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	<title>1645 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1645 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1645/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1645</a></p>
<p>Pres. Sammarco, Est. DanieleRic. Montali Massimo contro il Comune di Porto Recanati – impugnazione del permesso di costruire da parte dei proprietari confinanti Permesso di costruire – Legittimazione al ricorso dei proprietari confinanti – Sussiste. Sono da riconoscersi la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso in capo ai proprietari</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Sammarco, <i>Est. </i>Daniele<br />Ric. Montali Massimo contro il Comune di Porto Recanati –</span></p>
<hr />
<p>impugnazione del permesso di costruire da parte dei proprietari confinanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso di costruire – Legittimazione al ricorso dei proprietari confinanti – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono da riconoscersi la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso in capo ai proprietari confinanti di un fondo sul quale sia stato assentito un intervento edilizio, atteso il loro stabile collegamento derivante dalla loro qualità di proprietari dell’area vicina.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.1645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.1645</a></p>
<p>Pres. B. Amoroso – Est. G.O. Manzi D. Piermattei (avv. F. Buonassisi) c. Prov. Pesaro-Urbino sull&#8217;obbligo di motivare l&#8217;adesione ad un parere medico-legale per disporre l&#8217;equo indennizzo per infermità da causa di servizio Infermità per causa di servizio &#8211; equo indennizzo – obbligo motivazione – recepimento per relationem di parere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.1645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. B. Amoroso – Est. G.O. Manzi<br /> D. Piermattei (avv. F. Buonassisi) c. Prov. Pesaro-Urbino</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;obbligo di motivare l&#8217;adesione ad un parere medico-legale per disporre l&#8217;equo indennizzo per infermità da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Infermità per causa di servizio &#8211; equo indennizzo – obbligo motivazione – recepimento per relationem di parere medico- legale – insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>Risulta immotivato ed illogico il provvedimento con il quale la P.A., recependo acriticamente per relationem le valutazioni del C.P.P.O. (Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie), nega l’equo indennizzo dovuto per le infermità dipendenti da causa di servizio, nonostante in precedenza avesse diversamente attestato la dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità.<br />
Il parere esspresso dal C.P.P.O., infatti, ha natura non vincolante – ex art. 7 dpr 30/4/94 n. 349  &#8211; e la P.A. ha il dovere di rendere palesi le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare un parere medico-legale rispetto ad un altro di segno opposto (epresso in precedenza dalla Commissione medico-ospedaliera).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull’obbligo di motivare l’adesione ad un parere medico-legale per disporre l’equo indennizzo per infermità da causa di servizio</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.1202 del 1995 proposto<br />da <b>PIERMATTEI Dante</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Buonassisi, elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Leopardi n.2, presso l’avv. Ferdinando Zannini;</p>
<p align=center><b>contro</b></p>
<p>la <b>PROVINCIA di PESARO-URBINO</b>, in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta provinciale di Pesaro-Urbino n.103 del 20.6.1995, con cui è stata respinta la domanda di equo indennizzo presentata dal ricorrente;<br />
&#8211; di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il parere espresso in data 27.4.1985 dal Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie (C.P.P.O.).</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Vista la propria ordinanza 22 novembre 1995, n.640, di reiezione dell’istanza cautelare;<br />	<br />
	Vista la sentenza istruttoria n.251 del 12 marzo 1999;<br />	<br />
	Relatore, alla pubblica udienza del 19.5.2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;<br />	<br />
	Udito l’avv. F.Buonassisi, per il ricorrente;<br />	<br />
	Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato il 4.10.1995, depositato il 6.11.1995, il sig. Piermattei Dante, dipendente della Provincia di Pesaro-Urbino in qualità di responsabile di unità operativa semplice ed addetto ad esplicare la propria attività lavorativa presso l’Ufficio stampa e pubbliche relazioni dell’Ente, ha impugnato l’atto deliberativo indicato in epigrafe, con cui l’Amministrazione ha respinto la domanda di equo indennizzo avanzata in relazione alla asserita dipendenza da causa di servizio della denunciata infermità di cardiopatia ischemica.<br />
