispecie in esame, per il principio del tempus regit actum), ha affermato, in modo del tutto condivisibile, che la partecipazione del privato anche agli accertamenti di fatto che precedono l’emanazione di atti da parte dell’amministrazione è senza dubbio proficua, potendo il soggetto destinatario dell&#8217;azione amministrativa far rilevare circostanze ed elementi tali da indurre l&#8217;amministrazione a recedere dall&#8217;emanazione di provvedimenti restrittivi (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 16 ottobre 2006 , n. 6136;Cons. St., sez. V, 13 novembre 1995, n. 1562).<br />	<br />
4. Conclusivamente, per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto. <br />	<br />
5. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa attesi i contrasti interpretativi esistenti in ordine alla questione sollevata dalla difesa del comune sull’inammissibilità dell’impugnativa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Calvo, Presidente<br />	<br />
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 05/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-5-3-2012-n-165/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2012 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Saulle la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Saulle</span></p>
<hr />
<p>la Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Tutela del territorio – Art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria) &#8211; Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Estensione del regime giuridico della zona faunistica delle Alpi all&#8217;intera Regione &#8211; Destinazione a protezione della fauna di una determinata quota del territorio &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione  degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 19 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Gestione e organizzazione dell&#8217;attività venatoria &#8211; Creazione di un&#8217;Associazione dei cacciatori &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 23 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>4. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Illegittimità costituzionale.	</p>
<p>5. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Artt. 14 e 17 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Inammissibilità.	</p>
<p>6. Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 23, comma 7, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria)- Caccia e  tutela del paesaggio, flora e fauna &#8211; Immissione e abbattimento di fauna di allevamento nelle aziende agri-turistico-venatorie &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) – Non fondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;	</p>
<p>2. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>3. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>4. È costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>5. È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;	</p>
<p>6. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori:<br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		             MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		             FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?		QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?		GALLO			<br />	<br />
#NOME?		             MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?		SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?		CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	             SAULLE		<br />	<br />
#NOME?		TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	             NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
#NOME?		            GROSSI		<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16-26 maggio 2008, depositato in cancelleria il 21 maggio 2008 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2008.<br />	<br />
<i>   <br />	<br />
 Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
<i>    udito</i> nell&#8217;udienza pubblica del 31 marzo 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Francesca Quadri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. &#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16-26 maggio 2008 e depositato il 21 maggio 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14, 17, 19, 23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), in riferimento agli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere <i>l</i>) e <i>s</i>), della Costituzione e all&#8217;art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli- Venezia Giulia).<br />	<br />
    Il ricorrente premette che, sebbene la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell&#8217;art. 4, primo comma, punto 3, e dell&#8217;art. 6, primo comma, punto 3, dello statuto speciale, abbia potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, queste materie sono sottoposte «al rispetto degli <i>standard</i> minimi ed uniformi di tutela indicati dalla legislazione nazionale, ai sensi dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione», nonché «della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE)». <br />	<br />
    Fatta questa premessa, il ricorrente solleva le questioni di legittimità costituzionale che si riportano di seguito:<br />	<br />
    1.1. &#8211; La prima ha ad oggetto l&#8217;art. 2, commi 1 e 3, nella parte in cui  prevede che tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia sia sottoposto al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, includendovi «anche la fascia di mare fino ad un miglio dalla costa, le lagune e la pianura friulana». Tale previsione, a parere del ricorrente, contrasta con l&#8217;art. 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), che stabilisce che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento». Il ricorrente ritiene che la disposizione regionale irragionevolmente sottoponga, nei sensi sopra indicati, il territorio regionale alla disciplina prevista per le zone faunistiche delle Alpi, in tal modo riducendo la percentuale di esso destinata alla protezione della fauna, con conseguente lesione degli standard<i> </i>minimi ed uniformi di tutela posti dalla legge n. 157 del 1992, vincolanti anche per le Regioni a statuto speciale, e quindi della competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione.<br />	<br />
