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	<title>1635 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-3-2020-n-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-3-2020-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1635</a></p>
<p>Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore; (Severino V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Fratta Pasini, c. Città  Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan e Fabio Francario; Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-3-2020-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-3-2020-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1635</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore;  (Severino V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Fratta Pasini, c. Città  Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan e Fabio Francario; Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Tito Munari e Cristina Zampieri; ISPRA &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e nei confronti di Ambito Territoriale di Caccia Venezia n. 4 , rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Simonato)</span></p>
<hr />
<p>Azione amministrativa: parametri fondamentali dell&#8217; azione discrezionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Pubblica Amministrazione &#8211; azione amministrativa &#8211; parametri fondamentali dell&#8217;azione discrezionale &#8211; razionalità  e non contraddittorietà  &#8211; sono tali.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;azione amministrativa, oltre che a corretti canoni di interpretazione normativa e ad attendibili criteri di carattere scientifico, deve misurarsi con un parametro ulteriore, avente valenza generale e tale da ricondurre in una cornice di armonica coesistenza le contrapposte istanze emergenti in un determinato contesto in ordine al quale sia richiesto l&#8217;intervento regolativo dell&#8217;Amministrazione: quello della razionalità  e della non contraddittorietà .</em><br /> <em>Tale parametro di verifica della complessiva legittimità  dell&#8217;azione amministrativa discrezionale</em><em>costituisce la sintesi di una serie molteplici di esigenze, di cui non secondaria, è quella della coerenza del provvedimento da adottare (o giÃ  adottato) rispetto alla concreta situazione fattuale oltre che in relazione alle pregresse determinazioni amministrative: esso quindi (recte, la sua eventuale inosservanza) costituisce, nella sede giudiziale, lo strumento di emersione di profili di carenza istruttoria e/o insufficienza motivazionale del provvedimento, che non possono non condurre alla sua caducazione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 05/03/2020<br /> <strong>N. 01635/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04426/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4426 del 2019, proposto da Severino V., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via G. Borsi n. 4;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Città  Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan e Fabio Francario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Fabio Francario in Roma, piazza Paganica n. 13; Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Andrea Manzi, Tito Munari e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Andrea Manzi in Roma, via Confalonieri n. 5; ISPRA &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ambito Territoriale di Caccia Venezia n. 4 , rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Simonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Giorgio Vaccaro in Roma, via Flaminia n. 466;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 00989/2018, resa tra le parti</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città  Metropolitana di Venezia, della Regione del Veneto, dell&#8217;ISPRA &#8211; Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale e dell&#8217;Ambito Territoriale di Caccia Venezia n. 4 ;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2020 il Cons. Ezio Fedullo e uditi gli Avvocati Luca Mazzeo su delega dichiarata di Carlo Fratta Pasini, Fabio Francario per sè e su delega dichiarata di Fabio Simonato, Andrea Manzi e l&#8217;Avvocato dello Stato Bruno Dettori;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con la sentenza appellata, il T.A.R. Veneto ha respinto il ricorso (integrato da motivi aggiunti, dichiarati altresì¬ inammissibili) proposto dall&#8217;odierno appellante avverso la determinazione a firma del Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Città  Metropolitana di Venezia n. 2800/2017 del 19 luglio 2017, recante il rigetto dell&#8217;istanza di ampliamento dell&#8217;azienda agri-turistico venatoria &#8220;Cantarana&#8221; in Comune di Cona (VE) su terreni contermini a quelli aziendali, per ulteriori ha. 65,40, acquisita al protocollo il 17 marzo 2017 con il n. 23199, nonchè avverso il presupposto parere dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) prot. n. 9643/T &#8211; B30B del 15 giugno 2017 ed avverso la nota a firma del Responsabile dell&#8217;Area pareri tecnici e strategie di conservazione e gestione patrimonio faunistico nazionale e mitigazione danni e impatti dell&#8217;I.S.P.R.A. prot. n. 53866/2017 del 13 novembre 2017, depositata dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato il 30 novembre 2017 e avente ad oggetto &#8220;ricorso al TAR con sospensiva &#8211; Affare Legale 004010/2017&#8221;.<br /> L&#8217;originario ricorrente, soccombente in primo grado, contesta le statuizioni reiettive recate dalla sentenza appellata, alla cui conservazione è invece protesa l&#8217;attività  difensiva della Città  Metropolitana di Venezia, dell&#8217;Ambito Territoriale di Caccia Venezia n. 4 &#8220;Cavarzere &#8211; Cona &#8211; Chioggia&#8221;, della Regione del Veneto e dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale.<br /> Prima di affrontare i complessi temi giuridici che innervano la presente controversia, è opportuno tratteggiare brevemente il suo oggetto.<br /> Il sig. V. S., originario ricorrente e odierno appellante, è concessionario dell&#8217;Azienda Agri-Turistico Venatoria &#8220;Cantarana&#8221; sita nel Comune di Cona (VE).<br /> L&#8217;istituzione delle aziende agri-turistico-venatorie è prevista dall&#8217;art. 16, comma 1, lett. b) l. n. 157/1992, ai sensi del quale le stesse sono &#8220;soggette a tassa di concessione regionale&#8221; e vi &#8220;sono consentiti l&#8217;immissione e l&#8217;abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento&#8221;.<br /> La disciplina relativa all&#8217;istituzione ed al funzionamento di tale tipologia di azienda è poi ulteriormente articolata, per quanto di interesse, dall&#8217;art. 30 l.r. Veneto n. 50/1993 e dagli artt. 39 ss l.r. Veneto n. 1/2007.<br /> Le Zone di Ripopolamento e Cattura &#8211; altro istituto a venire in rilievo, come si vedrà , nell&#8217;ambito della presente controversia &#8211; sono invece contemplate e disciplinate dall&#8217;art. 11 l.r. Veneto n. 50/1993, a mente del cui comma 1 &#8220;la Giunta regionale istituisce le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l&#8217;immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all&#8217;ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità  faunistica ottimale per il territorio&#8221; (vedi anche art. 10, comma 8, lett. b) l. n. 157/1992).<br /> L&#8217;appellante otteneva quindi la concessione per l&#8217;istituzione dell&#8217;Azienda Agro-Turistico Venatoria denominata &#8220;Cantarana&#8221; mercè la determina dirigenziale del Servizio Caccia e Pesca della Città  Metropolitana di Venezia n. 425 del 26 febbraio 2013: l&#8217;estensione aziendale originaria era di ha 184,06.<br /> La superficie aziendale veniva ampliata di ulteriori ha 65,40, fino a raggiungere l&#8217;estensione complessiva di ha. 249,46, per effetto del decreto dirigenziale n. 2784 del 18 settembre 2016: tale provvedimento veniva tuttavia annullato dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera n. 4 del 10 gennaio 2017, in accoglimento del ricorso gerarchico improprio presentato dall&#8217;Ambito Territoriale di Caccia n. VE4, sulla scorta della mancata acquisizione del parere dell&#8217;ISPRA, espressamente definito &#8220;obbligatorio ma non vincolante&#8221;, richiesto dall&#8217;art. 30, comma 2, l.r, Veneto n. 50/1993.<br /> L&#8217;appellante, preso atto del sopravvenuto annullamento dell&#8217;atto di assenso del richiesto ampliamento, presentava in data 14 marzo 2017 una nuova istanza di ampliamento, che veniva tuttavia respinta con l&#8217;impugnato provvedimento dirigenziale (n. 2800 del 19 luglio 2017), adottato sulla scorta del parere negativo dell&#8217;Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 29643/T-B30B del 15 giugno 2017, con il quale veniva evidenziato che il richiesto ampliamento può &#8220;compromettere la gestione di altri Istituti faunistici presenti sul territorio&#8221;.<br /> Le ragioni del diniego venivano ulteriormente esplicitate dall&#8217;ISPRA (con quale valenza giuridica si dirà  meglio <em>infra</em>) con la relazione depositata agli atti del giudizio di primo grado in data 30 novembre 2017, con la quale si evidenziava quanto segue: &#8220;l&#8217;ampliamento in questione porterebbe l&#8217;Azienda Agri-Turistico Venatoria in esame a confinare con una Zona di Ripopolamento e Cattura, ovvero Istituti a divieto di caccia, che rientrano a tutti gli effetti tra le aree protette come indicato nell&#8217;art. 10 Legge 157/1992. Tale interpretazione trova riscontro nel documento tecnico n. 15 &#8220;Documento orientativo sui criteri di omogeneità  e congruenza per la pianificazione faunistico-venatoria&#8221; da pag. 23 a pag. 31 redatto dall&#8217;istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) come previsto sempre nell&#8217;art. 16 comma 1 lettera b della medesima legge. Ai sensi della soprarichiamata legge 157/92 (art. 10 comma 7) le Aziende Agri-Turistico Venatorie sono caratterizzate da una gestione venatoria basata sull&#8217;immissione di soggetti allevati, pratica questa che comporta, nel caso di contatti tra soggetti immessi e le popolazioni naturali delle stesse specie, rischi legati al possibile passaggio di patologie dagli individui immessi ai soggetti presenti in natura, e di competizione e ibridazione tra popolazioni naturali e quelle provenienti da cattività . Inoltre, la prossimità  dell&#8217;Azienda Faunistico Venatoria con la Zona di Ripopolamento e Cattura comporta anche il rischio di un prelievo diretto di individui provenienti da popolazioni naturali che per irradiamento potrebbero entrare nel territorio dell&#8217;Azienda. Scopo istitutivo della Zona di Ripopolamento e Cattura è proprio quello di creare popolazioni naturali stabili e che con il loro irradiamento ripopolano naturalmente le aree aperte alla caccia circostanti (legge 157/92 comma 7 art. 10)&#8221;.<br /> Così¬ delineati, sul piano normativo e fattuale, i contorni essenziali della fattispecie oggetto di giudizio, possono approfondirsi le questioni giuridiche che germinano dai motivi di ricorso, al fine di verificare la correttezza delle conclusioni reiettive cui è pervenuto il giudice di primo grado.<br /> In primo luogo, deve sottolinearsi il ruolo indeclinabile dell&#8217;ISPRA in ordine alla funzione consultiva che è chiamato ad esprimere nell&#8217;ambito del procedimento in esame: ruolo messo in discussione dalla parte appellante, la quale assume che, nel quadro del riparto di competenze tra Stato ed Enti locali <em>in subiecta materia</em>, al menzionato Istituto sarebbero affidati compiti consultivi e di indirizzo esclusivamente ai fini della tutela ambientale e della conservazione della natura, essendone esclusa la fase attuativa della pianificazione faunistico-venatoria (di cui costituirebbe espressione il provvedimento impugnato in primo grado).<br /> Il suddetto ruolo rinviene infatti il suo fondamento in plurimi motivi, di carattere formale-procedimentale ma non meno sostanziale, ovvero in funzione dell&#8217;esercizio imparziale e coerente del potere affidato all&#8217;Ente territoriale.<br /> Dal primo punto di vista, invero, non può tacersi che l&#8217;art. 30, comma 2, l.r. Veneto n. 50/1993 dispone espressamente che &#8220;la Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell&#8217;art. 8, sentito l&#8217;ISPRA, provvede a rilasciare la concessione per l&#8217;istituzione di aziende agri-turistico-venatorie&#038;&#8221;.<br /> Deve in proposito osservarsi che l&#8217;ampliamento, in quanto destinato a riflettersi sulla compatibilità  dell&#8217;Azienda giÃ  istituita con la programmazione faunistico-venatoria, non può non rispettare lo schema procedimentale contemplato dal legislatore per l&#8217;atto istitutivo, identica essendo l&#8217;esigenza istruttoria ad esso sottesa.<br /> Inoltre, la necessità  di acquisire il parere del menzionato Istituto trova il suo presupposto, nella vicenda in esame, nel vincolo &#8220;conformativo&#8221; discendente, nei confronti della Città  Metropolitana di Venezia, dalla delibera regionale n. 4/2017, di accoglimento del ricorso gerarchico improprio proposto dall&#8217;A.T.C. Venezia 4 nei confronti dell&#8217;originario atto di assenso al richiesto ampliamento aziendale: ciò in quanto la decisione giustiziale scaturisce proprio dalla rilevata carenza del suindicato obbligatorio segmento consultivo.<br /> Nè potrebbe sostenersi che il vincolo suindicato attenga esclusivamente all&#8217;<em>an</em> del parere, senza condizionarne i contenuti (ilÂ <em>quomodo</em>, ovvero il perimetro di espressione): ciò perchè la suindicata delibera regionale non è priva di influenza in ordine a tale secondo aspetto, ove si consideri che essa reca l&#8217;espressa quanto vincolante qualificazione del parere <em>de quo</em> come &#8220;strumento deputato alla valutazione scientifica, operata a livello nazionale, della coerenza della gestione faunistica decisa ai successivi livelli regionale e provinciale&#8221;.<br /> In ogni caso &#8211; quanto alle ragioni &#8220;sostanziali&#8221; che militano nel senso della indefettibilità  del parere in discorso e della insostenibilità  della tesi attorea, intesa a delimitarne la portata oggettiva con riferimento alla sola fase strettamente programmatoria &#8211; deve rilevarsi che l&#8217;indiscusso carattere facoltativo del parere in discorso è di per sè sufficiente a garantire l&#8217;autonomo esercizio delle competenze gestionali da parte della Provincia (ovvero della Città  Metropolitana), preservando nel contempo le esigenze di esercizio coerente e scientificamente consapevole delle stesse, in vista del perseguimento dell&#8217;obiettivo di una efficace politica faunistico-venatoria.