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	<title>1642 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>1642 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1642</a></p>
<p>Pres. Severini, Est. FeraP. Di Croscio, T. Picozzi, C. Dellini (Avv.ti F. Laudadio, F. Scotto) c/ Comune di Quarto (n.c.) sui presupposti richiesti ai fini della formazione del silenzio assenso di cui all&#8217;art. 8, d.l. 9/82 Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Silenzio-assenso – Presupposti – Determinazione. La</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Severini,  Est. Fera<br />P. Di Croscio, T. Picozzi, C. Dellini (Avv.ti F. Laudadio, F. Scotto) c/ Comune di Quarto (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti richiesti ai fini della formazione del silenzio assenso di cui all&#8217;art. 8, d.l. 9/82</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Silenzio-assenso – Presupposti – Determinazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La formazione del silenzio-assenso sulle domande di concessione edilizia (oggi permesso di costruire), previsto dall’art. 8, d.l. 9/82 c.m. dalla l. 94/82, è subordinata all’esistenza di due presupposti essenziali: la vigenza di uno strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni ed agli standard introdotti con la L. 765/67, oltre che una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare alla p.a. alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti richiesti ai fini della formazione del silenzio assenso di cui all&#8217;art. 8, d.l. 9/82</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			     <br />	<br />
	    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 1642/08 REG.DEC.<br />
		 N.  2034 e 2598  REG.RIC.<br />	<br />
ANNO   2003   </p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti in appello n. 2034 e 2598 del 2003,   proposti rispettivamente  dai<br />
signori <b>Pasquale Di Croscio, Teresa Picozzi e Concetta Dellini</b>, rappresentati e difesi, i primi due,  dagli avv. Felice Laudadio e Ferdinando Scotto,  domiciliati presso il sig. Gian Luigi Grez   in Roma, Lungotevere Flaminio  n. 46, e la terza dagli avv. Sergio Ferrari e Francesco Valentino, domiciliati presso l’avv. Alessia Di Cola   in Roma, via Montezebio  n. 19;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Comune di Quarto</b>, in persona del Sindaco in carica pro tempore, non costituito nel presente giudizio;</p>
<p>per la riforma <br />
della sentenza del TAR della Campania, Napoli sezione IV, 30 gennaio 2002,   n. 508;<br />
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</p>
<p>Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 febbraio 2008 il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi i difensori delle parti, come indicato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Oggetto degli appelli è la sentenza specificata in rubrica,  con la quale il Tribunale amministrativo della Campania, previa riunione di tre ricorsi proposti dagli attuali appellanti per l’annullamento di una serie di note con le quali il Comune di Quarto aveva loro comunicato che non si era formato il silenzio-assenso su domande edilizie che essi avevano presentato, li ha respinti.<br />
Gli appellanti, che contestano le motivazioni contenute nella sentenza, propongono i seguenti motivi d’appello:<br />
n. 2034<br />
1. Error in iudicando. violazione dell&#8217;articolo 8 della legge n. 82 del 1994. Violazione di atto amministrativo valido ed efficace. Inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione della legge 6 agosto 1967 n. 765.<br />
2. Violazione dell&#8217;articolo 8 del decreto legge 23 gennaio 1982 n. 9 convertito in legge 25 marzo 1982 n. 94, come modificato dall&#8217;articolo 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179. Eccesso di potere per disapplicazione di atto amministrativo.<br />
3. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria.<br />
4. Violazione dell&#8217;articolo 8 della legge 25 marzo 1982 n. 94, come modificato dall&#8217;articolo 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179. Eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, violazione dei principi generali in materia, difetto assoluto di motivazione, illogicità.<br />
n. 2598<br />
1. Errata statuizione del giudice di primo grado. Error in iudicando. Violazione di legge in relazione all&#8217;articolo 8 della legge n. 82 del 1994, come modificato dall&#8217;articolo 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179. Erroneità dei presupposti fattuali. Illogicità manifesta. Motivazione insufficiente e carente. <br />
