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	<title>1643 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1643 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2020 n.1643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-7-2020-n-1643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-7-2020-n-1643/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2020 n.1643</a></p>
<p>Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Antonino Scianna, Referendario, Estensore PARTI: Associazione Radio Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giaconia e Chiara De Bari contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Starvaggi Ordinanza contingibile e urgente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-7-2020-n-1643/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2020 n.1643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-7-2020-n-1643/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2020 n.1643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Antonino Scianna, Referendario, Estensore PARTI:  Associazione Radio Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giaconia e Chiara De Bari contro Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Starvaggi</span></p>
<hr />
<p>Ordinanza contingibile e urgente : natura e caratteristiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Provvedimento amministrativo &#8211; ordinanza contingibile e urgente &#8211; natura e caratteristiche.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi e la possibilità  di derogare alla disciplina vigente. L&#8217;urgenza poi deve essere intesa come impossibilità  di differire l&#8217;intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente, mentre la contingibilità  deve essere intesa come impossibilità  di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall&#8217;ordinamento giuridico.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 07/07/2020<br /> <strong>N. 01643/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02458/2001 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2458 del 2001, proposto dall&#8217;Associazione Radio Maria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Giaconia e Chiara De Bari con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Giaconia in Catania, via F. Crispi, 247;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Capo D&#8217;Orlando, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Starvaggi, con domicilio eletto in Catania, via Etnea n. 289, presso lo studio dell&#8217;avvocato Davide Di Paola;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza n. 52 del 10.04.2001 a firma del Sindaco di Capo D&#8217;Orlando, con cui era stato ordinato alla ricorrente l&#8217;immediato risanamento dell&#8217;impianto sito in località  San Martino-Semaforo ai sensi del D.M. n. 381/1998, con riduzione del campo elettromagnetico prodotto;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Capo D&#8217;Orlando;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 25 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, senza discussione orale e attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, il dott. Antonino Scianna;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La Associazione Radio Maria, emittente privata titolare di concessione ministeriale per l&#8217;esercizio della radiodiffusione in ambito nazionale, impugna l&#8217;ordinanza del sindaco di Capo d&#8217;Orlando n° 52 del 10.04.2001, con la quale si ordinava alla emittente radiofonica ricorrente l&#8217;immediato risanamento, nel termine massimo di trenta giorni, del sito di località  San Martino-Semaforo, ove sono installati gli impianti radiofonici di sua proprietà  e la riduzione delle immissioni elettromagnetiche prodotte, entro i limiti previsti dal D.M. 381/98.<br /> 2. Il gravato provvedimento venne adottato dal Sindaco di Capo d&#8217;Orlando, anche nella qualità  di autorità  sanitaria locale, sulla base di accertamenti effettuati dall&#8217;Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero delle Comunicazioni, dal settore Igiene e Sanità  Pubblica della ASL n. 5 di Messina e dal Dipartimento di Prevenzione della azienda USL n.6 di Palermo. Alla luce del riscontrato superamento dei valori di attenzione, apparve al Comune urgente ed indifferibile adottare il provvedimento gravato a <em>&#8220;&#038;..protezione del bene primario della salute, attraverso la pìù ampia tutela di tale diritto costituzionalmente garantito e fondata sui principi della precauzione e dell&#8217;azione preventiva, e sul principio della correzione anzitutto alla fonte, dei danni causati all&#8217;ambiente.&#8221;</em><br /> 3. Contro il detto provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso epigrafe affidato alle seguenti censure:<br /> 3.1.<em>Violazione di legge (dm 381/98 e art.2 d.l. 5/01 conv. con modifiche nella legge 20 marzo 2001 n.66)</em><br /> Premette la ricorrente che il DM 381/1998, ha fissato i limiti di esposizione ed i valori di cautela relativi ai campi elettromagnetici generati dall&#8217;esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni radiotelevisive. La norma ha distinto tra limiti di esposizione, che non devono essere superati in alcuna condizione e valori di cautela che, se superati, impongono azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Ai sensi dell&#8217;art. 5 del DM modalità  e tempi di esecuzione delle azioni di risanamento relativi sono prescritti dalle regioni. Tanto premesso, sostiene in sintesi la difesa della ricorrente, il Sindaco non avrebbe alcuna competenza ad intervenire sia in relazione ai procedimenti di risanamento, sia in relazione alla delocalizzazione degli impianti, sia ad intervenire sul loro esercizio ordinando l&#8217;abbassamento del segnale o addirittura lo spegnimento dell&#8217;impianto e comunque, anche se ne avesse avuto la competenza, avrebbe dovuto perlomeno promuovere il piano di risanamento secondo la procedura prevista dalla normativa vigente.<br /> 3.2. <em>Violazione di legge (art. 50 n.5 dlgs 267/2000) eccesso di potere per erroneità  di motivazione.</em><br /> L&#8217;ordinanza contingibile e urgente impugnata sarebbe stata adottata dal Sindaco di Capo D&#8217;Orlando in difetto di tutti i presupposti previsti dalla legge per il legittimo esercizio del potere di adottare i provvedimenti <em>extra ordinem</em> in questione.<br /> 3.3. <em>Incompetenza</em><br /> La fattispecie in presenza della quale il Sindaco di Capo D&#8217;Orlando si è determinato ad adottare il provvedimento gravato, caratterizzata dal mero superamento dei valori di cautela, avrebbe richiesto l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione regionale per l&#8217;adozione di un piano di risanamento, con conseguente incompetenza del Sindaco ad assumere il provvedimento impugnato.<br /> 3.4. <em>Violazione di legge (art. 3, 7 e 14 legge 241/90) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per perplessità .</em><br /> Ãˆ da ultimo censurata la violazione del disposto dell&#8217;art. 3 comma 3 della legge n. 241/90, in quanto non sono stati resi disponibili i documenti in relazione ai quali è stato adottato il provvedimento gravato. Tale circostanza avrebbe impedito alla ricorrente una compiuta difesa delle proprie ragioni. Inoltre l&#8217;ordinanza impugnata, sarebbe stata adottata in violazione dell&#8217;onere di previa comunicazione di cui all&#8217;art. 7 della ripetuta legge 241/90, impedendole così¬ di partecipare al procedimento concluso con il provvedimento gravato.<br /> 4. In data 30 giugno 2001 si è costituito con memoria il Comune di Capo d&#8217;Orlando per chiedere il rigetto del ricorso, sostenendo che il gravato provvedimento è stato adottato, nel pieno rispetto della normativa vigente, a tutela della salute pubblica visti i risultati dei sopralluoghi compiuti volti alla misurazione dei campi elettromagnetici nei luoghi su cui insistono gli impianti radiofonici in discorso.<br /> 5. Con ordinanza n. 1417 del 4 luglio 2001, il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, evidenziando come <em>&#8220;&#038;.è sufficiente osservare che, ai sensi dell&#8217;art. 8 legge n. 36/2001, sono di competenza delle Regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità , nonchè dei criteri e delle modalità  fissate dallo Stato (e fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità  indipendenti), l&#8217;esercizio delle funzioni relative all&#8217;individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti e le modalità  per il rilascio delle autorizzazioni per l&#8217;installazione. Spetta, inoltre, alle Regioni definire, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 249/1997, le competenze delle Province e dei Comuni, mentre questi ultimi possono solo adottare regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l&#8217;esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. L&#8217;art. l legge n. 249/1997 stabilisce, poi, che l&#8217;Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero della comunicazioni. Ne consegue che il Comune non può invadere la competenza riservata allo Stato e alle Regioni, prescrivendo adempimenti, i quali non riguardano il profilo urbanistico e la minimizzazione dell&#8217;esposizione, ma attengono, invece, alla funzione di vigilanza (propria dello Stato) e a quella concernente le modalità  per il rilascio delle autorizzazioni (propria delle Regioni).