<br /> Del resto, l&#8217;assunto attoreo secondo cui sarebbe possibile (<em>recte</em>, indispensabile) separare nettamente la fase programmatoria da quella attuativa <em>in subiecta materia</em>, circoscrivendo alla prima l&#8217;intervento consultivo dell&#8217;ISPRA, non tiene conto del fatto che una gestione irrazionale degli indirizzi pianificatori presenta il rischio di vanificarne i contenuti ed alterarne gli equilibri di fondo: giustificandosi, quindi, che l&#8217;organo consultivo interpellato nella fase di approvazione del piano non sia estromesso dalla successiva fase attuativa.<br /> Infine, non può non evidenziarsi che, in un contesto normativo non univoco, deve senz&#8217;altro prediligersi un criterio interpretativo proteso ad arricchire l&#8217;<em>humus</em> istruttorio del provvedimento conclusivo, tanto pìù in quanto si traduca nell&#8217;acquisizione al procedimento di contributi conoscitivi e valutativi scientificamente accreditati e promananti da organi dotati di competenze tecniche specialistiche.<br /> La chiarificazione del suindicato profilo consente di procedere all&#8217;esame degli ulteriori aspetti controversi, a cominciare da quello attinente alla esaustività  motivazionale dell&#8217;impugnato provvedimento diniego.<br /> Le doglianze attoree, da questo punto di vista, non possono essere condivise: ciò in quanto, sebbene la &#8220;catena di rimandi&#8221; che contraddistingue, da un punto di vista motivazionale, l&#8217;atto impugnato renda non immediatamente intellegibili le ragioni poste a suo fondamento.<br /> In primo luogo, infatti, la determinazione dirigenziale reiettiva richiama espressamente il parere ISPRA del 15 giugno 2017, mutuandone il contenuto: nè, ai fini della &#8220;spendita&#8221; di quel parere agli effetti giustificativi della determinazione negativa, sarebbe stata necessaria una particolare formula di condivisione, ulteriore rispetto a quella insita nel recepimento di quel parere, in mancanza di ragioni per dissentire da esso, corroborato dal risalto dato all'&#8221;autorevolezza&#8221; ed al &#8220;ruolo istituzionale&#8221; dell&#8217;Istituto, oltre che alla &#8220;novità &#8221; dello stesso parere quale elemento istruttorio non acquisito nel corso del precedente procedimento (conclusosi con il rilascio dell&#8217;assenso all&#8217;ampliamento dell&#8217;A.A.T.V. &#8220;Cantarana&#8221; annullato dalla Giunta Regionale del Veneto).<br /> Nè alcun addebito di carenza motivazionale potrebbe essere formulato nei confronti del suindicato parere ISPRA (e quindi, di riflesso, a carico del provvedimento negativo che lo recepisce).<br /> E&#8217; sì¬ vero che il citato parere fa discendere l&#8217;orientamento sfavorevole all&#8217;ampliamento dell&#8217;Azienda dalla preoccupazione che esso &#8220;possa compromettere la corretta gestione di altri Istituti faunistici presenti sul territorio&#8221;: formula che presta indubbiamente il fianco ai rilievi di genericità  motivazionale articolati dalla parte appellante.<br /> Tuttavia, anche il citato parere denota il (legittimo) ricorso da parte del suo redattore alla tecnica motivazionale <em>per relationem</em>, laddove rinvia alla &#8220;documentazione pervenuta dall&#8217;ATC n. 4 &#8220;Cavarzene-Chioggia-Cona&#8221; con nota prot. n. 187 del 14/4/2017&#8243;: nota, quella oggetto di <em>relatio</em>, in cui si afferma tra l&#8217;altro che &#8220;con l&#8217;ampliamento l&#8217;A.A.T.V. viene a confinare con le Z.R.C. denominate Sista Alta e Cordenazzo, dove la densità  elevata di lepri (vedi censimento primaverile allegato) è pari rispettivamente a 57,8 e 34,0 su 100 ha. Secondo quanto è risaputo e divulgato anche dallo stesso ISPRA le Z.R.C. hanno una funzione fondamentale di irradiamento naturale di fauna selvatica e di lepri in particolare. (&#038;) E&#8217; quindi palese che l&#8217;ampliamento della A.A.T.V. che porterebbe la stessa a confinare ad est e sud con le due Z.R.C. (togliendo di fatto l&#8217;unico territorio dove la selvaggina può irradiarsi), comporterebbe l&#8217;abbattimento di fauna selvatica patrimonio indisponibile dello Stato da parte degli utenti della A.A.T.V.&#8221;<br /> Nè potrebbe sostenersi il carattere artificioso &#8211; ovvero, la sua non rispondenza della surriportata motivazione alle effettive ragioni del parere negativo &#8211; della così¬ ricostruita giustificazione del provvedimento di diniego della Città  Metropolitana di Venezia, ove si consideri che essa è per significativi profili sovrapponibile alle argomentazioni contenute nella summenzionata relazione ISPRA, prodotta dall&#8217;Avvocatura dello Stato, in data 30 novembre 2017, agli atti del giudizio di primo grado (laddove, appunto, si fa riferimento al fatto che l&#8217;ampliamento &#8220;porterebbe l&#8217;Azienda Agri-Turistico Venatoria in esame a confinare con una Zona di Ripopolamento e Cattura, ovvero Istituti a divieto di caccia&#8221;, alle diverse finalità  sottese alla istituzione della stessa rispetto alla Z.R.C. ed al pericolo di &#8220;prelievo diretto di individui provenienti da popolazioni naturali che per irradiamento potrebbero entrare nel territorio dell&#8217;Azienda&#8221;).<br /> I rilievi che precedono, oltre a dimostrare la sufficienza motivazionale del provvedimento di diniego impugnato in primo grado, consentono altresì¬ di escludere che alla citata relazione possa attribuirsi valenza (inammissibilmente) integrativa della motivazione, in ipotesi lacunosa, del primo: ciò sia alla luce della sua intrinseca finalità  meramente espositiva e chiarificatrice (cui si correla l&#8217;assenza nella stessa di connotati provvedimentali, dalla quale il T.A.R. ha fatto correttamente discendere l&#8217;inammissibilità  della relativa domanda di annullamento, proposta con motivi aggiunti dalla parte ricorrente), sia in virtà¹ del fatto che essa richiama ed approfondisce (almeno in parte) argomenti giÃ  enucleabili, nel modo che si è detto, dall&#8217;originario provvedimento di diniego.<br /> Devono adesso esaminarsi i motivi di appello intesi a contestare la coerenza e la logicità  del provvedimento (e del parere) impugnato, anche alla luce delle pregresse vicende provvedimentali.<br /> Ritiene al riguardo la Sezione che i motivi addotti dall&#8217;Amministrazione, connessi alla necessità  di preservare la specifica funzione delle Z.R.C., nell&#8217;ambito della complessiva pianificazione faunistico-venatoria del territorio, anche evitando situazioni conflittuali che potrebbero realizzarsi rispetto ad altri istituti, compreso quello del cui ampliamento è causa, vocati al perseguimento, nell&#8217;ambito di quella pianificazione, di altra finalità , siano, in linea generale, meritevoli di condivisione: non solo la parte appellante non formula specifiche contestazioni atte ad inficiare, sul piano giuridico o squisitamente scientifico, l&#8217;attendibilità  della suindicata impostazione, ma nemmeno potrebbe farsi leva sul carattere vincolante della delibera di Giunta regionale n. 4/2017, di annullamento del primigenio provvedimento di assenso al richiesto ampliamento, atteso che la statuizione reiettiva in esso contenuta attiene specificamente ed esclusivamente al motivo (del ricorso gerarchico improprio) inerente al contrasto dell&#8217;istanza di ampliamento con le attività  di ripopolamento realizzata sul suo territorio &#8211; compresa l&#8217;area interessata dalla medesima istanza &#8211; dall&#8217;ATC Venezia 4.<br /> Deve tuttavia osservarsi che l&#8217;azione amministrativa, oltre che a corretti canoni di interpretazione normativa e ad attendibili criteri di carattere scientifico, deve misurarsi con un parametro ulteriore, avente valenza generale e tale da ricondurre in una cornice di armonica coesistenza le contrapposte istanze emergenti in un determinato contesto in ordine al quale sia richiesto l&#8217;intervento regolativo dell&#8217;Amministrazione: quello della razionalità  e della non contraddittorietà .<br /> Tale parametro di verifica della complessiva legittimità  dell&#8217;azione amministrativa discrezionale costituisce la sintesi di una serie molteplici di esigenze, di cui non secondaria, oltre che immediatamente pertinente in relazione alla fattispecie in esame, è quella della coerenza del provvedimento da adottare (o giÃ  adottato) rispetto alla concreta situazione fattuale oltre che in relazione alle pregresse determinazioni amministrative: esso quindi (<em>recte</em>, la sua eventuale inosservanza) costituisce, nella sede giudiziale, lo strumento di emersione di profili di carenza istruttoria e/o insufficienza motivazionale del provvedimento, che non possono non condurre alla sua caducazione.<br /> Nella specie, non può omettersi di considerare che l&#8217;art. 43, comma 4, l.r. Veneto n. 1/2007 (a differenza dell&#8217;art. 22, comma 5, l.r, Veneto n. 37/1997, citato dalla parte appellante), nell&#8217;attribuire alla Provincia il potere di fissare distanze di rispetto tra diversi Istituti venatori, contempla espressamente, da un lato, le Aziende Agri Turistico Venatorie (al cui <em>genus</em> appartiene appunto l&#8217;Azienda &#8220;Cantarana&#8221;), dall&#8217;altro lato, le Zone di Ripopolamento e Cattura: in tal modo sottendendo l&#8217;utilità  (e l&#8217;esigenza) di una puntuale regolamentazione delle relazioni spaziali tra i due Istituti.<br /> Tuttavia, laddove a tale adempimento regolativo non si sia provveduto (ma anzi, come si vedrà , l&#8217;assetto esistente, cui concorre il provvedimento istitutivo dell&#8217;Azienda &#8220;Cantarana&#8221;, contempli e legittimi la coesistenza ravvicinata tra A.A.T.V. e Z.R.C.), e sebbene tale omissione non precluda la possibilità  di valutare in concreto (<em>recte</em>, in sede di puntuale esercizio del potere di concedere l&#8217;istituzione di una nuova A.A.T.V. o di assentirne l&#8217;ampliamento) la compatibilità  tra i due Istituti faunistici, occorre che l&#8217;Amministrazione dia puntualmente conto delle ragioni per le quali ritiene di disciplinare restrittivamente, con riferimento ad una specifica fattispecie, quella relazione.<br /> Ebbene, non risulta &#8211; alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, pur articolantesi nel modo che si è detto, così¬ come in considerazione del suo concreto atteggiarsi dispositivo, teso ad impedire <em>tout court</em> l&#8217;ampliamento in questione &#8211; che l&#8217;Amministrazione abbia tenuto adeguatamente conto del fatto che, come si evince dalla cartografia allegata al ricorso in appello (doc. 13 del foliario), la A.A.T.V. &#8220;Cantarana&#8221; giÃ  &#8211; <em>ergo</em>, alla stregua della concessione istitutiva, corredata del relativo parere favorevole dell&#8217;ISPRA &#8211; confina sul lato est con una Z.R.C. (esattamente, quella denominata &#8220;Sista Alta &#8211; Cordenazzo&#8221;), mentre il richiesto ampliamento, ove realizzato, determinerebbe esclusivamente, oltre che il prolungamento (in direzione sud) di quella contiguità , la creazione, sul lato sud della medesima A.A.T.V., di una ulteriore comunanza di confine con la Z.R.C. denominata &#8220;Cordonazzo&#8221;: in tal modo, sostanzialmente eliminando l&#8217;area di interclusione esistente tra la A.A.T.V., la Z.R.C. &#8220;Sista Alta &#8211; Cordenazzo&#8221; e la Z.R.C. &#8220;Cordonazzo&#8221;.<br /> Ebbene, in tale contesto fattuale, è evidente che le motivazioni del provvedimento negativo, incentrate &#8211; come pone correttamente in evidenza la parte appellante &#8211; sull&#8217;esigenza assoluta di evitare situazioni di contiguità  tra A.A.T.V. e Z.R.C., non tengono conto del fatto inconfutabile che tale situazione, con riferimento alla A.A.T.V. &#8220;Cantarana&#8221;, è giÃ  in essere: pertanto, sarebbe stato esigibile, nella situazione (fattuale e provvedimentale) data, un ulteriore sforzo istruttorio e motivazionale dell&#8217;Amministrazione, inteso a dimostrare persuasivamente, ai fini reiettivi dell&#8217;istanza di ampliamento di cui si tratta, l&#8217;insostenibilità , in contemplazione di una coerente azione attuativa della pianificazione faunistico-venatoria e del rispetto delle specifiche finalità  dei diversi e compresenti Istituti faunistici, di un ulteriore ampliamento aziendale, anche in considerazione della sua concreta caratterizzazione spaziale e dimensionale oltre che del fatto che, alla stregua della menzionata cartografia, le sunnominate Z.R.C. presentano altri spazi di possibile irradiamento della popolazione faunistica.<br /> Tale (allo stato insoddisfatto) impegno istruttorio e motivazionale dell&#8217;Amministrazione avrebbe potuto esprimersi, esemplificativamente, attraverso la dimostrazione del fatto che la conservazione di quello spazio di interclusione è essenziale ai fini della non conflittuale coesistenza dei due Istituti faunistici ovvero della inaccettabilità , a quel medesimo scopo, di un ulteriore ampliamento della A.A.T.V., in quanto generatore di interazioni pregiudizievoli, ai fini faunistici, tra i due Istituti (non connesse alla attuale situazione di contiguità  o eccedenti la misura tollerabile della stessa).<br /> Peraltro, come ben evidenziato dalla parte appellante e coerentemente con la facoltà , normativamente prevista, di istituire aree di rispetto, non potrebbe escludersi il ricorso ad una misura intermedia, rappresentata dalla fissazione di una distanza minima tra confine della A.A.T.V. e della Z.R.C., cui la parte interessata avrebbe potuto adeguarsi in sede di ripresentazione dell&#8217;istanza di ampliamento.<br /> Non si ritiene, invece, che la motivazione del provvedimento di diniego possa risiedere in un generico, oltre che sottinteso, incremento dell&#8217;incidenza negativa che l&#8217;attuale situazione di contiguità  tra i due Istituti sarebbe giÃ  idonea a produrre sul corretto funzionamento della Z.R.C., attesa l&#8217;indeterminatezza di tale (implicito) assunto, ovvero nel fatto che l&#8217;ampliamento sarebbe foriero della duplicazione di quella situazione (allo stato in essere solo con la Z.R.C. &#8220;Sista Alta &#8211; Cordenazzo&#8221; ed in futuro anche con la Z.R.C. &#8220;Cordonazzo&#8221;): dal secondo punto di vista, infatti, resterebbe da spiegare perchè la ritenuta compatibilità  tra la A.A.T.V. e la Z.R.C. &#8220;Sista Alta &#8211; Cordenazzo&#8221;, insita nel rilascio e nella perdurante efficacia del provvedimento istitutivo, non possa estendersi anche alla Z.R.C. &#8220;Cordonazzo&#8221;.<br /> In conclusione, quindi, la proposta domanda di annullamento è meritevole di accoglimento, per le ragioni innanzi esposte, salve le ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione, mentre può dichiararsi l&#8217;assorbimento delle deduzioni attoree non esaminate, siccome prive di sostanziale incidenza sulla decisione della controversia.<br /> La complessità  e sostanziale originalità  del suo oggetto giustificano infine la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, salve le ulteriori determinazioni dell&#8217;Amministrazione.<br /> Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Lipari, Presidente<br /> Stefania Santoleri, Consigliere<br /> Giovanni Pescatore, Consigliere<br /> Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-3-2020-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/3/2020 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1635</a></p>