2. Violazione di legge. Violazione dell&#8217;articolo 112 C.P.C. Error in iudicando et in procedendo. Omessa pronuncia. Omessa ed insufficiente motivazione.<br />
3. . Error in iudicando. violazione di legge.  Violazione dell&#8217;articolo 8 della legge 25 marzo 1982 n. 94. Omessa o insufficiente motivazione.<br />
Concludono quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata,  l&#8217;accoglimento dei ricorsi di primo grado.<br />
L&#8217;amministrazione appellata non è costituita in giudizio.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Gli appelli di cui all&#8217;epigrafe, in quanto diretti contro la medesima sentenza di primo grado, vanno, per l’evidente connessione, riuniti ai fini della loro decisione con unica pronuncia.</p>
<p>2. Oggetto degli appelli è la sentenza con la quale il Tribunale amministrativo della Campania, previa riunione di tre ricorsi proposti dagli attuali appellanti per l’annullamento di una serie di note con le quali il Comune di Quarto aveva loro comunicato che non si era formato il silenzio-assenso su domande edilizie che essi avevano presentato, li ha respinti. <br />
Gli appelli sono infondati.<br />
L’assunto comune da cui partono le censure prospettate da tutti i ricorrenti è che sulle istanze da loro presentate per la realizzazione di interventi edilizi si sarebbe formato il silenzio assenso di cui all&#8217;articolo 8 del d. l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni dalla l. 25 marzo 1982, n. 94, <br />
Premesso che uno dei presupposti richiesti dalla norma per il formarsi del silenzio assenso è che l’intervento edilizio debba essere realizzato &#8220;su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 76, nonché quando la concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data&#8221;, nel caso di specie, secondo il primo giudice, la procedura prevista dall&#8217;articolo 8 non poteva essere impiegata perché &#8221; la normativa urbanistica localmente vigente è rappresentata dal programma di fabbricazione approvato con decreto interministeriale 13 mazo 1959 n. 3544, cioè anteriormente al momento di entrata in vigore della legge ponte, con conseguente difetto dell’invariabile requisito temporale richiesto dalla succitata norma.&#8221;<br />
Secondo gli appellanti, invece, la disciplina sul silenzio assenso era applicabile:<br />
a)	perché il piano di fabbricazione era stato modificato, successivamente all&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 76, con deliberazione del consiglio comunale 27 febbraio 1970, n. 24, e la deliberazione della giunta municipale 17 agosto 1974, n. 194, ratificata con delibera consiliare 28 settembre 1974, n. 71, che hanno introdotto varianti di adeguamento ai nuovi standard poi approvate con decreto del presidente della giunta regionale della Campania 5 marzo 1974, n. 1651;<br />	<br />
b)	perché, comunque, scaduto il termine per la pronuncia dell’Amministrazione, l&#8217;unico rimedio a disposizione era l&#8217;annullamento in sede di autotutela della concessione silenziosamente assentita;<br />	<br />
c)	perché l&#8217;affermazione dell&#8217;Amministrazione sul fatto che il piano di fabbricazione non poteva ritenersi modificato è apodittica e sprovvista di adeguata motivazione.<br />	<br />
Nessuna di tali argomentazioni può essere condivisa.</p>
<p>3. Quanto alla prima, giova ricordare come la giurisprudenza di questa sezione ha già avuto modo di rilevare che la disciplina introdotta con all&#8217;articolo  8 del d. l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni dalla l. 25 marzo 1982, n. 94, “non solo è di stretta interpretazione ed è insuscettibile di applicazioni analogiche, ma presuppone pure la vigenza soltanto di uno strumento urbanistico di dettaglio approvato dopo l&#8217;entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n. 765 e quindi adeguato agli standard colà previsti. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è subordinata all&#8217;esistenza del piano attuativo, in modo da consentire alla p.a. un rigoroso ed automatico accertamento in conformità tra questo e l&#8217;intervento edilizio, mentre la sua assenza implicherebbe valutazioni discrezionali e prive di certezza predeterminata, nel qual caso il privato sarebbe indotto a fare costruzioni che poi potrebbero esser considerate illegittime. “ (Consiglio di Stato , sez. V, 10 febbraio 1998, n. 150). Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il collegio ritiene di dover condividere, ai fini della formazione del silenzio assenso sono due gli elementi essenziali che caratterizzano la disciplina urbanistica dell&#8217;area assoggettata all&#8217;intervento edilizio: la vigenza di uno strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni ed agli standard introdotti con la l. n. 765 del 1967 e, inoltre, di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all&#8217;amministrazione alcuno spazio di discrezionalità neppure sotto il profilo tecnico.  Ora, con riferimento a questo secondo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, proprio la prescrizione contenuta nella variante al piano di fabbricazione, che prevede l&#8217;obbligatorietà della lottizzazione convenzionata quando l&#8217;intervento edilizio investe un&#8217;estensione di territorio inferiore a 5000 m², in conformità all&#8217;articolo 28 della legge urbanistica generale n. 1150 del 17 agosto 1942 come modificato dalla legge n. 765 del 1967, è una conferma del fatto che la disciplina urbanistica vigente nell&#8217;area presupponeva l’approvazione di uno strumento attuativo (il piano di lottizzazione da allegare alla convenzione) e quindi non era tale da escludere la necessità di ulteriori interventi pianificatori o comunque di scelte discrezionali dell&#8217;amministrazione. Ne consegue che il rilascio della concessione edilizia non poteva considerarsi un atto interamente vincolato nel contenuto. <br />
Con riferimento poi all&#8217;anteriorità dello strumento urbanistico rispetto all&#8217;entrata in vigore della legge del 1967, non convince la tesi secondo la quale la variante approvata dal Presidente della giunta regionale della Campania con decreto 5 marzo 1974, n. 1651, avrebbe &#8220;rivalutato&#8221; il piano di fabbricazione in modo tale da farlo ritenere &#8220;alla pari di uno strumento urbanistico approvato ex novo dopo la legge ponte 765/67&#8221;.<br />
E’ pur vero che si è trattato di modifiche sostanziali di adeguamento agli standard della l. n. 765 del 1967, in particolare per quel che riguarda il numero dei piani dei fabbricati, l&#8217;altezza e le distanze tra gli stessi, ma è altrettanto vero che si è trattato di misure rese obbligatorie dall’articolo 35 della l. 17Agosto 1942 n. 1150 come modificato dall&#8217;articolo 11 della l. 6 agosto 1967, n. 765, che comunque non conferiscono al regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione quella completezza che solo strumenti urbanistici concepiti ex novo nel rispetto della legge del 1967 possono garantire. D&#8217;altro canto, proprio la considerazione che l&#8217;adeguamento dei regolamenti edilizi preesistenti era obbligatorio per legge, fa ritenere che il legislatore abbia inteso escludere dalla nuova procedura derogatoria i programmi di fabbricazione ancorché successivamente adeguati agli standard, perché altrimenti  non avrebbe alcun significato pratico la distinzione, introdotta dall&#8217;articolo 8 del d. l. 23-1-1982, n. 9, tra strumenti urbanistici attuativi approvati prima e dopo l&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. <br />
Non vale osservare che la zona in questione sarebbe inserita in un contesto di piena urbanizzazione ad altissima densità abitativa giacché la giurisprudenza di questa Sezione ha già avuto modo di precisare come &#8221; l&#8217;equivalenza tra pianificazione urbanistica e esecutiva e stato di sufficiente urbanizzazione di zona, ai fini del rilascio della concessione edilizia, non opera nel procedimento di formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia ex art. 8, d. l. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito dalla l. 25 marzo 1982 n. 94.&#8221; (Consiglio di Stato , sez. V, 21 aprile 2006 , n. 2261).</p>
<p>4. Quanto alla seconda questione, è appena il caso di ricordare come l&#8217;istituto del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia, stabilito dall&#8217;art. 8 d. l. 23 gennaio 1982, n. 9 come modificato dalla l. 25 marzo 1982, n. 94, &#8220;è comunque subordinato all&#8217;esistenza dei presupposti indicati dalla norma, in mancanza dei quali la procedura per la sua formazione non può nemmeno essere avviata &#8221; (Consiglio di Stato , sez. V, 25 settembre 1998 , n. 1326). Per cui, nel caso di specie, in mancanza del presupposto costituito dall&#8217;esistenza &#8220;di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all&#8217;entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 &#8221; , non può ritenersi formato alcun provvedimento tacito e, quindi, non vi era alcuna necessità dell&#8217;adozione da parte dell&#8217;amministrazione di un atto di autotutela.</p>