</em><br /> <em>Nè può ritenersi, come assume la difesa del Comune resistente, che il provvedimento impugnato sia giustificato dall&#8217;esigenza di tutelare &#8211; con lo strumento dell&#8217;ordinanza contingibile e urgente &#8211; la salute dei cittadini, in quanto tale misura eccezionale viene consentita per porre riparo a un pregiudizio attuale (mentre quello che deriva dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici non è escluso, ma neppure scientificamente accertato). Deve, inoltre, ritenersi che il provvedimento impugnato cagioni alla ricorrente un grave pregiudizio, in quanto le impone, dopo che l&#8217;autorizzazione per l&#8217;impianto è stata rilasciata e l&#8217;impianto è giÃ  stato installato, di procedere a una modifica che può rilevarsi non realizzabile in tempi brevi e può finire con il determinare l&#8217;interruzione del servizio.</em><br /> 6. In data 24 ottobre 2019, la ricorrente dichiarava il proprio persistente interesse alla definizione della controversia e conseguentemente veniva fissata l&#8217;udienza di discussione della causa.<br /> Con memoria del 22 aprile 2020, invece, parte ricorrente evidenziava che successivamente all&#8217;impugnazione dell&#8217;ordinanza del 2001, l&#8217;emittente si era attivata al fine di poter cooperare con l&#8217;amministrazione allo scopo di risolvere la problematica, individuando quale possibile soluzione la delocalizzazione dell&#8217;impianto di trasmissione in un&#8217;area di 55 mq (sempre in località  Semaforo) su cui avrebbero dovuto essere installati un traliccio ed un manufatto prefabbricato di proprietà  della società  Stea S.r.l., per il quale veniva avviata nel 2004 la pratica presso il Comune di Capo D&#8217;Orlando, al fine di poter ottenere le autorizzazioni di legge.<br /> Tuttavia in luogo di definire tale pratica, il Comune adottava una nuova ordinanza, la n. 5 del 08.02.2019, contro cui oggi pende l&#8217;impugnazione proposta presso questo TAR (r.g. 698/2019). L&#8217;adozione di tale nuovo provvedimento renderebbe, a parere della ricorrente, inutile la decisione su quello impugnato nel 2001 anche in ragione del lungo tempo trascorso che, di fatto, contraddice e vanifica il provvedimento <em>de quo</em>. Conseguentemente la ricorrente chiede dichiararsi la propria sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso.<br /> Con memoria depositata in data 24 aprile 2020, la resistente amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso, vinte le spese, evidenziando come la richiesta formulata dalla ricorrente di sospensione cautelare della nuova ordinanza del 2019, sia stata respinta dal Collegio con ordinanza n. 392/2019 del 21.06.2019.<br /> Con ulteriore memoria di replica del 4 maggio 2020 la ricorrente ha ribadito la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, evidenziando ad ogni buon conto come la citata ordinanza cautelare 392/2019 sia stata riformata dal CGA con ordinanza n. 621 del 12.09.2019.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;udienza di smaltimento del 25 maggio 2020, tenutasi ai sensi dell&#8217;art. 84 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, senza discussione orale e attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.<br /> 7. Deve essere preliminarmente scrutinata la richiesta formulata dalla ricorrente di dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce della nuova ordinanza emanata il 08.02.2019 dal Sindaco di Capo D&#8217;Orlando, che renderebbe inutile lo scrutinio delle censure dedotte con il presente mezzo di tutela avverso la precedente ordinanza del 2001.<br /> Osserva sul punto il Collegio che il ricorso n. 698/2019 è stato definito dal Tribunale con sentenza n. 1126 del 22 maggio 2020 con la quale, accogliendo il gravame proposto, il Tribunale ha annullato la citata ordinanza n. 5 del 08.02.2019 del Sindaco di Capo D&#8217;Orlando.<br /> Tale circostanza, a parere del Collegio, potrebbe almeno formalmente portare a considerare ancora vigente l&#8217;ordinanza avversata con il presente ricorso che, pertanto, deve essere deciso nel merito.<br /> 8. Il Collegio reputa fondato ed assorbente il secondo ordine di censure dedotte.<br /> Nella vicenda in esame, il Comune di Capo d&#8217;Orlando, ha inteso esercitare il potere<em> extra ordinem</em> senza che ne ricorressero i presupposti, essendo la situazione evidenziata dal provvedimento avversato &#8211; il superamento dei c.d. valori di attenzione &#8211; tutelabile con gli strumenti ordinari e non integrando essa quel carattere di eccezionalità  capace di giustificare l&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, stante che, come giÃ  osservato in fase cautelare, l&#8217;adozione di tali provvedimenti eccezionali può essere consentita per porre riparo a un pregiudizio attuale, mentre quello che deriva dall&#8217;esposizione ai campi elettromagnetici non è escluso, ma non è tuttora scientificamente accertato.<br /> Va rammentato come la costante giurisprudenza amministrativa evidenzi che le ordinanze contingibili e urgenti, di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo, sono strumenti apprestati dall&#8217;ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l&#8217;impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall&#8217;atipicità , dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dal presupposto della concreta minaccia all&#8217;interesse pubblico tutelato dalla norma e dall&#8217;eccezionalità  e gravità  del pericolo, dall&#8217;attitudine a produrre effetti anche non provvisori se la specifica condizione di imminente ed effettivo rischio da contrastare lo richieda, dalla necessaria sommarietà  degli accertamenti che ne precedono l&#8217;emissione pur nel rispetto dell&#8217;esigenza che l&#8217;istruttoria si fondi su elementi concreti ed attendibili e non su mere presunzioni, dalla connaturata semplificazione procedimentale dell&#8217;iter, e, infine, da un onere motivazionale circoscritto agli aspetti essenziali della decisione (in termini per tutte, T.A.R. Napoli, sez. V, 5 giugno 2019 n.3041).<br /> Come sottolineato dal Collegio con la richiamata sentenza n. 1126 del 22 maggio 2020, in sostanza, il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi e la possibilità  di derogare alla disciplina vigente.<br /> In particolare, l&#8217;urgenza poi deve essere intesa come impossibilità  di differire l&#8217;intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente, mentre la contingibilità  deve essere intesa come impossibilità  di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall&#8217;ordinamento giuridico (cfr., <em>ex plurimis</em>, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 15 aprile 2020, n. 1378;).<br /> Tanto premesso, in materia di emissioni elettromagnetiche l&#8217;ordinamento prevede strumenti tipici per fronteggiare il pericolo derivante dal superamento dei valori di attenzione &#8211; e tra questi, la delocalizzazione degli impianti e, in via di urgenza, la disattivazione degli impianti stessi da parte del competente Ministero &#8211; sicchè l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza contingibile ed urgente, a fronte di una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti previsti dalla disciplina in materia non si giustifica nel caso di specie.<br /> Non può non evidenziarsi, inoltre, che i valori di attenzione rappresentano &#8220;misure di cautela&#8221; (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 settembre 2008, n. 36845).<br /> Tanto premesso, se per un verso non può escludersi che, in situazioni eccezionali, il Sindaco possa esercitare il potere di ordinanza anche inÂ <em>subiecta materia</em>, per altro verso, poichè il potere di emanare provvedimenti <em>extra ordinem</em> è previsto da vere e proprie &#8220;norme di chiusura del sistema&#8221; intese ad ovviare a pericoli eccezionali, cioè a situazioni contingibili ed urgenti, nei termini sopra specificati, detto potere può essere esercitato solo in presenza di pericoli non fronteggiabili con il ricorso ad ordinari e tipici poteri amministrativi e non, come nel caso in esame, per affrontare situazioni comunque rimediabili con l&#8217;esercizio di poteri tipici (in termini Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2015, n. 1519).<br /> 9. Per le ragioni esposte, previo assorbimento delle ulteriori censure, il ricorso va accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br /> 10. La peculiarità  ed il complessivo andamento della vicenda contenziosa giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2020, tenutasi in videoconferenza con l&#8217;utilizzo della piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221;, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pancrazio Maria Savasta, Presidente<br /> Daniele Burzichelli, Consigliere</div>
<p> Antonino Scianna, Referendario, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-i-sentenza-7-7-2020-n-1643/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2020 n.1643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2011 n.1643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2011 n.1643</a></p>