<p>Collegio Pres. Garofoli, Est. Parti Linet Italia S.r.l. (Avv.ti F. A. Bifulco e A. Manzi) Arca S.p.A. (Avv. P. Pujatti) Malvestio S.p.A (Avv.ti A. Clarizia e A. Biagini) Regione Lombardia e Regione Veneto (non costituiti in giudizio) Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato) Clausole ambientali e criteri di valutazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1635</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Garofoli, Est. Parti Linet Italia S.r.l. (Avv.ti F. A. Bifulco e A. Manzi) Arca S.p.A. (Avv. P. Pujatti) Malvestio S.p.A (Avv.ti A. Clarizia e A. Biagini) Regione Lombardia e Regione Veneto (non costituiti in giudizio) Ministero della Salute (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Clausole ambientali e criteri di valutazione dell&#8217;offerta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalto &#8211; Lex specialis &#8211; Criteri di valutazione &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte &#8211; Separazione &#8211; Principio &#8211; Non violato</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">2. Appalto &#8211; Lex specialis &#8211; Criteri ambientali minimi &#8211; Certificazione ISO 14001 &#8211; Artt. 9 e 32 della Costituzione &#8211; Principi costituzionali &#8211; Concreta applicazione</span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1. Sono legittimi di criteri di valutazione diretti a premiare le caratteristiche organizzative dell&#8217;impresa sotto il profilo ambientale, così come sotto i profili della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate e della non discriminazione, al fine di valorizzare la compatibilità  e sostenibilità  ambientale della filiera produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto. Non si integra, infatti, la violazione del principio della separazione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>2. I criteri ambientali minimi (CAM) riferiti all&#8217;intera filiera produttiva, distributiva e di smaltimento del prodotto anzichè solamente alle sue caratteristiche tecniche, fatte oggetto di altre previsioni del bando, perseguono il fine della tutela ambientale. Difatti, la certificazione ISO 14001, che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) fissando i requisiti del «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione, premia i sistemi aziendali di gestione, privilegiando quelli con una maggiore attenzione per gli impatti ambientali dell&#8217;attività , in ossequio agli artt. 9 e 32 della Costituzione che hanno consentito di estendere l&#8217;ambito della tutela garantita alla salute pubblica, sino a ricomprendervi il &#8220;diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente&#8221;, anche mediante la disciplina di certificazione ambientale, di attività  delle singole imprese complessivamente rispettose dell&#8217;ambiente.</em></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7827 del 2018, proposto da Linet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Andrea Manzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Andrea Bifulco in Milano, via Medici, 15;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Arca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Piera Pujatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Emanuela Quici in Roma, via Nicolà² Porpora 16;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Malvestio S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Alfredo Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; Regione Lombardia, Regione Veneto non costituiti in giudizio; Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 01869/2018, resa tra le parti sul ricorso avverso la D.G. Prot. n. ARCA.2018.0004601 del 27.03.2018, recante l&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione disposta per il lotto n. 1 della gara ARCA 2017 042 per la fornitura di arredi sanitari e carrelli, e la determina del D.G. f.f. Prot. n. 0004830/2018 del 03.04.2018 recante l&#8217;aggiudicazione della medesima gara in favore di Malvestio S.p.a., e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arca S.p.A. e di Malvestio S.p.A e del Ministero della Salute;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2019 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Fabio Andrea Bifulco, Andrea Manzi, Piera Pujatti, Tiziano Ferrante, Alfredo Biagini, Angelo Clarizia e l&#8217;Avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1 &#8211; Nel 2018 l&#8217; Azienda Regionale Centrale Acquisti lombarda S.p.a. indiceva una procedura aperta per la stipulazione di una convenzione a favore degli enti sanitari delle Regioni Lombardia e Lazio, alla quale partecipava, relativamente al lotto n. 1, avente ad oggetto la fornitura di letti da degenza, anche l&#8217;appellante Linet Italia S.r.l. Tale società , facente parte dell&#8217;omonimo gruppo internazionale di rilevo europeo operante nella produzione e distribuzione di letti ospedalieri di ultima generazione, commercializza letti ospedalieri prodotti dalla controllante Linet Spol S.r.o., avente la propria sede principale nella Repubblica Ceca.</p>
<p style="text-align: justify;">Il criterio attraverso il quale la gara veniva aggiudicata era quello dell&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa ex art. 95, comma 2, d.lgs n. 50/2016, mediante un punteggio sino ad un massimo di 70 e 40 punti rispettivamente per l&#8217;offerta tecnica e per quella economica, nonchè mediante tre sub criteri valutativi che riguardavano la certificazione del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) con 4 punti aggiuntivi da attribuire secondo la modalità  &#8220;On/Off&#8221;; le innovazioni tecnologiche affidate in base alla modalità  di tipo &#8220;ponderale&#8221;; ed infine, con modalità Â di tipo &#8220;lineare&#8221; gli accessori aggiuntivi. In base alla stima dei criteri valutativi la migliore offerta risultava essere quella di Linet Italia S.r.l. (97,44 punti), più¹ conveniente dell&#8217;offerta proposta dalla seconda classificata Malvestio S.p.a. (96,60 punti).</p>
<p style="text-align: justify;">2 &#8211; Il provvedimento di aggiudicazione definitiva veniva impugnato dinnanzi al Tar Lombardia da Malvestio S.p.a., che contestava l&#8217;assegnazione a Linet dei 4 punti aggiuntivi per il rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM), essendo la concorrente alla gara Linet Italia S.r.l. priva della certificazione ISO14001, posseduta esclusivamente dalla società  controllante produttrice del prodotto offerto (Linet Spol S.r.o.).</p>
<p style="text-align: justify;">3 &#8211; Prima che il giudice di prime cure potesse pronunciarsi sul ricorso, l&#8217;ARCA disponeva l&#8217;annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione a favore di Linet Italia S.r.l., riconvocando la commissione di gara. Quest&#8217;ultima cancellava dalla valutazione tecnica relativa a Linet Italia S.r.l. il punteggio Cam-certificazioni, approvando una nuova graduatoria in cui risultava vincitrice Malvestio S.p.a.. Conseguentemente il TAR Lombardia dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, senza pronunciarsi nel merito. (sentenza Tar Lombardia, Sez IV, n. 9407/2018).</p>
<p style="text-align: justify;">4 -Linet Italia S.r.l. impugnava il provvedimento in autotutela che aveva ribaltato la graduatoria a favore della società  originariamente classificatasi seconda, deducendo quattro motivi di ricorso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Il primo motivo di ricorso riguardava l&#8217;iter procedimentale posto alla base dell&#8217;emanazione del provvedimento di autotutela, censurato sotto più¹ aspetti in quanto lesivo dei principi generali del procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Il secondo motivo di ricorso aveva ad oggetto il proprio diritto a vedersi corrispondere i 4 punti derivanti dal criterio di valutazione tecnica CAM- certificazioni, sulla base di una interpretazione oggettiva degli art. 5.1 e 4.2.2 della lex di gara, in virtà¹ della quale sarebbe possibile riconoscere il punteggio in relazione al fatto che il prodotto offerto è stato sia realizzato da una impresa certificata, restando priva di rilievo la circostanza che senza che la certificazione non era nominalmente riferita a Linet bensì alla sua controllante;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Il terzo motivo di ricorso, connesso al secondo, deduceva l&#8217;illegittimità  del sopra menzionato criterio di valutazione ove interpretato in maniera difforme dall&#8217;interpretazione esposta;</p>
<p style="text-align: justify;">4) Infine, con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si eccepiva l&#8217;incongruità  sia dell&#8217;ammissione che della valutazione tecnica di Malvestio S.p.a. sotto vari profili:</p>
<p style="text-align: justify;">a) violazione delle disposizioni del d.lgs n 46 del 1997 attuativo della direttiva 93/42 CEE, concernente i dispositivi medici.</p>
<p style="text-align: justify;">b) errata valutazione del grado di protezione elettrica inferiore rispetto a quello certificato, con conseguente attribuzione di un punteggio superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">c) errata valutazione della inclinazione del trendelenburg o posizione anti-shock, del prodotto offerto da Malvestio S.p.a., con conseguente attribuzione di un punteggio superiore;</p>
<p style="text-align: justify;">d) errata applicazione del criterio della innovazione tecnologica basata su aspetti irrilevanti (la pedaliera non prevista nell&#8217;offerta Malvestio S.p.a.) o giù  apprezzati in base ad altri criteri;</p>
<p style="text-align: justify;">e) Apprezzamento incongruo del criterio CAM-certificazioni, in quanto Malvestio S.p.a. non risultava iscritta al registro dei produttori di apparecchiature elettriche ex d.lgs n.49 del 2014 attuativo della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).</p>
<p style="text-align: justify;">Malvestio S.p.a. a propria volta presentava ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: justify;">5 &#8211; Il Tar Lombardia, Sez. IV, dopo aver rigettato con ordinanza n. 774/2018 l&#8217;istanza cautelare presentata da Linet Italia S.r.l., decisione poi confermata anche dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2846 del 2018, rigettava altresì in via definitiva il suo ricorso con la sentenza n. 1869/2018, fatta oggetto del presente appello e sospesa in via cautelare da questa Sezione, con ordinanza del 25 ottobre 2018, sotto il profilo del pericolo di danno grave ed irreparabile.</p>
<p style="text-align: justify;">6 &#8211; Con il gravame in epigrafe Linet Italia S.r.l. chiede quindi la riforma o l&#8217;annullamento della decisione di primo grado per la parte in cui ha respinto il secondo ed il terzo dei motivi del ricorso introduttivo, che vengono contestualmente riproposti con l&#8217;appello ai fini dell&#8217;annullamento o della riforma:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della seduta di gara riservata n. 17 del 15/03/18;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota Prot. Arca 0004103/2018 del 16 marzo 2018, avente ad oggetto: &#8220;ARCA_2017_042 procedura aperta, per l&#8217;affidamento del servizio fornitura Arredi Sanitari e Carrelli. Richiesta chiarimenti&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; se esistente, del provvedimento con il quale il RUP ha richiesto la riconvocazione della Commissione giudicatrice al fine di verificare il ricorso proposto da Malvestio Spa;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del RUP Prot. n. 0004599.2018 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto: &#8220;PROCEDURA ARCA 2017 042 PER LA FORNITURA DI ARREDI SANITARI E CARRELLI NOTA DEL RUP &#8211; PROPOSTA DI ANNULLAMENTO AGGIUDICAZIONE DISPOSTA PER IL LOTTO N. 1&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina del D.G. Prot. n. ARCA.2018.0004601 del 27.03.2018 avente ad oggetto: &#8220;annullamento dell&#8217;aggiudicazione disposta per il Lotto n. 1 Gara ARCA_2017_042 &#8211; per la fornitura di Arredi Sanitari e Carrelli&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota Prot. ARCA.2018.0004628 del 28.03.0218 avente ad oggetto: &#8220;Gara ARCA_2017_042 per la fornitura di Arredi Sanitari e Carrelli. Informativa annullamento aggiudicazione Lotto 1&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota Prot. ARCA.2018.0004629 del 28.03.2018 avente ad oggetto: &#8220;Gara ARCA_2017_042 per la fornitura di Arredi Sanitari e Carrelli. Convocazione per riesame Lotto&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della seduta di gara riservata n. 18 del 28/03/18;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della seduta di gara pubblica n. 19 del 03/04/18;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota protocollo ARCA n. 2018.0004807 del 3.4.2018 con la quale è stata inviata a Malvestio Spa richiesta di precisazioni in ordine alle giustificazioni fornite ex art. 97 del d.lgs. 50/16 e delle giustificazioni da questa fornite;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della seduta di gara riservata n. 20 del 03/04/18;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota del RUP Prot. n. 0004826/2018 del 3.4.2018 avente ad oggetto: &#8220;PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ARCA_2017_042 &#8211; Procedura Aperta ai sensi dell&#8217;art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l&#8217;affidamento del servizio di fornitura di Arredi Sanitari e Carrelli &#8211; lotto n. 1&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della determina del D.G. f.f. Prot. n. 0004830/2018 del 03.04.2018 avente ad oggetto: &#8220;Aggiudicazione gara ARCA_2017_042 &#8211; Procedura Aperta ai sensi dell&#8217;art.60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l&#8217;affidamento del servizio di fornitura di Arredi Sanitari e Carrelli &#8211; lotto n. 1&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della nota Prot. n. ARCA.0004834/2018 del 03.04.2018 di comunicazione nuova aggiudicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei verbali di gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 nella parte in cui ammettono, anzichè escludere, MALVESTIO Spa dal lotto 1 della gara ARCA_2017_042 e/o nella parte in cui attribuiscono a MALVESTIO Spa un punteggio all&#8217;offerta tecnica superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto conseguire e comunque nella parte in cui attribuiscono a Linet Italia S.r.l. un punteggio inferiore a quello spettante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della precedente determina di aggiudicazione definitiva del lotto 1 della gara ARCA_2017_042 disposta in favore di Linet Italia S.r.l. con nota prot. 2018.0001805 del 29.1.2018, nella parte in cui viene ammessa, anzichè esclusa, l&#8217;offerta tecnica di MALVESTIO Spa e/o nella parte in cui viene attribuito a quest&#8217;offerta un punteggio superiore rispetto a quello che avrebbe dovuto conseguire e comunque nella parte in cui viene attribuito a Linet Italia un punteggio inferiore a quello spettante;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesse e conseguente, ancorchè non conosciuto, ove lesivo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè, in subordine, per la declaratoria di illegittimità  e quindi per l&#8217;annullamento delle disposizioni della lex specialis di gara afferente il Lotto 1 della procedura di gara ARCA_2017_042, nella parte in cui inserisce nella &#8220;Griglia di Valutazione&#8221; dell&#8217;offerta tecnica il seguente criterio valutativo, ove lesivamente inteso: CAM &#8211; verranno valutate positivamente tutte le ditte operanti nel rispetto dei criteri ambientali minimi (possesso ISO14001, certificazioni ambientali);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato con il nuovo illegittimo aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. e per la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">7 &#8211; In particolare, con il primo motivo d&#8217;appello, corrispondente al secondo motivo del ricorso di primo grado, Linet Italia S.r.l. sostiene l&#8217;erroneità  della sentenza del TAR per la parte in cui non ha valutato che la commissione di gara avrebbe erroneamente sottratto alla ricorrente i quattro punti previsti per il criterio valutativo di cui sopra, giacchè avrebbe avuto senza dubbio titolo al riconoscimento di quella frazione di punteggio alla stregua di una corretta interpretazione del disciplinare di gara con riguardo al criterio di valorizzazione dei criteri ambientali minimi (CAM), in forza del quale &#8211; così testualmente nel disciplinare &#8211; &#8220;verranno valutate positivamente tutte le ditte operanti nel rispetto dei criteri ambientali minimi (possesso ISO 14001 certificazioni ambientali)&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">8 &#8211; Secondo la tesi della stazione appaltante, come confermata dal TAR, peraltro il requisito in esame atteneva non al prodotto offerto ed alle sue specifiche caratteristiche, quanto piuttosto all&#8217;organizzazione aziendale del partecipante alla gara, per il quale la certificazione ISO 14001 prova che tale operatore ha un sistema di gestione che controlla e limita gli impatti ambientali della propria attività . Essendo un requisito dell&#8217;impresa e non del prodotto, sostiene ARCA S.p.a., non può quindi essere riferito a Linet Italia Srl, che pacificamente non ne è titolare, appartenendo invece la certificazione suddetta solo alla casa madre con sede nella Repubblica Ceca Linet spol S.r.o.</p>
<p style="text-align: justify;">9 &#8211; La tesi della resistente appare convincente. Essa poggia innanzi tutto su un dato letterale, nel senso che il disciplinare prevede espressamente la positiva valutazione delle &#8220;ditte operanti nel rispetto dei criteri ambientali minimi&#8221;, quindi con riferimento agli operatori concorrenti (&#8220;ditte&#8221;) ed alle loro modalità  organizzative e gestionali (&#8220;operanti nel rispetto&amp;&#8221;) al contrario delle altre disposizioni del disciplinare di gara richiamate dalla ricorrente, relative invece alle possibili specifiche certificazioni di prodotto (punti 4.2.2 e 5.1 del disciplinare), che quindi appaiono non incompatibili con la chiara dizione della norma speciale in esame,Â relativamente all&#8217;attribuzione del punteggio tecnico riferito alla complessiva qualità  ambientale dell&#8217;impresa partecipante alla gara.</p>
<p style="text-align: justify;">10 &#8211; La predetta ricostruzione della lex specialis di gara risulta altresì coerente con la ratio di tutela ambientale perseguita mediante la previsione e valorizzazione di criteri ambientali minimi (CAM) riferiti all&#8217;intera filiera produttiva, distributiva e di smaltimento del prodotto anzichè solamente alle sue caratteristiche tecniche, fatte oggetto di altre previsioni del bando. Infatti, non appare dubbia la circostanza per cui la certificazione ISO 14001, che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) fissando i requisiti del «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione, premia i sistemi aziendali di gestione, privilegiando quelli con una maggiore attenzione per gli impatti ambientali dell&#8217;attività  e deve essere riferito al solo soggetto i cui processi aziendali sono stati valutati positivamente, e non ad altri, anche se eventualmente compresi nello stesso gruppo imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">11 &#8211; Il Collegio non può quindi accogliere la censura avverso l&#8217;iter argomentativo del giudice di primo grado, che non appare affatto irragionevole in quanto l&#8217;interpretazione &#8220;oggettiva&#8221; del criterio di valutazione tecnica CAM- certificazioni dedotta dall&#8217;appellante come riferita al singolo prodotto offerto (così come previsto dalle diverse clausole di cui ai punti 4.2.2. e 5.1 del disciplinare di gara) non consente di superare la circostanza del mancato possesso, da parte dell&#8217;appellante, della certificazione ISO 14001, e ciù² non consente di certificare l&#8217;inidoneità  della concorrente società  Linet S.r.l. a fornire un prodotto ilÂ cui complessivo processo di produzione ed immissione nel mercato non sia pregiudizievole per l&#8217;ambiente.</p>
<p style="text-align: justify;">12 &#8211; Infatti, la tutela e la salvaguardia dell&#8217;ambiente, giù  presente fra i principi fondamentali della Costituzione italiana mediante la previsione di cui all&#8217;art. 9, ha assunto una valenza sempre più¹ fondamentale anche sulla spinta del diritto europeo, ed un esercizio esegetico ampliativo della portata dell&#8217;art. 32 Cost. ha consentito di estendere l&#8217;ambito della tutela garantita alla salute pubblica anche mediante le certificazioni di prodotto (riferite ad esempio, nel caso degli arredi, alle esalazioni nocive dei legnami ed alla non tossicità  delle vernici), sino a ricomprendervi il &#8220;diritto alla salubrità  dell&#8217;ambiente&#8221;, anche mediante la disciplina, e la conseguente possibilità  di certificazione ambientale, di attività  delle singole imprese complessivamente rispettose dell&#8217;ambiente, e la stessa Corte Costituzionale italiana ha inquadrato l&#8217;ambiente nell&#8217;ambito dei valori costituzionalmente protetti, come &#8220;una sorta di materia &#8220;trasversale&#8221; in ordine alla quale si manifestano competenze diverse tanto attinenti allo Stato, quanto spettanti alle singole regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">13 &#8211; Con il terzo motivo del ricorso di primo grado, riproposto con l&#8217;appello in via subordinata rispetto al secondo, la ricorrente denuncia la illegittimità  del criterio di valutazione tecnica CAM-certificazioni, in quanto si tratterebbe in sostanza di un requisito soggettivo e non di un criterio valutativo, con conseguente violazione del principio della separazione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione delle offerte.</p>
<p style="text-align: justify;">14 &#8211; Al riguardo, considera tuttavia il Collegio che anche tale principio deve essere applicato secondo criteri di proporzionalità , ragionevolezza ed adeguatezza, non potendo negarsi la legittimità  di criteri di valutazione che possano premiare le caratteristiche organizzative dell&#8217;impresa sotto il profilo ambientale, così come sotto i profili della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate e della non discriminazione, al fine di valorizzare la compatibilità  e sostenibilità  ambientale della filiera produttiva e distributiva dei prodotti che costituiscono, comunque, l&#8217;oggetto dell&#8217;appalto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le predette considerazioni valgono a maggior ragione qualora -così come nella fattispecie in esame- i predetti criteri non siano preponderanti nella determinazione complessiva del punteggio tecnico. Inoltre, come giù  sottolineato dal giudice di prime cure, l&#8217;art. 95 comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 giù  consentiva alle amministrazioni di indicare criteri premiali per la valutazione dell&#8217;offerta che potevano essere relativi, oltre che al maggior &#8220;rating&#8221; di legalità  dell&#8217;impresa, anche al &#8220;minor impatto sulla salute e sull&#8217;ambiente&#8221;; parimenti il comma 6 del medesimo articolo, allorchè elenca gli elementi che possono costituire criteri valutativi, non esclude il richiamo a caratteristiche proprie e soggettive dell&#8217;impresa. Tale possibilità  è stata altresì giù  confermata, seppure con riferimento agli appalti di servizi, dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 4283 del 2018, giù  richiamata dal Tar Lombardia) secondo la quale il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di prequalificazione e criteri di aggiudicazione della gara deve essere interpretato cum grano salis (così, espressamente, Cons. St., sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5808), consentendo alle stazioni appaltanti, nei casi in cui determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l&#8217;oggetto del contratto, possano essere valutate anche per la selezione della offerta, di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione della offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti la specifica attitudine del concorrente. Anche l&#8217;Autorità  Anticorruzione -ANAC, nelle proprie linee guida sull&#8217;offerta economicamente più¹ vantaggiosa approvate con deliberazione n. 2/2016 evidenzia che la separazione fra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione è ormai divenuta più¹ labile rispetto all&#8217;impostazione tradizionale, ed in base alla delibera ANAC n. 1091/2017, resa nell&#8217;ambito di un parere precontenzioso, è possibile valorizzare la certificazione ISO 14001.</p>
<p style="text-align: justify;">15 &#8211; Conclusivamente, anche nel caso di specie, pur non trattandosi di un appalto di servizi, non appariva illogico o illegittimo l&#8217;inserimento di un criterio di valutazione, peraltro meramente aggiuntivo e sussidiario, volto a premiare i processi aziendali dei singoli concorrenti muniti di una certificazione attestante, secondo il diritto comunitario, una maggiore attenzione all&#8217;impatto ed alla sostenibilità  ambientale nella produzione e nella distribuzione del prodotto offerto in gara. Anche il motivo d&#8217;appello in esame deve essere pertanto disatteso.</p>
<p style="text-align: justify;">16 &#8211; Sulla base delle pregresse considerazioni, il ricorso deve essere respinto. Sussistono tuttavia giustificati motivi, in relazione alla complessità  e novità  delle questioni, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-11-3-2019-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 11/3/2019 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1635</a></p>
<p>Pres. Barbagallo Est. De Nictolis Ricorsi riuniti AEEG (Avv. Stato) c/ Euroedil 98 s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e G. Greco); Edilhouse 2002 s.r.l. (Avv. A. Clarizia) sulle modalità di rilascio dei c.d. certificati bianchi e sull&#8217;esclusione della natura perentoria del termine per il deposito dei documenti nel procedimento istruttorio dell&#8217;AEEG</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1635</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barbagallo  Est. De Nictolis<br /> Ricorsi riuniti<br /> AEEG (Avv. Stato) c/ Euroedil 98 s.r.l. (Avv.ti A. Clarizia e G. Greco);<br /> Edilhouse 2002 s.r.l. (Avv. A. Clarizia)</span></p>
<hr />
<p>sulle modalità di rilascio dei c.d. certificati bianchi e sull&#8217;esclusione della natura perentoria del termine per il deposito dei documenti nel procedimento istruttorio dell&#8217;AEEG</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Energia – Certificati bianchi – Finalità &#8211; AEEG – Rilascio – Risparmio effettivo – Considerazione – Necessità &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2. Energia &#8211;  AEEG – Procedimento istruttorio – Deposito documenti – Termini – Natura perentoria – Esclusione – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di risparmio energetico i c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di riduzione del consumo di energia; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, consentendo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno al fine di non superare un livello massimo di inquinamento.  Pertanto, i progetti di riduzione di inquinamento delle imprese devono essere necessariamente effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte della riduzione solo apparente dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale. Ne consegue che  l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas è tenuta a fissare il numero di certificati bianchi spettanti alle imprese in base al risparmi energetici effettivamente realizzati.  	</p>
<p>2.  Nell’ambito del procedimento istruttorio dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, il termine assegnato ai privati dal D.P.R. n. 244/2001 di deposito di documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria, non è perentorio. Pertanto, deve essere consentita la produzione sia di memorie che di documenti fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1)	</b>sul ricorso numero di registro generale 3539 del 2009, proposto </p>
<p>dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Euroedil 98 s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Guido Greco, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; </p>
<p>	<br />
2)	sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2009, proposto </p>
<p>dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>White Energy s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni Origoni &#038; Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita; </p>