<p>5. Da ultimo, va detto che le note impugnate nei giudizi di primo grado, con le quali appunto si informavano gli interessati che non si era formato alcun silenzio assenso sulle domande edilizie dal loro presentate, sono sufficientemente motivate con le considerazioni che il programma di fabbricazione del 1959 era antecedente al momento di entrata in vigore della legge ponte del 1967, e che il programma di fabbricazione del 1974 non poteva considerarsi un riadattamento dello strumento urbanistico e, da ultimo, che non poteva essere preso in considerazione il piano regolatore generale, che all&#8217;epoca era stato adottato ma non ancora approvato dalla regione. In sostanza, l&#8217;amministrazione non poteva far altro che constatare la mancanza di uno dei presupposti per la formazione del silenzio assenso, secondo la procedura di cui dall&#8217;art. 8 d. l. 23 gennaio 1982, n. 9 come modificato dalla l. 25 marzo 1982, n. 94.</p>
<p>6. Gli appelli, pertanto, devono essere respinti.<br />
Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato, sezione V, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, respinge gli appelli.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente decisione sia seguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio 2008, con l’intervento dei signori:<br />
Giuseppe Severini	Presidente<br />	<br />
Aldo Fera	Consigliere estensore<br />	<br />
Marzio Branca 	Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella	Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 14-04-2008<br />
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-4-2008-n-1642/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2008 n.1642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-3-2008-n-1642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-3-2008-n-1642/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2008 n.1642</a></p>
<p>Pres. Donadono &#8211; est. Corciulo CO.DI.ME. S.P.A (Avv. Gava) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale) sulla sigillatura e controfirma delle buste contenenti le offerte di gara 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando &#8211; Disposizione che prevede che le offerte devono pervenire in plico chiuso con sigillo e controfirma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-3-2008-n-1642/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2008 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-3-2008-n-1642/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2008 n.1642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Donadono &#8211; est. Corciulo<br /> CO.DI.ME. S.P.A (Avv. Gava) c. Regione Campania (Avvocatura Regionale)</span></p>
<hr />
<p>sulla sigillatura e controfirma delle buste contenenti le offerte di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando &#8211;  Disposizione che prevede che le offerte devono pervenire in plico chiuso con sigillo e controfirma del partecipante sui lembi di chiusura – Legittimità.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando &#8211;  Disposizione che prevede che le offerte devono pervenire in plico chiuso con sigillo e controfirma del partecipante – Offerta carente di controfirma sui lembi alla quale era stato impresso il marchio sociale – Esclusione – Legittimità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittimo il bando di gara che prevede che le offerte devono pervenire in plico chiuso con sigillo e controfirma del partecipante: ciò in quanto  la sigillatura e l’apposizione della controfirma assolvono a due funzioni distinte, ma parzialmente complementari, la prima in vista della salvaguardia dell’integrità del plico, la seconda di rafforzamento di tale esigenza, oltre che a riprova della paternità della documentazione ivi contenuta; ed è chiaro che una simile scelta non appare né irrazionale, né sproporzionata, anche in considerazione dell’insuscettibilità di tale adempimento di aggravare il procedimento dal punto di vista della  agevole partecipazione da parte delle imprese concorrenti.</p>
