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	<title>16477 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a></p>
<p>Pres. d&#8217;Alessandro, est. CaminitiSantangelo (Avv. M. Corigliano) c. Comune di Marano di Napoli (n.c.). in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità 1. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Competenza – Nel regime della L.n.142/1990</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-10-2005-n-16477/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16477</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. d&#8217;Alessandro, est. Caminiti<br />Santangelo (Avv. M. Corigliano) c. Comune di Marano di Napoli (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Competenza – Nel regime della L.n.142/1990 – E’ del Sindaco e non del dirigente – Ragioni.<br />
2. Comune e Provincia – Ordinanze contingibili ed urgenti – In materia di sanità e igiene – Presupposti – Individuazione – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, e non del dirigente adottare ordinanze contingibili e urgenti  in materia di sanità e igiene pubblica, in  quanto  espressioni di una elevata discrezionalità diretta  a soddisfare esigenze  di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto (tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.) per evitare che tale danno si verifichi.</p>
<p>2. L’esercizio, da parte del Sindaco, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene è condizionato all’esistenza dei seguenti presupposti: necessità di intervenire in determinate materie  quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art.38 della Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento di animali, nella specie cani, tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo, alla luce della sussistenza dei presupposti necessari richiesti per l’emanazione della stessa: materia di igiene e sanità  (riguardando gravi inconvenienti igienici causati dai cani); necessità di rimuovere tali inconvenienti con urgenza (a seguito di reclamo da parte dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo della ASL);  sussistenza di accertamento tecnico da parte degli organi competenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
 sez. V^ di Napoli</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Carlo d’Alessandro			Presidente; Ugo  De Maio 			Componente; Mariangela Caminiti			Componente rel.																																																																																				</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11404 del  1997  proposto da<br />
<b>SANTANGELO Claudio</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Corigliano e legalmente domiciliato con lo stesso in  Napoli, presso la Segreteria del Tribunale,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211;	<b>Comune di Marano di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., n.c.,																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione,<br />
dell’ordinanza n.312/97  del Sindaco del Comune di Marano di Napoli  del 10.12. 1997, irritualmente notificata in data 13.l2.1997, con la quale veniva ordinato alla famiglia Santangelo di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento i tre cani da loro tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’istanza cautelare presentata dal ricorrente;</p>
<p>Vista l’ordinanza n.19 del 1998 adottata da questa Sezione, in data 20 gennaio 1998, che ha accolto la suindicata domanda  incidentale di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla Pubblica udienza del 13 gennaio 2005 il Referendario Mariangela Caminiti e uditi i difensori delle parti presenti,  come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  </b></p>
<p>1.	Espone il ricorrente di abitare in una palazzina unifamiliare in Marano di Napoli, alla III traversa Città Giardino n.3, con annesso viale recintato e chiuso da cancello, dove vivono tre cani  posseduti dal ricorrente sin da quando erano cuccioli, per i quali lo stesso provvede scrupolosamente alla loro pulizia ed alimentazione.<br />	<br />
Riferisce che, a seguito di una denuncia, per gravi inconvenienti igienici causati dagli animali, all’U.O. Veterinaria del Distretto 60, in data 4.11.1997, da parte di un vicino di casa (ciò non sulla base di una reale situazione, ma per l’asserito rancore serbato dallo stesso nei confronti della famiglia Santangelo), il Sindaco del Comune ha adottato l’ordinanza  n.312/97 ordinando lo sgombero dei tre cani e minacciando l’applicazione della sanzione amministrativa in caso di non ottemperanza.<br />
 Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo: 1) Violazione e falsa applicazione di norme di legge: il ricorrente data la celerità  tra il rapporto veterinario sulle condizioni igieniche e l’emissione dell’ordinanza  non sarebbe stato messo in grado di poter replicare; inoltre, l’ordinanza sarebbe nulla in quanto emessa da organo incompetente ai sensi della Legge n.127 del 1997, attesa la competenza del Dirigente del settore igiene e sanità e notificata, altresì, a persona diversa dal proprietario dei cani (padre del ricorrente), domiciliato nella stessa via.<br />
Infine, il ricorrente contesta il rapporto della U.O Veterinaria del Distretto n.60 in quanto infondato e contrastante con la realtà dei fatti.<br />
Il Comune di Marano di Napoli non si è costituito in giudizio.<br />
All’odierna pubblica udienza la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1. Il ricorso  è rivolto all’annullamento dell’ordinanza n.312 del 10.12.1997 con la quale il Sindaco del Comune di Marano ha ingiunto alla famiglia Santangelo di sgomberare entro 15 giorni dalla notifica dell’ordinanza i cani  tenuti nel vialetto adiacente la propria abitazione.<br />
La principale questione che la controversia pone all’esame del Collegio consiste nella individuazione delle competenze proprie del Sindaco in relazione alle funzioni in materia di tutela della salute e di igiene ambientale ovvero  nella individuazione della asserita competenza del Dirigente del settore.<br />
Al riguardo, è necessario muovere dalla normativa dettata dall’art.38 della Legge 8 giugno 1990, n.142 che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare  provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene nell’ambito del territorio comunale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Tale potere sindacale è riconosciuto sulla base di presupposti individuati: necessità di intervenire in determinate materie  quali la sanità e l’igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall’ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2003, n.6169; idem, Sez. V, 2 aprile 2003, n.1678, idem, 7 aprile 2003, n.1831).<br />
Pertanto,sulla base della legge citata, rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, e non del dirigente adottare ordinanze contingibili e urgenti  in materia di sanità e igiene pubblica (cfr. Tar Lombardia, Milano, Sez. III, 1 febbraio 2002, n.426), in  quanto  espressioni di una elevata discrezionalità diretta  a soddisfare esigenze  di pubblico interesse per porre rimedi a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto (tenuto conto dei valori espressi dall’art.32 della Cost.) per evitare che tale danno si verifichi (cfr. Cons. Stato, cit, n.1678 del 2003).<br />
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, può evidenziarsi come l’ordinanza impugnata è stata adottata dal Sindaco, competente ai sensi dell’art.38 della citata legge n.142 del 1990 e rientra nella tipologia delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica  sulla base di circostanze che dimostrano la sussistenza dei presupposti necessari richiesti per l’emanazione della stessa: materia di igiene e sanità  (riguardando gravi inconvenienti igienici causati dai cani  di proprietà della famiglia Santangelo); necessità di rimuovere tali inconvenienti con urgenza ( a seguito di reclamo da parte dei vicini che hanno sollecitato il sopralluogo della ASL);  sussistenza di accertamento tecnico da parte degli organi competenti (rapporto a seguito di sopralluogo della ASL Napoli 2- Distretto Sanitario 60  del  26.11.1997). <br />
Conseguentemente, deve ritenersi legittima l’ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell’art.38 della Legge n.142 del 1990, al fine di provvedere allo spostamento di animali, nella specie cani, tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo (cfr. in tal senso, Cons. Stato, Sez. I, 22 marzo 2000, n.256), a nulla rilevando, altresì,  le asserite irregolarità della notifica del provvedimento impugnato, in quanto lo stesso è stato adottato nei confronti della famiglia Santangelo  residente nello stabile alla III trav Città giardino di Marano (con più numeri civici 3,5,7, come risulta dalla documentazione), né il ricorrente ha documentato una sua residenza anagrafica diversa rispetto a quella del padre, a cui attribuisce la proprietà dei cani. <br />
Sulla base delle superiori argomentazioni, il ricorso in quanto infondato va respinto. <br />
La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sez. V, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br />
Nulla dispone per le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nelle Camere di consiglio del 13 gennaio 2005  e 17 febbraio 2005.</p>
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