	La decisione della Giunta provinciale è stata giustificata dal mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della suddetta patologia da parte del Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie – C.P.P.O. – alle cui conclusioni medico-legali l’Ammini-strazione ha ritenuto di conformarsi. Con il ricorso viene dedotto: violazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990, n.241 e dell’art.9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.349 ed eccesso di potere per insufficiente motivazione.<br />	<br />
	L’acritico recepimento delle conclusioni espresse dal C.P.P.O. si pone in evidente contrasto con le invocate norme legislative e regolamentari che impongono all’Autorità amministrativa di dare esauriente giustificazione delle ragioni a base delle proprie decisioni discrezionali.<br />	<br />
	Se si considera che il parere tecnico sanitario dell’organo consultivo, recepito dalla Giunta provinciale, non risulta in alcun modo vincolante, la sua esclusiva valorizzazione ai fini del diniego della dipendenza della causa di servizio della infermità denunciata dal dipendente, risulta illogica in relazione soprattutto alla contestuale conclamata eziologia della stessa dall’attività lavorativa del ricorrente, da parte della Commissione medica ospedaliera nel contesto dello stesso procedimento.<br />	<br />
	Anche il parere negativo del C.P.P.O. si espone a censura, in quanto disconosce totalmente le considerazioni cliniche della Commissione ospedaliera le quali dovevano, in ogni caso, essere oggetto di puntuali analisi e confutate ai fini del disconoscimento delle sue conclusioni favorevoli al ricorrente, con specifiche considerazioni medico-legali.<br />	<br />
	Per quanto riguarda il merito degli apprezzamenti compiuti dal Comitato per le Pensioni Privilegiate e Ordinarie, il ricorrente contesta l’asserita irrilevanza delle situazioni di disagio lavorativo denunciate e confermate dalla stessa relazione del capo ufficio in data 13.1.1993, ai fini della determinazione dell’evento morboso in via causale o, quanto meno, concausale, poiché già prima dell’insorgenza dell’episodio ischemico che ha reso necessario l’applicazione di un doppio by-pass aorto-coronarico, il sig. Piermattei era stato costretto a ricoveri ospedalieri, a causa dello stress psico-fisico derivante dell’eccessivo impegno lavorativo e dalla particolare situazione di ansia determinata da contrasti insorti con l’Amministrazione, a causa del mancato riconoscimento, in sede di inquadramento, delle legittime aspettative professionali e che hanno dato luogo a contenzioso giudiziario.<br />	<br />
	Con ordinanza 22 novembre 1995 n.640, il Tribunale ha respinto la istanza cautelare di parte ricorrente.<br />	<br />
	Con decisione interlocutoria n.251 del 12 marzo 1999, il Tribunale ha disposto in via istruttoria apposita indagine medico-legale preordinata alla formulazione di un giudizio clinico in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio dell’infermità di esiti da by-pass aorto-coronarico subito dal ricorrente in rapporto alle mansioni lavorative disimpegnate dal medesimo, rilevabili dalla relazione del funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa della Provincia di Pesaro-Urbi-no n.18119 del 13.1.1996, acquisito al fascicolo processuale.<br />	<br />
	Delle suddette verificazioni medico-legali è stato incaricato il Direttore dell’Istituto di Medicina legale della Facoltà di Medicina dell’Università di Ancona o un sanitario addetto dell’Istituto all’uopo delegato dal Responsabile della struttura universitaria, il quale, in data 23.12.1999, ha provveduto al deposito della relazione delle indagini cliniche compiute.<br />	<br />
	Alla pubblica udienza del 19.5.2004, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	Con l’iniziativa giudiziaria che occupa il ricorrente si propone l’invalidazione dell’epigrafato provvedimento con cui l’Amministra-zione intimata ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo in suo favore, a fronte di infermità dal medesimo contratte ed acclarate in precedenza dipendenti da causa di servizio.<br />	<br />
	Tale giudizio ha trovato motivo nella ritenuta non dipendenza eziologica delle cardiopatie contratte dal ricorrente durante la vigenza del suo rapporto di impiego con l’Ente intimato, da fattori ricollegabili alla particolare natura usurante delle mansioni lavorative dal medesimo disimpegnate, in qualità di addetto all’ufficio stampa, secondo il parere espresso al riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.) al quale l’Amministrazione intimata si è adeguata.<br />	<br />
	Avverso l’accennato atto deliberativo con cui è stato formalizzato il diniego dell’equo indennizzo, la parte ricorrente ha dedotto censure di violazione del quadro normativo di riferimento, nonchè vizi di eccesso di potere sotto i diversi profili del difetto, dell’illogicità e della contraddittorietà della motivazione, in rapporto alle precedenti determinazioni assunte dalla P.A., in ordine alla riconosciuta dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità, nonchè ai differenti giudizi medico-legali espressi nel contesto del procedimento dalla Commissione medica ospedaliera che aveva avuto modo di esaminare direttamente il paziente e si era espressa nel senso che le sfavorevoli condizioni di lavoro del dipendente avevano costituito un fattore concausale prevalente per l’insorgenza delle patologie cardiache di cui risultava affetto il medesimo.<br />	<br />