<p>3)	sul ricorso numero di registro generale 6372 del 2009, proposto <br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Fotosfera s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Maria Grazia Lanero e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio legale Gianni Origoni &#038; Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 20;<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita; </p>
<p>4)	sul ricorso numero di registro generale 6374 del 2009, proposto <br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>
contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Edilhouse 2002 s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; </p>
<p>5)	sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2009, proposto <br />
dall’<b>Autorità per l’energia elettrica ed il gas</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Edilhouse 2002 s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>quanto al ricorso n. 3539 del 2009: della sentenza del Tar Lombardia – Milano, sez. III, n. 1887/2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6371 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1885/2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6372 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1884/2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6374 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1889/2009;<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6375 del 2009: della sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sez. III, n. 1888/2009;<br />	<br />
tutte concernenti rigetto di richiesta di certificazione dei risparmi energetici.</p>
<p>Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio come in epigrafe indicati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2010 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Fabio Tortora, l&#8217;avv. Clarizia e l&#8217;avv. Dore (quest’ultima per delega dell&#8217;avv. Greco);<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Preliminarmente va disposta la riunione dei cinque appelli in epigrafe, che sottopongono questioni di diritto varie, in parte identiche, relativamente ad un peculiare procedimento di competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (d’ora innanzi AEEG).<br />	<br />
2. Il d.lgs. n. 79/1999, in ottemperanza agli impegni internazionali assunti con la ratifica del protocollo di Kyoto, ha introdotto misure incentivanti il risparmio energetico.<br />	<br />
Con d.m. 24 aprile 2001, sostituito in prosieguo dal d.m. 20 luglio 2004, sono stati individuati gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico da perseguirsi da parte delle imprese distributrici di energia elettrica, prevedendo, tra l’altro, un “mercato dei titoli di efficienza energetica”, che possono essere venduti, da parte di chi li consegue, alle imprese che ne hanno necessità.<br />	<br />
3. Con deliberazione 103/2003 l’AEEG, in attuazione del d.m. 24 aprile 2001 (in prosieguo sostituito dal d.m. 20 luglio 2004) ha predisposto le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica (TEE, o c.d. certificati bianchi).<br />	<br />
4. Per valutare il risparmio energetico ipotizzato nei progetti, dette linee guida prevedono svariati metodi: analitico, a consuntivo, standardizzato.<br />	<br />
Viene in considerazione in questa sede il metodo di valutazione standardizzata, che consente di quantificare il risparmio energetico derivante dall’attuazione del progetto senza procedere a misurazioni dirette; le linee guida demandano a schede tecniche predisposte dall’AEEG per ciascuna tipologia di intervento di definire la quantificazione del risparmio energetico.<br />	<br />
L’art. 4.6. delle linee guida, per i progetti da attuarsi mediante l’invio di buoni acquisto, o buoni sconto, prevede che le schede tecniche applichino un coefficiente correttivo, detto b), che tiene conto dei minori risparmi conseguibili.<br />	<br />
I progetti di risparmio energetico che vengono in considerazione nel presente contenzioso prevedevano tutti l’invio a famiglie di buoni che, rispediti, consentivano di ricevere gratuitamente strumenti per il risparmio dell’energia elettrica o dell’acqua (lampadine a basso consumo energetico; kit per il risparmio dell’acqua), e per tali interventi dispongono le schede tecniche n. 1, n. 13-a. e n. 14.<br />	<br />
5. In dettaglio:<br />	<br />
a) i progetti presentati da Euroedil ’98 s.r.l. (appello n. 3539/2009) riguardano l’installazione di erogatori per doccia a basso flusso e l’installazione di rompi-getto aerati per rubinetti (schede tecniche n. 13-a. e n. 14);<br />	<br />
b) il progetto presentato da White Energy s.r.l. (appello n. 6371/2009) riguarda la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (scheda tecnica n. 1);<br />	<br />
c) il progetto presentato da Fotosfera s.r.l. (appello n. 6372/2009) riguarda la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (scheda tecnica n. 1);<br />	<br />
d) i progetti presentati da Edilhouse 2002 s.r.l. (appello n. 6374/2009 e appello n. 6375/2009) riguardano l’installazione di erogatori per doccia a basso flusso, l’installazione di rompi-getto aerati per rubinetti, la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (schede tecniche nn. 13-a, 14 e 1).<br />	<br />
6. In attuazione dell’art. 4.6, delle linee guida, le schede tecniche nn. 1, 13-a e 14 prescrivevano, nella originaria versione, in caso di progetti che prevedono l’invio di buoni alle famiglie che, se debitamente compilati e restituiti, danno titolo all’invio di lampade fluorescenti e/o kit idrici, che il valore del risparmio specifico lordo viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo), e, in particolare, che i presentatori dei progetti possono rendicontare all’AEEG, in alternativa al numero dei buoni effettivamente utilizzati dai clienti finali, il numero di buoni inviati, ottenendo dall’AEEG un riconoscimento forfetario del 50% dei buoni inviati (coefficiente correttivo b).<br />	<br />
In sintesi, al fine del rilascio dei certificati bianchi, andava rendicontato non il numero di kit effettivamente inviati ai consumatori (c.d. tasso di ritorno), bensì il numero dei buoni spediti, che al fine del rilascio dei certificati viene abbattuto forfetariamente del 50% (secondo la presunzione che solo il 50% dei buoni spediti alle famiglie viene da queste ricevuto e rispedito con la richiesta di invio dei kit).<br />	<br />
Peraltro l’art. 14 delle originarie linee guida prescrive la possibilità di controllo a campione dei progetti di risparmio energetico, ivi compresi quelli con metodo di valutazione standardizzata.<br />	<br />
7. Tale metodo di valutazione standardizzata dei progetti di risparmio energetico che prevedono l’invio di buoni alle famiglie è stato modificato con successiva delibera dell’AEEG 2 febbraio 2007 n. 18/07, sul presupposto che la pregressa esperienza aveva dimostrato che il tasso di ritorno dei buoni fosse nettamente inferiore al criterio forfetario del 50%. Pertanto, con detta delibera n. 18/07 l’AEEG ha eliminato il coefficiente b) nelle schede tecniche nn. 1, 13-a, e 14, e dunque la regola secondo cui “nel caso di realizzazione dell’intervento tramite invio di buoni d’acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50%”.<br />	<br />
8. La delibera, per suo espresso dettato, si applica solo alle richieste di verifica e certificazione presentate dopo la data di prima pubblicazione della delibera medesima, e non anche, dunque, ai procedimenti in corso.<br />	<br />
9. Essendo pendenti, prima dell’entrata in vigore della delibera n. 18/07, 30 procedimenti di verifica e certificazione relativi a interventi realizzati mediante distribuzione e rendicontazione dei buoni acquisto distribuiti, l’AEEG, con ulteriore deliberazione 12 luglio 2007 n. 173/07 ha deciso di procedere al riesame delle richieste anteriori alla data di entrata in vigore della delibera n. 18/07 e ancora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti (onde verificare che non siano stati realizzati con finalità deliberatamente speculative e con modalità artatamente elusive) e di valutare, in particolare, l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati.<br />	<br />
10. La delibera n. 173/07 fissa il termine di durata dell’istruttoria in 150 giorni decorrenti dalla notifica individuale e il termine di conclusione del procedimento in 60 giorni dalla conclusione dell’istruttoria.<br />	<br />
In considerazione della complessità dei procedimenti di riesame l’AEEG con delibera 6 dicembre 2007 n. 309/07 ha prorogato fino al 31 maggio 2008 il termine di chiusura dell’istruttoria.<br />	<br />
11. Il procedimento di riesame ha avuto snodi differenti in relazione alle diverse società odierne appellate e ai relativi progetti.<br />	<br />
11.1. In relazione a Euroedil ’98 s.r.l. (appello n. 3539/2009), l’AEEG con nota 24 agosto 2007 ha chiesto integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione in precedenza presentata, e con la comunicazione delle risultanze istruttorie inviata il 29 maggio 2008 ha evidenziato le principali discrepanze e contraddizioni emerse nel corso dell’istruttoria; con memoria 30 maggio 2008 Euroedil ’98 s.r.l. ha rettificato, verso il basso, il tasso di ritorno dei buoni; nel corso dell’audizione finale tenutasi il 20 giugno 2008 Euroedil ha depositato un documento volto a dimostrare la veridicità del tasso di ritorno allegato e del numero di kit effettivamente spediti.<br />	<br />
Con delibera 16 luglio 2008 n. EEN 22/08 l’AEEG ha ritenuto inammissibile l’integrazione documentale depositata nel corso dell’audizione finale, perché tardiva rispetto al termine di conclusione dell’istruttoria, e ha respinto la richiesta di verificazione e certificazione del progetto di risparmio energetico, con la seguente motivazione “<i>impossibilità di verificare l’acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società, nonché di verificare l’effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste</i>”.<br />	<br />
11.2. In relazione a White Energy s.r.l. (appello n. 6371/2009) e a Fotosfera s.r.l. (appello n. 6372/2009) con note del 24 agosto 2007 l’AEEG chiedeva di fornire integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione inizialmente presentata; in particolare si chiedeva alle due società di descrivere, rendendoli verificabili con adeguata documentazione, i criteri e le modalità utilizzati per assicurare l’invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni). Si stabiliva che “<i>nel caso in cui siano stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi dovrà essere fornita una copia del contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio indicato dalla Vostra società o di altra documentazione contrattuale dalla quale sia possibile verificare la fornitura del servizio alla Vostra società con le modalità dai Voi indicate”.</i><br />	<br />
Entrambe le società non hanno depositato la documentazione richiesta né entro il 12 dicembre 2007 (quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria originariamente fissata al 31 dicembre 2007) né entro il 16 maggio 2008 (quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria come prorogata al 31 maggio 2008).<br />	<br />
Entrambe le società hanno prodotto una dichiarazione della DOSS s.a.s., datata 17 giugno 2008, allegandola ad una memoria del 27 giugno 2008, dopo la chiusura dell’istruttoria.<br />	<br />
La dichiarazione è stata dichiarata dall’AEEG tardiva e pertanto inammissibile.<br />	<br />
Entrambe le società hanno rinunciato all’audizione finale.<br />	<br />
Con delibere 16 luglio 2008, n. EEN 15/08 e n. EEN 24/08, l’AEEG ha rigettato le istanze di verifica e certificazione presentate dalle due società, in entrambi i casi <i>“per impossibilità di verificare il rispetto del settore di intervento”.</i><br />	<br />
11.3. In relazione a Edilhouse 2002 s.r.l. (appello n. 6374/2009 e appello n. 6375/2009) l’AEEG, nell’ambito di due procedimenti di riesame che hanno investito tale società, con note 23 febbraio 2007, 8 marzo 2007, e 24 agosto 2007 (due note per i due diversi procedimenti), ha chiesto integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione in precedenza presentata. Ritenuti i documenti e chiarimenti prodotti insufficienti, con delibera 13 marzo 2008 l’AEEG ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società, aventi ad oggetto i due progetti oggetto di riesame.<br />	<br />
Ad avviso dell’AEEG dalla verifica ispettiva emergevano ulteriori discrepanze e contraddizioni, e, segnatamente, la tendenza della società a utilizzare i medesimi documenti per dimostrare la correttezza di entrambi i progetti.<br />	<br />
Con la c.r.i. datata 18 luglio 2008 l’AEEG ha evidenziato le contraddizioni e discrepanze riscontrate.<br />	<br />
Con nota 29 luglio 2008 la società ha rettificato verso il basso il tasso di ritorno e fornito ulteriori giustificazioni.<br />	<br />
Con delibere 27 ottobre 2008 rispettivamente n. EEN 32/08 e n. EEN 33/08 l’AEEG ha rigettato per i due progetti la richiesta di verifica e certificazione con la seguente, identica, motivazione “<i>impossibilità di verificare l’effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, l’effettiva disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché la quantità di esse effettivamente spedite ai clienti finali”.</i><br />	<br />
12. Le cinque delibere suindicate sono state impugnate dalle società interessate con cinque distinti ricorsi al Tar Lombardia – Milano.<br />	<br />
13. Il Tar con le cinque sentenze in epigrafe indicate ha accolto i cinque ricorsi ritenendo sussistente, sotto svariati profili, il difetto di istruttoria ovvero il difetto di adeguata valutazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.<br />	<br />
14. L’AEEG è insorta con cinque distinti appelli, che sottopongono in parte questioni identiche, e in parte questioni comunque attinenti alle modalità di svolgimento del procedimento di riesame dei progetti di risparmio energetico.<br />	<br />
15. Prima dell’esame degli appelli il Collegio ritiene doveroso delimitare l’ambito dell’interesse delle parti, sia con riguardo ai ricorsi di primo grado, sia con riguardo agli appelli.<br />	<br />
Come già esposto nella parte in fatto, anche nel metodo di valutazione standardizzata, e anche nel vigore del c.d. coefficiente b), era prevista la possibilità di un controllo a campione postumo (art. 14, linee guida).<br />	<br />
Questo implica che anche prima dell’abolizione del coefficiente b), nel metodo di valutazione standardizzata l’AEEG aveva la possibilità, con il controllo a campione, di verificare il tasso di ritorno effettivo, e di rettificare, conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti.<br />	<br />
