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	<title>164 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>164 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 5/9/2016 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-5-9-2016-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-5-9-2016-n-164/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 5/9/2016 n.164</a></p>
<p>Accordo conclusivo della negoziazione assistita – Inapplicabilità della disciplina dei debiti fuori bilancio –Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 194 TUEL La Sezione siciliana afferma che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita in virtù del decreto legge n. 132 del 2014, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sicilia-parere-5-9-2016-n-164/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Sicilia &#8211; Parere &#8211; 5/9/2016 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accordo conclusivo della negoziazione assistita – Inapplicabilità della disciplina dei debiti fuori bilancio –Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 194 TUEL</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La Sezione siciliana afferma che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita in virtù del decreto legge n. 132 del 2014, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL, non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio; pertanto, gli oneri scaturenti dallo stesso devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.<br />
Invero, il Collegio osserva che l’art. 3 del decreto legge n. 132 del 2014 subordina la procedibilità della domanda giudiziale in determinate materie al previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, nell’ambito della quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l&#8217;assistenza di avvocati. Tale negoziazione può quindi portare alla conclusione di un accordo che compone la controversia fra le parti e che –ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legge sopra citato- ha l’efficacia di titolo esecutivo. L’accordo in questione, essendo rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione che consente&nbsp; al debitore di concordare e, quindi, di prevedere i tempi e i modi della prestazione; tutto ciò esclude l’applicazione della disposizioni sui&nbsp; debiti fuori bilancio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;">Deliberazione n.164/2016/PAR</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
La Corte dei conti<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Sezione di controllo per la Regione siciliana</div>
<p>&nbsp;<br />
nella camera di consiglio dell’adunanza generale del 26 luglio 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto l’art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l’art.7, comma 8;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;<br />
vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Licata in data 20 maggio 2016 (prot. cc.5521 del 31 maggio 2016);&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vista l’ordinanza n.159/2016/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l’odierna camera di consiglio;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; udito il relatore,&nbsp; Cons. Anna Luisa Carra&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ,<br />
&nbsp;ha emesso la seguente</p>
<div style="text-align: center;">DELIBERAZIONE</div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Con la nota in epigrafe, il Sindaco del comune di Licata ha chiesto un parere relativo alla legittimità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a fronte di un titolo esecutivo costituito dall’accordo che compone la controversia a seguito dell’espletamento della procedura di negoziazione assistita prevista dall’ art. 2 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014, n.132, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Sindaco ha premesso che la suddetta procedura di negoziazione assistita si inserisce nel più ampio quadro dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, ossia degli strumenti atti a consentire una composizione stragiudiziale delle liti con finalità deflattive del contenzioso giudiziario: l’accordo raggiunto dalle parti, da ricondursi funzionalmente al contratto di transazione, determinando l’insorgere di un titolo esecutivo nei confronti dell’ente, ha posto il problema della possibilità o meno di considerare il debito dell’Ente quale sopravvenienza passiva rientrante nella più ampia nozione di “debito fuori bilancio”, il cui riconoscimento è disciplinato dall’art. 194 del Tuel, nei casi previsti dal comma 1, lett.a-b-c-d-e.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In tal senso il Sindaco del Comune di Licata ha citato la giurisprudenza della Corte dei conti formatasi sulla questione e, segnatamente, i pareri espressi dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana (delibera n.38/2014/PAR), della Sezione regionale di controllo del Piemonte (delibera n.20/2015/PAR), dalla Sezione regionale di controllo della Lombardia (n. 396/2015/PAR).<br />
*******<br />
La Sezione ritiene di dover verificare, sotto il profilo oggettivo, se la richiesta rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.<br />
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno (<em>ex plurimis</em>, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell’11 febbraio 2009).<br />
I pareri attengono, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (<em>ex multis</em>, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).<br />
Nel caso in esame, la richiesta di parere si appalesa ammissibile, in quanto l’oggetto dello stesso rientra nella materia di “contabilità pubblica” ed il quesito risulta formulato in termini generali ed astratti.<br />
Nel merito, la Sezione rileva che la tematica oggetto della richiesta di parere è stata già diffusamente affrontata da altre Sezioni di controllo della Corte dei conti, né vi sono ragioni per discostarsi dall’indirizzo interpretativo delineato dalle deliberazioni sopracitate.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In particolare, la Sezione di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 396 del 28 ottobre 2015, dopo aver precisato che i debiti fuori bilancio costituiscono obbligazioni pecuniarie assunte in violazione dei principi contabili e delle disposizioni di legge che regolano i procedimenti di spesa negli enti locali, sorte in assenza di specifica previsione di spesa e del conseguente impegno contabile, le quali si manifestano come sopravvenienze passive che l’ente &#8211; al ricorrere di determinati presupposti &#8211; è tenuto a “riconoscere” nel proprio bilancio, ha ribadito la tassatività delle tipologie di debiti fuori bilancio previste dall’art. 194 del TUEL, imputabili all’ente mediante apposita deliberazione consiliare, articolate delle seguenti fattispecie:</p>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li>sentenze esecutive;</li>
<li>coperture di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni;</li>
<li>ricapitalizzazione di società di capitali costituite per l&#8217;esercizio di servizi pubblici locali;</li>
<li>procedure espropriative o di occupazione d&#8217;urgenza per opere di pubblica utilità;</li>
<li>acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell&#8217;articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per&nbsp; l&#8217;ente.</li>
</ol>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La giurisprudenza contabile ha più volte affermato il carattere tassativo della predetta elencazione, escludendo, in particolare, che gli accordi diretti a comporre una controversia potessero essere assimilati alle sentenze esecutive, ai fini del riconoscimento di un debito fuori bilancio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Si è evidenziato, al riguardo, che “<em>l’accordo transattivo non può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e dunque alla nozione di debito fuori bilancio sottesa alla disciplina in questione. Gli accordi transattivi, infatti, presuppongono la decisione dell’Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per l’adempimento. Pertanto con riferimento agli accordi transattivi l’Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi” </em>(Cfr. Corte Conti, Sezione Piemonte, delibere n. 383 del 2013 e n. 20 del 2015, Sezione Calabria, delibera n. 406 del 3.08.2011).<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le medesime argomentazioni possono essere sostenute anche riguardo all’accordo concluso a seguito di una procedura di negoziazione assistita, introdotta dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L’art. 3, del decreto legge sopra citato, subordina la procedibilità della domanda giudiziale in determinate materie al previo esperimento della predetta procedura, consistente nell’invito rivolto all’altra parte di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quest’ultima, come espressamente affermato dal precedente art. 2, comma 1, del medesimo decreto legge, consiste in un accordo con il quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l&#8217;assistenza di avvocati.&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La cooperazione concordata per effetto della predetta convenzione può, pertanto, portare alla conclusione di un accordo che compone la controversia fra le parti e a cui l’art. 5, comma 1, del decreto legge citato attribuisce l’efficacia di titolo esecutivo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tale accordo, in quanto rimesso alla disponibilità delle parti che consensualmente decidono di comporre e regolare i rispettivi interessi senza rimettersi alla decisione di un terzo, può essere ricondotto funzionalmente al contratto di transazione che, qualora abbia buon esito, consente &nbsp;al debitore di concordare (e quindi di prevedere) i tempi e i modi della prestazione dovuta allo stesso modo della transazione, rimanendo pertanto escluso il carattere di sopravvenienza passiva che legittima il riconoscimento del debito fuori bilancio.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Questa Sezione ritiene di poter affermare &nbsp;&#8211; in linea con la giurisprudenza della Corte formatasi in proposito &#8211; che l’accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all’art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M. </strong></div>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.<br />
&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Licata nonché all’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 26 luglio 2016.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Relatore&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Presidente<br />
&nbsp;(Anna Luisa Carra)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ( Maurizio Graffeo )<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
Depositato in segreteria il 5 settembre 2016<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Fabio Guiducci)&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a></p>
<p>Presidente Amirante, Redattore Maddalena l&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall&#8217;art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Amirante, Redattore Maddalena</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela ex lege imposta dall&#8217;art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Tutela del territorio &#8211; Art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)» &#8211; Territori contermini ai laghi artificiali &#8211; Tutela solo in via eventuale – Tutela entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale &#8211; Q. l c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione dell&#8217;art. 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e dell&#8217;art. 9 della Costituzione – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ costituzionalmente illegittimo l&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)»</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: <br />	<br />
#NOME?		AMIRANTE	 Presidente<br />	<br />
#NOME?			DE SIERVO	   Giudice<br />	<br />
#NOME?		            MADDALENA		<br />	<br />
#NOME?		            FINOCCHIARO		<br />	<br />
#NOME?	            QUARANTA		<br />	<br />
#NOME?	            GALLO			<br />	<br />
#NOME?		            MAZZELLA		<br />	<br />
#NOME?	            SILVESTRI		<br />	<br />
#NOME?	            CASSESE		<br />	<br />
#NOME?	            SAULLE		<br />	<br />
#NOME?	            TESAURO		<br />	<br />
#NOME?	            NAPOLITANO		<br />	<br />
#NOME?		FRIGO			<br />	<br />
#NOME?	            CRISCUOLO		<br />	<br />
#NOME?		            GROSSI		</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14 dicembre 2006, depositato in cancelleria il 9 gennaio 2007 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2007.<br />	<br />
<i> <br />	<br />
   Visto </i>l&#8217;atto di costituzione della Regione Valle d&#8217;Aosta;<br />	<br />
<i>    udito </i>nell&#8217;udienza pubblica del 10 marzo 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena;<br />	<br />
<i>    uditi</i> l&#8217;avvocato dello Stato Gabriella d&#8217;Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d&#8217;Aosta.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.<b>&#8211;</b> Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)», pubblicata nel B.U.R. n. 45 del 31 ottobre 2006, denunciandone il contrasto con l&#8217;art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e con l&#8217;art. 9 della Costituzione. <br />	<br />
	Il ricorrente premette che l&#8217;art. 3 denunciato, tra l&#8217;altro, dispone, al comma 1, quanto segue: «Al comma 1 dell&#8217;articolo 34 della l.r. n. 11/1998 le parole “e artificiali” sono soppresse»; inoltre, al comma 2 stabilisce: «Dopo il comma 1 dell&#8217;art. 34 della l.r. n. 11/1998, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. Per i laghi artificiali, intesi come massa d&#8217;acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite”»; ed ancora lo stesso art. 3, al comma 5, prevede: «Al comma 4 dell&#8217;art. 34 alla l.r. n. 11/1998 le parole: “nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3”». <br />
    Ciò precisato, l&#8217;Avvocatura erariale evidenzia che, quanto disposto dall&#8217;impugnato art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006, comporta la sottrazione dei luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata ai laghi naturali dall&#8217;art. 34 della precedente legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), per sottoporli, invece, «a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale». In questa prospettiva andrebbero letti – secondo la difesa dello Stato – anzitutto «la sottrazione dei laghi artificiali al divieto di edificazione, e quindi alla tutela, previsti per le zone umide e le fasce territoriali circostanti le stesse e i laghi naturali (comma 1)». Ed altresì «la eventuale perimetrazione di fasce territoriali tutelate intorno ai laghi artificiali, la definizione e la disciplina degli interventi realizzabili in tali ambiti», in quanto «operazioni rimesse allo strumento di pianificazione comunale (comma 2)». Infine, confermerebbe l&#8217;effetto innanzi evidenziato «la diversificazione del regime giuridico fra i territori contermini ai laghi naturali e quelli circostanti i laghi artificiali, in quanto i limiti e le condizioni previste per la esecuzione di interventi edilizi nel primo tipo di aree non trovano applicazione nelle zone territoriali di cui alla seconda tipologia».<br />	<br />
    Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la denunciata norma contrasterebbe con l&#8217;art. 9 Cost. ed eccederebbe, la «potestà legislativa riconosciuta alla Regione Valle d&#8217;Aosta in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, ai sensi dell&#8217;art. 2, lett. <i>g</i>) e <i>q</i>), dello statuto speciale di autonomia»; competenza primaria, questa, che deve pur sempre esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale». <br />	<br />
    A tal fine, si argomenta nel ricorso, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale «dà attuazione all&#8217;articolo 9 della Costituzione», prevede, all&#8217;art. 142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e si deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale»; di qui, il contrasto della norma denunciata con i parametri innanzi evocati.<br />	<br />
    2.<b>&#8211;</b> Si è costituita in giudizio la Regione Valle d&#8217;Aosta, la quale, riservandosi nel prosieguo di argomentare a sostegno delle proprie ragioni, ha chiesto «il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato».<br />	<br />
    3.<b>&#8211;</b> In prossimità dell&#8217;udienza del 10 marzo 2009, la Regione autonoma Valle d&#8217;Aosta ha depositato memoria con la quale chiede che la questione dell&#8217;art. 3 della legge regionale n. 22 del 2006 venga dichiarata infondata.<br />	<br />
    Secondo la difesa regionale, non sussisterebbe la dedotta lesione dell&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, e successive modificazioni, che lo Stato ritiene essersi realizzata, in forza della norma denunciata, con la sottrazione dei laghi artificiali ai divieti regionali di edificazione, giacché il vincolo paesaggistico non comporterebbe una «inedificabilità assoluta delle zone protette ma il loro assoggettamento ad un regime di immodificabilità relativa per il quale ogni intervento deve essere preceduto dal rilascio dell&#8217;apposita autorizzazione di cui all&#8217;art. 146 del Codice».<br />	<br />
    Sicché, argomenta ancora la Regione, mentre il vincolo di immodificabilità assoluta continua ad applicarsi ai laghi naturali, per quelli artificiali vi sarebbe il regime di immodificabilità relativa di cui agli artt. 142 e ss. del Codice, anche perché essi non necessiterebbero sempre di «salvaguardie particolarmente incisive tali da giustificare un divieto assoluto, anche alla luce del fatto che le sponde di molti bacini in questione sono destinate al soddisfacimento di esigenze ricreative o turistiche».<br />	<br />
    L&#8217;art. 3 denunciato involgerebbe, quindi, «profili eminentemente urbanistici, senza in alcun modo comprimere le esigenze di tutela paesaggistica», confermate peraltro dal Piano territoriale paesistico del quale la Regione Valle d&#8217;Aosta si è dotata con la legge n. 11 del 1998, nell&#8217;esercizio della potestà in materia di “tutela del paesaggio” di cui all&#8217;art. 2, comma 1, lettera <i>q</i>), dello statuto speciale di autonomia.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>    1.<b>&#8211;</b> Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 3 della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)».<br />	<br />
    La norma denunciata, al comma 1, sopprime le parole «e artificiali» presenti nel comma 1 dell&#8217;articolo 34 della citata legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta), così da sottrarre i laghi artificiali ai divieti di edificazione per una profondità di metri cento dalle sponde. Inoltre, il medesimo art. 3 censurato, al comma 2, introduce, dopo il comma 1 di detto art. 34, il comma 1-<i>bis</i>, il quale stabilisce: «Per i laghi artificiali, intesi come massa d&#8217;acqua ottenuta sbarrando con opere ingegneristiche una sezione del collettore di un bacino idrografico, a volte costituito da un preesistente lago naturale, i comuni perimetrano le eventuali fasce di salvaguardia con la procedura di cui al comma 5 e disciplinano gli interventi in esse consentite». Al tempo stesso vengono abrogati, dal comma 3 della disposizione denunciata, il comma 2-<i>bis</i> dell&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998 e l&#8217;art. 16, comma 3, della legge regionale n. 1 del 2005 (che aveva introdotto detto comma 2-<i>bis</i>), recanti una disciplina in parte analoga a quella ora dettata dal comma 1-<i>bis</i>. Viene, poi, operato, in base al comma 5, un intervento di coordinamento sul comma 4 dello stesso art. 34, sostituendo, alle parole «nelle zone circostanti le zone umide e i laghi naturali o artificiali di cui al comma 3», le parole: «nelle fasce circostanti le zone umide e i laghi naturali di cui al comma 3». Infine, la disposizione denunciata, in forza del proprio comma 7, riscrive il comma 5 dell&#8217;art. 34 anzidetto, il quale disciplina, tra l&#8217;altro, i poteri dei Comuni nell&#8217;individuare e delimitare gli ambiti delle zone umide, dei laghi naturali e delle rispettive zone circostanti, non contemplando più i laghi artificiali.<br />	<br />
    Secondo il ricorrente, la normativa censurata contrasterebbe con l&#8217;art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta) e con l&#8217;art. 9 della Costituzione, giacché – nel sottrarre i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata ai laghi naturali dall&#8217;art. 34 della precedente legge della Regione Valle d&#8217;Aosta n. 11 del 1998, per sottoporli, invece, «a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale» – eccederebbe la potestà legislativa primaria riconosciuta dallo statuto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, la quale deve pur sempre esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale». A tal fine, infatti, il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell&#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale «dà attuazione all&#8217;articolo 9 della Costituzione», prevede, all&#8217;art. 142, «che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela» e si deve reputare che siffatta norma costituisca un «limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale».<br />	<br />
    2.<b>&#8211;</b> In via preliminare, occorre osservare che con l&#8217;art. 26, comma 4, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) – pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Valle d&#8217;Aosta 15 gennaio 2008, n. 3 – si è intervenuti nuovamente sull&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, come modificato dalla legge regionale n. 22 del 2006, stabilendo: «Al comma 1-bis dell&#8217;articolo 34 della L.R. n. 11/1998, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “fermo restando il rispetto dei vincoli paesaggistici di cui alla normativa statale vigente”». <br />	<br />
    Tale ultima formulazione del citato art. 34, facendo appunto salvi i vincoli paesaggistici stabiliti dalla normativa statale, comporta un mutamento sostanziale della disciplina relativa ai laghi artificiali, giacché per essi varrebbe il vincolo <i>ex lege</i> disposto dall&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, mentre per i laghi naturali la norma regionale appresterebbe – sotto il solo profilo del divieto di edificazione – una tutela più intensa rispetto a quella statale.<br />	<br />
    Tuttavia, in assenza di elementi tali da far ritenere che la norma impugnata, che è rimasta in vigore per più di un anno nella sua formulazione precedente alla modifica del 2007, non abbia avuto attuazione <i>medio tempore</i>, è da escludere che possa addivenirsi ad una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dovendosi così procedere allo scrutinio nel merito delle censure avanzate con il ricorso.<br />	<br />
	3.<b>&#8211;</b> La questione è fondata.<br />
    3.1.<b>&#8211;</b> Deve anzitutto rammentarsi che la Regione Valle d&#8217;Aosta è titolare, in forza dello statuto speciale, della potestà legislativa primaria in materia urbanistica e di tutela del paesaggio [art. 2, primo comma, lettere <i>g</i>) e <i>q</i>), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d&#8217;Aosta)]. Tale potestà deve, quindi, esercitarsi «in armonia con la Costituzione e con i principi dell&#8217;ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».<br />	<br />
    Questa Corte, con la sentenza n. 151 del 1986, ha già affermato (anche nei confronti della Valle d&#8217;Aosta) che le disposizioni della cosiddetta “legge Galasso” (decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431) costituiscono norme «di grande riforma economico-sociale» e, segnatamente, ciò «appare incontrovertibile» per l&#8217;art. 1, comma primo, di detta legge, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca i beni protetti.<br />	<br />
    La stessa qualificazione di «norma di grande riforma economico-sociale» deve ascriversi all&#8217;art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, la cui elencazione delle aree tutelate per legge (sulla quale la più recente novella recata dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», non ha inciso) si delinea in modo sostanzialmente analogo a quella prevista dall&#8217;art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, che ha modificato l&#8217;art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all&#8217;art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). In particolare, il vincolo paesaggistico viene, e veniva allora, a gravare anche sui «territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi». <br />	<br />
    L&#8217;art. 142 citato – come già la “legge Galasso” – non distingue, ai fini della tutela paesaggistica, tra laghi naturali e laghi artificiali, con ciò dovendo intendersi che anche questi ultimi sono in essa ricompresi, ben potendo costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale. Peraltro, una implicita equiparazione tra laghi naturali ed artificiali a fini di protezione ambientale si desume da una pluralità di fonti normative, tra cui l&#8217;art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1976, n. 488 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d&#8217;importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e gli artt. 54 (inserito nella sezione dedicata alla difesa del suolo e lotta alla desertificazione) e 74 (inserito nella sezione relativa alla tutela delle acque dall&#8217;inquinamento) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).<br />	<br />
    3.2.<b>&#8211;</b> Con la norma impugnata – e, segnatamente, con i commi 1, 2, 3, 5 e 7 della norma medesima, su cui in realtà soltanto si appuntano le censure del ricorrente – la Regione Valle d&#8217;Aosta ha sottratto ai vincoli paesaggistici le zone contermini ai laghi artificiali. Ciò trovando ulteriore conferma nel fatto che, in base al comma 5 dell&#8217;art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, come modificato dal censurato art. 3, comma 7, della legge regionale n. 22 del 2006, «l&#8217;individuazione e la delimitazione delle zone umide e dei laghi naturali costituiscono parte integrante del PRG» (Piano Regolatore Generale), il quale, ai sensi dell&#8217;art. 12 della stessa legge regionale n. 11 del 1998, «tenuto conto del PTP [Piano Territoriale Paesistico] […] provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle zone umide e dei laghi naturali effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla data di entrata in vigore della presente legge».<br />	<br />
    Pertanto, l&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge regionale n. 22 del 2006, avendo sottratto le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela <i>ex lege</i> imposta dall&#8217;art. 142 del Codice, nonché dall&#8217;originario art. 34 della legge regionale n. 11 del 1998, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 16 ottobre 2006, n. 22, recante «Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d&#8217;Aosta)».</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.<br />	<br />
F.to:<br />	<br />
Francesco AMIRANTE, Presidente<br />	<br />
Paolo MADDALENA, Redattore<br />	<br />
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere</p>
<p>	</p>
<p align=center>Depositata in Cancelleria<br />	<br />
 il 29 maggio 2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-sentenza-29-5-2009-n-164/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2009 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-2-2009-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ambiente – Rifiuti – Ordine rimozione – Art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 – Svolgimento degli accertamenti in contraddittorio con gli interessati &#8211; Necessità In tema di rifiuti l’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 impone all’Amministrazione, con carattere di pregnanza anche maggiore rispetto al più generale onere di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-2-2009-n-164/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2009 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-2-2009-n-164/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2009 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente – Rifiuti – Ordine rimozione – Art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 – Svolgimento degli accertamenti in contraddittorio con gli interessati &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di rifiuti l’art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 impone all’Amministrazione, con carattere di pregnanza anche maggiore rispetto al più generale onere di comunicare l’avvio del procedimento, di svolgere i propri accertamenti nel contraddittorio con i soggetti interessati (fattispecie in cui è stato ritenuto illegittimo l’ordine di rimozione rifiuti in quanto al proprietario destinatario del provvedimento era stato comunicato l’avvio del procedimento ma non la data dei due sopralluoghi)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 235 del 2009, proposto da:<br />
<br />	<br />
<b><br />	<br />
Lorenzo Romagnoli, Solai Prefabbricati Mugello S.r.l., Ro.Ma. S.r.l. in Liquidazione</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Francesco Usai, Matteo Spatocco, con domicilio eletto presso Francesco Usai in Firenze, viale Spartaco Lavagnini 47; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Comune di Scarperia<i></b></i> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Alessandro Cecchi in Firenze, via Masaccio 172; 	</p>
<p><b>Comune di Scarperia Resp. Settore Affari Generali, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana Servizio Sub Provinciale Mugello Piana di Sesto</b>; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della Determinazione n. 24/AG del3-12-2008 notificata in data 4 dicembre 2008, recante l&#8217;ordine di rimozione e smaltimento o avvio al recupero dei rifiuti posti sul terreno catastalmente distinto dal foglio 64 particella 368 del NCT del Comune di Scarperia, nonché di tutti gli atti ad esso comunque connessi presupposti e/o antecedenti, ancorché incogniti, con particolare riferimento ai verbali ispettivi (ad oggi non conosciuti) ed al verbale di accertamento congiunto ARPAT/Polizia Municipale di Scarperia reg. 16/08/EDI del 4-9-2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Scarperia in Persona del Sindaco P.T.;<br />	<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>&#8211; rilevato che il gravame può essere favorevolmente delibato con riguardo alle censure dedotte con il primo motivo di ricorso: la sequenza degli eventi che hanno preceduto l’emanazione del provvedimento impugnato, quale emerge dagli atti di causa, evidenz<br />