	Tali profili di doglianza vanno valutati fondati.<br />	<br />
	Va premesso, al riguardo, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n.349, recante il regolamento del procedimento per il riconoscimento di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, vigente alla data di adozione degli atti impugnati, in sede di verifica delle condizioni per la concessione dell’equo indennizzo il C.P.P.O. può riformulare il giudizio di dipendenza da causa di servizio già espresso dalla Commissione medica ospedaliera, essendo diversi i fini procedimentali perseguiti dai due organismi sanitari, in quanto, a fronte del riconoscimento della causa di servizio disposto dalla P.A. a seguito del parere della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.), non è detto che si faccia sempre luogo alla richiesta di equo indennizzo, risultando i due procedimenti distinti. Il primo è infatti preordinato a verificare la sola dipendenza causale di determinate infermità o menomazione fisiche contratte dal pubblico dipendente da fatti di servizio, in vista della possibilità di beneficiare di periodi di aspettativa e del rimborso delle spese di cura sopportate per attenuare le conseguenze negative ingenerate da tali patologie, anche in vista della guarigione, ai sensi di quanto stabilito dall’art.68 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3, applicabile anche ai dipendenti degli Enti locali per effetto del rinvio operato dall’art.66, V comma del D.P.R. 13 maggio 1987, n.268.<br />	<br />
	Qualora il dipendente non si ritenga soddisfatto di tali benefici e ravvisi opportuno richiedere anche la liquidazione di un equo indennizzo per essere reintegrato patrimonialmente della perdita dell’inte-grità fisica subita per effetto delle infermità ritenuta dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art.68 del citato D.P.R. n.3 del 1957, il riconoscimento di tali ulteriori benefici economici di natura indennitaria è comunque subordinato a successivi accertamenti medico-legali, più complessi di quelli necessari per l’accertamento della causa di servizio, non dovendosi appurare soltanto se l’infermità trovi origine eziologicamente in fatti di servizio, ma anche se ed in che misura, la stessa abbia dato luogo a conseguenze invalidanti al punto da avere determinato una menomazione dell’integrità fisica del dipendente.<br />	<br />
	Premessa l’accennata ricostruzione nei termini suddetti degli adempimenti procedimentali preordinati alla concessione dell’equo indennizzo, per quanto concerne più in particolare la vicenda di cui è causa, va posto in risalto che il rifiuto di equo indennizzo opposto dal-l’Amministrazione intimata ha trovato giustificazione nel parere negativo espresso al riguardo dalla Commissione per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), le cui sintetiche valutazioni la Giunta provinciale di Pesaro-Urbino ha recepito acriticamente per relationem, nonostante la natura non vincolata dello stesso ex art.7 del D.P.R. 30 aprile 1994, n.349 all’epoca vigente.<br />	<br />
	Donde, con riferimento a tali circostanze, il provvedimento oggetto di gravame si presenta immotivato ed illogico, in quanto non fornisce alcuna giustificazione sulle ragioni che hanno indotto l’organo deliberante a privilegiare il parere del C.P.P.O., nonostante in precedenza avesse diversamente attestato la dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità (delibera n.1325 dell’8.11.1995), per le quali ha poi disconosciuto qualsiasi rapporto di causalità con i disagi e le situazioni di stress psico-fisico incontrate dal lavoratore ricorrente nel disimpegno delle funzioni affidate e conclamate nella relazione del funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa dell’Amministrazione provinciale n.18119 del 13.1.1993.<br />	<br />
	Il Collegio è ben consapevole dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale propenso a ritenere sufficientemente motivato il provvedimento di diniego dell’equo indennizzo con la semplice adesione al parere del C.P.P.O., in quanto l’organo di amministrazione attiva cui spetta l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, non possedendo una specifica competenza tecnica in materia, non può rinnovare in via autonoma il giudizio sul rapporto di causalità tra infermità e servizio (fra le tante: Cons.St., sez.VI, 4 ottobre 2002, n.5251; TAR Campania, SA, sez.I, 23 novembre 2001, n.1410).<br />	<br />
	Tuttavia, il Collegio non ritiene di potere aderire a tale giurisprudenza le cui conclusioni risultano smentite anche in sede normativa, dal momento che l’art.7, V comma del citato D.P.R. n.349 del 1994, applicabile alla vicenda di cui è causa, nel riconoscere la natura non vincolante del parere del C.P.P.O., come pure la possibilità per la P.A. di discostarsene motivatamente, consente alla stessa Amministrazione di riconsiderare le valutazioni medico-legali compiute da tale organo tecnico-amministrativo, previa acquisizione, se del caso, di altro parere di organismo sanitario pubblico qualificato, quale l’ufficio medico-legale del Ministero della Sanità.<br />