Questa interpretazione è l’unica coerente con il sistema del mercato dei certificati di risparmio energetico e con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento mediante il risparmio energetico, fissati a livello internazionale.<br />	<br />
E, invero, i c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale.<br />	<br />
Tanto chiarito quanto alla <i>ratio </i>dell’istituto, ne consegue che l’interesse che regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente l’interesse ad una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo.<br />	<br />
Infatti tale secondo interesse, in quanto in radicale contrasto con gli interessi generali e collettivi alla tutela della salute e dell’ambiente, sottesi al quadro normativo, non è (e non potrebbe essere) tutelato e non può in radice trovare ingresso nel processo.<br />	<br />
A seguito di una corretta istruttoria, l’AEEG mantiene integro il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo.<br />	<br />
16. Passando all’esame degli appelli, una <i>prima questione (posta con i tre motivi degli appelli nn. 6371/2009 e 6372/2009, nonché con il secondo e terzo motivo dell’appello n. 3539/2009</i>) riguarda il termine di deposito di memorie e documenti e, segnatamente, la possibilità o meno di deposito dopo la chiusura del termine per l’istruttoria, in sede di audizione finale o in luogo di essa. <br />	<br />
16.1. Secondo il Tar:<br />	<br />
a) avrebbe errato l’AEEG a ritenere che scaduto il termine di chiusura dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 16, d.P.R. n. 244/2001, sia precluso il successivo deposito di memorie e documenti;<br />	<br />
b) posto che l’audizione si svolge davanti al responsabile del procedimento, anche in tale fase sarebbero possibili produzioni documentali;<br />	<br />
c) il procedimento istruttorio avrebbe una struttura bifasica, in cui nella prima fase il privato può non conoscere le risultanze istruttorie, e una seconda fase, in audizione finale, che non sarebbe esterna ma interna all’istruttoria.<br />	<br />
16.2. Parte appellante contesta tale ricostruzione osservando che:<br />	<br />
a) un conto sarebbero le audizioni davanti al responsabile del procedimento, un conto l’audizione finale davanti al Collegio dell’AEEG;<br />	<br />
b) inconferente sarebbe l’art. 7, d.P.R. n. 244/2001, che riguarda l’istruttoria di ufficio;<br />	<br />
c) l’art. 16, d.P.R. citato sarebbe chiaro nel senso che documenti e memorie vanno depositati quindici giorni prima della conclusione dell’istruttoria, e nella prassi la comunicazione delle risultanze istruttorie avviene prima di tali quindici giorni, per consentire al privato di tenerne conto e di replicare;<br />	<br />
d) nel procedimento vi sarebbe una fase di contraddittorio scritto, fino alla scadenza del termine per l’istruttoria, e una fase di contraddittorio orale, in sede di audizione finale;<br />	<br />
e) essendo, oltretutto, l’audizione finale meramente eventuale (potendo l’interessato rinunciarvi), essa non potrebbe essere considerata come <i>dies a quo</i> o <i>ad quem</i> per il deposito di memorie e documenti;<br />	<br />
f) l’audizione finale non sarebbe un momento della fase istruttoria, ma sarebbe ad essa successiva;<br />	<br />
g) errerebbe il Tar anche dove afferma che avendo l’AEEG concesso il deposito di memorie fino al 30 giugno 2008, fino a tale termine potevano prodursi anche documenti;<br />	<br />
h) essendo già stato assegnato un congruo termine agli interessati per il deposito di documenti, non vi sarebbe alcun obbligo dell’AEEG di acquisire e valutare documentazione tardiva; in tal senso opererebbe un principio di autoresponsabilità, perché già in base alle linee guida originarie, anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato, l’interessato “risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto (…) inclusa la veridicità e completezza delle informazioni”; sicché, l’interessato deve essere <i>ab origine</i> in possesso della documentazione, sicché ogni ritardo nella sua produzione va ad esso addebitato;<br />	<br />
i) irrilevante sarebbe che la c.r.i. è avvenuta a ridosso del termine dell’istruttoria (tre giorni prima) in quanto in concreto non sarebbe stato violato il contraddittorio, non contenendo la c.r.i. elementi nuovi e comunque la c.r.i. avrebbe valore di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, l. n. 241/1990, sicché eventuali documenti e memorie al più potevano essere depositati nei successivi dieci giorni.<br />	<br />
17. Tali censure vanno, nel loro complesso disattese.<br />	<br />
17.1. L’errore di prospettiva da cui esse muovono consiste nell’attribuire ai termini procedimentali assegnati ai privati dal d.P.R. n. 244/2001 natura perentoria improrogabile, dimenticando i principi di fondo sottesi al procedimento amministrativo e che possono così sintetizzarsi:<br />	<br />
a) completezza dell’istruttoria, da raggiungersi mediante la leale collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, e mediante l’esercizio dei poteri istruttori di ufficio;<br />	<br />
b) carattere ordinatorio di tutti i termini, salvo quelli espressamente qualificati come perentori, o la cui natura perentoria sia desumibile dal sistema;<br />	<br />
c) tutela dell’affidamento.<br />	<br />
Una corretta applicazione di tali principi impone di dare una lettura non formalista del d.P.R. n. 244/2001, nel senso già indicato dal Tar:<br />	<br />
a) il termine di deposito di documenti fino a quindici giorni prima della chiusura dell’istruttoria non è perentorio;<br />	<br />
b) a favore della non perentorietà di detto termine milita anche la considerazione che non sempre la comunicazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG avviene con congruo anticipo rispetto a tale termine di quindici giorni, e dunque si deve consentire un lasso temporale successivo alla c.r.i.;<br />	<br />
c) nel caso di specie, la c.r.i. è avvenuta solo tre giorni prima della data di chiusura dell’istruttoria; pertanto, ragionevolmente non poteva essere rispettato dagli interessati il termine di 15 giorni, che sarebbe caduto prima di conoscere le risultanze istruttorie;<br />	<br />
d) poco rileva che le c.r.i. non sarebbero in concreto diverse dagli elementi emersi già in precedenza, perché questo è un elemento non conoscibile ex ante,; in ogni caso è la c.r.i. l’atto determinante della materia del contendere;<br />	<br />
e) l’audizione personale non può essere nettamente scissa dalla fase istruttoria, in quanto il contraddittorio orale, che avviene con la parte interessata, e non con il suo legale, non può essere inteso solo come una fase di discussione sulla base delle prove già acquisite, ma anche come una fase utile ad acquisire ulteriori elementi;<br />	<br />
f) non si può negare la possibilità di produrre documenti fino alla data di audizione personale, e, ove necessario, anche entro un breve termine decorrente da tale audizione;<br />	<br />
g) in definitiva, fino a quando alle parti è consentito partecipare al procedimento, deve essere consentita la produzione sia di memorie che di documenti, a meno che non vi si oppongano ragioni di tutela della par condicio o esigenze di urgenza, ragioni che tuttavia nel caso di specie non risultando dedotte.<br />	<br />
17.2. La necessità di una interpretazione non formalista della procedura era vieppiù necessaria nel caso di specie in quanto le regole del gioco sono state, a torto o a ragione, comunque cambiate in corso di partita.<br />	<br />
E, invero, i procedimenti sono stati avviati mentre erano vigenti le originarie linee guida e allegate schede tecniche, che consentivano la valutazione standardizzata e davano per scontata la possibilità di calcolo forfetario del tasso di ritorno dei buoni spediti.<br />	<br />
E’ vero che le linee guida fissano un principio di autoresponsabilità in virtù del quale gli interessati rispondono della veridicità dei progetti e della loro effettiva attuazione, ma nessuna disposizione prevedeva che, prescelto il metodo di valutazione standardizzato, si potesse d’ufficio fare un controllo a campione applicando un diverso metodo; invero, il controllo a campione già previsto dall’art. 14 delle originarie linee guida, postula il controllo del numero di UFR, ossia apparecchi, oggetto dell’intervento, ma non di tutti gli elementi richiesti, in concreto, dall’AEEG.<br />	<br />
Sicché, non è irragionevole che, cambiate le regole di verifica dei progetti e applicate le stesse a quelli già presentati, gli interessati potessero avere difficoltà di ricostruzione e reperimento della documentazione richiesta.<br />	<br />
17.3. Ne consegue che agli interessati doveva essere data ogni possibilità di produzione probatoria, il che non inficia il potere dell’AEEG di valutare le prove prodotte.<br />	<br />
Ciò che si imputa all’AEEG è di aver in radice ritenuto inammissibili e tardive le produzioni documentali, laddove avrebbe dovuto ammetterle e valutarle nel merito, fermo il suo potere di ritenerle inattendibili o inidonee.<br />	<br />
18. <i>Una seconda questione, posta con l’unico motivo degli appelli nn. 6374/2009 e 6375/2009, e con il primo motivo dell’appello n. 3539/2009)</i> attiene, nel merito, alla completezza dell’istruttoria svolta dall’AEEG.<br />	<br />
18.1. Il Tar ha imputato all’AEEG un difetto di istruttoria, per aver disatteso senza adeguata motivazione le deduzioni degli interessati, volte a rettificare il tasso di ritorno.<br />	<br />
18.2. Parte appellante replica:<br />	<br />
a) di aver compiuto una pluralità di accertamenti istruttori, e che era onere degli interessati produrre tutta la documentazione idonea, che doveva essere in loro possesso;<br />	<br />
b) il procedimento di riesame era necessariamente finalizzato a verificare la veridicità del tasso di ritorno dei buoni dichiarato dagli interessati, sicché errerebbe il Tar laddove afferma che il tasso di ritorno dei buoni non poteva essere motivo per respingere la domanda;<br />	<br />
c) errerebbe il Tar laddove afferma che l’AEEG doveva disporre ulteriori verifiche contabili;<br />	<br />
d) quanto, in particolare, al progetto di Euroedil, anche a volere tener conto del tasso di ritorno come rettificato dall’impresa, esso comunque non era adeguatamente documentato. <br />	<br />
19. Anche tale mezzo va disatteso.<br />	<br />
L’art. 14 delle linee guida, che disciplina la documentazione da conservare ai fini dei controlli a campione, va correttamente letto, in quanto solo per i progetti con metodo di valutazione analitica vi è un dettagliato elenco di documenti da conservare, laddove per i progetti con metodo di valutazione standardizzata, quali sono quelli per cui è processo, va documentato solo il numero di UFR oggetto dell’intervento o degli interventi, intendendosi per unità fisica di riferimento il prodotto, l’apparecchio, il componente di impianto o la grandezza fisica definita ai fini della valutazione del risparmio indicata nelle schede tecniche di valutazione standardizzata.<br />	<br />
Ne consegue che, nel passaggio, in corso di procedimento, dal metodo di valutazione standardizzato forfetario (con riconoscimento presuntivo del 50% dei buoni spediti), al metodo di valutazione del tasso di ritorno effettivo dei buoni, e dunque dei kit effettivamente spediti, non si poteva non consentire la rettifica del tasso di ritorno.<br />	<br />
Il cambiamento di prospettiva introdotto con il procedimento di riesame, rendeva necessario il compimento di ogni indagine e approfondimento utile, che portasse a comprendere con ragionevole certezza se le lacune e contraddizioni riscontrate fossero apparenti o effettive (con tutte le debite conseguenze, anche penali, in caso di effettive violazioni).<br />	<br />
Nel caso di specie invece le controdeduzioni di parte e le relative prove sono state disattese senza un sufficiente approfondimento delle medesime.<br />	<br />
20. Per quanto esposto gli appelli vanno respinti. <br />	<br />
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’AEEG, con la precisazione, a fini conformativi, che il procedimento di riesame trova il suo fondamento nel “controllo a campione” previsto dall’art. 14 delle linee guida, anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato.<br />	<br />
Dalla circostanza che sia previsto il controllo a campione anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato si desume che il riconoscimento forfetario del tasso di ritorno nella misura del 50% dei buoni inviati, si applica se ed in quanto non vi sia controllo a campione ovvero se ed in quanto sia confermato in sede di controllo a campione. Ove, invece, in sede di controllo a campione il tasso di ritorno risulti inferiore, i certificati bianchi vanno riconosciuti in misura corrispondente all’effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo. E, tanto, per le ragioni più approfonditamente esposte nel paragrafo 15 della presente decisione, cui si rinvia.<br />	<br />
21. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe:<br />	<br />
a) li riunisce;<br />	<br />
b) li respinge e per l’effetto conferma le sentenze impugnate nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />	<br />
c) compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giuseppe Barbagallo, Presidente<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maurizio Meschino, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-22-3-2010-n-1635/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 22/3/2010 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2005 n.1635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-12-4-2005-n-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Santoro , est. Fera Comune di Rivoli (avv.to F. P. Videtta) c. Cooperativa sociale Allegro con moto a r.l. (avv.ti N. Paolantonio e I. Silliti) la mancanza della fideiussione a garanzia dell&#8217;offerta non può essere ovviata con l&#8217;integrazione dei documenti ex art. 16 D.Lgs. 157 del 1995 1. Contratti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Santoro , est. Fera<br /> Comune di Rivoli (avv.to F. P. Videtta) c. Cooperativa sociale Allegro con moto a r.l. (avv.ti N. Paolantonio e I. Silliti)</span></p>
<hr />
<p>la mancanza della fideiussione a garanzia dell&#8217;offerta non può essere ovviata con l&#8217;integrazione dei documenti ex art. 16 D.Lgs. 157 del 1995</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; servizi pubblici – bando di gara – garanzie ulteriori–  mancato rispetto da parte della p.a. in sede applicativa  &#8211; illegittimità.</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; servizi pubblici  – bando di gara – garanzie ulteriori – rinvio alla legge quadro sui lavori pubblici – omessa indicazione dell’articolo – legittimità.</p>