&#8211; considerato che l’allegato “periculum in mora” giustifica, anche in una prospettiva di bilanciamento che tiene conto della natura dell’inquinamento accertato, l’accoglimento della domanda cautelare. I costi prevedibilmente derivanti dall’esecuzione dell<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>accoglie la domanda incidentale di sospensione. <br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Alessandro Cacciari, Primo Referendario<br />	<br />
Pierpaolo Grauso, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 20/02/2009</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-20-2-2009-n-164/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/2/2009 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-2-2009-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-2-2009-n-164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-2-2009-n-164/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.164</a></p>
<p>Pres. R. Panunzio; Est. F. Scano N. A. e N. G. M. (avv. R. Pacifico) c/ il Comune di Carloforte (avv. A. Filippini) sulla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione nel dimensionamento del PRG 1. Edilizia e urbanistica – PRG – Dimensionamento – Discrezionalità – Sindacato &#8211; Limiti. 2. Edilizia e urbanistica – PRG</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-6-2-2009-n-164/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/2/2009 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. R. Panunzio; Est. F. Scano<br /> N. A. e N. G. M. (avv. R. Pacifico) c/ <br /> il Comune di Carloforte (avv. A. Filippini)</span></p>
<hr />
<p>sulla discrezionalità dell&#8217;Amministrazione nel dimensionamento del PRG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – PRG – Dimensionamento – Discrezionalità – Sindacato &#8211; Limiti.	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – PRG – Dimensionamento &#8211; Fabbisogno abitativo – Determinazione – Criteri valutabili.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il dimensionamento del piano regolatore generale è frutto della discrezionalità tecnica dell&#8217;Amministrazione, censurabile solo per illogicità od erroneità manifesta.	</p>
<p>2. Nella determinazione del fabbisogno abitativo, l&#8217;Amministrazione non è tenuta a considerare esclusivamente l&#8217;andamento demografico che si è avuto nell’ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, od economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi (nella specie, i ricorrenti contestavano la scelta comunale relativa ad un tracciato stradale destinato ad attraversare terreni di loro proprietà).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sent. N. 164/2009<br />	<br />
Ric. N.	675/2005                       <br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE SECONDA </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
       ha pronunciato la seguente </p>
<p><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 675/05 proposto dai signori</p>
<p><b> N. A.</b> e<b> N G. M.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Rosalia Pacifico, presso il cui studio  in Cagliari, via Cervi n. 16, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Carloforte</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Alberto Filippini, presso il cui studio  in Cagliari, piazza Repubblica n. 28, è elettivamente domiciliato; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della deliberazione n. 48 del 28.12.2004, con la quale il Consiglio comunale di Carloforte ha approvato il Piano Urbanistico Comunale, nella parte in cui, con riferimento alla zona “C” e relative sottozone suscettibili di sviluppo residenziale, il tracciato del piano stradale primario e secondario stravolge l’assetto dei terreni e fabbricati di proprietà dei ricorrenti, siti a nord dell’abitato urbano in località Piana Nord e Canalfondo.</p>
<p>               Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
          Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Carloforte;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 5 novembre 2008 il consigliere Francesco Scano;<br />	<br />
Uditi gli avvocati delle parti come da separato verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.	</p>
<p align=center>	<br />
<b>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
        Riferiscono i ricorrenti di essere comproprietari di una delle più antiche abitazioni del Comune di Carloforte, denominata “Casa Mundula”.<br />	<br />
                   Affermano che il PUC del Comune prevede una strada larga 11 metri che attraversa i loro terreni, separando gli stessi dall’abitazione predetta.<br />	<br />
                      Sostengono che le strade previste, per una lunghezza di 4,700 chilometri ed una larghezza di 11,00 metri, sono sovradimensionate rispetto alle esigenze viarie locali.<br />	<br />
A sostegno del ricorso fanno valere le seguenti censure:<br />	<br />
 Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità, difetto di motivazione ed istruttoria, erroneità di fatto e di presupposti, con riferimento agli articoli 34 e 40 delle norme d’attuazione del piano urbanistico comunale ed anche in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 45/89, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5 della legge regionale n. 40/89.<br />	<br />
                Il Comune di Carloforte ha dedotto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il suo rigetto.<br />	<br />
               Alla pubblica udienza del 5 novembre 2008 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.</p>
<p><b></p>
<p align=center> DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con il ricorso in esame i signori  Nieddu Adriano e Nieddu Maria Grazia impugnano la delibera n. 48 del 28.12.2004, con la quale il Consiglio comunale di Carloforte ha approvato il piano urbanistico comunale.<br />	<br />
Lamentano i ricorrente che il PUC approvato con la delibera impugnata prevede una strada sovra dimensionata, della larghezza di 11 metri, che divide a metà i loro terreni, così separando l’abitazione in essi esistente rispetto alle altre pertinenze.<b>	<br />
</b>Con la prima censura deducono l’erroneità della risposta alle “osservazioni anche dei ricorrenti…nel corso del procedimento di approvazione definitiva del P.U.C.”, secondo cui il tracciato viario non ha carattere vincolante e potrà, quindi, essere variato in sede attuativa con delibera del Consiglio comunale, senza l’osservanza delle procedure proprie dell’iter approvativo degli strumenti urbanistici. Ad avviso dei ricorrenti la riportata risposta è erronea in quanto l’indicazione delle strade rappresenta una scelta pianificatoria vincolante, che può essere modificata solo con una variante allo strumento urbanistico generale, da apportare con l’osservanza del procedimento previsto dagli artt. 20 e 21 della legge regionale 22 dicembre 1989 n. 20.<br />	<br />
La censura è inammissibile sotto due profili.<br />	<br />
	In primo luogo ricorrenti non dimostrano di avere presentato l’osservazione indicata, ed in ogni caso,  la risposta alle osservazioni, se pur erronea, non può incidere sulla legittimità della scelta operata ex ante dall’amministrazione in ordine al tracciato viario, difatti la risposta contestata attiene alla procedura che l’amministrazione intende seguire per una eventuale, successiva modifica del tracciato stesso. Certo può evidenziare un errore (vizio) nella formazione della volontà dell’amministrazione che, sembra, aver ritenuto la scelta contestata una sorta di “impegno pianificatorio non vincolante”, ma il provvedimento impugnato va valutato per gli effetti giuridici che produce nella sua portata oggettiva, non avendo, nella specie, alcuna rilevanza la definizione o l’interpretazione che di esso ne dà l’amministrazione emanante.<br />
	Va, quindi precisato che  la risposta su indicata non determina l’illegittimità della delibera di adozione del P.U.C., ma semplicemente l’inutilizzabilità, proprio perché erronea, della soluzione in essa indicata.          Come esattamente precisato dagli stessi ricorrenti, l’eventuale modifica di tracciato della viabilità indicata nello strumento urbanistico generale, potrà legittimamente intervenire solo con il rispetto del procedimento disciplinato dall’articolo 20 della legge regionale: delibera di adozione, pubblicazioni, eventuali osservazioni ed approvazione definitiva. <br />
	    Con ulteriore censura i ricorrenti deducono l’illegittimità della delibera impugnata per difetto di motivazione e di istruttoria. Sostengono al riguardo che la previsione della viabilità primaria con sezione di mt. 11 non è ancorata ad “alcun supporto statistico relativo al volume di traffico esistente”.<br />
	La censura, così come proposta, appare del tutto irrilevante.<br />
In assenza di norme o principi che impongano al Consiglio comunale di motivare, in sede di approvazione dello strumento urbanistico generale, in ordine alle dimensioni delle singole opere pubbliche in esso previste, siano esse opere di urbanizzazione primaria, come nella specie, oppure opere di urbanizzazione secondaria, quale una scuola, i ricorrenti avrebbero dovuto specificamente addurre elementi per dimostrare l’erroneità della scelta discrezionale concretamente operata dal Consiglio comunale, alla luce dei canoni di razionalità e logicità che devono informare le scelte dell’Amministrazione (quale potrebbe essere ad esempio una strada a più corsie in territorio scarsamente popolato e non interessato da alcun flusso veicolare di transito).<br />	<br />
           Sebbene il ricorso con contenga delle specifiche osservazioni per dimostrare l’irrazionalità della scelta urbanistica, nei sensi prima indicati, tuttavia emerge dalla esposizione in fatto che i ricorrenti si lamentano anche del sovradimensionamento delle zone “C” di espansione rispetto alle reali esigenze locali e di conseguenza sostengono che non vi sia la necessità della realizzazione della rete viaria prevista nel PUC che attraversa i terreni<b> </b>di loro proprietà, confinanti con la “Casa Mundula”.<b><br />	<br />
</b>          Anche questa censura appare infondata.<br />	<br />
          Dalla relazione al P.UC., in atti depositata dal Comune in adempimento della richiesta istruttoria contenuta nella ordinanza collegiale n. 32 del 20.2.2008, risulta che la previsione di aumento della popolazione residente e del flusso turistico è ancorata a concreti elementi specificamente considerati nella relazione medesima.<br />	<br />
         Il dimensionamento del piano regolatore generale, per giurisprudenza pacifica, è frutto della discrezionalità tecnica dell&#8217;amministrazione, censurabile solo per illogicità od erroneità manifesta, nella specie non evidenziate dai ricorrenti.<br />	<br />
Inoltre, nella determinazione del fabbisogno abitativo, l&#8217;Amministrazione non è tenuta a considerare esclusivamente l&#8217;andamento demografico che si è avuto nell’ultimo periodo, potendo invece valutare anche fenomeni sociali, o economici che di fatto incidono sulla prevedibile domanda di alloggi (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6964) e quindi sull’aumento del traffico veicolare nella zona.<br />	<br />
          In conclusione il ricorso deve essere respinto.<br />	<br />
          Le spese del giudizio, stante l’assenza di scritti difensivi del Comune, possono essere interamente compensate fra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />	<br />
SEZIONE SECONDA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>          Respinge il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
          Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
          Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 novembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217; intervento dei signori:</p>
<p>Rosa Panunzio,	Presidente,<br />
Francesco Scano,	 Consigliere, estensore;<br />
Marco Lensi,		 Consigliere.</p>
<p>	<br />
Depositata in segreteria oggi 06/02/2009</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/4/2008 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/4/2008 n.164</a></p>
<p>Pres. Salamone Est. Milana ACOSET SPA IN P. E N.Q., (AVV. A. BONAVENTURA ,AVV. GUIDO c/CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA (AVV. N. GENTILE ) il Tar della Sicilia ha rimesso alla Corte di Giustizia CE la questione se sia compatibile con il diritto comunitario l&#8217;affidamento ad una società</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/4/2008 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/4/2008 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone  Est. Milana<br /> ACOSET SPA IN P. E N.Q., (AVV. A. BONAVENTURA ,AVV. GUIDO c/CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA  (AVV. N. GENTILE )</span></p>
<hr />
<p>il Tar della Sicilia ha rimesso alla Corte di Giustizia CE la questione se sia compatibile con il diritto comunitario l&#8217;affidamento ad una società mista di servizi pubblici una volta scelto il socio privato con la procedura dell&#8217;evidenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Affidamento diretto di un servizio ad una società mista pubblico-privato – Compatibilità con il Diritto Comunitario &#8211; Rimessione alla Corte di giustizia C.E.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa alla  Corte di Giustizia delle Comunità Europee la questione relativa alla conformità o meno  al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del Trattato, a un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura &#8220;industriale&#8221; ed &#8220;operativa&#8221;, sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia<br />
Sezione staccata di Catania<br />
TERZA SEZIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
adunato in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
&#8211; Vincenzo SALAMONE &#8211; Presidente ff.<br />
&#8211; Salvatore SCHILLACI &#8211; Consigliere <br />
&#8211; Giovanni MILANA &#8211; Consigliere relatore <br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sulla domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento che è stato impugnato – in via giurisdizionale – col ricorso 3271/2007 proposto da:</p>
<p><B>ACOSET SPA IN P. E N.Q.</B> , rappresentato e difeso da SCUDERI AVV. ANDREA BONAVENTURA AVV. GUIDO con domicilio eletto in CATANIA , VIA V. GIUFFRIDA, 37 presso SCUDERI AVV. ANDREA </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA</B>  rappresentato e difeso da: GENTILE AVV. NINO con domicilio eletto in CATANIA VIA PERUGIA,10 presso LEONORA AVV. MARIANO </p>
<p><B>PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA</B> rappresentato e difeso da: MEZZASALMA AVV. SALVATORE con domicilio eletto in CATANIA *** VIA VENTIMIGLIA, 145 presso TAMBURELLO AVV. GIUSEPPE </p>
<p><B>PROV.REG.RAGUSA &#8211; SEGR.TECNICO OPERATIVA ATO IDRICO RAGUSA <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI ACATE (RG) <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)</B> rappresentato e difeso da: PICCIONE AVV. LUIGI con domicilio eletto in CATANIA VIA ASILO SANT&#8217;AGATA, 19 presso GIRBINO AVV. ALESSANDRO </p>
<p><B>COMUNE DI COMISO (RG)</B> rappresentato e difeso da: GENTILE AVV. NINO con domicilio eletto in CATANIA VIA PERUGIA,10 presso LEONORA AVV. MARIANO </p>
<p><B>COMUNE DI GIARRATANA (RG)</B> rappresentato e difeso da: FRASCA MARIA  con domicilio eletto in CATANIA VIA G. VAGLIASINDI, 9 presso CAIRONE AVV. SALVATORE </p>