    1.2. &#8211; Quanto alla seconda censura, il ricorrente ritiene che le disposizioni contenute negli articoli 14, 17 e 19 della medesima legge, nella parte in cui «disciplinano l&#8217;organizzazione della gestione venatoria prevedendo, in particolare, la suddivisione del territorio in unità denominate “riserve di caccia” (art. 14) che sono accorpate nei cosiddetti “distretti venatori” (art. 17); che a loro volta hanno l&#8217;obbligo di aderire ad un&#8217;associazione denominata “associazione dei cacciatori” (art. 19)», violerebbero l&#8217;art. 18 Cost. In particolare, le suddette disposizioni configurerebbero «un quadro normativo che impone a chiunque voglia esercitare l&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia un obbligo di associazione ad un unico soggetto, in palese contrasto con il principio della libertà di associazione». <br />	<br />
    Le medesime norme, inoltre, violerebbero anche l&#8217;art. 4 dello statuto speciale di autonomia, in quanto determinerebbero «una privatizzazione della gestione faunistica al livello regionale ed una concentrazione nella mani di un&#8217;unica categoria della stessa gestione faunistica, in contrasto con quanto previsto dall&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992» il quale, configurandosi come norma fondamentale di riforma economico-sociale, prevede invece che «negli organismi di gestione faunistica, deve essere assicurata la presenza paritaria delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni di protezione ambientale». <br />	<br />
    1.3. &#8211; La terza censura investe l&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9 della legge in oggetto. Tali disposizioni, secondo il ricorrente, violano la competenza esclusiva statale di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., nonché il principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost., in quanto, contrastando con l&#8217;art. 16, comma 4, della legge n. 157 del 1992, esse prevedono che l&#8217;attività venatoria svolta nelle aziende agri-turistico-venatorie non venga considerata esercizio della caccia, di talché essa risulterebbe esonerata «dagli obblighi di legge previsti dalla citata legge-quadro nazionale».<br />	<br />
    1.4. &#8211; Con una quarta censura il ricorrente impugna l&#8217;art. 44 della stessa legge, nella parte in cui, sostituendo l&#8217;art. 3 della legge regionale 1° giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell&#8217;aucupio), consente l&#8217;utilizzo indiscriminato di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli ovvero l&#8217;uccellagione, così violando gli articoli 5 e 9 della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, che sanciscono il divieto di cattura «di tutte le specie di uccelli “deliberatamente con qualsiasi metodo” e assoggettano la cattura e la detenzione degli uccelli all&#8217;utilizzazione di metodi rigidamente selettivi». Inoltre, la disposizione censurata, nel prevedere l&#8217;uso delle reti, violerebbe la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli selvatici, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 24 novembre 1978, n. 812, nonché la Convenzione relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell&#8217;ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1975 (<i>recte</i>: 1979), anch&#8217;essa ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (<i>recte</i>: 203), e, quindi l&#8217;art. 4, primo comma, dello statuto speciale e l&#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
    Ritiene poi il ricorrente che l&#8217;art. 44, nella parte in cui prevede che «possono essere individuati impianti tra quelli attivati da destinare a cattura per l&#8217;allevamento amatoriale e ornamentale», violi, inoltre, l&#8217;art. 3 della legge statale n. 157 del 1992, che vieta ogni forma di uccellagione; attività sanzionata penalmente dall&#8217;art. 30, comma 1, lettera <i>e</i>), della medesima legge. Pertanto, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione regionale violerebbe anche la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale e tutela dell&#8217;ambiente di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettere <i>l</i>) ed <i>s</i>), della Costituzione. <br />	<br />
    2. &#8211; Con atto depositato in data 11 giugno 2008 si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.<br />	<br />
    2.1. &#8211; Con riferimento all&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge impugnata, la difesa regionale eccepisce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità della censura relativa alla violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., in quanto il ricorrente ha omesso di motivare in ordine all&#8217;applicabilità del suddetto parametro nei confronti di una legge di una Regione a statuto speciale. Del pari inammissibile sarebbe la censura riguardante la violazione dell&#8217;art. 3 Cost., nonché quella sulla violazione degli standard minimi uniformi, in quanto entrambe sarebbero prive di motivazione. <br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale sottolinea, da un lato, che una disposizione di analogo contenuto a quella impugnata nel presente giudizio era già prevista nell&#8217;art. 2 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell&#8217;attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia); dall&#8217;altro che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la norma censurata sarebbe volta «ad aumentare le soglie di tutela rispetto alla legge statale là dove il bisogno esiste, cioè nelle zone autenticamente montane». Al riguardo, si precisa, inoltre, che «la scelta delle aree da sottoporre  ad una determinata quota territoriale minima e massima di tutela spetta alla Regione» e che, nel caso di specie, non sarebbe stato superato il limite della ragionevolezza poiché, a seguito «dell&#8217;intensa antropizzazione» delle aree di pianura, sarebbe «inutile ed inefficace una più elevata soglia di protezione» delle stesse.<br />	<br />