<p>3. Contratti della p.a. &#8211; servizi pubblici  – rinvio all’art. 30,  legge 11 febbraio 1994, n. 109 – elemento essenziale per la garanzia – mancanza – conseguenze.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – quantificazione del danno per equivalente &#8211; elementi probatori &#8211;  onere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di appalto pubblico di servizi, laddove l’amministrazione nella sua autonomia abbia esercitato la facoltà di adottare, nell’ambito del procedimento di aggiudicazione, garanzie ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme di legge in materia (decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 157), l’amministrazione non può poi discostarsene in sede applicativa, in tal modo violando il principio della par condicio dei concorrenti. (Nel caso di specie, si richiedeva  la presentazione di un documento comprovante la costituzione di una cauzione in favore della stazione appaltante con le modalità indicate dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109).</p>
<p>2. In tema di appalto pubblico di servizi, laddove l’amministrazione nella sua autonomia abbia aumentato le garanzie rispetto allo standard previsto dalle norme di legge in materia ( decreto legislativo 17 marzo 1995, n, 157) mediante il rinvio ad una norma appartenente ad una diversa materia ( legge 11 febbraio 1994, n.109 ), l’omessa indicazione dell’articolo di legge cui è disposto il rinvio non rappresenta una carenza tale da ingenerare incertezza ed, in tal modo, costituire un vizio dell’atto amministrativo. (Nella specie, l’ulteriore garanzia riguardava la presentazione di un documento comprovante la costituzione di una cauzione in favore della stazione appaltante con le modalità indicate dalla legge 11 febbraio 1994, n.109, laddove l’unico articolo della legge 11 febbraio 1994, n.  109, che parla di garanzie è l’articolo 30, il cui comma primo si occupa proprio della cauzione da presentare a corredo dell’offerta).</p>
<p>3. In tema di appalto pubblico di servizi, laddove sia fatto rinvio alla disciplina posta dall’articolo. 30, comma primo, della legge 11 febbraio 1994. n. 109, il rilascio della ulteriore garanzia da parte del fideiussore  di cui al successivo secondo comma costituisce un elemento essenziale ai fini della garanzia richiesta dal bando, la cui mancanza non può essere colmata con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 157 del 1995, che prevede l’invito a completare o a fornire chiarimenti  sul contenuto della documentazione presentata.<br />
4. La domanda di risarcimento del danno per equivalente deve essere precisata con la conclusione e soprattutto deve esserne fornita prova circa gli elementi occorrenti per la quantificazione del danno. Ciò in quanto il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno per equivalente non esonera la parte istante dall’onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l’effettiva esistenza e che non risulti impossibile provarne il preciso ammontare.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la mancanza della fideiussione a garanzia dell’offerta non può essere ovviata con l’integrazione dei documenti ex art. 16 D.Lgs. 157 del 1995</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA			 <br />	<br />
	   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.1635/05 REG.DEC.<br />
		  N. 2099 REG.RIC.<br />	<br />
ANNO  2004</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
 Sezione Quinta </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2099 del 2004 proposto dal<br />
<b>Comune di Rivoli</b>, in persona Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. Francesco Paolo Videtta, con domicilio eletto in Roma, piazza Campo de’ Fiori n. 24;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Cooperativa sociale ALLEGRO CON MOTO a r.l.</b>, con sede in Torino, via Perrone n. 3, in persona del suo presidente e legale rappresentante, sig.ra Maura Finetti, rappresentata e difesa dall’avv. Nino Paolantonio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;avvocato Ignazio Silliti in Roma, viale Bruno Buozzi n. 77;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA a r.l.</b>, corrente in Collegno, via Torino n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Mario Vecchione e Massimo Colarizzi, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Panama n. 12;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del TAR per il Piemonte, sezione seconda, 5 gennaio 2004, n. 3;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;<br />
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 11 gennaio 2005  il Consigliere Aldo Fera;<br />
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Cooperativa sociale ALLEGRO CON MOTO, ha partecipato all’appalto concorso per l&#8217;affidamento in gestione del servizio &#8220;estate meglio: anni 2003-2004&#8221; -lotto A, avente ad oggetto la gestione dei centri estivi dei bambini delle scuole materne &#8211; classificandosi , subito dopo la COOP. SOCIALE ATYPICA a r.l., che si è aggiudicato l&#8217;appalto.<br />
La cooperativa seconda classificata si è rivolta al Tar del Piemonte chiedendo: l&#8217;annullamento della determinazione del Dirigente Area Servizi Sociali, Culturali ed Educativi del Comune di Rivoli n. 580/03 del 17 aprile 2003, limitatamente alla parte in cui l’Amministrazione Comunale prendeva atto dei verbali dei lavori della Commissione Giudicatrice dell’appalto concorso per l’affidamento in gestione del lotto A dell’appalto, nonché della valutazione cui era pervenuta la Commissione stessa, e, quindi, aggiudicava il lotto A alla Coop. Soc. Atypica di Collegno e affidava a quest’ultima la gestione del servizio “Estate Meglio – anni 2003 – 2004 per il lotto A (Scuole Materne)” per un importo annuo di € 69.350 più IVA e così complessivamente € 72.124,00. La ricorrente, per quanto di ragione, ha esteso l&#8217;impugnazione agli atti presupposti e, precisamente, ai verbali della Commissione Giudicatrice dell’appalto concorso n. 1 del 4 marzo 2003, n. 2 del 6 marzo 2003, n. 3 del 13 marzo 2003, n. 4 del 19 marzo 2003, n. 5 del 25 marzo 2003, n. 6 del 28 marzo 2003, alla comunicazione del Dirigente Area Servizi Sociali Culturali ed Educativi Servizio Città Educativa del Comune di Rivoli prot. n. 11776 del 11.03.2003 con la quale a norma dell’art. 16 del D. l.vo 157/95 si richiede alla COOP. SOCIALE ATYPICA a r.l. di completare la documentazione presentata per la partecipazione all’appalto in merito alla cauzione provvisoria, in quanto la polizza assicurativa allegata non conteneva il riferimento alle “modalità indicate dalla legge 109/94 e successive integrazioni e modifiche”.<br />
Ha inoltre proposto domanda per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto da lei subito.<br />
Il giudice di primo grado ha accolto il capo di domanda concernente l&#8217;annullamento degli atti impugnati, ritenendo fondata la censura mediante la quale la ricorrente sosteneva che, in violazione della lex specialis di gara, del principio del giusto procedimento e della par condicio fra i concorrenti, la stazione appaltante aveva indebitamente consentito alla cooperativa controinteressata di integrare la documentazione prodotta a corredo dell’offerta (polizza fideiussoria non conforme alle modalità previste dall&#8217;articolo 30, comma uno, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, richiamata dall&#8217;articolo 8 del capitolato speciale di gara) la cui allegazione era prescritta, dal capitolato di gara, a pena di esclusione.<br />
La sentenza di primo grado accoglie altresì la domanda di risarcimento del danno pur precisando che, per effetto del annullamento degli atti impugnati, &#8220;la ricorrente deve ritenersi ammessa a conseguire il vantaggio dell’aggiudicazione dell&#8217;appalto, per quanto attiene alla parte del servizio non eseguito dalla controparte.&#8221;<br />
Propone appello il Comune di Rivoli, il quale si affida ai seguenti<br />
Motivi di appello:<br />
premesso che, nel caso di specie, l&#8217;applicazione della disposizione contenuta nell&#8217;articolo 30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 discende non già dalla legge stessa ma dal richiamo contenuto nell&#8217;articolo 8 del capitolato speciale, e che sull&#8217;amministrazione incombe l&#8217;onere di &#8220;clare loqui&#8221;, la tesi dell&#8217;amministrazione è la seguente:</p>
<p>1- il generico rinvio alla legge numero 109 del 1994, non accompagnato dalla indicazione dell&#8217;articolo di legge che si intendeva rendere vincolante ai fini della presentazione dell&#8217;offerta, rende la clausola imprecisa e non agevolmente percepibile, in quanto riferita ad una legge sui lavori pubblici con la quale gli operatori del settore dei servizi non avevano dimestichezza, e comunque contenente una prescrizione di carattere eccezionale rispetto alla norma dei procedimenti in materia di appalti di servizi;</p>
<p>2- l&#8217;articolo 30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 si rivolge comunque a lavori aventi rilevante interesse economico, al contrario degli appalti di servizi, e comunque non sembra rispondere a un&#8217;esigenza sostanziale (si limita infatti alle sole cauzioni prestate mediante fideiussione), in quanto la costituzione della cauzione definitiva è già assicurata da quella provvisoria che verrebbe incamerata in caso di mancata costituzione della prima, senza considerare che l&#8217;impegno assunto dal fideiussione è diretto nei confronti di un terzo e non è detto che venga rispettato;</p>
<p>3- la comminatoria di esclusione contenuta nella lettera di invito a non ha carattere generale e riguarda solo la mancanza di documenti;</p>
<p>4- da ultimo, la differenza tra la formula impiega dall&#8217;articolo 30 e quella contenuta nelle condizioni generali di contratto della Unipol si riduce a una mera sfumatura di toni che non incide sulla garanzia sostanziale.<br />
L’appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di cui all’epigrafe, il rigetto del ricorso di primo grado.<br />
Resiste all’appello la Cooperativa sociale ALLEGRO CON MOTO, che nel merito contesta la fondatezza delle tesi avversarie e propone appello incidentale, riproponendo, per un verso, le censure dichiarate assorbite dal giudice di primo grado e , per altro verso, contestando il capo della decisione concernente la condanna al risarcimento del danno nella parte in cui afferma che il collegio non può pronunciarsi sulla domanda di &#8220;risarcimento per l&#8217;equivalente in ordine alla quantificazione del quale, del resto, la ricorrente non precisa alcuna conclusione, né fornisce alcuna prova&#8221;. Conclude per il rigetto dell’appello principale e per l&#8217;accoglimento di quello incidentale.<br />
È costituita in appello la COOP. SOCIALE ATYPICA, che aderisce al tesi dell’appellante e conclude per l&#8217;accoglimento da appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. L’appello proposto dal Comune di Rivoli è infondato. <br />
Il giudice di primo grado ha annullato gli atti concernenti l’esperimento della gara per l’affidamento della gestione del servizio &#8220;estate meglio: anni 2003-2004&#8221; -lotto A, aggiudicata alla COOP. SOCIALE ATYPICA a r.l., avendo ritenuto fondata la censura mediante la quale la Cooperativa sociale ALLEGRO CON MOTO, seconda classificata, sosteneva che, in violazione della lex specialis di gara, del principio del giusto procedimento e della par condicio fra i concorrenti, la stazione appaltante aveva indebitamente consentito all’aggiudicataria di integrare la documentazione prodotta a corredo dell’offerta (polizza fideiussoria non conforme alle modalità previste dall&#8217;articolo 30, comma uno, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, richiamata dall&#8217;articolo 8 del capitolato speciale di gara) la cui allegazione era prescritta a pena di esclusione.<br />
Secondo l&#8217;amministrazione appellante, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sarebbe erronea. Ciò in base al complesso e articolato ragionamento, che segue:<br />
premesso che, in caso di specie, l&#8217;applicazione della disposizione contenuta nell&#8217;articolo 30, comma uno, della legge numero 109 del 1994 discende non già dalla legge stessa ma dal richiamo contenuto nell&#8217;articolo 8 del capitolato speciale, e che sull&#8217;amministrazione incombe l&#8217;onere di &#8220;clare loqui&#8221;, la tesi dell&#8217;amministrazione è che:<br />
a- il generico rinvio alla legge n. 109 del 1994, non accompagnato dalla indicazione dell&#8217;articolo di legge che si intendeva rendere vincolante ai fini della presentazione dell&#8217;offerta, rende la clausola imprecisa e non agevolmente percepibile, anche perchè riferita ad una legge sui lavori pubblici con la quale gli operatori del settore dei servizi non avevano dimestichezza, e comunque contenente una prescrizione di carattere eccezionale rispetto alla generalità dei procedimenti in materia di appalti di servizi;<br />
b- l&#8217;articolo 30, comma uno, della legge n. 109 del 1994 si rivolge, comunque, a lavori aventi rilevante interesse economico, al contrario degli appalti di servizi, e comunque non sembra rispondere a un&#8217;esigenza sostanziale (si limita infatti alle sole cauzioni prestate mediante fideiussione), in quanto la costituzione della cauzione definitiva è già assicurata da quella provvisoria che verrebbe incamerata in caso di mancata costituzione della prima, e che l&#8217;impegno assunto dal fideiussore è diretto nei confronti di un terzo e non è detto che venga rispettato;<br />
c- la comminatoria di esclusione contenuta nella lettera di invito non ha carattere generale e riguarda solo la mancanza di documenti;<br />
d- la differenza tra la formula impiegata dall&#8217;articolo 30 e quella contenuta nelle condizioni generali di contratto della Unipol si riduce a una mera sfumatura di toni che non incide sulla garanzia sostanziale.<br />
Nessuna di queste argomentazioni non può essere condivisa.</p>
<p>1.1 Quanto alla prima, giova precisare che sia la lettera di invito (pagina 3, punto b), che il capitolato speciale di gara (articolo 8), stabilivano che i concorrenti dovevano presentare, ai fini dell&#8217;ammissione, un documento comprovante la costituzione di una cauzione in favore del Comune di Rivoli e che la prestazione della garanzia doveva avvenire&#8221; con le modalità indicate dalla legge 109/94&#8243;.<br />