<p><B>COMUNE DI ISPICA (RG) <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI MODICA (RG) </B>rappresentato e difeso da: GENTILE AVV. NINO con domicilio eletto in CATANIA VIA PERUGIA,10  presso LEONORA AVV. MARIANO </p>
<p><B>COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG)</B> rappresentato e difeso da: SCOLLO AVV. PAOLO DANIELE con domicilio eletto in CATANIA VIA G. D&#8217;ANNUNZIO,56 SC/B presso SCIACCA AVV. ANDREA ANGELO </p>
<p><B>COMUNE DI POZZALLO (RG) <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI RAGUSA</B> rappresentato e difeso da: FREDIANI AVV. ANGELO con domicilio eletto in RAGUSA SEGRETERIA  presso la sua sede</p>
<p><B>COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA (RG) <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI SCICLI (RG) <br />
</B><br />
<B>COMUNE DI VITTORIA (RG)</B> rappresentato e difeso da: BRUNO AVV. ANGELA con domicilio eletto in CATANIA *** VIA VENTIMIGLIA, 145 presso TAMBURELLO AVV. GIUSEPPE </p>
<p>e nei confronti di </p>
<p><B>SACECCAV DEPURAZIONI SACEDE SPA IN P. E N.Q. <br />
</B><br />
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei seguenti atti:<br />
&#8211; Verbale del 2 ottobre 2007 numero 9 comunicato successivamente, con cui la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa, previa approvazione dei verbali del 30 luglio 2007 numero 7 e 11 settembre 2007 numero 8, ha disposto<br />
&#8211; Verbali del 19 e 26 febbraio 2007 con cui la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Ragusa ha disposto l’avvio del procedimento di annullamento della procedura di gara per la selezione del soggetto imprenditore socio privato di minor<br />
&#8211; La nota della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità d’Ambito ATO idrico Ragusa del 28 febbraio 2007 con cui è stato comunicato alla società ACOSET s.p.a l’avvio del procedimento di annullamento suddetto;<br />
&#8211; Tutti gli altri atti e provvedimenti, antecedenti o successivi, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali anche non conosciuti (ivi compresi i verbali della Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia di Ragusa del 18 gennaio 2007, 3<br />
<br />
nonché per il riconoscimento<br />
ex articolo 7 della legge TAR, del diritto del Raggruppamento ricorrente al risarcimento in forma specifica mediante l’aggiudicazione della gara nonchè al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati (con la condanna, previa determinazione dei criteri che il Tribunale vorrà individuare, al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa ovvero liquidate in via equitativa ex articolo 1226 c.c. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria).=</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo del giudizio;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, <br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG) <br />
COMUNE DI COMISO (RG) <br />
COMUNE DI GIARRATANA (RG) <br />
COMUNE DI MODICA (RG) <br />
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO (RG) <br />
COMUNE DI RAGUSA <br />
COMUNE DI VITTORIA (RG) <br />
CONFERENZA SINDACI E PRESIDENZA PROV.REG.ATO IDRICO RAGUSA <br />
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 13 Marzo 2008 il relatore Cons. GIOVANNI MILANA<br />
Uditi gli avvocati come da verbale;<br />
Vista la documentazione tutta in atti;<br />
Visto l’art 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni;</p>
<p>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p>Con Decreto Pres. Reg. sic. 16.05.2000 sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali ( di seguito denominati A.T.O. ) e che con successivo Decreto Pres. Reg. sic. 7.08.2001 sono state fissate le modalità di costituzione.In attuazione del Decreto Pres. Reg. sic. da ultimo richiamato in data 10.07.2002 veniva stipulata la Convenzione di Cooperazione tra i Comuni iblei e la Provincia Regionale di Ragusa che ha costituito l’A.T.O. idrico di Ragusa ( di seguito Autorità d’Ambito). Detta Convenzione è stata successivamente aggiornata e modificata in data 7.06.2005.L’Assemblea dei Sindaci e del Presidente della Provincia in data 20.12.2002 approvava il Piano d’Ambito ( di seguito p. d. A) e successivamente in data 26.03.2004 sceglieva la forma di gestione del S.I.I. individuandola nella &#8220;società mista a prevalente capitale pubblico&#8221; di cui all’art.113 comma 5 lettera b) del T.U. 267/2000 e s.m.i.<br />
In data 7.06.2005, la Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia riapprovava con modifiche gli schemi di atto costitutivo della S.P.A., dello Statuto della SpA. e della richiamata Convenzione di gestione che prevedeva all’art.1 l’affidamento diretto del servizio in via esclusiva alla costituenda Società mista ( gestore del S.I.I.), mentre rimaneva immutato il disciplinare di gara. Veniva stabilito, inoltre, un termine (15 luglio 2005 ) entro il quale i Consigli comunali e provinciale avrebbero dovuto adottare gli atti di competenza.<br />
Successivamente veniva diramato, previa modifica, un nuovo bando di gara per la selezione dell’imprenditore,socio privato di minoranza,al quale affidare l’attività operativa del S.I.I. e l’esecuzione dei lavori connessi &#8221; intendendosi per essi, i lavori previsti nel Piano Operativo Triennale approvato nella conferenza dei Sindaci del 15.12.2003 ovvero nella offerta migliorativa presentata… Al punto 8 dell’art.1 del disciplinare di gara veniva previsto che &#8221; Le opere da realizzare sono quelli rientranti nel P.O.T., così come modificato e/o integrato dall’offerta,nonché nel successivo progetto conoscenza previsto nel p.d.A)..&#8221; Si prevedeva, nel medesimo punto 8 che &#8221; per l’affidamento dei lavori non eseguiti direttamente dal socio privato si dovrà fare ricorso alle procedure di evidenza pubblica previste per legge&#8221;.<br />
In appendice al disciplinare di gara ( art. 17) veniva indicato il contenuto minimo obbligatorio dei patti parasociali e tra questi assumono rilevanza in questa sede la previsione di cui alla lettera f &#8221; nell’eventualità che, nell’esercizio delle proprie prerogative, i competenti organi deliberassero di collocare in Borsa una parte delle azioni possedute dal socio pubblico, riconoscimento al socio di minoranza del 50% della plusvalenza rispetto al valore nominale conseguita col collocamento in borsa al netto degli oneri fiscali&#8221; . <br />
Alla gara partecipavano tre raggruppamenti di imprese con capogruppo mandataria Saceccav Depurazioni Sacede SpA, Acoset SpA e Aqualia SpA.<br />
Insediata la Commissione di gara, quest’ultima escludeva il R.T.I. AQUALIA SpA ed ammetteva gli altri. Successivamente, il R.d.P. invitava le ditte rimaste in gara a dichiarare se persisteva il loro interesse. Dava riscontro positivo Acoset SpA.<br />
L’Autorità d’Ambito a tal punto, anzicchè procedere alla presa d’atto dell’aggiudicazione e alla costituzione della società mista di gestione per l’immediato avvio del servizio e la fruizione dei fondi comunitari, nella seduta del 26 febbraio 2007, paventando l’illegittimità della procedura espletata per contrasto col diritto comunitario, ha deliberato &#8220;…l’avvio del procedimento di annullamento della procedura di scelta del contraente di cui alle superiori premesse, fermo restando che la determinazione sarà successiva e conseguente alle valutazioni e determinazioni previste dal successivo punto 3; Di dare mandato al Responsabile del procedimento di comunicare tempestivamente ai soggetti interessati allo svolgimento e definizione della procedura di gara per la scelta del socio privato contraente l’avvio del procedimento inteso alla adozione dell’atto e di assegnare il termine di 15 giorni per l’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’articolo 7 e ss. Della legge 7 agosto 1990 n. 241; Di dare, altresì, mandato al responsabile del procedimento, una volta acquisiti gli atti ed i documenti di cui alle facoltà partecipative esercitate dai privati interessati, di sottoporre gli stessi e gli atti della esperita istruttoria procedimentale alla valutazione e determinazione dei competenti Consigli Comunali e Provinciali degli Enti facenti parte dell’ATO Idrico, nel termine di giorni 20 dalla richiesta, secondo schema di deliberazione all’uopo predisposto dalla conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia…&#8221;.=<br />
La Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO quindi, con nota del 28 febbraio 2007 ha comunicato alla società ACOSET l’avvio del procedimento di annullamento assegnandole un termine per l’esercizio delle facoltà partecipative di cui all’articolo 7 della legge 241/90.=<br />
La società ACOSET quindi, ha partecipato al procedimento trasmettendo le proprie controdeduzioni con nota del 26 marzo successivo.=<br />
IV.- La Conferenza dei Sindaci e del Presidente della Provincia Regionale di Ragusa infine, ha proceduto in merito all’annullamento della procedura di gara per la selezione del socio privato di minoranza della costituenda società mista e, con verbale del 2 ottobre 2007 numero 9, ha disposto l’annullamento della procedura di gara in questione e adottato quale forma di gestione del servizio idrico quella del consorzio di cui all’articolo 31, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 267/00 (autorizzando il Presidente della Provincia ed il RUP e Dirigente Responsabile della S.T.O. a porre in essere gli atti ed i comportamenti conseguenti alle determinazioni di cui sopra).=<br />
Infine, con nota del 9 ottobre successivo,è stato comunicato alla società ACOSET l’intervenuto annullamento della procedura di gara.=<br />
Con il ricorso in epigrafe la ACOSET ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, e,con domanda cautelare ha chiesto a questo TAR la sospensione interinale degli atti impugnati.<br />
Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente ha proposto vari motivi di ricorso formulando articolate censure di violazione di legge sotto vari profili, eccesso di potere ,carenza di istruttoria,incompetenza dell’organo deliberante.<br />
In particolare la deducente rileva che gli atti avversati si fonderebbero sul presupposto,secondo la prospettazione della deducente erroneo, che le modalità di aggiudicazione del servizio de quo(per la durata di trenta anni) sarebbero difformi dalla normativa Comunitaria <br />
Rileva la ricorrente che nel caso concreto, sussisterebbero tutte le condizioni individuate in ambito comunitario e nazionale, per la compatibilità del modello della società mista col diritto comunitario e ciò in armonia con il parere del Consiglio di Stato n. 456 del 2007 che sulla questione si è così pronunciato &#8220;… può affermarsi che il modello della &#8220;società a capitale misto pubblico privato&#8221; esiste – come distinto dall’in house – nell’ordinamento nazionale, sia nella disposizione generale dell’art. 113 t.u.e.l. che in varie disposizioni speciali (come quella per il SIAN nel caso di specie). D’altro canto, però, tale disciplina è in evoluzione, sia de iure condito (art. 1, comma 2, e art. 32 del d.lgs. n. 163 del 2006; art. 13 del d.l. n. 223 del 2006) che de iure condendo (AS n. 772), poiché continua a suscitare perplessità la piena compatibilità di tale modello con il sistema comunitario, alla stregua della recente e rapida evoluzione giurisprudenziale e stante l’assenza di decisioni specifiche sul punto. La Sezione – nei limiti del quesito in esame – ritiene possibile affermare che tale compatibilità possa essere rinvenuta, alla stregua dei principi espressi, direttamente o indirettamente, dalla Corte di giustizia, quantomeno in un caso: quello in cui – avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, di cui si dirà infra, al punto 8.3 – non si possa configurare un &#8220;affidamento diretto&#8221; alla società mista ma piuttosto un &#8220;affidamento con procedura di evidenza pubblica&#8221; dell’attività &#8220;operativa&#8221; della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest’ultimo. In altri termini, in questo caso, indicato di regola come quello del &#8220;socio di lavoro&#8221;, &#8220;socio industriale&#8221; o &#8220;socio operativo&#8221; (come contrapposti al &#8220;socio finanziario&#8221;), questo Consiglio di Stato ritiene che l’attività che si ritiene &#8220;affidata&#8221; (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica che abbia ad oggetto, al tempo stesso, anche l’attribuzione dei suoi compiti operativi e quella della qualità di socio. La peculiarità rispetto alle ordinarie procedure di affidamento sembra allora rinvenirsi, in questo caso, non tanto nell’assenza di una procedura di evidenza pubblica (che, come si è detto, esiste e opera uno specifico riferimento all’attività da svolgere) quanto nel tipo di controllo dell’amministrazione appaltante sul privato esecutore: non più l’ordinario &#8220;controllo esterno&#8221; dell’amministrazione, secondo i canoni usuali della vigilanza del committente, ma un più pregnante &#8220;controllo interno&#8221; del socio pubblico, laddove esso si giustifichi in ragione di particolari esigenze di interesse pubblico (che nell’ordinamento italiano sono comunque individuate dalla legge)….&#8221;.<br />
Il richiamato parere, afferma la ricorrente, esprimerebbe perplessità solo nella ipotesi in cui si controverta di &#8220;società miste aperte&#8221; nelle quali il socio non viene scelto per finalità &#8220;definite&#8221; ma come partner privato di una società &#8220;generalistica&#8221;.=<br />
Sarebbe evidente come tale ipotesi non è configurabile nella dedotta fattispecie.<br />
Rileva inoltre la ricorrente che, in assenza di specifiche pronunce della Corte di Giustizia sull’incompatibilità col diritto comunitario del modello di società mista di cui all’articolo 113, quinto comma, lettera b) del decreto legislativo 267/2000, ed anzi di indicazioni di segno opposto della Commissione e del Parlamento Europeo, l’ordinamento nazionale registra, in aggiunta alle puntuali decisioni del Consiglio di Stato numero 272/2005 e 3672/2005 e al parere della Sezione Consultiva 458/2007, ulteriori orientamenti giurisprudenziali che confermano la legittimità degli affidamenti a società mista ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 267/00.<br />
Sul punto ,nota la deducente, è stato recentemente, statuito che &#8220;…la compatibilità con il sistema comunitario dell’istituto della &#8220;società mista&#8221; può essere rinvenuta, alla stregua dei principi espressi, direttamente o indirettamente, dalla Corte di giustizia, quantomeno in un caso: quello in cui – avendo riguardo alla sostanza dei rapporti giuridico-economici tra soggetto pubblico e privato e nel rispetto di specifiche condizioni, (…) – non si possa configurare un &#8220;affidamento diretto&#8221; alla società mista ma piuttosto un &#8220;affidamento con procedura di evidenza pubblica&#8221; dell’attività &#8220;operativa&#8221; della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest’ultimo. Occorre quindi che il socio privato sia identificabile quale &#8220;socio di lavoro&#8221; o socio industriale, assumendo in altri termini, e per un periodo limitato, un ruolo meramente operativo e non anche finanziario. Così posta la problematica relativa all’istituto in esame, il ricorso alla &#8220;società mista&#8221; risulta allora compatibile con le previsioni comunitarie (quantomeno) nel caso in cui questa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un affidamento diretto, ma la modalità organizzativa con la quale l’Amministrazione controlla l’affidamento disposto, con gara, al &#8220;socio operativo&#8221; della società….<br />