    2.2. &#8211; Anche in relazione agli impugnati artt. 14, 17 e 19 della legge regionale n. 6 del 2008, concernenti l&#8217;organizzazione della gestione venatoria, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità delle censure per genericità. Il ricorrente non avrebbe infatti indicato «a quale disposizione, tra le diverse tre citate, sarebbe dovuta la violazione» dell&#8217;art. 18 Cost., né le modalità attraverso le quali si verrebbe a determinare l&#8217;asserita privatizzazione e concentrazione della gestione faunistica in un&#8217;unica categoria, nonché il mancato coinvolgimento di altre categorie.<br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale ritiene che dalle disposizioni impugnate non discenderebbe alcun obbligo di aderire ad una determinata associazione e che, comunque, la condizione richiesta, di appartenenza del cacciatore all&#8217;associazione titolare della riserva, troverebbe una ragionevole giustificazione nel fatto che il cacciatore, in questo modo, opererebbe «non come individuo isolato, ma come parte di una comunità globalmente responsabile della riserva nel rispetto delle sue regole».<br />	<br />
    Sempre secondo la Regione resistente le censure relative agli artt. 17 e 19 sarebbero «del tutto oscure», in particolare lo sarebbe quella riferita all&#8217;art. 17, in quanto detta disposizione non prevede la creazione di alcuna associazione. Quanto all&#8217;art. 19, la previsione che le «associazioni riservistiche […] siano aggregate in una ulteriore struttura a base associativa, titolare di competenze in larga misura pubblicistiche», non inciderebbe sulla libertà del singolo di partecipare o meno ad una determinata associazione.<br />	<br />
    Del pari infondata sarebbe la censura relativa all&#8217;asserita violazione dell&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992, derivante dal fatto che la legge regionale impugnata affiderebbe la gestione faunistica alle sole associazioni di cacciatori. In proposito, la Regione resistente nega al citato art. 14 la natura di norma di riforma economico-sociale essendo, a suo avviso, evidente che non si tratterebbe di una disposizione a tutela della fauna ma «di una mera regola organizzativa della gestione della caccia», di competenza, peraltro, della Regione data la potestà primaria di questa in materia di caccia.<br />	<br />
    2.3. &#8211; Anche della censura relativa all&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9 la Regione deduce, in via preliminare, l&#8217;inammissibilità per «l&#8217;inappropriatezza del richiamo all&#8217;art. 117, secondo comma, della Costituzione», per la genericità del riferimento al principio di ragionevolezza, nonché perché essa ha ad oggetto «tre articoli a contenuto complesso» senza individuare «la specifica disposizione considerata lesiva». <br />	<br />
    Nel merito, la difesa regionale osserva che i commi 7 e 9 sarebbero conformi alla legge statale n. 157 del 1992. Quanto al comma 8, a sostegno dell&#8217;infondatezza, la resistente precisa che nelle aziende agri-turistico-venatorie «la fruizione venatoria» sarebbe riferita «solo a fauna immessa, senza alcuna ripercussione sulla fauna selvatica».<br />	<br />
    2.4. &#8211; Infine, riguardo alla censura riferita all&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008, la Regione rileva che il novellato art. 3 della legge regionale n. 29 del 1993 «è una disposizione complessa, che consta ben di nove commi». Pertanto, a suo avviso, sarebbe del tutto «aprioristico ed infondato affermare […] che la disposizione consenta indiscriminatamente l&#8217;utilizzo di impianti fissi a rete per la cattura di uccelli».<br />	<br />
    Rileva, comunque, la Regione che la censura riferita alla presunta violazione degli obblighi internazionali stabiliti dalla Convenzione di Parigi e dalla Convenzione di Berna è inammissibile, in quanto formulata in modo generico.<br />	<br />
    Nel merito, a sostegno dell&#8217;infondatezza, la Regione sottolinea che non sarebbe possibile equiparare l&#8217;uso delle reti, da un lato, e l&#8217;impiego di mezzi di cattura non selettivi dall&#8217;altro. In proposito, la resistente richiama la giurisprudenza amministrativa con la quale si è affermato che l&#8217;utilizzo di specifiche tipologie di reti, con gli accorgimenti necessari, «vale ad escludere il carattere della non selettività del mezzo venatorio» (Cons. Stato, sez. VI, 19 maggio 2003, n. 2698).<br />	<br />
    3. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza la difesa della Regione Friuli-Venezia Giulia ha depositato memoria con la quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nell&#8217;atto di costituzione, insiste per la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso.<br />	<br />
    In particolare, riguardo alla seconda censura, la resistente precisa che dalla legge regionale impugnata non emergerebbe alcun obbligo di associarsi per il cacciatore, interessato a svolgere attività venatoria nel territorio regionale, e che l&#8217;Associazione riserva di caccia sarebbe «investita di funzioni pubblicistiche di regolazione, affidatele dalla Regione […]» e destinate a «tutti coloro che esercitano l&#8217;attività venatoria» e che non sussisterebbero «ostacoli o limitazioni» a carico dei cacciatori interessati a «fare parte dell&#8217;associazione medesima».<br />	<br />