Ora, seppur è vero che l’onere non discende direttamente dalla legge ma dal provvedimento amministrativo mediante il quale la stazione appaltante ha inteso, nell&#8217;ambito della propria autonomia, aumentare le garanzie rispetto allo standard previsto dalle norme di legge in materia di appalto pubblico di servizi (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), e che ciò è stato fatto mediante il rinvio ad una norma appartenente ad una diversa materia (legge n. 109 del 1994 relativa ai lavori pubblici), nondimeno l&#8217;omessa indicazione dell&#8217;articolo di legge cui è disposto il rinvio non rappresenta una carenza tale da ingenerare incertezza ed, in tal modo, costituire un vizio dell&#8217;atto amministrativo.<br />
Infatti, ogni possibilità di equivoco è eliminata in radice dal fatto che l&#8217;unico articolo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che parla di garanzie è l&#8217;articolo 30 e, all&#8217;interno di questo, l&#8217;unico comma che si occupa della cauzione da presentare a corredo dell&#8217;offerta è il comma uno, il quale precisa che, nel caso di garanzia prestata mediante fideiussione, questa debba essere accompagnata&#8221; dall&#8217;impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l&#8217;offerente risultasse aggiudicatario&#8221;. Si tratta com&#8217;è ovvio di un documento ulteriore rispetto a quello della fideiussione, il cui scopo è quello di rafforzare mediante un ulteriore impegno da parte del terzo il sistema di garanzie in favore dell&#8217;amministrazione.<br />
Nessun dubbio, quindi, poteva legittimamente sorgere in ordine al contenuto della prescrizione in parola, tenendo anche conto del fatto che le fideiussioni sono rilasciate da un numero chiuso di soggetti altamente specializzati (banche, assicurazioni e intermediari finanziari iscritti in un elenco speciale), di regola a conoscenza delle discipline legislative che regolano gli appalti pubblici.</p>
<p>1.2 Quanto alla seconda, una volta che l&#8217;amministrazione abbia effettuato una scelta di maggior rigore, è paradossale che la stessa, sia pure in sede di difesa giudiziaria, si affidi ad argomentazioni tese a sminuire la portata dell&#8217;innovazione, nel senso di sostenere la tesi che il rinvio alle norme contenute nella legge n. 109 del 1994 non avrebbe carattere cogente  o contenuto sostanziale. Ove ciò fosse, infatti, non si capirebbe il senso della clausola che la stessa amministrazione ha introdotto nello schema procedimentale. In realtà, occorre ribadire che, ferma restando la libertà di adottare ulteriori garanzie, sta per certo che, una volta che tale facoltà sia stata esercitata, l&#8217;amministrazione non può poi discostarsene in sede applicativa violando così il principio della par condicio fra i concorrenti.</p>
<p>1.3 Quanto alla terza, l&#8217;osservazione secondo la quale la comminatoria di esclusione contenuta nella lettera di invito non avrebbe carattere generale ma riguarderebbe solo la mancanza di documenti, a tacere di ogni altra considerazione circa l&#8217;essenzialità di alcuni contenuti del documento, non considera che nel caso di specie di ciò che è mancato è proprio l&#8217;ulteriore documento costituito&#8221; dall&#8217;impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l&#8217;offerente risultasse aggiudicatario&#8221;.</p>
<p>1.4 Quanto alla quarta, non è affatto vero che la differenza tra la formula impiegata dall&#8217;articolo 30 della legge n. 109 del 1994 e quella contenuta nelle condizioni generali di contratto della Unipol si riduca ad una mera sfumatura di toni. Come esattamente argomentato dal primo giudice, infatti, l&#8217;articolo 3 delle condizioni generali di assicurazione qui richiamata si limita a prevedere l&#8217;impegno della ditta a richiedere la polizza della cauzione definitiva alla società assicuratrice, ma non l’impegno di quest&#8217;ultima di rilasciare tale ulteriore garanzia. Non si tratta quindi di una non chiara espressione contenuta in un documento, che poteva essere sanata mediante l&#8217;invito di cui all&#8217;articolo 16 del decreto legislativo n. 157 del 1995, ma della mancanza di un elemento essenziale ai fini della garanzia richiesta dal bando che non poteva essere colmata con l&#8217;utilizzo di poteri istruttori.<br />
 Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto.<br />
Quanto al ricorso incidentale, questo, nella parte in cui si limita a riprodurre gli ulteriori motivi di ricorso è assorbito dal rigetto dell&#8217;appello principale. Nella parte in cui contesta la decisione del primo giudice di non pronunciarsi sul diritto al risarcimento del danno per equivalente, va detto che l&#8217;assunto dell’appellante incidentale non considera come il primo giudice non ha potuto adottare una decisione alternativa a quella del risarcimento in via specifica perché &#8220;la ricorrente non precisa con la conclusione, né fornisce alcuna prova&#8221; circa gli elementi occorrenti per la quantificazione del danno. Tesi che deve essere  ribadita in questa sede in quanto &#8220;il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall&#8217;onere di fornire gli elementi probatori ed i dati di fatto in suo possesso, al fine di permettere la precisa determinazione del danno stesso, essendo, inoltre, imprescindibile che ne sia dimostrata l&#8217;effettiva esistenza e che non risulti impossibile provarne il preciso ammontare&#8221; (Cassazione Civile, sezione terza, 26 febbraio 2003, n. 2274).<br />
Appare tuttavia equo compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, respinge l&#8217;appello.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 gennaio 2005, con l’intervento dei signori:<br />
Sergio Santoro		Presidente<br />	<br />
Giuseppe Farina		Consigliere<br />	<br />
Paolo Buonvino		Consigliere<br />	<br />
Cesare Lamberti		Consigliere<br />	<br />
Aldo Fera			Consigliere estensore																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 12 aprile 2005<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1635</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1635/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1635/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1635/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1635</a></p>
<p>Concorso &#8211; graduatoria per ammissione selezione interna per accesso alla posizione C3 – sfavor per la selezione e privilegio per il pubblico concorso – ingiustificata valorizzazione dell’anzianita’ e deroga al titolo di studio – accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiori &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Procedimento cautelare –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1635/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1635</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-3-2004-n-1635/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2004 n.1635</a></p>
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<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; graduatoria per ammissione selezione interna per accesso alla posizione C3 – sfavor per la selezione e privilegio per il pubblico concorso – ingiustificata valorizzazione dell’anzianita’  e deroga al titolo di studio – accesso a posti     di qualifiche  non immediatamente superiori &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</p>
<p>Procedimento cautelare – integrazione del contraddittorio  &#8211; notifica per pubblici proclami, anche a mezzo internet – possibilita’.</p>
<p>Concorso – giurisdizione del giudice amministrativo  su concorsi per costituzione di raporto di lavoro e su  accesso mediante selezione interna per personale gia’ assunto &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</p>
<p>Concorso – impugnativa – danno grave per l’elevato  numero di soggetti coinvolti e per il rischio di ribaltamento di situazioni  con sconvolgimento per l’assetto organizzativo  dell’amministrazione – conseguenze &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4708/g">Ordinanza n. 3420 del 19 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1635/2004<br />
Registro Generale:1557/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />GERMANA PANZIRONI Cons.<br />DAVIDE SORICELLI I Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 10 Marzo 2004<br />
Visto il ricorso 1557/2004 proposto da:<br />
<b>PIZZO DARIA ED ALTRIBARBUTO MARIA ROSARIABONANNI FILIPPOMELAPPIONI FRANCESCA </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
POLITO AVV. FLAVIO MARIAcon domicilio eletto in ROMAVIA PASUBIO, 2presso<br />
POLITO AVV. FLAVIO MARIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>CERCIELLO RAIMONDO </b><br />
e nei confronti di<b>RENNA GIOVANNI</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della graduatoria definitiva per l’ammissione al percorso formativo del procedimento selettivo interno per l’accesso a posti nella posizione economica C3 “Ufficiale giudiziario”.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore I Ref. DAVIDE SORICELLI e uditi altresì per la parte ricorrente l’avv.to F.M. Polito e l’avv. dello Stato N. Palmieri;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto, per quanto attiene al profilo della giurisdizione, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) hanno di recente affermato il principio secondo cui la residuale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si riferisce non solo ai concorsi strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro ma anche alle procedure di selezione interna per la progressione del personale già assunto a qualifiche o fasce superiori, essendo anche queste finalizzate all’accesso del personale stesso alle qualifiche che tende a conseguire;</p>
<p>Ritenuto, per quanto attiene agli ulteriori profili di rito, che: a) il ricorso non possa considerarsi tardivo atteso che le note oscillazioni della giurisprudenza in ordine all’individuazione del giudice avente giurisdizione in materia di “concorsi interni”, determinando un errore scusabile, possono giustificare una rimessione in termini di parte ricorrente; b) debba ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti, ivi compresi gli ammessi con riserva, inseriti nella graduatoria relativa all’ammissione al percorso formativo, dato che le censure dedotte implicherebbero, in caso di accoglimento del ricorso, la integrale rinnovazione del procedimento sulla base di diversi principi e regole;</p>
<p>Ritenuto, per quanto attiene alla valutazione del fumus boni iuris, che il ricorso presenti, ad un primo e sommario esame, profili di fondatezza in quanto le disposizioni di contratto collettivo disciplinanti la selezione e, consequenzialmente, gli atti di quest’ultima, non appaiono conformi ai principi più volte enunciati dalla Corte Costituzionale in sede di interpretazione degli articoli 3, 51, 97 e 98 C. e, in particolare, ai principi secondo cui: 1) il passaggio ad una fascia funzionale o qualifica superiore non può di regola sottrarsi alla regola del pubblico concorso, costituendo una forma di reclutamento; 2) la previsione di concorsi interni riservati ai dipendenti per una percentuale di posti disponibili particolarmente elevata è tendenzialmente irragionevole e contrasta con gli art.3, 51 e 97 Cost. salvo la sussistenza di particolari ragioni – da specificare volta a volta – che rendano tale previsione compatibile con la salvaguardia del principio del buon andamento; 3) viola il principio del buon andamento dell’Amministrazione una procedura selettiva che appaia, anche in relazione alla genericità dei contenuti del percorso formativo e delle prove, finalizzata ad un generale ed indiscriminato scivolamento verso l’alto di tutto il personale; 4) la valorizzazione ingiustificata dell’anzianità di servizio è irragionevole e la deroga al titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno viola i principi di eguaglianza e di buon andamento; 5) è illegittima la previsione dell’accesso a posti di qualifiche non immediatamente superiore a quella posseduta (C.C. n. 320 del 1997, n. 1 del 1999, n. 194 e n. 218 del 2002);<br />
Considerato che la profilata contrarietà delle disposizioni dei contratti collettivi ai principi sopra indicati &#8211; costituenti regole di ordine pubblico valevoli sia per la legge, sia per il regolamento sia per la contrattazione collettiva &#8211; determinerebbe l’illegittimità dei provvedimenti di indizione della procedura e degli atti consequenziali (formazione e approvazione delle graduatorie);</p>
<p>Ritenuto che sussista il presupposto del grave ed irreparabile pregiudizio, in quanto la definizione della procedura contestata, tenuto anche conto dell’elevato numero di soggetti coinvolti, avrebbe come conseguenza la consolidazione di situazioni il cui ribaltamento, poi, sconvolgerebbe l’assetto organizzativo dell’amministrazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>1) ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi sindacali disciplinanti la procedura selettiva nonché nei confronti dei soggetti inseriti nella graduatoria definitiva per la ammissione al percorso formativo per la posizione di ufficiale giudiziario C3 secondo i principi e nei limiti indicati in premessa; dato che l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile il ricorso alla notifica nei modi ordinari, si autorizza, ai sensi degli artt. 14 e 16, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, parte ricorrente alla integrazione del contraddittorio – nei confronti dei soggetti diversi delle organizzazioni sindacali &#8211; con la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante inserzione delle conclusioni del ricorso e di un sunto dello stesso, contenente i motivi e l’indicazione nominativa dei controinteressati individuabili, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito internet del ministero della giustizia.<br />
A tal fine è fatto obbligo a parte ricorrente di procedere alla notifica nei modi ordinari alle organizzazioni sindacali e di presentare la richiesta di pubblicazione dell’avviso in questione al ministero della giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente ordinanza.<br />
Entro i trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta il ministero provvederà alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale e nel proprio sito internet.</p>
<p>Nel termine di quindici giorni dall’esecuzione di ciascuno di tali adempimenti parte ricorrente depositerà presso la segreteria del T.A.R. la prova dell’avvenuta notifica nelle forme rispettive.<br />
2) accoglie l’istanza di tutela cautelare e, per l’effetto, sospende la procedura selettiva per cui è causa;<br />
3) fissa la trattazione del merito del ricorso per l’udienza pubblica del 14 luglio 2004.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 16 Marzo 2004</p>
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