Ed ancora, che &#8220;…la lettera dell’art. 113, comma 5, lettera b) del d. lgv. n. 267/2000, come introdotto dall’art. 14 del d. lgv. n. 269/2003, autorizza l’affidamento diretto di servizi pubblici locali a favore di &#8220;società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche&#8221;. Sicchè l’affidamento, a favore di una società a partecipazione prevalente pubblica , al cui capitale partecipano soci privati (nel caso di specie, nella misura del 22,76% ciascuno) che sono stati scelti con procedura ad evidenza pubblica è legittimo, ricorrendo tutte le condizioni stabilite dalla norma citata….&#8221;. <br />
Da ciò conseguirebbe, ad avviso della deducente, che il modello della società mista disciplinato dall’articolo 113, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 267/2000 è pienamente compatibile col diritto comunitario ed assolutamente legittimo;ed altrettanto legittimamente, possono farvi ricorso gli enti locali per la gestione del servizio idrico (con l’ulteriore conseguenza, che tale norma è stata erroneamente disapplicata dai comuni della provincia con gli atti impugnati, che sono per tale ragione assolutamente illegittimi).<br />
Pertanto la ricorrente chiede al Collegio di sottoporre la problematica al vaglio della Corte di Giustizia della Comunità Europea la questione della compatibilità cone le direttive Europee.<br />
Le Amministrazioni resistenti, costituite in giudizio, rilevano che, nel caso di specie,come risulta dagli atti di gara e dal bando ,la stazione appaltante ha scelto come forma del gestione del servizio idrico lo schema della &#8221; società mista a prevalente capitale pubblico&#8221; di cui all’art. 113 comma 5 lett. b del T.U. 267/2000 e successive modifiche.<br />
La citata disposizione del D.Lgs. n. 267 del 2000 (nel testo sostituito dall’art. 35 della L. n. 448 del 2001 e modificato dal comma 1 dell’art. 14 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 326 del 2003) ammette che non si proceda a gara pubblica e si affidi direttamente la gestione di servizi pubblici locali a &#8220;società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano&#8221;.<br />
La citata disposizione trae origine dalla necessità dell’ordinamento interno di conformarsi ai principi comunitari in materia, come è dimostrato dalla circostanza che essa consegue ad una procedura d’infrazione ovviata nei confronti della Repubblica italiana – cfr. la procedura d’infrazione della Commissione 1999/2184 ex art. 226 del trattato, avviata con lettera n. SG-2000-D/108243 dell’8 novembre 2000, con cui la Commissione ha messo in mora l’Italia ritenendo che le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, previste dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142, in particolare alla lett. e), fossero in contrasto con l’art. 11 paragrafo 1 della direttiva 92/50 e con l’art. 20 della direttiva 93/38 nonché con i principi di trasparenza, di parità di trattamento e la successiva nota 26 giugno 2002 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, nella quale si riscontravano disposizioni non conformi ai principi di diritto comunitario.<br />
Il bando ed il disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione , poi, oltre alla scelta del contraente prevedeva che lo stesso aggiudicatario, socio di minoranza , avrebbe ricevuto l’ affidamento diretto del servizio e l’esecuzione dei lavori. Però, in base alla normativa europea gli affidamenti di opere e servizi, in via diretta e senza gara, sono consentiti secondo quanto asserito dalla resistente,solo a condizione che gli stessi avvengano &#8220;in house&#8221;, ossia in favore di società a partecipazione pubblica totalitaria,le quali realizzino la parte più importante della propria attività con l&#8217;ente pubblico che le controlla e sulle quali quest’ultimo eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri apparati burocratici .Il giudice comunitario ,invece, escluderebbe,ad avviso dell’Amministrazione resistente, che il richiesto &#8220;controllo analogo&#8221; possa sussistere in presenza di una partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale della società pubblica affidataria.<br />
Rileva l’Amministrazione resistente che Corte di Giustizia CE, sez.I, 11/1/2005 n. C-26/03, ha stabilito che &#8220;Nell’ipotesi in cui un’amministrazione aggiudicatrice intenda concludere un contratto a titolo oneroso relativo a servizi rientranti nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 92/50 con una società da essa giuridicamente distinta, nella quale la detta amministrazione detiene una partecipazione insieme con una o più imprese private, le procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dalla citata direttiva debbono sempre essere applicate.&#8221;<br />
Pertanto secondo la Corte &#8220;la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice in questione, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi. &#8220;[…]l’attribuzione di un appalto pubblico ad una società mista pubblico-privata senza far appello alla concorrenza pregiudicherebbe l’obiettivo di una concorrenza libera e non falsata ed il principio della parità di trattamento degli interessati contemplato dalla direttive 92/50, in particolare nella misura in cui una procedura siffatta offrirebbe ad un’impresa privata presente nel capitale della detta società un vantaggio rispetto ai suoi concorrenti.&#8221;In ordine al concetto di &#8221; controllo analogo &#8221; la Corte di giustizia ha chiarito che esso deve essere inteso come un rapporto equivalente ad una relazione di subordinazione gerarchica: ciò, in particolare, si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell&#8217;ente pubblico sull&#8217;ente affidatario del servizio, affinché quest&#8217;ultimo possa essere considerato una longa manus dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice. Tale situazione non può verificarsi rispetto alla società con partecipazione privata minoritaria e spesso non si verifica anche rispetto a società con capitale totalitario. La giurisprudenza ,pertanto ,ha ritenuto che il sistema di affidamento diretto alla società mista (sia pure dopo scelta tramite procedura ad evidenza del socio privato) concreterebbe nella sostanza un affidamento in house al di fuori dei requisiti richiesti dal diritto comunitario in quanto la detenzione da parte di un&#8217;impresa privata di quote nella società aggiudicataria comporta la presunzione che l&#8217;autorità aggiudicatrice non possa esercitare su tale società &#8220;un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi&#8221;<br />
Detta esigenza sarebbe ancor più avvertita nella fattispecie, rileva la resistente, atteso che la durata del servizio de quo è determinato, per convenzione, in trenta anni (termine che accenturebbe l’aleatorietà di un rapporto contrattuale riconducibile all’appalto di servizi). <br />
Ad avviso del Collegio la questione di legittimità Comunitaria dell’appalto de quo,sollevata dalla ricorrente è rilevante.<br />
Invero, la soluzione di essa non appare chiaramente desumibile dalla giurisprudenza Comunitaria, né, inoltre, i dubbi prospettati dalle parti,con particolare riguardo alla ricorrente,si appalesano, ad una sommaria delibazione, nè infondati né irragionevoli.<br />
Appare, dunque,opportuno rimettere la questione alla Corte di giustizia delle Comunità Europee,nei seguenti termini:<br />
Se è conforme al diritto comunitario, in particolare agli obblighi di trasparenza e libera concorrenza di cui agli articoli 43, 49 e 86 del Trattato, un modello di società mista pubblico-privata costituita appositamente per l’espletamento di un determinato servizio pubblico di rilevanza industriale e con oggetto sociale esclusivo, che sia direttamente affidataria del servizio in questione, nella quale il socio privato con natura industriale&#8221; ed &#8220;operativa&#8221;, sia selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica, previa verifica sia dei requisiti finanziari e tecnici che di quelli propriamente operativi e gestionali riferiti al servizio da svolgere e alle prestazioni specifiche da fornire&#8221;.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia –Sezione staccata di Catania Terza Sezione rimette alla Corte di Giustizia Delle Comunità Europee il quesito indicato in motivazione. Sospende la decisione sulla domanda cautelare in epigrafe sino alla pubblicazione della decisione della Corte sul predetto quesito.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti ed alla trasmissione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e curerà gli altri adempimenti di rito.</p>
<p>Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13 marzo 2008. </p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />
il 22 aprile 2008</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iii-ordinanza-22-4-2008-n-164/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 22/4/2008 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.164</a></p>
<p>U. Zuballi – Presidente ed Estensore ECOLOGICA ABRUZZESE – Spa (avv. S. Della Rocca) c/ il COMUNE DI SALLE (avv. G. Bruno) e nei confronti di AMBIENTE – Spa (avv. S. Ilari) ed ECOLOGICA –SRL (avv. E. P. Di Zio) in house providing di servizi pubblici locali e società ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">U. Zuballi – Presidente ed Estensore<br /> ECOLOGICA ABRUZZESE – Spa (avv. S. Della Rocca) c/ <br />il COMUNE DI SALLE (avv. G. Bruno) <br />e nei confronti di AMBIENTE – Spa (avv. S. Ilari) ed ECOLOGICA –SRL (avv. E. P. Di Zio)</span></p>
<hr />
<p>in house providing di servizi pubblici locali e società ad hoc costituita</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi Pubblici – Affidamento diretto a società preesistente – In caso di scelta del partner con gara ma senza previa determinazione delle finalità sociali al momento della scelta del socio – Illegittimità &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo l’affidamento di un servizio pubblico a società preesistenti e non appositamente costituite per la specifica attività esternalizzata; né è sufficiente, per escludere l’illegittimità di siffatto affidamento diretto, che i soci privati siano stati selezionati con gara, occorrendo anche che tale scelta sia stata effettuata previa determinazione delle finalità proprie della società al momento della scelta dei soci (nella specie, il servizio veniva svolto, sia pur con l’intermediazione della società affidataria, da una società mista preesistente &#8211; non appositamente costituita per la specifica attività di servizio pubblico -, nella quale la partecipazione del privato si configurava come stabile e non meramente temporanea). (1)</p>
<p></b>________________________________<br />
(1) Il principio di cui in massima è desunto da CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – Ordinanza &#8211; 23 ottobre 2007, n. 5587, che ha rimesso all’Adunanza Plenaria varie questioni in tema di in house providing di servizi pubblici locali nonché dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 3 marzo 2008, n. 1, resa a seguito di tale ordinanza, entrambe in questa rivista. In motivazione, sull’affidamento senza gara di un servizio pubblico ad una società a capitale interamente pubblico, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 23 gennaio 2008, n. 136; CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIA &#8211; Sentenza 4 settembre 2007, n. 719, in questa rivista; in tema affidamento senza gara di un servizio pubblico ad una società mista, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SECONDA &#8211; Parere 16 aprile 2007, n. 456; TAR VALLE D’AOSTA &#8211; Sentenza 13 dicembre 2007, n. 153, entrambe in questa rivista. <i>(A. Faccon)</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara <br />
(Sezione Prima)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 92 del 2008, proposto da:<br />
<B>ECOLOGICA ABRUZZESE -SPA</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Sergio Della Rocca in Pescara, via Mazzarino, 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>COMUNE DI SALLE<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Bruno, con domicilio eletto presso Giuseppe Bruno in Pescara, via Alento, N.127; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i>AMBIENTE -SPA<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Ilari, con domicilio eletto presso Stefano Ilari in Pescara, viale D&#8217;Annunzio 229;<B>ECOLOGICA -SRL</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ettore Paolo Di Zio, con domicilio eletto presso Ettore Paolo Di Zio in Pescara, via Gobetti, N.8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>DELLA DELIBERA DI C.C. N.21 DEL 30.11.2007 CON LA QUALE IL COMUNE DI SALLE HA AFFIDATO ALLA SOCIETÀ AMBIENTE I SERVIZI RELATIVI ALL&#8217;IGIENE URBANA, HA APPROVATO LO SCHEMA DI CONTRATTO E IL RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO, HA DATO MANDATO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER LA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI CONSEGUENTI ALL&#8217;ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE STESSA; NONCHÈ DI OGNI ATTO CONNESSO, PRODROMICO E CONSEGUENZIALE..</p>
<p>
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Salle;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ambiente -Spa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ecologica -Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;</p>
<p>Considerato che il ricorso risulta fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 26 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve;<br />
Richiamato quanto esposto nel ricorso;<br />
Premesso che con la deliberazione impugnata il Comune di Salle ha affidato alla società Ambiente spa il servizio relativo all’igiene urbana per un triennio;<br />
Premesso, altresì, che con il gravame la parte ricorrente, società operatrice del settore e quindi legittimata a ricorrere, si è lamentata nella sostanza della circostanza che nell’affidamento del servizio in parola erano state violate le norme ed i principi vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali;<br />
Rilevato che l’istante, in quanto operatore del settore, ha un indubbio interesse a contestare la legittimità dell’atto impugnato (cfr., da ultimo, Cons. St. sez. V, 23 ottobre 2007, n. 5587, e TAR Puglia, sez. Lecce, sez. II, 11 febbraio 2008, n. 432, e 4 ottobre 2007, n. 3436, e TAR Lazio, sede Roma, sez. II, 9 gennaio 2007, n. 72);<br />
Ritenuto che la doglianza dedotta con il primo motivo di gravame appare fondata;<br />
Prescindendo, invero, dall’affrontare la questione se la normativa nazionale e comunitaria consenta o meno, ed in quali limiti, di affidare senza gara un servizio pubblico ad una società a capitale interamente pubblico “in house providing” (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2008, n. 136, e Cons. Giust. amm. Reg. Sic., 4 settembre 2007, n. 719) o ad una società mista (Cons. St., sez. II, 16 aprile 2007, n. 456, e TAR Valle d’Aosta, 13 dicembre 2007, n. 153), questione la cui soluzione è stata di recente rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (con la predetta ord. 23 ottobre 2007, n. 5587) e da questa decisa con decisione 3 marzo 2008, n. 1, va, in ogni caso, ricordato che &#8211; come testualmente si afferma in tale ordinanza – “l’indirizzo espresso dalla giurisprudenza comunitaria risulta compatto nel senso di giudicare illegittimo l’affidamento di servizi a società preesistenti e non appositamente costituite per quella specifica attività” e che – come ulteriormente chiarito con la predetta decisione dell’Adunanza plenaria – non è sufficiente che i soci privati siano stati selezionati con gara, occorrendo anche che tale scelta sia stata effettuata “previa predeterminazione delle finalità proprie della società al momento della scelta dei soci”;<br />
