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	<title>1647 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 07:22:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; SCIA in sanatoria &#8211; Art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Obbligo &#8211; Art. 10-bis della l. n. 241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Obbligo. Considerato che la p.a. deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullapplicabilita-dellart-10-bis-l-n-241-1990-al-procedimento-per-il-rilascio-di-scia-in-sanatoria/">Sull&#8217;applicabilità dell&#8217;art. 10-bis l. n. 241/1990 al procedimento per il rilascio di SCIA in sanatoria.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Procedimento amministrativo &#8211; SCIA in sanatoria &#8211; Art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 &#8211; Provvedimento espresso &#8211; Obbligo &#8211; Art. 10-bis della l. n. 241/1990 &#8211; Preavviso di rigetto &#8211; Obbligo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Considerato che la p.a. deve pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, e che, quindi, in caso di SCIA in sanatoria l&#8217;amministrazione è tenuta a pronunciarsi, con un provvedimento espresso, è ovvio che l’adozione di tale provvedimento necessita della previa attivazione del contraddittorio con la parte, in applicazione dei principi generali sul procedimento amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Durante &#8211; Est. Zoppo</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;"><em>ex</em> art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2024, proposto da<br />
Vincenzo Strianese, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Gargano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Alfonso Iannone, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28/05/2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 03/05/2024 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il presente ricorso si impugna il provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28 maggio 2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 3 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce il ricorrente di aver svolto il ruolo di tecnico progettista e direttore dei lavori in relazione al progetto di costruzione di un edificio in Pontecagnano Faiano, alla Via Diaz, F.lo 2, p.lla 943, nell’interesse della Società Immogest s.r.l. committente (attualmente l’immobile è di proprietà del sig. Iannone Alfonso).</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta che il progetto veniva approvato con Concessione edilizia n. 2 del 2003 e, di conseguenza, si procedeva all’edificazione, nel corso della quale veniva presentata una DIA in variante prot. n. 20573 del 22 luglio 2004, attesa la sopravvenuta volontà di realizzare le autorimesse nel sottosuolo del lotto, DIA che si perfezionava e veniva regolarmente eseguita.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone che, nel dicembre 2004, il Comune di Pontecagnano Faiano svolgeva un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità dei lavori in corso rispetto alla DIA in questione, redigendo il verbale di verifica prot. n. 243/L del 15 dicembre 2004 e in tale occasione i tecnici accertatori non rilevavano alcuna irregolarità rispetto alla concessione edilizia e alla DIA in variante.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che per l’immobile sono inoltre stati rilasciati e depositati presso il Genio Civile:</p>
<p style="text-align: justify;">– Autorizzazione Sismica su deposito del progetto esecutivo in data 22 aprile 2004 prot. 334458 (reg. n. 77305 Genio Civile);</p>
<p style="text-align: justify;">– Autorizzazione Sismica su nuovo progetto esecutivo in data 14 ottobre 2004 prot. 800530 (reg. n. 77305 Genio Civile);</p>
<p style="text-align: justify;">– Relazione Strutture Ultimate del 27 marzo 2006 depositata al Genio Civile il 5 aprile 2006 Prot. n. 313875;</p>
<p style="text-align: justify;">– Certificato di Collaudo del 21 aprile 2006 depositato al Genio Civile in data 8 maggio 2006 prot. 0401462 a firma dell’ing. Alfonso Vergato.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva che nell’ottobre 2006 venivano terminate le tompagnature, ma i lavori non proseguivano e il ricorrente, dopo aver atteso per alcuni anni il superamento delle asserite difficoltà economiche del committente/proprietario, non ricevendo alcun riscontro dallo stesso e non potendo accollarsi ulteriormente le responsabilità del cantiere allestito, in data 1° giugno 2011 comunicava formalmente le dimissioni da Direttore dei Lavori al committente e al Responsabile del settore Urbanistica comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">Evidenzia che tutto quanto realizzato sino a quel momento era conforme al complesso dei titoli edilizi, ad eccezione unicamente della realizzazione di 2,00 mq di superficie completamente interrata destinata a deposito nel piano interrato (in corrispondenza dello spigolo a nord-est del lotto).</p>
<p style="text-align: justify;">Afferma che successivamente il Comune di Pontecagnano emetteva l’ordinanza di demolizione n. 35/2015 dell’11 agosto 2015, ingiungendo in particolare, il ripristino delle seguenti presunte difformità:</p>
<p style="text-align: justify;">– sarebbe stata realizzata una parete interna non prevista dai grafici (difformità del tutto irrilevante perché avente carattere non strutturale e perché interna, quindi non soggetta ad alcun titolo);</p>