	Accertata quindi la possibilità per la P.A. di pervenire a soluzioni diverse da quelle formulate dal C.P.P.O., ritiene il Collegio che, anche nel caso di adesione alle stesse, all’Autorità amministrativa decidente si impone comunque il dovere di rendere palesi le ragioni che l’hanno indotta a privilegiare un parere medico-legale rispetto ad un altro, soprattutto allorquando in precedenza, come si è verificato nella vicenda di cui è causa, era stata espressa una diversa opzione in sede di riconoscimento della sola dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal ricorrente e verificate tali dalla Commissione medico-ospedaliera (delibera Giunta provinciale n.1325 dell’8.11.1993), altrimenti verrebbe del tutto vanificata la prerogativa di tutela dell’inte-ressato il quale non sarebbe messo neppure in condizione di conoscere le ragioni a base della nuova diversa decisione assunta dalla P.A. in materia di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio delle infermità accertate sussistenti a suo carico (Cons.St., sez.VI, 12 aprile 2001, n.2267; V, 10 marzo 2003, n.1286; VI, 17 settembre 2003, n.5262; TAR Emilia Romagna, sez.I, 31 luglio 2002, n.973).<br />	<br />
	Il convincimento del Collegio in proposito è avvalorato dall’ulte-riore circostanza che, nel caso che occupa, nel parere del C.P.P.O. non vi è una indicazione esauriente delle ragioni dello scostamento dal precedente giudizio clinico favorevole della Commissione medica ospedaliera, poichè, se è vero che il giudizio formulato da quest’ultima in sede di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dal dipendente, non pregiudica nè condiziona il diverso autonomo giudizio del C.P.P.O. in sede di concessione dell’e-quo indennizzo, ben potendo il Comitato stesso negare la dipendenza da causa di servizio di talune infermità in precedenza acclarate tali, a condizione tuttavia che dia compiutamente atto delle ragioni dello scostamento dal precedente giudizio della Commissione ospedaliera.<br />	<br />
	Ciò premesso, ritiene dunque il Collegio che nel caso di specie il C.P.P.O. non ha compiuto alcun esame critico delle considerazioni svolte dalla C.M.O. per pervenire a certificare la dipendenza da causa di servizio delle infermità riconosciute sussistenti a carico del ricorrente, limitandosi a basare il proprio diverso giudizio medico-legale sulla apodittica ritenuta predisposizione costituzionale del soggetto alla patologia di sclerosi-coronarica, escludendo a priori la concomitante incidenza di ulteriori situazioni lavorative in grado di rivestire un ruolo di concausa efficiente nella determinazione della suddetta patologia.<br />	<br />
	Alla stregua di tali riferiti elementi giustificativi del parere negativo del C.P.P.O., secondo il Collegio, esso, oltre che immotivato, si presenta anche illogico, se si tiene conto di quanto acclarato a seguito della verificazione disposta in via istruttoria dal Tribunale.<br />	<br />
	A tale riguardo, il Collegio è ben consapevole che il suddetto parere reso dal C.P.P.O., in quanto proveniente da un organo tecnico ha natura tecnico-discrezionale e come tale non è sindacabile dal Giudice amministrativo, se non per palese illogicità, tuttavia ritiene nel contempo questo organo giudicante che è ben ammissibile che su tale parere cada il sindacato giurisdizionale nel senso che, lungi dal trasmodare in preclusi apprezzamenti di merito, esso possa comunque estendersi fino alla ricognizione del percorso logico-argomentativo che ha condotto all’espressione del parere, potendosi conseguentemente valutare se, in base agli elementi conoscitivi confluiti nel procedimento, il giudizio espresso si ponga all’interno delle coordinate di legittimità evidenziate dalla motivazione.<br />	<br />
	Ciò posto, la lettura del parere del C.P.P.O. oggetto di sindacato evidenzia, ad avviso del Collegio, una palese contraddittorietà allorquando, pur riconoscendo indirettamente che situazioni di disagi e surmenage psico-fisico possono rivestire un ruolo di concausa efficiente e determinante nell’insorgenza della cardiopatia ischemica, per quanto riguarda la situazione del ricorrente dà per scontato che lo stesso non possa essere stato sottoposto per effetto dell’attività lavorativa disimpegnata alle dipendenze della Provincia di Pesaro-Urbino ad effettivi disagi psico-fisici, smentendo quanto certificato dal superiore gerarchico del ricorrente nel contesto del procedimento (vedi relazione prot.n.18119 del 13.1.1993 a firma del dott. Paolo Carboni responsabile dell’Ufficio stampa) e non contestata in alcun modo dagli organi amministrativi dell’Ente.<br />	<br />
	In tale relazione si dà infatti atto della stressante attività lavorativa cui è stato sottoposto nel tempo il Piermattei, con riferimento alla particolarità dei compiti demandati all’Ufficio Stampa che non si risolvevano nello svolgimento di attività ordinarie, ma importavano la gestione di situazioni imprevedibili in tempi rapidi per far fronte alle esigenze di informazione dell’opinione pubblica sul complesso delle attività amministrative della Provincia, nonchè ai problemi ed alle necessità connesse al disimpiego delle altre funzioni demandate all’Uf-ficio Stampa e pubbliche relazioni, quali: l’organizzazione di convegni e il ricevimento di ospiti illustri.<br />	<br />