<p>Pres. Leo &#8211; Est. De Carlo Giacosa Augusta (Avv. R. Invernizzi) c/ Comune di Ossuccio (Avv. B. Bianchi, L. Sirtori), Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Milano 1. Ambiente e territorio &#8211; Ricorso – Legittimazione attiva – Criterio della c.d. vicinitas – Sufficienza. 2. Ambiente e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2011 n.1643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2011 n.1643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leo &#8211; Est. De Carlo<br /> Giacosa Augusta (Avv. R. Invernizzi) c/ Comune di Ossuccio (Avv. B. Bianchi,<br /> L. Sirtori), Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Soprintendenza<br /> Beni Architettonici e Paesaggio Milano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio &#8211;  Ricorso – Legittimazione attiva – Criterio della c.d. vicinitas – Sufficienza.	</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Via – Esclusione – Legittimità – Condizioni –Impatti sull’ambiente – Assenza – Criteri ex art. 20 D.lgs. 152/2006 – Valutazione – Obbligo – Omissione – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il criterio della c.d. vicinitas, in campo edilizio, ambientale e paesaggistico, è sufficiente per legittimare un interesse specifico al ricorso.	</p>
<p>2.  L&#8217;esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale è legittima qualora esso non produca impatti significativi sull&#8217;ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull&#8217;ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 comma 5 d.lg. n. 152 del 2006; art. 11 commi 6 e 8 l. reg. n. 79 del 1998); pertanto, la verifica dell&#8217;assenza di impatti significativi presuppone l&#8217;acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell&#8217;incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa si preoccupa di indicare, dettando i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta. Ne consegue che, è illegittima la delibera di approvazione definitiva di un porto turistico, in assenza di alcuna valutazione dei criteri stabiliti dall’ art. 20 D.lgs. 1522006,  da tener presenti nel valutare la necessità o meno di subordinare l’approvazione del progetto alla V.I.A.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 883 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Giacosa Augusta</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Roberto Invernizzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Monti 41; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Ossuccio</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Bruno Bianchi, Luigi Sirtori, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Settembrini 35; <b>Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio Milano</b>; <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Gestione Navigazione Laghi</b>, <b>Agenzia del Demanio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale di Milano</b>, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;<br />
<b>Consorzio del Lario e dei Laghi Minori</b>, <b>Unione dei Comuni di Tremezzina</b>, <b>Regione Lombardia</b>, <b>Provincia di Como</b>, non costituite in giudizio;</p>
<p><i></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>ad adiuvandum:<br />
<b>La Cruna del Lago</b>, in persona del Presidente pro-tempore e Francesco Soletti, rappresentati e difesi dagli avv. Ezio Antonini, Alessandra Noli Calvi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via De Togni, 10; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>dell’ordinanza sindacale del Comune di Ossuccio 31 gennaio 2008, n. 1, del decreto consortile 11.2.2008, n. 564; del nota consortile 22 febbraio 2008, n. 773; del disciplinare allegato a predetto decreto, della deliberazione di giunta comunale 19.3.2008 n. 18 e degli atti connessi, ivi compresa la nota consortile 22 novembre 2007 prot. 4067/men e la nota del Comune recapitata al Consorzio “in data 30.10.2007 acclarata al prot. 3815” recante domanda di rilascio Concessione demaniale, con decorrenza 01.01.2008 per la realizzazione di pontili galleggianti, attinenti tutti alla realizzazione di pontili galleggianti in località Spurano del Comune di Ossuccio;<br />	<br />
con i primi motivi aggiunti depositati in data 17.6.2008<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
della nota dell’Unione dei Comuni della Tremezzina prot. 2722 priva di data;<br />	<br />
della determinazione 11.12.2007 nr. 478;<br />	<br />
della relazione tecnica 9.1.2008 prot. 72/men;<br />	<br />
della relazione di accompagnamento al progetto definitivo aggiornato; della relazione tecnica descrittiva; del computo metrico estimativo; del quadro economico; dello schema di contratto; delle planimetrie del progetto del porto;<br />	<br />
del verbale della conferenza di servizi del 23.12.2005 nr. 5;<br />	<br />
della nota comunale priva di data prot. 2063;<br />	<br />
con i secondi motivi aggiunti depositati in data 3.3.2010 <br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Ossuccio del 27.3.2008 nr. 24;<br />	<br />
dell’atto del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori sede di Menaggio del 26.3.2008;<br />	<br />
della deliberazione della Giunta Comunale di Ossuccio del 22.7.2008 nr. 54;<br />	<br />
della nota del 4.7.2008 della Provincia di Como prot. 33012;<br />	<br />
del parere legale del 9.6.2008;<br />	<br />
del verbale della conferenza di servizi del 10.4.2008; <br />	<br />
con i terzi motivi aggiunti depositati in data 5.7.2010<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
della nota del Comune di Ossuccio 7.10.2010 prot. 724 di parziale evasione dell’istanza di accesso della ricorrente;<br />	<br />
delle note dello stesso comune del 23.4.2010 prot. 843 e dei relativi allegati;<br />	<br />
degli atti, elaborati, progetti e tavole allegati alla delibera della Giunta comunale di Ossuccio del 19.3.2008 nr. 18;<br />	<br />
degli atti, elaborati, progetti e tavole allegati alla delibera della Giunta comunale di Ossuccio del 27.3.2008 nr. 24;<br />	<br />
degli atti, elaborati, progetti e tavole allegati alla delibera della Giunta comunale di Ossuccio del 22.7.2008 nr. 54;<br />	<br />
della deliberazione del Consiglio Comunale di Ossuccio del 22.5.2008 nr. 10;<br />	<br />
della nota comunale del 1.9.2009;<br />	<br />
della deliberazione del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori del 7.9.2009 nr. 33;<br />	<br />
delle note comunali del 29.7.2008 prot. 1472 e del 30.9.2008 prot. 1786;<br />	<br />
delle note provinciali 4.7.2008 prot. 33012, 14.4.2008 prot. 19436;<br />	<br />
delle note del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori del 27.3.2008 prot. 1660 e prot. 1617;<br />	<br />
del verbale della conferenza di servizi del 11.4.2008 prot. 2038;<br />	<br />
delle note comunali 10.4.2008 prot. 795, 21.4.2008 prot. Da 885 a 889;<br />	<br />
della nota di trasmissione degli elaborati integrativi del 27.3.2008 prot. 658; </p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ossuccio e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Gestione Navigazione Laghi e di Agenzia del Demanio;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento di La Cruna del Lago e Francesco Soletti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è proprietaria di un edificio posto sulle rive della baia del lago di Como nel Comune di Ossuccio che si trova prospiciente all’isola Comacina in una zona soggetta a vincoli ambientali e paesistici.<br />	<br />
Il Comune ha intenzione di costruire un porto con pontili galleggianti nella baia e nel giugno del 2006 ha approvato il progetto esecutivo del porto medesimo.<br />	<br />
Avverso questo progetto e gli atti connessi la signora Giocosa ha presentato un ricorso che è stato deciso con la sentenza 4702008 di questo TAR che in accoglimento dello stesso annullava la delibera di approvazione del progetto esecutivo del 6.6.2006, il decreto di concessione demaniale del 11.8.2006, ed altri provvedimenti relativi ad una boa in uso alla ricorrente.<br />	<br />
Il Comune procedeva, però, in data 19.3.2008 ad approvare un progetto definitivo relativo alla realizzazione dei pontili galleggianti, dopo che erano stati emessi in data 31.1.2008 un’ordinanza sindacale di sgombero dello spazio acqueo e in data 11.2.2008 un decreto consortile di concessione demaniale.<br />	<br />
Avverso questi atti la ricorrente presentava l’odierno ricorso sulla scorta di dodici motivi.<br />	<br />
Il primo denuncia la violazione del R.D. 7261895, del D.lgs. 163 6, del DPR 55499, della L.R. 2298 della D.G.R. VII/10487/02, della Direttiva consortile 14.4.2005 e del coevo regolamento consortile, della L. 24190 nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e irragionevolezza, sviamento.<br />	<br />
Il Comune ha invertito l’ordine dei provvedimenti poiché la concessione demaniale e l’ordinanza di sgombero avrebbero dovuto essere successivi all’approvazione del progetto, in sede di conferenza di servizi, cui la concessione è finalizzata, e non emanati precedentemente come è avvenuto nel caso di specie.<br />	<br />
E non vale a giustificare l’inversione procedimentale il fatto che il progetto approvato nel marzo 2008 non si discostasse da quello autorizzato con il decreto dell’agosto 2006, peraltro entrambi travolti dalla pronuncia del TAR ricordata in precedenza.<br />	<br />
Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi enunciati nel primo motivo in relazione al fatto che il progetto non solo non era stato approvato, ma non era stato neanche esaminato in sede di conferenza di servizi e ciò è rilevante al di là del piano formale perché i pareri espressi in quella sede sono obbligatori e vincolanti.<br />	<br />