<p style="text-align: justify;">– il calpestio del piano rialzato sarebbe stato realizzato parzialmente fuori terra lungo il confine con la ex particella 942 (lato mare), per un’altezza di 1.20 m, e ciò avrebbe comportato un aumento di volume non computabile con precisione con gli strumenti a disposizione (a ben vedere, per mero errore si parla di piano rialzato, trattandosi invece della porzione del piano interrato da destinare ad autorimessa);</p>
<p style="text-align: justify;">– vi sarebbe stato un aumento di superficie tutta interrata del piano seminterrato, di circa 2,00 mq, in difformità alla DIA in variante.</p>
<p style="text-align: justify;">Deduce di aver presentato (in qualità di direttore dei lavori all’epoca della realizzazione dell’immobile e, quindi, di responsabile dell’abuso) la SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 chiedendo di sanare esclusivamente la difformità di cui all’ultimo dei punti sopra elencati, atteso che gli altri due punti erano assistiti dallo stato legittimo, ma il Comune ha emesso il provvedimento qui impugnato, con il quale ha dichiarato la SCIA in sanatoria irricevibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Eccepisce innanzitutto che la “irricevibilità” non esiste come categoria giuridica rispetto al provvedimento amministrativo e lamenta la contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del provvedimento impugnato, nel quale, se da un lato si esterna la irricevibilità, dall’altro il Comune rileva presunte o asserite violazioni “di merito”, consistenti nel rilevato eccesso di cubatura, nonché nella violazione della normativa urbanistico-edilizia sui parcheggi interrati, con la conseguenza che si sarebbe in presenza di un diniego mascherato da provvedimento formale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, eccepisce il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la mancanza della preventiva comunicazione dei motivi-ostativi.</p>
<p style="text-align: justify;">Invoca, poi, l’art. 36 bis, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dal D.L. n. 69/2024, sostenendo che, ove l’Amministrazione avesse ritenuto ostativo il presunto volume fuori terra, avrebbe avuto il dovere di applicare la norma vigente, secondo il principio <em>tempus regit actum</em>, e quindi avrebbe dovuto indicare le opere necessarie per riportare a conformità l’intero immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, contesta il provvedimento anche nel merito ribadendo che l’oggetto della SCIA in sanatoria consisteva esclusivamente nella porzione di superficie interrata destinata a deposito di 2,00 mq (senza alcun incremento del carico urbanistico né modifica del volume, della sagoma assentita, delle superfici utili o del prospetto, quindi realizzabile con SCIA e sanabile ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001, rispetto a cui non si vede quale sia la ragione del diniego opposto), mentre tutte le restanti opere e lavori sono assistite dallo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9 bis, comma 1 bis, D.P.R. n. 380/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge che l’asserito e non dimostrato volume abusivo è pienamente rientrante nella DIA in variante del 2004, valida, efficace, verificata dal Comune in corso d’opera, mai annullata dal Comune ex post e regolarmente collaudata sotto il profilo strutturale da tecnico professionista nominato dal committente; il presunto abuso corrisponde alla copertura del box auto (o area parcheggio) sito al piano interrato, posta a quota 0,00, la quale costituisce il piano di imposta del fabbricato previsto nella C.E. n. 2/2003, non modificata né planimetricamente né altimetricamente dalla DIA in variante del 2004.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto altrimenti, secondo parte ricorrente, dai grafici sia della concessione edilizia che della DIA in variante si evince inequivocabilmente che il parcheggio <em>de quo</em> era stato già assentito in relazione alla quota di imposta 0,00, ed era stato realizzato nel rispetto della concessione stessa e nel rispetto del preesistente piano di campagna, con la precisazione che il piano di imposta del lotto fondiario, per poter costruire, deve essere orizzontale, per cui una minima parte (decisamente trascurabile anche in percentuale) necessariamente emerge dal piano di campagna, il quale è caratterizzato da una forte pendenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta, inoltre, l’applicazione dell’art. 6, comma 2, della Legge Regionale Campania n. 19/2001, che si riferisce ai parcheggi realizzati in aree libere anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, mentre nel caso di specie il parcheggio è pertinenziale all’edificio, è ubicato nel medesimo lotto ed è stato realizzato mediante DIA in variante alla concessione edilizia del 2003, sicché deve trovare applicazione il comma 1 del richiamato articolo 6, L.R. Campania n. 19/2001.</p>
<p style="text-align: justify;">Contesta infine l’affermazione secondo cui sarebbe stata necessaria una deroga allo strumento urbanistico e rileva che la DIA di completamento del 2004 accedeva alla concessione edilizia n. 2/2003, per cui l’opera in questione deve intendersi realizzata in forza della concessione stessa, e non di DIA o SCIA.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito in resistenza il Comune di Pontecagnano Faiano contestando l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 37 D.P.R. n. 380/2001 stante la sussistenza di un aumento di volume e rilevando come i soli parcheggi pertinenziali obbligatori possono derogare agli strumenti urbanistici, mentre la realizzazione di parcheggi o autorimesse (se non effettuata in locali preesistenti o totalmente al di sotto del piano di campagna naturale) è soggetta alla disciplina urbanistica che regola le nuove costruzioni fuori terra.</p>