    Sempre ad avviso della resistente, non vi sarebbe alcuna privatizzazione della gestione faunistica, in quanto, nella preparazione del Piano venatorio distrettuale, che costituisce «l&#8217;atto fondamentale di programmazione della gestione venatoria sul territorio», è previsto il coinvolgimento «di tutte le categorie interessate» (rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio), nonché l&#8217;acquisizione del parere del Comitato faunistico regionale.<br />	<br />
    Infine, con riferimento alla quarta censura, la Regione Friuli-Venezia Giulia ribadisce che le norme internazionali e comunitarie non vieterebbero «in sé l&#8217;uso delle reti, ma l&#8217;utilizzo delle medesime» in modo non selettivo e sottolinea che la fattispecie oggetto del presente giudizio sarebbe diversa rispetto a quella decisa da questa Corte con la sentenza n. 124 del 1990, poiché le norme regionali dichiarate illegittime con la sentenza da ultimo richiamata consentivano l&#8217;uccellagione con bressana, roccolo, prodina e panie «senza prevedere alcuna specificazione in ordine a caratteristiche tecniche degli impianti e modalità operative di cattura».<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1. &#8211; Il Governo ha impugnato numerose disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), sul presupposto che esse eccedano la competenza legislativa primaria che lo statuto speciale attribuisce alla predetta Regione nelle materie della caccia e della tutela del paesaggio, flora e fauna, con conseguente lesione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere <i>l</i>) e <i>s</i>), della Costituzione e degli artt. 4, primo comma, e 6, primo comma, punto 3, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).<br />	<br />
    Le disposizioni regionali impugnate risulterebbero, altresì, in contrasto con la legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).<br />	<br />
    Invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte le disposizioni relative alla tutela della fauna selvatica contenute nella cennata legge statale hanno carattere di norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 4 del 2000, n. 210 del 2001).<br />	<br />
    2. &#8211; In via preliminare, l&#8217;eccezione di inammissibilità proposta dalla Regione resistente in relazione alla prospettata violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione deve essere dichiarata infondata. In effetti, il ricorrente non avrebbe argomentato riguardo all&#8217;applicabilità della suddetta disposizione costituzionale anche ad una Regione a statuto speciale.<br />	<br />
    Dal ricorso introduttivo si evince, infatti, che, là dove il ricorrente richiama l&#8217;indicato parametro costituzionale, egli ritiene che le disposizioni impugnate superano i limiti che lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia pone alla competenza legislativa primaria della Regione in materia di tutela del paesaggio, flora e fauna e, conseguentemente, violano l&#8217;indicato parametro costituzionale.<br />	<br />
    2.1. &#8211; Ancora in via preliminare, non meritano accoglimento le eccezioni di inammissibilità per genericità delle censure sollevate nei confronti di alcune delle disposizioni impugnate (artt. 2, commi 1 e 3, 19, 23, commi 7, 8 e 9, 44), in quanto il ricorrente ha offerto una motivazione che consente di individuare l&#8217;oggetto del giudizio e le ragioni sulle quali si basano i dubbi di costituzionalità sollevati.<br />	<br />
    2.2. &#8211; Sempre in via preliminare, infine, va dichiarata l&#8217;inammissibilità delle censure relative agli artt. 14 e 17 della legge regionale n. 6 del 2008 in quanto formulate senza un adeguato fondamento argomentativo.<br />	<br />
    3. &#8211; Nel merito, va premesso che questa Corte ha più volte sottolineato che «la disciplina statale che delimita il periodo venatorio […] è stata ascritta al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando in quel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica ritenuto vincolante anche per le Regioni speciali e le Province autonome» e che «le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili» hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenza n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998).<br />	<br />
    3.1. &#8211; Venendo ad esaminare le singole censure, quelle riferite ai commi 1 e 2 dell&#8217;art. 2 sono fondate.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 2 prevede, al comma 1, che «Ai fini dell&#8217;applicazione della presente legge, il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi» e, al comma 3, afferma che «la Regione destina a protezione della fauna una quota del territorio agro-silvo-pastorale non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento».<br />	<br />
    Diversamente da tale disciplina, sulla base dell&#8217;art. 11, comma 1, della legge n. 157 del 1992 il territorio delle Alpi si connota per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina e, in ragione di ciò, viene considerato zona faunistica a sé stante.<br />	<br />
    In particolare, l&#8217;art. 10, comma 3, della citata legge prevede che «il territorio agro-silvo-pastorale di ogni Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna Regione, che costituisce una zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 a 20 per cento».<br />	<br />
    Queste considerazioni indicano che il legislatore regionale, nel sottoporre l&#8217;intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard<i> </i>minimi ed uniformi di tutela di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l&#8217;individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche.<br />	<br />
    4. &#8211; La questione relativa all&#8217;art. 19 è fondata.<br />	<br />
    La disposizione impugnata si propone di disciplinare la gestione e l&#8217;organizzazione dell&#8217;attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di un&#8217;Associazione dei cacciatori affidandole i compiti sopra indicati. <br />	<br />