<p>2. In presenza di una disposizione di bando che prevede che le offerte devono pervenire in plico chiuso con sigillo e controfirma del partecipante, è legittima l’esclusione di un partecipante sulla cui busta contenente l’offerta non vi era la controfirma sui lembi di chiusura ma era apposto il marchio sociale: ed infatti  in presenza di un’inequivoca disposizione di gara,  la commissione è vincolata alla sua piena e pedissequa applicazione, e ciò anche per la tutela di esigenze di par condicio, potendo trovare cittadinanza un’eventuale fungibilità dei sistemi di sigillatura unicamente nella disciplina di gara, che nel caso di  specie nulla prevede al riguardo; né potrebbe comunque validamente sostenersi che il marchio sociale sia equipollente alla sottoscrizione, la cui necessaria individualità è certamente garanzia di maggiore affidamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>
<b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
NAPOLI</p>
<p>PRIMA   SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
FABIO DONADONO &#8211; Presidente   <br />
PAOLO CORCIULO &#8211; Consigliere, estensore <br />
CARLO DELL’OLIO &#8211; Ref.  <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso 7240/2007  proposto da:</p>
<p><B>CO.DI.ME. S.P.A.</B><i> </i>rappresentato e difeso da:<i>GAVA GABRIELE con domicilio eletto in NAPOLI</i> <I>VIA V.COLONNA 9; </p>
<p></I><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>REGIONE CAMPANIA</B><i>  </i>rappresentato e difeso da:<i>BOVE ALMERINA con domicilio eletto in NAPOLI VIA S.LUCIA,81-C/0 AVV.REGION.LE <br />
<b></p>
<p align=center>
</i>e nei confronti di</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<B>DITTA “TELESERVIZI.IT”</B>  rappresentato e difeso da:<i>SERPICO GRAZIANO con domicilio eletto in NAPOLI C.SO MERIDIONALE 29 <br />
</i><br />
				<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione <br />	<br />
</b><br />
del verbale del giorno 8.10.07 della Commissione di Gara nominata con Decreto Dirigenziale AGC 07 n.19 del 24.5.07 di esclusione dell’offerta della società Co.di.me. s.p.a. dalla gara riguardante il servizio di formazione dei lavoratori della Regione Campania concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;del bando di gara;del verbale di aggiudicazione provvisoria;del verbale di eventuale aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Teleservizi; di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.  Nonché mediante la proposizione di motivi aggiunti del decreto n. 54 del 27 novembre 2007 di aggiudicazione definitiva della gara.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la costituzione in giudizio della Regione Campania e della controinteressata; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito il relatore Consigliere PAOLO CORCIULO<br />
Uditi alla camera di consiglio del 20 febbraio 2008 i difensori delle parti come da verbale;<br />
letto l’art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205;</p>
<p><b></p>
<p align=center>CONSIDERATO che<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>Con bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. del 19 marzo 2007 la Regione Campania indiceva una procedura ristretta per la realizzazione degli interventi formativi per il proprio personale di cui alla legge n. 626/94, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;<u><br />
</u>L’art. 13 del capitolato prevedeva che “<i>le ditte ammesse a presentare l’offerta dovranno far pervenire a pena di inammissibilità entro 10 giorni decorrenti dalla data di invio da parte dell’Amministrazione della lettera di invito un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente; a pena di esclusione il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lemb</i>i”;<u><br />
</u>La società Co.Di.Me. s.p.a. presentava domanda di partecipazione, ma veniva esclusa dalla gara in quanto alla seduta del giorno 8 ottobre 2007, come risultava dalla nota di comunicazione n. 861948 del 12 ottobre 2007, la commissione aveva rilevato che “<i>il plico contenente l’offerta economica non risulta controfirmato sui lembi, come richiesto dall’art. 13 del capitolato speciale d’appalto</i>”; la gara veniva quindi aggiudicata in via provvisoria alla Teleservizi.it nella seduta dell’11 ottobre 2007, come  risultava dalla nota di comunicazione n. 861970 del 12 ottobre 2007;<u><br />
</u>Avverso il bando di gara, le operazioni di valutazione e contro l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore della controinteressata, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Co.Di.Me. s.p.a. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;<u><br />