<p style="text-align: justify;">Ha affermato infine che alla SCIA è inapplicabile l’art. 10 bis della Legge n. 241/1990.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2024 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è manifestamente fondato sotto il profilo assorbente della violazione dell’art. 10-bis Legge n. 241/1990 e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come è noto, l’art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 disciplina la SCIA in sanatoria a intervento concluso prevedendo che il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possano ottenere la sanatoria dell’intervento ove sussista la doppia conformità (l’intervento realizzato deve risultare conforme tanto alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento, quanto a quella vigente alla presentazione della domanda), versando una somma il cui valore è stabilito dal responsabile del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza di quanto previsto per l’accertamento di conformità di cui all’art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 (per il quale, in caso di inerzia a seguito della presentazione della domanda, è la stessa norma che qualifica espressamente l’eventuale silenzio dell’amministrazione come diniego), il successivo art. 37 nulla dispone sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">In assenza di un chiaro dettato normativo, la giurisprudenza ha adottato orientamenti non univoci;</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un primo indirizzo, il silenzio sull’istanza di sanatoria <em>ex</em> art. 37, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001 si qualifica come silenzio diniego, al pari di quello previsto in via espressa dal precedente art. 36, comma 3 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 642/2006; sez. I, n. 676/2017; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 3146/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un secondo indirizzo, l’art. 37, comma 4, a differenza del precedente art. 36, comma 3, non prevede esplicitamente un’ipotesi di silenzio significativo, ma, al contrario, stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento; dal tenore letterale della norma emerge, cioè, che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall’intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il <em>quantum</em> della somma dovuta sulla base della valutazione dell’aumento di valore dell’immobile compiuta dall’Agenzia del Territorio (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2673/2022); nel contempo, si afferma che “<em>la soluzione appare più conforme alla ratio della sanatoria di opere abusive già realizzate, che necessita di una valutazione espressa dell’amministrazione sulla sussistenza della doppia conformità, rispetto al regime di opere ancora da realizzare alle quali si attaglia la disciplina ordinaria della SCIA, come metodo di semplificazione del regime abilitativo edilizio</em>” (Cons. Stato, sez. II, n. 1708/2023); ne consegue che il Comune debba pronunciarsi, con un provvedimento espresso, sulla SCIA in sanatoria, previa verifica dei relativi presupposti di natura urbanistico-edilizia di cui all’art. 37 cit. (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2794/2016; sez. III, n. 2755/2019);</p>
<p style="text-align: justify;">– alla stregua di un terzo indirizzo, “<em>in ragione della disamina complessiva della disciplina di cui del d.p.r. n. 380 del 2001, la SCIA in sanatoria presentata ex art. 37 del medesimo d.p.r. si presta, ben vero, a rendere operanti le correlate prescrizioni di cui agli artt. 19 e ss. della legge n. 241 del 1990 in materia di “silenzio assenso”, dovendo essere ragionevolmente riconosciuto a tale segnalazione “carattere e natura confessoria, diretta a provare la verità dei fatti attestati e a produrre, con l’inutile decorso del tempo per l’emanazione di provvedimenti inibitori, effetti direttamente stabiliti dalla legge, indipendentemente da una diversa volontà delle parti”, ossia l’”avvenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria”</em>” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 809/2022; cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. V, n. 134/2014; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 156/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, tenuto conto che il terzo indirizzo, in precedenza accreditato da questa Sezione (peraltro, in un contesto motivazionale elettivamente preordinato non tanto a declinare il modulo perfezionativo della SCIA <em>ex</em> art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, quanto, piuttosto, ad escluderne l’attitudine sanante rispetto alle opere riconducibili all’orbita applicativa dell’istanza di accertamento di conformità di cui al precedente art. 36), risulta, più di recente, superato, in base alle argomentazioni dianzi enunciate, sia da questo stesso TAR Campania, Salerno (cfr. sent. n. 2673/2022) sia dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1708/2023) in favore del secondo indirizzo, il Collegio ha già riconsiderato la posizione pregressa e aderito a quest’ultimo (cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 663/2024).