	Per cui, a fronte di quanto soprasegnalato, ritiene il Collegio che l’apodittica esclusione della natura stressante che tali compiti lavorativi comportano da parte del C.P.P.O. sia da ritenere contraddittoria ed illogica in rapporto a quanto documentato dallo stesso superiore gerarchico del ricorrente e, sopratutto, con riferimento alle valutazioni fornite dal consulente tecnico del Tribunale incaricato della verificazione istruttoria il quale ha ravvisato che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, il complesso di attività lavorative disimpegnate dal ricorrente, come riferite e documentate dal diretto superiore gerarchico, potevano costituire fonte di stress protratto negli anni, idoneo a contribuire come fattore concausale alla genesi della coronasclerosi contratta dal sig. Piermattei.<br />	<br />
	Per tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve dunque essere accolto, attesa la riconosciuta fondatezza delle dedotte censure di difetto di motivazione dell’impugnato provvedimento di diniego dell’e-quo indennizzo, con riferimento alla mancata giustificazione da parte dell’Amministrazione e del C.P.P.O. delle ragioni che hanno portato a disconoscere la dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate a carico del ricorrente, tenuto conto altresì della contemporanea riconosciuta contraddittorietà ed illogicità del relativo parere del C.P.P.O. nei limiti sopraindicati.<br />	<br />
	Per quanto riguarda le spese e gli oneri di difesa ritiene il Collegio sussistenti giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti.<br />
	Per quanto riguarda, invece, le spese di verificazione le stesse vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente nell’importo di € 600,00 + I.V.A. comunicato dal verificatore, calcolato sulla base del vigente tariffario praticato dall’Istituto di Medicina legale di Ancona.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con il medesimo impugnato.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Condanna la Provincia di Pesaro-Urbino al pagamento, in favore dell’Università di Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di Medicina Legale, delle spese di verificazione liquidate nel complessivo importo di € 600,00 (seicento/00) + I.V.A., da effettuare secondo le modalità comunicate dall’Ente creditore.<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità ammini-strativa.<br />	<br />
	Manda la Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza al Direttore dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Ancona.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19 maggio 2004, con l’intervento dei Magistrati:																																																																																												</p>
<p>Dott. Bruno Amoroso	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Luigi Ranalli	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Galileo Omero Manzi	&#8211; Consigliere, est.																																																																																												</p>
<p>	Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria, il giorno 13 OTT. 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-10-2004-n-1645/">T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/10/2004 n.1645</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER Registro Ordinanze:1645/2004Registro Generale: 10929/2003 nelle persone dei Signori:</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-ordinanza-sospensiva-15-3-2004-n-1645/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 15/3/2004 n.1645</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica &#8211; abusi &#8211; demolizione &#8211; muretto porta fioriere<br />
 &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – <a href="/ga/id/2004/7/4526/g">Ordinanza n. 2574 del 1 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE SECONDA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1645/2004<br />Registro Generale: 10929/2003<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ROBERTO SCOGNAMIGLIO Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons.<br />CARLO TAGLIENTI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 10929/2003 proposto da:<br />
<b>PELLICCIA ASSUNTA</b>rappresentato e difeso da:<br />
POLACCO AVV. EDOARDOcon domicilio eletto in ROMAVIA DEL CARAVITA, 5presso<br />
POLACCO AVV. EDOARDO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SUBIACO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />degli atti indicati nel ricorso in epigrafe tra i quali l’ordinanza n. 141 dell’11.9.2003.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. CARLO TAGLIENTI e uditi altresì i procuratori delle parti comparsi come da verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente;</p>
<p>Ritenuto che NON SUSSISTONO i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentae di sospensione dell’atto impugnato, vista la documentazione prodotta, dalla quale emergono difformità rispetto alle concessioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Ter, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma addì 15 marzo 2004</p>
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