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	<title>16471 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>16471 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a></p>
<p>Pres. A. Onorato, est. A. Pannone Scorciani Coppolo Carolina (Avv. P. Leone) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato) sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi Concorso pubblico – Valutabilità titoli – Frequenza corsi per i quali non è previsto un esame finale –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Onorato, est. A. Pannone<br /> Scorciani Coppolo Carolina (Avv. P. Leone) c. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – Valutabilità titoli – Frequenza corsi per i quali non è previsto un esame finale – Non sono valutabili – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblici concorsi, ai fini della valutazione dei titoli, la frequenza di corsi postuniversitari, per i quali è rilasciato un attestato di frequenza a seguito di un giudizio positivo del Consiglio del Corso, non può essere in alcun modo equiparato ai corsi per i quali è previsto il superamento di un esame finale (consistente quanto meno in una dissertazione orale da svolgersi innanzi ad una commissione), richiesto dalle norme che disciplinano la partecipazione ai corsi in contestazione per la valutazione del titolo stesso (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Fattispecie relativa ai concorsi del Ministero dell’Istruzione per l’inserimento nella  graduatorie provinciali permanenti relative alle classi di concorso (terza fascia) A036, A037, A043, A050 e A051.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla valutabilità dei titoli in materia di pubblici concorsi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 16471/05 Registro Sentenze<br />
N. 1670/2005 Registro Generale</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione Seconda</b></p>
<p>composto dai magistrati: dott. Antonio	Onorato	Presidente; dott. Andrea	Pannone	Consigliere Relatore; dott. Paolo	Severini	Primo Referendario																																																																																							</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1670/2005 registro generale promosso da:</p>
<p><b>SCORCIARINI COPPOLA CAROLINA</b>, nata il 30 luglio 1967 difesa officiata: avvocato Paolo Leone domicilio: eletto in Napoli, viale Antonio Gramsci, n. 14</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>il <b>Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede domicilia ex lege in Napoli, alla via Diaz, 11</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>Del Sordo Monica, Zampella Francesca Immacolata</b>, rappresentate e difese dall’avvocato Gianpiero Pasquariello, con il quale domiciliano in Napoli, presso la Segreteria del TAR ex a. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054</p>
<p><b>Di Lello Lorenza</b> e <b>De Nuccio Raffaele</b>, non costituiti in giudizio</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca &#8211; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Caserta – del 6 dicembre 2004, n. 19897 nella parte in cui ha rettificato il pun<br />
&#8211; delle graduatorie provinciali permanenti di Caserta relative alle classi di concorso (terza fascia) A036, A037, A043, A050 e A051 nelle parti in cui la ricorrente risulta collocata in diversa, peggiorativa posizione scaturente dalla rettifica disposta c<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo della sfera giuridica soggettiva della ricorrente ed in particolare del D.D.G. 21 aprile 2004 con il quale è stato indetto l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per l’anno sco</p>
<p>Visto il ricorso, notificato in data 4 e 5 febbraio 2005 e depositato in data 28 febbraio 2005, con i relativi allegati.<br />
Vista la domanda di fissazione d’udienza n. 1629 del 28 febbraio 2005.<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate in epigrafe.<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti della causa.<br />
Data per letta, all’udienza del 30/06/2005, la relazione del dott. A. Pannone.<br />
Uditi gli avvocati indicati nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Si assume in atto introduttivo di giudizio che nelle graduatorie indicate in epigrafe (pubblicate in data 2 settembre 2004) venivano attribuiti giustamente punti 142 per la classe di concorso A051, punti 29 per la classe A050, punti 27 per le classi A037 e A043, punti 26 per la classe A036.<br />
Inopinatamente, con il decreto impugnato l’amministrazione rettificava ingiustamente il punteggio della ricorrente e la relativa posizione della stessa nelle suddette graduatorie permanenti.<br />
In particolare alla ricorrente venivano detratti ben 9 punti per i corsi di perfezionamento post laurea dalla stessa conseguiti presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”.<br />
Con il ricorso in trattazione l’interessata ha dedotto i seguenti motivi così epigrafati: I) Violazione e falsa applicazione del D.L. 7 aprile 2004, n. 97, convertito in legge 143/2004. Violazione della normativa di aggiornamento delle graduatorie permanenti. Violazione del D.D.G. 21 aprile 2004. Violazione della legge 124/1999 e del decreto legislativo 297/1994. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto assoluto di motivazione. Arbitrarietà. Perplessità. Sviamento. Carenza assoluta di istruttoria. II) Violazione dell’a. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Illegittimità costituzionale dell’a. 1, comma 1 della legge 143/2004 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 7 aprile 2004, n. 97.<br />
Si costituivano in giudizio le parti indicate in epigrafe sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.<br />
All’udienza del 30 giugno 2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La sezione ritiene di poter prescindere da tutte le eccezioni formulate in rito in quanto il ricorso risulta infondato.<br />
Deve essere esaminato con priorità logica il secondo motivo di ricorso con il quale si invocano “i principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in tema di jus superveniens ed, in particolare, quello secondo il quale, in mancanza di espressa disposizione di segno contrario, la norma sopravvenuta non travolge le posizioni legittimamente acquisite”.<br />
La ricorrente rivendica la valutazione di corsi postuniversitari per i quali, così come risulta dagli atti, non era previsto un esame finale, circostanza questa, richiesta, per la valutazione del titolo, dalla lettera C 11 dell’allegato 2 al D.D.G. 21 aprile 2004 del Ministero dell’Istruzione.<br />
Per dimostrare l’infondatezza del motivo è sufficiente osservare che la ricorrente non ha dedotto, né tanto meno dimostrato, di aver richiesto ed ottenuto la valutazione dei titoli in contestazione nelle graduatorie preesistenti quelle impugnate in questa sede (pubblicate in data 2 settembre 2004 e rettificate in data 6 dicembre 2004). Pertanto nessun legittimo affidamento poteva crearsi in capo alla ricorrente che, per la prima volta, così come risulta dalla documentazione versata in atti dal Ministero dell’Istruzione, ha chiesto la valutazione dei titoli con la domanda di aggiornamento presentata in data 20 maggio 2004, con la conseguenza che essi dovevano essere valutati in base alla disciplina fissata dal D.D.G. 21 aprile 2004.<br />
Parimenti infondato è il primo motivo di ricorso: la circostanza che l’atte¬stato di frequenza veniva rilasciato a seguito di un giudizio positivo del Consiglio del Corso non può essere in alcun modo equiparato all’esame finale (consistente quanto meno in una dissertazione orale da svolgersi innanzi ad una commissione), non previsto dalle norme che disciplinavano la partecipazione ai corsi in contestazione, così come chiaramente affermato nella nota del 23 aprile 2004, n. 6699 a firma del direttore amministrativo dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli.<br />
Il ricorso va quindi rigettato con compensazione delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio per giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Seconda, rigetta il ricorso meglio specificato in epigrafe.<br />
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 30 giugno 2005.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-14-10-2005-n-16471/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/10/2005 n.16471</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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