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale ultimo indirizzo si ritiene quindi di dare continuità anche nella presente fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">Posto, quindi, che in caso di SCIA in sanatoria il Comune è tenuto a pronunciarsi, con un provvedimento espresso, è ovvio che l’adozione di tale provvedimento necessita della previa attivazione del contraddittorio con la parte, in applicazione dei principi generali sul procedimento amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento del Comune di Pontecagnano Faiano, prot. n. 25223/2024, notificato in data 28 maggio 2024, recante irricevibilità della SCIA <em>ex</em> art. 37 D.P.R. n. 380/2001 prot. n. 21064 del 3 maggio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Nicola Durante, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gaetana Marena, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Zoppo, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1647/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1647/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1647</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. TramagliniRic. Tiberi Monica contro l’ASL n° 7 di Ancona + 3 – giurisdizione sul rapporto tra sanitario convenzionato e Asl Medico specialista convenzionato ASL – Riconoscimento di periodo a titolo di aspettativa per maternità non retribuita – Natura di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario. Il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1647/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1647</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1647/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1647</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Sammarco, <i>Est. </i>Tramaglini<br />Ric. Tiberi Monica contro l’ASL n° 7 di Ancona + 3 –</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione sul rapporto tra sanitario convenzionato e Asl</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Medico specialista convenzionato ASL – Riconoscimento di periodo a titolo di aspettativa per maternità non retribuita – Natura di diritto soggettivo – Giurisdizione del giudice ordinario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rapporto tra ASL e medici convenzionati esula dal pubblico impiego, per difetto del vincolo di subordinazione, e rientra nell’ambito della prestazione d’opera professionale, svolta con caratteristiche di parasubordinazione. Pertanto le controversie ad esso inerenti sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-8-7-2005-n-1647/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/7/2005 n.1647</a></p>
<p>Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi) diritto di accesso e controinteressati Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990- controinteressato – onere di notifica &#8211; sussiste Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Tosti, Est. R. Panunzio<br /> M Balia (in proprio) c. Comune di Samassi (Avv. G. L. Falchi)</span></p>
<hr />
<p>diritto di accesso e controinteressati</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso – ricorso ex art. 25 L. 241/1990- controinteressato – onere di notifica &#8211; sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere  interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 405/05 proposto dal<br />
signor <b>Marco Balia</b>, difeso da se medesimo, domiciliato per legge presso la segreteria del T.A.R. Sardegna;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Samassi</b>, rappresentato e difeso dall’avvocato Gian Luigi Falchi, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />
della illegittimità del diniego di accesso ad atti di cui alla nota del Comune di Samassi prot. 842 del 31/1/05;</p>
<p>VISTO il ricorso con i relativi allegati;<br />
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato:<br />
VISTI gli atti tutti della causa;<br />
NOMINATO relatore per la camera di consiglio del 25 maggio 2005 il consigliere Rosa Panunzio;<br />
UDITI il ricorrente, signor Balia, e l’avvocato Falchi per il Comune;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Il signor Marco Balia, propone ricorso ai sensi dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difendendosi in proprio ai sensi del comma 5-bis della medesima legge, chiedendo che il Tribunale accerti l’illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione comunale di Samassi alla propria istanza di accesso agli atti relativi al possesso dei titoli del vincitore del concorso per 1 posto di Coordinatore presso il Comune di Cagliari, concorso nel quale il signor Balia si è classificato secondo.<br />
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per non essere stato notificato al soggetto cui si riferiscono gli atti per i quali si chiede l’accesso.<br />
Per giurisprudenza consolidata, infatti, il ricorso proposto ai sensi dell’articolo 25 della legge 241/90 per ottenere il rilascio di documenti che coinvolgono interessi di altri soggetti, deve essere a questi notificato in quanto “controinteressati” ai sensi dell’articolo 21 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. <br />
Poiché la documentazione amministrativa che riguardi soggetti terzi potrebbe coinvolgere  interessi epistolari, sanitari, professionali o finanziari tutelati dalle norme sulla riservatezza, tali soggetti, controinteressati nei giudizi quale quello in esame, devono essere chiamati in giudizio con rituale notifica del ricorso, solo in questo caso il giudice può consentire l’esame dei documenti sottratti all’accesso (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 9/6/2004, n. 5493; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 22/10/2004, n. 15156).<br />
	Quanto alle spese del giudizio, esse rimangono a carico di ciascuna parte.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese a carico di ciascuna parte.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 25 maggio 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Lucia Tosti,		 	Presidente;<br />	<br />
Rosa Panunzio,	 	Consigliere &#8211; estensore;<br />	<br />
Silvio Ignazio Silvestri,	Consigliere.																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 08/07/2005</p>
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