Considerato che nella specie l’attività in questione, essendo la società Ambiente s.p.a. nella sostanza priva di personale e di attrezzature, viene svolta da una società mista preesistente;<br />
Richiamata la sentenza di questo TAR n. 140 del 2008 che si è pronunciata in un caso del tutto analogo;<br />
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto per l’assorbente considerazione che nell’affidamento del servizio in parola sono state violate le norme ed i principi nazionali e comunitari in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, in quanto il servizio in questione viene nella sostanza svolto, sia pur con l’intermediazione di Ambiente s.p.a., da una società mista preesistente non appositamente costituita per quella specifica attività, società nella quale, peraltro, la partecipazione del privato non è temporanea, ma ha un indubbio carattere di stabilità;<br />
Considerato, in definitiva, che, in accoglimento del motivo dedotto,va annullata la deliberazione impugnata del Consiglio comunale del 30 novembre 2007 n 21;<br />
Ritenuto infine che sussistano giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Sezione di Pescara – definitivamente pronunciandosi sul ricorso in premessa, lo <b>accoglie</b> come da motivazione e per l’effetto annulla l’impugnata deliberazione.<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 06/03/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore<br />
Michele Eliantonio, Consigliere<br />
Luciano Rasola, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11/03/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-11-3-2008-n-164/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2008 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-3-2007-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-3-2007-n-164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-3-2007-n-164/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.164</a></p>
<p>G. Giaccardi – Presidente, R. Tricarico – Estensore COMUNE DI CASTELPIZZUTO e ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “ITALIA NOSTRA ed altri (avv.ti F. Auletta e M. Zezza) c. REGIONE MOLISE (Avv. Dist. St.) e nei confronti di DITTA TRA.MO.TER A. S.r.l. (avv.ti R P. Formichelli e L. Marcantonio) sulla illegittimità dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-3-2007-n-164/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Giaccardi – Presidente, R. Tricarico – Estensore<br /> COMUNE DI CASTELPIZZUTO e ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “ITALIA NOSTRA ed altri (avv.ti F. Auletta e M. Zezza) c. REGIONE MOLISE (Avv. Dist. St.) e nei confronti di DITTA TRA.MO.TER A. S.r.l. (avv.ti R P. Formichelli e L. Marcantonio)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura di una cava per estrazione di calcare in carenza del titolo di disponibilità dell&#8217;aerea prescelta e sui presupposti per la sottoposizione a V.I.A. regionale del progetto di apertura della cava</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale &#8211; Controinteressato – Conferenza dei servizi – Notifica a tutti gli enti e soggetti partecipanti alla conferenza – Necessità – Non sussiste – Fattispecie.</p>
<p>2. Ambiente e Territorio &#8211; Autorizzazione – Apertura, coltivazione e ripristino ambientale di una cava – Legislazione regionale – Necessità di un titolo di disponibilità in capo al richiedente – Mancanza &#8211; Illegittimità dell’autorizzazione – Ragioni.</p>
<p>3. Ambiente e Territorio – V.I.A. regionale – Progetto di apertura, coltivazione e ripristino ambientale di una cava – Obbligatorietà – Quando sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità, per mancata notifica a tutti gli Enti e i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi all’esito della quale è stata rilasciata autorizzazione all’apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una cava per estrazione di calcare, quando le doglianze dedotte sono tutte rivolte avverso atti posti in essere dall’Amministrazione regionale, mentre nessun rilievo investe la presunta illegittimità di pareri forniti da altri Enti, seppure attraverso il modulo della conferenza di servizi. (nella specie era stata dedotta, tra le altre, la censura di carenza di titolo di disponibilità delle aree in capo al richiedente nonché la violazione dell’obbligo di V.I.A. per il progetto della cava) (1).</p>
<p>2. E’ illegittima l’autorizzazione all’apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una cava per estrazione di calcare laddove il richiedente sia privo del titolo di disponibilità dell’area di prevista apertura della cava, così come richiede la L.R. Molise 5 aprile 2005 n. 11. (2).<br />
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, L.R. Molise 4 marzo 2000, n. 21, sono soggetti a V.I.A. i progetti individuati nell’allegato A) alla predetta legge e, solo se insistenti su aree naturali protette, quelli indicati nell’allegato B), per ciascuno secondo le soglie ivi riportate. In tale contesto normativo regionale, la valutazione di impatto ambientale non è richiesta, laddove, vertendosi di una cava, non siano superati i limiti minimi necessari a determinarne l’obbligatorietà indicati alla lett. q) dell’allegato A) ed integrati da una quantità di materiale estratto superiore a 500.000 mc per anno o, alternativamente, dall’estensione dell’area interessata maggiore di 20 ettari.(3) Né ad una diversa conclusione induce la vicinanza del terreno ad un sito di interesse comunitario, che, situato a circa 400 metri dal luogo interessato dalla cava, evidentemente risulta comunque esterno allo stesso e non ricompreso in alcuna area naturale protetta (4).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) In questa Rivista, sulla tematica, si veda T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 25 maggio 2005 n. 2571, che ha ritenuto che il gravame proposto contro l’atto risultante dalla conferenza di servizi, indetta ex art. 36 L.R.T. 5/95 per l’approvazione del nuovo Piano Strutturale, deve essere notificato alle singole amministrazioni partecipanti, secondo le ordinarie regole che presiedono all&#8217;imputazione formale del provvedimento; Secondo T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 24 febbraio 2006 n. 200, in questa Rivista, la conferenza dei servizi non si identifica con un nuovo organo separato dai singoli par-tecipanti: ne consegue che l’avviso espresso in conferenza dei servizi dai rappresentanti delle varie amministrazioni partecipanti è pur sempre imputabile alle stesse; tuttavia ciò non implica che gli atti posti in essere in sede di conferenza ed in relazione ad essa e, in particolare, quelli con i quali sia espresso l’avviso delle singole amministrazione, siano i-donei a ledere in modo diretto ed immediato la sfera del cittadino inciso dal provvedimento emanato a seguito della conferenza di servizio, perlomeno tutte le volte in cui l’esito del-la conferenza dei servizi costituisca il necessario atto di impulso di un’autonoma fase, volta all’emanazione di un nuovo provvedimento amministrativo dell’amministrazione che ha indetto la conferenza dei servizi.<br />
(2) Nulla in termini in questa Rivista. Il T.A.R. evidenzia che non sussiste il presupposto ex lege della disponibilità dell’area in quanto, vertendosi di bene del patrimonio indisponibile comunale, difetta l’apposito provvedimento di concessione.<br />
Al riguardo, il Collegio rileva che l’Amministrazione civica si è limitata ad approvare il disciplinare di concessione del suolo di proprietà comunale e lo schema del contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tecnico-economici tra lo stesso e la Ditta richiedente, dando poi mandato al responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti, di fatto mai espletati.</p>
<p>(3) Nessun precedente in termini in questa Rivista. Nella fattispecie decisa dal Collegio molisano, la cava avrebbe dovuto estrarre per l’intera durata della coltivazione, pari a dieci anni, 1.450.000 mc di calcare, per cui mediamente 145.000 mc per anno, sfruttando una superficie di 49.200 mq: si trattava, quindi, di parametri entrambi inferiori a quelli legali.</p>
<p>(4) Secondo T.A.R. PUGLIA &#8211; BARI &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 29 marzo 2001 n. 842, in questa Rivista, è illegittimo il provvedimento regionale con il quale si autorizza la coltivazione di una cava situata in un territorio d&#8217;importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva C.E.E. 92/43 (recante misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), per l&#8217;omessa previa valutazione d&#8217;impatto ambientale, prevista all&#8217;art. 5 del D.P.R. 8.9.97 n. 357 (che introduce prescrizioni di cautela in attuazione della predetta Direttiva). (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE<br />
SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Giorgio GIACCARDI			&#8211;	           Presidente <br />	<br />
Orazio CILIBERTI			&#8211;	                      Componente<br />	<br />
Rita TRICARICO				&#8211;	          Componente<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sui ricorsi <b>nn. 705 e 737 del 2006</b>  proposti da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
(ricorso n. 705/2006) <b>COMUNE di CASTELPIZZUTO</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferruccio Auletta ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Margherita Zezza in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II n. 23;</p>
<p>(ricorso n. 737/2006) <B>ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA “ITALIA NOSTRA”</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, ed altri (<i>Omissis</i>), tutti cittadini residenti nel Comune di Castelpizzuto, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Ferruccio Auletta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Margherita Zezza in Campobasso, corso Vittorio Emanuele II n. 23;<br />
<b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la REGIONE MOLISE</b>, in persona del Presidente della Giunta regionale <i>pro tempore</i>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata <i>ope legis</i> presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
DITTA TRA.MO.TER APPALTI S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Rita Paola Formichelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Luigi Marcantonio in Campobasso, via Fondaco della Farina n. 5; <br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività produttive 4.5.2006, prot. n. 118, di indizione e convocazione di conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 9 della L.r. 5.4.2005, n. 11 e dell’art. 14 della L. 7.8.1990, n. 241, per l’istruttoria relativa ad istanza per l’apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una cava per estrazione di calcare in località Petrale del Comune di Castelpizzuto;<br />
&#8211; del verbale della conferenza di servizi tenutasi in data 5.6.2006;<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività produttive 8.6.2006, prot. n. 220, recante notifica del verbale della conferenza di servizi del 5.6.2006;<br />
&#8211; della determina dirigenziale della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività produttive 18.7.2006, n. 300, recante <i>“legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 – autorizzazione alla apertura/coltivazione/ripristino ambientale di una cava per estrazi<br />
&#8211; del provvedimento della Regione Molise – Direzione Generale II – Attività produttive 23.8.2006, n. 369, di notifica della predetta determina dirigenziale n. 300/2006;<br />
&#8211; della delibera della Giunta regionale 4.10.2004, n. 1231, <i>recante “legge regionale 14/2002 in materia di demanio di uso civico – Comune di Castelpizzuto – Autorizzazione al mutamento di destinazione per apertura di cava”</i>;<br />
&#8211; ove occorra e nei limiti dell’interesse, della determina dirigenziale della Regione Molise – Direzione Generale IV dell’11.9.2003, recante <i>“esclusione dell’opera dalla procedura di VIA”</i>;<br />
&#8211; di ogni altro atto ai suddetti comunque collegato o connesso, sia antecedente che successivo. </p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e della ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., con riguardo ad entrambi i ricorsi;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 21.2.2007, la dott.ssa  Rita Tricarico;<br />
Uditi l’Avv. Zezza, su delega dell’Avv. Auletta, per il Comune di Castelpizzuto e per i proponenti il ricorso n. 737/2006, l’Avv. dello Stato Albano per la Regione Molise e l’Avv. Formichelli per la ditta controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto in data 18.10.2004, assunto al n. 6706 di protocollo, la Ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l. ha inoltrato istanza di autorizzazione per l’apertura di una cava in località Petrale del Comune di Castelpizzuto, con la previsione di estrazione di 1.450.000 mc di materiale in dieci anni.<br />
Detta iniziativa comprendeva anche una parte di territorio comunale, individuata in catasto dal foglio 9, particella 18.<br />
Rispetto a detta ultima area, il Comune di Castelpizzuto aveva in precedenza indetto un avviso pubblico, per il reperimento di ditte interessate all’attività di estrazione, in possesso di tutti i necessari requisiti, approvandone l’iniziativa con delibera consiliare 1.7.2003, n. 11. A tale avviso aveva aderito unicamente la citata Ditta odierna controinteressata.<br />
Per l’area che sarebbe stata interessata dall’attività di cava, con determina dirigenziale 11.9.2003, n. 142, la Regione Molise – Servizio della Conservazione della Natura ha escluso che il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.<br />
Il Servizio Beni Ambientali di detto ultimo Ente ha rilasciato poi l’autorizzazione paesistica 29.10.2003, n. 4860, per un periodo di cinque anni.<br />
Con determina dirigenziale 2.4.2004, n. 20, la Regione Molise – Servizio Tutela forestale ha autorizzato la trasformazione di terreni boscati per l’apertura di una cava di materiale calcareo,.<br />
Con nota 12.10.2004, n. 6822, l’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, in risposta al Comune di Castelpizzuto, ha precisato che l’area di intervento non risultava perimetrata nel Piano straordinario – rischio frane ed il Servizio Attività estrattive regionale, con nota 31.3.2005, prot. n. 116, ha comunque trasmesso il progetto all’Autorità di Bacino per il parere tecnico di competenza.<br />
Nel frattempo il Comune di Castelpizzuto, con deliberazione consiliare 27.4.2004, n. 6, ha determinato di chiedere alla Regione Molise l’autorizzazione al mutamento di una porzione di demanio di uso civico, da destinare all’attività di coltivazione della cava, e quest’ultima, con delibera giuntale 4.10.2004, n. 1231, ha rilasciato la richiesta autorizzazione.<br />
Intanto il Comune ricorrente, con deliberazione di Giunta 13.5.2004, n. 30, ha approvato il disciplinare di concessione del suolo di proprietà comunale e lo schema di contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tecnico-economici tra lo stesso e la Ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., dando mandato al responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti.<br />