    L&#8217;art. 19 individua, poi, gli organi di cui si compone l&#8217;indicata Associazione stabilendo, tra l&#8217;altro, che l&#8217;Assemblea degli eletti sia composta da «un&#8217;adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale […] che per tipologia di caccia».<br />	<br />
    L&#8217;art. 14, comma 1, della legge statale n. 157 del 1992, anch&#8217;esso finalizzato alla disciplina della caccia, stabilisce che le Regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le Province interessate, ripartiscono in ambiti territoriali di caccia il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata.<br />	<br />
    Il successivo comma 10 dello stesso art. 14, prevede che «negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l&#8217;ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali».<br />	<br />
    Risulta evidente la difformità della normativa regionale impugnata rispetto a quanto previsto dall&#8217;art. 14, comma 10, della legge n. 157 del 1992 che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell&#8217;attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.<br />	<br />
    5. &#8211; Altre censure investono l&#8217;art. 23, commi 7, 8 e 9. <br />	<br />
    L&#8217;indicato comma 7 prevede che «nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l&#8217;immissione e l&#8217;abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili». <br />	<br />
    La questione riferita al suddetto comma non è fondata, in quanto tale previsione è conforme all&#8217;art. 16, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge statale n. 157 del 1992. Ai sensi della norma da ultimo citata le Regioni possono infatti «autorizzare, regolamentandola, l&#8217;istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l&#8217;immissione e l&#8217;abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento».<br />	<br />
    Le questioni riguardanti i successivi commi 8 e 9 sono fondate.<br />	<br />
    In particolare, il comma 8 prevede che «la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall&#8217;obbligo dell&#8217;indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti» ed il successivo comma 9 che nelle medesime aziende «sono consentiti l&#8217;addestramento e l&#8217;allenamento di cani da caccia e di falchi e l&#8217;effettuazione di gare e prove cinofile anche con l&#8217;abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell&#8217;anno».<br />	<br />
    La Regione Friuli-Venezia Giulia, nell&#8217;escludere che l&#8217;attività venatoria svolta all&#8217;interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell&#8217;estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a «tutto il periodo dell&#8217;anno», introduce una irragionevole deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna, quali previsti dalla legislazione dello Stato.<br />	<br />
    6. &#8211; La questione avente ad oggetto l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008 è fondata.<br />	<br />
    La norma impugnata prevede che la cattura degli uccelli avvenga «esclusivamente» attraverso l&#8217;uso di impianti fissi «a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)» e che «le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l&#8217;allevamento amatoriale e ornamentale».<br />	<br />
    Questa Corte, con la sentenza n. 124 del 1990, ha già dichiarato l&#8217;illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni contenute nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17, che consentivano l&#8217;utilizzo, quali mezzi di cattura, della bressana, del roccolo, della prodina e delle panie; mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l&#8217;altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la citata Convenzione di Berna del 1979.<br />	<br />
    Ad analoghe conclusioni deve dunque pervenirsi in ordine alla questione di legittimità costituzionale riguardante l&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 2, commi 1 e 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria), nella parte in cui sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 19 della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, commi 8 e 9, della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 44 della legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara</i> inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 17 della medesima legge regionale n. 6 del 2008;<br />	<br />
<i>    dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 23, comma 7, della legge regionale n. 6 del 2008.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente<br />	<br />
Maria Rita SAULLE, Redattore<br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria<br />	<br />
il 29 maggio 2009<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-165/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2008 n.165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2008 n.165</a></p>
<p>F. Mariuzzo – Presidente; F. Tomaselli – Estensore ACCEL INSTRUMENTS GMBH, COLLINI IMPRESA COSTRUZIONI S.p.A. e EDILTIONE S.p.A. in proprio e per A.T.I. (avv.ti G. Berruti, H. Garuzzo, A. Toffoletto e A. Tita) c/ ATREP &#8211; AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTONTERAPIA (avv.ti G. Santi e D. Florenzano) e nei confronti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2008 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2008 n.165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Mariuzzo – Presidente; F. Tomaselli – Estensore<br />  ACCEL INSTRUMENTS GMBH, COLLINI IMPRESA COSTRUZIONI S.p.A. e EDILTIONE S.p.A. in proprio e per A.T.I. (avv.ti G. Berruti, H. Garuzzo, A. Toffoletto e A. Tita) c/ ATREP &#8211; AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTONTERAPIA (avv.ti G. Santi e D. Florenzano) e nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla distinzione tra concessione di