Il terzo motivo ripropone le medesime doglianze del primo poiché i provvedimenti impugnati non possono trovare fondamento giuridico neanche nel progetto approvato nel 2006 che era all’epoca della loro emanazione sospeso per effetto del ricorso pendente poi conclusosi con la sentenza 4702008.<br />	<br />
Il quarto motivo ripropone le censure del primo motivo cui aggiunge la violazione del giudicato poiché la sentenza 4702008 aveva già dichiarato che i progetti preliminare e definitivo per la realizzazione dell’opera, approvati dal Comune di Ossuccio nell’ottobre 2004 non erano suscettibili di sviluppo perché vi era un parere non favorevole della conferenza di servizi. <br />	<br />
Il quinto motivo, fondato sulle violazione delle stesse norme del quarto, evidenzia come il decreto di concessione cita i provvedimenti di sospensione dei progetti del porto, ma non ne trae la conclusione che, per effetto di questi ultimi, i progetti non possono esplicare efficacia alcuna con evidente contraddittorietà interna degli atti impugnati.<br />	<br />
Il sesto motivo lamenta come nell’approvazione del progetto definitivo non sia prevista la successiva approvazione del progetto esecutivo che dovrebbe indefettibilmente seguire, ma sono stati emanati atti che presuppongono l’approvazione del progetto esecutivo, quali la concessione demaniale e l’ordinanza di sgombero.<br />	<br />
Il settimo motivo contesta che si potesse emanare un’ordinanza di sgombero quando non era stata acquisita la disponibilità giuridica dello specchio acqueo.<br />	<br />
L’ottavo motivo eccepisce che nell’ordinanza di sgombero venga indicato come atto presupposto un atto inesistente come la concessione demaniale rilasciata successivamente.<br />	<br />
Il nono motivo contesta la mancanza di un procedimento di V.I.A. ( Valutazione di impatto ambientale ) che invece sarebbe stata necessaria poiché la zona in cui deve essere realizzata l’opera pubblica è tutelata ex art. 142 T.U. 422004.<br />	<br />
Il decimo motivo censura che nel progetto definitivo approvato la possibilità di sottoporre lo stesso alla V.I.A. è rinviata ad un momento successivo che potrebbe rivelarsi inutile anche perché è iniziata la realizzazione del porto, mentre il procedimento di V.I.A. potrebbe anche concludersi con la scelta della c.d. “opzione zero”. Inoltre una scelta di tal genere è anche una violazione della sentenza 4702008.<br />	<br />
L’undicesimo motivo denuncia l’incompetenza dell’ordinanza di sgombero che doveva essere emanata da un funzionario poiché non era attinente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.<br />	<br />
Il dodicesimo motivo contesta che l’ordinanza di sgombero ordini al consorzio di eseguire le disposizioni impartite.<br />	<br />
Il Comune di Ossuccio si costituiva in giudizio che eccepiva preliminarmente la carenza di interesse ad agire della ricorrente poiché era scaduta la concessione demaniale 813 relativa alla boa da lei utilizzata e pertanto nessuna utilità poteva derivare dall’accoglimento del ricorso, non essendo ammissibile nel caso di specie l’esercizio di un’azione popolare <i>uti cives</i>.<br />	<br />
Riteneva altresì inammissibile l’impugnazione relativa alla nota consortile 22 novembre 2007 prot. 4067/men e la nota del Comune recapitata al Consorzio “in data 30.10.2007 poiché si trattava di atti già impugnati nel precedente ricorso e la cui impugnazione era stata dichiarata inammissibile dalla sentenza 4702008.<br />	<br />
Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.<br />	<br />
Con i primi motivi aggiunti venivano impugnati anche gli atti indicati in epigrafe per i quali venivano riportati a titolo di illegittimità derivata tutti i motivi del ricorso principale oltre al ulteriori otto motivi.<br />	<br />
Il tredicesimo motivo contesta il contenuto della Relazione di accompagnamento al progetto definitivo laddove, citando anche l’approvazione dei progetti preliminare ed esecutivo, cerchi di documentare la completezza della progettazione nella sua triplice articolazione dimenticando che i precedenti cui fa riferimento sono stati annullati dal giudice amministrativo, con ciò corroborando le doglianze di cui al sesto motivo di ricorso.<br />	<br />
Il quattordicesimo motivo censura che nella Relazione di accompagnamento al progetto definitivo si faccia riferimento al verbale della conferenza di servizi del 29.9.2005 attestando di aver recepito le indicazioni provenienti da quel verbale, ma dimenticando che secondo la sentenza 470 il progetto deve essere sottoposto a nuova conferenza di servizi.<br />	<br />
Il quindicesimo motivo lamenta che il progetto non abbia rispettato le prescrizioni imposte dalla Regione, circa la necessità di parcheggi in area non demaniale in numero adeguato ai posti barca realizzati, dalla Provincia, circa il divieto di prevedere boe d’ormeggio oltre i pontili di attracco, del Ministero, circa il divieto di realizzare opere a terra.<br />	<br />
Il progetto approvato con la deliberazione impugnata non prevede la realizzazione di posteggi a terra mentre prevede opere a terra e non è chiaro se il divieto di posa di boe sia rispettato.<br />	<br />
Il sedicesimo motivo contesta la difformità dello stato dei luoghi rispetto alla realtà con conseguente eccesso di potere per difetto di istruttoria.<br />	<br />
Il diciassettesimo motivo evidenzia come in contrasto con la previsione degli artt. 93 Codice Appalti e 25 DPR 55499 manchino a corredo del progetto: le relazioni geologica, geotecnica, idrologica,idraulica e sismica, le relazioni tecniche specialistiche, i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbano, lo studio di fattibilità ambientale.<br />	<br />
Il diciottesimo motivo segnala la carenza di copertura finanziaria dell’intervento poiché a causa della scadenza del termine fissato dalla Regione Lombardia nel protocollo di intesa a suo tempo stilato è prevista la revoca del cofinanziamento.<br />	<br />
Il diciannovesimo motivo eccepisce che il progetto nonostante la complessità che lo caratterizza è stato redatto da geometri superando le competenze professionali che la legge che ordina la loro professione prevede quanto alla possibilità di sottoscrivere progetti.<br />	<br />
Il ventesimo motivo lamenta la mancata consegna del parere favorevole all’uso dell’area rilasciato dall’Unione dei Comuni della Tremezzina con conseguente violazione in tema di partecipazione procedimentale.<br />	<br />
Con i secondi motivi aggiunti depositati in data 3.3.2010 la ricorrente impugnava gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe per illegittimità derivata nei riguardi dei venti motivi di ricorso sopra formulati e per altri sette motivi. <br />	<br />
Il ventunesimo motivo denuncia come nella delibera della giunta comunale del 27.3.2008 si faccia riferimento al provvedimento di annullamento del decreto di concessione demaniale del Comune di Ossuccio del Consorzio del Lario e dei Laghi Minori e che nessun altro atto di autorizzazione risulta rilasciato per cui l’occupazione dello specchio lacuale sarebbe illegittima.<br />	<br />
Il ventiduesimo motivo denuncia che la delibera citata nel motivo precedente dispone la trasmissione della delibera medesima e dei suoi allegati al Consorzio del Lario e dei Laghi Minori perché esso proceda all’annullamento del decreto del 11.2.2008 con emissione di un nuovo decreto che tenga conto delle nuove tavole che sono state adeguate a quanto prescritto nella conferenza di servizi del 2005, non tenendo conto che dalla stessa delibera risulta che il decreto consortile era stato già annullato con il provvedimento del 26.3.2008.<br />	<br />
Il ventitreesimo motivo contesta il fatto che la delibera della giunta comunale del 22.7.2008 richiami come atto presupposto il decreto consortile del 11.2.2008 già annullato con il provvedimento sopra richiamato dl 26.3.2008.<br />	<br />
Il ventiquattresimo motivo lamenta che il Comune non abbia rispettato il termine che si era assegnato del 20.3.2008 per l’approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo, mentre invece ciò è avvenuto con delibere del 27.3.2008 e del 22.7.2008.<br />	<br />
Il venticinquesimo motivo denuncia lo sviamento di potere in quanto emerge dal complesso degli atti del procedimento che il motivo che è alla base dell’iniziativa comunale e l’incremento delle risorse finanziarie ed economiche del Comune che non possono essere messe alla base di provvedimenti che dovrebbero operare una tutela paesistico-ambientale.<br />	<br />
Il ventiseiesimo motivo contesta che lo stato di fatto dei luoghi fosse quello che appare dalla tavola dello “stato di fatto” che è stata depositata in giudizio poiché già nei primi mesi del 2008 erano stati effettuati interventi che non coincidono con lo stato di fatto raffigurato nella tavola medesima.<br />	<br />
Il ventisettesimo motivo eccepisce la mancanza della V.I.A. che la Conferenza di servizi ha giustificato non qualificando la struttura che si stava valutando come porto turistico per la sua tipologia di struttura e per il fatto che veniva realizzato fuori di una zona portuale.<br />	<br />
Lo stesso progetto, invece, definisce l’opera come porto e tutte le delibere regionali in merito suggeriscono che la modalità ottimale per realizzare porti turistici in ambito lacuale sia quello di creare pontili galleggianti e boe.<br />	<br />