Stante la descritta situazione di fatto e di diritto, con atto 4.5.2006, n. 118, la Regione Molise &#8211; direzione generale II ha indetto una conferenza di servizi  per l’istruttoria dell’istanza per l’apertura/coltivazione/ripristino ambientale della cava di che trattasi.<br />
All’esito di tale convocazione, il Comune ha trasmesso la propria nota 31.5.2006, prot. n. 1079, a firma del Sindaco, con la quale rilevava che l’entità dell’intervento risultava essere diversa da quella del progetto iniziale, che tra la Tra.Mo.Ter e detto Ente non sarebbe stato stipulato alcun contratto, il che comportava che tale ditta non aveva la disponibilità dell’area di proprietà comunale, ed infine che la procedura di sdemanilalizzazione sarebbe illegittima, essendo stata omessa la partecipazione della popolazione, contraria alla realizzanda attività.<br />
In data 5.6.2006 si è tenuta la conferenza di servizi, nel corso della quale il difensore della ditta interessata ha chiesto che non si tenesse conto del contenuto della richiamata lettera, asserendo che il titolo di disponibilità dell’area sussisterebbe, rinvenendosi nella deliberazione della Giunta comunale di Castelpizzuto n. 30/2004 su citata.<br />
Nel relativo verbale si legge che, <i>“per quanto riguarda la nota del Comune di Castelpizzuto n. 1079/2006 il servizio si riserva approfondimenti in merito”</i>.<br />
Con provvedimento 18.7.2006, n. 300, la ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l. è stata autorizzata all’apertura/coltivazione/ripristino ambientale della cava in argomento.<br />
Quest’ultimo provvedimento, l’atto di convocazione della conferenza di servizi, i relativi atti di notifica, la delibera della Giunta regionale del Molise n. 1231/2004 e la determina dirigenziale regionale dell’11.9.2003 sopra richiamati sono stati gravati con i ricorsi in epigrafe.<br />
In particolare, con il ricorso n. 705/2006 sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:<br />
1a) violazione e falsa applicazione della L.r. 5.4.2005, n. 11, in particolare dell’art. 7, 1° comma, e dell’art. 11, 1° comma – eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà;    <br />
2a) violazione e falsa applicazione della L.r. 23.7.2002, n. 14, nonché, sotto diverso profilo, della L.r. n. 11/2005, in particolare dell’art. 7, 1° comma, e dell’art. 11, 1° comma – eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà; <br />
3a) violazione e falsa applicazione della L.r. n. 11/2005, in particolare degli artt. 7, 11 e 27 – eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà;<br />
4a) violazione e falsa applicazione della L. 7.8.1990, n. 241 e della L.r. n. 11/2005, in particolare degli artt. 9 e 11 &#8211; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà;<br />
5a) violazione e falsa applicazione della L. n. 241/1990 e del D.P.R. 8.9.1997, n. 357, nonché della L.r. 24.3.2000, n. 21, in tema di V.I.A., e della L.r. n. 11/2005 &#8211; eccesso di potere per erronea rappresentazione dei presupposti di fatto – difetto di motivazione – illogicità manifesta – contraddittorietà.  <br />
Con il ricorso n. 737/2006 sono stati gravati i medesimi atti e sono state ricalcate le censure poste a fondamento del ricorso n. 705/2006, con la sola estensione delle stesse alla violazione del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152.  <br />
Con riferimento ad ambedue i gravami si sono costituite in giudizio la Regione Molise e la Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., in via pregiudiziale eccependone l’inammissibilità, per mancata notifica a tutti gli Enti e i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi impugnata, e confutando le doglianze di parte avversa.<br />
L’Ente regionale ha altresì <i>in primis</i> eccepito l’inammissibilità ed irricevibilità dell’impugnativa con riferimento ad alcuni degli atti oggetto dei ricorsi.<br />
Alla pubblica udienza del 21.2.2007 ambedue i ricorsi sono stati introitati per la decisione.<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1 &#8211; In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe, stante la chiara connessione soggettiva ed oggettiva tra i medesimi.<br />
2 – Con i due ricorsi all’esame del Collegio il Comune di Castelpizzuto, da una parte, e l’Associazione ambientalista Italia Nostra, nonché alcuni cittadini residenti di detto Comune nominativamente individuati, dall’altra, contestano l’autorizzazione per la coltivazione di una cava nel territorio di tale Ente rilasciata in favore della controinteressata ed insieme censurano alcuni atti presupposti della stessa.<br />
3 – Tuttavia l’esame del merito, che può essere svolto contestualmente per entrambi i gravami, non può prescindere da quello pregiudiziale dell’eccezione di inammissibilità, per mancata notifica a tutti gli Enti e i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi impugnata, sollevata dalle controparti.<br />
L’eccezione va disattesa, in quanto le doglianze qui dedotte sono tutte rivolte avverso atti posti in essere dall’Amministrazione regionale, mentre nessun rilievo concerne la presunta illegittimità di pareri forniti da altri Enti, seppure attraverso il modulo della conferenza di servizi..<br />
4 – Può rinviarsi invece al momento della disamina dei singoli motivi di ricorso la valutazione circa la fondatezza di eccezioni di tardività riferita solo ad alcuni di essi.   <br />
5 – Passando al merito, l’autorizzazione qui gravata risulta illegittima, per essere mancante di uno dei presupposti prescritti <i>ex lege</i> in capo al soggetto richiedente, integrato dalla disponibilità dei suoli.<br />
Va puntualizzato che l’assenza di tale disponibilità non può essere imputata, come pure si deduce in questa sede, all’insistenza ancora allo stato di usi civici sull’area che dovrebbe essere interessata dall’attività di cava. Questi, infatti, sono stati rimossi con la delibera della Giunta regionale 4.10.2004, n. 1231, a seguito di richiesta del Comune di Castelpizzuto avvenuta con deliberato consiliare 27.4.2004, n. 6.<br />
D’altra parte, l’impugnativa proposta avverso la predetta deliberazione regionale risulta manifestamente tardiva, essendo contenuta nel presente ricorso, notificato a circa due anni di distanza dalla sua pubblicazione, perciò ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni stabilito dall’art. 21, 1° comma della L. 6.12.1971, n. 1034.<br />
6 – L’assenza del presupposto si spiega invece in ragione della mancanza del titolo di disponibilità dell’area, in capo alla Tra.Mo.Ter..<br />
6.1 &#8211; In proposito occorre richiamare le disposizioni specificamente richiedenti detto titolo contenute nella L.r. 5.4.2005, n. 11, recante la disciplina in materia di attività estrattive.<br />
Ai sensi dell’art. 7, 1° comma, <i>“l’esercizio dell’attività estrattiva presuppone la disponibilità dei suoli derivante da contratto di diritto privato o da provvedimento di concessione”</i>; a comprova del possesso di tale presupposto imprescindibile, l’art. 8, 3° comma, lett. d) obbliga ciascun richiedente l’autorizzazione a corredare la sua domanda, insieme ad altri documenti, proprio della<b> </b><i>“copia del titolo da cui deriva la disponibilità dei suoli”</i>.<br />
Con specifico riguardo all’ipotesi di cava da coltivarsi su terreni del patrimonio indisponibile di Enti locali, qual è quella qui considerata, in esito al compiuto espletamento della procedura di sdemanializzazione, l’art. 11, 1° comma statuisce che la relativa autorizzazione debba essere condizionata <i>“dall’emanazione di un provvedimento di concessione degli stessi”</i>.<br />
6.2 &#8211; Stante tale onere <i>ex lege</i>, va accertato se in concreto esso sia stato assolto, come asseriscono la Regione Molise e la Tra.Mo.Ter, o sia mancante, nel qual caso evidentemente tale assenza inficia lo stesso provvedimento autorizzatorio che ne presuppone, al contrario, la sussistenza.<br />
In primo luogo va rimarcato che, trattandosi di area rientrante nel patrimonio indisponibile del Comune di Castelpizzuto, è richiesto un provvedimento concessorio, cui accede una convenzione disciplinante i rapporti economici e non tra le parti.<br />
Dall’analisi di tutta la documentazione agli atti – quella stessa che invece ha condotto la Regione al rilascio dell’autorizzazione censurata in questa sede – non si rinviene alcun provvedimento concessorio.<br />
Se è vero, infatti, che l’iniziativa di sfruttare l’area in argomento per la coltivazione di una cava è partita dal Comune, il quale si è anche attivato per conseguire la necessaria preventiva sua sdemanializzazione, il che peraltro costituisce qui oggetto di precipua contestazione, tuttavia detto Ente non è mai pervenuto all’adozione dell’unico provvedimento necessario a tal fine, vale a dire la concessione del suolo, non potendo inquadrarsi in tale atto la deliberazione di Giunta 13.5.2004, n. 30, invocata dalla Regione e da questa considerata sufficiente a superare le perplessità manifestate nella conferenza di servizi del 5.6.2006 e che nell’ambito di tale consesso l’avevano condotta a ritenere necessari approfondimenti, al contrario mai eseguiti; a tale ultimo riguardo deve considerarsi che il provvedimento autorizzatorio, adottato in data 18.7.2006, fa immediatamente seguito alla suddetta conferenza di servizi, senza alcun supplemento di istruttoria.     <br />
Con la citata delibera n. 30/2004 l’Amministrazione civica si è limitata ad approvare il disciplinare di concessione del suolo di proprietà comunale e lo schema del contratto che avrebbe dovuto regolare i rapporti tecnico-economici tra lo stesso e la Ditta Tra.Mo.Ter Appalti S.r.l., dando poi mandato al responsabile del procedimento per gli ulteriori adempimenti, di fatto mai espletati.<br />
6.3 &#8211; E’ evidente, pertanto, che essa non è sufficiente ad integrare il rilevato presupposto prescritto <i>ex lege</i> e l’autorizzazione risulta viziata dalla violazione delle menzionate norme della L.r. n. 11/2005, nonché da erronea rappresentazione dei presupposti di fatto, da illogicità e da contraddittorietà (questi ultimi due profili riferiti al contrasto tra le conclusioni della conferenza di servizi e la determinazione n. 300/2006).        <br />
Tale provvedimento non risulta invece inficiato sotto gli ulteriori profili dedotti in entrambi i ricorsi qui in esame.<br />
7 &#8211; Quanto all’impugnato provvedimento di sdemanializzazione nel corso della presente disamina si è già evidenziata l’irricevibilità della relativa impugnativa proposta in questa sede.<br />
8 &#8211; L’Amministrazione regionale ha inoltre correttamente proceduto ad acquisire l’integrazione documentale necessitata a seguito dell’entrata in vigore della menzionata L.r. n. 11/2005, in particolare ha preteso ed ottenuto che il progetto di coltivazione della cava fosse integrato con quello di ripristino ambientale, così come prescritto dall’art. 8, 4° comma, lett. c) della predetta L.r..<br />
9 &#8211; Né era necessaria una valutazione di impatto ambientale, in considerazione delle modifiche apportate al progetto.<br />
9.1 &#8211; In proposito occorre tener conto innanzi tutto che, con riferimento all’originario progetto, la Regione Molise – Servizio della Conservazione della Natura si era espressa al riguardo, con la determina dirigenziale 11.9.2003, n. 142, escludendo che esso dovesse essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale.<br />
Ciò è pienamente conforme al dettato normativo, in quanto, ai sensi dell’art. 3, 2° comma della L.r. 4.3.2000, n. 21, sono soggetti a V.I.A. i progetti individuati nell’allegato A) e, solo se insistenti su aree naturali protette, quelli indicati nell’allegato B), per ciascuno secondo le soglie ivi riportate.<br />
Stante detto quadro normativo regionale, la valutazione di impatto ambientale non era richiesta, trovandosi la cava autorizzanda in questione al di sotto dei limiti minimi necessari a determinarne l’obbligatorietà indicati alla lett. q) dell’allegato A) ed integrati da una quantità di materiale estratto superiore a 500.000 mc per anno o alternativamente dall’estensione dell’area interessata maggiore di 20 ettari. Tale cava, infatti, avrebbe dovuto estrarre per l’intera durata della coltivazione, pari a dieci anni, 1.450.000 mc di calcare, per cui mediamente 145.000 mc per anno, sfruttando una superficie di 49.200 mq, parametri entrambi ben al di sotto di quelli su riportati.<br />
Né poteva valere a comportare l’obbligo di fare ricorso alla V.I.A. la vicinanza del terreno in questione ad un sito di interesse comunitario, che, situato a circa 400 metri dal luogo interessato dalla cava, evidentemente risulta comunque esterno allo stesso e non ricompreso in alcuna area naturale protetta.<br />
9.2 – La circostanza che il progetto iniziale sia stato modificato non determina l’insorgere dell’obbligo di procedere preliminarmente ad una V.I.A., in quanto il nuovo intervento prevede l’estrazione di una quantità di materiale di gran lunga inferiore, pari a 275.000 mc per tutto l’arco temporale del suo sfruttamento, in relazione ad un’area più circoscritta di quella in precedenza individuata. Perciò detta limitazione a maggior ragione non fa scattare l’obbligatorietà di tale incombenza.       <br />
Al riguardo deve solo considerarsi che l’art. 9, 2° comma, lett. a) e l’art. 8, 4° comma, lett. b.9) della L.r. n. 11/2005 richiedono la valutazione di impatto unicamente <i>“per i progetti contemplati nella lettera q) dell&#8217;allegato A alla”</i> L.r. n. 21/2000, dal cui ambito esula quello di specie.<br />
Ne deriva che legittimamente non è stata eseguita la V.I.A. con riguardo all’intervento <i>de quo</i>.<br />
10 – Infine si muovono doglianze in merito alla valutazione della compatibilità paesistica dell’intervento stesso, in particolare, per un verso, rilevando che l’autorizzazione paesistica n. 4860, rilasciata dal Servizio regionale Beni Ambientali in data 29.10.2003, concernerebbe soltanto un periodo di cinque anni, e, per altro verso, asserendo che, nonostante detto ufficio, con nota del 12.11.2003, avesse richiesto l’esibizione del progetto di sistemazione finale dell’opera, in realtà, in sede di rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, esso non sarebbe stato coinvolto.<br />
Ciò determinerebbe l’assenza del nulla osta paesaggistico, inficiante il provvedimento autorizzatorio.<br />
La realtà si presenta in modo diverso da quello rappresentato da parte ricorrente.<br />
10.1 &#8211; Infatti tale Servizio è stato regolarmente convocato per la conferenza di servizi tenutasi in data 5.6.2006, non partecipandovi, senza neanche chiedere la fissazione di una nuova data, il che equivale ad assenso tacito, ai sensi dell’art. 14 ter, 7° comma della L. 7.8.1990, n. 241, così come modificato dall’art. 10 della l. 11.2.2005, n. 15.<br />
Pertanto, conformemente al 9° comma della predetta disposizione di legge, secondo cui <i>“il provvedimento finale (…) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza”</i>, risulta qui acquisito anche il nulla osta paesistico.<br />
10.2 &#8211; Deve aggiungersi che comunque nella determina di autorizzazione 18.7.2006, n. 300, al punto 2.2, è espressamente specificato che, prima della scadenza del nulla osta paesaggistico 29.10.2003, n. 4860, stabilita in cinque anni dalla data di sua emanazione, esso dovrà essere rinnovato, <i>“pena la sospensione dell’attività estrattiva”</i>.<br />