costruzione e gestione e appalto pubblico misto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Qualificazione del contratto &#8211; Appalto pubblico misto e concessione di costruzione e gestione &#8211; Distinzione – Estremi &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Integra un appalto pubblico di natura mista, lo schema contrattuale in cui non sia ravvisabile un soggetto (concedente) che consegue un finale risultato, conseguendo, da una parte, la disponibilità ai propri fini delle strutture e, dall’altra, il pagamento di un corrispettivo da parte del gestore, ma, all’opposto, un soggetto (appaltante) che consegue un risultato (fornitura, lavoro e servizi) a fronte di un corrispettivo in denaro (il Collegio trentino esclude la qualificazione di concessione di costruzione e gestione in una fattispecie in cui il contraente privato si obbliga alla progettazione, fornitura, costruzione ed installazione delle apparecchiature di protonterapia; alla fornitura dell’infrastruttura clinica (imaging e diagnostica collegati alla terapia); alla progettazione e costruzione dell’edificio di contenimento (aree cliniche, tecnologiche e logistiche) e delle relative infrastrutture tecniche (cabine elettriche di trasformazione, sistema di raffreddamento); alla manutenzione ed operatività tecnica giornaliera per 15 anni dal positivo collaudo &#8211; con espressa esclusione dell’applicazione terapeutica, demandata alla struttura sanitaria pubblica -, verso il pagamento differito di un corrispettivo e nel quadro di una serie contrattuale strettamente connessa, che prevede anche la cessione in godimento e/o in disponibilità (noleggio e locazione) e, in un secondo tempo, l’esercizio dell&#8217;opzione d&#8217;acquisto ovvero la ritenzione dei beni realizzati sull&#8217;area di proprietà dell’appaltante).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>195</b> del <b>2007</b> proposto da </p>
<p><b>ACCEL INSTRUMENTS GMBH, COLLINI IMPRESA COSTRUZIONI S.p.A. e EDILTIONE S.p.A.</b> in proprio e per A.T.I., rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuliano Berruti, Helga Garuzzo, Alberto Toffoletto e Antonio Tita ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Trento, Via Lunelli, 48</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
ATREP &#8211; AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTONTERAPIA</b>, in persona del Presidente della Giunta provinciale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giacomo Santi e Damiano Florenzano ed elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Trento, Piazza Mostra, 15</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <B>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO</B>, in persona del Presidente della Giunta provinciale <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento 
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’invito di cui alla nota in data 30 maggio 2007 alla presentazione della proposta iniziale, nell’ambito della procedura negoziata indetta da ATREP per l’affidamento dell’appalto per la fornitura ed istallazione di un sistema di protonterapia e per l’esecuzione dei lavori edilizi connessi;<br />
dello schema di contratto in data 31 maggio 2007, allegato alla lettera di invito;<br />
di tutti gli altri documenti necessari alla predisposizione dell’offerta allegati alla lettera di invito;<br />
dei chiarimenti rilasciati dall’ATREP rispettivamente in data 17 luglio 2007 e 7 agosto 2007;<br />
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, nonchè del bando di gara inviato alla GUCE il 25 settembre 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la condanna
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’Amministrazione al risarcimento del danno patito dalle ricorrenti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13 marzo 2008 &#8211; relatore il consigliere Fiorenzo Tomaselli &#8211; l’avv. Antonio Tita per le ricorrenti, gli avv.ti Damiano Florenzano e Giacomo Santi per l&#8217;Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con invio del relativo bando il 25.9.2006 alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per la successiva pubblicazione l’Agenzia provinciale per la prontonterapia (A.T.R.E.P.) ha dato inizio ad una procedura negoziata di cui all&#8217;art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto per la fornitura e l&#8217;installazione di un sistema di protonterapia e per l’esecuzione delle connesse opere edilizie.<br />
L’oggetto dell’appalto <i>de quo</i> consta delle seguenti prestazioni:<br />
a) progettazione, fornitura, costruzione ed installazione delle apparecchiature di protonterapia (acceleratore, linee di trasporto e di selezione, camere rotanti, sistemi di deposito del fascio, sistemi di posizionamento del paziente, sistemi di controllo e di sicurezza)<br />
b)	fornitura dell’infrastruttura clinica (<i>imaging </i>e diagnostica collegati alla terapia);<br />	<br />
c)	progettazione e costruzione dell’edificio di contenimento (aree cliniche, tecnologiche e logistiche) e delle relative infrastrutture tecniche (cabine elettriche di trasformazione, sistema di raffreddamento); <br />	<br />
d)	manutenzione ed operatività tecnica giornaliera (non quella medico &#8211; clinica) per 15 anni dal positivo collaudo;<br />	<br />
e)	finanziamento per la fase di approntamento e costruzione ed almeno il finanziamento parziale per la fase di esercizio.<br />	<br />
A seguito dell&#8217;esperimento della fase di prequalificazione sono stati selezionati due concorrenti (tra cui il raggruppamento ricorrente) che, dalle dichiarazioni sostitutive presentate, hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.<br />
Ai raggruppamenti selezionati è stato inviato in data 31 maggio 2007 l’invito alla presentazione della proposta iniziale, con conseguente accesso alla documentazione complementare  comprensiva, fra l&#8217;altro, delle specifiche tecniche e dello schema di contratto, necessaria per la presentazione della vista proposta., quale primo atto della complessa procedura negoziata.<br />