Con i motivi aggiunti depositati in data 5.7.2010 impugnava nuovi atti adducendone la illegittimità derivata relativamente ai 27 motivi di ricorso già formulati e aggiungendone altri sei.<br />	<br />
Il ventottesimo motivo denuncia il fatto che i progetti definitivo ed esecutivo siano stati predisposti da un geometra e quindi da un tecnico provo di competenza secondo quanto previsto dalla legge professionale del 1929.<br />	<br />
Il ventinovesimo motivo segnala come esaminando le Relazioni tecniche allegate alle delibere 24 e 54 di approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo, esse sono identiche a quella allegata alla delibera 18 del 2008 che era stata annullata dalla sentenza del TAR , riproponendo quegli interventi a terra su cui la Regione aveva espresso parere negativo. <br />	<br />
Il trentesimo motivo osserva come il parere favorevole a suo tempo espresso dalla conferenza di servizi era subordinato al reperimento di parcheggi in area non demaniale i misura adeguata ai nuovi posti barca previsti dal progetto, ma dell’osservanza di tale prescrizione non vi è traccia nei progetti ultimi approvati.<br />	<br />
Il trentunesimo motivo denuncia la nullità degli atti per violazione del giudicato poiché tale mancanza era stata posta a base della valutazione di illegittimità degli atti impugnati effettuata nella sentenza 4702008.<br />	<br />
Il trentaduesimo motivo denuncia che l’assenza di una valutazione di impatto ambientale contrasta con l’art. 20 D.lgs. 152 6 e con i criteri dettagliata riportati dall’Allegato V del medesimo decreto soprattutto per quanto riguarda la localizzazione del progetto e le caratteristiche dell’impatto potenziale che avrebbero invece richiesto tale valutazione.<br />	<br />
Il trentatreesimo motivo segnala la mancata di copertura finanziaria del progetto per la mancanza di finanziamenti regionali non coperti dal contributo erogato dal Consorzio.<br />	<br />
Il Comune di Ossuccio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso principale e successivamente di quelli per motivi aggiunti ed eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio ad adiuvandum l’Associazione La Cruna del Lago e Francesco Soletti che, preso atto come il ricorso della signora Giocosa presentasse profili di interesse generale e non solo privati della ricorrente intendevano argomentare a favore delle ragioni del ricorso per ottenere l’annullamento degli atti impugnati. <br />	<br />
Con decreto del Presidente della Sezione del 19.1.2010 veniva accolta la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.<br />	<br />
Con ordinanza del 27.1.2010 veniva confermato il provvedimento interinale accogliendo l’istanza cautelare.<br />	<br />
Con successivo decreto del 2.2.2010 veniva respinta la richiesta di dare disposizioni esecutive per il rispetto dell’ordinanza cautelare e con successiva ordinanza del 9.2.2010 veniva confermato il contenuto dell’ordinanza del 27.1.2010.<br />	<br />
Veniva poi accolta un’istanza di accesso in corso di causa con l’ordinanza collegiale del 9.6.2010 che ordinava al Comune di Ossuccio di consentire l’accesso alla ricorrente in relazione a tutti i documenti richiesti.<br />	<br />
All’udienza del 29.3.2011 il ricorso andava in decisione e lo stesso veniva discusso nelle camere di consiglio del 29.3.2001 e 3.5.2011. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Preliminarmente va affrontata l’eccezione circa la carenza di legittimazione attiva della ricorrente.<br />	<br />
Essa era stata già presentata nel precedente giudizio conclusosi con la sentenza 4702008 ed era stata respinta con la seguente motivazione; “<i>la ricorrente risiede &#8211; è incontestato &#8211; nella zona interessata dall’iniziativa comunale; iniziativa che, per un verso, interferisce con la concessione a lei rilasciata, e per altro verso è in grado di incidere su una molteplicità di interessi legati alla residenza in loco, interessi collegati, in particolare, alle condizioni di vivibilità del sito, suscettibili di essere compromesse dalle ripercussioni che le infrastrutture in progetto sono idonee a produrre nell’ambito circostante.</i>”<br />	<br />
Da tale valutazione il Collegio non ritiene di discostarsi poiché essa costituisce esplicazione del criterio della c.d. “<i>vicinitas</i> “ che in campo edilizio, ambientale e paesaggistico è stato ritenuto sufficiente per legittimare un interesse specifico al ricorso, che si differenzia da un’azione popolare che nel caso di specie sarebbe inammissibile ( si veda sul punto <i>ex multis</i> Consiglio di Stato 9462001, 15662011, TAR Lombardia 902011 ).<br />	<br />
L’eccezione può essere di conseguenza respinta.<br />	<br />
Passando all’esame del merito, la sentenza 4702008 si era già occupata del progetto definitivo relativo alla realizzazione del porto turistico in Ossuccio ed era giunta alla conclusione di annullare l’approvazione del progetto poiché non vi era stata inserita nel procedimento nessuna verifica di impatto ambientale ( V.I.A.) e perché le conclusioni della conferenza di servizi erano nella sostanza negative.<br />	<br />
Il progetto definitivo, approvato nuovamente nella seduta del 19.3.2008 del Consiglio Comunale, non è stato sottoposto a preventiva valutazione della conferenza di servizi che andava convocata ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale nr. VII/1087 del 30.9.2002.<br />	<br />
La Conferenza di Servizi è stata convocata successivamente all’approvazione e dal limitato resoconto che la ricorrente è stata in grado di produrre si evince che è stata ritenuta superflua la V.I.A. poiché l’opera non si configurerebbe come porto turistico.<br />	<br />
Va innanzitutto osservato che è condivisibile quanto affermato dalla ricorrente circa l’inversione procedimentale che si è verificata, in quanto prima ancora dell’approvazione del progetto definitivo è stata emanata la concessione dello specchio acqueo da parte dell’autorità competente sul demanio lacuale e prima ancora è stato disposto lo sgombero dell’area, senza che vi fosse un provvedimento di concessione.<br />	<br />
Ugualmente anomalo è il fatto che il progetto sia stato approvato dal consiglio comunale prima di ottenere il parere della conferenza di servizi.<br />	<br />
Ma tutte queste anomalie procedimentali potrebbero essere superate laddove tutti gli atti si appalesassero come legittimi, mentre, invece, si riscontra un vizio nel verbale della conferenza di servizi del 10.4.2008.<br />	<br />
Infatti viene affermato in quella sede che si può soprassedere alla verifica della V.I.A. poiché la soluzione progettuale non si configura come porto turistico sia per la tipologia della struttura che per la sua localizzazione fuori zona portuale.<br />	<br />
La motivazione sul punto oltre a non essere esauriente, considerato oltretutto che si tratta che il contesto in cui si viene a porre l’opera assentita e vincolato sia sotto il profilo ambientale che sotto quello storico artistico, appare altresì illogica.<br />	<br />
Dire che il progetto in questione non può essere qualificato come progetto di un porto turistico per le caratteristiche tipologiche che lo caratterizzano significa contraddire quella D.G.R. nr. VII/1087 del 30.9.2002 che ha reso necessaria la conferenza di servizi e che nel descrivere i criteri di costruzione dei nuovi porti richiede strutture galleggianti facilmente rimuovibili allo scadere della concessione.<br />	<br />
Parimenti affermare che la nuova struttura progettata non è un porto poiché si situa fuori di una zona portuale è come sostenere che non si possa realizzare mai un nuovo porto perché è necessario che già esista una zona portuale, affermazione la cui congruenza si commenta da sola.<br />	<br />
Non va dimenticato quanto previsto dall’art. 20 D.lgs. 1522006 che fissa i criteri da tener presenti nel valutare la necessità o meno di subordinare l’approvazione di un progetto alla V.I.A. rinviando all’Allegato V del T.U. Ambientale che così recita: “<i>Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all&#8217;art. 20.</i><br />	<br />
<i>1. Caratteristiche dei progetti</i><br />	<br />
<i>Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:</i><br />	<br />
<i>&#8211; delle dimensioni del progetto, </i><br />	<br />
<i>&#8211; del cumulo con altri progetti,</i><br />	<br />
<i>&#8211; dell&#8217;utilizzazione di risorse naturali, </i><br />	<br />
<i>&#8211; della produzione di rifiuti,</i><br />	<br />
<i>&#8211; dell&#8217;inquinamento e disturbi ambientali, </i><br />	<br />
<i>&#8211; del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.</i><br />	<br />
<i>2. Localizzazione dei progetti</i><br />	<br />
<i>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell&#8217;impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</i><br />	<br />
<i>&#8211; dell&#8217;utilizzazione attuale del territorio; </i><br />	<br />
<i>&#8211; della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; </i><br />	<br />
<i>&#8211; della capacità di carico dell&#8217;ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:</i><br />	<br />
<i>a) zone umide;</i><br />	<br />
<i>b) zone costiere;</i><br />	<br />
<i>c) zone montuose o forestali;</i><br />	<br />
<i>d) riserve e parchi naturali;</i><br />	<br />
<i>e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;</i><br />	<br />
<i>f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;</i><br />	<br />
<i>g) zone a forte densità demografica;</i><br />	<br />
<i>h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;</i><br />	<br />