11 – In conclusione i ricorsi sono fondati nei limiti evidenziati nella presente disamina e vanno accolti parzialmente, con conseguente annullamento della citata determina n. 300/2006.<br />
12 &#8211; Per quanto concerne le spese di giudizio e gli onorari di difesa, si ravvisano le ragioni per l’integrale compensazione tra le parti.             <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, <b>accoglie parzialmente</b>, nei limiti di cui in motivazione, i ricorsi in epigrafe previamente riuniti e, per l’effetto, <b>annulla</b> il provvedimento di autorizzazione 18.7.2006, n. 300 con gli stessi impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-9-3-2007-n-164/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 9/3/2007 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.164</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2007-n-164/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2007-n-164/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2007-n-164/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.164</a></p>
<p>Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore Soc. coop. Progresso e lavoro-C.P.L. Polistena (avv. S. Galluzzo) c. Comune di Gioia Tauro (avv. G. Callipo), Farfaglia s.r.l. (avv. V. Carrello), Co.For. s.r.l. e altro (n.c.), Tirrena Costruzioni s.r.l. e altro (n.c.) Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2007-n-164/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.164</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-reggio-calabria-sentenza-12-2-2007-n-164/">T.A.R. Calabria &#8211; Reggio Calabria &#8211; Sentenza &#8211; 12/2/2007 n.164</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Luigi Passanisi – Presidente, Giuseppe Caruso – Estensore<br /> Soc. coop. Progresso e lavoro-C.P.L. Polistena (avv. S. Galluzzo) c. Comune di Gioia Tauro (avv. G. Callipo), Farfaglia s.r.l. (avv. V. Carrello), Co.For. s.r.l. e altro (n.c.), Tirrena Costruzioni s.r.l. e altro (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Raggruppamenti temporanei di imprese – Sopralluogo del sito dei lavori – Mandataria – Adempimento da compiere – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti di lavori pubblici dei raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, vale il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’ impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento; pertanto, tra tali adempimenti, utilmente operati dalla sola (futura) mandataria rientra il sopralluogo del sito dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria<br />
Sezione staccata di Reggio Calabria</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
composto dai magistrati:<br />
Luigi 		Passanisi	&#8211;	Presidente <br />	<br />
Giuseppe	Caruso	&#8211; 	Consigliere, relatore / estensore<br />	<br />
Caterina	Criscenti	&#8211;	Primo Referendario<br />	<br />
ha pronunciato la  seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. <b>1242/2005</b>, proposto dalla</p>
<p><b>Società cooperativa “Progresso e lavoro” – C.P.L. Polistena</b>, in persona del Presidente del consiglio di amministrazione ing. Santo Custureri, rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Galluzzo ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso l’ing. Andrea Cuzzocrea (A.E.T. s.r.l.), via G. De Nava 127/D;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Gioia Tauro</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Callipo ed elettivamente  domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Luigi Tuccio, via Palamolla n. 31; e<br />
<b></p>
<p align=center>
NEI   CONFRONTI</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della <b>Farfaglia s.r.l.</b>, in persona dell’amministratore giudiziario dott. Antonio Forgione, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Carrello ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio dell’avv. Domenico Timpani, via San Francesco di Paola n. 14/A;<br />
&#8211; della <b>CO.FOR. s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; della <b>GE.COS. s.p.a. Generali Costruzioni</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; <br />
nonché, a seguito dei motivi aggiunti proposti dalla Farfaglia s.r.l.,<br />
&#8211; della <b>Tirrena Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’ <b>Impresa Gironda Filippo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa  Barbieri Vincenzo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa Musolino Albino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa Chiné Nicola</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa Gioffré Rocco</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa Papalia Antonino</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; della <b>A e G Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; dell’<b>Impresa Demasi Girolamo</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>&#8211; della determinazione n. 577 del 28 ottobre 2005, del Dirigente dell’area III, servizio tecnico, del Comune di Gioia Tauro, avente per oggetto: “Lavori di riqualificazione strade e manutenzione straordinaria S.S. 18 – Approvazione verbale di aggiudicazione alla ditta Farfaglia s.r.l. di San Gregorio d’Ippona”;<br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, in particolare del provvedimento di annullamento dell’ aggiudicazione provvisoria inizialmente disposta a favore della ricorrente; della nota prot. n. 24925 del 17 ottobre 2005, con la<br />
<b></p>
<p align=center>
PER   LA   CONDANNA</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla sua illegittima attività provvedimentale; </p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />
Visti i ricorsi incidentali condizionati della Farfaglia s.r.l. notificati, rispettivamente, il 7 gennaio 2006 ed il 17 gennaio 2006 e depositati il 12 gennaio 2006 ed il 21 gennaio 2006;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la documentazione depositata in segreteria il 19 ottobre 2006, in esecuzione dell&#8217;ordinanza istruttoria di questo Tribunale n. 1240 del  14 luglio 2006;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
	Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;<br />	<br />
Uditi, nella pubblica udienza dell’8 novembre 2006, l’avv. M. Cassone in sostituzione dell&#8217;avv. S. Galluzzo per la ricorrente, l’avv. V. Parrello per la controinteressata Farfaglia s.r.l.  e l’avv. G. Callipo per il Comune di Gioia Tauro;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO   E   DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con atto notificato il 9 dicembre 2005 e depositato il 14 dicembre 2005, la Società cooperativa &#8220;Progresso e lavoro&#8221; impugna la determinazione n. 577 del 28 ottobre 2005, del Dirigente dell’area III, servizio tecnico, del Comune di Gioia Tauro, avente per oggetto: “Lavori di riqualificazione strade e manutenzione straordinaria S.S. 18 – Approvazione verbale di aggiudicazione alla ditta Farfaglia s.r.l. di San Gregorio d’Ippona”. Impugna altresì il provvedimento di annullamento dell’ aggiudicazione provvisoria inizialmente disposta a suo favore, la nota prot. n. 24925 del 17 ottobre 2005, con la quale è stata comunicata la riammissione dell’A.T.I. CO.FOR. s.r.l. – GE.COS. s.p.a., già esclusa nella sessione di gara del 4 ottobre 2005, il verbale di gara del 19 ottobre 2005 e il contratto di appalto, ove stipulato. Chiede, infine, la condanna del Comune al risarcimento del danno cagionatole dalla sua illegittima attività provvedimentale.<br />
Deduce i seguenti motivi:<br />
I) <u>Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violzione dell’art. 75, lett. C), del D.P.R. n. 554/1999, relativamente alla dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della CO.FOR. s.r.l.  sull’iinsussistenza di situazioni preclusive riguardanti soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio.</u> Ai sensi della disposizione in epigrafe, nonché del disciplinare di gara, la dichiarazione attestante l’ insussistenza di condizioni ostative all’ aggiudicazione della gara in questione avrebbe dovuto essere prestata non dal legale rappresentante della CO.FOR., ma dai diretti interessati, tra i quali rientrerebbero anche tre altri direttori tecnici cessati dalle funzioni nell’ultimo triennio (sigg.ri Toscano, Camera e Meduri).<br />
II) <u>Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e sviamento. Violazione del disciplinare di gara (pag. 3, punto 7 e successivo quinto periodo). Mancata allegazione da parte della GE.COS. s.p.a. della dichiarazione rilasciata dall’ amministrazione appaltante, certificante l’avvenuto sopralluogo.</u> Per la partecipazione alla gara non sarebbe stata sufficiente l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ amministrazione a favore della CO.FOR., ma – trattandosi di A.T.I. non ancora costituita &#8211; sarebbe stata necessaria anche attestazione riferita alla futura impresa “mandante” GE.COS. s.p.a.<u> </u>   <br />
III) <u>Nullità del contratto stipulato dalla P.A. Risarcimento del danno.</u> L’illegittimità dell’aggiudicazione alla controinteressata determinerebbe il venir meno del contratto con essa stipulato dall’amministrazione e la reintegrazione in forma specifica dei diritti spettanti alla ricorrente o, comunque, il risarcimento dei danni subiti, da quantificare nel 10% dell’offerta presentata e nel danno derivante dalla mancata possibilità di ascrivere i lavori <i> de quibus </i>tra quelli valutabili ai fini dell’attestazione SOA.<br />
La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.<br />
Il Comune di Gioia Tauro si è costituito in giudizio ed ha sostenuto, con articolate controdeduzioni, la legittimità del suo operato, chiedendo la reiezione del ricorso. <br />
Anche la controinteressata Farfaglia s.r.l. si è costituita in giudizio ed ha sostenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati. Con due successivi ricorsi incidentali condizionati, la controinteressata ha poi dedotto che, anche nel caso che il ricorso principale dovesse considerarsi fondato, l’aggiudicazione sarebbe comunque di sua spettanza, dovendosi escludere dalla gara altre concorrenti, sì da determinare una soglia di anomalia che la vedrebbe in ogni caso favorita.<br />
La Farfaglia s.r.l. conclude per il rigetto del ricorso.<br />
Con successive memorie la ricorrente e la controinteressata hanno ribadito ed ampliato le rispettive argomentazioni, insistendo nelle rassegnate conclusioni.<br />
La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell’8 novembre 2006.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Con il I) motivo la ricorrente sostiene che, in base all’art. 75 del D.P.R. n. 554/1999, nonché del disciplinare della gara in questione, la dichiarazione attestante l’ insussistenza di condizioni ostative all’ aggiudicazione avrebbe dovuto essere prestata non dal legale rappresentante dell’impresa CO.FOR., ma dai diretti interessati, tra i quali rientrerebbero anche tre altri direttori tecnici cessati dalle funzioni nell’ultimo triennio (sigg.ri Toscano, Camera e Meduri)<br />
Tali censure non meritano condivisione.<br />
Quanto al fatto che la dichiarazione <i>de qua</i> non è stata resa dagli interessati, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare, in fattispecie del tutto analoga, che, secondo la vigente normativa, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione le situazioni personali possono essere comprovate mediante dichiarazione sostitutiva dell&#8217;atto di notorietà, prestata anche da soggetto diverso. <br />
La stessa <i>lex specialis</i> si è uniformata a tale regola e non vi è motivo, quindi, di ritenere che la prescrizione del disciplinare, che richiedeva la dichiarazione effettuata anche dai direttori tecnici, abbia inteso derogare alle disposizioni del t.u. in materia di documentazione amministrativa, che consente l’effettuazione di detta dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’impresa che partecipa alla gara. <br />
Comunque, dovendo procedere all&#8217;interpretazione della clausola del bando, occorre preferire la lettura che la renda compatibile con le previsioni generali del D.P.R. n. 445/2000. E ciò in ossequio al principio operante nella materia delle pubbliche gare, che favorisce la partecipazione di un numero per quanto possibile ampio di concorrenti. <br />
In caso contrario, oltre all&#8217;inosservanza del principio anzidetto, risulterebbe obliterato anche il disposto dell&#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, che fa divieto all&#8217;Amministrazione di aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dall&#8217;istruttoria, delle quali nella specie non vi è traccia (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 maggio 2003, n. 424; C.S., V, 28 maggio 2004, n. 3460).<br />
 In ordine, invece, alla mancata “estensione“ della dichiarazione  a direttori tecnici cessati entro il triennio dalla celebrazione della gara, il collegio osserva che – a prescindere da ogni rilievo  sulla riconducibilità anche dei direttori tecnici cessati dalla carica all’àmbito operativo della disposizione che impone all’impresa concorrente la dichiarazione di insussistenza di cause ostative – risulta provato in atti (v. nota del Comune di Gioia Tauro depositata il 19 ottobre 2006, prot. n. 2794), a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, che dette cause ostative <u>in concreto non sussistono</u>, sicché la censura in esame non può essere accolta, in applicazione del disposto dell’art. 21 <i>octies</i>, comma 2, della legge n. 241/1990 (secondo cui <i>“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”</i>).<br />
Con il II) motivo, la ricorrente deduce che per la partecipazione alla gara non sarebbe stata sufficiente l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’ amministrazione a favore della CO.FOR., ma – trattandosi di A.T.I. non ancora costituita &#8211; sarebbe stata necessaria anche attestazione riferita alla futura impresa “mandante” GE.COS. s.p.a.<br />
Anche questa censura non ha pregio.<br />
Il collegio ritiene, infatti, che, anche con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, che la legge ha ammesso a partecipare alle gare (v. art. 13, comma 5, della legge n. 109/1994 e succ. modif.), valga il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all’ impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento (v. C.S., V, 20 maggio 2002, n. 2716).<br />
Tra tali adempimenti, utilmente operati dalla sola (futura) mandataria rientra, nel caso di specie, il sopralluogo del sito dei lavori, che la CO.FOR. ha correttamente effettuato, anche &#8211; seppure implicitamente – nella sua veste di mandataria del costituendo raggruppamento con la GE.COS.<br />
In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va dunque rigettato, risultando inutile l’esame dei ricorsi incidentali condizionati.   <br />
	Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di causa. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria &#8211; Sezione staccata di Reggio Calabria – rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
	Spese compensate.<br />	<br />
	Ordina all&#8217;autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.</p>
<p>	Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio dell’8 novembre 2006 / 31 gennaio 2007.   </p>
<p align=center>DEPOSITATA PRESSO LA<br />
SEGRETERIA   DEL  T.A.R.<br />
OGGI 12 febbraio 2007</p>
<p align=justify>
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