La società Accel Instruments GMBH congiuntamente a Collini Impresa Costruzioni S.p.A ed Ediltione S.p.A. in proprio ed anche a nome del costituendo R.T.I., hanno impugnato con ricorso notificato in data 19 &#8211; 25.9.2007 e depositato il 28.9.2007 detti provvedimenti, unitamente al bando di gara, deducendo a sostegno dell’introdotta domanda i seguenti motivi in diritto:<br />
1) violazione di legge con riferimento al Capo I e III del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare degli artt. 143 e ss., 156, 157, 158, 159 e 160 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 1, commi 2 e 3 della direttiva 2004/18/CEE &#8211; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti;<br />
2) violazione dell’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e del principio di tipicità dei contratti di appalto pubblico.<br />
Si è costituita in giudizio l’A.T.R.E.P., che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, allegandone comunque l’infondatezza e richiedendone nel merito la reiezione.<br />
Alla camera di consiglio del 4.10.2007 l’istanza cautelare avanzata è stata respinta.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 13 marzo 2008 la causa, illustrate dalle parti le rispettive conclusioni, è stata spedita in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è infondato nel merito, per cui può prescindersi dalla definizione dell’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla resistente in relazione all&#8217;impugnazione del bando di gara nei cui confronti non sarebbero state dedotte censure <i>ad hoc</i>.<br />
Nel merito gli istanti hanno contestato che con l&#8217;invito, lo schema di contratto e gli altri atti allegati l&#8217;Amministrazione avrebbe violato la <i>lex specialis</i> di gara per aver introdotto contenuti contrattuali tipici della concessione di lavori pubblici senza peraltro estenderne la relativa disciplina, violando così gli articoli 143 e ss., 156, 157, 158, 159 e 160 del D.lgs. n. 163/2006, nonchè il principio di tipicità.<br />
1. La questione sottoposta a questo Tribunale con il primo motivo concerne dunque la controversa qualificazione giuridica del rapporto contrattuale oggetto di affidamento mediante la procedura di gara indetta da A.T.R.E.P.<br />
Le ricorrenti affermano in proposito che si tratterebbe di una concessione di costruzione e gestione, come sarebbe dimostrato dal fatto che A.T.R.E.P., pur mantenendo formalmente il <i>nomen iuris</i> di appalto, avrebbe introdotto, successivamente alla fase di prequalificazione, tramite l&#8217;invito alla presentazione della proposta iniziale e con lo schema di contratto una disciplina del rapporto negoziale che presenterebbe, quanto al sinallagma contrattuale, gli elementi tipici della concessione di costruzione e gestione. <br />
Per tale via sarebbe stato dunque surrettiziamente sostituito il modello contrattuale originariamente previsto, ponendo, in particolare, a carico del contraente privato l’obbligo di finanziare, almeno in parte, la fase di esercizio con la conseguente assunzione, da parte dello stesso, dei rischi di provvista finanziaria connessi con la gestione del Centro di Protonterapia; confermerebbe la detta ipotesi il previsto recupero della quota di prezzo non pagata al collaudo attraverso i corrispettivi di una allegata gestione, articolati in una serie di componenti e in specie nel canone di locazione, nel nolo dell’apparecchiatura, nel canone per arredi, apparecchiature tecniche per ufficio, infrastrutture cliniche.<br />
Detto ordine d’idee è, tuttavia, a parere del Collegio infondato, dovendosi per contro rilevare che lo &#8220;<i>Schema di contratto</i>&#8221; enuclea un rapporto complesso con il quale, in sintesi, l&#8217;appaltatore s’impegna:<br />
&#8211; a fornire l&#8217;impianto di protonterapia (artt. 2 e 4);<br />
&#8211; a garantire la manutenzione e la conduzione tecnica del ridetto impianto per 15 anni dall&#8217;avvio dell&#8217;esercizio (artt. 2, 4, 33 e 41);<br />
&#8211; a realizzare ed a cedere in godimento le strutture edilizie di contenimento e di fornire i relativi servizi di manutenzione per il medesimo periodo (artt. 2, 4, 19 e 20);<br />
&#8211; a fornire l&#8217;intera apparecchiatura clinica e gli arredi (artt. 2, 4, 50 e 51).<br />
A tale stregua, seppure la disciplina del rapporto <i>de quo</i> si caratterizzi per la sua peculiare articolazione, ruolo dirimente assume per l’interprete l’avvenuta indizione di una pubblica gara per l’individuazione del miglior offerente di un impianto estremamente sofisticato e tecnologicamente all’avanguardia nella cura del paziente oncologico.<br />
In base alle disposizioni dello schema di contratto la fruizione degli impianti e dell&#8217;immobile di contenimento viene garantita, in un primo tempo, attraverso una serie contrattuale strettamente connessa che consente la cessione in godimento e/o in disponibilità (noleggio e locazione) e, in un secondo tempo, l’esercizio dell&#8217;opzione d&#8217;acquisto ovvero la ritenzione dei beni realizzati sull&#8217;area di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.<br />
In questo quadro la gestione del servizio si limita dunque alla conduzione tecnica giornaliera delle apparecchiature  per 15 anni, essendo espressamente esclusa l’applicazione terapeutica che viene invece svolta nell’impianto dalla struttura sanitaria pubblica. <br />
Quanto al rischio del recupero del finanziamento la previsione di cui al riportato punto e) del bando comporta sì per il contraente l’anticipo del costo dell’impianto, ma esso verrà poi integralmente corrisposto dall’Amministrazione nel corso dell’esecuzione del contratto; e ciò per una parte successivamente al positivo collaudo e per quella residua in ratei periodici e comunque prima dell’eventuale acquisizione della proprietà dell’intero centro e subordinatamente al funzionamento delle apparecchiature installate nel quindicennio.<br />