</u> La ricorrente rilevava di avere chiuso i propri plichi  con il sigillo  di ceralacca recante il marchio sociale, per cui la mancanza di sottoscrizione si riduceva ad una mera irregolarità formale, essendo state garantite le necessarie esigenze di trasparenza  delle operazioni di gara;  in secondo luogo, l’esclusione per tale  vizio formale era stata disposta dopo ben un mese dall’apertura delle  offerte economiche e dopo quattro mesi rispetto a quelle tecniche, circostanza che aveva consentito di accertare che quella della ricorrente sarebbe stata l’offerta migliore; in terzo luogo si contestava direttamente la <i>lex specialis </i>di gara nella parte in cui aveva aggravato il procedimento imponendo una formalità del tutto inutile rispetto ad esigenze di trasparenza già adeguatamente assicurate dalla sigillatura dei plichi e delle buste; infine, si deduceva l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata;<br />
si costituivano  in giudizio la Regione Campania e la controinteressata Teleservizi.it s.p.a. che chiedevano il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;<br />
con atto di motivi aggiunti notificato in data 11 e 14 gennaio 2008 parte ricorrente impugnava, proponendo le stesse censure del ricorso introduttivo, il decreto dirigenziale n. 54 del 27 novembre 2007 di aggiudicazione definitiva della gara;<br />
Alla camera di consiglio del  20 febbraio 2008 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, il Tribunale riteneva sussistenti  i presupposti per  una decisione  in forma semplificata;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONSIDERATO CHE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il ricorso è infondato;<br />
in primo luogo, deve essere esaminato il terzo motivo di gravame con cui è stata contestata  sotto il profilo dell’irrazionalità e della sproporzione la disposizione dell’art. 13 del capitolato speciale  che ha previsto i requisiti formali del sigillo e della controfirma, prescrizione ritenuta altresì in contrasto con i principi di materia di procedimento amministrativo  richiamati dall’art. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  la cesnura è priva di pregio in quanto, dal punto di vista della disciplina di gara, che detta regole generali del procedimento vincolanti  per la commissione,  la sigillatura e l’apposizione della controfirma assolvono a due funzioni distinte, ma parzialmente complementari, la prima in vista della salvaguardia dell’integrità del plico, la seconda di rafforzamento di tale esigenza, oltre che a riprova della paternità della documentazione ivi contenuta; sotto tale profilo, l’apposizione della  controfirma è infatti volta a garantire l’infungibilità della sigillatura in tal modo resa non altrimenti sostitubile per l’esclusività della sottoscrizione; ed è chiaro che una simile scelta non appare né irrazionale, né sproporzionata, anche in considerazione dell’insuscettibilità di tale adempimento di aggravare il procedimento dal punto di vista della  agevole partecipazione da parte delle imprese concorrenti;  <br />
da respingere è anche il primo motivo con cui parte ricorrente ha contestato che, essendo comunque stato apposto sul plico il marchio sociale, questo avrebbe assolto alle imprescindibili esigenze di garanzia  dell’integrità e della paternità dell’offerta, riducendosi  di conseguenza l’assenza della controfirma ad una  mera irregolarità formale, tale da da non giustificare l’esclusione; osserva il Collegio che, in presenza di un’inequivoca disposizione di gara,  la commissione è vincolata alla sua piena e pedissequa applicazione, e ciò anche per la tutela di esigenze di par condicio, potendo trovare cittadinanza un’eventuale fungibilità dei sistemi di sigillatura unicamente nella disciplina di gara, che nel caso di  specie nulla prevede al riguardo; né potrebbe comunque validamente sostenersi che il marchio sociale sia equipollente alla sottoscrizione, la cui necessaria individualità è certamente garanzia di maggiore affidamento; <br />
infondato è pur il secondo motivo di ricorso con cui è stata contestata la legittimità dell’esclusione in quanto intervenuta dopo la formazione della graduatoria; ora, in disparte il potere immanente da parte dell’organo di gara di procedere sempre in via di autotutela alla eliminazione di vizi di legittimità inerenti le operazioni di gara, nel caso che occupa la censura è infondata anche in punto di fatto: infatti, la violazione che ha dato causa dell’esclusione era stata rilevata in occasione dell’apertura dei plichi contenenti  le offerte economiche alla seduta del 13 settembre 2007, questione sulla quale la  commissione si era riservata di decidere, sciogliendo la  riserva nella seduta non pubblica dell’8 ottobre 2007; inoltre, l’esclusione è stata  confermata alla seduta pubblica dell’11 ottobre 2007, e solo dopo si è proceduto alla formazione della graduatoria finale;<br />