<i>i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all&#8217;articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</i><br />	<br />
<i>3. Caratteristiche dell&#8217;impatto potenziale </i><br />	<br />
<i>Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:</i><br />	<br />
<i>&#8211; della portata dell&#8217;impatto (area geografica e densità della popolazione interessata),</i><br />	<br />
<i>&#8211; della natura transfrontaliera dell&#8217;impatto; </i><br />	<br />
<i>&#8211; dell&#8217;ordine di grandezza e della complessità dell&#8217;impatto;</i><br />	<br />
<i>&#8211; della probabilità dell&#8217;impatto; </i><br />	<br />
<i>&#8211; della durata, frequenza e reversibilità dell&#8217;impatto.</i>”<br />	<br />
Una motivazione che escluda la necessità di sottoporre il progetto a V.I.A. deve motivare in relazione a questi criteri che richiedono quindi una valutazione complessa che non può essere liquidate in due righe come è avvenuto nel verbale della conferenza di servizi del 10.4.2008.<br />	<br />
Si veda sul punto quanto affermato da una recente sentenza del TAR Toscana ( 172010 ): “<i>L&#8217;esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale è legittima qualora esso non produca impatti significativi sull&#8217;ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull&#8217;ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 comma 5 d.lg. n. 152 del 2006; art. 11 commi 6 e 8 l. reg. n. 79 del 1998); pertanto, la verifica dell&#8217;assenza di impatti significativi presuppone l&#8217;acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell&#8217;incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa si preoccupa di indicare, dettando i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta.</i>”<br />	<br />
Non va trascurata, infine, la circostanza che l’allegato II della direttiva 85337 ricomprende anche i porti turistici tra le strutture che necessitano di una valutazione di impatto ambientale. <br />	<br />
Inoltre va considerato un altro aspetto; è ben vero che il progetto approvato in data 27.3.2008 dal Comune di Ossuccio non presenta più quelle caratteristiche che avevano portato nel settembre 2005 la conferenza di servizi a dare un parere “ sospensivo “ interpretato dalla sentenza 4702008 come parere sostanzialmente negativo, ma il parere espresso in quella sede dalla Regione Lombardia faceva riferimento alla necessità di prevedere un congruo numero di parcheggi in area non demaniale con una specifica prescrizione che sparisce nel parere allegato alla conferenza di servizi del 22.12.2005 richiamato dal omonimo parere della conferenza di servizi del 10.4.2008.<br />	<br />
Orbene anche questa omissione va chiarita poiché connota il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia come viziato da eccesso di potere per contraddittorietà.<br />	<br />
Sarà quindi necessario riconvocare la conferenza di servizi per esprimersi con motivazione adeguata circa la necessità o meno di richiedere la V.I.A. e per consentire alla Regione Lombardia di precisare meglio il contenuto del suo parere.<br />	<br />
L’annullamento delle conclusioni della conferenza di servizi comportano il conseguente annullamento della delibera del 27.3.2008 di approvazione del progetto definitivo e di quella del 22.7.2008 di approvazione del progetto esecutivo, nonchè dell’ordinanza sindacale del Comune di Ossuccio 31 gennaio 2008, n. 1 e del decreto consortile 11.2.2008, n. 564 che dovranno nuovamente emanati solo all’esito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo da parte del Comune di Ossuccio all’esito della conferenza di servizi.<br />	<br />
Gli altri motivi di ricorso possono considerarsi assorbiti ad eccezione di quelli che riguardano la competenza tecnica del geometra a progettare un’opera come quella di cui si discute.<br />	<br />
L’art. 16 R.D. 2741929 alle lettere L) e M) precisa quali siano i limiti entro cui è consentito ad un geometra di effettuare progettazione. ( <i>l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d&#8217;industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d&#8217;arte, lavori d&#8217;irrigazione e di bonifica, provvista d&#8217;acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione; </i><br />	<br />
<i>m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;</i>).<br />	<br />
Non sembra che la costruzione progettata rientri tra le tipologie descritte dalla norma non solo per il contesto particolare in cui si pone, ma anche per i problemi di sicurezza che una struttura posta in ambiente marino comporta.<br />	<br />
Nel ripresentare il progetto il comune dovrà affiancare al geometra progettista un tecnico abilitato che rivaluti tutte le scelte tecniche adottate e che ne garantisca l’idoneità a rispettare i profili di sicurezza impatto ambientale ed idoneità delle soluzioni tecniche in modo da non debordare dai limiti posti dalla legge professionale per i geometri.<br />	<br />
In conclusione il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti indicati nella parte motiva, mentre per tutti gli altri indicati non appare necessario disporre l’annullamento trattandosi per lo più di atti endoprocedimentali o di atti che comunque non hanno di per sé portata lesiva.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in motivazione. <br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna il Comune di Ossuccio alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in € 5.000 oltre C.P.A. ed I.V.A. ed al rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115 2, nella somma di € 500.<br />	<br />
Compensa le spese nei confronti degli intervenienti<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del giorno 29 marzo e del 3 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/06/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-22-6-2011-n-1643/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2011 n.1643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2009 n.1643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-16-11-2009-n-1643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-16-11-2009-n-1643/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2009 n.1643</a></p>
<p>A. Radesi Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. Alderotti L. (Avv. R. Tagliaferri) contro il Comune di Larciano (Avv. F. Arizzi) e nei confronti di Bartolomei B. (Avv. F.M. Pozzi) sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi, sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;accesso svolto dal tecnico di fiducia ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-16-11-2009-n-1643/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2009 n.1643</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-16-11-2009-n-1643/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/11/2009 n.1643</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> Alderotti L. (Avv. R. Tagliaferri) contro il Comune di Larciano (Avv. F. Arizzi) e nei confronti di Bartolomei B. (Avv. F.M. Pozzi)</span></p>
<hr />
<p>sulla decorrenza del termine per l&#8217;impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi, sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;accesso svolto dal tecnico di fiducia ai fini della piena conoscenza e sul contrasto tra regolamento locale e sovraordinata disciplina nazionale sulle distanze tra pareti finestrate antistanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni edilizie – Decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi &#8211; Piena conoscenza &#8211; Si verifica con il completamento dei lavori	</p>
<p>2. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni edilizie – Decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi &#8211; Piena conoscenza – Accesso documentale del tecnico di fiducia &#8211; Insufficienza	</p>
<p>3. Autorizzazione e concessione &#8211; Autorizzazioni edilizie – Distanze tra pareti finestrate antistanti – Disciplina &#8211; Art.41 quinquies della legge n.1142 del 1942 integrata dalle disposizioni dell’art.9 del D. M. 1444 del 1968 – Si applica anche alle sopraelevazioni &#8211; È prevalente rispetto agli strumenti urbanistici locali</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia edilizia, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia da parte di terzi, la piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio e per i proprietari dei fondi vicini tale conoscenza si realizza con il completamento dei lavori. 	</p>
<p>2. La conoscenza di un provvedimento lesivo da parte del tecnico di fiducia della parte interessata ad impugnarlo non è idonea a fa decorrere il termine decadenziale di cui all&#8217;art. 21, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, poiché, in virtù del generalissimo principio secondo cui la conoscenza deve essere personale, e quindi formarsi in capo al diretto interessato, non può presumersi la conoscenza di un provvedimento, da parte di chi ha interesse ad impugnarlo, dal solo fatto che dello stesso sia venuto a conoscenza un diverso soggetto anche se legato al primo da determinati rapporti, come nel caso di un tecnico titolare del mandato di compiere attività professionali connesse all&#8217;affare cui l&#8217;atto impugnato si riferisce.	</p>