Sotto un diverso profilo non sembra egualmente configurarsi alcuna obiettiva impossibilità per i ricorrenti di ottemperare sul piano economico &#8211; finanziario alle prescrizioni della lettera d’invito, dovendosi osservare che, se il prefigurato rapporto contrattuale produce indubbi vantaggi per l’appaltante, comportando una maggiore garanzia in ordine alla corretta realizzazione dell’opera, l’aggravamento degli impegni dell’aggiudicatario che ne consegue resta comunque relativamente contenuto e la percezione del corrispettivo pattuito non è in ogni caso subordinata al rischio d’impresa, ma esclusivamente all’incondizionato rispetto delle pattuizioni contrattuali. <br />
Né una siffatta costruzione contrattuale può sotto alcun aspetto alterare il risultato della gara o violare il principio della <i>par condicio</i> fra le imprese partecipanti alla procedura negoziata, atteso che queste possono egualmente giovarsene secondo la logica di una valutazione ponderata che, in una pubblica gara pertinente un appalto misto, ha per oggetto la convenienza economica dell’appalto stesso alla luce dell’insieme delle previsioni contrattuali.<br />
Neppure viene nella specie in rilievo un’eventuale compromissione dell&#8217;unitarietà dell&#8217;appalto, che è una caratteristica <i>sostanziale</i> e non solo formale dell’instaurando rapporto contrattuale, nel caso in cui il contraente sia integrato da un&#8217;associazione &#8220;<i>verticale</i>&#8221; di imprese, come ricorre in concreto. Se è vero, infatti, che in un tale raggruppamento ciascuno degli associati esegue una parte soltanto della prevista prestazione, in ragione della propria specifica qualificazione tecnico &#8211; professionale, non per ciò solo l’<i>opus</i> contrattuale si scinde in appalti autonomi e distinti quanti sono gli esecutori, restando esso disciplinato da un contratto unitario anche per quanto attiene alla corresponsabilità di tutti gli associati per l&#8217;eventuale inadempimento di uno solo di essi.<br />
In definitiva, lo schema contrattuale di riferimento, laddove non sia ravvisabile un soggetto (concedente) che consegue un finale risultato, conseguendo, da una parte, la disponibilità ai propri fini delle strutture e, dall’altra, il pagamento di un corrispettivo da parte del gestore, ma all’opposto un soggetto (appaltante) che consegue un risultato (fornitura, lavoro e servizi) a fronte di un corrispettivo in denaro, non può che essere quello dell’appalto pubblico di natura mista.<br />
2. Quanto all’allegata violazione del principio di tipicità delle figure contrattuali disciplinate dal codice dei contratti, va rilevato, sempre in base allo &#8220;<i>schema di contratto</i>&#8220;, che l&#8217;A.T.R.E.P., a fronte della fornitura dell’apparecchiatura di protonterapia, si impegna:<br />
&#8211; ad accettare la fornitura se conforme alla progettazione e a seguito del positivo esito dei test di accettazione (art. 10);<br />
&#8211; a noleggiare e locare, senza alcuna facoltà di recesso, i beni in questione per la durata di 15 anni dall&#8217;avvio dell&#8217;esercizio (artt. 2, 19, 20, 33, 36, 50, 51 e 67);<br />
&#8211; a pagare anticipatamente l&#8217;indennizzo per l&#8217;esercizio del diritto di ritenzione ed il corrispettivo per il diritto di opzione sin dal momento in cui la fornitura risulti installata ed abbia superato i test di accettazione (artt. 2 e 6).<br />
In tal modo, in stretta osservanza agli atti di gara ed in coerenza con il modello contrattuale prescelto (l&#8217;appalto pubblico) si è garantito che il contraente acquisisse, attraverso il contratto, il diritto a ricevere la controprestazione pattuita in termini monetari certi e determinati (indennizzo, corrispettivo per opzione e canoni).<br />
In conclusione la prestazione principale è rappresentata dalla fornitura dell’apparecchiatura di protonterapia (punto II.1.5 lett. a) del bando e punto 2 lett. a) della lettera -invito), il che consente di escludere la denunciata difformità tra i punti indicati nel bando di gara e quelli riportati nella lettera &#8211; invito, che congiuntamente individuano un appalto di natura mista (fornitura, lavori e servizi) con pagamento differito. <br />
La lettera &#8211; invito, per conseguenza, diversamente dalle prospettazioni avanzate dai ricorrenti, è coerente con i contenuti del bando e con le disposizioni di legge previste per la tipologia di appalto, considerazione valida anche per l’impugnato schema di contratto tipo.<br />
3. Per le suesposte considerazioni resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati e il ricorso deve essere respinto.<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini seguenti:<br />
le ricorrenti dovranno corrispondere alla parte resistente in giudizio le spese, i diritti e gli onorari del giudizio liquidati, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva rispettivamente svolta in € 8.300,00 (ottomilatrecento) a favore dell’Amministrazione resistente, oltre ad I.V.A. ed a C.P.A.;<br />
il contributo unificato resta a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 6-<i>bis</i>, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>195/2007</b>, lo <b>respinge</b>.<br />
Spese del giudizio a carico come da motivazione.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 13 marzo 2008, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>dott. Francesco Mariuzzo	&#8211; Presidente<br />	<br />
dott. Lorenzo Stevanato	&#8211; Consigliere <br />	<br />
dott. Fiorenzo Tomaselli	&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 11 luglio 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-11-7-2008-n-165/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 11/7/2008 n.165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