infine, in presenza di un’esclusione immune dai vizi dedotti deve dichiarasi  l’infondatezza del quarto motivo di ricorso avente ad oggetto l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata; <br />
pure infondato sono i motivi aggiunti in quanto meramente ripropositivi delle stesse censure proposte con il ricorso introduttivo, ma avverso l’aggiudicazione definitiva; <br />
sussistono giusti motivi per copmpesnareb tra le parti le spese processuali.   </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania I Sezione <br />
<i>respinge il ricorso ed i motivi aggiunti; <br />
spese compensate; </i><br />
Così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2008.<br />
       La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del      Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-31-3-2008-n-1642/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 31/3/2008 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2006 n.1642</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-10-2006-n-1642/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-10-2006-n-1642/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2006 n.1642</a></p>
<p>Giuseppe Caruso – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore Cambareri (avv. A. Tripodi) c. Amministrazione provinciale di Reggio Calabria (avv.ti D. Barresi e A. Mattei) sul difetto di giurisdizione del g.a. sul ricorso col quale il ricorrente domanda il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;inerzia della p.a. nel richiedere la fornitura dopo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-10-2006-n-1642/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2006 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-10-2006-n-1642/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2006 n.1642</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore<br /> Cambareri (avv. A. Tripodi) c. Amministrazione provinciale di Reggio Calabria (avv.ti D. Barresi e A. Mattei)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul difetto di giurisdizione del g.a. sul ricorso col quale il ricorrente domanda il risarcimento dei danni derivanti dall&#8217;inerzia della p.a. nel richiedere la fornitura dopo l&#8217;aggiudicazione del relativo appalto</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di fornitura – Aggiudicazione – Inerzia della p.a. nel richiedere la fornitura – Domanda di risarcimento dei danni – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso col quale il ricorrente chiede che, dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia della p.a. nel non aver richiesto la fornitura oggetto dell’appalto, con conseguente condanna alla rifusione dei danni subiti, perché si tratta di una domanda risarcitoria che trova il proprio presupposto nell’inadempimento, da parte della p.a., degli obblighi contrattuali sorti a seguito dell’aggiudicazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CALABRIA<br />
SEZIONE STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Magistrati:<br />
&#8211; GIUSEPPE CARUSO   &#8211;	Presidente<br />	<br />
#NOME?	&#8211; Consigliere<br />	<br />
&#8211; CATERINA CRISCENTI  &#8211;	Primo Referendario rel.,est.<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso N. 1189/03 R.G. proposto da</p>
<p><b>CAMBARERI Antonino</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino TRIPODI, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Pellicano, 31/d (studio Travia)<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>CONTRO</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Amministrazione provinciale di Reggio Calabria</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico BARRESI e Alessando MATTEI dell’Ufficio legale dell’Ente ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente Provincia in Reggio Calabria, Via S. Anna, 2 Tr. Spirito Santo<br />
<b></p>
<p align=center>