<p>3. In materia di distanze legali tra costruzioni la disciplina di cui all’art.41 quinquies della legge n.1142 del 1942, integrata dalle disposizioni dell’art.9 del D. M. 1444 del 1968, prevede, per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A, una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a 10 metri, prescindendo dall’altezza della parete ovvero dal fatto che la parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente. Detta normativa trova applicazione anche per i casi di sopraelevazione ed è indubbiamente prevalente rispetto alla disciplina di rango inferiore recata dagli strumenti urbanistici locali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 308 del 2007, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b>Alderotti Lanciotto</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso Riccardo Tagliaferri in Firenze, via degli Artisti N. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Larciano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Arizzi, con domicilio eletto presso Franco Arizzi in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20; Regione Toscana; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Bartolomei Bartolina</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Massimo Pozzi, con domicilio eletto presso Francesco Massimo Pozzi in Firenze, lungarno A. Vespucci N. 20; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
del permesso di costruire n. 51 del 27/10/2006 rilasciato dal Comune di Larciano alla signora Bartolina Bartolomei per la realizzazione di un intervento di sopraelevazione di un fabbricato sito nel medesimo comune in via Bicimurri, nonchè ove lesivi</p>
<p>per l&#8217;annullamento in parte qua<br />	<br />
deglli artt. 7, 16, 31 e 32 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Larciano..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Larciano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Bartolomei Bartolina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 09/07/2009 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL ricorrente, sig. Lanciotto Alderotti espone di essere proprietario di un immobile di civile abitazione, sito nel Comune di Larciano, alla via Biccimurri n.363, i ( zona urbanistica B) confinante, sul lato sud-ovest con il fabbricato della sig.ra Bartolomei Bartolina.<br />	<br />
Riferisce altresì che l’immobile della Bartolomei è stato oggetto di lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione e che è venuto a conoscenza del fatto che il predetto intervento è stato autorizzato in forza di permesso di costruire n.51 del 27/10/2005 rilasciato dal Comune di Larciano per la sopraelevazione del fabbricato di che trattasi di un piano, a filo della parete confinante con l’immobile del ricorrente.<br />	<br />
L’interessato ha impugnato il permesso di costruire rilasciato alla Bartolomei nonché, in parte qua, gli artt.7,16,31 e 32 delle NTA del Regolamento Urbanistico comunale, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione artt.3 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione art.41 quinquies legge 17/8/1942 n.1150 come successivamente modificato; violazione e falsa applicazione art.9 del D.M. 2/471968 n.1444; violazione e falsa applicazione artt.7,16 ,31 e 32 delle NTA del Regolamento Urbanistico dio Larciano; eccesso di potere per carenza dei presupposti;<br />	<br />
Violazione e falsa applicazione artt.3 e 97 Cost., sotto ulteriore profilo; violazione e falsa applicazione art.41 quinquies legge n.1150/1942, come successivamente modificato sotto ulteriore profilo; Violazione e falsa applicazione art.9 d.m. n.1444 del 1968 so0tto ulteriore profilo; eccesso di potere per carenza dei presupposti sotto ulteriore profilo.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Larciano e la controinteressata sig.ra Bartolomei Bartolina che hanno eccepito, in via preliminare, la irricevibilità del ricorso, in quanto tardivo, e concluso nel merito per la infondatezza del medesimo.<br />	<br />
Con successive memorie le parti in causa hanno doviziosamente sostenuto la fondatezza dei propri assunti difensivi e all’odierna udienza pubblica il ricorso è passato in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve in primo luogo farsi carico di esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata in limine litis dalla difese dell’Amministrazione comunale di Larciano e della controinteressata.<br />	<br />
Essa è infondata.<br />	<br />
In linea generale occorre rilevare come il termine di impugnazione degli atti amministrativi che incidono sula sfera giuridica dei destinatari decorre dalla data in cui gli stessi ne hanno avuto piena ed effettiva conoscenza e quest’ultima deve essere provata da chi ne eccepisce la tardività ( cfr Cons Stato Sez.IV 18/12/2008 n.6365). Inoltre, sempre secondo una regola di carattere generale, più volte ribadita dalla giurisprudenza chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare una dimostrazione rigorosa dell’avvenuta conoscenza degli atti impugnati in un momento anteriore ai sessanta giorni ( in tal senso, tra le tante Cons Stato SEz. IV 23/6/2008n.3150.<br />	<br />
Ancora, in materia edilizia, la giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione della concessione edilizia, la piena conoscenza si verifica con la consapevolezza del contenuto specifico di essa o del progetto edilizio e per i proprietari dei fondi vicini tale conoscenza si realizza con il completamento dei lavori. ( cfr Cons Stato Sez. IV 11/4/2007 n.1654; TAR Campania Salerno Sez. II 3/10/2008 n.2823; Tar Lombardia Brescia 26/10/2006 n.1352).<br />	<br />
I principi giurisprudenziali testè ricordati appaiono, nella specie pienamente applicabili., lì dove non si rinviene una dimostrazione rigorosa dell’anteriorità della conoscenza da parte del ricorrente del permesso di costruire impugnato.<br />	<br />
Invero, le parti resistenti fanno rilevare che l’inizio dei lavori è avvenuto in data 6/11/2006 e che quindi, il sig. Alderotti , in quanto confinante ha avuto da quella data la percezione dei lavori autorizzati in favore della sig.ra Bartolomei, ma questo non sta certo a dimostrare che il ricorrente abbia avuto ab initio piena contezza delle caratteristiche e consistenza delle opere assentite in favore della controinteressata, per cui nella specie si può parlare solo di una presunzione di conoscenza inidonea per sé stessa a far decorrere il termine per l’impugnativa.<br />	<br />
Le difese del Comune e della controinteressata fanno coincidere poi la conoscenza del provvedimento impugnato con la data di accesso ai documenti, avvenuto il 22711/2006 a cura di un tecnico di fiducia dell’Alderotti, l’Arch. Cipollini, ma anche tale circostanza non vale a provare l’intervenuta, anteriore conoscenza. dell’atto qui gravato.<br />	<br />
In primo luogo non risulta che l’accesso sia avvenuto sulla scorta di un mandato conferito con modalità formali dall’Alderotti , ma una siffatta conoscenza degli atti in base ad un rapporto di incarico professionale, non vale a dimostrare la tardività della proposta impugnativa, atteso che occorre fare riferimento unicamente alla conoscenza da parte di chi ha un interesse ad impugnare gli atti stessi, dovendo in particolare la prova riguardare la conoscenza personale e diretto dell’interessato, dimostrazione che nella specie non sussiste ( cfr TAR Sicilia Palermo Sez I 2/8/2007 n.1905; TAR Lombardia Milano): al riguardo , invero, il concreto accesso valido ai fini in esame risulta essere intervenuto in data 23/12/2006 e in relazione a tale data il ricorso risulta tempestivo.<br />	<br />
Il gravame non può considerarsi tardivo neppure con riferimento all’impugnativa delle disposizioni normative recate dalle NTA del Regolamento urbanistico di Larciano approvato con delibera consiliare n.85 del 22/1172004 , pubblicata sul BURT n.50 del 15/12/2004.<br />	<br />
Invero il R.U , in relazione alle disposizioni qui, in via subordinata impugnate, costituisce atto a contenuto generale che detta la disciplina destinata a regolare la futura attività edilizia e le cui disposizioni diventano concretamente e immediatamente lesive di posizioni giuridiche soggettive solo al momento in cui vengono adottati, come nel caso di specie, i provvedimenti che di tale normativa costituisce diretta applicazione ( cfr Cons Stato Sez. 1277/2002 n.393; TAR Emilia Romagna Parma 18/7/2007 n.628).<br />	<br />
Passando al merito del ricorso, i profili di illegittimità dedotti con i due motivi di impugnazione, in ragione dell’intima connessione esistente fra gli stessi vanno congiuntamente esaminati.<br />	<br />
Parte ricorrente, in concreto, sostiene che l’impugnato permesso sarebbe illegittimo per aver autorizzato opere in contrasto con la normativa dettata in tema di distanze legali tra costruzioni, in particolare si porrebbe in violazione del D.M. n.14448 del 1968 che impone il rispetto di metri dieci tra pareti finestrate .Nè al riguardo, sempre secondo il ricorrente può avvalorare la legittimità della rilasciata concessione edilizia la disciplina urbanistica locale recata dal Regolamento urbanistico, attesa la natura inderogabile della normativa recata dal citato D.M.<br />	<br />
Le formulate censure si appalesano fondate.<br />	<br />