avverso</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il comportamento di inerzia tenuto dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria – successivamente all’aggiudicazione da parte del ricorrente della gara d’appalto del 23 aprile 2002 per la fornitura di n. 200 cinghiali da destinare al ripopolamento faunistico del territorio provinciale – concretatosi nel mancato avvio della procedura di consegna della selvaggina e nell’ingiustificato diniego a stipulare il relativo contratto con conseguente autorizzazione alla consegna degli animali oggetto di gara, che si riconduce al verbale di aggiudicazione della gara del 23.4.2002 e si estende a tutti gli atti precedenti, prodromici e conseguenziali della gara medesima e dell’intero procedimento</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Vista la memoria difensiva presentata nell’interesse del ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato per la pubblica udienza del 22 giugno 2006 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO  
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>CAMBARERI Antonino, quale legale rappresentante della s.r.l. A.G.E.C., premesso di essere rimasto aggiudicatario della gara indetta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria con bando del 28 marzo 2002 per la fornitura di 200 cinghiali da destinare al ripopolamento faunistico del territorio provinciale e di aver custodito gli animali dal 10 maggio 2002 (giorno previsto per la consegna) al 26 novembre 2002, data in cui gran parte dei cinghiali, unitamente ad altri animali, venivano rubati, esponeva di aver richiesto all’amministrazione con lettera del 13 dicembre 2002, dopo numerose richieste verbali, oltre al risarcimento dei danni, anche di palesare quale fossero le proprie determinazioni in ordine alla consegna degli animali. <br />
Avendo l’Ente comunicato, in data 10 marzo 2003, l’esistenza di motivi ostativi alla consegna dei cinghiali, consistenti nella vigenza di un vincolo veterinario per malattia vescicolare, col ricorso che si esamina il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, con condanna alla rifusione dei danni subiti.<br />
Si costituisce l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, chiedendo preliminarmente che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; nel merito che il ricorso venga respinto o, in subordine, che il diritto al risarcimento venga riconosciuto nei limiti dell’art. 345 l.n. 2248/1865 all. F.<br />
All’udienza pubblica del 22 giugno 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto per la fornitura di 200 cinghiali, consistente essenzialmente nel non aver richiesto la consegna dei capi di bestiame, con condanna alla rifusione dei danni subiti, rapportati al valore dei capi di selvaggina, alle spese di mantenimento della selvaggina, nonché alla perdita di chances per non aver potuto partecipare ad altre gare.<br />
Si tratta, dunque, di una domanda risarcitoria che trova il proprio presupposto nell’inadempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi contrattuali, che sarebbero sorti a seguito dell’aggiudicazione.<br />
Il ricorrente prospetta, dunque, la titolarità di una posizione di diritto soggettivo, che come tale è tutelabile innanzi al giudice ordinario.<br />
Per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è sufficiente, infatti, che la pretesa dell&#8217;attore si fondi sull&#8217;esistenza di una aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o a private licitazioni, la quale, equivalendo al contratto &#8220;per ogni legale effetto&#8221; (art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), conferisce alla posizione giuridica dedotta in giudizio dall&#8217;aggiudicatario la natura di diritto soggettivo derivante dal contratto (così Cass. S.U., 15 aprile 2003 n. 5992). <br />
Né è ravvisabile in tale ambito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: non può invocarsi, infatti, nè l’art. 33 d.lgs. n. 80/98, come modif. dall’art. 7 l.n. 207/00– come prospettato dal ricorrente nella memoria difensiva – atteso che si tratta di disposizione che riguarda espressamente i servizi pubblici, nè l’art. 6 l.n. 205/00, che riguarda esclusivamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, mentre, nel caso in esame, la procedura si è ormai conclusa. <br />
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ma si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 22 giugno 2006.</p>
<p>
Depositata Il  25 ottobre 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-25-10-2006-n-1642/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 25/10/2006 n.1642</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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