Gli immobili che vengono in rilievo, quello del ricorrente e quello della controinteressata ricadono entrambi in zona classificata dalle NTA del Regolamento urbanistico come B1.1, “parti del territorio urbano quasi completamente edificate” e il premesso di costruire in contestazione autorizza un intervento di sopraelevazione del fabbricato del preesistente fabbricato unifamiliare ad un piano fuori terra della sig.ra Bartolomei, risultando, in causa , quanto allo stato dei luoghi, come ammesso dalle parti resistenti e altresì rilevato dagli organi addetti ai competenti accertamenti istruttori ( vedi informativa della Polizia Municipale del prot. 46/07 dell’8/272007) che la distanza tra la parete perimetrale il lato nord est del fabbricato di proprietà di Bartolomei Bartolina e la parete ( finestrata ) ad essa fronteggiante del fabbricato di proprietà di Alderotti Lanciotto la distanza è di circa mt 6,24, con la pacifica conseguenza che l’autorizzata sopraelevazione avviene a distanza inferiore a 10 metri dalla parete dell’immobile confinante.<br />	<br />
Ora, in materia di distanze legali tra costruzioni soccorre la disciplina di cui all’art.41 quiquies della legge n.1142 del 1942, integrata dalle disposizioni dell’art.9 del D. M. 1444 del 1968 che prevede, per gli edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A( come il caso all’esame) una distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti non inferiore a 10 metri, prescindendo dall’altezza della parete ovvero dal fatto che la parete sia quella del nuovo edificio o dell’edificio preesistente ( cfr Cons Stato sez. IV 12/6/2007 n.3094; Tar Emilia Romagna Bologna Sez. II 30/3/2006 n.348; questa stessa Sezione 21/1/2007 n.55).<br />	<br />
Detta normativa poi, trova applicazione come più volte affermato da un preciso orientamento giurisprudenziale ( cfr Cass. Civ. Sez. II 27/3/2001 n.4413; TAR Lombardia Brescia 30/8/2007 n.834; TAR Molise 8/7/2009 n.599; questa stessa Sezione 19/12/2008 n.4160) anche per i casi di sopraelevazione, giacchè la sopraelevazione di un piano ( così come previsto nella fattispecie) si qualifica come nuova costruzione e comunque, comportando unj siffatto intervento edilizio un aumento della volumetria e quindi delle modiche planovolumetriche al fabbricato preesistente, incide direttamente e significativamente sulla situazione delle distanze tra edifici ( cfr Cass. Sez. II 11/6/2008 ), di talchè nella specie per tabulas deve ammettersi l’ inverarsi del contrasto tra il provvedimento autorizzatorio qui impugnato con la citata normativa statale.<br />	<br />
La dedotta illegittimità deve poi ritenersi estesa anche, ovviamente in parte qua, alla disciplina urbanistica locale recata , specificatamente da alcune disposizioni del Regolamento Urbanistico del Comune di Larciano.<br />	<br />
In particolare vengono al riguardo in rilievo le norme di attuazione del Regolamento urbanistico e specificatamente la norma di cui all’art.16 recante definizione di alcuni interventi urbanistici ed edilizi tra cui la sopraelevazione.<br />	<br />
E precisamente , al punto 4 di detto articolo è previsto che tutti gli edifici di civile abitazione unifamiliari composti da un solo piano abitabile fuori terra ( come quello della sig.ra Bartolomei) “possono essere rialzati di un piano sulle verticali del perimetro edificato, con altezza massima di ml 3…”; il successivo comma 6( sempre sub punto 4 del citato art.16) inoltre prevede che “gli interventi di cui ai commi precedenti sono una-tantum e sono ammessi nelle zone B0, B1,B2,D0 nonché nelle zone E1 ed E2 in deroga alla disciplina di zona e alle norme sulle distanze”.<br />	<br />
Ebbene, quest’ultima disposizione , nella parte in cui prevede che la sopraelevazione una tantum sia possibile anche in deroga alle norme sulle distanze non può non incorrere nella censura di illegittimità giacchè si pone in contrasto con la normativa nazionale recante la disciplina edilizia in tema di limiti di distanza tra costruzioni di cui al citato D.M. 2 aprile 1968 n.1444 ( art.9).<br />	<br />
Sul carattere sovraordinato del citato D.M. rispetto alla disciplina recata dagli strumenti urbanistici locali e in ordine al carattere assolutamente cogente e non derogatorio di detta normativa statale , il Collegio ritiene di doversi al riguardo uniformare al prevalente orientamento giurisprudenziale ( in tal senso, Cons Stato Sez. IV 12/7/2002 n.3929; TAR Lombardia SezII 15/4/2003 n.1007; ) ribadendo qui quanto di recente affermato in analoga vicenda processuale ( cfr sentenza n.4160/08 già citata).<br />	<br />
Vale ancora una volta ribadire la “ratio” sottesa alla prevalenza della normativa statale sui regolamenti locali, così come individuata dalla giurisprudenza e riconducibile specificatamente nell’intento del legislatore di impedire la formazione di intercapedini nocive sotto il profilo igienico-sanitario ( cfr Cons Stato SezI V 5/12/2005 n.6909;Cos Giust. Amministrativa Regione Sicilia 17/5/2000 n.240), dovendosi peraltro qui rilevare come il ricordato orientamento ermeneutico giurisprudenziale è sopravissuto alla riforma del Testo Unico dell’ediilizia , ove si faccia mente locale al fatto che l’art.136 di detto T.U. nell’abrogare l’art.17 comma primo lettera c ) della legge n.765 del 1967 lascia in vigore i commi ottavo, e nono dell’art.41 quinquies della legge n.1150 del 1942.<br />	<br />
A fronte della chiara volontà del legislatore nazionale in relazione al tipo di esigenze di carattere pubblicistico di assoluta prevalenza ( quelle appunto igienico-sanitarie) appaiono allora recessive le pur pregevoli osservazioni svolte dalla difesa della controinteressata secondo cui la deroga al rispetto della distanza minima dei 10 metri nella specie sarebbe giustificata dal fatto che il regolatore comunale ha inteso mantenere gli originari standard edilizi anche in punto di allineamenti) in una zona già urbanizzata e sviluppatasi secondo un preordinato disegno urbanistico.<br />	<br />
Quelle invocate dal patrocinio della sig.tra Bartolomei sono esigenze di tipo urbanistico-edilizie che per quanto appezzabili non possono prevalere sulle finalità primarie di tutela dell’igiene e della salute pubblica recati dai limiti minimi per le distanze tra fabbricati come fissati dalla competente legislatore nazionale ( cfr Corte Costituzionale 16/6/2005 n.232).<br />	<br />
Conclusivamente, per le suesposte considerazioni, in accoglimento delle censure fondatamente dedotte in ricorso, il permesso di costruire n.51 del 27/10/2006 rilasciato dal Comune di Larciano alla sig.tra Bartolomei Bartolina e l’art.16 punto 4 comma 6, in parte qua delle Norme di attuazione del Regolamento urbanistico del suindicato Comune, approvato con deliberazione consiliare n.85 del 22/11/2004 e pubblicato sul BURT n.50 del 15/12/2004 si appalesano illegittimi e vanno perciò annullati, siccome vengono annullati.<br />	<br />
Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Accoglie nei sensi, limiti ed effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Condanna le parti resistenti alla rifusione , in favore della parte ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000 , 00 ( tremila) + IVA e CPA di cui euro 1.500,00 a carico del Comune di Larciano ed euro 1.500,00 ( millecinquecento) a carico della controinteressata sig.ra Bartolomei Bartolina.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 09/07/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Angela Radesi, Presidente<br />	<br />
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Silvio Lomazzi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/11/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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		<title>T.A.R. Marche &#8211; Ancona &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2005 n.1643</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-marche-ancona-sentenza-13-12-2005-n-1643/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. f.f. Ranalli, Est. Tacchi.Ric. “Comitato Ancona Ovest per la qualità della vita” contro l’ANAS S.p.A., il Comune di Ancona, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ANAS S.p.A. e diritto di accesso 1. Associazione ONLUS di tutela di interessi giuridicamente rilevanti – Accesso agli atti amministrativi – Diniego</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. <i>f.f.</i> Ranalli, <i>Est. </i>Tacchi.<br />Ric. “Comitato Ancona Ovest per la qualità della vita” contro l’ANAS S.p.A., il Comune di Ancona, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –</span></p>
<hr />
<p>ANAS S.p.A. e diritto di accesso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Associazione ONLUS di tutela di interessi giuridicamente rilevanti – Accesso agli atti amministrativi – Diniego – Illegittimità</p>
<p>2. Soggettività privata e diritto di accesso – A.N.A.S. S.p.A. – Esercizio di funzioni pubblicistiche in procedimento amministrativo – Sussiste il diritto di accesso agli atti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una struttura associativa, formata da soggetti interessati all’uso del territorio in cui risiedono, è legittimata a richiedere gli atti del procedimento e ad insorgere avverso il rifiuto opposto dall’amministrazione, in quanto avente interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.</p>
<p>2. La configurazione dell’A.N.A.S. come società per azioni, e non più come azienda autonoma dello Stato né come ente avente personalità giuridica di diritto pubblico, non vale a sottrarla all’esercizio del diritto di accesso con riguardo ai documenti connessi a procedimenti amministrativi nei quali l’ente abbia esercitato funzioni di natura e rilevanza pubblicistiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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